Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement
Obblighi in caso di sinistro. Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894147 o, se dall’estero, +00.000.0000000. In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di sinistro assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. targa del veicolo;
5. modello del veicolo;
6. indirizzo del luogo in cui si trova il Contraente veicolo;
7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avvisodi servizi pubblici di emergenza), entro 45 che dovrà essere debitamente documentata (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine verbale o certificato di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.pronto soccorso). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla Societàconclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, lo stato fatture, ricevute delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàspese. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società L’Impresa si riserva la facoltà il diritto di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in luogo seguito all’effettuazioni di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroprestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
aA) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con -con relativa attestazione della data data- di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
bB) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
cC) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
dD) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
eE) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il dal Contraente e il dal Conduttore possono può prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale, Contratto Di Assicurazione, Assicurazione Leasing Strumentale
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto ai termini dell’art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare darne avviso scritto alla Società e/o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame al broker entro 30 giorni da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannocontratti assicurativi. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)c.c. La riparazione se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo la denuncia luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro fatta e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione ripresa dell’attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il Contraente e il Conduttore possono perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate. La Società si riserva impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la facoltà gestione di provvedere direttamente tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni. La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo comunicazione di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia apertura del sinistrosinistro di cui al punto precedente.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Agreement, Insurance Agreement
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro Sinistro, il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato devono:
a1) a darne avvisofare quanto possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
2) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
3) inviare denuncia scritta alla Società, entro 45 (quarantacinque) 3 giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto o ne siano venuti a conoscenzaha avuto cono- scenza, alla Società precisandone le circostanze, l’importo approssimativo del danno e qualsiasi documento comprovan- te la proprietà o il possesso delle cose sottratte quali ad esempio scontrini, fatture, scatole d’imballo, certificati di garanzia, fotografie etc., con fax o lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: oppure a mezzo telefaxfax: 00.00.00.00.00 Il Contraente o l’Assicurato devono altresì:
a) denunciare la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche ai debitori, telegrammanonché esperire, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàammortamento;
b) conservare, fino al primo sopralluogo del perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e i residui del Sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a fare qualsiasi indennità speciale. Il tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il dannocorredato da idonea docu- mentazione fotografica;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenzaSocietà che dei periti, della qualità, quantità e valore dei beni assicuratisottratti, nonché dell’avvenimento distrutti o danneggiati, e dell’importanza del dannoprovare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione documenta- zione, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente chiesto per giustificare la richiesta di Xxxxxxxxxx. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare previsti comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’Inden- nizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroCodice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna danno e collaudo delle salvaguardare le cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàrimaste;
b) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il dannoqualsiasi indennità speciale;
c) a conservare le parti danneggiate entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l’importo approssimativo del danno;
d) a permettere ogni rilevazione od esame presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l’indicazione del bene danneggiatoloro valore;
e) a mettere ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
f) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione tutti i documenti registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto. L’Assicurato o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli il Contraente che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del perde il diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàall’indennizzo. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, l’Assicurato o il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistropregiudizio sofferto.
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Samples: Assicurazione Multirischio Per Il Commercio, Insurance Contract, Assicurazione Multirischio Per Artigiani E Piccole Imprese
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/Xxxxxxxx, l’Assicurato, o il Conduttore si obbligaaltro soggetto per conto del medesimo, deve:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina accadimento del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso Sinistro tramite richiesta scritta diretta- mente all’Impresa. Si segnala che presso la sua filiale di incendioriferimento, furtononché direttamente presso l’Impresa, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. È possibile acquisire idonea modulistica anche contat- tando l’Impresa al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa del Sinistro ed alla Societàdocumentazione da fornire;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il dannofornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte fornire copia del piano di un rappresentante della Societàammortamento finanziario del Finanziamento in essere al momento del Sinistro;
d) a permettere ogni rilevazione od esame fornire attestato che certifichi la condizione di Lavoratore Dipendente Privato al momento del bene danneggiatoSinistro;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti fornire copia della lettera di licenziamento;
f) fornire copia di un documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico con lo status di disoccupato o mezzi alle liste di prova dell’esistenzamobilità regionali;
g) fornire attestazione del ricevimento delle indennità di Disoccupazione o di mobilità;
h) fornire dichiarazione del datore di lavoro attestante la sospensione dal lavoro con indicazione dell’eventuale intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, qualitàStraordinaria o Edilizia anche in deroga. L’Assicurato, valore dei beni assicuratiinfine, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento una volta scaduto il Periodo di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezioneFranchigia, per motivi indipendenti dal Contraente ciascun periodo di successivi 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro deve compilare ed inviare all’Impresa, allo stesso recapito indicato alla lettera a), il modulo di continuazione del Sinistro; tale modulo è disponibile come indicato alla lettera a) e dal Conduttore non avviene deve essere inviato all’Impresa entro 8 60 (ottosessanta) giorni dalla denuncia fine del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà periodo di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 30 (ottotrenta) giorni dal ricevimento della denuncia consecutivi di durata del sinistroSinistro.
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Samples: Creditor Protection for Personal Loans for Private Employees, Creditor Protection for Personal Loans for Private Employees, Creditor Protection for Personal Loans for Private Employees
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a darne avviso, rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
c) denunciare alla Società: il verificarsi di ogni sinistro entro 45 (quarantacinque) tre giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne siano venuti a abbia avuto conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine . La denuncia di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto;
d) fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di consegna presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l'entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione tutti i documenti o mezzi della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicuratiprova, nonché dell’avvenimento facilitare le indagini e dell’importanza del dannogli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento L’inadempimento all’obbligo di uno degli obblighi avviso e all’obbligo di cui ai punti sopra può comportare salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C., determina le conseguenze previste dall’art.1915 C.C. e cioè la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell’indennità in ragione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla pregiudizio sofferto dalla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società - in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e il Conduttore possono prendere tutte anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrospese sono state fatte inconsideratamente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto ai termini dell’art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) a entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società. Il Contraente deve altresì:
a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare tutto quanto è nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in loro potere nessun caso, per evitare o limitare il dannotale titolo, diritto di indennità;
c) a conservare le parti danneggiate predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere danneggiate, mettendo comunque a disposizione tutti i documenti suoi registri, conti, fatture o mezzi qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicuratidanneggiati o distrutti, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannola documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'inadempimento Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata modificare, dopo la denuncia del aver denunciato il sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione ripresa dell’attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente e il Conduttore possono ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Policy, All Risks Art Insurance Policy, All Risks Art Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto ai termini dell'art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame entro un tempo ragionevole da parte di un rappresentante della quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'art. 1915 C.C.)Cod. La riparazione Civ. Il Contraente deve altresì: ▪ per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; ▪ conservare le parti danneggiate o difettose sino all'esame da parte di incaricati della Società; ▪ attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni; ▪ fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno può essere iniziata che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore; ▪ fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società. E’ facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo la denuncia del aver notificato alla Società il sinistro fatta alla Societàe le cause dello stesso, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la continuazione dell’attività. Se tale ispezionecosa danneggiata, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrolimitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrofunzionamento.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract, Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Inoltre il Contraente o l’Assicurato deve:
c) fare, telegrammanei cinque giorni successivi, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione denuncia scritta allegando copia dell’ordine di acquisto da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del fornitoresinistro, verbali con relativa attestazione della data di consegna la causa presunta del sinistro e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l’entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, furtoesplosione, rapina scoppio o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di leggeatti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria, e copia Giudiziaria o di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della SocietàPolizia del luogo;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a permettere ogni rilevazione od esame liquidazione del bene danneggiatodanno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a mettere richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutti i documenti suoi registri, conti, fatture o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroverifiche.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Assicurazione Multirischio Per Artigiani E Piccole Imprese
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente l'Assicurato e/o il Conduttore si obbligadevono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
b) darne avviso, avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro 45 tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (quarantacinqueart. 1913 C.C.);
c) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di contemporanea denunciaPolizia del luogo, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della SocietàCompagnia;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a permettere ogni rilevazione od esame liquidazione del bene danneggiatodanno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoquelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a). L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione dell'ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - che Compagnia, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente e dal Conduttore Conduttore, non avviene avvenisse entro 8 (otto) otto giorni dalla denuncia del sinistrodall'avviso di cui al punto b), il Contraente l'Assicurato e il Conduttore possono potranno prendere tutte le misure del casonecessarie. La Società si riserva Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la facoltà di provvedere direttamente cosa danneggiata fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroregolare funzionamento.
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Samples: Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale, Assicurazione, Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro Sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.
b) darne avvisoavviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
c) fare, entro 45 (quarantacinque) nei cinque giorni dal successivi, se il Sinistro riguarda la garanzia furto o se è di sospetta origine dolosa, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui ne siano venuti a conoscenzadell’inizio del Sinistro, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto la causa presunta del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna Sinistro e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l’entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Societàall’Impresa;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a permettere ogni rilevazione od esame liquidazione del bene danneggiato;danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; ALL RISKS ENERGIA SOLARE
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a mettere richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutti i documenti suoi registri, conti, fatture o mezzi qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento 28 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C O N D I Z I O N I G E N E R A L I L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroCodice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni, Assicurazione Rami Elementari
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il settore competente la gestione del contratto del Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàsecondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso al Broker incaricato o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente dell’Amministrazione del Contraente, ai sensi ed a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoparziale deroga dell’art. L'inadempimento 1913 C.C. L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno C.C. Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alle competenti Autorità entro 7 giorni dalla data nella quale ne è venuto a conoscenza, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) dopo aver denunciato il sinistro all’Assicuratore, il Contraente può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, modificare lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione ripresa dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto;
e) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, il Contraente e il Conduttore possono se l’Assicuratore o un suo fiduciario non sono intervenuti, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La ;
f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l’accordo del perito incaricato dalla Società;
g) predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroverifiche.
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Samples: Assicurazione, Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine carico di acquisto Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell’Art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il dannoReale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell’i- nizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della SocietàReale Mutua;
d) a permettere ogni rilevazione od esame conservare le tracce ed i residui del bene danneggiatosinistro fino al termine della perizia (ovvero quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad in- dennità alcuna;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicuratidistrutti, dan- neggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qual- siasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all’Art. 1910 del Codice Civile;
f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento esperire - se la legge lo con- sente – la procedura di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroammortamento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro Sinistro il Contraente eContraente/o il Conduttore si obbligaAssicurato deve:
a) a darne avvisoavviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Compagnia: • Via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure • attraverso la propria “Area riservata” presente sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure • tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 23, 20159 Milano entro 45 (quarantacinque) 5 giorni dal momento in cui da quando ne siano venuti a ha avuto conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine . L’inadempimento di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra quest’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)Cod. Civ.;
b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all’art. 4.1.2 “Documentazione”.
4.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Societàscritta di Xxxxxxxx dovrà indicare:
a) descrizione dell’evento, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezionegiorno, per motivi indipendenti dal Contraente ora, luogo e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente cause e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione conseguenze dello stesso;
b) generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
c) tipologia ed elenco dei danni; in caso di presenza di residui, indicazione del luogo dove sono disponibili per le verifiche del perito;
d) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia); al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto1910 Codice Civile;
e) giorni dal ricevimento della denuncia recapiti e-mail e telefonici del sinistroContraente/Assicurato.
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Samples: Informative Document, Informative Set
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il “Servizio Competente” del Contraente e/o deve: - fare quanto gli e possibile per diminuire il Conduttore si obbliga:
a) danno; le relative spese sono a carico della Societàai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa avviso scritto alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento .L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)c.c. La II Contraente deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziariao di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizidel reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti,la documentazione contabile c/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessariaper la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 20 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicuratoha facoltà di prendere tutte le misure del caso. Ed inoltre, relativamente ai danni di fenomeno elettrico: - permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata; - la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta l’avviso di cui alla Società, lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se ; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore o dall’Assicurato, non avviene entro 8 (otto) otto giorni dalla denuncia del sinistrodall’avviso di cui alla lettera b), il Contraente e il Conduttore possono questi può prendere tutte le misure del casonecessarie. La Società si riserva Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la facoltà cosa danneggiata, limitatamente ai danni di provvedere direttamente natura elettrica, fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroregolare funzionamento.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 codice civile);
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 codice civile);
c) in caso di incendio, furto, furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di contemporanea denunciaPolizia del luogo, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
bd) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti danneggiate o difettose sostituite fino a liquidazione del danno, senza per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatoquesto avere diritto ad alcuna indennità;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoquelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a). L'inadempimento L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’indennizzo (art. 1915 C.C.codice civile). La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, I’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - che Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se ; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore o dall’Assicurato, non avviene avvenisse entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrodall’avviso di cui al punto b), il Contraente e il Conduttore possono l’Assicurato potranno prendere tutte le misure del casonecessarie. La Società si riserva Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa – relativamente ai guasti meccanici ed elettrici – per la facoltà di provvedere direttamente cosa danneggiata fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroregolare funzionamento.
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Samples: Polizza Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
2) darne avvisoavviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
3) fare, entro 45 (quarantacinque) nei cinque giorni dal successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento in cui ne siano venuti a conoscenzadell’i- nizio del sinistro, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Societàa Reale Mutua;
b4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a fare tutto quanto è in loro potere liquidazione del danno senza avere, per evitare o limitare il dannoquesto, diritto ad indennità alcuna;
c5) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di predisporre un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicuratidistrutti, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, il Contraente con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e il Conduttore possono prendere tutte le misure verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all’Art. 1910 del caso. La Società si riserva Codice Civile;
6) denunciare tempestivamente la facoltà sottrazione di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo titoli di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrocredito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo con- sente - la procedura di ammortamento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato, entro 3 giorni, deve:
a) A. Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, nonché nel caso di xxxxxxx xxxxxx, presentare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, l’Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme della denuncia deve essere allegata a darne avvisoquella del sinistro, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenzatranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all’Autorità, alla Società a mezzo telefaxfermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.
B. Fornire precisazioni circa la data, telegrammail luogo, PEC le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna il luogo dove si trova il veicolo e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; infine in caso di incendiodanno totale, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene inviare entro 8 (otto) 2 giorni dalla denuncia del sinistrosinistro agli stessi recapiti indicati nel precedente articolo, quanto segue: - originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A); - copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; - se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via; - tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo; - relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il Contraente servizio era attivo. In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all’interno del veicolo, sarà applicato uno scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza. Nel caso di danno parziale l’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da AXA, salvo le riparazioni di prima urgenza. Relativamente al “Bonus Fedeltà”, (Garanzie Accessorie Art. 3.6), l’Assicurato al fine di ottenere il risarcimento dovrà fornire copia delle fatture pagate e la documentazione dovrà essere completata con l’IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e il Conduttore possono prendere tutte le misure nome del casotitolare del conto. La Società si riserva garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo e non siano già state precedentemente rimborsate da AXA. In caso di sinistro “Ricorso terzi e Rischio locativo”, (Garanzie Accessorie Art. 3.6), l’Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA ha la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione assumere la direzione della causa e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stessola difesa dell’Assicurato. In tal caso ne di “Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza”, (Garanzie Accessorie Art. 3.6), l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento presentare regolare fattura o altro documento probante le spese sostenute. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della denuncia propria responsabilità senza il consenso di AXA. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del sinistroquarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Per Autovetture, Autocarri Di Peso Complessivo Fino a 45 Quintali E Twizy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro sinistro, l’Assicurato od il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàsecondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) a fare tutto quanto darne avviso all’Intermediario al quale è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoquando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. L'inadempimento 1913 C.C. L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artallo indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)C.C. L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati dagli eventi previsti all’Art. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società2 e all’Art. 3.1 Eventi sociopolitici e Ordigni esplosivi della Sezione Incendio, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezioneprecisando, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, il Contraente la causa presunta del sinistro e il Conduttore possono prendere tutte l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare i residui e le misure tracce del casosinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. La Nell’ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto l’Assicurato l’obbligo riguarda esclusivamente la dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate sottratte o danneggiate;
f) tenere a disposizione della Società si riserva e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. Resta espressamente concessa alla Società la facoltà di provvedere direttamente richiedere ogni eventuale ulteriore documento pertinente alla riparazione corretta ricostruzione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire qualificazione del fatto storico che ha generato il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Danni
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
aA) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con -con relativa attestazione della data data- di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
bB) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
cC) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
dD) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
eE) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Utilizzatore devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
b) darne avviso, avviso entro 45 (quarantacinqueCINQUE giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.,
c) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo farne, nei CINQUE giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di contemporanea denunciaPolizia del luogo, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale denuncia deve essere dichiarazione dev’essere trasmessa alla Società;
bd) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatoquesto, diritto ad indennità alcuna;
e) a mettere a disposizione predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate: si precisa che l’obbligo di presentazione di documenti da parte del Contraente viene limitato allo stato particolareggiato dei beni colpiti, danneggiati e/o distrutti dal sinistro ed alla loro valorizzazione. La Compagnia ed il perito dalla stessa incaricato avranno piena facoltà di stabilire, valendosi anche di tutti i dati ed i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare dispone l’Assicurato, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo quantità, la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, qualità ed il Contraente e il Conduttore possono prendere valore di tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia cose garantite al momento del sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Rami Danni, Contratto Di Assicurazione Rami Danni
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso, avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 45 5 giorni (quarantacinque24 ore se colpite le garanzie di cui al SETTORE C – FURTO) giorni dal momento in cui da quando ne siano venuti a ha avuto conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine parziale deroga di acquisto quanto previsto dall’art. 1913 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; Codice Civile;
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denunciae, a termini di comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità GiudiziariaGiudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e copia l’entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatodenunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
e) a mettere a disposizione tutti conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i documenti o mezzi di prova dell’esistenzaresidui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento materiali e dell’importanza delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno. L'inadempimento danno e di uno degli quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai punti sopra fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)del Codice Civile. La Relativamente al SETTORE B - Elettronica:
g) la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - che Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se ; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore o dall’Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrodall’avviso di cui al punto b), il Contraente e il Conduttore possono questi può prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva necessarie;
h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la facoltà cosa danneggiata, limitatamente ai danni di provvedere direttamente natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Relativamente al Settore H - Pacchetto emergenza sanitaria e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire ambientale, l’Assicurato è tenuto a fornire:
i) indicazioni circa il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (ottoprovvedimento dell’Autorità che ha disposto la chiusura forzata totale dell’attività assicurata;
j) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrole fatture che dimostrino le spese da lui sostenute, per le operazioni descritte, che si siano rese necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell’attività assicurata.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All'impresa
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) a. fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a darne avviso, carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b. denunciare alla Società: il verificarsi di ogni sinistro entro 45 (quarantacinque) 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne siano venuti a abbia avuto conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine . La denuncia di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data di consegna e collaudo del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle cose danneggiate circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannodegli eventuali testimoni dell’accaduto. L'inadempimento di uno degli o di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'art. 1915 C.C.)1915C.C. L'Assicurato deve altresì: – relativamente al danno materiale e diretto
c. fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. La riparazione Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro fatta alla Societàcon indicazione del rispettivo valore, lo stato mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
f. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. – relativamente al danno indiretto
g. eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o mantenete al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
h. fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
i. tenere a disposizione tanto della Società - quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che nella misura strettamente necessaria per possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
j. presentare la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà documentazione contabile relativa alla produzione di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroenergia elettrica.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro sinistro, l’Assicurato od il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avvisoavviso per iscritto, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenzaanche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c.. L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
a) fare, telegrammanei cinque giorni successivi – con esclusione dei sinistri relativi al Settore C - Cristalli – dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto precisando, in particolare: il momento dell’inizio del fornitoresinistro, verbali con relativa attestazione della data di consegna la causa presunta del sinistro e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l’entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a fare tutto quanto è in loro potere liquidazione del danno senza avere, per evitare o limitare il dannoquesto, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del bene danneggiato;
e) a mettere sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutti i documenti suoi registri, conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento dai Periti ai fini delle loro indagini e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroverifiche.
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Samples: Assicurazione Fabbricati, Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso 1. Obbligo di notifica: Se sopravviene un sinistro il Contraente e/le cui conseguenze potrebbero riguardare l’assicurazione o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avvisose sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, lo stipulante deve avvertire immediatamente l’USS Assicurazioni. Contemporaneamente alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncianotifica all’USS occorre, a termini di leggeseconda delle competenze, all’Autorità Giudiziariaavvisare l’assi- curatore LAINF, e copia di tale denuncia o l’assicuratore LAMAL, l’AM o le assicurazioni private. Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato, l’USS Assicurazioni deve essere trasmessa alla Società;
b) avvertita imme- diatamente in modo che la stessa possa disporre l’autopsia prima della sepoltura tramite un medico da essa designato. Se l’autopsia viene rifiutata o resa impossibile a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte causa di un rappresentante annuncio tardivo, l’USS è legittimata a negare qualsiasi prestazione.
2. Se l’assicurato è interamente o parzialmente responsabile civilmente, l’USS Assicurazioni assume per lui il risarcimento del danno secondo il proprio apprezzamento in via giudiziale o extra-giudiziale. L’assicurato deve assistere l’USS Assicurazioni con tutti i mezzi di cui dispone nell’accertamento della Società;responsabilità e del danno, segnatamente dando informazioni – ai fini della chiarificazione – su tutti gli aspetti a lui noti.
d) 3. Se per mancato accordo xxxxxxx con il danneggiato in merito al risarcimento del danno viene promossa causa civile verso l’assicurato, l’USS Assicurazioni assume la conduzione della lite e sopporta tutte le spese che ne derivano secondo l’art. 24. L’assicurato è tenuto a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione far pervenire all’USS Assicurazioni, subito dopo averli ricevuti, tutti i documenti giudiziali ed extra-giudiziali che hanno riferimento alla causa, come pure a rilasciare al legale designato dall’USS Assicurazioni la necessaria procura.
4. Senza la preventiva approvazione dell’USS Assicurazioni l’assicurato non è legittimato a cedere i suoi diritti verso quest’ultima al terzo danneggiato o mezzi ai suoi aventi diritto, a riconoscere o rifiutare per principio o in una certa misura pretese di prova dell’esistenzarisarcimento avanzate nei suoi confronti, qualitàa conclu- dere una transazione, valore dei beni assicuratia procedere a pagamenti o intentare direttamente causa. I primi soccorsi prestati dall’assicurato, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione come pure l’accertamento del danno può essere iniziata dopo verificatosi non sono considerati come risarcimento di una responsabilità.
5. L’assicurato è tenuto a cedere all’USS Assicurazioni, fino a concorrenza dell’importo dell’inden- nità che questa sarà chiamata a versare, i diritti che gli spettano nei confronti di terzi obbligati a risarcirlo a dipendenza del medesimo evento comportante la denuncia sua propria responsabilità civile.
6. L’assicurato che non ossequia a questi obblighi, che – ad onta della diffida circa la mancata os- servanza – tralascia di fornire all’USS Assicurazioni le informazioni o i documenti richiesti, oppure fornisce intenzionalmente false indicazioni, perde ogni diritto in relazione all’obbligo d’indennizzo dell’USS Assicurazioni per il sinistro in questione, ad eccezione delle trasgressioni del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato contratto giustificabili ai sensi dell’art. 45 della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrolegge sui contratti assicurativi.
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Samples: Condizioni Generali D’assicurazione, Condizioni Generali D’assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligasinistro, l’Assicurato deve:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e collaudo delle /o salvare le cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàassicurate;
b) darne avviso in forma scritta al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte "Modulo di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione. L’inadempimento di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.)del Codice Civile. La riparazione L’Assicurato deve inoltre:
c) fare – nei cinque giorni successivi – relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scop- pio, furto, rapina, estorsione (se compresi in copertura) – dichiarazione scritta all’Autorità Giudi- ziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
d) conservare – fino all’avvenuto accertamento del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore del- le cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato c) entro 8 (otto) dieci giorni dal ricevimento della denuncia ed allegare copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l’Assicurato potrà contattare, dal Lunedì al Venerdì, il nume- ro verde 800115325 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
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Samples: Assicurazione Multirischi Impresa, Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Le Attività Produttive
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a darne avviso, carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) denunciare alla Società: il verificarsi di ogni sinistro entro 45 (quarantacinque) 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne siano venuti a abbia avuto conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine . La denuncia di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data di consegna e collaudo del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle cose danneggiate circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannodegli eventuali testimoni dell’accaduto. L'inadempimento di uno degli o di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'art. 1915 C.C.)1915C.C. L'Assicurato deve altresì: – relativamente al danno materiale e diretto
c) fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. La riparazione Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro fatta alla Societàcon indicazione del rispettivo valore, lo stato mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. – relativamente al danno indiretto
g) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o mantenete al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
h) fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
i) tenere a disposizione tanto della Società - quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che nella misura strettamente necessaria per possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
j) presentare la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà documentazione contabile relativa alla produzione di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroenergia elettrica.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio
Obblighi in caso di sinistro. In Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo caso di sinistro comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente eContraente/o Assicurato perderà il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui ne siano venuti a conoscenzail Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; disponibilità richiesta in caso di incendioerogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, furtoin ogni caso, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra quest’obbligo può comportare la perdita totale o decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale del diritto all'indennizzo deroga, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 1915 C.C.2952 del Codice civile). La riparazione Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del danno può essere iniziata dopo la denuncia Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (ottotre) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del casosuccessivi all’evento. La Società violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si riserva la facoltà prescrive entro il termine di provvedere direttamente due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato Prestazione, in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stessoconformità con quanto previsto all’art. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia 2952 del sinistroCodice Civile.
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Samples: Assicurazione Di Assistenza Sanitaria, Assicurazione Di Assistenza Sanitaria
Obblighi in caso di sinistro. In L’Assicurato, in caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligaSinistro deve:
a) fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno, le relative spese sono a carico di Genertel secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C., ottemperando alle istruzioni di Genertel. Prima dell’inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore dell’Abitazione e delle spese sostenute per limitare il danno;
b) darne avviso, avviso a Genertel entro 45 5 (quarantacinquecinque) giorni dal successivi al Sinistro o al momento in cui ne siano venuti sia venuto a conoscenza, alla Società a mezzo telefaxai sensi dell’Art. 1913 C.C., telegrammaindicando le circostanze dell’evento, PEC nonché con successiva le cause presunte del Sinistro, l’entità approssimativa del danno;
c) inviare nei 5 (cinque) giorni successivi all’avviso del Sinistro una descrizione dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitorefatto, verbali con relativa attestazione della data di consegna data, del luogo, delle cause e collaudo delle cose danneggiate conseguenze del fatto stesso, persone e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante;
d) in caso di incendioSinistro causato da Incendio, furtoEsplosione, rapina Scoppio e per ogni evento doloso o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, presunto tale deve essere fatta denuncia immediata all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàa Genertel;
be) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame tracce e i residui del Sinistro, mantenere lo stato delle cose al momento del Sinistro fino all’ispezione da parte di un rappresentante della Societàincaricato di Genertel senza per questo avere diritto ad indennità alcuna;
df) a permettere ogni rilevazione od esame predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate al momento del bene danneggiato;
e) a mettere Sinistro, mettendo comunque a disposizione tutti i documenti registri, conti, fatture, o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti ai fini delle loro indagini e dell’importanza del dannoverifiche. L'inadempimento di uno L’inadempimento degli obblighi di cui elencati ai punti sopra a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.)C.C. Genertel non è obbligata ad alcun Indennizzo ove si accerti che per giustificare l’ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o ai mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta Avvenuto il Sinistro l’Assicurazione resta sospesa per l’Abitazione danneggiata fino alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria ricostruzione definitiva. Tuttavia l’Assicurazione rimane comunque valida per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti tutti i rischi coperti dall’Assicurazione stessa ad esclusione di quelli interessati dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroSinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Incendio, Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a darne avvisoCredemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenzae non oltre il sessantesimo giorno da quando la Malattia faccia presumere che abbia esito invalidante. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - Copia del documento di identità, alla Società a mezzo telefaxcodice fiscale, telegrammadomicilio e telefono - Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina cartella clinica - Dichiarazione dell’Assicurato che libera del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società Compagnia Credemassicurazioni si riserva la facoltà possibilità di provvedere direttamente alla riparazione chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx. Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e alla sostituzione dell’ente danneggiato quindi non è trasmissibile a Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla Malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in luogo alternativa, l’importo offerto. Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’Infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di risarcire morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di Polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato Ricovero. Credemassicurazioni effettuerà il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato pagamento a favore degli aventi diritto entro 8 (otto) 30 giorni dal ricevimento della denuncia di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del sinistroBeneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avvisoavviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro 45 (quarantacinquecinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni dal successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento in cui ne siano venuti a conoscenzadell’inizio del sinistro, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto la causa presunta e l’entità approssimativa del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento; le relative spese sono a permettere ogni rilevazione od esame carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del bene danneggiatoCodice Civile;
e) a mettere conservare tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, fino ad avvenuta liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione tutti i documenti o mezzi della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicuratiprova, nonché dell’avvenimento facilitare le indagini e dell’importanza del dannogli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroCodice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro sinistro, a parziale deroga dell’art. 1913 del C.C., il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando il competente ufficio ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Premesso inoltre che, le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:
A. generalità e recapito del richiedente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
B. data e luogo del sinistro;
C. descrizione del fatto e) a mettere a disposizione tutti , possibilmente, sue conseguenze. resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi termini di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione relativamente alle richieste di risarcimento da parte dell’incaricato di un terzo, decorrono dal momento in cui l’Ufficio Comunale competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali. A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà al Contraente o all’Assicurato – anche in considerazione della Società - franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo – di verificare sia la fondatezza che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàcongruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistroCiò verificato, il Contraente o l’Assicurato daranno avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall’art. 2952 del C.C. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente : • in caso di sinistro per il Conduttore possono prendere tutte le misure quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; • in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione DPR 30.06.1965, n. 1124 e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrosuccessive modifiche ed integrazioni.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi, D&o Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro sinistro, il Contraente eContraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o il Conduttore si obbligaall’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell’Art.1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati. Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui al successivo Art. 2 Sez. 3 C.G.P., solo ed esclusivamente:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a termini norma di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare caso di richiesta di risarcimento o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame azione legale da parte di un rappresentante della Società;dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124. Premesso che le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:
da) a permettere ogni rilevazione od esame generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
b) data e luogo del sinistro;
c) descrizione del fatto e) a mettere a disposizione tutti , possibilmente, sue conseguenze; resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i documenti o mezzi termini di prova dell’esistenzacui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, qualità, valore dei beni assicuratidecorrono dal momento in cui: - il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali; - il competente Ufficio tecnico dell’Assicurato abbia svolto eventuali interventi e sopralluoghi e sia in grado di produrre una nota tecnica in merito all’accaduto descrivendo in dettaglio l’evento e gli elementi che possano far ipotizzare una responsabilità dell’Assicurato, nonché dell’avvenimento e dell’importanza una quantificazione presunta del danno. L'inadempimento A parziale deroga di uno degli obblighi quanto sopra indicato, è data facoltà all’Assicurato – anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo – di cui ai punti sopra può comportare verificare sia la perdita totale o parziale fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti. Ciò verificato, l’Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall’art. 2952 del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.X.X.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàcodice civile;
b) a fare tutto quanto darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannocodice civile. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli dei due obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)del codice civile. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezionedenuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, il Contraente la causa presunta dello stesso e il Conduttore possono prendere tutte l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
e) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, sia le misure cose non rubate o rimaste illese che le tracce e gli indizi materiali del caso. La reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stessoverifiche. In tal caso ne di danno alle merci deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (ottomettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, nonché la documentazione del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. Le spese sostenute per l’adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) giorni dal ricevimento e d) sono a carico della denuncia del sinistroSocietà secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 codice civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1911 c.c.;
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.;
c) fare, telegrammanei cinque giorni successivi, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione dichiarazione scritta allegando copia dell’ordine all’Autorità Giudiziaria o di acquisto Polizia del fornitoreluogo, verbali con relativa attestazione della data di consegna precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l’entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatodenunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese – la procedura di ammortamento;
e) a mettere tenere a disposizione tutti i documenti tanto le cose non rubate o mezzi di prova dell’esistenzasalvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei beni assicuratiPeriti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché dell’avvenimento facilitare le indagini e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare gli accertamenti che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroed i Periti ritenessero necessario esperire.
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Samples: Assicurazione Dell’abitazione E Per La Responsabilità Civile Del Capofamiglia, Assicurazione Dell’abitazione E Per La Responsabilità Civile Del Capofamiglia
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro Sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso, avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 45 5 giorni (quarantacinque24 ore se colpite le garanzie di cui al settore F – FURTO) giorni dal momento in cui da quando ne siano venuti a ha avuto conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine parziale deroga di acquisto quanto previsto dall’art. 1913 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; Codice Civile;
c) in caso di incendioIncendio, furtoFurto, rapina Rapina o sinistro di Sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denunciae, a termini di comunque, ove previsto per legge, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità GiudiziariaGiudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e copia l’entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatodenunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
e) a mettere a disposizione tutti conservare e custodire tanto le Cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i documenti o mezzi di prova dell’esistenzaresidui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f) dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato, da fornire alla Società entro 10 giorni dall’accadimento del Sinistro, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento materiali e dell’importanza delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno. L'inadempimento danno e di uno degli quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai punti sopra fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroCodice Civile.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto ai termini dell’art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame entro dieci giorni da parte di un rappresentante della quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione C.C. Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo la denuncia luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro fatta e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione ripresa dell’attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente e il Conduttore possono ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
aA) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società So- cietà a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando xxxxxxx- do copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con -con relativa attestazione della data data- di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denunciadenun- cia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
bB) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
cC) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
dD) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
eE) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato danneg- giato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali Oggetto Di Finanziamento, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali Oggetto Di Finanziamento
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro Sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàsecondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a fare tutto quanto è in loro potere per evitare mezzo raccomandata, telegramma o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannotelex. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'art. 1915 1951 C.C.
c) in caso di Xxxxxxxx presumibilmente doloso fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno;
d) copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione dell'ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non o all'Assicurato, on avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrodall'avviso di cui al punto b), il Contraente e il Conduttore possono questi può prendere tutte le misure del casonecessarie. La Società si riserva Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, per la facoltà cosa danneggiata, limitatamente ai danni di provvedere direttamente natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroregolare funzionamento.
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Samples: Assicurazione Guasti Macchine, Assicurazione Guasti Macchine
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) a darne avviso, avviso alla Società o all’Intermediario o Ente che ha rilasciato la polizza entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui 24 ore da quando ne siano venuti è venuto a conoscenza, alla Società a mezzo telefaxspecificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di acquisto Polizia del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàluogo;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare fornire alla Società, o limitare il dannoall’Istituto o Ente che ha rilasciato la polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di un rappresentante della Societàtitoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. II Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) a mettere tenere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenzafino ad avvenuta liquidazione del danno tanto e cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei beni assicuratiPeriti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché dell’avvenimento facilitare le indagini e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare gli accertamenti che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per L’impresa, Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente eContraente/o il Conduttore si obbligaAssicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
c) fare, telegrammanei cinque giorni successivi, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione denuncia scritta allegando copia dell’ordine di acquisto da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del fornitoresinistro, verbali con relativa attestazione della data di consegna la causa presunta del sinistro e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l’entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, furtoesplosione, rapina scoppio o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denunciaatti vandalici o dolosi, qualora l’indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore a termini di leggeeuro 20.000,00 o comunque su richiesta della Società, entro 15 giorni dall’avviso o dall’eventuale richiesta della Società, all’Autorità Giudiziaria, e copia Giudiziaria o di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della SocietàPolizia del luogo;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a permettere ogni rilevazione od esame liquidazione del bene danneggiatodanno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannolavorazione. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli dei predetti obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. 1915 C.C.). La Inoltre il Contraente/Assicurato, relativamente ai danni di fenomeno elettrico, deve: - permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata; - iniziare la riparazione del danno può essere iniziata solo dopo la denuncia del sinistro fatta l’avviso di cui alla Società, lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se ; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore o dall’Assicurato, non avviene entro 8 (otto) otto giorni dalla denuncia del sinistrodall’avviso di cui alla lettera b), il Contraente e il Conduttore possono questi può prendere tutte le misure del casonecessarie. La Società si riserva Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la facoltà cosa danneggiata, limitatamente ai danni di provvedere direttamente fenomeno elettrico, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento; - fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroprecedente lettera e).
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligaobbligano:
aA) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete contenente l’applicazione colpitacolpita (verbali e copia del tracciato ad eventuale richiesta della Società); in caso di incendio, furto, rapina incendio o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
bB) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
cC) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
dD) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
eE) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente dall’Assicurato e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente l’Assicurato e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/contraente o il Conduttore si obbligal’assicurato devono:
a) 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
2. conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
3. darne avviso, avviso scritto all’intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla società entro 45 (quarantacinque) 10 giorni dal momento in cui da quando ne siano venuti a ha avuto conoscenza, alla Società a mezzo telefaxspecificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
4. farne denuncia, telegrammanei 5 giorni successivi, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine all’Autorità giudiziaria o di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; polizia competenti per la località ove è occorso il sinistro se quest’ultimo riguarda la Sezione Furto o in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàdoloso;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno5. inviare alla società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della denuncia di cui al comma precedente;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a 6. mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi della società, in caso di prova dell’esistenzadanno alle merci, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannola documentazione contabile di magazzino. L'inadempimento di uno L’inadempimento degli obblighi di cui ai punti sopra commi 1,2,3,4 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.)del Codice Civile.
7. La adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
8. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
9. la società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
10. la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, l’avviso di cui al punto 3; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se ; se tale ispezioneispezione non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto 3, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrocontraente o dall’assicurato, il Contraente e il Conduttore possono questi può prendere tutte le misure necessarie. Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti 9. e 10. sono a carico della società in proporzione del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
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Samples: Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o deve: fare quanto gli è possibile per diminuire il Conduttore si obbliga:
a) danno; le relative spese sono a darne avviso, carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; entro 45 30 (quarantacinquetrenta) giorni dal momento in cui da quando l’ufficio competente ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione C.C. Il Contraente deve altresì: per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo la denuncia luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro fatta e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione ripresa dell’attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente e il Conduttore possono ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: All Risks Insurance Agreement
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàsecondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare darne avviso scritto alla società e/o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame al broker entro 15 giorni da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’amministrazione dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannocontratti assicurativi. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'art. 1915 C.C.). La riparazione C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e ove ritenuto necessario a maggior tutela dal contraente, fare dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Societàluogo, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezionefornendo gli elementi di cui dispone, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, il Contraente la causa presunta del sinistro e il Conduttore possono prendere tutte l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le misure tracce ed i residui del casosinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato dall’ altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. La Società si riserva impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la facoltà gestione di provvedere direttamente tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni. La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo comunicazione di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia apertura del sinistrosinistro di cui al punto precedente.
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Samples: Insurance Agreement
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il sinistro, la Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a l'Assicurato deve: • fare tutto quanto gli è in loro potere possibile per evitare o limitare diminuire il danno;
c. Le relative spese sono a carico dell’Assicuratore secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile; • darne avviso all’Assicuratore, per il tramite del Broker, entro 30 (trenta) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame giorni lavorativi, salvo offerta migliorativa, da parte di un rappresentante quando la notizia del sinistro è pervenuta all’ufficio preposto della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoContraente. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'Art. 1915 C.C.)Codice civile. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla SocietàContraente deve altresì: - in caso di furto, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezionerapina o atti dolosi, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 fare, nei 10 (ottodieci) giorni dalla denuncia successivi, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui è avvenuto il sinistro precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, il Contraente la causa presunta del sinistro e il Conduttore possono prendere tutte l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker; - conservare le misure tracce ed i residui del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente sinistro fino alla riparazione conclusione delle operazioni peritali senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrovalore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso Alla denuncia di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligaXxxxxxxx, pena la non indennizzabilità del sinistro, l’Assicurato deve fornire la seguente documentazione:
a) a darne avvisocopia del contratto di lavoro, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della avente data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàcerta;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il dannocopia della lettera di licenziamento, completa delle motivazioni;
c) documento fiscale valido e relativa quietanza comprovante, a conservare le parti danneggiate o difettose seconda dei casi, il versamento dell’Assicurato al Contraente:
1. della penale di noleggio (massimo 6 canoni), prevista in seguito alla restituzione anticipata del veicolo;
2. delle penali previste in caso di evento dannoso per l’esame da parte gli eventuali danni sul veicolo;
3. dell’importo a fronte di un rappresentante eventuali danni al veicolo, non denunciati e presenti al momento della Societàriconsegna anticipata del veicolo; in alternativa alla presentazione delle quietanze di cui al presente punto c), l’Assicurato si impegna a sottoscrivere regolare cessione del credito nei confronti del Contraente, in tal caso, l’Impresa procederà ad indennizzare direttamente il Contraente, per i relativi importi e nei limiti previsti dal presente contratto;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatocopia di un documento rilasciato dalla competente Autorità comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico con lo stato di disoccupato, o alle liste di “mobilità” regionali;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti attestazione del ricevimento delle indennità di disoccupazione o mezzi di prova dell’esistenza“mobilità”;
f) documento di identità o altro per attestazione dei propri dati anagrafici (ad esempio la Carta d’Identità);
g) riferimenti (numero di telefono/cellulare, qualitàindirizzo mail, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoecc.) dell’Assicurato. L'inadempimento In ogni caso l’Impresa si riserva il diritto di uno degli obblighi richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artsensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno Codice Civile, può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, perdere integralmente o parzialmente il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrodiritto all’indennità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/Xxxxxxxx, l’Assicurato, o il Conduttore si obbligaaltro soggetto per conto del medesimo, deve:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine farne denuncia all’Impresa di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della Assicurazione nel più breve tempo possibile dalla data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina accadimento del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso Sinistro tramite richiesta scritta direttamente all’Impresa di incendioAssicurazione. Si segnala che presso la filiale del Contraente ove è stato stipulato il contratto nonché direttamente presso l’Impresa di Assicurazione, furtoè disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente di- ritto alla liquidazione. E’ possibile acquisire idonea modulistica, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo anche contattando l’Impresa di contemporanea denuncia, a termini Assicurazione al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia denuncia del Sinistro ed al- la documentazione da fornire. L’inadempimento di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Co- dice Civile;
b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
c) fornire copia del piano di ammortamento finanziario originario del Finanziamento, o del piano di rientro dell’Apertura di credito, in essere al momento del Sinistro;
d) fornire certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale ed eventuale certificato di ricovero ospedaliero; fornire i succes- sivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (art. 1915 C.C.il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costitui- sce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta L’Assicurato deve altresì:
e) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa di Assicurazione;
f) fornire alla Societàstessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàhanno visitato e curato. Se tale ispezioneL’Assicurato, infine, una volta scaduto il Periodo di Franchigia, per motivi indipendenti dal Contraente ciascun periodo di successivi 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro deve compilare ed inviare all’Impresa di Assicurazione, allo stesso recapito indicato alla lettera a), il modulo di continuazio- ne del Sinistro; tale modulo è disponibile come indicato alla lettera a) e dal Conduttore non avviene deve essere inviato all’Impresa di Assicurazione entro 8 60 (ottoses- santa) giorni dalla denuncia fine del sinistro, il Contraente periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro. Le spese di cura e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stessoquelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrodi Xxxxxxxx occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italia- no.
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Obblighi in caso di sinistro. In L’Assicurato, in caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) è obbligato a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare presentare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente con l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento, dei nomi dei testimoni e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione delle cause e alla sostituzione dell’ente danneggiato circostanze che lo hanno determinato, compilata sull'apposito modulo (in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne duplice copia) fornito dalla Compagnia alle sezioni deve dare comunicazione scritta all’Assicurato pervenire entro 8 15 (ottoquindici) giorni dal ricevimento fatto o dal giorno in cui l'Assicurato od i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità (art.1913 C.C.), all’ A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE che lo inoltrerà entro 15 (quindici) giorni all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. L’Assicurato è altresì obbligato, oltre alla denuncia compilata nell’apposito modulo fornito nella sezione di riferimento, ha presentare a richiesta della Compagnia, tutti i documenti utili all’espletamento della pratica nonché quelli di legittimazione. Inoltre, necessaria è la seguente documentazione: PER FURTO DEL FUCILE DA CACCIA - denuncia delle Autorità competenti attestante i fatti accaduti; - denuncia delle Autorità competenti di detenzione dell’Arma; - tesserino porto d’armi ed annesse tasse pagate. PER SCOPPIO DELLA CANNA DEL FUCILE DA CACCIA - denuncia delle Autorità competenti attestante i fatti accaduti; - denuncia delle Autorità competenti di detenzione dell’Arma; - denuncia delle Autorità competenti di avvenuta rottamazione del sinistrofucile da caccia; - fattura di acquisto della canna del fucile da caccia; - tesserino porto d’armi ed annesse tasse pagate.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro Sinistro, il Contraente eContraente/o il Conduttore si obbligaAssicurato deve:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni Interruzione Totale dell’Attività Assicurata e collaudo per evitare o diminuire la perdita conseguente. Sono altresì consentite le modifiche dello stato delle cose danneggiate nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàagibilità;
b) entro dieci giorni dal fatto o da quando ne è venuto a fare tutto quanto è conoscenza darne avviso scritto alla Compagnia secondo le modalità sotto indicate indicando, in loro potere per evitare o limitare particolare, il dannoluogo, il giorno, le circostanze dell’evento dannoso, un elenco dei danni subiti e, se possibile, il numero approssimativo dei giorni di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata;
c) a conservare le parti danneggiate sporgere, per i danni presumibilmente dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della SocietàPolizia territorialmente competente, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro stesso e, se possibile, l’entità approssimativa del danno, trasmettendone copia alla Compagnia;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatose prevista, fornire copia della comunicazione dell’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata fatta agi uffici competenti;
e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all’accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a mettere indennizzo alcuno;
f) tenere a disposizione tutti della Compagnia i documenti propri registri, libri contabili e qualsiasi altro documento utile per la verifica dell’importo del Fatturato dichiarato in Polizza;
g) fornire alla Compagnia ogni altro documento, prova, informazione, chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia stessa o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento dai periti da questa incaricati ai fini delle indagini e dell’importanza verifiche per l’accertamento e la quantificazione del danno. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)Codice Civile. La riparazione del danno può denuncia di Xxxxxxxx potrà essere iniziata dopo la effettuata secondo le seguenti modalità: Per segnalare un Sinistro, ottenere informazioni o per richiedere il modulo di denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistroSinistro, il Contraente e Contraente/Assicurato può contattare il Conduttore possono prendere tutte le misure del casocall center della Compagnia al numero 800.070.988, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) Entro due giorni dal ricevimento lavorativi dalla ricezione della denuncia del sinistroSinistro firmata, la Compagnia comunica al Contraente/Assicurato il numero di Sinistro e i riferimenti del liquidatore incaricato (nominativo e modalità di contatto).
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente eContraente/o il Conduttore si obbligaAssicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
c) fare, telegrammanei cinque giorni successivi, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione dichiarazione scritta allegando copia dell’ordine all’Autorità Giudiziaria o di acquisto Polizia del fornitoreluogo, verbali con relativa attestazione della data di consegna precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l’entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
bd) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatoquesto, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannolavorazione. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli dei predetti obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroCodice Civile.
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il II Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Assicurato deve:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di incendiofurto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'im- porto approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina rapina, estorsione o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di contemporanea denunciaPolizia del luogo, a termini precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presun- ta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la Società, l'Agenzia ed il numero di legge, all’Autorità Giudiziaria, e polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni di- strutti, danneggiati o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Societàsottratti, con l'indicazione del rispettivo valore;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi denunciare tempestivamente la sottrazione di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicuratititoli di credito anche al debitore, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoesperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'art. 1915 C.C.)C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. La riparazione 1914 C.C. II Contraente o l'Assicurato deve altresì:
e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del danno può essere iniziata dopo la denuncia perito incaricato dalla Società di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezionesenza avere, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrotale titolo, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del casodiritto ad indennizzo. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente richiedere i residui delle parti sostituite;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo co- munque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ri- chiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi. In caso di rottura di apparecchi elettronici, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione di un peri- to incaricato dalla Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'atti- vità; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per l'apparecchio elettronico danneggiato, limita- tamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroregolare funzionamento.
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Samples: Assicurazione Multigaranzia Per Aziende Agricole O Agrituristiche
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro sinistro, l'Assicurato od il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto secondo quanto previsto dall'art.1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàC.C;
b) a fare tutto quanto darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in loro potere per evitare cui il sinistro si è verificato o limitare da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1915 C.C.; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina e scippo, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
c) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Societàindennità alcuna;
d) a permettere ogni rilevazione od esame presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del bene danneggiatoloro valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità;
e) a mettere denunciare tempestivamente la distruzione o la sottrazione di titoli di credito anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
f) dare dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione tutti i documenti o mezzi titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare gli accertamenti che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrosocietà ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per La Casa
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Assicurato deve:
a) fare il possibile per limitare il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto ai sensi dell’Art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell’evento, dare avviso del sinistro all’Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l’importo approssimativo del danno, nonché fare tutto quanto è denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati dagli eventi di cui all’ Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione e Art. 17 – Garanzia facoltativa A – Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici ove operante. Sulla denuncia devono essere precisati, in loro potere per evitare o limitare particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno;
c) a conservare le parti danneggiate fornire alla Società o difettose per l’esame da parte di un rappresentante ai Periti, una distinta delle cose distrutte o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della Societàdenuncia fatta all’Autorità;
d) a permettere ogni rilevazione od esame conservare le tracce ed i residui del bene danneggiatosinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo;
e) predisporre, a richiesta della Società o dei Periti, una distinta delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
f) mettere a disposizione tutti i documenti suoi registri, conti, fatture o mezzi qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché, in caso di prova dell’esistenzadanno alle merci, qualitàla documentazione contabile di magazzino e, valore dei beni assicuratiper le sole aziende industriali, nonché dell’avvenimento e dell’importanza la documentazione analitica del dannocosto relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'Art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroCodice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le re- lative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avvisoavviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 45 (quarantacinquetre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni dal successivi, dichiarazione scritta all’Au- torità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in partico- lare: il momento in cui ne siano venuti a conoscenzadell’inizio del sinistro, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto la causa presunta e l’entità approssimativa del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distru- zione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento; le relative spese sono a permettere ogni rilevazione od esame carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del bene danneggiatoCodice Civile;
e) a mettere conservare tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, fino ad avvenuta liqui- dazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che del- la realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione tutti i documenti o mezzi della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro ele- mento di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicuratiprova, nonché dell’avvenimento facilitare le indagini e dell’importanza del dannogli accertamen- ti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita per- dita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroCodice Civile.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a l’Assicurato deve: fare tutto quanto gli è in loro potere possibile per evitare o limitare diminuire il danno;
c) ; le relative spese sono a conservare le parti danneggiate carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.. darne avviso alla Società o difettose al Broker entro quindici giorni – per l’esame i danni da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento furto e dell’importanza del danno. rapina entro tre giorni - da quando ne ha avuto conoscenza; L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla SocietàC.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia appena avuta notizia del sinistro, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; presentare uno stato particolareggiato delle merci colpite o comunque danneggiate dal sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il Contraente e il Conduttore possono prendere valore di tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia merci garantite esistenti al momento del sinistro, l’Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto della Depositaria o di terzi in genere.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) a darne avviso, avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 45 (quarantacinque) tre giorni dal momento in cui da quando ne siano venuti è venuto a conoscenza, alla Società a mezzo telefaxspecificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, telegrammanonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàpolizza;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o limitare il dannodanneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia all’Autorità;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di un rappresentante della Societàtitoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) a mettere tenere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenzafino ad avvenuta liquidazione del danno le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei beni assicuratiPeriti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché dell’avvenimento facilitare le indagini e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare gli accertamenti che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o “Servizio Competente” dell’Ente deve: - fare quanto gli è possibile per diminuire il Conduttore si obbliga:
a) danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa avviso scritto alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione C.C. Il “Servizio Competente” deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo la denuncia luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro fatta e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione ripresa dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il Contraente e il Conduttore possono perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Services Agreement
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente l’Assicurato e/o il Conduttore si obbligadevono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (quarantacinqueArt. 1914 C.C.);
b) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, farne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.)
c) in caso di incendio, furto, furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di contemporanea denunciaPolizia del luogo, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale denuncia deve essere dichiarazione dev’essere trasmessa alla Società;
bd) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti danneggiate o difettose sostituite fino a liquidazione del danno, senza per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatoquesto avere diritto ad alcuna indennità;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, fornire dimostrazione del valore dei beni assicuratidanneggiati, nonché dell’avvenimento dei materiali e dell’importanza delle spese per la riparazione del dannodanno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a). L'inadempimento L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’indennizzo (artArt. 1915 C.C.). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, l’avviso di cui a b); lo stato delle cose dei beni non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se ; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall’Assicurato o dal Contraente e dal Conduttore Conduttore, non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrodall’avviso di cui a b), il Contraente l’Assicurato e il Conduttore possono prendere tutte le misure del casonecessarie. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa – relativamente ai guasti meccanici ed elettrici – per il bene danneggiato fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroregolare funzionamento.
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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) a darne avviso, avviso alla Società entro 45 (quarantacinque) 15 giorni dal momento in cui da quando ne siano venuti è venuto a conoscenza, alla Società a mezzo telefaxspecificando le circostanze dell’evento e l'importo approssimativo del danno, telegrammanonché farne denuncia alI’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàpolizza;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o limitare il dannodanneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta alI’Autorità;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di un rappresentante della Societàtitoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge Io consente - la procedura di ammortamento;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il ricupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di prova dell’esistenzaquelle rimaste, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoanche se danneggiate. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società - in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto Io scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicurato od il Contraente deve altresì:
1) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e il Conduttore gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
2) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
3) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato ottenere, dall’Autorità competente, in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del relazione al sinistro.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il iI Contraente o I'Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui dell'Assicurato ne siano venuti è venuto a conoscenza, alla Società a mezzo telefaxspecificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, telegrammanonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàpolizza;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o limitare il dannodanneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte denunciare inoItre tempestivamente Ia sottrazione di un rappresentante della SocietàtitoIi di credito anche aI debitore, nonché esperire - se Ia Iegge Io consente -Ia procedura di ammortamento;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi adoperarsi immediatamente, neI modo più efficace, per iI recupero deIIe cose rubate e per Ia conservazione e Ia custodia di prova dell’esistenzaqueIIe rimaste, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoanche se danneggiate. L'inadempimento di uno degli obblighi di taIi obbIighi può comportare Ia perdita totaIe o parziaIe deI diritto aII'indennizzo, ai sensi deII'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agIi obbIighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del aIIe Iettere c) e d) sono a carico deIIa Società in proporzione deI vaIore assicurato rispetto a queIIo che Ie cose avevano aI momento deI sinistro, anche se I'ammontare deIIe spese stesse, unitamente a queIIe deI danno, supera Ia somma assicurata e anche se non si è raggiunto Io scopo, saIvo che Ia Società provi che Ie spese sono state fatte inconsideratamente. II Contraente deve aItresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta Iiquidazione deI danno tanto Ie cose non rubate quanto Ie tracce e gIi indizi materiaIi deI reato, senza avere, per taIe titoIo, diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del aII'indennizzo;
f) dare Ia dimostrazione deIIa quaIità, deIIa quantità e deI vaIore deIIe cose preesistenti aI momento deI sinistro fatta alla oItre che deIIa reaItà e deII'entità deI danno, tenere a disposizione deIIa Società e dei Periti ogni documento ed ogni aItro eIemènto di prova, nonché faciIitare Ie indagini e gIi accertamenti che Ia Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
g) presentare, a richiesta deIIa Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - tutti i documenti che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezionesi possono ottenere, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrodaII'autorità competente, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del reIazione aI sinistro.
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente l’Assicurato e/o il Conduttore si obbligadevono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
b) darne avvisoavviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, entro sempreché non siano trascorsi più di 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; sinistro (art. 1913 C.C.);
c) in caso di incendio, furto, furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di contemporanea denunciaPolizia del luogo, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
bd) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti danneggiate o difettose sostituite fino a liquidazione del danno, senza per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatoquesto avere diritto ad alcuna indennità;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoquelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a). L'inadempimento L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra di punti
a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, l’avviso di cui a b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se ; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall’Assicurato o dal Contraente e dal Conduttore Conduttore, non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrodall’avviso di cui a b), il Contraente l’Assicurato e il Conduttore possono prendere tutte le misure del casonecessarie. La Società si riserva Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici (se assicurati) - per la facoltà di provvedere direttamente cosa danneggiata fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroregolare funzionamento.
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Samples: Polizza Convenzione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro tre giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, telegrammanei cinque giorni successivi, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione dichiarazione scritta allegando copia dell’ordine all'Autorità Giudiziaria o di acquisto Polizia del fornitoreluogo, verbali con relativa attestazione della data di consegna precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l'entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
bd) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatoquesto, dirit- to ad indennità alcuna;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicuratidelle cose distrutte o danneggiate, nonché dell’avvenimento nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizio- ne i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Pe- riti ai fini delle loro indagini e dell’importanza del dannoverifiche. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall'indenniz- zo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroCodice Civile.
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Samples: Assicurazione Per La Copertura Di Immobili Oggetto Di Finanziamento
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro sinistro, l’Assicurato od il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàsecondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) a fare tutto quanto darne avviso all’Agenzia alla quale è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoquan- do ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. L'inadempimento 1913 C.C. L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indenniz- zo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati dagli eventi previsti all’Art. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società2 e all’Art. 3.1 Eventi sociopolitici e Xxxxxxx esplosivi della Sezione Incendio ed elementi naturali, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezioneprecisando, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, il Contraente la causa presunta del sinistro e il Conduttore possono prendere tutte l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve esse- re trasmessa alla Società;
d) conservare le misure tracce ed i residui del casosinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicu- rate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a dispo- sizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. La Nell’ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto l’Assicurato l’obbligo riguarda esclusivamente la dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate sottratte o danneggiate;
f) tenere a disposizione della Società si riserva e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, non- ché facilitare le indagini e gli accertamenti che la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione Società e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroi periti ritenessero necessario esperire pres- so terzi.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) x. xxxxx avviso scritto il più presto possibile e comunque entro cinque giorni da quando ne è venuto a darne avvisoconoscenza o ne ha avuta la possibilità di farlo, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC indicando il luogo e il giorno e le circostanze dell’evento dannoso nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto l’importo approssimativo del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàdanno;
b) a b. fare tutto quanto è in loro potere possibile per evitare contenere o limitare diminuire il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose c. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per l’esame da parte il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenzaquelle rimaste, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoanche se danneggiate. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo, ai sensi dell’ Art. 1915 C.C.). La riparazione C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b. e c. sono a carico dell’Impresa in proporzione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle valore assicurato rispetto a quello che le cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto Io scopo, salvo che l’Impresa provi che le spese sono state fatte incon- sideratamente. L’Assicurato deve inoltre:
x. xxxx, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di cui ad a. dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
e. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
g. presentare, a richiesta dell’Impresa, tutti i documenti che si possono ottenere dall’ Autorità competente, in relazione al sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Assicurato deve:
a) a darne avviso, avviso alla Società entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui 24 ore da quando ne siano venuti è venuto a conoscenza, alla Società a mezzo telefaxspecificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, telegrammanonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitoreindicando la Società, verbali con relativa attestazione l'agenzia ed il numero della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàpolizza;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o limitare il dannodanneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di un rappresentante della Societàtitoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di prova dell’esistenzaquelle rimaste, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoanche se danneggiate. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società - in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia le cose avevano al momento del sinistro, il anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e il Conduttore gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato ottenere, dall'Autorità competente, in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del relazione al sinistro.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro sinistro: il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) a fare tutto fare, entro 48 ore da quando ne è avuta conoscenza, denuncia scritta all’autorità competente del luogo, indicando la Società, l’agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa secondo quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;indicato alla successiva lettera d).
c) a conservare le parti danneggiate adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate. Il Contraente e/o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;l’Assicurato devono altresì:
d) a permettere ogni rilevazione darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza od esame alla Società entro cinque giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del bene danneggiatoCodice Civile;
e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a mettere liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutti i documenti suoi registri, conti, fatture, o mezzi qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di prova dell’esistenzadanno alle Merci – o a Vino, qualitàOlio e Latte e Formaggi se assicurati con specifica partita – deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
g) denunciare ai debitori o esperire, valore dei beni assicuratiove ricorra il caso, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannole procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo Codice Civile o la denuncia riduzione dell’indennità in ragione del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della pregiudizio sofferto dalla Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà in caso di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo omissione colposa di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrotali obblighi.
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Samples: Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 3 (quarantacinquetre) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefaxServizio Operations Bagnetti Srl Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, telegramma4 , PEC nonché con successiva Roma tel 00 0000000 e-mail xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx La comunicazione deve contenere una dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto descrizione dell’evento, del fornitoredanno, verbali con relativa attestazione della data e del luogo e della modalità nonché di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpitaeventuali testimoni; in caso di incendio, furtofurto e rapina, rapina atti vandalici o sinistro presumibilmente doloso doloso, resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàal Servizio Operations ai recapiti sopra indicati;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Rental Agreement
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1911 c.c.;
b) darne avvisoavviso per iscritto, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenzaanche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. Se il sinistro concerne l’assicurazione della Responsabilità Civile, telegrammala denuncia deve contenere oltre la narrazione del fatto, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine l’indicazione delle conseguenze, i cognomi, i nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni. Dovranno poi essere trasmessi nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all’acquisizione degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole; sporgere denuncia scritta, nei 5 giorni successivi, - per i sinistri relativi al Settore A - Incendio e Garanzie Accessorie ed al c) Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione – all’Autorità Giudiziaria o di acquisto Polizia del fornitoreluogo, verbali con relativa attestazione della data di consegna precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l’entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatodenunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
e) a mettere tenere a disposizione tutti i documenti tanto le cose non rubate o mezzi di prova dell’esistenzasalvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo; dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei beni assicuratiPeriti ogni documento ed ogni altro elemento di
f) prova, nonché dell’avvenimento facilitare le indagini e dell’importanza del dannogli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.c.c..
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Samples: Assicurazione Commerciale
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente-Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o all’Intermediario mediante lettera raccomandata, eventualmente compilando l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Contraente Finanziamento, con i seguenti tempi e modalità:
A) Sinistro Invalidità Permanente Totale (IPT) determinato da Infortunio: Se il sinistro è determinato da Infortunio, la denuncia deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e, in ogni caso entro 3 (tre) giorni dalla data del Sinistro stesso o dal momento in cui l’Aderente-Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, con l’indicazione del luogo, giorno, ora e descrizione dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico. L’Aderente-Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Compagnia di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Compagnia stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell’Aderente-Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, il modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà comunque essere redatto da un medico italiano che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o il Conduttore si obbligadell'Istituto di Cura presso cui l'Aderente-Assicurato ha ricevuto le cure all'estero. Successivamente l’Aderente-Assicurato deve:
a) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici sino a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàguarigione avvenuta;
b) fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione. Nel caso di garanzia IPT, tale documentazione dovrà attestare la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a fare tutto quanto titolo esemplificativo e non esaustivo, relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL). Le spese relative ai certificati medici e ogni altra documentazione medica richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Aderente-Assicurato. Se il sinistro è determinato da Malattia, l’Aderente-Assicurato o altra persona in loro potere sua vece devono denunciare la Malattia entro 10 (dieci) giorni dallo svolgimento della prima diagnosi medica che attesti la Malattia e che, per evitare le sue caratteristiche e presumibili conseguenze,
B) Sinistro Invalidità Permanente Totale (IPT) determinato da Malattia: possa interessare la garanzia prestata. La denuncia deve essere corredata dal certificato medico sulla natura della Malattia. L’Aderente-Assicurato deve inviare periodicamente alla Compagnia le informazioni relative al decorso della Malattia denunciata, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri e ogni altro documento a sua disposizione atto a contribuire alla valutazione degli eventuali postumi invalidanti e, su richiesta della Compagnia, deve inoltre: • fornire alla Compagnia, in caso di guarigione clinica della Malattia denunciata con riportati postumi invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico; • in caso diverso dal punto che precede, richiedere alla Compagnia di procedere all'accertamento dei postumi secondo le modalità indicate al punto “c.2” dell’art.16.1 - “Garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o limitare superiore al 60% (IPT)” al punto “c.” - Modalità di accertamento della garanzia IPT al paragrafo “c.2”. Resta in ogni caso convenuto che l’Aderente-Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
C) Sinistro determinato da Xxxxxxx involontaria d’impiego (PII): Se il danno;
csinistro è determinato PII, l’Aderente-Assicurato deve denunciare il sinistro entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica del licenziamento allegando, la seguente documentazione: • documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro (a conservare le parti danneggiate tal d’uopo l’Assicurato deve sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo); • documento comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o difettose per l’esame da parte l’inserimento nelle liste di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi mobilità e la permanenza in tali liste di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannomese in mese. L'inadempimento di uno L’inadempimento degli obblighi di avviso/denuncia di cui ai sopra (punti sopra A, B e C) può comportare la determinare le conseguenze della perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’Indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso, o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia, in caso di omissione colposa di tale obbligo (artcfr. Artt. 1913 e 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
l’Assicurato deve: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto gli è in loro potere possibile per evitare o limitare diminuire il danno;
c; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 Cod. Civ.; b) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da parte quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento ad uno di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art.1915 Cod. 1915 C.C.). La riparazione Civ.; Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) fare, qualora tenuto a norma di legge, nei 15 giorni successivi, denuncia scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la denuncia causa presunta del sinistro fatta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all’accertamento peritale, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento ad uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alia Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàripresa dell'attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente e il Conduttore possono ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate dei beni danneggiati e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose dei beni non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro. Il Contraente o il Conduttore che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti enti che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette enti salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteradolosamentele tracce ei residuidelsinistroo facilita il progresso diquesto, perde il diritto all’indennizzo.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto ai sensi dell'Art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) a fare tutto quanto darne avviso all'Agenzia alla quale è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame assegnata la polizza entro tre giorni da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoCodice Civile. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'Art. 1915 C.C.del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a). La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo la denuncia del sinistro fatta l'avviso di cui alla Società, lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione dell'ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) otto giorni dalla denuncia del sinistrodall'avviso di cui alla lettera b), il Contraente e il Conduttore possono questi può prendere tutte le misure del casonecessarie. La Società si riserva Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la facoltà cosa danneggiata, limitatamente ai danni di provvedere direttamente natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroregolare funzionamento.
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Samples: Insurance Agreement
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro Sinistro il Contraente eContraente/Assicurato, a parziale deroga dell’Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso per iscritto alla Società, o al Broker, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio competente del Contraente/Assicurato. Inoltre il Conduttore si obbligaContraente/Assicurato deve:
a) a darne avviso, fornire alla Società entro 45 i 30 (quarantacinquetrenta) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenzasuccessivi una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e una copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàfatta all’Autorità;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il dannodenunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose adoperarsi immediatamente, nel modo più efficiente, per l’esame da parte il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenzaquelle rimaste, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoanche se danneggiate. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.)del Codice Civile, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la Società. La riparazione Il Contraente/Assicurato deve altresì:
d) possibilmente tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno può essere iniziata dopo tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo, salvo le spese di guardianaggio, se ritenute necessarie per la denuncia tutela dei beni assicurati;
e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del sinistro fatta alla valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire;
f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall’Autorità competente, in relazione al Sinistro. Tuttavia l’eventuale danno sarà risarcito anche in assenza del Certificato di “Chiusa Istruttoria” esponendo in quietanza l’obbligo del Contraente/Assicurato di produrre tale documento non appena l’Autorità lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàrilasci. Se tale ispezioneQualora il Contraente/Assicurato, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore di rispetto della legge sulla privacy, non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistropossa fornire alcuna documentazione o elemento di prova alla Società ed ai periti incaricati, il Contraente Contraente/Assicurato dovrà fornire una dichiarazione autentica con elenco dettagliato delle singole voci: (es.: incassi avvenuti). Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai precedenti punti c) e d), sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, esaurito il Conduttore possono prendere tutte massimale specifico previsto, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera il Capitale assicurato ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le misure spese sono state fatte sconsideratamente. Per permettere al Contraente/Assicurato di assolvere a quanto previsto dalla Legge n. 241 del caso. La 07/08/1990 e s.m.i., la Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato impegna a comunicare, entro 8 15 (ottoquindici) giorni dal ricevimento dell’avviso di Sinistro, il numero della denuncia pratica e/o la rubricazione del sinistroSinistro, l’ufficio competente ed i riferimenti della persona incaricata della gestione del Sinistro.
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Samples: Polizza Furto
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
aA) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando al- legando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con -con relativa attestazione della data data- di consegna con- segna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
bB) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
cC) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
dD) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
eE) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicuratiassicu- rati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato danneg- giato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso alla filiale che ha emesso la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c., telegrammamediante avviso scritto di sinistro, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione tramite A.R., da indirizzare al seguente indirizzo: Dovranno poi essere trasmessi nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all’acquisizione degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole;
c) fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta allegando copia dell’ordine all’Autorità Giudiziaria o di acquisto Polizia del fornitoreluogo, verbali con relativa attestazione della data di consegna precisando, in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l’entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatodenunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
e) a mettere tenere a disposizione tutti i documenti tanto le cose non rubate o mezzi di prova dell’esistenzasalvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia preesistenti al momento del sinistro, il Contraente oltre della realtà e il Conduttore possono prendere tutte dell’entità del danno; tenere inoltre e disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le misure del caso. La indagini e gli accertamenti che la Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroed i Periti ritenessero necessario esperire.
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Samples: Assicurazione Dell’abitazione E Responsabilità Civile
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro riguardante la responsabilità civile il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato devono:
1) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
a) a darne avvisoesporre nella denuncia la narrazione del fatto, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenzal’indicazione delle conseguenze, alla Società a mezzo telefaxil nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, telegrammala data, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto il luogo e le cause del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàsinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, ado- perandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimen- to amichevole,
2) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
a) denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a fare tutto quanto è in loro potere norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per evitare o limitare il dannol’inchiesta;
b) dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l’infortunio viene iniziato un procedi- mento penale;
c) a conservare le parti danneggiate dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o difettose suoi aventi dirit- to nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del bene danneggiato;
X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e suc- cessive modificazioni e) a mettere a disposizione tutti i documenti /o mezzi di prova dell’esistenzaintegrazioni trasmettendo tempestivamente atti, qualitàdocumenti, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento notizie e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare quanto altro riguardi la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del casovertenza. La Società si riserva la facoltà ha diritto di provvedere direttamente avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infor- tunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile. Il Contraente o l’Assicurato devono, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo Società di risarcire il danno tramite liquidazione dello stessoqualunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento 14 della denuncia del sinistrolegge 12 giugno 1984, n. 222.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve darne avviso all’Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a darne avvisocarico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 C.C.;
b) fare, entro 45 (quarantacinque) nei quindici giorni dal successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui ne siano venuti a conoscenzadell’inizio del sinistro, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto la causa presunta del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna sinistro e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l’entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per l’esame da parte di un rappresentante della Societàquesto, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a permettere ogni rilevazione od esame richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del bene danneggiato;sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
e) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all’attività dichiarata;
f) fornire a mettere sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
g) tenere a disposizione tutti disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i documenti o mezzi di prova dell’esistenzasuoi registri e libri, qualitài conti, valore dei beni assicuratile fatture e qualsiasi altro documento, nonché dell’avvenimento fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e dell’importanza del dannoqualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli o più di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.C.C..
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Samples: All Risks Insurance
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a1) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto gli è in loro potere possibile per evitare o limitare diminuire il danno;
c2) darne avviso a Credemassicurazioni , utilizzando preferibilmente il modulo di denuncia di sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
3) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Credemassicurazioni, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Credemassicurazioni;
4) conservare le parti danneggiate o difettose tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia ( vale a dire quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per l’esame da parte di un rappresentante della Societàquesto, diritto ad indennità alcuna;
d5) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicuratidistrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Credemassicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento esperire - se la legge lo consente – la procedura di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroammortamento.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) Xxxxxxxx l’Assicurato è tenuto a darne avvisoprontamente avviso scritto all’intermediario che gestisce la Polizza oppure alla Società, e in ogni caso entro 45 (quarantacinque) 5 giorni dal momento lavorativi da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne siano venuti a ha avuta conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia . L’inadempimento di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)del Codice Civile. La riparazione L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi nella raccolta degli elementi utili alla difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. L’Assicurato, in caso di Sinistro, dovrà, inoltre:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) fare, anche ai fini dell’operatività della garanzia, nei 5 giorni successivi al Sinistro, dichiarazione scritta, esposto o denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno può essere iniziata dopo senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, approntando una esaustiva descrizione delle circostanze e dei calcoli;
e) offrire alla Società tutta la denuncia collaborazione e assistenza che questa richieda per la gestione del sinistro fatta Sinistro. Qualora, durante il Periodo di assicurazione, l’Assicurato venga a conoscenza di fatti, eventi o circostanze che potrebbero dar origine a un Sinistro dovrà fornirne immediatamente notizia scritta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Cyber Risk Insurance Agreement
Obblighi in caso di sinistro. Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894147 o, se dall’estero, +00.000.0000000. In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 0.xx tipo di sinistro assistenza di cui necessita; 2.nome e cognome; 3.numero di Polizza; 4.targa del veicolo; 5.modello del veicolo; 6.indirizzo del luogo in cui si trova il Contraente veicolo; 0.xx recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avvisodi servizi pubblici di emergenza), entro 45 che dovrà essere debitamente documentata (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine verbale o certificato di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.pronto soccorso). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla Societàconclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, lo stato fatture, ricevute delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàspese. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società L’Impresa si riserva la facoltà il diritto di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in luogo seguito all’effettuazioni di risarcire il danno tramite liquidazione dello stessoprestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente e/o deve: - fare quanto gli e possibile per diminuire il Conduttore si obbliga:
a) danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa avviso scritto alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell’art. 1915 C.C.)c.c. La riparazione II Contraente deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo la denuncia luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro fatta e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàripresa dell'attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il Contraente e il Conduttore possono perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Agreement
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente e/o deve: - fare quanto gli e possibile per diminuire il Conduttore si obbliga:
a) danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa avviso scritto alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell’art. 1915 C.C.)c.c. La riparazione II Contraente deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo la denuncia luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro fatta e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàripresa dell'attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il Contraente e il Conduttore possono perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro decesso dell’Assicurato, la documentazione richiesta al fine di verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento della prestazione e indivi- duare con esattezza gli aventi diritto deve essere inoltrata all’Impresa, a mezzo posta (con lettera indirizzata a: UNICREDIT ALLIANZ VITA S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx) oppure consegnata alla Filiale del Contraente ove è stato stipulato il contratto. Si segnala che presso la filiale del Contraente e/o ove è stata stipulata l’Assicurazione o, se diversa, dove è in essere il Conduttore si obbliga:Finanziamento al momento del decesso dell’Assicurato, nonché direttamente presso l’Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. E‘ possibile acquisire tale modulistica anche contattando l’Impresa al numero telefonico 02.7216.7700 nonché direttamente sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “I nostri servizi - modulistica e procedure”). È comunque consentito all’avente diritto di richiedere la liquidazione della Prestazione Assicurata in forma libera, purché siano presenti le informazioni necessarie per poter procedere alla liquidazione.
a) a darne avvisoCertificato di morte dell'Assicurato in originale, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento rilasciato dall’ufficio di Stato Civile in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàcarta semplice;
b) a fare tutto quanto Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata; in alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se l’Assicurato stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dell’Assicurato, dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà ripor- tarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è in l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, i loro potere per evitare o limitare dati anagrafici, il danno;grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento dell’Assicurato, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari),i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire.
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte fotocopia di un rappresentante della Societàvalido documento di identità dei soggetti/persone aventi diritto riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
d) qualora i soggetti/persone aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’au- torizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a permettere riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni rilevazione od esame del bene danneggiatoresponsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
e) copia del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere al momento del Sinistro.
f) relazione del medico curante (medico di famiglia) contenente le informazioni utili a mettere sostenere la richiesta di liquidazione e a disposizione tutti illustrare la causa del decesso nonché lo stato clinico dell’Assicurato. Tale relazione potrà essere redatta su apposito modulo reso disponibile dalla Società sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “I nostri servizi - modulistica e procedure” . In alternativa, la relazione potrà essere predisposta da parte del medico curante anche in forma libera, purché vengano riportati i medesimi contenuti informativi del citato modulo. L’Impresa, anche nell’interesse degli aventi diritto, può riservarsi di richiedere altresì ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo: relazione medica non esaustiva, decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, decesso per infortunio o causa violenta, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicato nel contratto di assicurazionee i documenti o mezzi di prova dell’esistenzaprodotti dallo stesso, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.ecc…). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla SocietàL’Impresa si farà carico dei costi che l’avente diritto si troverà a dover sostenere per l’eventuale produzione in copia delle cartelle cliniche, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezionedei referti di esami sostenuti dall’Assicurato e/o di ogni altro accertamento medico rilasciati dalle competenti strutture sanitarie, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistroprovvedendo a rimborsare all’avente diritto medesimo le spese sostenute fino ad un importo massimo di 150,00 euro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà dietro presentazione di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroidonea attestazione comprovante l’esborso sostenuto.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) a darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, il più presto possibile e comunque entro 45 (quarantacinque) dieci giorni dal momento in cui da quando ne siano venuti è venuto a conoscenza, alla Società a mezzo indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, nonché l’importo approssimativo del danno. Nei casi di particolare gravità la denuncia deve essere preceduta da avviso telegrafico o via telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine ;
b) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; in particolare in caso di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo furto deve adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose danneggiate rubate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; per la conservazione e custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le relative spese sono a carico dell’Impresa nei limiti di quanto previsto dall’art. 1914 C.C.;
c) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
d) in caso di incendio, furto, rapina o comunque sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo fare dichiarazione scritta all’Autorità giudiziaria o di contemporanea denunciapolizia del luogo, a termini di leggenei cinque giorni successivi, all’Autorità Giudiziariaprecisando il momento iniziale e la causa presunta del sinistro, e copia nonché l’entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatoDirezione dell’Impresa;
e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo, diritto ad alcuna indennità;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, precisando qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a mettere richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenzaregistri, qualitàconti, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento fatture e dell’importanza del dannoqualsiasi altro documento utile per indagini e verifiche. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.C.C..
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente e/o il Conduttore si obbligadeve:
a) x. xxxxx comunicazione a darne avvisomezzo lettera raccomandata, o telefax all’Impresa o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 45 (quarantacinque) cinque giorni dal sinistro o dal momento in cui l’Assicurato o il Contraente stesso ne siano venuti è venuto a conoscenza, alla Società a mezzo telefaxindicando il luogo e il giorno e le circostanze dell’evento dannoso nonché l’impor- to approssimativo del danno;
b. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
c. adoperarsi immediatamente, telegrammanel modo più efficace, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo per il recupero delle cose danneggiate rubate e copia della pagina per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneg- giate. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del tracciato record contenete l’applicazione colpita; diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b. e c. sono a cari- co dell’Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unita- mente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiun- to lo scopo, salvo che l’Impresa provi che le spese sono state fatte inconsiderata- mente. L’Assicurato deve inoltre:
d. fare in caso di incendio, furto, rapina o comunque sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo dolo- so, entro i cinque giorni di contemporanea denunciacui alla lettera a., a termini dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di leggePolizia del luogo, all’Autorità Giudiziariaprecisando, in particolare, il momento iniziale e copia la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Societàall’Impresa;
b) e. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a fare tutto quanto è in loro potere liquidazione del danno senza avere, per evitare o limitare il dannoquesto, diritto ad indennità alcuna;
c) f. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a conservare le parti danneggiate richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con indi- cazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Societàqualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
d) g. presentare, a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione richiesta dell’Impresa, tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenzache si possono ottenere dall’Autorità competente, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del relazione al sinistro.
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Samples: Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1911 c.c.;
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.;
c) fare, telegrammanei cinque giorni successivi, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione dichiarazione scritta allegando copia dell’ordine all'Autorità Giudiziaria o di acquisto Polizia del fornitoreluogo, verbali con relativa attestazione della data di consegna precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l'entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatodenunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
e) a mettere tenere a disposizione tutti i documenti tanto le cose non rubate o mezzi di prova dell’esistenzasalvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei beni assicuratiPeriti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché dell’avvenimento facilitare le indagini e dell’importanza del dannogli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'Art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.c.c..
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto ai termini dell’art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare darne avviso scritto alla Società e/o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame al broker entro 30 giorni da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannocontratti assicurativi. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)c.c. La riparazione se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo la denuncia luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro fatta e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione ripresa dell’attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il Contraente e il Conduttore possono perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate. La Società si riserva la facoltà impegna a comunicare all’Assicurato di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroriferimento assegnato.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. 6.1 La persona assicurata è obbligata ad intraprendere tutto il possibile per la riduzione del danno e a contribuire al suo chiarimento.
6.2 La persona assicurata è obbligata ad ottemperare completamente ai suoi obblighi contrattuali e legali di avviso, informazione e comportamento. In particolare un evento assicurato deve essere comunicato immediatamente per iscritto ad AGA e in caso di rapina o furto anche alla stazione di polizia più vicina.
6.3 Un danno causato da rapina, furto, furto con scasso o vandalismo deve essere denunciato alla stazione di polizia competente entro 48 ore dalla sua scoperta.
6.4 Se la persona assicurata può far valere anche verso xxxxx prestazioni fornite da AGA, allora deve cedere questi diritti ad AGA.
6.5 In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) danno le seguenti documentazioni devono essere inviate ad AGA all’indi- xxxxx di contatto citato al numero 11 (a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in seconda dell’evento assicurato): In caso di incendiorapina, furto, rapina distruzione o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denunciadanneggiamento: – giustificativo d’acquisto originale, a termini di leggexxx xxxxx risulta il prezzo d’acquisto e il giorno dell’acquisto – il relativo xxxxxxxxx xxxxx carta o una copia del conteggio mensile – la prova, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto che il rispettivo oggetto è in loro potere stato pagato come minimo per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame 51 % dalla persona assicurata con la sua carta valida emessa da parte Cornèrcard – prova di un rappresentante contratto di carta valido con Cornèrcard – ricorso a xxxxx (anche assicuratori) in seguito allo stesso danno – altre informazioni determinanti per stabilire l’indennizzo In caso di rapina e furto (incluso furto con scasso o vandalismo), serve inoltre: – il rapporto della Società;polizia. In caso di invio degli oggetti assicurati, serve inoltre: – la prova, che l’oggetto assicurato è stato inviato e quando è stato inviato; – accertamento dei fatti.
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere 6.6 Gli oggetti danneggiati devono essere mantenuti a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia AGA xxxx xxxx liquidazione definitiva del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria e su sua richiesta inviati per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento perizia a spese della denuncia del sinistropersona assicurata.
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Samples: Assicurazione Infortuni Di Viaggio
Obblighi in caso di sinistro. In caso Per consentire alla Compagnia di sinistro effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro utilizzando preferibilmente il documento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro. E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - copia della cartella clinica relativa ad eventuale ricovero o altra ulteriore documentazione medica specialistica attestante l’Inabilità Temporanea Totale; - i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea); - documentazione che attesti che alla data del Sinistro l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.ecc.); - dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)curato. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società Compagnia si riserva la facoltà possibilità, per ogni singola garanzia sopra indicata, di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in luogo di risarcire due anni da quando si è verificato il danno tramite liquidazione dello stessofatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia 2952 del sinistroCodice Civile.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Obblighi in caso di sinistro. In caso Fermo restando le Definizioni di Polizza “Richiesta di risarcimento” e di “Circostanza di sinistro” è fatto obbligo all’Assicurato denunciare i sinistri come sopra definiti entro trenta giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La notifica di una “Circostanza di sinistro” sarà considerata un sinistro regolarmente denunciato durante il Contraente Periodo di Assicurazione anche se la Richiesta di Risarcimento che scaturisse da quella Circostanza fosse notificata successivamente allo scadere della polizza. Si precisa tuttavia che la “Circostanza di sinistro” non comporterà l’obbligo degli Assicuratori di nominare / approvare legali e/o periti fino a quando una “Richiesta di risarcimento” come definita in polizza non sia notificata all’Assicurato medesimo. L’inchiesta giudiziaria (procedimento penale) promosso contro l’Assicurato non costituisce un Sinistro ai sensi di Polizza e non deve, pertanto, essere notificato. La denuncia va fatta agli Assicuratori o al Coverholder. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il Conduttore si obbliga:
a) nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre a darne avvisouna relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il secondo comma dell’articolo 10, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendiocoesistenza di altre assicurazioni. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, furtol’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, rapina definire o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncialiquidare Danni, procedere a termini di leggetransazioni o compromessi, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistrosostenere spese al riguardo.
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna danno e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Societàsalvaguardare i beni rimasti;
b) per i danni di cui alla sezione Incendio e rischi complementari, farne denuncia alla Società o alla Filiale a fare tutto quanto cui è in loro potere per evitare appoggiata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza nonché, solo se richiesto dalla Società stessa, anche all’Autorità Giudiziaria o limitare il dannodi Polizia del luogo entro 15 giorni dalla richiesta;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte ove siano sottratti titoli di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo la rifusione delle spese, la procedura di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoammortamento. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia C.C. L’Assicurato deve altresì:
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fatta senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
e) presentare alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati o sottratti, con l’indicazione del loro valore; Condizioni di Assicurazione - 4 di 6
f) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società - che nella misura strettamente necessaria dei periti della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto. La struttura liquidativa per la continuazione dell’attivitàgestione dei sinistri è GBS – Generali Business Solutions S.p.A., raggiungibile via fax al nr.000.00.00.00 o via telefono al nr. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.000.00.00.00
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1911 c.c.;
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefaxentro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.;
c) fare, telegrammanei cinque giorni successivi, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione dichiarazione scritta allegando copia dell’ordine all'Autorità Giudiziaria o di acquisto Polizia del fornitoreluogo, verbali con relativa attestazione della data di consegna precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina l'entità approssimativa del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatodenunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire − se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese − la procedura di ammortamento;
e) a mettere tenere a disposizione tutti i documenti tanto le cose non rubate o mezzi di prova dell’esistenzasalvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei beni assicuratiPeriti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché dell’avvenimento facilitare le indagini e dell’importanza del dannogli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire. L'inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artai sensi dell'Art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistroc.c.
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Samples: Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto ai termini dell’art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare darne avviso scritto alla Società e/o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame al broker entro 30 giorni da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannocontratti assicurativi. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.)c.c. La riparazione se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società. L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del danno può essere iniziata dopo la denuncia luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro fatta e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione ripresa dell’attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il Contraente e il Conduttore possono perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate. La Società si riserva impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la facoltà gestione di provvedere direttamente tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni. La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo comunicazione di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia apertura del sinistrosinistro di cui al punto precedente.
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Samples: Polizza All Risks
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avvisol’Assicurato devono: • comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, de- scrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro 45 (quarantacinque) tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento mo- mento in cui ne siano sono venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata ; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitorecon una comunicazione telegrafica, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; fax o comunicazione e-mail diretta all’agen- zia alla quale è assegnata la polizza, in caso di incendiolesioni gravi a persona o decessi. Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, furtorichieste od azioni avanzate, rapina relativamente al sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo dagli aventi diritto, adoperandosi per l’ac- quisizione di contemporanea denunciaogni elemento utile; Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione, nei termini di leggecui al primo comma, all’Autorità Giudiziariadi eventuali richieste di risarcimento avanzate dal presta- tore di lavoro, e copia dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo. • astenersi da qualsiasi riconoscimento di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del casore- sponsabilità. La Società si riserva la facoltà ha diritto di provvedere direttamente avere in visione i docu- menti concernenti sia l’assicurazione obbliga- toria sia l’infortunio denunciato. grado di giudizio in corso al momento della fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.conclusione del
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal'Assicurato devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno , ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
c) in caso di incendio, furto, furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di contemporanea denunciaPolizia del luogo, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale denuncia deve essere dichiarazione dev'essere trasmessa alla Società;
bd) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti danneggiate o difettose sostituite fino a liquidazione del danno, senza per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiatoquesto avere diritto ad alcuna indennità;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del dannoquelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a). L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione dell'ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - che Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore o dall'Assicurato, non avviene avvenisse entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistrodall'avviso di cui al punto b), il Contraente e il Conduttore possono l'Assicurato potranno prendere tutte le misure del casonecessarie. La Società si riserva Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la facoltà di provvedere direttamente cosa danneggiata fino alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire definitiva che ne garantisca il danno tramite liquidazione dello stessoregolare funzionamento. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.POLIZZA LEASING BENI STRUMENTALI
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro Sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla carico della Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto ai sensi dell’art. 1914 del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla SocietàCodice Civile;
b) a darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, nonché, in caso di furto o rapina, fare tutto quanto è in loro potere per evitare dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o limitare di Polizia del luogo, indicando il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame momento e la causa presunta del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenzaSinistro, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società. L'inadempimento L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia Codice Civile; Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro fatta con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione ripresa dell’attività. Se tale ispezioneInoltre, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistrodenuncia, se il Perito della Società non è intervenuto, il Contraente e il Conduttore possono ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
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Samples: Insurance Agreement
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro sinistro, il Contraente e/o il Conduttore si obbligal’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a ca- rico della Società ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; entro tre giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo presu- mibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successi- vi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di contemporanea denunciaPolizia del luogo, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, indicando il momento e copia la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia dichiarazione deve essere trasmessa tra- smessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza liquidazione del danno. L'inadempimento , senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicu- rato decade dal diritto all’indennizzo; L’inadempimento di uno degli di tali obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artall’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.). C.C. La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato modificato, prima dell’ispezione da parte dell’incaricato di un incaricato della Società - Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivitàdell’atti-
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose dan- neggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in re- lazione agli obblighi di cui al punto a). Se • conduttori esterni alle cose assicurate (Condizione Aggiuntiva 430); Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. • costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, into- naco, pavimentazioni e simili (Condizione Aggiuntiva 465); • programmi standard in licenza d’uso e di utente (Con- dizione Aggiuntiva 803); vità; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore Con- traente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 (otto) otto giorni dalla denuncia del sinistrodall’avviso di cui al punto b), il Contraente e il Conduttore possono questi può prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistronecessarie.
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Samples: Contratto Di Assicurazione