Common use of Oggetto Clause in Contracts

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Furgoni, Contratto Di Assicurazione Furgoni

Oggetto. 1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione dell’Opera [specificare l’Opera]. Il valore della Concessione è pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere]. 2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività: a) la predisposizione del Progetto Esecutivo del [indicare l’Opera]; b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera; c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo; d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione; e) la gestione dell’Opera e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V. 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto. 4. L’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all’articolo 19. 5. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolodocumentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, urto contro ostacoli mobili congiuntamente e fissinon, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali vigenza dello stesso, è e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori resta di compact disk, televisori, registratori esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “riconosce espressamente di non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al avere alcun diritto di rivalsa che utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto. 6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le compete ai sensi dell’artresponsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. 7. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per Sono escluse dalla Concessione tutte le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoattività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]

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Samples: Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza 16.1. L’oggetto delle presenti Condizioni Generali è costituito dal complesso di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione servizi che il valore degli stessi - se “Fornitore si impegna ad erogare – così come dettagliatamente descritti nell’Offerta contrattuale e ipotizzate nei successivi commi del presente articolo – con gli standard e i livelli di servizio stabiliti per ogni singolo servizio disciplinati e specificati in separato accordo (ove applicabili). 16.2. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la fornitura e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente, di serie”- sia sommato agli altri un programma informatico originale elaborato dal Fornitore o di un programma informatico di base di proprietà in tutto o in parte di terzi, elaborato e/o personalizzato dal Fornitore secondo quanto previsto nell’Offerta contrattuale. Si precisa che la concessione della licenza non include – fatto salvo quanto espressamente previsto nell’Offerta contrattuale – il diritto per il Cliente di richiedere ed ottenere informazioni tecniche e di progetto, né la disponibilità del codice sorgente, che rimane di proprietà esclusiva del Fornitore o del rispettivo titolare. 16.3. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, l’aggiornamento del programma limitatamente a quanto segue: rilascio di eventuali optional nuove versioni del programma (major e trascritto nella casella “Optional minor releases); eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti del programma e Accessori patching; adeguamento del programma a seguito di sopravvenute modifiche legislative, salvo il caso in cui dette variazioni comportino incrementi funzionali o modifiche sostanziali: tali incrementi e/o modifiche non saranno ricompresi nel Contratto e saranno oggetto di Serie” prevista in Polizzaseparata e apposita pattuizione tra le Parti. 16.4. In caso Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la fornitura del servizio di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% assistenza telefonica sulle modalità operative del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza programma, esclusivamente per la durata, con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato i contenuti e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzale modalità previste nell’Offerta contrattuale. 16.5. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteSe espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la Compagnia rinuncia personalizzazione, tramite sviluppo su specifiche istruzioni fornite dal Cliente, di un programma informatico, con esclusione, salva diversa previsione contenuta nell’Offerta contrattuale stessa, della fornitura del codice sorgente relativo al diritto programma così personalizzato. 16.6. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la messa a disposizione di rivalsa dipendenti e consulenti qualificati del Fornitore da utilizzarsi dal Cliente per attività di realizzazione e/o modifica e/o manutenzione e/o utilizzazione del Software (cd. attività “Time and material”). 16.7. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la realizzazione di uno o più studi di fattibilità aventi per oggetto lo sviluppo e/o l’utilizzazione e/o la modifica e/o la manutenzione e/o altre attività relative al programma sviluppato e/o programmi di proprietà del Cliente che necessitano di modifiche e/o assistenza e/o manutenzione. 16.8. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, prestazioni consulenziali, di tipo continuativo o occasionale, diverse e/o integrative rispetto ad altre attività oggetto del Contratto. 16.9. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la fornitura e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente avente ad oggetto l’accesso tramite remoto ad un applicativo predisposto dal Fornitore ed ai servizi ad esso collegati (Software as a Service). 16.10. Nell’oggetto rientrano altresì tutte le compete ai sensi dell’artprestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento dei servizi richiesti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incontri per riunioni, trasferte etc., i cui costi saranno interamente trasferiti al Cliente in base alle tariffe ad esso comunicate. 1916 del Codice Civile nei confronti Tali prestazioni dovranno essere altresì autorizzate per iscritto dal Cliente con la sola eccezione per quelle attività che l’urgenza o la necessità di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del evitare un danno patito, conservando tuttavia il diritto peggiore siano messe in atto dal Fornitore anche prima di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5avere tale autorizzazione.

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Samples: Fornitura Di Servizi Informatici, Fornitura Di Servizi Informatici, Fornitura Di Servizi Informatici

Oggetto. 1. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Banca offre un servizio di urto contro altro veicolodeposito di denaro denominato Contoforte (di seguito il "Servizio" o "Contoforte") con il quale la Banca custodisce le somme del Cliente e gli corrisponde gli interessi pattuiti e maturati. 2. Il rapporto può essere anche cointestato fino a due persone. Una volta aperto il rapporto, urto contro ostacoli mobili non è consentita la modifica dell’intestazione dello stesso. Pertanto, se il Cliente desidera aggiungere e/o rimuovere un cointestatario, è necessario chiudere Contoforte e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaattivare un nuovo Servizio. In caso tal caso, se sono presenti somme vincolate, le stesse saranno svincolate e liquidate, al momento della chiusura del rapporto, sul Conto Predefinito, previo assenso della Banca e al netto degli interessi. 3. Sul Conto deposito sono disponibili i seguenti servizi di Xxxxxxxx pagamento: - bonifico/Sepa Credit Transfer (SCT): servizio che prevede l’accredito di una somma di denaro sul conto del beneficiario tramite un'operazione di pagamento effettuata a valere sul conto del pagatore ed eseguita dalla Banca sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore; - addebito diretto/Sepa Direct Debit (SDD): servizio di pagamento che prevede l’addebito in conto corrente degli ordini per i quali il risarcimento non pagatore ha fornito alla Banca un’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente. L’addebito diretto SEPA si configura quale SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti. 4. Le predette operazioni in addebito e in accredito su Contoforte transitano esclusivamente su conti predefiniti del Cliente, come indicato nei successivi articoli 8 e seguenti in quanto funzionali specificamente all’operatività del Conto deposito. 5. Alle somme libere depositate dal Cliente su Contoforte sono riconosciuti gli interessi indicati nel Foglio Informativo della Banca pubblicizzato al momento della sottoscrizione del Contratto e che fa parte integrante dello stesso salva l’applicazione di eventuali tassi migliorativi pubblicizzati dalla Banca tempo per tempo. Se il Cliente decide di vincolare – in tutto o in parte – le somme depositate su Contoforte potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il godere dei tassi migliorativi offerti dalla Banca e concordati tempo per tempo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. Il conto è denominato esclusivamente in euro. 6. La Banca può stabilire un importo minimo e/o massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurogiacenza delle somme depositate, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente riportato nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Foglio Informativo.

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Samples: Contoforte Agreement, Contoforte Agreement

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza 1.1 L’accettazione della presente proposta di urto contro altro veicolocontratto (“Contratto”) da parte di Go Volt S.r.l. (“Gestore”) è presupposto per l’iscrizione e registrazione del preponente nell’elenco dei clienti (“Elenco Clienti” o singolarmente “Cliente”) del servizio di mobilità condivisa del Gestore (“Servizio”), urto contro ostacoli mobili operato con le seguenti tipologie di veicoli: (i) ciclomotore elettrico fornito dal Gestore (“Ciclomotore”); e fissi(ii) monopattino a trazione muscolare assistita e/o alimentazione elettrica fornito dal Gestore (“Monopattino” e, ribaltamento o uscita unitamente al Ciclomotore, i “Veicoli”). È altresì presupposto per usufruire del Servizio, per ogni singolo Noleggio di stradaVeicolo, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali secondo le modalità di cui al presente Contratto, al “Regolamento del servizio di mobilità condivisa GoVolt” e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video relativi allegati (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori “Regolamento”) e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 alla disciplina del Codice Civile nei confronti Italiano. 1.2 Il Cliente può formulare la proposta di terzi responsabili contratto, tramite il completo inserimento dei dati richiesti nel modulo elettronico (“Modulo”) disponibile sull’app del Gestore (“App”) e selezionando l’apposito pulsante di iscrizione al Servizio, senza dover sottoscrivere fisicamente un modulo cartaceo di proposta. La selezione del predetto pulsante deve intendersi sottoscrizione agli effetti del presente Contratto e comporta a tutti gli effetti di legge la conclusione del Contratto (“Sottoscrizione”). 1.3 La proposta di contratto è valida per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare 15 giorni decorrenti dalla sua data di formulazione. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte del danno patito, conservando tuttavia Gestore. L’eventuale predetta accettazione verrà comunicata via e-mail al Cliente entro 15 giorni dalla data di Sottoscrizione del Modulo. 1.4 Il Cliente può esercitare il diritto di rivalsa ripensamento, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta da inviare al Gestore, nei termini sotto indicati, mediante raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (“PEC”). Gli indirizzi per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore l’invio della comunicazione relativa al ripensamento sono riportati al successivo all’Articolo 21. 1.5 Il Cliente può avvalersi del danno subito. E’ possibile prevedere diritto di ripensamento revocando la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente proposta nel contratto precedente o corso del periodo di sua validità e prima della ricezione della comunicazione dell’accettazione da parte del Gestore oppure recedendo dal Contratto entro i sei mesi quattordici giorni lavorativi successivi al mese alla data di prima immatricolazione. ricezione della comunicazione di accettazione della proposta da parte del Gestore. 1.6 In ogni caso, l’utilizzo del Servizio implica l’automatica e tacita accettazione da parte del Cliente del presente Contratto. 1.7 Il Cliente non può mai sostituire, neppure temporaneamente, altri a sé nell’esercizio dei diritti che discendono dal Servizio e dal singolo Noleggio (come sotto definito). 1.8 Nel caso in cui il Cliente utilizzi il Servizio sulla base di termini e condizioni diversi dal quelli previsti nel presente Contratto (a titolo esemplificativo, e senza limitazioni, accordi tra il Gestore e il datore di lavoro del Cliente), tali diversi termini e condizioni prevarranno sul presente Contratto in caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5conflitto.

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Samples: Servizio Di Mobilità Condivisa, Servizio Di Mobilità Condivisa

Oggetto. 1. Sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE con deliberazione del 13 Marzo 1995, la presente legge disciplina l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di cui all’ art. 2 Art. 02 - Alloggi soggetti alla disciplina regionale 1. La Compagnia disciplina di cui alla presente legge si obbliga ad indennizzare - applica agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e cioè a quelli in conseguenza qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti Pubblici Territoriali, nonché‚ dalle Aziende Territoriali di urto contro altro veicoloEdilizia Residenziale, urto contro ostacoli mobili a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e fissidi Enti Pubblici Territoriali, ribaltamento nonché‚ a quelli acquisiti, realizzati o uscita recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali pro prie della Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi costituiti con programmi speciali o straordinari. (6) 2. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di stradaedilizia agevolata o convenzionata; c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche purché‚ non acquisiti, realizzati o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e recuperati a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza totale carico o con il massimo concorso o contributo dello Stato o della Regione. 3. Le norme di 5.000,00 Eurocui al Titolo III della presente legge si applicano altresì agli alloggi di servizio e cioè a quelli per i quali la legge prevede la concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti. 4. Limitatamente La Giunta regionale, su proposta dell’Ente proprietario, può autorizzare l’esclusione dalla applicazione della presente legge degli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati successivamente alla sua entrata in vigore, se le loro caratteristiche o destinazione non si prestino alle sole apparecchiature finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica. 5. Sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le case parcheggio ed i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per i quali sono stati realizzati e sempreché‚ abbiano tipologie e standard abitativi adeguati. 6. Con appositi bandi speciali la Giunta Regionale provvede a localizzare gli interventi destinati alla soluzione dei problemi abitativi di valore a nuovo superiore a 500,00 Europarticolari categorie sociali, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’artdell’ art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito4, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione primo comma, della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantelegge 7 febbraio 1992, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5n. 179 .

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Samples: Legge Regionale, Legge Regionale

Oggetto. Con determina del 7 luglio 2020, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (di seguito Stazione appaltante o Amministrazione) ha dato avvio alla procedura negoziata a lotto unico, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “Codice”), per l’individuazione, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., di una agenzia di somministrazione di lavoro, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CPV 79620000-6 – per un numero massimo complessivo di 500 (cinquecento) unità, con specifico profilo professionale, da impiegare nella attività di cui all’art. 103, comma 3, del citato decreto legge n. 34/2020. Il lavoratore somministrato dovrà essere in grado di svolgere le proprie attività nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione presenti sull’intero territorio nazionale e sarà adibito alle mansioni e agli orari di lavoro previsti per i dipendenti di pari livello di inquadramento dell’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, in possesso dei requisiti professionali per i prestatori di lavoro individuati per equivalenza ad un dipendente del Comparto Funzioni centrali di Area funzionale II, profilo assistente amministrativo, fascia retributiva F2. Le risorse somministrate dovranno supportare i dipendenti delle Questure nella trattazione dell’intero procedimento relativo alle istanze pervenute dedicato alla procedura di emersione e le attività dovranno essere svolte, in linea di massima e salvo diverse indicazioni, dal lunedì al venerdì, secondo l’orario di servizio compreso tra le 8.00 e le 18.00, per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 36. Il servizio di somministrazione comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio in questione da parte del concorrente aggiudicatario. Le condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura di gara sono stabiliti nel Disciplinare di Gara. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza Stazione appaltante stipulerà apposito Accordo quadro con il quale verrà regolamentata la possibilità di somministrare, a concorrenza dell’importo massimo spendibile, fino ad un numero stimato di 5.000,00 Euro500 (cinquecento) risorse come meglio individuate al successivo capitolo 3, con adeguata formazione professionale. Limitatamente alle sole apparecchiature L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata alcuna obbligazione per la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile Stazione appaltante nei confronti di terzi responsabili dell’aggiudicatario, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitola regolamentazione degli specifici contratti attuativi, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro mentre l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5contratti attuativi richiesti dall’Amministrazione.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Somministrazione Di Lavoro, Accordo Quadro Per Servizi Di Somministrazione Di Lavoro

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - tutela i diritti del Contraente/Assicurato nell’ambito della vita privata extraprofessionale, e in relazione alla conduzione dell’Abitazione indicata in Polizza e ai rapporti con i propri collaboratori domestici. La garanzia opera per: a) Difendersi in un Procedimento Penale; b) Ottenere assistenza legale per un Danno Extracontrattuale, subito dall’Assicurato a causa di un Fatto illecito di Terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza; c) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da Xxxxx, in conseguenza di urto contro altro veicoloun presunto comportamento illecito dell’Assicurato. Tale garanzia copre le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se: i. il Sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile; ii. l’Assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l’intero Massimale; d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, urto contro ostacoli mobili e fissipurché assunti a norma di legge; e) Sostenere controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi in lite non sia superiore a 2.000,00 euro; Un esempio di controversia di natura contrattuale è una disputa con un artigiano (elettricista, idraulico, ecc.) che ha effettuato lavori nell’Abitazione. f) Xxxxxxxxx controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali relativi all’Abitazione; NOPENSIERI RC DANNI.CGA - se “non XX. 00.0000 - PAG. 6 di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional 20 La garanzia di cui alle lettere e) è operante limitatamente alla sola Fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati, esclusa quindi l’azione in giudizio. Per gli eventi e trascritto nella casella “Optional le garanzie sopra indicati, la Compagnia offre assistenza legale e Accessori non assume a proprio carico o rimborsa le spese: a) di Serie” prevista assistenza per la Fase stragiudiziale; b) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro; c) per l’intervento di un perito o consulente tecnico d’ufficio o di un consulente tecnico di parte; d) di giustizia; e) liquidate a favore di controparte in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurosoccombenza; f) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS; g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri; h) di indagini per la Compagnia rinuncia al diritto ricerca di rivalsa prove a difesa, nei Procedimenti Penali; i) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; k) per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei confronti limiti di terzi responsabili quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; l) per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa contributo unificato per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente spese degli atti giudiziari, se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In non rimborsato dalla controparte in caso di sinistro soccombenza di quest’ultima. fino all’importo del Massimale di 10.000 euro per Sinistro. Per le garanzie sopra indicate la Compagnia richiede Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza fine di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operanteaffrontare in modo corretto una controversia di natura legale, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

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Samples: Informative Document, Informative Set

Oggetto. La Compagnia 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all'amministrazione dei titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie. 2. L’esazione è pura e semplice, si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature intende quindi fatta senza l’onere del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali restando a carico del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. 3. Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e trascritto nella casella “Optional cauzionali a garanzia degli impegni assunti previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione. I prelievi e Accessori non le restituzioni saranno effettuati sulla base di Serie” prevista in Polizzaapposite richieste sottoscritte dal Responsabile del Servizio Finanziario o su persona da lui delegata. 4. In caso Tutti i depositi devono essere versati nelle modalità di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore legge tenuto conto delle disposizioni sul regime di tesoreria. 5. Il Tesoriere provvede gratuitamente al 15% pagamento delle fatture relative ad utenze appositamente "domiciliate". 6. Esulano dall’ambito della presente convenzione la riscossione delle entrate che la legge riserva al concessionario del valore assicurato riferito al veicolo oggetto servizio riscossione. 7. Esulano dall’ambito della Polizza con il massimo presente convenzione le operazioni di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature temporanea gestione delle giacenze di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa cassa per le somme eventualmente percepite o quali, a parità di condizioni, sarà comunque preferito il tesoriere, che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sarà sempre consultato per l’offerta.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Tesoreria, Treasury Services Agreement

Oggetto. La Compagnia si obbliga 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le CGC) regolano ed hanno ad indennizzare - in conseguenza oggetto la fornitura di urto contro altro veicoloprodotti quali Caldaia, urto contro ostacoli mobili Climatizzatore, Scaldabagno a gas, Pompe di Calore e fissiStazioni di Ricarica Veicoli Elettrici (di seguito congiuntamente i Prodotti e singolarmente Prodotto) ed i servizi (di seguito i Servizi) come meglio 1.2 Le CGC sono integrate e completate dalla RdF e da eventuali Addendum contrattuali ove previsti, ribaltamento o uscita che richiamano anche le medesime CGC e le Condizioni Tecnico-Economiche (di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video seguito le CTE) a loro volta richiamate nella RdF (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che seguito congiuntamente il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaContratto). In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurocontrasto tra i contenuti dei differenti documenti, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttole disposizioni contenute nei documenti sopra citati prevarranno su quelle delle CGC. 1.3 Il Contratto è soggetto, ove risulta totalmente applicabili, alle disposizioni relative ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali di cui al D.lgs. 206/2005 (“Codice di consumo”) e s.m.i. ove la conclusione dello stesso avvenga tramite tecnica di comunicazione a distanza, ovvero tramite incaricati EEN. 1.4 Il Cliente assume la piena responsabilità circa la veridicità ed esattezza dei dati forniti a EEN. 1.5 In base al Prodotto selezionato e riportato nella RdF si intende incluso nelle presenti CGC: a) il servizio di preventivazione da parte di un incaricato EEN, il servizio di consulenza e supporto alla detrazione fiscale e pratica per la cessione del credito ove prevista, il servizio di installazione standard, il servizio di ritiro gratuito e smaltimento di equivalenti apparecchiature (RAEE), l’eventuale riparazione o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartesostituzione in garanzia, e laddove selezionate dal Cliente, la Compagnia rinuncia fornitura di lavorazioni aggiuntive e il servizio di manutenzione (Prodotto Caldaia, Prodotto Climatizzatore, Prodotto Scaldabagno a gas); b) la stesura del progetto preliminare, la compilazione della richiesta per lo Scambio sul Posto (ove previsto), supporto alla detrazione fiscale e pratica per la cessione del credito (ove prevista), la realizzazione del progetto esecutivo (ove necessario in base alla normativa vigente), la redazione delle pratiche di autorizzazione amministrativo/urbanistica, la compilazione della richiesta di collegamento dell’Impianto alla rete elettrica, il servizio di installazione standard, l’assolvimento del contributo RAEE (Impianto fotovoltaico); c) il servizio di preventivazione da parte di un incaricato EEN ove prevista, supporto alla detrazione fiscale e pratica per la cessione del credito ove prevista, il servizio di installazione standard, e laddove previste dalla RdF e selezionate dal Cliente, la fornitura di lavorazioni aggiuntive, il servizio di manutenzione, eventuale riparazione o sostituzione in garanzia per due anni o più se prevista l’estensione della garanzia, l’assolvimento del contributo RAEE (Prodotto Pompa di Calore); d) il servizio di preventivazione da parte di un incaricato EEN, il servizio di consulenza e supporto alla detrazione fiscale e pratica per la cessione del credito ove prevista, il servizio di installazione standard ove previsto, la fornitura di lavorazioni o servizi aggiuntivi, eventuale riparazione o sostituzione in garanzia per due o più anni (Prodotto Stazione di Ricarica veicoli elettrici). 1.6 In base al diritto Prodotto selezionato e riportato nella RdF si intende escluso dalle presenti CGC: a) rivestimenti e intonaci e in generale le opere edili necessarie alla realizzazione dell’Impianto, eventuali oneri accessori della sicurezza collegati all’occupazione del suolo pubblico per utilizzo di rivalsa che piattaforma elevabile, adeguamento dell’impianto elettrico esistente qualora inadeguato per l’esecuzione dell’installazione del Prodotto, adeguamento dell’impianto idrico qualora siano rilevate perdite, malfunzionamenti o vizi dovuti all’errata progettazione o realizzazione dell’impianto preesistente, o alla cattiva e/o assente manutenzione, e laddove prevista l’attivazione della Garanzia convenzionale da parte del Centro Assistenza Tecnica (Prodotto Caldaia, Prodotto Climatizzatore, Prodotto Scaldabagno a gas); b) scavi terreni e murari per la messa in opera di cavi elettrici di collegamento, le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti opere murarie di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitodemolizione, conservando tuttavia il diritto di rivalsa costruzione e tamponamento, rivestimenti e intonaci e in generale per le somme eventualmente percepite opere edili necessarie alla realizzazione dell’Impianto, la progettazione e la realizzazione di eventuali linee vita laddove prescritte dalle amministrazioni competenti, le pratiche per la denuncia o l’aggiornamento catastale dell’immobile (ove previste), gli oneri amministrativi relativi alla presentazione delle pratiche di autorizzazione edilizia e paesaggistica, gli oneri di connessione e il correlato eventuale aumento di potenza (ove previsti). (Impianto fotovoltaico); c) rivestimenti e intonaci e in generale le opere edili necessarie alla realizzazione dell’Impianto, eventuali oneri accessori della sicurezza collegati all’occupazione del suolo pubblico per utilizzo di piattaforma elevabile, adeguamento dell’impianto elettrico esistente qualora inadeguato per l’esecuzione dell’installazione del Prodotto, adeguamento dell’impianto idrico qualora siano rilevate perdite, malfunzionamenti o vizi dovuti all’errata progettazione dell’impianto o alla cattiva e/o assente manutenzione, nonché in maniera più estesa l’adeguamento dell’impianto esistente alla normativa vigente, l’attivazione della Garanzia convenzionale da parte del Centro Assistenza Tecnica (Prodotto Pompa di Calore); d) scavi terreni e murari per la messa in opera di cavi elettrici di collegamento, le opere murarie di demolizione, costruzione e tamponamento, rivestimenti e intonaci e in generale per le opere edili necessarie alla realizzazione dell’Impianto, l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente qualora inadeguato per l’esecuzione dell’installazione del Prodotto, le pratiche per la denuncia o l’aggiornamento catastale dell’immobile, ove previsto (Prodotto Stazione di Ricarica veicoli elettrici). 1.7 EEN si avvale di Partner che potrebbe percepire possiedono le caratteristiche e i requisiti obbligatori per la legge, che eccedano producono i Prodotti e svolgono i Servizi sopra indicati; il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi Cliente dà atto di esserne informato e, per quanto necessario, presta il suo consenso al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5riguardo.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - 2.1. Costituiscono oggetto del Contratto le attività e i servizi meglio indicati nell’Offerta Tecnica. 2.2. Se espressamente previsto dall’ Offerta, la fornitura e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente, di un programma informatico originale elaborato dal Fornitore o di un programma informatico di base di proprietà in conseguenza tutto o in parte di urto contro altro veicoloterzi, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento elaborato e/o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti personalizzato dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e Fornitore secondo quanto risarcito previsto nell’ ambito Offerta (d’ ora in poi anche “il Software” o il “Programma”).Si precisa che la concessione della CARDLicenza non include – fatto salvo quanto previsto espressamente nell’ Offerta – il diritto per il Cliente di richiedere ed ottenere informazioni tecniche e di progetto, entro né la disponibilità del formato sorgente, che rimane proprietà esclusiva del Fornitore o del rispettivo titolare. 2.3. Se espressamente previsto dall’Offerta, l’aggiornamento del Programma limitatamente a quanto segue: a) rilascio di eventuali nuove versioni del Programma (major e minor releases); b) eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti del Programma e patching; c) adeguamento del Programma a seguito di sopravvenute norme cogenti di legge, salvo il Valore Commerciale caso in cui dette variazioni comportino incrementi funzionali o modifiche sostanziali: tali incrementi e /o modifiche non saranno ricompresi nel presente Contratto e saranno oggetto di separata e apposita pattuizione. 2.4. Se espressamente previsto dall’Offerta, la fornitura del veicolo assicurato servizio di assistenza telefonica sulle modalità 2.5. Se espressamente previsto dall’Offerta, la personalizzazione, tramite sviluppo su specifiche fornite dal Cliente, di un programma informatico, con esclusione, salva diversa previsione contenuta nell’ Offerta stessa, della fornitura del codice sorgente relativo al programma così personalizzato. 2.6. Se espressamente previsto dall’Offerta – con le modalità, finalità e con il limite i contenuti ivi disciplinati e previsti – la messa a disposizione di dipendenti e consulenti qualificati del Valore assicurato indicato in PolizzaFornitore da utilizzarsi dal Cliente per attività di realizzazione e/o modifica e/o manutenzione e/o utilizzazione del Software (cosiddetta attività “Time and material”). 2.7. Nel caso invece Se espressamente previsto dall’Offerta – con le modalità, finalità e con i contenuti ivi meglio disciplinati e previsti – la realizzazione di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttouno o più studi di fattibilità aventi per oggetto lo sviluppo e/o l’utilizzazione e/o la modifica e/o la manutenzione e/o altre attività relative al Software. 2.8. Se espressamente previsto dall’Offerta, ove risulta totalmente prestazioni consulenziali, di tipo continuativo o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteoccasionale, 2.9. Se espressamente previsto dall’Offerta, la Compagnia rinuncia al diritto fornitura e concessione di rivalsa che le compete una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente avente ad oggetto l’accesso tramite remoto ad un applicativo software predisposto dal Fornitore e ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione servizi ad esso collegati (Software as a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Service).

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Software E Application Management, Software and Application Management Services Agreement

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la LAZIOcrea S.p.A. in conseguenza qualità di urto contro altro veicoloStazione appaltante e l’operatore economico che concorre alla presente procedura e che, urto contro ostacoli mobili e fissieventualmente, ribaltamento o uscita all’esito della procedura di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- selezione sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzarisultato aggiudicatario della stessa. In caso particolare l’operatore economico si impegna: a) a conformare i propri comportamenti ai principi di Xxxxxxxx lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il risarcimento corretto svolgimento dell’esecuzione della gara e del successivo contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; c) ad assicurare di non potrà comunque essere superiore al 15% trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del valore assicurato riferito al veicolo oggetto presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; e) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; f) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato gara in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiticausa. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà in sede di gara del presente patto di integrità debitamente sottoscritto dal concorrente è regolarizzabile attraverso la garanzia non operanteprocedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura fermo restando che, come previsto dal sopra menzionato articolo, “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5escluso dalla gara”.

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Samples: Patto Di Integrità

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante 2.1. Con la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusipresente Convenzione: • la Società si impegna a stipulare un’assicurazione collettiva di gruppo per il caso di morte e invalidità permanente − come definita al punto 2.2 - Definizione di Invalidità - dell’ART. 2 delle Condizioni di Assicurazione di cui all’Allegato 3, come modificata al primo punto dell’Allegato 2 − per gli apparecchi autoradio/CD/video ISCRITTI del FONDO che risultino essere DIPENDENTI delle Aziende che applicano il CCNL dei Servizi ambientali; • il FONDO si impegna ad inserire nella garanzia assicurativa tutti i propri ISCRITTI per cui sussiste l’obbligo previsto dal CCNL dei Servizi ambientali. 2.2. Tale assicurazione collettiva di gruppo pertanto presuppone: • un unico contraente ed un unico contratto di Assicurazione; • l’individuazione dei soggetti assicurabili e la determinazione del capitale assicurato pro- capite, in base a criteri uniformi e indipendenti dalla diretta volontà dei singoli partecipanti alla collettiva, in conformità a quanto formalizzato dal FONDO alla Società sulla collettività da assicurare. Ai fini della validità delle garanzie, la Società si riserva in ogni momento il diritto di verificare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione delle condizioni previste nella Convenzione. 2.3. La stipulazione della presente Convenzione è stata preceduta dalla consegna al FONDO, da parte di UNIPOLSAI, delle Condizioni di Assicurazione di cui all’Allegato 3 come modificate dall’Allegato n. 2 (radiodi seguito le “Condizioni di Assicurazione”), lettori che pertanto il FONDO dichiara di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che aver preventivamente ricevuto ed al quale si fa rinvio per tutto quanto non previsto o disciplinato dalla Convenzione. 2.4. Le Condizioni di Assicurazione disciplinano il valore degli stessi - se “non rapporto assicurativo in relazione alle singole posizioni individuali inserite nell’assicurazione collettiva in qualità di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaAssicurati. La presente Convenzione regola i rapporti tra il FONDO. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto conflitto tra le clausole della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo presente Convenzione e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5prevalgono le clausole della Convenzione.

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Samples: Assicurazione Di Gruppo

Oggetto. 1. Finpiemonte Partecipazioni affida all’Impresa in outsourcing la gestione completa dell’infrastruttura ICT, comprensiva del noleggio, con opzione di riscatto, delle apparecchiature dell‘assistenza all’avviamento del sistema e dei servizi di assistenza e manutenzione, on-site e tramite remote management, raggiungibili via fax e/o via e- mail e/o telefonicamente per l’attivazione formale della procedura di assistenza (l’ “Appalto”), in occasione del trasferimento della sede del Committente nei locali di Corso Marconi 10 – Torino, previsto nel mese di giugno 2009. 2. La Compagnia descrizione e le caratteristiche tecniche della fornitura, le modalità di erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione e le specifiche attività richieste all’Impresa sono descritte nel Capitolato Tecnico (Allegato 1) e nell’Offerta Tecnica dell’Impresa che forma parte integrante del presente contratto e qui si obbliga ad indennizzare - in conseguenza allega sub Allegato A (di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se seguito non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaOfferta Tecnica”). 3. In caso via esemplificativa e non esaustiva, l’Appalto comprende, tra l’altro, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: a. richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per consegnare il Sistema di Xxxxxxxx elaborazione; b. acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare ed a collocare la fornitura negli uffici; c. comunicare al Committente, i nominativi del personale impegnato in ciascuna fase di esecuzione contrattuale; d. rispettare il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo cronoprogramma indicato nell’Offerta Tecnica in sede di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurogara, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato nonché tutto ciò che nell’Offerta Tecnica è indicato in Polizza. Nel caso invece relazione alla consegna, installazione e configurazione/personalizzazione della fornitura; e. smaltire, secondo le normative in vigore, i rifiuti prodotti durante l’installazione degli apparati (imballaggi, residui metallici e plastici, ecc.); f. collegare le varie componenti della fornitura in rete, secondo le specifiche indicate in sede di Xxxxxxxx Offerta Tecnica; g. fornire ed installare gli accessori hardware e software indicati nell’Offerta Tecnica, nonché quelli eventualmente non rientranti nell’ambito espressamente indicati nel Capitolato, e necessari al corretto funzionamento del Risarcimento Direttosistema proposto; h. verificare e mettere in funzione tutte le apparecchiature fornite; i. configurare opportunamente le apparecchiature fornite, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto sulla base di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 quanto riportato nell’Offerta Tecnica e delle indicazioni del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitiCommittente. 4. La mancata produzione consegna della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantefornitura e l’erogazione dei servizi oggetto del presente Appalto devono avvenire nei termini e nei modi e alle condizioni di cui al presente Contratto, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma Disciplinare di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5gara, ai Documenti Allegati e nel rispetto delle normative nazionali ed europee in vigore per lo specifico contesto.

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Samples: Outsourcing Agreement

Oggetto. La Compagnia 2.1 Le Parti si obbliga ad indennizzare - impegnano a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Confidenziali trasmesse dalla Parte Comunicante in conseguenza esecuzione del presente Accordo e finalizzate alla realizzazione dello Scopo, nonché a proteggere tali informazioni in conformità con il principio di urto contro altro veicolobuona fede, urto contro ostacoli mobili usando precauzione e fissitutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse. 2.2 Ciascuna Parte Ricevente si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo Scopo, ribaltamento le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante o uscita di stradacomunque acquisite nell’esecuzione del presente Accordo. In particolare, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genereciascuna Parte Ricevente si impegna a: 2.2.a) purché stabilmente fissati sul veicolo mantenere segrete e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante; 2.2.b) utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante esclusivamente per effettuare attività finalizzate allo Scopo; 2.2.c) non di Serie” prevista copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato qualsiasi forma e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante; 2.2.d) non depositare domande di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante; 2.2.e) limitare la responsabilità diffusione delle Informazioni Confidenziali della controparte, Parte Comunicante all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la Compagnia rinuncia al diritto conoscenza di rivalsa tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Accordo. 2.3 Ciascuna Parte Xxxxxxxxx dovrà comunicare alla Parte Comunicante eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui sia venuta a conoscenza. 2.4 Le Parti riconoscono che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite Informazioni Confidenziali possano essere considerate “know-how” o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia Kaskosegreti industrialisolamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5conformemente alla Direttiva (UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e 99 c.p.i.

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Samples: Indizione Gara a Procedura Negoziata

Oggetto. 1. Oggetto del presente disciplinare tecnico è la concessione in gestione di aree riservate al verde pubblico urbano, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, per quanto concerne la loro manutenzione, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara; 2. La Compagnia si obbliga civica Amministrazione, al fine di favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico e dell’azione amministrativa ad indennizzare - esso connessa, ha facoltà di affidare il servizio di manutenzione delle aree di verde pubblico che hanno un carico lavorativo fino a un massimo di 1 uomo/giorno/settimana mediante la forma dell’ “adozione”; 3. L’adozione di aree verdi, prevede l’assegnazione da parte della civica Amministrazione ai soggetti individuati dal successivo art. 3, di spazi e aree verdi di proprietà comunale di cui all’art. 4, non suscettibili di gestione economicamente vantaggiosa per l’affidatario, nel rispetto di quanto stabilito dal presente disciplinare e della normativa vigente in conseguenza materia; 4. Il servizio di urto contro altro veicologestione, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento consiste nella manutenzione ordinaria o uscita nella riqualificazione di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune di L’Aquila e/o private - nella progettazione e realizzazione ex novo della superficie assegnata; 5. L’adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta dalle parti denominata “Convenzione di adozione” disciplinata dal successivo art. 7 con la quale, i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, si impegnano a quanto previsto dal presente disciplinare; 6. La civica Amministrazione assume iniziative idonee ad assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente disciplinare al fine di favorire le adozioni di aree verdi; 7. Si precisa che l’area resta di proprietà e nella disponibilità della civica Amministrazione autorizzandosi l’adottante a prendersene cura. Pertanto la responsabilità dell’adottante è limitata a quanto dallo stesso strettamente eseguito ed eventualmente gestito: in particolare l’adottante esonera da ogni responsabilità la civica Amministrazione per danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiodallo stesso adottante o suoi esponenti o dipendenti nell’attività di cura dell’area verde o da questi causati a terzi nello svolgimento dell’attività, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista come pure in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento utilizzo di materiali non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euroidonei o viziati (es. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore giochi per bambini, panchine) da cui possano derivare danni a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5terzi.

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Samples: Convenzione Di Adozione

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in conseguenza favore del Comune di urto contro altro veicoloFerrara nei termini di cui agli artt. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005; a titolo indicativo, urto contro ostacoli mobili più in particolare: a) risk management: identificazione, analisi e fissivalutazione del rischio a cui è sottoposto il Comune di Ferrara nell’ambito dell’attività istituzionale svolta ed in relazione alla sua struttura ed al suo patrimonio; conoscenza approfondita della realtà dell’Ente Locale Territoriale, ribaltamento normative di riferimento, vincoli e connotazione; b) analisi e valutazione delle coperture assicurative in essere, individuazione di eventuali criticità e/o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista possibili implementazioni tendenti all’ottimizzazione della situazione in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza corso con particolare attenzione all’aspetto economico gravante sull’Ente in linea con il massimo continuo evolversi del mercato assicurativo e tenuto conto delle modificazioni intervenute all’interno del Comune e dell’incidenza della sinistrosità. Consulenza ed assistenza nell’individuazione e reperimento delle coperture che forniscano il miglior rapporto/qualità prezzo, attraverso le procedure previste per legge, anche servendosi di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature preventive indagini di valore mercato; c) assistenza nelle procedure di gara previste dalla normativa in essere: predisposizione, non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, di tutti gli atti e della documentazione necessaria (a nuovo superiore a 500,00 Eurotitolo esemplificativo e non esaustivo capitolati, dovrà essere specificato marcabandi, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata lettere invito) accompagnata da una relazione esplicativa che chiarisca le caratteristiche di quanto predisposto, i requisiti di capacità tecnica ed economica ottimali per la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece tipologia di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartegara, la base d’asta e tutto quanto sia necessario od opportuno per l’ottimale perfezionamento della procedura; d) assistenza nell’ambito delle funzioni legate alla gestione interna dei sinistri r.c.t./o., quando prevista, in particolare relativamente alla partecipazione agli incontri effettuati e allo svolgimento del ruolo di raccordo con la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa assicurazioni titolare della copertura; e) verifica della documentazione emessa dalle Compagnie di assicurazione e della corrispondenza tra le polizze ed i capitolati di gara (entro due mesi dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione); f) gestione e verifica degli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione delle coperture: aggiornamenti normativi, gestione regolazioni premio con congruo anticipo (richiesta dati almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza di riferimento) verifica delle modifiche nell’entità dei beni/soggetti da assicurare e nelle caratteristiche del rischio, segnalazione delle scadenze con anticipo di almeno 30 giorni; g) pagamento dei premi dovuti alle Compagnie di assicurazione, che le compete verrà effettuato per il solo tramite del broker, con piena efficacia liberatoria anche ai sensi dell’art. 1916 1901 c.c. dei versamenti così effettuati. Relativamente all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, qualora non pervengano quietanze o attestazioni di pagamento, sia da parte del Codice Civile nei confronti Broker che da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune ovvero il mandato di terzi responsabili pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza avente valore liberatorio per il Comune stesso. h) assistenza sinistri: collaborazione e gestione di ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare sinistro qualora richiesto dall’Ente, anche se verificatosi in un momento precedente alla stipulazione del danno patitocontratto di consulenza e brokeraggio, conservando tuttavia il diritto attraverso le consuete modalità telefoniche, informatiche e/o telematiche oppure online; più in particolare, assistenza e consulenza telefonica, informatica, telematica, online o attraverso la presenza fisica del personale addetto e utilizzo di rivalsa piattaforma informatica per la gestione dei sinistri; redazione di statistiche e reports sull’andamento della sinistrosità da i) assistenza telefonica, telematica, online attraverso le somme eventualmente percepite più frequentemente utilizzate piattaforme disponibili o che potrebbe percepire che eccedano il valore con intervento (su richiesta dell’Ente) presso la sede dell’Amministrazione, per pareri, consulenze, predisposizione atti di gara. Accesso senza limiti temporali a tutte le procedure, supporti e dati informatici messi a disposizione anche oltre la scadenza del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente contratto; l) formazione ed aggiornamento del personale dell’Ente in base alle esigenze espresse o entro i sei mesi successivi alle variazioni in ambito normativo; m) assistenza al mese di prima immatricolazione. In personale dell’Ente in caso di sinistro coinvolgimento in sinistri o per la Compagnia richiede sottoscrizione di coperture assicurative indipendenti dalle principali stipulate dall’Ente tramite l’Ufficio preposto; n) predisposizione strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti e delle procedure in essere, la consultazione dei quali, come sopra detto, deve essere consentita al Contraente/ Assicurato cliente senza porre limiti di tempo, anche oltre la documentazione comprovante l’osservanza scadenza del contratto stipulato. o) i servizi aggiuntivi proposti in sede di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5gara dalla società aggiudicataria.

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Samples: Brokerage Agreement

Oggetto. 1. Oggetto della presente Convenzione è il Servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa. Le prestazioni devono essere svolte secondo quanto previsto: - nel Capitolato Descrittivo Prestazionale (in seguito per brevità indicato come “Capitolato”) che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si allega al presente atto quale “Allegato B” e ne costituisce parte integrante e sostanziale; - nell’Offerta Tecnica così come presentata in sede di gara dal Fornitore sul Sistema telematico START. 2. Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, ad eseguire le prestazioni come definite nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica. 3. Il Fornitore, in adempimento della presente Convenzione, è tenuto nei confronti delle Amministrazioni contraenti a presentare, secondo le modalità dettagliate all'art. 2 del Capitolato, una volta che le medesime Amministrazioni contraenti hanno emesso l'Ordinativo di fornitura del sevizio, ad eseguire le prestazioni ivi indicate alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato. 4. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Convenzione, tutti i documenti allegati e tutti i documenti ivi richiamati definiscono la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di urto contro altro veicoloesecuzione degli Ordinativi di fornitura come definiti nel Capitolato. 5. La presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, urto contro ostacoli mobili e fissicostituendo la medesima Convenzione ed i suoi allegati le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 . 6. A parziale modifica di quanto previsto all’articolo 2 punto 2.1 lettera d) del Capitolato, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione le parti convengono che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, termine entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con quale dovranno essere predisposte le proposte dei Capitolati assicurativi per la gara per il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura rinnovo delle polizze assicurative delle Amministrazioni contraenti è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5da intendersi: 15/07/2018.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Del Servizio Di Brokeraggio E Consulenza Assicurativa

Oggetto. La Compagnia 1) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti, gli accessori a corredo nonché ad indennizzare - in conseguenza eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di urto contro altro veicoloFornitura e le successive Richieste di Consegna e nei limiti dell’Importo massimo contrattuale. 2) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, urto contro ostacoli mobili nel periodo di efficacia del presente atto, l’incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il risarcimento non potrà predetto Importo massimo contrattuale ed il Fornitore ha l’obbligo di accettare, l’incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Importo massimo contrattuale. 3) Unitamente alla fornitura dei prodotti, Fornitore dovrà prestare i Servizi connessi, quali servizi ed attività comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euronecessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartequali: - La produzione/distribuzione, la Compagnia rinuncia fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato, - Il trasporto fino al diritto luogo di rivalsa consegna (franco destino) compresi carico e scarico, il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel Capitolato Tecnico. Il corrispettivo di tutti i predetti Servizi connessi è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall’Amministrazione Contraente. 4) La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica; i Servizi connessi dovranno essere necessariamente prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta tecnica oltre che nel presente documento. 5) La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per ARCA S.p.A., né per le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoFornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell’Importo massimo contrattuale, conservando tuttavia il diritto eventualmente incrementato. 6) Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di rivalsa per le somme eventualmente percepite o richiedere al Fornitore una riduzione dell’Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto, senza che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese a fronte delle richieste di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza diminuzione di tali requisitiimporti, nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. La mancata produzione Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell’erosione) del Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l’Importo massimo contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l’emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura. 7) Le forniture e/o servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantenormativa vigente, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore, laddove ne ricorrano i presupposti.

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Samples: Convenzione Per l'Acquisto Di Carta E Cancelleria

Oggetto. La Compagnia 1. Il presente Contratto disciplina le condizioni e i termini in base ai quali TA si obbliga ad indennizzare - impegna a subconcedere alla Subconcessionaria, che a tale titolo accetta, l’area di mq 7,4 attualmente ubicata presso l’area non sterile landside, zona check in, dell’Aeroporto “Xxxxxxx Xxxxxxxx” di Firenze (di seguito anche, semplicemente, “Area”), meglio individuata nella planimetria allegata sub A, da adibire esclusivamente all’esercizio dell’attività di rimborso IVA ai passeggeri in conseguenza partenza non residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea secondo la normativa vigente (di urto contro altro veicoloseguito “Attività”). 2. All’interno dell’Area la Subconcessionaria potrà svolgere, urto contro ostacoli mobili e fissisenza diritti di esclusiva, ribaltamento l’attività al precedente comma 1 del presente articolo del Contratto. Qualsiasi eventuale sostituzione o uscita di stradaintegrazione con ulteriori attività, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature che non rientrino inequivocabilmente nelle tipologie già indicate al precedente comma 1 del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% presente articolo del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 EuroContratto, dovrà essere specificato marcapreviamente comunicata per iscritto a TA e da questa previamente autorizzata sempre per iscritto. 3. Qualora attività diverse fossero poste in essere unilateralmente dalla Subconcessionaria, tipo e modelloancorché assentite da autorizzazioni amministrative al commercio presenti o future, in assenza di autorizzazioni TA, la stessa si riserva di applicare al trasgressore delle penali di ammontare progressivo per le prime tre violazioni, determinate nei seguenti termini: − 1° violazione 20% del minimo garantito, di cui all’art. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito 4 tempo per tempo applicabile; − 2° violazione 30% del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicuratominimo garantito, l’indennizzo di cui all’art. 4 tempo per tempo applicabile; − 3° violazione 40% del minimo garantito, di cui all’art. 4 tempo per tempo applicabile. L’applicazione delle penali sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito preceduta da una contestazione scritta comunicata da TA mediante lettera raccomandata A/R. Trascorsi 10 giorni dalla ricezione della CARDcontestazione, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in PolizzaTA, valutate le eventuali giustificazioni scritte della Subconcessionaria, potrà procedere all’irrogazione della penale, nell’ammontare sopra determinato. Nel caso invece di Xxxxxxxx reiterata ed accertata violazione relativa all’esercizio della medesima attività non rientranti nell’ambito prevista contrattualmente, TA si riserva di applicare automaticamente la 2° e 3° penale alla scadenza, rispettivamente del Risarcimento Diretto20° e del 30° giorno successivo alla ricezione della 1° contestazione. Ferma e impregiudicata la possibile applicazione delle penali sopra indicate, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartelo svolgimento di attività diverse da quelle contrattualmente previste darà facoltà a TA di dichiarare risolto di diritto il contratto, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 1456 c.c. Per effetto della risoluzione di diritto, la Subconcessionaria dovrà immediatamente riconsegnare l’area subconcessa, libera da persone e cose. 4. La Subconcessionaria dichiara di aver preso visione dell’Area oggetto di subconcessione e della sua ubicazione nell’ambito del Codice Civile sedime aeroportuale, di averla trovata in buono stato di manutenzione e di ritenerla idonea all’uso convenuto, la accetta senza riserve nello stato di fatto in cui si trova e si obbliga a riconsegnarla alla scadenza della subconcessione nelle stesse condizioni. Resta espressamente inteso tra le Parti che l’allestimento dell’Area oggetto di subconcessione, così come indicato all’art. 6 del presente Contratto, rimane a totale cura e spese della Subconcessionaria che nulla potrà vantare nei confronti di terzi responsabili TA in relazione all’investimento sostenuto. 5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 dell’articolo 2, TA si riserva in ogni momento, per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoragioni di carattere contingente (ivi incluse a titolo meramente esemplificativo ragioni inerenti al rispetto della normativa vigente e/o all’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione aeroportuale richiamata in premessa, conservando tuttavia esigenze di sviluppo o di ristrutturazione dell’aeroporto, ovvero per necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria), la facoltà di mutare l’area assegnata alla Subconcessionaria con altra anche di diversa superficie. In tale ipotesi: (i) TA ne darà apposita comunicazione scritta alla Subconcessionaria con preavviso di almeno 30 giorni; (ii) la Subconcessionaria, entro il termine di preavviso sopra indicato, sarà obbligata a riconsegnare a TA l’area subconcessa di cui è stata richiesta la restituzione; (iii) la Subconcessionaria medesima non potrà avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di TA (anche a titolo di risarcimento, di indennizzo e/o di rimborso spese). Resta espressamente inteso che: (i) qualora non fosse possibile subconcedere a favore della Subconcessionaria una nuova area idonea allo svolgimento dell’attività, restando fin d’ora esclusa qualsivoglia pretesa (anche a titolo di indennizzo e/o risarcimento) da parte della Subconcessionaria e fermo restando l’obbligo di riconsegna dell’area originariamente subconcessa nei termini sopra indicati (entro il termine di preavviso di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione), la stessa Subconcessionaria avrà diritto di pretendere una proporzionale (commisurata alla dimensione della nuova area subconcessa) riduzione dei corrispettivi indicati al successivo articolo 4; (ii) qualora non fosse possibile subconcedere a favore della Subconcessionaria una nuova area in sostituzione di quella originariamente subconcessa per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, TA ne darà comunicazione scritta alla Subconcessionaria e quest’ultima avrà diritto ad una sospensione della fatturazione dei corrispettivi indicati al successivo articolo 4 per il periodo di mancato godimento dell’Area subconcessa, restando fin d’ora esclusa qualsivoglia ulteriore pretesa (anche a titolo di indennizzo e/o risarcimento) da parte della Subconcessionaria e fermo restando l’obbligo di riconsegna dell’Area originariamente subconcessa nei termini sopra indicati (entro il termine di preavviso di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione); (iii) infine, qualora non possa essere in assoluto subconcessa alla Subconcessionaria una nuova area in sostituzione di quella originariamente assegnata, TA ne darà comunicazione scritta alla Subconcessionaria ed il presente Contratto si intenderà consensualmente ed automaticamente risolto con efficacia dalla data della comunicazione sopra riferita; in tal caso la Subconcessionaria, fermo restando l’obbligo di riconsegna dell’Area originariamente subconcessa nei termini sopra indicati, non potrà avanzare nei confronti di TA alcun tipo di pretesa, richiesta, diritto (anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo); resta fermo il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano TA medesima di pretendere e ottenere il valore pagamento dei corrispettivi alla stessa dovuti dalla Subconcessionaria fino alla data di efficacia della risoluzione del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Contratto sopra riferita.

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Samples: Subconcession Agreement

Oggetto. 1. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - carta di debito (di seguito denominata anche la “Carta”) rilasciata dalla Banca al Cliente (di seguito anche il “Titolare”), che include le funzionalità BANCOMAT®/PagoBANCO- MAT® e FastPay, le funzionalità Cirrus, Maestro, la funzionalità NFC nonché, nell’ambito di queste ultime, non appena sarà gradualmente messo a disposizione della Banca sui propri canali il relativo servizio tecnico, la funzionalità Contactless. Relativamente a quest’ultime, vengono in conseguenza ogni caso sin d’ora riportati i relativi riferimenti normativi che ne disciplineranno automaticamente l’utilizzo, non appena le funzionalità saranno messe a disposizione dalla Banca alla propria clientela. La Banca darà evidenza dell’attivazione di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento queste funzionalità tramite uno o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video più dei propri canali comunicativi (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature per es. messa a di- sposizione della comunicazione nella Sezione riservata del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto sito Internet della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti Banca nell’ambito del Risarcimento Diretto Servizio di Banca Diretta dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail o via SMS ecc.). 2. La Carta Multifunzione, che include anche la funzionalità Carta di Credito (Nexi), non prevede le funzionalità Cirrus, Maestro e NFC. 3. Le funzionalità a cui la Carta è abilitata sono specificate e disciplinate nella presente Sezione C7 e nel relativo Foglio Informativo. 4. Il marchio relativo alle funzionalità cui la Carta è abilitata è riportato sulla medesima Carta. 5. La sola funzionalità Carta di Credito, ove risulta parzialmente impegnata prevista, è disciplinata, invece, da separato contratto. 6. L’uso congiunto della Carta e del “Codice Personale Segreto”, di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima (di seguito denominatoTitolare) a disporre del proprio conto corrente (di seguito denominato “conto corrente di utilizzo”) con modalità elettroniche per usufruire di tutte le funzionalità a cui la responsabilità dell’AssicuratoCarta è abilitata, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato con la sola eccezione: - della funzionalità FastPay per la quale non è previsto l’uti- lizzo del PIN e quanto risarcito nell’ ambito della CARD- delle funzionalità Contactless e, entro il Valore Commerciale se messa in futuro a disposizione dalla Banca, la modalità NFC, per le quali la digitazione del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in PolizzaPIN è prevista solo al superamento di de- terminati limiti di importo specificati nel Foglio Informativo. Nel caso di NFC la digitazione del PIN potrebbe essere sostituita da altri criteri di autenticazione previsti dalla Ban- ca. Per quanto concerne invece i pagamenti che potranno essere disposti dal Cliente sulla rete Internet tramite siti di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito e-commerce convenzionati con il circuito Cirrus/Maestro, sarà necessario digitare i dati riportati sulla Carta nonché, eventualmente, quelli derivanti dall’adesione del Risarcimento DirettoCliente ai protocolli di sicurezza così come specificato al successivo Art. 16 comma 1 7. L’utilizzo delle funzionalità deve avvenire presso le apparec- chiature contrassegnate, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartecomunque individuate, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitodai relativi marchi, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi limiti di utilizzo riportati sull’apposita Sezione del Foglio Informativo, sulla lettera accompagnatoria della Carta e con le modalità indicati nella presente Sezione, ed in ogni caso entro il limite d’importo costituito dal saldo disponibile del “conto corrente di utilizzo”, qualora sia inferiore ai predetti limiti di utilizzo. Il Titolare, nel corso del rapporto, può concor- dare con la Banca la modifica dei limiti di utilizzo previsti nelle condizioni economiche riferibili al servizio. Per quanto riguarda le specifiche norme disciplinanti i servizi di carte di debito sui circuiti BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, Fastpay e Cirrus/ Maestro (comprese le funzionalità Contactless se prevista in futuro dalla Banca, e NFC) si rimanda ai successivi Artt. 13, 14, 15 e 16 della presente Sezione. 8. I limiti di utilizzo e le modalità di cui al mese di prima immatricolazionecomma precedente possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento in conformità a quanto previsto nell’Art. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti22 della Sezione C5. 9. La mancata produzione Banca può bloccare l’utilizzo della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzoCarta e prevedere limiti di spesa secondo quanto previsto dall’Art. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 13 della Sezione 5C5.

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Samples: Norme Di Banca Mediolanum

Oggetto. 3.1 Con il presente contratto la CNPADC affida all’Esecutore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a “corpo”, come indicato al successivo art. 5, l'esecuzione dei Lavori di rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni siti in Lainate, xxx Xxxxxxx, 00. 3.2 La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di urto contro altro veicoloprogetto, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, nei documenti allegati. 3.3 L’Appalto dovrà essere specificato marcaeseguito dall’Esecutore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, tipo nel Capitolato Speciale d’appalto, nella documentazione tecnica allegata al Progetto e modellonei Documenti Contrattuali tutti, della normativa applicabile, della disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo. 3.1 L’Esecutore dovrà avviare, dopo la stipula del presente Contratto, tutte le procedure amministrative prodromiche all’avvio dei Lavori, tra cui predisporre il Piano di Lavoro ex art. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito 256 del Risarcimento Diretto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed attivare, presso gli Enti preposti, le procedure per ottenere tutte le autorizzazioni/licenze/concessioni/nullaosta/atti di assenso, comunque denominati, degli enti medesimi, necessari per l’avvio dei Lavori, nonché ogni ulteriore autorizzazione/licenza/concessione/nulla-osta/atto di assenso, comunque denominato, necessario per l’esecuzione dei Lavori, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati allegati al progetto. 3.2 L’Esecutore dovrà realizzare e completare i Lavori nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni della CNPADC, delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i documenti contrattuali. 3.3 L’Esecutore è tenuto ad eseguire i Lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta dell’Esecutore e dai Documenti Contrattuali. 3.4 L’Esecutore si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione dei Lavori, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni, anche tecniche ed amministrative, e le forniture complementari, anche ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicuratonon espressamente indicate, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato funzionali alla perfetta esecuzione dei Lavori, in conformità al Progetto posto a base di gara e quanto risarcito nell’ ambito alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della CARDCNPADC e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Documenti Contrattuali.

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Samples: Manutenzione E Ristrutturazione

Oggetto. 1. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Carta è emessa dalla Banca su richiesta del Cliente. 2. La Carta è di urto contro altro veicoloproprietà esclusiva della Banca. L'emissione e l'utilizzo della Carta sono regolati dalle presenti condizioni , urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita nonché dalle pattuizioni particolari contenute nel Modulo di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione Richiesta che il valore degli stessi - se “non Cliente accetta sottoscrivendoli, in forma autografa o ove disponibile con Firma Digitale, e si impegna ad osservare. Il Cliente, nei casi in cui sia dotato di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non Firma Digitale, è tenuto ad utilizzarla. L’accettazione verrà inviata dalla Banca ad uno o più dei recapiti del Cliente indicati nel Modulo di Serie” prevista in PolizzaRichiesta, ivi compresi quelli elettronici (es. mail o PEC). In caso di Xxxxxxxx accettazione, autografa o digitale, da parte della Banca della presente richiesta di emissione della Carta, la Carta nonché le istruzioni operative e il risarcimento non potrà comunque PIN (Codice Personale Segreto della Carta) verranno inviati in busta sigillata all’indirizzo di residenza o all’apposito indirizzo eventualmente indicato dal Cliente all'atto della richiesta. Con l’attivazione della Carta mediante l'inserimento nella parte privata del Sito dell'apposito codice di attivazione comunicato al Cliente secondo le modalità tempo per tempo rese note dalla Banca sul proprio Sito, il Cliente attesta e conferma la ricezione della Carta. 3. L'uso congiunto della Carta e del Personal Identification Number (il codice personale segreto che, ove previsto, deve essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con digitato per autorizzare le operazioni effettuate mediante la Carta, di seguito definito “P.I.N.”) . identifica il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 EuroTitolare, dovrà essere specificato marcamanifestandone il consenso e l'autorizzazione ad effettuare le singole operazioni, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDlo legittima, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Xxxxxxxxx, a: 4. Le operazioni effettuate con la Carta devono avvenire entro i Limiti di Utilizzo indicati nel Modulo di Richiesta e con le modalità previste dal presente Contratto e in ogni caso entro il limite del Valore assicurato indicato in Polizzacostituito dal Saldo Disponibile. Nel caso invece Il Titolare e la Banca possono concordare variazioni dei Limiti di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento DirettoUtilizzo della Carta, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata ferma restando la responsabilità facoltà della controparteBanca di ridurre detti massimali, la Compagnia rinuncia per giustificato motivo (es. per ragioni di sicurezza), dandone pronta comunicazione al Titolare a mezzo raccomandata r.r. o, se disponibile, via PEC che ha diritto di rivalsa che recedere con le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti modalità di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiticui all'articolo 48. 5. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operanteCarta di debito Internazionale può essere utilizzata nei Paesi del Profilo Europa e, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzosbloccando l'apposita Opzione "GeoBlock", anche nei Paesi del Profilo Mondo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore TotaleL'Opzione “GeoBlock” può essere sbloccata e/o riattivata dal Titolare in qualsiasi momento, anche temporaneamente. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Per l'attivazione e lo sblocco dell'Opzione

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Oggetto. 1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione del servizio di gestione funzionale ed economica dell'impianto sportivo capitolino sito in Roma, Via Norma 5, 7, 9. Il valore della Concessione stimato dall’Amministrazione a base di gara è pari a € 2.140.000,00 al netto di Iva. Il valore della Concessione, fatturato totale preventivato dall’aggiudicatario in sede di offerta nell’arco temporale dei 6 anni di durata, è pari ad € 2.591.688,00 al netto di Iva. 2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività: a) la Manutenzione Immobiliare come definita dalla norma UNI EN 15331:2011 secondole previsioni del Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita; b) la gestione e lo sfruttamento economico dell’impianto sportivo e l’erogazione dei Servizida parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilitonella Sezione V, nel Capitolato Prestazionale e nei documenti di gara. 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto. 4. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolodocumentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, urto contro ostacoli mobili congiuntamente e fissinon, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali vigenza dello stesso, è e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori resta di compact disk, televisori, registratori esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “riconosce espressamente di non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al avere alcun diritto di rivalsa che utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto. 5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le compete ai sensi dell’artresponsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. 6. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per Sono escluse dalla Concessione tutte le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Contratto.

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Samples: General Conditions

Oggetto. La Compagnia 1. L’Accordo/Convenzione quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l’affidamento della fornitura in acquisto di Angiografi per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx-Romagna per l’intervento relativo al PNRR M6C2 1.1, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nell’Allegato 5 - Capitolato Tecnico. 2. Con l’Accordo/Convenzione quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore dell’Accordo/Convenzione quadro, pari a Euro ,00, IVA esclusa. 3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie danno origine ad indennizzare - un contratto per la fornitura dei beni oggetto di gara di durata pari a 60 mesi dall’esito positivo del collaudo fino alla scadenza del servizio di manutenzione eventualmente richiesto da ciascuna Azienda sanitaria (60 mesi = 12 mesi durata garanzia + 48 mesi durata eventuale servizio manutenzione). Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER. 4. Il presente Accordo/Convenzione quadro disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. Le attività di cui all’Accordo/Convenzione quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in conseguenza esclusiva e, pertanto, le Aziende Sanitarie, per quanto di urto contro altro veicolopropria competenza e nel rispetto della normativa vigente, urto contro ostacoli mobili potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore 6. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx il risarcimento non durata del presente Accordo/Convenzione quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà comunque essere superiore richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016, sussistendo le condizioni di cui al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euromedesimo art. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro106, dovrà essere specificato marcacomma 1, tipo e modellolett. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicuratoa) e/o e), l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e per far fronte agli ulteriori fabbisogni delle Aziende Sanitarie. 7. Fermo restando quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartesopra, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoAgenzia potrà altresì, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantecorso dell’esecuzione, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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Samples: Accordo/Convenzione Quadro

Oggetto. 1) I seguenti termini e condizioni di noleggio (di seguito, i “Termini e Condizioni”) regolano il rapporto contrattuale fra il Cliente (come definito nel successivo Art. 2) e car2go Italia S.r.l. (nel prosieguo denominata "car2go") e, insieme con il regolamento tariffario di volta in volta vigente, costituiscono il complesso delle disposizioni applicabili al contratto quadro che regola la partecipazione al programma di noleggio di car2go, nonché ai singoli contratti di noleggio per l’utilizzo dei Veicoli car2go (come definiti nel successivo Art. 2) (i “Singoli Contratti di Noleggio”). La Compagnia principale finalità perseguita da car2go è la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di un concetto di mobilità urbana entro una determinata area di attività. L’effettiva area di attività per ciascuna città può essere visualizzata sul portale internet di car2go (xxx.xxx0xx.xxx) (il “Portale Internet”). 2) I presenti Termini e Condizioni si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicoloconsiderano accettati ed approvati, urto contro ostacoli mobili e fissipertanto la relazione contrattuale con car2go si considera iniziata, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione una volta che il valore Cliente abbia completato la registrazione online. Con l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni né car2go né il Cliente acquisiscono alcun diritto di stipulare in futuro un determinato numero minimo di Singoli Contratti di Noleggio. Per i Clienti che siano già vincolati da una relazione contrattuale con un’altra società di car2go con sede fuori dal territorio italiano, i presenti Termini e Condizioni si considerano accettati a seguito dell’accettazione degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaattraverso la App car2go (come definita nel successivo Art. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia 2). 3) car2go si riserva il diritto di rivalsa rifiutare l’ammissione di un nuovo Cliente ove vi sia motivo di ritenere che lo stesso non rispetterà i presenti Termini e Condizioni. 4) Nei limiti di quanto consentito dalle applicabili disposizioni legislative, la variazione dei presenti Termini e Condizioni per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, economiche e gestionali, ovvero per modifiche delle disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili ai Termini e Condizioni, viene notificata al Cliente tramite messaggio e-mail e tramite affissione o esposizione nei negozi car2go, ovvero tramite esposizione del comunicato nei Veicoli car2go. Qualora il Cliente non comunichi, tramite raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dai presenti Termini e Condizioni entro un mese dalla trasmissione della comunicazione di variazione, questa verrà considerata come accettata. Tale previsione verrà espressamente indicata da car2go nella propria comunicazione di variazione. Ai fini della tempestività dell’esercizio del diritto di recesso farà fede la data di invio della raccomandata a/r con la quale tale diritto viene esercitato. Per i Singoli Contratti di Noleggio in essere al momento della variazione delle Condizioni car2go continueranno a essere valide le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5car2go precedentemente applicate.

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Samples: Noleggio

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza 16.1. L’oggetto delle presenti Condizioni Generali è costituito dal complesso di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione servizi che il valore degli stessi Fornitore si impegna ad erogare – così come dettagliatamente descritti nell’Offerta contrattuale e ipotizzate nei successivi commi del presente articolo – con gli standard e i livelli di servizio stabiliti per ogni singolo servizio disciplinati e specificati in separato accordo (ove applicabili). 16.2. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la fornitura e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente, di un programma informatico originale elaborato dal Fornitore o di un programma informatico di base di proprietà in tutto o in parte di terzi, elaborato e/o personalizzato dal Fornitore secondo quanto previsto nell’Offerta contrattuale. Si precisa che la concessione della licenza non include - se “fatto salvo quanto espressamente previsto nell’Offerta contrattuale - il diritto per il Cliente di richiedere ed ottenere informazioni tecniche e di progetto, né la disponibilità del codice sorgente, che rimane di proprietà esclusiva del Fornitore o del rispettivo titolare. Le Parti potranno concordare 16.3. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, l’aggiornamento del programma limitatamente a quanto segue: rilascio di eventuali nuove versioni del programma (major e minor releases); eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti del programma e patching; adeguamento del programma a seguito di sopravvenute modifiche legislative, salvo il caso in cui dette variazioni comportino incrementi funzionali o modifiche sostanziali: tali incrementi e/o modifiche non saranno ricompresi nel Contratto e saranno oggetto di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional separata e trascritto nella casella “Optional e Accessori non apposita pattuizione tra le Parti. 16.4. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la fornitura del servizio di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% assistenza telefonica sulle modalità operative del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza programma, esclusivamente per la durata, con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato i contenuti e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzale modalità previste nell’Offerta contrattuale. 16.5. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteSe espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la Compagnia rinuncia personalizzazione, tramite sviluppo su specifiche istruzioni fornite dal Cliente, di un programma informatico, con esclusione, salva diversa previsione contenuta nell’Offerta contrattuale stessa, della fornitura del codice sorgente relativo al diritto programma così personalizzato. 16.6. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la messa a disposizione di rivalsa dipendenti e consulenti qualificati del Fornitore da utilizzarsi dal Cliente per attività di realizzazione e/o modifica e/o manutenzione e/o utilizzazione del Software (cd. attività “Time and material”). 16.7. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la realizzazione di uno o più studi di fattibilità aventi per oggetto lo sviluppo e/o l’utilizzazione e/o la modifica e/o la manutenzione e/o altre attività relative al programma sviluppato e/o programmi di proprietà del Cliente che necessitano di modifiche e/o assistenza e/o manutenzione. 16.8. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, prestazioni consulenziali, di tipo continuativo o occasionale, diverse e/o integrative rispetto ad altre attività oggetto del Contratto. 16.9. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la fornitura e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente avente ad oggetto l’accesso tramite remoto ad un applicativo predisposto dal Fornitore ed ai servizi ad esso collegati (Software as a Service). 16.10. Nell’oggetto rientrano altresì tutte le compete ai sensi dell’artprestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento dei servizi richiesti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incontri per riunioni, trasferte etc., i cui costi saranno interamente trasferiti al Cliente in base alle tariffe ad esso comunicate. 1916 del Codice Civile nei confronti Tali prestazioni dovranno essere altresì autorizzate per iscritto dal Cliente con la sola eccezione per quelle attività che l’urgenza o la necessità di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del evitare un danno patito, conservando tuttavia il diritto peggiore siano messe in atto dal Fornitore anche prima di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5avere tale autorizzazione.

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Samples: Fornitura Di Servizi Informatici

Oggetto. Il presente Accordo ha ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione così come di seguito specificati per i singoli lotti, destinati alla gestione, nelle sedi dell’Agenzia, dell’emergenza sanitaria “Covid- 19”. La Compagnia procedura è suddivisa in 7 (sette) Lotti merceologici. In particolare, l’oggetto di ciascun Lotto consiste nella fornitura di: - Lotto 1: mascherine chirurgiche; - Lotto 2: mascherine FFP2; - Lotto 3: mascherine FFP3; - Lotto 4: dispenser gel disinfettante mani e gel disinfettante mani; - Lotto 5: visiere; - Lotto 6: schermi in plexiglas; - Lotto 7: spray disinfettante germicida, presidio medico chirurgico per superfici. Per la disciplina di dettaglio dell’oggetto contrattuale si obbliga ad indennizzare rimanda a quanto espresso nel Capitolato per il Lotto in oggetto nonché alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici delle Agenzie. Le attività oggetto del presente Accordo, trattandosi di mera fornitura, non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. La fornitura dovrà essere eseguita presso le Direzioni Centrali e Regionali dell’Agenzia delle Entrate e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, secondo le modalità descritte nel presente Accordo, nel Capitolato e suo allegato da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell’Agenzia. La stipula del presente Accordo non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. Le Agenzie non assumono alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale. La Committente, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato e di seguito, affiderà a ciascun Fornitore l’esecuzione della fornitura, mediante l’inoltro di appositi ODF. I Fornitori prendono atto che la Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, procederà alla determinazione di ciascun ODF, quindi alla definizione del numero di Prodotti per i quali ciascun Fornitore, di volta in volta, sarà tenuto a eseguire la fornitura, nel rispetto dei principi generali di rotazione e proporzionalità e della ripartizione dell’appalto nelle seguenti misure percentuali: - XXX (1° in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private graduatoria): 40%; - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video XXX (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione 2° in graduatoria): 35%; - XXX (3° in graduatoria): 25%; I Fornitori prendono atto che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurofabbisogno prestazionale, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzatermini previsionali nel Capitolato, è frutto di una stima effettuata dalla Committente e, pertanto, non deve ritenersi in alcun modo vincolante per la Committente, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione alle effettive esigenze prestazionali connesse anche all’evoluzione della situazione di pandemia nonché a eventuali ulteriori disposizioni normative che potranno essere emanate. Nel caso invece I Fornitori pertanto prendono atto che l’ordine di Xxxxxxxx priorità come sopra definito e l’effettiva esigenza della fornitura potrà comportare che non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttonecessariamente a ciascun Fornitore risulterà affidato, ove risulta totalmente alla scadenza dell’Accordo, un identico numero complessivo di ODF. I Fornitori non potranno quindi vantare alcuna pretesa, diritto o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto ragione anche a titolo risarcitorio o di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile indennizzo nei confronti della Committente, nel caso in cui si sia determinato, alla scadenza del presente Accordo, anche un sostanziale scostamento del numero di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto Ordini affidati rispetto al fabbisogno prestazionale riportato in termini di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente stima nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Capitolato.

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Samples: Schema Di Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale

Oggetto. La Compagnia 1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, da effettuarsi sulla base degli Ordini di Servizio emessi da AMA, in funzione delle contingenti esigenze di approvvigionamento della medesima AMA. Le modalità di invio e il contenuto degli Ordini sono previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Offerta Tecnica. 3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad indennizzare - effettuare la Fornitura, nella misura di volta in conseguenza volta richiesta da AMA in funzione dei canoni e dei singoli Ordini di urto contro altro veicoloServizio, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di 5.000,00 Eurospesa pari a Euro _______,00 ( ), IVA esclusa, come da Ordine n. ___________ del _. 4. Limitatamente alle sole apparecchiature Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di valore affidare lo stesso Servizio anche a nuovo superiore a 500,00 Eurosoggetti terzi, dovrà essere specificato marcadiversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA si riserva di esercitare, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito nel corso della durata del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata Contratto: a) la responsabilità dell’Assicuratofacoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 106, comma 12 del Codice Civile nei confronti D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali; b) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di terzi responsabili un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli; c) la facoltà di cui all’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare ulteriori servizi analoghi per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto una spesa complessiva pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale ed una durata di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 518 mesi.

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Samples: Service Agreement

Oggetto. La Compagnia Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di mq 100 circa, sita nel Comune di Castell’Arquato (PC), via Campo Sportivo c/o depuratore comunale, riportata nell’N.C.E.U. di Castell’Arquato , al foglio 26, particella 1060 il tutto, per complessivi mq [100] circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”). Il terreno locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La Locatrice dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga ad indennizzare - a consegnare alla Conduttrice. La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto presente Contratto, fermi restando i diritti della Polizza con il massimo Conduttrice di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5cui all’art.6.

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Samples: Locazione

Oggetto. La Compagnia a) Il Promoter, svolgendo la propria attività sul territorio nazionale, senza vincolo di esclusiva, per tutta la durata del presente Contratto, si obbliga impegna a segnalare a DE, in via del tutto occasionale, soggetti terzi proprietari di immobili interessati a finalizzare con la stessa DE, rapporti di cessione di diritti di superficie per la durata di 25 anni delle coperture dei predetti immobili. Ai fini e per gli scopi di cui sopra, il Promoter si impegna a far sottoscrivere a terzi potenziali clienti, apposite proposte aventi ad indennizzare - oggetto la cessione di diritti di superficie per la durata di 25 anni delle medesime coperture aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 2) (dovendo in conseguenza ogni caso il Promoter fornire la mappa google, il prospetto e la planimetria del capannone e delle coperture con relative foto) esclusivamente nel testo che verrà fornito e/o comunicato e/o che sarà comunque preventivamente approvato da DE (in breve l’Incarico). b) Il Promoter si impegna ad eseguire l’Incarico come indicato nel presente Contratto in piena autonomia e senza alcun vincolo di urto contro altro veicolodipendenza e/o di subordinazione, urto contro ostacoli mobili e fissiné di para subordinazione, ribaltamento o uscita di stradarapporto stabile di collaborazione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radioné di agenzia, lettori di compact diskmediazione, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione restando convenuto che il valore degli stessi - se “Promoter non dispone di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non alcun potere di Serie” prevista rappresentanza di DE e, conseguentemente, nessuna dichiarazione, scritta e/o verbale, nessun atto, documento e/o contratto e/o comportamento potrà vincolare in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile alcun modo DE nei confronti di xxxxx, impegnandosi il Promoter a manifestare, in via preventiva, nei confronti dei terzi responsabili per tale suo status, ad ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazioneconseguente effetto. In proposito le Parti si rendono sin d’ora reciprocamente atto che, nessuna norma di legge o di contrattazione collettiva relativa al rapporto di agenzia, ivi compreso l’art. 1749 c.c., ed al rapporto di mediazione, potrà in alcun modo essere applicata al presente Contratto. . c) Le proposte pervenute a DE dal Promoter in esecuzione dell’Incarico, non saranno in alcun modo vincolanti per DE fino a che quest’ultima non abbia manifestato la propria accettazione per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento di ciascuna proposta. Decorso il predetto termine senza che sia giunta al Promoter l’accettazione scritta da parte di DE, la proposta formulata dal Promoter stesso deve intendersi definitivamente decaduta e priva di qualsivoglia efficacia. Esplicitamente si pattuisce che la mancata accettazione non comporta per il Promoter alcun diritto verso DE per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti, rimossa sin d’ora qualsivoglia contestazione in proposito. e) Nello svolgimento dell’Incarico il Promoter non potrà in nessun caso accettare denaro, mezzi di sinistro pagamento od altra utilità a proprio nome e/o a nome di DE, senza il preventivo consenso di DE. f) Le Parti del presente Contratto si danno e rendono reciprocamente atto che lo svolgimento dell’Incarico comporterà uno scambio di informazioni tra le medesime Parti, la Compagnia richiede cui divulgazione potrebbe causare un danno grave per entrambe le parti. Il Promoter si impegna dunque a mantenere strettamente confidenziali e riservati i nomi dei clienti e/o partners e/o contatti di DE, nonché tutte le informazioni eventualmente ricevute da DE di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento dell’Incarico, e/o ogni notizia avente carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in possesso, salvo l’ottemperanza a norme dell’ordinamento che ne autorizzino o ne impongano la rivelazione. Il Promoter è a tutti gli effetti incaricato del trattamento dei dati personali dei potenziali clienti e partners di DE e si impegna sin d’ora al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza pieno rispetto della normativa vigente, anche mediante sottoscrizione di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5quanto indicato nell’Allegato 3).

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Samples: Procurement Agreement

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il Committente conferisce al “Prestatore” l’incarico di “Business Development Manager” a supporto del Progetto “Andria Food Policy Hub – Parte FSE” e, nello specifico, l’incarico diretto alla realizzazione delle seguenti attività: a) Supporto al management di progetto ed al coordinamento in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza accordo con il massimo Food Policy Manager e il RUP; b) supporto per la predisposizione di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature rapporti sull’avanzamento delle attività per il Comune di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo Andria; c) supporto alla gestione degli aspetti amministrativi e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e finanziari in collaborazione con il limite Food policy Manager e gli uffici comunali; d) supporto all’organizzazione e al coordinamento degli incontri, i meeting e altri momenti partecipativi; e) affiancamento agli enti gestori dell’Andria Food Policy Hub per le attività di animazione territoriale; f) supporto alla creazione di connessioni tra comunità e spazi attivati ed alla promozione delle attività programmate; g) attività di fundraising e progettazione per il prosieguo delle attività al termine del Valore assicurato periodo di finanziamento; h) Realizzazione di tutte le attività previste nel rispetto del cronoprogramma di progetto. Si specifica che l’elenco delle attività sopra riportate è meramente indicativo e non esaustivo. Pertanto, il Business Development Manager potrà essere chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie. Le attività saranno realizzate in autonomia, ma in stretto raccordo funzionale con il Settore Promozione della Città e del Territorio del Comune di Andria e la natura del rapporto di collaborazione comporta:  assenza di vincolo di subordinazione;  non inserimento funzionale nella struttura organizzativa;  autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto. Tuttavia, si richiede ai fini dell’espletamento dell’incarico una presenza fisica presso la sede del progetto in Andria di almeno 24 ore settimanali suddivise in almeno 4 giorni a settimana e comunque ogniqualvolta sia richiesto dall’Ente e/o necessario alle attività progettuali. Ai soli fini della necessaria rendicontazione del presente incarico, richiesta dal Progetto in oggetto, viene indicato un impegno complessivo del “Prestatore” in Polizza272 giornate. Nel caso invece L’oggetto della prestazione di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttocui trattasi, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 7 comma 6 del Codice Civile nei confronti D.lgs. 165/2001 corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento alla Amministrazione conferente ed è coerente con le esigenze di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare funzionalità del danno patito, conservando tuttavia il diritto Comune di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitiAndria. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzoprestazione in oggetto è di natura temporanea ed altamente qualificata. La copertura L’incarico da conferire è prestata con Forma da intendersi di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale lavoro autonomo senza obbligo di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5subordinazione alcuna.

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Samples: Convenzione Di Incarico Per Prestazione D’opera Autonoma

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza3.1. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteAccordo di tipologia GDS, la Compagnia rinuncia Società si impegna nei confronti dell’Albergo, che accetta, a fornire in regime Free Sale, descritto al successivo art. 4, i Servizi Xenia secondo le Tariffe inizialmente concordate o successivamente aggiornate dall’Albergo nella Piattaforma Xenia, a fronte del pagamento – da parte dell’Albergo a Xenia – del corrispettivo definito alla clausola A.3 dell’Allegato GDS, e del riconoscimento da parte dell’Albergo alla Società del diritto esclusivo di pubblicizzare e rendere prenotabili, mediante la Piattaforma Xenia, soggiorni alberghieri presso le Property secondo le indicazioni dall’Albergo, il tutto alle condizioni e nei termini concordati in questa scrittura e nell’Allegato GDS (complessivamente indicati come “l’Accordo di tipologia GDS”). Resta inteso che il pagamento del soggiorno sarà effettuato direttamente all’Albergo dall’Ospite o dal Soggetto Prenotante e il suo corretto perfezionamento sarà di esclusiva competenza e responsabilità dell’Albergo. 3.2. Nel caso di Accordo di tipologia B2B, la Società si impegna nei confronti dell’Albergo, che accetta, a fornire in regime Free Sale, descritto al successivo art. 4, i Servizi Xenia secondo le Tariffe inizialmente concordate o successivamente aggiornate dall’Albergo nella Piattaforma Xenia e a corrispondere all’Albergo il pagamento del soggiorno ricevuto dall’Ospiti o dal Soggetto Prenotante, nei termini di cui alla clausola A.9 dell’Allegato B2B, a fronte dell’osservanza della clausola A.3 del suddetto allegato, del riconoscimento da parte dell’Albergo alla Società del diritto di rivalsa che applicare un mark-up a sua discrezione sulle Tariffe e del riconoscimento da parte dell’Albergo alla Società del diritto di distribuire, pubblicizzare, rendere prenotabili, mediante la Piattaforma Xenia, soggiorni alberghieri presso le compete ai sensi dell’artProperty secondo le indicazioni dall’Albergo, il tutto alle condizioni e nei termini concordati in questa scrittura e nell’Allegato B2B (complessivamente indicati come “l’Accordo di tipologia B2B”). 3.3. 1916 del Codice Civile Le Parti precisano di essere contraenti indipendenti tra loro e nulla di quanto contenuto nell’Accordo costituisce o regola un rapporto di joint-venture tra esse o di associazione o di consorzio o altrimenti denominato. Nessuna delle Parti è autorizzata a rilasciare (né rilascerà) garanzie, dichiarazioni o impegni, nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoterzi, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitia nome dell’altra Parte, salvo quanto previsto in specifiche clausole dell’Accordo e salva specifica autorizzazione scritta. 3.4. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà Società opera e gestisce la garanzia Piattaforma in qualità di service provider (ASP), come tale non operanteè parte del contratto di servizi alberghiero che si conclude attraverso la Piattaforma Xenia fra l'Albergo e il Soggetto Prenotante o l’Ospite, pertanto salvo il caso in cui la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzoSocietà acquisti i servizi dell’Albergo in proprio. La copertura è prestata con Forma L’Albergo farà quanto possibile in buona fede e correttezza per rappresentare chiaramente ai terzi l’assetto di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5rapporti descritto.

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Samples: Service Agreement

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - 1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, la Provincia di Lecce può coprire i posti vacanti a tempo indeterminato e determinato, in conseguenza assenza di urto contro altro veicoloproprie graduatorie in corso di validità per la categoria ed il profilo professionale da reperire, urto contro ostacoli mobili mediante l’utilizzazione di graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi ed espletati da altri Enti del comparto Funzioni Locali, a seguito di selezioni pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato di unità di personale di categorie giuridiche e fissiprofili professionali analoghi. 2. Le motivazioni alla base della scelta dell’utilizzo di graduatorie di altri Enti risiedono nella semplificazione di procedimenti di selezione, ribaltamento o uscita nell’economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l’espletamento di strada, verificatisi durante procedure concorsuali per la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzacopertura dei posti vacanti. 3. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttoutilizzazione di graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo determinato presso la Provincia di Lecce, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata resta comunque salvaguardata la responsabilità posizione occupata nella graduatoria della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa diversa Amministrazione dai vincitori e dagli idonei per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitiassunzioni a tempo indeterminato. 4. La mancata produzione facoltà di utilizzo di cui al presente articolo è esercitabile in presenza di un accordo con altra Amministrazione, anche successivo all’approvazione della documentazione probatoria renderà graduatoria concorsuale, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) previsione nel piano del fabbisogno del personale dei posti per i quali si intende procedere con l’utilizzo di graduatoria di altre Pubbliche Amministrazioni; b) piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5cui graduatoria si intende utilizzare.

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Samples: Regolamento in Materia Di Accesso Ai Rapporti Di Lavoro Subordinato

Oggetto. 1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della gestione armatoriale della nave da ricerca scientifica, denominata “ASTREA”, di proprietà di ISPRA (nel seguito individuata come Nave) all’Affidatario attraverso il comodato gratuito a “scafo nudo” della stessa ed immediatamente successivo noleggio “a tempo” della medesima. 2. La Compagnia nave, opportunamente armata dall’Affidatario, sarà ad uso esclusivo di ISPRA ed il suo esercizio sarà assunto dall’Affidatario/Armatore il quale si obbliga impegna ad indennizzare - in conseguenza effettuare la “Dichiarazione di urto contro altro veicoloarmatore“ alla competente Autorità marittima, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 256 del Codice Civile nei confronti della Navigazione. 3. A tal fine, il presente contratto consta di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare un’appendice, meramente riproduttiva della prima parte speciale (del danno patitocontratto di comodato gratuito a scafo nudo) necessaria esclusivamente ai fini della citata dichiarazione e relativa “registrazione” dell’Atto di Nazionalità. 4. Il presente oggetto è, conservando tuttavia il diritto altresì, descritto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, così come migliorato nell’Offerta Tecnica dell’Affidatario nelle sole parti/funzioni migliorative e con esclusione di rivalsa per le somme eventualmente percepite qualunque limitazione e/o condizione non prevista dalle Specifiche tecniche ISPRA che potrebbe percepire costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni. 5. Il presente contratto è soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti già in possesso dell’Affidatario che eccedano il valore del danno subitosi intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati: I. Capitolato Tecnico ISPRA; II. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente Documentazione tecnica, dell’Armatore/Affidatario, presentata in sede di offerta, nelle sole parti/funzioni migliorative e con esclusione di qualunque limitazione e/o entro i sei mesi successivi al mese condizione non prevista dalle Specifiche tecniche ISPRA; III. Offerta economica presentata in sede di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5offerta.

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Samples: Service Agreement

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza 1. Con il presente Disciplinare Operativo le Parti definiscono le modalità di urto contro altro veicoloattivazione di INVITALIA per la prestazione di attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell’articolo 3, urto contro ostacoli mobili co. 1, lett. i), lett. l) n. 2), e fissidell’articolo 37 del Codice dei Contratti Pubblici finalizzate alla realizzazione dell’intervento: [specificare] (di seguito, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzal’Intervento). 2. In caso particolare, ai fini della attuazione dell’Intervento, INVITALIA può, con le modalità descritte al succes- sivo 3, essere attivata dall’Ente Aderente per: [flaggare una o più opzioni e cancellare le altre] I. indire, gestire e aggiudicare, come Centrale di Xxxxxxxx Committenza per conto dell’Ente Aderente, nel rispetto delle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici e delle altre norme in materia, le procedure di affidamento di appalti pubblici, laddove ogni contratto pubblico aggiudicato verrà stipulato direttamente tra l’Ente Aderente e l’operatore economico aggiudicatario del contratto stesso; II. indire, gestire, aggiudicare procedure d’affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e curare, come Centrale di Committenza con funzioni di Stazione Appaltante delegata per conto dell’Ente Aderente, l’esecuzione dei contratti pubblici ag giudicati e stipulati dalla stessa INVITALIA con l’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto delle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici e delle altre norme in materia, III. svolgere le attività di committenza ausiliarie, in nome e per conto dell’Ente Aderente, ex articolo 3, comma 1, lett. m), e articolo 39 dell’anzidetto Codice dei Contratti Pubblici per le procedure di affidamento degli appalti pubblici. In tale ambito INVITALIA può essere attivata per supportare l’Ente Aderente per tutte le attività economiche, finanziariee tecniche, utili ad accelerare la realizzazione dell’Intervento, quale, in particolare, a titolo meramente esemplificativo: (a) la predisposizione e redazione di “documenti preliminare alla progettazione”, studi di fattibi- lità, specifiche tecniche da mettere a base di gara per l’affidamento della progettazione degli in- terventi; (b) l’assistenza in tutte le ulteriori attività tecniche di cui all’articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, ivi inclusa la verifica progettuale di cui all’articolo 26 del suddetto Codice dei Contratti Pubblici. Le procedure di affidamento e i conseguenti contratti d’appalto sono strumentali alla realizzazione dell’Intervento e sono individuati specificamente nell’estratto del Piano delle Attività; 3. INVITALIA si impegna ad operare, per il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% conseguimento degli obiettivi del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo Piano delle Attività, nel pieno rispetto dei criteri di 5.000,00 Euroeconomicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporziona- lità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, nonché nel perseguimento di finalità relative alle pari opportunità e all’inclusione lavorativa. 4. Limitatamente alle sole apparecchiature Le procedure di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata gara indette da INVITALIA saranno gestite mediante una piattaforma telematica di cui la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece stessa INVITALIA si è dotata (di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteseguito, la Compagnia rinuncia al diritto Piattaforma Telematica), in grado di rivalsa che gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di f xxxx digitale, sia le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti iscrizioni di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5operatori economici in albi fornitori.

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Samples: Convention

Oggetto. La Compagnia si obbliga Con riferimento ai Diritti Gestiti, al Repertorio e nell'ambito del Territorio, il Mandante conferisce alla Mandataria RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L’INNOVAZIONE e ad indennizzare - organismi dalla stessa controllati il mandato senza poteri di rappresentanza ed in conseguenza via non esclusiva per lo svolgimento delle seguenti attività: Musica (a) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori dei Fonogrammi, dei Playback e dei Video Musicali ovvero con le imprese, società ed enti in genere preposti, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla riscossione dei compensi relativi a tali utilizzazioni; (b) riscuotere i compensi spettanti al Mandante in relazione all'utilizzo dei Fonogrammi, dei Playback e dei Video Musicali; Audiovisivo: (a) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori delle opere cinematografiche ed audiovisive e assimiliate ovvero con le imprese, società ed enti in genere preposti, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla riscossione dei compensi relativi a tali utilizzazioni; (b) riscuotere i compensi spettanti al Mandante in relazione all'utilizzo delle opere cinematografiche ed audiovisive e assimiliate. Inoltre in termini generali: (a)ripartire, in conformità a quanto previsto dal regolamento di urto contro altro veicoloripartizione, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato compensi come differenza sopra riscossi tra il danno patito dall’Assicurato Mandante ed ogni altro eventuale avente diritto, ivi incluso ogni altro artista interprete ed artista esecutore, italiano o straniero, ancorché non mandante della Mandataria; (b) assumere tutte le iniziative, anche in sede (di seguito, il “Mandante”) giudiziale, necessarie od opportune per la tutela, anche preventiva, dei Diritti Gestiti e quanto risarcito nell’ ambito della CARDdel Repertorio, entro il Valore Commerciale nonché più in generale per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione del veicolo assicurato Repertorio; (c) realizzare e svolgere - anche stipulando contratti con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece terzi - tutti i servizi di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttocarattere amministrativo e tecnico necessari, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto strumentali od utili per lo svolgimento di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5questo mandato.

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Samples: Mandato Dell'erede Dell'artista

Oggetto. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, «CGV») hanno come scopo, da una parte, quello di informare ogni potenziale Acquirente (intendendosi per Acquirente la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale sulle condizioni e modalità con le quali il venditore (di seguito «MedicAir» o «il Venditore») effettua la vendita e la consegna dei prodotti ordinati e, dall’altra parte, di definire i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione alla vendita dei prodotti da parte di MedicAir all’utente/utilizzatore (precedentemente e di seguito l’«Acquirente»). Le CGV si applicano, senza li- mitazione o condizione alcuna, a tutte le vendite dei prodotti offerti da MedicAir. Il termine “Prodotti” è riferito a Dispositivi Medicali e loro accessori commercializzati da MedicAir, destinati e adattati all’uso individuale e personale. Le presenti Condizioni Generali di Vendita devono essere accuratamente esaminate dall’Acquirente prima del completamento della procedura di acquisto dei prodotti e/o servizi. Le presenti Condizioni Generali di Ven- dita possono essere stampate e conservate da qualsiasi soggetto che abbia contrattualizzato un acquisto con MedicAir. La Compagnia sottoscrizione da parte dell’Acquirente di un ordine di acquisto («Ordine») per un prodotto e/o servizio offerto in vendita comporta l’accettazione totale e incondizionata delle presenti Condizioni Generali di Vendita, nonché delle Condizioni Generali d’Uso riportate sul manuale utente. MedicAir si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia riserva il diritto di rivalsa per modificare in qualsiasi momento le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese presenti Condizioni Generali di prima immatricolazioneVendita. In caso ogni caso, le Condizioni Generali di sinistro la Compagnia richiede Vendita applicabili a un Ordine sono sempre quelle accettate dall’Acqui- rente al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5momento dell’invio dell’Ordine.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza 3.1 I presenti T&C regolano le modalità con cui il Contraente intende sottoporre i Servizi IT da lui erogati agli Enti Intermediati, alla verifica e monitoraggio da parte della Società. 3.2 Inviando la Lettera di urto contro altro veicoloAccettazione debitamente sottoscritta, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita il Contraente accetta incondizionatamente l’Accordo. Dalla data di strada, verificatisi durante sottoscrizione della Lettera di Accettazione inizia a decorrere la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza durata dello stesso tra il danno patito dall’Assicurato Contraente e quanto risarcito nell’ ambito la Società. 3.3 Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Contraente, in via del tutto spontanea e senza alcuna forma di richiesta e/x xxxxxxxxx da parte della CARDSocietà, entro manifesta la sua volontà di sottoporre i propri Servizi IT ad ogni attività di verifica, controllo e monitoraggio da parte della Società, che potrà eseguire ogni e qualsiasi attività anche per il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece tramite di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttoterze parti, ove risulta totalmente siano essi o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa meno suoi aventi causa e/o Enti Intermediati e/o Enti Creditori e/o Utenti finali e/o PSP che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile eseguono pagamenti nei confronti degli Enti Intermediati e/o qualunque altro soggetto che possa fornire informazioni e/o evidenze alla Società in merito ai Servizi IT erogati dal Contraente i. 3.4 Il Contraente, con la sottoscrizione dell’Accordo, dichiara di terzi responsabili avere preso visione degli allegati alla Lettera di Accettazione nonché di conoscere integralmente, quanto stabilito nella documentazione di riferimento di cui all’art. 2 e in particolare nelle Linee Guida e nei relativi allegati, nonché negli altri provvedimenti già emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale per l’utilizzo della Piattaforma pagoPA, nonchè ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoaltra documentazione redatta o resa disponibile sul sito della Società riguardante la Piattaforma pagoPA. 3.5 Con la sottoscrizione dell’Accordo il Contraente dichiara di essere consapevole e accetta che l’esito positivo della Procedura di qualificazione, conservando tuttavia non fa nascere in capo al Contraente alcuna forma di diritto nei confronti della Società e/o degli Enti Intermediati e/o degli Enti creditori, se non il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoveder pubblicati i dati trasmessi durante la procedura di qualificazione, sul sito della Società, nei tempi e nei modi di cui all’art. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 57

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Samples: Accettazione Delle Condizioni Per Il Riconoscimento Di “Partner Tecnologico Pagopa Qualificato”

Oggetto. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinarie di opere d’arte e giunti dell’Xxxxxxxxxx X00 Xxxxxx Xxxxxxx – Livorno con diramazioni A11 Viareggio – Lucca e A15 Fornola – La Compagnia Spezia e relative pertinenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Accordo Quadro comprende le seguenti tipologie di intervento: - Giunti: manutenzione o sostituzione giunti di dilatazione. - Opere d’arte: manutenzione o sostituzione di condotte, caditoie e griglie, asportazione di cls ammalorato e ripristino, manutenzione o sostituizione di apparecchi di appoggio e ripristono baggioli. Nel prosieguo, le prestazioni suddette, sono indicate nel loro complesso come “Lavori”. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi da parte della Committente durante il periodo di validità stabilito al successivo art.11. In considerazione della peculiarità del contesto autostradale di riferimento all’interno del quale tale Accordo Quadro ed i Contratti Applicativi si esplicheranno, e delle tipicità proprie dell’attività, interferente con la gestione del traffico e dell’infrastruttura nel suo complesso, i singoli Contratti Applicativi potranno attuarsi attraverso Ordinativi di Lavoro Ordinari e/o Urgenti, contenenti le modalità di avvio, gestione e durata dei singoli lavori, in coerenza con le caratteristiche sopra descritte. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli Contratti Applicativi né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre obbliga l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente gli specifici interventi che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nel suo periodo di vigenza. L’Appaltatore altresì si obbliga ad indennizzare - a sottoscrivere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Applicativi ed i relativi Ordinativi di Lavoro che la Committente, in conseguenza attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà eventualmente di urto contro altro veicoloaffidargli. L’Appaltatore deve disporre di organizzazione e numero di attrezzature efficienti ed idonee per l’esercizio contemporaneo di più cantieri e per eseguire, urto contro ostacoli mobili nei tempi previsti da ogni Contratto Applicativo e fissirelativi Ordinativi di Lavoro, ribaltamento o uscita i vari interventi richiesti. L’Accordo Quadro non conferisce all’Appaltatore alcun diritto di stradaesclusiva, verificatisi durante per quanto forma oggetto dello stesso Accordo Quadro. Pertanto la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo Committente si riserva per proprie esigenze e a condizione suo insindacabile giudizio, di far eseguire analoghi lavori di manutenzione ad altre Imprese, diverse da quella affidataria dell’Accordo Quadro, senza che il valore degli stessi - se “non quest’ultima possa avanzare alcuna pretesa. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Applicativi le disposizioni di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional cui al D.Lgs. 50/2016 e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5ss.mm.ii.. .

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Samples: Construction Contract

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Il Comune di urto contro altro veicoloSalerno concede al Comune di Guspini, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo a tempo indeterminato e a condizione titolo gratuito – ma non esclusivo nel senso che il valore degli stessi - se “non si riserva di serie”- sia sommato agli concederlo ancora anche ad altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia possibili richiedenti – il diritto di rivalsa riuso, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, del Programma software applicativo denominato SIMEL2 costituito dai seguenti ‘Moduli’: • Servizi Demografici Il modulo applicativo ha lo scopo di assolvere gli obblighi normativi nella tenuta dei registri di stato civile, di anagrafe, delle liste elettorali, e degli altri albi ed elenchi dei servizi demografici, supportando gli operatori con l'automazione delle operazioni e con un flusso di comunicazioni che si propaga da un 'area applicativa all 'altra. La filosofia che sta alla base della procedura è quella di automatizzare al massimo tutte le operazioni della gestione sulla quale si innesta uno specifico intervento di controllo da parte dell'applicazione, che segnala, avverte e propone ma lascia sempre all'operatore la facoltà decisionale. Servizi Anagrafe: Transazioni di sportello (Certificazioni, Carte di identità, ecc.), Interrogazioni Anagrafiche, Gestione AIRE, Gestione stranieri, Emigrazioni, Leva, Variazioni indirizzo, Reportistica, Comunicazioni, Variazioni anagrafiche, rilevazioni Istat, ecc. Servizi Stato civile: Gestione Atti, Eventi e certificazione, Variazione cognome. Protocollo • Protocollo La soluzione applicativa prevede, oltre alle funzioni base di registrazione della corrispondenza in ingresso e in uscita, una serie di moduli che predispongono il sistema all'interoperabilità tra differenti sistemi di protocollo delle pubbliche amministrazioni. La procedura offre l'inserimento di funzionalità accessorie per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese protocollazione di prima immatricolazionedocumenti in formato originale elettronico con firma digitale. In particolare sono disponibili funzioni per la generazione di firma elettronica previo acquisto di kit di firma. Sono a corredo altre funzioni necessarie per il controllo e la verifica della firma e per la generazione dell'impronta del documento informatico. Se l'ente ha una casella di posta elettronica certificata e ottiene l'iscrizione all'Indice delle PPAA presso il Centro Tecnico, può utilizzare varie funzioni: •il controllo della firma dei documenti informatici firmati con firma elettronica FUNZIONI INTEROPERATIVE DI BASE •calcolo dell'impronta dei documenti elettronici protocollati •predisposizione delle funzioni di accesso per l'interoperabilità •controllo della firma dei documenti informatici (documenti firmati con firma elettronica) •funzione di generazione di messaggi di accettazione ed eccezione in formato xml •funzione di generazione della segnatura di un documento informatico in formato xml •funzione di acquisizione delle informazioni contenute in un messaggio di posta elettronica e con allegati i documenti informatici descritti nel file di segnatura.xml •funzioni minime di ricerca per l’accesso esterno delle pubbliche amministrazioni • Annona Gli iter amministrativi afferenti l'Annona, gestiti attraverso workflow, sono: commercio su Aree pubbliche, commercio su Aree private, Artigiani, Pubblici esercizi. • Gestione Documentale & Posta Certificata Implementazione del flusso documentale (acquisizione ottica dei documenti, produzione documenti) per tutte le aree ambito del progetto. In ottemperanza a quanto disposto in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e alla Delibera AIPA n. 42 del 2001 "Regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti ", tutti i documenti trattati su supporto cartaceo sono trasformati, tramite lettura ottica, in file in formato elettronico • Autocertificazioni L'utente può produrre autocertificazioni relative ai suoi Dati Anagrafici e Stato civile (Certificati di nascita, residenza, cittadinanza, di godimento dei diritti politici, di stato civile, di famiglia, di esistenza in vita, di nascita del figlio minore, di morte, Xxxx contenuti nei registri dello stato civile) ed Atti di notorietà (Atto di notorietà per autenticazione di copia di titoli per concorsi). Al servizio di autocertificazioni possono accedere sia utenti registrati sul portale, sia utenti non registrati. Nel primo caso le autocertificazioni sono precompilate con i dati presenti nell 'archivio anagrafico del Comune; nel secondo caso l'utente compila manualmente, prima della stampa, i modelli di sinistro autocertificazione con le informazioni necessarie. • Interrogazioni anagrafiche Il servizio consente la Compagnia richiede consultazione dei propri dati anagrafici, di stato civile, elettorali (Interrogazione Dati anagrafici, Stato di famiglia, Dati elettorali, Storico Eventi). L'erogazione di questo servizio è garantito esclusivamente ad utenti autenticati nell 'ambito del portale SIMEL2. Si sottolinea che la visualizzazione delle informazioni è aggiornata in tempo reale con le risultanze della Banca dati unica gestita attraverso il Back-office completamente integrato in SIMEL2 • Richiesta certificati Il cittadino effettua la richiesta al Contraente/ Assicurato sistema attraverso un "carrello " di acquisto dei certificati. Il sistema inoltra la documentazione comprovante l’osservanza richiesta, tramite il workflow, sulla scrivania elettronica dell 'operatore. Una volta emesso il certificato viene inviata una comunicazione al cittadino (email) in cui si avvisa che è possibile: - ritirare presso lo sportello i certificati richiesti in "corsia preferenziale " - ricevere a casa il certificato attraverso un servizio di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operanterecapito postale - ricevere via posta certificata i certificati in formato elettronico, pertanto la Compagnia non procederà al con firma digitale dell 'ufficiale di anagrafe Il pagamento dell’indennizzo. La copertura dei diritti o eventuali bolli e delle è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5garantita esclusivamente ad utenti autenticati.

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Samples: Protocollo Per La Costituzione a Titolo Gratuito Del Diritto Di Riuso Del Programma Applicativo Software Simel2

Oggetto. La Compagnia si obbliga 1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti Discendenti applicativi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi nel Comune di Sassuolo (d’ora in poi anche, semplicemente, “lavori” o “ ”), da svolgersi nel territorio comunale di Sassuolo, così come descritti e dettagliati nel capitolato, nel Capitolato Parte II - Tecnica (d’ora in poi anche “Capitolato tecnico”), nell’elenco prezzi e nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Il Codice Unico di Progetto è: n. B87H21007680004; il Codice Identificativo di gara (CIG) è: n. . Commento [4]: non so se ci vuole 2. L'affidamento all’Appaltatore da parte del Committente dei singoli lavori, mediante i suddetti contratti attuativi denominati “contratti discendenti”, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, in quanto lo stesso contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori ed è concluso con un unico operatore economico. Tali lavori saranno affidati da SGP, nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dalla medesima, in relazione alle proprie esigenze e precisando che la somma degli importi affidati con tutti i contratti discendenti non dovrà superare il limite complessivo di cui all’’art. 9 del presente Accordo. 3. Si precisa che la Ditta dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei lavori di cui ai Contratti Discendenti derivanti dal presente Accordo. 4. I lavori di cui al presente Accordo Quadro avranno sommariamente ad indennizzare - oggetto gli interventi di manutenzione straordinaria di marciapiedi, presenti all’interno dell’intero territorio comunale, come dettagliatamente descritti nella Relazione Generale, nel Contratto Discendente, nel capitolato, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nella documentazione degli specifici affidamenti e dovranno essere realizzati nel territorio del Comune di Sassuolo in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili osservanza e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Accordo e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzanei suddetti documenti. In particolare, la conclusione dell’Accordo ha per oggetto l’esecuzione mediante eventuali contratti discendenti di lavori inerenti:  Disfacimento di strutture esistenti, con particolare riguardo a marciapiedi esistenti, ma anche sedi stradali laddove il marciapiedi non è già esistente;  Realizzazione di idonea fondazione e successiva pavimentazione pedonale, da realizzarsi in funzione della pavimentazione prescelta, pertanto fondazione cementizia con rete nel caso di Xxxxxxxx il risarcimento pavimentazioni non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurodrenanti, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente binder nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro pavimentazione bituminosa anche eventualmente in unico strato, idonei strati di fondazione in riciclato e successivo strato di stabilizzato protetto da geotessuto nel caso di pavimentazioni drenanti e filtranti. Potrà essere richiesta qualunque altra lavorazione di tipo edile/stradale connessa al completamento delle opere di cui sopra con particolare riferimento a quelle comunque indicate in elenco prezzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  lavori di abbattimento barriere architettoniche;  lavori di ripristino pavimentazioni pedonali e stradali;  lavori di sistemazione sottofondi pedonali e stradali;  lavori di scavo e posa o rinterro linee sotto servizi, comprese le fondazioni per i pali di illuminazione;  lavori di installazione, ripristino e/o sostituzione di elementi di arredo urbano;  lavori di installazione, ripristino e/o sostituzione di barriere di ritenuta per la Compagnia richiede sicurezza stradale;  opere di segnaletica verticale ed orizzontale;  opere di abbattimento e successiva ripiantumazione di alberature stradali;  tutto quanto si rende necessario al Contraente/ Assicurato la completamento delle opere principali; così come dettagliati nella documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiticui al successivo art. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo5 e fatte salve più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori. La copertura è prestata con Forma Le opere da eseguire nell’ambito dell’accordo Quadro saranno individuate negli elaborati allegati ai singoli Contratti Discendenti / RICHIESTE D’INTERVENTO che di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5volta in volta saranno comunicate all’Appaltatore dal Direttore dei Lavori.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Oggetto. 1. La Compagnia Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione della fornitura di Personal Computer, dei dispositivi opzionali e dei servizi connessi e accessori. 2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti indicati all’Articolo 14 “Corrispettivi” del presente atto nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro 3.399.284,00 IVA esclusa. 3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad indennizzare - un contratto per la fornitura di Personal Computer e relativi dispositivi e servizi opzionali. 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del fornitore che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. Le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati ai fornitori in conseguenza esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni per quanto di urto contro altro veicolopropria competenza e nel rispetto della normativa vigente, urto contro ostacoli mobili potranno affidare in tutto o in parte le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore. 6. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo quantitativo / importo fino a concorrenza di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroquanto previsto all'Articolo 27, dovrà essere specificato marcacomma 3, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Decreto Ministeriale 28/10/1985.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il Locatore, dichiarando di averne titolo ed assumendosi tutte le conseguenti responsabilità civili e penali, concede in conseguenza locazione, al Conduttore che come sopra rappresentato accetta, le porzioni immobiliari situate all’interno dell’immobile, sito nel Comune di urto contro altro veicoloCortina d’Ampezzo, urto contro ostacoli mobili e fissiin xxx Xxxxxxx x. 00, ribaltamento o uscita distinto nel N.C.E.U. di stradadetto Comune al Foglio n. 69, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusiParticella n. 3116, Sub 26-27-28, Categoria D/1, così come meglio individuate nel progetto allegato che, controfirmato da entrambe le Parti, costituisce parte integrante del presente contratto (Xxx.xx 1) e, più precisamente: • gli apparecchi autoradio/CD/video porzione di stanza tecnica al piano ammezzato per il posizionamento di n. 1 (radiouno) Rack per l’alloggiamento di apparecchiature tecniche di trasmissione; • spazio in facciata per l’installazione di una antenna parabolica di diametro 60 cm, lettori necessaria ai fini del transito dei segnali verso l’impianto di compact diskproprietà Rai Way; • Spazio posto all’esterno dell’immobile di cui al primo comma del presente articolo, televisoriposto a sinistra dell’ingresso, registratori necessario ai fini dell’installazione di apparecchiature per il riversamento dei contenuti giornalistici da utilizzare in autonomia, in casi di necessità e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitourgenza. E’ possibile prevedere altresì concessa al Conduttore la garanzia “Kasko” solamente se gia’ facoltà di installare il passaggio di tutti i cavi sia interni che esterni al fabbricato, necessari per il collegamento degli apparati di cui sopra, come evidenziato nel progetto (Xxx.xx 1). Tale facoltà di installazione relativa ai cablaggi è subordinata alle imprescindibili condizioni di messa in sicurezza, di decoro, di ordine e di pulizia dei cavi stessi. Il Locatore dichiara che sugli spazi oggetto della presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi scrittura privata di locazione, non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena disponibilità al mese di prima immatricolazioneConduttore. In caso di sinistro Il Locatore autorizza il Conduttore, ed il personale dallo stesso incaricato/autorizzato, al libero e continuo accesso all’immobile concesso per quanto necessario all’installazione, uso e manutenzione degli apparati. Per questo e per gli interventi urgenti atti a garantire la Compagnia richiede continuità del servizio, il Locatore consegnerà le chiavi dei locali al Contraente/ Assicurato Conduttore sotto la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5propria responsabilità.

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Samples: Lease Agreement

Oggetto. La Compagnia presente richiesta di offerta ha come oggetto la Consulenza professionale per help desk territoriale a sistema SUAP e relativi ausili funzionali. La presente richiesta è, pertanto, rivolta a professionisti e titolari di Partita IVA, che può comunque essere aperta al momento dell’affidamento. Il rapporto discendente dal contratto fra LepidaSpA e l’Aggiudicatario si obbliga configura come contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. La prestazione è valida per 12 (dodici) mesi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, con inizio dalla data della comunicazione di accettazione dell’offerta da parte di LepidaSpA e potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, su comunicazione scritta da parte di LepidaSpA. L’importo massimo complessivo previsto, presunto e non vincolante, è di Euro 38.000,00 (trentotto/00) IVA esclusa, per un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. L’importo è comprensivo di ogni ulteriore altro onere quali, ad indennizzare esempio, oneri previdenziali o qualsiasi altro onere richiesto dall’ordine professionale di appartenenza. Non è riconosciuto all’Aggiudicatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - quelli per spese di trasferta. LepidaSpA si riserva di non assegnare il servizio richiesto se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. LepidaSpA si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare l’incarico anche in conseguenza caso di urto contro altro veicoloun’unica offerta ammissibile, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaritenuta economicamente conveniente. In caso di Xxxxxxxx parità di due o più offerte, LepidaSpA procederà ad aggiudicarla a suo insindacabile giudizio al Concorrente che riterrà più opportuno. a una singola e-mail alla segreteria di LepidaSpA, all'indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx entro e non oltre il risarcimento giorno 28/05/2013 alle ore 12:00 contente solo ed esclusivamente due file pdf non potrà comunque essere modificabili necessariamente protetti da password di solo lettura così strutturati: un file di dimensione non eccedente i 20 megabyte contenente la descrizione dell’Offerta Tecnica con lunghezza complessiva non superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto alle 30 pagine e tutta la parte amministrativa con eccezione della Polizza con il massimo sola parte economica, un file di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurodimensione non eccedente i 2 megabyte contenente la sola Offerta Economica, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5senza alcuna parte amministrativa.

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Samples: Help Desk Services Agreement

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - 1) Il presente capitolato riguarda la fornitura in conseguenza noleggio full-service a freddo (senza conducente) di urto contro altro veicolon. 21 automezzi di piccola portata adibiti al trasporto rifiuti divisa in lotti: Lotto Descrizione Anno immatri- colazione Quantità 1 Autocompattatori a carico posteriore da 26 mc 2014 2 2 Autocompattatori a carico posteriore da 26 mc 2016 2 2) Tutti gli autocompattatori, urto contro ostacoli mobili in ogni caso, dovranno avere come anno di prima immatricolazione il 2014 per il Lotto 1 e fissi, ribaltamento o uscita il 2016 per il Lotto2. 3) Ricade sul Locatore la cura e l’onere di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali trasportare e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo consegnare a destino – e a fine noleggio di ritira- re - gli auto compattatori, in condizioni di idoneità tecnica per il loro immediato e corretto utilizzo e di farsi carico dell’istruzione delle pratiche amministrative (incluse le perizie sui mezzi) necessarie a conferire loro l’idoneità giuridica; intendendosi per idoneità tecnica, la condizione che consente alle macchine noleggiate di funzionare regolarmente secondo le specifiche fissate dalla Casa produttrice e dal Codice della Strada e in conformità delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell’offerta tecnica e, per idoneità giuridica, l’abilitazione acquisita dalle macchine, all’esito delle for- malità a tanto finalizzate (perizie, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.), a svolgere il valore servizio cui sono destinate in conformità delle norme previste dall’articolo 212 del D.lgs. 152/2006 e delle prescrizioni fissate dall’Albo nazionale delle Imprese che gestiscono i rifiuti. 4) Ricade altresì nell’oggetto dell’appalto e nel prezzo offerto per il noleggio di ciascuna macchina anche la sistematica esecuzione, da parte del Locatore, degli stessi - se “non interventi di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional full-service necessari a conservare i beni noleggiati in normale stato di funzionamento e trascritto nella casella “Optional a garantirne al Conduttore, per l’intera durata del contratto, l’ininterrotto e Accessori non inalterato utilizzo in conformità delle iniziali pattuizioni. 5) Il prezzo offerto dal concorrente in sede di Serie” prevista in Polizza. In caso gara si intenderà comprensivo di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore chilometraggio illimitato, di spese per la gestione dei sinistri e di spese per la gestione delle contravvenzioni per violazioni al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto codice della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5strada.

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Samples: Noleggio Di Automezzi

Oggetto. Il presente Accordo ha ad oggetto la fornitura di gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori (lotto n. 3 della procedura), destinati alla gestione, nelle sedi delle Committenti, dell’emergenza sanitaria “Covid-19”. Per la disciplina di dettaglio dell’oggetto contrattuale si rimanda a quanto espresso nel Capitolato per il Lotto in oggetto. Le attività oggetto del presente Accordo, trattandosi di mera fornitura, non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. La Compagnia si obbliga ad indennizzare consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi delle Direzioni Centrali, Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano dell’Agenzia delle Entrate e presso le sedi Regionali dell’Agenzia entrate-Riscossioni, che provvederanno alla distribuzione presso i singoli Uffici ricadenti nel territorio di propria competenza, secondo le modalità descritte nel presente contratto, nel Capitolato e suoi allegati da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici delle Committenti. La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. Le Committenti non assumono alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale. Le Committenti, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato e di seguito, affideranno a ciascun Fornitore l’esecuzione della fornitura, mediante l’inoltro di appositi ODF nel numero massimo indicato nel Capitolato. Il primo ordinativo, per un quantitativo pari al 40% del fabbisogno totale, sarà emesso con immediatezza una volta conclusa la fase di verifica della campionatura e stipula. Il secondo ordinativo verrà, presumibilmente, inoltrato a distanza di due mesi dal primo. I Fornitori prendono atto che le Committenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, procederanno alla determinazione di ciascun ODF, quindi alla definizione del numero di Prodotti per i quali ciascun Fornitore, di volta in volta, sarà tenuto a eseguire la fornitura, nel rispetto dei principi generali di rotazione e proporzionalità e della ripartizione dell’appalto nelle seguenti misure percentuali, riferiti ai quantitativi posti a gara: - LA LUNA SRL (1° in conseguenza graduatoria): 40%; - PEFIM SRL (2° in graduatoria): 33%; - SEA MARCONI MATERIALS SRL (3° in graduatoria): 27%; I quantitativi complessivi per il periodo semestrale di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - durata contrattuale sono i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusiseguenti: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantegel disinfettante n. 31.514 • dispenser n. 1.869 Ne consegue, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5che i quantitativi sono così suddivisi tra gli aggiudicatari:

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Chirurgiche, Guanti E Gel Disinfettante

Oggetto. 1. La Compagnia Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi. 2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro 201.628,50, IVA esclusa. 3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad indennizzare - un contratto per la fornitura di guanti per la manipolazione di agenti citostatici, biologici e virali, la cui durata si estende fino al 36° mese successivo alla stipula della presente Convenzione. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni presenti sul territorio della Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxx (L.R. n. 11 del 2004) avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nell’Ordinativi di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, fermo restando che esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni. 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in conseguenza esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di urto contro altro veicolopropria competenza e nel rispetto della normativa vigente, urto contro ostacoli mobili potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore. 6. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx il risarcimento non durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di 5.000,00 Euroincrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all’art. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro27, dovrà essere specificato marcacomma 3, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Decreto Ministeriale 28/10/1985.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti Protettivi

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare 1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate in applicazione dell’art. 9 della legge 17 marzo 1968, n. 337 per la installazione delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi nonché le modalità di rilascio delle licenze per l’esercizio delle attività ed il loro svolgimento. 2. Con cadenza annuale la Giunta Comunale delibera le aree a disposizione dello spettacolo viaggiante individuando: - per le singole attrazioni, l’ubicazione e le dimensioni dell’area o delle aree nonché il numero massimo di attrazioni installabili in conseguenza ciascuna area ed i periodi massimi di urto contro altro veicoloconcessione, urto contro ostacoli mobili comunque non superiori a tre settimane consecutive - per il luna park (edizione estiva ed edizione invernale), l’ubicazione e fissile dimensioni dell’area o delle aree nonché i periodi di concessione, ribaltamento comunque non superiori a tre settimane consecutive - per i circhi, l’ubicazione e le dimensioni dell’area o uscita delle aree nonché i periodi massimi di stradaconcessione, verificatisi durante la circolazione su comunque non superiori a 10 gg. consecutivi Alla deliberazione di cui sopra dovrà essere allegata apposita planimetria individuante le singole aree. 3. Sono escluse dal provvedimento di cui al comma precedente le aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiodi uso pubblico su cui potranno essere sistemate singole attrazioni dello spettacolo viaggiante nell’ambito di manifestazioni culturali, lettori sportive, ricreative organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale o da Associazioni con sede sul territorio comunale oppure inserite all’interno di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “fiere o sagre locali. 4. Nell’ambito delle manifestazioni di cui al comma 3 le attrazioni presenti non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista potranno essere in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo numero superiore a 500,00 Euro3, dovrà dovranno essere specificato marcapreventivamente individuate all’interno della planimetria complessiva predisposta ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione complessiva per la manifestazione stessa e dovranno essere singolarmente autorizzate con le procedure di cui all’art. 7. 5. Le eventuali aree di proprietà privata delle quali i gestori delle attrazioni dello spettacolo viaggiante ottengano l’utilizzo temporaneo non sono inserite nel provvedimento indicato al comma 2 ma devono essere oggetto di specifica Convenzione (come da facsimile allegato al presente regolamento) tra il/i proprietario/i, tipo i gestori e modellol’Amministrazione Comunale al fine della definizione dei diritti/doveri di ciascuna parte. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione Resta comunque escluso qualunque onere finanziario a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5carico dell’Amministrazione Comunale.

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Samples: Regolamento Per La Gestione Delle Attività Dello Spettacolo Viaggiante

Oggetto. La Compagnia si obbliga 3.1 Il presente Contratto ha ad indennizzare - oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la riqualificazione dei centri sportivi del comune di San Xxxxxxx Xxxxx come da progetto presentato in conseguenza gara, da eseguirsi ad opera del Costruttore, ed il finanziamento della medesima, da parte del Finanziatore, mediante locazione finanziaria immobiliare, nei termini e alle condizioni di urto contro altro veicolocui agli articoli che seguono. 3.2 Pur avendo il presente Contratto ad oggetto la prestazione complessiva di risultato di cui al paragrafo che precede, urto contro ostacoli mobili in conformità alle indicazioni rese dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e fissiForniture con determinazione n. 4 del 22 maggio 2013, ribaltamento o uscita le Parti convengono di stradadisciplinare separatamente, verificatisi durante negli articoli che seguono, le distinte obbligazioni, di natura eterogenea, affidate dalla Stazione Appaltante ed assunte rispettivamente dal Costruttore, da una parte, e dal Finanziatore, dall’altra parte, anche ai fini delle distinte responsabilità gravanti sui predetti soggetti. 3.3 In particolare, con la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali sottoscrizione del presente Contratto: (a) il Costruttore assume tutti gli obblighi e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • le relative responsabilità inerenti la progettazione ed esecuzione dell’Opera, alle condizioni e termini indicati nella Sezione III del presente Contratto, in conformità a quanto disposto alla Sezione V del presente Contratto, in modo da garantire alla Stazione Appaltante la piena disponibilità e la facoltà di utilizzo dell’Opera per tutta la durata della locazione finanziaria; (b) il Finanziatore assume tutti gli apparecchi autoradio/CD/video (radioobblighi e le relative responsabilità inerenti il finanziamento, lettori mediante locazione finanziaria immobiliare, dell’Opera e l’attribuzione alla Stazione Appaltante di compact diskun diritto esclusivo ad utilizzare la stessa per tutta la durata della locazione finanziaria, televisori, registratori alle condizioni e altre apparecchiature termini indicati nella Sezione IV del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Immobiliare

Oggetto. 1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione in via esclusiva da parte del Concedente ed in favore del Concessionario: a) della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione alle condizioni e per la durata infra indicate, dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull’Adda, da attuarsi mediante riqualificazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti ex-bricchette attraverso il suo riempimento con terre e rocce da scavo e materiali inerti, il tutto secondo quanto indicato nelle relazioni e negli allegati tecnici e nelle autorizzazioni che verranno rilasciate a favore del Concessionario (l’Opera In Gestione); b) della progettazione esecutiva e della realizzazione alle condizioni infra indicate del ripristino del fabbricato industriale esistente e sua messa a norma per uso area uffici magazzino della società ATES e/o ad uso esclusivo del Comune di Trezzo sull’Adda (l’Opera Esclusa Dalla Gestione); 2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività: a) la predisposizione del Progetto Esecutivo dell’Opera In Gestione e dell’Opera Esclusa dalla Gestione; b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera In Gestione; c) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione ed esecuzione dell’Opera Esclusa Dalla Gestione; d) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo; e) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera In Gestione previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell’Opera In Gestione e delle sue parti per la sola durata della Concessione; f) la gestione dell’Opera In Gestione da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V. 3. Le attività di cui al comma 1 e 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto. 4. L’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all’articolo 19. 5. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolodocumentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, urto contro ostacoli mobili congiuntamente e fissinon, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali vigenza dello stesso, è e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori resta di compact disk, televisori, registratori esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “riconosce espressamente di non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al avere alcun diritto di rivalsa che utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto. 6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le compete ai sensi dell’artresponsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. 7. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per Sono escluse dalla Concessione tutte le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Contratto.

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Samples: Concessione Per La Progettazione, Realizzazione E Gestione

Oggetto. La Compagnia 1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del servizio di progettazione, realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria sull’estensione del nuovo modello di Raccolta Differenziata nei Municipi IV (ex V), VIII (ex XI), X (ex XIII), XII (ex XVI) e XIV (ex XIX) di Roma Capitale, per 5 mesi. L’appalto ha ad oggetto, in particolare, le seguenti attività: a) Pubblicità su testate superlocali; b) Pubblicità su testate locali; c) Pubblicità radiofonica; d) Affissioni; e) Affissioni mobili; f) Pubblicità web su altre testate registrate e New Media; g) Pubblicità televisiva locale; h) Attività di monitoraggio sulla diffusione e penetrazione del messaggio; i) Eventuali attività aggiuntive offerte dal Fornitore, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione del Servizio o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, il tutto nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA a fornire il Servizio, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo stimato di spesa pari ad indennizzare - Euro ,00 ( /00), IVA esclusa. 3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati. 4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in conseguenza via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di urto contro altro veicoloaffidare lo stesso servizio anche a soggetti terzi, urto contro ostacoli mobili e fissidiversi dal medesimo Fornitore. 5. AMA, ribaltamento nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx riserva di incrementare o uscita ridurre le attività oggetto del Contratto medesimo, fino alla concorrenza di stradaun quinto dell’importo contrattuale di cui al precedente comma 2, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 11 del Codice Civile X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali. 6. AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e da esercitarsi nei confronti termini di terzi responsabili legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quello oggetto di gara, per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto una spesa complessiva ulteriore pari al 100% dell’importo contrattuale ed una durata di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei 12 (dodici) mesi successivi al mese alla data di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura stipula del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Contratto.

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Samples: Service Agreement

Oggetto. La Compagnia si obbliga 1. Il presente accordo ha ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolooggetto la delega conferita dalle Istituzioni alla CRUI a negoziare la stipulazione dei contratti relativi alle risorse elettroniche, urto contro ostacoli mobili dalla fase delle trattative con gli Editori a quella della sottoscrizione dei contratti stessi, nonché l’esecuzione complessiva degli stessi, inclusi il correlato monitoraggio delle forniture e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi la gestione delle problematiche tecniche che dovessero insorgere durante la circolazione vigenza dei contratti sottoscritti. 2. L’Istituzione sottoscrivente si impegna espressamente ad autorizzare la CRUI a gestire le trattative ed a sottoscrivere i contratti in suo conto; conferisce inoltre l’autorizzazione a svolgere l’esecuzione complessiva e la gestione degli stessi, compreso il monitoraggio delle relative forniture e la gestione operativa dei prodotti offerti e relativi servizi collegati/accessori, con garanzia di avere per fermo, rato e valido a norma di legge l’operato della CRUI, senza bisogno di ulteriori atti di ratifica e conferma e salva la facoltà di non aderire a specifici contratti, secondo quanto previsto dal successivo art. 7. 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune delle facoltà conferite alla CRUI: − acquisire ed organizzare le informazioni relative ai fabbisogni di risorse elettroniche manifestate dalle Istituzioni; − organizzare e sovrintendere su aree pubbliche quanto necessario per lo svolgimento corretto dell’attività di trattativa con i fornitori; − istruire ed avviare, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici dettata dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento opportune per la stipulazione di ogni singolo contratto, verificando le condizioni di fattibilità delle stesse; − sottoscrivere i singoli contratti, compiendo e firmando anche tutti gli atti prodromici e conseguenti alla stipula comunque necessari, fino all’estinzione degli stessi; − curare la fase di esecuzione dei contratti, monitorando la corretta fornitura dei prodotti offerti e relativi servizi collegati/accessori da parte dei fornitori. 4. L’Istituzione sottoscrivente ha preso atto delle attività gestite dalla CRUI nell’interesse dell’intero sistema universitario nazionale e dà espressa autorizzazione alla CRUI a sottoscrivere i contratti. 5. L’Istituzione sottoscrivente garantisce di evitare per tutta la durata delle procedure negoziali contatti bilaterali con i fornitori sugli oggetti delle trattative, poiché tali contatti potrebbero annullare o private - vanificare le attività di interesse comune svolte dalla CRUI e conseguentemente conferisce alla stessa la facoltà di trattare in via esclusiva i danni materiali rapporti con tali fornitori in suo nome e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • conto. 6. L’Istituzione sottoscrivente, consapevole del fatto che gli apparecchi autoradio/CD/video (radioimpegni indicati nei contratti saranno sottoscritti dalla CRUI per conto delle Università italiane e degli Enti di ricerca aderenti, lettori ed in particolare anche di compact diskessa Istituzione, televisorisi impegna a rispettare le modalità ed i tempi stabiliti nel presente accordo e ad ottemperare a tutti gli obblighi indicati nei contratti, registratori nessuno escluso, rispettando le clausole operative degli stessi. 7. Al fine di consentire alla CRUI la gestione operativa dei contratti, ed in particolare di effettuare, alle scadenze pattuite, i pagamenti dovuti ai fornitori, l’Istituzione sottoscrivente dichiara di prevedere nella propria programmazione di budget i fondi necessari ad assicurare i rispettivi pagamenti a carico della stessa CRUI. 8. La CRUI, uniformandosi alle scadenze stabilite nei singoli contratti, emetterà, per la quota parte dell’Istituzione sottoscrivente le relative note di debito, di norma con scadenza di pagamento a 30 giorni dalla data delle stesse, salvo che, per ragioni di urgenza, sia necessario emettere note di debito a rimessa diretta. 9. L’Istituzione sottoscrivente si impegna ad effettuare, entro le scadenze fissate nelle note di debito, un bonifico a favore della CRUI dell’importo che verrà indicato dalla CRUI stessa a seguito di quanto definito nei contratti e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri negli eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaallegati. In caso di Xxxxxxxx ritardo nel pagamento, verranno addebitate all’Istituzione sottoscrivente le penali previste nei contratti stessi. 10. L’Istituzione sottoscrivente dichiara di essere a conoscenza che il risarcimento non ritardo nel pagamento potrà comunque essere superiore al 15% anche determinare l’interruzione del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euroservizio da parte del fornitore. 11. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore L’Istituzione sottoscrivente prende atto ed acconsente a nuovo superiore a 500,00 Euroche, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato nel caso in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartecui per i ritardi nei pagamenti ad essa addebitabili, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete CRUI dovesse incontrare difficoltà e/o ritardi nei pagamenti dovuti ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile fornitori, la CRUI possa informare i fornitori e gli stessi possano procedere direttamente nei confronti di terzi responsabili essa Istituzione inadempiente, senza avere nulla da richiedere, pretendere o esigere né dalla CRUI né da tutte le altre Università ed Enti che abbiano partecipato ai contratti e che risultino adempienti per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto quanto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5loro competenza.

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Samples: Accordo Per l'Adesione Alle Trattative Di Acquisto Dei Diritti Di Accesso Non Esclusivi Di Risorse Elettroniche

Oggetto. La Compagnia concessione oggetto della presente procedura selettiva riguarda il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, da svolgere nei locali/spazi appositamente individuati della Società Concedente all’interno delle propria sede di Xxx xxx Xxxxxxxx 000 – 00000 Xxxx. A fronte dell’utilizzo dei locali/spazi, che saranno destinati dalla Società Concedente all’espletamento del Servizio, il Gestore dovrà versare alla Società stessa un canone annuale anticipato non inferiore a quanto previsto nel successivo paragrafo 3.2, fermo restando quanto offerto dal Gestore stesso in sede di procedura negoziata. Il Servizio dovrà essere reso a beneficio del personale in servizio presso la Società Concedente e dei soggetti terzi comunque autorizzati ad accedere nella suddetta sede (dipendenti regionali, fornitori, consulenti, visitatori ammessi, etc.). Il potenziale bacino di utenza dovrebbe quindi aggirarsi intorno alle 600 (seicento) unità, fermo restando che tale indicazione è resa a titolo puramente indicativo e non vincolante per la Società Concedente. Al riguardo, si obbliga ad indennizzare - precisa inoltre che la fruizione del Servizio è facoltativa da parte dell’utenza e che, pertanto, il Gestore non potrà pretendere alcun indennizzo o rimborso da parte della Società Concedente, in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature ragione della eventuale mancata fruizione del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore Servizio da parte degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzautenti. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% trasferimento della Società Concedente presso altra sede, nel corso della durata del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo Contratto di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteconcessione, la Compagnia rinuncia stessa fornirà al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili Gestore idonei locali/spazi per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia ripristinare il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazioneServizio. In caso tal caso, il Gestore provvederà, a propria cura e spese, al trasferimento ed al riadattamento e/o al rinnovo dei distributori automatici e di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura quant’altro necessario alla piena e corretta esecuzione del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5suddetto Servizio in conformità alle statuizioni contenute nel presente Capitolato.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande E Alimenti Preconfezionati

Oggetto. 1. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - società CARLO RENT S.r.l (di seguito “LOCATORE”) in conseguenza persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Xxx Xxxxx x. 00 – 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI) e sede operativa in xxx X. Xxxxxxx n. 81 – 50019 Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI), Cod. Fisc. e P. Iva 06946820485 concede in noleggio / locazione al CLIENTE il veicolo descritto nella lettera di urto contro altro veicolonoleggio per il periodo di tempo specificato nella lettera di noleggio. La relazione contrattuale tra il LOCATORE e il CLIENTE è regolata dai seguenti documenti: a) Lettera di noleggio contente la firma delle clausole di cui al presente contratto; b) le presenti condizioni generali, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita inclusi gli eventuali allegati; c) il listino CARLO RENT SRL (pubblicato sul sito del LOCATORE xxx.xxxxxxxxx.xx) ed esposto nei locali del LOCATORE ed allegato al presente contratto di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori condizioni generali di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzanoleggio. In caso di Xxxxxxxx contraddizioni tra i predetti documenti, quello elencato per primo prevarrà sul successivo. 2. La lettera di noleggio è il risarcimento non potrà comunque essere superiore documento contrattuale che riassume le condizioni particolari applicabili al 15% noleggio, incluse le caratteristiche del valore assicurato riferito veicolo, il suo stato d’uso al veicolo oggetto momento del noleggio, i tempi e i luoghi dell’inizio e della Polizza fine del noleggio, i servizi anche accessori inclusi, le condizioni economiche, le franchigie per ogni polizza assicurativa operante. La lettera di noleggio verrà integrata con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale le indicazioni relative allo stato del veicolo assicurato al momento della restituzione, e con varrà come verbale di riconsegna. 3. Il CLIENTE, così come qualsiasi altro conducente che sia espressamente indicato nella lettera di noleggio, e quindi risulti autorizzato a guidare il limite veicolo, deve avere una età di almeno 21 (ventuno) anni e dimostrare di essere in possesso di patente di guida in corso di validità abilitante alla conduzione del Valore assicurato indicato in Polizzaveicolo richiesto a noleggio, rilasciata da almeno 12 mesi. Nel caso invece di Xxxxxxxx CLIENTE e/o conducente straniero non rientranti nell’ambito cittadino UE è necessario fornire altresì il passaporto e/o la carta di soggiorno. 4. Il CLIENTE si impegna a non fornire false informazioni sulle generalità, sull’età, sulla residenza, sulla titolarità dei requisiti di legge per l’abilitazione alla guida, propri e dell’eventuale conducente. Il CLIENTE dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze penali qualora vengano rese false dichiarazioni Nel caso in cui il CLIENTE abbia fornito false informazioni o dovesse consentire ad una persona non autorizzata la guida del Risarcimento Direttoveicolo, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la ciò è considerato quale violazione delle presenti condizioni generali ed il CLIENTE sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze che da ciò possano derivare, ivi inclusi i danni causati. In tali circostanze, verranno meno le limitazioni/esclusioni di responsabilità della contropartee il CLIENTE non sarà coperto dalle assicurazioni. Il LOCATORE potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. Qualora il noleggio avvenga per il trasporto di cose per conto terzi, la Compagnia rinuncia il CLIENTE deve dimostrare l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori e l’autorizzazione al diritto trasporto di rivalsa che le compete ai sensi dell’artcose per conto terzi. 5. 1916 Il CLIENTE garantisce l’adempimento ex art. 1381 c.c. di ogni conducente alle presenti condizioni generali, manlevando il LOCATORE da qualsiasi responsabilità ne dovesse conseguire. 6. Le richieste di noleggio da parte del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili CLIENTE si intendono effettuate in base alla categoria del veicolo, e non per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazionemodello. In caso di sinistro indisponibilità del veicolo richiesto dal CLIENTE, il LOCATORE si riserva la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza facoltà di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% sostituirlo con un Minimo altro di 500,00 Eurocategoria corrispondente o superiore, alla stessa tariffa del gruppo noleggiato per i primi 15 gg; successivamente la tariffa sarà adeguata alla categoria superiore del veicolo assegnato, salva la facoltà del CLIENTE di recedere dal contratto con raccomandata A.R. o P.E.C. inviata prima della scadenza dei 15 gg, ovvero di chiedere la sostituzione del veicolo con uno appartenente alla categoria richiesta dal CLIENTE, se disponibile presso il LOCATORE, e salvo comunque, in caso di recesso del CLIENTE, il diritto del LOCATORE di addebitare al CLIENTE il costo del noleggio per il corrispondente periodo di fruizione secondo la tariffa applicabile come sopra precisato. Condizioni In caso di Assicurazione - pag. 17 indisponibilità del veicolo richiesto dal CLIENTE, le parti possono altresì accordarsi per la sostituzione con un veicolo di 26 Sezione 5categoria inferiore, se disponibile presso il LOCATORE; in tal caso l’intera tariffa sarà ricalcolata in base alla categoria assegnata.

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Samples: Noleggio / Locazione

Oggetto. La Compagnia 1. Il Contratto normativo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi relativi alla fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliare presso gli Istituti scolastici, connessi al subentro nei contratti stipulati con gli Enti locali - laddove già previste negli appalti stipulati da tali Enti, oggetto di trasferimento ai sensi della legge 124/1999 e prorogati presso i medesimi Istituti scolastici già interessati al subentro - nella Regione Calabria. In particolare, il presente Contratto normativo disciplina le Condizioni Generali dei singoli Contratti attuativi conclusi da ciascun Contraente con l’Assuntore. 2. Con il Contratto normativo l’Assuntore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Contraenti a fornire il servizio come richiesto dal bando di gara e con le caratteristiche e modalità tecniche e di conformità di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché all’Offerta tecnica ed all’Offerta economica. 3. L’Assuntore si obbliga, altresì, ad indennizzare effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate con il Contratto attuativo e suoi allegati stipulato con le singole Istituzioni scolastiche, eventualmente modificato dagli Atti Aggiuntivi al Verbale di consegna. 4. Ciascun Contraente si obbliga a stipulare un Contratto attuativo nei limiti dell’importo contrattuale indicato nell’Allegato “A”, articolato - secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico - in conseguenza una quota destinata al pagamento del canone remunerativo delle attività ordinarie e in un’eventuale quota cd. extra canone, in relazione alle specifiche indicazioni del Contraente, quale corrispettivo delle attività straordinarie effettuate su richiesta di urto contro altro veicolovolta in volta dal Contraente con l’Ordine di Intervento. 5. Resta inteso che l’importo contrattuale deve considerarsi comunque garantito per l’Assuntore, urto contro ostacoli mobili salva la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall’art. 11 R.D. n. 2443/1923. Ciascun Contraente, pertanto, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata triennale del Contratto attuativo abbia esaurito l’importo massimo garantito dal presente articolo, potrà richiedere all’Assuntore di incrementare l’importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) alle medesime condizioni, termini e fissicorrispettivi del presente Contratto normativo e del correlato Contratto attuativo. Allo stesso modo ciascun Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto attuativo da esso stipulato con l’Assuntore nel caso in cui abbia consumato i 4/5 (quattro quinti) dell’importo contrattuale senza alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo a suo carico, ribaltamento in virtù di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del R.D. 2440/1923. 6. La fornitura del servizio oggetto del presente Contratto normativo non è affidata al Assuntore in esclusiva e, pertanto, i Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o uscita di stradain parte, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti stessa fornitura anche a soggetti terzi diversi dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzamedesimo Assuntore. 7. Nel caso invece corso della durata del contratto attuativo, ciascun Contraente potrà avvalersi della facoltà di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito rettifiche e/o variazioni nei limiti di quanto previsto nel paragrafo 4 del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Normativo Per La Fornitura Del Servizio Di Pulizia E Di Altre Attività Ausiliarie

Oggetto. La Compagnia 3.1. Con il presente Accordo Quadro ATER CIVITAVECCHIA affida, secondo un criterio di turnazione perfetto nel rispetto dell’ordine della Graduatoria, agli Appaltarori, che accettano, l’esecuzione dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’ATER del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in gestione alla predetta azienda, che siano finanziati mediante il ricorso a fondi di terzi, secondo le condizioni generali stabilite in via preventiva nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati ovvero ad esso allegati. Le lavorazioni dovranno essere realizzate presso gli immobili indicati nell'allegato denominato "Elenco Immobili", con il quale l'ATER ha individuato gli immobili interessati dall'Accordo Quadro al momento dell'indizione della procedura. Tale enumerazione, tuttavia, non vincola in alcun modo l'ATER il quale, infatti, sarà libero di vendere, cedere la gestione degli immobili, acquistarne altri o, in ogni caso non sottoporli ad alcuna attività manutentiva. Qualsiasi variazione quantitativa o qualitativa apportata al "Elenco Immobili" non legittimerà alcun indennizzo o risarcimento per l'Appaltatore. 3.2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi Documenti, e di quelle che verranno impartite da ATER CIVITAVECCHIA. 3.3. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che è interesse primario di ATER CIVITAVECCHIA che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo avvenga con tempestività e duttilità e si obbliga ad indennizzare a predisporre, sin dalla sua sottoscrizione, tutte le attività - in conseguenza comprese quelle prodromiche – per garantire l’avvio tempestivo dell’esecuzione. L’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo dovrà altresì garantire la continuità dello svolgimento di urto contro altro veicoloeventuali altri interventi concomitanti sul Sito, urto contro ostacoli mobili e fissied a tale proposito dovranno essere predisposte, ribaltamento o uscita di stradaconcerto con ATER CIVITAVECCHIA, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiotutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, lettori al fine di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore ridurre al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che minimo le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5interferenze derivanti dall’esecuzione dei predetti interventi.

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Samples: Accordo Quadro

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, per il periodo di mesi 24 (ventiquattro) eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi 12 (dodici), di impianti per interventi di traumatologia per le esigenze dell’ASL Roma 6; 2. La Compagnia scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, verrà motivata dall’Azienda Sanitaria Roma 6, nello specifico dalla relativa Unità Operativa utilizzatrice, con ragioni di ordine strettamente clinico; 3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga ad indennizzare - irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Roma 6, a svolgere tutte le attività connesse all’oggetto del presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in conseguenza tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda contraente mediante emissione di urto contro altro veicoloOrdinativi di fornitura, urto contro ostacoli mobili il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro Iva esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell’appalto risultante dall’esito della procedura di gara; 4. L’importo di cui al precedente comma è puramente indicativo e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del Valore assicurato indicato successivo Contratto attuativo e per l’accettazione dei relativi Ordinativi di fornitura emessi dalla Asl Roma 6; 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in Polizzaalcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del suindicato limite massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura oggetto del contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. Nel caso invece L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del Risarcimento Direttopresente Atto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartel’aumento delle prestazioni contrattuali, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa limiti in vigore per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del danno subitoD.Lgs. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5n. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Per Interventi Di Traumatologia

Oggetto. La Compagnia 1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Amministrazione di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla normativa vigente, per esigenze che non rientrino tra le funzioni ordinarie dell'Ente, cui non è possibile far fronte con personale in servizio. 2. Le disposizioni del presente Regolamento si obbliga applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di contratti di prestazione d'opera, stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e seguenti, aventi natura di:  incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;  incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo in via occasionale;  incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo, quale attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione o iscrizione ad indennizzare - in conseguenza albi professionali, individuabili come titolari di urto contro altro veicolopartita IVA (contratti di lavoro autonomo professionale). 3. Possono essere svolti nella forma di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza cui contenuto coincida con il massimo contratto di 5.000,00 Europrestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. Limitatamente alle sole apparecchiature 2229-2238 del Codice Civile. 4. Per gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento è richiesto, da parte dell'incaricato, il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, compatibilmente con la natura dei rapporti di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurocui al presente Regolamento, dovrà essere specificato marca, tipo e modellononché la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 5. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito I rapporti di lavoro autonomo prestati in favore della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece Camera di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 Commercio sono regolati dalle norme del Codice Civile e dalle autonome determinazioni contrattuali delle parti. 6. Resta in ogni caso escluso l’inserimento, nei confronti contratti di terzi responsabili prestazione professionale, di clausole che comportino, per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare il professionista, il rispetto dell’orario di lavoro in essere per il personale dipendente, la subordinazione gerarchica ai servizi camerali e l’inserimento nell’organizzazione burocratica, nonché il tacito rinnovo del danno patitocontratto e una indeterminata durata dello stesso. Le suddette clausole contrattuali, conservando tuttavia il diritto se inserite, sono nulle di rivalsa diritto. 7. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire la trasparenza e l’imparzialità nell’individuazione della figura professionale da utilizzare ed a consentire la razionalizzazione della spesa per gli incarichi. 8. Restano escluse le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore prestazioni soggette alla disciplina del danno subitoD.Lgs. E’ possibile prevedere la garanzia n.163/2006 Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi Codice degli Appalti”, di cui al mese “Regolamento per l’acquisizione di prima immatricolazione. In caso forniture, servizi e per l’esecuzione di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5lavori in economia”.

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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Individuali Esterni Di Lavoro Autonomo

Oggetto. 1. La Compagnia Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione della fornitura in acquisto e noleggio di Personal Computer Convertibili 2 in 1 (detachable), dispositivi opzionali e servizi connessi; 2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti di cui al presente Atto nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 550.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1 e pari a Euro 1.100.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2. 3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad indennizzare - un contratto per la fornitura in conseguenza acquisto e/o noleggio di urto contro altro veicoloPersonal Computer Convertibili 2 in 1 (detachable) e relativi dispositivi e servizi anche opzionali laddove richiesti. 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del fornitore che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, urto contro ostacoli mobili in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima. 6. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx il risarcimento non durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà comunque essere superiore richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 7. L’Agenzia potrà richiedere al 15% Fornitore, nel periodo di efficacia del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Europresente Atto, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito una variazione nei termini del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5suddetto articolo.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1

Oggetto. La Compagnia 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: il Contratto Quadro e relativi allegati, nonché il piano di fabbisogno dell’Ente così come approvato e posto a base di gara. 2. Per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. 3. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione del Fornitore in favore della Amministrazione (di seguito anche ES). I predetti servizi e fornitura dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati. 4. L’ES si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l’aumento delle prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel Contratto Quadro e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l’importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto. 5. L’ES, letta e accettata l’intera documentazione di gara, compresa l’offerta presentata in gara per il lotto relativo al presente contratto, formalizza l’attivazione dei servizi oggetto dell’appalto e, a tal fine, si impegna ad uniformarsi a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste, a far data dalla sua stipula e a collaborare con Aria S.p.A. e con il Fornitore secondo i termini e le modalità indicati nel presente Contratto Esecutivo, nel Contratto Quadro e nella restante documentazione di gara. 6. Il Fornitore si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - a fornire per l’Ente Sanitario stipulante i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature servizi previsti nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato presente Contratto insieme agli altri eventuali optional atti di gara e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaall’Offerta del Fornitore. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% contrasto dell’Offerta del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza Fornitore con il massimo presente Contratto o con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurogara, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra prevale il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. contenuto degli atti prodotti da Lombardia informatica S.p.A. ora Aria S.p.A.. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operanteeventuali elementi migliorativi offerti dal Fornitore, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5questi saranno implicitamente accettati, salvo diverse indicazioni.

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Samples: Contratto Quadro Per Servizi Di Gestione

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di urto contro altro veicoloTesoreria e cassa dell’Ispettorato ai sensi della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e DPR 27 febbraio 2003 n. 97 a decorrere dal 1° settembre 2018 In particolare, urto contro ostacoli mobili i servizi oggetto della presente procedura, consistono (a titolo esemplificativo e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusinon esaustivo) in: • servizi di cassa e apertura e gestione di conto corrente ordinario ed economale; • gestione degli incassi e dei pagamenti, compresi i movimenti e gli apparecchi autoradioadempimenti funzionali al rispetto degli obblighi di legge in materia di tesoreria unica, ex lege 720/1984 e s.m.i.; • gestione documentale, contabilità analitica movimenti di accredito ed addebito, rendicontazione, reportistica, archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva; • servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC; • servizi di assistenza, corporate banking, remote banking. L’Istituto aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato “Istituto Cassiere”) dovrà assicurare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ispettorato e dallo stesso ordinate. L’esazione sarà pura e semplice, senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell’Istituto Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste, restando sempre a cura dell’Ispettorato ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. L'esecuzione del servizio di cassa in affidamento comprende ogni attività - quand'anche qui non espressamente prevista - necessaria al regolare, efficace e completo svolgimento del medesimo in funzione delle esigenze amministrative e gestionali dell'Ispettorato, secondo i più elevati standard indicati dalla Banca d'Italia, dall'ABI o comunque praticati dall'Istituto Cassiere alla clientela pubblica, nonché un idoneo servizio di assistenza all'implementazione del sistema ed all'utilizzo di idoneo servizio di corporate banking. Il servizio dovrà essere svolto con l’osservanza delle disposizioni di legge e con le modalità riportate nel presente Capitolato di gara, nella lettera di invito/CD/video (radioDisciplinare di Gara e nei relativi allegati. Il servizio deve essere svolto dall’Istituto Cassiere presso la filiale del comune di Roma. Si indicano di seguito la dotazione organica dell’Ispettorato e la consistenza del personale dipendente attualmente in servizio. L’Istituto cassiere deve, lettori inoltre, garantire che ogni strumento di compact diskpagamento oggetto dell’offerta tecnico economica ed ogni canale di pagamento oggetto dell’offerta tecnico economica, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza integrato con il massimo nodo dei pagamenti – SPC e che di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature conseguenza, le relative operazioni di valore a nuovo superiore a 500,00 Europagamento, dovrà essere risultino coerenti con quanto specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito dalle linee guida del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Nodo dei pagamenti SPC.

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Samples: Servizio Tesoreria E Cassa

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - 3.1 Le Premesse e i Presupposti dell’intervento di ammodernamento costituiscono parte integrante del presente Contratto. 3.2 Le Parti concordano che l’intervento di ammodernamento avverrà: ☐ con centralizzazione misuratori; ☐ senza centralizzazione misuratori. ☐ con l’inclusione dei lavori per l’ammodernamento del collegamento tra il perimetro dell’edificio ed il confine di proprietà del Condominio per un totale di metri lineari considerando quanto stabilito all’Art.134quater.4 del TIQE; ☐ al livello di pregio rilevato in conseguenza occasione dell’ispezione in loco, che viene di urto contro altro veicoloseguito stabilito dal Condominio tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) allegata al presente documento (Allegato X): ☐ Basso ☐ Medio ☐ Alto Nel caso in cui sia previsto l’ammodernamento di CMV in più edifici del Condominio, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita il dettaglio dei singoli livelli di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore pregio degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, stabili dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzamodo dettagliato nell’Allegato X. 3.3 L’Impresa Distributrice in data gg/mm/aaaa ha trasmesso a mezzo pec/raccomandata e reso disponibile anche sul proprio sito internet le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere di ammodernamento in capo al Condominio (Allegato Z), che lo stesso si impegna a rispettare nell’esecuzione del progetto e nella realizzazione delle opere. 3.4 Ogni onere per la realizzazione delle opere sugli impianti d’utenza (ogni costo collegato, quale manodopera, materiale o altre spese tecniche), anche relativo alla sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito 81/2008, è a carico del Risarcimento DirettoCondominio. 3.5 In base a quanto indicato ai punti precedenti ed alle numeriche riportate nell’Allegato Y, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia l’importo massimo che può essere riconosciuto al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa Condominio per le somme eventualmente percepite opere oggetto del presente Contratto risulta pari a , €. L’importo è comprensivo degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal Condominio per il rifacimento delle opere edili a seguito di un’esecuzione non conforme alle prescrizioni fornite nelle Specifiche Tecniche dell’Impresa Distributrice o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5comunque alle Regole dell’Arte.

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Samples: Contract for the Modernization of Obsolete Electric Columns

Oggetto. La Compagnia Stazione Appaltante concede all’Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione del servizio di manutenzione dei sistemi antincendio presso i Presidi dell’Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx, i quali ricomprendono tutti gli impianti e tutte le attrezzature antincendio presenti negli edifici dell’A.O.B., compresi magazzini, archivi, locali tecnici e similari, nonché presso tutte le pertinenze esterne ai fabbricati su cui insistano tali attrezzature o impianti. Rientrano pertanto nella definizione di “sistemi antincendio” sia tutti i beni che gli impianti espressamente elencati nell’art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, a cui espressamente si obbliga rimanda, sia quelli eventualmente ivi non ricompresi. - L’Affidatario si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/16, nel seguito Codice, e ss.mm.ii. - Il servizio affidato è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da quanto offerto in sede di gara sia per quella riguardante la parte economica sia per quella riguardante la parte tecnica. -------- Il servizio sarà reso dall’Affidatario attraverso due distinte tipologie di prestazioni, da corrispondere con pagamento “a canone” o “extra canone”, eseguibili sui predetti sistemi secondo le modalità e le tempistiche descritte nel presente contratto, nel Progetto del Servizio, in particolare nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nei suoi allegati, nelle specifiche tecniche, negli atti di gara e nella documentazione ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicoloessi allegata, urto contro ostacoli mobili e fissinella offerta tecnica depositata dall’Appaltatore, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali documenti tutti ai quali si rimanda integralmente e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzasi considerano qui come materialmente trascritti. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5-----------------------------------------

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Samples: Contract for Services

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Con l’Impresa aggiudicataria della presente gara, la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di urto contro altro veicoloseguito per brevità anche solo Amministrazione), urto contro ostacoli mobili stipulerà apposito contratto con il quale verrà regolamentato l’affidamento della fornitura descritta nel Capitolato Tecnico per l’acquisizione un sistema di sicurezza per il Centro Comunicativo avente per oggetto la fornitura e fissi, ribaltamento o uscita l’erogazione dei servizi di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusiseguito indicati: • gli apparecchi autoradio/CD/video fornitura di apparati hardware, accessori hardware, software di base e licenze d’uso del software applicativo; • fornitura delle licenze di maintenance sulle licenze del software applicativo; • fornitura delle licenze di maintenance sulle licenze software già esistenti; di seguito, le componenti di cui sopra, nonché la manutenzione in garanzia per 12 mesi potranno essere denominati anche solo “Sistema”; • servizio di personalizzazione e supporto specialistico del Sistema; • servizio di addestramento all’utilizzo del Sistema. Il contratto spiega i suoi effetti dal momento di sottoscrizione del medesimo ed avrà termine allo spirare dei 36 (radiotrentasei) mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura”. Le condizioni, lettori i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità e i termini ai quali dovrà rispondere la prestazione di compact diskdetta fornitura sono stabiliti: 1. nel Bando di gara, 2. nel presente Disciplinare di gara, 3. nello Schema di contratto (Allegato 5), 4. nel Capitolato tecnico (Allegato 6), televisoriE’ ammesso il subappalto, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “nella misura non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 1530% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto (trentapercento) dell’importo contrattuale, e nel rispetto della Polizza con il massimo Legge n. 55/ 90 e s.m.i. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Consip S.p.A. di 5.000,00 Euroquanto subappaltato. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 EuroL’affidamento in subappalto è sottoposto, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 18 della Legge n. 55/ 90 e s.m.i., alle seguenti condizioni: a) l’Impresa, all’atto dell’offerta deve indicare le attività e/ o i servizi che intende subappaltare; b) l’appaltatore deve depositare presso la Consip, copia autentica del Codice Civile contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; c) con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione e/ o la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (1. Certificazioni o dichiarazioni sostitutive, rilasciate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/ 2000, dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri di certificazione del casellario giudiziale secondo quanto stabilito nel paragrafo 5 del presente Disciplinare, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciata ai d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/ 65 e successive modificazioni; e) l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5ulteriore subappalto.

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Samples: Disciplinare Della Gara

Oggetto. La Compagnia 1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta agli enti locali, l’attività negoziale del Comune. 2. Ai fini del presente Regolamento si obbliga ad indennizzare - applica l’art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” d’ora in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzapoi definito Codice. 3. In particolare si intende per: - «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno opiù operatori economici aventi per oggetto: a) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’Allegato I del Codice; b) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera; c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificatedall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera; - «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; - «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dagli appalti pubblici di forniture; - «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. Detti affidamenti sono affidamenti di servizi e come tali assoggettati al CIG e non soggetti agli adempimenti relativi agli incarichi di cui all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al Codice e, in caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroaffidati in via diretta, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’artdell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice. 1916 - Ai contratti misti di appalto si applicano le disposizioni dell'art. 28 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Codice.

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Samples: Regolamento Comunale

Oggetto. 1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della gestione della struttura per la somministrazione di alimenti e bevande in località “Sa Cruxi Manna”. Il valore della Concessione è pari a euro …………………………………. ( ). Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Simala, con decorrenza dalla data formale d’inizio servizio, come stabilita nel Verbale di consegna del servizio, un Canone fisso annuale di € , IVA esclusa. Come previsto con la deliberazione G.C. n.26 del 15/05/2013, in considerazione della difficile situazione economico-occupazionale del territorio, gli importi di cui sopra saranno ridotti del 30% per il primo ed il secondo anno, del 20% per il terzo ed il quarto anno e del 10% per il quinto anno della concessione. 2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività: a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del servizio; b) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle strutture e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione; c) la gestione delle strutture e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V. 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto. 4. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolodocumentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, urto contro ostacoli mobili congiuntamente e fissinon, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali vigenza dello stesso, è e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori resta di compact disk, televisori, registratori esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “riconosce espressamente di non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al avere alcun diritto di rivalsa che utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto. 5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le compete ai sensi dell’artresponsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. 6. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per Sono escluse dalla Concessione tutte le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Contratto.

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Samples: Concessione Per La Gestione Di Struttura Per La Somministrazione Di Alimenti E Bevande

Oggetto. La Compagnia 1. Con la presente Convenzione le Parti intendono porre le basi per una collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune: - ricerca scientifica e diagnostica applicata alla conservazione del patrimonio culturale; - attività didattica e di alta formazione; - promozione e divulgazione della ricerca e degli interventi di con- servazione e restauro. 2. Nel predetto ambito, le Parti procederanno di volta in volta alla stipula di appositi Accordi Attuativi tra le Parti e/o le rispettive strut- ture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e del- la normativa vigente. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si obbliga ad indennizzare - attuerà la collaborazione fra le Parti (in conseguenza relazione all’oggetto, alle modalità, ai tempi e ai referenti), specificando, in par- ticolare, gli aspetti di urto contro altro veicolonatura tecnico scientifica, urto contro ostacoli mobili organizzativa, gestio- nale e fissifinanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati del- la collaborazione stessa, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzanonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. 3. Nel caso invece siano previsti tirocini, gli stessi saranno attivati a seguito di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito stipula di apposite convenzioni redatte nel rispetto dei vigenti re- golamenti dell’Università relativi rispettivamente ai tirocini curriculari ed a quelli formativi e di orientamento. 4. Resta sin d’ora inteso che: (i) l’Università assume l’impegno a: - mettere a disposizione professionalità, competenze, laboratori, apparecchiature per: concordate attività di ricerca; consulenza tecnico-scientifica; attività didattica e di alta formazione in forma di conferenze, corsi o seminari di qualificazione professionale e/o aggiornamento; - favorire la presenza nei laboratori scientifici dell’Istituto attraver- so l’assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca, tesi di spe- cializzazione e dottorati di ricerca di giovani chimici, fisici, biolo- gi, geologi e diagnosti che affianchino il personale scientifico dell’Istituto nell’attività di studio e di diagnostica finalizzata al re- stauro delle opere d’arte oggetto di cantieri, oppure ricoverate presso i laboratori dell’Istituto. (ii) l’Istituto assume l’impegno a: - mettere a disposizione il proprio personale tecnico, i locali e i ma- teriali; - mettere a disposizione il personale, le competenze e le strumen- tazioni dei laboratori scientifici. 5. Le Parti si impegnano, inoltre, a delineare e condividere linee di ri- cerca e progetti altri, finalizzati all’individuazione e/o sperimentazio- ne di metodiche e materiali nuovi applicabili alla diagnostica per la conservazione e il restauro del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5patrimonio culturale.

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Samples: Convenzione

Oggetto. Il presente accordo quadro ha ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso alcune sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate secondo le modalità descritte nel presente accordo quadro e nel capitolato e relative appendici e allegati da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell’Agenzia. Il presente accordo non riguarda l’installazione degli apparecchi presso le sedi demaniali dell’Agenzia delle Entrate e quelle in comodato d’uso. La Compagnia si obbliga ad indennizzare stipula dell’accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo per l’Agenzia e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito ai singoli contratti esecutivi. L’attività da realizzare consiste in: - in conseguenza installazione e allacciamento di urto contro altro veicolodistributori automatici presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate (elencate nell’allegato 1A del Capitolato per ciascun lotto); - servizio di gestione degli stessi (ricarica di generi alimentari, urto contro ostacoli mobili manutenzione dei macchinari - compresi gli interventi di pulizia e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore sanificazione degli stessi - se “non e servizio di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaassistenza). In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% L’attività sarà realizzata tramite concessione onerosa a favore della Società affidataria del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoservizio. E’ possibile prevedere richiesta la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente fornitura, integrata o entro i sei mesi successivi al mese nelle immediate vicinanze dei distributori, di prima immatricolazioneappositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il numero dei cestini per la raccolta differenziata dovrà rispettare le norme del comune di riferimento (es. nei Comuni con raccolta vetro separata: 1 cestino per vetro, 1 per alluminio e 1 indifferenziato). Si precisa che il break-point è composto da: - un distributore del caldo; - uno del misto freddo. La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine distributrici devono essere quelle di seguito riassunte: - distributori automatici per l’erogazione di prodotti, idonei ad un’ampia autonomia di lavoro. In tale ambito si distinguono i distributori di bevande calde (caffè, latte, tè, cappuccino, cioccolato, orzo, ecc.) e misto freddo (acqua, bibite, merendine, snack). I bicchieri utilizzati dai distributori così come le palette dovranno essere biodegradabili. Tutti i distributori dovranno riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Società concessionaria ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di sinistro urgenza. I distributori automatici devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia, di nuova fabbricazione e di ultima generazione ed a risparmio energetico. Il numero degli apparecchi è rapportato alle esigenze dell’Agenzia al momento dell’affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione. Le variazioni in aumento saranno concordate con il Fornitore. Il luogo di installazione dei distributori all’interno delle sedi dell’Agenzia verrà concordato con la Compagnia richiede Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo - Ufficio Logistica e Progettazione per gli uffici delle Direzioni Centrali e con le Direzioni Regionali - Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli uffici di competenza regionale. Tali soggetti si riservano comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in diversa sede, senza onere alcuno a carico dell’Agenzia. I distributori automatici dovranno: - essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete nonché con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, microchip, ecc.) soggetti ad un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a 3 euro; opzionalmente i distributori potranno accettare anche banconote con meccanismo rendi resto; - essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione al Contraente/ Assicurato momento dell’installazione ed a risparmio energetico; - essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, - essere tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti; - avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non compromettere la documentazione comprovante l’osservanza conservazione degli alimenti e delle bevande; - essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente; - avere il dispositivo esterno di tali requisitierogazione non esposto a contaminazioni; - essere dotati di kit fotocellule per il controllo caduta prodotto, al fine di rendere i soldi inseriti in caso di mancata erogazione del prodotto; - essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete/banconote di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento; - riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Società affidataria ed il suo recapito; - riportare su una targhetta il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza. I distributori adibiti all’erogazione di bevande dovranno avere un’adeguata autonomia di bicchieri e palette. I bicchieri e palette dovranno essere biodegradabili. Tutte le tipologie di distributori devono essere costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e comunque di quelle in vigore durante la vigenza del rapporto contrattuale. L’Ufficio Logistica e Progettazione per gli Uffici Centrali e gli Uffici Risorse Materiali per gli Uffici di ciascuna Regione potranno richiedere l’inserimento di prodotti freschi, ossia con scadenze brevi, quali ad esempio panini, tramezzini, ecc. Tali prodotti dovranno poter essere inseriti nel distributore del fresco in sostituzione del distributore misto- freddo. Il numero complessivo sul territorio nazionale di break-point da fornire è meramente indicativo ed è riportato nelle tabelle di cui al par. 3.1 del Capitolato (all. A). La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operanteconsistenza numerica del personale dell’Agenzia in organico presso gli uffici ed il numero dei break-point per sede è espressa nell’allegato 1A del Capitolato per ciascun lotto. I distributori automatici dovranno contenere le seguenti bevande ed alimenti: a) Bevande analcoliche fredde: acqua oligominerale naturalmente gassata o effervescente naturale, pertanto la Compagnia non procederà ml. 500; acqua oligominerale naturale, ml. 500; succo concentrato di frutta (senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti), ml. 200; tè alla pesca, ml. 330; tè al pagamento dell’indennizzolimone, ml. La copertura è prestata 330; cola, ml. 330; aranciata, ml. 330; aranciata amara, ml. 330; xxxxxxxx, ml. 330. b) Bevande calde: caffè decaffeinato; caffè espresso; caffè lungo; caffè d’orzo o ginseng; caffè con Forma cacao; cappuccino; tè; cioccolato; cioccolato al latte; cioccolato caffè; latte. I distributori dovranno erogare bevande di Assicurazione a Valore Totaleottima qualità, con le seguenti caratteristiche: - per il caffè, almeno “1^ miscela bar”, chicchi macinati all’istante con grammatura di gr. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale 7 di Scoperto nella misura del 15caffè cad. erogazione che contenga almeno l’80% con un Minimo di 500,00 Euromiscela arabica; - per il latte: grammatura minima gr. Condizioni 8 di Assicurazione latte in polvere cad. erogazione; - pagper il cappuccino almeno gr. 17 10 di 26 Sezione 5latte in polvere cad. erogazione; - per il tè almeno gr. 14 di tè in polvere cad. erogazione; - per il cioccolato almeno gr. 25 di cacao in polvere cad. erogazione. c) Merendine, biscotti e snack dolci e salati

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Installazione E Gestione Di Distributori Automatici

Oggetto. 2.1 La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Licenziante concede i Diritti in conseguenza licenza esclusiva alla Licenziataria, che accetta, alle condizioni appresso specificate. 2.2 I Diritti comportano il diritto per la Licenziataria di urto contro realizzare i Videogrammi e commercializzare gli stessi nel Territorio, per il Periodo di Sfruttamento, in abbinamento inscindibile alla Rivista attraverso il “canale edicola”, ovvero presso le edicole e tutti gli altri esercizi commerciali ove siano posti in vendita quotidiani e periodici, nonché agli abbonati della Rivista che ne facciano richiesta indicando il loro codice abbonato, con esclusione di qualsiasi altro veicoloutente e/o canale distributivo. 2.3 I Diritti includono il diritto per la Licenziataria di apporre il proprio marchio sul packaging dei Videogramrni, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia nonché il diritto di rivalsa usare e riprodurre il ritratto ed il nome degli artisti protagonisti del Film per soli fini promozionali relativi allo sfruttamento dei Diritti, ed il diritto di utilizzare, anche sulla Rivista, fotografie e/o immagini - di durata non superiore ad un minuto - tratte dal Film e pubblicarle, trasmetterle e/o diffonderle sia attraverso la televisione che attraverso radio, cinema, e/o qualsiasi altro mezzo, in qualsiasi luogo pubblico e/o privato. 2.4 La Licenziataria avrà facoltà di inserire elementi pubblicitari e promozionali all’interno dei Videogrammi, ed in particolare prima dei titoli di testa e dopo i titoli di coda del Film. 2.5 La Licenziataria si impegna a rispettare i marchi e le somme eventualmente percepite indicazioni relative al copyright inerenti alla titolarità dei diritti sul Film, nonché il diritto al credit degli artisti interpreti ed esecutori del Film, impegnandosi a non alterare o modificare in alcun modo il Film stesso. A tal fine, la Licenziataria dovrà tempestivamente sottoporre alla Licenziante, per la necessaria approvazione, la copertina e/o le fascette dei Videogrammi nonché qualsivoglia materiale promozionale approntato. 2.6 La Licenziataria si impegna a corrispondere ad autori, artisti, interpreti, esecutori del Film ed a qualsiasi altro avente diritto - anche attraverso le rispettive associazioni di categoria e/o di collecting - ogni equo compenso e/o remunerazione che potrebbe percepire che eccedano dovesse per legge essere posto/a a suo carico quale utilizzatrice finale del Film. 2.7 Gli oneri SIAE relativi allo sfruttamento dei Diritti sono a carico della Licenziataria.. Resta altresì a cura e ad esclusivo carico della stessa il valore deposito legale così come previsto e disciplinato dal D.P.R. 252/2006 2.8 La Licenziante si obbliga a comunicare alla Licenziataria gli estremi del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura visto censura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Film ed eventuali divieti ai minori.

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Samples: Licensing Agreement

Oggetto. Il Locatore nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno (area nuda) di circa mq….., sita in Comune di Carpi, catastalmente censito al NCT / NCEU …, foglio, particella…. il tutto meglio individuato con colore giallo nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla presente convenzione sotto la lettera _) per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile, costituita da palo porta antenne, apparati e antenne che sarà realizzata a cura e spese della Conduttrice. Il Locatore concede altresì alla Conduttrice l’utilizzazione e l’occupazione degli spazi necessari per il passaggio di cavi, cavidotti, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’ altro necessario all’installazione e al funzionamento degli impianti. L’immobile locato sarà utilizzato per l’installazione e mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. Il Locatore garantisce alla Conduttrice l’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, all’area locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all’ottenimento permessi (ivi compresi gli accertamenti e i rilievi propedeutici all’utilizzo dell’immobile stesso), all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Il Locatore conferma di essere nella piena disponibilità dell’immobile di cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. Il Locatore si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell’immobile di cui al presente contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6. La Compagnia Conduttrice si obbliga impegna ad indennizzare - adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile oggetto della locazione. La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento fatti e/o uscita omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta. La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e diretti subiti che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video codice civile e dalla normativa tutta vigente A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “Responsabilità Civile verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nell’immobile oggetto del presente Contratto di Locazione. La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l’intera durata del presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Conduttrice ha costituito deposito cauzionale di euro 5.000 mediante consegna al Comune di Carpi di (radiofideiussione, lettori polizza fidejussoria ecc...) per lo stesso importo. La conduttrice si impegna a realizzare e posizionare i propri impianti (altezza, dimensioni strutturali dei supporti) in maniera tale che sia possibile concedere ad almeno altri due utilizzatori la possibilità di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature usufruire del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non medesimo supporto per installare apparati di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatelecomunicazione. In caso di Xxxxxxxx inadempienza il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza Comune potrà, con giusta causa e previa diffida, risolvere il massimo contratto, fatta sempre salva la possibilità per la Conduttrice di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra adeguare il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o supporto entro i sei mesi successivi al mese termini indicati dal Comune. Il Comune locatore si riserva la facoltà di prima immatricolazione. In locare in tutto o in parte il medesimo oggetto anche ad altri gestori o soggetti che intendano fruire dell’infrastruttura, esplicitando fin da ora che in tal caso stipulerà di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza regola un contratto di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata locazione con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5ciascun soggetto fruitore dell’infrastruttura.

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Samples: Contratto Di Locazione

Oggetto. a) la società Difesa Servizi S.p.A. concede al Licenziatario, che accetta in aderenza ai propri obiettivi aziendali, al proprio know how commerciale ed agli obblighi derivanti dal presente contratto, una licenza per l’uso e lo sfruttamento commerciale dei Marchi per le Classi suindicate. La Compagnia licenza consiste nel diritto del Licenziatario di realizzare, per tutta la durata del presente contratto, i Prodotti nella Classe prevista e di apporre sui Prodotti e sulle relative confezioni (c.d. Packaging) i Marchi di cui al citato DM 162/2012, inserendo eventualmente anche il proprio marchio/logo di fabbrica, secondo le modalità e le priorità indicate di volta in volta dalla Società mantenendo nella massima evidenza i Marchi licenziati; b) la licenza per l’uso dei Marchi è concessa dalla Società al Licenziatario secondo le seguenti modalità:  Prodotti in classe 14 (orologi – per un importo di oltre 1.000,00 (mille/00) euro di prezzo di cessione al pubblico): licenza in esclusiva;  attività in classe 35 (pubblicità e commercio): licenza non in esclusiva, relativamente alla sola classe data in licenza; c) il Licenziatario, al fine di uniformare i prezzi di vendita ai distributori e agli altri agenti o soggetti a qualsiasi titolo individuati e per qualsiasi tipologia di esercizio (plurimarca, monomarca, siti on line, ecommerce o altro), si obbliga ad indennizzare applicare su tutti i Prodotti a Marchio licenziati lo stesso prezzo, inteso quale “prezzo minimo unitario standard” per tutto il territorio (prezzi indicati in allegato “A”). Tale “prezzo minimo unitario standard” dovrà essere comunicato alla Società per ogni collezione realizzata; d) in forza del presente contratto, il Licenziatario si impegna a commercializzare a partire dalla data di stipula del presente contratto, i prodotti specificati nell’allegato “A”. La Società, in caso di mancata commercializzazione anche di uno solo dei Prodotti citati, opererà la revoca della licenza limitatamente al prodotto non commercializzato, riservandosi il diritto, dietro semplice comunicazione scritta indirizzata al Licenziatario, di concedere la licenza esclusivamente per quel prodotto a terzi, senza che il Licenziatario possa avanzare pretese di sorta, quali richiesta di risarcimento e/o di indennizzo nei confronti della Società; e) la titolarità dei Marchi è attestata dall’Aeronautica Militare (A.M.) e, pertanto, solo all’A.M. spetta la facoltà di decidere se depositare e registrare i Marchi medesimi in Aree/Paesi diversi dal Territorio, come meglio specificato ai successivi articoli 4 e 5; f) il Licenziatario può prevedere, programmando e proponendo alla Società e all’A.M., nuove Aree/Paesi di futura espansione commerciale all’interno dei quali estendere la tutela dei Marchi. La proposta formalizzata dal Licenziatario, valutata sotto l’aspetto commerciale dalla Società, non costituirà in alcun modo impegno per l’A.M. e per la Società a depositare, registrare e tutelare il “Marchio” nei nuovi Territori proposti. L’estensione della tutela – considerati gli oneri occorrenti – sarà valutata di volta in volta dall’A.M. e dalla Società, secondo criteri vincolati sia ai primari obiettivi di comunicazione sia all’aspetto finanziario connesso con il rientro nelle disponibilità economiche a favore dell’A.M. e della Società; g) nel caso di deposito del Marchio in una nuova Area/Paese, anche nelle more della registrazione definitiva del Marchio stesso, il Licenziatario dovrà assicurare entro sei mesi alla Società e all’A.M. un verificabile volume di fatturazione effettivo ovvero l’avvio della commercializzazione in loco, assicurando - in conseguenza tale caso e nel medio periodo (due anni) - un “rientro” fondi apprezzabile per la Società e per l’A.M. in coerenza con la proposta di urto contro altro veicolocui al precedente punto f). Il Licenziatario si impegna a trasmettere, urto contro ostacoli mobili su base annua e fissidirettamente alla Società e all’A.M., ribaltamento qualora ne facciano richiesta, o uscita di stradaai soggetti da questi indicati, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiole “prove d’uso” dei Marchi, lettori di compact disksia in ambito nazionale che internazionale, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che valide comunque per tutto il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente Territorio nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5quale commercialmente opera.

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Samples: Licensing Agreement

Oggetto. 1. La Compagnia Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all’Articolo “Modalità e termini di esecuzione della fornitura”, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura. 2. Nell’ambito di tale Convenzione saranno emessi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) da parte delle Amministrazioni per la fornitura di energia elettrica. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a eseguire la fornitura di energia elettrica, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, per il Lotto 3 pari a Euro 17.080.000,00,00, IVA esclusa. 3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad indennizzare - un contratto per la fornitura di energia elettrica, la cui durata si estende fino al 31 dicembre 2013. Il quantitativo indicato nell’Ordinativo di Fornitura non sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti ma sarà riferito ai consumi dell’anno precedente, fermo restando che dall’Ordinativo di Fornitura, esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni ai sensi del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827. 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010. 6. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in conseguenza di urto contro altro veicolovigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, urto contro ostacoli mobili alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx il risarcimento non durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà comunque essere superiore richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al 15% Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827. 7. L’Agenzia potrà richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Europresente Atto, una variazione nei termini posti dagli artt. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo 310 e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito 311 del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5D.P.R. 207/2010.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Oggetto. 3.1 La Compagnia si obbliga Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, della Fornitura come di seguito individuata: 3.2 La Stazione Appaltante prende atto che la progettazione della fornitura ed i conseguenti lavori saranno eseguiti come espressamente indicato in sede di offerta. L’Appaltatore assicura che la progettazione ed i lavori saranno svolti secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo 3.3 Le prestazioni di progettazione e quelle ad indennizzare - esse accessorie devono essere complete, idonee ed adeguate in conseguenza modo da consentire l’ottenimento di urto contro altro veicolotutti i pareri e nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera, urto contro ostacoli mobili redatta dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Codice dei Contratti, conseguire la validazione positiva ai sensi dell’articolo 26, co. 8-bis, del Codice dei Contratti e fissiconsentire l’eventuale approvazione del progetto esecutivo e l’immediata cantierabilità dei lavori progettati. 3.4 Il Progetto, ribaltamento o uscita di stradacompleto in ogni sua parte, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali unitamente agli studi e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroverifiche supplementari, dovrà essere specificato marcaredatto e consegnato alla Stazione Appaltante secondo le modalità, tipo i termini e modello. Limitatamente le condizioni previsti nel successivo articolo 5. 3.5 L’Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto del presente affidamento nonché tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non espressamente indicati, in conformità alle norme di Legge e ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’AssicuratoRegolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Documenti Contrattuali.

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Samples: Affidamento Per Progettazione E Costruzione

Oggetto. 1. La Compagnia Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di erogazione dei servizi di pulizia e sanificazione di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di servizi di consulenza gestionale. 2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga ad indennizzare - irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a erogare i servizi oggetto della Convenzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura anche Aggiuntivi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile definito nel Disciplinare di gara. 3. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la Convenzione medesima le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni con l’emissione dei predetti Ordinativi. 4. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in conseguenza esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di urto contro altro veicolopropria competenza e nel rispetto della normativa vigente, urto contro ostacoli mobili potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall’Aggiudicatario. 5. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx durata della presente Convenzione, sia esaurito, l’importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% quantitativo in conformità di quanto stabilito dall’art. 27 comma 3 del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito D.M. del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 528/10/1985.

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Samples: Service Agreement

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato “canone”, in conseguenza sostituzione delle seguenti entrate:la tassa per l'occupazione di urto contro altro veicolospazi ed aree pubbliche, urto contro ostacoli mobili il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e fissiil diritto sulle pubbliche affissioni, ribaltamento o uscita il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, verificatisi durante di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 2. Il regolamento contiene la circolazione su regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree pubbliche e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, il loro numero massimo per tipologia, la loro superficie, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o private - esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo e i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiocriteri per la predisposizione del piano degli impianti pubblicitari . Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare l’invarianza dell’entrata, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione intervenendo cioè in modo da realizzare in concreto lo stesso gettito percepito attraverso le precedenti entrate che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore canone sostituisce, fatta salva, a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartepartire dall’anno 2021, la Compagnia rinuncia al diritto possibilità di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia variare il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere gettito attraverso la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5modifica delle tariffe.

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Samples: Regolamento Comunale

Oggetto. 1. Centostazioni affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto, nel progetto posto a base di gara e negli atti ivi richiamati e/o allegati, i lavori di realizzazione di nuovi impianti di sicurezza e videosorveglianza, completi di apparati di campo, linee di collegamento, appa- rati di gestione, sistemi passivi di sicurezza presso le stazioni ferroviarie di Fabriano (AN), Foligno (PG), Assisi (PG), Ellera Umbra (PG) e relativa manutenzione a canone per cinque anni ed ulteriori opere di manutenzione extracanone. I lavori di manutenzione comprendono attività compensate a canone ed extracanone. Sono compresi negli interventi a canone: a) espletamento del servizio di reperibilità e pronto intervento per la gestione delle richieste di inter- vento; b) manutenzione ordinaria sulle apparecchiature, sottosistemi ed impianti; c) manutenzione riparativa o a guasto; d) manutenzione di tipo straordinario qualora il guasto su apparecchiature e sottosistemi avvenga prima della scadenza del periodo di garanzia offerto dall’appaltatore. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza puntuale descrizione di urto contro altro veicolodette attività è rilevabile nel “Capitolato tecnico della manutenzione” com- preso nella documentazione tecnica posta a base di gara. Sono compresi negli interventi extracanone le attività per la manutenzione straordinaria, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che fatto salvo il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà cui alla precedente lettera d) e comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo tutte le attività esplicitamente escluse dalla garanzia. Con le stesse modalità saranno compensati gli interventi che si rendessero necessari in seguito a: - eventi naturali eccezionali (alluvioni, terremoti, scariche atmosferiche, etc.); - atti di 5.000,00 Euroeffrazione, sabotaggi e tutto quanto riconducibile a manomissioni di origine dolosa. Limitatamente alle sole apparecchiature Le attività extra canone saranno affidate all’Appaltatore sulla base di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurospecifici ordini attuativi nei quali saranno di volta in volta indicati: l’oggetto, dovrà essere specificato marcal’importo, tipo i tempi d’esecuzione nonché eventuali prescri- zioni tecniche. A detti ordini sarà allegata la relativa documentazione tecnica necessaria per la corretta e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitopuntuale individuazione delle prestazioni da effettuare. E’ possibile prevedere altresì compresa nell’oggetto del contratto l’attività di formazione del personale così come descritta nell’elaborato “Relazione tecnica” relativo all’intervento della singola stazione. Detta attività avrà la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese durata prevista nella menzionata Relazione, oltre all’eventuale maggior periodo offerto dall’Appaltatore pari a n……( ) giorni. Rientra nell’oggetto dell’appalto l’intero contenuto dell’offerta tecnica migliorativa presentata dall’Appaltatore in fase di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5gara.

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Samples: Contratto Di Appalto

Oggetto. La Compagnia 3.1. I Servizi e/o i prodotti che il Fornitore si obbliga ad indennizzare - a fornire a Cedacri, in conseguenza di urto contro altro veicoloogni caso, urto contro ostacoli mobili comprenderanno tutto quanto necessario, anche in via accessoria e fissicomplementare, ribaltamento nulla escluso ed eccettuato, per la realizzazione e/o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche vendita del prodotto e/o private - i danni materiali servizio meglio descritto e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzanel Contratto. Nel caso invece di Xxxxxxxx attività di natura informatica, in via esemplificativa e non rientranti nell’ambito limitativa, il Fornitore sarà tenuto ad eseguire: - lo studio e lo sviluppo di un’applicazione software che soddisfi le specifiche funzionali e tecniche descritte nel Contratto e/o nella Lettera d’Incarico; - l’installazione, test ed inizializzazione, “settaggio” ed inizializzazione dell’applicazione software di proprietà di Cedacri; - la manutenzione ordinaria, consistente nell’eliminazione degli errori e dei malfunzionamenti che si dovessero manifestare; - la manutenzione straordinaria consistente nel potenziamento e il miglioramento dell’applicazione software; - la consulenza consistente: i) nel fornire risposte alle richieste di informazioni e di chiarimenti sul funzionamento dell’applicazione software da parte di Cedacri e/o dei suoi Clienti; ii) nell’addestramento del Risarcimento Direttopersonale di Cedacri e/o dei suoi Clienti; iii) nella predisposizione della documentazione funzionale, ove risulta totalmente tecnica, utente e operativa (si veda anche l’art.7). - interventi presso il/i Cliente/i di Cedacri a seguito di chiamate per l’eliminazione di problemi relativi all’installazione, settaggio e al collaudo in fase di accettazione non risolvibili telefonicamente. 3.2. Il Fornitore dichiara di aver ben compreso e di provvedere a trasmettere al proprio Personale (o parzialmente impegnata alle proprie società e imprese consorziate qualora il Fornitore sia un Consorzio) in cosa consista la prestazione oggetto del presente Contratto così come specificato nella Proposta nel Contratto e/o nella Lettera d’Incarico. 3.3. Cedacri fornirà per iscritto tutti i chiarimenti che il Fornitore avrà richiesto nella medesima forma scritta. Le eventuali difformità dalla prestazione così concordata saranno, pertanto, da addebitare alla esclusiva responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto del Fornitore che non si è fatto parte diligente violando in questo modo il principio di rivalsa buona fede. In ogni caso i servizi e/o i prodotti forniti dal Fornitore saranno meglio specificati nel Contratto. 3.4. Viene espressamente pattuito che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile il rapporto nascente tra Cedacri ed il Fornitore non ha carattere di esclusiva e pertanto Cedacri sarà libera di svolgere direttamente nei confronti dei Clienti servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto o di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoaffidarli, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione subappaltarli a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5soggetti terzi.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Oggetto. La Compagnia 2.1 In forza del presente atto e dei suoi allegati (di seguito il “contratto”), il Concedente si obbliga ad indennizzare - impegna a concedere in conseguenza affitto all’Affittuario, che a titolo accetta, il ramo di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti azienda costituito dal veicolo assicurato inclusi“Bar Sport Haus” ed esattamente a concedere: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa godimento e di conduzione dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Gressoney-Saint-Xxxx (AO) – Località Tschoarde: (a) nella planimetria allegata (di seguito definita “unità di vendita”); e (b) nello stato di fatto in cui si trova noto e gradito all’Affittuario, completo degli impianti, arredi ed attrezzature risultanti dall’inventario allegato (Allegato C); • l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potrà essere esercitata dall’Affittuario per effetto di intestazione pro tempore, per trasferimento in gestione, dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’allegato B, che le somme eventualmente percepite o Parti si obbligano ad effettuare, ciascuna per quanto di propria competenza, il prima possibile e comunque nel termine massimo di 30 (trenta) giorni alla data di sottoscrizione del presente Contratto. L’autorizzazione di cui sopra dovrà comunque ritornare ad essere intestata al Concedente al termine dell’affitto. 2.2 L’Affittuario riconosce di non acquisire alcun diritto autonomo di occupare l’unità di vendita, se non nel contesto – ed ai fini – della gestione del ramo d’azienda come disciplinato nel presente contratto. Pertanto l’Affittuario riconosce che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi Legge n. 392/1978 non trova applicazione con riferimento al mese contratto. 2.3 Il ramo d’azienda viene consegnato all’Affittuario in data (di prima immatricolazione. In caso seguito data di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5consegna).

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Samples: Contratto d'Affitto Di Ramo d'Azienda

Oggetto. 3.1 La Compagnia si obbliga Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, dei Servizi e dei Lavori come di seguito individuati: 1) lavori prescritti dal D.M. 395/2015: revisione generale e controlli non distruttivi di tutte le apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche, con adeguamenti alle norme vigenti, il rifacimento di tutti i cablaggi e connessioni degli impianti elettrici di potenza, segnalazione e controllo, con adeguamenti degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici e dei circuiti di sicurezza alle Norme CEI in vigore, i controlli e le prove non distruttive sulle opere civili, sia delle stazioni sia della linea, mirati a verificare la stabilità delle strutture interessate dai carichi di esercizio, le opere edili necessarie. 2) interventi migliorativi e di ammodernamento: relativamente a impianti specificamente funiviari, stazioni, impianti d’infrastruttura e prevenzione e la lotta agli incendi. 3.2 La Stazione Appaltante prende atto che la progettazione dei lavori ed i 3.3 Le prestazioni di progettazione e quelle ad indennizzare - esse accessorie devono essere complete, idonee ed adeguate in conseguenza modo da consentire l’ottenimento di urto contro altro veicolotutti i pareri e nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera, urto contro ostacoli mobili ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza dei servizi e fissiquanto previsto per conseguire la verifica positiva, ribaltamento o uscita di stradaredatta dall’Appaltatore, verificatisi durante ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Codice dei Contratti, conseguire la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali validazione positiva ai sensi dell’articolo 26, co. 8-bis, del Codice dei Contratti e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radioconsentire l’eventuale approvazione del progetto esecutivo e l’immediata cantierabilità dei lavori progettati. 3.4 Il Progetto, lettori di compact diskcompleto in ogni sua parte, televisori, registratori unitamente agli studi e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroverifiche supplementari, dovrà essere specificato marcaredatto e consegnato alla Stazione Appaltante secondo le modalità, tipo i termini e modello. Limitatamente le condizioni previsti nel successivo articolo 5. 3.5 L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi e i lavori oggetto del presente affidamento nonché tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non espressamente indicati, in conformità alle norme di Legge e ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’AssicuratoRegolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, l’indennizzo sarà determinato alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali. 3.6 La Stazione Appaltante, per come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDprevisto negli atti di gara, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 63 co. 5 del Codice Civile nei confronti D.Lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5affidare successivamente la

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Samples: Affidamento Della Progettazione Esecutiva E Realizzazione Dei Lavori

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza 1) L’utilizzo delle tracce orarie, elencate negli Allegati 1 e 1bis [SPECIFICARE SE SU SUPPORTO INFORMATICO], funzionali all’effettuazione di urto contro altro veicolotreni per traffico……. (internazionale merci\internazionale passeggeri\nazionale passeggeri lunga percorrenza\ nazionali passeggeri breve percorrenza\nazionale merci) e dei servizi previsti al capitolo 5 del PIR, urto contro ostacoli mobili di cui l’IF fruirà nel periodo di validità del presente contratto, elencati nell’allegato 2, -nonché delle eventuali ulteriori tracce e fissiservizi di cui al successivo comma 2- costituisce l’oggetto del presente contratto. Su motivata richiesta di IF o di GI -in presenza di rilevanti variazioni degli scenari tecnici e economici sulla base dei quali è stato determinato il contenuto degli Allegati 1, ribaltamento o uscita 1bis, 2 e 3 questi ultimi allegati, previo accordo tra le Parti, potranno essere oggetto di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaaggiornamento. In tal caso il testo aggiornato dell’allegato 1 sarà datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di Xxxxxxxx sottoscrizione. 2) IF, ai fini dell’esercizio dell’attività di trasporto di cui sopra, ovvero per attività strettamente correlate al mantenimento delle competenze legate alla validità del Certificato di Sicurezza, potrà avanzare durante il risarcimento corso di validità del presente contratto: a) richieste di assegnazione di ulteriori tracce rispetto a quelle elencate negli Allegati 1 e 1bis, nonché la fornitura di ulteriori servizi, non previsti nell’allegato 2, che GI erogherà secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al Capitolo 5 del PIR. GI darà seguito a tali richieste sulla base della capacità disponibile e secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti dal PIR, dal certificato di sicurezza e dalle ulteriori disposizioni tecniche e regolamentari vigenti; b) richieste di variazioni (modifica del percorso e qualsiasi altra variazione consentita al paragrafo 4.3.5.1.2 del PIR) e/o di disdetta delle tracce elencate in Allegato 1 e 1bis e/o assegnate da GI a seguito delle richieste di IF di cui alla precedente lettera a). GI darà seguito a tali richieste di variazioni e/o disdette secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al paragrafo 4.3.5.1.2 del PIR, ivi inclusa l’applicazione delle eventuali penalità. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto dal paragrafo 4.3.5 nei casi di mancata utilizzazione delle tracce in assenza di preventiva disdetta. 3) GI, durante il corso di validità del presente contratto, potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta sopprimere totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ovvero apportare variazioni ad una o più tracce elencate negli Allegati 1 e 1bis o assegnate a IF ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti precedente punto 2, lett.a), per esigenze legate alla esecuzione di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare lavori sull’infrastruttura o alla regolarità della circolazione, secondo le procedure, i termini, le condizioni di cui ai paragrafi 2.3.3.5 e 2.4.3 del danno patito, conservando tuttavia il diritto PIR. 4) [eventuale] Costituiscono oggetto del presente contratto i servizi di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese traghettamento sullo stretto di prima immatricolazione. In caso Messina e sulla relazione Civitavecchia – Golfo Aranci e v.v di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5cui all’Allegato 2.

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Samples: Pir 2021

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - E’ indetta una procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera intellettuale, di “Esperto nella gestione di percorsi formativi e nel tutoraggio d’aula” per la durata di mesi 6 nell’ambito del Master in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili “Gestione e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusiSviluppo delle Risorse Umane”. L’attività richiesta consisterà in: • coadiuvare il Coordinatore e il Consiglio scientifico nella programmazione, organizzazione e gestione delle attività in aula (frontale e virtuale) e laboratoriali; • effettuare tutoraggio d’aula e gestione delle procedure burocratiche connesse alle attività d’aula • affiancare gli apparecchi autoradio/CD/video (radioallievi nell’inserimento alle attività di stage e nella gestione delle procedure burocratiche connesse Alla presente selezione potranno partecipare sia i dipendenti dell’Ateneo che soggetti esterni. I dipendenti dell’Ateneo potranno manifestare la propria disponibilità utilizzando il modello di cui all’allegato n. 2 con le modalità specificate nel successivo art. 3. La domanda del dipendente deve essere autorizzata, lettori a pena di compact diskesclusione, televisoridal Direttore Generale previo parere del Responsabile della Struttura presso la quale presta servizio. Per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario l’incarico verrà conferito dal Direttore Generale e non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi, registratori nel rispetto della disciplina vigente con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001. Per il personale docente l’incarico verrà conferito dal Rettore secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’autorizzazione ed il conferimento degli incarichi retribuiti ai professori e altre apparecchiature ricercatori ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi, nel rispetto della disciplina vigente con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001. I dipendenti pubblici potranno procedere alla stipula del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non contratto solo dopo la presentazione dell’autorizzazione allo svolgimento di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non incarichi esterni, ove prevista dal Regolamento dell’Amministrazione di Serie” prevista in Polizzaappartenenza. In caso contrario, dovranno produrre apposita autocertificazione in cui si specifichi che l’autorizzazione non sia prevista dal Regolamento dell’Amministrazione di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5appartenenza.

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Samples: Incarico Di Prestazione d'Opera Intellettuale

Oggetto. 1. La Compagnia si obbliga presente Convenzione ha ad indennizzare - oggetto l’affidamento in conseguenza Concessione della progettazione esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita un impianto per il trattamento dei rifiuti solid i urbani nel territorio del Comune di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video Sante Xxxxx (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaAq). 2. In caso particolare, formano oggetto di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore Convenzione le seguenti attività: a) la predisposizione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo relativo ai lavori [ indicare le tipologie specifiche di intervento] del [indicare l’opera] ai sensi dell'articolo 93, commi 4 e 5 del Codice e degli articoli da 24 a 43 del Regolamento ; b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera; c) l’esecuzione dei lavori a reg ola d’arte e in conformità al 15% Progetto Esecutivo; d) la manutenzione ordinaria dell’Opera secondo le previsioni del valore assicurato riferito Progetto Esecutivo e del Programma manutentivo dell’Opera; e) l’erogazione dei Servizi in conformità a quanto stabilito al veicolo successivo arti colo 15.1; f) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera da parte del Concessionario per tutta la durat a della Concessione; g) [indicazione della gestione funzionale ed economica di opere e parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete Concessione ai sensi dell’art. 1916 143, comma 1 del Codice Civile nei confronti ]. 3. Le attività di terzi responsabili per cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presen te Convenzione e dei Documenti Contrattuali. 4. L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico -Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile. 5. La documentazione tecnica correlata al l’esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, dur ante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del danno patito, conservando tuttavia il Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite utilizzo, cessione a terzi o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione riproduzione in alcuna form a della documentazione probatoria renderà la garanzia sopra menzionata se non operanteper lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione della Convenzione. 6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, pertanto la Compagnia marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingeg no concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedi menti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convezione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le resp onsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, d xxxxxx, modelli ed altre opere dell’ingegno. 7. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e alle eventuali controversie tra di loro. 8. Sono escluse dalla Concessione tutte le a ttività e i Servizi non procederà al pagamento dell’indennizzoespressamente indicati nella presente Convenzione. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti ]

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Samples: Concessione Per La Progettazione, Costruzione E Gestione Di Impianti

Oggetto. 1. La Compagnia Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l’affidamento di Materiale da medicazione per ortopedia che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nell’Allegato 4 Capitolato Tecnico. 2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari a Euro ,00, IVA esclusa. 3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni/Aziende Sanitarie danno origine ad indennizzare - un contratto per la fornitura dei beni oggetto di gara di durata pari a 48 mesi dalla data di stipula della Convenzione. 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in conseguenza esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie, per quanto di urto contro altro veicolopropria competenza e nel rispetto della normativa vigente, urto contro ostacoli mobili potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore. 6. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx il risarcimento non durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà comunque essere superiore al 15% richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 EuroD.lgs. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modellon. 50 del 2016. 7. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e Fermo restando quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartesopra, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoAgenzia potrà altresì, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantecorso dell’esecuzione, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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Samples: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Per Ortopedia

Oggetto. 1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Microinfusori per insulina, anche integrati a sistemi per il monitoraggio della glicemia, e del relativo materiale di consumo, per gli assistiti dell’ASL Roma 6 aventi diritto” (di seguito anche solo “prodotto” o “prodotti”) per un quantitativo massimo stimato pari a euro , oltre l’IVA, nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara. 2. La Compagnia scelta di acquistare i prodotti, di cui al presente Accordo Quadro, da Operatori Economici diversi dal primo graduato di ciascun Lotto avverrà in base alle richieste pervenute presso la UOC Farmaceutica Territoriale dell’Azienda Sanitaria Roma 6, formulate con prescrizione specialistica in base alle esigenze cliniche del paziente e ragioni di natura clinica relazionate dal medico diabetologo. 3. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl Roma 6 ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicoloeseguire tutte le forniture dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - nonché ad eseguire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto servizi connessi nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza misura richiesta dalla Asl Roma 6 con il successivo Contratto attuativo ed i relativi ordini, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto al precedente comma 1. 4. Il quantitativo massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo cui al precedente comma 1 è puramente indicativo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula del Valore assicurato indicato successivo Contratto attuativo e per l’accettazione degli ordini emessi dalla Asl Roma 6. 5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in Polizzaalcun modo la ASL Roma 6 all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, l’ordinativo di fornitura oggetto del successivo Contratto attuativo, nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. 6. Nel caso invece L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del Risarcimento Direttopresente Atto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartel’aumento delle prestazioni contrattuali, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa limiti in vigore per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del danno subitoD.Lgs. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5n. 50/2016 e s.m.i.

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Samples: Accordo Quadro

Oggetto. L’OdC affida a /////// l’appalto per l’esecuzione dei servizi diretti alla verifica ispettiva di aziende viticole sottoposte alle verifiche ispettive previste dal Piano dei Controlli, presso gli operatori segnalati dall’OdC per le DO e le IG di competenza; Tali verifiche sono finalizzate ad accertare in campagna: a) La Compagnia si obbliga persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo; b) La verifica ante vendemmia per stimare la resa di uva per ettaro. L’Ispettore è tenuto ad indennizzare - inserire nell’applicativo gestionale GEREM le risultanze delle ispezioni concluse, con tutta la relativa documentazione. Tali attività sono effettuate mediante credenziali personali rilasciate dall’OdC, entro e non oltre tre giorni lavorativi dall’avvenuta conclusione dell’ispezione “senza rilievi”, ed entro e non oltre il giorno lavorativo successivo in conseguenza caso di urto contro altro veicoloconclusione dell’ispezione “con rilievi” che possa dare origine a non conformità lievi o gravi. L’originale del verbale di sopralluogo, urto contro ostacoli mobili ed eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile alla migliore comprensione della verifica ispettiva condotta dovranno essere consegnati: a) in caso di ispezione “con rilievi”, entro tre giorni lavorativi dalla data di apposizione della firma sul verbale stesso; b) in caso di ispezione “senza rilievi”, entro 15 giorni lavorativi dalla data di apposizione della firma sul verbale stesso. Le ispezioni condotte presso i soggetti viticoltori devono essere concluse entro la data della vendemmia. In casi eccezionali, preventivamente concordati e fissiautorizzati dall’OdC, ribaltamento o uscita di stradala conclusione delle ispezioni potrà protrarsi oltre detto termine, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione patto che il valore degli stessi - se “non calcolo della resa in campo venga effettuato in tempi utili, considerando la data di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non raccolta delle uve. Il numero di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque ispezioni effettuato nell’arco della singola giornata deve essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza congruo con il massimo tempo impiegato, in relazione all’estensione delle superfici, alla distanza fra i vari appezzamenti e il loro numero. L’Ispettore è tenuto, inoltre, a procedere ad ogni ulteriore adempimento inerente le generali funzioni di 5.000,00 Eurocontrollo in capo all’OdC, quando richiesto dal Comitato di Certificazione e il cui svolgimento rientri appieno nelle funzioni ispettive affidate. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore Il numero annuo delle ispezioni affidate è pari a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo //// (////) e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito riguardano le superfici vitate nelle aree geografiche del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato Trentino e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5limitrofe.

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Samples: Appalto Per Servizi Di Accertamento Ispettivo

Oggetto. 1. La Compagnia Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti di fornitura, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico. 2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie ad indennizzare - eseguire la fornitura di gas naturale con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari a Euro ,00, IVA esclusa. 3. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni avranno durata fino al 30 settembre 2023. 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in conseguenza di urto contro altro veicolovigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, urto contro ostacoli mobili alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx il risarcimento non durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà comunque essere superiore richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016, sussistendo le condizioni di cui al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euromedesimo art. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro106, dovrà essere specificato marcacomma 1, tipo e modellolett. a) e/o e), per far fronte agli ulteriori fabbisogni delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie. 6. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e Fermo restando quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartesopra, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoAgenzia potrà altresì, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantecorso dell’esecuzione, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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Samples: Fornitura Di Gas Naturale

Oggetto. La Compagnia 3.1. Con il presente Accordo Quadro ATER CIVITAVECCHIA affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’ATER del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in gestione alla predetta azienda, che siano finanziati con risorse dell’ATER stesso, secondo le condizioni generali stabilite in via preventiva nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati ovvero ad esso allegati. Le lavorazioni dovranno essere realizzate presso gli immobili indicati nell'allegato denominato "Elenco Immobili", con il quale l'ATER ha individuato gli immobili interessati dall'Accordo Quadro al momento dell'indizione della procedura. Tale enumerazione, tuttavia, non vincola in alcun modo l'ATER il quale, infatti, sarà libero di vendere, cedere la gestione degli immobili, acquistarne altri o, in ogni caso non sottoporli ad alcuna attività manutentiva. Qualsiasi variazione quantitativa o qualitativa apportata al "Elenco Immobili" non legittimerà alcun indennizzo o risarcimento per l'Appaltatore. 3.2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi Documenti, e di quelle che verranno impartite da ATER CIVITAVECCHIA. 3.3. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che è interesse primario di ATER CIVITAVECCHIA che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo avvenga con tempestività e duttilità e si obbliga ad indennizzare a predisporre, sin dalla sua sottoscrizione, tutte le attività - in conseguenza comprese quelle prodromiche – per garantire l’avvio tempestivo dell’esecuzione. L’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo dovrà altresì garantire la continuità dello svolgimento di urto contro altro veicoloeventuali altri interventi concomitanti sul Sito, urto contro ostacoli mobili e fissied a tale proposito dovranno essere predisposte, ribaltamento o uscita di stradaconcerto con ATER CIVITAVECCHIA, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiotutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, lettori al fine di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore ridurre al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che minimo le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5interferenze derivanti dall’esecuzione dei predetti interventi.

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Samples: Accordo Quadro

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza 2.1 Per effetto della conclusione del presente contratto di urto contro mandato del Partecipante all’Agente di Regolamento, quest’ultimo assumerà le seguenti funzioni: 2.2 Xxxxxxx non vengano conferiti i mandati di cui ai commi precedenti il Partecipante provvederà direttamente ai relativi adempimenti o tramite altro veicoloAgente di Regolamento nei casi previsti dal Regolamento e dalle Istruzioni. 2.3 I suddetti adempimenti dell’Agente di Regolamento di cui ai commi precedenti riguarderanno le obbligazioni a carico del Partecipante e/o a suo favore derivanti dalle Posizioni Contrattuali registrate a suo nome nei conti indicati nell’Art. B. 4.3.2 del Regolamento. 2.4 Tra le parti resta inteso che, urto contro ostacoli mobili sia il mandato di cui al comma 1 lettera a., sia il mandato di cui al comma 1 lettera c. (se conferiti) riguardano le obbligazioni relative ai Comparti indicati nel presente accordo. Qualora, per qualsiasi motivo, il Partecipante non aderisca più a qualche Comparto per il quale operi al momento il mandato, o ne sia escluso, sarà cura del Partecipante informare, secondo i termini previsti dal Regolamento e/o Istruzioni, di tali eventi l’Agente di Regolamento e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature CC&G con valenza integrativa del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione presente accordo. 2.5 Tra le parti resta inteso che il valore degli stessi - mandato di cui al comma 1 lettera b. (se conferito) riguarda le obbligazioni relative ai Comparti indicati nel presente accordo, ferma restando la possibilità per il Partecipante di limitare i compiti dell’Agente di Regolamento, anche all’interno di ciascun Comparto, ad uno o più Partecipanti Indiretti e/o Clienti per i quali operi, riservandosi per la restante attività di provvedere direttamente. Qualora, per qualsiasi motivo, il Partecipante non aderisca più a qualche Comparto per il quale operi al momento il mandato, o ne sia escluso, sarà cura del Partecipante informare, secondo i termini previsti dal Regolamento e/o Istruzioni, di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional tali eventi l’Agente di Regolamento e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% CC&G con valenza integrativa del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa presente accordo. 2.6 Resta inteso che le compete ai sensi dell’art. 1916 modifiche del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoRegolamento e/o delle Istruzioni che rechino clausole non compatibili con quelle stabilite nel presente contratto prevarranno e sostituiranno quest’ultime, conservando tuttavia fermo il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitorecesso di cui all’art. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 58.

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Samples: Agreement Between the Direct Participant and the Settlement Agent

Oggetto. La Compagnia 2.1 L’Affittante concede in affitto all’Affittuaria, che accetta per poter esercitare in nome e per conto proprio l’attività descritta al punto a) delle premesse, l’Azienda, costituita dai seguenti rapporti e cespiti attivi e passivi: I. i rapporti di lavoro con i dipendenti di cui all’elenco che, firmato dalle Parti e da me Notaio, si obbliga ad indennizzare - allega al presente atto sub D); II. impianti, apparecchiature, attrezzature di cui all’elenco che, firmato dalle Parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto sub E); III. il Magazzino, nella consistenza di cui all’elenco che, firmato dalle Parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto sub F); IV. le Autorizzazioni, la Documentazioni Tecnica, il Know How Commerciale e la Tecnologia necessari per svolgere l’attività; V. il Contratto di Locazione e il Contratto Estimatorio; VI. tutti gli altri contratti di pertinenza dell’azienda, se e in conseguenza quanto ancora in essere alla Data di urto contro altro veicoloEfficacia, urto contro ostacoli mobili inclusi senza limitazione eventuali ordini non eseguiti ovvero eseguiti parzialmente. 2.2 E’ escluso dall’affitto tutto ciò che non è espressamente menzionato all’art. 2.1, inclusi senza limitazione cespiti, elementi, accordi o rapporti di qualsivoglia natura, siano essi attivi o passivi, compresi i crediti, rilevati o non nella contabilità e fissidocumentazione sociale della fallita e ancorché riferiti all’Azienda. 2.3 L’Azienda viene trasferita “come vista e piaciuta” nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dunque con esclusione, ribaltamento o uscita tra l’altro, della garanzia per vizi e difetti, anche per quanto concerne la conformità degli impianti e dei macchinari rispetto alla normativa vigente anche in materia di stradasicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, verificatisi durante nonché la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali situazione ambientale del complesso immobiliare oggetto del Contratto di Locazione e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori la sua piena fruibilità in relazione ai lavori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo esecuzione della variante alla SS 638 lotto San Xxxxxxxx in Comune di Calolziocorte e a condizione che il valore degli stessi - se “non eventuali occupazioni temporanee di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional porzioni del complesso stesso per l’esecuzione di opere collegate a tale variante. Al riguardo, l’Affittuaria dichiara di ben conoscere e trascritto nella casella “Optional e Accessori non comunque di Serie” prevista in Polizza. In caso avere preso esatta cognizione di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5tale stato

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Samples: Contratto a Termine d'Affitto Di Ramo d'Azienda

Oggetto. La Compagnia Con la sottoscrizione del presente accordo il Cliente Business ed Eni intendono offrire delle tariffe agevolate (di seguito anche “Agevolazioni”) ai Clienti Convenzionati, attraverso sconti applicati alle tariffe standard del Servizio Eni Parking, come meglio descritti all’art. 2.1, nei termini stabiliti nella presente convenzione (di seguito “Accordo” o “Convenzione”). Come meglio disciplinato all’art. 2.2, le Agevolazioni saranno applicate ai Clienti Convenzionati e dagli stessi fruibili attraverso l’inserimento, da parte di quest’ultimi, di un dominio e-mail istituzionale al momento dell’iscrizione ad Eni Live ovvero, se già iscritti, all’inserimento di un dominio email istituzionale nel proprio account Eni Live. (i) Cliente Business si obbliga impegna a: a. promuovere in favore dei Clienti Convenzionati così come indicati in premessa, la possibilità di usufruire delle Agevolazioni di cui al presente Accordo; b. garantire, per tutta la durata del presente Accordo, visibilità al Servizio Eni Parking dedicando spazi fisici (ad indennizzare - es. bacheche, ecc.) presenti nella propria organizzazione e/o spazi nei propri siti web e/o mettendo a disposizione di Eni altri mezzi di comunicazione verso i Clienti convenzionati; c. autorizzare i propri dipendenti a utilizzare il/i proprio/i domini/o di posta/e elettronica/che istituzionale/i indicati/e nell’Allegato 1, per consentire il godimento delle agevolazioni di cui alla presente convenzione; d. comunicare tempestivamente, ovvero in conseguenza tempo utile e senza pregiudizio per i propri clienti convenzionati, le modalità con le quali questi ultimi possono correttamente accedere alle agevolazioni definite alla luce del presente accordo con Eni; e. comunicare ai propri clienti convenzionati il venir meno del diritto alle agevolazioni a seguito della cessazione del rapporto di urto contro altro veicololavoro o del contratto che regola lo specifico rapporto tra loro intercorrente. f. non consentire, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx cessazione del rapporto di lavoro o del contratto che regola il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% rapporto tra la persona fisica ed il cliente business, l’utilizzazione del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza dominio e- mail istituzionale (ii) Eni si impegna a: a. aggiornare lo stato e il piano tariffario di tutti i Clienti Convenzionati che si iscriveranno ad Eni Live utilizzando la posta elettronica istituzionale del Cliente Business indicata nell’Allegato 1 o che, se già iscritti con altro indirizzo di posta elettronica, effettuino il massimo cambio di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito tale indirizzo utilizzando la posta elettronica istituzionale del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Cliente Business indicata nell’Allegato 1.

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Samples: Convention Agreement

Oggetto. 1. La Compagnia Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l’affidamento del servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto persone (le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nell’Allegato 5 Capitolato Tecnico) a favore delle Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, aventi sede legale nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna. 2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari a Euro ,00, IVA esclusa. 3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad indennizzare - un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara di durata pari a _36_ mesi decorrenti dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER. 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni Contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in conseguenza esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di urto contro altro veicolopropria competenza e nel rispetto della normativa vigente, urto contro ostacoli mobili potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore 6. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx il risarcimento non durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà comunque essere superiore al 15% richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 EuroD.lgs. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modellon. 50 del 2016. 7. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e Fermo restando quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartesopra, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoAgenzia potrà altresì, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantecorso dell’esecuzione, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente

Oggetto. La Compagnia si obbliga 1. Il Contratto ha ad indennizzare oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione e della esecuzione dei Lavori, nonché della gestione dei servizi connessi alla riqualificazione energetica e sismica del complesso immobiliare di ATER TRIESTE. Il valore complessivo della Concessione è pari a euro [•], di cui euro [•] relativi agli oneri della sicurezza, ed è pari alla somma: - del Contributo Lavori Incentivabili di cui all’articolo 28.1; - del Canone di Disponibilità Lavori Incentivabili, di cui all’articolo 28.1; - del Contributo Lavori Non Incentivabili di cui all’articolo 28.2; - del Canone di Disponibilità Lavori Non Incentivabili, di cui all’articolo 28.2. Il Contratto comprende sia i Lavori Incentivabili quale oggetto principale della presente Concessione, sia i Lavori Non Incentivabili, accessori ai primi e non incentivati, in conseguenza di urto contro altro veicoloentrambi i casi attuati, urto contro ostacoli mobili contabilizzati e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzapagati al Concessionario con le modalità individuate all’articolo 28. 2. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% particolare, formano oggetto del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 EuroContratto le seguenti attività: a) la predisposizione del Progetto Esecutivo dei Lavori; b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione ed esecuzione dei Lavori, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato ed in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete particolare: Direzione Lavori operativa ai sensi dell’art. 1916 dell’articolo 101, comma 4, del Codice Civile nei confronti e Assistenza di terzi responsabili cantiere ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del Codice, funzioni di Coordinatore per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del danno patitoD.Lgs. 81/08; mediante l’ausilio di tecnici abilitati, conservando tuttavia il diritto rilascio delle Asseverazioni e dei Visti di rivalsa Conformità; trasmissione delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità alle Autorità competenti; c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo; d) i Servizi di Disponibilità previsti, programmati o comunque necessari a garantire la funzionalità e disponibilità dell’Opera in relazione al ciclo di vita e per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore tutta la durata della Concessione secondo quanto previsto dal presente Contratto; e) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera. 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del danno subitoContratto. 4. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ L’importo dei Lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto ai sensi del presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitiContratto. 5. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Concessione si articola nelle seguenti fasi:

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Samples: Contract

Oggetto. 1. Il presente Contratto di disponibilità ha ad oggetto l’affidamento, a rischio ed a spese dell’Affidatario, della progettazione esecutiva, della costruzione e della messa a disposizione dell’Università degli Studi di Foggia del Nuovo Corpo Aule (Lotto 2) per l’ampliamento del Polo Biomedico “E. Altomare” nonché la gestione e la manutenzione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia termica ed elettrica e degli impianti di condizionamento, comprensiva della fornitura del vettore energia elettrica e delle attività per l’espletamento del servizio di cura del verde delle aree esterne. 2. In particolare, formano oggetto del Contratto di disponibilità le seguenti attività: a) la redazione prima dell’esecuzione dei lavori del progetto esecutivo e l'attività tecnico specialistica di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell’opera di cui al comma 1 oltreché la successiva redazione degli as built; b) i miglioramenti e le previsioni migliorative e/o aggiuntive contenute nell’offerta tecnica, presentata dall’Affidatario ed approvata dall’Università; c) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione tecnica dell’Opera; d) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal progetto esecutivo approvato dall’Università, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai Documenti di Xxxx e dal progetto definitivo, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; e) l’erogazione dei servizi generali legati al coordinamento ed al governo del contratto e degli oneri a carico dell’Affidatario; f) l’esercizio e la conduzione di tutti gli impianti; g) la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria full risk di tutti gli impianti; h) la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria full risk su tutti i componenti edilizi; i) la fornitura dei vettori energetici; j) il servizio di customer care; k) il mantenimento delle condizioni di comfort ambientale con riferimento al D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i., all'interno dell'involucro edilizio; l) il ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, così come definiti dall’art. 2, comma 1, l-tricies del Dlgs 192/05; m) l’attivazione di un servizio di reperibilità e pronto intervento 24h su 24h; n) l’assessment energetico definitivo (termico/elettrico), post opera; o) il monitoraggio periodico dei consumi energetici; p) la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, post opera; q) la Diagnosi energetica dell’edificio con simulazione dinamica ai sensi della norma UNI EN-ISO 52016-1, post opera; r) l’Assistenza tecnica e amministrativa per il reperimento di finanziamenti nazionali ed europei; s) il servizio di manutenzione e cura del verde t) il finanziamento degli interventi di cui sopra. 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni dei documenti con- trattuali. 4. L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del progetto definitivo, approvato dall’Ammini- strazione e ogni altro onere connesso è da intendersi fisso e invariabile. 5. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolodocumentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che do- vesse essere sviluppata dall’Amministrazione e dall’Affidatario, urto contro ostacoli mobili congiuntamente e fissinon, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali vigenza della stessa è e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori resta di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “esclusiva proprietà dell’Amministrazione. L’Affidatario riconosce espressamente di non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al avere alcun diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di utilizzo, cessione a terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione riproduzione in alcuna forma della documentazione probatoria renderà la garanzia sopra menzionata se non operanteper lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del contratto. 6. L’Affidatario garantisce e manleva in ogni tempo l’Amministrazione contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, pertanto la Compagnia marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concer- nenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecu- zione della presente concessione. Sono, in ogni caso, a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le responsa- bilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. 7. L’Amministrazione resta estranea ai rapporti tra l’Affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell’in- gegno e alle eventuali controversie tra di loro. 8. Sono escluse dal Contratto tutte le attività e i servizi non procederà al pagamento dell’indennizzoespressamente indicati nei documenti contrat- tuali. 9. La copertura è prestata con Forma L’Affidatario assumerà il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’Opera per il periodo di Assicurazione messa a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5disposizione dell’Amministrazione aggiudicatrice.

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Samples: Contratto Di Disponibilità

Oggetto. 5.1 La Compagnia si obbliga presente Convenzione ha ad indennizzare oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione definitiva - esecutiva e la realizzazione e la gestione funzionale ed economica dell’Opera. 5.2 In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attività: a) la predisposizione del Progetto Definitivo ed Esecutivo redatti sulla base del Progetto di Fattibilità posto a base di gara dal Concedente relativo ai lavori di ristrutturazione dell’ex magazzino n. 27 e la ristrutturazione ed ampliamento dell’ex magazzino n. 28 e sistemazione delle aree esterne - come espressamente indicate e delimitate nella perimetrazione di cui alla planimetria allegata sub Documento 1 per la realizzazione di un centro congressi polifunzionale denominato “Trieste Convention Center” ai sensi dell'articolo 183 del Codice e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento; b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera; c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conseguenza conformità al Progetto Definitivo ed Esecutivo; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di urto contro manutenzione dell’Opera; e) l’erogazione dei Servizi in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 15; f) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione; 5.3 Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali. 5.4 L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro veicoloonere connesso, urto contro ostacoli mobili come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e fissiinvariabile, ribaltamento o uscita di stradafatto salvo quanto successivamente previsto all’art. 14.3 per quanto attiene ad eventuali Lavori complementari. 5.5 La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, verificatisi congiuntamente e non, durante la circolazione su aree pubbliche vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o private - riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione della Convenzione. 5.6 Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i danni materiali progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convezione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiole responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, lettori di compact diskmarchi, televisorilicenze, registratori e disegni, modelli ed altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente opere dell’ingegno. 5.7 Il Concedente resta estraneo ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza rapporti tra il danno patito dall’Assicurato Concessionario e quanto risarcito nell’ ambito della CARDi titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e alle eventuali controversie tra di loro. 5.8 Sono escluse dalla Concessione tutte le attività, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato opere e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx i Servizi non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ espressamente indicati nella presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Convenzione.

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Samples: Concessione

Oggetto. La Compagnia 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (d’ora innanzi “Condizioni” o “Accordo”) disciplinano e si obbliga ad indennizzare - in conseguenza applicano a tutte le forniture di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili SECO S.p.A. e fissi, ribaltamento o uscita delle società del Gruppo SECO (di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genereseguito il “Fornitore”) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei propri clienti (di terzi responsabili seguito il “Cliente”). Ai fini del presente Accordo, il Cliente e il Fornitore saranno congiuntamente denominati di seguito le “Parti”. 1.2 Le presenti Condizioni saranno considerate come accettate se non espressamente rifiutate per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare iscritto dal Cliente entro 3 (tre) giorni lavorativi dal loro ricevimento che avviene in allegato all’offerta/ conferma di ordine. L’accettazione delle Condizioni viene considerata come già avvenuta da parte del danno patitoCliente, conservando tuttavia il diritto per cui si escludono le tempistiche come sopra riportate, al momento dell’emissione dell’ordine. 1.3 Le presenti Condizioni sono incorporate nell’offerta e nella conferma di rivalsa ordine tramite questo riferimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle Parti, eventuali altri termini e condizioni contrastanti o divergenti, successive o precedenti, con le somme eventualmente percepite presenti Condizioni non sono riconosciute come valide e, quindi, sono espressamente abrogate. 1.4 Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i contratti/ordini aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti fabbricati e/o distribuiti dal Fornitore, salvo diversi accordi. 1.5 Le presenti Condizioni si applicano sia alla fornitura di prodotti da catalogo sia a quelli realizzati su specifica richiesta del Cliente. Non si applicano alla fornitura di prodotti venduti al consumatore finale tramite web che potrebbe percepire che eccedano il valore sono disciplinati attraverso le condizioni pubblicate nei siti E-Commerce del danno subitoFornitore. E’ possibile prevedere la garanzia 2. ORDINI 2.1 Gli ordini del Cliente (di seguito KaskoOrdinesolamente se gia’ presente o “Ordini”) dovranno essere inviati in forma scritta a mezzo e-mail, fax, o tramite altri mezzi elettronici e dovranno rispecchiare quanto definito nel contratto precedente preventivo e/o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5offerta emessa dal Fornitore.

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Samples: General Sales Conditions

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza 2.1 Con il presente Abbonamento, CRIF fornisce al Cliente, che accetta, il Servizio METTINCONTO BUSINESS 365, nel rispetto delle modalità e dei termini di urto contro altro veicolocui al presente Abbonamento, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita a fronte del riconoscimento del corrispettivo di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video cui all'art. 7 del presente Abbonamento. 2.2 Il Cliente è reso edotto che: (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del generei) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “Servizio METTINCONTO BUSINESS 365 non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque può essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile attivato nei confronti di: ditte individuali, consumatori – ovvero persone fisiche, soggetti giuridici che risultino cessati o in fase di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare iscrizione presso la Camera di Commercio alla Data di Attivazione del danno patitoservizio; (ii) non sarà possibile fornire alcuna Probabilità di Default, conservando tuttavia il diritto per: - persone giuridiche costituite in forma di rivalsa associazione, ente pubblico, istituto religioso e fondazione; - persone giuridiche quali società estere e, in generale, soggetti giuridici che operano nei settori di intermediazione monetaria e finanziaria, amministrazione pubblica, sanità e assistenza sociale, attività di organizzazioni associative o svolti da famiglie, organizzazioni extraterritoriali; - soggetti giuridici con specifiche caratteristiche, quali: attività sospesa, start up (meno di 3 anni di attività), assenza di bilanci o bilanci non aggiornati (per le somme eventualmente percepite o società di capitali); assenza di informazioni creditizie tratte dal SIC di CRIF (per le società di persone). 2.3 Il Cliente è reso altresì edotto che potrebbe percepire CRIF, tramite l’Area Riservata, potrà mettere a disposizione del Cliente stesso ulteriori servizi aggiuntivi opzionali rispetto a quelli previsti nel presente Abbonamento, senza alcun aggravio di costo per il Cliente, sempre finalizzati a fornire supporto nell’analisi dei rischi economico finanziari del Cliente (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, monitoraggio dei dati creditizi, possibilità di collegare e categorizzare i conti correnti del Cliente, strumenti per calcolare il fabbisogno finanziario del Cliente per far fronte al post COVID, etc.). Con la sottoscrizione del presente Abbonamento, il Cliente accetta che eccedano il valore tali ulteriori servizi saranno regolati dai termini e dalle condizioni del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Abbonamento.

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Samples: Abbonamento Per La Fornitura Del Servizio Mettinconto Business 365

Oggetto. 1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della gestione funzionale ed economica dell’Opera [specificare l’Opera]. Il valore della Concessione è pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere]. 2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività riguardanti tutti gli interventi necessari all'impianto sportivo previsti nel bando di gara e/o autorizzati previamente dall'ente concedente: [indicare l’Opera]; a) la Manutenzione Immobiliare dell’Opera – norma UNI EN 15331:2011 secondo le previsioni del Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita; b) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V. 3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto. 4. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolodocumentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, urto contro ostacoli mobili congiuntamente e fissinon, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali vigenza dello stesso, è e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori resta di compact disk, televisori, registratori esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “riconosce espressamente di non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al avere alcun diritto di rivalsa che utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto. 5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le compete ai sensi dell’artresponsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. 6. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per Sono escluse dalla Concessione tutte le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoattività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]

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Samples: Contract

Oggetto. 1. La Compagnia Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura nonché la prestazione di tutti i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico. 2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a eseguire la fornitura di energia elettrica, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 13.825.000,00 IVA esclusa. 3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad indennizzare - un contratto per la fornitura di energia elettrica, la cui durata si estende fino al 31 dicembre 2012. Il quantitativo indicato nell’Ordinativo di Fornitura non sarà impegnativo per le Amministrazioni ma sarà riferito ai consumi dell’anno precedente. 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura. 5. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in conseguenza di urto contro altro veicolovigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, urto contro ostacoli mobili alle condizioni, corrispettivi e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatermini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di Xxxxxxxx il risarcimento non durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di 5.000,00 Euroincrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all’art. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro27, dovrà essere specificato marcacomma 3, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Decreto Ministeriale 28/10/1985.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Oggetto. La Compagnia Il contenuto normativo dell’art. 1406 c.c. si obbliga coglie certamente nell’oggetto della cessione, costituito dai rapporti derivanti dal trasferendo contratto: deve trattarsi di un contratto con prestazioni corrispettive che non sia stato ancora eseguito42. A dispetto della chiara lettera, tuttavia, la riflessione dottrinale ha proposto una crescente dilatazione applicativa dell’istituto oltre i suddetti requisiti, determinando l’ovvio quesito circa il discrimen di tali fenomeni fra cessioni atipiche43 e mere vicende soggettive delle obbligazioni. L’oggetto della cessione e` stato talvolta individuato non gia` nel contratto- base, bens`ı nella «posizione contrattuale»44, nella qualita` di parte45 o infine nei rapporti contrattuali riferiti ad indennizzare - una parte. Tali definizioni – tutte protese, invero, alla critica della teoria atomistica – rivestono valore sostanzialmente sinonimico per esprimere il complesso organico46 di diritti ed obblighi di cui sia titolare il cedente. In ragione di tale presupposto, il contratto base non costituirebbe l’oggetto della cessione, poiche´ il contratto non risulta in conseguenza se´ un bene47 ne´, in quanto fatto giuridico, e` trasferibile48. D’altronde l’espressione ritorna frequente al di urto contro altro veicolofuori delle definizioni, urto contro ostacoli mobili pur tacciata d’improprieta` lessi- cale o d’ellissi, concependo il contratto base quale ‘‘oggetto mediato’’ della cessione49. Il requisito della corrispettivita` del cedendo contratto assurge a ragione logica e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante giuridica della cessione stessa: la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione dottrina piu` autorevole ha osservato che il valore degli stessi - se “non trasferimento di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional un contratto ‘‘unilaterale’’ implicherebbe, infatti, una cessione del credito oppure un accollo50 e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista snaturerebbe, pertanto, l’interdi- 42 Si ritiene, invero, irrilevante l’invalidita` del contratto ceduto, in Polizzaesplicita analogia con la cessione del credito: XXXXXXXX M., op. In caso di Xxxxxxxx cit., 52 s.; ALBANESE A., op. cit., 182; l’incidenza dell’in- validita` transita dai vizi alle disfunzioni: cfr. infra il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto commento all’art. 1410 c.c., § 3. 43 Cos`ı DE NOVA, op. cit., 745; sui contratti cedibili fuor della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dizione dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito1406 c.c., conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoXXXXXXXXX X., op. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantecit., pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 51597.

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Samples: Commentary on the Civil Code