SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. 8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. 11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Contratto Di Affidamento Lotto, Contratto Di Affidamento, Contratto Di Affidamento
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1ammesso in conformità all’art. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto 105 del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, del T.A.R. per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6il Veneto delle prestazioni subappaltate. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve applicarepraticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione risultanti dall'aggiudicazione e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle seguenti condizioni:
9. Fuori dai casi a) il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 105 comma 13, all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro T.A.R. per il Veneto copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni dalla data prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
d) l’appaltatore deve allegare al contratto di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine subappalto di cui al comma precedentesopra, l’A.S.L Roma 1 sospende ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice;
e) con il successivo pagamento a favore deposito del Fornitore.
11. In caso contratto di cessione in subappalto di attività senza l’affidatario deve trasmettere, altresì, la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento certificazione attestante il possesso da parte del Fornitore agli obblighi subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui ai precedenti commiall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si applicano, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contrattoin quanto compatibili, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e ss.mm.ii. Non essendo stato richiesto in sede La mancata espressione della volontà di gara, è fatto divieto ricorso al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattosubappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
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Sources: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreL’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contrattomassimo contrattuale di cui al precedente articolo 8, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
3. I subappaltatori dovranno mantenere L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte dei lavori di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle l’esecuzione di tutte le attività agli stessi affidatecontrattualmente previste.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
65. Il Fornitore L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Ai In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
8. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105118, comma 143, del D.Lgs. n. 50/2016163/2006, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le vengano trasmesse dette fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedentenei termini previsti, l’A.S.L Roma 1 sospende AMA sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
9. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del FornitoreContratto.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, fatto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento del dannodi ogni danno subito.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Contract for Demolition Works, Contract for Public Works
SUBAPPALTO. 1L’eventuale subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. Il Fornitore105 del D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30entro il limite del 40% dell’importo complessivo del Contrattocontratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente fatto salvo quanto indicato nel paragrafo “ULTERIORI PAR- TI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA CATEGORIA PREVALENTE” in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1merito alla categoria OG11, per quanto di rispettiva competenzala quale, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 145, del Codice dei contratti pubblici, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo della categoria medesima e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 N.B.: Ai sensi del quarto comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artdell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subap- palto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto e che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovve- ro i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. Non essendo stato richiesto Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in sede assenza del rispetto di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattotale norma.
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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitoreconcorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, conformemente in conformità a quanto dichiarato previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, affida l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti subappalto quelle di cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’artall’art. 105, comma 143, del Codice In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto. - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/201682/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il Fornitore mandato deve applicareavere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per le prestazioni affidate atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in subappalto, gli stessi prezzi unitari caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con ribasso non superiore al 20%.
8rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore Il mandato collettivo irrevocabile con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il Fornitore contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11autenticata ai sensi dell’art. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 24 del D.Lgs. n. 50/201682/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto 25 del presente ContrattoD.Lgs. 82/2005.
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Sources: Capitolato d'Oneri, Capitolato d'Onere
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreNei Contratti non strumentali, conformemente a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 1656 c.c. l'affidamento in sede Subappalto di offertaprestazioni ricomprese nell’oggetto del Contratto è consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle specifiche prestazioni, affida indicati in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta almeno venti giorni prima dell’avvio delle attività oggetto di Subappalto, unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma “Gestione Cantieri”. L’autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, termine che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o può essere prorogato per giustificati motivi. Trascorso tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. La presentazione di documentazione incompleta non vale a terzi far decorrere il termine per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàla formazione del silenzio assenso.
3. I subappaltatori dovranno mantenere Il periodo occorrente alla Committente per tutta la durata il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del ContrattoContratto e, i requisiti richiesti per tale motivo, l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateCommittente.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente, tramite la piattaforma “Gestione cantieri”, tutti i Subcontratti stipulati per l’esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei Subcontraenti, l’importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti richiesti da quest’ultima.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività Nei confronti della Committente l'Appaltatore e i suoi Subappaltatori sono responsabili in solido del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5Subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitoreIn ogni caso, il quale l'Appaltatore rimane l’unico e solo responsabile, l'unico responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1della Committente del perfetto adempimento degli impegni assunti dai terzi fornitori in genere. L’Appaltatore è, per quanto altresì, responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di rispettiva competenzaquesti ultimi, della perfetta esecuzione degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore del contratto anche per la parte subappaltataPersonale.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi ausiliariSubappaltatori.
7. Ai sensi dell’art. 105Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per l'approvvigionamento dei materiali, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, ma anche per le tali prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%l'Appaltatore rimarrà l’unico responsabile nei confronti della Committente.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate Qualora, in subappalto non può formare oggetto fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno di ulteriore subappaltouno dei requisiti presupposto per l’autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In nessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
9. Fuori dai casi Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale se previsto, la Committente acquisisce il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori. Nell’ipotesi di cui all’articolo 105 comma 13ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi.
10. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute ai propri Subappaltatori. In difetto di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitorepagamento.
11. In La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di cessione violazione delle disposizioni in subappalto materia di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannosicurezza previste dal D.Lgs. 81/08.
12. Per tutto quanto L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non previsto si applicano può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
13. L’accesso alle aree aeroportuali doganali da parte del Personale e dei mezzi operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto modalità previste al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoprecedente Articolo “Oneri e obblighi dell’Appaltatore”.
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Sources: Contratti Di Fornitura, Contratti Di Servizi
SUBAPPALTO. 1E’ ammesso il subappalto, previa autorizzazione di ATM, ai sensi e nei limiti dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016. Il Fornitoreconcorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertanell'ambito della documentazione amministrativa, affida in subappaltoapposita dichiarazione, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione recante l'indicazione della terna dei subappaltatori e delle seguenti prestazioni:
2prestazioni che intende subappaltare. Il Fornitore concorrente è responsabile altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed a terzi tal fine dovrà allegare, per fatti comunque imputabili ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3sensi degli artt. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata 46 e 47 del Contrattod.P.R. 445/2000, i requisiti richiesti dalla normativa vigente attestante l'assenza dei motivi di esclusione in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1questione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltosubappaltatore ovvero da persona munita dei necessari poteri, la con allegata copia del contratto documento di subappalto
5identità del dichiarante. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017 debitamente compilato nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel termine Modello di Formulario di cui al comma precedenteDecreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016. L'omessa indicazione della terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. I contratti di subappalto dovranno riportare, a favore del Fornitore.
11. In caso pena di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento nullità assoluta, l’assunzione da parte del Fornitore agli subappaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoalla Legge 136/2010.
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Sources: Fornitura Di Tessere Elettroniche, Fornitura Di Rotaie
SUBAPPALTO. 1A chiarimento di ogni possibile equivoco si specifica che, al di fuori delle ipotesi di avvalimento, l’affidamento dell’onere della consegna ad altra impresa non facente parte dell’eventuale raggruppamento costituisce SUBAPPALTO, anche se quest’ultima aderisca al medesimo franchising. Il FornitoreNon costituisce invece subappalto la postalizzazione a mezzo del Fornitore del Servizio Universale. Ugualmente, conformemente a quanto dichiarato in sede non è considerato subappalto avvalersi di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa sedi di terzi per fatti il mero deposito delle raccomandate al fine della giacenza e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7del relativo ritiro da parte degli interessati. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in Il subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ammesso nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, può riguardare soltanto i servizi di recapito della corrispondenza ed è consentito entro il 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto. Si precisa che le imprese subappaltatrici devono essere in possesso di: - Licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi postali (art. 5 del D.lgs. 22.07.1999, n.261 e art. 3 del D.M. 4 febbraio 2000, n. 73); - Autorizzazione Postale Generale (art. 6 del D.lgs. 22.07.1999, n. 261 e art. 3 del D.M. 4 febbraio 2000, n. 73). Non essendo stato richiesto in sede rientra nel subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e di gara, è fatto divieto al quella postalizzata sulla rete del fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.). Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare le prestazioni parte del servizio, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016, deve: depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Direzione che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione. L’importo dovuto per il servizio svolto dagli eventuali subappaltori sarà corrisposto in conformità all’art. 105 del presente ContrattoCodice dei Contratti e ss.mm.ii.
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Sources: Contratto Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreL’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o all’AO San ▇▇▇▇▇▇▇▇ Addolorata o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1dall’AO San ▇▇▇▇▇▇▇▇. Il Fornitore L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1l’AO San ▇▇▇▇▇▇▇▇, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Appaltare, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1dell’AO San ▇▇▇▇▇▇▇▇, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore L’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°, del Codice.
7. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 l’AO San ▇▇▇▇▇▇▇▇ da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
78. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/201650/2016 s.m.i., il Fornitore l’Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto.
89. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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SUBAPPALTO. (in caso di subappalto)
1. Il FornitoreL’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:: ……………………………….. per una quota pari al (%) dell’importo contrattuale.
2. Il Fornitore subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all’art.105 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo e dei relativi contratti attuativi, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subap- palto. In caso di perdita dei detti requisiti, il Consorzio revocherà l’autorizzazione.
4. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizza- to il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affi- damento dell’Accordo Quadro.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L’Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Consorzio dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o al Consorzio, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obbli- ghi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 1413, lett. a) e c), del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
81. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga L’Aggiudicatario conformemente a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto dichiarato in sede di garaofferta, è fatto divieto al Fornitore non intende affidare in subappalto l’esecuzione di subappaltare le alcuna attività oggetto delle prestazioni oggetto del presente Contrattocontrat- tuali.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2previsto all’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3118 D.Lgs. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. n. 163/2006 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’Appaltatore che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma della Azienda Sanitaria. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: □ .la ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare; □ .l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l’Azienda ▇.▇.▇▇. provvederà a verificare che sia state poste nel contratto le seguenti clausole:
1, per quanto . l’impresa ..… in qualità di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione subappaltatore dell’impresa ..… nell’ambito del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 6 di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105“Vicenza”, comma 14CIG n , del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, assume tutti gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. l’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ▇.▇.▇▇. n. 50/20166 di “Vicenza”, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Non essendo stato richiesto in sede Con il deposito del contratto di garasubappalto, è fatto divieto l’appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. L’Azienda ▇.▇.▇▇. provvederà a corrispondere direttamente al Fornitore di subappaltare subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni oggetto del presente Contrattodagli stessi eseguite.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Dialisi Peritoneale
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreE’ ammesso il subappalto, conformemente a quanto dichiarato se richiesto dal concorrente in sede di offerta, affida in subappaltoofferta ed autorizzato dall’A.O.U.I. Lo stesso sarà regolato ai sensi dell’art.118 D.Lgs. 163/2006. L’A.O.U.I. corrisponderà alla Ditta appaltatrice l’importo della fornitura/lavori eseguiti dal subappaltatore. La Ditta è responsabile, in misura rapporto all’A.O.U.I., della osservanza di tutte le norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non superiore al 30% dell’importo disciplini l’ipotesi del Contrattosubappalto. In particolare si ricorda l’obbligo per la Ditta aggiudicataria e per l’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative di lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, l’esecuzione ciascuno in ragione delle seguenti prestazioni:
2disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. Il Fornitore Tutte le norme di sicurezza dovranno essere rispettate anche dal subappaltatore. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento coordinamento delle attività agli stessi affidate.
4ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato speciale d’Appalto. Il Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto stabilito dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Nell’ipotesi di subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1non dichiarato all’atto della presentazione dell’offerta, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria risponderà verso l’A.O.U.I. ed eventualmente verso terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto compiuta dalla Ditta subappaltatrice o affidataria. Il Fornitore Nell’ipotesi di subappalto la Ditta appaltatrice si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1inserire nel contratto di subappalto le seguenti clausole: - La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell’A.O.U.I., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto nell’ambito del subappaltocontratto sottoscritto fra queste ultime e identificato dal CIG …, la assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010; - La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell’A.O.U.I. si impegna a dare immediata comunicazione all’A.O.U.I. della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell’A.O.U.I. si impegna ad inviare copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.all’A.O.U.I.
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Sources: Procurement Agreement
SUBAPPALTO. 1Trova applicazione l’art. Il Fornitore105 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, conformemente a quanto dichiarato n. 77. L’Appaltatore potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione di ETRA S.p.A., esclusivamente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di offertapresentazione di offerta la volontà di avvalersi del subappalto. In ogni caso, affida in subappaltoai sensi dell’art. 49, in misura comma 1 del DL 31/05/2021 n. 77, non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o può essere affidata a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente responsabili in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il Non si configurano come attività affidate in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri quelle di cui all’art. 105, comma 3 del FornitoreCodice. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il quale rimane l’unico e solo responsabiledivieto di subappalto, nei confronti dell’A.S.L Roma 1l’indicazione di un subappaltatore che, per quanto di rispettiva competenzacontestualmente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6concorra in proprio alla gara. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o Infatti, è fatto divieto, ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 144, del D.Lgs. n. 50/2016lettera a), il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate affidare in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13prestazioni ad un soggetto che contestualmente, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11concorra in proprio alla gara. In caso di cessione subappalto i requisiti richiesti per le ditte concorrenti devono essere posseduti dal subappaltatore, in subappalto relazione alla tipologia ed alla quantità di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commiservizio espletato. Ai sensi dell’art.105, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contrattoc.3, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 l.c-bis del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto , non si configurano come attività affidate in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare subappalto le prestazioni oggetto rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. Gli stessi non sostituiscono il contratto di subappalto, ma possono contribuire alla copertura dei requisiti di partecipazione relativamente ai servizi analoghi svolti e sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente Contrattocontratto di appalto. Si precisa inoltre che i contratti continuativi non possono riguardare l’affidamento delle prestazioni del contratto (principali e secondarie), ma prestazioni che, seppure comprese nell’oggetto dell’appalto e necessarie per l’esecuzione dello stesso, sono di carattere complementare e aggiuntivo e hanno natura residuale e accessoria. (cfr. Consiglio di Stato Sez. III n. 7142/2020). L’appaltatore dovrà garantire che il subappaltatore impieghi esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi generali e speciali previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici, nonché dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale. L’appaltatore si impegna a consegnare ai subappaltatori il Codice Etico e il Codice di Comportamento di Etra S.p.A., chiedendo agli stessi di restituire, debitamente sottoscritta, la dichiarazione di presa visione della predetta documentazione.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Prelievo E Trasporto Rifiuti
SUBAPPALTO. 1. Il FornitorePrestatore di servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore Prestatore di servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti previsti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere all’impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1Prestatore di servizi dichiara, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto con la sottoscrizione del subappaltoContratto, la copia che non sussiste nei confronti del contratto subappaltatore alcuno dei divieti di subappaltocui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
56. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’impresa, il la quale rimane l’unico l’unica e solo sola responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1della Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
67. Il Fornitore Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 la Regione Lazio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
78. Ai sensi dell’art. 105118, comma 144, del D.Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i., il Fornitore l’Impresa deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
89. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
910. Fuori dai casi Il Prestatore di cui all’articolo 105 servizi si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 133, il Fornitore si obbliga D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 alla ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ (venti▇▇▇▇▇) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
1011. Qualora il Fornitore Prestatore di servizi non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 la Regione Lazio sospende il successivo pagamento a favore del Fornitoredell’impresa.
1112. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1213. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato art.118.
14. Per tutto quanto non previsto previsto, ovvero, nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Prestatore di servizi non l’abbia richiesto in offerta), si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 118 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto163/2006 e s.m.i.
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Sources: Contratto Di Prestazione Di Servizi
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreL’affidamento in subappalto è ammesso, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertaai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016, affida in subappalto, in misura non superiore al nei limiti del 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:contrattuale.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1dalla Regione. Il Fornitore L’Affidatario si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1la ▇▇▇▇▇▇▇, almeno venti ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. L’Affidatario dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 L. n. 575/1965.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenzadella Regione, della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016n.50/2016, il Fornitore l’Affidatario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%% (venti per cento).
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13Su richiesta della Regione l’Affidatario è obbligato a trasmettere, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende la Regione sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitoredell’Affidatario.
11. In caso L’Affidatario potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
12. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d’appalto.
14. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla Regione. Qualora l’Affidatario ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commiapprovazione, l’A.S.L Roma 1potrà è facoltà della Regione risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1215. Per tutto quanto non previsto si applicano La Regione, qualora ricorrano le disposizioni previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto n.50/2016, sospenderà i pagamenti in sede favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattocontestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
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Sources: Contract for Services
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreL’Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato previa autorizzazione di ETRA S.p.A., esclusivamente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta presentazione di offerta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto volontà di avvalersi del subappalto. In ogni caso, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicarecome modificato dall’art. 49, comma 1 del DL 31/05/2021, n. 77, convertito dalla Legge n. 108/2021, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. L’Appaltatore resterà comunque responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto, nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l’autorizzazione al subappalto. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni affidate in subappaltooggetto del contratto di subappalto ex art. 105, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Ai sensi dell’art.105, c.3, l. c-bis) del D.Lgs. 50/2016. Non essendo stato richiesto , non si configurano come attività affidate in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare subappalto le prestazioni oggetto rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente Contrattocontratto di appalto.
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SUBAPPALTO. 1. Il FornitorePrestatore di servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
21. Il Fornitore Prestatore di servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o al Re.t.l.a. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
32. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
43. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. dal Re.t.l.a.. Il Fornitore Prestatore di servizi si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1il Re.t.l.a. medesimo, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l’insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Re.t.l.a. non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Re.t.l.a. procederà a richiedere all’impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Prestatore di servizi dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’impresa, il la quale rimane l’unico l’unica e solo sola responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1del Re.t.l.a., per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
67. Il Fornitore Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 il Re.t.l.a. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
78. Ai sensi dell’art. 105118, comma 144, del D.Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i., il Fornitore l’Impresa deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
89. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
910. Fuori dai casi Il Prestatore di cui all’articolo 105 servizi si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 133, il Fornitore si obbliga D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro al Re.t.l.a. entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
1011. Qualora il Fornitore Prestatore di servizi non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 il Re.t.l.a. sospende il successivo pagamento a favore del Fornitoredell’impresa.
1112. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà il Re.t.l.a. potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1213. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato art.118.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 118 del D.Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i. Non essendo stato ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Prestatore di servizi non l’abbia richiesto in sede di garaofferta).
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto divieto obbligo al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto comunicare alla Stazione appaltante il nome del presente Contrattosub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Sources: Contratto Di Prestazione Di Servizi Di Manutenzione Ordinaria
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreNei Contratti non strumentali, conformemente a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 1656 c.c. l'affidamento in sede Subappalto di offertaprestazioni ricomprese nell’oggetto del Contratto è consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle specifiche prestazioni, affida indicati in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta almeno venti giorni prima dell’avvio delle attività oggetto di Subappalto, unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma “Gestione Cantieri”. L’autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, termine che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o può essere prorogato per giustificati motivi. Trascorso tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. La presentazione di documentazione incompleta non vale a terzi far decorrere il termine per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàla formazione del silenzio assenso.
3. I subappaltatori dovranno mantenere Il periodo occorrente alla Committente per tutta la durata il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del ContrattoContratto e, i requisiti richiesti per tale motivo, l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateCommittente.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente, tramite la piattaforma “Gestione cantieri”, tutti i Subcontratti stipulati per l’esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei Subcontraenti, l’importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti richiesti da quest’ultima.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività Nei confronti della Committente l'Appaltatore e i suoi Subappaltatori sono responsabili in solido del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5Subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitoreIn ogni caso, il quale l'Appaltatore rimane l’unico e solo responsabile, l'unico responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1della Committente del perfetto adempimento degli impegni assunti dai terzi fornitori in genere. L’Appaltatore è, per quanto altresì, responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di rispettiva competenzaquesti ultimi, della perfetta esecuzione degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore del contratto anche per la parte subappaltataPersonale.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi ausiliariSubappaltatori.
7. Ai sensi dell’art. 105Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per l'approvvigionamento dei materiali, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, ma anche per le tali prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%l'Appaltatore rimarrà l’unico responsabile nei confronti della Committente.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate Qualora, in subappalto non può formare oggetto fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno di ulteriore subappaltouno dei requisiti presupposto per l’autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In nessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
9. Fuori dai casi Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale se previsto, la Committente acquisisce il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori. Nell’ipotesi di cui all’articolo 105 comma 13ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi.
10. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute ai propri Subappaltatori. In difetto di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitorepagamento.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Contratti Di Fornitura
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreTutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 “strade, conformemente autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari ” indicata al precedente Art. 4, sono subappaltabili o affidabili a quanto dichiarato cottimo ad altre imprese idonee e qualificate in sede di offertarelazione all’importo del subcontratto, affida in subappaltonella misura massima del 40% (quaranta per cento), in misura non superiore al termini economici, dell’importo complessivo contrattuale ai sensi di quanto prescritto dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. La categoria scorporabile superspecialistica SIOS OS 21 è parzialmente subappaltabile ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ma inderogabilmente entro il limite massimo del 30% dell’importo della categoria stessa, ai sensi del Contrattocombinato disposto dell’art. 89, l’esecuzione comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1 e 2 del Decreto M.I.T. 10.11.2016, n. 248 (trattasi, infatti, di categoria superspecialistica SIOS di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori in appalto, per la quale, quindi, si applica il “divieto di subappalto” oltre il 30% del suo importo di categoria). Pertanto, l’importo dell’eventuale subappalto in detta categoria scorporabile SIOS OS 21 non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle seguenti prestazioni:opere rientranti nella categoria stessa e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Inoltre, il limite di importo del 30% della subappaltabilità massima della categoria scorporabile SIOS OS 21 non è computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo subappaltabile del 40% (quaranta per cento) dell'importo totale del contratto previsto dal combinato disposto dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.1, comma 18, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32 (cd. “Decreto sblocca cantieri”) convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 14.06.2019, n. 55
2. Il Fornitore L’affidamento in subappalto o a cottimo è responsabile consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante committente, ed è subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore o cottimista ai sensi del successivo Art. 54, commi 1 e 2, e alle ulteriori seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante committente:
1) di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo almeno n. 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto o cottimo devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui al punto 4 dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza da interferenze previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di tracciabilità dei danni flussi finanziari di cui al successivo Art. 69, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto o di cottimo; - l’individuazione delle categorie di opere oggetti di subappalto o di cottimo, tra quelle previste nel precedente Art. 4 e dagli atti di gara, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore o del cottimista e del rilascio del certificato di esecuzione lavori “Allegato B” di cui all’art. 83 del d.P.R. n. 207/2010 (e, per quanto applicabile, dell’Allegato B.1, di cui all’art. 357, commi 14, 14- bis e 15, dello stesso d.P.R. n. 207/2010); - l’individuazione delle lavorazioni affidate in subappalto o a cottimo, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al successivo comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, al consorzio ordinario o all’aggregazione;
c) che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante committente, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante committente:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o a terzi cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore o del cottimista, ai sensi del successivo Art. 54, commi 1 e 2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad €. 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 159/2011 acquisita con le modalità indicate nel successivo Art. 70, comma 3 (ovvero, qualora in luogo della citata informazione antimafia, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nelle “White Lists antimafia” tenute dalla competente Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo - ai sensi della normativa vigente e di cui al successivo Art. 70, comma 4, la condizione è accertata mediante verifica, da parte della Stazione appaltante committente, della regolare iscrizione negli elenchi “White List antimafia”);
2) fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, i subcontratti dichiarati urgenti ed i provvedimenti di ▇▇▇▇▇▇▇ conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati dalla Stazione appaltante committente previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del citato D.Lgs. n. 159/2011 con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;
3) il subappalto o il cottimo è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per fatti comunque imputabili l’impresa subappaltatrice o cottimista è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4 o 91, comma 7, del citato D.Lgs. n. 159/2011;
4) resta fermo che, ai soggetti sensi della vigente normativa antimafia, il subappalto o cottimo è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice o cottimista è accertata almeno una delle situazioni indicate dalla normativa stessa che prescrive il divieto di contrarre con gli organi della Pubblica Amministrazione (pendenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui sono state affidate all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” o di una delle cause ostative - fra cui il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le suddette attivitàforniture con posa in opera - previste dall’art. 67 dello stesso Codice antimafia approvato con ▇.▇▇▇. n. 159/2011, in ragione di quanto disposto dalle disposizioni di coordinamento fra le norme dell’ormai abrogata legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e il vigente D.Lgs. n. 159/2011, contenute nell’art. 116 del suddetto Codice antimafia).
3. I subappaltatori dovranno mantenere Il subappalto e l’affidamento a cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per tutta non più di n. 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il suddetto termine, eventualmente prorogato, senza che la durata Stazione appaltante committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del Contrattosubappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale o di importo inferiore ad €. 100.000,00, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia termini indicati nella precedente lettera a) per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateil rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante committente sono ridotti a n. 15 (quindici) giorni.
4. Il L’affidamento di lavori in subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna o a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappaltocottimo comporta i seguenti obblighi:
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a) ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore l’appaltatore deve applicarepraticare, per i lavori e le prestazioni opere affidate in subappaltosubappalto o a cottimo, gli stessi i prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore o al cottimista sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui al punto 4 dell’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante committente, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e/o cottimiste, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici e/o cottimiste devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici e/o cottimiste, per il tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio Piano Operativo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n.81/2008 e al punto 3.2 dell’Allegato XV allo stesso decreto e di cui al precedente Art. 46, in coerenza con i piani di cui ai precedenti Artt. 44 e 46 (in coerenza, rispettivamente, con il PSC di progetto, eventualmente aggiornato dal CSE e con il POS presentato dall’appaltatore).
85. L’esecuzione delle prestazioni affidate Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti contraenti costituiti in forma plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. e aggregazioni di imprese di rete) ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, quando le imprese riunite o consorziate o aggregate non intendono eseguire direttamente i lavori appartenenti a categorie scorporabili ovvero non intendano eseguire integralmente le opere in appalto.
6. I lavori affidati in subappalto o a cottimo non può formare possono essere oggetto di ulteriore subappaltosubappalto o cottimo e, pertanto, il subappaltatore o il cottimista non può subappaltare o affidare a cottimo a sua volta i lavori previsti nel proprio subcontratto.
97. Fuori dai casi Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di cui all’articolo 105 comma 13manodopera) dovrà trasmettere, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro almeno n. 20 (venti) giorni dalla prima della data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontieffettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute alla comunicazione);
b) di garanzia effettuatevolersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
108. Qualora il Fornitore La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non trasmetta risulta in modo evidente dal contratto tra le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende soggetto distaccante il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni possesso dei requisiti generali di cui all’art. 105 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto La Stazione appaltante committente, entro n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore verifica non sussistono i requisiti di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattocui sopra.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 115.1 L’affidamento in subappalto è ammesso dal Fondo, ai sensi dell’Art.105 del D.lgs. Il Fornitoren.50/2016, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertacosì come derogato e modificato dall’Art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, affida in subappalton. 77, in misura non superiore al 30nei limiti massimi del 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàcontrattuale.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore 15.2 L’Affidataria si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1il Fondo, almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
15.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Fondo procederà a richiedere all’Affidataria l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
15.4 L’Affidataria dichiara, con la sottoscrizione del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, che non sussiste nei confronti del Subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’Art. 10 della L. n. 575/1965.
15.5 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1subappaltatore, per quanto le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di rispettiva competenzalavoro, della perfetta esecuzione qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contratto anche per la parte subappaltatacontraente principale.
6. Il Fornitore 15.6 L’Affidataria e il subappaltatore si obbliga obbligano solidalmente a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 il Fondo da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore Subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 10515.7 L’Affidataria corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le relativi alle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Fondo, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di aggiudicazionequesto ultimo, con ribasso non superiore al 20%degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. 15.8 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 1315.9 Su richiesta del Fondo l’Affidataria è obbligata a trasmettere, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore Subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. 15.10 Qualora il Fornitore l’Affidataria non trasmetta le fatture quietanzate quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il Fondo sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitoredell’Affidataria.
11. In caso 15.11 L’Affidataria potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
15.12 I Subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d’appalto.
15.13 La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dal Fondo. Qualora l’Affidataria ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte approvazione, è facoltà del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà Fondo risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano 15.14 Il Fondo, qualora ricorrano le disposizioni previsioni di cui all’artall’Art. 105 105, comma 13, D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’Esecuzione del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Visite Di Controllo
SUBAPPALTO. 113.1 L’affidamento in subappalto dei lavori regolati dal presente contratto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. Il Fornitore118, conformemente del D .Lgs. 163/2006 e
13.2 L’Impresa, qualora effettivamente dovesse ricorrere a subappalto, sarà tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge ed in particolare a quanto dichiarato in sede previsto dal già citato art. 118, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sotto pena di offerta, affida in immediata risoluzione del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spese alla Società. Nessun’altra autorizzazione per subappalto, anche parziale, o cottimo verrà rilasciata dalla Società per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. In ogni caso le opere ricadenti nella categoria prevalente non potranno essere subappaltate in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitànetto della categoria stessa.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto13.3 In caso di ricorso al subappalto, i requisiti richiesti pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, Società esclusivamente nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto dell’Impresa appaltatrice. L’Impresa ha l’obbligo di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o corrispondere gli importi dovuti ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, subappaltatori praticando gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione ; ha l’obbligo inoltre di depositare presso la Società i contratti di subappalto almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto relative lavorazioni; ha l’obbligo altresì di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13far pervenire alla Società, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore attestanti quanto corrisposto a favore dei subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateeffettuate a garanzia.
1013.4 Ai sensi dell’art. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del 3, co. 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore obbligo di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.inserire un’apposita clausola con la
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Sources: Concession Agreement
SUBAPPALTO. 1Ai sensi di quanto previsto dall’art.118 del D.Lgs. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato n. 163/2006 e s.m.i. tutte le prestazioni sono subappaltabili o affidabili in sede cottimo da parte dell’impresa concorrente o dell’Impresa mandataria in caso di offerta, affida in subappalto, in misura raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. • La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell’importo complessivo del Contratto, l’esecuzione delle contratto. • L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti prestazionicondizioni:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta indichino i servizi o le parti di servizio che intendono subappaltare;
2. Il Fornitore è responsabile dei danni ) che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del citato D. Lgs. n. 163/2006 e sm.i.;
4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, la copia del contratto alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nonché alcuna delle misure di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto prevenzione di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa tipo patrimoniale di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105cui all’art.2 bis, comma 146 bis della legge 31.05.1965, n.575. • L’affidamento in subappalto del servizio o di parte di esso oggetto dell’appalto, di cui al presente bando di gara, potrà avvenire, ai sensi dell’art.118 - comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i., solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. • Ai sensi dell’articolo 118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., si comunica che l’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente all’appaltatore l’importo delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori. E’ pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il Fornitore deve applicarepredetto termine, per le la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. • Il mancato rispetto del suddetto obbligo, qualora dipenda da effettivo mancato pagamento nei confronti dei subappaltatori, costituirà grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto, con conseguente escussione della cauzione definitiva. • L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di aggiudicazionequest’ultimo, con ribasso non superiore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione provvederà al 20%.
8controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art.118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. • L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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SUBAPPALTO. 1Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all’art. Il Fornitore, conformemente 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’eventuale ricorso a quanto tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di offerta, affida presentazione della documentazione di gara. Le imprese partecipanti devono dichiarare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni sede d’offerta la parte di prestazione che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o intende eventualmente subappaltare a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall’art105 c.5 , del D.Lgs. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata n°50/2016. Ai fini del Contrattorilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna l’impresa di obbliga a depositare presso l’A.S.L Roma 1presentare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, la seguente documentazione:
a) copia del contratto di subappaltosubappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall’articolo. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, (qualora individuati) rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.
5b) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subappaltatrice dei requisiti di cui all’art.83 del D.lgs. Il nr.50/2016 e s.m.i. L’accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale Le prestazioni oggetto di subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri potranno avere inizio prima del Fornitorerilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di La Maddalena ovvero prima della scadenza del termine previsto al riguardo dal Codice degli Appalti, senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il quale rimane l’unico e solo responsabileComune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, nei confronti dell’A.S.L Roma 1provvederà a contestare la carenza documentale all’Impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenzaconvenendo altresì le parti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate che in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni affidate saranno attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l’applicazione, in subappalto non può formare oggetto tal caso, delle penali contrattuali. E’ fatto obbligo all’impresa di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il Fornitore non trasmetta quale dovrà trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11dal subappaltatore. In caso di cessione ulteriore inadempimento il Comune procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti all’appaltatore. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. L’appaltatore è responsabile in subappalto solido con l’eventuale subappaltatore in caso di attività senza mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di questi della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la preventiva approvazione ed responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. Resta in ogni caso di inadempimento da parte ferma la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti del Fornitore agli Comune per il complesso degli obblighi di cui ai precedenti commiprevisti dal presente Capitolato. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contrattoentro venti giorni dal relativo pagamento, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannocopia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente In conformità a quanto dichiarato in sede stabilito dall’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è fatto divieto all’Appaltatore di offertacedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, affida in subappaltocomma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 e smi, in misura non superiore al 30% dell’importo del caso di modifiche soggettive. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nelle modalità previste nel presente Paragrafo e nell’articolo “Subappalto” dell’Allegato 6 “Schema di Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5”. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabileresponsabile nei confronti dell’A.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ di quanto subappaltato. Per l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento, l’aggiudicatario del singolo Lotto potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e smi nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’A.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ ai sensi della predetta norma. In caso di subappalto, l’aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti dell’A.S.L Roma 1dell’A.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’appaltatore previste dall’art. 105, comma 148, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
850/2016 e smi. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi Ai sensi suddetto articolo, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di cui all’articolo 105 comma 13comunicare, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro nome del sub-contraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’appaltatore deve presentare all’A.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ almeno 20 (venti) giorni dalla solari prima della data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontieffettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: • la copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; • la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata; • la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; • la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle fatture quietanzate relative prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08; • la dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; • la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; • la copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. L’A.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’A.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e smi, il subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, potrà essere affidato dall’appaltatore a condizione che:
a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d. il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai pagamenti da esso corrisposti subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e la sussistenza in capo al subappaltatore degli ulteriori presupposti di legge, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nel periodo intercorrente tra la ricezione da parte della Stazione Appaltante medesima dell’istanza di autorizzazione al subappalto trasmessa dall’appaltatore e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con l’indicazione le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle ritenute circostanze di garanzia effettuateesclusione per gravi illeciti professionali, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida ▇.
10▇.▇▇. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate n. 6 del subappaltatore nel termine 16 novembre 2016, adottate in forza del disposto di cui al comma precedente13 dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), l’A.S.L Roma 1 sospende i termini per il successivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’A.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ sono ridotti della metà. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento a favore degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del Fornitore.
11saldo finale, l’A.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. In caso di cessione raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto e la percentuale di incidenza del subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento su tale quota. L’affidamento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dei soggetti di cui all’art. 105 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e smi ai propri consorziati non costituisce subappalto. Non essendo stato richiesto in sede L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di garaesclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, è fatto divieto nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al Fornitore di subappaltare subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni oggetto dallo stesso eseguite nei seguenti casi: • quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; • in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; • su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. L’affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto. L’affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’A.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente Contrattodisposizione. L’affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Sources: Fornitura Di Dispositivi Medici Per Elettrofisiologia
SUBAPPALTO. 1Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. Il Fornitore105 D.Lgs. n.50/2016. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, conformemente a quanto dichiarato al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in sede tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di offerta, affida in subappalto, eventualmente anche in misura non superiore al 30% dell’importo bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del ContrattoD.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contrattofatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇..
a) Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle forniture oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto ammesso entro il limite massimo del subappalto, la copia del contratto 40 % dell’importo di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7ciascuno dei contratti attuativi. Ai sensi dell’art. 105, comma 144, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il Fornitore deve applicaretramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per le prestazioni affidate il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in subappalto, tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi prezzi unitari obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di aggiudicazioneavanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, con ribasso ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non superiore provvederà a corrispondere direttamente al 20%.
8subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10o cottimista. Qualora il Fornitore l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedenteentro il predetto termine, l’A.S.L Roma 1 la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a favore pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del Fornitore.
11D.lgs. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1250/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Alberi E Materiali Per La Piantagione
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contrattonei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L alla ASL Roma 1o 6 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contrattodell’Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L dalla ASL Roma 16. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L la ASL Roma 16, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
54. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L della ASL Roma 16, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
65. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L la ASL Roma 1 6 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
76. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
87. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
98. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L alla ASL Roma 1entro 6 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
109. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L la ASL Roma 1 6 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
1110. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L la ASL Roma 1potrà 6 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1211. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto50/2016 e s.m.i.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art.105 comma 2 del D.lgs n.50/2016 così come integrato e corretto dal D.lgs n.56/2017 è stato ribadito che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. A seguito dell’integrazione del D.lgs n.56/2017 che ha novellato le disposizioni in merito al subappalto si precisa che I CONCORRENTI PARTECIPANTI ALLA GARA E NON AGGIUDICATARI DEL CONTRATTO NON POTRANNO RISULTARE AFFIDATARI DI EVENTUALE SUBAPPALTO DI LAVORI PER LA GARA IN OGGETTO. Il Fornitoreconcorrente deve indicare, conformemente all’atto dell’offerta, compilando la sezione all’uopo predisposta nell’Istanza allegato A anche l’apposita SEZ.D della parte II del DGUE i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto dichiarato previsto dall’art.105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Si evidenzia altresì che il comma 6 dell’art.105 del D.lgs n.50/2016 e smi prevede che “è obbligatoria la terna di subappaltatori in sede di offerta…. Omissis…. Qualora i lavori, affida in subappaltoindipendentemente dall’importo a base di gara, in misura non superiore riguardino attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuata al 30% dell’importo del Contrattocomma 53 dell’art.1 della legge 6/11/2012 n.90.” La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contrattoal cottimista, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, l'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli dagli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice. ▇▇▇ non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi ricorrano le condizioni di cui all’articolo al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 comma 13del Codice, il Fornitore si obbliga a all’appaltatore che dovrà trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontidal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con quietanzate, emesse dal subappaltatore. Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo decreto non è obbligatoria l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora della terna dei subappaltatori, salvo se il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine subappalto riguardi la fattispecie sopra evidenziata di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore6 dell’art.105 dello stesso ▇▇▇▇▇▇.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Bando Di Gara
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 142 del il D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Con il contratto di subappalto, infatti, l'Appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo (cd. subappaltatore) l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che egli si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto di appalto principale. Il contratto di subappalto è quindi un contratto derivato dal contratto di appalto caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e lo stesso tipo di causa del contratto principale. Il subappaltatore, a sua volta, assume nei confronti dell’Appaltatore l’obbligazione di eseguire a proprio rischio parte dei lavori, organizzando anch’egli manodopera, mezzi d’opera e fornendo i materiali necessari. Viene considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto i “lavori” rientranti in una delle c ategorie previste dall’allegato A del D.P.R. 207/2010, e del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, appaltata. Tale interpretazione è supportata anche dalla lett. ll) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 s.m.i. che precisa che l’appalto pubblico di lavori ha per oggetto l’esecuzione di lavori relativi ad una delle attività di cui all’Allegato I del medesimo D.Lgs., e dalla successiva lett.) pp) che definisce l’opera come il risultato di un insieme di lavori; si può quindi concludere che, allorquando l’oggetto del sub-contratto sia l’esecuzione, da parte di un soggetto terzo, di lavori necessari a realizzare parte dell’opera, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in negozio si configuri necessariamente come subappalto, gli stessi prezzi unitari ovvero quando l’oggetto del contratto di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione appalto di Inoltre una esaustiva individuazione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoche sono classificabili come lavori è fornita dalla A.V.C.P. (ora ▇.
9. Fuori dai casi ▇.▇▇.) con la Determinazione 22 maggio 2001 n. 12, che recita: “… le attività riportate nelle categorie di cui all’articolo 105 comma 13all'allegato A del D.P.R. 34/2000 [N.d.A. ora Allegato A del D.P.R. 270/2010 s.m.i.], qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella declaratoria, sono da ritenersi lavori in quanto non possono che rapportarsi al disposto dell'articolo 3 del D.P.R. 34/2000, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data quale fa riferimento alla esecuzione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiopere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni e, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedentepertanto, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto ad esse si applicano le disposizioni di cui all’artall'articolo 18 della Legge 55/90 con esclusione del comma [N.d.A. ora comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 s.m.i.]”. Non essendo stato richiesto Infine, facendo riferimento a quanto sopra esposto, ed in sede particolare al fatto che il contratto di gara▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ presenta la stessa natura giuridica di quello d’appalto e che quest’ultimo prevede che l’appaltatore fornisca l’organizzazione ed i mezzi (art. 1655 cod. civ.), nonché i materiali (art. 1658 cod. civ.), è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni opportuno precisare che il subappaltatore deve fornire oltre alla manodopera, anche tutti i mezzi ed i materiali necessari per realizzare la parte dell’opera oggetto del presente Contrattocontratto di subappalto. Nel caso ciò avvenga solo in parte in quanto i mezzi e/o i materiali per realizzare la parte d’opera oggetto del contratto sono forniti, in tutto o in parte, al subappaltatore dall’Appaltatore, il sub-contratto andrebbe formalmente inquadrato come un contratto di cottimo (si veda il successivo par. 3.2). Il subappalto di lavori è sottoposto ad autorizzazione amministrativa, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., indipendentemente dall’importo del contratto, dalla sua misura percentuale rispetto all’importo del contratto d’appalto o dalla percentuale di manodopera impiegata nelle lavorazioni e, pertanto, l’Appaltatore dovrà richiedere a S.C.R. Piemonte S.p.A. apposita autorizzazione (Modello A - Subappalto, che si allega alla presente). I termini per l’autorizzazione decorreranno dalla data del ricevimento da parte della Stazione Appaltante della documentazione completa. Si ricorda che il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Appaltatore: reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto; subappaltatore: reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo). Si rammenta, inoltre, che l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.1 L’art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. vieta il c.d. “subappalto a cascata” delle lavorazioni affidate al subappaltatore, mentre non vi sono norme che dispongono analogo divieto per i contratti di forniture con posa in opera o per i noli a caldo, a meno che non rientrino tra i “contratti similari” di cui al paragrafo 3.3.
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SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreL'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappaltoha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare: Opere di cui alla categoria prevalente: Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: Ulteriori categorie scorporabili: Si applicano, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contrattoriguardo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m.i.. e all’art. 37, il Fornitore deve applicarecomma 11, per le prestazioni affidate in delo stesso decreto. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’”Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”. L'Amministrazione stabilisce che l’Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma precedente3 dell’ art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11n. 163, salvo esigenze particolari accertate in corso d’opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore. In caso ogni caso, sarà applicabile l’art. 37 comma 11 del D.Lgs 163/06, in merito alla corresponsione diretta al subappaltatore nei casi previsti dalla legge. È fatto obbligo all'Appaltatore di cessione comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di attività senza nullità, la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni disciplina di cui all’art. 105 del D.Lgs. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 50/2016. Non essendo stato richiesto 136 in sede materia di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattotracciabilità dei flussi finanziari.
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Sources: Contratto d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreL’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in sede proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di offertaappalto, affida tuttavia nel rispetto della normativa vigente, l’appaltatore potrà concedere in subappalto, in misura subappalto una quota non superiore al 30% dell’importo complessivo del Contrattocontratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2fatta salva la consegna degli pneumatici. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili A tal fine, ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105118, comma 14, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016163/06, il Fornitore deve applicarei concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le parti di servizio che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall’art. 118 ▇.▇▇▇. citato. L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale. Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di servizio che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l’impossibilità, per l’appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l’obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni affidate in subappaltoappaltate, gli stessi prezzi unitari nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l’inibizione assoluta a concedere successivamente l’autorizzazione a subappaltare. I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell’appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%trasmettere a G.A.I.A. S.p.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) A. entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.
10. Qualora A. potrà sospendere il Fornitore pagamento dei corrispettivi fino a quando l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma precedente3 dell’art. 118 citato. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli di questo ultimo, degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannosicurezza previsti dalla normativa vigente.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Fornitura Di Pneumatici
SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Il FornitoreNon essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura non superiore pari al 30% XXX% dell’importo massimo complessivo del Contratto, l’esecuzione delle presente Contratto le seguenti prestazioni:prestazioni contrattuali: a ;
2. Il Fornitore è responsabile A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione la documentazione di cui all’art. 105, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata L’Amministrazione rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del Contratto, i D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatecapo al subappaltatore.
4. Il L’eventuale affidamento in subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto della fornitura e dei servizi di subappalto
5. Il subappalto cui al presente Contratto non comporta alcuna modificazione modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del FornitoreD.lgs. n. 50/2016, il quale rimane l’unico e solo responsabile, si obbliga a rispettare nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto dei propri subappaltatori gli obblighi di rispettiva competenza, tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatalegge n. 136/2010.
6. Il Fornitore L’Appaltatore si obbliga obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’artL’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 105, comma 14, 80 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in subappalto non può formare oggetto di ulteriore capo al subappaltatore, l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione al subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le vengano trasmesse dette fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedentenei termini previsti, l’A.S.L Roma 1 sospende l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
10. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti del Fornitoresubappaltatore; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il l’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, fatto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Contract for Temporary Rental of Furnished and Equipped Premises
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitoreconcorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, conformemente in conformità a quanto dichiarato previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, affida l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti subappalto quelle di cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’artall’art. 105, comma 143, del Codice 6.6 Atti relativi a R.T.I., ▇▇▇▇▇▇▇▇, Aggregazioni In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/201682/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il Fornitore mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve applicareavere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per le prestazioni affidate atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in subappalto, gli stessi prezzi unitari caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con ribasso non superiore al 20%.
8rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore Il mandato collettivo irrevocabile con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il Fornitore contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11autenticata ai sensi dell’art. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 24 del D.Lgs. n. 50/201682/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto 25 del presente ContrattoD.Lgs. 82/2005.
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Sources: Appalto Specifico
SUBAPPALTO. 1Per particolari esigenze dell’Appaltatore è ammesso il subappalto. Il Fornitorecontratto di subappalto (disciplinato dall’art. 1656 e ss. Del codice civile) rientra nei contratti di natura personale (intuitu personae), conformemente a quanto dichiarato nel senso che si basa sulla fiducia che il committente ripone nell’appaltatore. Occorre, quindi, tutelare l’interesse dell’ente appaltante che i servizi non vengano materialmente eseguiti da un’altra impresa senza il suo assenso. Sarà quindi necessaria una previa autorizzazione scritta da parte della AOU di Sassari, entro i limiti fissati dalle disposizioni di legge (art.118 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 e s.m.i.). La Ditta Concorrente deve indicare, in sede fase di offertaOFFERTA, affida in la parte o le parti dell’appalto che intende subappaltare. L’appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’AOU di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇) giorni prima della data di effettivo inizio delle attività subappaltate. Al contratto di subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo ai sensi dell’art. 118 comma 8 del ContrattoD.Lgs. 163/2006, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o dovrà essere allegata, a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltocura dell’Appaltatore, la copia dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con la subappaltatrice. Con il deposito del contratto di subappalto
5, l’Affidatario dovrà, altresì, provvedere alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare di Gara, nonché, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. Non dovrà sussistere a carico del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabilesubappaltatore dovrà impegnarsi, nei confronti dell’A.S.L Roma 1modi previsti dalla normativa, ad osservare tutte le norme che regolano il presente appalto. In ogni caso rimane integra la responsabilità solidale dell’appaltatore per quanto ogni violazione delle norme che regolano il presente appalto, eventualmente commessa dal subappaltatore. Il contratto di rispettiva competenzaSub Appalto, a pena nullità, dovrà inoltre contenere le clausole e le indicazioni previste dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 e s.m.i.). Nel caso di subforniture, ovvero di sub appalti con importo inferiore al 2% dell’importo di contratto, l’appaltatore è comunque obbligato a comunicare alla stazione appaltante, prima dell’avvio della perfetta esecuzione subfornitura, i dati e gli estremi del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o subfornitura, ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%118.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato L’affidamento in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al subappalto è sottoposto ai sensi dell’Articolo 118 del D. Lgs. n. 163/06 nei limiti del 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:contrattuale.
2. Su richiesta dell’Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell’eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
35. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contrattodella Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente dal Bando di abilitazione, nell’Avviso di gara e in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, tutta la copia del contratto documentazione di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatagara.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
1. RAEcycle S.C.p.A - Via ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 8/3 - 20068 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (MI) - C.F. e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliariP.IVA 05497260967.
2. 3.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Agenzia. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di garaapprovazione, è fatto divieto al Fornitore facoltà dell'Agenzia risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di subappaltare le prestazioni oggetto del presente ContrattoFornitura.
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Sources: Fornitura Di Personal Computer
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e nel limite massimo del 30% del valore del contratto. Resta inteso che, qualora la Ditta concorrente non si sia avvalso in sede di offerta, affida in offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate fatto divieto di subappaltare le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5della Richiesta d’Offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per di ▇▇▇▇▇▇ SpA di quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7subappaltato. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; il Fornitore deve depositare presso Lepida il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve applicaretrasmettere la documentazione attestante il possesso, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla Richiesta di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere Offerta (dichiarazione sostitutiva inerente il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni possesso dei requisiti di cui all’art. 105 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., autocertificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese). Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto divieto obbligo al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto comunicare, a Lepida SpA, il nome del presente Contrattosub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
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Sources: Request for Proposal (Rfp)
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreLe parti danno atto che l’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertagara, affida ha presentato dichiarazione di voler subappaltare determinate prestazioni di cui è ammesso il subappalto nei limiti della suddetta dichiarazione. L’affidamento in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1sottoposto alle condizioni e limitazioni poste dall’art. Il Fornitore si impegna 105 del codice. Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’Aggiudicatario che è obbligato a depositare presso l’A.S.L Roma 1trasmettere, almeno entro venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontieffettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle eventuali ritenute di a garanzia effettuate.
10. Qualora Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 e s.m.i. e dell’art. 105, comma 8 del codice, l'appaltatore risponde in solido con il Fornitore non trasmetta subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le fatture quietanzate malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del subappaltatore nel termine di cui al comma precedentecodice, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte del Fornitore agli di questi ultimi, degli obblighi di cui sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’ Aggiudicatario si assume ai precedenti commisensi del comma 9, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contrattoart. 3 L. 136/2010, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12l’obbligo di inserire nei contratti con subappaltatore e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto Le parti danno atto che l’Aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non voler subappaltare parte delle opere, per cui il subappalto non è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoammesso.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contrattocontratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il Fornitore concorrente è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: l’omessa dichiarazione della terna; l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a terzi per fatti comunque imputabili tre; l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il concorrente indica, ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1quelle di cui all’art. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1105, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto comma 3 del Codice. In caso di subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitorel’affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma co. 14, del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, il Fornitore 50/2016 deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, praticare gli stessi prezzi unitari di aggiudicazionerisultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.
8% (venti percento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle E’ consentita, in deroga all’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni affidate assunte in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9appalto. Fuori Diversamente dai casi di cui all’articolo 105 comma stabiliti dall’art. 105, co. 13, il Fornitore si obbliga a la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontidal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore quietanzate, emesse dal subappaltatore, con l’indicazione indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore nel termine è fatto obbligo di cui al comma precedenteinserire, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore pena di nullità assoluta del Fornitore.
11. In caso contratto di cessione in subappalto di attività senza e/o subcontratto, un’apposita clausola con la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannotracciabilità dei flussi finanziari.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreNei Contratti non strumentali, conformemente a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 1656 c.c. l'affidamento in sede Subappalto di offertaprestazioni ricomprese nell’oggetto del Contratto è consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle specifiche prestazioni, affida indicati in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta, unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma “Gestione Cantieri”. L’autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, termine che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o può essere prorogato per giustificati motivi. Trascorso tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. La presentazione di documentazione incompleta non vale a terzi far decorrere il termine per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàla formazione del silenzio assenso.
3. I subappaltatori dovranno mantenere Il periodo occorrente alla Committente per tutta la durata il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del ContrattoContratto e, i requisiti richiesti per tale motivo, l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateCommittente.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente, tramite la piattaforma “Gestione cantieri”, tutti i Subcontratti stipulati per l’esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei Subcontraenti, l’importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti richiesti da quest’ultima.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività Nei confronti della Committente l'Appaltatore e i suoi Subappaltatori sono responsabili in solido del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitoreIn ogni caso, il quale l'Appaltatore rimane l’unico e solo responsabile, l'unico responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1della Committente del perfetto adempimento degli impegni assunti dai terzi fornitori in genere. L’Appaltatore è, per quanto altresì, responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di rispettiva competenzaquesti ultimi, della perfetta esecuzione degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore del contratto anche per la parte subappaltataPersonale.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi ausiliariSubappaltatori.
7. Ai sensi dell’art. 105Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per l'approvvigionamento dei materiali, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, ma anche per le tali prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%l'Appaltatore rimarrà l’unico responsabile nei confronti della Committente.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate Qualora, in subappalto non può formare oggetto fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno di ulteriore subappaltouno dei requisiti presupposto per l’autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In nessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
9. Fuori dai casi Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale se previsto, la Committente acquisisce il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori. Nell’ipotesi di cui all’articolo 105 comma 13ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi.
10. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute ai propri Subappaltatori. In difetto di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitorepagamento.
11. In La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di cessione violazione delle disposizioni in subappalto materia di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannosicurezza previste dal D.Lgs. 81/08.
12. Per tutto quanto L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non previsto si applicano può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
13. L’accesso alle aree aeroportuali doganali da parte del Personale e dei mezzi operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto modalità previste al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoprecedente Articolo “Oneri e obblighi dell’Appaltatore”.
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Sources: Contratti Di Fornitura
SUBAPPALTO. 1La ditta Appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto e non potrà subappaltarlo, nemmeno in parte, senza la preventiva autorizzazione dell’ASM Terni S.p.A. Il subappalto, se autorizzato, sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art.118 del D.Lgs. Il Fornitore, conformemente 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di subappalto il concorrente che intende subappaltare a quanto dichiarato terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, affida indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ASM Terni S.p.A., dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Al fine di verificare il rispetto dei limiti della percentuale di subappalto previsti dall’art.118 del D.Lgs.163/2006, la ditta appaltatrice dovrà fornire all’ASM Terni S.p.A. documentazione a comprova dell’importo dato in subappalto. Nel caso di ricorso al subappalto, la ditta Appaltatrice dovrà attestare che le officine terze (non più di due), alle quali farà ricorso, posseggono i requisiti tecnici previsti nel presente accordo quadro e che sono pertanto in misura non superiore al 30% dell’importo del Contrattogrado di espletare il servizio richiesto. La ditta subappaltatrice, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per il tramite della ditta Appaltatrice, dovrà produrre tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti documentazione e certificazione prevista dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4di appalti (D.Lgs163/2006 e successive modifiche ed integrazioni). Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare I costi derivanti dal trasporto dell’automezzo presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto l’officina del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1subappaltatore, per quanto qualsivoglia motivo, non potranno essere addebitati all’ASM Terni S.p.A.. I tempi di rispettiva competenzariconsegna dei veicoli in riparazione, definiti e concordati con l’ASM Terni S.p.A. al momento della perfetta esecuzione consegna del contratto veicolo da riparare, devono comunque essere rispettati, anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da se parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commilavoro sarà svolto dalla ditta subappaltatrice. Eventuali ritardi nella riparazione del veicolo saranno addebitati dall’ASM Terni S.p.A. esclusivamente alla ditta Appaltatrice, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere quant’anche il Contrattoritardo sarà riconducibile, fatto salvo il diritto in parte o esclusivamente, alla ditta subappaltatrice. L’ASM non provvede al risarcimento del dannopagamento diretto dei subappaltatori.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Accordo Quadro Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Contratto Di Affidamento
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2previsto all’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3118 D.Lgs. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. n. 163/2006 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’Appaltatore che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma della Azienda Sanitaria. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve dettagliatamente indicare la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare; l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l’Azienda ▇.▇.▇▇. provvederà a verificare che sia state poste nel contratto le seguenti clausole:
1, per quanto . l’impresa ..… in qualità di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione subappaltatore dell’impresa ..… nell’ambito del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 6 di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105“Vicenza”, comma 14CIG n. , del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, assume tutti gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. l’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ▇.▇.▇▇. n. 50/20166 di “Vicenza”, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Non essendo stato richiesto in sede Con il deposito del contratto di garasubappalto, è fatto divieto l’appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. L’Azienda ▇.▇.▇▇. provvederà a corrispondere direttamente al Fornitore di subappaltare subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni oggetto del presente Contrattodagli stessi eseguite.
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Sources: Fornitura Di Dispositivi Medici
SUBAPPALTO. Nel caso il Fornitore abbia dichiarato di voler far ricorso al subappalto:
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contrattocontrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:: - WIND Telecomunicazioni S.p.A.: SSUP – Servizi di Supporto professionale composti da SSUS – Servizi di Supporto Specialistico – FORM – Servizi di formazione; - Clio S.p.A.: Servizi di supporto professionale in misura non superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto; - B.T. Italia S.p.A.: Servizi di Comunicazione, Servizi di Posta Elettronica, Servizi di Sicurezza Informatica Perimetrale; - Fastweb S.p.A.: Installazione, manutenzione e configurazione apparati di terminazione rete, apparati di sicurezza e apparati VoIP, servizi professionali di supporto; - Vodafone Omnitel B.V.: Servizi di trasporto dati wireless, Servizi di posta elettronica, Servizi di comunicazione evoluta, Servizi di supporto professio- nale; - Telecom Italia S.p.A: Quota parte dei servizi professionali.
2. Il Fornitore è che affidi la prestazione dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbli- gazioni derivanti dal Contratto Esecutivo e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàsubcontraenti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A. e/o delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatasu- bappaltata.
64. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 InnovaPuglia S.p.A. e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presen- te Contratto Quadro i requisiti richiesti dalla documentazione della gara cita- ta in premessa, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimen- to delle attività agli stessi affidate.
6. Il Fornitore si impegna a depositare presso InnovaPuglia S.p.A., al- meno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documenta- zione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di e- ventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra ri- chiesti nel termine previsto, InnovaPuglia S.p.A. non autorizzerà il subappal- to. La singola Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione og- getto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
7. Ai sensi dell’art. 105In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, comma 14InnovaPuglia S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, del D.Lgs. n. 50/2016assegnando all’uopo un ter- mine essenziale, decorso inutilmente il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso quale il subappalto non superiore al 20%verrà auto- rizzato.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto La suddetta richiesta di ulteriore integrazione sospende il termine per la defi- nizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
9. Fuori dai casi Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’articolo 105 comma 13, il all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
10. Il Fornitore si obbliga obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data da- ta di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore subappaltato- re con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
1011. Qualora L’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore nel - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbliga- tori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le sin- gole Amministrazioni, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativaa istruttoria. All’esito della predetta attività, le Amministrazioni dovranno inviare le risultanze dell’istruttoria corredate dalla relativa docu- mentazione a InnovaPuglia S.p.A., la quale, sulla base di tali risultanze, e ri- servandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed in- tegrazioni, potrà disporre l’eventuale pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di cui al all’art. 118, comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore8.
1112. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai alle precedenti commilettere, l’A.S.L Roma 1potrà InnovaPuglia S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contrattopre- sente Contratto Quadro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1214. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del con- tratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi uni- tari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cen- to.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 118 del D.Lgs. n. 50/2016163/2006.
17. Non essendo stato richiesto In caso di perdita dei requisiti in sede capo al subappaltatore, InnovaPu- glia S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. InnovaPuglia S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informa- tico le informazioni di gara, è fatto divieto al Fornitore cui alla Determinazione dell’Autorità di subappaltare le prestazioni oggetto Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del presente Contratto10/01/2008.
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Sources: Contratto Quadro Per L’erogazione Di Servizi Di Connettività
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente L’Appaltatore può subappaltare a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al Appaltatore adeguatamente qualificato le prestazioni oggetto del presente contratto nel limite massimo del 30% dell’importo del Contrattocontrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:purché preventivamente autorizzato dalla Società.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàL’Appaltatore dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l’istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell’impresa (micro impresa o piccola impresa).
3. I subappaltatori dovranno mantenere per L’autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatedocumentazione necessaria ad avviare l’istruttoria.
4. Il contratto di subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare dovrà essere depositato presso l’A.S.L Roma 1, la Società almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappaltorelative forniture/servizi.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitoreNei casi in cui, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 1413, del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., sia previsto il Fornitore deve applicarepagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, per le l’Appaltatore dovrà dichiarare alla Società la parte delle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazioneeseguite dal subappaltatore, con ribasso la specificazione del relativo importo e con l’indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.
6. L’Appaltatore dovrà trasmettere, inoltre, copia quietanzata della fattura del subappaltatore, intestata all’appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.
7. Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non superiore al 20%sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Società adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell’appaltatore e contestualmente estingue l’obbligazione dell’appaltatore verso il subappaltatore.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Appaltatore, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) entro venti giorni dalla data di da ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relative relativamente ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10garanzia. Qualora il Fornitore non trasmetta le Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedentequietanziate, l’A.S.L Roma 1 sospende la Società sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitoredell’Appaltatore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
129. Per tutto quanto qui non previsto disciplinato si applicano le disposizioni di cui rinvia all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1La disciplina del subappalto è regolata dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dal Capo 9 del Capitolato Speciale di Appalto. Per gli appalti di lavori costituiscono subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art 105 comma 5 del Codice, la quota dei lavori subappaltabile secondo quanto previsto comma 2 dello stesso articolo, non può superare il valore del 40% (così come modificato del “Decreto Sblocca Cantieri”) dell’importo complessivo delle opere e deve essere autorizzata dalla Stazione appaltante. Il Fornitoreconcorrente deve obbligatoriamente indicare, conformemente all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto dichiarato previsto dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 105 del Codice, compilando l’apposita sezione del DGUE (Parte II lett D). Per l’esecuzione delle lavorazioni di natura impiantistica di cui al D.M. 22.01.2008, n.37, il soggetto esecutore deve possedere le prescritte abilitazioni. Il requisito deve essere posseduto in sede fase esecutiva. Qualora in difetto al momento della partecipazione alla procedura di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30gara l’operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE di avvalersi del subappalto entro il limite complessivo del 40% dell’importo contrattuale (in suddetto limite rientrano tutte le lavorazioni subappaltabili di qualsiasi tipologia e categoria) o procedere, entro l’avvio della fase esecutiva, all’acquisizione delle stesse. Non è obbligatoria l’indicazione del/i nominativo/i del Contrattosubappaltatore/i. L’indicazione del nome e il possesso dei requisiti di moralità, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata di professionalità e di qualificazione, verrà operato successivamente alla presentazione dell’offerta, al momento del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia deposito del contratto di subappalto
5. Il La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista/i nelle ipotesi previste dal comma 13, art. 105 del Codice. L’aggiudicatario, qualora decida di affidare parte dei lavori in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o cottimo, fermi restando i presupposti e agli oneri del Fornitoregli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante e depositare presso quest’ultima, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni, il quale rimane l’unico contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del subappaltatore di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione da subappaltare e solo responsabilela dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nei confronti dell’A.S.L Roma 1Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti in caso di raggruppamento. E’ fatto obbligo per l’affidatario, secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2 del Codice, comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per quanto tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’artcui all’art. 105, comma 14, 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%Codice.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. L’Appaltatore che intende affidare una parte del servizio o parte delle mansioni previste nel servizio ad altra impresa deve rispettare le seguenti condizioni: - l’importo affidato in subappalto dovrà rispettare i seguenti limiti economici: PRESTAZIONE/ PARTE PRINCIPALE/ SECONDARIA SUBAPPALTABILE/ NON SUBAPPALTABILE QUOTA SUBAPPALTABILE recupero/smaltimento fanghi PRINCIPALE NON SUBAPPALTABILE 30% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE servizio disidratazione meccanica fanghi SECONDARIA SUBAPPALTABILE servizio di noleggio dei cassoni coperti SECONDARIA SUBAPPALTABILE servizio di carico e trasporto dei fanghi SECONDARIA SUBAPPALTABILE servizio analisi caratterizzazione fanghi SECONDARIA SUBAPPALTABILE - l’Appaltatore deve presentare all’ufficio GARE della Committente, almeno 20 giorni prima dell’affidamento in subappalto:
1. Il Fornitorerichiesta di autorizzazione, conformemente mediante l’apposito modello MD 7.5.07.09, nella quale è tenuto a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in indicare: l’importo del subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo il nominativo e tutti i dati del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:subappaltatore;
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente trasmissione in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia merito al subappaltatore: originale del contratto di subappalto, l’Informativa di sicurezza sui rischi, la visura presso la C.C.I.A.A., il DURC;
3. trasmissione in merito al subappaltatore mediante l’apposito modello MD 7.5.07.10, di dichiarazione attestante che lo stesso possiede i requisiti e le necessarie autorizzazioni ad eseguire la fornitura;
4. dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari L. n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il subappalto dichiarazione che non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabilesussista, nei confronti dell’A.S.L Roma 1del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente per quanto l’affidamento di rispettiva competenzaservizi pubblici, della perfetta esecuzione del contratto anche per a tale scopo, qualora l'importo di subappalto sia superiore a Euro 150.000,00, l'Appaltatore deve produrre alla Committente, in merito al Subappaltatore, la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi documentazione necessaria agli adempimenti di cui all’articolo 105 comma 13alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata. L’ufficio Gare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa e la congruenza della comunicazione con i criteri di subappalto. E’ da intendersi che decorsi 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta senza che all’Appaltatore sia pervenuta comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione, il subappalto si ritiene autorizzato ai sensi dell’Art. 105 comma 4 del nuovo codice. La Società Appaltante effettuerà nel termine sopra esposto la verifica della documentazione, nel caso in cui sia mancante o non conforme viene fatta opportuna comunicazione all’Appaltatore e sospesi i termini per l’acquisizione dell’autorizzazione. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il Subappaltatore non può subappaltarli a sua volta. Il subappalto/subaffidamento non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D. L. n. 139/1995 convertito dalla Legge n. 246 del 1995 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'Appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 105 del nuovo codice, l'Appaltatore dovrà depositare presso la Committente il Piano Operativo di Sicurezza dell'operatore economico per il quale si richiede il subappalto/subaffidamento. Il subappaltatore dovrà sottoscrivere il DUVRI e certificare di essere a conoscenza di tutti i rischi interferenziali ivi descritti. Nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa, come definita all’art. 3 comma 1 lettera aa) del nuovo codice, la Committente applica l’art. 105 comma 13 del nuovo Codice. L’Appaltatore è obbligato, nei casi diversi rispetto a quelli di cui al punto precedente a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore ai Subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
10. L’Affidatario qualora intenda procedere al sub-appalto è tenuto a garantire la Committente circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora l’impresa sub-appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate contratto stipulato con l’Affidatario si risolverà di diritto ai sensi del subappaltatore nel termine comma 9 del medesimo art. 3. Ai fini di cui alla legge n. 136/2010 l’Affidatario su richiesta della Committente dovrà provvedere a comunicare, il numero di conto corrente bancario dedicato precisando l’Istituto Bancario, la sede della filiale, il codice I BAN ed il nominativo e codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul conto. Ogni variazione del domicilio di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore o del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi conto corrente dedicato e delle persone di cui ai precedenti commial comma 5, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannodeve essere tempestivamente comunicata alla Committente.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreLa possibilità di subappalto, conformemente nei limiti massimi del 30%, resta subordinata a quanto dichiarato in sede previ- sto nell’articolo 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’I.N.P.D.A.P. provvederà a corrispondere direttamente all’Appaltatore l’importo delle forniture eseguite. Sono subappaltabili l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2: installazione, assistenza, ritiro e smaltimento rifiuti. Il Fornitore è In particolare: ⮚ l’Appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o all’I.N.P.D.A.P. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state verranno affidate le suddette attività.
3. I at- tività; ⮚ i subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti ri- chiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna , pena la facoltà, in capo all’I.N.P.D.A.P., di annullare l’autorizzazione all’appalto; ⮚ l’Appaltatore provvederà a depositare presso l’A.S.L Roma 1l’I.N.P.D.A.P., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia au- tentica del contratto di subappalto
5subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vi- gente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del su- bappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svol- gimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore. Il In caso di mancata presentazione dei docu- menti sopra indicati, nel termine previsto, l’I.N.P.D.A.P. non autorizzerà il subappal- to; ⮚ in caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’I.N.P.D.A.P. procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospenderà il termine per la definizione del Fornitoreprocedimento di auto- rizzazione ; ⮚ l’Appaltatore dovrà assicurare che non sussisteranno nei confronti del subappalta- tore alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, il quale rimane n. 575 e.s.m.i.; ⮚ l’Appaltatore rimarrà l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1dell’I.N.P.D.A.P., per quanto di rispettiva competenza, della delle perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga ; ⮚ l’Appaltatore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 l’I.N.P.D.A.P. da qualsivoglia qualsivo- glia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105; ⮚ l’Appaltatore provvederà a trasmettere all’I.N.P.D.A.P., comma 14entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, del D.Lgs. n. 50/2016copia delle fatture quietanzate rela- tive ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, il Fornitore deve applicare, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; ⮚ l’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore su- bappalto; ⮚ l’Appaltatore dovrà praticare per le prestazioni affidate effettuate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazionerisultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%venti per cento.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 12.1.14COPIA IN FORMATO ELETTRONICO, corredata da dichiarazione che tale copia e stata formata a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. Ii.(Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23- bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 della Ricevuta del versamento della somma di € 35,00 a favore dell’ANAC. Per eseguire il pagamento e necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il Fornitoresistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: -on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), conformemente a quanto dichiarato MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterra la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di offertaiscrizione. La ricevuta restera disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; -in contanti, affida in subappaltomuniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contrattooriginale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2all’offerta. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili Nel caso di R.T.P. il versamento e unico ed effettuato dall'impresa capogruppo. L’omessa presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 10583, comma 149 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11presentazione dell’offerta. In caso di cessione in subappalto mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento,la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso gara. 2.1.15COPIA IN FORMATO ELETTRONICO, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. Ii.(Copie informatiche di inadempimento da parte documenti analogici) e/o dell’art. 23- bis del Fornitore agli obblighi d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 105 71 del D.Lgsmedesimo d.lgs. n. 50/201682/2005 DELL’IMPOSTA DI BOLLO di € 16,00 da pagarsi presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. Non essendo stato richiesto in sede di garaF23 dell’Agenzia delle Entrate, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare indicando il codice 456T e seguendo le prestazioni oggetto istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. Nella compilazione del presente Contratto.modulo F23 occorre anche precisare nel campo “Estremi dell'atto o del documento” le seguenti indicazioni:
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Sources: Bando Di Gara
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato L’affidamento in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il Fornitore è responsabile L’affidatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso l’Ente Gestore, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l’ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàrequisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateil rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, l’Ente Gestore revocherà l’autorizzazione.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore L’affidatario si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del subappalto, la copia del contratto di subappaltoD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. Il subappalto L’esecuzione delle attività subappaltate non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, l’Ente Gestore può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatadanno.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. D.Lgs n. 50/201650/2016 e s.m.i., il Fornitore deve applicaresubappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi unitari standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di aggiudicazioneappalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con ribasso non superiore al 20%.
8quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’esecuzione delle L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di ulteriore subappaltoesecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
97. Fuori dai casi Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di cui all’articolo 105 comma 13subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10n. 276. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine Nelle ipotesi di cui al comma precedente13, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore lettere a) e c) dell’art. 105 del FornitoreD.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
128. Per tutto quanto non previsto previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.LgsD.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
9. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, L’Ente Gestore è fatto divieto al Fornitore di subappaltare escluso da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l’affidatario e le prestazioni oggetto del presente Contrattoditte o società terze; l’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne l’Ente Gestore da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.
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Sources: Servizio Di Accoglienza in Emergenza
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto 118 del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5D.Lgs. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione dell’Azienda ULSS n. 7. Con il deposito del contratto anche per di subappalto, la ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte subappaltata.
6del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui l’autocertificazione della comunicazione antimafia, prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 10538, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, 163/2006). Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l’Azienda ULSS n. 7 almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il Fornitore deve applicaresubappaltatore, per le prestazioni affidate in rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I subappaltatori trasmettono alla Azienda ULSS n. 7, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L’Azienda ULSS n. 7 provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli stessi prezzi unitari obblighi di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 105 comma 13, alla L. 136/2010. L’Azienda ULSS n. 7 verificherà l’inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni tracciabilità finanziaria di cui all’art. 105 3 della L. 136/2006 procede all’immediata risoluzione del D.Lgs. rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda ULSS n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto 7 e la Prefettura – Ufficio Territoriale del presente ContrattoGoverno.
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Sources: Fornitura Di Gas Terapeutici
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, a cui espressamente si rinvia. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1concorrente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 144, lett. b), del D.LgsCodice deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto. Senza tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicarela Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, per le prestazioni affidate in subappaltoogni caso, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazioneall’appaltatore che dovrà trasmettere alla St▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 ▇▇▇▇▇ ▇▇ (venti▇▇▇▇▇) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti▇iorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedentequietanzate, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016emesse dal subappaltatore. Non essendo stato richiesto costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in sede opera e i noli a caldo, se singolarmente di garaimporto inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del presente Contrattosub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel co▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
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Sources: Procedura Di Gara Negoziata
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e nel limite massimo del 30% del valore del contratto. Resta inteso che, qualora il Concorrente non si sia avvalso in sede di offerta, affida in offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate fatto divieto di subappaltare le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5della Richiesta d’Offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per di ▇▇▇▇▇▇ SpA di quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7subappaltato. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; il Fornitore deve depositare presso Lepida SpA il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve applicaretrasmettere la documentazione attestante il possesso, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla Richiesta di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere Offerta (dichiarazione sostitutiva inerente il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni possesso dei requisiti di cui all’art. 105 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., autocertificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese). Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto divieto obbligo al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto comunicare, a Lepida SpA, il nome del presente Contrattosub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
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Sources: Richiesta Di Offerta
SUBAPPALTO. 1Si chiede di voler confermare che non sia possibile per gli operatori economici che hanno partecipato ai Lotti 1 e 2 dell’Accordo Quadro, non risultati aggiudicatari dell’Accordo Quadro stesso, essere indicati nella terna come subappaltatori dei relativi “appalti specifici” discendenti dal medesimo AQ ovvero, nel caso in cui venga confermata la sospensione dell’istituto della terna, che non sia possibile che gli stessi possano comunque essere esecutori di subappalti; ciò in ragione del fatto che tale possibilità risulterebbe essere in contrasto con la previsione di cui all’art. Il Fornitore105 comma 4 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e smi, conformemente a quanto dichiarato con la risposta al chiarimento 197 resa in sede di offertaAccordo Quadro nonché con l’impianto di gara. Come pure già chiarito in risposta al quesito 197 dell’Accordo Quadro, affida in subappaltoun’impresa che abbia preso parte ad uno specifico Lotto dell’Accordo Quadro può essere indicata, in misura non superiore al 30% dell’importo sede di appalto specifico, da operatore economico aggiudicatario di diverso lotto dell’Accordo Quadro – ove trattasi di diverso lotto del Contrattomedesimo sotto gruppo di lotti (c.d. Lotti Contratti grandi ovvero c.d. Lotti Contratti medio-piccoli) - nella terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 D.lgs. n. 50/2016 e, l’esecuzione delle seguenti in caso di aggiudicazione, erogare le relative prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del ContrattoResta intesto che, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’artcome previsto dall’art. 105, comma 144, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicarecui contenuto è pure riportato nel par. 13 del Capitolato d’Oneri di AQ, non sarà possibile indicare come subappaltatrici Imprese che abbiano partecipato alla procedura per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%lo specifico Lotto.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Appalto Specifico
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreNon essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contrattocomplessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:: A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente L’eventuale affidamento in materia per lo svolgimento subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti afferenti agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto Appalti Specifici non comporta alcuna modificazione modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, il quale che rimane l’unico e solo responsabile, pienamente responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, di AMA per quanto di rispettiva competenza, della la perfetta esecuzione del contratto di tutte le attività contrattualmente previste, anche per la parte subappaltatacon riferimento a quelle affidate in subappalto.
63. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
74. Ai I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo Quadro ovvero, nel caso di subappalto affidato solo con riferimento a singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, per tutta la durata di detti contratti i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 105118, comma 143, del D.Lgs. n. 50/2016163/2006, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le vengano trasmesse dette fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedentenei termini previsti, l’A.S.L Roma 1 sospende AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
117. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei contratti afferenti agli Appalti Specifici.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il AMA può dichiarare la risoluzione di diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.Accordo Quadro e/o dei singoli ordini contratti afferenti agli Appalti Specifici, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
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SUBAPPALTO. 1Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. Il Fornitoreconcorrente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertapresentazione dell’offerta relativa alla procedura di gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, affida in dovrà manifestare la propria intenzione di volere eventualmente sub-appaltare il 30% delle lavorazioni oggetto di successivo appalto specifico. L’aggiudicatario dell’accordo quadro, dopo la ricezione della lettera d’ordine e la sottoscrizione del contratto dell’appalto specifico, dovrà richiedere l’autorizzazione al subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per allegando tutta la durata documentazione necessaria ai sensi del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4predetto art. Il 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi. L’amministrazione emetterà apposito provvedimento autorizzativo una volta effettuata l’istruttoria della documentazione presentata. L’appaltatore deve dichiarare inoltre di conoscere la disciplina del subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1regolata dall'art. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.Lgs. n. 50/2016163/06 e s.m.i. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all’appaltatore gli importi dovuti. E’ fatto obbligo all’appaltatore, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l’appaltatore non corrisponda al subappaltatore o cottimista quanto dovuto, la stazione appaltate potrà escutere la cauzione o trattenere i compensi dovuti all’appaltatore per prestazioni rese e non ancora liquidate, per soddisfare il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate credito vantato dal subappaltatore. Ai sensi dell’art. 6, c. 8 del subappaltatore DPR 207/2010 e s.m.i. nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto ottenimento per due volte consecutive di attività senza un DURC negativo relativo al subappaltatore la preventiva approvazione ed in ogni caso stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commiun termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105 118, c. 8 del D.LgsD.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del DPR 207/2010 e s.m.i. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.136 e s.m.i..
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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Strade Comunali
SUBAPPALTO. 114.1 L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. Il Fornitore118, conformemente del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all’art. 170, del DPR 207/2010 ed alle altre vigenti disposizioni in materia. All’atto dell’offerta l’Impresa ha manifestato l’intenzione di avvalersi di subappalto per
14.2 L’Impresa, qualora dovesse effettivamente ricorrere a subappalto, sarà tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge ed in particolare a quanto dichiarato in sede previsto dal già citato art. 118, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. sotto pena di offerta, affida in immediata risoluzione del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spese alla Società. Nessun’altra autorizzazione per subappalto, in anche parziale, o cottimo verrà rilasciata dalla Società per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. In ogni caso l’ammontare complessivo delle prestazioni oggetto di subappalto non potranno superare la misura non superiore al del 30% dell’importo netto del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàpresente contratto.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto14.3 In caso di ricorso al subappalto, i requisiti richiesti pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore saranno effettuati dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, Società esclusivamente nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto dell’Impresa appaltatrice. L’Impresa ha l’obbligo di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o corrispondere gli importi dovuti ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, subappaltatori praticando gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione ; ha l’obbligo inoltre di depositare presso la Società i contratti di subappalto almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto relative lavorazioni; ha l’obbligo altresì di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13far pervenire alla Società, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore attestanti quanto corrisposto a favore dei subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateeffettuate a garanzia.
1014.4 Ai sensi dell’art. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del 3, co. 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore nel termine è fatto obbligo di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza inserire un’apposita clausola con la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assumono gli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannotracciabilità dei flussi finanziari.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Contratto D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto 118 del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5D. Lgs. 163/06. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione dell’Azienda Sanitaria. Con il deposito del contratto anche per di subappalto, la ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte subappaltata.
6del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 10538, comma 14, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 163/2006). Copia del contratto di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro dovrà essere depositata presso la Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni dalla prima della data di ciascun pagamento effettuato inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L’Azienda Sanitaria provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei suoi confronticontratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con l’indicazione delle ritenute la quale ciascuno di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni tracciabilità finanziaria di cui all’artall'art. 105 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gararapporto contrattuale, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – Ufficio Territoriale del presente ContrattoGoverno.
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Sources: Fornitura Di Beni
SUBAPPALTO. 1Per il subappalto trov ano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettiv amente all’art. Il Fornitore, 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativ i alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine dev ono essere ev idenziati separatamente nel relativ o contratto conformemente a quanto dichiarato prev isto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda av v alersi del subappalto o cottimo dev e presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prev ista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in sede tale articolo. A tale istanza dev e essere obbligatoriamente allegato il contratto di offerta, affida in subappalto, ev entualmente anche in misura non superiore bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla v erifica antimafia come indiv iduati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lav orazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dov rà presentare giustificativ i idonei a consentire alla stazione appaltante la v erifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, v enga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa dev e essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle v erifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso v enga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettiv o inizio dell’esecuzione delle relativ e prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la v erifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dov rà essere indicata per ciascuna delle lav orazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla v erifica di idoneità tecnico-professionale prev ista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazionimomento della richiesta di autorizzazione dev e essere presentata:
2a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. Il Fornitore a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è responsabile altresì allegata apposita dichiarazione dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi rappresentanti del lav oratori per fatti comunque imputabili ai soggetti la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa v isione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prev ista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativ o delle v erifiche di cui sono state affidate le suddette attività.
3sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. I subappaltatori dovranno mantenere Inoltre l’ev entuale esito negativ o della v erifica di cui sopra v iene comunicato alla competente azienda USL per tutta la durata del Contrattogli adempimenti di competenza, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4nonché all’Osserv atorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativ o ammontare. La Stazione appaltante può rev ocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia v erificato il v enir meno delle condizioni prev iste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione v iene concessa. In particolare l’autorizzazione è rev ocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ov v ero qualora, in esito alle v erifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successiv amente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di div ieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativ i a tentativ i di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla rev oca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ov v ero, in caso di fornitura di beni e serv izi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lav oro. Conformemente a quanto prev isto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di av anzamento dei lav ori o dello stato finale dei lav ori solo a seguito di apposita v erifica della permanenza della regolarità contributiv a ed assicurativ a dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati av anzamento lav ori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiv a (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto Comune di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per Firenze – fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’artsalv i i casi prev isti dall’art. 105, comma 14co. 13 del Codice - non subappaltatore o al cottimista l’importo dei lav ori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) entro v enti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative relativ e ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10o cottimista. Qualora il Fornitore l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedenteentro il predetto termine, l’A.S.L Roma 1 la Stazione appaltante sospende il successivo successiv o pagamento in suo fav ore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della v erifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prev edono espressamente, a favore pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativ i ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del Fornitore.
11D.lgs. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1250/2016. Per tutto quanto non previsto espressamente prev isto dal presente articolo si applicano le disposizioni applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreData la particolarità del servizio e dell’immobile oggetto dell’appalto, conformemente a quanto dichiarato in sede l’impresa aggiudicataria potrà procedere al subappalto solo limitatamente al servizio di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5pulizia. Il subappalto non comporta alcuna nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile di quanto subappaltato.
2. Il subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se in sede di gara l’aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà.
3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’amministrazione comunale previa specifica richiesta da parte dell’impresa aggiudicataria. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili quale l’amministrazione effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, possesso dei requisiti generali (art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, ) sia di quelli di ordine tecnico professionale. In caso di esito negativo il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.
4. In caso di subappalto, gli stessi prezzi unitari l’impresa dovrà depositare una copia del contratto di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro almeno 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateprima dell’inizio del servizio subappaltato.
105. Qualora il Fornitore L’Amministrazione Comunale non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui procederà in nessun caso al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitorediretto dei subappaltatori.
116. Si precisa che nei confronti dell’amministrazione comunale il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre l’impresa aggiudicataria.
7. In caso di cessione in subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte risoluzione immediata del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commicontratto, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contrattocon contestuale incameramento della cauzione definitiva, sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del dannoa richiedere eventuali maggiori danni.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Catering Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1disciplinato dall’art. Il Fornitore 105 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1rinvia. E’ consentito il subappalto nei limiti di cui al sopra citato articolo e come disciplinato nei successivi punti del presente articolo. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza. In caso di subappalto, la copia del contratto di subappalto
5l’Aggiudicatario resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta alcuna modificazione agli obblighi l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge 646/82, modificata dall’art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995 n. , convertito in Legge 28 giugno 1995 n. 246. Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e agli oneri del Fornitorenormativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, il quale rimane l’unico e solo responsabilein solido con l’Aggiudicatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dell’A.S.L Roma 1dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Le subappaltatrici, per quanto di rispettiva competenzatramite dell’Aggiudicatario, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio della perfetta esecuzione prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del contratto anche per la parte subappaltata.
6personale. Il Fornitore si obbliga a manlevare subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni 50/2016 e di cui all’art. 105 67 del D.Lgs. n. 50/2016159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le prestazioni oggetto del presente Contratto.seguenti condizioni:
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Sources: Affidamento Servizi Postali
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o all’ A.S.L./A.O. contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. dall’ A.S.L./A.O. contraente Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1l’ A.S.L./A.O. contraente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1della stazione appaltante contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 l’ A.S.L./A.O. contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro all’ A.S.L./A.O. contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 l’ A.S.L./A.O. contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà l’ A.S.L./A.O. contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Contract for the Acquisition of Medical Supplies and Services
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura a. La quota parte subappaltabile non superiore al può superare il 30% dell’importo complessivo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàcontratto applicativo.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. b. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artdisciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 cui espressamente si rinvia.
c. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.
d. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
e. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. Non essendo stato richiesto 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.
f. Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in sede vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
g. Le subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.
h. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di garacarattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. e di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo del contratto applicativo. Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
a ) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare parte della prestazione;
b ) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
c ) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
d ) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
e ) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs 159/2011. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all’art. 3.8 che precede. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto divieto al Fornitore obbligo all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoinserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. 12.1 Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1ammesso nei limiti e secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
12.2 Il Fornitore si impegna Concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a depositare presso l’A.S.L Roma 1quanto previsto dall'art. 105 comma 4 lett. b) del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
12.3 Non è in ogni caso consentito il subappalto a concorrente che abbia partecipato alla presente gara, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto così come previsto all’art. 105 comma 4 lett. a) del subappalto, la copia del contratto di subappaltoCodice.
5. 12.4 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabileSoggetto Aggiudicatore, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto casi e nei limiti di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’artcui all’art. 105, comma 1413, del D.Lgs. n. 50/2016Codice, il Fornitore deve applicare, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli dagli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%eseguite.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 1312.5 L’affidatario dovrà trasmettere al Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) entro 10 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Inoltre dovrà trasmettere idonea documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi relativi ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nei confronti dei propri dipendenti e di quelli dei subappaltatori. Qualora l’affidatario o il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine nei casi di cui al comma precedentepunto 12.4 che precede, l’A.S.L Roma 1 non trasmetta la documentazione qui indicata entro il predetto termine, il Soggetto Aggiudicatore sospende il l’emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell’affidatario o del Fornitore.
11subappaltatore. In caso I contratti sottoscritti con i subappaltatori dovranno contenere, a pena di cessione in subappalto nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli essi assume gli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. alla Legge 13.8.2010 n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto136 e ss.mm.ii.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 142 del il D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Con il contratto di subappalto, infatti, l’Appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo (cd. subappaltatore) l'incarico di eseguire in tutto od in parte le prestazioni che egli si è impegnato ad eseguire sulla base del D.Lgscontratto di appalto principale. n. 50/2016Il contratto di subappalto è quindi un contratto derivato dal contratto di appalto caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e lo stesso tipo di causa del contratto principale, ovvero l’oggetto del contratto di appalto “trapassa” nell’oggetto del c ontratto di subappalto. Il subappaltatore, a sua volta, assume nei confronti dell’Appaltatore l’obbligazione di eseguire a proprio rischio parte delle prestazioni. Il subappalto è sottoposto ad autorizzazione amministrativa, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i. e, pertanto, l’Appaltatore dovrà richiedere a S.C.R. Piemonte S.p.A. apposita autorizzazione (Modello A - Subappalto, che si allega alla presente). I termini per l’autorizzazione decorreranno dalla data del ricevimento da parte della Stazione Appaltante della documentazione completa. Si ricorda che il Fornitore deve applicaresubappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Appaltatore: reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore delle prestazioni affidate concessi in subappalto e non superiore ad un terzo del valore complessivo delle prestazioni ricevuta in appalto; subappaltatore: reclusione da uno a cinque anni e multa pari ad un terzo del valore delle prestazioni ricevute in subappalto). Si rammenta, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazioneinoltre, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed che l'Appaltatore resta in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contrattodi subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate1.
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Sources: Linee Guida Per L’ottenimento Dell’autorizzazione Al Subappalto
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contrattodi ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o alle Aziende Sanitarie Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contrattodell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Azienda Sanitaria Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1della Agenzia e/o delle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
67. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 la Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
78. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
89. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
910. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro all’Azienda Sanitaria Contraente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
1011. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 l’Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
1112. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà la Agenzia potrà risolvere il Contrattol’Accordo Quadro e le Aziende Sanitarie Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1213. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente ContrattoAccordo Quadro.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Endoprotesi Coronariche
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
78.1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
a. il concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti del contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
b. il concorrente indichi all’atto dell’offerta la terna di subappaltatori in riferimento ai lavori;
c. il concorrente indichi all’atto dell’offerta la terna di subappaltatori in riferimento ai servizi di monitoraggio (FASE 4);
d. il concorrente indichi all’atto dell’offerta le specifiche prestazioni, tra quelle previste dall’art. 31, comma 8, del Codice e dall’art. 3 delle Linee Guida ANAC n. 1, che intende subappaltare in favore di professionisti in possesso dei necessari requisiti professionali e dei correlati adeguati titoli abilitativi per l’esecuzione delle stesse;
e. l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
f. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
g. il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;
8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale di ciascuna prestazione (lavori e servizi), ai sensi degli artt. 28, co. 1 e 105, comma 14co. 2, del D.LgsCodice.
8.3. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per Per le prestazioni affidate in subappaltodei servizi di progettazione (FASE 2), gli stessi prezzi unitari ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice l’affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di aggiudicazioneelaborati specialistici e di dettaglio, con ribasso non superiore al 20%esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
88.4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13Nei restanti casi, il Fornitore si obbliga a i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontidagli stessi, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatequietanzate, emesse dai subappaltatori.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Disciplinary Agreement
SUBAPPALTO. 1. 18.1 Il FornitorePrestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertaofferta (Cfr. DGUE, affida Parte II, sezione D), si è riservato di affidare in subappaltosubappalto l’esecuzione “di quota parte di tutti i servizi oggetto di gara entro il limite previsto ai sensi di legge”.
18.2 Forma.Temp non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati al Prestatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, in misura non superiore al 30% dell’importo comma 13, del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:Codice.
2. 18.3 Il Fornitore Prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a Forma.Temp o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere mantenere, per tutta la durata del Contrattopresente contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente requisiti
18.4 Il Prestatore deposita presso Forma.Temp. il/i contratto/i di subappalto, in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1copia autentica, almeno venti giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto relative prestazioni. Il/i contratto/i di subappalto, corredato/i della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica/ano puntualmente l'ambito operativo del/i subappalto/i sia in termini prestazionali, che economici.
18.5 Il Prestatore allega al/i suddetto/i contratto/i, la/e dichiarazione/i circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare/i del subappalto/i. Al momento del deposito del contratto, il Prestatore trasmette il/i DGUE del/dei subappaltatore/i contenente/i:
18.6 In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Forma.Temp non potrà autorizzare il/i subappalto/i. In caso di non completezza dei documenti presentati, Forma.Temp procederà a richiedere al Prestatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il/i subappalto/i non verrà/anno autorizzato/i. Resta inteso che la copia suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del contratto procedimento di autorizzazione del/i subappalto/i. Il Prestatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del/i subappalto/i subisca/no variazioni e l’importo dello/gli stesso/i sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, del citato art. 105 del Codice.
5. 18.7 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitorePrestatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza▇▇▇▇▇.Temp, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore Prestatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8, dell’art. 105 del Codice. Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 Forma.Temp da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il Prestatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da Forma.
7Temp inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di ▇▇▇▇▇.Temp. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016In tal caso, il Fornitore deve applicarePrestatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Forma.Temp, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore né al 20%.differimento dei
8. 18.8 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. 18.9 In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà Forma.Temp può risolvere il Contrattocontratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
12. 18.10 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente ContrattoCodice.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreLe parti danno atto che l’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertagara, affida ha presentato dichiarazione di voler subappaltare determinate opere di cui è ammesso il subappalto nei limiti della suddetta dichiarazione. L’affidamento in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi sottoposto alle condizioni e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artlimitazioni poste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. Non essendo 170 del D.P.R. n. 207/2010. LRH non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese (se previsto il subappalto di opere appartenenti a strutture, impianti e opere speciali). Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate. Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 e s.m.i. e dell’art. 105, comma 8 del Codice, l'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Come previsto dall’art. 105, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato richiesto finale dei lavori, LRH acquisirà il DURC dell’affidatario e dei subappaltatori. Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’ Appaltatore è solidalmente responsabile con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore si assume ai sensi del comma 9, art. 3 L. 136/2010, l’obbligo di inserire nei contratti con Subappaltatore e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare a LRH per tutti i subcontratti per l’esecuzione dell’appalto, il nominativo e la sede del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Per i contratti di subappalto la richiesta di autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra. Le parti danno atto che l’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di non voler subappaltare parte delle opere, per cui il subappalto non è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoammesso.
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Sources: Appalto Integrato
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 119, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
23. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o all’Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
34. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
45. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1la Azienda Sanitaria contraente medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria contraente non potrà autorizzare il subappalto.
56. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della Azienda Sanitaria contraenti della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
68. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 l’Azienda Sanitaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà la Azienda Sanitaria potrà risolvere il Contrattocontratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1210. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del all’articolo 119, D.Lgs. n. 50/201636/2023 e ss.mm.ii
11. Non essendo stato richiesto Resta inteso che, qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di garaofferta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattocontratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dei Committenti di quanto subappaltato.
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Sources: Supply Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che, qualora la Ditta concorrente non si sia avvalso in sede di offerta, affida in offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate fatto divieto di subappaltare le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5della Richiesta d’Offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per di LepidaSpA di quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7subappaltato. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; il Fornitore deve depositare presso Lepida il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve applicaretrasmettere la documentazione attestante il possesso, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla Richiesta di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere Offerta (dichiarazione sostitutiva inerente il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni possesso dei requisiti di cui all’art. 105 38 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. Non essendo stato richiesto in sede 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m., autocertificazione di garaiscrizione nel Registro delle Imprese). Ai sensi dell’art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto divieto obbligo al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto comunicare, a LepidaSpA, il nome del presente Contrattosub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
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SUBAPPALTO. 1E’ ammesso il subappalto, previa autorizzazione di ATM, ai sensi e nei limiti dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016. Il Fornitoreconcorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, conformemente a quanto dichiarato nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione delle prestazioni che intende subappaltare e, nell’ipotesi in sede cui si tratti di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia attività per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4quali non sia necessaria una particolare specializzazione, la terna di subappaltatori. Il subappalto concorrente è autorizzato dall’A.S.L Roma 1altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. Il Fornitore si impegna 80 del d.lgs. 50/2016 ed a depositare presso l’A.S.L Roma 1tal fine dovrà allegare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto per ciascun subappaltatore, una dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione in questione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltosubappaltatore ovvero da persona munita dei necessari poteri, la con allegata copia del contratto documento di subappalto
5identità del dichiarante. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, debitamente compilato nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel termine Modello di Formulario di cui al comma precedenteDecreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016). L'omessa indicazione della terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. I contratti di subappalto dovranno riportare, a favore del Fornitore.
11. In caso pena di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento nullità assoluta, l’assunzione da parte del Fornitore agli subappaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoalla Legge 136/2010.
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Sources: Appalto
SUBAPPALTO. 1Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. Il Fornitore, 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto dichiarato previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in sede tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di offertasubappalto. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, affida in subappaltoè fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, in misura non superiore al 30% dell’importo contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del ContrattoD.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, l’esecuzione unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle seguenti prestazioni:
2lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il Fornitore subappaltatore è responsabile soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4contratti pubblici. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1ammesso entro il limite massimo del 30 % dell’ammontare dei singoli contratti attuativi. Il Fornitore si impegna La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a depositare presso l’A.S.L Roma 1subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltotra l’altro, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 143 e 94, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il Fornitore deve applicaretramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per le prestazioni affidate il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in subappalto, tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi prezzi unitari obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di aggiudicazioneavanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, con ribasso ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune della Spezia non superiore provvederà a corrispondere direttamente al 20%.
8subappaltatore l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10subappaltatore. Qualora il Fornitore l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedenteentro il predetto termine, l’A.S.L Roma 1 la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a favore pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del Fornitore.
11D.lgs. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1250/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto É obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara, è fatto divieto si rimanda pertanto al Fornitore disciplinare di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattogara ed ai modelli allegati.
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SUBAPPALTO. 1Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. Il Fornitore105 D.Lgs. n.50/2016. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, conformemente a quanto dichiarato al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in sede tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di offerta, affida in subappalto, eventualmente anche in misura non superiore al 30% dell’importo bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del ContrattoD.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contrattofatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇..
a) Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle forniture oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura a piè d’opera di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Fornitore si impegna Comune di Firenze non provvederà a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili corrispondere direttamente al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Ai sensi dell’art. 105Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10o cottimista. Qualora il Fornitore l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedenteentro il predetto termine, l’A.S.L Roma 1 la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a favore pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del Fornitore.
11D.lgs. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1250/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Accordo Quadro Per Fornitura
SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art. Il Fornitore37, conformemente a quanto dichiarato comma 2, in sede disposizione combinata con l’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 163/06 si individuano in linea di offertamassima le seguenti incidenze delle prestazioni, affida indicando quale prestazione prevalente il servizio di servizio di lavaggio e igienizzazione: PRESTAZIONI INCIDENZA % IMPORTO € A lavaggio e igienizzazione 59 118.590,00 B fornitura in subappaltonoleggio degli indumenti 34 68.340,00 C ritiro e trasporto 7 14.070,00 L’appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, ai sensi dell’art. 118, comma 2 del Codice dei Contratti, le attività sopra descritte, appartenenti alla prestazione prevalente sono subappaltabili in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile ad imprese in possesso dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7necessari. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, comma 14, 118 del D.Lgs. 163/06, dell’art. 30 del D.P.R. n. 50/201634/00 e degli artt. 72, il Fornitore deve applicare73 e 74 del D.P.R. 554/99, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono interamente subappaltabili o scorporabili. Al fine dell’eventuale subappalto, ai sensi dell’art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le forniture ovvero le parti di fornitura che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall’art. 118 ▇.▇▇▇. citato. L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale. Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di fornitura che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l’impossibilità, per l’appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l’obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni affidate in subappaltoappaltate, gli stessi prezzi unitari nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l’inibizione assoluta a concedere successivamente l’autorizzazione a subappaltare. I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell’appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di aggiudicazionetrasmettere, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.
10. Qualora A. potrà sospendere il Fornitore pagamento dei canoni mensili fino a quando l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore3 dell’art. 118 citato.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Fornitura in Noleggio Di Indumenti Di Lavoro E d.p.i.
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreConcessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertaofferta di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L alla ASL Roma 1o 6 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L dalla ASL Roma 16 con un provvedimento espresso. Il Fornitore Concessionario si impegna a depositare presso l’A.S.L la ASL Roma 16, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitoreConcessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L della ASL Roma 16, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L la ASL Roma 1 6 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., il Fornitore Concessionario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore Concessionario si obbliga a trasmettere all’A.S.L alla ASL Roma 1entro 6 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore Concessionario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L la ASL Roma 1 6 sospende il successivo pagamento a favore del FornitoreConcessionario.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L la ASL Roma 1potrà 6 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 50/2016 e s.m.i., ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Concessionario non l’abbia richiesto in offerta di gara) Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore Concessionario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Concessione Del Servizio Di Distribuzione Di Generi Di Ristoro
SUBAPPALTO. 1L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art. Il Fornitore105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti limiti previsti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4legge. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1Arpae, almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Arpae procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenzaArpae, della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 Arpae da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8% (venti per cento). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui all’articolo 105 comma 13sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori debbono mantenere, il Fornitore si obbliga per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10gare d’appalto. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso approvazione, è facoltà di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà Arpae risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Bottiglie Sterili E Non Sterili
SUBAPPALTO. 1E’ ammesso il subappalto, previa autorizzazione di ATM, ai sensi e nei limiti dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016. Il Fornitoreconcorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, conformemente a quanto dichiarato nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione delle prestazioni che intende subappaltare e, nell’ipotesi in sede cui si tratti di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia attività per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4quali non sia necessaria una particolare specializzazione, la terna di subappaltatori. Il subappalto concorrente è autorizzato dall’A.S.L Roma 1altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. Il Fornitore si impegna 80 del d.lgs. 50/2016 ed a depositare presso l’A.S.L Roma 1tal fine dovrà allegare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto per ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del subappaltod.P.R. 445/2000, la attestante l'assenza dei motivi di esclusione in questione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del contratto documento di subappalto
5identità del dichiarante. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017debitamente compilato nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel termine Modello di Formulario di cui al comma precedenteDecreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016). L'omessa indicazione della terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. I contratti di subappalto dovranno riportare, a favore del Fornitore.
11. In caso pena di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento nullità assoluta, l’assunzione da parte del Fornitore agli subappaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoalla Legge 136/2010.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tram Bidirezionali
SUBAPPALTO. 1In applicazione all’art.105,. Il FornitoreComma 4, conformemente lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha ritenuto di NON prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti il servizio in oggetto. E’ quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato sulla condivisione progettuale delle azioni poste in essere con il soggetto individuato per la coprogettazione. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI Cessione del contratto È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto dichiarato previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2essere con il Consorzio. Il Fornitore è responsabile Cessione dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente crediti derivanti dal contratto: si applica in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4l’art. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1106, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatedel D.lgs. 50/2016.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Capitolato Speciale
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al a. La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàcomplessivo contrattuale.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. b. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’artdisciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 cui espressamente si rinvia, così come integrato dall’art. 3 co. 9 della L. n. 50/2016136/2010.
c. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.
d. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.
e. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. Non essendo stato richiesto 21 della L. n. 646/82, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29/04/1995 n. 139, convertito nella L. 28/06/1995 n. 246.
f. Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in sede vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è responsabile, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
g. Il subappaltatore, per tramite dell’Appaltatore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.
h. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di garacarattere generale indicati nella documentazione di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice e di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati negli atti di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
i. Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
1) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare parte della prestazione;
2) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto in originale o copia autentica presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con il subappaltatore;
3) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010;
4) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmetta alla stessa la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
5) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spese, il proprio personale dipendente del documento di identificazione nei modi descritti in precedenza. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio affidato. Inoltre, è fatto divieto al Fornitore obbligo all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoinserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente La gestione dei servizi dovrà essere interamente svolta dalla Società appaltatrice con possibilità di subappaltare i servizi oggetto del contratto esclusivamente in conformità a quanto dichiarato previsto nell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Qualora la Società appaltatrice voglia affidare in sede di offertasubappalto taluni servizi del presente capitolato, affida in subappalto, e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del Contrattocontratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2deve obbligatoriamente aver dichiarato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizi e forniture che intende subappaltare. Il Fornitore è responsabile La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, comporterà il decadimento del diritto per la Società appaltatrice di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3servizi o parte dei servizi in subappalto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta Non si considera subappalto il noleggio straordinario di automezzi e/o di attrezzature purché l’uso venga effettuato con personale della Società appaltatrice e sotto la durata piena responsabilità dello stesso. La Società appaltatrice dovrà provvedere al deposito del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il contratto di subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, l’Ente appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto relative prestazioni. Al momento del subappalto, la copia deposito del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri la Società appaltatrice dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del Fornitoresubappaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto dei requisiti di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche qualificazione prescritti per la parte partecipazione alla gara in relazione alla prestazione subappaltata.
6, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 38 del D.Lgs. n. 50/2016163/2006 e ss.mm.ii. e riportati nel disciplinare di gara. I titolari di subappalto devono osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, il Fornitore deve applicaresocietà o consorzio. L’Ente appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione cento dell’importo delle prestazioni affidate in o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ente appaltante sono ridotti della metà. Ai fini del rilascio di detta autorizzazione l’Ente appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva. Ai fini dell’affidamento dei servizi non devono sussistere, nei confronti dell’affidatario del subappalto, nessuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ii. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9esime la Società appaltatrice dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Ente appaltante della buona riuscita dei servizi. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13La Società appaltatrice deve trasmettere, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore la Società appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedenteo del cottimista entro il predetto termine, l’A.S.L Roma 1 l’Ente appaltante sospende il successivo pagamento a favore della Società appaltatrice stessa e può decidere di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista, nelle modalità descritte nel contratto, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite a seguito della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del Fornitore.
11relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Si precisa che anche nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione. In caso di cessione in subappalto di attività senza tal caso, inoltre, l’Ente appaltante verificherà che la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannoSocietà appaltatrice corrisponda i costi della sicurezza anche alla società subappaltatrice.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, ammesso nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero nei limiti del 30% (40% fino al 31/12/2020). Non essendo stato richiesto costituisce subappalto il noleggio straordinario di automezzi e di attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'Appaltatore e sotto la responsabilità dello stesso. Qualora l’impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare. La mancata presentazione, in sede di gara, è della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l’impresa di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto divieto al Fornitore di subappaltare che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni oggetto a carico del presente Contrattosubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’Appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. I pagamenti delle prestazioni rese dal subappaltatore saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante all'appaltatore che provvederà nei confronti del subappaltatore.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Articolo 8.1 Il Fornitore, conformemente a quanto subappalto è ammesso per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Articolo 8.2 L’Impresa ha dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni offerta di gara che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabileintende subappaltare, nei confronti dell’A.S.L Roma 1limiti di legge vigenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11seguenti attività: . In caso di cessione in mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto di sarà vietato. È vietato, pena la risoluzione del contratto, subappaltare attività senza la preventiva approvazione ed per una quota superiore a quella consentita dalla normativa vigente; in ogni caso, il subappalto dovrà sempre essere subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte di Milano Serravalle.
Articolo 8.3 La Stazione Appaltante pagherà direttamente al subappaltatore le prestazioni effettuate, a seguito delle opportune verifiche del DEC e concordemente con la gestione separata della contabilità, solo nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una piccola o micro impresa, secondo la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea;
b) in caso di inadempimento dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.
Articolo 8.4 La Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto qualora siano rispettate dall’Appaltatore tutte le prescrizioni dettate dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e potrà revocarlo qualora vengano meno, in capo al subappaltatore, i requisiti di qualificazione richiesti o sorga uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 8.5 L’autorizzazione eventualmente concessa da Milano Serravalle per le attività in subappalto non esonererà l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente contratto, in quanto resterà il solo e completo responsabile del Servizio in oggetto; pertanto, sarà tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto dalle leggi, dal contratto e dal Capitolato, anche nei confronti del personale dipendente dei suoi subappaltatori, nel caso i medesimi risultino inadempienti.
Articolo 8.6 La Società resterà esclusa da ogni rapporto diretto con i subappaltatori.
Articolo 8.7 L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne Milano Serravalle per tutti i danni contrattuali diretti e/o indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con le obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commidei subappaltatori, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contrattomanlevandola altresì da ogni pretesa avanzata da terzi per fatto dei subappaltatori, fatto salvo il diritto al risarcimento quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6 del dannod.lgs. 50/2016 e s.m.i.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e nel limite massimo del 30% del valore del contratto. Resta inteso che, qualora l’Offerente non si sia avvalso in sede di offerta, affida in offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate fatto divieto di subappaltare le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5della Richiesta d’Offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per di LepidaSpA di quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7subappaltato. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; il Fornitore deve depositare presso LepidaSpA il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve applicaretrasmettere la documentazione attestante il possesso, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla Richiesta di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere Offerta (dichiarazione sostitutiva inerente il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni possesso dei requisiti di cui all’art. 105 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., autocertificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese). Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto divieto obbligo al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto comunicare, a LepidaSpA, il nome del presente Contrattosub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
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Sources: Richiesta Di Offerta
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
519.1. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi è consentito con riferimento ai servizi in ambienti confinati ai ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. 177/2011. Ciò premesso, è per il resto consentito il subappalto nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale, alle condizioni, nei termini e agli oneri del Fornitore, il quale secondo le modalità indicate dall’art. 105 d.lgs. 50/2016 s.m.i.. L'Appaltatore rimane l’unico e solo comunque l'unico responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenzadella Stazione Appaltante, della perfetta corretta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatadell'appalto.
619.2. Il Fornitore si obbliga La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
19.3. L'Esecutore risponde dell’osservanza di quanto previsto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicareparte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti, per le prestazioni affidate rese nell'ambito di quanto ad essi affidato. L'Esecutore è responsabile in subappaltosolido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%a cui è tenuto il subappaltatore.
819.4. L’esecuzione Se durante l'esecuzione delle prestazioni affidate attività e in subappalto qualsiasi momento, il DEC stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione di tale subappaltatore non può formare oggetto darà alcun diritto all'Appaltatore di ulteriore subappaltopretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.
919.5. Fuori dai E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni all’Ufficio DEC per le attività non costituenti subappalto e, in generale, ogni qualvolta sono presenti lavoratori autonomi, il nome dei lavoratori autonomi o della loro ditta, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando visura di iscrizione al Registro delle Imprese del soggetto che effettua tali lavorazioni. L’inosservanza di tale specifico obbligo comporta che sarà negato l’accesso all’area di intervento e, in casi di cui all’articolo 105 comma 13persistente violazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data Committente ha facoltà di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore risolvere il contratto con l’indicazione delle ritenute richiesta di garanzia effettuaterisarcimento dei danni.
1019.6. Qualora L’Appaltatore si impegna a rispettare anche qualsiasi norma attinente il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate subappalto che intervenisse nel corso dell’esecuzione del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitorecontratto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Appalto Di Servizi
SUBAPPALTO. 1Il concorrente deve indicare all'atto di partecipazione alla gara le lavorazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo; in caso contrario non sarà consentito accedere al subappalto. Il FornitoreSi richiamano integralmente l’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010, conformemente precisando che l'Amministrazione non provvederà a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili corrispondere direttamente al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7né al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, salvo quanto disposto dall'art. Ai sensi dell’art. 10537, comma 1411, del D.Lgs. n. 50/2016163/2006. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10effettuate (art. Qualora 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006). L’appaltatore risponde in solido con il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’I.V.A. dovuta dal subappaltatore nel termine all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma periodo precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore scaduti alla data del Fornitoreversamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Si richiama al riguardo l’art. 13-ter del D.L 22/06/2012 n. 83 convertito in Legge 7/8/2012 n. 134.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione L’affidamento in subappalto di attività senza la preventiva approvazione parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Committente ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto è subordinato al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgsd. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previo accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Titolo III del D.P.R. 207/2010 nonché di quelli di carattere generali di cui all’art.80 del d. lgs. n. 50/201650/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’art.105, comma 2, del d. lgs. Non essendo stato richiesto 50/2016 e ss.mm.ii., l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. L’omessa indicazione, in sede di gara, delle lavorazioni che intende subappaltare comporterà, per l’aggiudicatario, l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto. La mancata espressione, in sede di gara, della volontà di ricorrere al subappalto, nel rispetto del limite stabilito dall’art.105, comma 2, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. Ai sensi dell’art.105, comma 5, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di subappalto di lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art.2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n.248, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale quota non è fatto divieto computata ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art.105, comma 2, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’art.105, comma 13, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante corrisponde direttamente al Fornitore subappaltatore, al cottimista, al prestatore di subappaltare servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni oggetto dagli stessi eseguite nei seguenti casi :
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del presente Contrattosubappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/200 e nel limite massimo del 30% del valore del contratto. Resta inteso che, qualora la Ditta concorrente non si sia avvalso in sede di offerta, affida in offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate fatto divieto di subappaltare le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5della Richiesta d’Offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per di ▇▇▇▇▇▇ SpA di quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7subappaltato. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; il Fornitore deve depositare presso Lepida il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve applicaretrasmettere la documentazione attestante il possesso, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla Richiesta di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere Offerta (dichiarazione sostitutiva inerente il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni possesso dei requisiti di cui all’art. 105 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia) Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto divieto obbligo al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto comunicare, a Lepida S.p.A., il nome del presente Contrattosub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e nel limite massimo del 30% del valore del contratto. Resta inteso che, qualora la Ditta concorrente non si sia avvalso in sede di offerta, affida in offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate fatto divieto di subappaltare le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5della Richiesta d’Offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per di LepidaSpA di quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7subappaltato. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; il Fornitore deve depositare presso Lepida il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve applicaretrasmettere la documentazione attestante il possesso, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla Richiesta di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere Offerta (dichiarazione sostitutiva inerente il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni possesso dei requisiti di cui all’art. 105 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., autocertificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese). Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto divieto obbligo al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto comunicare, a LepidaSpA, il nome del presente Contratto.sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in E’ ammesso il subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contrattoprevia autorizzazione di ATM, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi sensi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi limiti dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto Il concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione della terna dei subappaltatori e delle prestazioni che intende subappaltare. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in sede capo ai subappaltatori indicati dei motivi di garaesclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed a tal fine dovrà allegare, è fatto divieto per ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione in questione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le ulteriori dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017, debitamente compilati nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Fornitore Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016. L'omessa indicazione della terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di subappaltare le prestazioni oggetto esclusione di cui all'art. 80 del presente ContrattoD.Lgs. 50/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. I contratti di subappalto dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Inoltre, si precisa quanto segue:
1. Il Fornitore, conformemente Non è consentito affidare subappalti a quanto dichiarato soggetti che in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore qualunque forma abbiano partecipato al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:presente appalto.
2. Il Fornitore concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art.118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàvietato.
3. I subappaltatori dovranno mantenere La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatel’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1Le imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici, dovranno corrispondere a quelle contrattualizzate dall’Aggiudicatario.
5. Il Fornitore L’Aggiudicatario si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, la sede dell’Amministrazione contraente almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l’Impresa Aggiudicataria dovrà trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il contratto salvo il diritto al risarcimento del danno.
56. La Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art.10 della L. n°575/1965 e s.m.i. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1della Regione Puglia delle prestazioni subappaltate, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto l’aggiudicatario con la stipula del contratto, assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o a terzi per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per fatti comunque imputabili ai soggetti cui saranno affidate le attività connesse con la parte subappaltatafornitura e la manutenzione delle attrezzature e mezzi da fornire.
67. Il Fornitore L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 l’Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
78. Ai sensi dell’art. 105L’Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione contraente inadempimenti della ditta affidataria in subappalto, gli stessi prezzi unitari ; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione contraente né al differimento dei termini di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoesecuzione del Contratto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 L’Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 118 comma 133 del D.Lgs. 163/2006, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti essa corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedenteentro il predetto termine, l’A.S.L Roma 1 sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitorepagamento.
10. Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore della ditta aggiudicataria agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà l’Amministrazione contraente avrà la facoltà di risolvere il Contrattocontratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1213. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Regione Puglia, con specifico provvedimento, previo: • deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; • verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel presente disciplinare (cause ostative di cui all’art. 105 38 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratton.163/2006).
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e nel limite massimo del 30% del valore del contratto. Resta inteso che, qualora la Ditta concorrente non si sia avvalso in sede di offerta, affida in offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate fatto divieto di subappaltare le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5della Richiesta d’Offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per di LepidaSpA di quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7subappaltato. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; il Fornitore deve depositare presso Lepida il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve applicaretrasmettere la documentazione attestante il possesso, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla Richiesta di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere Offerta (dichiarazione sostitutiva inerente il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni possesso dei requisiti di cui all’art. 105 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., autocertificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese). Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto divieto obbligo al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto comunicare, a LepidaSpA, il nome del presente Contrattosub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
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Sources: Request for Proposal
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreCassiere, conformemente a quanto dichiarato nei limiti ed alle condizioni previste al par. III 1.3 del bando di gara ed in sede di offertaconformità all’art.118 del D.Lgs n.163/2006, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo potrà avvalersi del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:subappalto relativamente all’espletamento dei servizi accessori.
2. Il Fornitore subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Cassiere che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ACI di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o all’ACI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate appaltate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatemateria.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore Cassiere si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso a sua volta corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
105. Qualora Il Cassiere si obbliga a risolvere tempestivamente il Fornitore contratto di subappalto qualora durante lo svolgimento dello stesso vengano accertati dall’ACI inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto, in tal caso il Cassiere non trasmetta le fatture quietanzate avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI, né al differimento dei termini di esecuzione del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitorecontratto.
116. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli Cassiere sugli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà ACI avrà la facoltà di risolvere il Contrattocontratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
128. Per tutto quanto non previsto espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 all’art.118 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di garan.163/2006, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattononché l’art.35 della Legge n.248/2006.
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Sources: Contract for the Assignment of Cash, Banking and Financial Services
SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Il FornitoreNon essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura non superiore pari al 30% XXX% dell’importo massimo complessivo del Contratto, l’esecuzione delle presente Contratto le seguenti prestazioniprestazioni contrattuali:
2. Il Fornitore è responsabile A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere al Ministero la documentazione di cui all’art. 105, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Il Ministero rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del Contratto, i D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatecapo al subappaltatore.
4. Il L’eventuale affidamento in subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto della fornitura e dei servizi di subappalto
5. Il subappalto cui al presente Contratto non comporta alcuna modificazione modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti del FornitoreMinistero per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il quale rimane l’unico e solo responsabile, si obbliga a rispettare nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto dei propri subappaltatori gli obblighi di rispettiva competenza, tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatalegge n. 136/2010.
6. Il Fornitore L’Appaltatore si obbliga obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’artL’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 105, comma 14, 80 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in subappalto non può formare oggetto di ulteriore capo al subappaltatore, l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione al subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le vengano trasmesse dette fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedentenei termini previsti, l’A.S.L Roma 1 sospende l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
10. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti del Fornitoresubappaltatore; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il l’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, fatto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 298, comma 4, e 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle modalità previste nell’Allegato F Schema di Contratto. Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta, affida in offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’aggiudicatario, il quale che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per della Regione Lazio di quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7subappaltato. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, 118 del D.Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la impresa concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • il Fornitore deve depositare presso la Regione Lazio il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve applicaretrasmettere la documentazione attestante il possesso, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere gara (dichiarazione sostitutiva inerente il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni possesso dei requisiti di cui all’art. 105 38 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della servizio, di cui all’art. Non essendo stato richiesto in sede 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m., certificato di garaiscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia). Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto divieto obbligo al Fornitore medesimo di subappaltare le prestazioni oggetto comunicare alla Regione Lazio il nome del presente Contrattosub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, nonché rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 attestante che, nel relativo sub contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il Le parti danno atto che il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offertagara, affida ha presentato dichiarazione di voler subappaltare determinate opere di cui è ammesso il subappalto nei limiti della suddetta dichiarazione. L’affidamento in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1sottoposto alle condizioni e limitazioni poste dall’art. Il 105 del codice. Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o cottimista verranno effettuati dal Fornitore si impegna che è obbligato a depositare presso l’A.S.L Roma 1trasmettere, almeno entro venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontieffettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle eventuali ritenute di a garanzia effettuate.
10. Qualora Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 e s.m.i. e dell’art. 105, comma 8 del codice, l'appaltatore risponde in solido con il Fornitore non trasmetta subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le fatture quietanzate malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del subappaltatore nel termine di cui al comma precedentecodice, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte del Fornitore agli di questi ultimi, degli obblighi di cui sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Fornitore si assume ai precedenti commisensi del comma 9, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere art. 3 L. 136/2010, l’obbligo di inserire nei contratti con subappaltatore e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti danno atto che il ContrattoFornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, ha dichiarato di non voler subappaltare parte del servizio, per cui il subappalto non è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoammesso.
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Sources: Fornitura, Consegna Ed Eventuale Travaso Di Reagenti Chimici
SUBAPPALTO. 128.1. E’ vietata la cessione del Contratto.
28.2. Il Fornitoresubappalto è regolato dalle vigenti disposizioni di legge, conformemente in particolare dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010 e loro ss.mm.ii.; circa i servizi di progettazione, vige il divieto di subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 91, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.
28.3. La gestione degli impianti dovrà essere effettuata esclusivamente dal Concessionario con personale regolarmente retribuito e regolarizzato ai fini previdenziali, fatta salva le facoltà di costituire la Società di Progetto di cui all’art. 156 del D.Lgs. 163/2006 e di affidare la gestione ai propri soci come previsto dall’art. 20.1 del presente contratto.
28.4. Qualora, in seguito a eventuali controlli da parte del Concedente, il Concessionario non risultasse in regola con quanto dichiarato precedentemente esposto, la presente Concessione si intende automaticamente risolta senza necessità di procedere in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
▇▇.▇. Non costituisce subappalto l’esecuzione da parte di imprese collegate al Concessionario o da parte dei soci della Società di Progetto, fermo restando che gli affidatari debbano essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari per l’esecuzione delle prestazioni ad essi affidate. E’ invece oggetto di subappalto ed il Concessionario sarà tenuto a presentare l’istanza al Concedente per la relativa autorizzazione in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l’affidamento a terze imprese di parte dei lavori affidati direttamente dal Concessionario alle proprie imprese collegate o l’affidamento a terze imprese di parte dei lavori e/o di parte del servizio di gestione dell’impianto affidati ai soci della Società di Progetto.
28.6. Qualora il Concessionario intenda subappaltare, dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione al Concedente nel rispetto dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006; i lavori ed i servizi che il Concessionario ha indicato a tale scopo, in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore di voler subappaltare sono: ...................................
28.7. E’ fatto obbligo al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto Concessionario di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili trasmettere al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiConcedente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Lo stesso obbligo è previsto in caso di subcontratti di forniture con posa in opera.
1028.8. Qualora Ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore non trasmetta Concessionario, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto, è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, la comunicazione del nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ai sub-contraenti e una copia conforme all’originale del sub-contratto nel quale devono essere presenti le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni norme della tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 105 3 della Legge n. 136/2010.
28.9. I subappaltatori ove ammessi e gli eventuali sub-contraenti, sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
28.10. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità sia civile che penale che potesse derivare dall’esecuzione delle opere oggetto della Concessione. (solo se il Concessionario ha utilizzato l’avvalimento, aggiungere il seguente comma):
28.11. L’impresa ausiliaria …………… può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ed in tal caso il Concessionario dovrà presentare l’istanza di subappalto conformemente all’art. 118 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto163/2006.
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Sources: Concessione
SUBAPPALTO. 1. Il FornitoreData la particolarità del servizio e dell’immobile oggetto dell’appalto, conformemente a quanto dichiarato in sede l’impresa aggiudicataria potrà procedere al subappalto solo limitatamente al servizio di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5pulizia e guardiania. Il subappalto non comporta alcuna nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile di quanto subappaltato.
2. Il subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se in sede di gara l’aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà.
3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’amministrazione comunale previa specifica richiesta da parte dell’impresa aggiudicataria. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili quale l’amministrazione effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, possesso dei requisiti generali (art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, ) sia di quelli di ordine tecnico professionale. In caso di esito negativo il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.
4. In caso di subappalto, gli stessi prezzi unitari l’impresa dovrà depositare una copia del contratto di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro almeno 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateprima dell’inizio del servizio subappaltato.
105. Qualora il Fornitore L’Amministrazione Comunale non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui procederà in nessun caso al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitorediretto dei subappaltatori.
116. Si precisa che nei confronti dell’amministrazione comunale il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre l’impresa aggiudicataria.
7. In caso di cessione in subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte risoluzione immediata del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commicontratto, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contrattocon contestuale incameramento della cauzione definitiva, sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del dannoa richiedere eventuali maggiori danni.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Catering Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto ammesso solo nel rispetto della procedura di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 50/2016163/2006, il Fornitore deve applicare▇▇▇▇▇ restando che l’autorizzazione al subappalto è riconosciuta solo a condizione che la quota e tipologia di prestazioni non inficino l’efficacia del servizio, per le prestazioni affidate in la stabilità dei referenti dell’impresa e la continuità delle prestazioni.
2. In caso di subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga l’operatore economico è obbligato a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, al Comune copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute subappaltatore, entro venti giorni dalla data di garanzia effettuateciascun pagamento.
103. Qualora Anche in caso di subappalto, rimane ferma l’unicità del referente per il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate Comune, che rimane l’operatore economico affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione all’ordinazione dei singoli servizi ai numeri di telefono e fax, e indirizzi e-mail prestabiliti.
4. L'operatore economico è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nel termine nei confronti di rispettivi dipendenti, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 sospende presente capitolato.
5. L'affidamento in subappalto non esonera l'operatore economico da responsabilità verso il successivo pagamento Comune.
6. “La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore del Fornitoredelle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
117. In Il Comune revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso di cessione infrazioni in subappalto materia di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento sicurezza da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commisubappaltatore, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannoferma ogni responsabilità solidale dell'appaltatore. Ogni conseguenza giuridica in ordine alla revoca dell'autorizzazione si intende esclusivamente in capo all'appaltatore.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 141, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto, ovvero la possibili- tà di stipulare per l’esecuzione dell’appalto sub-contratti che non sono subap- palti, secondo la disciplina prevista dal suddetto articolo 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Si dà atto che in sede di offerta l’appaltatore ha fatto presente che provvederà a subappaltare o affidare in cottimo le seguenti lavorazioni: Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i la- vori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del- la stazione appaltante. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso l’Amministrazione Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile con il titolare del subappalto. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva dei confronti della Amministrazione Committente. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, salvo il caso di cui all’art. 50, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/201650/2016 s.m.i.. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Comune committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa edile, ove presente, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il Fornitore deve applicareDURC in corso di validità dell’affidatario e ai subappaltatori. L’affidatario è tenuto a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazionerisultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.
8venti per cento. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’articolo 105 previsti dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L’appaltatore si impegna:
1) a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta e, in caso di varianti a indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2) a curare il Fornitore si obbliga coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano prestato dall’appaltatore;
3) a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 (ventigarantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici ;
4) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ad inserire nei suoi confronticontratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti dalle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine servizi ed alle forniture di cui al comma precedente1 dell’art . 3 della legge 136/2010 s.m.i., l’A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso pena di cessione in subappalto nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli essi assume gli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoalla suddetta legge.
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Sources: Contract for Public Works
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L Roma 1o alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L Roma 1dalla Regione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L Roma 1la Regione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappaltosubappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, responsabile della perfetta esecuzione del contratto contratto, anche per la parte subappaltata.
68. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L Roma 1 la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
79. Ai sensi dell’art. 105118, comma 144, del D.Lgs. n. 50/2016163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
810. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
911. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Il Fornitore si obbliga obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’A.S.L Roma 1entro 20 alla ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ (venti▇▇▇▇▇) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
1012. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L Roma 1 la Regione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
1113. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L Roma 1potrà la Regione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
1214. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 118 del D.Lgs. n. 50/2016. Non 163/2006, ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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Sources: Assistance Services Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 3040% dell’importo del Contrattodell’Accordo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’A.S.L all’ASL Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contrattodell’Accordo, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’A.S.L dall’ASL Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’A.S.L l’ASL Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’A.S.L dell’ASL Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’A.S.L l’ASL Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 all’art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016 il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L all’ASL Roma 1entro 1 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’A.S.L l’ASL Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’A.S.L l’ASL Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente ContrattoAccordo.
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Sources: Accordo Quadro