Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti. II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a: 1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento; 2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo; 3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica. II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche. II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra. II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge previsti dalla legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatiogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, la sottoscrizione l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del contratto varrà quale conferma presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei dati medesimiflussi finanziari. In tal casoLa Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del modello presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto 2)alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di tali modalità servizi, costituisce causa di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione .. La risoluzione si riserva di verificareverifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in occasione di ogni pagamento all’operatore economicobase all’art. 1458 c.c., l’assolvimento, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da parte dello stesso, degli obblighi relativi sinistri verificatisi antecedentemente alla tracciabilità dei flussi finanziaririsoluzione del contratto.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto, Insurance Policy, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli 1. Il Contratto strumentale è sottoposto all’adempimento degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della Legge n. L. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi 2. L’Appaltatore, pertanto, assume l’obbligo di tracciabilità di tutti i flussi finanziari inerenti alla realizzazione della normativa prestazione contrattuale.
3. In particolare, l’Appaltatore si impegna:
a) a effettuare, esclusivamente su conto corrente bancario tutti i movimenti finanziari inerenti alla prestazione contrattuale, riportando il C.I.G. di cui al paragrafo che precederiferimento. Gli estremi identificativi di detto conto devono essere comunicati alla Committente entro e non oltre sette giorni dall’accensione, l’offerente si impegna o, nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le già esistente, dal primo utilizzo in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicaal Contratto, nonché le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi esso
b) a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato .pdf o .tiff, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
c) a inserire nei contratti di Subappalto e nei Subcontratti, come definiti dal Codice all’art. 119 c. 2, a pena di nullità degli stessi, una clausola in forza della quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i Subappaltatori e i Subcontraenti sono tenuti a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati corrente dedicato, con le modalità di cui alla precedente lett. a)
d) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui alla precedente lett. c), al punto precedente entro 7 giorni dalla modificafine di consentirle di effettuare le prescritte verifiche.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione 4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale bancario, ovvero con di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni finanziarie.
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Samples: Contratti Di Fornitura, Contratti Di Fornitura, Contratti Di Fornitura
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti osservare gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa dei flussi finanziari di cui al paragrafo che precedealla L. 13 agosto 2010, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimin. 136. In tal casoparticolare, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto presente Accordo Quadro e agli Appalti Specifici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del con bonifico bancario o postale postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo di tali modalità del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento determinerà idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contrattodell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di verificarenullità assoluta, in occasione apposita clausola con cui ciascuno di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli essi assume gli obblighi relativi alla di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l’istituto che ciascun Appaltatore comunica al Commissario Delegato, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del presente Accordo Quadro, esonerando il Commissario Delegato e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti SGR si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.
2. 3 Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA – in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010136/2010 – risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. Tale obbligo è estesociv., altresìprevia semplice dichiarazione da comunicarsi alla SGR con raccomandata a.r., agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..La SGR si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove la SGR – ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto – abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. La SGR – ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto – nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto – e più in generale nei subcontratti – sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, la SGR si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA, si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di Contratto.
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Samples: Management Agreement, Contract for the Establishment and Management of an Investment Fund
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso L’assicuratore aggiudicatario si impegna, a pena di aggiudicazionenullità assoluta del presente contratto, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”: ▪ Ad assumere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari; ▪ Ad inserire, nei contratti che andrà eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa La stazione appaltante ha facoltà di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso risolvere di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e diritto il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora l’assicuratore: - esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità ; - non riporti negli strumenti di pagamento determinerà la risoluzione relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di diritto del contrattolavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificarelegge, attribuito dal CIPE; - nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un suo subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI ), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. In occasione di ogni pagamento all’operatore economicoall’assicuratore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, la stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari da parte dell’assicuratore e /o dei subcontraenti della filiera. Qualora l’Assicuratore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante; La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.
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Samples: Tutela Legale, Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di contratto.
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Samples: Contract for Supply and Placement of Containers for Used Clothing Collection, Contract for Supply and Placement of Containers
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nell'ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove l'Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. L'Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro.
5. AMA verificherà che negli eventuali subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Accordo Quadro, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, l'Appaltatore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di Accordo Quadro .
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di aggiudicazionecui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraentiFornitura.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli . Gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadedicato, nonché anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN …………………………………………………………………………………………………..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare ad ARIC e alle Amministrazioni Contraenti le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contosul predetto conto corrente, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, nei termini di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaall’articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
II.28.3 Nel caso in cui 4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati presente Convenzione siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero con di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionitracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il mancato utilizzo Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di tali modalità nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di pagamento determinerà la risoluzione essi assume gli obblighi di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
7. L’Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L 136/2010.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della (Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:13/08/2010 n°136)
1) indicare . gli appaltatori, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessati ai lavori oggetto del presente contratto devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2)esclusiva, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più quanto previsto dal comma 5, alle commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al contratto di appalto primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero con altri deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La richiesta del CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, rimane a carico della stazione appaltante. Inoltre, gli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contrattodevono riportare, sempre ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG).
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. In tutti i casi in cui si riscontrino transazioni non eseguite senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa, l’Amministrazione Appaltante procede all’immediata risoluzione di contratto in danno di cui all’art. 13 del presente atto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n°136.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli 1. Il Contratto strumentale è sottoposto all’adempimento degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della Legge n. L. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi 2. L’Appaltatore, pertanto, assume l’obbligo di tracciabilità di tutti i flussi finanziari inerenti alla realizzazione della normativa prestazione contrattuale.
3. In particolare, l’Appaltatore si impegna:
a) a effettuare, esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, tutti i movimenti finanziari inerenti alla prestazione contrattuale, riportando il C.I.G. di cui al paragrafo che precederiferimento (e l’eventuale C.U.P. riportato in Contratto). Gli estremi identificativi di detto conto devono essere comunicati alla Committente entro e non oltre sette giorni dall’accensione o, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le già esistente, dal primo utilizzo in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicaal Contratto, nonché le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi esso
b) a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato .pdf o .tiff, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
c) a inserire nei contratti di Subappalto e nei Subcontratti, come definiti dal Codice all’art. 119 c. 2, a pena di nullità degli stessi, una clausola in forza della quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i Subappaltatori e i Subcontraenti sono tenuti a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati corrente dedicato, con le modalità di cui alla precedente lett. a)
d) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui alla precedente lett. c) al punto precedente entro 7 giorni dalla modificafine di consentirle di effettuare le prescritte verifiche.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione 4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni finanziarie.
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Samples: Contratti Di Servizi
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione6.1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 commi 1 e 8, della Legge L. n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi l’Appaltatore ha comunicato l’estremo identificativo del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, del presente appalto: Istituto di Credito BCC – Banca di Credito Cooperativo di Napoli – Agenzia Xxx Xxxxxxxx, 0-00 – 00000 Xxxxxx – filiale di Napoli – Chiaia – IBAN XX00X0000000000000000000000 e che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate la persona delegata ad operare su detto contosul conto è il sig. Xxxxxxx Xxxxxx, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;nato a Benevento il 15.10.1985 - Codice Fiscale
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati 6.2. L’obbligo di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificacomunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi6.3. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) i pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 6.1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinate all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguite tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 6.1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
6.4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 6.3, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
6.5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei comma 6.3, lettera a), deve riportare, in relazione a consentire la piena tracciabilità delle operazioniciascuna transazione, il CIG e il CUP. Il mancato utilizzo codice IPA KTF 671 dovrà essere indicato nella fattura elettronica ed inviata al seguente indirizzo pec: mbac-ss- xxx.xxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
6.6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge n.
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 6.3 lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 6.3, lettere b) e c), o ai commi 6.4 e 6.5, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;
6.7. I soggetti di cui al comma 6.1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 6.1 a 6.5, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6.8. Le clausole di cui ai paragrafi da 6.1 a 6.7 incluso del presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 6.3, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Contratto Attuativo Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione declaratoria. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di aggiudicazionenormativa antimafia” e s.m. ed i., la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesoimpone che gli appaltatori, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse subappaltatori ed i dati siano rimasti invariatisubcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal casosocietà Poste italiane Spa, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2)dedicati, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l’appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all’Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di tali modalità beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di pagamento determinerà immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la risoluzione piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. In caso di diritto raggruppamento temporaneo, ciascun componente del contrattoraggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, ai sensi dell’artaltresì, inserite nel contratto di mandato. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva In caso di verificarevariazione di conto corrente precedentemente comunicato, in occasione l’appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di ogni pagamento all’operatore economicoesso, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarientro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata al Comune.
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Samples: Capitolato Prestazionale Per Incarico Professionale
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.30, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.30, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, tutti i contratti stipulati con gli appaltatori di aggiudicazionelavori, servizi e forniture disciplinati dal presente Regolamento contengono, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti quale essi assumono gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 e s.m.i. Tale obbligo è estesoIl Responsabile del Procedimento verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, altresìai servizi e alle forniture sia inserita, agli eventuali subappaltatoria pena di nullità assoluta, subfornitori e subcontraentiun'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 163/2010.
II.28.2 Ai sensi della normativa 2. La clausola negoziale di cui al paragrafo che precedepresente articolo, l’offerente si impegna nel caso deve prevedere l’obbligo degli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché' i concessionari di aggiudicazione a:
1) indicare finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti esclusiva alle commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimipubbliche. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché' alla gestione dei finanziamenti di cui al contratto di appalto primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), ove previsto.
4. I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano alla Società gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché', nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti Pubblici
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di contratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, (Nella versione attuale a seguito delle modifiche introdotte con la sottoscrizione legge n. 217 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:17 dicembre 2010)
1) indicare . Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2)esclusiva, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più quanto previsto dal comma 5, alle commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al contratto di appalto primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Il mancato utilizzo I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di tali modalità beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento determinerà idoneo a consentire la risoluzione tracciabilità delle operazioni, in favore di diritto del contrattouno o più dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai sensi dell’artservizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
6. (comma abrogato)
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
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Samples: Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 1. La DITTA assume gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, essa si obbliga:
a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o postali ad essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società “Poste Italiane S.p.A.”, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 3, comma 5, della Legge n. 136/2010legge citata;
b) a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa, compresi quelli nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti;
c) a effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dall’art. Tale obbligo è esteso3, altresìcomma 3, agli eventuali subappaltatoridella legge citata;
d) a riportare negli strumenti di pagamento, subfornitori in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della legge citata, il codice identificativo di gara (CIG n. ----------------) attribuito dall'ANAC su richiesta del Comune;
e) a comunicare al paragrafo che precedeComune gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente ad una commessa pubblica, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi; a comunicare, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare altresì, al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
f) a inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente commessa, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
g) qualora abbia notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge citata, a darne immediata comunicazione al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaComune e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Comune stesso.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati. Ai sensi dell’art. 3, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal casocomma 9-bis, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2)della Legge 13 agosto 2010 n. 136, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo operazioni costituisce causa di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, . Le Parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare., in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimentoa decorrere dalla data della ricezione, da parte dello stessodella DITTA, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziaridella comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.
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Samples: Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e del Contratto.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. 3 Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, altresìai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., agli eventuali subappaltatoriprevia semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Pec, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di nell'ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di contratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.28, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.28, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.53, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di contratto.
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Samples: Contract for the Supply and Placement of Waste Containers
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e del Contratto.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso L’Affidatario assume gli obblighi di aggiudicazione, la tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della Legge n. legge 136/2010. Tale obbligo è estesoL’Affidatario, altresìin particolare, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 7 (sette) indicare giorni dall’accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in tutti i documenti fiscali oggetto, gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadel/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoalle operazioni sullo/gli stesso/i. L’esecutore si impegna a comunicare, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzocontratto d’appalto:
a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione appaltante;
3b) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione identificativi del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico Conto Corrente bancario o postale ovvero dedicato con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionigli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, Tali dati ai sensi dell’art. 1456 c.c..3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
II.28.6 L’amministrazione c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante. L’Affidatario si riserva impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di verificarepagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all’investimento. La Stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, all’esecutore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. L’Affidatario si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010. L’Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’Affidatario si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 136/2010 ed eventuali s.m.i. Ai sensi e per gli effetti della legge 244/2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l’aggiudicatario ha l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 1. In caso ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di aggiudicazionenormativa antimafia, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’affidatario dichiara:
i. di tracciabilità finanziaria dall’artaver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato nel rispetto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresìpresso la Banca ------------------, agli eventuali subappaltatori, subfornitori Codice IBAN ---------- -------------- e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;sono :
3) ii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
2. L’affidatario si obbliga inoltre: - ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi; - a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della stazione appaltante gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la dichiarazione stessa verifichi il rispetto dell’obbligo di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, inserire la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione clausola di cui sopra; - a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 3. L’affidatario prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo operazioni costituisce causa di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, contratto da parte dello stessodella stazione appaltante; questa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariladdove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà all’affidatario per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.
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Samples: Contract for Construction Works
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso I Fornitori, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono obbligati ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, i Fornitori dichiarano che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente: Fornitore 1 - IBAN: XX00X0000000000000000000000. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Xxxxxxx Xxxxxxx C.F.: NTRRNN75B41F839P Fornitore 2 - IBAN: XX00X0000000000000000000000. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx X.X.: PTRGNN79P15F839E Fornitore 3 - IBAN: XX00X0000000000000000000000 I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Xxxxxxx Xxxxxxxx C.F.: MTMHL77B61L219S Ciascun Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di aggiudicazioneesso. Ciascun Fornitore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti quale ciascuno di essi assume gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artprescritti dalla citata Xxxxx. Ciascun Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. I Fornitori si impegnano a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare il presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso casi in cui la dichiarazione venga riscontrata in capo ai Fornitori una violazione degli obblighi di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatitracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modificheCommittente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Chirurgiche, Guanti E Gel Disinfettante
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 1. In caso applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore normativa antimafia” il Professionista e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenticitata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione.
II.28.2 Ai sensi della normativa 2. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di cui al paragrafo incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che precededovranno riportare, l’offerente si impegna in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico del progetto in questione (CUP). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell’affidamento.
3. A tal fine il Professionista e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIGconti correnti già esistenti, riportato anche nei mandati all’atto della loro destinazione alla funzione di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadedicato, nonché e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificasugli stessi.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati4. La Regione Umbria verificherà, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal casoinoltre, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente che negli eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero contratti sottoscritti dal Professionista con altri strumenti subcontraenti sia inserita, a pena di pagamento idonei a consentire nullità assoluta, un’apposita clausola con la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo quale ciascuno di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli essi assume gli obblighi relativi alla della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Regione Umbria gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
5. Al fine di mettere la Regione Umbria in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010, il Professionista e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Regione tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.
6. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà
7. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 8 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato (ovvero, in caso di aggiudicazioneraggruppamento senza mandato all’incasso in favore della mandataria, la sottoscrizione i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del contratto obbliga l’appaltatore unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad assolvere tutti eseguire movimentazioni sullo stesso. L’affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artprescritti dalla citata Xxxxx. L’affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’affidatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della Legge legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione risoluzione espressa del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva . In caso di verificarecessione del credito derivante dal contratto, in occasione il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’affidatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato. In fase di esecuzione del servizio l’Affidatario: - dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni pagamento all’operatore economicoeventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso; - dovrà inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, l’assolvimentoa pena di nullità, da parte dello stessocon la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx; - dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - dovrà, degli obblighi relativi inoltre, trasmettere i predetti contratti alla tracciabilità dei flussi finanziariStazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli 1. Il Contratto strumentale è sottoposto all’adempimento degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della Legge n. L. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi 2. L’Appaltatore, pertanto, assume l’obbligo di tracciabilità di tutti i flussi finanziari inerenti alla realizzazione della normativa prestazione contrattuale.
3. In particolare l’Appaltatore si impegna:
a) a effettuare, esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, tutti i movimenti finanziari inerenti alla prestazione contrattuale, riportando il C.I.G. di cui al paragrafo che precederiferimento (e l’eventuale C.U.P. riportato in Contratto). Gli estremi identificativi di detto conto devono essere comunicati alla Committente entro e non oltre sette giorni dall’accensione o, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le già esistente, dal primo utilizzo in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicaal Contratto, nonché le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi esso
b) a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato .pdf o .tiff, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
c) a inserire nei contratti di Subappalto e nei Subcontratti, come definiti dal Codice all’art. 105 c. 2, a pena di nullità degli stessi, una clausola in forza della quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i Subappaltatori e i Subcontraenti sono tenuti a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati corrente dedicato, con le modalità di cui alla precedente lett. a)
d) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui alla precedente lett. c) al punto precedente entro 7 giorni dalla modificafine di consentirle di effettuare le prescritte verifiche.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione 4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni finanziarie.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e del Contratto.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli Al fine dell’adempimento degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della Legge n. L. 136/2010, i il Codice Identificativo Gara relativo alla prestazione dedotta in contratto è il seguente: C.I.G 79929517D2. Tale obbligo è estesoL’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la realizzazione della prestazione contrattuale. In particolare, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione aimpegna:
1) indicare in ad effettuare, esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una banca, tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIGmovimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale, riportato anche nei mandati riportando il C.I.G. di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli riferimento, i cui estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative dovranno essere comunicati alla presente commessa pubblicaCommittente entro e non oltre 7 giorni dalla loro accensione, nonché le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi;
2) a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato PDF o TIFF, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzosenza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
3) ad inserire nei contratti di subappalto, come definiti dall’art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/16 e nei subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non in esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta dell’atto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, gli stessi dovranno essere vincolati a comunicare ogni modifica relativa ai dati alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui al precedente punto precedente 1), entro e non oltre 7 giorni dalla modifica.loro accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad opere su di essi;
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione 4) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui al precedente punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione 3, al fine di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariaticonsentire a quest’ultima le prescritte verifiche. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la sottoscrizione del il contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal casosi intenderà risolto, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata A/R, nell’eventualità di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni finanziarie.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli Al fine dell’adempimento degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010L. 136/10, il Codice Identificativo Gara relativo alla prestazione dedotta in contratto è il seguente: 5204661E1D. L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la realizzazione della prestazione contrattuale. Tale obbligo è estesoIn particolare, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione aimpegna:
1) indicare in ad effettuare tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIGmovimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli i cui estremi identificativi del dovranno essere comunicati alla Committente entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente che sarà utilizzato per le già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi;
2) i suddetti dati dovranno essere fatti pervenire tramite email in formato .pdfo .tiff, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzosenza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx;
3) ad inserire nei contratti di subappalto, come definiti dall’art. 118, c. 11, D.Lgs. 163/06 e nei subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non in esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta dell’atto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. A tal fine, i subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare ogni modifica relativa ai dati alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo entro e non oltre 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
4) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al precedente punto 3), al fine di consentire a quest’ultima le prescritte verifiche. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata A/R, nell’eventualità di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale bancario, ovvero con altri degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni finanziarie.
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Samples: Contratto d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli artt. Tale obbligo è esteso1456 e 1360 c.c., altresìprevia semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore, a mente dell’art. 1456 c.c..3, comma 9, della Legge n. 136/2010, si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge n. 136/2010.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.
5. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti al rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
6. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di contratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto 1. L’Affidatario si obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per dedicato di cui all’art. 3 del- la L. 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicamafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura predetto conto corrente. La Provincia provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con oneri a carico del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il gestore sul conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento “dedicato”. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale posta- le, ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall’art. Il mancato utilizzo 3, c. 9 bis, della L. 136/2010.
2. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di tali modalità nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di pagamento determinerà essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
3. L’Affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (consorziati / esecutori / subap- paltatori) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. L’Affidatario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità fi- nanziaria.
4. Con riferimento ai subcontratti, l’Affidatario si obbliga a trasmettere alla Provincia, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 1 del Codice (nome del sub-contraente, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati) anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la risoluzione quale il subcontraente assume gli obblighi di diritto tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a trasmette- re copia del contrattosubcontratto.
5. Le fatture intestate alla Provincia dovranno riportare il CIG (Codice identificativo della gara) e dovranno essere emesse in formato elettronico.
6. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del procedi- mento mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 1456 c.c..21 del D.P.R. n. 445/2000.
II.28.6 L’amministrazione si riserva 7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziaricui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: Capitolato d'Onere
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. 3 Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, altresìai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, agli eventuali subappaltatoriprevia semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che negli eventuali subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e del Contratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’art. 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 commi 1 e 8, della Legge L. n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresìgli operatori economici titolari dell’appalto, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’art. 29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento idonei effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a consentire ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. n. 136/2010:
a) la piena tracciabilità violazione delle operazioni. Il mancato utilizzo prescrizioni di tali modalità cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..3, comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010;
II.28.6 L’amministrazione si riserva b) la violazione delle prescrizioni di verificarecui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 64, comma 2, lettera b), del presente capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura, ufficio territoriale del Governo.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in occasione assenza di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziaritali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
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Samples: Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso L'aggiudicatario assume I'impegno di aggiudicazionerispettare tutti gIi obbIighi di tracciabiIità dei fIussi finanziari specificamente sanciti daIIa Legge 13 agosto 2010, la sottoscrizione del n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui aI D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito daIIa L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte Ie misure appIicative ed attuative conseguenti. E' fatto, perciò, obbIigo aII'Aggiudicatario di utiIizzare per tutti i movimenti finanziari riferibiIi ai contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artservizio, conformemente a quanto previsto daII'art. 3 della 3, co. 1, Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresìuno o più conti correnti bancari o postaIi, agli eventuali subappaltatoriaccesi presso banche o presso Ia società Poste itaIiane S.p.a., subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precedededicati, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare anche non in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIGvia escIusiva, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti aIIe commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato pubbIiche ovverosia utiIizzati anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto pubbIiche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del aIIe commesse pubbIiche comunicate. I pagamenti e Ie transazioni afferenti iI contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono dovranno essere registrati sui su taIi conti correnti dedicati e devono ed essere effettuati esclusivamente escIusivamente tramite lo Io strumento del deI bonifico bancario o postale postaIe, ovvero con altri aItri strumenti di pagamento idonei a consentire la Ia piena tracciabilità delle tracciabiIità deIIe operazioni. Il mancato utilizzo Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consuIenti e fornitori di tali modalità beni e servizi rientranti tra Ie spese generaIi nonché queIIi destinati aIIa provvista di immobiIizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite iI conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi daI bonifico bancario o postaIe purché idonei a garantire Ia piena tracciabiIità deIIe operazioni per I'intero importo dovuto, anche se non riferibiIe in xxx xxxXxxxxx xXXx reaIizzazione degIi interventi affidati. Ai fini deIIa tracciabiIità dei fIussi finanziari, I'Esecutore dovrà riportare negIi strumenti di pagamento, in reIazione a ciascuna transazione riferibiIe aI contratto di servizio, iI seguente codice identificativo di gara (CIG) . In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente deI raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuaIi subcontraenti, gIi obbIighi derivanti daIIa L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare neI pagamenti effettuati verso Ie mandanti Ie cIausoIe di tracciabiIità che andranno, aItresì, inserite neI contratto di mandato. Quanto detto per iI raggruppamento temporaneo trova appIicazione anche per iI consorzio ordinario di concorrenti di cui aII'art. 34, co. 1, Iett. e), deI D.Lgs. n. 163/2006. In ottemperanza agIi obbIighi di cui aII'art. 3, co. 1, deIIa Legge n. 136/2010, I'Esecutore comunica che tutti i pagamenti reIativi aI presente appaIto dovranno essere effettuati su conto corrente dedicato, suI quaIe sono deIegate ad operare Ie persone neIIo stesso indicate (indicare nome e cognome, Xxxxx e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscaIe). In caso di variazione deI conto corrente precedentemente comunicato, cosi come previsto daII'art. 3, co. 7, deIIa Legge n. 136/2010, I'Esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa iI nuovo conto corrente e Ie persone deIegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione deIIe persone deIegate ad operare suI conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata aI Comune. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento determinerà la risoluzione emessi daI Settore Finanziario deI Comune di diritto del contrattoBorghetto S. Spirito - P.zza ItaIia n. 1 tramite Ia tesoreria deI Comune di Borghetto S. Spirito, secondo Ie norme che regoIano Ia contabiIità deI Comune, mediante bonifico bancario, postaIe ovvero con aItri strumenti di pagamento idonei a consentire Ia piena tracciabiIità deIIe operazioni. La normativa suIIa tracciabiIità si appIica anche ai sensi dell’artmovimenti finanziari reIativi ai crediti ceduti: conseguentemente iI cessionario deve comunicare aI Comune gIi estremi identificativi deI conto corrente dedicato, Ie generaIità e iI codice fiscaIe deIIe persone deIegate ad operare su di esso, nonché, aI fine di garantire Ia piena tracciabiIità di tutte Ie operazioni finanziarie, é tenuto ad indicare iI codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti aII'Esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postaIe. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione Per quanto non discipIinato espressamente daI presente articoIo si riserva rinvia aIIa Legge n. 136/2010 e aIIe successive disposizioni interpretative e modificative di verificarecui aI D.L. 12 novembre 2010 n. 187, in occasione di ogni pagamento all’operatore economicoconvertito daIIa L. 17 dicembre 2010, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.n. 217
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli 1. Il Contratto strumentale è sottoposto all’adempimento degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della Legge n. L. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi 2. L’Appaltatore, pertanto, assume l’obbligo di tracciabilità di tutti i flussi finanziari inerenti alla realizzazione della normativa prestazione contrattuale.
3. In particolare, l’Appaltatore si impegna:
a) a effettuare, esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, tutti i movimenti finanziari inerenti alla prestazione contrattuale, riportando il C.I.G. di cui al paragrafo che precederiferimento. Gli estremi identificativi di detto conto devono essere comunicati alla Committente entro e non oltre sette giorni dall’accensione o, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le già esistente, dal primo utilizzo in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicaal Contratto, nonché le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi esso
b) a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato .pdf o .tiff, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
c) a inserire nei contratti di Subappalto e nei Subcontratti, come definiti dal Codice all’art. 105 c. 2, a pena di nullità degli stessi, una clausola in forza della quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i Subappaltatori e i Subcontraenti sono tenuti a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati corrente dedicato, con le modalità di cui alla precedente lett. a)
d) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui alla precedente lett. c) al punto precedente entro 7 giorni dalla modificafine di consentirle di effettuare le prescritte verifiche.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione 4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni finanziarie.
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Samples: Contratti Di Servizi
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’art.3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n.136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice Codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione dell’interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.29, commi 1 e 2, e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 5.000 euro33 possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n.136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.66, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i già menzionati contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli articoli 29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitor io comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo operazioni costituisce causa di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso 1. La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di aggiudicazione, la gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesocontratto, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi. In ogni caso, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall’apertura gg. dall’accensione del nuovo conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificacorrente dedicato.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di appalto gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e e, salvo quanto previsto al successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti postale.
3. Possono essere utilizzati sistemi di pagamento idonei diversi dal bonifico bancario o postale, esclusivamente nei casi di seguito indicati:
a) per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a consentire la piena tracciabilità delle operazioni500 Euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.
5. L’inadempimento degli obblighi da parte della ditta aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l’applicazione delle sanzioni del comma 6 del citato art. 3, l’attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l’Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo l’attivazione della clausola risolutiva nel caso di accertamento di 3 inadempimenti.
6. Gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere - fatta salva l’applicazione delle sanzioni del comma 6 dell’art. 3 - all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura competente.
7. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
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Samples: Fornitura in Service Di Deflussori E Pompe Di Infusione
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.
2. 3 Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, altresìai sensi degli articoli 1456 e 1360 del c.c., agli eventuali subappaltatoriprevia semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro.
5. AMA verificherà che negli eventuali subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Accordo Quadro, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Trattamento O Smaltimento O Recupero Rifiuti Pericolosi
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso L’Assicuratore aggiudicatario si impegna, appena di aggiudicazionenullità assoluta del presente contratto, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”: • Ad assumere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari; • Ad inserire, nei contratti che andrà eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna Parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. ed ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesolegge 136/2010 e s.m.i., altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni qualora l’assicuratore: • Esegua transazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi inerenti al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo assicurazione (pagamenti, incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità ; • Non riporti negli strumenti di pagamento determinerà la risoluzione relativi a ciascuna transazione il Codice identificativo di diritto del contrattogara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificarelegge, attribuito dal CIPE; • Nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un suo subcontraente tra le imprese di assicurazione in coassicurazione, in raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. In occasione di ogni pagamento all’operatore economicoall’assicuratore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, la stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari da parte dell’assicuratore e/o dei subcontraenti della filiera. Qualora l’Assicuratore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117, D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” ai sensi dell’art. 3 comma 1, legge 136/2010 e s.m.i.., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.
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Samples: Insurance Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazioneLa Ditta, con la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema contratto, assume l’obbligo di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto servizio in oggetto, secondo le modalità di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente cui alla L. 13/8/2010 n° 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. In particolare la società si impegna a registrare, su conto corrente dedicato - anche in via non esclusiva - i movimenti finanziari, da effettuarsi tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire ad assicurare la piena tracciabilità delle operazionioperazioni e riportanti il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo La Ditta si impegna inoltre a comunicare a questa Direzione Regionale INAIL gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché i nominativi, le generalità ed il Codice Fiscale delle persone fisiche delegate ad operare sul conto sopra citato, e a notificare all’INAIL entro 7 giorni eventuali sostituzioni delle persone di tali modalità di pagamento determinerà cui sopra nonché ogni variazione in merito al conto corrente, inviando se necessario la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificaredovuta documentazione, in occasione difetto della quale il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti. Questa Direzione Regionale si impegna a verificare l’inserimento di ogni pagamento all’operatore economicoanaloga clausola nel caso di stipula di subcontratti. La Ditta si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, l’assolvimentoa pena di nullità dei citati contratti, da parte dello stesso, degli l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'affidatario.
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Samples: Contract
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazioneAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali A tal fine il Contraente comunica gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla conto/i corrente/i dedicato/i al presente commessa pubblica, contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx di esso/i. Il Contrente dichiara che il predetto conto opera nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) rispetto della legge 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni modifica relativa variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai dati sensi di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatiquanto disposto dall’art. 3, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal casoco. 9 bis della legge 136/2010, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2)il mancato utilizzo, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale postale, ovvero con di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionioperazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contrattoContraente si obbliga, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di verificarenullità assoluta, in occasione un’apposita clausola con la quale ciascuno di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli essi assume gli obblighi relativi alla di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla citata legge. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Questa Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di aggiudicazionefinanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2)esclusiva, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più quanto previsto dal comma 5, alle commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al contratto di appalto primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Il mancato utilizzo I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di tali modalità beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento determinerà idoneo a consentire la risoluzione tracciabilità delle operazioni, in favore di diritto del contrattouno o più dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai sensi dell’artservizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
6. (comma abrogato)
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso L’aggiudicatario, ai fini di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso136/2010 s.m.i.: • assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, altresìaccesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, agli eventuali subappaltatorianche non in via esclusiva, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di alle commesse pubbliche su cui al paragrafo che precede, l’offerente verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente appalto; • si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi; • si obbliga, utilizzando l’apposito modello a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati CSA, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaalla citata legge; • si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Inoltre, l’appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013. Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione , si informa che, a pena di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione nullità del contratto, l’impresa aggiudicataria si dovrà impegnare a sottoporsi agli obblighi di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma tracciabilità dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti flussi finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati a lavori, servizi e forniture pubblici. Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti costituisce causa di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto. In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010 e s. m. e i.
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Samples: Agreement for the Supply of Full Service Rental Systems for Home Mechanical Ventilation
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell’art. 3, della legge n. 136 del 2010, la stazione appaltante ha facoltà, ogni eccezione fin da ora abbandonata e rimossa, di risolvere il contratto in caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema esecuzione di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi transazioni connesse al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario stesso senza ricorso alle banche o postale alla Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionioperazioni o la violazione delle norme contenute nell’art. Il mancato utilizzo 3, della legge n. 136 del 2010. L’appaltatore dichiara come di tali modalità seguito riportato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di pagamento determinerà la risoluzione esso: BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Agenzia di diritto Mirano (VE) CODICE IBAN: IT 84 W 01030 36270 000061142569- Persone delegate ad operare su di esso: Sig. XXXXXX XXXXXXXX nato a Venezia l'8 novembre 1969,– codice fiscale XXXXXX00X00X000X Sig. XXXXXXX XXXXXXXX nato a Mirano (VE) il 18 giugno 1965 – codice fiscale XXXXXX00X00X000X Sig.ra XXXXX XXXXXXXX nata a Dolo (VE) il 15 dicembre 1968 – codice fiscale XXXXXX00X00X000X. Eventuali variazioni degli estremi identificativi del contratto, ai sensi dell’artconto corrente e/o dei soggetti delegati ad operare su di esso verranno comunicati al Dirigente che esegue il contratto e per conoscenza al Servizio Finanziario. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria sul valore della transazione stessa in base all’art. 6 della suddetta legge n. 136 del 2010. L'appaltatore si riserva impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di verificare, in occasione Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziaria.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 1. Il COMUNE DI BENEVENTO e l’IMPRESA si assumono gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e subcontraentiper prevenire infiltrazioni criminali.
II.28.2 Ai sensi della normativa 2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al paragrafo che precedecontratto e, l’offerente si impegna salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare al COMUNE DI BENEVENTO gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente ad una commessa pubblica, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzodi essi;
3e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi al COMUNE DI BENEVENTO in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dal COMUNE DI BENEVENTO e relativo alla presente gara.
g) a dare immediata comunicazione al COMUNE DI BENEVENTO e alla Prefettura - ufficio territoriale del governo di Benevento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaall’art. 3 della legge 136/2010.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione 3. Il COMUNE DI BENEVENTO effettuerà il pagamento del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione versamento il codice CIG di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento riferimento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L’articolo 6 della legge 136/210, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione a cui si riserva rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di verificare, mancato rispetto delle disposizioni in occasione materia di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e del Contratto.
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Samples: Servizio Di Manutenzione
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaall'Art.29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l’Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 3 6 della Legge n. 136/2010medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti3.
II.28.2 2. Ai fini dei suddetti obblighi, il Committente comunicherà all’Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG derivato) e Codice Unico di Progetto (CUP) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della normativa di cui al paragrafo che precedelegge 136/2010, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante l’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui essi. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione Committente di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Ai sensi della normativa sopracitata:
a) Il Committente non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, riportare il CIG derivato ed il CUP;
c) ai sensi dell’artdel comma 3 del citato art. 1456 c.c..25 D.L. 66/2014, il Committente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG derivato ed il CUP.
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare5. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del canale SDI, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariil Codice destinatario è il: ONEQ2MB.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Pronto Intervento
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell'ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge n. 136/2010.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 205, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e del Contratto.
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Samples: Fornitura Di Autocarri
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub -fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.65, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Contract for the Execution of Works
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.30, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.30, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub -fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Construction Contract
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010). A tal fine i fornitori hanno l'obbligo di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante comunicare all'Istituzione scolastica gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad a operare su detto contotali conti. L'Istituzione scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di gara"(CIG). Pertanto, utilizzando l’apposito modello presente prima di effettuare un contratto di fornitura di beni o servizi, l'Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata online sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazionedell'A.N.A.C. Sono esclusi dall'obbligo d’indicazione del CIG: • le spese relative a incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale); • le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; - i pagamenti a favore dei dipendenti; • i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; • i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. Qualora la natura della fornitura, servizio e/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatilavoro lo richieda, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’istituzione scolastica ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modificheacquisire il “Codice Univoco Progetto” (CUP). La richiesta va effettuata online sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx; lo stesso codice va riportato anche su tutti gli ordinativi di pagamento.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Regolamento Per La Fornitura Di Beni, Lavori, Servizi E Prestazioni d'Opera
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’art.3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n.136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice Codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione dell’interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.29, commi 1 e 2, e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 5.000 euro31 possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n.136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.66, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i già menzionati contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione declaratoria. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
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Samples: Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. 3 Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. Tale obbligo è estesociv., altresìprevia semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di nell'ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Accordo Quadro, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Del Servizio in Abbonamento Dei Notiziari Quotidiani Italiani
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di aggiudicazionenormativa antimafia” e s.m. ed i., la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesoimpone che gli appaltatori, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse subappaltatori ed i dati siano rimasti invariatisubcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal casosocietà Poste Italiane Spa, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2)dedicati, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l’appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto al Comune gli estremi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e deve dare immediata comunicazione all’Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ad essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di tali modalità beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di pagamento determinerà immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la risoluzione piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. In caso di diritto raggruppamento temporaneo, ciascun componente del contrattoraggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Le medesime disposizioni si applicano anche ai sensi dell’artconsorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva 48, d. lgs. 50/2016. In caso di verificarevariazione di conto corrente precedentemente comunicato, in occasione l’appaltatore deve trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di ogni pagamento all’operatore economicoesso, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarientro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato deve tempestivamente essere comunicata al Comune.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso Come richiesto alla ASFC dal Comune di aggiudicazioneXxxxxx Milanino, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema sulla base di tracciabilità finanziaria dall’artquanto indicato dall' art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesodalla legge 136 del 13/08/10 dobbiamo attenerci alle seguenti modalità operative, altresìed in particolare: - tutti i movimenti finanziari relativi alla esecuzione dei servizi in oggetto, agli eventuali subappaltatoridevono essere registrati su conti correnti bancari o postali, subfornitori accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale; - i pagamenti destinati a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al paragrafo che precedesopra per il totale dovuto, l’offerente si impegna nel caso anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del servizio; - i pagamenti in favore di aggiudicazione a:
1) indicare enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in tutti favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500,00 euro, relative all'organizzazione del servizio in oggetto, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa; - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione del servizio in oggetto, il codice unico di progetto assegnatovi: CIG - entro sette giorni dall'accensione del/i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante conto/i corrente/i dedicato/i dovrete comunicare alla amministrazione della ASFC gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadello/i stesso/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi esso/i. L'omessa, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx tardiva o incompleta comunicazione di quanto richiesto comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00; - nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui l'organizzazione del servizio in oggetto avvenga avvalendosi dei lavori, servizi, forniture di subappaltatori e/o di sub-contraenti, nei contratti con essi sottoscritti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la dichiarazione quale ciascuno si assume gli obblighi di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione alla legge 136/2010. Copia dei contratti dovrà essere trasmessa alla ASFC ai fini della verifica di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma tale adempimento. - il mancato rispetto degli obblighi di "Tracciabilità dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria Flussi Finanziari" così come previsto dalla legge 136/2010 art.3 comma 8 sarà esentata dalla presentazione del modello pena di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto nullità assoluta del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e subcontraentiper prevenire infiltrazioni criminali.
II.28.2 Ai sensi della normativa 2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al paragrafo che precedecontratto e, l’offerente si impegna salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente ad una commessa pubblica, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzodi essi;
3e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi a alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione dell’accordo quadro, il relativo CIG ed eventualmente quello acquisito dalla FEM per il singolo OdA.
g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaall’art. 3 della legge 136/2010.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione 3. La FEM effettua il pagamento dei rispettivi corrispettivi contrattuali unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento i codici CIG di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modificheriferimento.
II.28.4 4. Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L’articolo 6 della legge 136/210, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione a cui si riserva rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di verificare, mancato rispetto delle disposizioni in occasione materia di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art. 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art. 29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP;
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso Il Committente effettua il pagamento all’Aggiudicatario nel rispetto di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti quelle che sono le disposizioni in tema materia di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa dei flussi finanziari di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione aalla L. n. 136/2010 s.m.i. e dichiara:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati a. di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del aver individuato quale conto corrente bancario dedicato, in via non esclusiva, il seguente conto corrente, già esistente ed operativo, con i seguenti estremi:
b. IBAN: T49O0501803200000012327284
c. che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate della persona delegata ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;di esso sono le seguenti: XXXXXXXX XXXXX nato a ROMA il 14/06/1971 C.F TNNFRZ71H14H501U residente a XXXX Xxxx. XX Xxx XXXXXX XXXXXXXX x. 0 CAP 00161
3) d. che si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Le fatture e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno riportare obbligatoriamente: • la dicitura: Progetto di cui cooperazione LEADER “AUTOVALUTAZIONE PLUS” - Misura • il numero del Codice Identificativo Gara attribuito (CIG) dal GAL XXX XXXXX XX XXXXXXX X XXX XXXXX XXXX X000000XX0; • il numero del Codice Unico di Progetto attribuito (CUP) al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO E18H20000170009 In particolare l’Aggiudicatario si obbliga:
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2a) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del contratto sul conto corrente dedicato comunicato al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e Committente che, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo , riportando sui pagamenti stessi il codice CIG: Z673194BD2;
b) ad inserire in eventuali contratti di tali modalità subappalto o subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di pagamento determinerà la risoluzione tracciabilità dei flussi finanziari di diritto del contrattocui alla legge n. 136/2010, ai sensi dell’art. 1456 c.c..e successive modifiche, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
II.28.6 L’amministrazione si riserva c) a trasmettere al Committente i contratti di verificarecui alla precedente lettera b), affinché lo stesso possa accertare l'inserimento in occasione essi della clausola inerente agli obblighi di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche;
d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010, e successive modifiche informando di ciò contestualmente il Committente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Proposta Contrattuale Per l'Affidamento Del Servizio
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.
1. precisare marca, modello e caratteristiche delle attrezzature richieste, per ciascun lotto
2. specificare il nome del software incluso, la lista dei S.O. compatibili, per ciascun lotto
3. specificare le caratteristiche tecniche anche a mezzo di dépliant o brochure
4. allegare le schede tecniche di tutte le attrezzature Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si presentino: • difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel presente avviso; • prive dell’indicazione della marca e della relativa documentazione (schede tecniche); • prive della sottoscrizione della documentazione a corredo. Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, si comunica che: per il progetto dal titolo “Digit@l…mente s’impara!”. In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. L’Importo posto a base d'asta è pari a : pari a € 1.216,00 (milleduecentosedici/00) IVA inclusa pari a € 12.560,00 (dodicimilacinquecentosessanta/00) IVA inclusa pari a € 680,00 (seicentottanta/00) IVA inclusa La scelta del contraente avverrà con il criterio del prezzo più basso, e con una offerta economicamente più vantaggiosa per l’istituzione scolastica, offerta distinta per i due lotti. I lotti potranno essere aggiudicati a due operatori, uno per ciascuno o ad un solo operatore. Sulla base della valutazione delle offerte, questa istituzione scolastica si riserva di aggiudicare l’offerta anche ad un solo operatore, purchè nel complesso la sua offerta sia vantaggiosa per la scuola. La modalità di aggiudicazione della RdO è offerta al prezzo più basso, ferme restando le caratteristiche descritte nel presente avviso; eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile dello scrivente punto ordinante. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, il quale prevede che “In caso di aggiudicazioneofferta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato tali migliori offerte. Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, per entrambi i due lotti. la clausola di salvaguardia ex. articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012) laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip o di altra centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara avviata in via autonoma, (articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012), “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”. In caso di economie risultanti dai ribassi, ecc. l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del X.X. 0000/0000, dall’art. 120 del X.X. 000/0000, dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/10. ✓ il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica, che dovrà essere intestata a questa direzione didattica e nella quale dovrà essere indicata la modalità di pagamento. ✓ che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 55, si dispone che "l'emissione, la sottoscrizione trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica". Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica UFO76S ✓ SPLIT PAYMENT. Con Legge del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di tracciabilità finanziaria dall’artstabilità 2015) e successive modifiche ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. ✓ Tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta fornitrice deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a norma dell'art. 3 della Legge legge del 13/08/2010 n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori 136 e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per successive modifiche (Piano straordinario contro le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicamafie, nonché le generalità delega al Governo in materia di normativa antimafia) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti a conoscenza che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e all’offerta in oggetto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei registrati su c/c bancari o postali dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.. La Ditta si impegnerà a consentire la piena tracciabilità delle operazionicomunicare nell’offerta gli estremi dei c/c accesi presso banche o uffici postali su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679, il Responsabile unico del Procedimento la Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Xxxxxxxx Xxxx” – Xxx Xxxxxxxxxx Xx Franca 70 – 90127 Palermo. Agli atti della Scuola All’Albo pretorio online Al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx – Amministrazione Trasparente – Bandi di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.gare e contratti
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi della normativa di degli artt. 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti al rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e del Contratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. 3 Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, altresìai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., agli eventuali subappaltatoriprevia semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di nell'ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o delle forniture oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subservizio, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub- contratti stipulati e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di contratto.
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Samples: Fornitura Di Lubrificanti
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale obbligo è estesoLa violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, altresìn. 136, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimicontratto. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto all’esecuzione del contratti devono essere registrati sui conti correnti dedicati sul conto corrente dedicato e devono essere sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionipostale. Il mancato utilizzo Concessionario s’impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di tali modalità esso, fermo restando che in assenza di pagamento determinerà dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Il Concessionario s’impegna a comunicare ai Committente entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la risoluzione di diritto del contrattovariazione dei conti correnti dedicati, ai sensi dell’artnonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificareIl Concessionario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi relativi alla sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario deve trasmettere ai Committenti, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. Il Concessionario s’impegna a comunicare ai subappaltatori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova. Il Concessionario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.
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Samples: Accordo Quadro Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 27, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di aggiudicazionenormativa antimafia” e s.m. ed i., la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesoimpone che gli appaltatori, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse subappaltatori ed i dati siano rimasti invariatisubcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal casosocietà Poste italiane Spa, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2)dedicati, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l’appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto a UCMAN gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all’Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di tali modalità beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di pagamento determinerà immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la risoluzione piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. In caso di diritto raggruppamento temporaneo, ciascun componente del contrattoraggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, ai sensi dell’artaltresì, inserite nel contratto di mandato. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva In caso di verificarevariazione di conto corrente precedentemente comunicato, in occasione l’appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di ogni pagamento all’operatore economicoesso, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarientro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata ad UCMAN.
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Samples: Fornitura Di Scuolabus
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli 1. Il Contratto strumentale è sottoposto all’adempimento degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della Legge n. L. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi 2. L’Appaltatore, pertanto, assume l’obbligo di tracciabilità di tutti i flussi finanziari inerenti alla realizzazione della normativa prestazione contrattuale.
3. In particolare, l’Appaltatore si impegna:
a) a effettuare, esclusivamente su conto corrente bancario tutti i movimenti finanziari inerenti alla prestazione contrattuale, riportando il C.I.G. di cui al paragrafo che precederiferimento. Gli estremi identificativi di detto conto devono essere comunicati alla Committente entro e non oltre sette giorni dall’accensione, l’offerente si impegna o, nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le già esistente, dal primo utilizzo in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicaal Contratto, nonché le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi esso
b) a far pervenire i suddetti dati tramite e-mail in formato .pdf o .tiff, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
c) a inserire nei contratti di Subappalto e nei Subcontratti, come definiti dal Codice all’art. 105 c. 2, a pena di nullità degli stessi, una clausola in forza della quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i Subappaltatori e i Subcontraenti sono tenuti a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati corrente dedicato, con le modalità di cui alla precedente lett. a)
d) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui alla precedente lett. c), al punto precedente entro 7 giorni dalla modificafine di consentirle di effettuare le prescritte verifiche.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione 4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale bancario, ovvero con di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni finanziarie.
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Samples: Contratti Di Fornitura
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione 12.1. Ai fini del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e agli artt. Tale obbligo è esteso6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, altresìn. 187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), agli eventuali subappaltatoriconvertito, subfornitori con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e subcontraenti.relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, CDP, così come meglio indicato nell’Allegato E (Conti), si obbliga:
II.28.2 Ai sensi della normativa (i) ad utilizzare, al fine di effettuare o ricevere i pagamenti previsti dal presente Accordo relativi alla Remunerazione CDP, il Conto CDP o il Conto Piattaforma, a seconda dei casi secondo quanto previsto nel presente Accordo, quali conti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamentopresente Accordo;
2(ii) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché a comunicare al Ministero le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad a operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello sul Conto CDP e sul Conto Piattaforma entro 20 Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzoAccordo;
3(iii) a comunicare ogni modifica relativa ai dati gli estremi identificativi di cui al punto precedente qualsiasi conto corrente che dovesse sostituire il Conto CDP e/o il Conto Piattaforma aperto successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo entro 7 sette giorni dalla modifica.relativa accensione;
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione (iv) ad utilizzare, al fine di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed effettuare o ricevere i dati siano rimasti invariatipagamenti previsti dal presente Accordo, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale bonifico, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità ;
(v) così come meglio precisato nell’Allegato E (Xxxxx), ad inserire, nell’ambito delle disposizioni di pagamento determinerà relative al presente Accordo connesse con la risoluzione Remunerazione CDP, ove applicabile, il Codice Identificativo di diritto Gara (“CIG”) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (“CUP”) (i.e., J58H17000010001); e (vi) ad inserire, nei contratti sottoscritti con la filiera delle imprese (come definita nell’Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assuma gli applicabili obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
12.2. Gli applicabili obblighi di tracciabilità relativi ai flussi e ai rapporti tra CDP e gli Intermediari Ammessi sono previsti nell’Accordo di Garanzia.
12.3. Le Parti si impegnano in particolare a gestire le movimentazioni dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del contrattopresente Accordo, anche ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva fini del rispetto delle disposizioni di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto nell’Allegato E (Conti).
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Samples: Financing Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdall'art. 3 della Legge L. n. 136/2010. Tale obbligo è esteso136/2010 e s.m.i, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in fornendo alla Stazione Appaltante tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti. Gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ASP IMMeS PAT, per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicaiscritto e nei termini prescritti, nonché le contestualmente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi. L'aggiudicatario si obbliga, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare inoltre, ad utilizzare, per ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatimovimento finanziario inerente il contratto, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dall'ASP IMMeS PAT, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante nel caso in cui si verifichi un contraddittorio con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi relativi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata a/r. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario.
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Samples: Capitolato Speciale
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.
2. 3 Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, altresìai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., agli eventuali subappaltatoriprevia semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precedenell'ipotesi in cui, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicatransazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane, nonché le generalità e non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di contratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art1. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa fini di cui al paragrafo che precedealla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione al’affidatario è tenuto:
1a) indicare ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali dedicati, anche in tutti via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamentomovimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
2b) inviare all’Istituto nota formale indicante a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 sette giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzodalla loro accensione;
3c) comunicare ad utilizzare, per ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatimovimento finanziario inerente il contratto, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010;
d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con altri strumenti imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo esse assume gli obblighi di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera d), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.
2. Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica certificata.
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Samples: Cleaning Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. dall’articolo 3 della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto all’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo In particolare l’Appaltatore: ➢ s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato, entro 7 giorni dall’inizio del contratto e/o dalla/e variazione/i intervenute, unitamente alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di tali modalità esso, fermo restando che in assenza di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contrattodette comunicazioni l’Amministrazione Contraente non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. ➢ deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificarei sub fornitori e i sub contraenti, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi relativi alla sulla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. In assenza di dette clausole i contratti di sub appalto non sono autorizzati dall’Amministrazione contraente. In assenza delle clausole suddette l’Amministrazione contraente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-Appaltatore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. ➢ s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativo al contratto derivato; ➢ è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all’Amministrazione contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente; ➢ deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto derivato riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara(CIG); La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dalle Condizioni Generali comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artAi sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso136/ 2010, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo che precedealla Legge medesima e in particolare: - l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste italiane Spa e dedicato, l’offerente si impegna nel caso anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); - l’obbligo di aggiudicazione a:
1) indicare in registrare sul conto corrente dedicato tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); - l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG, riportato anche nei mandati ) e il codice unico di pagamento;
2progetto (CUP) inviare all’Istituto nota formale indicante - l’obbligo di comunicare a questo Dipartimento gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadedicato, nonché entro 7 giorni dalla sua accensione o – qualora già esistente – dalla prima data di utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) di esso e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (comma 7); - ogni altro obbligo previsto dalla medesima Legge non specificato nella presente elencazione. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis, della citata Legge n. 136/ 2010, il presente rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo Fatta salva l’applicazione di tali modalità tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’Affidatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata Legge n. 136/ 2010. Stante l’obbligo per la Stazione Appaltante, sancito dall’art. 3, comma 9, della citata Legge n. 136/ 2010, di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contrattoverificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva servizi e alle forniture di verificarecui al comma 1 sia inserita, in occasione a pena di ogni pagamento all’operatore economiconullità assoluta, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge medesima, l’Affidatario assume l’obbligo di inviare e mettere a disposizione dell’Amministrazione procedente i predetti contratti.
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Samples: Servizio Di Assistenza Tecnica
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e subcontraentiper prevenire infiltrazioni criminali.
II.28.2 Ai sensi della normativa 2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al paragrafo che precedecontratto e, l’offerente si impegna salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente ad una commessa pubblica, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzodi essi;
3e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, i codici identificativi di gara (CIG) acquisiti dalla FEM per la stipulazione dell’accordo quadro e per lo specifico contratto d’appalto da esso discendente.
g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaall’art. 3 della legge 136/2010.
II.28.3 3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento i codici CIG di riferimento.
4. Nel caso di appalti specifici suddivisi in cui la dichiarazione lotti e in caso di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione aggiudicazione da parte dell’IMPRESA di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatipiù di un lotto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la sottoscrizione FEM elegge quale “CIG master” quello del contratto varrà quale conferma dei dati medesimilotto di importo contrattuale più elevato. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo che nel contratto d’appalto viene riportato l’elenco di comunicare tempestivamente eventuali modifichetutti i CIG dei lotti aggiudicati e dell’accordo quadro, solo il CIG master viene utilizzato al fine di assicurare l’adempimento agli obblighi richiesti dalla legge 136/2010.
II.28.4 5. Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
6. L’articolo 6 della legge 136/210, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione a cui si riserva rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di verificare, mancato rispetto delle disposizioni in occasione materia di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere I pagamenti saranno effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni." Possiamo procedere anche tramite RID? No, non si conferma che si possa procedere anche tramite RID. I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario o postale. Rif Schema di Contratto pag. 15 “Il Corrispettivo mensile per il servizio di riconciliazione sarà determinato in funzione della Management Fee riconosciuta all’Appaltatore e applicata sull’importo del singolo biglietto aereo, in seguito ad ogni Richiesta di Servizio effettuata in favore di ciascuna Società del Gruppo FS che decidesse di effettuare il pagamento dei Documenti di Viaggio emessi mediante rimborso all’Appaltatore di quanto anticipato dallo stesso e non avvalendosi di una carta di credito dedicata.” La Management Fee per il servizio di riconciliazione verrà riconosciuta all'Appaltatore per tutti quei servizi emessi mediante rimborso all’Appaltatore di quanto anticipato dallo stesso? Possiamo quindi considerare anche le prenotazioni hotel e/o noleggio che sono pagate dall'appaltatore? Si rappresenta che la Management Fee per il servizio di riconciliazione verrà riconosciuta all'Appaltatore per le sole prenotazioni aeree qualora all’Appaltatore sia richiesto, dalla singola Società del Gruppo FS, di anticipare la spesa per l’acquisto dei relativi Documenti di viaggio. Pertanto non verranno considerate le prenotazioni hotel e/o noleggio che sono pagate dall'Appaltatore. Rif Schema di Contratto pag. 24 “L’Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi dal punto 1) al punto 6) del paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico. Il mancato utilizzo rispetto anche di uno solo di tali modalità obblighi darà luogo all’applicazione di pagamento determinerà una penale pari a euro 50,00.” Il punto 1 del paragrafo 4.3.1 del Capitolato tecnico pag.12 dice che: gli operatori del BTC dovranno garantire il RISPETTO DI QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE CAPITOLATO. Questa indicazione fa scaturire una doppia penale per ogni eventuali difformità (in quanto andrebbe imputata questa penale e poi tutte quelle riferite alla specifica difformità)? La previsione della penale per gli obblighi di cui al punto 1) è stata inserita per mero errore materiale. Si rappresenta che l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi dal punto 2) al punto 6) del paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 13 dello Schema di Contratto Quadro. Rif Schema di Contratto pag. 25 "Qualora la risoluzione di diritto soluzione prescelta non fosse più disponibile ovvero fosse disponibile ma ad una tariffa superiore rispetto a quella proposta o quanto previsto nelle Travel Policy del contrattoGruppo FSI, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, causa ritardo da parte dello stessodell’utente Richiedente nel dare riscontro agli operatori del/i BTC della soluzione prescelta rispetto all’eventuale time limit di emissione Documento di Viaggio prevista dalla policy tariffaria di riferimento ovvero causa indisponibilità della soluzione proposta (qualora quest’ultima non fosse preventivamente prenotabile), degli obblighi relativi gli operatori del/i BTC dovranno darne riscontro al Richiedente inviando la motivazione della “mancata disponibilità” ovvero della “disponibilità ad un costo superiore” rispetto alla tracciabilità soluzione precedentemente prescelta nonché le nuove possibili soluzioni nelle modalità ed entro i time limit previsti dal CT o entro i time limit migliorativi, se offerti in sede di gara, per l’invio di ciascuna soluzione. Il mancato rispetto dei flussi finanziarisuddetti time limit darà luogo all’applicazione di una penale pari a euro 100,00 per ogni ora lavorativa di ritardo." Quando una soluzione non è più disponibile il BTC deve seguire i time limits dei KPI per formulare le nuove proposte. In caso non vengano rispettati i time limits vengono applicate 3 penali?
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Samples: Service Level Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese (di aggiudicazioneseguito brevemente denominati SOGGETTI) nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in tema di tracciabilità finanziaria dall’artvia esclusiva, alle commesse pubbliche. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di appalto cui sopra devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti postale, che deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai SOGGETTI indicati al primo periodo, il codice unico di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniprogetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il mancato utilizzo CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. I SOGGETTI indicati al primo periodo comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di tali modalità cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contrattoessi. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva servizi e alle forniture di verificarecui al comma 1, in occasione inserisce, a pena di ogni pagamento all’operatore economiconullità assoluta, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi relativi alla di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge in oggetto. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al primo periodo sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in esame.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso Clausola 1. Adempimenti in materia di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tracciabilità. L'appaltatore / il fornitore assume tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136/2010. Tale obbligo è esteso136 e successive modifiche; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, altresìtempestivamente, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante comunque entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazioneai servizi e alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. - Clausola 2. Risoluzione del contratto/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato ordine. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto / l'ordine è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati della società Poste Italiane Spa; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore / il fornitore, il subappaltatore o il subcontraente abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel citato art. 3; in tal caso in cui procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la dichiarazione stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole sopra indicate sono inderogabili, e saranno inserite a pena di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatinullità assoluta e la violazione degli obblighi previsti, la sottoscrizione comporterà l’immediata risoluzione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimirapporto contrattuale. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui La Stazione Appaltante effettuerà pagamenti esclusivamente su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti in Il Durc in corso di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo validità verrà altresì richiesto dalla Stazione Appaltante in fase di tali modalità emissione di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi ordine alla tracciabilità dei flussi finanziariditta risultata affidataria.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto l'Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in tema via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di tracciabilità finanziaria dall’artcui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo L'Aggiudicatario è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, nonché pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare: − i riferimenti specifici dell'Aggiudicatario (ragione sociale completa, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazionesede legale, codice fiscale/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del Partita IVA); − tutti i dati relativi al conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); − i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Aggiudicatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la dichiarazione comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al punto 2) sia già stata resa all’Istituto fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. È inoltre previsto che:
i. i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in occasione via esclusiva all’espletamento dell’incarico;
ii. i pagamenti in favore di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatiEnti previdenziali, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal casoassicurativi e istituzionali, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello nonché quelli in favore di cui al punto 2)gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
iii. ove per il pagamento idonei di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a consentire la piena tracciabilità delle operazionisomme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale. Il mancato utilizzo codice unico di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariprogetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’art.3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n.136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice Codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione dell’interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.29, commi 1 e 2, e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 5.000 euro32 possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n.136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.66, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i già menzionati contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso [1] Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono rispettare le disposizioni della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 3 che impone di aggiudicazioneutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2)esclusiva, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più quanto previsto dal quinto comma,, alle commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al contratto di appalto primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e e, salvo quanto previsto al terzo comma,, devono essere effettuati esclusivamente unicamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo [2] I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di tali modalità beni e servizi rientranti fra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al primo comma,, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo primo comma. [3] I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al primo comma,, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale od altro strumento di pagamento determinerà idoneo a consentire la risoluzione tracciabilità delle operazioni, in favore di diritto del contrattouno o più dipendenti. [4] Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al primo comma, sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo primo comma,, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. [5] Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al primo comma,, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva 11 della legge 16-1-2003, n. 3 , il Codice unico di verificareprogetto (CUP). In regime transitorio, fino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. [6] I soggetti di cui al primo comma, comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo primo comma, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in occasione operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, inoltre, a comunicare ogni pagamento all’operatore economicomodifica relativa ai dati trasmessi. [7] L’appaltatore, l’assolvimentoil subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. [8] La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, da parte dello stessoai servizi e alle forniture di cui al primo comma, degli sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla presente legge. [9] Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.65, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Contract for the Execution of Works
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli Al fine dell’adempimento degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010L. 136/10, il Codice Identificativo Gara relativo alla prestazione dedotta in contratto è il seguente: 5204661E1D. L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la realizzazione della prestazione contrattuale. Tale obbligo è estesoIn particolare, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione aimpegna:
1) indicare in ad effettuare tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIGmovimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli i cui estremi identificativi del dovranno essere comunicati a SEA entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente che sarà utilizzato per le già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le unitamente alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi;
2) i suddetti dati dovranno essere fatti pervenire tramite email in formato .pdfo .tiff, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzosenza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx;
3) ad inserire nei contratti di subappalto, come definiti dall’art. 118, c. 11, X.Xxx. 163/06 e nei subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non in esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta dell’atto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. A tal fine, i subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare ogni modifica relativa ai dati a SEA gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo entro e non oltre 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
4) a mettere a disposizione di SEA i contratti di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al precedente punto 3), al fine di consentire a quest’ultima le prescritte verifiche. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della SEA a mezzo lettera raccomandata A/R, nell’eventualità di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale bancario, ovvero con altri degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarioperazioni finanziarie.
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Samples: Contratto d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’artdei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L’IMPRESA e gli eventuali e subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all’articolo 3, comma 3 della Legge n. legge 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
II.28.2 Ai sensi della normativa d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al paragrafo che precedealla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente ad una commessa pubblica, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzodi essi;
3e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il seguente codice identificativo di gara - CIG 40056449FD.
g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaall’art. 3 della legge 136/2010.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione 3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modificheriferimento.
II.28.4 4. Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L’articolo 6 della legge 136/2010, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione a cui si riserva rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di verificare, mancato rispetto delle disposizioni in occasione materia di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contract Extension
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazioneAi sensi e per gli effetti dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesoFatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, altresìAMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, agli eventuali subappaltatoricomma 9-bis, subfornitori della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e subcontraenti1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r.
II.28.2 Ai sensi della normativa di , nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione Il Fornitore si riserva obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e del Contratto.
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Samples: Contract for the Supply of Vehicles
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazioneAi sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli nonché gli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimiprecedenza. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali e degli interessi di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 mora. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche; devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. Ogni pagamento effettuato ai sensi del bonifico bancario comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’operatore economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con altri strumenti subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di pagamento idonei essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo verifica di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, tale inserimento in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariqualsiasi momento.
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Samples: Capitolato Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subfornitori/subcontraenti.
II.28.2 . Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precedepredetta normativa, l’offerente si impegna impegna, nel caso di aggiudicazione aggiudicazione, a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, che sarà riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto a questo Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, ; tale nota dev’essere redatta utilizzando l’apposito modello presente sul nel sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione// amministrazione / fornitori da trasmettersi / tracciabilità fornitori e dev’essere trasmessa via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzodalla sua prima utilizzazione;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel . Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra e nel senso che sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del presente contratto. Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto a questo Istituto in occasione di precedenti commesse ed forniture e i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 variazioni. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà determina la risoluzione di diritto del contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 . L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e subcontraentiper prevenire infiltrazioni criminali.
II.28.2 Ai sensi della normativa 2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al paragrafo che precedecontratto e, l’offerente si impegna salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente ad una commessa pubblica, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzodi essi;
3e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo alla presente gara (in caso di aggiudicazione di più lotti è sufficiente l’indicazione del CIG relativo ad un unico lotto).
g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaall’art. 3 della legge 136/2010.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione 3. La FEM effettuerà il pagamento del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento (in caso di aggiudicazione di più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto lotti è sufficiente l’indicazione del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento CIG relativo ad un unico lotto). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L’articolo 6 della legge 136/210, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione a cui si riserva rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di verificare, mancato rispetto delle disposizioni in occasione materia di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi della normativa di degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nell’ipotesi in cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e transazioni eseguite non siano utilizzati il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. 1456 c.c..L’Appaltatore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
II.28.6 L’amministrazione 4. Ove l’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. L’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro.
5. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Accordo Quadro, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, l’Appaltatore si riserva obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, in occasione anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni pagamento all’operatore economicopiù opportuna determinazione, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziariai sensi di legge e di Accordo Quadro .
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione0.Xx sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante so- spende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui agli articoli 30, commi 1 e 2, e 30, e per la dichiarazione richiesta di risoluzione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatiall’articolo 30, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimicomma 4. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di appalto sog- getti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 2.I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pub- blici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferio- re o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi re- stando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 3.Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 4.I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone conte- stualmente la Stazione appaltante e la Prefettura, ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 5.Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subap- paltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lette- ra a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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Samples: Contract
Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore 17.1 L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
II.28.2 Ai sensi della normativa 17.2 Pertanto l’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto (ove diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione alla Gara).
17.3 Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante 17.4 L’Affidatario è tenuto a comunicare a AMT gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicadedicato, nonché entro 7 giorni dalla sua accensione. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi esso.
17.5 Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazionesede legale, codice fiscale/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzoPartita IVA);
3b) comunicare ogni modifica relativa tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificapossibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
II.28.3 Nel caso in cui 17.6 Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la dichiarazione comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al punto 2fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
17.7 Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. E’ inoltre previsto che:
a) sia già stata resa all’Istituto i pagamenti in occasione favore di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariatiEnti previdenziali, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal casoassicurativi e istituzionali, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello nonché quelli in favore di cui al punto 2)gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
b) ove per il pagamento idonei di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.
17.8 Il mancato utilizzo codice unico di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contrattoprogetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura (anche, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificareeventualmente, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarinella fattura elettronica).
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Tracciabilità dei flussi finanziari. II.28.1 In caso di aggiudicazione1. Ai sensi dell’articolo 3, la sottoscrizione commi 1 e 8, della legge n. 136 del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti 2010, gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è estesooperatori economici titolari dell’appalto, altresì, agli eventuali nonché i subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblicacontratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, nonché comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modificaagli Art.29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di appalto soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono essere registrati sui avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere effettuati esclusivamente eseguiti tramite lo strumento i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del bonifico bancario contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’Art.1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o postale ovvero ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri strumenti di pagamento idonei i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali modalità clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarideclaratoria.
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