Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura Il soggetto aggiudicatario assume gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136136/2010, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara ss.mm.ii; dovrà altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda all’Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. entro sette giorni dalla loro accensioneaccensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorniessi. In difetto caso di ta- successive variazioni, le comunicazionegeneralità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la Struttura variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. L’Amministrazione Comunale non potrà sollevare eccezioni eseguirà alcun pagamento a favore dell’aggiudicatario in ordine ad eventuali ri- tardi pendenza della comunicazione dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5dati di cui al comma precedente. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Di conseguenza i termini di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contrattosi intendono sospesi.

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Samples: Appalto, Concessione, Determinazione a Contrarre

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del L’aggiudicatario nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente accordo la Struttura assume gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. I soggetti di cui sopra sono obbligati a comunicare alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., postali dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente gara, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie devono avvenire, salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (art. 3Poste Italiane SpA) e riportare, comma 1relativamente a ciascuna transazione, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì il Codice Identificativo di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità Gara (CIG) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su Codice Unico di essi Progetto (artCUP) comunicati dalla Stazione appaltante. 3, comma 7, legge Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge17 Art. 9. L’appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Affidamento Per Servizio Di Manutenzione Ordinaria Delle Alberature, Servizio Di Esecuzione Di Interventi Straordinari a Carico Di Alberature, Letter of Invitation for Tender

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (arteffetti dell’art. 3, comma 18, legge della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010)136 e ss.mm.ii. 3, l’Aggiudicatario s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Struttura dichiara altresì In sede di assumere l’onere di stipula del Contratto l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Azienda gli le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Istituto. L’Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. L’Aggiudicatario, nella sua qualità di essi (artappaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 78, legge della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010)136 e ss.mm.ii. 4, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitiA tal fine, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornil’Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.iL’Aggiudicatario, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del bonifico bancario o postale ovvero Governo della Provincia di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contrattoPadova.

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Samples: Fornitura Di Servizi, Fornitura Di Toner E Materiale Di Consumo, Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura Contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, Legge 13.08.2010 n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2ss.mm.ii. La Struttura si impegna ad utilizzare Le parti danno atto che le transazioni della Concessione dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali, postali accesi presso banche Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.A. Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (artai sensi del comma 9-bis dell’art. 3, comma 1, legge 3 della suddetta Legge 13.08.2010 n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità 136 e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di pagamento costituisce causa diritto del contratto. Il Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. procede all’immediata risoluzione del presente contrattorapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, dal quale effettuerà i relativi pagamenti, e le generalità delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Concession Agreement, Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con La Società Assicuratrice, la sottoscrizione del Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente accordo la Struttura assume contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i. I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionebancari o postali dedicati, nonchéanche se in via non esclusiva, nello stesso terminealle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, le unitamente alle generalità e il ed al codice fiscale delle persone delegate dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale ovvero [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di pagamento Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

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Samples: Insurance Agreement, Responsabilità Civile Patrimoniale

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione Nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per il servizio oggetto del presente accordo contratto è stato acquisito il CIG derivato ………………………., in quanto la Struttura assume gli procedura di gara finalizzata all’affidamento in questione, avente il CIG , è stata esperita dalla Centrale Unica di Committenza di Cento. Il gestore è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, Legge n. 136, 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (artss.mm.ii.. Ai sensi dell’art. 3, comma 18, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della citata L. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o postale ovvero della società Poste Italiane SPA comportano la risoluzione di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del presente contrattocontratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c. A tal fine l’appaltatore, al momento della presentazione della prima fattura, trasmetterà altresì all’Ente comunale la necessaria, dovuta e formale comunicazione contenente gli estremi del conto corrente dedicato a tale commessa pubblica, con l’indicazione dei soggetti delegati ad operare sullo stesso e delle loro generalità.

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Samples: Contract for the Management of a Public Sports Facility, Service Management Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 16.1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura L’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 20102010 n. 136 e smi, n. 136, sia nei rapporti verso le Gallerie sia nei rapporti con i subappaltatori e s.m.i., pena la nullità assoluta gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contrattoappalto. 26.2. L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alle Gallerie e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Roma. 6.3. La Struttura predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. 6.4. L’Aggiudicatario si impegna obbliga ad utilizzare utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da parte delle Gallerie sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010)carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. 36.5. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda L’Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionedel/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, nonchéanche in via non esclusiva, nello stesso terminealla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro 7 (artsette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. 6.6. Ai fini dell’art. 3, comma 7co.7, legge n. 136/2010)della L.136/2010 l’Aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare alle Gallerie gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. 46.7. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitiFerme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, si conviene che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contrattodello stesso. 6.8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalle Gallerie e dagli altri soggetti facenti parte della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (CIG).

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Samples: Servizio Di Trasporto, Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari rispetto ai Contratti Esecutivi. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di cui alla legge risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti Esecutivi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., pena del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la nullità assoluta Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del presente contratto18 novembre 2010. 23. La Struttura In ogni caso, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane conviene che Xxxxxx S.p.A., dedicatisenza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (artsi riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 31456 cod. civ., comma 1nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., legge n. 136/2010)previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 34. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di ll Fornitore è tenuto a comunicare all’Azienda gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 5. Il Fornitore, nella sua qualità di essi (artappaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 78, legge della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010)136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 46. La Struttura Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuta tenuto a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitidarne immediata comunicazione a Consip S.p.A., tempestivamente all’Amministrazione e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuatistazione appaltante. 57. Ai sensi Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari. 8. L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento costituisce causa utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 10. Nei singoli Contratti Esecutivi potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di risoluzione del presente contrattotracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente esclu- sivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensioneaccen- sione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi even- tuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale E Ricovero, Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale E Ricovero

Tracciabilità dei flussi finanziari. 121.1 La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. Con 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. 21.2 La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 21.3 La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2prescritti dalla citata legge. La Struttura Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliimpegna, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.altresì, dedicatia trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 19, legge n. 136/2010)Legge 21.4 La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Rilegatura E Ripristino

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contrattoil Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliSi conviene che, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.pin ogni caso, l’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.A., dedicatisenza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (art. 3, comma 1, legge ora X.X.XX.) n. 136/2010)8 del 18 novembre 2010. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Azienda gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 4. Il Fornitore, nella sua qualità di essi (artappaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 78, legge della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010)136 e s.m.i. 4. La Struttura è tenuta , ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitipena di nullità assoluta, tempestivamente una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.s.m.i.. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.iIl Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari. 7. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento costituisce causa di risoluzione utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del presente contrattoFornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura La ditta convenzionata assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, n.136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura .. In particolare si impegna ad a comunicare all’Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. La ditta convenzionata s’impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora la ditta convenzionata non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento costituisce causa alla ditta convenzionata e con interventi di risoluzione del controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La presente contrattoconvenzione è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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Samples: Convenzione Trasporti Funebri

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. Con la sottoscrizione 3 della legge 13/8/2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e prende atto del seguente codice identificativo di gara CIG che dovrà essere inserito in tutti i subcontratti. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, contratto devono essere effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare registrati su conti correnti bancari o postali, postali dedicati accesi dall’appaltatore presso banche o presso la Società società Poste Italiane S.p.A.s.p.a. A tal fine, dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010, comma 9 bis con nota prot. ----- ---------- del l’ Appaltatore ha dichiarato di utilizzare il conto corrente bancario acceso presso: la Banca -----------------------------con codice IBAN ------------------ Sig . -, in Via Sig . -, in Via , nata a Codice Fiscale , nata a - Codice Fiscale il , e residente in in qualità di . il , e residente in in qualità di . In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, l’appaltatore del servizio avrà diritto, esclusivamente, agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.; è fatto espresso divieto al fornitore di praticare un tasso di interesse di mora superiore al suddetto tasso legale di interesse, ai sensi dell’art. 4, c. 4 e art. 5, c. 1 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e della L. 136/2010 Circolare del Ministero dell’Economia e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contrattoFinanze 14.01.2003 n. 1.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari bonifico bancario (o postali, accesi presso banche o postale) presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicatiagenzia di n. – Via , sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi codice IBAN: , intestato a pubbliche , dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (artpubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. L.136/2010. La/e persona/e titolare/i o delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010). 3, il C.U.P. dell’intervento è e il C.I.G. è . La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei Ai sensi dell’art. 3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionededicati, nonchéanche in via non esclusiva, nello stesso terminee, salvo quanto previsto all’art.3, comma 3, della L. 136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le generalità e spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (arttotale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. Il Professionista s’impegna a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitidella L n.136/2010, tempestivamente e comunque al Comune, entro e non oltre sette giorni. In difetto , eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi tracciabilità dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuatiflussi finanziari di cui alla citata L n. 136/2010 cit. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Accordo Quadro Interventi Urgenti

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi 3 c. 7, L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di tracciabilità finanziaria Vicenza – Comando di cui alla legge 13 agosto 2010Polizia Locale, n. 136entro 7 gg. dalla loro accensione, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello lo stesso termine, termina le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (artessi. 3L’appaltatore, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto pena di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto. L’appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L’appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Le Parti: - L’assicuratore ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (arteffetti dell’art. 3, comma 17, legge n. 136/2010)Legge 136/2010 s.m.i. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di , si impegna a comunicare all’Azienda sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (artessi. L’assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi; - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)Legge 136/2010 s.m.i. 4. La Struttura è tenuta , si impegna a comunicare all’Azienda alla stazione appaltante ogni eventuale variazione intervenuta sui relativa ai dati fornititrasmessi. Il presente contratto, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornisi intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di pagamento costituisce causa tracciabilità finanziaria di risoluzione cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del presente contratto.Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Il Contraente

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Samples: Insurance Policy

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1Comune di Arbus (Cod. Con IPA C_A359) - Prot. Uscita N. 0013857 del 31/07/2014 La ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. A tal fine, l’appaltatore dovrà indicare il conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, co. 8, della legge 136/2010 e dell’art. 1456 del C.C., il contratto dovrà intendersi risolto in tutti i casi in cui l’appaltatore esegua le transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa. L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena 136/2010. L’assenza di detta clausola comporta la nullità assoluta del presente di detto sub contratto. 2. La Struttura ; a tal fine l’appaltatore si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.pa trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti in parola.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le tale comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pa- gamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Accordo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi 3 c. 7, L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di tracciabilità finanziaria Decimomannu — Comando di cui alla legge 13 agosto 2010Polizia Locale, n. 136entro 7 gg. dalla loro accensione, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello lo stesso termine, termina le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (artessi. 3L'appaltatore, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto pena di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto. L'appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

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Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Affidamento Della Fornitura

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume contratto di appalto le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso In applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di Contraente deve comunicare all’Azienda alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il seguente Codice CIG . 3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ei subcontraenti deve essere previsto a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi (art. 3, comma 7, legge assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010)136/2010 e s.m.i. 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda Fatta salva ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazionediversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Struttura Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere l’accordo quadro e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamentisiano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5nel rispetto dell’art. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis 3 della L. legge 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con Al fine di assicurare la sottoscrizione del presente accordo la Struttura tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e Legge 136/2010 s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura Il Fornitore si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliinoltre a fornire, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.su richiesta di Iuav, dedicatidocumentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. A pena di risoluzione del contratto, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed alla Fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusiva- mente esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (artaltri strumenti previsti dalla Legge 136/2010 s.m.i., salvo le deroghe previste dalla legge. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Università IUav e alla Prefettura competente dell’eventuale inadempienza di propri subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Fornitore si impegna, altresì, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualunque titolo interessate alla presente Fornitura, un’apposita clausola con cui anche il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. riguardanti il presente appalto. Ai fini della verifica prevista dall’art. 3, comma 19, legge della L. n. 136/2010)136/2010 s.m.i. 3. La Struttura dichiara altresì , il Fornitore si impegna ad inviare all’Università Iuav di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi Venezia copia dei conti correnti dedicati contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessati al presente appalto, entro sette dieci giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita delega. 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contrattoil Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. La Struttura Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari conviene che, in ogni caso, Coni Servizi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o postaliPEC, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (art. 3, comma 1, legge ora X.X.XX.) n. 136/2010)8 del 18 novembre 2010. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Azienda gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 4. Il Fornitore, nella sua qualità di essi (artappaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 78, legge della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010)136 e s.m.i. 4. La Struttura è tenuta , ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitipena di nullità assoluta, tempestivamente una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.s.m.i.. 5. Ai sensi Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Coni Servizi e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. 6. Il Fornitore, il si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari. 7. Coni Servizi verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx. 8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che Coni Servizi si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento costituisce causa di risoluzione utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del presente contrattoFornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Fornitura Di Materiale Vario Per Premiazioni

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con La Società assicuratrice, la sottoscrizione del Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo inte- ressata al presente accordo la Struttura assume contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finan- ziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare Stazione appaltante gli estremi identi- ficativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., postali dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (artPoste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di riso- luzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, comma 1, legge n. 136/2010)c. 8 della Legge. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Insurance Policy

Tracciabilità dei flussi finanziari. 10.Xx sensi dell’art. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura 3 della legge n. 136/2010 l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui dei movimenti finanziari relativi alla legge 13 agosto 2010presente commessa, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., postali dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse anche non in via esclusiva, ed effettuati esclusiva- mente esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero postale, pena la risoluzione di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione diritto del presente contratto, articolo 1456 del Codice Civile. 0.Xx sensi delle disposizioni normative vigenti l’Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato è come di seguito identificato: - Istituto: . - Filiale di ; - IBAN: IT ; - Intestatario: Impresa 0.Xx persona delegata ad operare sul suddetto conto è il Sig. _ – C.F. _. 4.Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. 5.Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in forma di Fattura elettronica alla Stazione Appaltante. 6.L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’Ente committente delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Contratto D’appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. 9.1 Con la sottoscrizione del riferimento al presente accordo la Struttura contratto esecutivo, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura 9.2 A tal fine il Prestatore dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionedel conto corrente bancario o postale, nonchédedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, nello stesso termine, le sono i seguenti: -codice IBAN conto corrente intrattenuto presso Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono: nat a il _, C.F. . 9.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta eventualmente autorizzate a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornicomunicata mediante raccomanda a/r a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di ta- le comunicazionecui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 9.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Lazio Innova verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi flussi finanziari di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.. 9.5 Resta inteso, infine, che qualora il mancato utilizzoPrestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma. 9.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contrattoarticolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

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Samples: Cleaning Services Contract

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1La ditta aggiudicataria si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, n.136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il fornitore si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi obbliga a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda al contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del conto corrente dedicato di cui all’ art.3 della L 136/2010 e s.m.i. nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sul predetto conto corrente. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al contraente ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di essi competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (artsubappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3In caso di subappalto/subcontratto, comma 7il fornitore si obbliga ad inserire nel contratto di sub appalto/subcontratto, pena di nullità assoluta dello stesso, le seguenti clausole: L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa aggiudicataria (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Associazione (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 e successive modifiche. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Associazione (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Associazione (…). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Contract for the Management of Warehouses and Transportation Services

Tracciabilità dei flussi finanziari. La CNPADC, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare , nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali, postali accesi presso banche o presso la Società società Poste Italiane S.p.A., A. dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari anche non in via esclusiva, al presente Contratto. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del conto corrente dedicato nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (artdetto conto. 3, comma 7, legge A tal fine e ai sensi della Legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta 136/2010 l’Appaltatore si impegna a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente il conto corrente dedicato e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine generalità delle persone delegate ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuatioperare sul medesimo conto con il modello facsimile Allegato 2 al presente Contratto. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Contract for Professional Consulting Services

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contrattoil Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. La Struttura Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari conviene che, in ogni caso, Coni Servizi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o postaliPEC, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (art. 3, comma 1, legge ora X.X.XX.) n. 136/2010)8 del 18 novembre 2010. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Azienda gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 4. Il Fornitore, nella sua qualità di essi (artappaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 78, legge della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010)136 e s.m.i. 4. La Struttura è tenuta , ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitipena di nullità assoluta, tempestivamente una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.s.m.i.. 5. Ai sensi Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Coni Servizi e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. 6. Il Fornitore, il si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari. 7. Coni Servizi verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx. 8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che Coni Servizi si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento costituisce causa di risoluzione utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del presente contrattoFornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Consultancy and Brokerage Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. ULTERIORE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contrattol’Assicuratore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. La Struttura Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliconviene che, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.pin ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.A., dedicatisenza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assicuratore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010).136 e s.m.i.. 3. La Struttura dichiara altresì In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assumere l’onere assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assicuratore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. L’Assicuratore è tenuto a comunicare all’Azienda gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.detto/i conto/i. 5. Ai Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 8 giugno del 2001 n.231, che impediscano all’Assicuratore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Assicuratore ai sensi di degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre del 2000 n.445; in tali ipotesi – fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3previsto dall’art. 71, comma 9 bis della L. 136/2010 3 del D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e s.m.iperiodica e l’Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contrattoapplicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: Insurance Services Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura 0.Xx Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2“Piano straordinario contro le mafie”. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliPertanto, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di il Prestatore deve comunicare all’Azienda all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensioneaccensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (essi. 0.Xx sensi del predetto art. 3, comma 7, 3 della legge n. 136/2010)136/2010 e s.m.i. 4, l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La Struttura è tenuta 0.Xx cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornicomunicata mediante PEC all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di ta- le comunicazione, la Struttura cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine autorizzate dall’appaltatore a pagamenti già effettuati. 5riscuotere. Ai sensi di 4.Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. dalla legge n. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Lettera Contratto Ponte

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti della L. 13 agosto 2010, n. 2010 n . 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n . 1 87, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l 'Istituto aggiudicatario" ha comunicato all 'Azienda Sanitaria, con nota prot. n il numero di conto corrente dedicato che utilizzerà per ogni transazione inerente l 'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e s.m.i.dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare, dati che di seguito si riportano : In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del presente contratto. 2contratto di appalto. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliA tal fine il Codice Identificativo Gara attribuito dall 'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici d i Lavori , accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità Servizi e Forniture è il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.seguente: ……..

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Samples: Contratto Per l'Esecuzione Del Servizio Di Tesoreria

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., n. 136, e s.m.i.a tale scopo, pena la nullità assoluta risoluzione del presente contratto. 2. La Struttura si impegna , s’impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postalipostali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.tutti gli strumenti di pagamento relativi al presente servizio assicurativo, dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e devono riportare nella causale il codice fiscale delle persone delegate ad operare su identificativo di essi gara (art. 3CIG) e, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.iove previsto, il codice unico del progetto (CUP) comunicato dalla Contraente. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento assolvimento dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del succitato art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Si precisa che l’utilizzo della presente contrattoclausola risolutiva del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. La Società si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subContraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Capitolato Speciale Copertura Assicurativa Infortuni

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con Il concessionario, con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura Contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, Legge 13.08.2010 n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2ss.mm.ii. La Struttura si impegna ad utilizzare Le parti danno atto che le eventuali transazioni della concessione dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali, postali accesi presso banche Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.A. Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, del comma 9 bis -bis dell’art. 3 della L. 136/2010 suddetta Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.iss.mm.ii, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di pagamento costituisce causa diritto del contratto. Il concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. procede all’immediata risoluzione del presente contrattorapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, dal quale effettuerà i relativi pagamenti, e le generalità delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Noleggio Biciclette

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume contratto di appalto le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso In applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di Contraente deve comunicare all’Azienda alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il seguente Codice CIG 72761103EB. 3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi (artassume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda Fatta salva ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazionediversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Struttura Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere l’accordo quadro e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamentisiano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5nel rispetto dell’art. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis 3 della L. legge 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Contract for Supply

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con - Il Soggetto attuatore, in qualità di esecutore ovvero di committente, si obbliga ad assicurare la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contrattoe assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla medesima legge. 2. La Struttura - Il Soggetto attuatore si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi obbliga a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonchéaccensione e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad a operare su di essi (artessi. 3. 3- In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., comma 7in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla legge 13 agosto 2010, legge n. 136/2010)136 e s.m.i., si determineranno le conseguenze di 4. La Struttura è tenuta - Il Soggetto attuatore si obbliga a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitiinserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri contraenti sia per l’edilizia pubblica che per quella privata un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, tempestivamente nessuno escluso, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.s.m.i.. 5. Ai sensi - Qualora il Soggetto attuatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di quanto disposto dall’articolo 3tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei è tenuto a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia. 6. - Il Comune ha il diritto e l’obbligo di verificare che, nei contratti sottoscritti dal Soggetto attuatore con i propri contraenti e nei subcontratti, a qualsiasi titolo interessati dalle prestazioni oggetto della presente contrattoconvenzione, sia rispettato il presente articolo.

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Samples: Urban Planning Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Agli effetti dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, 2010 n.136 e s.m.iss.mm.ii., pena la nullità assoluta il titolare e legale rappresentante della società affidataria assume l’obbligo di utilizzare apposito conto corrente bancario o postale al fine di registrarvi i pagamenti derivanti dalla stipula del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed atto che saranno effettuati esclusiva- mente tramite con bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì o con altri strumenti di assumere l’onere incasso e pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a comunicare al Comune di comunicare all’Azienda Gaeta gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati identificati del conto dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro accensioneprima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, comprese le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (artesso. 3Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell’art.3 comma 78 della legge n.136/2010, legge n. 136/2010). 4. La Struttura il presente atto è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitirisolto di diritto, tempestivamente e comunque entro e ex art.1456 del codice civile, qualora la società affidataria non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazionesi avvalga, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi ai fini dei pagamenti, né in ordine di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136 del 2006 e ss.mm.ii.. L’appaltatore si impegna a pagamenti già effettuatidare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Contratto d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura L’Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare a: a. utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico un conto corrente bancario o postale (art. 3dedicato alle commesse pubbliche, comma 1anche in via non esclusiva, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del quale dovranno essere trasmessi alla Regione, entro sette giorni dalla loro sua accensione, nonchégli estremi identificativi, nello stesso termine, le con contestuale trasmissione alla Regione stessa delle generalità e il codice del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; b. comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché le variazioni relative ai soggetti autorizzati ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).esso; 4. La Struttura è tenuta c. adempiere a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della L. citata Legge 136/2010 e s.m.iss.mm.ii.. La Stazione appaltante, il in ottemperanza all'art. 3 comma 8 della stessa Xxxxx, si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti e, in caso di mancato utilizzoadempimento da parte dell’Appaltatore, nella transazione finanziaria, potrà procedere all’annullamento del bonifico bancario o postale ovvero contratto informandone contestualmente la Prefettura di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contrattoCagliari.

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Samples: Supporto E Segreteria Tecnica Per L’attuazione Delle Misure Di Semplificazione

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto“Piano straordinario contro le mafie”. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliPertanto, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.il Prestatore ha reso noti all’Agenzia con comunicazioni acquisite al protocollo AgID con il nr. 17781 del 21.09.2017 e nr. 17907 del 22.09.2017, dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionebancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (essi. 3. Ai sensi del predetto art. 3, comma 7, 3 della legge n. 136/2010)136/2010 e s.m.i., l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. 4. La Struttura è tenuta cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornicomunicata mediante PEC all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di ta- le comunicazione, la Struttura cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine autorizzate dall’appaltatore a pagamenti già effettuatiriscuotere. 5. Ai sensi di Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. dalla legge n. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Lettera Contratto Per L’affidamento Diretto Di Servizi Di Supporto Alla Traduzione

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. 9.1 Con la sottoscrizione del riferimento al presente accordo la Struttura contratto esecutivo, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi 9.2 Il Prestatore deve comunicare a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda Sviluppo Lazio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione, nonchéaccensione ovvero se già accesi entro sette giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)essi. 4. 9.3 La Struttura è tenuta cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornicomunicata mediante raccomanda a/r a Sviluppo Lazio. In difetto delle indicazioni di ta- le comunicazionecui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Sviluppo Lazio per pagamenti a persone non autorizzate dal Prestatore a riscuotere. 9.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Sviluppo Lazio verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi flussi finanziari di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.. 9.5 Resta inteso, infine, che qualora il mancato utilizzoPrestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Sviluppo Lazio e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma. 9.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contrattoarticolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

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Samples: Contract for Services

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. 10.1 Con la sottoscrizione del riferimento al presente accordo la Struttura Contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i.. 10.2 A tal fine il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: 10.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r e/o PEC a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 10.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti nel contratto di mandato in caso di R.T.I.. 10.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., pena lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la nullità assoluta Prefettura-Ufficio territoriale del presente contrattoGoverno di Roma. 2. La Struttura 10.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi rinvia a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, quanto disposto dalla legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto...

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Samples: Contratto Di Servizi Legali

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari bonifico bancario (o postali, accesi presso banche o postale) presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicatiagenzia di n. – Via , sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi codice IBAN: , intestato a pubbliche , dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (artpubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. L.136/2010. La/e persona/e titolare/i o delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono: - , nato a il c.f. . - , nato a il c.f. . Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010). 3, il C.U.P. dell’intervento è e il C.I.G. è . La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei Ai sensi dell’art. 3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionededicati, nonchéanche in via non esclusiva, nello stesso terminee, salvo quanto previsto all’art.3, comma 3, della L. 136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a Pagina 5 di 8 garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le generalità e spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (arttotale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. Il Professionista s’impegna a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitidella L n.136/2010, tempestivamente e comunque al Comune, entro e non oltre sette giorni. In difetto , eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi tracciabilità dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuatiflussi finanziari di cui alla citata L n. 136/2010 cit. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 121.1 La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. Con 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno COMPILARE NON NON COMPILARE 21.2 La Società si impegna a comunicare all’Agenzia/Equitalia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 21.3 La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2prescritti dalla citata legge. La Struttura Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliimpegna, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.altresì, dedicatia trasmettere i predetti contratti all’Agenzia/Equitalia, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 19, legge n. 136/2010)Legge 136/10. 3. 21.4 La Struttura dichiara altresì Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate/Equitalia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di assumere l’onere Roma - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)tracciabilità finanziaria. 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Trasporto Di Documentazione E Facchinaggio

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. 1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume contratto di appalto le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 136/2010 e s.m.i. 2 In applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di Contraente deve comunicare all’Azienda alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge n. 136/2010)dovrà essere riportato il seguente Codice CIG xxxxxxxxxxxxxx. 4. La Struttura è tenuta 3 Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto pena di ta- le comunicazione, nullità un’apposita clausola con la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi flussi finanziari di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. 4 Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il mancato utilizzocontratto e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contrattonel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. 12.1 Con la sottoscrizione del riferimento al presente accordo la Struttura Accordo Quadro, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto... 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura 12.2 A tal fine il Prestatore dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionedel conto corrente bancario o postale, nonchédedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, nello stesso terminesono i seguenti: 12.3 La Società A dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, le generalità e il codice fiscale dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: 12.4 La Società B dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: 12.5 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta eventualmente autorizzate a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornicomunicata mediante raccomanda a/r e/o PEC a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di ta- le comunicazione, cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 12.6 E’ altresì onere del Prestatore e/o delle Società A e B inserire la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi clausola sulla tracciabilità dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.:

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con Le Parti: - la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Società, ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (arteffetti dell’art. 3, comma 17, legge n. 136/2010)Legge 136/2010 s.m.i. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di , si impegna a comunicare all’Azienda sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (artessi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)Legge 136/2010 s.m.i. 4. La Struttura è tenuta , si impegna a comunicare all’Azienda alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta sui relativa ai dati fornititrasmessi. Il presente contratto, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto si intenderà risolto di ta- diritto nel caso in cui le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuatitransazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale A. ovvero di con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di pagamento costituisce causa tracciabilità finanziaria di risoluzione cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del presente contrattoGoverno della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

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Samples: Insurance Policy

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell’art. Con la sottoscrizione 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante: Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO sono le seguenti: Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all’Istat a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società allegando copia fotostatica del documento d’identità. Il CIG (Codice Identificativo Gara) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell’all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: n. A02538A524. La Società ha l’obbligo di esibire all’ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell’esecuzione del presente accordo contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la Struttura quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del . Il presente contratto. 2contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall’art. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o presso la della Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Contract for the Acquisition of Services

Tracciabilità dei flussi finanziari. 120.1 La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. Con la sottoscrizione 3, Legge 136 del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche postali dedicati alle commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (artpubbliche. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (artAi sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE _ I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale _ NON COMPILARE 20.2 La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 4. 20.3 La Struttura è tenuta Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto pena di 20.4 La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuatiRoma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi

Tracciabilità dei flussi finanziari. La CNPADC, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto. 2, ai sensi dell’art. La Struttura si impegna ad utilizzare 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a. r., nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali, postali accesi presso banche o presso la Società società Poste Italiane S.p.A., A. dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari anche non in via esclusiva, al presente Contratto. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del conto corrente dedicato nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (artdetto conto. 3, comma 7, legge A tal fine e ai sensi della Legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta 136/2010 l’Appaltatore si impegna a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente il conto corrente dedicato e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine generalità delle persone delegate ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuatioperare sul medesimo conto con il modello facsimile Allegato 2 al presente Contratto. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari bonifico bancario (o postali, accesi presso banche o postale) presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicatiagenzia di n. – Via , sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi codice IBAN: , intestato a pubbliche , dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (artpubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. L.136/2010. La/e persona/e titolare/i o delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono: - , nato a il c.f. . - , nato a il c.f. . Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010). 3, il C.U.P. dell’intervento è e il C.I.G. è . La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei Ai sensi dell’art. 3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionededicati, nonchéanche in via non esclusiva, nello stesso terminee, salvo quanto previsto all’art.3, comma 3, della L. 136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le generalità e spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (arttotale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. Il Professionista s’impegna a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitidella L n.136/2010, tempestivamente e comunque al Comune, entro e non oltre sette giorni. In difetto , eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi tracciabilità dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuatiflussi finanziari di cui alla citata L n. 136/2010 cit. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Accordo Quadro Interventi Urgenti

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. Con 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la sottoscrizione del presente accordo Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome cognome codice fiscale La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la Struttura quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2prescritti dalla citata legge. La Struttura Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliimpegna, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.altresì, dedicatia trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 19, legge n. 136/2010). 3Legge 136/10. La Struttura dichiara altresì Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di assumere l’onere Roma - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)tracciabilità finanziaria. 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Della Fornitura Di Carta

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. Con 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la sottoscrizione del presente accordo Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: _ I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome cognome codice fiscale La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la Struttura quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2prescritti dalla citata legge. La Struttura Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliimpegna, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.altresì, dedicatia trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 19, legge n. 136/2010). 3Legge 136/10. La Struttura dichiara altresì Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di assumere l’onere Roma - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)tracciabilità finanziaria. 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Brokeraggio Assicurativo

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. Con la sottoscrizione 3, Legge 136 del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., postali dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni operazioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società indica il seguente conto dedicato: Banca – IBAN – SWIFT/BIC . Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono: 1) nome cognome codice fiscale ; La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di pagamento costituisce causa esso. La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di risoluzione nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10 e s.m.i. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del presente contrattoGoverno della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9288615794

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Taxi

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume L'affidatario si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura ss.mm.ii.. In particolare si impegna ad a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto da utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente all'affidamento in questione. A tal fine il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (artgli strumenti previsti dall'art. 33 Legge 13.08.2010, comma 1, legge n. 136/2010). 3136 e ss.mm.ii. La Struttura dichiara altresì Il mancato assolvimento degli obblighi di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi tracciabilità dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del citato art. 3 della legge 136/2010. Il Comune verifica gli adempimenti agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto affidatario o da un suo procuratore per il quale, in quest'ultimo caso, dovrà xxxxxxxsi copia dell'atto comprovante il possesso del potere a rappresentare validamente l'impresa, e dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia di valido documento di identità del dichiarante. Dovrà essere integrato dal concorrente il modello del DGUE pubblicato e allegato al presente contrattodisciplinare.

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Samples: Disciplinary Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell’art. Con la sottoscrizione 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante: Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO o C/C POSTALE sono le seguenti: Xxxxxx Xxxxxxxx data di nascita 18/02/1955 a Roma codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Xxxxxxxx Xxxxxxx data di nascita 14/019/1978 a Crotone (KR) codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all’ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società allegando copia fotostatica del documento d’identità. Il CIG (Codice Identificativo Gara) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell’all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: n. B475702E01. La Società ha l’obbligo di esibire all’ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell’esecuzione del presente accordo contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la Struttura quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del . Il presente contratto. 2contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall’art. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o presso la della Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Enterprise Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura L’impresa contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, all’art. 3 della L. n. 136136/2010, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura A tal fine il CIG è …………… L’impresa si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postalia comunicare al Ministero tempestivamente, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti e comunque non oltre i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, l’impresa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. L’impresa si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, l’impresa contraente si impegna a inserire, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi (art. 3, comma 7, legge assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010). L’impresa contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Contratto Di Servizio

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli Contratto, s’impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010dei Flussi Finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 3 L. n. 136, 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di cui all’art. 5 del Contratto, comprese le Fatture e/o i documenti fiscali emessi dal Fornitore, devono riportare il Numero di CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in epigrafe al presente contrattoContratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliLe coordinate bancarie del conto corrente dedicato, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane indicato dal Fornitore con Nota assunta al prot. ASP n. del / / ed in particolare con dichiarazione sostitutiva in data / _/ a firma del Legale rappresentante pro-tempore dell’Aggiudicatario signore/a , per l’accreditamento del corrispettivo contrattuale è il seguente: Istituto di Credito S.p.A., dedicaticon sede in ( ), sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi Codice I.B.A.N. intestato a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010)_ . 3. La Struttura dichiara altresì A.S.P. s.p.a. versa il corrispettivo di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionecui all’art. 5 del presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità alle coordinate bancarie del conto corrente indicate dal Fornitore ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010 e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)s.m.i. 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitiIl Fornitore si obbliga, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornialtresì, ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con gli eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della 3 L. n. 136/2010 e s.m.ia dare immediata comunicazione scritta al Committente, il mancato utilizzovia pec, nella transazione finanziariadelle notizie dell’inadempimento della propria controparte e/o subcontraente, del bonifico bancario o postale ovvero agli obblighi di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contrattodei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010.

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Samples: Contract for Supply

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136n.136 ss.mm.ii. avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contrattononché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliQualora l'appaltatore provveda alle transazioni relative ai pagamenti destinati a dipendenti, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite strumenti diversi dal bonifico bancario o postale (arte senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 19-bis, legge n. 136/2010).della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii.. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di L'appaltatore si obbliga a comunicare all’Azienda alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)essi. 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Contract for Execution of Works

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. Con la sottoscrizione 3, Legge 136 del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., postali dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni operazioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società indica il seguente conto dedicato: NON COMPILARE - IBAN NON COMPILARE Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono: 1) nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale NON COMPILARE; 2) nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale NON COMPILARE. La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di pagamento costituisce causa esso. La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di risoluzione nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10 e s.m.i. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del presente contrattoGoverno della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Taxi

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136, 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contrattoil Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. La Struttura Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari conviene che, in ogni caso, Coni Servizi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o postaliPEC, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (art. 3, comma 1, legge ora X.X.XX.) n. 136/2010)8 del 18 novembre 2010. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Azienda gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 4. Il Fornitore, nella sua qualità di essi (artappaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 78, legge della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010)136 e s.m.i. 4. La Struttura è tenuta , ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitipena di nullità assoluta, tempestivamente una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.s.m.i.. 5. Ai sensi Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Coni Servizi e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. 6. Il Fornitore, il si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari. 7. Coni Servizi verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx. 8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx, restando inteso che Coni Servizi si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento costituisce causa di risoluzione utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del presente contrattoFornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Contract for the Assignment of Outsourced Contact Center Services for Private Clients and Federations for the Institute of Medicine and Science of Sport (Imss) of Coni.

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli contratto, s’impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 3 della L. n. 136/2010. In ragione di cui alla legge 13 agosto 2010ciò, n. 136tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo, comprese le fatture emesse dal Fornitore, devono riportare il codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e s.m.i., pena la nullità assoluta del indicato in epigrafe al presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliLe coordinate bancarie del conto corrente, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.indicato dal Fornitore con nota assunta al prot. n. del / / , dedicatiper l’accreditamento del corrispettivo è il seguente: Istituto di Credito , sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3Agenzia di , comma 1, legge n. 136/2010)Codice I.B.A.N . 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, Committente accredita il corrispettivo dovuto previsto dall’art. 14 del Capitolato esclusivamente presso le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)coordinate bancarie del conto corrente sopra indicate. 4. La Struttura è tenuta Il Fornitore si impegna a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati fornitiper iscritto alla Committente, tempestivamente senza ritardo e comunque entro e non oltre sette giorninei termini di legge, eventuali variazioni ai suddetti dati o informazioni rese ex art. In difetto di ta- le comunicazione3 L. n. 136/2010, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuatimediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000. 5. Ai sensi L’Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti la clausola di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione scritta al Committente, il mancato utilizzovia posta elettronica certificata, nella transazione finanziariadelle notizie dell’inadempimento della propria controparte, del bonifico bancario subappaltatore e/o postale ovvero subcontraente, agli obblighi di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contrattodei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Le parti: - L'assicuratore ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (arteffetti dell'art. 3, comma 17, legge n. 136/2010)Legge 136/2010 s.m.i. 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di , si impegna a comunicare all’Azienda sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Xxxxx, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (artessi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)Legge 136/2010 s.m.i. 4. La Struttura è tenuta , si impegna a comunicare all’Azienda alla stazione appaltante ogni eventuale variazione intervenuta sui relativa ai dati fornititrasmessi. Il presente contratto, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornisi intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di pagamento costituisce causa tracciabilità finanziaria di risoluzione cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del presente contrattoGoverno della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

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Samples: Insurance Policy

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1Il professionista arch. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, si assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010dei flussi finanziari, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (artcome previsto dall’art. 3, comma 18, della legge 13.08.2010 n. 136/2010). 3136 e s.m.i. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza avvalersi dei conti correnti appositamente dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, e/o senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena la nullità assoluta, nei contratti eventualmente discendenti dal presente affidamento, un’apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti si assume gli obblighi di pagamento costituisce causa tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’affidatario si impegna a procedere nei loro confronti all’immediata risoluzione del presente contrattorapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, nel caso in cui abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Affidamento Incarico Professionale

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. Con la sottoscrizione 3, Legge 136 del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., postali dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni operazioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società indica il seguente conto dedicato: Banca – IBAN – SWIFT/BIC . Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono: 1) nome cognome codice fiscale ; La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di pagamento costituisce causa esso. La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di risoluzione nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10 e s.m.i. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del presente contrattoGoverno della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente:

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Taxi

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti della L. 13 agosto 2010, n. 2010 n . 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n . 1 87, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 201 O n. 217, l 'Istituto aggiudicatario" ha comunicato al l 'Azienda Sanitaria, con nota prot. n. ………………. il numero di conto corrente dedicato che uti lizzerà per ogni transazione inerente l 'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e s.m.i.dei codici fiscali dei soggetti abi l itati ad operare, dati che d i seguito si riportano : In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici d i lavori, servizi e forniture devono essere registrati su i conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità) , pena la nullità assoluta del presente contratto. 2contratto d i appalto. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postaliA tal fine il Codice Identificativo Gara attribuito dall 'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici d i Lavori , accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità Servizi e Forniture è il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.seguente: ……..

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Samples: Determinazione a Contrarre Per La Gara Europea Per l'Affidamento Del Servizio Di Tesoreria

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. 9.1 Con la sottoscrizione del riferimento al presente accordo la Struttura contratto esecutivo, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto... 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura 9.2 A tal fine il Prestatore dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionedel conto corrente bancario o postale, nonchédedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, nello stesso termine, le sono i seguenti: - codice IBAN conto corrente intrattenuto presso Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono: nat a il , C.F. 9.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta eventualmente autorizzate a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornicomunicata mediante raccomanda a/r a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di ta- le comunicazionecui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 9.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Lazio Innova verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi flussi finanziari di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.. 9.5 Resta inteso, infine, che qualora il mancato utilizzoPrestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma. 9.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto.articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..

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Samples: Contratto Di Servizi

Tracciabilità dei flussi finanziari. La CNPADC, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità contributiva della Società. Ai sensi e per gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto. 2, ai sensi dell’art. La Struttura si impegna ad utilizzare 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r. o a mezzo Pec, nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali, postali accesi presso banche o presso la Società società Poste Italiane S.p.A., A. dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3anche non in via esclusiva, comma 1, legge n. 136/2010). 3al presente Contratto. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di Società è tenuta a comunicare all’Azienda gli tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, del conto corrente dedicato nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010)detto conto. 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Assicurazione

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con la sottoscrizione L’Aggiudicatario assume gli “obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari” previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti, in genere, appartenenti alla “filiera” delle imprese del presente accordo contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso. 2. il contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Ente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pordenone. 3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. 4. Il Contraente si obbliga ad utilizzare ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Ente che passivi verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi preso banche o presso poste Italiane S.p.A., “dedicati” anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. 5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché generalità ed il codice fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell’appaltatore entro giorni 7 (sette) decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette), dal verificarsi delle stesse. 6. Ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i, il Contraente è tenuto altresì a comunicare all’ente gli estremi di cui sopra, riferiti ai subappaltatori agli eventuali subcontraenti. 7. ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la Struttura piena tracciabilità delle operazioni, costituisca causa di risoluzione dello stesso. 8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Ente e dagli altri soggetti di cui al precedente comma 1, il codice identificativo della gara. 9. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori, contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. 10. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all’Ente, oltre alle informazioni di cui all’art.118, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i restando inteso che l’Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente di contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. 9.1 Con la sottoscrizione del riferimento al presente accordo la Struttura Accordo, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto... 2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura 9.2 A tal fine il Prestatore dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensionedel conto corrente bancario o postale, nonchédedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, nello stesso termine, le sono i seguenti: - codice IBAN conto corrente intrattenuto presso Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono: a il , C.F. 9.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta eventualmente autorizzate a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giornicomunicata mediante raccomanda a/r a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di ta- le comunicazionecui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 9.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Lazio Innova verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi flussi finanziari di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.. 9.5 Resta inteso, infine, che qualora il mancato utilizzoPrestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma. 9.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto.articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Con La Società assicuratrice, la sottoscrizione del Società di brokeraggio assicurativo, nonche’ ogni altra Impre- sa a qualsiasi titolo interessata al presente accordo la Struttura assume contratto (cd filiera) , sono impegnate a osser- vare gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. 2. La Struttura si impegna ad utilizzare Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., postali dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente al- le generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (art. 3Po- ste Italiane S.p.A) e riportare, comma 1, legge n. 136/2010). 3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010). 4. La Struttura è tenuta relativamente a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.iciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

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Samples: Insurance Agreement