Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale. 8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti L'Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva, definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura , ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la tale garanzia fideiussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)%; qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al 20%. La garanzia fideiussoria cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è prestata mediante atto progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretotale beneficio, le stesse segnalano, in conformità all’art. 103sede di offerta, commi 2 il possesso del requisito, e 3, del Codice dei contrattilo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia è presentata in originale cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3Appaltante. La garanzia Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati Stati di avanzamento Avanzamento dei lavori Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaL'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il rimanente ammontare residuo completamento dei lavori nel caso di risoluzione del 20% (venti contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per cento), cessa provvedere al pagamento di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, quanto dovuto dall'esecutore per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso contratti collettivi, delle maggiori somme pagate durante l’appalto leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall’impresa dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8solidale ai sensi dell'art. Ai sensi dell’art. 10337, comma 35, del Codice dei contatti, la D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia di cui al fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 1 determina 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 75 del medesimo decreto da parte della Stazione appaltanteAppaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Contract for Public Works, Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Comunale, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, Preliminarmente alla stipulazione del Codice dei contratti contratto l’Aggiudicatario è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di cauzione definitiva, pari aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualesuperiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca bancaria o da un intermediario finanziario autorizzato o la polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole assicurativa di cui allo schema tipo allegato al predetto decretocomma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in conformità all’art. 103la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, commi 2 e 3comma 2, del Codice dei contratti. La codice civile, nonché l'operatività della garanzia è presentata in originale alla medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnicaAppaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
4. La garanzia, Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed la quale la garanzia è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioniprestata.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'artall'articolo 75 del D.lgs. 93 del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i. da parte della Stazione appaltanteAppaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. In caso di RTI la cauzione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo.
8. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo.
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Samples: Capitolato D’oneri, Capitolato D’oneri
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 25 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Construction Contract, Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta dell’ 80 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
45. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 20 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio ; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
56. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
67. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 123 del Regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa un'impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformità all’art. 103all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione ; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell'appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’operad'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'Art.35 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, 103 del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta un’offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)%; qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n° 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del al Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento)%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione all’emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltanteAppaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'artall’art. 93 34 da parte della Stazione appaltanteAppaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria definitiva a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa nelle forme di assicurazione cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. all’articolo 103, commi 2 4, 5 e 36, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisoriocui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoriagaranzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti Contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualedell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara ribasso in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria Alla cauzione definitiva rilasciata da un’impresa Istituti di assicurazione in osservanza delle clausole Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 20 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioallo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso o rimborsi dovuti all’interno delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 10350/2016, comma 1l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, del Codice dei contratti è richiesta una denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora . Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualesuperiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretocomma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, in conformità all’artcomma 3 del D. Lgs. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della formale sottoscrizione preventiva escussione del contrattodebitore principale, anche limitatamente alla scheda tecnicala rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo . Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariocessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione stazione appaltante può avvalersi della incamerare la garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso contratti collettivi, delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudizialeleggi e dei regolamenti sulla tutela, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaprotezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale cessa di cui avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente tutto o totalmente, dalla Stazione appaltantein parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualicui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originariocomma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. In Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidalesolidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 103, comma 3, del Codice dei contatti, 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 93 offerta, da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai fini della stipula del pertinente Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103103 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a contrattuale dell’Accordo Quadro, pari alla base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2d’asta presuntiva della procedura. La predetta garanzia fideiussoria è potrà essere prestata mediante atto di cauzione o fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole secondo le modalità di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 10393, commi 2 e 3, del Codice D.Lgs. 50/2016 La fideiussione originale dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: • essere prestata in favore dell’INVALSI che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiario della stessa; • essere sottoscritta con firma da parte di un soggetto in possesso dei contrattinecessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile - firmata dal notaio - che attesti, tra l’altro, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore; • essere incondizionata e irrevocabile; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; • prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI; • prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di fornitura; • avere una durata almeno pari a tutta la durata dell’Accordo Quadro e quindi di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro medesimo. Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è presentata ridotto:
a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
b) del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella del periodo a), anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituititi esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese;
c) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a ) e b), per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
e) del 15% , anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) b) c) e d) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della noma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
f) del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell’operatività di qualità di ESC per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre (se non già prodotta nella Documentazione Amministrativa) le certificazioni di qualità conformi alle suddette norme in originale alla Stazione appaltante prima ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta con firma dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della formale sottoscrizione detta certificazione. Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del contrattobeneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli incarichi stessi e dall’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro. La garanzia è progressivamente svincolata a in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 103103 del D.lgs. 50/2016, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia secondo le modalità indicate nell’Accordo Quadro. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli Schemi tipo approvati dal MISE con decreto di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento concerto con il MIT e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriapreviamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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Samples: Disciplina Di Gara, Accordo Quadro Per Servizi Di Organizzazione Eventi E Prenotazione
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, 103 del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta un’offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)%; qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n° 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del al Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento)%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione all’emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltanteAppaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario ordinario, la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'artall’art. 93 34 da parte della Stazione appaltanteAppaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3comma 4, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 31 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal presente Capitolato e dalla Convenzione, comma 1da stipularsi successivamente all’aggiudicazione, del Codice dei contratti è richiesta il Concessionario dovrà presentare al Comune di Ferrara una garanzia fideiussoria cauzione definitiva per un importo pari a titolo di cauzione definitiva, € 10.000,00 pari al 10% (dieci per centodell’importo di € 100.000,00 indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla concessione che sarà stipulata successivamente all’aggiudicazione. Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:
a) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta In contanti, previo versamento presso la Tesoreria dell’Ente o in favore titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx dell’Ente;
b) Mediante fideiussione bancaria di un'offerta inferiore all’importo a base pari importo;
c) Mediante polizza assicurativa di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la pari importo;
d) Mediante garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è superiore al 20% (venti per cento)pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, l'aumento è che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di due punti percentuali per ogni punto rilascio di ribasso eccedente la predetta misura percentualegaranzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole Se prestato nella forma di cui allo schema tipo allegato alla precedente lettera a) dovrà essere prodotta in originale la ricevuta del versamento; se prestato nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente:
a) la rinuncia al predetto decreto, in conformità beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 103, commi 2 e 3, 1944 del Codice dei contrattiCivile; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. La 1957, comma 2 del Codice Civile; c) l’operatività della garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattoentro 15 giorni, anche limitatamente alla scheda tecnicaa semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione.
3. La mancata costituzione della garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con definitiva determina la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzionerevoca dell’affidamento.
4. La garanzia, garanzia copre gli oneri per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie mancato o restituzioniinesatto adempimento.
5. La Stazione cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che la stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto abbia patito in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità corso di dichiarazione giudizialeesecuzione di contratto, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariache in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinata entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata Il Comune di Ferrara, ai soli fini della corretta costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l’importo di € 50.000,00/cinquantamila/00 annuo, oltre IVA nella misura legale per legge, e, pertanto l’importo complessivo di cui al combinato disposto dei commi 1 € 100.000,00 relativo ai 2 anni di svolgimento del servizio, che costituirà la base per il calcolo delle garanzie provvisoria e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso definitiva. Alla luce di variazioni al contratto per effetto questa stima pertanto la cauzione definitiva dovrà essere di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioammontare pari ad € 10.000,00/diecimila/00 derivante dal seguente calcolo: 50.000,00 x 2 anni x 10%.
7. In caso La cauzione potrà essere svincolata solo a seguito di raggruppamento temporaneo o espressa comunicazione liberatoria da parte del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidaleFerrara.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia Le inadempienze di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione grave entità comporteranno l’integrale incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltantedel Comune di Ferrara, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriafatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.
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Samples: Concessione Di Servizio
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti ecce- denti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario in- termediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'ec- cezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, all’articolo 103 del Codice dei contratticontrat- ti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodo- cumento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente rima- nente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente automati- camente all'emissione del certificato di collaudo provvisoriocollaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori altri atti formali, richieste, autorizzazioniautoriz- zazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante du- rante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene av- viene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo fer- mo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza concor- renza di un quinto 1/5 dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8solidale tra le imprese. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contattiD.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina deter- mina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione Stazio- ne appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai In analogia ai contratti di lavori, ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta ri- chiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento)cen- to, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualeper- centuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario in- termediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodocu- mento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 25 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata svin- colata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie li- beratorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dis- posto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissionesottomis- sione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
86. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata in sede di cui all'art. 93 gara da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire, comma 1a garanzia dell’esecuzione del contratto, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo del 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione definitiva, pari fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la predetta misura percentuale.
polizza assicurativa di cui al precedente comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaL'ammontare residuo, pari al 25 per il rimanente ammontare residuo cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 20% (venti garante nei confronti dell'impresa per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario quale la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8prestata. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 fideiussoria per l’esecuzione determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, , è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (34) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (35) allegato al predetto decreto,integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (36) in conformità all’art. all’articolo 103, commi 2 e 3, 4 del Nuovo Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia garanzia, in conformità all’articolo 103, commi 5 del Nuovo Codice dei contratti, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il Il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (37)o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato , cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (38); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidalesolidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Nuovo Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Contratto D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoassicurazione, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contrattialle disposizioni di Xxxxx. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finaletutto quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidalesolidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Nuovo Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
9. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
10. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, L'esecutore del Codice dei contratti contratto è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di cauzione definitiva, pari aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoall'articolo 1957, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3comma 2, del Codice dei contratticodice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 75 da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioverifica di conformità; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori delle forniture da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Forniture Di Allestimento
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 11 della D. Lgs. 50/2016, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, denominata “garanzia definitiva”, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)la predetta misura percentuale; qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in osservanza delle clausole di cui conformità allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratticomma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80% (ottanta 80 per cento) dell'iniziale cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 20 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Affidamento Diretto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dellʼarticolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dellʼarticolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dellʼimporto contrattuale; qualora l’aggiudicazione se lʼaggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo allʼimporto a base di gara dʼasta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa unʼimpresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103allʼarticolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque) per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, autentica attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione lʼestinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio dʼufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto lʼappalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento lʼincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dellʼappaltatore di proporre azione innanzi l’autorità lʼautorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’operaxxxxx xʼxxxxx, sia stata incameratax xxxxx xxxxxxxxxx, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dellʼimporto originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa dallʼimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dellʼarticolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 DEL d.Lgs. n.50/2016, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora . Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la predetta misura percentuale.
2risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono provvisorio o del certificato di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5regolare esecuzione. La Stazione stazione appaltante può avvalersi richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia fideiussoria, parzialmente ove questa sia venuta meno in tutto o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltanteparte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima garanzia può essere ridotta in caso reintegrazione si effettua a valere sui ratei di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7prezzo da corrispondere all'esecutore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 1 determina 7 del D.Lgs. n.50/2016, per la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriagaranzia provvisoria.
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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti L'Aggiudicatario è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione dell'importo dell'Accordo Quadro con le modalità indicate dalla Committente. L'importo della cauzione definitiva è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci ridotto del 50 per cento)cento per gli operatori economici ai quali è stata riconosciuta da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la garanzia fideiussoria è aumentata certificazione del sistema di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualequalità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattoprestazioni oggetto dell'Accordo quadro, anche limitatamente alla scheda tecnicase è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a in misura dell'avanzamento dell'esecuzioneproporzionale alla durata dell'Accordo quadro, con cadenza semestrale, nel limite massimo del 80del’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico. Lo svincolo, senza necessità di benestare del Committentenei termini e per le entità anzidetti, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteavverrà previo rilascio, da parte dell'appaltatore o della Committente e su richiesta dell'Aggiudicataria, di un'attestazione sullo stato di esecuzione del concessionarioservizio, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentoda produrre all'istituto che ha prestato la garanzia fideiussoria. L'ammontare residuo, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del pari al 20% (venti per cento)) dell'iniziale importo garantito, cessa è svincolato dalla Committente, previa deduzione di avere eventuali crediti della stessa verso l’Aggiudicataria derivanti dall'Accordo Quadro e relativi contratti attuativi, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni oggetto dell'Accordo e relativi contratti attuativi, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato dell’applicazione di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono penali o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di diritto, senza necessità 10 (dieci) giorni di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzionicalendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoriaIn caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, parzialmente o totalmentela Committente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaprevia comunicazione all’Aggiudicataria mediante Pec.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella Nel caso di rinnovo/integrazione dell'Accordo Quadro, l’Aggiudicataria dovrà integrare la cauzione in misura legale proporzionale all’importo contrattualmente fissato del relativo atto, alle stesse condizioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originariopresente articolo.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la La garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriagara.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’art. 237-bis del Codice dei Contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono provvisorio o del certificato di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioniregolare esecuzione.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatticontratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 27 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Contract for Works and Supplies
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 11 della D. Lgs. 50/2016, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)la predetta misura percentuale; qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in osservanza delle clausole di cui conformità allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratticomma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80% (ottanta 80 per cento) dell'iniziale cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 20 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Per ribasso offerto si intende il ribasso medio ponderato tra il ribasso offerto per la sola esecuzione dei lavori e i ribassi offerti per la progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dagli atti di gara.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (52) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (53) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (54) in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (55); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 11 della D. Lgs. 50/2016, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)la predetta misura percentuale; qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in osservanza delle clausole di cui conformità allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratticomma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80% (ottanta 80 per cento) dell'iniziale cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 20 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, ,
5. autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti L’impresa appaltatrice è richiesta una garanzia fideiussoria obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva, definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell'articolo113 del d.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. superiore al 20 per cento.. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaL'ammontare residuo, pari al 25 per il rimanente ammontare residuo cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 20% (venti garante nei confronti dell'impresa per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario quale la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8prestata. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. 163/06 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 75 (dello stesso Decreto) da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva sta a garanzia:
a) dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti in contratto;
b) del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi;
c) del rimborso di somme eventualmente pagate in più dalla Stazione Appaltante;
d) di tutti gli eventuali diritti che la Stazione Appaltante potrà vantare a causa del Contratto;
e) della tariffazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in ogni caso, ogni altra azione, qualora la cauzione non risultasse sufficiente. Come previsto dall’art. 101 del Regolamento, la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori come attestato dal relativo verbale. Qualora l’Appaltatore aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alle Leggi 12.9.1982 n° 936, Stazione Appaltante provvederà all’incameramento della cauzione definitiva senza che l’Appaltatore possa vantare diritto alcuno. La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, 1 del nuovo Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. all’articolo 103, commi 2 e 3, del nuovo Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del nuovo Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del nuovo Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal presente Capitolato e dalla Convenzione, comma 1da stipularsi successivamente all’aggiudicazione, del Codice dei contratti è richiesta il Concessionario dovrà presentare al Comune di Ferrara una garanzia fideiussoria cauzione definitiva per un importo pari a titolo di cauzione definitiva, € 10.000,00 pari al 10% (dieci per centodell’importo di € 100.000,00 indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla concessione che sarà stipulata successivamente all’aggiudicazione. Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:
a) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta In contanti, previo versamento presso la Tesoreria dell’Ente o in favore titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx dell’Ente;
b) Mediante fideiussione bancaria di un'offerta inferiore all’importo a base pari importo;
c) Mediante polizza assicurativa di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la pari importo;
d) Mediante garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è superiore al 20% (venti per cento)pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, l'aumento è che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di due punti percentuali per ogni punto rilascio di ribasso eccedente la predetta misura percentualegaranzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole Se prestato nella forma di cui allo schema tipo allegato alla precedente lettera a) dovrà essere prodotta in originale la ricevuta del versamento; se prestato nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente:
a) la rinuncia al predetto decreto, in conformità beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 103, commi 2 e 3, 1944 del Codice dei contrattiCivile; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. La 1957, comma 2 del Codice Civile; c) l’operatività della garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattoentro 15 giorni, anche limitatamente alla scheda tecnicaa semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione.
3. La mancata costituzione della garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con definitiva determina la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzionerevoca dell’affidamento.
4. La garanzia, garanzia copre gli oneri per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie mancato o restituzioniinesatto adempimento.
5. La Stazione cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che la stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto abbia patito in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità corso di dichiarazione giudizialeesecuzione di contratto, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariache in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinata entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata Il Comune di Ferrara, ai soli fini della corretta costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l’importo di € 50.000,00/cinquantamila/00 annuo, oltre IVA nella misura legale per legge, e, pertanto l’importo complessivo di cui al combinato disposto dei commi 1 € 100.000,00 relativo ai 2 anni di svolgimento del servizio, che costituirà la base per il calcolo delle garanzie provvisoria e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso definitiva. Alla luce di variazioni al contratto per effetto questa stima pertanto la cauzione definitiva dovrà essere di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioammontare pari ad € 10.000,00/diecimila/00 derivante dal seguente calcolo: 50.000,00 x 2 anni x 10%.
7. In caso La cauzione potrà essere svincolata solo a seguito di raggruppamento temporaneo o espressa comunicazione liberatoria da parte del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Mobilità del Comune di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidaleFerrara.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia Le inadempienze di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione grave entità comporteranno l’integrale incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltantedel Comune di Ferrara, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriafatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.
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Samples: Concessione Di Servizio
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 105% (dieci cinque per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 25 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti L'Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva, definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura , ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora la fornitura oggetto del presente capitolato venga aggiudicata con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la tale garanzia fideiussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)%; qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al 20%. La garanzia fideiussoria cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è prestata mediante atto progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretotale beneficio, le stesse segnalano, in conformità all’art. 103sede di offerta, commi 2 il possesso del requisito, e 3, del Codice dei contrattilo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia è presentata in originale cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3Appaltante. La garanzia Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati Stati di avanzamento Avanzamento dei lavori Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaL'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il rimanente ammontare residuo completamento dei lavori nel caso di risoluzione del 20% (venti contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per cento), cessa provvedere al pagamento di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, quanto dovuto dall'esecutore per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso contratti collettivi, delle maggiori somme pagate durante l’appalto leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall’impresa dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8solidale ai sensi dell'art. Ai sensi dell’art. 10337, comma 35, del Codice dei contatti, la D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia di cui al fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 1 determina 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 75 del medesimo decreto da parte della Stazione appaltanteAppaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti Contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta un’offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, commi 2 e 3comma 2, del Codice Civile, in conformità all’articolo 103 del Codice dei contrattiContratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione dei singoli Ordinativi, nel limite massimo del 80dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’Istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzionialla conclusione temporale dell’Accordo quadro.
5. La Stazione appaltante Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarial’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioAppaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai solidale ai sensi dell’art. dell'articolo 103, comma 310, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriaContratti.
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Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, dell'art.103 del Codice dei contratti è richiesta e successive modifiche e integrazioni, “ L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci 10 per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura superiore massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ri- bassi superiori al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora . Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali percen- tuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato superiore al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento). La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risul- tanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La ga- ranzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono provvisorio o del certificato di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5regolare esecuzione. La Stazione stazione appaltante può avvalersi richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia fideiussoria, parzialmente ove questa sia venuta meno in tutto o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltanteparte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualicui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario per la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della provvisoria; La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 determina a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della sta- zione appaltante. Detta garanzia fidejussoria viene richiesta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal con- tratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione provvisoria non risultasse sufficiente. Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte dell'Am- ministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 93 da parte 360 della Stazione appaltanteLegge 20 Marzo 1865, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatorian° 2248, all. F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fi- no a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, dell’articolo 103 del Codice dei contratti Contratti, l’Appaltatore è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora contrattuale relativo al servizio di progettazione. Se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentedella Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioVerifica Conformità del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoriaAi sensi degli articoli 93 e 103, parzialmente o totalmentecomma 10, per le spese del Codice dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; Contratti in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualisu mandato irrevocabile, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale.
8solidale tra le imprese. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma 7 dell’art 93 del Codice dei Contratti. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui all'art. 93 al comma precedente è comprovato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriatutte le imprese in raggruppamento.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 25 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell’articolo 113 del D.Lgs. 103n.163 del 2006 e dell’articolo 101 del regolamento generale, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (dieci per centoun decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, e deve:
a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in assenza del rilascio del certificato, fino a 12 (dodici) mesi della data di ultimazione dei lavori risultante;
b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile;
c) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile e con operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
d) contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
e) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è ;
f) essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnicatecnica di cui alla lettera e).
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 25 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Appalto a Misura
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; provvisorio lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva", a titolo scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del succitato decreto, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è costituita a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole prestata, a scelta dell'appaltatore, dai soggetti di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoall'articolo 93, in conformità all’art. 103, commi 2 e comma 3, del Codice dei contrattiD.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
35. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario o dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
8. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del Il restante 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
79. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai solidale ai sensi dell’art. dell'articolo 103, comma 310, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'artD.lgs. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatorian. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, dell’articolo 103 comma 1, 1 del Codice dei contratti è richiesta contratti, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora . Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualesuperiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretocomma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della formale sottoscrizione preventiva escussione del contrattodebitore principale, anche limitatamente alla scheda tecnicala rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del Codice dei contratti la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo . Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariocessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del Codice dei contratti la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione stazione appaltante può avvalersi della incamerare la garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso contratti collettivi, delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudizialeleggi e dei regolamenti sulla tutela, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaprotezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice dei contratti la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale cessa di cui avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente tutto o totalmente, dalla Stazione appaltantein parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualicui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originariocomma 7 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria.
7. In Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del Codice dei contratti in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidalesolidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’art. 103, dell’articolo 103 comma 3, 3 del Codice dei contatti, contratti la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 93 offerta, da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretonelle forme previste dall’Art 93 comma 2 del D.Lgs 50/2016, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta ottanta) per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 39 del presente Capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, comma 1denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora . Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la predetta misura percentuale.
2risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria; La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole dai soggetti di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoall'articolo 93, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, comma 3 del Codice dei contrattiCodice. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della formale sottoscrizione preventiva escussione del contrattodebitore principale, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta dell'80 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo . L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa periodo intercorrente tra la data di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’estinzione avvengono l'assunzione del carattere di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5definitività dei medesimi. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per Per il resto si applicano le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7all’art. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, 103 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriadegli appalti salvo quanto espressamente derogato dal presente CSA.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, nelle forme previste dal comma precedente e dall’articolo 93 commi 1 e 2 e 3, del Codice dei contrattiContratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodel servizio, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioconformità del servizio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi comma 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissionecontratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 93 offerta da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell‟art. 103113, comma 1, del Codice dei contratti DLgs n. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per centoun decimo) dell’importo dell‟importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore caso di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura aggiudicazione con ribasso d‟asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)%; qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento l‟aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualesuperiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato bancaria o polizza fideiussoria rilasciata assicurativa emessa da un’impresa istituto autorizzato e cessa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoavere effetto, in conformità all’artai sensi dell‟art. 103113, commi 2 e 3comma 5, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale DLgs n. 163/06, solo alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione data di emissione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnicacertificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. La Ai sensi del comma 3 dell‟art. 113 del DLgs n. 163/06, la garanzia è fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell‟avanzamento dell‟esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta per cento) dell'iniziale importo dell‟importo inizialmente garantito; . Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l‟appaltatore avrà consegnato all‟istituto garante lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati stato di avanzamento dei lavori o di (o, eventualmente, un analogo documento, documento attestante l‟avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaAi sensi dell‟art. 101 del Reg. n. 554/99, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante l‟Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall‟appaltatore per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto l‟appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento l‟incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell‟appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità l‟autorità giudiziaria ordinaria.
65. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia Nei casi di cui al comma 1 determina 4 la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all‟appaltatore la reintegrazione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriaove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Contratti Di Quartiere Ii
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, , è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (33) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (34) allegato al predetto decreto,integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (35) in conformità all’art. all’articolo 103, commi 2 e 3, 4 del Nuovo Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia garanzia, in conformità all’articolo 103, commi 5 del Nuovo Codice dei contratti, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il Il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (36)o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato , cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (37); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidalesolidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Nuovo Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Contratto D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Per ribasso offerto si intende il ribasso medio ponderato tra il ribasso offerto per la sola esecuzione dei lavori e il ribasso offerto per la progettazione esecutiva, come previsto dagli atti di gara. (qualora si sia scelto di non applicare il ribasso al costo del personale e agli oneri di sicurezza aziendale, opzioni 1.b e 2.b all’articolo 2 – offerte al netto - aggiungere il seguente periodo) Ai fini del presente comma, per ribasso offerto per la sola esecuzione dei lavori si intende il ribasso virtuale ottenuto proporzionando il ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo complessivo posto a base di gara, secondo la formula R.A = R(offerto) x [A – (CP + CS)] / A, dove: R.A è il predetto ribasso virtuale, R(offerto) è il ribasso offerto sui lavori al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali, A è l’importo dei lavori a base di gara comprendenti il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali ma al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali, come predeterminati all’articolo 2, comma 1, e non soggetti al ribasso offerto.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (87) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (88) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (89) in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (90); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'artall’Art. 93 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Contract for Construction Services
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo all'importo a base di gara d'asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 1O per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa un'impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 25 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell'appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’operad'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è e deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioimporti.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 1 del D. Lgs. 10350/2016, comma 1l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, del Codice dei contratti è richiesta una denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora . Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualesuperiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretocomma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, in conformità all’artcomma 3 del D. Lgs. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della formale sottoscrizione preventiva escussione del contrattodebitore principale, anche limitatamente alla scheda tecnicala rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo . Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariocessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione stazione appaltante può avvalersi della incamerare la garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso contratti collettivi, delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudizialeleggi e dei regolamenti sulla tutela, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaprotezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale cessa di cui avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente tutto o totalmente, dalla Stazione appaltantein parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualicui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originariocomma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. In Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidalesolidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 103, comma 3, del Codice dei contatti, 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 93 offerta, da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (37) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (38) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (39) in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (40); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 10350/2016, comma 1l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, del Codice dei contratti è richiesta una denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore . In caso di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora %. Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al 20%. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole dai soggetti di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoall'articolo 93, in conformità all’artcomma 3 del D. Lgs. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della formale sottoscrizione preventiva escussione del contrattodebitore principale, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo . Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariocessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione stazione appaltante può avvalersi della incamerare la garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale cessa di cui avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente tutto o totalmente, dalla Stazione appaltantein parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di riduzione degli importi contrattualiraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale.
8solidale tra le imprese. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 103, comma 3, del Codice dei contatti, 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 93 offerta, da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (24) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (25) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (26) in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (27); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103Il Fornitore dovrà prestare - entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione e, comma 1comunque, prima della stipula del Codice dei contratti è richiesta contratto, costituendone una garanzia fideiussoria a titolo di condizione sospensiva dell'efficacia - una cauzione definitiva, definitiva d'importo pari al 10% 10 (dieci dieci) per cento del valore contrattuale, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al 20 per cento. Qualora il Fornitore produca copia della certificazione del sistema di qualità, l'importo della garanzia può essere prestato in misura dimezzata. Qualora il Fornitore non prestasse la predetta misura percentuale.
2cauzione entro il termine sopra indicato, ovvero prestasse una cauzione non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, il Committente avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera garanzia provvisoria a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, e correlativa facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è costituita a garanzia fideiussoria è dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di legge; a garanzia del pagamento di eventuali penali; a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore; a garanzia di qualsiasi ragione di credito del Committente nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza. Dalla data di consegna dell’autobus, indicata dal Fornitore in sede di offerta – comunque non superiore a 150 giorni dall’ordinativo di fornitura– il Committente procederà al collaudo di accettazione/consegna. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa compagnia assicuratrice di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare gradimento del Committente, con e dovrà espressamente e congiuntamente recare: • la sola condizione rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore escussione del debitore principale; • l'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "prima (o semplice) richiesta del concessionario, degli stati di avanzamento Committente e senza eccezioni; • la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale termini di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualoraall'art. 1957 del Codice civile, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltantesollevando pertanto il Committente dall'onere di agire nei termini ivi previsti; • che in caso di variazioni al contratto per effetto escussione della cauzione, o di successivi atti altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di sottomissione, la medesima garanzia può Terni; • che lo svincolo potrà essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7disposto solamente dal Committente mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta. In caso di raggruppamento temporaneo contestazioni, eccezioni o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103pendenze, comma 3o ricorrendo altra giusta causa, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione il Committente potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione provvisoria definitiva senza obbligo di cui all'art. 93 da parte corrispondere interessi sull'importo della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriacauzione medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.
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Samples: Fornitura Di Autobus
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Ai fini del presente comma, per ribasso offerto si intende il ribasso virtuale ottenuto proporzionando il ribasso offerto dell'aggiudicatario all’importo complessivo posto a base di gara, secondo la formula: R.A = R(offerta) x [A-(CP+CS)]/A, dove: R.A è il predetto ribasso virtuale, R(offerto) è il ribasso offerto, A è l’importo dei lavori a base di gara comprendente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali ma al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendale, come predeterminati all’Riferimento non valido,Art.2,Riferimento non valido comma 1, e non soggetti al ribasso offerto.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa un'impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformità all’art. 103all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell'appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’operad'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell'importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'Art.35 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" a titolo scelta dell’Appaltatore sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora dell’ammontare dell’Accordo Quadro.
2. Qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara un ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento)10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)10 %; qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento)20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
23. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
4. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto cessa di fideiussione rilasciato da una banca avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa del certificato di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contrattiregolare esecuzione.
5. La stazione appaltante può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia è presentata ove questa sia venuta meno in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattotutto o in parte; in caso di inottemperanza, anche limitatamente alla scheda tecnicala reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
36. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per opere eseguite pari all’ 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzionedell’importo dell’intero Accordo Quadro.
48. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento)20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioallo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, 1 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali per- centuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente ecce- dente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione as- sicurazione, in osservanza conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osser- vanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, all’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo svinco- lo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticin- que per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisoriocollaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioniautorizza- zioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta ri- dotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento au- mento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto 1/5 dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità respon- sabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, dell’articolo 103 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 prov- visoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Ai fini del presente comma, per ribasso offerto si intende il ribasso virtuale ottenuto proporzionando il ribasso offerto dell'aggiuticatario all’importo complessivo posto a base di gara, secondo la formula: R.A = R(offerta) x [A-(CP+CS)]/A, dove: R.A è il predetto ribasso virtuale, R(offerto) è il ribasso offerto, A è l’importo dei lavori a base di gara comprendente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali ma al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendale, come predeterminati all’Art.2,Riferimento non valido,Riferimento non valido comma 1, e non soggetti al ribasso offerto.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa un'impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformità all’art. 103all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell'appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’operad'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell'importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'Art.35 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria definitiva a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa nelle forme di assicurazione cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (44) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (45) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (46) in conformità all’art. all’articolo 103, commi 2 4, 5 e 36, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (47); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoriagaranzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. La Ditta aggiudicataria, entro il termine previsto al successivo articolo, dovrà costituire una garanzia fidejussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) nelle percentuali e con le modalità e gli effetti stabiliti dall’art.113 del Dlgs.vo n.163/06 ovvero:
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, L'esecutore del Codice dei contratti contratto è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di cauzione definitiva, pari aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentualesuperiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretocomma 1, in conformità prevista con le modalità di cui all’art. 10375, commi 2 e comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Codice dei contratti. La debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnicastazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all’articolo 75 da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Per ribasso offerto si intende il ribasso medio ponderato tra il ribasso offerto per la sola esecuzione dei lavori e il ribasso offerto per la progettazione esecutiva, come previsto dagli atti di gara.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237‐bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 101 del DPR 554/99 (art. 123 del nuovo Reg. n. 207/2010), è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni., a condizione che sia operante la garanzia della gestione dell’opera, di cui all’art. 36 e che il realizzatore abbia attuato tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento della tariffa incentivante GSE
54. La Stazione appaltante L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore del realizzatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
65. La garanzia fideiussoria fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi comma 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti L'AppaItatore è richiesta obbIigato a costituire a titoIo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al aI 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura deII'importo contrattuaIe, ai sensi deII'art. 103 deI D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. QuaIora i Iavori oggetto deI presente capitoIato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al aI 10% (dieci per cento), la taIe garanzia fideiussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali percentuaIi quanti sono quelli queIIi eccedenti il iI 10% (dieci per cento)%; qualora il ove iI ribasso è sia superiore al aI 20% (venti per cento)%, l'aumento I'aumento è di due punti percentuali percentuaIi per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore aI 20%. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto cauzione definitiva, caIcoIata suII'importo di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta svincoIata ai sensi deII'art. 93 comma 5 deI X.Xxx. 50/16 e s.m.i.. Essa copre gIi oneri per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore iI mancato o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), inesatto adempimento contrattuaIe e cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del soIo aIIa data di emissione deI certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo coIIaudo o di regoIare esecuzione e l’estinzione avvengono comunque decorsi dodici mesi daIIa data di diritto, senza necessità uItimazione dei Iavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente Ia rinuncia aI beneficio deIIa preventiva escussione deI debitore principaIe e Ia sua operatività entro 15 giorni a sempIice richiesta scritta deIIa Stazione AppaItante. Le Stazioni AppaItanti hanno iI diritto di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, vaIersi deIIa cauzione fideiussoria per le spese I'eventuaIe maggiore spesa sostenuta per iI compIetamento dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in Iavori neI caso di variazioni al risoIuzione deI contratto disposta in danno deII'esecutore. Le Stazioni AppaItanti hanno inoItre iI diritto di vaIersi deIIa cauzione per effetto provvedere aI pagamento di successivi atti quanto dovuto daII'esecutore per Ie inadempienze derivanti daII'inosservanza di sottomissionenorme e prescrizioni dei contratti coIIettivi, la medesima garanzia può essere ridotta deIIe Ieggi e dei regoIamenti suIIa tuteIa, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei Iavoratori comunque presenti in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la ordinario, ai sensi deII'art. 103, comma 10, deI D.Lgs. 50/16 e s.m.i., Ia garanzia è prestata dall’impresa daII'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8responsabiIità soIidaIe ai sensi deII'art. Ai sensi dell’art48, comma 15, deI D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. La mancata costituzione deIIa garanzia di cui aI comma 1 deII'art. 103, determina ai sensi deI comma 33 deI medesimo articoIo, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la Ia decadenza dell'affidamento deII'affidamento e l'acquisizione della I'acquisizione deIIa cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 93 offerta da parte della Stazione appaltantedeIIa stazione appaItante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico I'appaIto o Ia concessione aI concorrente che segue nella neIIa graduatoria.
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Samples: Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, , è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (32) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (33) allegato al predetto decreto,integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (34) in conformità all’art. all’articolo 103, commi 2 e 3, 4 del Nuovo Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia garanzia, in conformità all’articolo 103, commi 5 del Nuovo Codice dei contratti, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il Il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (35)o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato , cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (36); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidalesolidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Nuovo Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Contratto D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica ed in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoprevisti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo, 128 comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 26 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva", a titolo scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del succitato decreto, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è costituita a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole prestata, a scelta dell'appaltatore, dai soggetti di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoall'articolo 93, in conformità all’art. 103, commi 2 e comma 3, del Codice dei contrattiD.Lgs 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
35. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario o dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
8. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del Il restante 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
79. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai solidale ai sensi dell’art. dell'articolo 103, comma 310, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento D.Lgs. n. 50/2016 e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.s.m.i..
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Samples: Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 10330, comma 12, del Codice dei contratti della legge n. 109/94, come modificata ed integrata dalla legge n. 166/02, è richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per centoun decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore caso di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fideiussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)%; qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al 20%. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato polizza bancaria o assicurativa, emessa da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoistituto autorizzato, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei contratti. La garanzia lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Ai sensi delle modifiche apportate dalla legge n. 166/02 al citato art. 30, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La la garanzia è fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale decorrere dal raggiungimento di un importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, attestato mediante il SAL o di analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. Una volta raggiunto tale valore la cauzione sarà svincolata in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaragione del 50% dell’ammontare garantito, per il rimanente ammontare residuo poi procedere allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’ammontare iniziale non appena si raggiunge ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Ai sensi dell’art. 101 del 20% (venti per cento)Reg. n. 554/99, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale Nei casi di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente tutto o totalmente, dalla Stazione appaltante; in parte. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneoriginario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualimisura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto dell’importo originariod’obbligo.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (21) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (22) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (23) in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale, il tutto da concordare con l’ufficio acquisti.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 20 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatticontratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 40 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 1 del D.lgs. 10350/2016, comma 1l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, del Codice dei contratti è richiesta una denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora . Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretocomma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, in conformità all’artcomma 3 del D. Lg. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della formale sottoscrizione preventiva escussione del contrattodebitore principale, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lg. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale dell’iniziale importo garantito; lo . Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariocessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione stazione appaltante può avvalersi della incamerare la garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale cessa di cui avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente tutto o totalmente, dalla Stazione appaltantein parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneinottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lg. 50/2016 in caso di riduzione degli importi contrattualiraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale.
8solidale tra le imprese. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 3 del D. Lg. 103, comma 3, del Codice dei contatti, 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 93 offerta, da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3comma 4, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 30 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti è E’ richiesta una garanzia fideiussoria cauzione o una fideiussione a titolo di cauzione garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore con ribassi superiori al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole assicurazione, con le modalità di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103all'articolo 93, commi 2 e 33 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice dei contratticodice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante al Committente prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della cauzione è prestata a garanzia fideiussoriadell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale; l’incameramento , salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Committente può altresì incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltantedal Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di inottemperanza all’obbligo di reintegrazione, la stessa si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltantedel Committente, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Operativo
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta la “garanzia definitiva”, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualeconvenzionale complessivo di euro 148.000,00 (centoquarantottomila), con facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere integrazione nel caso in cui l’importo si discosti da quello convenzionale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. all’articolo 103, commi 2 e 3, del Codice dei contrattiContratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 103 comma 5 del Codice Contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dal Certificato di Ultimazione dei Lavori; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’art. 103 comma 10 del Codice Contratti, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice Contratti.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contattiContratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 35 del presente Capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoassicurazione, in conformità all’art. 103alla scheda tecnica prevista dalla normativa vigente in materia, commi 2 e 3integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché della clausola di operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, in conformità all’articolo 103 del Codice dei contratticontratti pubblici . La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 25 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 38 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Contract for Construction Services
Cauzione definitiva. 1A garanzia del pieno e regolare svolgimento degli obblighi che con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore si assume, lo stesso è obbligato a costituire un deposito cauzionale pari al 10 per cento dell’importo contrattuale da costituirsi mediante fidejussione di primario istituto bancario o polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa. Ai sensi dell’artLa fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1031957, comma 1, 2 del Codice dei contratti è Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta una garanzia fideiussoria a titolo scritta della stazione appaltante. In caso di cauzione definitiva, pari aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10% (dieci 10 per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al 20 per cento. La garanzia definitiva fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta dell’80 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaL'ammontare residuo, pari al 20 per il rimanente ammontare residuo cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 20% (venti garante nei confronti dell'impresa per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario quale la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8prestata. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine del servizio. Si richiama integralmente quanto disposto dagli art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 123 del D.P.R. 207/2010.
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Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, dell’articolo 103 del Codice dei contratti Contratti, l’Appaltatore è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora . Se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentedella Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioVerifica Conformità del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoriaAi sensi degli articoli 93 e 103, parzialmente o totalmentecomma 10, per le spese del Codice dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; Contratti in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissioneraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattualisu mandato irrevocabile, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale.
8solidale tra le imprese. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma 7 dell’art 93 del Codice dei Contratti. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui all'art. 93 al comma precedente è comprovato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriatutte le imprese in raggruppamento.
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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora dell’ammontare dell’Accordo Quadro.
2. Qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara un ribasso in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
23. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
4. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto cessa di fideiussione rilasciato da una banca avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa del certificato di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contrattiregolare esecuzione.
5. La stazione appaltante può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia è presentata ove questa sia venuta meno in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattotutto o in parte; in caso di inottemperanza, anche limitatamente alla scheda tecnicala reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
36. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
7. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per opere eseguite pari all’ 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzionedell’importo dell’intero Accordo Quadro.
48. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 20 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioallo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103Il Contraente, comma 1prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare una "garanzia definitiva" stabilita nella misura del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore , ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al aggiudicazione con ribasso d'asta eccedente il 10% (dieci per cento)%, la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la predetta misura percentuale.
2risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per Per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato rinvio disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’artdall'art. 103, comma 31, ultimo periodo, del Codice dei contattiD.Lgs. 50/2016, alla "garanzia definitiva" si applicano le riduzioni già previste dall'art. 93, comma 7, per la "garanzia provvisoria". di cui all'art. 1957 del codice civile e l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Siena. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l'esecuzione dell'attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltanteappaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, che aggiudica gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, , è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (22) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (23) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (24) in conformità all’art. all’articolo 103, commi 2 e 3, 4 del Nuovo Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia garanzia, in conformità all’articolo 103, commi 5 del Nuovo Codice dei contratti, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il Il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (25)o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato , cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (26); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidalesolidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Nuovo Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 10350/2016, comma 1l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, del Codice dei contratti è richiesta una denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore . In caso di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora %. Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al 20%. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole dai soggetti di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoall'articolo 93, in conformità all’artcomma 3 del D. Lgs. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della formale sottoscrizione preventiva escussione del contrattodebitore principale, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo . Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariocessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione stazione appaltante può avvalersi della incamerare la garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori da eseguirsi d’ufficio contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale cessa di cui avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente tutto o totalmente, dalla Stazione appaltantein parte; in caso di variazioni al contratto per effetto A75A12 R12 Capitolato speciale di successivi atti di sottomissioneappalto.docx inottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di riduzione degli importi contrattualiraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale.
8solidale tra le imprese. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 103, comma 3, del Codice dei contatti, 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 93 offerta, da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque) per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
86. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 38 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva
Cauzione definitiva. 1. Ai Garanzia per mancato od inesatto adempimento. L'appaltatore, ai sensi dell’artdell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n° 50/2016, deve costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del Codice risarcimento dei contratti danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicurativa emessa da istituto autorizzato. In conformità di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, se l'aggiudicazione è richiesta una garanzia fideiussoria avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci 20 per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% (dieci 10 per cento); qualora cento e fino al 20 per cento di ribasso, mentre se il ribasso offerto dall'appaltatore è superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretocauzione definitiva, in conformità all’artcome stabilito dall'art. 103, commi 2 e 3, comma 5 del Codice dei contrattiD.Lgs. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia n° 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 80 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaL'ammontare residuo, pari al 30 per il rimanente ammontare residuo cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 20% (venti garante nei confronti dell'impresa per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario quale la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalele coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
82. Ai Assicurazione di responsabilità civile verso terzi. L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’artdell'art. 103, comma 37, del Codice D.Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, a stipulare apposita polizza di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12.3.2004, n. 123, che preveda quanto sotto riportato: Partita Opere assicurate Somma assicurata Opere Rimborso dei contatticosti e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate €. 500.000,00 Opere preesistenti Rimborso dei danni materiali e indiretti ad opere preesistenti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate €. 500.000,00 Demolizione e sgombero Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate €. 200.000,00 Si precisa che all’interno dell’importo della partita “Opere” la polizza include la risoluzione in danno. Inoltre, la mancata costituzione della garanzia polizza dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria€ 500.000,00.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoassicurazione, in conformità all’art. 103agli schemi tipo di cui all’articolo 252 comma 6 del Codice dei contratti, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% (ottanta settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 2025% (venti venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Contratto d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, nelle forme previste dal comma precedente e dall’articolo 93 commi 1 e 2 e 3, del Codice dei contrattiContratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodel servizio, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
45. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione del servizio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi comma 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissionecontratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 93 offerta da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 del D.lgs. 103n.50/2016, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa una società di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’artall’articolo 103 del D.lgs. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contrattin.50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta dell’80 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
45. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 20 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
56. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
67. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai Al fine della stipula del contratto di fornitura l’Operatore Economico aggiudicatario, nei termini fissati, produrre: -garanzia fideiussoria pari al 10 % dell’importo contrattuale prestata ai sensi dell’art. 103103 del DLgs 50/2016, valida per l’intera durata del contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art 106 del DLgs 385/1.9.1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero Economia e Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la durata dell’intero periodo di validità del contratto, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1944, comma 12, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice dei contratti è codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta una garanzia fideiussoria a titolo scritta dell’Azienda. In caso di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento)%; qualora ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento)%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al 20%. Nel caso in cui uno stesso Operatore Economico si aggiudichi più lotti della medesima procedura di gara, la predetta misura percentuale.
2stessa potrà produrre o una fidejussione singola per ciascun lotto aggiudicato ovvero una garanzia cumulativa. In tal caso la stessa deve espressamente indicare i singoli lotti per i quali è prestata nonché l'importo garantito per ciascun lotto. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5%) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, come già evidenziato, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui al comma 1 tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda. La documentazione di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoriasopra dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria o dal Consorzio.
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Samples: Fornitura Di Servizi
Cauzione definitiva. 1L‟aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del relativo contratto, è obbligato a costituire la garanzia definitiva. Ai sensi dell’artdell‟art. 103103 del Codice, comma 1, l‟importo della garanzia è fissato nella misura del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore dell'importo massimo complessivo presunto del presente contratto. In caso di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura aggiudicazione con ribasso d‟asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il la predetta percentuale di ribasso del 10% (dieci per cento); qualora %. Ove il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento l‟aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2superiore al 20%. La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell‟appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l‟importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all‟art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e xx.xx. e ii.), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l‟attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l‟attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revision e iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sotto indicate condizioni: “Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all‟art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all‟eccezione di cui all‟art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell‟Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” . Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l‟affidatario dell‟appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983). La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. La cauzione è prestata mediante atto a garanzia dell'adempimento di fideiussione tutte le obbligazioni del relativo contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente: nel caso in cui l‟importo della garanzia sia ridotto del 50%, l‟aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata. Ai sensi dell‟art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall‟art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell‟art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete. Qualora l‟aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
13.a.) ai fini dell‟ottenimento del beneficio dell‟ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato da una banca dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS; ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):
13.b.) ai fini dell‟ottenimento del beneficio dell‟ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata. Qualora l‟aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un‟impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall‟art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente: certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità e (rating d‟impresa quando vigente);
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l‟aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l‟attestazione “conforme all‟originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma e corredata da un’impresa copia fotostatica del documento di assicurazione identità del medesimo in osservanza delle clausole corso di validità e con riferimento alle lettere b), c), d), e) ed f) in copia autenticata. Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui allo schema alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell‟elenco di cui all‟art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016). La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo allegato approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83. L‟Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al predetto decretopagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, in conformità all’artdelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. 103L‟Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, commi 2 delle leggi e 3dei regolamenti sulla tutela, del Codice protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisic a degli esecutori comunque presenti nei luoghi di esecuzione dei singoli contratti. La mancata costituzione della garanzia è definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3sede di offerta da parte dell‟Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta dell'80 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo . L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all‟art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall‟art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaSono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all‟art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa periodo intercorrente tra la data di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l’estinzione avvengono l'assunzione del carattere di dirittodefinitività dei medesimi ai sensi dell‟art. 102, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 comma 3 del Codice e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7ss.mm.ii. In caso di raggruppamento temporaneo raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell‟aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Contratto Di Servizio
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria definitiva a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 15 quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa nelle forme di assicurazione cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. all’articolo 103, commi 2 4, 5 e 36, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoriagaranzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103113 D.Lgs. 163/2006, comma 1, l'esecutore del Codice dei contratti contratto è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto, di importo variabile, a titolo di cauzione definitivaseconda dei seguenti casi: • generalmente, pari al 10% (dieci 10 per cento dell'importo contrattuale; • in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il in tal caso, l’ammontare verrà determinato solo dopo l’aggiudicazione definitiva; • in caso di aggiudicazione con ribasso è d’asta superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente superiore al 20 per cento; in tal caso, l’ammontare verrà determinato solo dopo l’aggiudicazione definitiva; • pari al cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la predetta misura percentualecertificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di deve essere o una fideiussione rilasciato da bancaria o una banca fideiussione assicurativa o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui allo schema tipo allegato al predetto decretoall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in conformità all’art. 103via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, commi 2 a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnicadelle finanze.
3. La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni: • l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; • l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo . Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanziaL'ammontare residuo, pari al 25 per il rimanente ammontare residuo cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 20% (venti garante nei confronti dell'impresa per cento), cessa di avere effetto ed la quale la garanzia è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioniprestata.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
8. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
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Samples: Concessione Pluriennale
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, è richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo all'importo a base di gara d'asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa un'impresa di assicurazione assicurazione, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 25 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell'appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’operad'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell'importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'Art.35 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, dell’articolo 93 del Codice dei contratti degli appalti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci 10 per cento); qualora il ribasso è sia superiore al 20% (venti 20 per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3all’articolo 93, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 75 per cento) cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti 25 per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
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Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 103all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committentecommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualorase, in corso d’opera, sia è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidalesolidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 34, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico al concorrente che segue nella graduatoria.
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