FATTO e DIRITTO. Con atto di citazione in rinnovazione del 30 maggio 2005, l’Avv. F. O. chiamava in giudizio il G. L., per otte- nere il pagamento della somma di Euro 23.773,08 a tito- lo di spese e competenze professionali per l’attività svolta in favore di questi, oltre alle spese e competenze del giu- dizio. Si costituiva in giudizio il convenuto G. L., chiedendo il rigetto della domanda. Ciò premesso, la domanda proposta dall’attore è fondata solo in parte qua. Come noto, costituisce principio sancito dal regolamen- to, in materia di tariffe forensi, quello per cui nella liqui- dazione degli onorari a carico del cliente il valore della causa è determinata, a norma del codice di procedura ci- vile, “avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di som- me o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Ciò è, infatti, quanto prevede espressamente l’art. 6 del d.m. n. 585 del 1994, poi, sostituito dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, “Regolamento recante determinazione de- gli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli av- vocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, am- ministrativa, tributaria penale e stragiudiziali”. Inoltre, con particolare riguardo alle ipotesi di risoluzio- ne consensuale della controversia - sia che assumano le vesti di una conciliazione, sia che presentino i requisiti di una transazione - emerge la tendenza, da parte del diritto vivente, ad una valutazione equitativa della remunera- zione spettante al professionista: Ciò al fine di ricondurre ad equità richieste che, in applicazione della norma di stretto diritto, risultino oggettivamente eccessive. Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 3 febbraio 1973, n. 348), “quando si tratta di stabi- lire il compenso dell’avvocato in riferimento ad una lite conclusasi con transazione, poiché per la sussistenza del- le reciproche concessioni ogni parte non è né vincitrice né perdente, ed a nulla rileva che il pagamento sia a cari- co del cliente o dell’avversario, il giudice dovrà fare rife- rimento agli ampi criteri valutativi di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794” - norma che deve ritenersi implicitamente abrogata a se- guito dell’entrata in vigore dell’articolo unico l. 7 no- vembre 1957, n. 1051, che detta i criteri per la determi- nazione degli onorari e dal d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, contenente disposizioni generali e tabelle di onorari -; ciò al fine di “ricondurre a giusti...
FATTO e DIRITTO. Con ricorso notificato in data 3 maggio 2021 e depositato il successivo 17 maggio la Società Autostrade Meridionali (SAM) ha premesso di essere concessionaria dal 1925 per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A3 Napoli-Salerno in forza di successive convenzioni, l’ultima delle quali sottoscritta nel 1999, da ultimo sostituita dalla Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009 con Anas S.p.A e con scadenza fissata al 31 dicembre 2012. Nell’agosto del 2012, a ridosso della scadenza della Convenzione Unica, l’allora concedente ANAS S.p.A,, sostituito poi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) nel ruolo di concedente (quest’ultimo a partire dal mese di ottobre 2012 ha assunto il ruolo di concedente, ai sensi dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14), avviava la procedura per il nuovo affidamento. La prima gara per l’individuazione del nuovo concessionario subentrante si concludeva con l’esclusione di tutti i concorrenti, di modo che veniva bandita una nuova procedura di affidamento in data 9 luglio 2019, conclusasi con l’aggiudicazione nel febbraio 2020 alla quale tuttavia non faceva seguito la sottoscrizione del relativo contratto a causa dell’impugnazione degli atti di gara. Ciò considerato, la SAM svolge tuttora in regime di proroga l’attività di concessionaria dell’autostrada A3 Napoli- Salerno, continuando in tale qualità ad adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio e realizzando anche gli investimenti necessari a garantire la sicurezza e i livelli di servizio della rete autostradale gestita. Ed infatti, con nota del dicembre 2012 l’Amministrazione concedente richiedeva alla SAM “di proseguire, a far data dal 1° gennaio 2013, nella gestione della Concessione secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente” e “di porre in essere tutte le azioni necessarie al mantenimento del livello di servizio, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, per l’utenza, della struttura autostradale”, con la precisazione che avrebbe comunicato “con un congruo preavviso la data dell’effettivo subentro della Concessione”. La richiesta è stata formulata dal Concedente in applicazione di quanto previsto dall’art. 5.1. della Convenzione Unica, secondo cui il concessionario, anche do...
FATTO e DIRITTO. 1.E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 4 agosto 2011 n. 6990, resa in forma semplificata, che ha respinto il ricorso della odierna appellante avverso gli esiti della procedura negoziata di cottimo fiduciario espletata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’affidamento dei servizi di agenzia di viaggio per il periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio 2013. L’appellante, seconda graduata a parità di punteggio con la società Xxxxxxx Wagonlit Italia S.r.l., torna a reiterare in questo grado le censure già inutilmente fatte valere dinanzi al giudice di primo grado, lamentando la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui dette censure ha disatteso; conclude per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, e per l’annullamento degli atti in quella sede gravati, in riforma integrale della impugnata sentenza. 0.Xx è costituita in giudizio la intimata Federazione nonché la controinteressata aggiudicataria per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. All’udienza del 6 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 3.Con il primo motivo l’appellante torna a prospettare la tesi dell’anomalia dell’offerta della aggiudicataria Viaggi del Perigeo, ove intesa nel senso che lo sconto del 30% offerto dalla concorrente in relazione ai servizi di prenotazione alberghiera e di nolo delle autovetture andasse riferito alla voce delle commissioni a suo favore e non invece – come era da presumere - sul prezzo alla stessa praticato dai fornitori dei distinti servizi. Lamenta che sul punto sia mancata la necessaria chiarezza e si duole che l’Amministrazione appaltante non abbia preliminarmente acclarato tale decisiva questione prima di assegnare i punteggi alle offerte in gara e che altrettanto non abbia fatto il giudice di prime cure disattendendo senza congrua motivazione il motivo di doglianza sul punto articolato. La censura non merita condivisione. Dalla documentazione acquisita agli atti si evince in modo inequivoco che la percentuale di sconto offerta dall’aggiudicataria riguardasse effettivamente la sua commissione, e non configura quindi un risparmio sul prezzo. E’ stata d’altra parte la stessa stazione appaltante a chiarire che la dicitura “ ristorno di commissione” utilizzata all’All. 4 lett. A della lex specialis dovesse intendersi riferita allo sconto sul premio di commissione e non sul prezzo contrattuale dei servizi offerti, sicchè non potevano sorgere dubbi di sorta in ordine alla corr...
FATTO e DIRITTO. Con due identici e distinti ricorsi depositati in data 18.11.2005 - poi riuniti i ricorrenti, tutti ex dipendenti di Istituti di Credito e titolari di assegno per il sostegno del reddito con le decorrenze per ciascun ricorrente specificate (tra luglio 2003 e aprile 2004 ), avendo ciascuno aderito volontariamente al Fondo Esuberi sottoscrivendo la domanda di assegno straordinario deducono: che ai sensi dell'art. 10 comma 9 del DM 158/00 il valore dell'assegno è pari: per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia all'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'AGO con la maggiorazione della anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità cui si somma l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; che diversamente da quanto previsto dal DM e confermato dalla circolare INPS 55 dell’ 8/3/01, l'Istituto non tiene conto nel calcolo dell'assegno pari alla pensione netta e nel calcolo dell'IRPEF, della
FATTO e DIRITTO. Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 4-10-2019 la società ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione all’avviso di addebito n. 32820190003877591000 del 24-08-2019 avente ad oggetto l’importo, comprensivo di spese notifica ed oneri di riscossione, di €. 35.269,16 relativi a inadempienze varie – note di rettifica DM 10.
FATTO e DIRITTO. Con atto di citazione, il sig. Mo. conveniva in giudizio il sig. Ma. al fine di ottenere una sentenza costitutiva, so- stitutiva del rogito notarile, avente ad oggetto il trasferi- mento della proprietà dell’immobile sito in Ostuni, alla
FATTO e DIRITTO. 1.- Il C.N. presentava, in data 22 marzo 1999, istanza di conformità urbanistica-paesaggistica, ai sensi dell’art. 13 L. n. 47 del 1985 (ora art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001), per la realizzazione di alcuni terranei da adibire ad attività sanitaria di riabilitazione, siti in Ottaviano alla via Vecchia Sarno (fondo distinto in catasto al F. 8 particella 217, in zona esterna al P.T.P. dei Comuni Vesuviani). La Commissione edilizia integrata, (ente sub-delegato ai sensi delle L.R. n. 54 del 1980 e L.R. n. 65 del 1981 in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche), esprimeva parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria. Il Comune di Ottaviano emetteva il decreto n. 10 del 10 luglio 2007 col quale riconosceva al centro ricorren- te, ai sensi dell’art. 151, comma 3, D.Lgs. n. 490 del 1999 e dell’art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004, la prescritta autorizzazione paesaggistica. Il predetto decreto autorizzatorio era quindi inviato alla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 159 menzionato X.Xxx. n. 42 del 2004. In data 19 settembre 2007, la Soprintendenza comuni- cava al ricorrente il decreto di annullamento dell’auto- rizzazione paesaggistica. 2.- Avverso il diniego della Soprintendenza, N. ha pre- sentato l’odierno ricorso, notificato il 14 e 15 novembre 2007 e depositato il successivo 28. Resiste in giudizio l’Avvocatura dello Stato per conto della Soprintendenza. Il Comune di Ottaviano, ritualmente evocato in giudi- zio, non si è costituito. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
FATTO e DIRITTO. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 2.1 dell'accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995 (in prosieguo: l'"accordo quadro"), contenuto nell'allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4), come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE (GU 1998, L 10, pag. 24; in prosieguo: la "direttiva 96/34").
FATTO e DIRITTO. A seguito del fallimento della società “Risparmio di Xxxxxxx Xxxxxxx & C. S.n.c.”, nonché dei soci illimitatamente responsabili, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx, veniva nominato curatore del fallimento il rag. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
FATTO e DIRITTO. Gli odierni appellanti (proprietari e comproprietari di terreni utilizzati, ma non espropriati, per la realizza- zione di un’opera pubblica costituita da un parcheggio) hanno impugnato la sentenza, in epigrafe specificata, con la quale il T.A.R. Calabria ha dichiarato inammis- sibile il ricorso da essi proposto, contro il Comune di Fuscaldo, avverso il silenzio serbato da detta ammini- strazione sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 2 leg- ge n. 241/1990 e 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e volta alla definizione del procedimento d’esproprio mediante o l’acquisizione in base o la restituzione di detti fondi in base alle norme citate.