FATTO e DIRITTO Clausole campione

FATTO e DIRITTO. La Provincia di Udine con nota del 4 luglio 2008 comunicò al Comune di Pavia di Udine che presso l’area, con annesso capannone industriale, sita in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ in locazione dai signori (omissis) alla società Marconi di G. G. & C. s.a.s., era stato depositato in modo incontrollato un rilevante volume di rifiuti, non protetti da copertura e tenuti in loco senza che fosse stato realizzato alcun sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. La Provincia invitò quindi il Sindaco di Pavia di Udine agli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ai fini dello smaltimento di tali rifiuti tramite ditte autorizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi. In ottemperanza all’invito il Sindaco emise in data 14 agosto 2008 l’ordinanza n. 33/2008 per la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi: più specificamente, “al fine di rimuovere la situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente” veniva ordinato al sig. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇., quale socio accomandatario e legale rappresentante della s.a.s. Marconi di G. G. & C. (di seguito, la MARCONI), nonché ai signori (omissis), nella loro qualità di comproprietari pro indiviso dell’area in locazione alla società, di rimuovere e smaltire i rifiuti in siti idonei nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza (effettuata il 18 agosto 2008). Successivamente la MARCONI, con fax trasmesso al Comune il 15 novembre 2008, in relazione a talune difficoltà a procedere alle operazioni prescrittele presentò una richiesta di proroga del termine assegnato dall’ordinanza. La scadenza prescritta venne perciò prorogata con la successiva ordinanza sindacale n. 63 del 10 dicembre 2008 di 60 giorni, vale a dire fino al 15 gennaio 2009. Le due ordinanze nn. 33 e 63/2008 non furono impugnate. In data 19 dicembre 2008 pervenne però al Comune una comunicazione a firma del dott. ▇▇▇▇▇▇ ▇. segnalante che la società ed il suo socio accomandatario erano stati dichiarati falliti con sentenza emessa dal Tribunale di Udine due giorni prima, provvedimento che lo aveva nominato curatore. Il successivo 10 marzo 2009 il legale dei proprietari dell’immobile informò il Comune che i suoi clienti, essendo ancora in corso il contratto di locazione con la curatela, non avevano la disponibilità materiale dell’area e perciò la possibilità di intervenire per ottemperare all’impartito ordine...
FATTO e DIRITTO. Con ricorso notificato in data 3 maggio 2021 e depositato il successivo 17 maggio la Società Autostrade Meridionali (SAM) ha premesso di essere concessionaria dal 1925 per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A3 Napoli-Salerno in forza di successive convenzioni, l’ultima delle quali sottoscritta nel 1999, da ultimo sostituita dalla Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009 con Anas S.p.A e con scadenza fissata al 31 dicembre 2012. Nell’agosto del 2012, a ridosso della scadenza della Convenzione Unica, l’allora concedente ANAS S.p.A,, sostituito poi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) nel ruolo di concedente (quest’ultimo a partire dal mese di ottobre 2012 ha assunto il ruolo di concedente, ai sensi dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14), avviava la procedura per il nuovo affidamento. La prima gara per l’individuazione del nuovo concessionario subentrante si concludeva con l’esclusione di tutti i concorrenti, di modo che veniva bandita una nuova procedura di affidamento in data 9 luglio 2019, conclusasi con l’aggiudicazione nel febbraio 2020 alla quale tuttavia non faceva seguito la sottoscrizione del relativo contratto a causa dell’impugnazione degli atti di gara. Ciò considerato, la SAM svolge tuttora in regime di proroga l’attività di concessionaria dell’autostrada A3 Napoli- Salerno, continuando in tale qualità ad adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio e realizzando anche gli investimenti necessari a garantire la sicurezza e i livelli di servizio della rete autostradale gestita. Ed infatti, con nota del dicembre 2012 l’Amministrazione concedente richiedeva alla SAM “di proseguire, a far data dal 1° gennaio 2013, nella gestione della Concessione secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente” e “di porre in essere tutte le azioni necessarie al mantenimento del livello di servizio, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, per l’utenza, della struttura autostradale”, con la precisazione che avrebbe comunicato “con un congruo preavviso la data dell’effettivo subentro della Concessione”. La richiesta è stata formulata dal Concedente in applicazione di quanto previsto dall’art. 5.1. della Convenzione Unica, secondo cui il concessionario, anche do...
FATTO e DIRITTO. Con ricorso in data 9 gennaio 2012 [Factor] richiedeva al Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della [Alfa] per Euro 84.127,62, oltre interessi e spese in relazione alle anticipazione effettuate a [Alfa] in forza del contratto di factoring in essere tra le parti. Con decreto n. (omissis) in data 24 febbraio 2012 ingiungeva a [Alfa] di pagare a [Factor] l’importo di Euro 84.127,62, oltre interessi, al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,50% con capitalizzazione trimestrale maturati dal primo ottobre 2011 al saldo e le spese della procedura d’ingiunzione. Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2012 [Alfa] proponeva opposizione deducendo: che il decreto ingiuntivo n. (omissis) era divenuto inefficace in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua pronuncia; che il ricorso per decreto ingiuntivo n. (omissis) era stato chiesto nei confronti della[Alfa], presso la sua sede di (omissis), quando invece aveva la propria sede legale a (omissis), con contestuale sua inefficacia; che il decreto era inesistente in assenza di delega da parte del legale rappresentante di [Factor], ed anche in quanto quest’ultima non aveva prodotto copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con cui venivano conferiti i relativi poteri a (omissis); che l’estratto autentico notarile prodotto da [Factor] per ottenere l’emissione dell’ingiunzione di pagamento non era idoneo a provare il credito azionato in via monitoria; che [Factor] aveva modificato unilateralmente nel corso del rapporto lo spread relativo agli interessi da corrispondere sulle anticipazioni effettuate. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. (omissis) e la revoca del medesimo. Si costituiva nel giudizio [Factor] deducendo la tardività della notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità ed improcedibilità dell’opposizione; l’infondatezza di tutte le eccezioni svolte dall’opponente. Chiedeva quindi che venisse dichiarata l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’opposizione stante la tardività della notifica dell’ opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo (omissis), stante la tardività della sua notifica, la pronuncia dell’ordinanza prevista dall’art. 186 ter c.p.c., dichiarandola immediatamente esecutiva per € 84.127,62, e, in ogni caso, la condanna di [Alfa] al pagamento in favore di [Factor] della suddetta somma oltre gl’interessi al ...
FATTO e DIRITTO. Rilevato che:
FATTO e DIRITTO. Gli odierni appellanti (proprietari e comproprietari di terreni utilizzati, ma non espropriati, per la realizza- zione di un’opera pubblica costituita da un parcheggio) hanno impugnato la sentenza, in epigrafe specificata, con la quale il T.A.R. Calabria ha dichiarato inammis- sibile il ricorso da essi proposto, contro il Comune di Fuscaldo, avverso il silenzio serbato da detta ammini- strazione sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 2 leg- ge n. 241/1990 e 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e volta alla definizione del procedimento d’esproprio mediante o l’acquisizione in base o la restituzione di detti fondi in base alle norme citate.
FATTO e DIRITTO. A seguito del fallimento della società “Risparmio di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ & C. S.n.c.”, nonché dei soci illimitatamente responsabili, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, veniva nominato curatore del fallimento il rag. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
FATTO e DIRITTO. Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 4-10-2019 la società ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione all’avviso di addebito n. 32820190003877591000 del 24-08-2019 avente ad oggetto l’importo, comprensivo di spese notifica ed oneri di riscossione, di €. 35.269,16 relativi a inadempienze varie – note di rettifica DM 10.
FATTO e DIRITTO. L’E.N.P.A. (ente nazionale per la protezione animali) - delegazione di Legnano impugnava innanzi al T.A.R. Lombardia - Milano le delibere con cui il Comune di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ affidva alla societa` Universal Fauna di Merigo G. & C. il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale. Lamentava, in sintesi, che:
FATTO e DIRITTO. Con la determinazione n. 278 del Settore Pubblica Istruzione n. 278 del 29 luglio 2014, il Comune di -OMISSIS-, odierno appellato, ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica per il periodo dall'ottobre 2014 al giugno 2016 nella scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado per un numero di circa 55.000 pasti annui.
FATTO e DIRITTO. 1.- Il C.N. presentava, in data 22 marzo 1999, istanza di conformità urbanistica-paesaggistica, ai sensi dell’art. 13 L. n. 47 del 1985 (ora art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001), per la realizzazione di alcuni terranei da adibire ad attività sanitaria di riabilitazione, siti in Ottaviano alla via Vecchia Sarno (fondo distinto in catasto al F. 8 particella 217, in zona esterna al P.T.P. dei Comuni Vesuviani). La Commissione edilizia integrata, (ente sub-delegato ai sensi delle L.R. n. 54 del 1980 e L.R. n. 65 del 1981 in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche), esprimeva parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria. Il Comune di Ottaviano emetteva il decreto n. 10 del 10 luglio 2007 col quale riconosceva al centro ricorren- te, ai sensi dell’art. 151, comma 3, D.Lgs. n. 490 del 1999 e dell’art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004, la prescritta autorizzazione paesaggistica. Il predetto decreto autorizzatorio era quindi inviato alla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 159 menzionato ▇.▇▇▇. n. 42 del 2004. In data 19 settembre 2007, la Soprintendenza comuni- cava al ricorrente il decreto di annullamento dell’auto- rizzazione paesaggistica. 2.- Avverso il diniego della Soprintendenza, N. ha pre- sentato l’odierno ricorso, notificato il 14 e 15 novembre 2007 e depositato il successivo 28. Resiste in giudizio l’Avvocatura dello Stato per conto della Soprintendenza. Il Comune di Ottaviano, ritualmente evocato in giudi- zio, non si è costituito. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.