Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Ritiro, Trasporto E Smaltimento Dei Rifiuti Radioattivi, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui soprala mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla dovuta sostituzioneconcorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà dovuta una penalità considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)ogni caso. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziil Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno solaredi ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artproprio rapporto. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioL’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs and Related Management Services, Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs, Capitolato Speciale Per La Fornitura Di Monografie Scientifiche E/O Didattiche
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoIn ogni caso, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno termine fissato per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertal’ultimazione della fornitura, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere stazione appaltante si riserva la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto facoltà di risolvere il contratto (di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex artviene effettuata mediante PEC. 1456 In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del Codice Civile)ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Per difetto Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e comunque complessivamente non superiore dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al 10%, nella misura risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che sarà stabilita daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel capitolato speciale termine massimo di appalto e nel contratto 5 (ordine/contrattocinque) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardogiorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizidette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione si applicheranno le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativosopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariasui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con In quest’ultimo caso la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Contract for Supply and Installation of It Equipment
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso 5.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede lavoro derivante dai rischi di garanatura interferenziale.
1. Le penalità riguardanti 5.2 Nel caso in cui la liquidazione del danno prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per inadempimento sono così previste:
A. In caso la verifica di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione conformità entro 48 ore solari, sabato i 20 (venti) giorni naturali e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore consecutivi successivi al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoprimo esito sfavorevole, ovvero in caso la verifica di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solareconformità risulti nuovamente negativa, ovvero qualora l’importo massimo della si applicherà la penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata ritardo.
5.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e comunque complessivamente non superiore dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al 10%, nella misura risarcimento dell’eventuale danno patito.
5.4 Gli inadempimenti contrattuali che sarà stabilita daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
5.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel capitolato speciale termine massimo di appalto e nel contratto 5 (ordine/contrattocinque) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardogiorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizidette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)si applicheranno le penali sopra indicate.
25.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. Fatta eccezione per In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittetermini fissati dalla Stazione Appaltante.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Strumentazione Ottica, Contract for Supply of Equipment
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali A fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e installazione delle apparecchiature, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e la garanzia dei prodotti offerti come da art.4 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizinel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoverranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, ovvero fatte salve quindi quelle già previste : - in caso di ritardo nella sostituzione oltre disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il 5° DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di una penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno solareconsecutivo e solare dai tempi fissati nel cronoprogramma presentato in sede di gara. La Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il contratto. In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, ovvero qualora l’importo massimo quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della penale irrogata superi appaltatrice a conseguire il 10% dell’ammontare netto contrattuale compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la ASL ha diritto competenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex arto dare continuità allo stesso. 1456 Nel caso di parziale trasferimento di gestione del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e comunque complessivamente recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non superiore al 10%sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di appalto riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. A seguito di gravi e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizireiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di ritardo oltre dichiarare risolto il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di rescissione anticipata del contratto, contestala ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo pari alla percentuale di utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in forma dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. L’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità di sorta. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta anche via fax o pec, a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, proprie controdeduzioni entro e non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi solari dalla notifica. Trascorso tale terminetermine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’eventuale penale sarà applicata sulla base l’ASST provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderlepari importo sui corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. 4.Nel In caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativoescussione della cauzione definitiva, senza necessità l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoavvenuta escussione.
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Samples: Determinazione a Contrarre, Determinazione a Contrarre
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso gara ovvero violazione di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattonorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e Comune contesterà formalmente gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre addebiti indicando il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un terminetermine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giornigiorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la presentazione natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di memorie scritte.
3gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel In caso di mancata recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento amministrativodi sanzione. Qualora non sia rispettato, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle l’ammontare della penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti sarà prelevato dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per Per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionetempistica indicata nei commi 1 e 2 dell’art. 4 del presente documento sarà applicata, sarà dovuta per ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI, una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 penale pari all’1 (uno) per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale dell’importo contrattuale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso ciascuno di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)detti contratti.
2. Fatta eccezione L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione con possibilità per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità il Fornitore di diffida o messa in mora presentare controdeduzioni entro 7 (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittesette) giorni solari dalla ricezione della stessa.
3. Trascorso tale termineL'ammontare della penalità sarà addebitato, l’eventuale penale di regola, sui crediti del Fornitore dipendenti da ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI e sarà applicata trattenuto sulla base prima fattura in pagamento ovvero sulla cauzione definitiva di un provvedimento della ASLcui all’art. 13 del presente documento, e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la CONSOB o l’AGCM dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Fornitore.
4. Le penali non potranno, comunque, superare il 10% dell'importo di ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI. Oltre detto limite la CONSOB e l’AGCM potranno procedere, ciascuna in relazione al proprio CONTRATTO ATTUATIVO, alla risoluzione di diritto in danno del Fornitore.
5. Fermo quanto indicato nei precedenti commi e nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui successivo art. 12, la ASL ritiene risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB non comporterà di disattenderlenecessità la risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO AGCM e viceversa. 4.Nel In caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate risoluzione di uno dei CONTRATTI ATTUATIVI l’ORDINATIVO QUADRO DI FORNITURA si intenderà risolto parzialmente con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoriferimento alle prestazioni facenti capo al CONTRATTO ATTUATIVO risolto.
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Samples: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dalle presenti Condizioni di ritardato adempimento degli obblighi contrattualifornitura, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di merce difettosa o violazioni alle disposizioni delle presenti Condizioni di fornitura, l’Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta mediante lettera raccomandata A/R. L’Aggiudicatario, entro 15 giorni consecutivi dalla data del ricevimento delle osservazioni di cui sopra, può produrre le proprie controdeduzioni. L’Amministrazione Comunale entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento delle osservazioni di cui sopra, qualora non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialele ritenga fondate, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaprovvede a comunicare la penale applicata. Nel caso di mancate osservazioni dell’Aggiudicatario, la dittanotifica della penale applicata deve avvenire entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte di quest’ultimo. L'Amministrazione Comunale, a proprie spesetutela dell’esatta e puntuale osservanza di quanto contenuto nelle presenti Condizioni di fornitura, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solarisi riserva di applicare le seguenti penalità: - disfunzione nell’erogazione dei servizi, sabato da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 200,00 a seconda della gravità e festivi esclusidella frequenza della disfunzione. Le penali applicate vengono saldate a scomputo dei crediti dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad eliminare gli inconvenienti contestati. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l’Amministrazione Comunale si riserva la ASLfacoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, anche con acquisti sul libero mercatoa spese del prestatore di servizi, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa gli interventi previsti e gli altri oneri anche di natura organizzativanon effettuati o effettuati in maniera insoddisfacente. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale danno. Sono fatte salve le disposizioni di cui sopra, per ogni giorno all’art. 18 delle presenti Condizioni di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale fornitura inerenti la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, . L’Aggiudicatario non potrà sospendere le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, prestazioni né rifiutarsi di eseguire disposizioni dell’Amministrazione Comunale per la presentazione effetto di controdeduzioni e di memorie scrittecontestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Qualora intervengano ritardi nella consegna degli autobus e/o degli impianti rispetto al termine di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratocui al presente capitolato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, o il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti miglior termine offerto dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In , salvo il caso di fornitura comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità pari allo 0,15% del prezzo di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno solare e per ciascun autobus e/o impianto oggetto della fornitura non ancora consegnato; Saranno considerate cause di forza maggiore, sempre ché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione e gli eventuali ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti da parte degli Enti competenti. Ai fini dell’applicazione della penale, la data di consegna è quella di pervenimento del bus presso il Comune cui è destinato l'autobus, regolarmente omologato, immatricolato e completo di tutti gli allestimenti e componenti previsti, così come risultante dal verbale di accettazione/consegna degli autobus. Qualora il ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualedi consegna superi i 90 giorni solari, e comunque complessivamente non superiore nel caso in cui il Fornitore rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni suddette, il Committente si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, l’esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti, al 10%recupero dei danni subiti e delle penalità, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto nonché di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artcon maggiori spese a totale carico del Fornitore stesso. 1456 del Codice Civile). Per difetto Gli importi delle penali che si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo regolati prima dello svincolo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)cauzione definitiva.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Tecnico Per l'Acquisto Di Autobus Elettrici, Capitolato Tecnico Per l'Acquisto Di Autobus Elettrici
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ai sensi dell’art 10 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore nei casi di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratosospensione dei lavori, da parte del Direttore dell’esecuzione non potrà superare, per tutta la durata del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara.
1cui al precedente Art. 4. Le penalità riguardanti Parti inoltre, ai sensi dell’art.11 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la liquidazione colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale dell’1 per mille ai sensi dell’Art. 113-bis del danno per inadempimento sono così previste:
A. In D.lgs. 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso di fornitura di merce difettosa o nel quale l’Appaltatore esegua i lavori in maniera non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecontenute nel presente contratto, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertae dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la dittail Committente potrà, a proprie spesesua insindacabile scelta, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solariavvalersi della cauzione definitiva, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità bisogno di diffida o messa in mora procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si 20 intenderà non di forza maggiore)scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la ASL, in caso Società avrà facoltà di inosservanza dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell'applicazione delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento penali e delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso conseguenti compensazioni con la ASL o sul deposito cauzionalecauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, ove costituito.l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della garanzia originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare tale garanzia fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte del Committente, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c..
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede lavoro derivante dai rischi di garanatura interferenziale.
1. Le penalità riguardanti 6.2 Nel caso in cui la liquidazione del danno prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per inadempimento sono così previste:
A. In caso la verifica di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione conformità entro 48 ore solari, sabato i 20 (venti) giorni naturali e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore consecutivi successivi al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoprimo esito sfavorevole, ovvero in caso la verifica di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solareconformità risulti nuovamente negativa, ovvero qualora l’importo massimo della si applicherà la penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e comunque complessivamente non superiore dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al 10%, nella misura risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che sarà stabilita daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel capitolato speciale termine massimo di appalto e nel contratto 5 (ordine/contrattocinque) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardogiorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizidette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)si applicheranno le penali sopra indicate.
26.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. Fatta eccezione per In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittetermini fissati dalla Stazione Appaltante.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Technical Specifications, Fornitura Di Attrezzature Scientifiche E Tecnologiche
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto nell’esecuzione della fornitura e della installazione oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla data fissata sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
2. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia la Società non renda nuovamente la fornitura disponibile per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoprimo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
3. Nell’ipotesi in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora cui l’importo massimo della penale irrogata delle penali applicabili superi il 10% dell’ammontare (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto contrattuale dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, la ASL ha diritto di risolvere l’Ente potrà risolvere, ai sensi dell’Art. 108 comma 4 del Codice, il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)in danno all’aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
24. Fatta eccezione Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Società per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteiscritto.
35. Trascorso tale termineLa Società dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione si applicheranno le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativosopra indicate.
6. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariasui corrispettivi dovuti alla Società per le attività dell’appalto già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con In quest’ultimo caso la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Samples: Contract for the Supply of a High Performance Datacenter, Procurement Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) Per consegne, in caso ritardo rispetto ai termini stabiliti di ritardato adempimento degli obblighi contrattualicui all’art.11, le Aziende si riservano la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale, pari allo 0,5 per mille, determinata ai sensi dell’art.113 bis c.4) del Codice Appalti, così sostituito dall’art. Nel corso 4 della Legge n.37/2019, ovvero sarà commisurata ai giorni di vigenza ritardo e proporzionali rispetto all’importo del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione contratto o della prestazione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento penali dovute sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 pari all’0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizial ritardo, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoe non possono comunque superare, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solarecomplessivamente, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare di detto ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariocontrattuale.
B. Per ogni giorno solare b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di ritardo rispetto alla data fissata per comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art.12, la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo penale è pari allo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e calcolato in misura giornaliera. Le penali non possono comunque complessivamente non superiore al 10%superare, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizicomplessivamente, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare di detto ammontare netto contrattuale contrattuale. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, la ASL ha I comma, del D.P.R. n.633/72. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di risolvere delle Aziende Sanitarie a richiedere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)risarcimento degli eventuali maggiori danni.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Gara Europea Per Appalto Di Reagents, Capitolato Speciale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali 1. L’amministrazione appaltante procede all’accertamento della conformità delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste e alle prescrizioni contrattuali. Qualora l’Appaltatore non dovesse rispettarle, sarà tenuto, nei confronti della stazione appaltante, al pagamento di penali, nonché dei danni conseguenti e delle maggiori spese eventualmente sostenute. In particolare: • in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso mancato rispetto dei tempi fissati negli ordini di vigenza esecuzione del rapporto contrattuale sarà riscontratoservizio (ad esempio per l’editing completo, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoper la consegna delle copie cartacee, il rispetto degli impegni tecniciper l’immissione delle opere nel circuito di distribuzione, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di garaecc.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale), oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopral’amministrazione appaltante applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto ritardo, pari a € 50 (euro cinquanta/00); • nell’ipotesi di irregolarità della prestazione, che non comporti l’applicazione di quanto precedentemente indicato (ad esempio per difformità relative alla dovuta sostituzionepromozione e al marketing, sarà dovuta alla distribuzione delle opere, alla produzione delle quantità minime richieste, ecc.), l’amministrazione appaltante applicherà una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualepenale pari al 5% dell’importo della singola commessa.
2. Le penali di cui al presente articolo saranno proposte nel limite massimo del 10% dell’importo del singolo ordine di esecuzione del servizio, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)fatto salvo l’accertamento del maggior danno. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia le penali superino il limite massimo del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL l’amministrazione appaltante ha diritto facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille danno all’Appaltatore ai sensi e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, con le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittemodalità previste dalla normativa vigente.
3. Trascorso tale termineL’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti derivanti dall’accordo quadro o, l’eventuale penale sarà applicata se mancanti o insufficienti, sulla base garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all’applicazione di un provvedimento penali dovranno essere contestati, mediante PEC, all’Appaltatore che dovrà comunicare all’amministrazione appaltante le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della ASLcontestazione. Qualora tali controdeduzioni non pervengano nel termine anzidetto o non siano idonee a giustificare l’inadempimento, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione saranno applicate le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione oggetto della contestazione.
5. La richiesta e/o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare pagamento delle penalità penali non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitorisultato inottemperante.
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Samples: Service Agreement, Accordo Quadro
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura ritardo nell’attuazione degli interventi ad uso pubblico, rispetto ai tempi indicati nei cronoprogramma dei progetti definitivi approvati, al Proponente sarà applicata e introitata dal Comune di merce difettosa o Napoli, per ogni mese di ritardo, una penale pari allo 0,075% (zero virgola zero settantacinque per cento) dell’importo totale delle opere come risultante dai quadro economici dei progetti definitivi approvati fino ad un limite massimo di 0,75%, potendo il Comune di Napoli avvalersi a tale scopo, della garanzia di cui all’art.19 della presente convenzione. Il ritardo nell’inizio dell’esecuzione delle opere di oltre un anno decorrente dai termini di cui al cronoprogramma dei progetti definitivi approvati comporta l’innalzamento della penale dal valore dello 0,075% (zerovirgolazerosettantacinque) al valore dello 0,15% (zerovirgolaquindici) dell’importo totale delle opere. Il Proponente sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma dei progetti definitivi approvati e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica dei cronoprogramma siano dovuti a eventi non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaimputabili al Proponente. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di dovuto a: - forza maggiore); - modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera; - mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessarie al completamento dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, la ASLrispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, in caso che non sia imputabile al Proponente; il Proponente avrà diritto a una proroga di inosservanza delle obbligazioni contrattuali entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittecircostanza.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Convenzione
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti Fatta salva la liquidazione responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi1382 c.c., legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solaremancato Service Level Agreement relativi alla fornitura del Lotto 1, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna l’Appaltatore sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore tenuto a corrispondere all’Amministrazione Aggiudicatrice le penali previste all’allegato 5 al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)relativo Capitolato.
2. Fatta eccezione per Secondo i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziprincipi generali, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il le penali saranno applicate solo nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali il ritardo o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittel’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. Trascorso tale termineL’Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di procedere, l’eventuale ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione Aggiudicatrice di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà applicata sulla base preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Amministrazione Aggiudicatrice, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di un provvedimento cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della ASLcauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. 5.L'ammontare A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, penali non esonera in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoalcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali: − per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneal termine massimo di consegna/installazione e collaudo − per ogni giorno di ritardo negli interventi di assistenza tecnica € 100,00 Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, sarà dovuta una l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviPs.oI./Cdoid. cFoissc.ti0t2u4z1i9o1n70e04i4n mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo; Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 l'1 per mille dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) contrattuale da determinare in relazione all’entità all'entità' delle conseguenze legate all’eventuale al ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizie non possono comunque superare, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatocomplessivamente, ovvero in caso il 10 per cento di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare detto ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Qualora dal controllo delle firme di presenza (o punzonatura) degli addetti alla vigilanza, le Amministrazioni riscontrassero parziali mancate prestazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 113 –bis (comma 2) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni non effettuate, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’applicazione della penale. L’appaltatore sarà sottoposto ad una penale pari al 5‰ dell’importo annuale di affidamento dovuta per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata o contestata. La misura della penale, potrà essere ridotta sino all’1‰ in caso relazione alla entità ed alla frequenza delle infrazioni rilevate, tenuto conto delle controdeduzioni dell’appaltatore di ritardato adempimento degli obblighi contrattualicui al successivo comma. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale La penale sarà riscontratoapplicata preso atto delle contestazioni mosse dalle Amministrazioni appaltanti e comunicate all’appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata via fax, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoe delle controdeduzioni fornite entro cinque giorni lavorativi dall’appaltatore. La penale sarà immediatamente esecutiva ed il corrispettivo, il rispetto degli impegni tecnicise non direttamente versato dall’appaltatore, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta sarà incamerato dalle amministrazioni in sede di gara.
1pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva di cui all’art. Le penalità riguardanti 14. In tal caso la liquidazione del danno ditta aggiudicataria ha l’obbligo di integrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva e comunque entro dieci giorni lavorativi. Dopo la quinta inadempienza le Amministrazioni hanno la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per inadempimento sono così previste:
A. In caso dell’appaltatore e conseguentemente di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeprocedere, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatomessa in mora, con semplice provvedimento amministrativoamministrativo all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, all’esecuzione dei servizi in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto danno dell’appaltatore, a carico del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per merce regolarmente consegnata il risarcimento del maggior danno subito e ritiratasalva ogni altra azione che le Amministrazioni ritenessero opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con Le penali non pregiudicano il diritto dell’Ente di ottenere la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoprestazione.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali1. Nel corso di vigenza Ai fini dell’erogazione delle somme è necessario l’accertamento del rapporto contrattuale sarà riscontrato, dirigente competente dell’effettuazione delle singole attività da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)dei dipendenti incaricati.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità L'accertamento è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il positivo nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali senza errori o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Trascorso tale termineL'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, l’eventuale penale sarà applicata sulla base ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di un provvedimento della ASLspesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, nel quale verrà data contezza delle eventuali imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente preposto alla struttura competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene dai dipendenti, da presentare entro 10 giorni, garantendo il contraddittorio, prima di disattenderleadottare l'atto definitivo di accertamento.
6. 4.Nel Nel caso di mancata accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato il ritardo e/o ritardata consegna l'errore, è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso di una quota compresa tra il 10% ed il 40% a seconda della gravità, che verrà definita in sede di liquidazione. Tale riduzione è applicata anche al responsabile unico del procedimento.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o esecuzione del grave ritardo non percepiscono le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Le somme non liquidate ai sensi dei commi 6 e 7 incrementano la quota del Fondo di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitocui al comma 4 dell’articolo 113 del Codice dei Contratti.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Del Fondo Destinato Agli Incentivi Per Funzioni Tecniche
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali 1.Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di ritardato adempimento accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o ritardo nell’adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, l’ASP avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di €. 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di €. 5.000,00= (cinquemila/00=) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli obblighi contrattualieventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze. Nel L’appaltatore sarà altresì soggetto all’applicazione di una penale in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato, fissata nell’importo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00=). Ai fini dell’applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over ogni qualvolta il personale sostituito superi, nel mese, la percentuale del 30% dell’organico complessivo assegnato alla Struttura. Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18. 2.Nei casi previsti dai commi precedenti, l‘ASP procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di vigenza 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l’ASP adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R. 0.Xx caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del rapporto contrattuale sarà riscontratomese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando l’obbligo, in tal caso, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e qualitativi assunti dalla ditta in sede di garafiscali.
14.A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale18, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertacomma 3, la dittalettera q), a proprie spese, dovrà l’ASP potrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel risoluzione del contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)18, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall’ASP e l’incameramento della cauzione definitiva. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi5.Considerata la particolare natura delle prestazioni, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatol’ASP si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore con addebito dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziove ne ricorrano gli estremi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità l’applicazione di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittequanto previsto dal precedente comma.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l’applicazione di sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualidifformità del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, erogato rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare speciale d’affidamento, il COMUNE DI TARANTO potrà applicare le penalità riportate nel disciplinare prestazionale L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l’AMIU Taranto SpA avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoLe eventuali giustificazioni dell'AMIU Taranto SpA saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede notificarsi mediante raccomandata A/R al domicilio dell’Affidataria dei servizi di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaigiene ambientale. In caso di mancata sostituzione recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. L’importo delle penali può essere tramutato, a discrezione del Comune di Taranto, in servizi supplementari. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune di Taranto. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’AMIU Taranto SpA anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni purché debitamente documentate. L’applicazione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente o della trattenuta come sopra descritto non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre estingue il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere terzi per eventuali danni patiti a causa dell’operato dell’AMIU Taranto SpA che rimane comunque, ed in qualsiasi caso, Direttore. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’AMIU Taranto SpA non ottemperi ai propri obblighi entro il contratto (clausola risolutiva espressa ex arttermine eventualmente intimato dal Comune di Taranto, questi provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille L’ammontare delle ammende e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità l’importo delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione spese per i ritardi nelle consegne lavori o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLle forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali mancato pagamento, trattenute dal Comune di Taranto sulla rata del canone in scadenza. E’ facoltà del Comune di Taranto rescindere il contratto qualora l’AMIU Taranto SpA si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell’organizzazione dei servizi o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o mancato raggiungimento dell’accordo sul deposito cauzionale, ove costituito.nuovo corrispettivo
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Samples: Contratto Di Servizio
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso L’appaltatore si impegna ad accettare le attività di ritardato adempimento degli obblighi contrattualicontrollo da parte dei soggetti proposti della committenza. L’appaltatore, nell’esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di capitolato concernenti il servizio stesso. Nel corso di vigenza caso in cui si dovesse riscontrare che l’andamento del rapporto contrattuale sarà riscontratoservizio non sia conforme a quanto stabilito nel presente capitolato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.la committenza procederà all’applicazione delle seguenti penali:
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione Ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusii termini previsti dal capitolato : €. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra200,00, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione numero del personale impiegato non rispondente ai parametri previsti dalla normativa: €. 400,00 per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, ogni unità mancante per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità giorno di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.inadempienza;
3. Trascorso tale termineMancata attuazione di attività previste dal capitolato speciale e dal progetto presentato in sede di gara: €. 350,00 per ogni inadempienza. L’applicazione delle penali verrà preceduta da contestazione scritta, l’eventuale penale sarà applicata sulla base inviata con lettera a mezzo PEC, alla quale l’appaltatore avrà facoltà di un provvedimento presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della ASLrelativa comunicazione, nel quale verrà data contezza le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni. Le penali saranno decise dal dirigente responsabile del contratto entro i successivi 20 gg. e comunicate nell’atto riferito alla relativa decisione. Nella decisione si terrà conto delle circostanze, delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderlecontrodeduzioni dell’appaltatore e della recidiva del comportamento contestato. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione Decorsi 60 gg senza che l’appaltatore abbia impugnato il provvedimento avanti al Giudice competente, le penali s’intendono definitive e saranno applicate con semplice provvedimento amministrativodal Comune. Tanto la riscossione della penale, senza necessità quanto il rimborso delle maggiori spese di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatoassistenza sostenute da parte del Comune, con semplice provvedimento amministrativosi farà rivalsa mediante prelievo dalla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 gg., oppure, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti alternativa, mediante riscossione a favore del Comune dell’importo nei termini indicati nell’atto comunale. Superate le 4 settimane di ritardo, il Comune applicherà un’ulteriore penale sull’importo dovuto a causa del ritardato pagamento, in base alle previsioni del vigente decreto ministeriale per gli interessi di mora relativi al Codice degli appalti. L’applicazione delle penali di cui sopra è indipendente da eventuali altri diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune appaltante a causa dei ritardi. Oltre all’applicazione delle suddette penali il Comune verificherà se sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione del contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti colpa o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoinadempienza dell’appaltatore.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile dell’esecuzione del Contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso fuori di vigenza quanto previsto al precedente comma, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoFornitore rispetto alle previsioni del Contratto, da parte del il Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e Contratto gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, che salvo i casi d’urgenza non può essere inferiore a cinque dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e di memorie scritteredatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l’inadempimento permanga, RFI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
34. Trascorso tale termineFermo quanto precede, l’eventuale penale sarà applicata sulla base RFI si riserva la facoltà di un provvedimento della ASLdichiarare la risoluzione del presente Contratto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni ai sensi e per gli effetti di cui la ASL ritiene di disattenderleall’art. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo1456 c.c., senza necessità di preventiva intimazione o costituzione diffida e messa in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativolettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto ciascuno dei seguenti casi, per merce regolarmente consegnata e ritirataquanto compatibili con le disposizioni di cui all’art. Mancando crediti 108 del D. Lgs. 50/2016:
a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o essendo insufficientidi parte dell’oggetto del Contratto, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.ovvero cessione del Contratto medesimo;
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiAi sensi dell’art. Nel corso di vigenza 23 comma 2 del rapporto contrattuale Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà riscontratodovuto da EUR alla contraente nei casi sospensione del servizio non potrà superare, da parte del Direttore dell’esecuzione per tutta la durata del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara.
1cui al precedente Art. 4. Le penalità riguardanti Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la liquidazione del danno colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 0,2% (zero/due per inadempimento sono così previste:
A. In cento) dell'importo contrattuale di cui all’art.4. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso di fornitura di merce difettosa o nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecontenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertarilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, la dittapotrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusifissandogli un termine perentorio. Qualora ciò l’Appaltatore non avvengaprovvedesse, vi potrà provvedere entro il termine stabilito, ad eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali di seguito indicate per ciascuna infrazione contestata. L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la ASLstipulazione del Contratto e dei relativi contratti attuativi RDF e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. L’importo delle penali applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione. Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti nelle RDF, anche con acquisti sul libero mercatodipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appaltatore, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui soprasi darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, per da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:
a) Per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneai tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività sarà applicata una penale pari ad € 300,00 per ciascuna delle attività richieste e non svolta, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Tale penale verrà applicata per mille ogni giorno naturale e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale consecutivo di appalto e nel contratto (ordine/contrattoritardo:
b) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in Nel caso di ritardi nell’esecuzione di prestazioni di presidio on site rispetto ai termini stabiliti, verrà applicata una penale pari ad € 400,00 per ogni ora di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solarenell'inizio di ciascun intervento, ovvero qualora l’importo massimo che verrà determinata dal Committente con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni in funzione dell'entità e della gravità del ritardo.
c) Nel caso di interruzione del servizio, superiore a 15 minuti durante lo svolgimento dell’evento, per qualunque ragione imputabile direttamente al fornitore del servizio verrà applicata una penale irrogata superi pari al 150% dell’importo dovuto per i servizi complessivi richiesti per l’evento, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.
d) Nel caso di interruzione del servizio streaming, di qualunque durata, nel corso dello svolgimento dell’evento, per qualunque ragione imputabile direttamente al fornitore del servizio verrà applicata una penale pari al 2.000,00 €, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Globalmente le penali non potranno superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale dell'importo dell'intero Contratto. Diversamente, il Committente potrà richiedere la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, contratto stesso. L'applicazione delle penali previste non inferiore preclude il diritto della Società a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritterichiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Contract
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualicontrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. Nel corso Qualora l’Appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto l’ATS Sardegna procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’Appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’Appaltatore può far pervenire le proprie contro-deduzioni all’ATS Sardegna entro il termine perentorio di vigenza 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, la penale può essere applicata. Per inadempimenti connessi a ritardi di consegna e/o ad altro ritardo contrattuale, la penale è comminata nella misura giornaliera compresa tra il minimo dello 0,3 per mille e il massimo del rapporto 1 per mille del valore contrattuale. Per inadempimenti connessi a motivi diversi dal ritardo nell’adempiere, la penale è comminata nella misura tra il minimo pari allo 0,2% del valore contrattuale sarà riscontrato, da parte ad un massimo pari al 4% del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.valore contrattuale. Si terrà conto della gravità dell’evento valutando:
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa;
2. alla luce dei danni effettivi e/o all'esposizione a rischio di danno per inadempimento (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l'Azienda o terzi abbia subito;
3. in considerazione della reiterazione di eventi che sono così previste:causa di applicabilità di penali;
A. In 4. di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di fornitura specie. L’evento è sempre connotato dalla massima gravità: • nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del Servizio destinatario della fornitura; • nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. L’applicazione di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto della ASSL di dichiarare la risoluzione di diritto del Capitolato Specialecontratto. Nel caso in cui, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertasensi dell’art. 298, del D.P.R. n° 207/2010, il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, l’ATS Sardegna si riserva la dittafacoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento. In tale evenienza saranno a carico dell’Aggiudicatario, a proprie spese, tutte le spese che l’ATS dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato sostenere per la risoluzione del contratto e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e tutti gli altri oneri anche di natura organizzativaulteriori danni che saranno comunque determinati dalla medesima ATS. In caso di mancata sostituzione della merce contestata penali applicate per inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’ATS Sardegna potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. In caso di inadempimento o ritardo nei termini di cui sopraconsegna resta fermo il diritto per l’ATS di acquistare i beni occorrenti presso altre Ditte, restando a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionealtro onere o danno derivante all’ATS, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioa causa dell’inadempienza.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Nel caso in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza cui la documentazione tecnico specialistica oggetto del rapporto contrattuale sarà riscontrato, presente appalto non venga consegnata da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattodell'impresa Appaltatrice nei termini stabiliti, il rispetto degli impegni tecnicisecondo le indicazioni contenute negli atti di gara, organizzativi in particolare nel Capitolato Speciale e qualitativi assunti dalla ditta nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
1, o vengano riscontrate carenze e inadempimenti nella documentazione stessa, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, saranno addebitate le penalità di seguito indicate. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno E’ considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno rispetto sia ai termini di consegna della documentazione, sia ai termini per inadempimento sono così previste:
A. In caso il ritiro di fornitura quelli eventualmente contestati. Nelle ipotesi di merce difettosa o ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la dittasiano imputabili al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, a proprie spesecause di forza maggiore e/o a caso fortuito, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta verrà applicata una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 penale pari all’uno per mille e l’1 (1‰) dell’importo del contratto per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata ai termini di consegna previsti. Non verranno considerati ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali i periodi di inattività dovuti ad eventi non imputabili all’Appaltatore, quali ad esempio calamità naturali o condizioni meteo climatiche avverse. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all’appaltatore per la consegna sarà dovuta una penalità iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita ogni caso le proprie deduzioni nel capitolato speciale termine massimo di appalto e nel contratto 5 (ordine/contrattocinque) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardogiorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del prodotto/servizio interessatoConsorzio Industriale Provinciale di Sassari, ovvero in non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di ritardo oltre applicazione delle penali, il 5° giorno solareConsorzio Industriale Provinciale di Sassari, provvederà a recuperare ad incamerare la cauzione. L’applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, ovvero , ovvero il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il totale delle penali dovesse superare il 10% dell’ammontare dell'importo del contratto attuativo, al netto contrattuale di IVA. Resta intesa la facoltà per il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di chiedere, la ASL ha diritto oltre al pagamento delle penali, il risarcimento di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)tutti i danni eventualmente subiti.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)1 punto 2. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizie punto 3. e dell’art. 6 punto 3., legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatol’affidatario è passibile di penale pari al 5% dell’ammontare contrattuale, ovvero salvo la facoltà dell’Amministrazione, in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solaresi ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto e, ove si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato ravvisino gli estremi di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioreato, di esporre denuncia all’Autorità giudiziaria.
B. Per ogni giorno solare 2. In caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 6 punto 2. la ditta risarcisce il danno nell’intero ammontare.
3. In caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 3 e qualora la ditta non provveda alla sostituzione del pedologo o del laboratorio di analisi, o se sostituiti con personale o laboratorio non in possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.
4. L’aggiudicatario dell’incarico che termina in ritardo rispetto alla data fissata per la il lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 7, non sanato da concessioni di proroga o da sospensione, ai sensi dell’art. 11, o che non consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualenel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, e comunque complessivamente non superiore al 10%, è soggetto a penale nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto lire 250.000 (ordine/contrattoeuro 129,11) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardogiornaliere. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziil ritardo superi i 30 giorni il tempo utile concesso per portare a termine il lavoro, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto è facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)per inadempienza e chiedere il risarcimento di ogni danno e spesa.
25. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso Dopo tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate termine l’Amministrazione potrà con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore proprio decreto e senza bisogno di pronuncia azione giudiziaria, alla quale espressamente ed anticipatamente le parti rinunziano, dichiarare risolto il contratto dalla ditta aggiudicataria senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza di questa possa dare luogo. 5.L'ammontare Riservandosi il diritto di interpellare la ditta successiva nella graduatoria delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoofferte.
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Samples: Bando Di Gara
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all’Azienda Ospedaliera. In caso di ritardato adempimento degli ripetute inosservanze agli obblighi contrattualicontrattuali o di inadempienza particolarmente grave l’Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. Nel corso di vigenza Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell’esecuzione del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte contratto dell’Azienda Ospedaliera. Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta contratto – si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari all’1/1000 dell’importo contrattuale netto in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue: ⮚ per ogni giorno di ritardo rispetto nella prestazione dovuta; ⮚ interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall’Azienda; ⮚ violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003. In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla dovuta sostituzionegravità, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille entità e l’1 frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente . In ogni caso l’ammontare delle penali addebitate non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere dell’importo contrattuale. Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del Codice Civile)maggior danno. Per difetto le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile. Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Ove le stesse si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità ripetessero e protraessero in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale ritenuta incompatibile con l’attività dell’Azienda Ospedaliera, la ASL ha diritto stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 adottare tutti i provvedimenti amministrativi del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizicaso, per cui la penalità è direttamente applicabile ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)eccezione, la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata fino alla risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle servizio sarà monitorato per tutta la sua durata. L’aggiudicatario sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali in caso di ritardato adempimento degli direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da stesse che non comportare l’immediata comportino per la loro gravità l’immeditata risoluzione del contratto, contestala stazione appaltante contesterà all’aggiudicatario, in forma scritta anche via fax o peca mezzo posta elettronica certificata, le inadempienze riscontrate ed assegna e assegnerà un termine, non inferiore a cinque 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base termine e in caso di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza rigetto delle eventuali giustificazioni addotte ritenute non sufficienti, potranno essere applicate le seguenti penalità: - per mancata/errata realizzazione di una delle attività di cui all’Art. 1 richiesta e commissionata dal soggetto affidatario nonché CRT Centro Riferimento Trapianti, una penale di € 1.000,00 per ogni carenza rilevata; - per ritardo nella realizzazione di una delle ragioni attività di cui all’Art. 1 richiesta e commissionata dal CRT Centro Riferimento Trapianti, una penale di € 500,00 per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel ogni carenza rilevata; - in caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le reiterati inadempimenti l’Azienda potrà applicare penali saranno dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore del Contratto Delle penali applicate con semplice provvedimento amministrativosarà data comunicazione all’Impresa a mezzo comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, senza necessità che sarà contabilizzata in sede di preventiva intimazione o costituzione liquidazione delle fatture in mora il fornitore corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2) del D.lgs 50/2016 e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativos.m.i.. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per merce regolarmente consegnata e ritiratal’effettuazione del servizio. Mancando crediti o essendo insufficientiIn tal caso, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitotutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiverificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale La sanzione sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusidata della contestazione. Qualora ciò la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non avvengaabbia provocato alcuna conseguenza, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaessere comminata una semplice ammonizione. In caso di mancata sostituzione risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all’appaltatore una penale da € 500,00 a € 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità della merce contestata nei termini irregolarità riscontrata. L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di cui soprauna penale di € 2.500,00 in caso idi eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per ogni giorno si avrà eccesso di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni e/o licenziamenti) operatore/utente superi il 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artfatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con il referente del comune. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in In caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata recidiva per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui medesima infrazione la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la ASLpenalità è triplicata. Successivamente, in caso o per cumulo di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesseinfrazioni, tali tuttavia da non comportare l’immediata l’appaltatore potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’appaltatore procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta. Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie in un anno, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittesi potrà addivenire alla risoluzione del contratto.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Sui termini fissati per la consegne dei mezzi è concessa un proroga di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato10 giorni naturali e consecutivi, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, trascorsi i quali per ogni giorno di ritardo sulle consegne delle vetture verrà applicata una penale pari all’importo giornaliero del rispettivo canone di noleggio, comprensivo di canone finanziario e manutentivo, fino ad un massimo del 10 % dell’ammontare del relativo canone annuo. Qualora la penale fosse superiore ad eventuale valore massimo la Società procederà alla risoluzione in danno del rapporto applicando quanto previsto al successivo precedente articolo 270. Rimane confermato che l’applicazione delle penali previste non precluderà il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali danni. Nel caso del mancato rispetto alla dovuta sostituzionedei tempi stabiliti per l’esecuzione dei tagliandi ed operazioni di manutenzione, e per ogni giorno di mancata fornitura del previsto mezzo sostitutivo, sarà dovuta applicata una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto € 100,00 (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010cento/00). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziIl FORNITORE, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoal fine di non incorrere nell’applicazione delle penalità dovrà esporre, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solarecon specifica istanza, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato le eventuali cause di forza maggiore), la ASL, in caso maggiore o circostanze di inosservanza delle obbligazioni contrattuali fatto indipendenti dalla sua volontà o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora suo operato che hanno determinato il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatoritardo, con semplice provvedimento amministrativola relativa giustificazione dei tempi di esecuzione. L’eventuale accettazione da parte della Società di tali giustificazioni non comporterà applicazione di penali, ma, superati i n. 5 giorni naturali e consecutivi, sarà applicato un differimento dei termini finali di esecuzione del noleggio al mese successivo rispetto a quello inizialmente previsto, come illustrato nell’art. 8 del capitolato. La Società, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoconseguenza dell’inadempimento degli obblighi assunti.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli Qualora la ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoassunti con l'aggiudicazione dell'appalto e questo comporti danni o disservizi alla SA ospedaliera, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, potrà essere applicata a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui soprasuo carico, per ogni giorno infrazione rilevata, una penale proporzionata alla gravità della stessa e sulla base dell’effettiva documentazione da parte della SA del danno e/o disservizio arrecato. In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà della SA di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, agire in via giudiziaria per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento. L'importo di ogni singola penale sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille commisurato al danno/disservizio effettivamente arrecato e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente varierà da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 5.000,00. L'importo complessivo annuo delle penali non potrà essere superiore al 10%5% del canone annuale dell’appalto. Se l’importo complessivo annuo delle penali supererà il 5% del canone annuale dell’appalto, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale il contratto si intenderà risolto, fatte salve le eventuali azioni di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artrecupero di maggior danno da parte della SA. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero La SA in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all'esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi tramite comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, dettagliando gli eventi e documentando gli effettivi danni e disservizi subiti dalla SA stessa. La ditta aggiudicataria avrà un tempo massimo di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto 30 giorni per poter esibire eventuali contro deduzioni. Solo a seguito di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla quale risulti una posizione discorde tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale le parti, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)SA procederà all'applicazione delle penali.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi prescritti all’art. 4 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di comminare al Fornitore la penale di Euro 100,00 per ciascun evento contestato con riferimento. L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di ritardato adempimento degli obblighi contrattualipagamento delle penali. Nel corso È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di vigenza rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraal successivo articolo 13. La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionela stazione appaltante, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto in danno del Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille quindici) naturali e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardoconsecutivi dalla contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatodette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solarenon vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione saranno applicate al Fornitore le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione come sopra indicate. Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali 1. L’appaltatore, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato e nella stipula contrattuale che seguirà l’aggiudicazione, in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso inadempimento, sarà soggetto alle seguenti penalità: - 500,00 euro al netto di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraIVA, per ogni giorno di ritardo mancato funzionamento del sito e/o del sistema e/o della piattaforma, rispetto alla dovuta sostituzionea quanto contrattualmente previsto, sarà dovuta salvo il risarcimento del maggior danno. Fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore qualsiasi delle disposizioni di cui al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatopresente Capitolato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre disservizi o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto contrattualmente previsto, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare, per ciascun disservizio, una penale fino a un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), il 5° giorno solarecui importo sarà graduato ad insindacabile giudizio della Fondazione stessa in base alla gravità dell’inadempimento contestato, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando l’esercizio dei diritti inerenti la cauzione definitiva, l’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi maturati dall’Appaltatore, previa contestazione scritta dell’addebito all’aggiudicatario. In tal caso, il personale incaricato dalla Fondazione formula la contestazione degli addebiti, assegnando all’Appaltatore un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate le predette controdeduzioni, ovvero qualora scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Fondazione può assumere le decisioni conseguenti e, se del caso, disporre la risoluzione del contratto.
3. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’affidatario a qualunque titolo, ovvero escutere la cauzione definitiva. Qualora l’importo massimo della penale irrogata delle penali applicate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale del valore contrattuale, la ASL ha diritto di Fondazione potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. ai sensi dell’articolo 1456 c.c., xxxxx restando l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariomaggior danno.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestacomprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
6. Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione non daranno luogo ad alcun compenso, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, quanto fornite a compensazione di prestazioni non inferiore effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteperfetta regola d’arte. L’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiL’aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contrattocontratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1provvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la dittaQuesto potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Xxx, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause l’aggiudicatario non contro deduca nel termine assegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di forza maggiore)entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di secondo quanto previsto dal presente articolo. Le penali non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, contestada applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, in forma scritta anche via fax salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. GRAVE Assenza/mancata esecuzione integrale della prestazione € 3.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la presentazione prestazione del servizio in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o immateriale all’Amministazione Da € 1.000 ad € 1.999,00 ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di controdeduzioni altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle condizioni per corretta operatività e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di per il confort degli utenti o che reca un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata danno materiale o ritardata consegna immateriale all’Amministrazione Da € 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o esecuzione le penali saranno applicate inadempimento con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL impatto lieve sull’operatività o sul deposito cauzionale, ove costituitoconfort degli utenti o che reca un lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 Elenco inadempimenti Le penali possono essere applicate ripetutamente e cumulativamente nel corso di tutta la gestione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente bando ovvero violazione di ritardato adempimento degli obblighi contrattualinorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, gli uffici competenti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoQualora il concessionario non provveda, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il rispetto degli impegni tecniciresponsabile, organizzativi valutate la natura e qualitativi assunti dalla ditta in sede la gravità dell’inadempimento, le circostanze di gara.
1fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una o più penalità. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento le infrazioni agli obblighi contrattuali sono così previste:
A. In caso irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 2.000,00 a seconda della gravità di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeciascuna inadempienza, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativafatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di mancata sostituzione recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 3 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso del periodo di validità della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoconcessione, ovvero in caso a seguito della contestazione di ritardo nella sostituzione oltre n. 2 (due) inadempimenti di straordinaria gravità, il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale Comune ha la ASL ha diritto facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualestipulato con il concessionario, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (fatto salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di forza maggiore)straordinaria gravità, la ASL, in caso con facoltà di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorniad esempio la mancata prestazione del servizio, per la presentazione un periodo di controdeduzioni almeno 15 giorni continuativi non giustificati e non autorizzati dal Comune di memorie scritte.
3Cuneo, addebitabile al concessionario. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare Il pagamento delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto non libera il concessionario dalla eventuale responsabilità per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoulteriori danni causati.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso Durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi contratto l’operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e qualitativi assunti dalla ditta tutte le obbligazioni contenute nell’offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l’esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l’ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna consegna, per il collaudo o per l’installazione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille pari al 0,5% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in Per ogni singolo caso di inosservanza inadempienza riferito al canone annuale del servizio di assistenza post-garanzia l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali indicate nelle sotto riportate tabelle: Numero di ore di ritardo rispetto agli SLA indicati < 30 min < 2 ore < 3 ore > 3 ore 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,1 % Numero di interventi nel mese effettuati senza rispetto degli SLA < 10 < 15 < 20 > 20 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,1 % Per ogni 0,1% di disponibilità del sistema inferiore all’obiettivo si applica una penale pari allo 0,5% del corrispettivo relativo alla fornitura. Le penali saranno applicate tenendo in considerazione il valore massimo dato dalle due tabelle soprastanti per singolo caso di inadempienza riferito all’importo del contratto per il periodo di 60 mesi. Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle obbligazioni contrattuali o penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’ASST si riserva la facoltà di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all’operatore economico, contestail quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, in forma scritta anche via fax ovvero non sia data risposta o pecla stessa non sia giunta nel termine indicato, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione saranno applicate all’operatore economico le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità sopraindicate. L’ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di preventiva intimazione importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o costituzione il pagamento delle penali non esonera in mora nessun caso l’operatore economico dall’adempimento delle obbligazioni per il fornitore quale si è reso inadempiente e senza bisogno che ha fatto sorgere l’obbligo di pronuncia giudiziariapagamento della medesima penale. 5.L'ammontare L’applicazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti penali previste dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitopresente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente articolo 5, il Comune in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiinosservanza dell’obbligo di esecuzione del servizio affidato così come dettagliato nell’art.4 del presente capitolato, conferirà la frazione organica presso altro impianto. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi considerato grave e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopracomporterà, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionemancato conferimento, l’applicazione della sanzione di € 3.000,00. Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 10% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le pe- nali comminate per ciascun giorno di mancato conferimento. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine sta- bilito, all’infrazione contestatagli, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna infrazione. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo 0,3 stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il ripetersi per mille e l’1 tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l’applicazione di pe- nali per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non un importo superiore al 10%% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e nel contratto (ordine/pertanto comporteranno la risoluzione del contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art, con relativo in- cameramento della cauzione. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della Non si applicherà alcuna penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), che, comunque, andranno documentate. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno trattenuti dal Comune sull’importo del corrispettivo in scadenza. Nell’eventualità che la ASLrata non offra margine sufficiente, in caso il Comune avrà diritto di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesserivalersi sulla cauzione definitiva, tali tuttavia da non comportare l’immediata pena la risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittedecor- renti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all’Appaltatore.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso ovvero in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaalcune sue parti. In caso di inosservanza delle norme del presente contratto, e per ciascuna carenza rilevata, l’Azienda USL potrà applicare le penalità di seguito elencate, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: ⮚ in caso di sospensione, abbandono o mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraeffettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale € 1.500,00, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero mancato servizio; ⮚ in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solareimpiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, ovvero qualora l’importo massimo della sarà applicata una penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero fatto; ⮚ in caso di ritardo oltre gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell’aggiudicatario o da esso incaricati, sarà applicata una penale di € 1.500,00 per ogni fatto; ⮚ in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni fatto. In caso di segnalazioni di inadempimenti, il 5° giorno solareDirettore del Distretto di Bologna, o un suo incaricato, ovvero comunicherà nel più breve tempo possibile, ovvero qualora a mezzo fax o pec, al referente della ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata. La ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLfacoltà dell’Azienda USL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali disservizio e/o assenza ingiustificata, di non puntuale adempimento delle stessericorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore tutti gli oneri saranno a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittecarico della Ditta aggiudicataria.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione inadempienze degli obblighi previsti dal presente capitolato, incluso il mancato rispetto delle previsioni della merce contestata nei termini Piano della Qualità, A.C. provvederà ad inviare formale diffida al gestore del servizio circa le contestazioni delle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale. Nella contestazione sarà anche indicata la misura della penalità che la A.C. intende applicare, come specificato nella tabella di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille seguito riportata e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura con invito a conformarsi entro un termine che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto ritenuto congruo ad insindacabile giudizio della A.C. L’I.A., ricevuta la diffida deve tempestivamente provvedere agli adempimenti richiesti e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche darne immediata comunicazione scritta alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL A.C. Alla terza diffida l’I.S. ha diritto facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artcon danni a carico del gestore. 1456 A tale scopo, l’A.C. procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)maggior danni.
2. Fatta eccezione per i ritardi L’I.A. avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide l‘A.C. adotterà le penalità con provvedimento formale del Dirigente Scolastico e lo trasmetterà all’I.A. € 150,00 Per ogni violazione di quanto stabilito nelle consegne tabelle dietetiche. € 100,00 Per mancata somministrazione dei prodotti biologici previsti. € 100,00Per ogni analisi microbiologica o nell’esecuzione chimica giudicata negativa dalla ASL rispetto a quanto previsto dai limiti di carica microbica; € 100,00Per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste nelle tabelle elaborate dalla ASL n° 5 di Oristano verificato su dieci pesate della stessa preparazione da verificarsi, in presenza del Responsabile dell’I.A. o di unsuo incaricato. € 100,00Per ogni caso di mancata corrispondenza alle qualità ed alle caratteristiche dei servizigeneri alimentari individuate nelle tabelle elaborate dalla ASL n° 5 di Oristano. € 200,00Per ogni mancato rispetto delle norme igieniche sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità produzione e distribuzione dei pasti e quanto altro previsto dalla legge in materia. € 250,00In caso di diffida o ritrovamento di corpi estranei inorganici ed organici nei pasti e nelle derrate. € 50,00Per ogni ritardo superiore a 10 minuti nella consegna e distribuzione dei pasti (salvo casi di forza maggiore e non prevedibili). € 50,00 Per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del D.P.R. 327/80. € 50,00 Per la fornitura di pasti in numero insufficiente rispetto alle prenotazioni. € 100,00 Per la mancata disponibilità della documentazione inerente la messa in mora atto del sistema HACCP ai responsabili dei controlli incaricati dall’amministrazione comunale. € 150,00 Per mancata presenza, presso ogni centro refezionale, dei documenti previsti dal capitolato (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato bolle di consegna, Menù settimanale, ecc.). € 250,00Per somministrazione di diete speciali non conformi alle patologie segnalate. € 50,00Per comportamento scorretto o sgarbato o non professionale del personale. Da € 50,00A € 100,00Per ogni mancato rispetto del Piano della Qualità.
2. Per i casi non specificamente previsti l’importo della penale verrà determinato desumendolo e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.ragguagliandolo
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% del totale contrattuale previsto su base di un provvedimento annua.
4. Si procederà al recupero della ASL, penalità da parte dell’Amministrazione Comunale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora sarà assunto il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoprovvedimento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso L’appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di ritardato adempimento degli obblighi contrattualieventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall’appaltatore stesso. Salvo, quindi, più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli del presente capitolato, qualora al Comune risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità dell’appaltatore, queste verranno direttamente contestate alla ditta appaltatrice. Se dalla contestazione possa derivare una penale per la ditta, l’Amministrazione Comunale segnala il fatto per iscritto al responsabile dell’appalto della ditta, che può contro dedurre entro 5 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale caso il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoconsiderata come definitivamente accertata. In questo caso nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il rispetto degli impegni tecniciComune comunicherà alla ditta l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale. L’amministrazione comunale, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di gara.applicare le seguenti penalità:
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno assenza dell’educatore non giustificata e fatti salvi i casi di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della forza maggiore: penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).fino a 150,00 euro;
2. Fatta eccezione comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza accertato penale di euro 250,00 per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui ogni singolo evento. Il ripetersi ed il perdurare del comportamento dovra’ portare alla sostituzione del personale interessato. La mancata sostituzione del personale entro 10 giorni dal terzo accertamento potrà comportare la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale terminepenale da € 250,00 ad € 1.000,00 per: -infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolari gravità; -mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica, l’eventuale diverse da quanto previsto ai punti precedenti e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolari gravità; -servizi effettuati in difformità rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato o dal Servizio Istruzione
4. penale da 1.000,00 a 3.000,00 per ogni servizio non effettuato per una giornata salvo che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore. L’importo delle singole penali sarà individuato sulla base dell’importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all’immagine dei servizi e quindi al Comune. Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per la medesima inadempienza sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza o della irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi del Comune. L’importo della penale sarà applicata detratto dalle fatture in corso di liquidazione o dalla cauzione versata a garanzia dell’appaltatore il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati. L’Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire a spese della ditta le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa, nonché sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e cauzione senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti diffide o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoformalità di sorta.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario L’Agenzia aggiudicataria incorre nelle penali penalità previste dal presente capitolato in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiinadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. Nel corso L’ammontare della penale varia a seconda della gravità dell’inadempienza accertata Detta penale, per singola inadempienza, varia da un minimo di vigenza euro € 200 ad un massimo di euro € 3.000. A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano le principali penali: - inosservanza delle tempistiche di messa a disposizione del rapporto contrattuale sarà riscontrato, personale da somministrare indicate nel punto “Modalità di attivazione” e “Assenze improvvise a qualsiasi titolo”; - irregolarità riscontrata nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori somministrati; - irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge; - inadeguatezza riscontrata nell’esecuzione delle mansioni da parte delpersonale; - inosservanza di direttive e regolamenti Aziendali da parte del Direttore dell’esecuzione personale somministrato; - mancato rispetto di quanto previsto relativamente alla qualità del contrattoservizioofferto. L’applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento di eventuali danni né qualsiasi azione legale che l’Azienda Sanitaria intenda intraprendere . L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, il rispetto degli impegni tecniciin via prioritaria, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta me- diante ritenzione sulle somme spettanti alla Agenzia contraente in esecuzione del pre- sente contratto , in sede di gara.
1liquidazione fatture,o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti. Le penalità riguardanti Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione l’Agenzia affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare Qualora la liquidazione violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione da parte del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione DEC del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per Per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionetempistica indicata nei commi 1 e 2 dell’art. 4 del presente documento sarà applicata, sarà dovuta per ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI, una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 penale pari all’1 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale dell’importo contrattuale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso ciascuno di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)detti contratti.
2. Fatta eccezione L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione con possibilità per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità il Fornitore di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di presentare controdeduzioni e di memorie scritteentro 7 giorni solari dalla ricezione della stessa.
3. Trascorso tale termineL'ammontare della penalità sarà addebitato, l’eventuale penale di regola, sui crediti del Fornitore dipendenti da ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI e sarà applicata trattenuto sulla base prima fattura in pagamento ovvero sulla cauzione definitiva di un provvedimento della ASLcui all’art. 13 del presente documento, e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che CONSOB o AGCM dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Fornitore.
4. Le penali non potranno, comunque, superare il 10% dell'importo di ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI. Oltre detto limite CONSOB e AGCM potranno procedere, ciascuna in relazione al proprio CONTRATTO ATTUATIVO, alla risoluzione di diritto in danno del Fornitore.
5. Fermo quanto indicato nei precedenti commi e nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui successivo art. 12, la ASL ritiene risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB non comporterà di disattenderlenecessità la risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO AGCM e viceversa. 4.Nel In caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate risoluzione di uno dei CONTRATTI ATTUATIVI l’ORDINATIVO QUADRO DI FORNITURA si intenderà risolto parzialmente con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoriferimento alle prestazioni facenti capo al CONTRATTO ATTUATIVO risolto.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in In caso di ritardato adempimento degli infrazioni agli obblighi contrattualiche derivano dalle disposizioni legislative e regolamentari, dalle Ordinanze Municipali, e dal presente Capitolato, queste saranno accertate dagli agenti municipali mediante rapporto indirizzato al Dirigente Settore Sport che ne darà formale comunicazione alla Ditta appaltatrice a mezzo Racc. Nel corso A/R con l’indicazione della penale applicabile e l’invito a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il congruo termine che le verrà assegnato; l’impresa affidataria avrà la facoltà di vigenza presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi i venti giorni, ed esaminate le giustificazioni, qualora l’impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del rapporto contrattuale sarà riscontratosoggetto affidatario non siano condivise dalla Stazione Appaltante, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoo ancora qualora le stesse non dovessero pervenire all’Ente nei venti giorni previsti, il rispetto degli impegni tecniciResponsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1una penalità a secondo la minore o maggiore gravità dell’infrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 33. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento le infrazioni agli obblighi contrattuali sono così previste:
A. In caso irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeciascuna inadempienza, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativafatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di mancata sostituzione abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. Il termine di pagamento della merce contestata nei termini penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)sanzione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziesso non sia rispettato, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo l’ammontare della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariopenalità sarà prelevato direttamente dal deposito cauzionale senza ulteriori comunicazioni.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Concession Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura mancata rispondenza o di merce difettosa anomalie nella prestazione del servizio, l’ASLBI contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rimediare a provvedere a quanto dovuto. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando: - non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto; - non conforme effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate. La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione. Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali: - per ogni mancanza di conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusiprestazioni richieste nel presente capitolato: Euro 500,00. Qualora ciò la violazione risulti di lieve entità e non avvengaabbia provocato alcuna conseguenza, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaessere comminata una semplice ammonizione. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini recidiva superiore alle 3 volte l’ASL si riserva la facoltà di cui sopraapplicare a carico dell’aggiudi- catario, per ogni giorno inadempienza ulteriori € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASL. Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell’ASL di ritardo sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque rilevanti rispetto alla dovuta sostituzionecorretta erogazione del sevizio, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualealla tutela della sicurezza degli utenti, e comunque complessivamente non superiore al 10%decoro ed all’immagine dell’ASL, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati. Nel caso di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoinadempienze gravi, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solaremolteplici gravi recidive, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale l’ASL ha la ASL ha diritto facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione al fornitore, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione com- porta, ivi incluso il maggior danno. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al fornitore in esecuzione del contratto o a qualsiasi altro titolo dovute (clausola risolutiva espressa ex oppure con apposita fattura emessa dall’ASL a carico del fornitore) o sulla cauzione definitiva se queste non sufficienti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione il fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1456 del Codice Civile)1453 e ss. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioc.c.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento Ove l’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi contrattualicontrattuali assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta, o con le stesse modalità previste all’Art. Nel corso 5 comma 2). Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5(cinque) giorni dalla data di vigenza del ricevimento della contestazione. Ove a giudizio dell’Amministrazione le controdeduzioni risultassero irrilevanti e/o insufficienti, sarà applicata una penalità variabile da un minimo di euro 200,00(duecento euro e centesimi zero) ad un massimo di euro 800,00(ottocento euro e centesimi zero), per ogni infrazione, in rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa alla gravità dell’inadempienza o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativadella recidiva. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini erogazione di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualeuno qualsiasi dei servizi affidati, e comunque complessivamente per qualsiasi inconveniente che lo renda non superiore fruibile in maniera adeguata, quale ad esempio l’inadeguata pulizia del mezzo, sarà applicata la penale massima di euro 500,00(euro cinquecento), oltre al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale rimborso di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’arteventuali spese sostenute dall’Amministrazione a causa del disservizio. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in Nel caso di ritardo nella sostituzione oltre cambio di percorso non autorizzato, il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto servizio si intende non reso, con un qualsiasi fattore che può determinare uno stato addebito della medesima penale massima di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata euro 500,00(euro cinquecento) prevista per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardomancata erogazione del servizio. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, alla ditta sarà applicata una penale di importo tra euro 10.000,00 (diecimila euro e centesimi zero) e euro 30.000,00(trentamila euro e centesimi zero) in forma scritta anche via fax o pec, le relazione alla gravità dei fatti che lo hanno determinato. In tal caso la ditta dovrà inoltre versare al Comune oltre al risarcimento dei danni l’importo risultante dalla differenza tra la propria offerta e quella della ditta subentrante. L’Amministrazione deve sempre procedere preventivamente alla contestazione all’aggiudicatario delle inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per al fine dell’applicazione delle penali. Non è necessaria la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione messa in mora dell’aggiudicatario. Resta inteso che l’Amministrazione si riserva il fornitore diritto di procedere a controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sul rispetto dei tempi e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatopercorrenze effettuate per il trasporto degli alunni, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitononché del mezzo utilizzato.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali1. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoNell'esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattol’Aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi a tutte le disposizioni e gli standard previsti dal presente capitolato, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi dalle vigenti normative e qualitativi assunti dalla ditta dalle eventuali proposte migliorative formulate in sede di gara. L’A.C., in sede di controllo sulla conformità dei servizi resi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di contestare all’Aggiudicataria i profili di non conformità che dovessero essere eventualmente riscontrati in relazione a tutti gli obblighi, gli oneri e gli standard previsti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica migliorativa prodotta in sede di gara, nonché dalle vigenti norme di legge e di CCNL. Qualora l’A.C. riscontrasse la mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’I.A., si riserva, per ciascuna inadempienza, di procedere all’applicazione di una penalità, il cui importo verrà commisurato in base alla gravità della condotta inadempiente, al grado di disservizio arrecato all’utenza, all’eventuale danno o rischio a cui l’utenza è stata esposta, all’eventuale danno di immagine arrecato all’Amministrazione Comunale ed all’eventuale recidiva.
2. In particolare, l’I.A. è soggetta alle seguenti penalità:
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, da € 500,00 a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In € 1.000,00 in caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini attivazione e/o conclusione dei corsi, che non sia giustificata da circostanze oggettive non imputabili al gestore (es. situazioni di cui sopra, emergenza; mancata iscrizione di allievi; ritiro di tutti gli allievi)
2. da € 100,00 a € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneinterruzione totale del servizio;
3. da € 50,00 a € 100,00 per ogni giorno di interruzione parziale del servizio, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artlimitata solo ad uno o più corsi;
4. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero da € 100 a € 300.00 in caso di ritardo nella sostituzione oltre il inadempienze sulla corretta custodia dei locali, beni ed attrezzature concessi in uso;
5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero da € 100,00 a € 300.00 in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artinadempienze sulla corretta pulizia dei locali concessi in uso;
6. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il da € 200,00 a € 1.000,00 nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato l’attrezzatura e documentato cause strumentazione messa a disposizione per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto non fosse in linea con gli standard previsti dal presente CSA o fosse in ogni caso carente o insufficiente rispetto alle esigenze imposte dal corretto funzionamento della scuola civica di forza maggiore), la ASL, musica;
7. da € 50 a € 150,00 in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna incompleta trasmissione dei documenti e della reportistica prevista per il servizio;
8. da € 200,00 a € 1.000,00 in caso di difforme applicazione delle tariffe dagli utenti per i corsi, come previste nel presente CSA;
9. da € 200,00 a 1.000,00 a seconda della gravità per ogni caso di mancato rispetto degli standard e delle norme in tema di organico e personale declinate dal presente C.S.A., ivi inclusa la mancata trasmissione della documentazione prevista all’art. 23;
10. da € 100,00 a € 1.000,00 in caso di mancata o difforme esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativorispetto agli standard migliorativi eventualmente proposti in sede di offerta tecnica, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione a seconda della gravità;
11. da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione degli standard prestazionali e delle specifiche tecniche previste dal presente C.S.A. per la corretta esecuzione dei servizi oggetto d’appalto e in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare generale per ogni ulteriore violazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti norme previste dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitopresente capitolato speciale d’appalto.
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Samples: Appalto Dei Servizi
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali mancato rispetto del termine di messa in caso esercizio di ritardato adempimento degli obblighi contrattualicui al precedente art. Nel corso 4 comporta l’applicazione di vigenza una penale giornaliera pari a €. 50,00, la quale, se non tempestivamente quietanzata, sarà decurtata dalla cauzione definitiva di cui al precedente art. 10. Ove siano accertati fatti, comportamenti o omissioni che costituiscano violazione del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattopresente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il rispetto degli impegni tecniciComune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non fossero sufficientemente valide, organizzativi il Comune, valutate la natura e qualitativi assunti la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta in sede di gara.
1ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento le infrazioni agli obblighi contrattuali sono così previste:
A. In caso determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeciascuna inadempienza, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusifatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora ciò il concessionario non avvengaprovveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo capitolato, vi potrà provvedere la ASLè applicata una penale di € 200,00, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche oltre al rimborso di natura organizzativaeventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del disservizio. In caso di mancata sostituzione mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata è applicata una penale di € 300,00. L'ammontare della merce contestata nei termini di cui soprapenalità può essere prelevato, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionea insindacabile giudizio dell’amministrazione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Contract for the Concession of Areas for the Installation of Public Drinking Water Dispensers
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla contraente, nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di vigenza cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del rapporto contrattuale sarà riscontratoCodice, da parte del Direttore dell’esecuzione non potrà superare, per tutta la durata del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara.
1cui al precedente art.4. Le penalità riguardanti Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la liquidazione colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ritardi e inadempienze nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, previa contestazione scritta, verranno applicate le penali previste nel capitolato speciale di appalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art.113-bis, comma 4 del danno per inadempimento sono così previste:
A. In D.lgs. 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso di fornitura di merce difettosa o nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecontenute nel presente contratto, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertae dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la ditta, Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusiqualsiasi titolo. Qualora ciò La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione preclude il diritto della merce contestata nei termini di cui sopra, Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto cento) dell'importo contrattuale, e comunque complessivamente l'inadempimento si intenderà non superiore al 10%di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale pertanto, la Società avrà 15 facoltà di appalto e nel dichiarare risolto il presente contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.dell'art.1456 c.c..
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Samples: Contratto Di Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialemancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato per entrambi i lotti, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaverranno applicate, la dittanella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui soprale penali, per i sotto indicati inadempimenti: ✓ ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneal termine massimo di consegna; ✓ consegna difforme da quanto richiesto. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, sarà dovuta una l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo; Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 l'1 per mille dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) contrattuale da determinare in relazione all’entità all'entità' delle conseguenze legate all’eventuale al ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizie non possono comunque superare, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatocomplessivamente, ovvero in caso il 10 per cento di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare detto ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali 1. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare all’Appaltatore le seguenti penalità:
a) per il mancato raggiungimento in caso un Comune, per fatto imputabile all’Appaltatore, degli obiettivi di ritardato adempimento degli obblighi contrattualilegge previsti per la raccolta differenziata di cui all’art. Nel corso 3, una penalità pari a 5,00 euro/abitante oltre al 95% delle maggiori spese di vigenza smaltimento sostenute, con un minimo di euro 5.000,00 fino a un massimo di 50.000,00 per ogni Comune. La penalità è irrogata tramite apposito provvedimento del rapporto contrattuale sarà riscontratoResponsabile del servizio individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice e notificato all’Appaltatore con raccomandata A.R. e anticipata via fax;
b) per il conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento, una penalità da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 50.000,00. La penalità è irrogata tramite apposito provvedimento del Responsabile del servizio individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice e notificato all’Appaltatore con raccomandata A.R. e anticipata via fax;
c) per la contaminazione e/o miscelazione di rifiuti una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice;
d) per la mancata esecuzione dei servizi in appalto o di singole parti di essi, una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. Rientrano nel campo di applicazione di questa penalità, a titolo esemplificativo: la mancata raccolta dei sacchetti, il mancato svuotamento di contenitori, la raccolta indifferenziata di rifiuti differenziati (mancata raccolta per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti separati dagli utenti), il mancato spazzamento manuale o meccanizzato di una via o di un’area, il mancato svuotamento dei cestini porta-rifiuti presenti sul territorio. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice;
e) per le irregolarità commesse dal personale al servizio dell’Appaltatore, nonché per il documentato comportamento scorretto verso il pubblico e per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattomedesimo personale, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede una penalità da un minimo di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso euro 500,00 a un massimo di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, euro 2.500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per mille e l’1 fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice;
f) per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità la mancata presentazione all’Amministrazione aggiudicatrice delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (informazioni richieste ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi15, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per mille ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e l’1 conferma scritta per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia fax o e-mail eseguita dal Responsabile del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziAnche con l’applicazione delle predette penali, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità l’Appaltatore resta obbligato a rimediare alla mancanza entro ventiquattro ore dalla notifica della contestazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. Resta, inoltre, facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata procedere alla risoluzione del contrattocontratto nel caso del ripetersi delle inadempienze, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittecome disposto dall’art. 33.
3. Trascorso tale termineLe penalità sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e, l’eventuale penale sarà applicata sulla base se questo non è capiente, su quelli successivi, sino al recupero del credito dell’Amministrazione aggiudicatrice.
4. E’ fatta salva la facoltà del C.O.VE.VA.R. di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni richiedere il risarcimento per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoi maggiori danni.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Comune di Firenze, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni: - per ogni giornata di servizio non effettuato oltre a non corrispondere alcun corrispettivo per tale giorno, sarà applicata la penalità di € 500,00; - nel caso di ritardi imputabili all’impresa affidataria, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 15 minuti e fino a 30 minuti, sarà applicata la penale di € 150,00; - per ritardi superiori a trenta minuti sarà applicata la penale di € 250,00; - per ritardi che provochino la non effettuazione del servizio del mattino o del pomeriggio sarà applicata la penale di € 500,00; - il comportamento irrispettoso e non conforme alla buona educazione tenuto dal personale autista, nei confronti degli alunni o loro genitori o del personale di accompagnamento nonché la mancata osservanza delle disposizioni del presente capitolato e suoi allegati, comporterà l’applicazione della penale di € 500,00 con facoltà per il Comune di Firenze di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro 24 ore; - in caso di ritardato adempimento scarsa o mancata pulizia degli obblighi contrattualiautomezzi, carrozzeria ed interni sarà applicata una penale di € 150,00. Le predette penalità saranno contestate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R.. Alla Ditta è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione comunale provvederà all’applicazione delle penalità sopra indicate. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi reiterate inadempienze l’Amministrazione comunale potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel dichiarare risolto il contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioservizio.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Appalto Del Noleggio Di Automezzi Da Rimessa Con Conducente
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali1. Nel corso di vigenza caso in cui nell’esecuzione del rapporto contrattuale sarà riscontratocontratto si verifichino uno o più dei seguenti inadempimenti, da parte verranno applicate le corrispondenti penalità: ritardo nel pagamento del Direttore dell’esecuzione canone semestrale anticipato rispetto alle scadenze pattuite ed indicate all’art. 7 del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, presente atto: € 25,00= per ogni giorno di ritardo fino ad al decimo; ulteriore ritardo nel pagamento del canone semestrale anticipato rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 di cui al punto precedente: € 100,00= per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore ogni giorno di ritardo dall’undicesimo fino al 10%, nella misura che sarà stabilita sessantesimo; ritardo nel capitolato speciale di appalto rilascio dei locali e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità ritiro degli arredi e delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artattrezzature di lavoro rispetto al termine di cui all’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia 15 del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso presente atto: € 100,00= per ogni giorno di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore fino al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)trentesimo.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate all’Ente nel termine massimo di diffida o messa in mora giorni 5 (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittecinque) solari dalla stessa contestazione.
3. Trascorso tale termineFerma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’eventuale penale sarà applicata l’ENTE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di un provvedimento quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Ente l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della ASLImpresa stessa.
5. L’Ente, nel quale verrà data contezza per i crediti derivanti dall’applicazione delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per penali di cui la ASL ritiene al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativocui all’articolo 8, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
6. 5.L'ammontare Qualora l’importo complessivo delle penalità è addebitatopenali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del canone annuo, con semplice provvedimento amministrativodi cui all’ art. 7, l’ ENTE ha facoltà, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienticon le modalità nello stesso espresse, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitooltre il risarcimento di tutti i danni.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da stesse che non comportare l’immediata comportino per la loro gravità l’immeditata risoluzione del contratto, contestal’Azienda sanitaria applicherà una penale di euro 200,00 per la mancanza ad ognuno degli incontri previsti al punto f dell’art. 5 del presente Capitolato, e degli incontri offerti in sede di gara. L’Azienda sanitaria potrà inoltre addebitare al soggetto aggiudicatario altre penali per un importo fino ad euro 1.000,00, in forma scritta anche via fax o peccaso di altri inadempimenti relativi alle prestazioni previste dal presente Capitolato e dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria. Prima di applicare le penali di cui al presente comma, l’Azienda sanitaria deve presentare formale diffida, tramite nota a mezzo PEC, ad adempiere le inadempienze riscontrate ed assegna prestazioni entro un termine, termine non inferiore a cinque giorni7 giorni naturali e consecutivi. Nel caso che entro tale termine non vengano effettuate le prestazioni richieste, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3l’Azienda sanitaria potrà presentare nuova formale diffida negli stessi termini sopra indicati, prevedendo in questo caso una penale fino ad euro 2.000,00. Trascorso tale termine, l’eventuale Verrà applicata una penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel anche in caso di mancata esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o ritardata consegna da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o esecuzione le di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub- responsabile del trattamento dei dati personali come previsto nell’allegato 2 Istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati personali L’applicazione delle penali saranno applicate avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con semplice provvedimento amministrativomodalità da concordarsi. Le penali dovute per il ritardato adempimento, senza necessità ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di preventiva intimazione o costituzione in mora detto ammontare netto contrattuale. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitodiritto dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Per gli interventi urgenti e di ritardato adempimento degli obblighi contrattualipronto intervento il mancato intervento nel tempo stabilito all'Art. Nel corso 1, ovvero l’inizio dell’intervento oltre un’ora dalla chiamata, comporterà l’applicazione di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1una penale pari a € 300,00 (trecento/00). Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e Per gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui soprainterventi programmati, per ogni giorno di ritardo nell'inizio o nell’ultimazione oltre al termine previsto del servizio e per ogni giorno di sospensione dello stesso non autorizzato verrà applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di € 500,00 (cinquecento/00) per i successivi. Per gli interventi programmati il ritardo oltre un’ora rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta all’orario stabilito dalla comunica- zione di richiesta intervento trasmessa da ACEA P.I. SpA comporterà l’applicazione di una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto penale pari a € 260,00 (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010duecentosessanta/00). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziLa Stazione Appaltante, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di mancato o ritardato intervento, ha la facoltà di provvedere direttamente nel modo più rapido e di sua convenienza, all’esecuzione di tale intervento con addebito all’Appaltatore dei danni e delle maggiori spese sostenute. Il ritardo nella sostituzione ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovve- ro costituiscono motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contratto. L’intervento effettuato dall’Appaltatore in modo non regolare secondo le prescrizioni del pre- sente capitolato (articoli 5,6,7,8, 9 e 10) e di buona norma tecnica comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di € 260,00 (duecento- sessanta/00). Nel caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate. L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettanta- cinque/00) al giorno. Qualora l’appaltatore utilizzi mezzi di portata utile diversa da quelli richiesti dalla DL verrà applicata una penale di 500 €/giorno. L’utilizzo non autorizzato di dotazioni della Stazione Appaltante comporterà l’applicazione di una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) oltre alla detrazione dell’importo delle opera- zioni in tal modo effettuate. Inoltre, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le se- guenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale ACEA P.I. SPA mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00) uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta installazione segna- letica stradale intervento € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata pulizia quotidiana dell’area di lavo- ro € 260,00 (duecentosessanta/00) mancato allontanamento dei materiali resi- dui a servizio ultimato € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta compilazione del rapporto di video-ispezione e cassetta vhs o cd o dvd € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta compilazione delle registrazioni € 260,00 (duecentosessanta/00) Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio di ACEA P.I. SpA la grave ina- dempienza che risolve il 5° giorno solarecontratto, ovvero qualora ACEA si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta. Qualora l’importo massimo della penale irrogata penalità superi il 10% dell’ammontare netto dell’importo contrattuale la ASL ha diritto annuo si darà avvio alla procedura di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 rescissione del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritiratagrave inadempimento come previsto dal suc- cessivo art 25. Mancando crediti L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di even- tuali danni o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoquesto articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso gara ovvero violazione di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratonorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, nonché mancato utilizzo reiterato dell’impianto prenotato e assegnato da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattodello stesso affidatario, il rispetto degli impegni tecniciComune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, organizzativi pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora l’affidatario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e qualitativi assunti dalla ditta in sede la gravità dell’inadempimento, le circostanze di gara.
1fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente contratto, sono così previste:
A. In caso irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeciascuna inadempienza, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativafatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini recidiva nell’arco di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una novanta giorni la penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. Il Comune ha comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualerichiedere, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale con nota motivata, la ASL ha diritto sostituzione del personale impegnato nella gestione che non offra garanzia di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizicapacità, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)valida costituzione fisica, la ASLcontegno corretto e, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un terminecomunque, non inferiore risulti idoneo a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3perseguire le finalità previste dal progetto. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza L'ammontare delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativoal momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dell'impresa dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o cui essi si riferiscono ovvero sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Affidamento in Appalto Della Gestione Dell'impianto Sportivo Comunale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiinadempimenti, ritardi e disservizi, la Contraente dovrà corrispondere ad EUR le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoIn particolare, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In nel caso di fornitura penale derivante da ritardo troverà applicazione il disposto di merce difettosa o cui all’art.113-bis, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecontenute nel presente contratto, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertae dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la dittaSocietà potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non 20 preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a proprie spesel'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, dovrà procedere pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ai sensi dell’art. 23 co. 2 del Decreto MIT n. 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla sostituzione entro 48 ore solariContraente nei casi sospensione del servizio diverse da quelle previste ai commi 1, sabato 2 e festivi esclusi4 dell’art. Qualora ciò 107 del Codice, non avvengapotrà superare, vi potrà provvedere per tutta la ASLdurata del contratto, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui sopraal precedente art. 4. Le Parti inoltre, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi24 co. 2 del predetto Decreto, legati anche riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoContraente, ovvero per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne fortuito o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore potrà essere superiore al 5% (cinque per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a cinque giorni, per determinare il danno abbia concorso la presentazione colpa della Contraente o delle persone di controdeduzioni e di memorie scrittecui lo stesso è tenuto a rispondere.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Nel caso in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratocui l’appaltatore ritardi in tutto o in parte l’esecuzione della fornitura, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattorispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, il rispetto degli impegni tecniciè dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneal mancato passaggio presso la sede operativa dell’azienda sita in Xxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 48 Breno (BS) per mille le urgenze, per le campionature e, qualora previsto dal DEC, a ricevere gli ordinativi segnalati. Detta penale non potrà cumulativamente e l’1 per mille dell’ammontare complessivamente eccedere il 10%dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo. In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo. In caso d’infrazione ad obblighi contrattuali, l’entità della penale sarà commisurata all'importanza dell’infrazione stessa, con un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00 euro) e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale fino ad un massimo di appalto e nel contratto € 1.000,00 (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010mille/00 euro). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziLe infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante, legati che ne darà comunicazione, anche alla natura ed alla tipologia tramite fax, all’appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del prodotto/servizio interessatoricevimento, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il 5° giorno solaretermine anzidetto, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi la stazione appaltante esprimerà il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 proprio giudizio, erogando, se del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta caso, una penalità determinata applicando i criteri in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 precedenza indicati. Non verrà applicata nessuna penale per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza maggiore che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle obbligazioni contrattuali penalità o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, trattenute con le inadempienze riscontrate ed assegna un terminemodalità dianzi indicate, non inferiore estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a cinque giornispese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per la presentazione l’esecuzione di controdeduzioni quanto necessario, addebitando all’appaltatore le spese ed ogni altro onere conseguente. L'ammontare delle penalità e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASLl’importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per momento in cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora viene disposto il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatopagamento della fornitura, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritiratacorrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle della penalità è viene addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, salvo che, all’atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante. L’appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in corso dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono. Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata a.r. con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoquale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.
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Samples: Fornitura Di Ricambi
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione della fornitura, l’effettuazione tardiva, o in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o modo non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaqualitativi prescritti dal presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche facoltà di comminare al Fornitore le penali per ciascun evento contestato con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativariferimento. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, particolare: - per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 : uno per mille sull’importo contrattuale - fornitura non conforme all’ordinativo (difformità di taglia, di materiali, difetti, ecc…) Euro 50,00; L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e comunque complessivamente non superiore quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al 10%, nella successivo articolo 15. La misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo complessiva della penale irrogata superi non può superare il 10% dell’ammontare netto (dieci per cento) dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la ASL ha diritto facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille quindici) naturali e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardoconsecutivi dalla contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatodette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solarenon vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione saranno applicate al Fornitore le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione come sopra indicate. Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva dei contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitodiscendenti.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali in caso di ritardato adempimento degli direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. Nel corso In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta seguito: - Consegna della strumentazione in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativain quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In caso tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo,oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla data fissata per la consegna sarà dovuta Ditta Aggiudicataria una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualepenale pari a € 2.000,00, e comunque complessivamente non superiore oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 1050%, nella misura che sarà stabilita fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel capitolato speciale caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di appalto e nel contratto applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (ordine/contratto) verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziOltre all’applicazione delle penali, legati anche alla natura ed alla qualora la frequenza e/o la tipologia del prodotto/servizio interessatodelle non conformità lo rendesse necessario, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la ASL ha diritto facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (clausola risolutiva espressa ex artvedi Art.20). 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziPer quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità controlli di diffida o messa in mora (salvo il qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di forza maggiore)applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e ritirataart. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitofacoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in 1. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso ritardo non dovuto a cause di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoforza maggiore, da parte del Direttore dell’esecuzione sui tempi di consegna della fornitura oggetto del contratto, il rispetto degli impegni tecnicisarà applicata una penale del 2,0% sull’importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede salvo la possibilità da parte dell’ASM Terni S.p.A. di gararichiedere ulteriori risarcimenti per i danni subiti.
12. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In Nel caso di fornitura di merce difettosa o mezzo non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeovvero danneggiato, oppure non rispondente revisionato, con pneumatici non nuovi e comunque non rispondenti ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusidella richiedente sarà applicata una penale di 500 €/gg fino all’arrivo del mezzo idoneo.
3. Qualora ciò Nel caso in cui il mezzo non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche sia iscrivibile ai previsti Xxxx con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche carenze documentali o tecniche si applica una penale di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, 500 €/gg per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 l’arrivo della documentazione o per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordinel’arrivo/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artsuperamento dei problemi tecnici del mezzo;
4. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il Nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause l’intervento di forza maggioremanutenzione ordinaria (nei mezzi nuovi), la ASLstraordinaria, in caso preventiva o per l’esecuzione del tagliando di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o garanzia, ovvero danno del mezzo per incidente, richiede il fermo del mezzo per più di 4 giorni lavorativi e questo non puntuale adempimento delle stesseè prontamente sostituito con un altro mezzo, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione equivalente per tipologia e volumetria di carico, sarà applicata alla Ditta una penale di 500 euro/giorno dal quinto giorno lavorativo calcolati dalla data di ritiro del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un terminemezzo dall’ASM nei modi e nei termini di cui all’art.9 penultimo e ultimo capoverso.
5. Per qualsivoglia violazione al contenuto del presente capitolato, non inferiore a cinque giornioggetto di una delle specifiche penali sopra richiamata, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base una penale di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per 100 euro a violazione. Le penali di cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali sopra saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoa decurtazione dell’importo fatturato dalla Ditta aggiudicataria.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoeventuali conseguenze penali, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previstenei seguenti casi:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente a) ritardo nella consegna rispetto ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraall’art. 14; in tal caso, la penale prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualeritardo;
b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso, e comunque complessivamente la ditta fornitrice non superiore avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio sopra indicato dalla data di comunicazione del rifiuto; in tal caso, la penale prevista è pari al 10%5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;
c) se in seguito a rifiuto della merce, nella misura che sarà stabilita la Ditta non abbia provveduto a sostituire la stessa nel capitolato speciale termine di appalto e 5 giorni e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di collaudo; la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce non ritirata. Ciascuna Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata, fatto salvo il richiamo alle norme contenute nel contratto (ordine/contratto) Capitolato Generale d’Oneri. L'applicazione delle penali avverrà in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell’artdell'art. 145 15, I comma, del D.P.R. 207/2010)n. 633/72. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariorisarcimento degli eventuali maggiori danni.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Per Interventi Di Chirurgia Vertebrale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle 1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità nell’esecuzione della prestazione o, co- munque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’allegato 4.6 “Livelli di servizio e penali” dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza dettagliatamente descritte e regolate nel predetto allegato, fatto comunque salvo il risarcimento del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di garamaggior danno.
12. Le penalità riguardanti Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’Allegato 4.6 – Livelli di Servizio e Penali.
3. Il mancato rispetto dei livelli di servizio è considerato inadempimento contrattuale, con la liquidazione del danno conseguente applicazione delle penali ove previste, nonché ogni conseguenza stabilita, per inadempimento sono così previste:
A. In caso l’ipotesi di inadempimento, nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusidegli Appalti Specifici.
4. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività e/o dei servizi oggetto dei singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici, rispetto alla dovuta sostituzioneai livelli di servizio stabiliti, sarà dovuta una penalità l’Xxx.xx committente applicherà al Fornitore, ove ad esso imputabili, le penali stabilite, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 dallo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille e l’1 mille) all’1‰ (uno per mille dell’ammontare netto contrattualemille) del corrispettivo massimo del contratto di fornitura dell’Appalto Specifico cui l’applicazione delle penali si riferisce, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art% dello stesso. 145 D.P.R. 207/2010)Resta fermo quanto previsto dall’art. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario17 punto 7.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale5. L’Xxx.xx committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, e comunque complessivamente non superiore al 10%quindi anche con i corrispettivi maturati, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLovvero, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stessedifetto, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contrattoavvalersi della cauzione definitiva, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. 5.L'ammontare La richiesta e/o il pagamento delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, penali non esonera in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per merce regolarmente consegnata la quale si reso inadempiente e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoche ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali1. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratocaso in cui, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoper qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il rispetto degli impegni tecniciservizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall’offerta presentata, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di garaPubliacqua applicherà all’impresa una penale pari nel massimo al 10% dell’importo contrattuale.
12. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono Qualora si evidenzino insoddisfacenti prestazioni verrà applicata una sanzione che sarà così previste:
A. determinata: In caso di fornitura intervento non tempestivo l'Appaltatore sarà tenuto a pagare la penale di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni Euro 150,00 (centocinquanta), per la prima ora di ritardo e Euro250,000 (duecentocinqua) per ogni ulteriore ora di ritardo oltre la prima fino ad un massimo di 4h, con la chiamata in causa per eventuali danni provocati a terzi dovuti alla mancata esecuzione del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaservizio. In caso di mancata sostituzione disservizio conseguente al mancato intervento dell'Impresa nei tempi previsti, potrà essere annullato il compenso spettante per tale tipo di prestazione e tutti i danni derivanti da tale inadempienza potranno essere addebitati a totale carico della merce contestata nei termini stessa. L’inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo costituirà inadempienza contrattuale grave, anche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso. La contestazione di cui sopratale circostanza dovrà avvenire mediante telegramma o fax. Qualora l’appaltatore non si renda rintracciabile ai numeri di telefono forniti per la chiamata di intervento verrà applicata una penale di €. 500 (cinquecento) ed al ripetersi di tale inadempienza la S.A. potrà risolvere il contratto. Abbandono o sospensione del servizio In caso di abbandono o sospensione del servizio, ed in genere per ogni giorno inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato oltre che il rispetto del programma degli interventi concordati all’atto della consegna del servizio, Publiacqua S.p.A. potrà procedere direttamente all'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sulla ditta aggiudicataria, avvalendosi di ritardo qualsiasi Impresa, all'uopo autorizzata. Trascorsi 15 giorni solari dall'abbandono o sospensione del servizio senza aver ricevuto alcuna giustificazione, Publiacqua S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto. Mancato rispetto alla dovuta sostituzionedelle procedure e disposizioni interne, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille norme di sicurezza, norme ambientali e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artigienico sanitarie. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il Nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato si verifichino difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione del servizio in merito a procedure e documentato cause disposizioni interne, norme di forza maggiore)sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate all'Impresa che dovrà immediatamente adeguarsi. Dopo la ASL, in caso terza segnalazione di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale difformità sarà applicata sulla base una penale di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni € 400,00 (quattrocento) per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora ogni segnalazione e l'Impresa dovrà sostituire il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitopersonale inadempiente.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico interesse, e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. L’Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, le disposizioni del presente capitolato e/o quelle emanate dall’ Ente Appaltante. Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratola cui entità monetaria varia a seconda della gravità, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede un minimo € 200,00 ad un massimo di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa€ 3.000,00 ad insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante. In caso di mancata sostituzione della merce contestata non ottemperanza nei termini di cui sopraprevisti, L’Ente Appaltante provvede, con lettera raccomandata, ad inviare seconda formale diffida ed applica una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni giorno inadempienza considerata di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionelieve entità e da € 500,00 a € 2.000,00 per ogni inadempienza ritenuta di grave entità ad insindacabile giudizio dell’ Ente Appaltante, oltre al pagamento di eventuali danni derivanti all’utenza o all’ Ente Appaltante per il perdurare dell’inadempienza. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità sarà dovuta una raddoppiata. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti con nota scritta, trasmessa anche a mezzo fax o PEC. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all’Impresa Aggiudicataria che nei successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, produce per iscritto le proprie eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine senza che l’Impresa Aggiudicataria abbia presentato le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni scritte o nel caso in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille cui le stesse non vengano considerate idonee, l’Ente appaltante applicherà la penale ritenuta congrua, dandone comunicazione all’Appaltatore stesso. Si procederà al recupero della/e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura cui è stato assunto il provvedimento ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo necessità dal deposito cauzionale. In alternativa la Stazione Appaltante potrà avvalersi della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e cauzione senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatoQualora venissero applicate più di tre penalità, con semplice provvedimento amministrativoo indipendentemente dal numero, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal le penali complessivamente applicate superino nel biennio il 10 per cento dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per merce regolarmente consegnata fatto o per colpa dell’aggiudicataria. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoche ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Assistance Service Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Nell’eventualità che le prestazioni fornite dovessero risultare non soddisfacenti, il Comune di Frosinone, previo verbale di contestazione in contraddittorio provvederà ad inviare formale contestazione scritta che dovrà essere oggetto di controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni. Esaminate tali contro deduzioni, il Comune di Frosinone formulerà le direttive alle quali la Ditta di manutenzione si dovrà conformare. Nei casi di inadempimenti al presente contratto saranno applicate le seguenti penalità:
a) nel caso in cui il servizio di pronto intervento non venisse effettuato nei tempi prestabiliti, durante l’orario di apertura all’esercizio, sarà facoltà della committente di applicare una penale di Euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto al tempo massimo stabilito per dare inizio all’esecuzione dell’intervento stesso. Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base delle ore di apertura dell’impianto e per un importo massimo pari al canone mensile di cui al precedente Art. 11, punto e);
b) in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualivariazione non espressamente concordata nella esecuzione della manutenzione ordinaria rispetto al programma previsto (Art. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto4 e Art. 7), il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta Comune di Frosinone ha facoltà di applicare una penale di importo pari a € 100,00 oltre IVA per ogni giorno la cui manutenzione è stata eseguita in sede di gara.giorno diverso dal programma previsto o concordato. La penalità sarà applicata fino all’importo massimo pari a Euro 200,00 (duecento oltre iva);
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In c) in caso di mancata sostituzione manutenzione ordinaria dell’ascensore inclinato o nel caso di carenze accertate nell’esecuzione della merce contestata nei termini di cui soprastessa manutenzione ordinaria, dal totale del canone mensile sarà detratto un importo pari a Euro 2000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 rilievo accertato e documentato;
d) nel caso che l’impianto durante il mese non abbia prestato servizio per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non un periodo superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque 15 giorni, dal totale del canone mensile sarà detratto l’importo dovuto per la presentazione il pronto intervento pari a Euro 500,00. Gli importi a titolo di controdeduzioni e di memorie scrittepenale saranno direttamente trattenuti dal primo pagamento utile del corrispettivo.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in Comune è tenuto ad esercitare l’attività di vigilanza sulla struttura e sul servizio socio-assistenziale ai sensi dell’art. 61 della Legge Regionale n.19/2006 e la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti dall’art.60 del Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche e integrazioni In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso inosservanza delle norme stabilite dalle disposizioni generali o speciali di vigenza legge, della normativa regionale di riferimento, della convenzione e delle condizioni di organizzazione e di espletamento del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta servizio definite nel progetto presentato in sede di gara.
1, l’Amministrazione si riserva di applicare le sanzioni previste nel presente articolo. Le L’accertamento di eventuali inadempienze sarà contestato alla Ditta a mezzo di apposita comunicazione scritta recante la descrizione dell’inadempienza. Il Concessionario, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, fornirà le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine la contestazione si intenderà confermata. L’Amministrazione applicherà le sanzioni previste nel presente articolo tenuto conto delle eventuali controdeduzioni del soggetto affidatario cui saranno comunicate le decisioni assunte. L’ammontare delle penalità riguardanti sarà portato in detrazione dal corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l’inadempienza e, all’occorrenza, il relativo importo sarà prelevato dalla cauzione, salvo la liquidazione del danno facoltà dell’Ente di adire l’Autorità Giudiziaria per inadempimento sono così previste:
A. In il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni, derivati dall’inadempimento. Saranno applicate penali anche in caso di fornitura interruzione o sospensione dal servizio, nella misura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale seguito indicata salvi i casi di forza maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, tempestivamente comunicati all’Amministrazione: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneinterruzione o sospensione del servizio non giustificati; € 500,00 per ogni altra violazione o inadempimento alle condizioni di organizzazione e/o svolgimento del servizio. Resta salva la facoltà del Comune, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termineassumono particolare gravità, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteavvalersi del rimedio della risoluzione della convenzione.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Convenzione Per La Concessione in Uso Dell’immobile
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Ciascuna contestazione di avvenuta omissione, irregolarità/insufficienza/difformità del servizio comporta una penalità, a carico dell’aggiudicatario, di importo compreso tra l’0,3‰ e l’1‰ del valore complessivo del contratto, da determinarsi in relazione alla gravità delle conseguenze dell’omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze. L’eventuale risoluzione del contratto, prevista dal successivo art. 11 comporta l’affidamento del servizio in danno dell’impresa contraente fino al termine dell’obbligazione. Trova altresì applicazione quanto disciplinato all’art. n. 4 del presente Capitolato Speciale.
A) in caso di ritardato adempimento inadempimento/inosservanza lieve o parziale degli obblighi contrattuali. Nel corso contrattuali o di vigenza valutazioni qualitative difformi del rapporto contrattuale sarà riscontratoservizio prestato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previsterelativi ad esempio:
A. In B) Nel caso in cui il sistema di controllo di risultato, di cui al precedente articolo non rientri nei limiti dei valori di soglia previsti per ogni singolo locale, verrà applicata una penale dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale;
C) in caso di fornitura inadempimenti/inosservanze ripetuti, o di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialevalutazioni qualitative difformi, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi dopo un richiamo ed una diffida potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche essere applicata una penale di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contrattofatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;
D) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solareinadempimento totale o parziale, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere confermato da almeno tre richiami scritti, il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 potrà essere risolto, con incameramento del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille deposito cauzionale e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (fatto salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)risarcimento dell'eventuale danno subito. In tale fattispecie rientrano l'inosservanza delle prescrizioni più importanti del presente Capitolato Speciale, la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.come ad esempio:
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Samples: Servizi Di Pulizia E Sanificazione
Penalità. La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme di legge e alle disposizioni, presenti e future, emanate dall’Amministrazione Provinciale. Qualora la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi, comunque, le disposizioni del presente capitolato, l’Amministrazione Provinciale, contesterà con apposito addebito scritto, a mezzo PEC, nel termine di 10 giorni, l’inadempimento, richiamando le norme contrattuali disattese. La ditta, nell’ulteriore termine di 10 giorni, a mezzo PEC potrà produrre le eventuali giustificazioni a propria discolpa. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso RUP, qualora ritenesse infondate le giustificazioni addotte, applicherà, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa, le seguenti penalità: Euro 50,00 (€ cinquanta,00), per ogni ritardo ingiustificato eccedente i 15 minuti rispetto agli orari concordati; Euro 100,00 (€ cento,00), per ritardi ingiustificati superiori ai 30 minuti per corsa; Euro 2.000,00 (€ duemila,00), per trasporto svolto parzialmente; Euro 5.000,00 (€ cinquemila,00), per sospensione ingiustificata per ogni corsa di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiandata o ritorno. Nel corso Il provvedimento è assunto dal RUP. L’Amministrazione Provinciale procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese, nel quale è assunto il provvedimento definitivo di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaapplicazione della penale; mancando i crediti, la dittapenalità verrà addebitata sulla cauzione. L’applicazione delle penalità, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, è indipendente dai diritti spettanti alla Provincia di Brindisi per ogni giorno le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Dopo l’erogazione della 10° sanzione per penalità di ritardo rispetto cui al presente articolo, l’Amministrazione Provinciale avrà piena facoltà di procedere alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto. In tal caso, contestariscuoterà la fideiussione, in forma scritta anche via fax o peca titolo di risarcimento del danno, ed addebiterà alla parte inadempiente le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittemaggiori spese sostenute.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi alla delicatezza e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualespecificità delle prestazioni, e comunque complessivamente non superiore al 10%abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’ASL BI contraente o imputabili all’Amministrazione), nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziesecuzione del servizio, legati anche alla natura ed alla tipologia l’ASL BI, fatto salvo il risarcimento del prodotto/servizio interessatomaggior danno, ovvero in caso potrà applicare penalità secondo quanto di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per seguito riportato: - per ogni giorno solare di ritardo – non imputabile all’ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito – rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille somma del tempo massimo di inizio intervento e l’1 per mille dell’ammontare del tempo massimo di risoluzione del problema, come indicato nella documentazione tecnica: fino all’1‰ dell’importo complessivo del contratto, al netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero IVA; - in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al 10 % dell’importo complessivo del contratto, al netto di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziIVA, per cui ogni inadempienza; Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg. lavorativi dalla data della contestazione. L’ASL BI si riserva la penalità è direttamente applicabile senza necessità facoltà di diffida o messa in mora (salvo il procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell’importo del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax . È fatta salva la facoltà dell’ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore dalle maggiori spese sostenute a cinque giorni, causa dell’inadempienza contrattuale. Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteirregolarità commesse dalla medesima nell’esecuzione del contratto verranno detratti da eventuali crediti della Ditta.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Determinazione Per l'Affidamento Del Servizio Di Assistenza E Manutenzione Software
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, Salvo che il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLfatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione degli obblighi del contratto, contestaovvero che a seguito degli accertamenti effettuati come previsto dal presente capitolato, in forma scritta anche via fax vengano riscontrate inadempienze o pecdifformità nell’esecuzione dei servizi quali, le inadempienze riscontrate ed assegna ad esempio, il mancato rispetto dell'obbligo di far pagare il biglietto agli utenti che ne sono privi, l’inosservanza dei percorsi o di quanto altro previsto dal presente capitolato, il Comune, fatti salvi i casi di forza maggiore, potrà applicare a carico del concessionario, penalità amministrativa non inferiori nel minimo a €. 150,00 e non superiori al massimo di € 900,00 per ogni manchevolezza. Le penalità di cui sopra sono applicate direttamente dal Comune, previa contestazione all’affidatario mediante PEC e decorso un termine, termine non inferiore a cinque 10 giorni, per le controdeduzioni da parte di quest’ultimo. Il pagamento della penalità avverrà tramite trattenuta dell’importo sulla rata più prossima del corrispettivo a favore dell’Impresa. Qualora la presentazione Ditta affidataria ritenga che le inadempienze di controdeduzioni e cui ai punti precedenti dipendano da cause di memorie scritteforza maggiore, potrà dichiararlo entro 48 ore, ed in tal caso sarà esonerata dal pagamento delle penali, sempreché la forza maggiore sia riconosciuta dal Comune, salvo gravame ai sensi di legge o di contratto Quanto sopra fatta salva la possibilità del Comune di rivalersi sulla garanzia di cui all’art. 16 del presente disciplinare, per eventuali maggiori danni derivanti dalla non corretta osservanza del contratto.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Concessione Di Trasporto Urbano
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale sicurezza sui luoghi di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla lavoro derivante dai rischi di natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)interferenziale.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il ) Nel caso in cui l’affidatario la prima verifica di conformità della fornitura abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, fornitura disponibile per la presentazione verifica di controdeduzioni e conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di memorie scritteconformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
3) Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
5) L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Trascorso tale termineQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione si applicheranno le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativosopra indicate.
6) Le penali verranno regolate dall’Ente, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariasui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con In quest’ultimo caso la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. Trascorso il termine di consegna di cui all’art. 8.1, si applicherà una penale di € 150,00/giorno per ogni mezzo mancante fino ad un massimo di giorni 30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale. Nel caso in cui le macchine consegnate siano difformi da quelle richieste, la fornitura potrà essere, in tutto o in parte, rifiutata. Dal momento del rifiuto dei mezzi difformi fino al giorno della regolarizzazione della fornitura, l’Ente potrà applicare la penale di cui al comma precedente. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualilievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che non comportino differenza di valore dei beni, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penale pari al valore della difformità riscontrata. Nel corso caso in cui siano disattesi i termini di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoriconsegna dei mezzi in manutenzione e non sia fornito, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattonei termini stabiliti, il rispetto degli impegni tecnicimezzo sostitutivo, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede si applicherà una penale di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, € 250,00 (duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneritardo. Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio della Società Alto Belice Ambiente SpA ATO PA2 e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, sarà dovuta una entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non imputabili all’impresa. Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 sede di liquidazione delle competenze, con specifico provvedimento. Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel la risoluzione del contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artdell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del Codice Civile)danno per l'affidamento ad altri del servizio. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto Le penalità eseguite in danno della Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla data fissata stessa per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 precedenti forniture o per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti quelle in corso con la ASL o sul deposito cauzionalee, ove costituitomancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di merce difettosa qualità, di cui all’art. 13 ed all’art. 16 del presente atto, al Gestore saranno applicate le penalità previste dal presente articolo e dall’Allegato 6, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancato completamento degli interventi, analiticamente previsti nel Piano d’ambito, l’Autorità procederà a:
a. Applicare una decurtazione tariffaria pari alle quote d’ammortamento relative all’intervento ed alla remunerazione del capitale percepite in tariffa nel triennio precedente per il raggiungimento dei medesimi standard tecnici;
b. Applicare una penalità ulteriore consistente in un’ulteriore riduzione tariffaria nella misura compresa tra lo 0,02% e il 5% della decurtazione di cui al punto a).
3. In caso di mancato raggiungimento degli standard organizzativi (e quindi per violazione di obblighi contrattuali connessi a livelli di qualità del prodotto o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeservizio), oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la dittaanaliticamente previsti nelle linee guida di cui all’allegato 4:
a. L’Autorità procederà ad applicare le penalità previste nell’Allegato 6, a proprie spesecausa del superamento degli indicatori numerici, standard e date di riferimento ivi previste;
4. Il Gestore dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solarieffettuare indennizzi automatici agli utenti, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativacome verrà previsto dalla Carta del servizio idrico integrato.
5. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini ottemperanza agli obblighi previsti dai seguenti articoli:
a. art. 6 : Obblighi del Gestore;
b. art. 15 : Piano Operativo triennale; Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx
c. art. 44 : Controlli dell’Autorità d’ambito;
d. art. 45 : Comunicazione dati sul servizio;
e. art. 46 : Verifiche tecniche e collaudi; del presente atto, l’Autorità, applicherà, per ciascuna violazione degli obblighi, penalità calcolate in un intervallo compreso tra lo 0,01% e il 2% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 57 del presente atto.
6. In caso di cui sopramancata ottemperanza agli obblighi previsti dal “Capo IV – Documenti e piani da predisporre ed attuare” del presente atto, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 57, si applicano le seguenti penalità:
a. art. 27: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni giorno anno di ritardo rispetto nell’adozione del “Capitolato Tecnico per le opere d’allacciamento all’acquedotto ed alla dovuta sostituzione, sarà dovuta rete fognaria”;
b. art. 31: una penalità in misura giornaliera compresa di importo compreso tra lo 0,3 0,01% e lo 2,00% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso ogni anno di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solarenell’adozione del “Piano di subentro alle gestioni esistenti”, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex ritardo nell’applicazione e completamento del piano;
c. art. 1456 32: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 2,00% del Codice Civile)fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Progetto di organizzazione territoriale”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano; Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
d. art. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato 33: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioritardo nell’adozione del “Programma del rilievo delle reti e degli impianti”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano;
e. art. 34: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di ricerca e riduzione delle perdite”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione del piano;
f. art. 35: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali”;
g. art. 36: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione della “Carta del servizio idrico integrato”;
h. art. 37: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Regolamento del Servizio Idrico integrato”;
i. art. 38: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Manuale della Sicurezza”; Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx
j. art. 39: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di emergenza idrica”;
k. art. 40: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di gestione delle interruzioni del servizio”;
l. art. 41: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,30% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Sistema della qualità e relativo Manuale”.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo7. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel In caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativoredazione dell’inventario di cui all’art. 8 (Cespiti strumentali) del presente atto, senza necessità si applicherà la penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato per ogni anno di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore ritardo salvo quanto previsto dall’art. 57 del presente atto.
8. In caso di mancata adozione del capitolato previsto dall’art. 27 del presente atto si applica una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e senza bisogno lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di pronuncia giudiziariaritardo nell’adozione del capitolato.
9. 5.L'ammontare In caso di mancata trasmissione dei rapporti delle penalità è addebitatoanalisi di qualità si applica una penale d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, con semplice provvedimento amministrativoper ogni anno di ritardo.
10. In caso di mancata trasmissione di ogni altro rapporto previsto nel presente atto e non altrimenti disciplinato nei precedenti commi si applica una penale di importo compreso tra lo 0,01% dello 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo. Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
11. La gradazione delle penalità, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficientirelazione alla gravità delle violazioni, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti sarà disciplinata da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoapposito regolamento interno predisposto dall’Autorità.
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Samples: Convention
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle L’Amministrazione ha l’insindacabile facoltà di imporre all’Appaltatore il pagamento di penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiinadempimento e/o ritardo ad esso imputabile. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previsteSono stabilite le seguenti penalità:
A. In caso a) ritardo nell’avvio del servizio così come disciplinato al precedente art. 3): € 250,00 per ogni giorno di fornitura ritardo, fatta salva la possibilità di merce difettosa risoluzione del contratto o non conforme alle prescrizioni di revoca dell’aggiudicazione;
b) ritardo nella eliminazione dei guasti o degli inconvenienti riscontrati a seguito del Capitolato Speciale, oppure non rispondente collaudo rispetto al termine stabilito al precedente art. 3): € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
c) ritardo nella eliminazione dei guasti o degli inconvenienti riscontrati durante l’esecuzione del contratto rispetto ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusitermini stabiliti ai precedenti art. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche 7.2): € 50,00 per ogni ora di ritardo con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei riferimento ai termini di cui sopra, all’art. 7.2) lettere a) e b) ed € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una con riferimento al termine di cui all’art. 7.2) lettera c); Le penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (cui ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia commi precedenti sono aumentate del prodotto/servizio interessato, ovvero 50% in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo recidiva. Il pagamento della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto non esonera l’Appaltatore dall’obbligazione di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artrisarcire l’eventuale ulteriore danno arrecato al Comune a causa dell’inadempimento. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo L’applicazione della penale irrogata superi avverrà previa contestazione scritta all’Appaltatore a mezzo PEC. Quest’ultimo avrà quindici giorni di tempo per presentare controdeduzioni o giustificazioni, che saranno valutate dal Responsabile del Settore competente. In tutte le ipotesi di cui sopra il 10% dell’ammontare netto contrattuale Comune si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l’esecuzione del servizio, restando a carico dell’Appaltatore inadempiente sia la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artdifferenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante al Comune a causa dell’inadempienza. 1456 del Codice Civile)L’Appaltatore inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per Per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionenell’esecuzione delle attività previste nel programma di lavoro di cui al precedente art. B/8 A1), sarà dovuta applicata una penalità penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo attività svolta in modo diffome rispetto alla data fissata per la consegna a quanto stabilito nel presente capitolato, sarà dovuta applicata una penalità penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termineL’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, l’eventuale penale sarà applicata sulla base alla quale il contraente avrà facoltà di un provvedimento presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della ASLcontestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.
4. Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui il responsabile del procedimento promuoverà la ASL ritiene di disattenderlerisoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 4.Nel B/13.
5. Nel caso di mancata ritardo nell’esecuzione da parte dell’App., tali interventi potranno essere effettuati dall’Azienda a propria cura e spese; le spese relative verranno computate con i prezzi dell’elenco prezzi allegato e detratte assieme alle penali dal pagamento mensile. Eventuali danni imputabili a ritardi nell’esecuzione dell’intervento, sono da considerarsi a carico dell’App.
6. L’applicazione della penale non solleva l’App. dalle responsabilità civili e penali che l’App. stesso si è assunto e che dovessero derivare dall’incuria dell’App. medesimo.
7. L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all’App. ai sensi della precedente lett. B del presente articolo o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità dalla cauzione definitiva di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitocui al successivo articolo B/17.
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Samples: Capitolato Prestazionale
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativabuona fede. In caso di mancata sostituzione inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penalità. Le penalità di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della merce contestata nei termini prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. In ogni caso, l'applicazione di cui soprauna penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal contraente nell'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi del presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di recedere dal contratto, vengono applicate, previa contestazione, le seguenti penali:
1) per il mancato rispetto dei tempi di consegna, per cause imputabili all’esecutore, viene applicata una penale pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo ritardo;
2) per il mancato rispetto dei requisiti previsti e degli standard di qualità relativi a prestazioni tecniche, servizi forniti, materiali e dispositivi utilizzati, delle modalità o delle forme previste dal contratto e dall’offerta tecnica, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all’aggiudicatario, l’ammontare delle singole penali è compreso tra 100 e 1.000 euro, in riferimento alla dovuta sostituzionegravità dell’inadempienza o dell’eventuale recidiva in comportamenti non conformi, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 secondo il giudizio del Comune di Urbino. Per il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1) e 2), la penale viene applicata, previa notifica all’esecutore, successivamente all’esame delle eventuali controdeduzioni, le quali devono pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. L’ammontare delle penali applicate viene recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, che deve di conseguenza essere reintegrata per mille l'importo dovuto. Al verificarsi dell'inadempimento il direttore dell'esecuzione invia tempestiva comunicazione all’esecutore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente l’esecutore non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale adduca accettabili giustificazioni, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)stazione appaltante applicherà la penale.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Contract for the Organization of a Temporary Exhibition
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle Ove si verifichino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ATS dell’Insubria ha facoltà di applicare, previa contestazione formale, penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere rapportate alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativagravità delle inadempienze riscontrate. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraritardo nell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, l’ATS potrà applicare una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ritardo. In caso di ritardi superiori a cinque giorni solari, l’ATS ha facoltà di procedere direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce che sarebbe dovuta essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. In caso di difformità della prestazione effettuata rispetto alla dovuta sostituzionea quanto prescritto, sarà dovuta potrà essere applicata una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 penale per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo pari al 10%% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, nella misura che sarà stabilita dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel capitolato speciale termine massimo di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)cinque giorni dal ricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatole citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali come sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. In caso di ritardo nella sostituzione inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore, oltre all’applicazione delle penali, l’ATS si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni non erogate da altro soggetto, con addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. La richiesta e/o il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto pagamento delle penali di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille quale si è resa inadempiente e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale ha fatto sorgere l’obbligo di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo pagamento della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)medesima penale.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso L’applicazione della penalità sarà preceduta dalla regolare contestazione scritta e notificata dell’inadempienza, verso la quale la ditta incaricata avrà facoltà di ritardato adempimento degli obblighi contrattualipresentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoPer la mancata o ritardata esecuzione dei servizi affidati, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla sono stabilite a carico della ditta in sede di gara.incaricata le seguenti sanzioni:
1) Per la mancata esecuzione senza giustificato motivo dei servizi di cui al presente capitolato verrà erogata una sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna inadempienza;
2) Per ogni altra inadempienza o modalità esecutiva diversa da quella stabilita, verrà erogata una sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
3) Per il danneggiamento a piante a basso fusto quali ad. Le Esempio siepi verrà erogata una sanzione di euro 50,00 (cinquanta/00) a pianta danneggiata;
4) Per il danneggiamento a piante ad alto fusto verrà erogata una sanzione di euro 150,00 (centocinquanta/00) a pianta danneggiata;
5) Per il danneggiamento della segnaletica verticale verrà erogata una sanzione di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a segnale. Il Comune si riserva di raddoppiare le sanzioni dopo il secondo richiamo ufficiale. L’ammontare della penalità riguardanti la liquidazione sarà trattenuto sul rateo di pagamento. In ogni caso l’ammontare complessivo delle penalità applicate non supererà il limite del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa10% dell’importo contrattuale. In caso il Comune, in seguito a ritardi nell’esecuzione, provveda d’ufficio, a svolgere il servizio, i costi derivati saranno, di mancata sostituzione della merce contestata nei termini norma, trattenuti sul rateo da pagare. L’Amministrazione si riserva di applicare oltre alle sanzioni di cui sopra, il risarcimento dei danni per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura le maggiori spese che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’impresa nell’esecuzione del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioservizio.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali In caso di disfunzioni del servizio, rilevate con note inviate dal Responsabile individuato dall’Amministrazione Comunale, si applicano le seguenti penali:
A) in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso mancata effettuazione di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta uno o più servizi: € 500,00 al giorno;
B) in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura pulizie male eseguite (residui lasciati per terra, pavimenti patinati, residui di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato polvere su superfici e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e sotto gli altri oneri anche di natura organizzativa. In arredi): € 150,00 per ogni giorno in cui si verificano tali inefficienze;
C) in caso di mancata sostituzione mancato rispetto della merce contestata nei termini cadenza indicata per taluni interventi di cui soprapulizia, senza motivazione o preavviso accettato dall’Amministrazione Comunale: € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionemancato intervento. L’applicazione delle penali sarà proceduta da contestazione scritta dell’inadempienza. L’ Appaltatore, sarà dovuta una entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, potrà presentare le sue controdeduzioni; in mancanza di queste, o non essendo le medesime sufficientemente motivate, il Comune di Altopascio adotterà le penali sopra descritte. Si procederà al recupero della penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile, oppure mediante prelievo sulla cauzione depositata. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto cento dell’importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale l’Amministrazione si riserva la ASL ha diritto facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore per grave inadempimento. Il Comune di Altopascio potrà comunque richiedere la risoluzione del contratto qualora, dopo aver intimato all’ Appaltatore il rispetto degli obblighi previsti per almeno due volte (clausola risolutiva espressa ex arttramite raccomandata, fax o PEC), persistano inadempienze ed irregolarità nello svolgimento del servizio. 1456 del Codice Civile)L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa delle inadempienze e delle violazioni contrattuali verificatesi. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata Nel caso in cui, da controllo dell’Amministrazione sanitaria pubblica competente per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 territorio, risulti violazione delle norme igieniche previste per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale legge, la ASL ha diritto ditta aggiudicataria sarà responsabile in proprio di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)ogni addebito o sanzione prevista.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali FORNITORE, in caso di ritardato adempimento inadempienze e/o di ritardo nel compimento delle sue prestazioni, è tenuto a sottostare ad una penale pecuniaria. DEA S.p.A., nonostante l'applicazione delle penali, conserva la facoltà di richiedere il risarcimento degli obblighi contrattualiulteriori danni. Nel In particolare se, a causa di ritardi imputabili al FORNITORE, il cliente dovesse incorrere in penalizzazioni previste dagli Enti Regolatori del settore Distribuzione o Misura Energia Elettrica o ritardi nella fatturazione, DEA S.p.A. ha facoltà di rivalersi sul FORNITORE stesso. La penale viene applicata dal cliente con semplice comunicazione scritta al FORNITORE; il relativo importo viene dedotto dall'importo dei compensi ad esso spettanti, anche durante il corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Se l'importo delle penali è superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di garaDEA S.p.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraA., per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneil recupero del suo credito residuo, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualepuò avvalersi delle garanzie indicate nel presente Capitolato e, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solareinsufficienza, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi di ogni altro mezzo, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha dell’importo contrattuale, raggiunto il quale DEA S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato contratto, fatto salvo il risarcimento di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualemaggiori danni, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero così come in caso di ritardo oltre il 5° giorno solarereiterati ritardi, irregolarità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o inadempimenti. Le situazioni che, ovvero se rilevate, ovvero qualora l’importo massimo danno diritto di procedere all’applicazione della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artsaranno le seguenti:
10.1. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione Penali per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione attività di progetto
10.2. Penali per il mancato rispetto dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità livelli di diffida o messa in mora servizio di manutenzione correttiva (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause compreso periodo di forza maggioregaranzia), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Software Supply Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano inadempimenti di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del una qualsiasi delle prescrizioni previste nel presente contratto, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il rispetto degli impegni tecniciComune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e tassativo. Qualora il Concessionario non provveda entro il termine prescritto il Comune, organizzativi valutate la natura e qualitativi assunti dalla ditta in sede la gravità dell’inadempimento, le circostanze di gara.
1fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, potrà applicare una penalità. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento le infrazioni agli obblighi contrattuali sono così previste:
A. In caso determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeciascuna inadempienza, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusifatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora ciò il Concessionario non avvengaprovveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 6, vi potrà provvedere la ASLviene applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche oltre al rimborso di natura organizzativaeventuali spese sostenute dall’Amministrazione Comunale a causa del disservizio. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata e trasmissione delle stesse al Comune di Bagnacavallo di cui sopraall’articolo 6, per ogni giorno viene applicata una penale di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art€ 300,00. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo L’applicazione della penale irrogata superi sarà preceduta da una semplice comunicazione anche via fax. L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, dal deposito cauzionale di cui all'art.17 precedente, con obbligo per il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto Concessionario di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità provvedere all’immediata reintegrazione dello stesso, pena, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale difetto, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione con conseguente applicazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASLpenalità, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativocomportamenti configuranti, senza necessità comunque, colpa grave a carico della Ditta, nonché nelle ulteriori ipotesi di preventiva intimazione o costituzione legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’immediata risoluzione del contratto. Nelle ipotesi regolate dal presente articolo, sono fatti salvi in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoogni caso gli eventuali maggiori danni.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento procede all’applicazione di penali. Nel corso Le penali determinano l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all’entità ed alla gravità della violazione. Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime dall’adempimento dell’obbligazione. È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di vigenza procedere al risarcimento del rapporto contrattuale sarà riscontrato, danno ulteriore; l’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell’Amministrazione Comunale. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del Direttore dell’esecuzione D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore. Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. La comunicazione di avvio del contrattoprocedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al doppio. Il Comune può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: ▪ Applicazione di penale compresa tra € 100,00 e € 500,00: - per il mancato mantenimento in piena efficienza e funzionalità delle strutture, aree, impianti, arredi e attrezzature nonché per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture e/o di manutenzione ordinaria e sfalcio erba; - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio rivolto al pubblico e pratiche di adozione; - per il mancato adempimento di obblighi amministrativi e/o gestionali (compilazione e trasmissione report, registri carico/scarico controllo scadenza fornitura cibo); - ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall’amministrazione comunale - gestione scorretta dei rifiuti pericolosi; - mancata applicazione dei cartelli con i dati dei cani ospiti sui relativi box. ▪ Applicazione di penale di € 500,00 per ogni episodio di inadempienza riscontato anche una sola volta, riguardante: - mancata somministrazione di acqua e cibo agli animali ospiti del canile municipale; - somministrazione di alimenti avariati e/o scaduti; - mancata o non corretta somministrazione di terapie (modalità difformi dalle prescrizioni del veterinario; - mancato rispetto delle indicazioni veterinarie; - ogni azione od omissione (nelle attività di cura e/o custodia) che causi lo stato di malattia e/o danno fisico momentaneo; - ogni mancato trasporto, nel giorno stabilito, degli impegni tecnicianimali ospiti del canile rifugio da e presso le cliniche veterinarie. ▪ Applicazione di penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00: - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio di pulizia e sanificazione dei locali del canile e delle aree comuni; - per ogni mancata copertura dei turni giornalieri; - mancato adempimento degli obblighi di cura, organizzativi controllo, custodia che possa anche cagionare la morte degli animali ospiti; - per ogni iniziativa riferita ad attività messe in atto dall’aggiudicatario non comprese nel capitolato e qualitativi assunti non autorizzate dalla ditta Civica Amministrazione, specie se a scopo di lucro e/o lesive del buon nome della Civica Amministrazione. ▪ Applicazione di penale compresa tra € 1.000,00 e € 3.000,00: - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio di recupero e riconsegna degli animali di proprietà in situazioni di emergenza verrà applicata una penale per ogni giorno di mancato servizio o carenza riscontrata. - interruzione anche parziale delle prestazioni oggetto di affidamento; - mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo disciplinare e nel progetto- offerta presentato in sede di gara. ▪ Ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni [fino a € 5.000,00].
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Tecnico Per L’affidamento Del Servizio Di Cattura Cani Randagi
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso La Provincia di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso Pisa, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previsteapplicare le seguenti sanzioni:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. a) In caso di mancata sostituzione effettuazione di uno dei servizi richiesti, oltre a trattenere il corrispettivo dovuto, sarà applicata una riduzione, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, pari al 5 % calcolato sul teorico mensile.
b) Nel caso di ritardi imputabili all’Impresa affidataria, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 20 minuti, sarà applicata una riduzione a titolo di penale, sul corrispettivo della merce contestata nei termini corsa pari al 10% dell’importo dovuto per ogni minuto ulteriore di ritardo fino a 30 minuti, fermo restando l’obbligo, per l’Impresa affidataria, di recuperare il ritardo accumulato in partenza. Laddove il ritardo superi i trenta minuti la corsa s’intende non effettuata e sarà applicata la penale di cui sopraal punto a).
c) La guida pericolosa o le violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti Autorità, per ogni giorno comporterà l’applicazione di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10riduzione del 40%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di appalto penale, con facoltà per la Provincia di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza.
d) Le gravi e nel contratto (ordine/reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’inosservanza delle norme contrattuali di cui al presente Capitolato, potranno essere causa di risoluzione del contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (, ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto Tutte le inadempienze di cui alle precedenti lettere del presente articolo dovranno essere formalmente contestate all’Impresa affidataria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, da inviarsi entro la prima settimana del mese successivo in cui si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata sono verificate. Ferma restando la facoltà per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale Provincia di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso Pisa di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLapplicare, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pecogni caso, le inadempienze riscontrate ed assegna un terminepenalità previste, non inferiore l’Impresa affidataria potrà formulare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi a cinque giorni, per la presentazione quello di controdeduzioni e ricevimento della contestazione con le stesse modalità di memorie scritteinvio delle contestazioni.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Servizio Di Trasporto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali in caso di ritardato adempimento degli direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. Nel corso In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di vigenza seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta Verbale di Installazione in sede di gara.
1tempi superiori a quelli indicati in Art.6o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertatal caso, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere AOUBO si riserva la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche facoltà di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11):in tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla data fissata Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° ogni giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, la ASL ha diritto AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, la Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (clausola risolutiva espressa ex artvedi Art.20). 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei servizireagenti e dei materiali di consumo, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)il ritardo comporti interruzione dell'attività, la ASLAzienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, in caso oltre al risarcimento di inosservanza altri eventuali danni. L’importo delle obbligazioni contrattuali o di penali non puntuale adempimento delle stessepuò, tali tuttavia da non comportare l’immediata pena la risoluzione del contrattocontratto per grave inadempimento, contesta, in forma scritta anche via fax superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AOUBO a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La AOUBO si riserva la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o pecai referti, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittequote derivanti dalle eventuali penali applicate.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali L’Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità al presente Capitolato, nonché alle norme di legge e contrattuali, applicherà sanzioni pecuniarie in ogni caso di ritardato adempimento degli verificata violazione di tali norme. L’inadempienza dell’Aggiudicatario rispetto agli obblighi contrattualicontrattuali derivanti dal presente Capitolato, di cui l’Amministrazione venga a conoscenza, sarà oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore. Nel corso Decorso inutilmente detto termine, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dall’Aggiudicatario entro il termine massimo di vigenza del rapporto contrattuale giorni dieci dalla stessa contestazione, sarà riscontratoapplicata una penale. Si riportano, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoa titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previstele seguenti criticità che saranno considerate inadempienze con penalità:
A. In caso di fornitura di merce difettosa 1.1 € 200,00 per ritardo ingiustificato per apertura o non conforme chiusura anticipata del servizio, senza preavviso al Comune e alle prescrizioni del Capitolato Specialefamiglie;
1.2 € 200,00 per mancata grave osservanza sulle regole sulla privacy;
1.3 € 200,00 per scarsa affidabilità, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la dittaprofessionalità e cortesia degli educatori, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASLseguito di segnalazioni di protesta pervenute per iscritto dalle famiglie;
1.4 € 200,00 per ogni giornata di servizio di personale, anche con acquisti sul libero mercatosupplente, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche non provvisto dei requisiti;
2.1 € 200,00 per inosservanza reiterata del manuale di natura organizzativacorretta prassi igienica dei locali, per mancata esecuzione della raccolta differenziata;
2.2 € 200,00 per utilizzo di prodotti, attrezzature non conformi; Per altre eventuali tipologie non esplicitamente elencate in questa sede, si procederà per analogia. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo presente articolo avvalendosi della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e cauzione senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5.L'ammontare L’applicazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti penali previste dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitopresente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Project Execution Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in Nel caso di ritardato adempimento mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli obblighi contrattuali. Nel corso interventi di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoestensione sopra indicati, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede saranno applicate le seguenti penali pecuniarie: Per interventi di gara.
1. Le penalità riguardanti estensione fino a 200 metri di lunghezza la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, penale è pari a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneritardo; Per interventi di estensione di lunghezza superiore ai 200 metri, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 la penale è pari a € 200,00 (euro duecento) per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale ogni giorno di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artritardo. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in Nel caso di ritardo mancato rispetto dei termini indicati nella sostituzione oltre il 5° giorno solareprogrammazione fornita dal Committente, ovvero qualora l’importo massimo della per l’esecuzione degli interventi di ripristino del tappetino di usura, verrà applicata una penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto pecuniaria di risolvere il contratto € 100,00 (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per euro cento) per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizil’impresa nell’esecuzione dei lavori non si attenga alle prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche, legati anche relativamente al tipo di materiale da impiegarsi e alle sue modalità di esecuzione, sarà facoltà del Committente pretendere la totale sostituzione e/o il rifacimento degli interventi affidati provvedendo comunque all’applicazione di una penale pari al 10% (dieci-per-cento) del valore dell’intervento eseguito. Tale penale non potrà in ogni caso essere inferiore a € 100,00 (euro cento). La contabilità e la liquidazione dei lavori è comunque subordinata alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso consegna da parte dell’Appaltatore di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo tutta la documentazione richiesta nelle Specifiche Tecniche. Alla riscossione della penale irrogata superi ed al rimborso delle maggiori spese di assistenza, si procederà mediante riduzione dell’importo netto della situazione lavori in corso di pagamento o con deduzioni da altri lavori ancora da liquidare. Qualora il 10% dell’ammontare netto contrattuale ritardo sia registrato in attività di pronto intervento, la ASL ha diritto si riporta quanto scritto al punto “2.10.A – Reperibilità” “L’Appaltatore dovrà garantire entro un’ora, in qualsiasi momento del giorno e della notte e per tutto l’anno, (anche nei giorni di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artchiusura per ferie dell’Impresa), l’organizzazione di una squadra di pronto intervento dotata dei mezzi d’opera necessari. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il Nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato l’Appaltatore non fosse rintracciabile telefonicamente nel posto di recapito nel giro di mezz’ora, dovrà corrispondere al Committente una penalità di € 500,00= (Euro cinquecento). Nel caso invece il personale dell’Appaltatore non si trovasse sul posto di intervento entro il tempo sopra indicato, all’Appaltatore stesso sarà applicata una penale di € 100,00= (Euro cento) per la prima ora (o frazione di essa superiore a 10 minuti) di ritardo e documentato cause per ogni persona interpellata; per le ore o frazioni di forza maggiore), ore successive sarà applicata una penale di € 500,00 all’ora. La committenza si riserva inoltre la ASL, in caso facoltà di inosservanza delle obbligazioni contrattuali rivalersi per danni a persone e cose o sanzioni derivanti dal mancato intervento nei tempi stabiliti. La committenza si riserva inoltre la facoltà di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittecontratto al secondo mancato intervento nei tempi stabiliti.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.”
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Atteso che l’Appaltatore si assume l’obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni che di volta in caso volta gli verranno date dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Ufficio Servizi Cimiteriali, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato ed alle suddette disposizioni, rendono passibile l’Appaltatore di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiuna penale. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura inadempimenti od infrazione derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali il ritardo nella pulizia dei campi, dei vialetti, nell’estirpazione delle erbacce, nelle potature delle siepi, nella sistemazione dei vialetti, è stabilita una penale di merce difettosa euro 300,00 (dicasi trecento euro virgola zerozero) oltre le spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialemale effettuati ogni volta contestati, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertamentre per le inadempienze più gravi in merito a comprovati ritardi nelle operazioni di tumulazione, inumazione, funerali ecc., la dittasanzione è elevata a € 500,00 (dicasi cinquecento euro virgola zerozero). Per le infrazioni più gravi, a proprie spesequali il ritardo od il rifiuto di presentarsi per comunicazioni od ordini, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solariove non si ravvisi la grave inadempienza che abbia come conseguenza la risoluzione contrattuale, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvengail Committente si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaprevia formale contestazione degli addebiti. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini osservanza degli obblighi contrattuali, il Committente procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando all’Impresa appaltatrice un termine perentorio di cui sopradieci giorni, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneadempiere o per inviare le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 1454 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che , l’Amministrazione Comunale può determinare uno stato procedere alla risoluzione di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestariservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto dal Comune o in forma alternativa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo (art. 28). In tal caso l’Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta anche via fax inviata al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o pecdel Direttore dell’Esecuzione , le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatoprevia comunicazione all’Appaltatore dei rilievi, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoinvito a produrre le contro deduzioni entro 5 giorni dalla ricezione.
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Samples: Capitolato Di Gara Per La Gestione Dei Servizi Cimiteriali
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura mancata consegna completa del singolo ordine entro i termini previsti per ogni giorno di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni ritardo Umbra Acque S.p.A si riserverà di applicare una penale pari allo 0,5 (zero/5) per mille del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativavalore del contratto senza che nulla possa essere eccepito dal fornitore. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini non rispondenza del materiale a quanto richiesto o in mancanza di cui sopraconsegna delle certificazioni eventualmente richieste relative ai materiali forniti, l’Appaltatore avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per provvedere alla nuova fornitura di materiale e/o dei relativi certificati. In caso di superamento di tale termine, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneritardo, sarà dovuta Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserverà di applicare una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 penale pari allo 0,5 (zero/5) per mille del valore del contratto. Per gravi inadempimenti contrattuali e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata complessivo delle penali superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale (dieci per cento) del valore totale del contratto, Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserva la ASL ha diritto facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto procedere alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore ; il deposito cauzionale verrà incamerato a cinque giorni, per la presentazione titolo di controdeduzioni penale e di memorie scritteindennizzo, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Tecnico E Normativo
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Nel caso l’Appaltatore provvedesse a ritirare in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il ritardo i fanghi rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa alle comunicazioni e/o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaaccordi o anche provvedesse a ritirarne una minore quantità, la dittaGran Sasso Acqua S.p.A., a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche applicherà una penale di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto sul completo ritiro. La penale non sarà applicata se il giorno lavorativo successivo ci sarà il recupero dei carichi non effettuati e vi sarà la disponibilità della variazione da parte dell’impianto di compostaggio e/o discarica che riceverà i fanghi; in ogni caso trascorsi 2 giorni dal mancato ritiro la Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente allo smaltimento dei fanghi non prelevati attribuendo alla dovuta sostituzioneditta appaltatrice i maggiori costi sostenuti e una quota non quantificabile a priori a titolo di risarcimento del danno subito. L’importo sarà trattenuto in occasione della liquidazione delle singole fatture. R A T I N G D I L E G A L I T A ’ R A T I N G D I L E G A L I T A ’ Trascorsi 7 giorni, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestaincamerando l’intera cauzione, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittesalvo risarcimento del maggiore danno alla Società.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta in dipendenza dell'attività oggetto del presente Capitolato costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della Ditta del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale minima di € 300,00 e massima di € 10.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza. In particolare, in caso di ritardato adempimento ritardo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. Nel corso interventi programmati si applicherà una penale di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ingiustificato sino alla dovuta sostituzioneconcorrenza del 3% dell’importo contrattuale complessivo annuo previsto per la manutenzione ordinaria/programmata. Per i ritardi nell’esecuzione degli interventi straordinari, sarà dovuta a guasto e d’urgenza o disposti direttamente dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante si applicherà una penalità penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. L'importo di tale penale nel suo complesso non può in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 ogni caso superare il 5% (cinque per mille cento) dell'ammontare del canone annuale fissato e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità all'entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artinadempienze. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in In caso di ritardo nella sostituzione oltre ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l’appaltatore potrà risolvere il 5° giorno solarecontratto, ovvero qualora l’importo massimo trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte possibilmente in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la ASL ha diritto facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artin qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi. 1456 La Ditta è tenuta al pagamento di penali qualora nello svolgimento del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato servizio e di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.ogni altra prestazione vengano riscontrate, in particolare, le deficienze di seguito riportate:
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati a. interruzione anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione parziale dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dalla Stazione Appaltante;
b. trascurato esercizio e manutenzione degli impianti;
c. logorio degli impianti dovuto ad incuria o deficiente manutenzione;
d. negligenza nella tenuta del Piano di Manutenzione su supporto informatico, del Giornale dei Lavori, dei Libretti, Registri e Documenti visionabili dagli organi di controllo e trascurato aggiornamento degli stessi;
e. omessi aggiornamenti delle anagrafi tecniche e/o mancata consegna delle informazioni e degli elaborati relativi alle stesse nei tempi previsti dal presente Capitolato;
f. modifiche arbitrarie degli impianti;
g. ritardata segnalazione della necessità di diffida provvedere all’approvvigionamento dei combustibili;
h. mancata presenza continua di personale;
i. qualsiasi altra omissione, negligenza o messa azione che comporti un qualunque disservizio nell’esercizio e manutenzione degli impianti. Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Ove le stesse si ripetessero e protraessero in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)misura ritenuta intollerabile dalla Stazione Appaltante, la ASLmedesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesseponendo a carico della Ditta spese e danni conseguenti, tali tuttavia da non comportare l’immediata senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto. Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, contestaa titolo di ulteriore penale, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di controdeduzioni e di memorie scritterisarcimento del maggior danno.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 100,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di ritardato adempimento recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. All’impresa è applicata una penalità fissa di € 200,00 per interruzione, anche parziale, dell’appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli obblighi contrattualieventuali maggiori danni. Nel Dopo n. 5 [cinque] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontraton. 1 [uno] anno di gestione dell’appalto, da parte del Direttore dell’esecuzione o a seguito della contestazione di n. 3 [tre] inadempimento/i di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnicimancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativacontratto. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestaall’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione salvo quanto oggetto di controdeduzioni e di memorie scritte.
3contestazione. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare Il pagamento delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa ritardo, non imputabile a GESAC ovvero a forza maggiore o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecaso fortuito, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) saranno applicate all’appaltatore- noleggiante le seguenti penali in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per a ciascun veicolo: • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto alla data fissata ai termini per la consegna sarà dovuta una penalità di cui all’art. 16 di uno o più veicoli; • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto al termine stabilito per la sostituzione di uno o più veicoli di cui all’art. 16; • € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini stabiliti per l’assistenza tecnica e manutenzione “full risk” ordinaria e straordinaria di cui all’art. 14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali come prima descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC dalla Gesac all’appaltatore-noleggiante il quale deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni dalla stessa contestazione. La Gesac in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone comunicazione tramite pec all’appaltatore- noleggiante. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore-noleggiatore dall’adempimento dell’obbligazione per mille la quale si è resa inadempiente e l’1 che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. L’appaltatore-noleggiatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Gesac a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’applicazione di penali, nel corso di un anno, per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque un importo complessivamente non superiore al 10%% del canone di noleggio annuale, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto configurerà grave inadempimento contrattuale e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche darà diritto alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto GE.S.A.C. di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artai sensi dell’art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all’escussione della fidejussione di cui al successivo articolo 19. L’importo corrispondente alle penali applicate sarà detratto dal pagamento del Codice Civile)canone di noleggio immediatamente successivo.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Noleggio Di Attrezzature
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Nel caso in caso cui, per qualsiasi motivo imputabile all’aggiudicataria e da questa non giustificato per causa di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoforza maggiore, il rispetto degli impegni tecniciservizio non venga espletato con le modalità previste dal presente capitolato, organizzativi l’Amministrazione Comunale applicherà alla stessa una penale pari a un minimo di € 100,00 e qualitativi assunti dalla ditta in sede un massimo di gara.
1. Le penalità riguardanti € 1.000,00 secondo la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopragravità, per ogni giorno di ritardo rispetto inadempimento. In caso di completo mancato espletamento del servizio, l’Amministrazione applicherà una penale pari a un minimo di € 2.500,00 e un massimo di € 10.000,00 (la penale andrà poi graduata in base alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010gravità della violazione). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodottoSe l’Impresa/servizio interessato, ovvero in caso Cooperativa sarà sottoposta al pagamento di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere tre penali il contratto (clausola risolutiva espressa ex artpotrà essere rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria e in tal caso l’Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata Le contestazioni in merito a quanto sopra verranno formulate dall’ufficio comunale competente per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualeiscritto a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata e, e comunque complessivamente non superiore al 10%con le medesime modalità, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità l’aggiudicataria potrà produrre le proprie contro-deduzioni entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle conseguenze legate all’eventuale ritardocontestazioni. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizinon pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, legati si provvederà a determinare la relativa penale. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa nel mese nel quale è assunto il provvedimento di infrazione. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il maggiori delle somme indicate nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), i danni provocati dovessero risultare superiori. Nel caso l’aggiudicataria richieda la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestasarà facoltà del Comune incamerare l’intera cauzione prestata, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non inferiore a cinque giorni, coperto dalla cauzione definitiva prestata per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittestipula del contratto d’appalto.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratodelle obbligazioni assunte verrà applicata una penale, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 giornaliera, pari all’1 per mille e l’1 per mille cento dell’ammontare netto contrattualecontrattuale e, e comunque comunque, complessivamente non superiore al 10%10 per cento, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può da determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Nessuna parte sarà considerata contrattualmente inadempiente qualora si verifichino eventi che non potevano essere previsti ed evitati e che hanno avuto l’effetto di rendere impossibile o illecita, per la Parte che ne è stata colpita, l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali. Allorché l’appaltatore nel corso dei lavori commetta gravi inadempimenti, tali da compromettere la corretta esecuzione dell’opera, l’Amministrazione può dare attuazione alla risoluzione. L’accertamento è eseguito da parte del direttore dei lavori. L’inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo p.e.c., dell’Amministrazione appaltante in cui sarà data comunicazione della penale applicata. Le penali vengono applicate dal Quartier Generale su segnalazione dell’inadempimento da parte del Direttore dei Lavori, previa contestazione. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore. All’aggiudicataria è riconosciuta la facoltà di rappresentare le proprie deduzioni all’Amministrazione a mezzo pec da inviare al Referente dell’Amministrazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizidette deduzioni non vengano presentate, legati anche alla natura ed alla tipologia vengano presentate oltre il termine massimo o non siano ritenute accoglibili a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, saranno applicate all’aggiudicataria le penali come indicate all’articolo che precede. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del prodotto/servizio interessato, ovvero in pagamento della medesima penale. In caso di ritardo inadempimento dell’aggiudicataria resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere a terzi per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato addebitando alla stessa i relativi costi sostenuti. Le suddette violazioni, oltre il 5° giorno solarea comportare l’applicazione degli strumenti sopra indicati, potranno essere oggetto, ovvero altresì, ovvero qualora l’importo massimo di valutazione in ragione della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento gravità delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata per la risoluzione del presente contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito riscontrati direttamente o tramite l’attività di un proprio funzionario, le seguenti penalità:
a) per grave inosservanza dei termini di effettuazione del servizio o in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso irregolare effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità da € 500,00 a € 1.500,00, per ogni prestazione richiesta ed effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti risarcimento danni subiti dalla ditta in sede di gara.Amministrazione Comunale
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. b) In caso di fornitura grave inosservanza di merce difettosa condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non inferiore € 1.000,00 e non superiore a € 3.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte della Amministrazione Comunale per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa;
c) Per inosservanze o irregolarità di lieve entità potranno essere applicate penali non inferiore a € 50,00 o non conforme superiore a € 500,00;
d) sospensione di 60 giorni: per mancata presentazione dei report di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui alle prescrizioni del Capitolato Specialelettere a), oppure b) e c). Ai fini dell’applicazione delle precedenti disposizioni, si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Amministrazione Comunale provvedere all’effettuazione dell’intervento attraverso modalità alternative. Nei casi di singole prestazioni non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaeseguite ovvero per il servizio da effettuarsi durante i 60 giorni di sospensione, la dittanelle more di una eventuale nuova gara ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario, a proprie spesecausa di inadempienze imputabili alla Ditta, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solariil Comando della Polizia Municipale potrà avvalersi di altre Ditte scelte anche a procedura in economia e/o procedura negoziata, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 57 del Codice Civile)D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., salva la richiesta di risarcimento del danno nei confronti della Ditta aggiudicataria, anche conseguente a maggiori spese subite dalla Amministrazione Comunale. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per Rimane in ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre salvo il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artrisarcimento dell’Amministrazione per ogni danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall’inadempimento della ditta. 1456 L’importo delle penali applicate e del Codice Civile)risarcimento del danno potranno essere trattenute sulla cauzione provvisoria o definitiva.
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di ritardato adempimento degli obblighi contrattualinorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio delle stazioni di ricarica, le stazioni appaltanti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoQualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il rispetto degli impegni tecniciresponsabile, organizzativi valutate la natura e qualitativi assunti dalla ditta in sede la gravità dell’inadempimento, le circostanze di gara.
1fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento le infrazioni agli obblighi contrattuali sono così previste:
A. In caso irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 3.000,00 a seconda della gravità di fornitura ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaeventuali danni. In caso di recidiva nell’arco di 60 giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di concessione, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, gli enti hanno la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto degli enti stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata sostituzione attivazione della merce contestata nei termini stazione di cui sopraricarica entro 12 [dodici] mesi dalla data di aggiudicazione della concessione, oltre che il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante rivalsa sul deposito cauzionale. La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: — ritardo nell’attivazione delle stazioni di ricarica oltre il termine definito in sede di gara [€ 500,00 per ogni mese]; — per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionemancato funzionamento, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 tutto o in parte, delle stazioni di ricarica senza giustificato motivo, tale da pregiudicare l’utilizzo delle stesse da parte degli utenti [€ 500,00]; — per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso ora di ritardo oltre il 5° giorno solarei termini indicati all’articolo 2, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto lettera d) [€ 50,00]; — mancato rispetto delle modalità di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 2.000,00]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualidelle norme del presente disciplinare, così come stabilito all’art.145 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010, potranno essere applicate le penalità di seguito meglio esplicitate. L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n. 633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi. L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti. Nel corso caso di vigenza inosservanza delle norme del rapporto contrattuale presente disciplinare e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà riscontratoapplicata una penale pari a Euro 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio; in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di Euro 1.000,00, per ogni fatto; in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattodi operatori della ditta, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta sarà applicata una penale di Euro 1.000,00 per ogni fatto; in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa violazioni o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialemodifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertasarà applicata una penale pari a Euro 1.000,00, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaper ogni fatto. In caso di mancata sostituzione segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM o un suo incaricato comunicherà, nel più breve tempo possibile al rappresentante della merce contestata nei termini ditta, quanto emerso; i rappresentanti delle due parti effettueranno immediatamente un sopralluogo congiunto con stesura di cui sopraun apposito verbale. In caso di mancato sopralluogo per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La ditta dovrà emettere nota di accredito per ogni giorno l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità liquidazione delle fatture in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Il totale delle penali non potrà comunque complessivamente non essere superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel % del valore del contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 298 comma 1 e 145 D.P.R. 207/2010)comma 3 del DPR n. 207 del 5/10/2010. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale Resta salva la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLfacoltà dell’Azienda USL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali disservizio e/o assenza ingiustificata, di non puntuale adempimento delle stessericorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore tutti gli oneri saranno a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittecarico della Ditta aggiudicataria.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Qualora dai controlli le prestazioni dovessero risultare non conformi al presente capitolato e a quanto offerto con il progetto tecnico, l’ATS/ASST si riserva il diritto di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno applicare una penale sino ad € 500,00 per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaogni inadempienza. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini accertato inadempimento, di cui sopraritardo nello svolgimento del servizio o di prestazione resa in modo insoddisfacente, per il DEC potrà applicare, previa diffida scritta, le penalità di seguito elencate: Per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionenella consegna e installazione dei distributori € 200,00 Mancato reintegro, sarà dovuta una penalità per due giorni consecutivi, dei prodotti delle macchinette distributrici/fermo delle macchine distributrici per n. 2 giorni consecutivi € 500,00 Non conformità della qualità degli alimenti distribuiti € 500,00 Per ogni dimostrata presenza di prodotti scaduti € 500,00 Grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio € 500,00 per ogni contestazione Le contestazioni verranno comunicate via P.E.C. all’Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della PEC le proprie controdeduzioni che saranno discrezionalmente valutate dall’ATS/ASST; in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e mancanza verranno applicate le penali. L’importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà sommato all’importo del canone trimestrale o incassato mediante escussione del deposito cauzionale definitivo. Le penali non potranno essere comunque complessivamente non superiore superiori al 10%% del valore complessivo del contratto, nella misura ex art. 113 bis del X.xx n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di violazione delle precedenti disposizioni che sarà stabilita diano luogo nel capitolato speciale corso di appalto un semestre a tre contestazioni scritte e nel contratto (ordinenotificate mediante P.E.C., l’ATS/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di ASST potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex arte affidare il servizio ad altra ditta. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatoreIn tal caso l’ATS/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per ASST provvederà ad escutere la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualecauzione, e comunque complessivamente non superiore addebitando al 10%, nella misura fornitore inadempiente il maggior costo che sarà stabilita nel capitolato speciale sostenuto durante il periodo di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione vigenza del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, fatta salva la possibilità di rivalersi per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteeventuali ulteriori danni subiti.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali La Fondazione CNAO ha piena facoltà di esercitare, in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza qualsiasi momento del rapporto contrattuale sarà riscontratocontrattuale, da parte controlli relativi alla corretta esecuzione del Direttore dell’esecuzione servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la Fornitore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. La Fondazione CNAO, nei casi sotto indicati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:
a) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’attivazione della fornitura, non imputabile alla Fondazione CNAO, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla data concordata: € 500,00 (cinquecento/00), oltre all’eventuale risarcimento del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1maggiore danno; Le suddette penali sono cumulabili tra loro. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno saranno contestate mediante comunicazione scritta della Fondazione CNAO. Decorso il termine previsto dal TIQV allegato A della delibera ARG/com 164/08 pari a 40 giorni solari dal ricevimento della contestazione scritta senza che il Fornitore abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate. La Fondazione CNAO procederà al recupero delle penalità, previa comunicazione con Raccomandata A/R, mediante nota di addebito a valere sui crediti dell’aggiudicataria per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeprestazioni già eseguite, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaovvero sul deposito cauzionale, la ditta, a proprie spese, che dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, essere reintegrato immediatamente e comunque complessivamente non superiore al 10%oltre dieci giorni, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/pena risoluzione del contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale La Fondazione CNAO si riserva la ASL ha diritto facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato qualora, dopo l’applicazione di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata due penalità e successiva diffida ad adempiere per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualeiscritto, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale anch’essa comportante penalità, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di fornitura non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso sia eseguita con la ASL o sul deposito cauzionalemassima cura e puntualità. L’applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che la Fondazione CNAO intenda eventualmente intraprendere, ove costituitocompreso l’incameramento della cauzione.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica