Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs and Related Management Services, Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs, Capitolato Speciale Per La Fornitura Di Monografie Scientifiche E/O Didattiche
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, dell’appalto si applicherà una penale pari al 1% all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo di ciascun singolo volumecontrattuale, al netto dello sconto applicatodell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzoclausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso al Fornitore saranno applicatela stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, oltre l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla penale maturatastazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero la stessa impresa aggiudicataria non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentiavrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore affinché la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatostessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si verifichino altri disservizi o inadempimenti applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per cause imputabili la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleprimo esito sfavorevole, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo ovvero la verifica di € 100,00 ad un massimo conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di € 2.000,00ritardo. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicate dall’Ateneo applicabili superi il l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottocontrattuale, l’Ateneo potrà risolvere al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto dell’Ateneo al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannigiudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Contract for Supply and Installation of It Equipment, Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Poiché i Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penalesopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al termine 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di consegna offerto appalto e nel contratto (ordine/contratto) in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importorelazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso145 D.P.R. 207/2010). Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previstil’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della reportistica prevista, sarà applicata penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di 100 € per risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a quanto previsto cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal Capitolatosoggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. In 4.Nel caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardata consegna o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte esecuzione le penali verranno saranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoresemplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitoresemplice provvedimento amministrativo, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimomerce regolarmente consegnata e ritirata. L’ammontare Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato sui su crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito dell’affidatario dipendenti da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottoaltri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniove costituito.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Ritiro, Trasporto E Smaltimento Dei Rifiuti Radioattivi, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Poiché i termini L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dalle presenti Condizioni di esecuzione delle prestazioni fornitura, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di consegna regolamenti concernenti il servizio stesso. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni delle monografie devono intendersi essenzialipresenti Condizioni di fornitura, l’Ateneol’Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta mediante lettera raccomandata A/R. L’Aggiudicatario, nel entro 15 giorni consecutivi dalla data del ricevimento delle osservazioni di cui sopra, può produrre le proprie controdeduzioni. L’Amministrazione Comunale entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento delle osservazioni di cui sopra, qualora non le ritenga fondate, provvede a comunicare la penale applicata. Nel caso in cui di mancate osservazioni dell’Aggiudicatario, la mancata effettuazione o il ritardo notifica della penale applicata deve avvenire entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte di quest’ultimo. L'Amministrazione Comunale, a tutela dell’esatta e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorepuntuale osservanza di quanto contenuto nelle presenti Condizioni di fornitura, si riserva di applicare una penalele seguenti penalità: - disfunzione nell’erogazione dei servizi, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00200,00 a seconda della gravità e della frequenza della disfunzione. Tutte le Le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimovengono saldate a scomputo dei crediti dell’Aggiudicatario. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivaL’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad eliminare gli inconvenienti contestati. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo ciò non avvenga, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, a disposizione per lottospese del prestatore di servizi, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportogli interventi previsti e non effettuati o effettuati in maniera insoddisfacente. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude esclude il diritto dell’Ateneo dell’Amministrazione Comunale a richiedere pretendere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidell’eventuale danno. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni di fornitura inerenti la risoluzione del contratto. L’Aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni né rifiutarsi di eseguire disposizioni dell’Amministrazione Comunale per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
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Penalità. Poiché i termini 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di esecuzione delle prestazioni ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
6.2 Nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile consecutivi successivi al Fornitoreprimo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si riserva di applicare una penale, applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna offerto ritardo.
6.3 Nell’ipotesi in sede di gara, cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottocontrattuale, l’Ateneo potrà risolvere al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto dell’Ateneo al risarcimento dell’eventuale danno patito.
6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannigiudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Samples: Technical Specifications, Fornitura Di Attrezzature Scientifiche E Tecnologiche
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per 1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, nell’esecuzione della fornitura e della installazione oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari al 1% all’1‰ (uno per mille) dell’importo di ciascun singolo volumecontrattuale, al netto dello sconto applicato, fino dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla concorrenza massima del 39% sicurezza sui luoghi di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà lavoro derivante dai rischi di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatonatura interferenziale.
2. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si verifichino altri disservizi o inadempimenti applicano le penali; qualora tuttavia la Società non renda nuovamente la fornitura disponibile per cause imputabili la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleprimo esito sfavorevole, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo ovvero la verifica di € 100,00 ad un massimo conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di € 2.000,00ritardo.
3. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicate dall’Ateneo applicabili superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottocontrattuale, l’Ateneo al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente potrà risolvere risolvere, ai sensi dell’Art. 108 comma 4 del Codice, il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude contratto in danno all’aggiudicatario, salvo il diritto dell’Ateneo al risarcimento dell’eventuale danno patito.
4. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Società per iscritto.
5. La Società dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannigiudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti alla Società per le attività dell’appalto già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Samples: Contract for the Supply of a High Performance Datacenter, Procurement Agreement
Penalità. Poiché i termini 5.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di esecuzione delle prestazioni ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
5.2 Nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile consecutivi successivi al Fornitoreprimo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si riserva di applicare una penale, applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna offerto ritardo.
5.3 Nell’ipotesi in sede di gara, cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottocontrattuale, l’Ateneo potrà risolvere al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto dell’Ateneo al risarcimento dell’eventuale danno patito.
5.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
5.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannigiudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
5.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Strumentazione Ottica, Contract for Supply of Equipment
Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di esecuzione delle prestazioni e gara ovvero violazione di consegna delle monografie devono intendersi essenzialinorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, l’Ateneoil Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penalenon inferiore a cinque giorni consecutivi, per ogni giorno eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di ritardo rispetto al termine di consegna offerto fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, pari al 1% dell’importo sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascun singolo volumeciascuna inadempienza, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di Qualora intervengano ritardi nella consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione degli autobus e/o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo degli impianti rispetto al termine di consegna cui al presente capitolato, o il miglior termine offerto dalla ditta in sede di gara, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità pari al 1allo 0,15% dell’importo del prezzo di aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno solare e per ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto autobus e/o impianto oggetto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero fornitura non ancora pubblicati o in ristampaconsegnato; Saranno considerate cause di forza maggiore, sempre ché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione e gli eventuali ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti da parte degli Enti competenti. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentiAi fini dell’applicazione della penale, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla la data di ricevimento dell’ordine. Qualoraconsegna è quella di pervenimento del bus presso il Comune cui è destinato l'autobus, a seguito regolarmente omologato, immatricolato e completo di controlli effettuati dall’Ateneotutti gli allestimenti e componenti previsti, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casocosì come risultante dal verbale di accettazione/consegna degli autobus. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro ritardo di consegna superi i termini previsti90 giorni solari, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel comunque nel caso in cui il Fornitore rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni suddette, il Committente si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, l’esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti, al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalerecupero dei danni subiti e delle penalità, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata nonché di risolvere il contratto con maggiori spese a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti totale carico del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla stesso. Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Capitolato Tecnico Per l'Acquisto Di Autobus Elettrici, Capitolato Tecnico Per l'Acquisto Di Autobus Elettrici
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per 1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine alla tempistica indicata nei commi 1 e 2 dell’art. 4 del presente documento sarà applicata, per ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI, una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale di consegna offerto in sede ciascuno di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importodetti contratti.
2. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna L'applicazione delle penali sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) preceduta da apposita contestazione con possibilità per il Fornitore di presentare controdeduzioni entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della stessa.
3. L'ammontare della penalità sarà tenuto a fornirli addebitato, di regola, sui crediti del Fornitore dipendenti da ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI e sarà trattenuto sulla prima fattura in ogni casopagamento ovvero sulla cauzione definitiva di cui all’art. Qualora 13 del presente documento, e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la CONSOB o l’AGCM dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Fornitore.
4. Le penali non potranno, comunque, superare il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti10% dell'importo di ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI. Oltre detto limite la CONSOB e l’AGCM potranno procedere, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando ciascuna in relazione al proprio CONTRATTO ATTUATIVO, alla risoluzione di diritto in danno al Fornitore del Fornitore.
5. Fermo quanto indicato nei precedenti commi e nel successivo art. 12, la differenza tra il prezzo risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB non comporterà di copertina pagato necessità la risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO AGCM e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoviceversa. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale risoluzione di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui uno dei CONTRATTI ATTUATIVI l’ORDINATIVO QUADRO DI FORNITURA si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili intenderà risolto parzialmente con riferimento alle prestazioni facenti capo al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniCONTRATTO ATTUATIVO risolto.
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Samples: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) Per consegne, in ritardo rispetto ai termini stabiliti di cui all’art.11, le Aziende si riservano la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale, pari allo 0,5 per ogni giorno mille, determinata ai sensi dell’art.113 bis c.4) del Codice Appalti, così sostituito dall’art. 4 della Legge n.37/2019, ovvero sarà commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o della prestazione del contratto. Le penali dovute sono calcolate in misura giornaliera pari all’0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al termine di consegna offerto in sede di gararitardo, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volumee non possono comunque superare, al netto dello sconto applicatocomplessivamente, fino alla concorrenza massima del 39il 10% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre ammontare netto contrattuale.
b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di ricevimento dell’ordinecomunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art.12, la penale è pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato in misura giornaliera. QualoraLe penali non possono comunque superare, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneocomplessivamente, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottodi detto ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoI comma, del D.P.R. n.633/72. L’applicazione La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo delle Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Gara Europea Per Appalto Di Reagents, Capitolato Speciale
Penalità. Poiché i termini Ai sensi dell’art 10 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore nei casi di esecuzione delle prestazioni e sospensione dei lavori, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicui al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, l’Ateneoai sensi dell’art.11 comma 2 del predetto Decreto, nel caso riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la mancata effettuazione colpa della Contraente o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva persone di applicare una penale, per cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto al termine ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale dell’1 per mille ai sensi dell’Art. 113-bis del D.lgs. 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l’Appaltatore esegua i lavori in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, il Committente potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di consegna offerto in sede di garadiffida o procedimento giudiziario, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti Contraente prende atto che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si 20 intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della garanzia originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare tale garanzia fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte del Committente, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c..
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penalità. Poiché i termini 1. L’amministrazione appaltante procede all’accertamento della conformità delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste e alle prescrizioni contrattuali. Qualora l’Appaltatore non dovesse rispettarle, sarà tenuto, nei confronti della stazione appaltante, al pagamento di penali, nonché dei danni conseguenti e delle maggiori spese eventualmente sostenute. In particolare: • in caso di mancato rispetto dei tempi fissati negli ordini di esecuzione delle prestazioni e di del servizio (ad esempio per l’editing completo, per la consegna delle monografie devono intendersi essenzialicopie cartacee, l’Ateneoper l’immissione delle opere nel circuito di distribuzione, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoreecc.), si riserva di applicare l’amministrazione appaltante applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gararitardo, pari a € 50 (euro cinquanta/00); • nell’ipotesi di irregolarità della prestazione, che non comporti l’applicazione di quanto precedentemente indicato (ad esempio per difformità relative alla promozione e al 1marketing, alla distribuzione delle opere, alla produzione delle quantità minime richieste, ecc.), l’amministrazione appaltante applicherà una penale pari al 5% dell’importo della singola commessa.
2. Le penali di ciascun cui al presente articolo saranno proposte nel limite massimo del 10% dell’importo del singolo volumeordine di esecuzione del servizio, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima fatto salvo l’accertamento del 39maggior danno. Qualora le penali superino il limite massimo del 10% di detto importo. L’Ateneo l’amministrazione appaltante ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) risolvere il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando contratto in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato all’Appaltatore ai sensi e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte con le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi modalità previste dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimonormativa vigente.
3. L’ammontare delle penalità è sarà addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione derivanti dall’accordo quadro o, se mancanti o insufficienti, sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all’applicazione di note penali dovranno essere contestati, mediante PEC, all’Appaltatore che dovrà comunicare all’amministrazione appaltante le proprie controdeduzioni nel termine massimo di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cauzione definitivaricezione della contestazione. Qualora l’ammontare tali controdeduzioni non pervengano nel termine anzidetto o non siano idonee a giustificare l’inadempimento, saranno applicate le penali oggetto della contestazione.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannila quale è risultato inottemperante.
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Samples: Service Agreement, Accordo Quadro
Penalità. Poiché A fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e installazione delle apparecchiature, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e la garanzia dei prodotti offerti come da art.4 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i termini contratti di esecuzione appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle prestazioni sia imputabile conseguenze legate al Fornitoreritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste : - in caso di disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si riserva procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di applicare una penale, penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto consecutivo e solare dai tempi fissati nel cronoprogramma presentato in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimocontratto. In caso di ritardo nella consegna risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € appaltatrice a conseguire il compenso per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatole prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la competenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si verifichino altri disservizi riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaledi altro atto giudiziale, commisurata alla gravità dell’inadempienza con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di € 100,00 rescissione anticipata del contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un massimo indennizzo pari alla percentuale di € 2.000,00utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il FornitoreL’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, con la sola nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità della di sorta. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi solari dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’ASST provvederà al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare recupero delle penalità è addebitato mediante deduzione di pari importo sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro n. 15 (dieci per centoquindici) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste giorni dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.
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Samples: Determinazione a Contrarre, Determinazione a Contrarre
Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano inadempimenti di esecuzione una qualsiasi delle prestazioni prescrizioni previste nel presente contratto, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casotassativo. Qualora il Fornitore Concessionario non provveda all’invio entro i termini previstiil termine prescritto il Comune, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore valutate la differenza tra il prezzo di copertina pagato natura e la percentuale gravità dell’inadempimento, le circostanze di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstafatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalepenalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il Concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 6, viene applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione Comunale a causa del disservizio. In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata e trasmissione delle stesse al Comune di Bagnacavallo di cui all’articolo 6, viene applicata una penale di € 300,00. L’applicazione della penale sarà preceduta da una semplice comunicazione anche via fax. L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, dal deposito cauzionale di cui all'art.17 precedente, con obbligo per il Concessionario di provvedere all’immediata reintegrazione dello stesso, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con conseguente applicazione di penalità, nel caso di comportamenti configuranti, comunque, colpa grave a carico della Ditta, nonché nelle ulteriori ipotesi di legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’immediata risoluzione del contratto. Nelle ipotesi regolate dal presente articolo, sono fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni.
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Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. - Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’Ateneol’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecorrettive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e quantificata materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 200,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoart. L’applicazione 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la facoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel 1. Nel caso in cui la mancata effettuazione nell’esecuzione del contratto si verifichino uno o il più dei seguenti inadempimenti, verranno applicate le corrispondenti penalità: ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, nel pagamento del canone semestrale anticipato rispetto alle scadenze pattuite ed indicate all’art. 7 del presente atto: € 25,00= per ogni giorno di ritardo fino ad al decimo; ulteriore ritardo nel pagamento del canone semestrale anticipato rispetto alla penalità di cui al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 punto precedente: € 100,00= per ogni giorno di ritardo dall’undicesimo fino al sessantesimo; ritardo nel rilascio dei locali e nel ritiro degli arredi e delle attrezzature di lavoro rispetto a quanto previsto dal Capitolatoal termine di cui all’art. In caso di mancata attivazione 15 del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 presente atto: € 100,00= per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatofino al trentesimo.
2. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le Le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate all’Ente nel termine massimo di giorni 5 giorni lavorativi (cinque) solari dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimocontestazione.
3. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione Ferma restando l’applicazione delle penali previste dal nei precedenti commi, l’ENTE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Ente l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo non preclude – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
5. L’Ente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 8, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del canone annuo, di cui all’ art. 7, l’ ENTE ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto dell’Ateneo a richiedere il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento degli eventuali maggiori di tutti i danni.
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Penalità. Poiché i termini L’appaltatore si impegna ad accettare le attività di esecuzione delle prestazioni controllo da parte dei soggetti proposti della committenza. L’appaltatore, nell’esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o capitolato concernenti il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatostesso. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti dovesse riscontrare che l’andamento del servizio non sia conforme a quanto stabilito nel presente capitolato, la committenza procederà all’applicazione delle seguenti penali:
1. Ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini previsti dal capitolato : €. 200,00, per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza ogni giorno di ritardo.
2. numero del personale impiegato non rispondente ai parametri previsti dalla normativa: €. 400,00 per ogni unità mancante per giorno di inadempienza;
3. Mancata attuazione di attività previste dal capitolato speciale e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo dal progetto presentato in sede di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00gara: €. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa 350,00 per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoogni inadempienza. L’applicazione delle penali previste verrà preceduta da contestazione scritta, inviata con lettera a mezzo PEC, alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare, entro 10 giorni dal presente articolo ricevimento della relativa comunicazione, le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni. Le penali saranno decise dal dirigente responsabile del contratto entro i successivi 20 gg. e comunicate nell’atto riferito alla relativa decisione. Nella decisione si terrà conto delle circostanze, delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore e della recidiva del comportamento contestato. Decorsi 60 gg senza che l’appaltatore abbia impugnato il provvedimento avanti al Giudice competente, le penali s’intendono definitive e saranno applicate dal Comune. Tanto la riscossione della penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza sostenute da parte del Comune, si farà rivalsa mediante prelievo dalla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 gg., oppure, in alternativa, mediante riscossione a favore del Comune dell’importo nei termini indicati nell’atto comunale. Superate le 4 settimane di ritardo, il Comune applicherà un’ulteriore penale sull’importo dovuto a causa del ritardato pagamento, in base alle previsioni del vigente decreto ministeriale per gli interessi di mora relativi al Codice degli appalti. L’applicazione delle penali di cui sopra è indipendente da eventuali altri diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori dannidanni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune appaltante a causa dei ritardi. Oltre all’applicazione delle suddette penali il Comune verificherà se sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione del contratto per colpa o inadempienza dell’appaltatore.
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Penalità. Poiché i termini di esecuzione documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialieseguite regolarmente, l’Ateneoil cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, nel caso in cui altresì, la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile dell’esecuzione del Contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’esecuzione del Contratto gli assegna un termine, che salvo i casi d’urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l’inadempimento permanga, RFI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Fermo quanto precede, RFI si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazionedichiarare la risoluzione del presente Contratto, avvalendosi anche ai sensi e per gli effetti di un soggetto terzocui all’art. In tal caso al Fornitore saranno applicate1456 c.c., oltre alla penale maturatasenza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneodisposizioni di cui all’art. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o 108 del D. Lgs. 50/2016:
a) affidamento in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentisubappalto senza la preventiva autorizzazione, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni tutto o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleparte dell’oggetto del Contratto, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti ovvero cessione del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.Contratto medesimo;
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Penalità. Poiché Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla contraente nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente, per i termini danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiforza maggiore, l’Ateneo, nel caso non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la mancata effettuazione colpa della Contraente o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva persone di applicare una penale, per cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto al termine di consegna offerto in sede di garaai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10allo 0,2% (dieci zero/due per cento) dell’importo messo dell'importo contrattuale di cui all’art.4. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoqualsiasi titolo. L’applicazione La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio. Qualora l’Appaltatore non provvedesse, entro il termine stabilito, ad eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali di seguito indicate per ciascuna infrazione contestata. L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e dei relativi contratti attuativi RDF e che dovessero derivare da incuria del medesimo Appaltatore. L’importo delle penali applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’Appaltatore relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione. Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti nelle RDF, dipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appaltatore, si darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:
a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività sarà applicata una penale pari ad € 300,00 per ciascuna delle attività richieste e non svolta, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Tale penale verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
b) Nel caso di ritardi nell’esecuzione di prestazioni di presidio on site rispetto ai termini stabiliti, verrà applicata una penale pari ad € 400,00 per ogni ora di ritardo nell'inizio di ciascun intervento, che verrà determinata dal Committente con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni in funzione dell'entità e della gravità del ritardo.
c) Nel caso di interruzione del servizio, superiore a 15 minuti durante lo svolgimento dell’evento, per qualunque ragione imputabile direttamente al fornitore del servizio verrà applicata una penale pari al 150% dell’importo dovuto per i servizi complessivi richiesti per l’evento, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.
d) Nel caso di interruzione del servizio streaming, di qualunque durata, nel corso dello svolgimento dell’evento, per qualunque ragione imputabile direttamente al fornitore del servizio verrà applicata una penale pari al 2.000,00 €, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Globalmente le penali non potranno superare il 10% dell'importo dell'intero Contratto. Diversamente, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso. L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.
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Samples: Contract
Penalità. Poiché i La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. Qualora l’Appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto l’ATS Sardegna procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’Appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’Appaltatore può far pervenire le proprie contro-deduzioni all’ATS Sardegna entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, la penale può essere applicata. Per inadempimenti connessi a ritardi di consegna e/o ad altro ritardo contrattuale, la penale è comminata nella misura giornaliera compresa tra il minimo dello 0,3 per mille e il massimo del 1 per mille del valore contrattuale. Per inadempimenti connessi a motivi diversi dal ritardo nell’adempiere, la penale è comminata nella misura tra il minimo pari allo 0,2% del valore contrattuale ad un massimo pari al 4% del valore contrattuale. Si terrà conto della gravità dell’evento valutando:
1. ove determinabile, in termini di esecuzione delle prestazioni e valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa;
2. alla luce dei danni effettivi e/o all'esposizione a rischio di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l'Azienda o terzi abbia subito;
3. in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
4. di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’evento è sempre connotato dalla massima gravità: • nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del Servizio destinatario della fornitura; • nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto della ASSL di dichiarare la mancata effettuazione o risoluzione di diritto del contratto. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 298, del D.P.R. n° 207/2010, il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al Fornitoredieci per cento dell’importo contrattuale, l’ATS Sardegna si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzorisolvere il contratto per grave inadempimento. In tal caso al Fornitore tale evenienza saranno applicatea carico dell’Aggiudicatario, oltre alla penale maturata, tutte le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna che l’ATS dovrà sostenere per la risoluzione del contratto e tutti gli ulteriori danni che saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni comunque determinati dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimomedesima ATS. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstapenali applicate per inadempimento delle disposizioni contrattuali, sarà applicata penale l’ATS Sardegna potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoliquidazione. In caso di mancata attivazione inadempimento o ritardo nei termini di consegna resta fermo il diritto per l’ATS di acquistare i beni occorrenti presso altre Ditte, restando a carico del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € Fornitore inadempiente sia la differenza per ogni giorno di ritardo l’eventuale maggior prezzo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi quello convenuto sia ogni altro onere o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaledanno derivante all’ATS, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicausa dell’inadempienza.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel Nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo documentazione tecnico specialistica oggetto del presente appalto non venga consegnata da parte dell'impresa Appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute negli atti di gara, in particolare nel Capitolato Speciale e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, pari al 1% dell’importo o vengano riscontrate carenze e inadempimenti nella documentazione stessa, oltre all’obbligo di ciascun singolo volumeovviare all’infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, al netto dello sconto applicatosaranno addebitate le penalità di seguito indicate. E’ considerato inadempimento delle obbligazioni, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi il ritardo anche di un soggetto terzosolo giorno rispetto sia ai termini di consegna della documentazione, sia ai termini per il ritiro di quelli eventualmente contestati. In tal Nelle ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, a cause di forza maggiore e/o a caso al Fornitore saranno applicatefortuito, oltre alla verrà applicata una penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi pari all’uno per mille (1‰) dell’importo del contratto per ogni giorno solare di ritardo giustificato e rispetto ai termini di mancata consegnaconsegna previsti. Non verranno considerati ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali i periodi di inattività dovuti ad eventi non imputabili all’Appaltatore, quali ad esempio calamità naturali o condizioni meteo climatiche avverse. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non verranno siano accoglibili a giudizio del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatosopra indicate. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaledi applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, provvederà a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 recuperare ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con incamerare la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportocauzione. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari avrà il diritto dell’Ateneo a richiedere di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto attuativo, al netto di IVA. Resta intesa la facoltà per il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di chiedere, oltre al pagamento delle penali, il risarcimento degli eventuali maggiori dannidi tutti i danni eventualmente subiti.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penalità. Poiché Fatti salvi i termini casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’ASL BI contraente o imputabili all’Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, l’ASL BI, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato: - per ogni giorno solare di ritardo – non imputabile all’ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito – rispetto alla somma del tempo massimo di inizio intervento e del tempo massimo di risoluzione del problema, come indicato nella documentazione tecnica: fino all’1‰ dell’importo complessivo del contratto, al netto di IVA; - in caso d’inadempimento delle prestazioni e obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al 10 % dell’importo complessivo del contratto, al netto di consegna IVA, per ogni inadempienza; Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle monografie devono intendersi essenzialieventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, l’Ateneo, le quali dovranno pervenire entro 5 gg. lavorativi dalla data della contestazione. L’ASL BI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui la mancata effettuazione o il le penali per ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, raggiungessero un valore pari al 110% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importocontratto. L’Ateneo ha inoltre È fatta salva la facoltà dell’ASL BI di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in esperire ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € altra azione per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli dell’eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell’esecuzione del contratto verranno detratti da eventuali maggiori dannicrediti della Ditta.
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Samples: Determinazione Per l'Affidamento Del Servizio Di Assistenza E Manutenzione Software
Penalità. Poiché i termini Il Comune è tenuto ad esercitare l’attività di esecuzione vigilanza sulla struttura e sul servizio socio-assistenziale ai sensi dell’art. 61 della Legge Regionale n.19/2006 e la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti dall’art.60 del Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche e integrazioni In caso di inosservanza delle prestazioni norme stabilite dalle disposizioni generali o speciali di legge, della normativa regionale di riferimento, della convenzione e delle condizioni di organizzazione e di consegna espletamento del servizio definite nel progetto presentato in sede di gara, l’Amministrazione si riserva di applicare le sanzioni previste nel presente articolo. L’accertamento di eventuali inadempienze sarà contestato alla Ditta a mezzo di apposita comunicazione scritta recante la descrizione dell’inadempienza. Il Concessionario, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, fornirà le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine la contestazione si intenderà confermata. L’Amministrazione applicherà le sanzioni previste nel presente articolo tenuto conto delle monografie devono intendersi essenzialieventuali controdeduzioni del soggetto affidatario cui saranno comunicate le decisioni assunte. L’ammontare delle penalità sarà portato in detrazione dal corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l’inadempienza e, l’Ateneoall’occorrenza, il relativo importo sarà prelevato dalla cauzione, salvo la facoltà dell’Ente di adire l’Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni, derivati dall’inadempimento. Saranno applicate penali anche in caso di interruzione o sospensione dal servizio, nella misura di seguito indicata salvi i casi di forza maggiore tempestivamente comunicati all’Amministrazione: € 100,00 per ogni giorno di interruzione o sospensione del servizio non giustificati; € 500,00 per ogni altra violazione o inadempimento alle condizioni di organizzazione e/o svolgimento del servizio. Resta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorele inadempienze assumono particolare gravità, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima avvalersi del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto rimedio della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna risoluzione della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniconvenzione.
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Samples: Convenzione Per La Concessione in Uso Dell’immobile
Penalità. Poiché i termini Ciascuna contestazione di esecuzione avvenuta omissione, irregolarità/insufficienza/difformità del servizio comporta una penalità, a carico dell’aggiudicatario, di importo compreso tra l’0,3‰ e l’1‰ del valore complessivo del contratto, da determinarsi in relazione alla gravità delle prestazioni e di consegna conseguenze dell’omissione stessa ed alla reiterazione delle monografie devono intendersi essenzialimancanze. L’eventuale risoluzione del contratto, l’Ateneo, nel caso prevista dal successivo art. 11 comporta l’affidamento del servizio in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto danno dell’impresa contraente fino al termine di consegna offerto dell’obbligazione. Trova altresì applicazione quanto disciplinato all’art. n. 4 del presente Capitolato Speciale.
A) in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale inadempimento/inosservanza lieve o parziale degli obblighi contrattuali o di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione valutazioni qualitative difformi del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. prestato, relativi ad esempio:
B) Nel caso in cui si verifichino altri disservizi il sistema di controllo di risultato, di cui al precedente articolo non rientri nei limiti dei valori di soglia previsti per ogni singolo locale, verrà applicata una penale dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale;
C) in caso di inadempimenti/inosservanze ripetuti, o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo di valutazioni qualitative difformi, dopo un richiamo ed una diffida potrà applicare essere applicata una penalepenale di dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;
D) in caso di inadempimento totale o parziale, confermato da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitorealmeno tre richiami scritti, il contratto potrà essere risolto, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti incameramento del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.dell'eventuale danno subito. In tale fattispecie rientrano l'inosservanza delle prescrizioni più importanti del presente Capitolato Speciale, come ad esempio:
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Samples: Servizi Di Pulizia E Sanificazione
Penalità. Poiché i termini Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata. L’aggiudicatario sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di esecuzione delle prestazioni e valutazione che potrà portare, di consegna delle monografie devono intendersi essenzialivolta in volta, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva all’applicazione di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoagli obblighi contrattuali. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immeditata risoluzione del contratto, la stazione appaltante contesterà all’aggiudicatario, a mezzo posta elettronica certificata, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine e in caso di rigetto delle eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti, potranno essere applicate le seguenti penalità: - per mancata/errata realizzazione di una delle attività di cui all’Art. 1 richiesta e commissionata dal CRT Centro Riferimento Trapianti, una penale di € 1.000,00 per ogni carenza rilevata; - per ritardo nella consegna della reportistica previstarealizzazione di una delle attività di cui all’Art. 1 richiesta e commissionata dal CRT Centro Riferimento Trapianti, sarà applicata una penale di 100 € 500,00 per ogni giorno carenza rilevata; - in caso di ritardo rispetto reiterati inadempimenti l’Azienda potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore del Contratto Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Impresa a quanto previsto dal Capitolatomezzo comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto tal caso, tutti gli oneri saranno a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità carico della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniDitta aggiudicataria.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Poiché i termini 1. Il Consiglio di esecuzione Bacino “Polesine” verifica annualmente il rispetto degli standard organizzativi e degli obblighi di comunicazione a seguito della documentazione trasmessa dal Gestore e, in caso di mancato o parziale rispetto, quantifica sempre annualmente l’importo delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di penalità da applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto successivamente in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoRevisione Ordinaria.
2. In caso di ritardo nella consegna mancato o parziale raggiungimento degli Standard Tecnici e/o degli Standard Organizzativi, al Gestore sono applicate le penalità di cui al presente articolo e al Disciplinare Tecnico. Il Consiglio di Bacino “Polesine” si riserva il diritto di rivalersi sul Gestore per il ri- sarcimento di danni e/o sanzioni derivanti da eventuali pretese di terzi, ivi compresa la Pubbli- ca Amministrazione.
3. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Standard Tecnici previsti dal Disciplinare Tecnico, il Consiglio di Bacino “Polesine” proporzionalmente al risultato raggiunto su ogni obiettivo, applica la penalità del 1% alla relativa spesa indicata nel POI preventivo.
4. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Standard Organizzativi:
a. Il Consiglio di Bacino “Polesine” applica le penalità previste nel Disciplinare Tecnico, a causa del superamento degli indicatori numerici, standard e date di riferimento ivi previ- ste;
b. Il Gestore effettua indennizzi automatici all’Utente, come previsto dalla Carta della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal CapitolatoQualità del Servizio (ALLEGATO N. 3).
5. In caso di mancata attivazione o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previ- sti dai precedenti artt. 27, 28, 29, 30 della Convenzione, il Consiglio di Bacino “Polesine” applica, per ciascuna inottemperanza, le penalità previste nel Disciplinare Tecnico (Parte V), di importo fino a un massimo del servizio visioni 2% dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito per l’anno in corso, fatto comunque salvo quanto all’art. 51 della Convenzione.
6. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi degli dei precedenti artt. 35, 36, 37 della Convenzione secondo le scadenze temporali ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto all’art. 51 della Convenzione, si applicano le seguenti penalità:
1. Una penalità di importo fino all’1% del dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emer- genza;
2. Una penalità di importo fino allo 0,5% del dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del sistema di qualità di cui all'art. 36.
7. In caso di mancata o parziale redazione del Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti e dell’aggiornamento della Ricognizione nei termini all' Art. 9 e Art. 29 e in caso di mancata predisposizione del Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie, si applica, per ognuno, la penalità fino al 1% dei ricavi garantiti previsti per ogni anno di ritardo, salvo quanto all'art. 51 della Convenzione.
8. In caso di mancata predisposizione nei termini previsti del Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica, mancata adozione nei termini previsti del Piano di Ricerca e Riduzio- ne delle Perdite e del Piano di Gestione delle Interruzioni al Servizio, si applica una penalità fino a un massimo dello 0,5% dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione dei piani ai medesimi articoli.
9. In caso di mancata o parziale predisposizione della Carta della Qualità del Servizio o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale mancata o parziale adozione della medesima nei termini previsti dalla Convenzione, il Consiglio di 100 € per ogni giorno Bacino “Polesine” applica una penalità compresa tra l’1% e il 2% dei ricavi ga- rantiti previsti dal Piano d'Ambito, salvo quanto all’art. 51 della Convenzione.
10. In caso di ritardo rispetto a mancata o parziale predisposizione o adozione del Regolamento del Servizio nei termini previsti dalla Convenzione, il Consiglio di Bacino “Polesine” applica una penalità compresa tra l’1% e il 2%, dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, salvo quanto previsto dal Capitolatoall’art. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale34 della Convenzione.
11. Fermo restando quanto ai seguenti commi, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo, ad esclusione dei Rimborsi, sono applicate in sede di Revisione Ordinaria della Tariffa, secondo quanto di- sposto all'art. 18.
12. In ogni caso, prima di procedere all’applicazione delle penalità il Consiglio di Bacino “Polesi- ne” provvede alla contestazione tramite comunicazione scritta con data certa al Gestore (con copia per conoscenza agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali) dell’inadempimento che ha da- to origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell’ammontare della penalità da appli- care. Il Gestore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, tramite comunicazione scritta con data certa, può formulare le proprie deduzioni e difese in merito, trasmettendole per conoscenza anche agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali. Il Consiglio di Bacino “Polesine” non può adottare il provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi almeno 45 giorni dall’invio della contestazione, o in un tempo più breve previo consenso degli Enti Finanziatori e/o delle Banche Commerciali, ed in tale provvedimento indica le ragioni per le quali ha inteso acco- gliere o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.
13. L’ammontare complessivo delle penalità di cui al presente articolo non preclude può nel Periodo Regolatorio essere superiore al sei percento (6%) del valore medio annuo dei Ricavi Garantiti nel medesimo Pe- riodo Regolatorio. A causa del limite massimo previsto al precedente periodo, le penalità calcola- te, ancorché non applicate, non possono superare, complessivamente nel Periodo Regolatorio, il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni15% del valore medio annuo dei Ricavi Garantiti calcolato sul medesimo Periodo Regolatorio, pena la risoluzione della Convenzione ai sensi dell’art. 51.
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Samples: Convenzione Di Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Penalità. Poiché i termini La Provincia di esecuzione Pisa, a tutela delle prestazioni e di consegna violazioni delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, norme contenute nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorepresente capitolato, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegnaseguenti sanzioni:
a) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o effettuazione di uno dei servizi richiesti, oltre a trattenere il corrispettivo dovuto, sarà applicata una riduzione, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, pari al 5 % calcolato sul teorico mensile.
b) Nel caso di ritardi imputabili all’Impresa affidataria, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 20 minuti, sarà applicata una riduzione a titolo di penale, sul corrispettivo della corsa pari al 10% dell’importo dovuto per ogni minuto ulteriore di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni fino a 30 minuti, fermo restando l’obbligo, per l’Impresa affidataria, di recuperare il ritardo accumulato in partenza. Laddove il ritardo superi i trenta minuti la corsa s’intende non effettuata e sarà applicata la penale di 100 € cui al punto a).
c) La guida pericolosa o le violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti Autorità, comporterà l’applicazione di una riduzione del 40%, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, con facoltà per ogni giorno la Provincia di ritardo rispetto chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza.
d) Le gravi e reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’inosservanza delle norme contrattuali di cui al presente Capitolato, potranno essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Tutte le inadempienze di cui alle precedenti lettere del presente articolo dovranno essere formalmente contestate all’Impresa affidataria, a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, da inviarsi entro la prima settimana del mese successivo in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti sono verificate. Ferma restando la facoltà per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo la Provincia di Pisa di applicare, in ogni caso, le penalità previste, l’Impresa affidataria potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata formulare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data quello di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte contestazione con le stesse modalità di quest’ultimo. L’ammontare invio delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontestazioni.
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Samples: Servizio Di Trasporto
Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11):in tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. - Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’Ateneola AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti attraverso evidenza documentale), la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, la Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e quantificata dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzione dell'attività, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 500,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoart. L’applicazione 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della AOUBO a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La AOUBO si riserva la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o ai referti, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Penalità. Poiché i termini Durante il periodo di esecuzione delle prestazioni vigenza del contratto l’operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto tutte le obbligazioni contenute nell’offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l’esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l’ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.
1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo o per l’installazione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera pari al 10,5% dell’importo dell’ammontare netto contrattuale.
2. Per ogni singolo caso di ciascun singolo volume, inadempienza riferito al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima canone annuale del 39% servizio di detto importo. L’Ateneo ha inoltre assistenza post-garanzia l’Azienda si riserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche applicare le penali indicate nelle sotto riportate tabelle: Numero di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (ore di ritardo giustificato e rispetto agli SLA indicati < 30 min < 2 ore < 3 ore > 3 ore 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,1 % Numero di mancata consegna) non interventi nel mese effettuati senza rispetto degli SLA < 10 < 15 < 20 > 20 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,1 % Per ogni 0,1% di disponibilità del sistema inferiore all’obiettivo si applica una penale pari allo 0,5% del corrispettivo relativo alla fornitura. Le penali saranno applicate tenendo in considerazione il valore massimo dato dalle due tabelle soprastanti per singolo caso di inadempienza riferito all’importo del contratto per il periodo di 60 mesi. Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopradescritte verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoracontestati all’operatore economico, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore quale sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 10 giorni lavorativi dalla data di solari dal ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivacontestazione. Qualora l’ammontare dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’operatore economico le penali sopraindicate. L’ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi non esonera in nessun caso l’operatore economico dall’adempimento delle obbligazioni per il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoquale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori maggior danni.
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Penalità. Poiché i termini Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Appaltatore e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto saranno motivo di esecuzione richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle prestazioni e controdeduzioni stesse è facoltà dell’Amministrazione procedere all’applicazione di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva opportuna penale come di applicare una penale, seguito descritto. € 100,00= per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e ora di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimopresenza. In caso di: mancato svolgimento delle attività indicate ai precedenti artt. 1 e 4 mancato rispetto dei tempi di ritardo nella consegna intervento di cui ai Livelli Minimi Qualitativi (SLA) e delle tempistiche di intervento di cui all’art. 6 (interventi richiesti eccezionalmente al di fuori degli orari di presidio concordati) e di rigetto delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione si applicherà una sanzione che, a seconda della reportistica previstagravità, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio va da un minimo di € 100,00 100,00= ad un importo massimo di € 2.000,002.000,00= per ogni violazione, fatti salvi eventuali risarcimenti dei danni derivanti dalle inadempienze. Tutte le Tutti gli importi relativi alle penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoresaranno trattenuti dal Comune di Bollate dalla fatturazione del periodo di riferimento in cui è stata applicata la penale, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite relativa emissione di note nota di credito da parte dell'Appaltatore. A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di rescindere il contratto. L’Amministrazione riscuoterà la garanzia definitiva a titolo di risarcimento del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivadanno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottoIn caso di grave inadempienza contrattuale, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’Amministrazione il diritto dell’Ateneo di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a richiedere terzi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Aggiudicatario per il risarcimento degli eventuali maggiori fatto che ha determinato l’inadempimento. Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall’avviso.
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Samples: Outsourcing Agreement
Penalità. Poiché i In caso di ritardo nell’attuazione degli interventi ad uso pubblico, rispetto ai tempi indicati nei cronoprogramma dei progetti definitivi approvati, al Proponente sarà applicata e introitata dal Comune di Napoli, per ogni mese di ritardo, una penale pari allo 0,075% (zero virgola zero settantacinque per cento) dell’importo totale delle opere come risultante dai quadro economici dei progetti definitivi approvati fino ad un limite massimo di 0,75%, potendo il Comune di Napoli avvalersi a tale scopo, della garanzia di cui all’art.19 della presente convenzione. Il ritardo nell’inizio dell’esecuzione delle opere di oltre un anno decorrente dai termini di esecuzione cui al cronoprogramma dei progetti definitivi approvati comporta l’innalzamento della penale dal valore dello 0,075% (zerovirgolazerosettantacinque) al valore dello 0,15% (zerovirgolaquindici) dell’importo totale delle prestazioni opere. Il Proponente sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma dei progetti definitivi approvati e sarà responsabile di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiogni ritardo, l’Ateneo, nel caso fatte salve le ipotesi in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile la conseguente modifica dei cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoProponente. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstadovuto a: - forza maggiore; - modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera; - mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessarie al completamento dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, sarà applicata penale rispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, che non sia imputabile al Proponente; il Proponente avrà diritto a una proroga di 100 € per ogni giorno di entità pari al ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni nei lavori conseguenti al detto evento o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicircostanza.
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Samples: Convenzione
Penalità. Poiché i termini In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente articolo 5, il Comune in caso di inosservanza dell’obbligo di esecuzione delle prestazioni del servizio affidato così come dettagliato nell’art.4 del presente capitolato, conferirà la frazione organica presso altro impianto. Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penalecomporterà, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine mancato conferimento, l’applicazione della sanzione di consegna offerto in sede € 3.000,00. Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 10% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le pe- nali comminate per ciascun giorno di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimomancato conferimento. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstainadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine sta- bilito, all’infrazione contestatagli, sarà applicata penale passibile di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 2.000,005.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna infrazione. Tutte L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le penali verranno applicate previo contraddittorio con proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il Fornitoreripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l’applicazione di pe- nali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con la sola formalità relativo in- cameramento della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitorecauzione. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, con termine che, comunque, andranno documentate. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di 5 giorni lavorativi dalla data costituzione in mora né di ricevimento della stessa alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per eventuali difese scritte da parte l’esecuzione di quest’ultimoquanto necessario. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno trattenuti dal Comune sull’importo del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione corrispettivo in scadenza. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla rivalersi sulla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannipena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decor- renti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all’Appaltatore.
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Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni Qualora la ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiquesto comporti danni o disservizi alla SA ospedaliera, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penalepotrà essere applicata a suo carico, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garainfrazione rilevata, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino una penale proporzionata alla concorrenza massima gravità della stessa e sulla base dell’effettiva documentazione da parte della SA del 39% di detto importodanno e/o disservizio arrecato. L’Ateneo ha inoltre In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà della SA di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali agire in via giudiziaria per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito dell’inadempimento. L'importo di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore ogni singola penale sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno commisurato al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato danno/disservizio effettivamente arrecato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio varierà da un minimo di € 100,00 50,00 ad un massimo di € 2.000,005.000,00. Tutte L'importo complessivo annuo delle penali non potrà essere superiore al 5% del canone annuale dell’appalto. Se l’importo complessivo annuo delle penali supererà il 5% del canone annuale dell’appalto, il contratto si intenderà risolto, fatte salve le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine eventuali azioni di 5 giorni lavorativi dalla data recupero di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte maggior danno da parte della SA. La SA in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all'esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi tramite comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, dettagliando gli eventi e documentando gli effettivi danni e disservizi subiti dalla SA stessa. La ditta aggiudicataria avrà un tempo massimo di quest’ultimo30 giorni per poter esibire eventuali contro deduzioni. L’ammontare Solo a seguito di una analisi congiunta delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto contestazioni e delle contro deduzioni dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare quale risulti una posizione discorde tra le parti, la SA procederà all'applicazione delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannipenali.
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Penalità. Poiché i termini 1. L’appaltatore, senza esclusione alcuna di esecuzione eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle prestazioni più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato e nella stipula contrattuale che seguirà l’aggiudicazione, in caso di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiinadempimento, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile sarà soggetto alle seguenti penalità: - 500,00 euro al Fornitore, si riserva netto di applicare una penaleIVA, per ogni giorno di ritardo mancato funzionamento del sito e/o del sistema e/o della piattaforma, rispetto a quanto contrattualmente previsto, salvo il risarcimento del maggior danno. Fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al termine presente Capitolato, ovvero in caso di consegna offerto disservizi o nel caso di servizio reso in sede di garamodo difforme rispetto a quanto contrattualmente previsto, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la Fondazione si riserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazioneapplicare, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicateper ciascun disservizio, oltre alla una penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, fino a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,001.500,00 (millecinquecento/00), il cui importo sarà graduato ad insindacabile giudizio della Fondazione stessa in base alla gravità dell’inadempimento contestato, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.
2. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il FornitoreFermo restando l’esercizio dei diritti inerenti la cauzione definitiva, con la sola formalità l’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi maturati dall’Appaltatore, previa contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitoredell’addebito all’aggiudicatario. In tal caso, il personale incaricato dalla Fondazione formula la contestazione degli addebiti, assegnando all’Appaltatore un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Fondazione può assumere le decisioni conseguenti e, se del caso, disporre la risoluzione del contratto.
3. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; quanto dovuto all’affidatario a qualunque titolo, ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla escutere la cauzione definitiva. Qualora l’ammontare l’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottodel valore contrattuale, l’Ateneo la Fondazione potrà risolvere il proprio rapportocontratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., xxxxx restando l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del maggior danno.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
6. Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d’arte. L’applicazione delle suddette penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l ’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l ’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. - Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’Ateneol’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecorrettive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e quantificata materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 200,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoart. L’applicazione 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la facoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo,oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. - Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’Ateneol’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecorrettive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e quantificata materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 200,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoart. L’applicazione 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la facoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione delle prestazioni infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiregolamentari, l’Ateneodalle Ordinanze Municipali, nel caso in cui la mancata effettuazione o e dal presente Capitolato, queste saranno accertate dagli agenti municipali mediante rapporto indirizzato al Dirigente Settore Sport che ne darà formale comunicazione alla Ditta appaltatrice a mezzo Racc. A/R con l’indicazione della penale applicabile e l’invito a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al congruo termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre che le verrà assegnato; l’impresa affidataria avrà la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro venti giorni dal ricevimento della pubblicazionecomunicazione. Trascorsi i venti giorni, avvalendosi anche di un ed esaminate le giustificazioni, qualora l’impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicateaffidatario non siano condivise dalla Stazione Appaltante, oltre alla penale maturata, o ancora qualora le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero stesse non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 dovessero pervenire all’Ente nei venti giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore il Responsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, una penalità a secondo la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstaminore o maggiore gravità dell’infrazione, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a fatto salvo quanto previsto dal Capitolatosuccessivo articolo 33. In caso Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleciascuna inadempienza, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora esso non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato direttamente dal deposito cauzionale senza ulteriori comunicazioni.
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Samples: Concession Agreement
Penalità. Poiché i termini Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di esecuzione delle prestazioni legge e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecontrattuali, si riserva di applicare una penalesanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto secondo il principio della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaprogressione. La mancata consegna sanzione sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casodella contestazione. Qualora il Fornitore la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non provveda all’invio entro i termini previstiabbia provocato alcuna conseguenza, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatopotrà essere comminata una semplice ammonizione. In caso di mancata attivazione del servizio visioni risposta alla contestazione o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà accertamento di inadempimento il committente addebita all’appaltatore una penale da € 500,00 a € 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità della irregolarità riscontrata. L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di 100 € per ogni giorno 2.500,00 in caso idi eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di ritardo rispetto turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi dimissioni e/o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo licenziamenti) operatore/utente superi il 10% %, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con il referente del comune. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata. Successivamente, o per cumulo di infrazioni, l’appaltatore potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’appaltatore procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta. Dopo la comminazione di 5 (dieci per centocinque) dell’importo messo a disposizione per lottosanzioni pecuniarie in un anno, l’Ateneo si potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniaddivenire alla risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Poiché A fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e installazione della fornitura, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e la garanzia del prodotto offerto come da art.5 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i termini contratti di esecuzione appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle prestazioni sia imputabile conseguenze legate al Fornitoreritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste : - in caso di disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si riserva procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di applicare una penale, penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto consecutivo e solare dai tempi fissati nel cronoprogramma presentato in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatocontratto. Nel caso in cui la competenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si verifichino altri disservizi riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaledi altro atto giudiziale, commisurata alla gravità dell’inadempienza con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di € 100,00 rescissione anticipata del contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un massimo indennizzo pari alla percentuale di € 2.000,00utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il FornitoreL’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, con la sola nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità della di sorta. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi solari dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’ASST provvederà al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare recupero delle penalità è addebitato mediante deduzione di pari importo sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro n. 15 (dieci per centoquindici) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste giorni dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.
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Samples: Affidamento Diretto Per La Fornitura Di Una Struttura Prefabbricata
Penalità. Poiché i termini Nel caso di esecuzione delle prestazioni inadempimenti, ritardi e disservizi, l’Appaltatore dovrà corrispondere al Committente le penali di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicui al Capitolato Speciale di Appalto, l’Ateneosalvo il maggior danno. In particolare, nel caso di penale derivante da ritardo troverà applicazione il disposto di cui all’art.113-bis, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, e quindi verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in cui maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la mancata effettuazione o Società potrà compensare il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino credito con quanto dovuto alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaContraente a qualsiasi titolo. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti Contraente prende atto che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell’applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestate dalla contraente, l’importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la contraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza a semplice richiesta da parte della società entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla contraente nei casi sospensione del servizio non 21 potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art.4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.
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Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione delle prestazioni inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 5 punti 2 e 3, dell’art. 6 punti 3 e 4, l’affidatario è passibile di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, penale pari al 110% dell’importo di ciascun singolo volumedell’ammontare contrattuale, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre salvo la facoltà dell’Amministrazione, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazionerisolvere il contratto e, avvalendosi anche ove si ravvisino gli estremi di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicatereato, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoesporre denuncia all’Autorità giudiziaria. In caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 6 punto 1 qualora la ditta non provveda alla sostituzione delle professionalità indicate in sede di offerta o, se sostituite con personale non in possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto fatto salvo il risarcimento dei danni. L’aggiudicatario dell’incarico che termina in ritardo il lavoro, ai sensi dell’artt. 9 e 10, non sanato da concessioni di proroga o da sospensione, o che non consegna nel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, è soggetto a penale nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale misura di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivaEuro 300,00 (trecento) giornalieri. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo il ritardo superi di 30 giorni il 10% (dieci tempo utile concesso per cento) dell’importo messo portare a disposizione per lottotermine il lavoro, l’Ateneo potrà è facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto per inadempienza con proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere decreto e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente ed anticipatamente le parti rinunziano, senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza di questa possa dare luogo riservandosi il risarcimento degli eventuali maggiori dannidi ogni danno e spesa. Inoltre, è fatto obbligo all’aggiudicatario di consegnare il lavoro svolto fino a quel momento.
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Samples: Bando Di Gara
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo Il mancato rispetto al del termine di consegna offerto messa in sede esercizio di garacui al precedente art. 4 comporta l’applicazione di una penale giornaliera pari a €. 50,00, pari la quale, se non tempestivamente quietanzata, sarà decurtata dalla cauzione definitiva di cui al 1% dell’importo precedente art. 10. Ove siano accertati fatti, comportamenti o omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di ciascun singolo volumenorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, al netto dello sconto applicatoil Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non fossero sufficientemente valide, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre il Comune, valutate la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturatanatura e la gravità dell’inadempimento, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenticircostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualorapotrà infliggere — con atto motivato — una penalità, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a fatto salvo quanto previsto dal Capitolatodall’articolo 20. In caso Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleciascuna inadempienza, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo capitolato, è applicata una penale di € 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del disservizio. In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata è applicata una penale di € 300,00. L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell’amministrazione, dal deposito cauzionale.
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Samples: Contract for the Concession of Areas for the Installation of Public Drinking Water Dispensers
Penalità. Poiché i Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi di esecuzione delle prestazioni e estensione sopra indicati, saranno applicate le seguenti penali pecuniarie: Per interventi di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui estensione fino a 200 metri di lunghezza la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, penale è pari a € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ritardo; Per interventi di consegna offerto in sede estensione di garalunghezza superiore ai 200 metri, la penale è pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi a € 200,00 (di ritardo giustificato e di mancata consegnaeuro duecento) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoritardo. In Nel caso di mancata attivazione mancato rispetto dei termini indicati nella programmazione fornita dal Committente, per l’esecuzione degli interventi di ripristino del servizio visioni o tappetino di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà usura, verrà applicata una penale pecuniaria di 100 € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo. Qualora l’impresa nell’esecuzione dei lavori non si attenga alle prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche, relativamente al tipo di materiale da impiegarsi e alle sue modalità di esecuzione, sarà facoltà del Committente pretendere la totale sostituzione e/o il rifacimento degli interventi affidati provvedendo comunque all’applicazione di una penale pari al 10% (dieci-per-cento) del valore dell’intervento eseguito. Tale penale non potrà in ogni caso essere inferiore a € 100,00 (euro cento). La contabilità e la liquidazione dei lavori è comunque subordinata alla consegna da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione richiesta nelle Specifiche Tecniche. Alla riscossione della penale ed al rimborso delle maggiori spese di assistenza, si procederà mediante riduzione dell’importo netto della situazione lavori in corso di pagamento o con deduzioni da altri lavori ancora da liquidare. Qualora il ritardo rispetto a sia registrato in attività di pronto intervento, si riporta quanto previsto dal Capitolatoscritto al punto “2.10.A – Reperibilità” “L’Appaltatore dovrà garantire entro un’ora, in qualsiasi momento del giorno e della notte e per tutto l’anno, (anche nei giorni di chiusura per ferie dell’Impresa), l’organizzazione di una squadra di pronto intervento dotata dei mezzi d’opera necessari. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili l’Appaltatore non fosse rintracciabile telefonicamente nel posto di recapito nel giro di mezz’ora, dovrà corrispondere al Fornitore l’Ateneo potrà applicare Committente una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo penalità di € 100,00 ad un massimo 500,00= (Euro cinquecento). Nel caso invece il personale dell’Appaltatore non si trovasse sul posto di intervento entro il tempo sopra indicato, all’Appaltatore stesso sarà applicata una penale di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% 100,00= (dieci per Euro cento) dell’importo messo per la prima ora (o frazione di essa superiore a disposizione 10 minuti) di ritardo e per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoogni persona interpellata; per le ore o frazioni di ore successive sarà applicata una penale di € 500,00 all’ora. L’applicazione delle penali previste La committenza si riserva inoltre la facoltà di rivalersi per danni a persone e cose o sanzioni derivanti dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannimancato intervento nei tempi stabiliti. La committenza si riserva inoltre la facoltà di risoluzione del contratto al secondo mancato intervento nei tempi stabiliti.”
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiAi sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT n.49/2018, l’Ateneole Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla contraente, nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art.4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la mancata effettuazione colpa della Contraente o il ritardo delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ritardi e l’irregolarità inadempienze nella esecuzione delle prestazioni sia imputabile al Fornitoreattività rispetto ai termini previsti e/o concordati, si riserva di applicare una penaleprevia contestazione scritta, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali previste nel capitolato speciale di sui sopra. Della sussistenza appalto, nel rispetto di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodall’art.113-bis, comma 4 del D.lgs. In 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso di mancata attivazione del nel quale la Contraente presti il servizio visioni o di ritardo nell’invio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a quanto previsto dal Capitolatoqualsiasi titolo. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si 15 intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..
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Samples: Contratto Di Appalto
Penalità. Poiché i termini L’aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialidisposizioni contenute nel presente capitolato, l’Ateneoprovvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Xxx, a giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al l’aggiudicatario non contro deduca nel termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstaassegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, secondo quanto previsto dal Capitolatopresente articolo. In caso Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, da applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. GRAVE Assenza/mancata attivazione esecuzione integrale della prestazione € 3.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la prestazione del servizio visioni in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o immateriale all’Amministazione Da € 1.000 ad € 1.999,00 ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di ritardo nell’invio altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 condizioni per corretta operatività e per il confort degli utenti o che reca un danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da inadempimento con impatto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti o che reca un minimo di lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 ad un massimo Elenco inadempimenti Le penali possono essere applicate ripetutamente e cumulativamente nel corso di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con tutta la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti gestione del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Poiché i termini di esecuzione Per il ritardato adempimento delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare obbligazioni assunte verrà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garamisura giornaliera, pari all’1 per cento dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 1% dell’importo 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Nessuna parte sarà considerata contrattualmente inadempiente qualora si verifichino eventi che non potevano essere previsti ed evitati e che hanno avuto l’effetto di ciascun singolo volumerendere impossibile o illecita, per la Parte che ne è stata colpita, l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali. Allorché l’appaltatore nel corso dei lavori commetta gravi inadempimenti, tali da compromettere la corretta esecuzione dell’opera, l’Amministrazione può dare attuazione alla risoluzione. L’accertamento è eseguito da parte del direttore dei lavori. L’inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo p.e.c., dell’Amministrazione appaltante in cui sarà data comunicazione della penale applicata. Le penali vengono applicate dal Quartier Generale su segnalazione dell’inadempimento da parte del Direttore dei Lavori, previa contestazione. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima risarcimento del 39% di detto importodanno ulteriore. L’Ateneo ha inoltre All’aggiudicataria è riconosciuta la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto rappresentare le proprie deduzioni all’Amministrazione a mezzo pec da inviare al Referente dell’Amministrazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della pubblicazionecontestazione. Qualora dette deduzioni non vengano presentate, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore vengano presentate oltre il termine massimo o non siano ritenute accoglibili a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, saranno applicate, oltre alla penale maturata, applicate all’aggiudicataria le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampapenali come indicate all’articolo che precede. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore richiesta e/o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della medesima penale. In caso di ritardo nella consegna inadempimento dell’aggiudicataria resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere a terzi per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato addebitando alla stessa i relativi costi sostenuti. Le suddette violazioni, oltre a comportare l’applicazione degli strumenti sopra indicati, potranno essere oggetto, altresì, di valutazione in ragione della reportistica previstagravità delle stesse, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione la risoluzione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontratto.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Poiché i In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito riscontrati direttamente o tramite l’attività di un proprio funzionario, le seguenti penalità:
a) per grave inosservanza dei termini di esecuzione effettuazione del servizio o in caso di irregolare effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità da € 500,00 a € 1.500,00, per ogni prestazione richiesta ed effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti dalla Amministrazione Comunale
b) In caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non inferiore € 1.000,00 e non superiore a € 3.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte della Amministrazione Comunale per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa;
c) Per inosservanze o irregolarità di lieve entità potranno essere applicate penali non inferiore a € 50,00 o non superiore a € 500,00;
d) sospensione di 60 giorni: per mancata presentazione dei report di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui alle lettere a), b) e c). Ai fini dell’applicazione delle precedenti disposizioni, si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Amministrazione Comunale provvedere all’effettuazione dell’intervento attraverso modalità alternative. Nei casi di singole prestazioni e non eseguite ovvero per il servizio da effettuarsi durante i 60 giorni di consegna delle monografie devono intendersi essenzialisospensione, l’Ateneo, nel nelle more di una eventuale nuova gara ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario, a causa di inadempienze imputabili alla Ditta, il Comando della Polizia Municipale potrà avvalersi di altre Ditte scelte anche a procedura in economia e/o procedura negoziata, ex art. 57 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., salva la mancata effettuazione o richiesta di risarcimento del danno nei confronti della Ditta aggiudicataria, anche conseguente a maggiori spese subite dalla Amministrazione Comunale. Rimane in ogni caso salvo il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva diritto di applicare una penale, risarcimento dell’Amministrazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importodanno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall’inadempimento della ditta. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il e del risarcimento degli eventuali maggiori dannidel danno potranno essere trattenute sulla cauzione provvisoria o definitiva.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di esecuzione norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio delle stazioni di ricarica, le stazioni appaltanti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 3.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di recidiva nell’arco di 60 giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di concessione, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, gli enti hanno la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto degli enti stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata attivazione della stazione di ricarica entro 12 [dodici] mesi dalla data di aggiudicazione della concessione, oltre che il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni e affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di consegna risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante rivalsa sul deposito cauzionale. La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: — ritardo nell’attivazione delle stazioni di ricarica oltre il termine definito in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva sede di applicare una penale, gara [€ 500,00 per ogni mese]; — per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto mancato funzionamento, in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati tutto o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentiparte, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (delle stazioni di ricarica senza giustificato motivo, tale da pregiudicare l’utilizzo delle stesse da parte degli utenti [€ 500,00]; — per ogni ora di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro oltre i termini previstiindicati all’articolo 2, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo lettera d) [€ 50,00]; — mancato rispetto delle modalità di copertina pagato esecuzione dell’appalto e la percentuale di sconto offerta degli obblighi derivanti da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto questo capitolato [fino a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare ]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo prestazioni appaltate [fino a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni€ 500,00].
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Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di esecuzione norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, l’ente interessato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 20,00 ed € 100,00 per ciascuna bicicletta, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di gestione dell’appalto, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, gli enti hanno la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni e affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di consegna risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale. Gli enti possono comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: — per ogni giorno di ritardo rispetto al nella consegna delle bici elettriche oltre il termine di consegna offerto stabilito in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 gara [€ 50,00] per ciascuna bici; — per ogni giorno di ritardo ritardo, per ciascuna bici, oltre i termini indicati all’articolo 2, paragrafo 2.2.2 [€ 100,00]; — mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio € 1.000,00]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 prestazioni appaltate [fino a € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni500,00].
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. Poiché i termini Qualora l’Appaltatore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di esecuzione cui al presente Capitolato Speciale, agli atti di gara o al contratto, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso formale lettera (da inoltrarsi a mezzo PEC.) di contestazione degli addebiti da parte delle prestazioni AA.OO., avverso la quale l’Appaltatore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, che dovranno pervenire al protocollo delle AA.OO. entro e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o non oltre il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto 15 giorni solari dal ricevimento della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimostessa. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstamancato riscontro entro i termini di cui sopra, sarà applicata o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, le AA.OO. procederanno ad applicare la penale prevista dagli atti di 100 € gara o dal contratto, senza ulteriori indugi. Resta inoltre impregiudicata ogni azione delle AA.OO. verso la Ditta aggiudicataria per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità. Parimenti, l’inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che l’A.O. dovesse sopportare per effetto dell’inadempimento. L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizzano le AA.OO. a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto delle AA.OO. al risarcimento di ogni giorno eventuale danno. Le penali saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni costituzione in mora e ogni atto o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoprovvedimento giudiziale. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi di incameramento totale o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleparziale della cauzione, commisurata la ditta dovrà provvedere alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare, le AA.OO. applicheranno le seguenti penali: Il mancato rispetto di questo contenuto nel presente capitolato speciale, a carico della ditta aggiudicataria le seguenti penali:
1 per eventuali difese scritte da parte ogni violazione, omissione, disapplicazione di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% quanto indicato nell’allegato A al presente capitolato speciale: euro 500,00 (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicinquecento).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo,oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. - Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’Ateneol’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecorrettive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e quantificata materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 200,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoart. L’applicazione 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la facoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Poiché i termini Nel caso di esecuzione ritardato adempimento delle prestazioni norme del presente disciplinare, così come stabilito all’art.145 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010, potranno essere applicate le penalità di seguito meglio esplicitate. L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n. 633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi. L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti. Nel caso di inosservanza delle norme del presente disciplinare e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: in caso di consegna delle monografie devono intendersi essenzialisospensione, l’Ateneo, nel caso in cui la abbandono o mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoredel servizio, si riserva di applicare anche parziale, sarà applicata una penale, penale pari a Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto mancato servizio; in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di Euro 1.000,00, per ogni fatto; in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di Euro 1.000,00 per ogni fatto; in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari a Euro 1.000,00, per ogni fatto. In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM o un suo incaricato comunicherà, nel più breve tempo possibile al termine di consegna offerto in sede di gararappresentante della ditta, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche quanto emerso; i rappresentanti delle due parti effettueranno immediatamente un sopralluogo congiunto con stesura di un soggetto terzoapposito verbale. In caso di mancato sopralluogo per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaditta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La mancata consegna ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenticontabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi dell’art. 298 comma 1 e 145 comma 3 del DPR n. 207 del 5/10/2010. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, eliminati dai piani editoriali dell’editore in caso di disservizio e/o esauritiassenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoratal caso, tutti gli oneri saranno a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna carico della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniDitta aggiudicataria.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Poiché Fatti salvi i termini casi di esecuzione forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’Aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni prestazioni, e non abbia omesso di consegna delle monografie devono intendersi essenzialitrasmettere tempestiva comunicazione all’Amministrazione) od imputabili all’Amministrazione, l’Ateneoqualora non vengano rispettati i tempi previsti nell’offerta tecnica e nella progettazione esecutiva predisposti dall’Aggiudicatario, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare l’Amministrazione applicherà una penale, penale per ogni giorno di ritardo rispetto pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque/permille) dell’importo contrattuale. In caso di mancata messa a punto o adeguamento, oltre 20 (venti) giorni continuativi ed ininterrotti dalla rilevazione, di anomalie e/o errori riscontrati a seguito di collaudi e test di conformità con esito negativo e/o parzialmente negativo, l’Amministrazione applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque/permille) dell’importo contrattuale. Infine, in caso di inosservanza dei livelli di servizio (SLA) di cui al termine Capitolato tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale per ogni evento di consegna offerto in sede di garascostamento o inosservanza dei livelli prescritti, pari al 1% allo 0,5‰ (zerovirgolacinque/per mille) dell’importo contrattuale. Si precisa che:
a) le penali di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, cui punti precedenti potranno essere applicate dall’Amministrazione fino alla concorrenza massima del 3910% (dieci/percento) dell’importo contrattuale. Superata tale soglia, l’Amministrazione si riserva di detto importoprocedere alla risoluzione del Contratto ;
b) l’Amministrazione farà precedere l’applicazione della penale da una contestazione scritta indicante l’inosservanza contestata, la quantificazione della penalità e le motivazioni che hanno condotto a tale quantificazione. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto L’Aggiudicatario potrà proporre le proprie controdeduzioni entro un termine pari a 10 (dieci) giorni lavorativi;
c) l’Amministrazione potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali, previo accertamento dell’esistenza e validità della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzomotivazione fornita dall’Aggiudicatario. In tal ogni caso al Fornitore saranno applicatel’Aggiudicatario non potrà invocare indennizzi, oltre alla penale maturatarimborsi o compensi di qualsiasi natura;
d) l’Amministrazione provvederà a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali con il debito nei confronti dell’Aggiudicatario o avvalersi della cauzione definitiva, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario;
e) l’applicazione delle penali non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentipregiudicherà il diritto dell’Amministrazione ad ottenere la prestazione e, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude fatto salvo il diritto dell’Ateneo a dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel maggior danno.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Poiché Qualora venissero riscontrati dei disservizi (eventualmente anche accertati dalla Polizia Municipale) la Ditta Aggiudicataria, su segnalazione scritta di un referente dell’Ente Appaltante, dovrà intervenire:
a) tempestivamente, al massimo entro 3 ore dalla segnalazione, per i servizi a carattere quotidiano;
b) entro le ventiquattro (24) ore, dalla segnalazione, per i servizi con frequenze non quotidiane. Se la Ditta non intervenisse nei tempi indicati a rimuovere il disservizio l’Ente Appaltante, salva l’applicazione delle penali di seguito indicate ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato, è automaticamente autorizzata a rivolgersi ad altra Ditta, a spese dell’appaltatrice, in sostituzione di quest’ultima. Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Relazione tecnica di progetto, che non costituiscano causa di decadenza, previa contestazione da parte dell’Ente Appaltante e, sentite le motivazioni della Ditta, potranno essere applicate le penalità sotto riportate. Alla Ditta possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni. Fermo restando l’obbligo di intervenire tempestivamente come prima indicato, l’irrogazione della sanzione sarà preceduta dalla notifica di una “nota di contestazione” che sarà inviato dal comune di Faleria o a mezzo Email o a mezzo fax nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i quinto giorno dall’avvenimento. La ditta aggiudicataria potrà contro dedurre entro due giorni dal ricevimento dello stesso ed il Responsabile dell’Ente Appaltante potrà accogliere le contro deduzioni o rigettarle totalmente o parzialmente, dandone motivazione, entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse. L’ammontare della penale sarà trattenuto sulla prima rata di canone in pagamento. Alla Ditta sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle eventuali penali irrogate conferimento autorizzati di rifiuti ad impianti non Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per ogni contestazione Stoccaggio, anche per poche ore, dei rifiuti indifferenziati nell’area ecologica (se non preventivamente autorizzato dal Comune per cause di forza maggiore) Euro 1500 per ogni giorno di contestazione Contaminazione e/o miscelazione di rifiuti Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per ogni contestazione Mancato adempimento di quanto ordinato Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € dall’Ente a mezzo del suo Responsabile 2.500 per ogni contestazione Mancata attivazione dei servizi previsti nel progetto entro i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, previsti € 2.000 per ogni giorno di ritardo rispetto per ogni servizio non attivato Mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al termine punto di consegna offerto smaltimento/trattamento/recupero Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per ogni infrazione Omessa raccolta dei rifiuti in sede un tratto stradale o piazza durante un turno di garalavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per ogni infrazione Mancato prelievo di singola busta o contenitore € 300 cadauno Mancato trasporto nei centri di raccolta/recupero e riuso (con le cadenze previste dal capitolato d’appalto) dei rifiuti differenziati stoccati presso l’area ecologica, pari al 1% dell’importo con conseguente riempimento e intasamento dei cassoni di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in raccolta € 1.000 per ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 contestazione € 500 per ogni giorno di ritardo rispetto successivo a quanto previsto dal Capitolatoquello della prima contestazione. In caso Mancata effettuazione di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € tutti i servizi €. 10.000 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da Omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio Da un minimo di € 100,00 1000 ad un massimo di € 2.000,002.500 per ogni infrazione Mancato svolgimento spazzamento del servizio di Da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 5.000 al giorno Spazzamento incompleto Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 500 per ogni carenza accertata Utilizzo di personale privo di divise aziendali o di DPI € 500 al giorno contestazione a persona per singola Inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi ( al singolo mezzo potranno essere contestate più infrazioni) € 500 cadauno per giorno Mancato raggiungimento, delle percentuali di raccolta differenziata indicate € 7.000 per ogni punto percentuale in meno nell’anno Mancata pulizia, decoro e mal funzionamento degli impianti esistenti all’interno delle Isole Ecologiche ( per ciascuna) € 500 per giorno Mancata consegna di documentazione € 1000 per giorno di ritardo Mancata presentazione dei report mensili di programmazione o rendicontazione €. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio 500 per giorno di ritardo Mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative € 2.000 per ogni campagna di comunicazione Mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio € 500 per ogni infrazione Svolgimento del servizio con Il Fornitore, con la sola formalità della personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato € 1500 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata Irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per ogni contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine Altre inadempienze e obblighi contrattuali non indicate nel precedente elenco Da un minimo di 5 giorni lavorativi dalla data € 1000 ad un massimo di ricevimento della stessa € 5.000 per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.ogni contestazione
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Penalità. Poiché i termini L’inosservanza dei tempi e delle modalità previste dal presente Capitolato per l’esecuzione del servizio di trasporto, e ogni caso di inadempienza delle prestazioni dovute, darà luogo all’applicazione delle penali, a carico dell’appaltatore, per le deficienze di servizio conseguenti alle seguenti circostanze:
1) non rispondenza degli automezzi ai requisiti igienico-sanitari: ▪ € 100,00 per infrazione per ogni mezzo;
2) espletamento scadente del servizio (non corretta esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialitrasporto): ▪ da € 100,00 ad € 500,00 a seconda della gravità della violazione; Ove le deficienze del servizio si ripetessero o si protraessero in misura ritenuta intollerabile dall’Azienda Ospedaliera, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, medesima si riserva la facoltà di applicare una penaleadottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico dell’appaltatore le spese ed i danni conseguenti. L’ammontare della penale varia a seconda della gravità dell’inadempienza accertata e, comunque, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garasingola inadempienza, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volumenon può essere inferiore ad € 100,00, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima né superiore ad € 500,00. La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del 39% di detto importosoggetto aggiudicatario. L’Ateneo ha inoltre Resta ferma la facoltà dell’Azienda Ospedaliera di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, applicare le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato penalità ritenute necessarie durante l’esecuzione del servizio e la percentuale risarcibilità dell’ulteriore danno subito. L’incameramento di sconto offerta da quest’ultimoquanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto od a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla garanzia definitiva se queste non bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a reintegrare la cauzione nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale rinuncia in corso di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto soggetto aggiudicatario, l'Azienda Ospedaliera avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione del servizio sino alla scadenza dell’appalto con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannirinuncia.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Poiché i termini Il Comune di esecuzione Firenze, a tutela delle prestazioni e di consegna violazioni delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, norme contenute nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorepresente capitolato, si riserva di applicare una penale, le seguenti sanzioni: - per ogni giorno giornata di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, servizio non effettuato oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero a non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstacorrispondere alcun corrispettivo per tale giorno, sarà applicata la penalità di € 500,00; - nel caso di ritardi imputabili all’impresa affidataria, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 15 minuti e fino a 30 minuti, sarà applicata la penale di 100 € 150,00; - per ogni giorno ritardi superiori a trenta minuti sarà applicata la penale di ritardo rispetto a quanto previsto € 250,00; - per ritardi che provochino la non effettuazione del servizio del mattino o del pomeriggio sarà applicata la penale di € 500,00; - il comportamento irrispettoso e non conforme alla buona educazione tenuto dal Capitolatopersonale autista, nei confronti degli alunni o loro genitori o del personale di accompagnamento nonché la mancata osservanza delle disposizioni del presente capitolato e suoi allegati, comporterà l’applicazione della penale di € 500,00 con facoltà per il Comune di Firenze di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza. In La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro 24 ore; - in caso di scarsa o mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni pulizia degli automezzi, carrozzeria ed interni sarà applicata una penale di 100 € 150,00. Le predette penalità saranno contestate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R.. Alla Ditta è concesso un termine di 10 giorni per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatole controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione comunale provvederà all’applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterate inadempienze l’Amministrazione comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. e porre in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti essere tutti quei provvedimenti necessari per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli di eventuali maggiori dannidanni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.
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Samples: Appalto Del Noleggio Di Automezzi Da Rimessa Con Conducente
Penalità. Poiché Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente nei casi di sospensione del servizio, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa del Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente svolga il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la Società potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. La realizzazione del servizio richiesto deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al servizio medesimo. Ove le attività, tenuto conto della natura dei principali servizi oggetto del presente contratto, ossia la revisione legale dei conti, per la quale è richiesta l’indipendenza e l’obiettività del revisore ed i cui termini e modalità di svolgimento dell’attività stessa sono disciplinati da leggi, regolamenti e principi di revisione, non dovessero essere espletate nel rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni legge di cui sopra, ferma restando l’indipendenza e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialil’obiettività del revisore, l’AteneoEUR S.p.A., nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al FornitoreROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, si riserva di applicare EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale applicheranno una penale, penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importoritardo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare Ove l'importo complessivo delle penali applicate dall’Ateneo superi dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione effetto dell'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. Resta, comunque, salvo e impregiudicato il diritto dell’Ateneo di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale al risarcimento di eventuali danni da esso subiti in conseguenza di ritardi, configurabili quale grave inadempimento, dell’Appaltatore ai servizi professionali oggetto del presente contratto. Rimane, altresì, fermo il diritto di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale a richiedere revocare l’incarico in oggetto, nel caso in cui il risarcimento degli eventuali maggiori danniritardo dell’Appaltatore si configuri come una giusta causa di revoca in base alle previsioni normative e regolamentari applicabili (v. art. 13, D.Lgs. n. 39/2010 e D.M. n. 261/2012).
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Poiché 1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., in caso di mancato Service Level Agreement relativi alla fornitura del Lotto 1, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Aggiudicatrice le penali previste all’allegato 5 al relativo Capitolato.
2. Secondo i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiprincipi generali, l’Ateneo, le penali saranno applicate solo nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. L’Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 110% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importocontrattuale.
4. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti L’Appaltatore prende atto ed accetta che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a dell’Amministrazione Aggiudicatrice di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Amministrazione Aggiudicatrice, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
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Penalità. Poiché i termini Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l’applicazione di esecuzione delle prestazioni sanzioni previste dalle leggi nazionali e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiregionali vigenti, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstadifformità del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo erogato rispetto a quanto previsto dal Capitolatopresente disciplinare speciale d’affidamento, il COMUNE DI TARANTO potrà applicare le penalità riportate nel disciplinare prestazionale L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l’AMIU Taranto SpA avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'AMIU Taranto SpA saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A/R al domicilio dell’Affidataria dei servizi di igiene ambientale. In caso di mancata attivazione recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. L’importo delle penali può essere tramutato, a discrezione del servizio visioni Comune di Taranto, in servizi supplementari. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune di Taranto. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’AMIU Taranto SpA anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni purché debitamente documentate. L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa terzi per eventuali difese scritte da parte danni patiti a causa dell’operato dell’AMIU Taranto SpA che rimane comunque, ed in qualsiasi caso, Direttore. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’AMIU Taranto SpA non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di quest’ultimoTaranto, questi provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti ammende e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Taranto sulla rata del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione canone in scadenza. E’ facoltà del Comune di note Taranto rescindere il contratto qualora l’AMIU Taranto SpA si rifiuti di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.ottemperare alla richiesta di modifiche nell’organizzazione dei servizi o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sul nuovo corrispettivo
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Samples: Contratto Di Servizio
Penalità. Poiché i termini La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l’obbligo di esecuzione delle prestazioni uniformarsi a tutte le norme di legge e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialialle disposizioni, l’Ateneopresenti e future, emanate dall’Amministrazione Provinciale. Qualora la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi, comunque, le disposizioni del presente capitolato, l’Amministrazione Provinciale, contesterà con apposito addebito scritto, a mezzo PEC, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoretermine di 10 giorni, si riserva l’inadempimento, richiamando le norme contrattuali disattese. La ditta, nell’ulteriore termine di applicare una penale10 giorni, a mezzo PEC potrà produrre le eventuali giustificazioni a propria discolpa. Il RUP, qualora ritenesse infondate le giustificazioni addotte, applicherà, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa, le seguenti penalità: Euro 50,00 (€ cinquanta,00), per ogni giorno ritardo ingiustificato eccedente i 15 minuti rispetto agli orari concordati; Euro 100,00 (€ cento,00), per ritardi ingiustificati superiori ai 30 minuti per corsa; Euro 2.000,00 (€ duemila,00), per trasporto svolto parzialmente; Euro 5.000,00 (€ cinquemila,00), per sospensione ingiustificata per ogni corsa di ritardo rispetto andata o ritorno. Il provvedimento è assunto dal RUP. L’Amministrazione Provinciale procederà al termine recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese, nel quale è assunto il provvedimento definitivo di consegna offerto in sede applicazione della penale; mancando i crediti, la penalità verrà addebitata sulla cauzione. L’applicazione delle penalità, di garacui sopra, pari è indipendente dai diritti spettanti alla Provincia di Brindisi per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Dopo l’erogazione della 10° sanzione per penalità di cui al 1% dell’importo di ciascun singolo volumepresente articolo, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la l’Amministrazione Provinciale avrà piena facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzoprocedere alla risoluzione del contratto. In tal caso al Fornitore saranno applicatecaso, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualorariscuoterà la fideiussione, a seguito titolo di controlli effettuati dall’Ateneorisarcimento del danno, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata addebiterà alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte parte inadempiente le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannispese sostenute.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Poiché i termini La Fondazione CNAO ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, controlli relativi alla corretta esecuzione delle prestazioni del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la Fornitore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. La Fondazione CNAO, nei casi sotto indicati e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiprevia comunicazione scritta, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di può applicare una penale, penale come di seguito indicato:
a) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’attivazione della fornitura, non imputabile alla Fondazione CNAO, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla data concordata: € 500,00 (cinquecento/00), oltre all’eventuale risarcimento del maggiore danno; Le suddette penali sono cumulabili tra loro. Le penalità saranno contestate mediante comunicazione scritta della Fondazione CNAO. Decorso il termine previsto dal TIQV allegato A della delibera ARG/com 164/08 pari a 40 giorni solari dal ricevimento della contestazione scritta senza che il Fornitore abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate. La Fondazione CNAO procederà al termine recupero delle penalità, previa comunicazione con Raccomandata A/R, mediante nota di consegna offerto in sede di garaaddebito a valere sui crediti dell’aggiudicataria per prestazioni già eseguite, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volumeovvero sul deposito cauzionale, al netto dello sconto applicatoche dovrà essere reintegrato immediatamente e comunque non oltre dieci giorni, fino alla concorrenza massima pena risoluzione del 39% di detto importocontratto. L’Ateneo ha inoltre La Fondazione CNAO si riserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazionerisolvere il contratto qualora, avvalendosi anche dopo l’applicazione di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicatedue penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, oltre alla penale maturataanch’essa comportante penalità, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero la fornitura non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, sia eseguita con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportomassima cura e puntualità. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniesclude qualsiasi altra azione legale che la Fondazione CNAO intenda eventualmente intraprendere, compreso l’incameramento della cauzione.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo inadempienze degli obblighi previsti dal presente capitolato, incluso il mancato rispetto delle previsioni della Piano della Qualità, A.C. provvederà ad inviare formale diffida al gestore del servizio circa le contestazioni delle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale. Nella contestazione sarà anche indicata la misura della penalità che la A.C. intende applicare, come specificato nella consegna tabella di seguito riportata e con invito a conformarsi entro un termine che sarà ritenuto congruo ad insindacabile giudizio della reportistica previstaA.C. L’I.A., sarà applicata penale ricevuta la diffida deve tempestivamente provvedere agli adempimenti richiesti e darne immediata comunicazione scritta alla A.C. Alla terza diffida l’I.S. ha facoltà di 100 risolvere il contratto con danni a carico del gestore. A tale scopo, l’A.C. procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danni.
2. L’I.A. avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide l‘A.C. adotterà le penalità con provvedimento formale del Dirigente Scolastico e lo trasmetterà all’I.A. € per 150,00 Per ogni giorno violazione di ritardo quanto stabilito nelle tabelle dietetiche. € 100,00 Per mancata somministrazione dei prodotti biologici previsti. € 100,00Per ogni analisi microbiologica o chimica giudicata negativa dalla ASL rispetto a quanto previsto dal Capitolatodai limiti di carica microbica; € 100,00Per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste nelle tabelle elaborate dalla ASL n° 5 di Oristano verificato su dieci pesate della stessa preparazione da verificarsi, in presenza del Responsabile dell’I.A. o di unsuo incaricato. In € 100,00Per ogni caso di mancata attivazione corrispondenza alle qualità ed alle caratteristiche dei generi alimentari individuate nelle tabelle elaborate dalla ASL n° 5 di Oristano. € 200,00Per ogni mancato rispetto delle norme igieniche sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate, la produzione e distribuzione dei pasti e quanto altro previsto dalla legge in materia. € 250,00In caso di ritrovamento di corpi estranei inorganici ed organici nei pasti e nelle derrate. € 50,00Per ogni ritardo superiore a 10 minuti nella consegna e distribuzione dei pasti (salvo casi di forza maggiore e non prevedibili). € 50,00 Per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del servizio visioni o D.P.R. 327/80. € 50,00 Per la fornitura di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo pasti in numero insufficiente rispetto a quanto previsto dal Capitolatoalle prenotazioni. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo Per la mancata disponibilità della documentazione inerente la messa in atto del sistema HACCP ai responsabili dei controlli incaricati dall’amministrazione comunale. € 150,00 Per mancata presenza, presso ogni centro refezionale, dei documenti previsti dal capitolato (bolle di consegna, Menù settimanale, ecc.). € 2.000,00250,00Per somministrazione di diete speciali non conformi alle patologie segnalate. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con € 50,00Per comportamento scorretto o sgarbato o non professionale del personale. Da € 50,00A € 100,00Per ogni mancato rispetto del Piano della Qualità.
2. Per i casi non specificamente previsti l’importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo
3. Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare totale delle penali applicate dall’Ateneo superi annue non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere del totale contrattuale previsto su base annua.
4. Si procederà al recupero della penalità da parte dell’Amministrazione Comunale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniprovvedimento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Poiché i termini di esecuzione Ove si verifichino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicontrattuali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo l’ATS dell’Insubria ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazioneapplicare, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicateprevia contestazione formale, oltre penali rapportate alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimogravità delle inadempienze riscontrate. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstanell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, sarà applicata l’ATS potrà applicare una penale di 100 € pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoritardo. In caso di mancata attivazione del servizio visioni ritardi superiori a cinque giorni solari, l’ATS ha facoltà di procedere direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce che sarebbe dovuta essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. In caso di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo difformità della prestazione effettuata rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti prescritto, potrà essere applicata una penale per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo pari al 10% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, che dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel termine massimo di € 2.000,00cinque giorni dal ricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Tutte Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitorecome sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. In caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore, oltre all’applicazione delle penali, l’ATS si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni non erogate da altro soggetto, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al Fornitore, con termine risarcimento di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimoulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare La richiesta e/o il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal di cui al presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniesonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penalità. Poiché Sui termini fissati per la consegne dei mezzi è concessa un proroga di 10 giorni naturali e consecutivi, trascorsi i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, quali per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sulle consegne delle vetture verrà applicata una penale pari all’importo giornaliero del rispettivo canone di consegna offerto in sede noleggio, comprensivo di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicatocanone finanziario e manutentivo, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte 10 % dell’ammontare del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivarelativo canone annuo. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportola penale fosse superiore ad eventuale valore massimo la Società procederà alla risoluzione in danno del rapporto applicando quanto previsto al successivo precedente articolo 270. L’applicazione Rimane confermato che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude precluderà il diritto dell’Ateneo della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali danni. Nel caso del mancato rispetto dei tempi stabiliti per l’esecuzione dei tagliandi ed operazioni di manutenzione, e per ogni giorno di mancata fornitura del previsto mezzo sostitutivo, sarà applicata una penalità di € 100,00 (cento/00). Il FORNITORE, al fine di non incorrere nell’applicazione delle penalità dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il ritardo, con la relativa giustificazione dei tempi di esecuzione. L’eventuale accettazione da parte della Società di tali giustificazioni non comporterà applicazione di penali, ma, superati i n. 5 giorni naturali e consecutivi, sarà applicato un differimento dei termini finali di esecuzione del noleggio al mese successivo rispetto a quello inizialmente previsto, come illustrato nell’art. 8 del capitolato. La Società, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori dannispese sostenute in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi assunti.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di qualità, di cui all’art. 13 ed all’art. 16 del presente atto, al Gestore saranno applicate le penalità previste dal presente articolo e dall’Allegato 6, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancato completamento degli interventi, analiticamente previsti nel Piano d’ambito, l’Autorità procederà a:
a. Applicare una decurtazione tariffaria pari alle quote d’ammortamento relative all’intervento ed alla remunerazione del capitale percepite in tariffa nel triennio precedente per il raggiungimento dei medesimi standard tecnici;
b. Applicare una penalità ulteriore consistente in un’ulteriore riduzione tariffaria nella consegna misura compresa tra lo 0,02% e il 5% della reportistica previstadecurtazione di cui al punto a).
3. In caso di mancato raggiungimento degli standard organizzativi (e quindi per violazione di obblighi contrattuali connessi a livelli di qualità del prodotto o del servizio), sarà applicata penale analiticamente previsti nelle linee guida di 100 € per ogni giorno cui all’allegato 4:
a. L’Autorità procederà ad applicare le penalità previste nell’Allegato 6, a causa del superamento degli indicatori numerici, standard e date di ritardo rispetto a quanto riferimento ivi previste;
4. Il Gestore dovrà effettuare indennizzi automatici agli utenti, come verrà previsto dal Capitolatodalla Carta del servizio idrico integrato.
5. In caso di mancata attivazione ottemperanza agli obblighi previsti dai seguenti articoli:
a. art. 6 : Obblighi del Gestore;
b. art. 15 : Piano Operativo triennale; Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx
c. art. 44 : Controlli dell’Autorità d’ambito;
d. art. 45 : Comunicazione dati sul servizio;
e. art. 46 : Verifiche tecniche e collaudi; del presente atto, l’Autorità, applicherà, per ciascuna violazione degli obblighi, penalità calcolate in un intervallo compreso tra lo 0,01% e il 2% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 57 del presente atto.
6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal “Capo IV – Documenti e piani da predisporre ed attuare” del presente atto, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 57, si applicano le seguenti penalità:
a. art. 27: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Capitolato Tecnico per le opere d’allacciamento all’acquedotto ed alla rete fognaria”;
b. art. 31: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 2,00% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di subentro alle gestioni esistenti”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano;
c. art. 32: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 2,00% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Progetto di organizzazione territoriale”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano; Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
d. art. 33: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Programma del rilievo delle reti e degli impianti”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano;
e. art. 34: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di ricerca e riduzione delle perdite”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione del piano;
f. art. 35: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali”;
g. art. 36: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione della “Carta del servizio visioni o idrico integrato”;
h. art. 37: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’invio nell’adozione del “Regolamento del Servizio Idrico integrato”;
i. art. 38: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Manuale della Sicurezza”; Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx
j. art. 39: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di emergenza idrica”;
k. art. 40: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di gestione delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata interruzioni del servizio”;
l. art. 41: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,30% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Sistema della qualità e relativo Manuale”.
7. In caso di mancata redazione dell’inventario di cui all’art. 8 (Cespiti strumentali) del presente atto, si applicherà la penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato per ogni anno di ritardo salvo quanto previsto dall’art. 57 del presente atto.
8. In caso di mancata adozione del capitolato previsto dall’art. 27 del presente atto si applica una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del capitolato.
9. In caso di mancata trasmissione dei rapporti delle analisi di qualità si applica una penale d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo.
10. In caso di mancata trasmissione di ogni altro rapporto previsto nel presente atto e non altrimenti disciplinato nei precedenti commi si applica una penale di 100 € importo compreso tra lo 0,01% dello 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni giorno anno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoritardo. Nel caso Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
11. La gradazione delle penalità, in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata relazione alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio delle violazioni, sarà disciplinata da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniapposito regolamento interno predisposto dall’Autorità.
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Samples: Convention
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel Nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penalecui, per ogni qualsiasi motivo, imputabile all’aggiudicatario e da questo non giustificato in via preventiva sia a Comunità Sociale Cremasca che all’utenza, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato e/o dal progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di garaofferta, l’ Ente appaltante applicherà all’impresa una penale pari a:
a) € 300,00 al 1% dell’importo giorno in caso di ciascun singolo volumemancato espletamento del servizio;
b) € 2.000,00 in caso di non attuazione del progetto presentato;
c) € 1.000,00 per ogni infrazione, al netto dello sconto applicatoin caso di mancato rispetto della dotazione minima di personale e degli orari effettuati dallo stesso e presentati in fase d’offerta; L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazionepresentare le sue controdeduzioni, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, entro e non oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimonotifica della contestazione. In caso di ritardo nella consegna conferma di applicazione della reportistica previstapenalità, sarà applicata penale il relativo provvedimento è assunto dal Direttore di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoComunità Sociale Cremasca. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo predette, non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte di Comunità Sociale Cremasca. Si provvederà al recupero delle penalità, da parte dell’Ente appaltante, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il diritto dell’Ateneo provvedimento del Direttore di Comunità Sociale Cremasca. Se l’impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso. L’Ente appaltante riscuoterà la cauzione a richiedere titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. L’Ente appaltante interdirà la partecipazione del soggetto aggiudicatario in dolo a nuove gare, per un periodo di 4 anni. La rifusione delle spese, il risarcimento degli eventuali maggiori dannipagamento dei danni e l’applicazione delle penalità, verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni Quanto contenuto nel presente Capitolato è da ritenersi obbligatorio e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatovincolante. Nel caso in cui il Servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel Capitolato, l’Amministrazione provvederà ad inviare una lettera di contestazione a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata A/R o fax, invitando il concessionario ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto in modo corretto ed adeguato e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato. Qualora vengano accertati inadempimenti contrattuali, salvo il caso di forza maggiore, il Comune si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare riserva di comminare una penale, commisurata sanzione rapportata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio dell’inadempimento, tenuto conto sia del danno arrecato in ordine al funzionamento del servizio, sia del danno arrecato all’immagine dell’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Per gli inadempimenti di cui sopra vengono individuate le seguenti penali: - Per inadempienze in ordine alla pulizia, all’igiene dell’impianto, alla conformità alle norme sanitarie dell’acqua delle vasche da un minimo di € 100,00 €. 300,00 ad un massimo di € 2.000,00€. Tutte le 800,00 da stabilire sulla base della gravità dell’inadempimento; - Per mancata manutenzione ordinaria dell’impianto da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 800,00 in funzione della gravità dell’inadempimento; Gli importi delle penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla riscossi dal Comune direttamente oppure mediante trattenute sulla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà salvo la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere contratto per inadempimenti ripetuti e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Concession Agreement
Penalità. Poiché Atteso che l’Appaltatore si assume l’obbligo di eseguire i termini servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni che di esecuzione volta in volta gli verranno date dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Ufficio Servizi Cimiteriali, l’inosservanza delle prestazioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato ed alle suddette disposizioni, rendono passibile l’Appaltatore di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di inadempimenti od infrazione derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali il ritardo nella consegna della reportistica previstapulizia dei campi, sarà applicata dei vialetti, nell’estirpazione delle erbacce, nelle potature delle siepi, nella sistemazione dei vialetti, è stabilita una penale di 100 euro 300,00 (dicasi trecento euro virgola zerozero) oltre le spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati ogni volta contestati, mentre per le inadempienze più gravi in merito a comprovati ritardi nelle operazioni di tumulazione, inumazione, funerali ecc., la sanzione è elevata a € 500,00 (dicasi cinquecento euro virgola zerozero). Per le infrazioni più gravi, quali il ritardo od il rifiuto di presentarsi per ogni giorno comunicazioni od ordini, ove non si ravvisi la grave inadempienza che abbia come conseguenza la risoluzione contrattuale, il Committente si riserva più severe misure da adottarsi di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatovolta in volta, previa formale contestazione degli addebiti. In caso di mancata attivazione osservanza degli obblighi contrattuali, il Committente procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando all’Impresa appaltatrice un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere o per inviare le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ai sensi dell’art. 1454 del servizio visioni o Codice Civile, l’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di 100 € rivalsa per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoil risarcimento dei danni. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleRifusione spese, commisurata alla gravità dell’inadempienza pagamento danni e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali penalità verranno applicate previo contraddittorio mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto dal Comune o in alternativa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo (art. 28). In tal caso l’Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. La penale viene inflitta con Il Fornitorelettera motivata del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o del Direttore dell’Esecuzione , previa comunicazione all’Appaltatore dei rilievi, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di invito a produrre le contro deduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniricezione.
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Samples: Capitolato Di Gara Per La Gestione Dei Servizi Cimiteriali
Penalità. Poiché i termini Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione delle prestazioni e del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui ciò la mancata effettuazione ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. Trascorso il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di garacui all’art. 8.1, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata si applicherà una penale di 100 € 150,00/giorno per ogni giorno mezzo mancante fino ad un massimo di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi le macchine consegnate siano difformi da quelle richieste, la fornitura potrà essere, in tutto o inadempimenti per cause imputabili in parte, rifiutata. Dal momento del rifiuto dei mezzi difformi fino al Fornitore l’Ateneo giorno della regolarizzazione della fornitura, l’Ente potrà applicare la penale di cui al comma precedente. Nel caso di lievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che non comportino differenza di valore dei beni, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penalepenale pari al valore della difformità riscontrata. Nel caso in cui siano disattesi i termini di riconsegna dei mezzi in manutenzione e non sia fornito, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo nei termini stabiliti, il mezzo sostitutivo, si applicherà una penale di € 250,00 (duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo. Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio della Società Alto Belice Ambiente SpA ATO PA2 e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non imputabili all’impresa. Si procederà al recupero della penalità da un minimo parte della Stazione Appaltante, in sede di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoreliquidazione delle competenze, con specifico provvedimento. Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la sola formalità risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio. Le penalità eseguite in danno della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della eventuali somme dovute alla stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottodella ditta stessa, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisaranno prelevate dall'ammontare della cauzione.
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Penalità. Poiché i termini La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di esecuzione valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art. 6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.7): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.7). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 500,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle prestazioni e non conformità. - Mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicorsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art. 8). In tal caso, l’Ateneole Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 10). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecorrettive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla applicare un’ulteriore penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, pari a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o inadempimenti attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.13. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalepenale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, commisurata alla gravità dell’inadempienza qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art. 18). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna delle buste/contenitori e quantificata dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a suo insindacabile giudizio da un minimo € 500,00 per ogni giorno solare di € 100,00 ad un massimo ritardo, oltre al risarcimento di € 2.000,00altri eventuali danni. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare L’importo delle penali applicate dall’Ateneo superi non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoart. L’applicazione 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione delle prestazioni inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, ad integrazione e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialisalvo quanto già disposto all’art. 22 del presente capitolato, l’Ateneo, nel caso il Committente applicherà le sanzioni sotto riportate: - una penale pari all’uno per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro ogni volta in cui il Direttore dell'esecuzione verifichi che la Ditta aggiudicataria non assicura una presenza di operatori adeguata (per numero e qualificazione) allo svolgimento del servizio, come richiesto dal Capitolato e proposto nell'offerta tecnica; - una penale pari all’uno per mille dell'ammontare annuo netto contrattuale dell’accordo quadro ogni volta in cui si verifichi il caso di sospensione, abbandono, o mancata effettuazione o il ritardo da parte del personale, del servizio affidato, con conseguente pregiudizio nei confronti degli ospiti della struttura e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare danno per l'Amministrazione; - una penale, penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto agli obblighi relativi alla produzione all’Amministrazione delle polizze assicurative del presente Capitolato Speciale d’Appalto; - una penale in sede di garamisura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.); - una penale di 100 € in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. ove previsto; - una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione nella ripresa del servizio visioni a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata dal R.U.P.; - una penale di 100 € variabile tra lo 0,3 e l’1,00 per mille dell'ammontare contrattuale netto annuo dell’accordo quadro, a seconda della gravità, per ogni giorno altro inadempimento o negligenza non previsti nel presente elenco. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di ritardo rispetto cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto alla Ditta aggiudicataria dal Committente; la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a quanto previsto dal Capitolatoinsindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta aggiudicataria le penali come sopra indicate. Il Committente, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta aggiudicataria o sulla garanzia definitiva che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 10 giorni successivi alla data di prelievo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoresuperino il numero di 5, con nell’arco di un anno, l’Amministrazione si riserva la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine facoltà di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l’incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento degli eventuali dei maggiori dannidanni eventualmente subiti dal Committente.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Poiché i termini L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione dei servizi, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. E’ facoltà dell’U.C.M.A.N. effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di esecuzione legge e a quelle previste nel presente Capitolato. Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, l’U.C.M.A.N. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’ UCMAN stesso oltre che al valore delle prestazioni e non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale verrà applicata secondo i seguenti parametri: * 50% dell’importo giornaliero del servizio, relativamente ai giorni di consegna delle monografie devono intendersi essenzialidisagio generatosi, l’Ateneo, nel caso in cui per la mancata effettuazione dei servizi, totale o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoreparziale, si riserva di applicare una penaletale da costringere UCMAN a provvedere in altro modo, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore; *€ 100,00 per ogni giorno giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale. Le penali potranno essere irrogate fino al massimo del 10% del corrispettivo contrattuale. Le inadempienze sopra descritte non precludono alla stazione appaltante il diritto di ritardo sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importocorretta erogazione dei servizi. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi L’applicazione delle penalità dovrà essere data comunicazione scritta preceduta da formale contestazione da parte dell’amministrazione, eventuali controdeduzioni da parte dell’impresa Appaltatrice dovranno prevenire entro 10 dieci giorni dalla data della contestazione. La richiesta del pagamento delle penali al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dell’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l’obbligo di ricevimento dell’ordinepagamento della medesima penale. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casoIl relativo provvedimento è assunto dal RUP. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno Si procede al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare recupero delle penalità direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all’appaltatore per il mese nel quale è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi assunto il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoprovvedimento. L’applicazione delle penali penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente articolo non preclude capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all’Appaltatore tramite PEC.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Poiché 1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., in caso di mancato Service Level Agreement relativi alla fornitura del Lotto 3, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Aggiudicatrice le penali previste all’allegato “Livelli di Servizio” del relativo Capitolato.
2. Secondo i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiprincipi generali, l’Ateneo, le penali saranno applicate solo nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. Gli Enti avranno diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 110% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importocontrattuale.
4. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti L’Appaltatore prende atto ed accetta che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a degli Enti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. Gli Enti, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
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Samples: Contract for the Provision of Quality Monitoring Services for the Contact Center
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per 1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine alla tempistica indicata nei commi 1 e 2 dell’art. 4 del presente documento sarà applicata, per ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI, una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale di consegna offerto in sede ciascuno di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importodetti contratti.
2. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna L'applicazione delle penali sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) preceduta da apposita contestazione con possibilità per il Fornitore di presentare controdeduzioni entro 7 giorni solari dalla ricezione della stessa.
3. L'ammontare della penalità sarà tenuto a fornirli addebitato, di regola, sui crediti del Fornitore dipendenti da ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI e sarà trattenuto sulla prima fattura in ogni casopagamento ovvero sulla cauzione definitiva di cui all’art. Qualora 13 del presente documento, e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che CONSOB o AGCM dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Fornitore.
4. Le penali non potranno, comunque, superare il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti10% dell'importo di ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI. Oltre detto limite CONSOB e AGCM potranno procedere, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando ciascuna in relazione al proprio CONTRATTO ATTUATIVO, alla risoluzione di diritto in danno al Fornitore del Fornitore.
5. Fermo quanto indicato nei precedenti commi e nel successivo art. 12, la differenza tra il prezzo risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB non comporterà di copertina pagato necessità la risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO AGCM e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimoviceversa. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale risoluzione di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui uno dei CONTRATTI ATTUATIVI l’ORDINATIVO QUADRO DI FORNITURA si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili intenderà risolto parzialmente con riferimento alle prestazioni facenti capo al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniCONTRATTO ATTUATIVO risolto.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Poiché i termini di esecuzione 1. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni e di consegna somme è necessario l’accertamento del dirigente competente dell’effettuazione delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la mancata effettuazione necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente preposto alla struttura competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, da presentare entro 10 giorni, garantendo il contraddittorio, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoree/o l'errore, si riserva è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso di applicare una penalequota compresa tra il 10% ed il 40% a seconda della gravità, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto che verrà definita in sede di gara, pari liquidazione. Tale riduzione è applicata anche al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima responsabile unico del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoprocedimento.
7. Nel caso in di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Le somme non liquidate ai sensi dei commi 6 e 7 incrementano la quota del Fondo di cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti comma 4 dell’articolo 113 del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniCodice dei Contratti.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Del Fondo Destinato Agli Incentivi Per Funzioni Tecniche
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle Qualora dai controlli le prestazioni dovessero risultare non conformi al presente capitolato e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialia quanto offerto con il progetto tecnico, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, l’ATS/ASST si riserva il diritto di applicare una penalepenale sino ad € 500,00 per ogni inadempienza. In caso di accertato inadempimento, per di ritardo nello svolgimento del servizio o di prestazione resa in modo insoddisfacente, il DEC potrà applicare, previa diffida scritta, le penalità di seguito elencate: Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine nella consegna e installazione dei distributori € 200,00 Mancato reintegro, per due giorni consecutivi, dei prodotti delle macchinette distributrici/fermo delle macchine distributrici per n. 2 giorni consecutivi € 500,00 Non conformità della qualità degli alimenti distribuiti € 500,00 Per ogni dimostrata presenza di consegna offerto in sede di garaprodotti scaduti € 500,00 Grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio € 500,00 per ogni contestazione Le contestazioni verranno comunicate via P.E.C. all’Aggiudicatario, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre il quale avrà la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della pubblicazionePEC le proprie controdeduzioni che saranno discrezionalmente valutate dall’ATS/ASST; in mancanza verranno applicate le penali. L’importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà sommato all’importo del canone trimestrale o incassato mediante escussione del deposito cauzionale definitivo. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto, avvalendosi anche ex art. 113 bis del X.xx n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di violazione delle precedenti disposizioni che diano luogo nel corso di un soggetto terzosemestre a tre contestazioni scritte e notificate mediante P.E.C., l’ATS/ASST potrà risolvere il contratto e affidare il servizio ad altra ditta. In tal caso l’ATS/ASST provvederà ad escutere la cauzione, addebitando al Fornitore saranno applicatefornitore inadempiente il maggior costo che sarà sostenuto durante il periodo di vigenza del contratto, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (fatta salva la possibilità di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa rivalersi per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniulteriori danni subiti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Poiché i termini L’applicazione della penalità sarà preceduta dalla regolare contestazione scritta e notificata dell’inadempienza, verso la quale la ditta incaricata avrà facoltà di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Per la mancata effettuazione o ritardata esecuzione dei servizi affidati, sono stabilite a carico della ditta incaricata le seguenti sanzioni:
1) Per la mancata esecuzione senza giustificato motivo dei servizi di cui al presente capitolato verrà erogata una sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna inadempienza;
2) Per ogni altra inadempienza o modalità esecutiva diversa da quella stabilita, verrà erogata una sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
3) Per il ritardo e l’irregolarità danneggiamento a piante a basso fusto quali ad. Esempio siepi verrà erogata una sanzione di euro 50,00 (cinquanta/00) a pianta danneggiata;
4) Per il danneggiamento a piante ad alto fusto verrà erogata una sanzione di euro 150,00 (centocinquanta/00) a pianta danneggiata;
5) Per il danneggiamento della segnaletica verticale verrà erogata una sanzione di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a segnale. Il Comune si riserva di raddoppiare le sanzioni dopo il secondo richiamo ufficiale. L’ammontare della penalità sarà trattenuto sul rateo di pagamento. In ogni caso l’ammontare complessivo delle prestazioni sia imputabile al Fornitorepenalità applicate non supererà il limite del 10% dell’importo contrattuale. In caso il Comune, in seguito a ritardi nell’esecuzione, provveda d’ufficio, a svolgere il servizio, i costi derivati saranno, di norma, trattenuti sul rateo da pagare. L’Amministrazione si riserva di applicare una penaleoltre alle sanzioni di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali dei danni per le maggiori dannispese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’impresa nell’esecuzione del servizio.
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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio
Penalità. Poiché i termini E’ fatto obbligo all’operatore di eseguire la fornitura entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle prestazioni penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e di consegna l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il conseguenze legate al ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorecomunque non superiori, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volumecomplessivamente, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% 10 per cento di detto importoammontare netto contrattuale. L’Ateneo ha inoltre L’eventuale applicazione delle penali non esime la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzoditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il FornitoreDirettore dell’esecuzione, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza nota indirizzata al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare Dirigente propone l’applicazione delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle suddette penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportospecificandone l’importo. L’applicazione delle penali previste sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal presente articolo non preclude ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannideposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Poiché i termini L’Azienda USL si riserva il diritto di esecuzione attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso ovvero in alcune sue parti. In caso di inosservanza delle prestazioni norme del presente contratto, e per ciascuna carenza rilevata, l’Azienda USL potrà applicare le penalità di consegna seguito elencate, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle monografie devono intendersi essenzialisue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: ⮚ in caso di sospensione, l’Ateneo, nel caso in cui la abbandono o mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitoredel servizio, si riserva di applicare anche parziale, sarà applicata una penalepenale € 1.500,00, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine mancato servizio; ⮚ in caso di consegna offerto impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; ⮚ in sede caso di garagravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell’aggiudicatario o da esso incaricati, sarà applicata una penale di € 1.500,00 per ogni fatto; ⮚ in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari al 1% dell’importo a € 500,00 per ogni fatto. In caso di ciascun singolo volumesegnalazioni di inadempimenti, il Direttore del Distretto di Bologna, o un suo incaricato, comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo fax o pec, al netto dello sconto applicatoreferente della ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche con stesura di un soggetto terzoapposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaditta per mezzo di posta elettronica certificata. La mancata consegna ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenticontabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, eliminati dai piani editoriali dell’editore in caso di disservizio e/o esauritiassenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoratal caso, tutti gli oneri saranno a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna carico della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniDitta aggiudicataria.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Poiché i termini 1) Per ogni giorno solare di esecuzione delle prestazioni ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
2) Nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al Fornitoreprimo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si riserva di applicare una penale, applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna offerto ritardo.
3) Nell’ipotesi in sede di gara, cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lottocontrattuale, l’Ateneo potrà risolvere al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto dell’Ateneo al risarcimento dell’eventuale danno patito.
4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto.
5) L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannigiudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6) Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Poiché i termini Nel caso di esecuzione delle prestazioni inadempimenti, ritardi e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialidisservizi, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate Contraente dovrà corrispondere ad EUR le penali di sui sopracui al Capitolato Speciale di Appalto. Della sussistenza di uno Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordineeventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare Ove l'importo complessivo delle penali applicate dall’Ateneo superi dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione effetto dell’applicazioni delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l’importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente sarà tenuta a 19 reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società, entro i termini perentori da questi assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. Ai sensi dell’art. 23 co. 2 del Decreto MIT n. 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente in caso di sospensione del servizio per cause diverse da quelle previste dal presente articolo ai co. 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, non preclude potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 co. 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il diritto dell’Ateneo danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannirispondere.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Poiché i termini Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati dal Direttore dell’esecuzione del contratto e contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare a G.A.I.A. S.p.A. nel termine massimo di esecuzione delle prestazioni e cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione le proprie giustificazioni. Qualora dette deduzioni, a giudizio di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiG.A.I.A. S.p.A., l’Ateneonon siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno potranno essere applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatosotto indicate. Nel caso di applicazione delle penali, G.A.I.A. S.p.A. emetterà nota di xxxxxx e che compenserà sul primo pagamento in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalescadenza o, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitorein mancanza, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportocauzione. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo capitolato non preclude esclude il diritto dell’Ateneo a richiedere della stazione appaltante di pretendere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidell’eventuale ulteriore danno subito. Qualora si verifichino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura –saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. In particolare è stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate a mente di quanto previsto dall’art. 145, c.3 del DPR 207/10 e smi: Inadempienze 1 2 3 4 Ritardata Consegna del quantitativo indicato nell’ordine entro i termini prescritti dall’art. 23.1, per ogni giorno di ritardo Difformità del prodotto in seguito a verifica dei campioni o comunque di quanto indicato nel presente capitolato Non ricostruibilità di uno pneumatico Ritardo nella sostituzione della fornitura difettosa ed irregolare superiore ai 3 gg consentiti di cui all’art. 25.2.2 Xxxxxxx nel ritiro della fornitura non conforme superiore ai 10 gg. consentiti art. 25.2.1 1‰ 1‰ 0,5‰ 0,5‰ Per ogni irregolarità riscontrata è stabilita una penale in percentuale dell’ammontare netto contrattuale, salve comprovate cause di forza maggiore. Qualora l’inadempienza determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento potrà proporre al CdA di GAIA la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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Samples: Fornitura Di Pneumatici
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, 1. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare una penaleall’Appaltatore le seguenti penalità:
a) per il mancato raggiungimento in un Comune, per fatto imputabile all’Appaltatore, degli obiettivi di legge previsti per la raccolta differenziata di cui all’art. 3, una penalità pari a 5,00 euro/abitante oltre al 95% delle maggiori spese di smaltimento sostenute, con un minimo di euro 5.000,00 fino a un massimo di 50.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaComune. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione penalità è irrogata tramite apposito provvedimento del Responsabile del servizio visioni o individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice e notificato all’Appaltatore con raccomandata A.R. e anticipata via fax;
b) per il conferimento di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare smaltimento, una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio penalità da un minimo di € 100,00 ad euro 10.000,00 a un massimo di € 2.000,00euro 50.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle La penalità è addebitato sui crediti irrogata tramite apposito provvedimento del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione Responsabile del servizio individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice e notificato all’Appaltatore con raccomandata A.R. e anticipata via fax;
c) per la contaminazione e/o miscelazione di note rifiuti una penalità da un minimo di credito euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice;
d) per la mancata esecuzione dei servizi in appalto o di singole parti di essi, una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. Rientrano nel campo di applicazione di questa penalità, a titolo esemplificativo: la mancata raccolta dei sacchetti, il mancato svuotamento di contenitori, la raccolta indifferenziata di rifiuti differenziati (mancata raccolta per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti separati dagli utenti), il mancato spazzamento manuale o meccanizzato di una via o di un’area, il mancato svuotamento dei cestini porta-rifiuti presenti sul territorio. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice;
e) per le irregolarità commesse dal personale al servizio dell’Appaltatore, nonché per il documentato comportamento scorretto verso il pubblico e per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni, da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto medesimo personale, una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla cauzione definitivastessa Amministrazione aggiudicatrice;
f) per la mancata presentazione all’Amministrazione aggiudicatrice delle informazioni richieste ai sensi dell’art. Qualora l’ammontare 15, una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice.
2. Anche con l’applicazione delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo predette penali, l’Appaltatore resta obbligato a disposizione per lottorimediare alla mancanza entro ventiquattro ore dalla notifica della contestazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. Resta, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportoinoltre, facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi delle inadempienze, come disposto dall’art. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo 33.
3. Le penalità sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e, se questo non preclude il diritto dell’Ateneo a è capiente, su quelli successivi, sino al recupero del credito dell’Amministrazione aggiudicatrice.
4. E’ fatta salva la facoltà del C.O.VE.VA.R. di richiedere il risarcimento degli eventuali per i maggiori danni.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel Nel caso in cui la mancata effettuazione l’appaltatore ritardi in tutto o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitorein parte l’esecuzione della fornitura, si riserva di applicare rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalepenalità, pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto mancato passaggio presso la sede operativa dell’azienda sita in sede di garaXxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume48 Breno (BS) per le urgenze, al netto dello sconto applicatoper le campionature e, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoraqualora previsto dal DEC, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneoricevere gli ordinativi segnalati. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%dell’ammontare netto contrattuale, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore nel qual caso la differenza tra il prezzo di copertina pagato e stazione appaltante avvierà le procedure previste per la percentuale di sconto offerta da quest’ultimorisoluzione del contratto per grave ritardo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di 100 € avviare comunque le procedure per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatola risoluzione del contratto per grave ritardo. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni d’infrazione ad obblighi contrattuali, l’entità della penale sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penalecommisurata all'importanza dell’infrazione stessa, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da con un minimo di € 100,00 €. 500,00 (cinquecento/00 euro) e fino ad un massimo di € 2.000,001.000,00 (mille/00 euro). Tutte Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all’appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento, produrre le penali verranno applicate previo contraddittorio eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati. Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle penalità o delle trattenute con Il Fornitorele modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario, addebitando all’appaltatore le spese ed ogni altro onere conseguente. L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con la sola formalità corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitorepenalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, con termine di 5 l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa relativa comunicazione. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, salvo che, all’atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante. L’appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono. Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata a.r. con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannile inadempienze contestate.
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Samples: Fornitura Di Ricambi
Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiritardo, l’Ateneonon imputabile a GESAC ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel caso saranno applicate all’appaltatore- noleggiante le seguenti penali in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, relazione a ciascun veicolo: • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini per la consegna di cui all’art. 16 di uno o più veicoli; • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre stabilito per la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza sostituzione di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data o più veicoli di ricevimento dell’ordinecui all’art. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 16; • € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto a quanto previsto dal Capitolatoai termini stabiliti per l’assistenza tecnica e manutenzione “full risk” ordinaria e straordinaria di cui all’art. In 14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali come prima descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC dalla Gesac all’appaltatore-noleggiante il quale deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni dalla stessa contestazione. La Gesac in caso di mancata attivazione del servizio visioni mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatodandone comunicazione tramite pec all’appaltatore- noleggiante. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci non esonera in nessun caso l’appaltatore-noleggiatore dall’adempimento dell’obbligazione per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportola quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. L’applicazione L’appaltatore-noleggiatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo della Gesac a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’applicazione di penali, nel corso di un anno, per un importo complessivamente superiore al 10% del canone di noleggio annuale, configurerà grave inadempimento contrattuale e darà diritto alla GE.S.A.C. di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all’escussione della cauzione di cui al successivo articolo 19. L’importo corrispondente alle penali applicate sarà detratto dal pagamento del canone di noleggio immediatamente successivo.
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Samples: Noleggio Di Veicoli Per Trasporto Passeggeri a Ridotta Mobilità
Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione mancato rispetto delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, clausole previste nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, presente capitolato verranno applicate le seguenti penali: − per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato consegna/installazione e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € collaudo − per ogni giorno di ritardo rispetto negli interventi di assistenza tecnica € 100,00 Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviPs.oI./Cdoid. cFoissc.ti0t2u4z1i9o1n70e04i4n mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a quanto previsto dal Capitolatocarico del trasgressore. In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di mancata attivazione addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo; Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del servizio visioni o D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo nell’invio e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità' delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidetto ammontare netto contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Penalità. Poiché i termini Qualora dal controllo delle firme di esecuzione presenza (o punzonatura) degli addetti alla vigilanza, le Amministrazioni riscontrassero parziali mancate prestazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 113 –bis (comma 2) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni e non effettuate, salva la facoltà dell’Amministrazione di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione procedere all’applicazione della penale. L’appaltatore sarà sottoposto ad una penale pari al 5‰ dell’importo annuale di affidamento dovuta per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una contestata. La misura della penale, per ogni giorno potrà essere ridotta sino all’1‰ in relazione alla entità ed alla frequenza delle infrazioni rilevate, tenuto conto delle controdeduzioni dell’appaltatore di ritardo rispetto cui al termine di consegna offerto successivo comma. La penale sarà applicata preso atto delle contestazioni mosse dalle Amministrazioni appaltanti e comunicate all’appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata via fax, e delle controdeduzioni fornite entro cinque giorni lavorativi dall’appaltatore. La penale sarà immediatamente esecutiva ed il corrispettivo, se non direttamente versato dall’appaltatore, sarà incamerato dalle amministrazioni in sede di garapagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, pari al 1% dell’importo ovvero dedotto dalla cauzione definitiva di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importocui all’art. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo14. In tal caso al Fornitore saranno applicatela ditta aggiudicataria ha l’obbligo di integrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva e comunque entro dieci giorni lavorativi. Dopo la quinta inadempienza le Amministrazioni hanno la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per inadempimento dell’appaltatore e conseguentemente di procedere, oltre alla penale maturatasenza bisogno di messa in mora, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o con provvedimento amministrativo all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, all’esecuzione dei servizi in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoradanno dell’appaltatore, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il carico del quale resterà l’onere del maggior prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoquello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che le Amministrazioni ritenessero opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le Le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude pregiudicano il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidell’Ente di ottenere la prestazione.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Poiché i termini Nel caso di esecuzione delle prestazioni inadempimenti, ritardi e disservizi, la Contraente dovrà corrispondere ad EUR le penali di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneocui al Capitolato Speciale di Appalto. In particolare, nel caso di penale derivante da ritardo troverà applicazione il disposto di cui all’art.113-bis, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in cui maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la mancata effettuazione o Società potrà compensare il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino credito con quanto dovuto alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampaContraente a qualsiasi titolo. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno 20 preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori eventuali maggiori danni ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare sensi dell'art.1382 c.c.. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dall’Ateneo superi dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ai sensi dell’art. 23 co. 2 del Decreto MIT n. 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente nei casi sospensione del servizio diverse da quelle previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo messo contrattuale di cui al precedente art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 co. 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a disposizione quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque per lotto, l’Ateneo potrà risolvere cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il proprio rapporto. L’applicazione danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo persone di cui lo stesso è tenuto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannirispondere.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Penalità. Poiché i termini In caso di esecuzione inosservanza delle prestazioni obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immeditata risoluzione del contratto, l’Azienda sanitaria applicherà una penale di euro 200,00 per la mancanza ad ognuno degli incontri previsti al punto f dell’art. 5 del presente Capitolato, e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto degli incontri offerti in sede di gara. L’Azienda sanitaria potrà inoltre addebitare al soggetto aggiudicatario altre penali per un importo fino ad euro 1.000,00, pari al 1% dell’importo in caso di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% altri inadempimenti relativi alle prestazioni previste dal presente Capitolato e dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria. Prima di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate applicare le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta cui al presente comma, l’Azienda sanitaria deve presentare formale diffida, tramite nota a mezzo PEC, ad adempiere le prestazioni entro 10 un termine non inferiore a 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato naturali e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoconsecutivi. Nel caso che entro tale termine non vengano effettuate le prestazioni richieste, l’Azienda sanitaria potrà presentare nuova formale diffida negli stessi termini sopra indicati, prevedendo in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare questo caso una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 penale fino ad un massimo di € euro 2.000,00. Tutte Verrà applicata una penale anche in caso di esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitoremisure tecniche, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitoreorganizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, con termine comunque, vengano riscontrate evidenze di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub- responsabile del trattamento dei dati personali come previsto nell’allegato 2 Istruzioni per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti il responsabile del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare trattamento dei dati personali L’applicazione delle penali applicate dall’Ateneo superi avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.633/72, il 10% (dieci relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi. Le penali dovute per cento) dell’importo messo a disposizione il ritardato adempimento, ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportocento di detto ammontare netto contrattuale. L’applicazione La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Poiché i termini di esecuzione Qualora l’affidatario non ottemperasse all'espletamento delle prestazioni e/o alle prescrizioni oggetto del presente contratto (obiettivi/fasi/modalità) la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, il Comune potrà applicare le penali di cui al presente articolo. La ditta dovrà fornire il servizio e rispettare ogni norma prevista dalle leggi in materia di consegna delle monografie devono intendersi essenzialisicurezza degli impianti. La penale per quanto sopra è stabilita in € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni difformità e/o malfunzionamento contestata dalla Stazione Appaltante. Per inconvenienti di qualsiasi tipo, l’Ateneo, nel caso la ditta è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla comunicazione anche telefonica da parte degli addetti al controllo. Se ciò non avvenisse o avvenisse in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva applicherà in sede di applicare liquidazione una penale, penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. Ogni altro mancato adempimento o ritardo rispetto al termine a quanto prescritto nel presente contratto verrà sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 (euro cento/00) ed 500,00 (euro cinquecento/00) a seconda della gravità dell’infrazione. Le penalità di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima cui sopra verranno decurtate all’atto del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimosaldo. In caso di ritardo nella consegna recidiva il Servizio Tecnico Comunale, sentito il parere e avuta l’autorizzazione dall’organo di Giunta, potrà procedere nei termini di legge con la risoluzione contrattuale ed al pagamento dei servizi fino ad all’ora svolti stimati sulla base della reportistica prevista, sarà applicata documentazione prodotta ed eventualmente sulla base di apposita verifica tecnica eseguita in contraddittorio. Per comportamenti scorretti da parte del personale dell’appaltatore potrà essere comminata una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 sino ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore300,00 (euro trecento/00), con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte fatto salvo il diritto da parte dell’Amministrazione di quest’ultimorichiedere l’allontanamento dal cantiere del personale e la sua sostituzione. L’ammontare delle Quando possibile l’eventuale risarcimento danni e penalità è addebitato sui crediti inflitte potranno essere recuperate sulla rata in pagamento del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannicanone d’appalto.
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Samples: Capitolato d'Onere
Penalità. Poiché In caso di mancata consegna completa del singolo ordine entro i termini previsti per ogni giorno di esecuzione delle prestazioni e ritardo Umbra Acque S.p.A si riserverà di applicare una penale pari allo 0,5 (zero/5) per mille del valore del contratto senza che nulla possa essere eccepito dal fornitore. In caso di non rispondenza del materiale a quanto richiesto o in mancanza di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicertificazioni eventualmente richieste relative ai materiali forniti, l’Ateneo, nel l’Appaltatore avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per provvedere alla nuova fornitura di materiale e/o dei relativi certificati. In caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penalesuperamento di tale termine, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ritardo, Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserverà di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza penale pari allo 0,5 (zero/5) per mille del valore del contratto. Per gravi inadempimenti contrattuali e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare qualora l’importo complessivo delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo del valore totale del contratto, Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; il deposito cauzionale verrà incamerato a disposizione per lottotitolo di penale e di indennizzo, l’Ateneo potrà risolvere fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannideposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Tecnico E Normativo
Penalità. Poiché Nel caso l’Appaltatore provvedesse a ritirare in ritardo i termini fanghi rispetto alle comunicazioni e/o accordi o anche provvedesse a ritirarne una minore quantità, la Gran Sasso Acqua S.p.A., applicherà una penale di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sul completo ritiro. La penale non sarà applicata se il giorno lavorativo successivo ci sarà il recupero dei carichi non effettuati e vi sarà la disponibilità della variazione da parte dell’impianto di consegna offerto compostaggio e/o discarica che riceverà i fanghi; in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre ogni caso trascorsi 2 giorni dal mancato ritiro la Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto direttamente allo smaltimento dei fanghi non prelevati attribuendo alla ditta appaltatrice i maggiori costi sostenuti e una quota non quantificabile a priori a titolo di risarcimento del danno subito. L’importo sarà trattenuto in occasione della pubblicazioneliquidazione delle singole fatture. R A T I N G D I L E G A L I T A ’ R A T I N G D I L E G A L I T A ’ Trascorsi 7 giorni, avvalendosi anche la Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il contratto, incamerando l’intera cauzione, salvo risarcimento degli eventuali maggiori dannidel maggiore danno alla Società.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Poiché I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico interesse, e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. L’Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o regolamenti che riguardano il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturataservizio stesso, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneodisposizioni del presente capitolato e/o quelle emanate dall’ Ente Appaltante. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero Ove non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistentiottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (è tenuta al pagamento di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualorala cui entità monetaria varia a seconda della gravità, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 200,00 ad un massimo di € 2.000,003.000,00 ad insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante. Tutte In caso di non ottemperanza nei termini previsti, L’Ente Appaltante provvede, con lettera raccomandata, ad inviare seconda formale diffida ed applica una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni inadempienza considerata di lieve entità e da € 500,00 a € 2.000,00 per ogni inadempienza ritenuta di grave entità ad insindacabile giudizio dell’ Ente Appaltante, oltre al pagamento di eventuali danni derivanti all’utenza o all’ Ente Appaltante per il perdurare dell’inadempienza. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità sarà raddoppiata. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti con nota scritta, trasmessa anche a mezzo fax o PEC. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all’Impresa Aggiudicataria che nei successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, produce per iscritto le proprie eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine senza che l’Impresa Aggiudicataria abbia presentato le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni scritte o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, l’Ente appaltante applicherà la penale ritenuta congrua, dandone comunicazione all’Appaltatore stesso. Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento ed in caso di necessità dal deposito cauzionale. In alternativa la Stazione Appaltante potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Qualora venissero applicate più di tre penalità, o indipendentemente dal numero, le penali verranno complessivamente applicate previo contraddittorio con Il Fornitoresuperino nel biennio il 10 per cento dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimofatto o per colpa dell’aggiudicataria. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare La richiesta e/o il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal di cui al presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniesonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Assistance Service Agreement
Penalità. Poiché i L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) ritardo nella consegna rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicui all’art. 14; in tal caso, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile penale prevista è pari al Fornitore, si riserva di applicare una penale, 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo rispetto ritardo;
b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso, e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni perentorio sopra indicato dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualoracomunicazione del rifiuto; in tal caso, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi la penale prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € consegnata per ogni giorno di ritardo rispetto ritardo;
c) se in seguito a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con sostituire la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con stessa nel termine di 5 giorni lavorativi dalla data e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di ricevimento collaudo; la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della stessa merce non ritirata. Ciascuna Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per eventuali difese scritte l’eventuale deterioramento della merce non ritirata, fatto salvo il richiamo alle norme contenute nel Capitolato Generale d’Oneri. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di quest’ultimouna nota di addebito ai sensi dell'art. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti 15, I comma, del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitivaD.P.R. n. 633/72. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Per Interventi Di Chirurgia Vertebrale
Penalità. Poiché i termini 1. Nell’ipotesi di esecuzione ritardo nell’adempimento e/o di difformità nell’esecuzione della prestazione o, co- munque, delle prestazioni attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’allegato 4.6 “Livelli di servizio e penali” dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto allegato, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per le modalità di consegna contestazione ed applicazione delle monografie devono intendersi essenzialipenali vale tra le Parti quanto stabilito dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’Allegato 4.6 – Livelli di Servizio e Penali.
3. Il mancato rispetto dei livelli di servizio è considerato inadempimento contrattuale, l’Ateneocon la conseguente applicazione delle penali ove previste, nonché ogni conseguenza stabilita, per l’ipotesi di inadempimento, nel caso in cui la mancata effettuazione presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici.
4. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o il ritardo e l’irregolarità di difformità di prestazione nell’esecuzione delle prestazioni sia imputabile attività e/o dei servizi oggetto dei singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici, rispetto ai livelli di servizio stabiliti, l’Xxx.xx committente applicherà al Fornitore, ove ad esso imputabili, le penali stabilite, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento, in misura giornaliera dallo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo del contratto di fornitura dell’Appalto Specifico cui l’applicazione delle penali si riserva di applicare una penaleriferisce, per ogni giorno di ritardo rispetto comunque complessivamente non superiore al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 110% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importostesso. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzoResta fermo quanto previsto dall’art. In tal caso 17 punto 7.
5. L’Xxx.xx committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali con quanto dovuto al Fornitore saranno applicatea qualsiasi titolo, oltre alla penale maturataquindi anche con i corrispettivi maturati, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o in ristampaprocedimento giudiziario.
6. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore richiesta e/o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) il pagamento delle penali non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) esonera in nessun caso il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la differenza tra il prezzo quale si reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna pagamento della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una medesima penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Penalità. Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel 1. Nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penalecui, per ogni qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno di ritardo rispetto o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall’offerta presentata, Publiacqua applicherà all’impresa una penale pari nel massimo al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 110% dell’importo contrattuale.
2. Qualora si evidenzino insoddisfacenti prestazioni verrà applicata una sanzione che sarà così determinata: In caso di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero intervento non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore tempestivo l'Appaltatore sarà tenuto a fornirli pagare la penale di Euro 150,00 (centocinquanta), per la prima ora di ritardo e Euro250,000 (duecentocinqua) per ogni ulteriore ora di ritardo oltre la prima fino ad un massimo di 4h, con la chiamata in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimocausa per eventuali danni provocati a terzi dovuti alla mancata esecuzione del servizio. In caso di ritardo nella consegna disservizio conseguente al mancato intervento dell'Impresa nei tempi previsti, potrà essere annullato il compenso spettante per tale tipo di prestazione e tutti i danni derivanti da tale inadempienza potranno essere addebitati a totale carico della reportistica previstastessa. L’inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo costituirà inadempienza contrattuale grave, sarà anche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso. La contestazione di tale circostanza dovrà avvenire mediante telegramma o fax. Qualora l’appaltatore non si renda rintracciabile ai numeri di telefono forniti per la chiamata di intervento verrà applicata una penale di 100 € per ogni giorno €. 500 (cinquecento) ed al ripetersi di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatotale inadempienza la S.A. potrà risolvere il contratto. Abbandono o sospensione del servizio In caso di mancata attivazione abbandono o sospensione del servizio, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato oltre che il rispetto del programma degli interventi concordati all’atto della consegna del servizio, Publiacqua S.p.A. potrà procedere direttamente all'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sulla ditta aggiudicataria, avvalendosi di qualsiasi Impresa, all'uopo autorizzata. Trascorsi 15 giorni solari dall'abbandono o sospensione del servizio visioni o senza aver ricevuto alcuna giustificazione, Publiacqua S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto. Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatosicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione del servizio in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate all'Impresa che dovrà immediatamente adeguarsi. Dopo la terza segnalazione di difformità sarà applicata una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo penale di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa 400,00 (quattrocento) per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi ogni segnalazione e l'Impresa dovrà sostituire il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannipersonale inadempiente.
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Penalità. Poiché L’impresa è formalmente inadempiente quando:
a) ometta, anche parzialmente, di garantire la fornitura o i termini servizi accessori;
b) esegua la prestazione in modo irregolare, insufficiente o comunque difforme rispetto alle norme previste dal presente Capitolato Speciale. Qualora in sede di esecuzione verifica vengano riscontrate omissioni anche parziali, ovvero irregolarità, insufficienza o comunque difformità nell’esecuzione delle prestazioni attività disciplinate dal presente Capitolato Speciale, e quindi violazione delle sue disposizioni, l’Azienda procederà a contestare per iscritto quanto rilevato, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, intimando alla Ditta aggiudicataria di consegna eliminare il comportamento omissivo o irregolare entro un termine stabilito a suo insindacabile giudizio dell’Amministrazione. In tal caso l’Amministrazione ha il diritto di porre a carico dell’aggiudicatario le spese sostenute presso terzi per far fronte alla irregolare/insufficiente/difforme erogazione del servizio. Ogni giorno di ritardo sulla fornitura e sull’implementazione del sistema, determinato rispetto ai cronoprogrammi approvati, compresa la formazione del personale necessaria per l’avvio e la messa a regime della gestione informatizzata del sistema di accreditamento della formazione regionale, che deve concludersi entro i primi tre mesi con il collaudo finale del sistema, comporta una penalità, a carico dell’Aggiudicatario, di importo pari all’1% dell’importo complessivo contrattuale, al netto dell’IVA, da determinarsi in relazione alla gravità delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel conseguenze del ritardo stesso ed alla reiterazione delle mancanze. Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti i livelli di servizio per l’assistenza definiti nell’art. 15, la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile Stazione appaltante potrà applicare penali pari all’1% del corrispettivo mensile, al Fornitore, si riserva di applicare una penalenetto dell’IVA, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sussistenza della condizione di consegna offerto in sede inadempienza, accertata mediante verbale del Direttore dell’Esecuzione. L’applicazione delle sanzioni sarà effettuata previa contestazione di garaaddebiti, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, notificata a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, mezzo raccomandata AR con termine di 5 controdeduzione di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapportolavorativi. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannisanzioni è di competenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, che provvederà con atto motivato. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione della penale avverrà mediante emissione di nota di credito, da imputare sui pagamenti periodici, ovvero tramite ritenuta sugli importi ancora da fatturare al momento dell’applicazione, o anche mediante escussione parziale o totale della garanzia fidejussoria definitiva, che dovrà essere reintegrata dall’aggiudicatario.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Poiché i termini di esecuzione Ove si verifichino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenzialicontrattuali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo l’ATS dell’Insubria ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazioneapplicare, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicateprevia contestazione formale, oltre penali rapportate alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimogravità delle inadempienze riscontrate. In caso di ritardo nella consegna della reportistica previstanell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, sarà applicata l’ATS potrà applicare una penale di 100 € pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolatoritardo. In caso di mancata attivazione del servizio visioni ritardi superiori a cinque giorni solari, l’ATS ha facoltà di procedere direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce che sarebbe dovuta essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. Qualora la ritardata consegna fosse dovuta a cause di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale forza maggiore, formalmente documentate, l’ATS si riserva di 100 ricorrere a libero mercato, addebitando, in questo caso, la sola eventuale differenza di prezzo. In caso di non conformità degli articoli/prodotti ordinati alle specifiche qualitative e quantitative prescritte, l’ATS ha la facoltà di applicare penali per un importo minimo di € 100,00 per ogni giorno caso di ritardo rispetto non conformità. Il fornitore è tenuto a quanto previsto sostituire il prodotto con altro avente i requisiti richiesti (come meglio riportato nell’articolo “resi”) e ciò anche qualora lo stesso prodotto non conforme sia stato manomesso o sottoposto ad eventuali esami di controllo per accertarne le caratteristiche e le eventuali inadeguatezze. In caso di altre inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ATS dell’Insubria ha la facoltà di applicare penali rapportate alla gravità delle inadempienze riscontrate, per un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo pari al 10% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, che dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel termine massimo di cinque giorni dal Capitolatoricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali come sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili al fornitore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si verifichino altri disservizi rivarrà sul deposito cauzionale definitivo (ove previsto) che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. In caso di inadempimento totale o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penaleparziale da parte dell’Appaltatore, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio oltre all’applicazione delle penali, l’ATS si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni non erogate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitorealtro soggetto, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al Fornitore, con termine risarcimento di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimoulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare La richiesta e/o il pagamento delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal di cui al presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danniesonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Fornitura Di Beni
Penalità. Poiché i termini Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente bando ovvero violazione di esecuzione delle prestazioni e norme o di consegna delle monografie devono intendersi essenzialiregolamenti che possano condurre a disservizio, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva gli uffici competenti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di applicare una penale, 5 giorni per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni casogiustificazioni. Qualora il Fornitore concessionario non provveda all’invio entro i termini previstiprovveda, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la differenza tra il prezzo di copertina pagato natura e la percentuale gravità dell’inadempimento, le circostanze di sconto offerta da quest’ultimofatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una o più penalità. In caso Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 2.000,00 a seconda della gravità di ritardo nella consegna della reportistica previstaciascuna inadempienza, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 3 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso del periodo di validità della concessione, ovvero a seguito della contestazione di n. 2 (due) inadempimenti di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con il concessionario, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, ad esempio la mancata prestazione del servizio, per un periodo di almeno 15 giorni continuativi non giustificati e non autorizzati dal Comune di Cuneo, addebitabile al concessionario. Il pagamento delle penalità non libera il concessionario dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.
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