Common use of Penalità Clause in Contracts

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

Appears in 3 contracts

Samples: unikore.it, unikore.it, unikore.it

Penalità. Per Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari all’1 ‰ (uno per mille) al 1% dell’importo contrattualedi ciascun singolo volume, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo dello sconto applicato, fino alla sicurezza sui luoghi concorrenza massima del 39% di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialedetto importo. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva L’Ateneo ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECun soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in ogni caso. Qualora il Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la stazione appaltante potrà incamerare differenza tra il prezzo di copertina pagato e la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per eventuali azioni ogni giorno di risarcimento ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di danni maggiori. A giustificazione mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ogni giorno di ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazionerispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la prima verifica sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di conformità 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penalistessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica ovvero tramite emissione di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, note di credito da parte del Fornitore; ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardopotrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Nell’ipotesi in cui l’importo Qualora l’ammontare delle penali applicabili applicate dall’Ateneo superi l’importo pari al il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualemesso a disposizione per lotto, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà l’Ateneo potrà risolvere il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo proprio rapporto. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’Ateneo a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedegli eventuali maggiori danni.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, www.polimi.it

Penalità. Per Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi relativi ai singoli contratti di affidamento basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo: Nel caso si applicherà verifichino le seguenti inadempienze, sarà invece applicata la relativa penalità di seguito indicata: Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo Quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualedi importo superiore alla predetta percentuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialesarà risolto. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo L'applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli contratti, varrà lo stesso principio: pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare, per iscrittoogni singolo contratto, il 10 per cento dell'importo del contratto medesimo. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso Qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) sarà risolto il contratto. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, a mezzo PEC, da parte del competente Ufficio: la Ditta affidataria avrà facoltà di presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 controdeduzioni entro e non oltre 10 (cinquedieci) giorni lavorativi consecutivi dalla stessa data di consegna della contestazione. Qualora dette deduzioni le controdeduzioni non pervengano nei termini indicati o qualora le stesse non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta ritenute - in tutto o la stessa non sia giunta nel termine indicatoin parte - valide, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltanteprocederà, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantead insindacabile giudizio dell’Amministrazione, all’applicazione della penale.

Appears in 2 contracts

Samples: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it, www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Penalità. Per ogni giorno naturale L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dalle presenti Condizioni di fornitura, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeregolamenti concernenti il servizio stesso. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni delle presenti Condizioni di fornitura, l’Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta mediante lettera raccomandata A/R. L’Aggiudicatario, entro 15 giorni consecutivi dalla data del ricevimento delle osservazioni di cui sopra, può produrre le proprie controdeduzioni. L’Amministrazione Comunale entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento delle osservazioni di cui sopra, qualora non le ritenga fondate, provvede a comunicare la stazione appaltante penale applicata. Nel caso di mancate osservazioni dell’Aggiudicatario, la notifica della penale applicata deve avvenire entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte di quest’ultimo. L'Amministrazione Comunale, a tutela dell’esatta e puntuale osservanza di quanto contenuto nelle presenti Condizioni di fornitura, si riserva di applicare le seguenti penalità: - disfunzione nell’erogazione dei servizi, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 200,00 a seconda della gravità e della frequenza della disfunzione. Le penali applicate vengono saldate a scomputo dei crediti dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad eliminare gli inconvenienti contestati. Qualora ciò non avvenga, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spese del prestatore di servizi, gli interventi previsti e non effettuati o effettuati in maniera insoddisfacente. L’applicazione delle penali non esclude il contratto diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale danno. Sono fatte salve le disposizioni di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno cui all’art. 18 delle presenti Condizioni di pronuncia giudizialefornitura inerenti la risoluzione del contratto. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria L’Aggiudicatario non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate sospendere le prestazioni né rifiutarsi di eseguire disposizioni dell’Amministrazione Comunale per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica effetto di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano contestazioni che dovessero sorgere tra le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteparti.

Appears in 2 contracts

Samples: www.comune.terni.it, www.comune.terni.it

Penalità. Per Qualora intervengano ritardi nella consegna degli autobus e/o degli impianti rispetto al termine di cui al presente capitolato, o il miglior termine offerto dalla ditta in sede di gara, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità pari allo 0,15% del prezzo di aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno naturale solare e consecutivo per ciascun autobus e/o impianto oggetto della fornitura non ancora consegnato; Saranno considerate cause di forza maggiore, sempre ché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione e gli eventuali ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti da parte degli Enti competenti. Ai fini dell’applicazione della penale, la data di consegna è quella di pervenimento del bus presso il Comune cui è destinato l'autobus, regolarmente omologato, immatricolato e completo di tutti gli allestimenti e componenti previsti, così come risultante dal verbale di accettazione/consegna degli autobus. Qualora il ritardo dell’appalto di consegna superi i 90 giorni solari, e comunque nel caso in cui il Fornitore rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni suddette, il Committente si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeriserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, l’esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti, al netto dell’IVA recupero dei danni subiti e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni casodelle penalità, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà nonché di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialecon maggiori spese a totale carico del Fornitore stesso. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo Gli importi delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio comunque regolati prima dello svincolo della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia cauzione definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

Appears in 2 contracts

Samples: www.regione.sicilia.it, www.regione.sicilia.it

Penalità. Per ogni giorno naturale L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso o in alcune sue parti. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, e consecutivo per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: in caso di ritardo dell’appalto si applicherà sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari all’1 ‰ (a € 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio; in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00, per ogni fatto; in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00, per ogni fatto; in caso rifiuto o di ritardato avvio superiore a 30 giorni del Progetto Personalizzato con BdS, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; in caso di rifiuto di fornire informazioni e relazioni scritte su uno o più Progetti Personalizzati, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per mille) dell’importo contrattualeogni fatto. In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata o fax, al netto dell’IVA referente della Ditta quanto emerso e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi insieme concorderanno per un confronto, con stesura di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeun apposito verbale. In ogni casocaso di mancato confronto, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione cause direttamente o indirettamente imputabili alla Ditta, si darà immediato corso all’applicazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECpenale. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria ditta non potrà mai attribuirne sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la causa facoltà dell’Azienda USL, in tutto od in parte alla stazione appaltante caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitival’effettuazione del servizio. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantetal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, ww2.ausl.bologna.it

Penalità. Per A fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e installazione delle apparecchiature, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e la garanzia dei prodotti offerti come da art.4 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste : - in caso di disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di una penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno naturale consecutivo e consecutivo solare dai tempi fissati nel cronoprogramma presentato in sede di ritardo gara. La Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il contratto. In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la competenza della gestione dell’appalto si applicherà disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una penale pari all’1 ‰ (uno riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per mille) dell’importo la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, al netto dell’IVA è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di lavoro derivante dai rischi migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di natura interferenzialeriferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. In ogni casoA seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di risolvere dichiarare risolto il contratto Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di rescissione anticipata del contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto per inadempimento dell'impresa ad un indennizzo pari alla percentuale di utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. L’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di pronuncia giudizialediffide o formalità di sorta. L'intenzione L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura oltre n. 15 (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trentaquindici) giorni naturali e consecutivi successivi solari dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’ASST provvederà al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica recupero delle penalità mediante deduzione di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o importo sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate in pagamento oppure sulla garanzia ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva di escussione della cauzione definitiva, l’Aggiudicatario dovrà essere reintegrata provvedere ad integrarla entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanten. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.

Appears in 2 contracts

Samples: www.asst-fbf-sacco.it, www.asst-fbf-sacco.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo In caso di ritardo dell’appalto si applicherà nello svolgimento dei lavori di manutenzione invernale, oggettivamente accertato attraverso i media, i rappresentanti di Enti Pubblici territoriali e quelli della forza pubblica interessata, ovvero riscontrato dal personale della Provincia di Rieti, l'Impresa sarà soggetta ad una penale pari all’1 ‰ di Euro 50,00 (uno diconsi cinquanta/00) per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi ogni Km. di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato strada non agibile o sulla quale siano stati riscontrati problemi per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazionecircolazione. Nel caso in cui l'ordine di effettuare gli interventi venisse impartito dal personale della Provincia di Rieti per iscritto od a mezzo telefono, l'Impresa avrà l'obbligo di intervenire con la prima verifica massima urgenza e comunque non oltre il termine di conformità della fornitura trenta minuti dall'ordine stesso, resta inteso a tale proposito, che in caso di ritardato intervento verrà applicata una penale di Euro 50,00 (collaudodiconsi cinquanta/00) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata su ogni macchina operatrice per ogni giorno solare ora di ritardo. Nell’ipotesi in Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell’Amministrazione, saranno passibili di penalità che varieranno, a insindacabile giudizio del tecnico incaricato dell’Amministrazione, da un minimo Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.000,00. In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui l’importo sopra, l’appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo. Il pagamento delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualenon esime l'impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette penali sono cumulabili. Nel corso del contratto in caso di gravi inadempienze, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo in numero superiore a tre contestate in forma scritta, la Provincia di Rieti avrà la facoltà di procedere alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il risoluzione del contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteall'Impresa.

Appears in 2 contracts

Samples: www.comune.fiamignano.ri.it, www.comune.torriinsabina.ri.it

Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per ogni giorno naturale la rifusione delle spese e consecutivo dei danni di ritardo cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi procederà all’invio di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeun richiamo scritto. In ogni casocaso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, decorsi 30 rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (trentadieci) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di risolvere il contratto di diritto provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECvia amministrativa. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e ciò senza pregiudizio generali in esso determinati per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzial’appaltatore, l'impresa aggiudicataria qualora lo stesso non potrà mai attribuirne la causa li adempia in tutto od o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o fornitureprocedura disciplinata dai successivi commi, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altricommittente applica specifiche penali, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica come di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine seguito indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.:

Appears in 2 contracts

Samples: www.sardegnaambiente.it, www.regione.sardegna.it

Penalità. Per In caso di ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni affidate alla Associazione è stabilita la clausola penale di €. 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeritardo, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni casoinadempimento o mancato rispetto del calendario delle attività, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECespressa allorché ricorrano le condizioni previste nel successivo art. 18. In tal caso di chiusura, parziale disponibilità o altra limitazione all’utilizzo dell’impianto per causa imputabile ad inadempimento del concessionario, è stabilito la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni clausola penale di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata 200,00 per ogni giorno solare fatto accertato, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa allorché ricorrano le condizioni previste nel successivo articolo 18. Ai fini dell’applicazione della penale, le inadempienze o irregolarità sono comunicate al concessionario, il quale può far pervenire giustificazioni o scritti difensivi nel termine di ritardo15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nell’ipotesi L’Amministrazione comunale adotta le determinazione in cui merito motivando la decisione assunta anche alla luce delle giustificazioni o scritti difensivi presentati dal concessionario. L’importo di penale è progressivo e si calcola moltiplicando l’importo corrispondente alla sanzione per il numero delle penali applicabili superi l’importo pari inflitte. La penale è applicata mediante detrazione della somma corrispondente dall'importo che il comune è tenuto a versare al concessionario ai sensi dell'articolo 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialecomma 1, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazionedella presente concessione- contratto. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili si rilevassero inadempimenti, irregolarità o danni rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto imputabili al concessionario, il Comune eserciterà rivalsa a giudizio mezzo di detrazione della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta somma corrispondente al danno o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteinadempimento dall’importo stabilito all’articolo 11.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.piovene-rocchette.vi.it

Penalità. Per ogni giorno naturale L’aggiudicatario è civilmente e consecutivo penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trentadieci) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione dal ricevimento della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel Xxx, a giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui la prima verifica l’aggiudicatario non contro deduca nel termine assegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di conformità entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole recidività, secondo quanto previsto dal presente articolo. Le penali non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatedel valore complessivo del contratto. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltanteapplicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, da applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario violazione si ripete per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivapiù di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. In quest’ultimo caso GRAVE Assenza/mancata esecuzione integrale della prestazione € 3.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la garanzia definitiva dovrà prestazione del servizio in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o immateriale all’Amministazione Da € 1.000 ad € 1.999,00 ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle condizioni per corretta operatività e per il confort degli utenti o che reca un danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o inadempimento con impatto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti o che reca un lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 Elenco inadempimenti Le penali possono essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteapplicate ripetutamente e cumulativamente nel corso di tutta la gestione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.terni.it

Penalità. Per ogni giorno naturale L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione dei servizi, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. E’ facoltà dell’U.C.M.A.N. effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e consecutivo con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di ritardo dell’appalto legge e a quelle previste nel presente Capitolato. Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, l’U.C.M.A.N. si applicherà riserva di irrogare una penale pari all’1 ‰ (uno rapportata alla gravità dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’ UCMAN stesso oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale verrà applicata secondo i seguenti parametri: * 50% dell’importo giornaliero del servizio, relativamente ai giorni di disagio generatosi, per mille) dell’importo la mancata effettuazione dei servizi, totale o parziale, tale da costringere UCMAN a provvedere in altro modo, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore; *€ 100,00 per ogni giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale. Le penali potranno essere irrogate fino al massimo del 10% del corrispettivo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria Le inadempienze sopra descritte non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto precludono alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altridiritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione dei servizi. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione da parte dell’amministrazione, affinché la stessa possa farne regolare eventuali controdeduzioni da parte dell’impresa Appaltatrice dovranno prevenire entro dieci giorni dalla data della contestazione. Nel La richiesta del pagamento delle penali al presente articolo non esonera in nessun caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile l’appaltatore dell’adempimento dell’obbligazione per la verifica quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l’obbligo di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi pagamento della medesima penale. Il relativo provvedimento è assunto dal RUP. Si procede al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata recupero delle penalità direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all’appaltatore per ogni giorno solare di ritardoil mese nel quale è assunto il provvedimento. Nell’ipotesi in cui l’importo L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali penalità di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinquevia contrattuale od extracontrattuale) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta e/o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicaterisolvere il contratto. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantepenalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all’Appaltatore tramite PEC.

Appears in 1 contract

Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Penalità. Per ogni giorno naturale Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l’applicazione di sanzioni previste dalle leggi nazionali e consecutivo regionali vigenti, in caso di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualedifformità del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo erogato rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare speciale d’affidamento, il COMUNE DI TARANTO potrà applicare le penalità riportate nel disciplinare prestazionale L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva quale l’AMIU Taranto SpA avrà la facoltà di risolvere il contratto presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'AMIU Taranto SpA saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A/R al domicilio dell’Affidataria dei servizi di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECigiene ambientale. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. L’importo delle penali può essere tramutato, a discrezione del Comune di Taranto, in servizi supplementari. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune di Taranto. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’AMIU Taranto SpA anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e ciò senza pregiudizio per indisciplina nello svolgimento delle mansioni purché debitamente documentate. L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di terzi per eventuali azioni danni patiti a causa dell’operato dell’AMIU Taranto SpA che rimane comunque, ed in qualsiasi caso, Direttore. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’AMIU Taranto SpA non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di risarcimento Taranto, questi provvederà d’ufficio per l’esecuzione di danni maggioriquanto necessario. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate L’ammontare delle ammende e l’importo delle spese per altri i lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Taranto sulla garanzia definitivarata del canone in scadenza. In quest’ultimo E’ facoltà del Comune di Taranto rescindere il contratto qualora l’AMIU Taranto SpA si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell’organizzazione dei servizi o in caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.di mancato raggiungimento dell’accordo sul nuovo corrispettivo

Appears in 1 contract

Samples: www.amiutaranto.it

Penalità. Per ogni giorno naturale L’aggiudicatario è civilmente e consecutivo penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trentadieci) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione dal ricevimento della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel Xxx, a giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui la prima verifica l’aggiudicatario non contro deduca nel termine assegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di conformità entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole recidività, secondo quanto previsto dal presente articolo. Le penali non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatedel valore complessivo del contratto. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltanteapplicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, da applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario violazione si ripete per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivapiù di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. In quest’ultimo caso GRAVE Assenza/mancata esecuzione integrale della prestazione € 3.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la garanzia definitiva dovrà prestazione del servizio in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o Da € 1.000 ad € 1.999,00 immateriale all’Amministazione ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle condizioni per corretta operatività e per il confort degli utenti o che reca un danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o inadempimento con impatto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti o che reca un lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 Tabella B Elenco inadempimenti Le penali possono essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteapplicate ripetutamente e cumulativamente nel corso di tutta la gestione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.terni.it

Penalità. Per ogni giorno naturale La Stazione Appaltante, attraverso il personale all’uopo designato, può eseguire sopralluoghi presso l’impianto al fine di verificare il regolare rispetto degli obblighi derivanti dall’appalto, verificare la corretta utilizzazione delle attrezzature e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazionedegli impianti. Nel caso venissero accertate a seguito di ispezioni e controlli di cui al precedente comma, deficienze di servizio, o di inadempienza, constatate in cui contraddittorio, verrà addebitata una penale come ulteriormente specificato nel successivo Art.37), secondo la prima verifica gravità della stessa oltre agli eventuali costi derivanti, restando impregiudicata ogni azione del Stazione Appaltante verso l’Aggiudicatario per gli eventuali danni subiti. Qualora dovessero riscontrarsi difetti, irregolarità o deperimenti di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano qualsiasi parte delle opere, l’Aggiudicatario dovrà porvi rimedio, ripristinando le penali; qualora tuttavia condizioni di normale funzionamento. Se nell’effettuare le operazioni di ripristino fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino delle stesse saranno poste a carico dell’Aggiudicatario. In caso di inadempienza degli obblighi sopra descritti o di qualsiasi altro obbligo derivante previsto dal presente C.S.A., se entro il termine assegnato dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario non renda nuovamente avrà provveduto all’esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzioni richieste, la fornitura disponibile per la verifica Stazione Appaltante avrà facoltà di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolefar eseguire direttamente tali lavori, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativariparazioni o sostituzioni, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo addebitandone il relativo importo all’Aggiudicatario, ferma restando l’applicabilità delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantepreviste.

Appears in 1 contract

Samples: www.srrato7ragusa.it

Penalità. Per Nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali verranno applicate all’aggiudicatario penali variabili a seconda dell’importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze. Pertanto, l’operatore economico assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. La mancata esecuzione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria. L’ATS della Città Metropolitana di Milano – fatta salva eventuale richiesta di richiesta di risarcimento per il maggior danno cagionato dall’inadempienza – previa contestazione formale – per ogni giorno naturale e consecutivo disservizio/inadempimento rispetto a quanto descritto nel presente Documento Unico di ritardo dell’appalto si Procedura, applicherà le penalità di seguito dettagliate. - nel caso di mancata effettuazione degli eventi formativi, verrà applicata una penale pari all’1 ‰ a € 500,00 (uno Iva esclusa) per mille) dell’importo contrattualeogni corso non effettuato; - nel caso di mancata erogazione degli altri servizi contemplati, al netto dell’IVA a titolo esemplificativo e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni casonon esaustivo la mancanza del materiale didattico cartaceo/informatico, decorsi 30 verrà applicata una penale pari a € 100,00 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazioneIva esclusa). Nel caso in cui dovessero configurarsi due inadempimenti nella vigenza del contratto, il DEC ne darà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che potrà richiedere la prima verifica risoluzione del contratto. Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica idonea nota di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolecredito con contestuale sospensione, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativada parte dell’Amministrazione, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodei pagamenti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario iscritto dall’Amministrazione all’affidatario il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 3 (cinquetre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni controdeduzioni non siano accoglibili ritenute accogliibili a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra indicatestabilite. Le L’applicazione delle penali verranno regolate dalla Stazione Appaltantepreviste dal presente articolo non preclude, ai sensi della normativa vigente in materia, il diritto dell’Amministrazione ad eventuale risoluzione del rapporto contrattuale per gravi inadempienze e/o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantea richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti o della maggiore spesa sostenuta.

Appears in 1 contract

Samples: Patto Di Integrita’ in Materia Di Contratti Pubblici Della Regione Lombardia E Degli Enti Del Sistema Regionale Di Cui All’all. A1 Alla l.r. 27 Dicembre 2006

Penalità. Per ogni giorno naturale Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio delle stazioni di ricarica, le stazioni appaltanti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e consecutivo la gravità dell’inadempimento, le circostanze di ritardo dell’appalto si applicherà fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penale pari all’1 ‰ (uno penalità. Le penalità per mille) dell’importo contrattualele infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 3.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi fatto salvo il risarcimento di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeeventuali danni. In ogni casocaso di recidiva nell’arco di 60 giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di concessione, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione o a seguito della fornituracontestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, la stazione appaltante si riserva gli enti hanno la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto degli enti stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno straordinaria gravità, con facoltà di pronuncia giudiziale. L'intenzione risoluzione del contratto, la mancata attivazione della stazione di avvalersi ricarica entro 12 [dodici] mesi dalla data di aggiudicazione della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECconcessione, oltre che il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In tal caso la di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante rivalsa sul deposito cauzionale. La stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio può comminare sanzioni pecuniarie per eventuali azioni le seguenti infrazioni: — ritardo nell’attivazione delle stazioni di risarcimento ricarica oltre il termine definito in sede di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate gara [€ 500,00 per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penaliogni mese]; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi mancato funzionamento, in cui l’importo tutto o in parte, delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci stazioni di ricarica senza giustificato motivo, tale da pregiudicare l’utilizzo delle stesse da parte degli utenti [€ 500,00]; — per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi ogni ora di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro ritardo oltre i termini fissati dalla Stazione Appaltanteindicati all’articolo 2, lettera d) [€ 50,00]; — mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 2.000,00]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cuneo.it

Penalità. In caso di inadempienza da parte dell’appaltatore sono previste le seguenti penalità: Xxxxxxx nella consegna con le modalità previste di ogni singola tranche di fornitura Per lotto di fornitura 1 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per la tranche per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (Mancanza di uno per mille) dell’importo contrattualeo più componenti, componenti rotti o deformati di fabbrica >20% del lotto di invio Sostituzione materiale a spese appaltatore più addebito del 10% del valore del lotto di fornitura Caratteristiche tecniche dei mastelli e bidoni carrellati non conformi rispetto al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi campione presentato >20% del lotto di lavoro derivante dai rischi invio Sostituzione materiale a spese appaltatore più addebito del 10% del valore del lotto di natura interferenziale. fornitura Mancanza di documentazioni Per lotto di fornitura Invio documentazione più addebito del 10% del valore del lotto di Fornitura In ogni casocaso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, decorsi 30 avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (trentasette) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione dal ricevimento della fornitura, PEC contenente la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva descritta nel presente capitolato. In caso le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente penalità vengano trattenute dalla cauzione, la fornitura disponibile per la verifica di conformità sua successiva reintegrazione deve avvenire entro i 30 (trenta) 15 giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica dalla data di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardoricevimento della relativa comunicazione. Nell’ipotesi Nel caso in cui l’importo delle penali applicabili della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi l’importo pari al il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialela stazione appaltante avvierà le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al all’eventuale risarcimento dell’eventuale del danno patitopatito a causa dell’inadempimento stesso. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio pagamento della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantemedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.e-comune.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della forniturafornitura o disservizio, la stazione appaltante si riserva contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 100,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. All’impresa è applicata una penalità fissa di € 200,00 per interruzione, anche parziale, dell’appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Dopo n. 5 [cinque] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 1 [uno] anno di gestione dell’appalto, o a seguito della contestazione di n. 3 [tre] inadempimento/i di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanziastipulato con l’impresa, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’eventuale danno patitodell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione importi addebitati a titolo di penali penale o di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantematurati ovvero sul deposito cauzionale.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cuneo.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo In caso di ritardo dell’appalto si applicherà rispetto ai termini stabiliti per la consegna o per la sostituzione delle merci oggetto della fornitura, l’ATS potrà applicare una penale pari all’1 ‰ (uno all’uno per mille) mille dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi contrattuale per ogni giorno di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeritardo. In ogni tutti gli altri casi di inadempienze da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ATS ha facoltà di applicare, previa contestazione formale, penali rapportate alla gravità delle inadempienze riscontrate, per un importo minimo di € 100,00, fino ad un massimo pari al 10% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, che dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali come sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili al fornitore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo (ove previsto) che, in tal caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi dovrà essere immediatamente reintegrato. In caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore, oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornituraall’applicazione delle penali, la stazione appaltante l’ATS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialefare eseguire le prestazioni non erogate da altro soggetto, con addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni maggioriderivanti dagli inadempimenti contrattuali. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura La richiesta e/o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo pagamento delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio pagamento della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantemedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.ats-insubria.it

Penalità. Per ogni giorno naturale Il fornitore accreditato è tenuto a garantire l’esecuzione delle prestazioni previste nel Buono di Servizio secondo i tempi, le modalità e consecutivo i costi in esso previsti e nel rispetto delle condizioni indicate nell’Avviso, nel presente Disciplinare, nell’Allegato 1, nel Patto di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeAccreditamento, al netto dell’IVA nella documentazione tecnica e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialenella proposta progettuale. In ogni casocaso di violazione e/o di carente, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornituratardiva o incompleta esecuzione degli obblighi a suo carico previsti nell’ Allegato 1 - Requisiti Minimi e Parametri di Qualità, la stazione appaltante si riserva la l’Ufficio Plus competente ha facoltà di risolvere procedere all’applicazione delle penalità sotto riportate, fatta salva comunque la possibilità per l’Amministrazione di chiedere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiorieventuali ulteriori danni. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza. Il pagamento della penale non esonera l’operatore accreditato dall’obbligazione di risarcire l’eventuale danno arrecato all’Ente gestore e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento. Eventuali costi ed i danni causati all’utente saranno addebitati al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, Soggetto inadempiente; è fatto pertanto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell’eventuale danno patitodel maggior danno. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza, comunicata con ogni mezzo (PEC, posta elettronica, etc.), a firma del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del PLUS trasmessa all’operatore accreditato per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare le sue eventuali controdeduzioni entro le 48 ore successive da rendersi in ogni caso entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le proprie deduzioni nel controdeduzioni non possano essere accolte, l’Ente gestore procedente provvederà ad applicare le penalità e, se necessario, ad indicare il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio entro il quale l’operatore deve rimuovere la causa che ha determinato l’applicazione della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatepenalità. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per penalità previste sono le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.seguenti:

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

Penalità. Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque- per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari all’1 ‰ allo 0,2% (uno zero/due per millecento) dell’importo contrattualedell'importo contrattuale di cui all’art.4. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l’Appaltatore presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialedalle leggi vigenti. In ogni casoPer l’applicazione delle penali, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre EUR potrà compensare il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialecredito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10previste non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeoriginaria consistenza, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatarioa semplice richiesta da parte della Società, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteperentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c.. regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi

Penalità. Per Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all’Azienda Ospedaliera. In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l’Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni giorno naturale e consecutivo caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Azienda Ospedaliera. Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto – si riserva l’insindacabile facoltà di ritardo dell’appalto si applicherà applicare una penale pari all’1/1000 dell’importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue: ⮚ per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta; ⮚ interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall’Azienda; ⮚ violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003. In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo mille dell’ammontare netto contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni casocaso l’ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno. Per le condizioni generali di fornitura e per l’ultimazione della fornituraogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile. Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l’attività dell’Azienda Ospedaliera, la stazione appaltante stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione eccezione, fino alla risoluzione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantecontratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.ospedalesancarlo.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeL’Amministrazione, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione verificata la mancata effettuazione della fornitura, la stazione appaltante l’effettuazione tardiva, o in modo non conforme ai requisiti qualitativi prescritti dal presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di risolvere il contratto di diritto comminare al Fornitore le penali per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECciascun evento contestato con riferimento. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata particolare: - per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo ritardo : uno per mille sull’importo contrattuale - fornitura non conforme all’ordinativo (difformità di taglia, di materiali, difetti, ecc…) Euro 50,00; L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 15. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualedell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi pena la facoltà, per la stazione appaltante, di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà risolvere il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodel Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi verranno al precedente paragrafo, saranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso per iscritto a mezzo PEC le proprie deduzioni controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni 15 (cinquequindici) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa le stesse non sia giunta siano giunte nel termine indicato, si applicheranno saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedei contratti discendenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.carpi.mo.it

Penalità. Per ogni giorno naturale La Ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e consecutivo nel contratto che seguirà l'aggiudicazione, sarà soggetta a penalità nel caso in cui trasgredisca alle prescrizioni del presente capitolato, alle clausole contrattuali, alle modalità di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeesecuzione del servizio ovvero qualora, al netto dell’IVA sulla base di ripetute segnalazioni da parte degli incaricati dell’Ente, la qualità del servizio prestato sia inferiore a quanto richiesto dal capitolato e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeofferto dalla Ditta aggiudicataria. In ogni casocaso di inosservanza alle norme del presente capitolato ed inadempienze ai patti contrattuali, decorsi 30 verranno applicate le penalità variabili a seconda dell’importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. La misura della singola penalità potrà variare da un minimo di euro 100 (trentacento) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornituraad un massimo di euro 1500 (millecinquecento), secondo la stazione appaltante si riserva gravità dell'inadempienza valutata dall'Ente, restando sempre ferma la facoltà di risolvere il contratto contratto. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla Ditta aggiudicataria che avrà facoltà di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialepresentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dalla notifica della contestazione, le quali potranno essere ritenute valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione dell’Ente. L'intenzione di avvalersi Le penalità a carico della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECDitta saranno detratte dalle competenze ad essa dovute sulle fatture emesse dalla Ditta o utilizzando la cauzione presentata. In tal tali casi, l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 30 giorni. In caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento lieve inadempienza si procederà al richiamo verbale o scritto alla Ditta. In caso di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanziaripetute lievi inadempienze, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro nonostante i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialerichiami effettuati, l’Ente risolverà il contratto procederà all’applicazione delle penalità in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanterelazione alla gravità del caso.

Appears in 1 contract

Samples: www.ipab.vicenza.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi norme o di lavoro derivante dai rischi regolamenti che possano condurre a disservizio della stazione di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornituraricarica, la stazione appaltante si riserva contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 3.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di recidiva nell’arco di 60 giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di concessione, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno straordinaria gravità, con facoltà di pronuncia giudiziale. L'intenzione risoluzione del contratto, la mancata attivazione della stazione di avvalersi ricarica entro 12 [dodici] mesi dalla data di aggiudicazione della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECconcessione, oltre che il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In tal caso la di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante rivalsa sul deposito cauzionale. La stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: — ritardo nell’attivazione delle stazioni di ricarica oltre il termine definito in sede di gara [€ 500,00 per ogni mese e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni ogni stazione di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penaliricarica]; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi mancato funzionamento, in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci tutto o in parte, della singola stazione di ricarica senza giustificato motivo, tale da pregiudicare l’utilizzo della stessa da parte degli utenti [€ 500,00]; — per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi ogni ora di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro ritardo oltre i termini fissati dalla Stazione Appaltanteindicati all’articolo 2, lettera d) [€ 50,00]; — mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 2.000,00]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cuneo.it

Penalità. Per ogni giorno naturale L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e consecutivo buona fede. Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche a seguito di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in segnalazione da parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevoledegli utenti, ovvero la verifica nel caso di conformità risulti nuovamente negativaritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo Responsabile del procedimento procede all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatepenali. Le penali verranno regolate dalla determinano l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all’entità ed alla gravità della violazione. Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime dall’adempimento dell’obbligazione. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltanteappaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore; l’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell’Amministrazione Comunale. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore. Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al doppio. Il Comune può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: ▪ Applicazione di penale compresa tra € 100,00 e € 500,00: - per il mancato mantenimento in piena efficienza e funzionalità delle strutture, aree, impianti, arredi e attrezzature nonché per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata e/o di manutenzione ordinaria e sfalcio erba; - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio rivolto al pubblico e pratiche di adozione; - per il mancato adempimento di obblighi amministrativi e/o gestionali (compilazione e trasmissione report, registri carico/scarico controllo scadenza fornitura cibo); - ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall’amministrazione comunale - gestione scorretta dei rifiuti pericolosi; - mancata applicazione dei cartelli con i dati dei cani ospiti sui relativi box. ▪ Applicazione di penale di € 500,00 per ogni episodio di inadempienza riscontato anche una sola volta, riguardante: - mancata somministrazione di acqua e cibo agli animali ospiti del canile municipale; - somministrazione di alimenti avariati e/o scaduti; - mancata o non corretta somministrazione di terapie (modalità difformi dalle prescrizioni del veterinario; - mancato rispetto delle indicazioni veterinarie; - ogni azione od omissione (nelle attività di cura e/o custodia) che causi lo stato di malattia e/o danno fisico momentaneo; - ogni mancato trasporto, nel giorno stabilito, degli animali ospiti del canile rifugio da e presso le cliniche veterinarie. ▪ Applicazione di penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00: - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio di pulizia e sanificazione dei locali del canile e delle aree comuni; - per ogni mancata copertura dei turni giornalieri; - mancato adempimento degli obblighi di cura, controllo, custodia che possa anche cagionare la morte degli animali ospiti; - per ogni iniziativa riferita ad attività messe in atto dall’aggiudicatario non comprese nel capitolato e non autorizzate dalla Stazione AppaltanteCivica Amministrazione, specie se a scopo di lucro e/o lesive del buon nome della Civica Amministrazione. ▪ Applicazione di penale compresa tra € 1.000,00 e € 3.000,00: - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio di recupero e riconsegna degli animali di proprietà in situazioni di emergenza verrà applicata una penale per ogni giorno di mancato servizio o carenza riscontrata. - interruzione anche parziale delle prestazioni oggetto di affidamento; - mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo disciplinare e nel progetto- offerta presentato in sede di gara. ▪ Ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni [fino a € 5.000,00].

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cuneo.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà Nel caso in cui il concessionario non provveda alla gestione il servizio in concessione in osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, è dovuta a favore del committente una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo commisurata all’importanza dell’infrazione stessa. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialenel qual caso il committente avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo. Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del concedente, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, al concessionario, il contratto quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati. Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti del concessionario per inadempimento dell'impresa eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il concessionario resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il concessionario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di pronuncia giudizialecostituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L'intenzione di avvalersi L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della clausola risolutiva penalità viene effettuata mediante PECaddebitato sulla cauzione. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni deve avvenire entro 15 giorni dalla data di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione ricevimento della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicaterelativa comunicazione. Le penali verranno regolate penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante. Il concessionario che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata al concessionario ed accompagnata dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono. Le richieste possono essere presentate non oltre 60 giorni dalla data della lettera con la quale il committente notifica al concessionario la determinazione di applicare penalità per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivainadempienze contestate. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà Non possono essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteabbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate al concedente.

Appears in 1 contract

Samples: Bando Di Gara Per La Concessione in Gestione, Al Fine Della Sua Valorizzazione, Del Complesso Turistico, Sportivo E Ricreativo, Con Annesso Bar Ristorante, Denominato “Campus Paolo Valenti

Penalità. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi di estensione sopra indicati, saranno applicate le seguenti penali pecuniarie:  Per interventi di estensione fino a 200 metri di lunghezza la penale è pari a € 100,00 (euro cento) per ogni giorno naturale di ritardo;  Per interventi di estensione di lunghezza superiore ai 200 metri, la penale è pari a € 200,00 (euro duecento) per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nella programmazione fornita dal Committente, per l’esecuzione degli interventi di ripristino del tappetino di usura, verrà applicata una penale pecuniaria di € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo. Qualora l’impresa nell’esecuzione dei lavori non si attenga alle prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche, relativamente al tipo di materiale da impiegarsi e consecutivo alle sue modalità di ritardo dell’appalto si applicherà esecuzione, sarà facoltà del Committente pretendere la totale sostituzione e/o il rifacimento degli interventi affidati provvedendo comunque all’applicazione di una penale pari all’1 ‰ al 10% (uno per milledieci-per-cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialedel valore dell’intervento eseguito. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria Tale penale non potrà mai attribuirne in ogni caso essere inferiore a € 100,00 (euro cento). La contabilità e la causa liquidazione dei lavori è comunque subordinata alla consegna da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione richiesta nelle Specifiche Tecniche. Alla riscossione della penale ed al rimborso delle maggiori spese di assistenza, si procederà mediante riduzione dell’importo netto della situazione lavori in tutto od in parte alla stazione appaltante corso di pagamento o ad altre ditte ed imprese con deduzioni da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante ancora da liquidare. Qualora il ritardo ascrivibile ad altrisia registrato in attività di pronto intervento, affinché la stessa possa farne regolare contestazionesi riporta quanto scritto al punto “2.10.A – Reperibilità” “L’Appaltatore dovrà garantire entro un’ora, in qualsiasi momento del giorno e della notte e per tutto l’anno, (anche nei giorni di chiusura per ferie dell’Impresa), l’organizzazione di una squadra di pronto intervento dotata dei mezzi d’opera necessari. Nel caso in cui l’Appaltatore non fosse rintracciabile telefonicamente nel posto di recapito nel giro di mezz’ora, dovrà corrispondere al Committente una penalità di € 500,00= (Euro cinquecento). Nel caso invece il personale dell’Appaltatore non si trovasse sul posto di intervento entro il tempo sopra indicato, all’Appaltatore stesso sarà applicata una penale di € 100,00= (Euro cento) per la prima verifica ora (o frazione di conformità della fornitura (collaudoessa superiore a 10 minuti) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali ritardo e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario persona interpellata; per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivaore o frazioni di ore successive sarà applicata una penale di € 500,00 all’ora. In quest’ultimo caso La committenza si riserva inoltre la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantefacoltà di rivalersi per danni a persone e cose o sanzioni derivanti dal mancato intervento nei tempi stabiliti. La committenza si riserva inoltre la facoltà di risoluzione del contratto al secondo mancato intervento nei tempi stabiliti.

Appears in 1 contract

Samples: Lavori Di Manutenzione E Costruzione Delle Reti Tecnologiche Interrate

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo La ditta ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi, del capitolato, del Piano annuale dei Trasporti, nonché alle indicazioni impartite dal Servizio Scuola del Comune di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeVentasso durante lo svolgimento del servizio. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni: – mancato rispetto dei punti di fermata e degli itinerari stabiliti in accordo con il servizio scuola del Comune di Ventasso € 100,00; – trasporto di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo € 100,00; – mancato rispetto degli orari, fatti salvi i casi di forza maggiore € 200,00; – trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti € 1.000,00; – sospensione ingiustificata di ogni casosingola corsa di andata o ritorno € 500,00; – per infrazioni reiterate, decorsi 30 (trenta) dalla terza volta e per tutte le successive, € 1.000,00; – mancata o insufficiente vigilanza al momento dell’affidamento dei ragazzi trasportati al personale della scuola, ai genitori e/o ai soggetti maggiorenni da essi delegati € 1.000,00; – infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolare gravità, € 1.500,00; – mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica, € 1.000,00; – utilizzo di automezzo non idoneo € 1.000,00. Per l’accertamento dell’inadempienza, il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con PEC, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni solari consecutivi oltre dalla contestazione medesima. La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione. L’azione di controllo e vigilanza da parte del Servizio Scuola del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il termine fissato per l’ultimazione funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’aggiudicatario. Per l’applicazione delle penali, in caso di inadempienza da parte della fornituraditta il Comune di Ventasso potrà rivalersi sulla garanzia, la stazione appaltante si riserva senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni avanzare richieste di risarcimento di per danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteulteriori.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.ventasso.re.it

Penalità. Per ogni giorno naturale Qualora dal controllo delle firme di presenza (o punzonatura) degli addetti alla vigilanza, le Amministrazioni riscontrassero parziali mancate prestazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 113 –bis (comma 2) del d.lgs. n. 50/2016 e consecutivo ss.mm.ii., l’appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni non effettuate, salva la facoltà dell’Amministrazione di ritardo dell’appalto si applicherà procedere all’applicazione della penale. L’appaltatore sarà sottoposto ad una penale pari all’1 ‰ (uno al 5‰ dell’importo annuale di affidamento dovuta per mille) dell’importo contrattualeogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata o contestata. La misura della penale, potrà essere ridotta sino all’1‰ in relazione alla entità ed alla frequenza delle infrazioni rilevate, tenuto conto delle controdeduzioni dell’appaltatore di cui al netto dell’IVA successivo comma. La penale sarà applicata preso atto delle contestazioni mosse dalle Amministrazioni appaltanti e dell’eventuale costo relativo comunicate all’appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata via fax, e delle controdeduzioni fornite entro cinque giorni lavorativi dall’appaltatore. La penale sarà immediatamente esecutiva ed il corrispettivo, se non direttamente versato dall’appaltatore, sarà incamerato dalle amministrazioni in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla sicurezza sui luoghi definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialecui all’art. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC14. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di integrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni comunque entro dieci giorni lavorativi. Dopo la quinta inadempienza le Amministrazioni hanno la facoltà di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà considerare il contratto risolto di diritto per inadempimento dell’appaltatore e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora, con provvedimento amministrativo all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, all’esecuzione dei servizi in danno all’Aggiudicatariodell’appaltatore, salvo a carico del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il diritto al risarcimento dell’eventuale del maggior danno patito. Gli inadempimenti contrattuali subito e salva ogni altra azione che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili Amministrazioni ritenessero opportuno intraprendere a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatetutela dei propri interessi. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso non pregiudicano il diritto dell’Ente di ottenere la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteprestazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.liguria.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualevalutazione che potrà portare, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi volta in volta, all’applicazione di natura interferenzialepenali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In ogni particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di risolvere applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.9): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.9).In tal caso, il contratto costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 100,00, fino ad avvenuta comunicazione di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno risoluzione delle non conformità. • Mancanza di pronuncia giudiziale. L'intenzione corsi di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECformazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.10). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni operatore. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 12). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria ogni dispositivo non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazioneregolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la prima verifica facoltà di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.15. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente riserva la fornitura disponibile per la verifica facoltà di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la applicare una penale sopra richiamata pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.18). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei Kit di infusione e dei materiali di consumo, nel caso in cui l’importo il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. Ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, l'entità delle penali applicabili superi l’importo pari legate al 10% (dieci ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo . La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatedegli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: ww2.ausl.bologna.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato che non costituiscano causa di ritardo dell’appalto si applicherà una penale decadenza, previa contestazione scritta da parte del COMUNE DI TRECASE, sentite le motivazioni della ditta appaltatrice, potranno essere applicate le seguenti penalità: Per i casi di inadempienza sono previste ammende pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeagli importi indicati nella sottostante tabella : dei rsu in maniera differenziata con il sistema porta a porta. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata Rifiuti Urbani Organico 1.000 euro per ogni giorno solare di ritardo Fino ad un massimo di 500 € per inadempienza o 150 € per giorno di ritardo per attrezzatura 0 automezzo 200 € per singola contestazione 150 € per giorno di ritardo e/o per ciascuna inadempienza 1.000 € per giorno di ritardo 500 € per giorno di ritardo 250 € per giorno di ritardo 130 € cadauno 130 € cadauno 17.170 ml x 1 ml di carreggiata)= mq 34.340,00 . Per spazzamento eseguito solo parzialmente sarà applicata una penale in termini direttamente proporzionale. 500 euro/die 250 € cadauno 500 € per ogni giorno di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci 250 € per cento) dell’importo contrattualegiorno di ritardo 300 € per singola inadempienza All’Appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni. La violazione degli obblighi contrattuali, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo rilevata con le modalità già indicate, sarà contestata alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario ditta interessata per iscritto, anche a mezzo pec, con l’indicazione della penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro 7 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni La giustificazione, presentata entro il temine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del COMUNE DI TRECASE. In caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio mancata presentazione della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel giustificazione entro il termine indicato, si applicheranno le sarà applicata dal COMUNE DI TRECASE la penale a carico della ditta senza ulteriori comunicazioni. Alla ditta sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà irrogatele ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo .Il contratto potrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanterisolto allorquando l’inosservanza delle prescrizioni contrattuali da parte della ditta sarà considerata dal COMUNE DI TRECASE inadempienza grave.

Appears in 1 contract

Samples: www.comunetrecase.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione Nel caso in cui l’appaltatore ritardi in tutto o in parte l’esecuzione della fornitura, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al mancato passaggio presso la sede operativa dell’azienda sita in Xxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 48 Breno (BS) per le urgenze, per le campionature e, qualora previsto dal DEC, a ricevere gli ordinativi segnalati. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo. In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECgrave ritardo. In tal caso la d’infrazione ad obblighi contrattuali, l’entità della penale sarà commisurata all'importanza dell’infrazione stessa, con un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00 euro) e fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00 euro). Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici della stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanziaappaltante, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o fornitureche ne darà comunicazione, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante anche tramite fax, all’appaltatore, il ritardo ascrivibile ad altriquale dovrà, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura entro 7 (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trentasette) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevoledalla data del ricevimento, ovvero produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la verifica stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati. Non verrà applicata nessuna penale per cause di conformità risulti nuovamente negativaforza maggiore che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, si applicherà la penale sopra richiamata non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’appaltatore non ottemperi ai propri obblighi comunque connessi alla fornitura entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario, addebitando all’appaltatore le spese ed ogni giorno solare di ritardoaltro onere conseguente. Nell’ipotesi in cui L'ammontare delle penalità e l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario spese per le forniture già effettuate oppure eventualmente eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla garanzia definitivacauzione. In quest’ultimo caso tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, salvo che, all’atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante. L’appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, indirizzata alla stazione appaltante ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono. Le richieste possono essere presentate non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera trasmessa con raccomandata a.r. con la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantequale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Appears in 1 contract

Samples: vcsweb.it

Penalità. Per ogni giorno naturale L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto dei tempi e consecutivo dei modi previsti dal Capitolato e documenti allegati. Ai sensi dell'articolo 113 bis del Dlgs 50/2016, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo dell’appalto si applicherà e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La penale viene applicata, previa contestazione, dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà di comminare la penale specifica di 250,00 Euro per ogni inadempienza nei seguenti casi:  ritardo nella esecuzione delle operazioni programmate;  mancata reperibilità del personale dell'Appaltatore;  esecuzione di interventi in assenza degli accorgimenti necessari per limitare il disturbo agli utenti;  inosservanza delle disposizioni del Capitolato relative alle norme comportamentali del personale;  mancato rispetto delle norme di sicurezza La valutazione in ordine alla non corretta esecuzione delle prestazioni, finalizzata all’applicazione delle penali è insindacabile e può considerare, oltre alla qualità tecnica delle prestazioni, anche il rispetto delle norme di sicurezza, di igiene pubblica e la normativa riguardante i servizi oggetto dell’appalto. L’applicazione di una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeritardata esecuzione di una prestazione non esime l’Appaltatore dall’obbligo di eseguire comunque la prestazione stessa, con le modalità previste dal presente Capitolato e dalle disposizioni impartite. L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di procedere all’esecuzione d’ufficio, parziale o totale, della prestazione, addebitando gli oneri relativi all’Appaltatore. La scelta del soggetto che deve provvedere all’esecuzione della prestazione in sostituzione dell’Appaltatore è riservata al netto dell’IVA Committente e dell’eventuale costo relativo la relativa spesa non è sindacabile da parte dell’Appaltatore. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto. Le penali possono essere applicate anche contemporaneamente, sommandosi. Nel caso di violazione dello stesso genere, ripetuta nell’arco di un mese, l’importo della penale è raddoppiato. Le penali vengono applicate mediante trattenuta sul pagamento successivo alla sicurezza sui luoghi contestazione dell’inadempienza. La penale può essere comminata in modo reiterato, fintanto che permane la situazione di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeinadempienza/inosservanza. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto non considerare inadempienze sanzionabili le inosservanze di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialelieve entità, purché non siano sistematiche. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la Il Committente può anche rivalersi sulla cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatariodefinitiva, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione l’obbligo per l'Appaltatore di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantereintegrare l’importo originario.

Appears in 1 contract

Samples: www.comunecairomontenotte.it

Penalità. Per Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni giorno naturale e consecutivo momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ritardo dell’appalto ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. Trascorso il termine di consegna di cui all’art. 8.1, si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno di € 150,00/giorno per mille) dell’importo veicolo fino ad un massimo di giorni 30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente macchina consegnata sia difforme da quella richiesta, la fornitura disponibile per la verifica potrà essere rifiutata. Nel caso di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolelievi difformità, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivae che non comportino differenza di valore del bene, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penale pari al valore della difformità riscontrata. In quest’ultimo Nel caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro in cui siano disattesi i termini fissati dalla di riconsegna del mezzo in manutenzione e non sia fornito, nei termini stabiliti, il mezzo sostitutivo, si applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo. Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio dell’ASA Tivoli Spa e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non imputabili all’impresa. Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante, in sede di liquidazione delle competenze, con specifico provvedimento. Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio. Le penalità eseguite in danno della Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso.

Appears in 1 contract

Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualevalutazione che potrà portare, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi volta in volta, all’applicazione di natura interferenzialepenali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In ogni particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di risolvere applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con xxxxxxx.Xx tal caso, il contratto costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 100,00, fino ad avvenuta comunicazione di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno risoluzione delle non conformità. • Mancanza di pronuncia giudiziale. L'intenzione corsi di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECformazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto. In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni operatore. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria ogni dispositivo non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazioneregolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la prima verifica facoltà di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati negli articoli precedenti. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente riserva la fornitura disponibile per la verifica facoltà di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la applicare una penale sopra richiamata pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto . Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei Kit e dei materiali di consumo, nel caso in cui l’importo il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. Ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, l'entità delle penali applicabili superi l’importo pari legate al 10% (dieci ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo . La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatedegli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: ww2.ausl.bologna.it

Penalità. Per ogni giorno naturale Nell'esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, l’Aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi a tutte le disposizioni previste dal presente capitolato, dalle vigenti normative e consecutivo dalle eventuali proposte migliorative formulate in sede di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualegara, al netto dell’IVA avendo cura di conformare i servizi alle disposizioni emanate ed emanande dall’Amministrazione Comunale. A tal fine l’A.C., in sede di controllo sui servizi resi e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni casoa suo insindacabile giudizio, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto contestare all’Aggiudicataria i profili di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno non conformità che dovessero essere eventualmente riscontrati in relazione a tutti gli obblighi, gli oneri e gli standard previsti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica migliorativa prodotta in sede di pronuncia giudiziale. L'intenzione gara, nonché dalle vigenti norme di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEClegge e di CCNL. In tal caso tale sede l’A.C. si riserva di richiedere all’Aggiudicataria di produrre entro il termine di 15 giorni le proprie controdeduzioni e giustificazioni, formulando contestualmente l’invito a conformarsi entro tale termine in sede di ottemperanza agli obblighi previsti e specificare le azioni correttive e i provvedimenti intrapresi per rimuovere la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva non conformità. Acquisite e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano valutate negativamente le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolepredette controdeduzioni, ovvero la verifica scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’A.C. si riserva di conformità risulti nuovamente negativaprocedere all’irrogazione di una penale variabile da € 300,00= a € 3.000,00=, da commisurare a Suo insindacabile giudizio dell'inadempienza, all’eventuale interruzione totale/parziale del servizio e/o in rapporto alla gravità al grado di disservizio arrecato, all’eventuale pregiudizio, disagio, danno e/o rischio arrecato all’Amministrazione, all’utenza e/o a terzi ed alla recidività della condotta. In caso di comminazione di penalità, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare procederà al recupero della somma mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l’adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell’Aggiudicataria di ritardoapposita nota di credito di ammontare pari all’importo dovuto a titolo di penale. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell’importo della penale, rimane subordinata al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi ricevimento della nota di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatecredito. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario ritenute potranno essere in subordine applicate mediante incameramento della cauzione per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitival’ammontare corrispondente a quello della penalità. In quest’ultimo caso tali casi l’Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere all’integrazione dell’importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ritenuta. Resta salva la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantefacoltà dell’Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cernusco.mi.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualevalutazione che potrà portare, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi volta in volta, all’applicazione di natura interferenzialepenali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In ogni particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art. 6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.7): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di pronuncia giudizialeapplicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. L'intenzione - Carenze documentali o di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECqualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.7). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 500,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art. 8). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 10). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria ogni dispositivo non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazioneregolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la prima verifica facoltà di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.13. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente riserva la fornitura disponibile per la verifica facoltà di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la applicare una penale sopra richiamata pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art. 18). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna delle buste/contenitori e dei materiali di consumo, nel caso in cui l’importo il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA art. 145 e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatedegli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: www.ausl.bologna.it

Penalità. Per In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente articolo 5, il Comune in caso di inosservanza dell’obbligo di esecuzione del servizio affidato così come dettagliato nell’art.4 del presente capitolato, conferirà la frazione organica presso altro impianto. Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e comporterà, per ogni giorno naturale di mancato conferimento, l’applicazione della sanzione di € 3.000,00. Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 10% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le pe- nali comminate per ciascun giorno di mancato conferimento. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine sta- bilito, all’infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna infrazione. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il ripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l’applicazione di pe- nali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e consecutivo di ritardo dell’appalto pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo in- cameramento della cauzione. Non si applicherà una alcuna penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualecause di forza maggiore, al netto dell’IVA che, comunque, andranno documentate. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialecostituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva L’ammontare delle penalità e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci spese per cento) dell’importo contrattualei servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno trattenuti dal Comune sull’importo del corrispettivo in scadenza. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi il Comune avrà diritto di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialerivalersi sulla cauzione definitiva, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatariopena la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva tale importo dovrà essere reintegrata ricostituito nella sua integrità entro i termini fissati quindici giorni, decor- renti dalla Stazione Appaltanteapposita comunicazione in tal senso inviata all’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: www.trasparenza-comune-torredelgreco.it

Penalità. Per ogni giorno naturale Qualora in occasione di controlli effettuati dall’ente Appaltante dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell’Appaltatore, riguardante manchevolezze e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualenegligenze nell’esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente Capitolato, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni casol’ente Appaltante procederà, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre eventualmente previa audizione, all’immediata contestazione formale dei fatti relativi, invitando l’Appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato per l’ultimazione della fornituraperentorio di 10 giorni. Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto comminare all’impresa, per mancata effettuazione del servizio o per l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti richiesti dal presente capitolato e relativi allegati, le penali di diritto seguito specificate. Alla comminazione delle penali si procederà in contradditorio con l’impresa, tramite apposita nota scritta. Le possibili penali risultano come segue: -€ 50,00 per inadempimento dell'impresa ogni mancata esecuzione degli interventi ordinari con le modalità esatte indicate negli ordini di servizio, oltre alla mancata contabilizzazione della superficie non spazzata (intera strada o piazza); -€ 50,00 per ogni variazione della programmazione degli interventi senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECl’accordo del personale dei servizi comunali e/o senza tempestiva comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico. In tal caso di non idoneo servizio, dopo il secondo richiamo scritto e dopo aver esperito le procedure di cui all’art. 20 ultimo comma (verifiche e controlli) e fatte salve le cause di rescissione del contratto, si applicherà a carico dell’impresa una penale di € 500,00, oltre al recupero relativo al servizio contestato. Trattandosi di multe disciplinari e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689, ma la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva determinazione dell’esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell’ente sanzionante, che giudicherà in via unica sulla base della gravità dell’inottemperanza contrattuale contestata. Art. 21 - Esecuzione d’ufficio Verificandosi gravi deficienze, abusi e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali e ogni altro caso in cui l’appaltatrice disattenda la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano specifica richiesta formulata dal Comune lo stesso potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, i lavori necessari per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali sanzioni di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoal precedente art.17, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantegli oneri effettivi e gli eventuali danni sostenuti.

Appears in 1 contract

Samples: www.amministrazione-trasparente-comune-castelvetrano.it

Penalità. Per ogni giorno naturale Il fornitore nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e consecutivo alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale di ritardo dell’appalto si applicherà riferimento. A tal fine è fissata una penale pari all’1 ‰ (uno da € 50,00 a € 600,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi ogni rilievo rientrante nelle fattispecie di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel seguito individuate rilevate dal Comune aderente all’A.Q.: - caso in cui la prima verifica il fornitore si renda colpevole di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le penalicondizioni generali di cui al presente capitolato; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi - caso in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci il fornitore assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio; - caso in cui il fornitore non fornisca tutte le prestazioni convenute; - caso in cui il fornitore esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente; - caso in cui il fornitore esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per cento) dell’importo contrattualel’Amministrazione; - caso in cui il fornitore non adempia, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeo adempia parzialmente, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitoalle prestazioni previste dal presente capitolato tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario iscritto al Fornitore dal Comune di riferimento; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di 5 n. 10 (cinquedieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicateindicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali verranno regolate dalla Stazione Appaltantedi cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivala quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione AppaltanteIl Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.ap.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo solare di ritardo dell’appalto nell’esecuzione della fornitura (e posa in opera) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1 ‰ all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 20 (trentaventi) giorni naturali e consecutivi solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

Appears in 1 contract

Samples: www.urp.cnr.it

Penalità. Per In caso di mancata rispondenza o di anomalie nella prestazione del servizio, l’ASLBI contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rimediare a provvedere a quanto dovuto. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando: - non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto; - non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate. La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione. Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali: - per ogni giorno naturale mancanza di conformità alle prestazioni richieste nel presente capitolato: Euro 500,00. Qualora la violazione risulti di lieve entità e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialesemplice ammonizione. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante caso di recidiva superiore alle 3 volte l’ASL si riserva la facoltà di risolvere applicare a carico dell’aggiudi- catario, per ogni inadempienza ulteriori € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASL. Le inadempienze sopra descritte non precludono il contratto diritto dell’ASL di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del sevizio, alla tutela della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanziasicurezza degli utenti, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte al decoro ed all’immagine dell’ASL, commisurate alla stazione appaltante o ad altre ditte gravità, recidività ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazioneentità dei disservizi riscontrati. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevoleinadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive, l’ASL ha la verifica facoltà di conformità risulti nuovamente negativarisolvere il contratto, si applicherà previa notificazione al fornitore, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione com- porta, ivi incluso il maggior danno. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale sopra richiamata per ogni giorno solare avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al fornitore in esecuzione del contratto o a qualsiasi altro titolo dovute (oppure con apposita fattura emessa dall’ASL a carico del fornitore) o sulla cauzione definitiva se queste non sufficienti. Nel caso di ritardoincameramento totale o parziale della cauzione il fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare. Per quanto non previsto e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitopattuito le parti faranno riferimento agli art. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto1453 e ss. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantec.c.

Appears in 1 contract

Samples: aslbi.piemonte.it

Penalità. Per Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano inadempimenti di una qualsiasi delle prescrizioni previste nel presente contratto, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e tassativo. Qualora il Concessionario non provveda entro il termine prescritto il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, potrà applicare una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il Concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 6, viene applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno naturale di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione Comunale a causa del disservizio. In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata e consecutivo trasmissione delle stesse al Comune di ritardo dell’appalto si applicherà Bagnacavallo di cui all’articolo 6, viene applicata una penale pari all’1 ‰ (uno di € 300,00. L’applicazione della penale sarà preceduta da una semplice comunicazione anche via fax. L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, dal deposito cauzionale di cui all'art.17 precedente, con obbligo per mille) dell’importo contrattualeil Concessionario di provvedere all’immediata reintegrazione dello stesso, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni casopena, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della forniturain difetto, la stazione appaltante risoluzione del contratto. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con conseguente applicazione di penalità, nel caso di comportamenti configuranti, comunque, colpa grave a carico della Ditta, nonché nelle ulteriori ipotesi di legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialeprocedere all’immediata risoluzione del contratto. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanziaNelle ipotesi regolate dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare sono fatti salvi in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantegli eventuali maggiori danni.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.bagnacavallo.ra.it

Penalità. Per ogni giorno naturale L’affidatario, nell’esecuzione dei servizi richiesti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e consecutivo i contenuti del presente capitolato. Qualora i referenti dell’Amministrazione comunale rilevino mancanze di ritardo dell’appalto si applicherà qualsivoglia natura nell’esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato, queste verranno direttamente contestate alla ditta, per il tramite del Responsabile unico. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale e daranno luogo alle seguenti penalità: eventuali mancati adempimenti delle prescrizioni previste all’art. _ del presente capitolato potranno comportare (salvo quanto già previsto all’art. 14 del capitolato speciale) una penale pari all’1 ‰ (di € 500,00. Le suddette spese saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto da parte del gestore. Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l’incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore. Le contestazioni verranno formulate dall’Ufficio competente per iscritto a mezzo raccomandata A/R e, sempre per iscritto, la ditta potrà produrre le proprie contro-deduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori. Mancando la ditta appaltatrice in forma reiterata e non giustificata anche solo ad uno per mille) dell’importo contrattualedegli obblighi ad essa imposti, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialesarà facoltà del Comune risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre tale evenienza il termine fissato Comune ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria l’ammontare eventualmente non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazionecoperto dalla cauzione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente ditta appaltatrice richieda la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevolerisoluzione del contratto sarà facoltà del Comune incamerare l’intera cauzione prestata, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario alla rifusione dei danni anche verso terzi, e delle spese sostenute per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni l’ammontare eventualmente non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantecoperto del menzionato pegno.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.collebeato.bs.it

Penalità. Per Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Il committente si riserva di applicare le penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), per ogni giorno naturale e consecutivo decade di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo maturata rispetto al termine contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi caso di superamento di 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre della scadenza contrattuale, il termine fissato committente avrà la facoltà di: • risolvere il contratto in tutto o in parte per l’ultimazione le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni; • consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di proroga. Se durante il periodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, salvo i casi di forza maggiore, il committente si riserva di procedere all’applicazione di una penalità di importo come da tabella seguente: Mancata o incompleta sincronizzazione di preavvisi e verbali tra i dispositivi mobili e la piattaforma SaaS 500 € per ogni preavviso, verbale o altro contenuto non sincronizzato e/o perso. L’obiettivo è prevenire la “perdita” di preavvisi e verbali emessi e non trasferiti al sistema centrale per le fasi successive di trattamento. Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 500 € per ogni mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della forniturasoluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a guasti o malfunzionamenti hardware e software 10 € per ogni minuto ulteriore rispetto al numero massimo previsto per il ripristino della piattaforma. L’obiettivo è quello di evitare interruzioni della diponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero” Mancato ripristino dei dispositivi hardware forniti in uso agli enti in seguito a guasti 50 € per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche richieste da disciplinare. L’obiettivo è quello di mantenere pienamente efficaci i kit dedicati al personale operativo su strada. Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a funzionlità, GDPR, sicurezza, etc… 50 € a non conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di rilevamento e quella di risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni. Per tutte le altre casistiche di non conformità, la stazione appaltante si riserva penale sarà dello 0,5% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al 4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi1. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dal committente. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale l’Impresa avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialepresentare le controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo La riscossione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) avverrà mediante sottrazione dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo delle panali dai primi pagamenti utili dovuti alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteditta da parte degli enti.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cuneo.it

Penalità. Per ogni giorno naturale Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, l’ente interessato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e consecutivo la gravità dell’inadempimento, le circostanze di ritardo dell’appalto si applicherà fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penale pari all’1 ‰ (uno penalità. Le penalità per mille) dell’importo contrattualele infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 20,00 ed € 100,00 per ciascuna bicicletta, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi a seconda della gravità di lavoro derivante dai rischi ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di natura interferenzialeeventuali danni. In ogni casocaso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di gestione dell’appalto, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione o a seguito della fornituracontestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, la stazione appaltante si riserva gli enti hanno la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno straordinaria gravità, con facoltà di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECrisoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per eventuali azioni quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento di danni maggiorisaranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate Gli enti possono comminare sanzioni pecuniarie per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata seguenti infrazioni: — per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle bici elettriche oltre il termine stabilito in sede di gara [€ 50,00] per ciascuna bici; — per ogni giorno di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci , per cento) dell’importo contrattualeciascuna bici, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro oltre i termini fissati dalla Stazione Appaltanteindicati all’articolo 2, paragrafo 2.2.2 [€ 100,00]; — mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.000,00]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.brescia.it

Penalità. Per ogni giorno naturale I responsabili dell’esecuzione contrattuale, individuati nell’ambito degli Enti Committenti, notificheranno formale diffida, a mezzo PEC, al Soggetto assicuratore quando, durante lo svolgimento del servizio, esso dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze delle clausole contrattuali e/o il mancato rispetto delle condizioni di servizio, previste dal Capitolato tecnico, con particolare riferimento a quanto ivi indicato ai punti 7.a e consecutivo 7.b relativamente ai termini di ritardo dell’appalto si applicherà attivazione dell’assistenza diretta e di rimborso in caso di assistenza indiretta - Ove il Soggetto assicuratore, nel corso dello stesso anno, incorra in più diffide per negligenza ed inadempienza, l’Amministrazione ha facoltà di segnalarla all’ANAC, per gli atti di competenza in tema di esclusione dalle gare. Sulla base della gravità delle eventuali inadempienze accertate, i Responsabili dell’esecuzione contrattuale, individuati nell’ambito di ciascun Ente Committente provvederanno a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando al Soggetto assicuratore un termine massimo di 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove il Soggetto assicuratore persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale pari in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno per milleuno) dell’importo contrattualee 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre superare il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il Soggetto assicuratore, al netto dell’IVA con cadenza trimestrale e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo tre mesi prima della scadenza contrattuale, invierà ai suddetti Enti committenti, un elenco aggiornato dello stato di 5 avanzamento dei sinistri denunciati dal personale in servizio e finalizzate esclusivamente alle prestazioni ricomprese nella Polizza Base, a partire dalla data di decorrenza del contratto, tramite una tabella, elaborata sia in formato excel modificabile che in pdf non modificabile, contenente i seguenti dati: - numero del sinistro - data di accadimento - luogo (cinqueRegione) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio e data della Stazione Appaltante ovvero non vi denuncia ----------------------------------- - sesso ed età dell’assicurato - tipologia di avvenimento (es: ricovero, visita, accertamento diagnostico, cure dentarie, etc.) - se la prestazione sia stata risposta o in rete convenzionata, fuori rete convenzionata, in SSN; - l’indicazione dello stato di trattazione del sinistro secondo la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro seguente classificazione e con i termini fissati dalla Stazione Appaltante.dettagli di seguito indicati:----------------------

Appears in 1 contract

Samples: www.poliziadistato.it

Penalità. Per ogni giorno naturale In caso di infrazione ad obblighi contrattuali, l’entità della penale sarà commisurata all'importanza della frazione stessa, con un minimo di €. 1.000,00 e consecutivo fino ad un massimo di ritardo dell’appalto €. 15.000,00. Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del committente, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all’appaltatore, il quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati. Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell’appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L'ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d’ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeriferiscono, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialenel momento in cui viene disposto il pagamento dei servizi, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In ogni casotali casi, decorsi 30 (trenta) l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione dalla data di ricevimento della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicaterelativa comunicazione. Le penali verranno regolate penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile dei servizi del committente. Dell'abbandono delle penalità si dovrà dare conto all'ufficio per il controllo di gestione. L’appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono. Le richieste possono essere presentate non oltre 5 giorni dalla data della lettera con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivainadempienze contestate. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà Non possono essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteabbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

Appears in 1 contract

Samples: cdn1.regione.veneto.it

Penalità. Per ogni giorno naturale A fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione installazione della fornitura, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e la stazione garanzia del prodotto offerto come da art.5 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste : - in caso di disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di una penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno consecutivo e solare dai tempi fissati nel cronoprogramma presentato in sede di gara. La Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il contratto. Nel caso in cui la competenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di risolvere dichiarare risolto il contratto Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di rescissione anticipata del contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto per inadempimento dell'impresa ad un indennizzo pari alla percentuale di utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. L’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di pronuncia giudizialediffide o formalità di sorta. L'intenzione L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura oltre n. 15 (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trentaquindici) giorni naturali e consecutivi successivi solari dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’ASST provvederà al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica recupero delle penalità mediante deduzione di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o importo sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate in pagamento oppure sulla garanzia ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva di escussione della cauzione definitiva, l’Aggiudicatario dovrà essere reintegrata provvedere ad integrarla entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanten. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-fbf-sacco.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualevalutazione che potrà portare, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi volta in volta, all’applicazione di natura interferenzialepenali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In ogni particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante AOUBO si riserva la facoltà di risolvere il contratto applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11):in tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di pronuncia giudizialeapplicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. L'intenzione - Carenze documentali o di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECqualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, la stazione appaltante potrà incamerare Azienda Appaltante si riserva la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria ogni dispositivo non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazioneregolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), la prima verifica Azienda Appaltante si riserva la facoltà di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, la Azienda Appaltante si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente riserva la fornitura disponibile per la verifica facoltà di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la applicare una penale sopra richiamata pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, la Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui l’importo il ritardo comporti interruzione dell'attività, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA art. 145 e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al della AOUBO a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patitodegli eventuali maggiori danni. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione La AOUBO si riserva la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o ai referti, le quote derivanti dalle eventuali penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: www.ausl.bologna.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte verrà applicata una penale penale, in misura giornaliera, pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualecento dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al netto dell’IVA 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Nessuna parte sarà considerata contrattualmente inadempiente qualora si verifichino eventi che non potevano essere previsti ed evitati e dell’eventuale costo relativo che hanno avuto l’effetto di rendere impossibile o illecita, per la Parte che ne è stata colpita, l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali. Allorché l’appaltatore nel corso dei lavori commetta gravi inadempimenti, tali da compromettere la corretta esecuzione dell’opera, l’Amministrazione può dare attuazione alla sicurezza sui luoghi risoluzione. L’accertamento è eseguito da parte del direttore dei lavori. L’inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialecomunicazione scritta, a mezzo p.e.c., dell’Amministrazione appaltante in cui sarà data comunicazione della penale applicata. In Le penali vengono applicate dal Quartier Generale su segnalazione dell’inadempimento da parte del Direttore dei Lavori, previa contestazione. Resta salvo, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore. All’aggiudicataria è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso rappresentare le proprie deduzioni all’Amministrazione a mezzo pec da inviare al Referente dell’Amministrazione nel termine massimo di 5 15 (cinquequindici) giorni lavorativi dalla stessa dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano presentate, vengano presentate oltre il termine massimo o non siano ritenute accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoinsindacabile dell’Amministrazione, si applicheranno saranno applicate all’aggiudicataria le penali sopra indicatecome indicate all’articolo che precede. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della medesima penale. In caso di inadempimento dell’aggiudicataria resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere a terzi per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato addebitando alla stessa i relativi costi sostenuti. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltantesuddette violazioni, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oltre a comportare l’applicazione degli strumenti sopra indicati, potranno essere oggetto, altresì, di valutazione in ragione della gravità delle stesse, per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanterisoluzione del presente contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Rivolto a Piu’ Operatori Economici Per Ex

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo Ove si verifichino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ATS dell’Insubria ha facoltà di applicare, previa contestazione formale, penali rapportate alla gravità delle inadempienze riscontrate. In caso di ritardo dell’appalto si applicherà nell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, l’ATS potrà applicare una penale pari all’1 ‰ (uno all’uno per mille) mille dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi contrattuale per ogni giorno di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeritardo. In caso di ritardi superiori a cinque giorni solari, l’ATS ha facoltà di procedere direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce che sarebbe dovuta essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. Qualora la ritardata consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, formalmente documentate, l’ATS si riserva di ricorrere a libero mercato, addebitando, in questo caso, decorsi 30 la sola eventuale differenza di prezzo. In caso di non conformità degli articoli/prodotti ordinati alle specifiche qualitative e quantitative prescritte, l’ATS ha la facoltà di applicare penali per un importo minimo di € 100,00 per ogni caso di non conformità. Il fornitore è tenuto a sostituire il prodotto con altro avente i requisiti richiesti (trentacome meglio riportato nell’articolo “resi”) e ciò anche qualora lo stesso prodotto non conforme sia stato manomesso o sottoposto ad eventuali esami di controllo per accertarne le caratteristiche e le eventuali inadeguatezze. In caso di altre inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ATS dell’Insubria ha la facoltà di applicare penali rapportate alla gravità delle inadempienze riscontrate, per un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo pari al 10% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, che dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel termine massimo di cinque giorni solari consecutivi dal ricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali come sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili al fornitore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo (ove previsto) che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. In caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore, oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornituraall’applicazione delle penali, la stazione appaltante l’ATS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialefare eseguire le prestazioni non erogate da altro soggetto, con addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni maggioriderivanti dagli inadempimenti contrattuali. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura La richiesta e/o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo pagamento delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio pagamento della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantemedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Lettera Di Invito Per L’affidamento Della Fornitura Di Guanti Monouso Non Sterili Sintetici in Nitrile Senza Polvere Per Il Periodo Di Tre Mesi

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualerispetto al termine di cui all’art. 7, al netto dell’IVA e dell’eventuale in riferimento a ciascun ordinativo mensile di ciascuna azienda, sarà addebitato all’Appaltatore il costo relativo alla sicurezza sui luoghi giornaliero dei buoni pasto di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il tutti i dipendenti della società cui i buoni non sono stati consegnati nel termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazioneprevisto. Nel caso in cui il ritardo dovesse raggiungere i 7 giorni dal termine di cui all’art. 7, la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà società potrà dichiarare risolto il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodell’Appaltatore per inadempimento. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dall’ufficio competente all’Appaltatore, che dovrà comunicare in ogni caso le proprie contro deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazionericezione. Qualora dette le suddette contro deduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio del suddetto settore, saranno definitivamente applicate. La Società potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore, a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Appaltatore non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano accoglibili in atto controversie con le società. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l’Appaltatore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione dell’errata consegna, senza costi aggiuntivi per SO.GE.M.I S.P.A.. Restano a giudizio della Stazione Appaltante carico l’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione per inadempimento contrattuale. Qualora, nel corso dell’appalto, all’Appaltatore fossero revocate o annullate le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non vi sia stata risposta risultassero più adeguate alle prescrizioni di legge, le società procederanno alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanterisarcitoria.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Penalità. Per ogni giorno naturale In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una regolamentari, dalle Ordinanze Municipali, e dal presente Capitolato, queste saranno accertate dagli agenti municipali mediante rapporto indirizzato al Dirigente Settore Sport che ne darà formale comunicazione alla Ditta appaltatrice a mezzo Racc. A/R con l’indicazione della penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA applicabile e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre l’invito a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il congruo termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva che le verrà assegnato; l’impresa affidataria avrà la facoltà di risolvere presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi i venti giorni, ed esaminate le giustificazioni, qualora l’impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l’inadempimento realizzatosi entro il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni soggetto affidatario non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate condivise dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario ancora qualora le stesse non dovessero pervenire all’Ente nei venti giorni previsti, il Responsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, una penalità a secondo la minore o maggiore gravità dell’infrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 33. Le penalità per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivainfrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedi abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora esso non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato direttamente dal deposito cauzionale senza ulteriori comunicazioni.

Appears in 1 contract

Samples: portale.comune.giugliano.na.it

Penalità. Qualora, nell’ambito dei controlli di processo e dell’attività del Fornitore, si riscontrino inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, Il Committente si riserva di applicare una sanzione pecuniaria, secondo la procedura di seguito descritta: il Committente contesta formalmente per iscritto al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine il Committente valuterà insindacabilmente se vi sia stata la violazione, comunicando l’esito per iscritto al Fornitore. L’importo della penale applicata verrà detratto dal compenso spettante al Fornitore nella prima fattura utile o mediante escussione della eventuale cauzione definitiva. Al Fornitore potrà altresì essere richiesto di emettere nota di accredito per l'importo della penale. Per ogni ritardo o difformità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali che hanno, comunque, carattere non esaustivo. • Ritardata ricezione del materiale.: tale penale sarà applicata anche nel caso di ricezione parziale del materiale richiesto in uno stesso ordine: € 40,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto sino al 20° giorno; € 80,00 dal 21° giorno per ogni giorno di ritardo. Le penali verranno applicate in funzione della tipologia dell’ordine a partire dalla data di scadenza prevista per la consegna del materiale, come riportato nella bolla di consegna o altro documento di trasporto. • Materiali prodotti da case diverse da quelle richieste dal Committente e non autorizzate: si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) al 50 % dell’importo contrattuale, rilevato dal listino del materiale consegnato al netto dell’IVA del ribasso d’asta e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialedell’IVA. In Resta ferma, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dal Committente. In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante Committente si riserva la facoltà di risolvere procedere alla risoluzione del contratto e successivamente indire una nuova procedura oppure rivolgersi all’impresa seconda classificata addebitando in entrambi i casi all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.. La richiesta e/o il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo pagamento delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause dovute a forza maggiore, qualora accertate come tali dal RUP, non dipendenti dalla propria volontà, ovvero per inadempienze di terzi, od imputabili ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanterichiedenti.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Quadriennale Relativo Alla Fornitura Di Materiale Elettrico Per Manutenzione Degli Immobili E Impianti Di i.p. Per Il Quadriennio 2019 2022

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo Il FORNITORE, in caso di inadempienze e/o di ritardo dell’appalto si applicherà nel compimento delle sue prestazioni, è tenuto a sottostare ad una penale pari all’1 ‰ (uno pecuniaria. DEA S.p.A., nonostante l'applicazione delle penali, conserva la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. In particolare se, a causa di ritardi imputabili al FORNITORE, il cliente dovesse incorrere in penalizzazioni previste dagli Enti Regolatori del settore Distribuzione o Misura Energia Elettrica o ritardi nella fatturazione, DEA S.p.A. ha facoltà di rivalersi sul FORNITORE stesso. La penale viene applicata dal cliente con semplice comunicazione scritta al FORNITORE; il relativo importo viene dedotto dall'importo dei compensi ad esso spettanti, anche durante il corso del contratto. Se l'importo delle penali è superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, DEA S.p.A., per mille) il recupero del suo credito residuo, può avvalersi delle garanzie indicate nel presente Capitolato e, in caso di insufficienza, di ogni altro mezzo, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre raggiunto il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante quale DEA S.p.A. si riserva la facoltà il diritto di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di contratto, fatto salvo il risarcimento di danni maggiorimaggiori danni, così come in caso di reiterati ritardi, irregolarità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o inadempimenti. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o fornitureLe situazioni che, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altririlevate, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica danno diritto di conformità procedere all’applicazione della fornitura penale saranno le seguenti: • Ritardo nella messa a disposizione dell’Ambiente di Collaudo (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata termine della fase A): 0,1% dell’importo complessivo del contratto per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi • Ritardo nel positivo superamento del collaudo delle funzionalità “CORE” (termine della fase B), comprese integrazioni con i sistemi legacy aziendali: 0,1% dell’importo complessivo del contratto per ogni giorno solare di ritardo. • Ritardo nella messa in cui l’importo produzione dell’Ambiente Software a seguito di positivo collaudo (termine della fase C), escluse le funzionalità “NON CORE”: 0,2% dell’importo complessivo del contratto per ogni giorno solare di ritardo. • Ritardo nel positivo superamento del collaudo delle penali applicabili superi l’importo pari funzionalità “NON CORE” (termine della fase D), escluse eventuali funzionalità OPZIONALI installate: 0,05% dell’importo complessivo del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Il conteggio dei giorni di ritardo rispetto ad una determinata fase di progetto sarà calcolato sulla differenza tra i giorni effettivamente trascorsi a partire dalla data di stipula del contratto e la durata massima dal progetto prevista per la conclusione della fase in questione (ad. es. per la fase C = 60 + 45 + 15 gg solari). Non saranno contabilizzabili eventuali ritardi imputabili a DEA S.p.A. Descrizione Gravità1 Livelli di Servizio (SLA) Penale Tempo a disposizione per la presa in carico di segnalazioni di anomalia all’Ambiente Software in produzione 1 1 ora lavorativa dalla segnalazione dell’anomalia al 10% (dieci fornitore € 50,00 per cento) dell’importo contrattualeogni ora lavorativa di ritardo nella presa in carico della segnalazione 2 4 ore lavorative dalla segnalazione dell’anomalia al fornitore € 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo nella presa in carico della segnalazione 3 8 ore lavorative dalla segnalazione dell’anomalia al fornitore € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di ritardo nella presa in carico della segnalazione Tempo a disposizione per la risoluzione, anche con soluzione temporanea, dell’anomalia segnalata 1 6 ore lavorative dalla segnalazione dell’anomalia al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi fornitore € 200,00 per ogni ora o frazione di lavoro derivante dai rischi ora lavorativa di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) ritardo nella risoluzione della segnalazione 2 2 giorni lavorativi dalla stessa contestazionesegnalazione dell’anomalia al fornitore € 100,00 ogni ora lavorativa di ritardo di ritardo nella risoluzione della segnalazione 3 5 gg lavorativi lavorative segnalazione dell’anomalia al fornitore € 300,00 per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione della segnalazione Tempo a disposizione per la risoluzione definitiva della anomalia 20 gg lavorativi dalla segnalazione dell’anomalia al fornitore € 400,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione della segnalazione 1 Gravità 1 – Applicativo o singola funzionalità critica bloccata: condizione di emergenza. Qualora dette deduzioni Gravità 2 - Applicativo o singola funzionalità non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero operativa: l’operatività complessiva non vi sia stata risposta è immediatamente compromessa, esistono soluzioni alternative che consentono di ovviare temporaneamente al problema. Gravità 3 - Applicativo o la stessa singola funzionalità non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantecritica funziona in maniera degradata: l’operatività complessiva non è immediatamente compromessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.deaelettrica.it

Penalità. E’ fatto obbligo all’operatore di eseguire la fornitura entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Per ogni giorno naturale violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e consecutivo per ogni caso di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualecarente, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante si riserva appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di risolvere il contratto gravi violazioni, di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di pronuncia giudizialeaffidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. L'intenzione Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECapplicazione. In tal caso Decorso tale termine la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà rivarrà trattenendo la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio sul corrispettivo della Stazione Appaltante prima fattura utile ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo tale ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro i termini fissati 10 (dieci) giorni dalla Stazione Appaltantecomunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: unical.portaleamministrazionetrasparente.it

Penalità. Per In caso di mancata sottoscrizione del contratto per inadempienze imputabili al comportamento dell’affidatario è prevista una penale di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno rispetto alla formale convocazione per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialela sottoscrizione. In ogni casorelazione all’esecuzione del presente contratto/appalto, decorsi 30 con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all’irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall’Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto. Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate al gestore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. All’appaltatore verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 (trentaquindici) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato dal ricevimento della nota di addebito per l’ultimazione della forniturala presentazione di eventuali giustificazioni. Ove non pervengano giustificazioni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la stazione appaltante si riserva la facoltà penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere, a pena di risoluzione del contratto, reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 20 del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazionepresente capitolato. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno prestazione oggetto dell’appalto con le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata modalità ed entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteprevisti, l’Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, anche in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cordenons.pn.it

Penalità. Per ogni giorno naturale I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico interesse, e consecutivo come tali non possono essere sospesi o abbandonati. L’Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di ritardo dell’appalto si applicherà seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, le disposizioni del presente capitolato e/o quelle emanate dall’ Ente Appaltante. Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di penali la cui entità monetaria varia a seconda della gravità, da un minimo € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00 ad insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante. In caso di non ottemperanza nei termini previsti, L’Ente Appaltante provvede, con lettera raccomandata, ad inviare seconda formale diffida ed applica una penale pari all’1 ‰ (uno da € 100,00 a € 500,00 per mille) dell’importo contrattualeogni inadempienza considerata di lieve entità e da € 500,00 a € 2.000,00 per ogni inadempienza ritenuta di grave entità ad insindacabile giudizio dell’ Ente Appaltante, oltre al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi pagamento di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeeventuali danni derivanti all’utenza o all’ Ente Appaltante per il perdurare dell’inadempienza. In ogni casocaso di recidiva per la medesima infrazione la penalità sarà raddoppiata. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti con nota scritta, decorsi 30 (trenta) trasmessa anche a mezzo fax o PEC. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all’Impresa Aggiudicataria che nei successivi 10 giorni solari consecutivi oltre lavorativi dal ricevimento della comunicazione, produce per iscritto le proprie eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine senza che l’Impresa Aggiudicataria abbia presentato le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni scritte o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, l’Ente appaltante applicherà la penale ritenuta congrua, dandone comunicazione all’Appaltatore stesso. Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il termine fissato per l’ultimazione provvedimento ed in caso di necessità dal deposito cauzionale. In alternativa la Stazione Appaltante potrà avvalersi della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa cauzione senza bisogno di pronuncia giudizialediffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'intenzione Qualora venissero applicate più di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECtre penalità, o indipendentemente dal numero, le penali complessivamente applicate superino nel biennio il 10 per cento dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per fatto o per colpa dell’aggiudicataria. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura La richiesta e/o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo pagamento delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio pagamento della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantemedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.lonato.bs.it

Penalità. Per Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Appaltatore e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse è facoltà dell’Amministrazione procedere all’applicazione di opportuna penale come di seguito descritto. € 100,00= per ogni giorno naturale ora di mancata presenza. In caso di: mancato svolgimento delle attività indicate ai precedenti artt. 1 e consecutivo 4 mancato rispetto dei tempi di ritardo dell’appalto intervento di cui ai Livelli Minimi Qualitativi (SLA) e delle tempistiche di intervento di cui all’art. 6 (interventi richiesti eccezionalmente al di fuori degli orari di presidio concordati) e di rigetto delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno sanzione che, a seconda della gravità, va da un minimo di € 100,00= ad un importo massimo di € 2.000,00= per mille) dell’importo contrattualeogni violazione, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi fatti salvi eventuali risarcimenti dei danni derivanti dalle inadempienze. Tutti gli importi relativi alle penali saranno trattenuti dal Comune di lavoro derivante dai rischi Bollate dalla fatturazione del periodo di natura interferenzialeriferimento in cui è stata applicata la penale, con relativa emissione di nota di credito da parte dell'Appaltatore. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere valutare l'opportunità di rescindere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialecontratto. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso L’Amministrazione riscuoterà la garanzia definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’Amministrazione il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento. Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante10 giorni dall’avviso.

Appears in 1 contract

Samples: comune.bollate.mi.it

Penalità. Per L’Impresa deve ottemperare alle prescrizioni contrattuali nei tempi e nei modi stabiliti, pena l’applicazione delle seguenti penalità, quando l’inadempimento non sia imputabile all’Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore: − per ogni giorno naturale e consecutivo lavorativo di ritardo dell’appalto si applicherà rispetto ai termini risultanti in contratto relativamente agli adempimenti di cui al presente Capitolato, verrà applicata una penale di importo pari ad Euro 100,00 − una penalità pari ad Euro 100,00 al giorno verrà applicata per il tempo intercorrente tra la data della comunicazione dell’eventuale esito negativo del collaudo e la data di ripresentazione arredi al secondo collaudo − per ogni giorno lavorativo di indisponibilità e inutilizzabilità degli arredi rispetto ai tempi indicati in contratto per gli interventi in garanzia è applicata una penale pari all’1 ‰ (uno ad Euro 50,00 per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi ogni arredo diffettoso. Le penali sono applicate mediante trattenuta in sede di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeliquidazione dei corrispettivi o su eventuali crediti della ditta o mediante prelievo dalla cauzione. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione Art. 16 Risoluzione del contratto ed effetti della fornitura, la stazione appaltante si riserva la risoluzione L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, grave negligenza e violazione delle norme di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno legge e degli obblighi e condizioni contrattuali nonché nel caso di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi esito negativo del collaudo o della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura. L’Amministrazione si riserva altresì di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo nella consegna completa della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; superi giorni trenta e qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente venga meno anche uno solo dei requisiti dichiarati in sede di offerta. In caso di risoluzione del contratto, la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi viene affidata a terzi, in danno dell’appaltatore inadempiente. Le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto al primo esito sfavorevolecontratto risolto sono addebitate all’appaltatore inadempiente mediante prelievo dal deposito cauzionale, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo fatta salva l’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA previste e l’accertamento dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantemaggior danno.

Appears in 1 contract

Samples: www.cittametropolitana.ct.it

Penalità. Per ogni giorno naturale Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta in dipendenza dell'attività oggetto del presente Capitolato costituiscono motivo di applicazione di una penale e consecutivo determinano l'onere da parte della Ditta del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale minima di € 300,00 e massima di € 10.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza. In particolare, in caso di ritardo dell’appalto nell’esecuzione degli interventi programmati si applicherà una penale pari all’1 ‰ di € 300,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato sino alla concorrenza del 3% dell’importo contrattuale complessivo annuo previsto per la manutenzione ordinaria/programmata. Per i ritardi nell’esecuzione degli interventi straordinari, a guasto e d’urgenza o disposti direttamente dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante si applicherà una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. L'importo di tale penale nel suo complesso non può in ogni caso superare il 5% (uno cinque per millecento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA dell'ammontare del canone annuale fissato e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialesarà stabilita in relazione all'entità delle inadempienze. In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l’appaltatore potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte possibilmente in contraddittorio, ma saranno in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti della fornitura, la stazione appaltante Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialeinadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi La Ditta è tenuta al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio e di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare ogni altra prestazione vengano riscontrate, in ogni caso particolare, le proprie deduzioni nel termine massimo deficienze di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.seguito riportate:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Penalità. In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l’APPALTATORE, oltre alla decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi su deliberazione dell’ENTE. Per ogni giorno naturale i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi riportati nell’allegato “Elenco Penalità” facente parte integrante del progetto guida, nonché del presente contratto e consecutivo da ritenersi strettamente vincolante per l’applicazione delle ammende stesse. Le voci dell’Elenco Penalità perdono di ritardo dell’appalto efficacia qualora l’eventuale inadempienza si applicherà sia verificata per ragioni non dipendenti dall’APPALTATORE. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza che dovrà essere inoltrata per iscritto all’APPALTATORE con l’indicazione del numero d’ordine di riferimento dell’“elenco penalità”, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dall’avvenimento e, ove possibile, contestualmente ad esso. Resta chiarito e inteso che la formale contestazione da parte della S.A., a pena di nullità della stessa, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, FAX o Raccomandata A/R, nonché sempre puntualmente circostanziata, nel senso che la stessa dovrà, esattamente e analiticamente, indicare (e, ove possibile, essere corredata da apposita documentazione fotografica): il giorno, l’ora, la Via, il civico e il Comune e/o Località in cui l’asserita inadempienza è stata rilevata, e se quest’ultima è stata accertata da personale incaricato dell’Unione piuttosto che frutto di una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialesegnalazione da parte dell’utenza oppure altro ancora. In ogni caso, decorsi 30 la contestazione dovrà riportare qualsiasi riferimento possa rivelarsi utile all’Appaltatore al fine di consentirgli una immediata attenta verifica ed esercitare il diritto, previsto dalla vigente normativa di riferimento, di formulare le proprie controdeduzioni. Resta, altresì, chiarito e inteso che laddove l’Appaltatore, recuperasse il servizio il giorno stesso della contestazione, la Stazione Appaltante non darà seguito ad alcuna applicazione di penale. L’APPALTATORE avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro il termine di 6 (trentasei) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione dalla notifica della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso L’ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima rata di corrispettivo in cui pagamento. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta sospensione neppure parziale o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantetemporanea del pubblico servizio.

Appears in 1 contract

Samples: www.unionecomuniguilcer.it

Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile dell’Ente. Per ogni giorno naturale grave inadempienza si intende: ‐il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile; ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati attraverso dichiarazione di proprietà o contratto/convenzione d'uso presentata al Comune; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi comunque non oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornituragiorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, la stazione appaltante si riserva alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di risolvere presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art.15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 65% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 2% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 65% di raccolta differenziata al termine del III anno di espletamento del servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere alla rescissione del contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. contrattuale; Nel caso in cui la prima verifica l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativagara, si applicherà procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla rescissione del contratto ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possedimento dei requisiti e così via scorrendo la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantegraduatoria.

Appears in 1 contract

Samples: www.unionecomunialtocilento.sa.it

Penalità. Per In caso di ritardi nella consegna del lavoro, rispetto ai termini previsti si applica, a carico dell’appaltatore, una penalità del 1% calcolata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno e per mille) dell’importo contrattualel’importo imponibile di ciascun ordinativo, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialecome stabilito nell’art.16. In ogni casoQualora il ritardo nell’esecuzione degli ordinativi, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della forniturasu segnalazione degli Uffici, la stazione appaltante comprometta l’efficacia delle iniziative intraprese, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto rifiutare la fornitura e di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno affidare ad altra ditta i lavori non effettuati, addebitando i costi alla ditta inadempiente, considerando la circostanza quale interruzione del servizio e grave inosservanza delle clausole contrattuali o, in alternativa, di pronuncia giudizialeaccettare la fornitura applicando una penale, quale danno arrecato, che verrà quantificato dalla Stazione Appaltante o da personale da essa incaricato. L'intenzione Tutte le infrazioni dovranno essere contestate all’impresa appaltatrice, successivamente alle operazioni di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole regolare esecuzione delle opere, direttamente dalla Stazione Appaltante; in particolare dovrà essere specificato il tipo di prestazione non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevoleeseguita, eseguita in ritardo o male, ovvero la verifica segnalazione di conformità risulti nuovamente negativaaltre eventuali inadempienze. All’impresa è concesso un termine di 7 giorni per controdedurre, si applicherà trascorso il quale ed ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide, verranno applicate le penalità previste. L’importo delle penalità applicate ai sensi del presente articolo sarà detratto o dai pagamenti dovuti all’appaltatore o dalla cauzione. Quando tutte queste garanzie risultassero insufficienti, l’Amministrazione avrà diritto di rivalersi nei modi di legge. L’applicazione delle penalità non toglie all’Amministrazione la penale sopra richiamata facoltà di ricorrere a provvedimenti più rigorosi quale la risoluzione del contratto per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualecolpa del fornitore, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantechiedere il riconoscimento dei danni.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.napoli.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica documentazione tecnico specialistica oggetto del presente appalto non venga consegnata da parte dell'impresa Appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute negli atti di conformità gara, in particolare nel Capitolato Speciale e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, o vengano riscontrate carenze e inadempimenti nella documentazione stessa, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, saranno addebitate le penalità di seguito indicate. E’ considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno rispetto sia ai termini di consegna della fornitura documentazione, sia ai termini per il ritiro di quelli eventualmente contestati. Nelle ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà applicata una penale pari all’uno per mille (collaudo1‰) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata dell’importo del contratto per ogni giorno solare di ritardoritardo rispetto ai termini di consegna previsti. Nell’ipotesi in cui l’importo Non verranno considerati ritardi nell’esecuzione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualeprestazioni contrattuali i periodi di inattività dovuti ad eventi non imputabili all’Appaltatore, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitoquali ad esempio calamità naturali o condizioni meteo climatiche avverse. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi al precedente periodo verranno contestati all’Aggiudicatario all’appaltatore per iscrittoiscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L’Aggiudicatario L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno potranno essere applicate le penali sopra indicate. Le Nel caso di applicazione delle penali, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, provvederà a recuperare ad incamerare la cauzione. L’applicazione delle penali verranno regolate dalla Stazione Appaltantenon preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivail Consorzio Industriale Provinciale di Sassari avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento. In quest’ultimo ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto attuativo, al netto di IVA. Resta intesa la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro facoltà per il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di chiedere, oltre al pagamento delle penali, il risarcimento di tutti i termini fissati dalla Stazione Appaltantedanni eventualmente subiti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto Condizionato (Schema)

Penalità. Per L’Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso ovvero in alcune sue parti. In caso di inosservanza delle norme del presente contratto, e per ciascuna carenza rilevata, l’Azienda USL potrà applicare le penalità di seguito elencate, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: ⮚ in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale € 1.500,00, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà mancato servizio; ⮚ in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto; ⮚ in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell’aggiudicatario o da esso incaricati, sarà applicata una penale di € 1.500,00 per ogni fatto; ⮚ in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari all’1 ‰ (uno a € 500,00 per mille) dell’importo contrattualeogni fatto. In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del Distretto di Bologna, o un suo incaricato, comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo fax o pec, al netto dell’IVA referente della ditta quanto emerso e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi insieme concorderanno per un confronto, con stesura di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeun apposito verbale. In ogni casocaso di mancato confronto, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECpenale. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria ditta non potrà mai attribuirne sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata. La ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la causa facoltà dell’Azienda USL, in tutto od in parte alla stazione appaltante caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitival’effettuazione del servizio. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantetal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Appears in 1 contract

Samples: ww2.ausl.bologna.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo Nel caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di appalto, l’Istituto Burlo Garofolo procederà all’applicazione di penalità, variabili in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato; nello specifico: - nel caso di inadempimento o ingiustificato ritardo dell’appalto si applicherà rispetto il termine contrattuale, nell’effettuazione delle prestazioni previste, sarà applicata una penale pari all’1 ‰ ad € 200,00.- (uno duecento) ogni qualvolta si verifichi il fatto; - qualora dall'inadempienza conseguano per millel'Istituto danni, pericoli o disagi, la penale potrà essere elevata fino ad € 2.000,00.- (duemila), fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento nel caso di danni materiali e/o morali; - nel caso di inadempimento in termini di disponibilità di mezzi, operatori, DPI, sarà applicata una penale pari ad € 300,00.- (trecento) ogni volta si verifichi il fatto. - € 100/giorno di ritardo nell’esecuzione di prestazioni inerenti la manutenzione ordinaria. L’Istituto Burlo Xxxxxxxx richiamerà la ditta aggiudicataria, con comunicazione scritta, informando circa le applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate. Le penalità, a carico dell’Impresa, saranno direttamente trattenute sui compensi ad essa dovuti operando detrazioni sulle fatture emesse dall’impresa medesima. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’istituto della risoluzione del contratto. Il dipendente dell’Impresa dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento delle diverse strutture sanitarie territoriali e presidi, delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonchè assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Azienda sanitaria o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio. La ditta affidataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all’ ISTITUTO BURLO XXXXXXXX ed a terzi, dall’adempimento del servizio disciplinato dal presente Capitolato. L’assicurazione deve coprire i danni a cose di proprietà dell’Istituto Xxxxx Xxxxxxxx e i danni a terzi e a cose di terzi. Qualsiasi danno arrecato a beni di proprietà dell’ISTITUTO BURLO GAROFOLO da parte del personale della ditta affidataria, sarà risarcito a spese della ditta medesima. Il Dipartimento Servizi Condivisi procederà oltre alle informazioni inerenti l’applicazione delle penalità di cui all’art..13 del presente capitolato, ad ammonire l’aggiudicatario in caso di sue carenze gravi accertate. Sono da intendersi carenze gravi: - la mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali, così come riportati anche nell’elenco di cui al netto dell’IVA medesimo art.13 citato, qualora si ripetano per almeno due volte nel corso della stessa settimana; - tutte quelle che pregiudicano significativamente la sicurezza del comprensorio ospedaliero e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni casodelle sedi distaccate, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la ritenute tali dalla stazione appaltante si riserva . A tal proposito l’Istituto Burlo Garfolalo provvederanno preliminarmente a comunicarne l’effettiva sussistenza onde evidenziarne la facoltà pericolosità e l’urgenza (es.: necessità di risolvere il contratto mettere in sicurezza una determinata area/zona causa problematiche strutturali emerse). L'appalto potrà essere risolto di diritto in qualsiasi momento, ai sensi e per inadempimento dell'impresa gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, senza bisogno necessità di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanziaprevia diffida, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.nei seguenti casi:

Appears in 1 contract

Samples: arcs.sanita.fvg.it

Penalità. Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualità, sia all’approntamento alle verifiche di conformità o ripresentazione verifica di conformità, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni solari. Nel caso in cui all’esito della verifica di conformità finale la fornitura risulti anche solo parzialmente difforme rispetto ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico e al Disciplinare posti a base di gara nonché alle caratteristiche e/o ai parametri dichiarati in sede di “offerta tecnica, e tali difformità non siano tali da pregiudicare la funzionalità dei manufatti e la fruizione dei beni, l’Amministrazione valuterà la penalità da applicare in base alla gravità della difformità riscontrata, sulla base del parere tecnico fornito dal competente Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio. Il “Servizio di addestramento e formazione” di cui all’art. 2 del presente contratto è sottoposto ad una penale dell’1 per mille sul valore del contratto qualora iniziasse con un ritardo superiore ai 3 giorni solari dal giorno naturale e consecutivo stabilito dall’Amministrazione calcolando la citata penale per ogni giorno di ritardo dell’appalto si applicherà in più. Per il “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione” di cui all’art.2 del presente contratto verranno applicate le seguenti penalità da calcolarsi sul valore del contratto: - Assistenza tecnica di II livello: in caso di superamento del tempo massimo di intervento (72 ore) verrà applicata per ogni ora in più la penale dell’1 per mille; - Ripristino e perfetta efficienza del dispositivo, in caso di guasti critici in un massimo di 30 giorni solari: in caso di superamento della citata tempistica verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo in più, una penale pari all’1 ‰ (uno dell’1 per mille) dell’importo contrattuale; - Durante l’intero periodo di manutenzione ed assistenza tecnica assicurato in caso di guasto critico ad uno dei sistemi di controllo flow through la società aggiudicataria, qualora previsto dalla stessa, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un dispositivo sostitutivo per l’intero periodo necessario al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi ripristino della piena efficienza del sistema sostituito entro un termine di lavoro derivante dai rischi 5 giorni lavorativi dalla segnalazione dell’Ufficio: in caso di natura interferenzialesuperamento della citata tempistica verrà applicata, per ogni giorno in più una penale dell’1 per mille. In L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, decorsi superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento a verifiche di conformità o nella consegna della fornitura costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione definitiva, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art.124, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.36/2023. Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà liquidata la somma limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall’Amministrazione ed applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione dalla data di ricezione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi comunicazione a mezzo PEC dell’applicazione della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantepenalità.

Appears in 1 contract

Samples: www.poliziadistato.it

Penalità. Per In caso di difformità rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione di penali, fatto salvo in ogni giorno naturale caso il risarcimento del maggior danno e consecutivo le diverse ipotesi di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno risoluzione contrattuale per mille) dell’importo contrattualeinadempimento, al netto dell’IVA sulla base del seguente schema: Mancata, parziale o ritardata consegna e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità installazione dell’attrezzatura entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata termini indicati € 300,00 per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo ritardo Mancato, parziale o ritardato collaudo delle attrezzature entro i termini indicati € 300,00 per ogni giorno di ritardo Tempo di intervento previsto per la riparazione dell’apparecchiatura € 50,00 per ogni ora di ritardo Risoluzione degli interventi di manutenzione correttiva previsto nel contratto, per singola apparecchiatura € 300,00 per ogni giorno(o frazione di giorno) di ritardo interventi di manutenzione preventiva su singola apparecchiatura € 200,00 per ogni settimana di ritardo oltre la data prevista/programmata L’ammontare delle penali applicabili superi l’importo comunque non potrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualedel corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo oltre alla sicurezza sui luoghi quale le Aziende Sanitarie potranno risolvere l’Ordinativo di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeFornitura. L’Appaltatore potrà comunicare, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine temine massimo di 5 10 (cinquedieci) giorni lavorativi solari e continuativi dalla stessa contestazionericezione della contestazione stessa. Qualora dette le predette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta pervengano nel termine indicato, si applicheranno ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell’Azienda Sanitaria interessata alla fornitura, a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali sopra indicatea decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le La richiesta e/o pagamento delle penali verranno regolate dalla Stazione Appaltantedi cui al presente articolo, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. Dopo il quindicesimo giorno di ritardo previsto per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo varie ipotesi sopra descritte le Aziende Sanitarie avranno in ogni caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteil diritto di risolvere l’Ordinativo di Fornitura, incamerare il deposito cauzionale e porre a carico del contraente gli eventuali danni conseguenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.azero.veneto.it

Penalità. Per ogni giorno naturale In caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 5 punti 2 e consecutivo 3, dell’art. 6 punti 3 e 4, l’affidatario è passibile di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo al 10% dell’ammontare contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva salvo la facoltà dell’Amministrazione, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di risolvere il contratto e, ove si ravvisino gli estremi di diritto reato, di esporre denuncia all’Autorità giudiziaria. In caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 6 punto 1 qualora la ditta non provveda alla sostituzione delle professionalità indicate in sede di offerta o, se sostituite con personale non in possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto fatto salvo il risarcimento dei danni. L’aggiudicatario dell’incarico che termina in ritardo il lavoro, ai sensi dell’artt. 9 e 10, non sanato da concessioni di proroga o da sospensione, o che non consegna nel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, è soggetto a penale nella misura di Euro 300,00 (trecento) giornalieri. Qualora il ritardo superi di 30 giorni il tempo utile concesso per inadempimento dell'impresa portare a termine il lavoro, è facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto per inadempienza con proprio decreto e senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò azione giudiziaria, alla quale espressamente ed anticipatamente le parti rinunziano, senza pregiudizio per eventuali ulteriori azioni alle quali l’inadempienza di questa possa dare luogo riservandosi il risarcimento di danni maggioriogni danno e spesa. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanziaInoltre, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante è fatto obbligo all’aggiudicatario di consegnare il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili svolto fino a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantequel momento.

Appears in 1 contract

Samples: www.sito.regione.campania.it

Penalità. Per Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’ASL BI contraente o imputabili all’Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, l’ASL BI, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato: - per ogni giorno naturale e consecutivo solare di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) – non imputabile all’ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito – rispetto alla somma del tempo massimo di inizio intervento e del tempo massimo di risoluzione del problema, come indicato nella documentazione tecnica: fino all’1‰ dell’importo contrattualecomplessivo del contratto, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi IVA; - in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al 10 % dell’importo complessivo del contratto, al netto di natura interferenzialeIVA, per ogni inadempienza; Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione lavorativi dalla data della fornitura, la stazione appaltante contestazione. L’ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il procedere alla risoluzione del contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile penali per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo ritardo raggiungessero un valore pari al 10% (dieci dell’importo del contratto. È fatta salva la facoltà dell’ASL BI di esperire ogni altra azione per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno patitosubito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell’esecuzione del contratto verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio detratti da eventuali crediti della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione AppaltanteDitta.

Appears in 1 contract

Samples: aslbi.piemonte.it

Penalità. Per ogni giorno naturale Qualora l’Appaltatore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale, agli atti di gara o al contratto, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso formale lettera (da inoltrarsi a mezzo PEC.) di contestazione degli addebiti da parte delle AA.OO., avverso la quale l’Appaltatore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, che dovranno pervenire al protocollo delle AA.OO. entro e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi non oltre il termine fissato per l’ultimazione di 15 giorni solari dal ricevimento della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PECstessa. In tal caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, le AA.OO. procederanno ad applicare la stazione appaltante potrà incamerare penale prevista dagli atti di gara o dal contratto, senza ulteriori indugi. Resta inoltre impregiudicata ogni azione delle AA.OO. verso la cauzione definitiva Ditta aggiudicataria per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità. Parimenti, l’inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che l’A.O. dovesse sopportare per effetto dell’inadempimento. L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizzano le AA.OO. a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di diritto delle AA.OO. al risarcimento di danni maggioriogni eventuale danno. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura Le penali saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazioneprovvedimento giudiziale. Nel caso in cui di incameramento totale o parziale della cauzione, la prima verifica di conformità ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano stessa nel suo originario ammontare. In particolare, le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardoAA.OO. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltanteseguenti penali: Il mancato rispetto di questo contenuto nel presente capitolato speciale, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per a carico della ditta aggiudicataria le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.seguenti penali:

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-brianza.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto Qualora, nel corso dell’espletamento del servizio, si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno accerti inadempimento da parte della Ditta affidataria, ciò verrà tempestivamente contestato per mille) dell’importo contrattualeiscritto. A seguito della suddetta contestazione la Ditta è tenuta a fornire, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeentro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. In ogni casoResta inteso che l’Amministrazione può, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine fissato sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento contestato. L’aggiudicatario, senza esclusione alcuna delle eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal contratto, sarà soggetto a penalità di importo pari a € 200,00 qualora: - trasgredisca agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l’esecuzione; - riveli carenze nell’organizzazione del lavoro producendo disservizi o intralci alle attività svolte negli immobili; - non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e tempi da osservare, nonché all’ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all’Ente; - non ripristini il materiale di consumo cartaceo ed i prodotti per l’ultimazione della fornitural’igiene delle mani; L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari a € 500,00 nel caso di: - interruzione del servizio senza giustificati motivi; - logorio abnorme dei locali interessati dal servizio di pulizia causati da incuria o prolungato utilizzo di prodotti inadeguati; - violazione delle norme vigenti in materia di smaltimento i rifiuti; L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari a € 2.500,00 per ogni persona non regolarmente assunta in servizio; Al verificarsi del secondo inadempimento accertato per la stessa violazione, con le modalità di cui sopra, la stazione appaltante penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza contestazione per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata. A seguito dell’avvenuta applicazione di numero tre penali l’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto precedere alla risoluzione del contratto. L’importo dovuto alla penalità conseguente al verificarsi degli inadempimenti accertati verrà portato in detrazione in occasione della prima scadenza di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantefatturazione utile successiva all’accertamento dei relativi inadempimenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

Penalità. Per Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni giorno naturale e consecutivo momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ritardo dell’appalto ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. Trascorso il termine di consegna di cui all’art. 8.1, si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno di € 150,00/giorno per mille) dell’importo ogni mezzo mancante fino ad un massimo di giorni 30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente macchine consegnate siano difformi da quelle richieste, la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi potrà essere, in tutto o in parte, rifiutata. Dal momento del rifiuto dei mezzi difformi fino al primo esito sfavorevolegiorno della regolarizzazione della fornitura, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà l’Ente potrà applicare la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscrittoal comma precedente. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni Nel caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatolievi difformità, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitivae che non comportino differenza di valore dei beni, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penale pari al valore della difformità riscontrata. In quest’ultimo Nel caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro in cui siano disattesi i termini fissati dalla di riconsegna dei mezzi in manutenzione e non sia fornito, nei termini stabiliti, il mezzo sostitutivo, si applicherà una penale di € 250,00 (duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo. Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio della Società Alto Belice Ambiente SpA ATO PA2 e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non imputabili all’impresa. Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante, in sede di liquidazione delle competenze, con specifico provvedimento. Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio. Le penalità eseguite in danno della Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.monreale.pa.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo Ove si verifichino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ATS dell’Insubria ha facoltà di applicare, previa contestazione formale, penali rapportate alla gravità delle inadempienze riscontrate. In caso di ritardo dell’appalto si applicherà nell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, l’ATS potrà applicare una penale pari all’1 ‰ (uno all’uno per mille) mille dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi contrattuale per ogni giorno di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialeritardo. In caso di ritardi superiori a cinque giorni solari, l’ATS ha facoltà di procedere direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce che sarebbe dovuta essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni casoaltra spesa e/o danno. In caso di difformità della prestazione effettuata rispetto a quanto prescritto, decorsi 30 (trenta) potrà essere applicata una penale per un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo pari al 10% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, che dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel termine massimo di cinque giorni solari consecutivi dal ricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali come sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. In caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore, oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornituraall’applicazione delle penali, la stazione appaltante l’ATS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudizialefare eseguire le prestazioni non erogate da altro soggetto, con addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni maggioriderivanti dagli inadempimenti contrattuali. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura La richiesta e/o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo pagamento delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio pagamento della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantemedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Lettera Di Invito Per L’affidamento Della Fornitura Di Bottiglie Da Laboratorio in Vetro Occorrenti All’ats Dell’insubria

Penalità. Per ogni giorno naturale L’aggiudicatario è civilmente e consecutivo penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trentadieci) giorni solari consecutivi oltre dal ricevimento della contestazione. Xxx, a giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui l’aggiudicatario non contro deduca nel termine assegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, secondo quanto previsto dal presente articolo. Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, da applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. GRAVE Assenza/mancata esecuzione integrale della prestazione € 2.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la prestazione del servizio in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o immateriale all’Amministazione Da € 1.000 ad € 1.999,00 ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle condizioni per corretta operatività e per il termine fissato confort degli utenti o che reca un danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o inadempimento con impatto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti o che reca un lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 Biglietteria on site Regolare e puntuale funzionamento delle biglietterie on-site Non erogazione Grave entità, per l’ultimazione della forniturafrazione di giornata verrà calcolata in maniera proporzionale Pagamento con carte di debito, carte di credito e comunque nelle forme indicate dall’Amministrazione Non erogazione di una delle modalità alternative al pagamento in contanti Entità marginale Verifica del possesso dei requisiti di titoli / requisiti per avere diritto a biglietti ridotti e/o gratuiti Mancata verifica Entità bassa Abbigliamento e riconoscibilità del personale Abbigliamento non conforme all’offerta tecnica presentata e mancanza di visibilità del tesserino di riconoscimento corredato di foto Entità bassa , si applica ad ogni singolo operatore trovato non conforme Corretta tenuta dei locali concessi per uso biglietteria Cura e pulizia non adeguate rilevata dalla S.A. Entità alta Biglietteria on line Regolare funzionamento del sistema on line H24 e 7 giorni su 7 Non erogazione per una o più giornate Grave entità in caso di sospensione del servizio per frazioni di giornata, la stazione appaltante penale sarà calcolata in maniera proporzionale Possibilità di pagamento con carta di debito, carte di credito Non erogazione di una o più modalità Entità media Servizio assistenza , orientamento e vigilanza Regolare funzionamento del servizio di assistenza clienti Non erogazione per una o più giornate Grave entità , per sospensione del servizio per frazioni di giornate la penale sarà calcolata in maniera proporzionale Regolare presidio dei varchi Non erogazione Grave entità , la penale sarà calcolata anche per frazioni di giornata in maniera proporzionale alla mancata custodia del varco Abbigliamento e riconoscibilità del personale Abbigliamento non conforme all’offerta tecnica presentata e mancanza di visibilità del tesserino di riconoscimento corredato di foto Entità bassa , si riserva applica ad ogni singolo operatore trovato non conforme Aspetti generici Mancata pulizia e riordino di tutti gli immobili affidati Cura e pulizia non adeguate rilevata dalla S.A. Entità Alta Mancato versamento dei corrispettivi derivanti dall’appalto nei tempi e modi previsti dall’art. 14 Non erogazione Entità Grave Mancata trasmissione report previsti dall’art. 14 Non erogazione Entità Alta Riservatezza dei dati raccolti e cura nella gestione delle comunicazioni da parte del gestore e dei dipendenti Divulgazione dei dati a soggetti non autorizzati Entità alta Comunicazione di informazioni richieste dall’Amministrazione in base ad esigenze specifiche Mancato invio Entità alta Abbigliamento e riconoscibilità del personale Abbigliamento non conforme all’offerta tecnica presentata e mancanza di visibilità del tesserino di riconoscimento corredato di foto Entità bassa , si applica ad ogni singolo operatore trovato non conforme Mancato utilizzo di DPI Non conforme Entità alta Insufficiente vigilanza sui beni affidati in merito all’appalto Danneggiamento per mancanza di vigilanza Entità grave Personale insufficente rispetto ha quello richiesto dal CSA ed offerto in sede di gara Non conforme Entità alta Mancate comunicazioni dei nominativi del personale adibito all’appalto ed aggiornamenti in caso di recessi contrattuale Non conforme Entità alta Altre irregolarità in seguito ad ordini di servizio non rispettati Definite dalla S.A. in corso d’appalto e con i criteri della Tabella A Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e di diritto richiedere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito. Gli importi addebitati a titolo di penale o per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di il risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo maturati mensilmente ovvero sul deposito cauzionale; in questo ultimo caso la garanzia definitiva cauzione dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante15 giorni successivi alla data del prelievo.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.terni.it

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattualevalutazione che potrà portare, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi volta in volta, all’applicazione di natura interferenzialepenali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In ogni particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna delle apparecchiature in tempi superiori a quelli indicati all’Art.6. In tal caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la applicare una penale sopra richiamata pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. Nell’ipotesi • Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati all’Art.6. In tal caso, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato In tal caso, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 300,00 oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.9). In tal caso, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni corso/affiancamento non eseguito. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (Allegato B). In tal caso, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari allo 0.5% dell’importo annuo della fornitura, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui l’importo non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, l’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni apparecchiatura non regolarmente manutenuta. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari allo 0.5% del totale annuo della fornitura per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’Azienda si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.16). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei kit/ consumabili, (vedi Art.12), l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 5% del valore del materiale ordinato per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. In caso di fornitura di prodotti difformi, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 5% del valore del materiale ordinato. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’Azienda a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedegli eventuali maggiori danni.

Appears in 1 contract

Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Penalità. Per ogni giorno naturale La Ditta aggiudicataria nella gestione del servizio avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e consecutivo di regolamento concernenti il servizio stesso, nonché a quanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire nell’offerta. Qualora si verifichi l’interruzione, il ritardo dell’appalto si applicherà o la incompleta esecuzione di uno dei servizi affidati e/o delle procedure di rendicontazione verrà comminata all’appaltatore una penale pari all’1 ‰ graduata, in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato, da euro 200 (uno per milleduecento) dell’importo contrattualea euro 2.000 (duemila), al netto dell’IVA stabilita insindacabilmente dall’Amministrazione a seguito di regolare contestazione di addebito alla Ditta appaltatrice e dell’eventuale costo relativo previa acquisizione di sue eventuali giustificazioni. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni degli utenti o del personale addetto alla sicurezza vigilanza ed assistenza oltre che gli interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le penalità saranno comminate mediante nota d’addebito approvata dal Responsabile comunale del servizio, previa contestazione scritta dell’inadempienza. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia fatto pervenire accettabili contro deduzioni, le penali si intendono accettate. L'ammontare delle penalità è addebitato sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenzialecrediti dell'Aggiudicatario, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, e viene trattenuto mediante deduzione sulle emettente fatture. In ogni casoMancando crediti o essendo insufficienti, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva l'ammontare delle penalità viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscrittoaddebitato sulla cauzione. L’Aggiudicatario dovrà comunicare si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni arrecati all’Amministrazione aggiudicatrice in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale. L’Aggiudicatario si impegna a non interrompere il servizio senza autorizzazione da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria terrà sollevato il Comune da ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili terzi, in ordine a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta tutto quanto ha diretto o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteindiretto riferimento all’esecuzione del servizio.

Appears in 1 contract

Samples: www.comunecotronei.gov.it