Common use of Penalità Clause in Contracts

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Ritiro, Trasporto E Smaltimento Dei Rifiuti Radioattivi, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni e di consegna delle monografie devono intendersi essenziali, l’Ateneo, nel caso in cui soprala mancata effettuazione o il ritardo e l’irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna offerto in sede di gara, pari al 1% dell’importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla dovuta sostituzioneconcorrenza massima del 39% di detto importo. L’Ateneo ha inoltre la facoltà di provvedere autonomamente all’acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall’Ateneo. I ritardi nella consegna saranno giustificati soltanto se i volumi richiesti risultassero non ancora pubblicati o in ristampa. La mancata consegna sarà dovuta una penalità considerata giustificata se i libri risultassero inesistenti, eliminati dai piani editoriali dell’editore o esauriti. In queste ultime ipotesi (di ritardo giustificato e di mancata consegna) non verranno applicate le penali di sui sopra. Della sussistenza di uno degli elementi giustificativi dovrà essere data comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall’Ateneo, risulti che i volumi non consegnati siano invece acquistabili attraverso normali canali distributivi (altre commissionarie italiane, librerie online italiane ed estere, direttamente dall’editore) il Fornitore sarà tenuto a fornirli in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)ogni caso. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziil Fornitore non provveda all’invio entro i termini previsti, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero l’Ateneo può procedere all’acquisto addebitando in danno al Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo. In caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° consegna della reportistica prevista, sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno solaredi ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. In caso di mancata attivazione del servizio visioni o di ritardo nell’invio delle visioni superiori ai 15 giorni sarà applicata penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal Capitolato. Nel caso in cui si verifichino altri disservizi o inadempimenti per cause imputabili al Fornitore l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con Il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Ateneo superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione per lotto, l’Ateneo potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artproprio rapporto. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioL’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs and Related Management Services, Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs, Capitolato Speciale Per La Fornitura Di Monografie Scientifiche E/O Didattiche

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoIn ogni caso, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno termine fissato per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertal’ultimazione della fornitura, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere stazione appaltante si riserva la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto facoltà di risolvere il contratto (di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex artviene effettuata mediante PEC. 1456 In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del Codice Civile)ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Per difetto Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e comunque complessivamente non superiore dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al 10%, nella misura risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che sarà stabilita daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel capitolato speciale termine massimo di appalto e nel contratto 5 (ordine/contrattocinque) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardogiorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizidette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione si applicheranno le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativosopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariasui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con In quest’ultimo caso la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Contract for Supply and Installation of It Equipment, Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso 5.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede lavoro derivante dai rischi di garanatura interferenziale. 1. Le penalità riguardanti 5.2 Nel caso in cui la liquidazione del danno prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per inadempimento sono così previste: A. In caso la verifica di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione conformità entro 48 ore solari, sabato i 20 (venti) giorni naturali e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore consecutivi successivi al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoprimo esito sfavorevole, ovvero in caso la verifica di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solareconformità risulti nuovamente negativa, ovvero qualora l’importo massimo della si applicherà la penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata ritardo. 5.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e comunque complessivamente non superiore dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al 10%, nella misura risarcimento dell’eventuale danno patito. 5.4 Gli inadempimenti contrattuali che sarà stabilita daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. 5.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel capitolato speciale termine massimo di appalto e nel contratto 5 (ordine/contrattocinque) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardogiorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizidette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)si applicheranno le penali sopra indicate. 25.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. Fatta eccezione per In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittetermini fissati dalla Stazione Appaltante. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Strumentazione Ottica, Contract for Supply of Equipment

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi: a) Per consegne, in caso ritardo rispetto ai termini stabiliti di ritardato adempimento degli obblighi contrattualicui all’art.11, le Aziende si riservano la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale, pari allo 0,5 per mille, determinata ai sensi dell’art.113 bis c.4) del Codice Appalti, così sostituito dall’art. Nel corso 4 della Legge n.37/2019, ovvero sarà commisurata ai giorni di vigenza ritardo e proporzionali rispetto all’importo del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione contratto o della prestazione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento penali dovute sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 pari all’0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizial ritardo, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoe non possono comunque superare, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solarecomplessivamente, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare di detto ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariocontrattuale. B. Per ogni giorno solare b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di ritardo rispetto alla data fissata per comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art.12, la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo penale è pari allo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e calcolato in misura giornaliera. Le penali non possono comunque complessivamente non superiore al 10%superare, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizicomplessivamente, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare di detto ammontare netto contrattuale contrattuale. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, la ASL ha I comma, del D.P.R. n.633/72. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di risolvere delle Aziende Sanitarie a richiedere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)risarcimento degli eventuali maggiori danni. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Gara Europea Per Appalto Di Reagents, Capitolato Speciale

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali 1. L’amministrazione appaltante procede all’accertamento della conformità delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste e alle prescrizioni contrattuali. Qualora l’Appaltatore non dovesse rispettarle, sarà tenuto, nei confronti della stazione appaltante, al pagamento di penali, nonché dei danni conseguenti e delle maggiori spese eventualmente sostenute. In particolare: • in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso mancato rispetto dei tempi fissati negli ordini di vigenza esecuzione del rapporto contrattuale sarà riscontratoservizio (ad esempio per l’editing completo, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoper la consegna delle copie cartacee, il rispetto degli impegni tecniciper l’immissione delle opere nel circuito di distribuzione, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di garaecc. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale), oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopral’amministrazione appaltante applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto ritardo, pari a € 50 (euro cinquanta/00); • nell’ipotesi di irregolarità della prestazione, che non comporti l’applicazione di quanto precedentemente indicato (ad esempio per difformità relative alla dovuta sostituzionepromozione e al marketing, sarà dovuta alla distribuzione delle opere, alla produzione delle quantità minime richieste, ecc.), l’amministrazione appaltante applicherà una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualepenale pari al 5% dell’importo della singola commessa. 2. Le penali di cui al presente articolo saranno proposte nel limite massimo del 10% dell’importo del singolo ordine di esecuzione del servizio, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)fatto salvo l’accertamento del maggior danno. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia le penali superino il limite massimo del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL l’amministrazione appaltante ha diritto facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille danno all’Appaltatore ai sensi e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, con le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittemodalità previste dalla normativa vigente. 3. Trascorso tale termineL’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti derivanti dall’accordo quadro o, l’eventuale penale sarà applicata se mancanti o insufficienti, sulla base garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. 4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all’applicazione di un provvedimento penali dovranno essere contestati, mediante PEC, all’Appaltatore che dovrà comunicare all’amministrazione appaltante le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della ASLcontestazione. Qualora tali controdeduzioni non pervengano nel termine anzidetto o non siano idonee a giustificare l’inadempimento, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione saranno applicate le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione oggetto della contestazione. 5. La richiesta e/o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare pagamento delle penalità penali non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitorisultato inottemperante.

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Samples: Service Agreement, Accordo Quadro

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ai sensi dell’art 10 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore nei casi di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratosospensione dei lavori, da parte del Direttore dell’esecuzione non potrà superare, per tutta la durata del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara. 1cui al precedente Art. 4. Le penalità riguardanti Parti inoltre, ai sensi dell’art.11 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la liquidazione colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale dell’1 per mille ai sensi dell’Art. 113-bis del danno per inadempimento sono così previste: A. In D.lgs. 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso di fornitura di merce difettosa o nel quale l’Appaltatore esegua i lavori in maniera non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecontenute nel presente contratto, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertae dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la dittail Committente potrà, a proprie spesesua insindacabile scelta, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solariavvalersi della cauzione definitiva, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità bisogno di diffida o messa in mora procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si 20 intenderà non di forza maggiore)scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la ASL, in caso Società avrà facoltà di inosservanza dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell'applicazione delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento penali e delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso conseguenti compensazioni con la ASL o sul deposito cauzionalecauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, ove costituito.l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della garanzia originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare tale garanzia fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte del Committente, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c..

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso gara ovvero violazione di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattonorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e Comune contesterà formalmente gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre addebiti indicando il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un terminetermine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giornigiorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la presentazione natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di memorie scritte. 3gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel In caso di mancata recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento amministrativodi sanzione. Qualora non sia rispettato, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle l’ammontare della penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti sarà prelevato dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso 6.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede lavoro derivante dai rischi di garanatura interferenziale. 1. Le penalità riguardanti 6.2 Nel caso in cui la liquidazione del danno prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per inadempimento sono così previste: A. In caso la verifica di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione conformità entro 48 ore solari, sabato i 20 (venti) giorni naturali e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore consecutivi successivi al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoprimo esito sfavorevole, ovvero in caso la verifica di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solareconformità risulti nuovamente negativa, ovvero qualora l’importo massimo della si applicherà la penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata ritardo. 6.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e comunque complessivamente non superiore dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al 10%, nella misura risarcimento dell’eventuale danno patito. 6.4 Gli inadempimenti contrattuali che sarà stabilita daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. 6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel capitolato speciale termine massimo di appalto e nel contratto 5 (ordine/contrattocinque) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardogiorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizidette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)si applicheranno le penali sopra indicate. 26.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. Fatta eccezione per In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittetermini fissati dalla Stazione Appaltante. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Technical Specifications, Fornitura Di Attrezzature Scientifiche E Tecnologiche

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto nell’esecuzione della fornitura e della installazione oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla data fissata sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. 2. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia la Società non renda nuovamente la fornitura disponibile per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoprimo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. 3. Nell’ipotesi in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora cui l’importo massimo della penale irrogata delle penali applicabili superi il 10% dell’ammontare (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto contrattuale dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, la ASL ha diritto di risolvere l’Ente potrà risolvere, ai sensi dell’Art. 108 comma 4 del Codice, il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)in danno all’aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. 24. Fatta eccezione Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Società per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteiscritto. 35. Trascorso tale termineLa Società dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione si applicheranno le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativosopra indicate. 6. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariasui corrispettivi dovuti alla Società per le attività dell’appalto già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con In quest’ultimo caso la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

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Samples: Contract for the Supply of a High Performance Datacenter, Procurement Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per Per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionetempistica indicata nei commi 1 e 2 dell’art. 4 del presente documento sarà applicata, sarà dovuta per ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI, una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 penale pari all’1 (uno) per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale dell’importo contrattuale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso ciascuno di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)detti contratti. 2. Fatta eccezione L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione con possibilità per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità il Fornitore di diffida o messa in mora presentare controdeduzioni entro 7 (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittesette) giorni solari dalla ricezione della stessa. 3. Trascorso tale termineL'ammontare della penalità sarà addebitato, l’eventuale penale di regola, sui crediti del Fornitore dipendenti da ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI e sarà applicata trattenuto sulla base prima fattura in pagamento ovvero sulla cauzione definitiva di un provvedimento della ASLcui all’art. 13 del presente documento, e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la CONSOB o l’AGCM dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Fornitore. 4. Le penali non potranno, comunque, superare il 10% dell'importo di ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI. Oltre detto limite la CONSOB e l’AGCM potranno procedere, ciascuna in relazione al proprio CONTRATTO ATTUATIVO, alla risoluzione di diritto in danno del Fornitore. 5. Fermo quanto indicato nei precedenti commi e nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui successivo art. 12, la ASL ritiene risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB non comporterà di disattenderlenecessità la risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO AGCM e viceversa. 4.Nel In caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate risoluzione di uno dei CONTRATTI ATTUATIVI l’ORDINATIVO QUADRO DI FORNITURA si intenderà risolto parzialmente con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoriferimento alle prestazioni facenti capo al CONTRATTO ATTUATIVO risolto.

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Samples: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Qualora intervengano ritardi nella consegna degli autobus e/o degli impianti rispetto al termine di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratocui al presente capitolato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, o il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti miglior termine offerto dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In , salvo il caso di fornitura comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità pari allo 0,15% del prezzo di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno solare e per ciascun autobus e/o impianto oggetto della fornitura non ancora consegnato; Saranno considerate cause di forza maggiore, sempre ché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione e gli eventuali ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti da parte degli Enti competenti. Ai fini dell’applicazione della penale, la data di consegna è quella di pervenimento del bus presso il Comune cui è destinato l'autobus, regolarmente omologato, immatricolato e completo di tutti gli allestimenti e componenti previsti, così come risultante dal verbale di accettazione/consegna degli autobus. Qualora il ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualedi consegna superi i 90 giorni solari, e comunque complessivamente non superiore nel caso in cui il Fornitore rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni suddette, il Committente si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, l’esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti, al 10%recupero dei danni subiti e delle penalità, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto nonché di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artcon maggiori spese a totale carico del Fornitore stesso. 1456 del Codice Civile). Per difetto Gli importi delle penali che si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo regolati prima dello svincolo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)cauzione definitiva. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Tecnico Per l'Acquisto Di Autobus Elettrici, Capitolato Tecnico Per l'Acquisto Di Autobus Elettrici

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle Qualora venissero riscontrati dei disservizi (eventualmente anche accertati dalla Polizia Municipale) la Ditta Aggiudicataria, su segnalazione scritta di un referente dell’Ente Appaltante, dovrà intervenire: a) tempestivamente, al massimo entro 3 ore dalla segnalazione, per i servizi a carattere quotidiano; b) entro le ventiquattro (24) ore, dalla segnalazione, per i servizi con frequenze non quotidiane. Se la Ditta non intervenisse nei tempi indicati a rimuovere il disservizio l’Ente Appaltante, salva l’applicazione delle penali di seguito indicate ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato, è automaticamente autorizzata a rivolgersi ad altra Ditta, a spese dell’appaltatrice, in caso sostituzione di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiquest’ultima. Nel corso Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Relazione tecnica di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoprogetto, che non costituiscano causa di decadenza, previa contestazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattodell’Ente Appaltante e, sentite le motivazioni della Ditta, potranno essere applicate le penalità sotto riportate. Alla Ditta possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni. Fermo restando l’obbligo di intervenire tempestivamente come prima indicato, l’irrogazione della sanzione sarà preceduta dalla notifica di una “nota di contestazione” che sarà inviato dal comune di Faleria o a mezzo Email o a mezzo fax nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i quinto giorno dall’avvenimento. La ditta aggiudicataria potrà contro dedurre entro due giorni dal ricevimento dello stesso ed il rispetto degli impegni tecniciResponsabile dell’Ente Appaltante potrà accogliere le contro deduzioni o rigettarle totalmente o parzialmente, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta dandone motivazione, entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse. L’ammontare della penale sarà trattenuto sulla prima rata di canone in sede pagamento. Alla Ditta sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle eventuali penali irrogate conferimento autorizzati di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno rifiuti ad impianti non Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASLogni contestazione Stoccaggio, anche con acquisti sul libero mercatoper poche ore, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche dei rifiuti indifferenziati nell’area ecologica (se non preventivamente autorizzato dal Comune per cause di natura organizzativa. In caso forza maggiore) Euro 1500 per ogni giorno di mancata sostituzione della merce contestata nei contestazione Contaminazione e/o miscelazione di rifiuti Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per ogni contestazione Mancato adempimento di quanto ordinato Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € dall’Ente a mezzo del suo Responsabile 2.500 per ogni contestazione Mancata attivazione dei servizi previsti nel progetto entro i termini di cui sopra, previsti € 2.000 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneper ogni servizio non attivato Mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per ogni infrazione Omessa raccolta dei rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per ogni infrazione Mancato prelievo di singola busta o contenitore € 300 cadauno Mancato trasporto nei centri di raccolta/recupero e riuso (con le cadenze previste dal capitolato d’appalto) dei rifiuti differenziati stoccati presso l’area ecologica, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 con conseguente riempimento e intasamento dei cassoni di raccolta € 1.000 per mille e l’1 ogni contestazione € 500 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso ogni giorno di ritardo nella sostituzione oltre il 5° successivo a quello della prima contestazione. Mancata effettuazione di tutti i servizi €. 10.000 per giorno solare, ovvero qualora l’importo di ritardo Omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio Da un minimo di € 1000 ad un massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 € 2.500 per ogni infrazione Mancato svolgimento spazzamento del Codice Civile). Per difetto si intende servizio di Da un qualsiasi fattore che può determinare uno minimo di € 2.000 ad un massimo di € 5.000 al giorno Spazzamento incompleto Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 500 per ogni carenza accertata Utilizzo di personale privo di divise aziendali o di DPI € 500 al giorno contestazione a persona per singola Inadeguato stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per conservazione e manutenzione degli automezzi ( al singolo mezzo potranno essere contestate più infrazioni) € 500 cadauno per giorno Mancato raggiungimento, delle percentuali di raccolta differenziata indicate € 7.000 per ogni punto percentuale in meno nell’anno Mancata pulizia, decoro e mal funzionamento degli impianti esistenti all’interno delle Isole Ecologiche ( per ciascuna) € 500 per giorno solare Mancata consegna di documentazione € 1000 per giorno di ritardo rispetto alla data fissata Mancata presentazione dei report mensili di programmazione o rendicontazione €. 500 per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso giorno di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto Mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative € 2.000 per ogni campagna di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 comunicazione Mancata comunicazione delle variazioni del Codice Civile). 2. Fatta eccezione personale impiegato nel servizio € 500 per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa ogni infrazione Svolgimento del servizio con personale e mezzi in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non numero inferiore a cinque giorni, quello dichiarato € 1500 per la presentazione ogni mezzo ed unità di controdeduzioni personale in meno accertata Irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni Da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 2.500 per ogni contestazione Altre inadempienze e obblighi contrattuali non indicate nel precedente elenco Da un minimo di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base € 1000 ad un massimo di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni € 5.000 per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.ogni contestazione

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Samples: Appalto Del Servizio Di Igiene Urbana

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratodelle obbligazioni assunte verrà applicata una penale, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 giornaliera, pari all’1 per mille e l’1 per mille cento dell’ammontare netto contrattualecontrattuale e, e comunque comunque, complessivamente non superiore al 10%10 per cento, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può da determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Nessuna parte sarà considerata contrattualmente inadempiente qualora si verifichino eventi che non potevano essere previsti ed evitati e che hanno avuto l’effetto di rendere impossibile o illecita, per la Parte che ne è stata colpita, l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali. Allorché l’appaltatore nel corso dei lavori commetta gravi inadempimenti, tali da compromettere la corretta esecuzione dell’opera, l’Amministrazione può dare attuazione alla risoluzione. L’accertamento è eseguito da parte del direttore dei lavori. L’inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo p.e.c., dell’Amministrazione appaltante in cui sarà data comunicazione della penale applicata. Le penali vengono applicate dal Quartier Generale su segnalazione dell’inadempimento da parte del Direttore dei Lavori, previa contestazione. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore. All’aggiudicataria è riconosciuta la facoltà di rappresentare le proprie deduzioni all’Amministrazione a mezzo pec da inviare al Referente dell’Amministrazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizidette deduzioni non vengano presentate, legati anche alla natura ed alla tipologia vengano presentate oltre il termine massimo o non siano ritenute accoglibili a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, saranno applicate all’aggiudicataria le penali come indicate all’articolo che precede. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del prodotto/servizio interessato, ovvero in pagamento della medesima penale. In caso di ritardo inadempimento dell’aggiudicataria resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere a terzi per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato addebitando alla stessa i relativi costi sostenuti. Le suddette violazioni, oltre il 5° giorno solarea comportare l’applicazione degli strumenti sopra indicati, potranno essere oggetto, ovvero altresì, ovvero qualora l’importo massimo di valutazione in ragione della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento gravità delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata per la risoluzione del presente contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Accordo Quadro

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini sottoscrizione del contratto per inadempienze imputabili al comportamento dell’affidatario è prevista una penale di cui sopra, € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneformale convocazione per la sottoscrizione. In relazione all’esecuzione del presente contratto/appalto, sarà dovuta con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una penalità somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all’irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall’Amministrazione stessa di volta in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, volta e comunque complessivamente definita per un valore relativo non superiore al 10%% del valore complessivo del contratto. Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate al gestore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. All’appaltatore verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni. Ove non pervengano giustificazioni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, nella misura la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che sarà stabilita nel capitolato speciale dovrà essere, a pena di appalto risoluzione del contratto, reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e nel contratto (ordine/contratto) chiedere ristoro, anche in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizivia giudiziale, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoall’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto nonché di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artper accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 20 del presente capitolato. 1456 del Codice Civile)Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che il risarcimento dei danni, l’Amministrazione può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualerivalersi, e comunque complessivamente non superiore al 10%mediante trattenute, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLsugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stessemancanza, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoche dovrà, anche in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

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Samples: Appalto Per La Gestione Del Campo Di Calcio

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. 6.1 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata nell’esecuzione della fornitura (e posa in opera) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla lavoro derivante dai rischi di natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)interferenziale. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il 6.2 Nel caso in cui l’affidatario la prima verifica di conformità della fornitura abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, fornitura disponibile per la presentazione verifica di controdeduzioni e conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di memorie scritteconformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. 36.3 Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. 6.4 Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. 6.5 L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Trascorso tale termineQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione si applicheranno le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativosopra indicate. 6.6 Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariasui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con In quest’ultimo caso la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

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Samples: Contract for the Supply and Installation of Laboratory Equipment

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. Trascorso il termine di consegna di cui all’art. 8.1, si applicherà una penale di € 150,00/giorno per veicolo fino ad un massimo di giorni 30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale. Nel caso in cui la macchina consegnata sia difforme da quella richiesta, la fornitura potrà essere rifiutata. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualilievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che non comportino differenza di valore del bene, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penale pari al valore della difformità riscontrata. Nel corso caso in cui siano disattesi i termini di vigenza riconsegna del rapporto contrattuale sarà riscontratomezzo in manutenzione e non sia fornito, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattonei termini stabiliti, il rispetto degli impegni tecnicimezzo sostitutivo, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede si applicherà una penale di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, € 150,00 (centocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneritardo. Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio dell’ASA Tivoli Spa e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, sarà dovuta una entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non imputabili all’impresa. Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 sede di liquidazione delle competenze, con specifico provvedimento. Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel la risoluzione del contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artdell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del Codice Civile)danno per l'affidamento ad altri del servizio. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioLe penalità eseguite in danno della Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Noleggio Automezzi

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiL’aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contrattocontratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1provvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la dittaQuesto potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Xxx, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause l’aggiudicatario non contro deduca nel termine assegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di forza maggiore)entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di secondo quanto previsto dal presente articolo. Le penali non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, contestada applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, in forma scritta anche via fax salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. GRAVE Assenza/mancata esecuzione integrale della prestazione € 3.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la presentazione prestazione del servizio in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o Da € 1.000 ad € 1.999,00 immateriale all’Amministazione ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di controdeduzioni altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle condizioni per corretta operatività e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di per il confort degli utenti o che reca un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata danno materiale o ritardata consegna immateriale all’Amministrazione Da € 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o esecuzione le penali saranno applicate inadempimento con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL impatto lieve sull’operatività o sul deposito cauzionale, ove costituitoconfort degli utenti o che reca un lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 Tabella B Elenco inadempimenti Le penali possono essere applicate ripetutamente e cumulativamente nel corso di tutta la gestione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso L’affidatario, nell’esecuzione dei servizi richiesti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiseguire le disposizioni di legge e i contenuti del presente capitolato. Nel corso Qualora i referenti dell’Amministrazione comunale rilevino mancanze di vigenza qualsivoglia natura nell’esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato, queste verranno direttamente contestate alla ditta, per il tramite del rapporto contrattuale sarà riscontrato, Responsabile unico. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del Direttore dell’esecuzione gestore e/o del contrattopersonale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, il rispetto degli impegni tecnicisempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, organizzativi verranno contestate dal personale comunale e qualitativi assunti daranno luogo alle seguenti penalità: eventuali mancati adempimenti delle prescrizioni previste all’art. _ del presente capitolato potranno comportare (salvo quanto già previsto all’art. 14 del capitolato speciale) una penale di € 500,00. Le suddette spese saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto da parte del gestore. Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l’incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore. Le contestazioni verranno formulate dall’Ufficio competente per iscritto a mezzo raccomandata A/R e, sempre per iscritto, la ditta potrà produrre le proprie contro-deduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta in sede di gara. 1appaltatrice. Le penalità riguardanti norme del presente articolo non pregiudicano la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso di fornitura di merce difettosa o in cui i danni provocati risultino superiori. Mancando la ditta appaltatrice in forma reiterata e non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, giustificata anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionesolo ad uno degli obblighi ad essa imposti, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (facoltà del Comune risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)civile. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto In tale evenienza il Comune ha diritto alla data fissata rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non coperto dalla cauzione. Nel caso la consegna ditta appaltatrice richieda la risoluzione del contratto sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualefacoltà del Comune incamerare l’intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni anche verso terzi, e comunque complessivamente delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia coperto del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)menzionato pegno. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Servizio Di Asilo Nido

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in E’ fatto obbligo all’operatore di eseguire la fornitura entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratocarente, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa tardiva o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaincompleta esecuzione della fornitura, la dittastazione appaltante, a proprie spesefatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, dovrà procedere potrà applicare alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta Ditta appaltatrice una penalità penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, contrattuale e comunque complessivamente non superiore superiore, complessivamente, al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale 10 per cento di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artdetto ammontare netto contrattuale. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo L’eventuale applicazione della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale non esime la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. 1456 del Codice Civile)Il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al RUP propone l’applicazione della suddetta penale specificandone l’importo. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo L’applicazione della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma, in ogni caso, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLfacoltà della stazione appaltante, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o gravi violazioni, di non puntuale adempimento delle stessesospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, tali tuttavia da non comportare l’immediata con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale sarà effettuato trattenendo la penale sul corrispettivo dovuto all’appaltatore ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza Ai sensi dell’art.23 comma 2 del rapporto contrattuale Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà riscontratodovuto da EUR all’Appaltatore nei casi sospensione del servizio non potrà superare, da parte del Direttore dell’esecuzione per tutta la durata del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede l’importo massimo pari al 5% (cinque- per cento) dell’importo contrattuale di gara. 1cui al precedente Art. 4. Le penalità riguardanti Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR all’Appaltatore, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la liquidazione del danno colpa dell’Appaltatore o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 0,2% (zero/due per inadempimento sono così previste: A. In cento) dell'importo contrattuale di cui all’art.4. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso di fornitura di merce difettosa o nel quale l’Appaltatore presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, EUR potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto del Capitolato SpecialeCommittente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oppure l'inadempimento si intenderà non rispondente di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai requisiti descritti nell’offertasensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la dittaContraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a proprie spesesemplice richiesta da parte della Società, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solarii termini perentori da questa assegnati, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche a pena di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (risoluzione ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.dell'art.1456 c.c..

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Samples: Service Contract

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali in caso di ritardato adempimento degli direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. Nel corso In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta seguito: - Consegna della strumentazione in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativain quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In caso tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo,oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla data fissata per la consegna sarà dovuta Ditta Aggiudicataria una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualepenale pari a € 2.000,00, e comunque complessivamente non superiore oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 1050%, nella misura che sarà stabilita fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel capitolato speciale caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di appalto e nel contratto applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (ordine/contratto) verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziOltre all’applicazione delle penali, legati anche alla natura ed alla qualora la frequenza e/o la tipologia del prodotto/servizio interessatodelle non conformità lo rendesse necessario, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la ASL ha diritto facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (clausola risolutiva espressa ex artvedi Art.20). 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziPer quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità controlli di diffida o messa in mora (salvo il qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di forza maggiore)applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e ritirataart. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitofacoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Samples: Capitolato Speciale

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali 1. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare all’Appaltatore le seguenti penalità: a) per il mancato raggiungimento in caso un Comune, per fatto imputabile all’Appaltatore, degli obiettivi di ritardato adempimento degli obblighi contrattualilegge previsti per la raccolta differenziata di cui all’art. Nel corso 3, una penalità pari a 5,00 euro/abitante oltre al 95% delle maggiori spese di vigenza smaltimento sostenute, con un minimo di euro 5.000,00 fino a un massimo di 50.000,00 per ogni Comune. La penalità è irrogata tramite apposito provvedimento del rapporto contrattuale sarà riscontratoResponsabile del servizio individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice e notificato all’Appaltatore con raccomandata A.R. e anticipata via fax; b) per il conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento, una penalità da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 50.000,00. La penalità è irrogata tramite apposito provvedimento del Responsabile del servizio individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice e notificato all’Appaltatore con raccomandata A.R. e anticipata via fax; c) per la contaminazione e/o miscelazione di rifiuti una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice; d) per la mancata esecuzione dei servizi in appalto o di singole parti di essi, una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. Rientrano nel campo di applicazione di questa penalità, a titolo esemplificativo: la mancata raccolta dei sacchetti, il mancato svuotamento di contenitori, la raccolta indifferenziata di rifiuti differenziati (mancata raccolta per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti separati dagli utenti), il mancato spazzamento manuale o meccanizzato di una via o di un’area, il mancato svuotamento dei cestini porta-rifiuti presenti sul territorio. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice; e) per le irregolarità commesse dal personale al servizio dell’Appaltatore, nonché per il documentato comportamento scorretto verso il pubblico e per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattomedesimo personale, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede una penalità da un minimo di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso euro 500,00 a un massimo di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, euro 2.500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per mille e l’1 fax o e-mail eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice; f) per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità la mancata presentazione all’Amministrazione aggiudicatrice delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (informazioni richieste ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi15, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per mille ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e l’1 conferma scritta per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia fax o e-mail eseguita dal Responsabile del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziAnche con l’applicazione delle predette penali, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità l’Appaltatore resta obbligato a rimediare alla mancanza entro ventiquattro ore dalla notifica della contestazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. Resta, inoltre, facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata procedere alla risoluzione del contrattocontratto nel caso del ripetersi delle inadempienze, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittecome disposto dall’art. 33. 3. Trascorso tale termineLe penalità sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e, l’eventuale penale sarà applicata sulla base se questo non è capiente, su quelli successivi, sino al recupero del credito dell’Amministrazione aggiudicatrice. 4. E’ fatta salva la facoltà del C.O.VE.VA.R. di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni richiedere il risarcimento per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoi maggiori danni.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali1. Nel corso di vigenza caso in cui nell’esecuzione del rapporto contrattuale sarà riscontratocontratto si verifichino uno o più dei seguenti inadempimenti, da parte verranno applicate le corrispondenti penalità: ritardo nel pagamento del Direttore dell’esecuzione canone semestrale anticipato rispetto alle scadenze pattuite ed indicate all’art. 7 del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, presente atto: € 25,00= per ogni giorno di ritardo fino ad al decimo; ulteriore ritardo nel pagamento del canone semestrale anticipato rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 di cui al punto precedente: € 100,00= per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore ogni giorno di ritardo dall’undicesimo fino al 10%, nella misura che sarà stabilita sessantesimo; ritardo nel capitolato speciale di appalto rilascio dei locali e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità ritiro degli arredi e delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artattrezzature di lavoro rispetto al termine di cui all’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia 15 del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso presente atto: € 100,00= per ogni giorno di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore fino al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)trentesimo. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate all’Ente nel termine massimo di diffida o messa in mora giorni 5 (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittecinque) solari dalla stessa contestazione. 3. Trascorso tale termineFerma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’eventuale penale sarà applicata l’ENTE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di un provvedimento quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Ente l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della ASLImpresa stessa. 5. L’Ente, nel quale verrà data contezza per i crediti derivanti dall’applicazione delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per penali di cui la ASL ritiene al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativocui all’articolo 8, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo. 6. 5.L'ammontare Qualora l’importo complessivo delle penalità è addebitatopenali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del canone annuo, con semplice provvedimento amministrativodi cui all’ art. 7, l’ ENTE ha facoltà, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienticon le modalità nello stesso espresse, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitooltre il risarcimento di tutti i danni.

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Samples: Contract for the Concession of Management

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Qualora la Società non rispetti i termini e le modalità delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico, o concordati con il DEC, l’ISTAT applicherà le seguenti penali: Nell’ipotesi di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, ritardo da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattodella Società, il rispetto degli impegni tecniciai termini previsti dal Capitolato Tecnico per la consegna, organizzativi configurazione e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeavvio operativo dei prodotti software, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopral’ISTAT applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all’art.8. Nell’ipotesi di ritardo da parte della Società nell’esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 5 rispetto ai termini concordati con il DEC, l’ISTAT applicherà alla dovuta sostituzioneSocietà la penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo; Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 l’ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere all’ISTAT l’ammontare di eventuali oneri che l’ISTAT dovesse applicare - anche per mille e l’1 causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa. L’ISTAT, per mille dell’ammontare netto contrattualei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, e comunque complessivamente non superiore potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 15, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10%% del corrispettivo globale di cui all’art.8, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale l’ISTAT ha facoltà, in qualunque tempo, di appalto e nel risolvere di diritto il presente contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizicon le modalità nello stesso espresse, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solarerisarcimento di tutti i danni. In ogni caso, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne venissero rilevate ulteriori irregolarità o inadempienze nell’esecuzione dei servizi, per cui l’ISTAT si riserva la penalità è direttamente applicabile senza necessità facoltà di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLapplicare, in ragione della loro gravità, una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo del contratto. Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell’importo contrattuale. L’ISTAT, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di inosservanza delle obbligazioni contrattuali euro 10,00 (euro dieci/00). Resta altresì inteso che, qualora l’ISTAT, a suo insindacabile giudizio, intervenga con risorse proprie e/o di non puntuale adempimento xxxxx, a fronte dell’inerzia della Società appaltatrice e/o delle stessecarenze e/o dei ritardi rilevati nello svolgimento delle attività e/o lavorazioni da questa assunte, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contrattooltre alle penali nella misura sopra specificata, contesta, addebiterà alla Società anche il costo degli interventi eseguiti in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittesostitutiva. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Enterprise Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Nell’eventualità che le prestazioni fornite dovessero risultare non soddisfacenti, il Comune di Frosinone, previo verbale di contestazione in contraddittorio provvederà ad inviare formale contestazione scritta che dovrà essere oggetto di controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni. Esaminate tali contro deduzioni, il Comune di Frosinone formulerà le direttive alle quali la Ditta di manutenzione si dovrà conformare. Nei casi di inadempimenti al presente contratto saranno applicate le seguenti penalità: a) nel caso in cui il servizio di pronto intervento non venisse effettuato nei tempi prestabiliti, durante l’orario di apertura all’esercizio, sarà facoltà della committente di applicare una penale di Euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto al tempo massimo stabilito per dare inizio all’esecuzione dell’intervento stesso. Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base delle ore di apertura dell’impianto e per un importo massimo pari al canone mensile di cui al precedente Art. 11, punto e); b) in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualivariazione non espressamente concordata nella esecuzione della manutenzione ordinaria rispetto al programma previsto (Art. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto4 e Art. 7), il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta Comune di Frosinone ha facoltà di applicare una penale di importo pari a € 100,00 oltre IVA per ogni giorno la cui manutenzione è stata eseguita in sede di gara.giorno diverso dal programma previsto o concordato. La penalità sarà applicata fino all’importo massimo pari a Euro 200,00 (duecento oltre iva); 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In c) in caso di mancata sostituzione manutenzione ordinaria dell’ascensore inclinato o nel caso di carenze accertate nell’esecuzione della merce contestata nei termini di cui soprastessa manutenzione ordinaria, dal totale del canone mensile sarà detratto un importo pari a Euro 2000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 rilievo accertato e documentato; d) nel caso che l’impianto durante il mese non abbia prestato servizio per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non un periodo superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque 15 giorni, dal totale del canone mensile sarà detratto l’importo dovuto per la presentazione il pronto intervento pari a Euro 500,00. Gli importi a titolo di controdeduzioni e di memorie scrittepenale saranno direttamente trattenuti dal primo pagamento utile del corrispettivo. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Di Oneri Per Manutenzione Ascensore

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Atteso che l’Appaltatore si assume l’obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni che di volta in caso volta gli verranno date dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Ufficio Servizi Cimiteriali, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato ed alle suddette disposizioni, rendono passibile l’Appaltatore di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiuna penale. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura inadempimenti od infrazione derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali il ritardo nella pulizia dei campi, dei vialetti, nell’estirpazione delle erbacce, nelle potature delle siepi, nella sistemazione dei vialetti, è stabilita una penale di merce difettosa euro 300,00 (dicasi trecento euro virgola zerozero) oltre le spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialemale effettuati ogni volta contestati, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertamentre per le inadempienze più gravi in merito a comprovati ritardi nelle operazioni di tumulazione, inumazione, funerali ecc., la dittasanzione è elevata a € 500,00 (dicasi cinquecento euro virgola zerozero). Per le infrazioni più gravi, a proprie spesequali il ritardo od il rifiuto di presentarsi per comunicazioni od ordini, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solariove non si ravvisi la grave inadempienza che abbia come conseguenza la risoluzione contrattuale, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvengail Committente si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaprevia formale contestazione degli addebiti. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini osservanza degli obblighi contrattuali, il Committente procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando all’Impresa appaltatrice un termine perentorio di cui sopradieci giorni, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneadempiere o per inviare le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 1454 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che , l’Amministrazione Comunale può determinare uno stato procedere alla risoluzione di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestariservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto dal Comune o in forma alternativa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo (art. 28). In tal caso l’Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta anche via fax inviata al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o pecdel Direttore dell’Esecuzione , le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatoprevia comunicazione all’Appaltatore dei rilievi, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoinvito a produrre le contro deduzioni entro 5 giorni dalla ricezione.

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Samples: Capitolato Di Gara Per La Gestione Dei Servizi Cimiteriali

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in 1. Nel caso di ritardato adempimento gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio l’Amministrazione ha facoltà di risolvere “ipso facto e de jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R. 2. In casi meno gravi l’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. una più puntuale osservanza degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di garaquesti ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli . 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa3. In caso di mancata sostituzione negligenze o inadempienze di minore gravità l’Ente procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’Aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni. 4. Nel caso la Società/Ditta non fornisca elementi ritenuti dall’Amministrazione Comunale idonei a giustificare le inadempienze contestate verrà inflitta una penale, determinata con provvedimento dirigenziale , di importo compreso tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00, da graduare in relazione alla gravità della merce contestata nei termini contestazione. In caso di mancato pagamento il Comune potrà incamerare la somma avvalendosi della cauzione di cui sopraall’art. 24 e con le modalità ivi previste. 5. Le contestazioni verranno comunicate alla Commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneaccertamento e di riscossione dei tributi d cui al D.M. 9.3.2000, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artn. 89. 6. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo L’applicazione della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale non preclude al Comune la ASL ha diritto possibilità di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato mettere in atto altre forme di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariotutela. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto 7. Nel caso vengano rilevate omissioni tali da incorrere nella prescrizione del diritto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pecriscossione, le inadempienze riscontrate ed assegna un terminesomme non riscosse saranno poste a carico del Concessionario, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione fatta salva l’applicazione di controdeduzioni e di memorie scrittequanto previsto ai punti precedenti. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Concession Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiinadempimenti, ritardi e disservizi, l’Appaltatore dovrà corrispondere al Committente le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto, salvo il maggior danno. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoIn particolare, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In nel caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini penale derivante da ritardo troverà applicazione il disposto di cui sopraall’art.113-bis, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionecomma 4 del D.Lgs. n.50/2016, sarà dovuta e quindi verrà applicata una penalità in misura penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e comunque complessivamente dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non superiore preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell’applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestate dalla contraente, l’importo garantito dovesse risultare inferiore al 10%50% del valore della cauzione originariamente prestata, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale la contraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza a semplice richiesta da parte della società entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (risoluzione ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)1456 c.c. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziAi sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT n.49/2018, legati anche le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla natura contraente nei casi sospensione del servizio non 21 potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art.4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla tipologia del prodotto/servizio interessatoContraente, ovvero per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne fortuito o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a cinque giorni, per determinare il danno abbia concorso la presentazione colpa della Contraente o delle persone di controdeduzioni e di memorie scrittecui lo stesso è tenuto a rispondere. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto dei termini e delle modalità di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso espletamento della fornitura e dei servizi di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del assistenza tecnica richiesti nel Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaTecnico. In caso di mancata sostituzione ritardo nella consegna della merce contestata fornitura oggetto della presente gara, nei termini di cui soprariportati nel presente capitolato, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale dell’uno per cento dell’ammontare netto totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artritardo. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in In caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solarenon conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, ovvero qualora l’importo massimo della l’Affidatario sarà assoggettato ad una penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per non conformità, per ogni giorno solare di ritardo rispetto nella consegna a regola d’arte, ferma restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata. In caso di ritardo nella eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l’Affidatario sarà assoggettato ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo. In caso di inadempimento dell’obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti dal precedente art. 7, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla data fissata SSIP una penale pari a € 150,00 per la consegna sarà dovuta una penalità ogni giorno solare di ritardo nell’intervento e pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della SSIP al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Le penali assegnate non potranno in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale poiché arrivati a questo limite, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artSSIP potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all’esecuzione in danno all’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 1456 108, comma 3, del Codice Civile). 2del D.lgs. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3n. 50/2016. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, addebitato in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce prestazioni regolarmente consegnata e ritirataeseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dell’aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL SSIP o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Qualora, entro i termini di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoconsegna delle apparecchiature, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattofissati per ciascun lotto dal presente Capitolato, il rispetto degli impegni tecnicinon sia completata la consegna e l’installazione delle apparecchiature richieste nel presente Capitolato, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertacause imputabili all’appaltatore, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi Stazione appaltante potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche applicare una penale fino ad un massimo dello 0,03% dell’entità totale dell’appalto per ogni giorno solare di natura organizzativaritardo. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini ritardi nella consegna dei materiali, la Stazione appaltante si riserva di cui sopra, applicare una penale fino ad un massimo dello 0,02% dell’entità totale dell’appalto per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità nell’esecuzione delle conseguenze legate all’eventuale ritardoprestazioni contrattuali. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale inadempienze o ritardi nell’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, la ASL ha diritto Stazione appaltante si riserva di risolvere applicare le penali secondo quanto descritto nel “Disciplinare tecnico per il contratto (clausola risolutiva espressa ex artservizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in service/noleggio”. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i La reiterazione dei ritardi nelle consegne e/o nell’esecuzione dei serviziinadempienze, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)fatti imputabili all’appaltatore, la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata potrà dare luogo alla risoluzione del contratto. In caso di consegna di materiali non conformi alle caratteristiche indicate nell’offerta di gara o di esecuzione di interventi di manutenzione ed assistenza tecnica non risolutivi rispetto alle problematiche evidenziate, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate la Stazione appaltante si riserva di applicare una penale fino ad un massimo dello 0,03% dell’entità totale dell’appalto per ogni fornitura non conforme e per ogni intervento di manutenzione ed assegna un termine, assistenza tecnica non inferiore a cinque giornirisolutivo. Il mancato ripristino delle condizioni della fornitura rispetto ai livelli qualitativi indicati nel contratto, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittefatti imputabili all’appaltatore, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Fornitura Per L’allestimento Tecnologico Delle Sale Operatorie

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali1. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoNell'esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattol’Aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi a tutte le disposizioni e gli standard previsti dal presente capitolato, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi dalle vigenti normative e qualitativi assunti dalla ditta dalle eventuali proposte migliorative formulate in sede di gara. L’A.C., in sede di controllo sulla conformità dei servizi resi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di contestare all’Aggiudicataria i profili di non conformità che dovessero essere eventualmente riscontrati in relazione a tutti gli obblighi, gli oneri e gli standard previsti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica migliorativa prodotta in sede di gara, nonché dalle vigenti norme di legge e di CCNL. Qualora l’A.C. riscontrasse la mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’I.A., si riserva, per ciascuna inadempienza, di procedere all’applicazione di una penalità, il cui importo verrà commisurato in base alla gravità della condotta inadempiente, al grado di disservizio arrecato all’utenza, all’eventuale danno o rischio a cui l’utenza è stata esposta, all’eventuale danno di immagine arrecato all’Amministrazione Comunale ed all’eventuale recidiva. 2. In particolare, l’I.A. è soggetta alle seguenti penalità: 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, da € 500,00 a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In € 1.000,00 in caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini attivazione e/o conclusione dei corsi, che non sia giustificata da circostanze oggettive non imputabili al gestore (es. situazioni di cui sopra, emergenza; mancata iscrizione di allievi; ritiro di tutti gli allievi) 2. da € 100,00 a € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneinterruzione totale del servizio; 3. da € 50,00 a € 100,00 per ogni giorno di interruzione parziale del servizio, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artlimitata solo ad uno o più corsi; 4. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero da € 100 a € 300.00 in caso di ritardo nella sostituzione oltre il inadempienze sulla corretta custodia dei locali, beni ed attrezzature concessi in uso; 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero da € 100,00 a € 300.00 in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artinadempienze sulla corretta pulizia dei locali concessi in uso; 6. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il da € 200,00 a € 1.000,00 nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato l’attrezzatura e documentato cause strumentazione messa a disposizione per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto non fosse in linea con gli standard previsti dal presente CSA o fosse in ogni caso carente o insufficiente rispetto alle esigenze imposte dal corretto funzionamento della scuola civica di forza maggiore), la ASL, musica; 7. da € 50 a € 150,00 in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna incompleta trasmissione dei documenti e della reportistica prevista per il servizio; 8. da € 200,00 a € 1.000,00 in caso di difforme applicazione delle tariffe dagli utenti per i corsi, come previste nel presente CSA; 9. da € 200,00 a 1.000,00 a seconda della gravità per ogni caso di mancato rispetto degli standard e delle norme in tema di organico e personale declinate dal presente C.S.A., ivi inclusa la mancata trasmissione della documentazione prevista all’art. 23; 10. da € 100,00 a € 1.000,00 in caso di mancata o difforme esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativorispetto agli standard migliorativi eventualmente proposti in sede di offerta tecnica, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione a seconda della gravità; 11. da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione degli standard prestazionali e delle specifiche tecniche previste dal presente C.S.A. per la corretta esecuzione dei servizi oggetto d’appalto e in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare generale per ogni ulteriore violazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti norme previste dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitopresente capitolato speciale d’appalto.

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Samples: Appalto Dei Servizi

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle L’Impresa deve ottemperare alle prescrizioni contrattuali nei tempi e nei modi stabiliti, pena l’applicazione delle seguenti penalità, quando l’inadempimento non sia imputabile all’Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore: − per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini risultanti in contratto relativamente agli adempimenti di cui al presente Capitolato, verrà applicata una penale di importo pari ad Euro 100,00 − una penalità pari ad Euro 100,00 al giorno verrà applicata per il tempo intercorrente tra la data della comunicazione dell’eventuale esito negativo del collaudo e la data di ripresentazione arredi al secondo collaudo − per ogni giorno lavorativo di indisponibilità e inutilizzabilità degli arredi rispetto ai tempi indicati in contratto per gli interventi in garanzia è applicata una penale pari ad Euro 50,00 per ogni arredo diffettoso. Le penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta sono applicate mediante trattenuta in sede di gara. 1liquidazione dei corrispettivi o su eventuali crediti della ditta o mediante prelievo dalla cauzione. Le penalità riguardanti la liquidazione Art. 16 Risoluzione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione contratto ed effetti della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL risoluzione L’Amministrazione ha diritto facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artper inadempimento, grave negligenza e violazione delle norme di legge e degli obblighi e condizioni contrattuali nonché nel caso di esito negativo del collaudo o della verifica di conformità della fornitura. L’Amministrazione si riserva altresì di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato il ritardo nella consegna completa della fornitura superi giorni trenta e documentato cause qualora venga meno anche uno solo dei requisiti dichiarati in sede di forza maggiore), la ASL, in offerta. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestala fornitura viene affidata a terzi, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3danno dell’appaltatore inadempiente. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte Le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto al contratto risolto sono addebitate all’appaltatore inadempiente mediante prelievo dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitofatta salva l’applicazione delle penali previste e l’accertamento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale sicurezza sui luoghi di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla lavoro derivante dai rischi di natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)interferenziale. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il ) Nel caso in cui l’affidatario la prima verifica di conformità della fornitura abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, fornitura disponibile per la presentazione verifica di controdeduzioni e conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di memorie scritteconformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. 3) Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. 4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. 5) L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Trascorso tale termineQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione si applicheranno le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativosopra indicate. 6) Le penali verranno regolate dall’Ente, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariasui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con In quest’ultimo caso la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente.

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Samples: Capitolato Speciale

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiverificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale La sanzione sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusidata della contestazione. Qualora ciò la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non avvengaabbia provocato alcuna conseguenza, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaessere comminata una semplice ammonizione. In caso di mancata sostituzione risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all’appaltatore una penale da € 500,00 a € 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità della merce contestata nei termini irregolarità riscontrata. L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di cui soprauna penale di € 2.500,00 in caso idi eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per ogni giorno si avrà eccesso di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni e/o licenziamenti) operatore/utente superi il 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artfatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con il referente del comune. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in In caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata recidiva per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui medesima infrazione la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la ASLpenalità è triplicata. Successivamente, in caso o per cumulo di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesseinfrazioni, tali tuttavia da non comportare l’immediata l’appaltatore potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’appaltatore procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta. Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie in un anno, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittesi potrà addivenire alla risoluzione del contratto. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali A fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e installazione della fornitura, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e la garanzia del prodotto offerto come da art.5 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizinel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoverranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, ovvero fatte salve quindi quelle già previste : - in caso di ritardo nella sostituzione oltre disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di una penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno solareconsecutivo e solare dai tempi fissati nel cronoprogramma presentato in sede di gara. La Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il contratto. Nel caso in cui la competenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi in tutto o in parte, durante il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex arto dare continuità allo stesso. 1456 Nel caso di parziale trasferimento di gestione del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e comunque complessivamente recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non superiore al 10%sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di appalto riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. A seguito di gravi e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizireiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di ritardo oltre dichiarare risolto il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di rescissione anticipata del contratto, contestala ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo pari alla percentuale di utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in forma dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. L’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità di sorta. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta anche via fax o pec, a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, proprie controdeduzioni entro e non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi solari dalla notifica. Trascorso tale terminetermine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’eventuale penale sarà applicata sulla base l’ASST provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderlepari importo sui corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. 4.Nel In caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativoescussione della cauzione definitiva, senza necessità l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoavvenuta escussione.

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Samples: Affidamento Diretto Per La Fornitura Di Una Struttura Prefabbricata

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali 1. L’appaltatore, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato e nella stipula contrattuale che seguirà l’aggiudicazione, in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso inadempimento, sarà soggetto alle seguenti penalità: - 500,00 euro al netto di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraIVA, per ogni giorno di ritardo mancato funzionamento del sito e/o del sistema e/o della piattaforma, rispetto alla dovuta sostituzionea quanto contrattualmente previsto, sarà dovuta salvo il risarcimento del maggior danno. Fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore qualsiasi delle disposizioni di cui al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatopresente Capitolato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre disservizi o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto contrattualmente previsto, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare, per ciascun disservizio, una penale fino a un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), il 5° giorno solarecui importo sarà graduato ad insindacabile giudizio della Fondazione stessa in base alla gravità dell’inadempimento contestato, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno. 2. Fermo restando l’esercizio dei diritti inerenti la cauzione definitiva, l’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi maturati dall’Appaltatore, previa contestazione scritta dell’addebito all’aggiudicatario. In tal caso, il personale incaricato dalla Fondazione formula la contestazione degli addebiti, assegnando all’Appaltatore un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate le predette controdeduzioni, ovvero qualora scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Fondazione può assumere le decisioni conseguenti e, se del caso, disporre la risoluzione del contratto. 3. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’affidatario a qualunque titolo, ovvero escutere la cauzione definitiva. Qualora l’importo massimo della penale irrogata delle penali applicate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale del valore contrattuale, la ASL ha diritto di Fondazione potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. ai sensi dell’articolo 1456 c.c., xxxxx restando l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariomaggior danno. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestacomprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati. 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. 6. Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione non daranno luogo ad alcun compenso, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, quanto fornite a compensazione di prestazioni non inferiore effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteperfetta regola d’arte. L’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Service Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Sui termini fissati per la consegne dei mezzi è concessa un proroga di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato10 giorni naturali e consecutivi, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, trascorsi i quali per ogni giorno di ritardo sulle consegne delle vetture verrà applicata una penale pari all’importo giornaliero del rispettivo canone di noleggio, comprensivo di canone finanziario e manutentivo, fino ad un massimo del 10 % dell’ammontare del relativo canone annuo. Qualora la penale fosse superiore ad eventuale valore massimo la Società procederà alla risoluzione in danno del rapporto applicando quanto previsto al successivo precedente articolo 270. Rimane confermato che l’applicazione delle penali previste non precluderà il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali danni. Nel caso del mancato rispetto alla dovuta sostituzionedei tempi stabiliti per l’esecuzione dei tagliandi ed operazioni di manutenzione, e per ogni giorno di mancata fornitura del previsto mezzo sostitutivo, sarà dovuta applicata una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto € 100,00 (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010cento/00). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziIl FORNITORE, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoal fine di non incorrere nell’applicazione delle penalità dovrà esporre, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solarecon specifica istanza, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato le eventuali cause di forza maggiore), la ASL, in caso maggiore o circostanze di inosservanza delle obbligazioni contrattuali fatto indipendenti dalla sua volontà o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora suo operato che hanno determinato il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatoritardo, con semplice provvedimento amministrativola relativa giustificazione dei tempi di esecuzione. L’eventuale accettazione da parte della Società di tali giustificazioni non comporterà applicazione di penali, ma, superati i n. 5 giorni naturali e consecutivi, sarà applicato un differimento dei termini finali di esecuzione del noleggio al mese successivo rispetto a quello inizialmente previsto, come illustrato nell’art. 8 del capitolato. La Società, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoconseguenza dell’inadempimento degli obblighi assunti.

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Samples: Service Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali L’ Azienda Sanitaria si riservala facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi: a) Xxx consegne in caso ritardo, anche per causa non imputabile alla Ditta, rispetto ai termini di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiconsegna di cui all’art. Nel corso l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di vigenza applicare a carico del rapporto contrattuale sarà riscontratofornitore una penale pari al 10% del valore dell’ordine; b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da parte renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del Direttore dell’esecuzione del contrattorifiuto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede la penale è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di gararitardo. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialec) se, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertain seguito a rifiuto della merce, la ditta, Ditta non abbia provveduto a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere sostituire la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche stessa nel termine di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione 5 giorni e/o al ritiro della merce contestata nei termini di cui soprarifiutata presso il luogo ove è avvenuta la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce non ritirata. d) per il mancato rispetto dei tempi garantiti per l’assistenza tecnica delle apparecchiature verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneritardo, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente . L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare L'applicazione delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoparte degli uffici amministrativi di una nota di addebito.

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Samples: Capitolato Tecnico

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle L’aggiudicatario dovrà svolgere le attività previste all’art. 1 del presente capitolato secondo modalità e tempi stabiliti nel presente capitolato ovvero secondo con modalità e tempi indicati nell’offerta tecnica se prevede condizioni migliorative. Le penali saranno applicate in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.funzione: 1. Le penalità riguardanti del ritardato intervento di manutenzione correttiva o straordinaria; 2. della ritardata effettuazione degli interventi di manutenzione programmata e ordinaria; 3. del mancato rispetto delle modalità e delle procedure per la liquidazione trasparenza nelle operazioni di manutenzione specificate nella proposta di assistenza tecnica presentata dall’Aggiudicataria o individuate nel presente capitolato, se più favorevoli per l’ARPAS; 4. del danno per inadempimento sono così non raggiungimento degli obiettivi di rendimento mensile degli strumenti di analisi ambientale in dotazione alla singola stazione, valutato sulla percentuale dei dati validi disponibili rispetto ai teorici, con esclusione dei dati relativi alle ore di calibrazione automatica o manuale degli strumenti (effettuate a orari e con frequenza stabiliti dall’ARPAS o su sua richiesta), quelli relativi alle operazioni di manutenzione previste: A. In caso , comprese le tarature, le calibrazioni, i riavvii previsti a seguito di un guasto, e quelli dovuti ad eventi non imputabili dall’aggiudicataria dell’appalto, quali ad esempio, guasti nella fornitura di merce difettosa corrente elettrica, guasti telefonici, calamità naturali, atti vandalici, ecc.; 5. del totale o parziale non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertafunzionamento dei C.O.T. che inibisca funzionalità essenziali quali l’acquisizione dei dati dalle stazioni di misura, la dittaloro validazione, a proprie speseil controllo di eventuali superamenti dei limiti di legge; rimangono esclusi dall’applicazione delle penali periodi di inattività dovuti ad eventi non imputabili all’Aggiudicataria dell’appalto, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solariquali ad esempio sospensioni nella erogazione della energia elettrica, sabato e festivi esclusicalamità naturali, atti vandalici, ecc.; 6. Qualora ciò della ritardata effettuazione o della non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche validità o affidabilità delle analisi del particolato; 7. della ritardata attuazione delle attività relative al piano di natura organizzativacertificazione di qualità dei dati. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini Le penali per le inadempienze di cui sopra, al precedente punto 1 (ritardato intervento di manutenzione correttiva o straordinaria) saranno applicate in ragione di € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata nel singolo intervento o dal termine stabilito per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita sostituzione della strumentazione; nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di strumenti appartenenti alla Rete principale o alle stazioni mobili la penale sarà di € 400,00. Le penali per le inadempienze di cui al precedente punto 2 (ritardata effettuazione degli interventi di manutenzione programmata e ordinaria) saranno applicate in ragione di € 150,00 per ogni giorno solare di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero nel singolo intervento; nel caso di strumenti appartenenti alla Rete principale o alle stazioni mobili la penale sarà di € 250,00. Le penali per le inadempienze di cui al precedente punto 3 (mancato rispetto delle modalità e delle procedure per la trasparenza nelle operazioni di manutenzione) saranno applicate in ragione di € 250,00 per ogni intervento in cui si ravvisino le suddette mancanze; qualora l’importo massimo l’intervento riguardi una stazione della Rete principale o una stazione mobile la penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto sarà di risolvere il contratto € 400,00. Le penali per le inadempienze di cui al precedente punto 4 (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione non raggiungimento degli obiettivi di rendimento mensile degli strumenti) saranno applicate come segue: • per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziuno strumento di misura della Rete principale e delle stazioni mobili, per cui ogni rendimento mensile inferiore al valore dell’85% (ottantacinquepercento) verrà applicata una penale per un importo pari a € 400,00; • per uno strumento di misura della Rete complementare, per ogni rendimento mensile inferiore al valore dell’80% (ottantapercento) verrà applicata una penale per un importo pari a € 250,00. Il rendimento mensile, Rm, riferito ad ogni singolo strumento di ogni singola stazione di misura, verrà calcolato, tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 4, con la penalità è direttamente applicabile senza necessità seguente formula: dove: • Rm: rendimento mensile; • Nv: numero di diffida dati validi del mese; • Nt: numero di dati teorici del mese; • Ne: numero di dati esclusi del mese. Per dati si intendono quelli (orari, biorari o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause giornalieri, a seconda della tipologia di forza maggiore), la ASL, in caso strumento) normalmente trasmessi dalla stazione di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, misura al C.O.T. per lo strumento stesso. Le penali per le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, di cui al precedente punto 5 (totale o parziale non inferiore a cinque funzionamento dei C.O.T.) saranno applicate in ragione di € 500,00 per ogni episodio che superi le sei ore consecutive nell’arco di una giornata. Le penali per le inadempienze di cui al precedente punto 6 (ritardata effettuazione o non validità o affidabilità delle analisi del particolato) saranno applicate in ragione di € 500,00 per ogni analisi eseguita in ritardo sui tempi previsti o non valida o non affidabile. Le penali per le inadempienze di cui al precedente punto 7 (ritardata attuazione delle attività relative al piano di certificazione di qualità dei dati) saranno applicate in ragione di: • € 500,00 per ogni prova di intercomparazione effettuata con ritardo superiore ai 30 giorni; • € 250,00 per ogni ritardata esecuzione superiore ai 7 giorni, su ogni singolo analizzatore oggetto del piano di certificazione, delle curve di taratura con miscele prodotte da laboratori di controllo qualità certificati ai sensi del D.M. 20 settembre 2002 o da altri organismi stabiliti in altri Stati membri a partire da standard a concentrazione certificata; • € 250,00 per la presentazione ogni ritardata esecuzione superiore ai 7 giorni, su ogni singolo analizzatore di controdeduzioni e O3 oggetto del piano di memorie scritte. 3certificazione, di prove di calibrazione zero/span utilizzando un calibratore esterno certificato per comparazione con standard primario, come da normativa; • € 250,00 per ogni ritardata esecuzione superiore ai 7 giorni, su ogni singolo analizzatore di NO/NO2/NOx oggetto del piano di certificazione, di prove di calibrazione con bombole di NO esenti da NO2. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base Le penali saranno ridotte di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene terzo qualora riguardino uno strumento di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitomisura dei parametri meteorologici.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso La Provincia di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso Pisa, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previsteapplicare le seguenti sanzioni: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. a) In caso di mancata sostituzione effettuazione di uno dei servizi richiesti, oltre a trattenere il corrispettivo dovuto, sarà applicata una riduzione, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, pari al 5 % calcolato sul teorico mensile. b) Nel caso di ritardi imputabili all’Impresa affidataria, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 20 minuti, sarà applicata una riduzione a titolo di penale, sul corrispettivo della merce contestata nei termini corsa pari al 10% dell’importo dovuto per ogni minuto ulteriore di ritardo fino a 30 minuti, fermo restando l’obbligo, per l’Impresa affidataria, di recuperare il ritardo accumulato in partenza. Laddove il ritardo superi i trenta minuti la corsa s’intende non effettuata e sarà applicata la penale di cui sopraal punto a). c) La guida pericolosa o le violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti Autorità, per ogni giorno comporterà l’applicazione di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10riduzione del 40%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di appalto penale, con facoltà per la Provincia di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza. d) Le gravi e nel contratto (ordine/reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’inosservanza delle norme contrattuali di cui al presente Capitolato, potranno essere causa di risoluzione del contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (, ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto Tutte le inadempienze di cui alle precedenti lettere del presente articolo dovranno essere formalmente contestate all’Impresa affidataria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, da inviarsi entro la prima settimana del mese successivo in cui si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata sono verificate. Ferma restando la facoltà per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale Provincia di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso Pisa di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLapplicare, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pecogni caso, le inadempienze riscontrate ed assegna un terminepenalità previste, non inferiore l’Impresa affidataria potrà formulare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi a cinque giorni, per la presentazione quello di controdeduzioni e ricevimento della contestazione con le stesse modalità di memorie scritteinvio delle contestazioni. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Servizio Di Trasporto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali in caso di ritardato adempimento degli direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. Nel corso In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di vigenza seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta Verbale di Installazione in sede di gara. 1tempi superiori a quelli indicati in Art.6o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertatal caso, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere AOUBO si riserva la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche facoltà di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11):in tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla data fissata Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° ogni giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, la ASL ha diritto AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, la Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (clausola risolutiva espressa ex artvedi Art.20). 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei servizireagenti e dei materiali di consumo, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)il ritardo comporti interruzione dell'attività, la ASLAzienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, in caso oltre al risarcimento di inosservanza altri eventuali danni. L’importo delle obbligazioni contrattuali o di penali non puntuale adempimento delle stessepuò, tali tuttavia da non comportare l’immediata pena la risoluzione del contrattocontratto per grave inadempimento, contesta, in forma scritta anche via fax superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AOUBO a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La AOUBO si riserva la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o pecai referti, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittequote derivanti dalle eventuali penali applicate. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Fornitura in Service Di Un Sistema Di Sequenziamento Per La Identificazione Delle Farmaco Resistenze Di Hiv E HCV

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa ritardo, non imputabile a GESAC ovvero a forza maggiore o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecaso fortuito, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) saranno applicate all’appaltatore- noleggiante le seguenti penali in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per a ciascun veicolo: • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto alla data fissata ai termini per la consegna sarà dovuta una penalità di cui all’art. 16 di uno o più veicoli; • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto al termine stabilito per la sostituzione di uno o più veicoli di cui all’art. 16; • € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini stabiliti per l’assistenza tecnica e manutenzione “full risk” ordinaria e straordinaria di cui all’art. 14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali come prima descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC dalla Gesac all’appaltatore-noleggiante il quale deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni dalla stessa contestazione. La Gesac in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone comunicazione tramite pec all’appaltatore- noleggiante. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore-noleggiatore dall’adempimento dell’obbligazione per mille la quale si è resa inadempiente e l’1 che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. L’appaltatore-noleggiatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Gesac a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’applicazione di penali, nel corso di un anno, per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque un importo complessivamente non superiore al 10%% del canone di noleggio annuale, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto configurerà grave inadempimento contrattuale e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche darà diritto alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto GE.S.A.C. di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artai sensi dell’art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all’escussione della cauzione di cui al successivo articolo 19. L’importo corrispondente alle penali applicate sarà detratto dal pagamento del Codice Civile)canone di noleggio immediatamente successivo. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Noleggio Di Veicoli Per Trasporto Passeggeri a Ridotta Mobilità

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle Qualora l’affidatario non ottemperasse all'espletamento delle prestazioni e/o alle prescrizioni oggetto del presente contratto (obiettivi/fasi/modalità) la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, il Comune potrà applicare le penali di cui al presente articolo. La ditta dovrà fornire il servizio e rispettare ogni norma prevista dalle leggi in caso materia di ritardato adempimento sicurezza degli obblighi contrattualiimpianti. Nel corso La penale per quanto sopra è stabilita in € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni difformità e/o malfunzionamento contestata dalla Stazione Appaltante. Per inconvenienti di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoqualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla comunicazione anche telefonica da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta addetti al controllo. Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo si applicherà in sede di gara. 1liquidazione una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente contratto verrà sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 (euro cento/00) ed 500,00 (euro cinquecento/00) a seconda della gravità dell’infrazione. Le penalità riguardanti la liquidazione di cui sopra verranno decurtate all’atto del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativasaldo. In caso di mancata sostituzione della merce contestata recidiva il Servizio Tecnico Comunale, sentito il parere e avuta l’autorizzazione dall’organo di Giunta, potrà procedere nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore legge con la risoluzione contrattuale ed al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura pagamento dei servizi fino ad all’ora svolti stimati sulla base della documentazione prodotta ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata eventualmente sulla base di apposita verifica tecnica eseguita in contraddittorio. Per comportamenti scorretti da parte del personale dell’appaltatore potrà essere comminata una penale sino ad un provvedimento della ASLmassimo di € 300,00 (euro trecento/00), nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte fatto salvo il diritto da parte dell’Amministrazione di richiedere l’allontanamento dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui cantiere del personale e la ASL ritiene di disattenderlesua sostituzione. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione Quando possibile l’eventuale risarcimento danni e penalità inflitte potranno essere recuperate sulla rata in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitopagamento del canone d’appalto.

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Samples: Capitolato d'Onere

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Nel caso l’Appaltatore provvedesse a ritirare in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il ritardo i fanghi rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa alle comunicazioni e/o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaaccordi o anche provvedesse a ritirarne una minore quantità, la dittaGran Sasso Acqua S.p.A., a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche applicherà una penale di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto sul completo ritiro. La penale non sarà applicata se il giorno lavorativo successivo ci sarà il recupero dei carichi non effettuati e vi sarà la disponibilità della variazione da parte dell’impianto di compostaggio e/o discarica che riceverà i fanghi; in ogni caso trascorsi 2 giorni dal mancato ritiro la Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente allo smaltimento dei fanghi non prelevati attribuendo alla dovuta sostituzioneditta appaltatrice i maggiori costi sostenuti e una quota non quantificabile a priori a titolo di risarcimento del danno subito. L’importo sarà trattenuto in occasione della liquidazione delle singole fatture. R A T I N G D I L E G A L I T A ’ R A T I N G D I L E G A L I T A ’ Trascorsi 7 giorni, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestaincamerando l’intera cauzione, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittesalvo risarcimento del maggiore danno alla Società. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Accordo Quadro

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Nel caso in caso cui, per qualsiasi motivo imputabile all’aggiudicataria e da questa non giustificato per causa di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoforza maggiore, il rispetto degli impegni tecniciservizio non venga espletato con le modalità previste dal presente capitolato, organizzativi l’Amministrazione Comunale applicherà alla stessa una penale pari a un minimo di € 100,00 e qualitativi assunti dalla ditta in sede un massimo di gara. 1. Le penalità riguardanti € 1.000,00 secondo la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopragravità, per ogni giorno di ritardo rispetto inadempimento. In caso di completo mancato espletamento del servizio, l’Amministrazione applicherà una penale pari a un minimo di € 2.500,00 e un massimo di € 10.000,00 (la penale andrà poi graduata in base alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010gravità della violazione). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodottoSe l’Impresa/servizio interessato, ovvero in caso Cooperativa sarà sottoposta al pagamento di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere tre penali il contratto (clausola risolutiva espressa ex artpotrà essere rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria e in tal caso l’Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata Le contestazioni in merito a quanto sopra verranno formulate dall’ufficio comunale competente per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualeiscritto a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata e, e comunque complessivamente non superiore al 10%con le medesime modalità, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità l’aggiudicataria potrà produrre le proprie contro-deduzioni entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle conseguenze legate all’eventuale ritardocontestazioni. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizinon pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, legati si provvederà a determinare la relativa penale. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa nel mese nel quale è assunto il provvedimento di infrazione. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il maggiori delle somme indicate nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), i danni provocati dovessero risultare superiori. Nel caso l’aggiudicataria richieda la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestasarà facoltà del Comune incamerare l’intera cauzione prestata, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non inferiore a cinque giorni, coperto dalla cauzione definitiva prestata per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittestipula del contratto d’appalto. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardolavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il Nel caso in cui l’affidatario la prima verifica di conformità della fornitura abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, fornitura disponibile per la presentazione verifica di controdeduzioni e conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di memorie scritte. 3conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Trascorso tale termineNell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, l’eventuale penale sarà applicata sulla base al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di un provvedimento penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della ASLStazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione si applicheranno le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativosopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariasui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con In quest’ultimo caso la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

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Samples: Service Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi alla delicatezza e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualespecificità delle prestazioni, e comunque complessivamente non superiore al 10%abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’ASL BI contraente o imputabili all’Amministrazione), nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziesecuzione del servizio, legati anche alla natura ed alla tipologia l’ASL BI, fatto salvo il risarcimento del prodotto/servizio interessatomaggior danno, ovvero in caso potrà applicare penalità secondo quanto di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per seguito riportato: - per ogni giorno solare di ritardo – non imputabile all’ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito – rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille somma del tempo massimo di inizio intervento e l’1 per mille dell’ammontare del tempo massimo di risoluzione del problema, come indicato nella documentazione tecnica: fino all’1‰ dell’importo complessivo del contratto, al netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero IVA; - in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al 10 % dell’importo complessivo del contratto, al netto di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziIVA, per cui ogni inadempienza; Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg. lavorativi dalla data della contestazione. L’ASL BI si riserva la penalità è direttamente applicabile senza necessità facoltà di diffida o messa in mora (salvo il procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell’importo del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax . È fatta salva la facoltà dell’ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore dalle maggiori spese sostenute a cinque giorni, causa dell’inadempienza contrattuale. Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteirregolarità commesse dalla medesima nell’esecuzione del contratto verranno detratti da eventuali crediti della Ditta. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Determinazione Per l'Affidamento Del Servizio Di Assistenza E Manutenzione Software

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso gara ovvero violazione di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratonorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, nonché mancato utilizzo reiterato dell’impianto prenotato e assegnato da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattodello stesso affidatario, il rispetto degli impegni tecniciComune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, organizzativi pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora l’affidatario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e qualitativi assunti dalla ditta in sede la gravità dell’inadempimento, le circostanze di gara. 1fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente contratto, sono così previste: A. In caso irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeciascuna inadempienza, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativafatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini recidiva nell’arco di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una novanta giorni la penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. Il Comune ha comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualerichiedere, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale con nota motivata, la ASL ha diritto sostituzione del personale impegnato nella gestione che non offra garanzia di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizicapacità, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore)valida costituzione fisica, la ASLcontegno corretto e, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un terminecomunque, non inferiore risulti idoneo a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3perseguire le finalità previste dal progetto. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza L'ammontare delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativoal momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dell'impresa dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o cui essi si riferiscono ovvero sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Affidamento in Appalto Della Gestione Dell'impianto Sportivo Comunale

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle L’Amministrazione ha l’insindacabile facoltà di imporre all’Appaltatore il pagamento di penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiinadempimento e/o ritardo ad esso imputabile. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previsteSono stabilite le seguenti penalità: A. In caso a) ritardo nell’avvio del servizio così come disciplinato al precedente art. 3): € 250,00 per ogni giorno di fornitura ritardo, fatta salva la possibilità di merce difettosa risoluzione del contratto o non conforme alle prescrizioni di revoca dell’aggiudicazione; b) ritardo nella eliminazione dei guasti o degli inconvenienti riscontrati a seguito del Capitolato Speciale, oppure non rispondente collaudo rispetto al termine stabilito al precedente art. 3): € 250,00 per ogni giorno di ritardo; c) ritardo nella eliminazione dei guasti o degli inconvenienti riscontrati durante l’esecuzione del contratto rispetto ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusitermini stabiliti ai precedenti art. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche 7.2): € 50,00 per ogni ora di ritardo con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei riferimento ai termini di cui sopra, all’art. 7.2) lettere a) e b) ed € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una con riferimento al termine di cui all’art. 7.2) lettera c); Le penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (cui ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia commi precedenti sono aumentate del prodotto/servizio interessato, ovvero 50% in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo recidiva. Il pagamento della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto non esonera l’Appaltatore dall’obbligazione di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artrisarcire l’eventuale ulteriore danno arrecato al Comune a causa dell’inadempimento. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo L’applicazione della penale irrogata superi avverrà previa contestazione scritta all’Appaltatore a mezzo PEC. Quest’ultimo avrà quindici giorni di tempo per presentare controdeduzioni o giustificazioni, che saranno valutate dal Responsabile del Settore competente. In tutte le ipotesi di cui sopra il 10% dell’ammontare netto contrattuale Comune si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l’esecuzione del servizio, restando a carico dell’Appaltatore inadempiente sia la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artdifferenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante al Comune a causa dell’inadempienza. 1456 del Codice Civile)L’Appaltatore inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Noleggio Di Strumenti Per Controllo Velocità

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per Per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionenell’esecuzione delle attività previste nel programma di lavoro di cui al precedente art. B/8 A1), sarà dovuta applicata una penalità penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo attività svolta in modo diffome rispetto alla data fissata per la consegna a quanto stabilito nel presente capitolato, sarà dovuta applicata una penalità penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termineL’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, l’eventuale penale sarà applicata sulla base alla quale il contraente avrà facoltà di un provvedimento presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della ASLcontestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile. 4. Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui il responsabile del procedimento promuoverà la ASL ritiene di disattenderlerisoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 4.Nel B/13. 5. Nel caso di mancata ritardo nell’esecuzione da parte dell’App., tali interventi potranno essere effettuati dall’Azienda a propria cura e spese; le spese relative verranno computate con i prezzi dell’elenco prezzi allegato e detratte assieme alle penali dal pagamento mensile. Eventuali danni imputabili a ritardi nell’esecuzione dell’intervento, sono da considerarsi a carico dell’App. 6. L’applicazione della penale non solleva l’App. dalle responsabilità civili e penali che l’App. stesso si è assunto e che dovessero derivare dall’incuria dell’App. medesimo. 7. L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all’App. ai sensi della precedente lett. B del presente articolo o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità dalla cauzione definitiva di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitocui al successivo articolo B/17.

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Samples: Capitolato Prestazionale

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiinadempienze il committente si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra € 250,00 ed € 2.500,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale L’applicazione delle penali sarà riscontrato, preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a mezzo di lettera raccomandata o Pec. L’Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Direttore dell’esecuzione del contrattodell’Area Servizi alla Persona da cui dipendono i servizi oggetto dell’appalto. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dall’Ufficio Istruzione, mediante lettera Raccomandata A.R.. Decorso inutilmente tale termine, il rispetto degli impegni tecnicicommittente procederà al recupero della penalità, organizzativi mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e qualitativi assunti dalla ditta dall’obbligo dell’Aggiudicataria di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in sede di gara. 1dipendenza dell'inadempimento. Le penalità riguardanti la liquidazione ed ogni altro genere di provvedimento del danno per inadempimento committente sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativanotificate all’aggiudicataria in via amministrativa. In caso di infrazioni accertate viene addebitata alla Ditta una sanzione di € 250,00 per ogni infrazione di lieve entità; per gravi infrazioni o per il ripetersi di infrazioni di minore gravità si addebita una sanzione compresa fra € 300,00 ed € 1.000,00 cadauna in ragione della gravità: − mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di ritardo rispetto mancata sostituzione; − comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: € 500,00; − utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore per ogni giorno di lavoro; − sostituzione durante l’anno scolastico di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative della ditta in mancanza di comunicazione all’Amministrazione: € 350,00; − mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla dovuta sostituzioneprogrammazione e all’attività svolta, sarà dovuta alla scadenza fissata e/o concordata: € 300,00; − mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della Ditta e altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: € 300.00 per ogni disservizio; − inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00. − mancato invio delle comunicazioni e della documentazione relativa al personale, nei termini temporali indicati all’art. 12: € 1.500,00. Sono comunque considerate infrazioni gravi e punibili con il massimo della sanzione quelle commesse dal personale della ditta aggiudicataria, dolosamente, e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi o disservizi. In caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta verrà applicata una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 di € 2.500,00 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualeogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni. In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel il Comune può dare luogo alla risoluzione del contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex successivo art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario28. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali in caso di ritardato adempimento degli direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. Nel corso In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta seguito: - Consegna della strumentazione in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativain quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In caso tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta applicare una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per pari € 500,00per ogni giorno solare di ritardo rispetto ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l ’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l ’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla data fissata per la consegna sarà dovuta Ditta Aggiudicataria una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualepenale pari a € 2.000,00, e comunque complessivamente non superiore oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 1050%, nella misura che sarà stabilita fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel capitolato speciale caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di appalto e nel contratto applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (ordine/contratto) verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziOltre all’applicazione delle penali, legati anche alla natura ed alla qualora la frequenza e/o la tipologia del prodotto/servizio interessatodelle non conformità lo rendesse necessario, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la ASL ha diritto facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (clausola risolutiva espressa ex artvedi Art.20). 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziPer quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità controlli di diffida o messa in mora (salvo il qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di forza maggiore)applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e ritirataart. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitofacoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Samples: Service Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali in caso di ritardato adempimento degli direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. Nel corso In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta seguito: - Consegna della strumentazione in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativain quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In caso tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo,oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla data fissata per la consegna sarà dovuta Ditta Aggiudicataria una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualepenale pari a € 2.000,00, e comunque complessivamente non superiore oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 1050%, nella misura che sarà stabilita fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel capitolato speciale caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di appalto e nel contratto applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (ordine/contratto) verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziOltre all’applicazione delle penali, legati anche alla natura ed alla qualora la frequenza e/o la tipologia del prodotto/servizio interessatodelle non conformità lo rendesse necessario, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la ASL ha diritto facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (clausola risolutiva espressa ex artvedi Art.20). 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziPer quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità controlli di diffida o messa in mora (salvo il qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di forza maggiore)applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e ritirataart. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitofacoltà di stornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Samples: Service Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Per negligenze o deficienze accertate che compromettano l’efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi: 1. Per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: penale di euro 500 (cinquecento) per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi; 2. Per ritardi non giustificati nell’arrivo degli studenti presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti: penale di euro 250 (duecentocinquanta) dopo la contestazione del terzo ritardo; 3. Per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto non preventivamente autorizzata: euro 250 (duecentocinquanta) al giorno; 4. Per uso improprio delle licenze di noleggio per scuolabus rilasciate dall’Amministrazione appaltante, sarà applicata, di volta in caso volta, una penale di ritardato adempimento euro 1.600 (milleseicento). Verranno, inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, Alla contestazione dell’inadempienza da parte del Direttore dell’esecuzione Comune mediante raccomandata R.R, la Ditta ha facoltà di presentare le proprie deduzioni nel termine perentorio di otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla ditta ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni, in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l’ammontare della penale, che sarà trattenuta sulle fatture del mese successivo. Nel caso gli inadempimenti e i ritardi, per cause imputabili all’appaltatore, eccedano il numero di 6 (sei) nell’arco di durata del contratto, il rispetto degli impegni tecnicil’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento, organizzativi sospendendo inoltre i pagamenti e qualitativi assunti procedendo alla richiesta di danni all’appaltatore medesimo. Oltre che nei casi previsti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertavigente normativa, la ditta, ditta incorre nella decadenza dell’affidamento del servizio quando venga a proprie spese, dovrà procedere perdere i requisiti di idoneità per l’accesso alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche professione di natura organizzativatrasportatore di viaggiatori su strada. In caso ogni caso, comporta la decadenza dall’affidamento la reiterata violazione degli obblighi in materia di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui soprapersonale dipendente, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore indicati al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex precedente art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato 15, nonché in materia di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariosicurezza negli ambienti di lavoro. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in Nel caso di ritardato adempimento inadempimenti, ritardi e disservizi, l’Appaltatore dovrà corrispondere al Committente le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto con particolare riferimento all’allegato 11, salvo il maggior danno. Per l’applicazione delle penali, il Committente potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli obblighi contrattualieventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. Nel corso e, pertanto, il Committente avrà facoltà di vigenza dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del rapporto contrattuale sarà riscontratovalore della cauzione originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte del Direttore dell’esecuzione Committente, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da "EUR S.p.A." alla contraente nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara. 1cui al precedente Art. 4. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato SpecialeParti inoltre, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi24 comma 2 del predetto Decreto, legati anche riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da "EUR S.p.A." alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoContraente, ovvero per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne fortuito o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da "EUR S.p.A." nei casi in cui a cinque giorni, per determinare il danno abbia concorso la presentazione colpa della Contraente o delle persone di controdeduzioni e di memorie scrittecui lo stesso è tenuto a rispondere. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Service Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali In caso di inadempienza a quanto previsto nel presente capitolato l’amministrazione applicherà le seguenti penali: a) € 150,00 per modifiche non concordate ai piani annuali d’intervento; b) € 150,00 per utilizzo di personale non specializzato; c) ammontare della relativa penalità raddoppiata in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualireiterate inadempienze. Motivo invece di rescissione del contratto da parte dell’amministrazione saranno il reiterarsi di più di cinque gravi inadempienze e l’utilizzo di prodotti non conformi alla vigente normativa oltre, laddove sia previsto, anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria. La vigilanza in materia è di pertinenza della ASL – Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Il Municipio Roma VII inviterà, con raccomandata AR, il fornitore a produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, le proprie giustificazioni le quali, se a giudizio del Direttore dell’Area Socio Educativa saranno ritenute non accettabili, determineranno l’applicazione della penale. Le predette penalità saranno contestate all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l’importo potrà essere recuperato dall’amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’aggiudicatario inadempiente. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi reiterati ed immotivati ritardi l'amministrazione potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel dichiarare risolto il contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex arte per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioservizio. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi prescritti all’art. 4 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di comminare al Fornitore la penale di Euro 100,00 per ciascun evento contestato con riferimento. L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di ritardato adempimento degli obblighi contrattualipagamento delle penali. Nel corso È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di vigenza rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraal successivo articolo 13. La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionela stazione appaltante, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto in danno del Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille quindici) naturali e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardoconsecutivi dalla contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatodette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solarenon vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione saranno applicate al Fornitore le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione come sopra indicate. Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitogaranzia definitiva.

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Samples: Accordo Quadro

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione della fornitura, l’effettuazione tardiva, o in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o modo non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaqualitativi prescritti dal presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche facoltà di comminare al Fornitore le penali per ciascun evento contestato con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativariferimento. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, particolare: - per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 : uno per mille sull’importo contrattuale - fornitura non conforme all’ordinativo (difformità di taglia, di materiali, difetti, ecc…) Euro 50,00; L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e comunque complessivamente non superiore quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al 10%, nella successivo articolo 15. La misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo complessiva della penale irrogata superi non può superare il 10% dell’ammontare netto (dieci per cento) dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la ASL ha diritto facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille quindici) naturali e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardoconsecutivi dalla contestazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatodette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solarenon vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione saranno applicate al Fornitore le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione come sopra indicate. Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva dei contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitodiscendenti.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vestiario

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla contraente, nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di vigenza cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del rapporto contrattuale sarà riscontratoCodice, da parte del Direttore dell’esecuzione non potrà superare, per tutta la durata del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara. 1cui al precedente art.4. Le penalità riguardanti Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la liquidazione colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ritardi e inadempienze nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, previa contestazione scritta, verranno applicate le penali previste nel capitolato speciale di appalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art.113-bis, comma 4 del danno per inadempimento sono così previste: A. In D.lgs. 50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso di fornitura di merce difettosa o nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecontenute nel presente contratto, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertae dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la ditta, Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusiqualsiasi titolo. Qualora ciò La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione preclude il diritto della merce contestata nei termini di cui sopra, Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto cento) dell'importo contrattuale, e comunque complessivamente l'inadempimento si 15 intenderà non superiore al 10%di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale pertanto, la Società avrà facoltà di appalto e nel dichiarare risolto il presente contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.dell'art.1456 c.c..

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Samples: Contratto Di Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiL’aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contrattocontratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1provvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la dittaQuesto potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Xxx, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause l’aggiudicatario non contro deduca nel termine assegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di forza maggiore)entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di secondo quanto previsto dal presente articolo. Le penali non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, contestada applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, in forma scritta anche via fax salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. GRAVE Assenza/mancata esecuzione integrale della prestazione € 3.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la presentazione prestazione del servizio in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o immateriale all’Amministazione Da € 1.000 ad € 1.999,00 ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di controdeduzioni altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle condizioni per corretta operatività e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di per il confort degli utenti o che reca un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata danno materiale o ritardata consegna immateriale all’Amministrazione Da € 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o esecuzione le penali saranno applicate inadempimento con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL impatto lieve sull’operatività o sul deposito cauzionale, ove costituitoconfort degli utenti o che reca un lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 Elenco inadempimenti Le penali possono essere applicate ripetutamente e cumulativamente nel corso di tutta la gestione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano inadempimenti di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del una qualsiasi delle prescrizioni previste nel presente contratto, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il rispetto degli impegni tecniciComune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e tassativo. Qualora il Concessionario non provveda entro il termine prescritto il Comune, organizzativi valutate la natura e qualitativi assunti dalla ditta in sede la gravità dell’inadempimento, le circostanze di gara. 1fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, potrà applicare una penalità. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento le infrazioni agli obblighi contrattuali sono così previste: A. In caso determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeciascuna inadempienza, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusifatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora ciò il Concessionario non avvengaprovveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 6, vi potrà provvedere la ASLviene applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche oltre al rimborso di natura organizzativaeventuali spese sostenute dall’Amministrazione Comunale a causa del disservizio. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata e trasmissione delle stesse al Comune di Bagnacavallo di cui sopraall’articolo 6, per ogni giorno viene applicata una penale di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art€ 300,00. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo L’applicazione della penale irrogata superi sarà preceduta da una semplice comunicazione anche via fax. L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, dal deposito cauzionale di cui all'art.17 precedente, con obbligo per il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto Concessionario di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità provvedere all’immediata reintegrazione dello stesso, pena, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale difetto, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione con conseguente applicazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASLpenalità, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativocomportamenti configuranti, senza necessità comunque, colpa grave a carico della Ditta, nonché nelle ulteriori ipotesi di preventiva intimazione o costituzione legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’immediata risoluzione del contratto. Nelle ipotesi regolate dal presente articolo, sono fatti salvi in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoogni caso gli eventuali maggiori danni.

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Samples: Concessione Di Suolo E Servizio Di Installazione E Gestione Di Distributori Automatici Di Acqua Potabile

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre L’aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto riscontrassero inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederanno alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Xxx, a giudizio del RUP le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui l’aggiudicatario non contro deduca nel termine assegnato, sarà applicata una penale. L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di entità variabile in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, secondo quanto previsto dal presente articolo. Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità dell’inadempimento, da applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, salvo dove diversamente indicato. Se un inadempimento o violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. GRAVE Assenza/mancata esecuzione integrale della prestazione € 2.000,00 NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento che comporta la prestazione del servizio in modo sostanziale o che reca grave danno materiale o immateriale all’Amministazione Da € 1.000 ad € 1.999,00 ALTA Violazione e/o inadempimento che può avere rilevanti effetti a cascata sistematici sull’esecuzione di altri servizi o che reca un consistente danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 701,00 ad € 1000,00 MEDIA Violazione e/o inadempimento che comporta un abbassamento delle condizioni per corretta operatività e per il confort degli utenti o che reca un danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 251,00 ad € 700,00 BASSA Violazione e/o inadempimento con impatto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti o che reca un lieve danno materiale o immateriale all’Amministrazione Da € 101,00 ad € 250,00 MARGINALE Violazione e/o inadempimento con un impatto molto lieve sull’operatività o sul confort degli utenti Fino ad € 100,00 Biglietteria on site Regolare e puntuale funzionamento delle biglietterie on-site Non erogazione Grave entità, per frazione di giornata verrà calcolata in maniera proporzionale Pagamento con carte di debito, carte di credito e comunque nelle penali forme indicate dall’Amministrazione Non erogazione di una delle modalità alternative al pagamento in contanti Entità marginale Verifica del possesso dei requisiti di titoli / requisiti per avere diritto a biglietti ridotti e/o gratuiti Mancata verifica Entità bassa Abbigliamento e riconoscibilità del personale Abbigliamento non conforme all’offerta tecnica presentata e mancanza di visibilità del tesserino di riconoscimento corredato di foto Entità bassa , si applica ad ogni singolo operatore trovato non conforme Corretta tenuta dei locali concessi per uso biglietteria Cura e pulizia non adeguate rilevata dalla S.A. Entità alta Biglietteria on line Regolare funzionamento del sistema on line H24 e 7 giorni su 7 Non erogazione per una o più giornate Grave entità in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualisospensione del servizio per frazioni di giornata, la penale sarà calcolata in maniera proporzionale Possibilità di pagamento con carta di debito, carte di credito Non erogazione di una o più modalità Entità media Servizio assistenza , orientamento e vigilanza Regolare funzionamento del servizio di assistenza clienti Non erogazione per una o più giornate Grave entità , per sospensione del servizio per frazioni di giornate la penale sarà calcolata in maniera proporzionale Regolare presidio dei varchi Non erogazione Grave entità , la penale sarà calcolata anche per frazioni di giornata in maniera proporzionale alla mancata custodia del varco Abbigliamento e riconoscibilità del personale Abbigliamento non conforme all’offerta tecnica presentata e mancanza di visibilità del tesserino di riconoscimento corredato di foto Entità bassa , si applica ad ogni singolo operatore trovato non conforme Aspetti generici Mancata pulizia e riordino di tutti gli immobili affidati Cura e pulizia non adeguate rilevata dalla S.A. Entità Alta Mancato versamento dei corrispettivi derivanti dall’appalto nei tempi e modi previsti dall’art. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, 14 Non erogazione Entità Grave Mancata trasmissione report previsti dall’art. 14 Non erogazione Entità Alta Riservatezza dei dati raccolti e cura nella gestione delle comunicazioni da parte del Direttore dell’esecuzione gestore e dei dipendenti Divulgazione dei dati a soggetti non autorizzati Entità alta Comunicazione di informazioni richieste dall’Amministrazione in base ad esigenze specifiche Mancato invio Entità alta Abbigliamento e riconoscibilità del contrattopersonale Abbigliamento non conforme all’offerta tecnica presentata e mancanza di visibilità del tesserino di riconoscimento corredato di foto Entità bassa , il si applica ad ogni singolo operatore trovato non conforme Mancato utilizzo di DPI Non conforme Entità alta Insufficiente vigilanza sui beni affidati in merito all’appalto Danneggiamento per mancanza di vigilanza Entità grave Personale insufficente rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta ha quello richiesto dal CSA ed offerto in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione gara Non conforme Entità alta Mancate comunicazioni dei nominativi del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura personale adibito all’appalto ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero aggiornamenti in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo recessi contrattuale Non conforme Entità alta Altre irregolarità in seguito ad ordini di servizio non rispettati Definite dalla S.A. in corso d’appalto e con i criteri della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale Tabella A Resta salva la ASL ha diritto facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3richiedere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito. Trascorso tale termine, l’eventuale Gli importi addebitati a titolo di penale sarà applicata sulla base o per il risarcimento di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali danni e spese saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture recuperati mediante ritenuta diretta sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o corrispettivi maturati mensilmente ovvero sul deposito cauzionale, ove costituito; in questo ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme di legge e alle disposizioni, presenti e future, emanate dall’Amministrazione Provinciale. Qualora la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi, comunque, le disposizioni del presente capitolato, l’Amministrazione Provinciale, contesterà con apposito addebito scritto, a mezzo PEC, nel termine di 10 giorni, l’inadempimento, richiamando le norme contrattuali disattese. La ditta, nell’ulteriore termine di 10 giorni, a mezzo PEC potrà produrre le eventuali giustificazioni a propria discolpa. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso RUP, qualora ritenesse infondate le giustificazioni addotte, applicherà, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa, le seguenti penalità: Euro 50,00 (€ cinquanta,00), per ogni ritardo ingiustificato eccedente i 15 minuti rispetto agli orari concordati; Euro 100,00 (€ cento,00), per ritardi ingiustificati superiori ai 30 minuti per corsa; Euro 2.000,00 (€ duemila,00), per trasporto svolto parzialmente; Euro 5.000,00 (€ cinquemila,00), per sospensione ingiustificata per ogni corsa di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiandata o ritorno. Nel corso Il provvedimento è assunto dal RUP. L’Amministrazione Provinciale procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese, nel quale è assunto il provvedimento definitivo di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaapplicazione della penale; mancando i crediti, la dittapenalità verrà addebitata sulla cauzione. L’applicazione delle penalità, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, è indipendente dai diritti spettanti alla Provincia di Brindisi per ogni giorno le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Dopo l’erogazione della 10° sanzione per penalità di ritardo rispetto cui al presente articolo, l’Amministrazione Provinciale avrà piena facoltà di procedere alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto. In tal caso, contestariscuoterà la fideiussione, in forma scritta anche via fax o peca titolo di risarcimento del danno, ed addebiterà alla parte inadempiente le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittemaggiori spese sostenute. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti Fatta salva la liquidazione responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi1382 c.c., legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solaremancato Service Level Agreement relativi alla fornitura del Lotto 1, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna l’Appaltatore sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore tenuto a corrispondere all’Amministrazione Aggiudicatrice le penali previste all’allegato 5 al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)relativo Capitolato. 2. Fatta eccezione per Secondo i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziprincipi generali, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il le penali saranno applicate solo nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali il ritardo o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittel’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. 3. Trascorso tale termineL’Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di procedere, l’eventuale ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione Aggiudicatrice di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 5. L’applicazione della penale sarà applicata sulla base preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. 6. L’Amministrazione Aggiudicatrice, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di un provvedimento cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della ASLcauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. 7. 5.L'ammontare A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. 8. L’applicazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, penali non esonera in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoalcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

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Samples: Contract for the Provision of Services

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Comune di Firenze, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni: - per ogni giornata di servizio non effettuato oltre a non corrispondere alcun corrispettivo per tale giorno, sarà applicata la penalità di € 500,00; - nel caso di ritardi imputabili all’impresa affidataria, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 15 minuti e fino a 30 minuti, sarà applicata la penale di € 150,00; - per ritardi superiori a trenta minuti sarà applicata la penale di € 250,00; - per ritardi che provochino la non effettuazione del servizio del mattino o del pomeriggio sarà applicata la penale di € 500,00; - il comportamento irrispettoso e non conforme alla buona educazione tenuto dal personale autista, nei confronti degli alunni o loro genitori o del personale di accompagnamento nonché la mancata osservanza delle disposizioni del presente capitolato e suoi allegati, comporterà l’applicazione della penale di € 500,00 con facoltà per il Comune di Firenze di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro 24 ore; - in caso di ritardato adempimento scarsa o mancata pulizia degli obblighi contrattualiautomezzi, carrozzeria ed interni sarà applicata una penale di € 150,00. Le predette penalità saranno contestate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R.. Alla Ditta è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione comunale provvederà all’applicazione delle penalità sopra indicate. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi reiterate inadempienze l’Amministrazione comunale potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel dichiarare risolto il contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioservizio. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Appalto Del Noleggio Di Automezzi Da Rimessa Con Conducente

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, Salvo che il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLfatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione degli obblighi del contratto, contestaovvero che a seguito degli accertamenti effettuati come previsto dal presente capitolato, in forma scritta anche via fax vengano riscontrate inadempienze o pecdifformità nell’esecuzione dei servizi quali, le inadempienze riscontrate ed assegna ad esempio, il mancato rispetto dell'obbligo di far pagare il biglietto agli utenti che ne sono privi, l’inosservanza dei percorsi o di quanto altro previsto dal presente capitolato, il Comune, fatti salvi i casi di forza maggiore, potrà applicare a carico del concessionario, penalità amministrativa non inferiori nel minimo a €. 150,00 e non superiori al massimo di € 900,00 per ogni manchevolezza. Le penalità di cui sopra sono applicate direttamente dal Comune, previa contestazione all’affidatario mediante PEC e decorso un termine, termine non inferiore a cinque 10 giorni, per le controdeduzioni da parte di quest’ultimo. Il pagamento della penalità avverrà tramite trattenuta dell’importo sulla rata più prossima del corrispettivo a favore dell’Impresa. Qualora la presentazione Ditta affidataria ritenga che le inadempienze di controdeduzioni e cui ai punti precedenti dipendano da cause di memorie scritteforza maggiore, potrà dichiararlo entro 48 ore, ed in tal caso sarà esonerata dal pagamento delle penali, sempreché la forza maggiore sia riconosciuta dal Comune, salvo gravame ai sensi di legge o di contratto Quanto sopra fatta salva la possibilità del Comune di rivalersi sulla garanzia di cui all’art. 16 del presente disciplinare, per eventuali maggiori danni derivanti dalla non corretta osservanza del contratto. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Concessione Di Trasporto Urbano

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso Durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi contratto l’operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e qualitativi assunti dalla ditta tutte le obbligazioni contenute nell’offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l’esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l’ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna consegna, per il collaudo o per l’installazione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille pari al 0,5% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in Per ogni singolo caso di inosservanza inadempienza riferito al canone annuale del servizio di assistenza post-garanzia l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali indicate nelle sotto riportate tabelle: Numero di ore di ritardo rispetto agli SLA indicati < 30 min < 2 ore < 3 ore > 3 ore 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,1 % Numero di interventi nel mese effettuati senza rispetto degli SLA < 10 < 15 < 20 > 20 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,1 % Per ogni 0,1% di disponibilità del sistema inferiore all’obiettivo si applica una penale pari allo 0,5% del corrispettivo relativo alla fornitura. Le penali saranno applicate tenendo in considerazione il valore massimo dato dalle due tabelle soprastanti per singolo caso di inadempienza riferito all’importo del contratto per il periodo di 60 mesi. Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle obbligazioni contrattuali o penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’ASST si riserva la facoltà di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all’operatore economico, contestail quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, in forma scritta anche via fax ovvero non sia data risposta o pecla stessa non sia giunta nel termine indicato, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione saranno applicate all’operatore economico le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità sopraindicate. L’ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di preventiva intimazione importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o costituzione il pagamento delle penali non esonera in mora nessun caso l’operatore economico dall’adempimento delle obbligazioni per il fornitore quale si è reso inadempiente e senza bisogno che ha fatto sorgere l’obbligo di pronuncia giudiziariapagamento della medesima penale. 5.L'ammontare L’applicazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti penali previste dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitopresente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

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Samples: Contract for the Supply of an Information System

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Appaltatore e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di ritardato adempimento rigetto delle controdeduzioni stesse è facoltà dell’Amministrazione procedere all’applicazione di opportuna penale come di seguito descritto. € 100,00= per ogni ora di mancata presenza. In caso di: mancato svolgimento delle attività indicate ai precedenti artt. 1 e 4 mancato rispetto dei tempi di intervento di cui ai Livelli Minimi Qualitativi (SLA) e delle tempistiche di intervento di cui all’art. 6 (interventi richiesti eccezionalmente al di fuori degli obblighi contrattuali. Nel corso orari di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, presidio concordati) e di rigetto delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione si applicherà una sanzione che, a seconda della gravità, va da un minimo di € 100,00= ad un importo massimo di € 2.000,00= per ogni violazione, fatti salvi eventuali risarcimenti dei danni derivanti dalle inadempienze. Tutti gli importi relativi alle penali saranno trattenuti dal Comune di Bollate dalla fatturazione del Direttore dell’esecuzione del periodo di riferimento in cui è stata applicata la penale, con relativa emissione di nota di credito da parte dell'Appaltatore. A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di rescindere il contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede . L’Amministrazione riscuoterà la garanzia definitiva a titolo di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione risarcimento del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere e addebiterà alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaparte inadempiente le maggiori spese sostenute. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto grave inadempienza contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre spetta all’Amministrazione il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il contratto (clausola risolutiva espressa ex artservizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi. 1456 del Codice Civile)Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualeottenere il rimborso delle spese, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare pagamento delle penalità è addebitatoo la rifusione dei danni, con semplice provvedimento amministrativol’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoche dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall’avviso.

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Samples: Outsourcing Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali L’Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità al presente Capitolato, nonché alle norme di legge e contrattuali, applicherà sanzioni pecuniarie in ogni caso di ritardato adempimento degli verificata violazione di tali norme. L’inadempienza dell’Aggiudicatario rispetto agli obblighi contrattualicontrattuali derivanti dal presente Capitolato, di cui l’Amministrazione venga a conoscenza, sarà oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore. Nel corso Decorso inutilmente detto termine, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dall’Aggiudicatario entro il termine massimo di vigenza del rapporto contrattuale giorni dieci dalla stessa contestazione, sarà riscontratoapplicata una penale. Si riportano, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoa titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previstele seguenti criticità che saranno considerate inadempienze con penalità: A. In caso di fornitura di merce difettosa 1.1 € 200,00 per ritardo ingiustificato per apertura o non conforme chiusura anticipata del servizio, senza preavviso al Comune e alle prescrizioni del Capitolato Specialefamiglie; 1.2 € 200,00 per mancata grave osservanza sulle regole sulla privacy; 1.3 € 200,00 per scarsa affidabilità, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la dittaprofessionalità e cortesia degli educatori, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASLseguito di segnalazioni di protesta pervenute per iscritto dalle famiglie; 1.4 € 200,00 per ogni giornata di servizio di personale, anche con acquisti sul libero mercatosupplente, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche non provvisto dei requisiti; 2.1 € 200,00 per inosservanza reiterata del manuale di natura organizzativacorretta prassi igienica dei locali, per mancata esecuzione della raccolta differenziata; 2.2 € 200,00 per utilizzo di prodotti, attrezzature non conformi; Per altre eventuali tipologie non esplicitamente elencate in questa sede, si procederà per analogia. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo presente articolo avvalendosi della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e cauzione senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5.L'ammontare L’applicazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti penali previste dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitopresente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Samples: Project Execution Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoeventuali conseguenze penali, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previstenei seguenti casi: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente a) ritardo nella consegna rispetto ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraall’art. 14; in tal caso, la penale prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualeritardo; b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso, e comunque complessivamente la ditta fornitrice non superiore avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio sopra indicato dalla data di comunicazione del rifiuto; in tal caso, la penale prevista è pari al 10%5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo; c) se in seguito a rifiuto della merce, nella misura che sarà stabilita la Ditta non abbia provveduto a sostituire la stessa nel capitolato speciale termine di appalto e 5 giorni e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di collaudo; la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce non ritirata. Ciascuna Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata, fatto salvo il richiamo alle norme contenute nel contratto (ordine/contratto) Capitolato Generale d’Oneri. L'applicazione delle penali avverrà in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell’artdell'art. 145 15, I comma, del D.P.R. 207/2010)n. 633/72. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariorisarcimento degli eventuali maggiori danni. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Per Interventi Di Chirurgia Vertebrale

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle 1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità nell’esecuzione della prestazione o, co- munque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’allegato 4.6 “Livelli di servizio e penali” dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza dettagliatamente descritte e regolate nel predetto allegato, fatto comunque salvo il risarcimento del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di garamaggior danno. 12. Le penalità riguardanti Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’Allegato 4.6 – Livelli di Servizio e Penali. 3. Il mancato rispetto dei livelli di servizio è considerato inadempimento contrattuale, con la liquidazione del danno conseguente applicazione delle penali ove previste, nonché ogni conseguenza stabilita, per inadempimento sono così previste: A. In caso l’ipotesi di inadempimento, nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusidegli Appalti Specifici. 4. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività e/o dei servizi oggetto dei singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici, rispetto alla dovuta sostituzioneai livelli di servizio stabiliti, sarà dovuta una penalità l’Xxx.xx committente applicherà al Fornitore, ove ad esso imputabili, le penali stabilite, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 dallo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille e l’1 mille) all’1‰ (uno per mille dell’ammontare netto contrattualemille) del corrispettivo massimo del contratto di fornitura dell’Appalto Specifico cui l’applicazione delle penali si riferisce, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art% dello stesso. 145 D.P.R. 207/2010)Resta fermo quanto previsto dall’art. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario17 punto 7. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale5. L’Xxx.xx committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, e comunque complessivamente non superiore al 10%quindi anche con i corrispettivi maturati, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLovvero, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stessedifetto, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contrattoavvalersi della cauzione definitiva, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 6. 5.L'ammontare La richiesta e/o il pagamento delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, penali non esonera in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per merce regolarmente consegnata la quale si reso inadempiente e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoche ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Appalto Specifico Per Servizi Di Manutenzione

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali1. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratocaso in cui, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoper qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il rispetto degli impegni tecniciservizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall’offerta presentata, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di garaPubliacqua applicherà all’impresa una penale pari nel massimo al 10% dell’importo contrattuale. 12. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono Qualora si evidenzino insoddisfacenti prestazioni verrà applicata una sanzione che sarà così previste: A. determinata: In caso di fornitura intervento non tempestivo l'Appaltatore sarà tenuto a pagare la penale di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni Euro 150,00 (centocinquanta), per la prima ora di ritardo e Euro250,000 (duecentocinqua) per ogni ulteriore ora di ritardo oltre la prima fino ad un massimo di 4h, con la chiamata in causa per eventuali danni provocati a terzi dovuti alla mancata esecuzione del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaservizio. In caso di mancata sostituzione disservizio conseguente al mancato intervento dell'Impresa nei tempi previsti, potrà essere annullato il compenso spettante per tale tipo di prestazione e tutti i danni derivanti da tale inadempienza potranno essere addebitati a totale carico della merce contestata nei termini stessa. L’inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo costituirà inadempienza contrattuale grave, anche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso. La contestazione di cui sopratale circostanza dovrà avvenire mediante telegramma o fax. Qualora l’appaltatore non si renda rintracciabile ai numeri di telefono forniti per la chiamata di intervento verrà applicata una penale di €. 500 (cinquecento) ed al ripetersi di tale inadempienza la S.A. potrà risolvere il contratto. Abbandono o sospensione del servizio In caso di abbandono o sospensione del servizio, ed in genere per ogni giorno inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato oltre che il rispetto del programma degli interventi concordati all’atto della consegna del servizio, Publiacqua S.p.A. potrà procedere direttamente all'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sulla ditta aggiudicataria, avvalendosi di ritardo qualsiasi Impresa, all'uopo autorizzata. Trascorsi 15 giorni solari dall'abbandono o sospensione del servizio senza aver ricevuto alcuna giustificazione, Publiacqua S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto. Mancato rispetto alla dovuta sostituzionedelle procedure e disposizioni interne, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille norme di sicurezza, norme ambientali e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artigienico sanitarie. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il Nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato si verifichino difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione del servizio in merito a procedure e documentato cause disposizioni interne, norme di forza maggiore)sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate all'Impresa che dovrà immediatamente adeguarsi. Dopo la ASL, in caso terza segnalazione di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale difformità sarà applicata sulla base una penale di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni € 400,00 (quattrocento) per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora ogni segnalazione e l'Impresa dovrà sostituire il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitopersonale inadempiente.

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Samples: Appalto – Servizio Pulizia Caditoie Stradali

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di merce difettosa qualità, di cui all’art. 13 ed all’art. 16 del presente atto, al Gestore saranno applicate le penalità previste dal presente articolo e dall’Allegato 6, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 2. In caso di mancato completamento degli interventi, analiticamente previsti nel Piano d’ambito, l’Autorità procederà a: a. Applicare una decurtazione tariffaria pari alle quote d’ammortamento relative all’intervento ed alla remunerazione del capitale percepite in tariffa nel triennio precedente per il raggiungimento dei medesimi standard tecnici; b. Applicare una penalità ulteriore consistente in un’ulteriore riduzione tariffaria nella misura compresa tra lo 0,02% e il 5% della decurtazione di cui al punto a). 3. In caso di mancato raggiungimento degli standard organizzativi (e quindi per violazione di obblighi contrattuali connessi a livelli di qualità del prodotto o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeservizio), oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la dittaanaliticamente previsti nelle linee guida di cui all’allegato 4: a. L’Autorità procederà ad applicare le penalità previste nell’Allegato 6, a proprie spesecausa del superamento degli indicatori numerici, standard e date di riferimento ivi previste; 4. Il Gestore dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solarieffettuare indennizzi automatici agli utenti, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativacome verrà previsto dalla Carta del servizio idrico integrato. 5. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini ottemperanza agli obblighi previsti dai seguenti articoli: a. art. 6 : Obblighi del Gestore; b. art. 15 : Piano Operativo triennale; Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx c. art. 44 : Controlli dell’Autorità d’ambito; d. art. 45 : Comunicazione dati sul servizio; e. art. 46 : Verifiche tecniche e collaudi; del presente atto, l’Autorità, applicherà, per ciascuna violazione degli obblighi, penalità calcolate in un intervallo compreso tra lo 0,01% e il 2% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 57 del presente atto. 6. In caso di cui sopramancata ottemperanza agli obblighi previsti dal “Capo IV – Documenti e piani da predisporre ed attuare” del presente atto, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 57, si applicano le seguenti penalità: a. art. 27: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni giorno anno di ritardo rispetto nell’adozione del “Capitolato Tecnico per le opere d’allacciamento all’acquedotto ed alla dovuta sostituzione, sarà dovuta rete fognaria”; b. art. 31: una penalità in misura giornaliera compresa di importo compreso tra lo 0,3 0,01% e lo 2,00% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso ogni anno di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solarenell’adozione del “Piano di subentro alle gestioni esistenti”, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex ritardo nell’applicazione e completamento del piano; c. art. 1456 32: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 2,00% del Codice Civile)fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Progetto di organizzazione territoriale”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano; Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx d. art. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato 33: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioritardo nell’adozione del “Programma del rilievo delle reti e degli impianti”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione e completamento del piano; e. art. 34: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di ricerca e riduzione delle perdite”, ed una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’applicazione del piano; f. art. 35: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali”; g. art. 36: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione della “Carta del servizio idrico integrato”; h. art. 37: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Regolamento del Servizio Idrico integrato”; i. art. 38: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Manuale della Sicurezza”; Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx j. art. 39: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di emergenza idrica”; k. art. 40: una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Piano di gestione delle interruzioni del servizio”; l. art. 41: una penalità di importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,30% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell’adozione del “Sistema della qualità e relativo Manuale”. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo7. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel In caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativoredazione dell’inventario di cui all’art. 8 (Cespiti strumentali) del presente atto, senza necessità si applicherà la penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato per ogni anno di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore ritardo salvo quanto previsto dall’art. 57 del presente atto. 8. In caso di mancata adozione del capitolato previsto dall’art. 27 del presente atto si applica una penalità d’importo compreso tra lo 0,01% e senza bisogno lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, per ogni anno di pronuncia giudiziariaritardo nell’adozione del capitolato. 9. 5.L'ammontare In caso di mancata trasmissione dei rapporti delle penalità è addebitatoanalisi di qualità si applica una penale d’importo compreso tra lo 0,01% e lo 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano d’ambito, con semplice provvedimento amministrativoper ogni anno di ritardo. 10. In caso di mancata trasmissione di ogni altro rapporto previsto nel presente atto e non altrimenti disciplinato nei precedenti commi si applica una penale di importo compreso tra lo 0,01% dello 0,50% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo. Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 11. La gradazione delle penalità, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficientirelazione alla gravità delle violazioni, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti sarà disciplinata da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoapposito regolamento interno predisposto dall’Autorità.

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Samples: Convention

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, imputabile all’aggiudicatario e da questo non giustificato in via preventiva sia a Comunità Sociale Cremasca che all’utenza, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato e/o dal progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, l’ Ente appaltante applicherà all’impresa una penale pari a: a) € 300,00 al giorno in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza mancato espletamento del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta servizio; b) € 2.000,00 in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura non attuazione del progetto presentato; c) € 1.000,00 per ogni infrazione, in caso di merce difettosa o mancato rispetto della dotazione minima di personale e degli orari effettuati dallo stesso e presentati in fase d’offerta; L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro e non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaoltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di mancata sostituzione conferma di applicazione della merce contestata nei termini penalità, il relativo provvedimento è assunto dal Direttore di Comunità Sociale Cremasca. L’applicazione delle penali predette, non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte di Comunità Sociale Cremasca. Si provvederà al recupero delle penalità, da parte dell’Ente appaltante, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del Direttore di Comunità Sociale Cremasca. Se l’impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso. L’Ente appaltante riscuoterà la cauzione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. L’Ente appaltante interdirà la partecipazione del soggetto aggiudicatario in dolo a nuove gare, per un periodo di 4 anni. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l’applicazione delle penalità, verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioprima fattura utile. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti Fatta salva la liquidazione responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi1382 c.c., legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solaremancato Service Level Agreement relativi alla fornitura del Lotto 3, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Aggiudicatrice le penali previste all’allegato “Livelli di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Servizio” del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)relativo Capitolato. 2. Fatta eccezione per Secondo i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziprincipi generali, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il le penali saranno applicate solo nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali il ritardo o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittel’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. 3. Trascorso tale termineGli Enti avranno diritto di procedere, l’eventuale ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto degli Enti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 5. L’applicazione della penale sarà applicata sulla base preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. 6. Gli Enti, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di un provvedimento cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della ASLcauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziariadiffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. 7. 5.L'ammontare A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. 8. L’applicazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, penali non esonera in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoalcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

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Samples: Contract for the Provision of Quality Monitoring Services for the Contact Center

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione dei servizi, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. E’ facoltà dell’U.C.M.A.N. effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di legge e a quelle previste nel presente Capitolato. Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, l’U.C.M.A.N. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’ UCMAN stesso oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale verrà applicata secondo i seguenti parametri: * 50% dell’importo giornaliero del servizio, relativamente ai giorni di disagio generatosi, per la mancata effettuazione dei servizi, totale o parziale, tale da costringere UCMAN a provvedere in altro modo, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore; *€ 100,00 per ogni giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale. Le penali in caso potranno essere irrogate fino al massimo del 10% del corrispettivo contrattuale. Le inadempienze sopra descritte non precludono alla stazione appaltante il diritto di ritardato adempimento degli obblighi contrattualisanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione dei servizi. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione da parte dell’amministrazione, eventuali controdeduzioni da parte dell’impresa Appaltatrice dovranno prevenire entro dieci giorni dalla data della contestazione. La richiesta del Direttore dell’esecuzione del pagamento delle penali al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dell’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il relativo provvedimento è assunto dal RUP. Si procede al recupero delle penalità direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all’appaltatore per il mese nel quale è assunto il provvedimento. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso ed ogni altro genere di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioprovvedimento saranno notificate all’Appaltatore tramite PEC. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. Trascorso il termine di consegna di cui all’art. 8.1, si applicherà una penale di € 150,00/giorno per ogni mezzo mancante fino ad un massimo di giorni 30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale. Nel caso in cui le macchine consegnate siano difformi da quelle richieste, la fornitura potrà essere, in tutto o in parte, rifiutata. Dal momento del rifiuto dei mezzi difformi fino al giorno della regolarizzazione della fornitura, l’Ente potrà applicare la penale di cui al comma precedente. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualilievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che non comportino differenza di valore dei beni, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penale pari al valore della difformità riscontrata. Nel corso caso in cui siano disattesi i termini di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoriconsegna dei mezzi in manutenzione e non sia fornito, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattonei termini stabiliti, il rispetto degli impegni tecnicimezzo sostitutivo, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede si applicherà una penale di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, € 250,00 (duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneritardo. Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio della Società Alto Belice Ambiente SpA ATO PA2 e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, sarà dovuta una entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non imputabili all’impresa. Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 sede di liquidazione delle competenze, con specifico provvedimento. Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel la risoluzione del contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artdell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del Codice Civile)danno per l'affidamento ad altri del servizio. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto Le penalità eseguite in danno della Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla data fissata stessa per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 precedenti forniture o per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti quelle in corso con la ASL o sul deposito cauzionalee, ove costituitomancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

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Samples: Noleggio a Freddo Con Formula Full Service

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Qualora dai controlli le prestazioni dovessero risultare non conformi al presente capitolato e a quanto offerto con il progetto tecnico, l’ATS/ASST si riserva il diritto di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno applicare una penale sino ad € 500,00 per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaogni inadempienza. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini accertato inadempimento, di cui sopraritardo nello svolgimento del servizio o di prestazione resa in modo insoddisfacente, per il DEC potrà applicare, previa diffida scritta, le penalità di seguito elencate: Per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionenella consegna e installazione dei distributori € 200,00 Mancato reintegro, sarà dovuta una penalità per due giorni consecutivi, dei prodotti delle macchinette distributrici/fermo delle macchine distributrici per n. 2 giorni consecutivi € 500,00 Non conformità della qualità degli alimenti distribuiti € 500,00 Per ogni dimostrata presenza di prodotti scaduti € 500,00 Grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio € 500,00 per ogni contestazione Le contestazioni verranno comunicate via P.E.C. all’Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della PEC le proprie controdeduzioni che saranno discrezionalmente valutate dall’ATS/ASST; in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e mancanza verranno applicate le penali. L’importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà sommato all’importo del canone trimestrale o incassato mediante escussione del deposito cauzionale definitivo. Le penali non potranno essere comunque complessivamente non superiore superiori al 10%% del valore complessivo del contratto, nella misura ex art. 113 bis del X.xx n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di violazione delle precedenti disposizioni che sarà stabilita diano luogo nel capitolato speciale corso di appalto un semestre a tre contestazioni scritte e nel contratto (ordinenotificate mediante P.E.C., l’ATS/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di ASST potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex arte affidare il servizio ad altra ditta. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatoreIn tal caso l’ATS/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per ASST provvederà ad escutere la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualecauzione, e comunque complessivamente non superiore addebitando al 10%, nella misura fornitore inadempiente il maggior costo che sarà stabilita nel capitolato speciale sostenuto durante il periodo di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione vigenza del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, fatta salva la possibilità di rivalersi per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritteeventuali ulteriori danni subiti. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoeventuali conseguenze penali, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previstenei seguenti casi: A. In caso a) Xxx consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla Ditta, rispetto ai termini di fornitura consegna di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni cui all’art. 11, le Aziende USL si riservano la facoltà di applicare a carico del Capitolato Specialefornitore una penale determinata ai sensi dell’art. 1382 c.c., oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertapari al 10% del valore dell’ordine; b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la dittamerce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, a proprie speseai sensi del precedente art.15, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione penale è pari al 5% dell’importo della merce contestata nei termini di cui sopra, non consegnata per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneritardo. c) qualora, sarà dovuta in seguito al rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a sostituire e/o a ritirare la stessa entro il termine di cui all’art. 15 del presente capitolato presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di verifica, la penale prevista in tal caso, è pari al 5% dell’importo della merce non ritirata. Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale nota di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (addebito ai sensi dell’artdell'art.15, I comma, del D.P.R. n.633/72. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi diritto delle aziende sanitarie a richiedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariorisarcimento degli eventuali maggiori danni. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Invitation to Tender

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente articolo 5, il Comune in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiinosservanza dell’obbligo di esecuzione del servizio affidato così come dettagliato nell’art.4 del presente capitolato, conferirà la frazione organica presso altro impianto. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi considerato grave e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopracomporterà, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionemancato conferimento, l’applicazione della sanzione di € 3.000,00. Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 10% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le pe- nali comminate per ciascun giorno di mancato conferimento. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine sta- bilito, all’infrazione contestatagli, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna infrazione. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo 0,3 stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il ripetersi per mille e l’1 tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l’applicazione di pe- nali per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non un importo superiore al 10%% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e nel contratto (ordine/pertanto comporteranno la risoluzione del contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art, con relativo in- cameramento della cauzione. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della Non si applicherà alcuna penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), che, comunque, andranno documentate. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno trattenuti dal Comune sull’importo del corrispettivo in scadenza. Nell’eventualità che la ASLrata non offra margine sufficiente, in caso il Comune avrà diritto di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesserivalersi sulla cauzione definitiva, tali tuttavia da non comportare l’immediata pena la risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scrittedecor- renti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all’Appaltatore. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa ritardo, non imputabile a GESAC ovvero a forza maggiore o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecaso fortuito, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) saranno applicate all’appaltatore- noleggiante le seguenti penali in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per a ciascun veicolo: • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto alla data fissata ai termini per la consegna sarà dovuta una penalità di cui all’art. 16 di uno o più veicoli; • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto al termine stabilito per la sostituzione di uno o più veicoli di cui all’art. 16; • € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini stabiliti per l’assistenza tecnica e manutenzione “full risk” ordinaria e straordinaria di cui all’art. 14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali come prima descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC dalla Gesac all’appaltatore-noleggiante il quale deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni dalla stessa contestazione. La Gesac in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone comunicazione tramite pec all’appaltatore- noleggiante. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore-noleggiatore dall’adempimento dell’obbligazione per mille la quale si è resa inadempiente e l’1 che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. L’appaltatore-noleggiatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Gesac a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’applicazione di penali, nel corso di un anno, per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque un importo complessivamente non superiore al 10%% del canone di noleggio annuale, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto configurerà grave inadempimento contrattuale e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche darà diritto alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto GE.S.A.C. di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex artai sensi dell’art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all’escussione della fidejussione di cui al successivo articolo 19. L’importo corrispondente alle penali applicate sarà detratto dal pagamento del Codice Civile)canone di noleggio immediatamente successivo. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Noleggio Di Attrezzature

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in E’ fatto obbligo all’operatore di eseguire la fornitura entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratocarente, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa tardiva o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertaincompleta esecuzione della fornitura, la dittastazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a proprie speseseconda della gravità del caso, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale al ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizie comunque non superiori, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatocomplessivamente, ovvero in caso al 10 per cento di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il Direttore dell’esecuzione, e comunque complessivamente non superiore con nota indirizzata al 10%Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di appalto e nel contratto presentare le sue controdeduzioni entro 3 (ordine/contrattotre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziogni caso, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo ferma la facoltà della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLstazione appaltante, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 100,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di ritardato adempimento recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. All’impresa è applicata una penalità fissa di € 200,00 per interruzione, anche parziale, dell’appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli obblighi contrattualieventuali maggiori danni. Nel Dopo n. 5 [cinque] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontraton. 1 [uno] anno di gestione dell’appalto, da parte del Direttore dell’esecuzione o a seguito della contestazione di n. 3 [tre] inadempimento/i di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnicimancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativacontratto. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contestaall’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione salvo quanto oggetto di controdeduzioni e di memorie scritte. 3contestazione. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare Il pagamento delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Service Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle Ove si verifichino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ATS dell’Insubria ha facoltà di applicare, previa contestazione formale, penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere rapportate alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativagravità delle inadempienze riscontrate. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopraritardo nell’esecuzione delle prestazioni nelle tempistiche previste, l’ATS potrà applicare una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ritardo. In caso di ritardi superiori a cinque giorni solari, l’ATS ha facoltà di procedere direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce che sarebbe dovuta essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. In caso di difformità della prestazione effettuata rispetto alla dovuta sostituzionea quanto prescritto, sarà dovuta potrà essere applicata una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 penale per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo pari al 10%% del valore del contratto. L’inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo pec; le giustificazioni, nella misura che sarà stabilita dovranno essere fornite per iscritto dall’appaltatore nel capitolato speciale termine massimo di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)cinque giorni dal ricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall’Amministrazione. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatole citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’impresa affidataria le penali come sopra indicate. Le suddette penali saranno scontate mediante decurtazione dal corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. In caso di ritardo nella sostituzione inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore, oltre all’applicazione delle penali, l’ATS si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni non erogate da altro soggetto, con addebito dei relativi costi all’appaltatore inadempiente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. La richiesta e/o il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto pagamento delle penali di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille quale si è resa inadempiente e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale ha fatto sorgere l’obbligo di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo pagamento della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile)medesima penale. 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Letter of Invitation for Supply Contract

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Qualora l’Appaltatore incorra in caso violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del cui al presente Capitolato Speciale, oppure agli atti di gara o al contratto, in quantità e/o qualità non rispondente ai requisiti descritti nell’offertatali da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso formale lettera (da inoltrarsi a mezzo PEC.) di contestazione degli addebiti da parte delle AA.OO., avverso la dittaquale l’Appaltatore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione che dovranno pervenire al protocollo delle AA.OO. entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche oltre il termine di natura organizzativa15 giorni solari dal ricevimento della stessa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, le AA.OO. procederanno ad applicare la penale prevista dagli atti di gara o dal contratto, senza ulteriori indugi. Resta inoltre impregiudicata ogni azione delle AA.OO. verso la Ditta aggiudicataria per ogni giorno danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneparticolare gravità. Parimenti, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità l’inadempiente è direttamente applicabile senza necessità responsabile di diffida o messa in mora (salvo tutti i maggiori oneri che l’A.O. dovesse sopportare per effetto dell’inadempimento. L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizzano le AA.OO. a risolvere per giusta causa il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione con perdita del deposito cauzionale e diritto delle AA.OO. al risarcimento di controdeduzioni e di memorie scritte. 3ogni eventuale danno. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le Le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativocomunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, senza necessità restando escluso qualsiasi avviso di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno ogni atto o provvedimento giudiziale. Nel caso di pronuncia giudiziariaincameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatoIn particolare, con semplice provvedimento amministrativole AA.OO. applicheranno le seguenti penali: Il mancato rispetto di questo contenuto nel presente capitolato speciale, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto a carico della ditta aggiudicataria le seguenti penali: 1 per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficientiogni violazione, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionaleomissione, ove costituitodisapplicazione di quanto indicato nell’allegato A al presente capitolato speciale: euro 500,00 (cinquecento).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’Aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in caso rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso trasmettere tempestiva comunicazione all’Amministrazione) od imputabili all’Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nell’offerta tecnica e nella progettazione esecutiva predisposti dall’Aggiudicatario, l’Amministrazione applicherà una penale per ogni giorno di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaritardo pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque/permille) dell’importo contrattuale. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini messa a punto o adeguamento, oltre 20 (venti) giorni continuativi ed ininterrotti dalla rilevazione, di cui sopraanomalie e/o errori riscontrati a seguito di collaudi e test di conformità con esito negativo e/o parzialmente negativo, l’Amministrazione applicherà una penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque/permille) dell’importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLInfine, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali dei livelli di servizio (SLA) di cui al Capitolato tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale per ogni evento di scostamento o inosservanza dei livelli prescritti, pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque/per mille) dell’importo contrattuale. Si precisa che: a) le penali di non puntuale adempimento delle stessecui punti precedenti potranno essere applicate dall’Amministrazione fino alla concorrenza massima del 10% (dieci/percento) dell’importo contrattuale. Superata tale soglia, tali tuttavia da non comportare l’immediata l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contrattoContratto ; b) l’Amministrazione farà precedere l’applicazione della penale da una contestazione scritta indicante l’inosservanza contestata, contestala quantificazione della penalità e le motivazioni che hanno condotto a tale quantificazione. L’Aggiudicatario potrà proporre le proprie controdeduzioni entro un termine pari a 10 (dieci) giorni lavorativi; c) l’Amministrazione potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali, in forma scritta anche via fax previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione fornita dall’Aggiudicatario. In ogni caso l’Aggiudicatario non potrà invocare indennizzi, rimborsi o peccompensi di qualsiasi natura; d) l’Amministrazione provvederà a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali con il debito nei confronti dell’Aggiudicatario o avvalersi della cauzione definitiva, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare diffida o procedimento giudiziario; e) l’applicazione delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativopenali non pregiudicherà il diritto dell’Amministrazione ad ottenere la prestazione e, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficientiogni caso, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitosarà fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

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Samples: Service Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 5 punti 2 e 3, dell’art. 6 punti 3 e 4, l’affidatario è passibile di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialepenale pari al 10% dell’ammontare contrattuale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertasalvo la facoltà dell’Amministrazione, la dittain caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, a proprie spesedi risolvere il contratto e, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solariove si ravvisino gli estremi di reato, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaesporre denuncia all’Autorità giudiziaria. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (inosservanza degli obblighi ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)6 punto 1 qualora la ditta non provveda alla sostituzione delle professionalità indicate in sede di offerta o, se sostituite con personale non in possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto fatto salvo il risarcimento dei danni. L’aggiudicatario dell’incarico che termina in ritardo il lavoro, ai sensi dell’artt. 9 e 10, non sanato da concessioni di proroga o da sospensione, o che non consegna nel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, è soggetto a penale nella misura di Euro 300,00 (trecento) giornalieri. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disserviziil ritardo superi di 30 giorni il tempo utile concesso per portare a termine il lavoro, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto è facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate inadempienza con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore proprio decreto e senza bisogno di pronuncia azione giudiziaria, alla quale espressamente ed anticipatamente le parti rinunziano, senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza di questa possa dare luogo riservandosi il risarcimento di ogni danno e spesa. 5.L'ammontare delle penalità Inoltre, è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitofatto obbligo all’aggiudicatario di consegnare il lavoro svolto fino a quel momento.

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Samples: Bando Di Gara

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali mancato rispetto del termine di messa in caso esercizio di ritardato adempimento degli obblighi contrattualicui al precedente art. Nel corso 4 comporta l’applicazione di vigenza una penale giornaliera pari a €. 50,00, la quale, se non tempestivamente quietanzata, sarà decurtata dalla cauzione definitiva di cui al precedente art. 10. Ove siano accertati fatti, comportamenti o omissioni che costituiscano violazione del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattopresente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il rispetto degli impegni tecniciComune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non fossero sufficientemente valide, organizzativi il Comune, valutate la natura e qualitativi assunti la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta in sede di gara. 1ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento le infrazioni agli obblighi contrattuali sono così previste: A. In caso determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeciascuna inadempienza, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusifatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora ciò il concessionario non avvengaprovveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo capitolato, vi potrà provvedere la ASLè applicata una penale di € 200,00, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche oltre al rimborso di natura organizzativaeventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del disservizio. In caso di mancata sostituzione mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata è applicata una penale di € 300,00. L'ammontare della merce contestata nei termini di cui soprapenalità può essere prelevato, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzionea insindacabile giudizio dell’amministrazione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Contract for the Concession of Areas for the Installation of Public Drinking Water Dispensers

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali: − per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzioneal termine massimo di consegna/installazione e collaudo − per ogni giorno di ritardo negli interventi di assistenza tecnica € 100,00 Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, sarà dovuta una l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviPs.oI./Cdoid. cFoissc.ti0t2u4z1i9o1n70e04i4n mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo; Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 l'1 per mille dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) contrattuale da determinare in relazione all’entità all'entità' delle conseguenze legate all’eventuale al ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizie non possono comunque superare, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatocomplessivamente, ovvero in caso il 10 per cento di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare detto ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoOgni ingiustificabile ritardo, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattodeficienza o irregolarità riscontrata nello svolgimento delle attività, il rispetto degli impegni tecnicia qualunque titolo imputabile all'Affidatario e che non determini, organizzativi per portata e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertagravità, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel risoluzione del presente contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’artdel precedente art.13, comporterà l'applicazione di una penale di € 500,00. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo L’applicazione della penale irrogata superi sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Affidatario, nei tre giorni dalla data della notifica dell’inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto funzionario competente. L’applicazione della penale, non pregiudica per l’Amministrazione il risarcimento di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 ulteriori maggiori danni e l’applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità L’applicazione delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità preceduta da formale contestazione di diffida o messa addebito dell’Amministrazione con nota inviata via pec e da valutazione di eventuali controdeduzioni dell’appaltatore in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause merito a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla data di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base senza che l’appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all’applicazione della penalità con apposito provvedimento. Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento. Nel caso in cui l’appaltatore sia sottoposto al pagamento di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni tre penali il contratto potrà essere risolto con facoltà per cui l’Amministrazione di affidarlo alla seconda in graduatoria. L’Amministrazione riscuoterà la ASL ritiene cauzione definitiva a titolo di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitomaggiori spese sostenute.

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Samples: Capitolato Speciale D’oneri

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Qualora dal controllo delle firme di presenza (o punzonatura) degli addetti alla vigilanza, le Amministrazioni riscontrassero parziali mancate prestazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 113 –bis (comma 2) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni non effettuate, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’applicazione della penale. L’appaltatore sarà sottoposto ad una penale pari al 5‰ dell’importo annuale di affidamento dovuta per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata o contestata. La misura della penale, potrà essere ridotta sino all’1‰ in caso relazione alla entità ed alla frequenza delle infrazioni rilevate, tenuto conto delle controdeduzioni dell’appaltatore di ritardato adempimento degli obblighi contrattualicui al successivo comma. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale La penale sarà riscontratoapplicata preso atto delle contestazioni mosse dalle Amministrazioni appaltanti e comunicate all’appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata via fax, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoe delle controdeduzioni fornite entro cinque giorni lavorativi dall’appaltatore. La penale sarà immediatamente esecutiva ed il corrispettivo, il rispetto degli impegni tecnicise non direttamente versato dall’appaltatore, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta sarà incamerato dalle amministrazioni in sede di gara. 1pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva di cui all’art. Le penalità riguardanti 14. In tal caso la liquidazione del danno ditta aggiudicataria ha l’obbligo di integrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva e comunque entro dieci giorni lavorativi. Dopo la quinta inadempienza le Amministrazioni hanno la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per inadempimento sono così previste: A. In caso dell’appaltatore e conseguentemente di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialeprocedere, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitatomessa in mora, con semplice provvedimento amministrativoamministrativo all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, all’esecuzione dei servizi in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto danno dell’appaltatore, a carico del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per merce regolarmente consegnata il risarcimento del maggior danno subito e ritiratasalva ogni altra azione che le Amministrazioni ritenessero opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con Le penali non pregiudicano il diritto dell’Ente di ottenere la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitoprestazione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento procede all’applicazione di penali. Nel corso Le penali determinano l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all’entità ed alla gravità della violazione. Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime dall’adempimento dell’obbligazione. È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di vigenza procedere al risarcimento del rapporto contrattuale sarà riscontrato, danno ulteriore; l’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell’Amministrazione Comunale. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del Direttore dell’esecuzione D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore. Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. La comunicazione di avvio del contrattoprocedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al doppio. Il Comune può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: ▪ Applicazione di penale compresa tra € 100,00 e € 500,00: - per il mancato mantenimento in piena efficienza e funzionalità delle strutture, aree, impianti, arredi e attrezzature nonché per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture e/o di manutenzione ordinaria e sfalcio erba; - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio rivolto al pubblico e pratiche di adozione; - per il mancato adempimento di obblighi amministrativi e/o gestionali (compilazione e trasmissione report, registri carico/scarico controllo scadenza fornitura cibo); - ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall’amministrazione comunale - gestione scorretta dei rifiuti pericolosi; - mancata applicazione dei cartelli con i dati dei cani ospiti sui relativi box. ▪ Applicazione di penale di € 500,00 per ogni episodio di inadempienza riscontato anche una sola volta, riguardante: - mancata somministrazione di acqua e cibo agli animali ospiti del canile municipale; - somministrazione di alimenti avariati e/o scaduti; - mancata o non corretta somministrazione di terapie (modalità difformi dalle prescrizioni del veterinario; - mancato rispetto delle indicazioni veterinarie; - ogni azione od omissione (nelle attività di cura e/o custodia) che causi lo stato di malattia e/o danno fisico momentaneo; - ogni mancato trasporto, nel giorno stabilito, degli impegni tecnicianimali ospiti del canile rifugio da e presso le cliniche veterinarie. ▪ Applicazione di penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00: - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio di pulizia e sanificazione dei locali del canile e delle aree comuni; - per ogni mancata copertura dei turni giornalieri; - mancato adempimento degli obblighi di cura, organizzativi controllo, custodia che possa anche cagionare la morte degli animali ospiti; - per ogni iniziativa riferita ad attività messe in atto dall’aggiudicatario non comprese nel capitolato e qualitativi assunti non autorizzate dalla ditta Civica Amministrazione, specie se a scopo di lucro e/o lesive del buon nome della Civica Amministrazione. ▪ Applicazione di penale compresa tra € 1.000,00 e € 3.000,00: - per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio di recupero e riconsegna degli animali di proprietà in situazioni di emergenza verrà applicata una penale per ogni giorno di mancato servizio o carenza riscontrata. - interruzione anche parziale delle prestazioni oggetto di affidamento; - mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo disciplinare e nel progetto- offerta presentato in sede di gara. ▪ Ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni [fino a € 5.000,00]. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Tecnico Per L’affidamento Del Servizio Di Cattura Cani Randagi

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme accertate e contestate inadempienze alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertacondizioni riportate nel presente capitolato, la dittaditta appaltatrice è tenuta, nei termini stabiliti dal Comune medesimo, ad adeguarsi a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusidette condizioni di esercizio. Qualora ciò non avvengavi provveda o dette inadempienze siano reiterate o comportino gravi disguidi a danno dell’Ente o delle pubbliche utenze interessate dal servizio, vi potrà provvedere la ASLl’Amministrazione, anche con acquisti sul libero mercatoper ogni evento accertato e contestato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativasi riserva l’applicazione delle sanzioni nella misura indicata dal presente documento. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini eccezionale gravità derivante dall’incapace conduzione del servizio, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere alla risoluzione del rapporto secondo quanto disposto dalle normative vigenti. Nel caso di mancato adempimento in tempi e modi dovuti di cui sopraai precedenti articoli, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere all’esecuzione d’ufficio addebitando all’impresa inadempiente gli oneri all’uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto di ottenere il risarcimento dei danni. Nel caso di ritardo del transito del singolo mezzo, superiore ai 30 minuti concessi dalla richiesta anche telefonica senza adeguata giustificazione, la penale sarà di € 80,00 (Euro ottanta/00) per ogni 30 minuti di ritardo nell’esecuzione del servizio a singolo mezzo coinvolto. Nel caso di ritardo superiore al giorno, verrà applicata all’impresa una penale di € 800,00 (Euro ottocento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero a singolo mezzo coinvolto; qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizisi ripetano nel tempo e diventino maggiori di due, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto. Tutte le prestazioni, contesta, effettuate non a perfetta regola d’arte o in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un terminedifformità al presente capitolato, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni verranno riconosciute e di memorie scrittepertanto non liquidate. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Quanto contenuto nel presente Capitolato è da ritenersi obbligatorio e vincolante. Nel caso in cui il Servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel Capitolato, l’Amministrazione provvederà ad inviare una lettera di contestazione a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata A/R o fax, invitando il concessionario ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto in modo corretto ed adeguato e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato. Qualora vengano accertati inadempimenti contrattuali, salvo il caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoforza maggiore, il rispetto degli impegni tecniciComune si riserva di comminare una sanzione rapportata alla gravità dell’inadempimento, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione tenuto conto sia del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni arrecato in ordine al funzionamento del Capitolato Specialeservizio, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertasia del danno arrecato all’immagine dell’Amministrazione Comunale, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusisalvo il risarcimento del danno ulteriore. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e Per gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini inadempimenti di cui soprasopra vengono individuate le seguenti penali: - Per inadempienze in ordine alla pulizia, per ogni giorno all’igiene dell’impianto, alla conformità alle norme sanitarie dell’acqua delle vasche da un minimo di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione€. 300,00 ad un massimo di €. 800,00 da stabilire sulla base della gravità dell’inadempimento; - Per mancata manutenzione ordinaria dell’impianto da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 800,00 in funzione della gravità dell’inadempimento; Gli importi delle penali verranno riscossi dal Comune direttamente oppure mediante trattenute sulla cauzione definitiva, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale salvo la ASL ha diritto facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioper inadempimenti ripetuti e il risarcimento danni. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Concession Agreement

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati dal Direttore dell’esecuzione del contrattocontratto e contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare a G.A.I.A. S.p.A. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione le proprie giustificazioni. Qualora dette deduzioni, il rispetto degli impegni tecnicia giudizio di G.A.I.A. S.p.A., organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sotto indicate. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In Nel caso di fornitura applicazione delle penali, G.A.I.A. S.p.A. emetterà nota di merce difettosa o xxxxxx e che compenserà sul primo pagamento in scadenza o, in mancanza, dalla cauzione. L’applicazione delle penali previste dal presente capitolato non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusiesclude il diritto della stazione appaltante di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. Qualora ciò si verifichino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l’appaltatore non avvengaottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, vi potrà provvedere sia per quanto riguarda la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche perfetta esecuzione della fornitura –saranno applicate le penalità di natura organizzativaseguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. In caso particolare è stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate a mente di mancata sostituzione della merce contestata nei quanto previsto dall’art. 145, c.3 del DPR 207/10 e smi: Inadempienze 1 2 3 4 Ritardata Consegna del quantitativo indicato nell’ordine entro i termini di cui sopraprescritti dall’art. 23.1, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta Difformità del prodotto in seguito a verifica dei campioni o comunque di quanto indicato nel presente capitolato Non ricostruibilità di uno pneumatico Ritardo nella sostituzione della fornitura difettosa ed irregolare superiore ai 3 gg consentiti di cui all’art. 25.2.2 Xxxxxxx nel ritiro della fornitura non conforme superiore ai 10 gg. consentiti art. 25.2.1 1‰ 1‰ 0,5‰ 0,5‰ Per ogni irregolarità riscontrata è stabilita una penalità penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille percentuale dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato salve comprovate cause di forza maggiore), . Qualora l’inadempienza determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento potrà proporre al CdA di GAIA la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituitograve inadempimento.

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Samples: Fornitura Di Pneumatici

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente nei casi di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza sospensione del rapporto contrattuale sarà riscontratoservizio, da parte del Direttore dell’esecuzione non potrà superare, per tutta la durata del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara. 1cui al precedente Art. 4. Le penalità riguardanti Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la liquidazione colpa del danno per inadempimento sono così previste: A. In Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso di fornitura di merce difettosa o nel quale la Contraente svolga il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni del Capitolato Specialecontenute nel presente contratto, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offertae dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la dittaSocietà potrà, a proprie spesesua insindacabile scelta, dovrà procedere compensare il credito con quanto dovuto alla sostituzione entro 48 ore solariContraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c.. La realizzazione del servizio richiesto deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al servizio medesimo. Ove le attività, sabato tenuto conto della natura dei principali servizi oggetto del presente contratto, ossia la revisione legale dei conti, per la quale è richiesta l’indipendenza e festivi esclusi. Qualora ciò l’obiettività del revisore ed i cui termini e modalità di svolgimento dell’attività stessa sono disciplinati da leggi, regolamenti e principi di revisione, non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche dovessero essere espletate nel rispetto dei termini di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini legge di cui sopra, ferma restando l’indipendenza e l’obiettività del revisore, EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale applicheranno una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità ritardo. Ove l'importo complessivo delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi penali applicate dovesse superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del Codice Civile)valore della cauzione originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato ed AQUADROME s.r.l. unipersonale, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. Resta, comunque, salvo e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre impregiudicato il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale al risarcimento di eventuali danni da esso subiti in conseguenza di ritardi, configurabili quale grave inadempimento, dell’Appaltatore ai servizi professionali oggetto del presente contratto. Rimane, altresì, fermo il contratto (clausola risolutiva espressa ex artdiritto di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. 1456 del Codice Civile). 2ed AQUADROME s.r.l. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei serviziunipersonale a revocare l’incarico in oggetto, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il nel caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato il ritardo dell’Appaltatore si configuri come una giusta causa di revoca in base alle previsioni normative e documentato cause di forza maggioreregolamentari applicabili (v. art. 13, D.Lgs. n. 39/2010 e D.M. n. 261/2012), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Samples: Accordo Quadro

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l’applicazione di sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattualidifformità del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, erogato rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare speciale d’affidamento, il COMUNE DI TARANTO potrà applicare le penalità riportate nel disciplinare prestazionale L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l’AMIU Taranto SpA avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontratoLe eventuali giustificazioni dell'AMIU Taranto SpA saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede notificarsi mediante raccomandata A/R al domicilio dell’Affidataria dei servizi di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaigiene ambientale. In caso di mancata sostituzione recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. L’importo delle penali può essere tramutato, a discrezione del Comune di Taranto, in servizi supplementari. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune di Taranto. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’AMIU Taranto SpA anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni purché debitamente documentate. L’applicazione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente o della trattenuta come sopra descritto non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre estingue il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere terzi per eventuali danni patiti a causa dell’operato dell’AMIU Taranto SpA che rimane comunque, ed in qualsiasi caso, Direttore. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’AMIU Taranto SpA non ottemperi ai propri obblighi entro il contratto (clausola risolutiva espressa ex arttermine eventualmente intimato dal Comune di Taranto, questi provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille L’ammontare delle ammende e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità l’importo delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione spese per i ritardi nelle consegne lavori o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASLle forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali mancato pagamento, trattenute dal Comune di Taranto sulla rata del canone in scadenza. E’ facoltà del Comune di Taranto rescindere il contratto qualora l’AMIU Taranto SpA si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell’organizzazione dei servizi o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o mancato raggiungimento dell’accordo sul deposito cauzionale, ove costituito.nuovo corrispettivo

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Samples: Contratto Di Servizio

Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura mancata rispondenza o di merce difettosa anomalie nella prestazione del servizio, l’ASLBI contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rimediare a provvedere a quanto dovuto. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando: - non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto; - non conforme effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate. La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione. Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali: - per ogni mancanza di conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusiprestazioni richieste nel presente capitolato: Euro 500,00. Qualora ciò la violazione risulti di lieve entità e non avvengaabbia provocato alcuna conseguenza, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativaessere comminata una semplice ammonizione. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini recidiva superiore alle 3 volte l’ASL si riserva la facoltà di cui sopraapplicare a carico dell’aggiudi- catario, per ogni giorno inadempienza ulteriori € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASL. Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell’ASL di ritardo sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque rilevanti rispetto alla dovuta sostituzionecorretta erogazione del sevizio, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualealla tutela della sicurezza degli utenti, e comunque complessivamente non superiore al 10%decoro ed all’immagine dell’ASL, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati. Nel caso di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoinadempienze gravi, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solaremolteplici gravi recidive, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale l’ASL ha la ASL ha diritto facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione al fornitore, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione com- porta, ivi incluso il maggior danno. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al fornitore in esecuzione del contratto o a qualsiasi altro titolo dovute (clausola risolutiva espressa ex oppure con apposita fattura emessa dall’ASL a carico del fornitore) o sulla cauzione definitiva se queste non sufficienti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione il fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1456 del Codice Civile)1453 e ss. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatarioc.c. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali L’impresa è formalmente inadempiente quando: a) ometta, anche parzialmente, di garantire la fornitura o i servizi accessori; b) esegua la prestazione in modo irregolare, insufficiente o comunque difforme rispetto alle norme previste dal presente Capitolato Speciale. Qualora in sede di verifica vengano riscontrate omissioni anche parziali, ovvero irregolarità, insufficienza o comunque difformità nell’esecuzione delle attività disciplinate dal presente Capitolato Speciale, e quindi violazione delle sue disposizioni, l’Azienda procederà a contestare per iscritto quanto rilevato, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, intimando alla Ditta aggiudicataria di eliminare il comportamento omissivo o irregolare entro un termine stabilito a suo insindacabile giudizio dell’Amministrazione. In tal caso l’Amministrazione ha il diritto di ritardato adempimento degli obblighi contrattualiporre a carico dell’aggiudicatario le spese sostenute presso terzi per far fronte alla irregolare/insufficiente/difforme erogazione del servizio. Ogni giorno di ritardo sulla fornitura e sull’implementazione del sistema, determinato rispetto ai cronoprogrammi approvati, compresa la formazione del personale necessaria per l’avvio e la messa a regime della gestione informatizzata del sistema di accreditamento della formazione regionale, che deve concludersi entro i primi tre mesi con il collaudo finale del sistema, comporta una penalità, a carico dell’Aggiudicatario, di importo pari all’1% dell’importo complessivo contrattuale, al netto dell’IVA, da determinarsi in relazione alla gravità delle conseguenze del ritardo stesso ed alla reiterazione delle mancanze. Nel corso caso in cui l’aggiudicatario non rispetti i livelli di vigenza servizio per l’assistenza definiti nell’art. 15, la Stazione appaltante potrà applicare penali pari all’1% del rapporto contrattuale corrispettivo mensile, al netto dell’IVA, per ogni giorno di sussistenza della condizione di inadempienza, accertata mediante verbale del Direttore dell’Esecuzione. L’applicazione delle sanzioni sarà riscontratoeffettuata previa contestazione di addebiti, da parte notificata a mezzo raccomandata AR con termine di controdeduzione di cinque giorni lavorativi. L’applicazione delle sanzioni è di competenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecniciche provvederà con atto motivato. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione della penale avverrà mediante emissione di nota di credito, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessatoda imputare sui pagamenti periodici, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solaretramite ritenuta sugli importi ancora da fatturare al momento dell’applicazione, ovvero qualora l’importo massimo o anche mediante escussione parziale o totale della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore garanzia fidejussoria definitiva, che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatariodovrà essere reintegrata dall’aggiudicatario. B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. 3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. 5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

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