Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
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Samples: servizi.comune.fe.it, servizi.comune.fe.it
Penalità. Ove siano accertati fattiIn caso di ritardo nell’attuazione degli interventi ad uso pubblico, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato rispetto ai tempi indicati nei cronoprogramma dei progetti definitivi approvati, al Proponente sarà applicata e del bando introitata dal Comune di gara ovvero violazione Napoli, per ogni mese di norme o ritardo, una penale pari allo 0,075% (zero virgola zero settantacinque per cento) dell’importo totale delle opere come risultante dai quadro economici dei progetti definitivi approvati fino ad un limite massimo di regolamenti che possano condurre a disservizio0,75%, potendo il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando di Napoli avvalersi a tale scopo, della garanzia di cui all’art.19 della presente convenzione. Il ritardo nell’inizio dell’esecuzione delle opere di oltre un anno decorrente dai termini di cui al cronoprogramma dei progetti definitivi approvati comporta l’innalzamento della penale dal valore dello 0,075% (zerovirgolazerosettantacinque) al valore dello 0,15% (zerovirgolaquindici) dell’importo totale delle opere. Il Proponente sarà tenuto a rispettare il termine ritenuto congruocronoprogramma dei progetti definitivi approvati e sarà responsabile di ogni ritardo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora fatte salve le ipotesi in cui il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura ritardo e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 conseguente modifica dei cronoprogramma siano dovuti a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannieventi non imputabili al Proponente. In caso di recidiva nell’arco ritardo dovuto a: - forza maggiore; - modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera; - mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino permessi e autorizzazioni necessarie al doppio. Per ingiustificata interruzione del serviziocompletamento dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del serviziorispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora che non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleimputabile al Proponente; il Proponente avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o circostanza.
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Samples: www.comune.napoli.it
Penalità. Ove siano accertati fattiFatte salve le cause internazionalmente riconosciute quali cause di forza maggiore o altre cause ostative riconosciute tali consensualmente con la committenza, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione la mancata fornitura del presente capitolato servizio in oggetto nei tempi e nelle modalità indicate nella lettera di invito, comporterà, a titolo di penale, la riduzione dell’importo di cui all’aggiudicazione in misura commisurata al danno recato alla Regione, fino alla metà del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre corrispettivo mensile, su valutazione della Direzione promozione e marketing d’intesa con gli uffici legali dell’Amministrazione. In relazione alle disposizioni a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimentotutela dei dati personali, le circostanze parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestorecui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ciascuna parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, potrà irrogareattraverso terzi, con atto motivato, una penalità, fatto salvo secondo quanto previsto dal successivo articolo 31D.Lgs. Le penalità n. 196/03, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy), le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali vengono raccolti per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal esclusive finalità di esecuzione del presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di garaincarico, sono irrogate trattati con mezzi automatizzati o manuali e riguardano informazioni comuni il cui mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità di eseguire l’incarico. Il trattamento di tali dati sarà effettuato nel rispetto dei principi e delle disposizioni dettate dal Codice Privacy, ovvero secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e riservatezza. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti necessari per gli adempimenti di legge e le finalità fiscali e contabili connessi con il presente incarico. Ognuna delle parti informa l’altra che, in misura variabile tra € 500,00 qualità di Interessato, potrà esercitare i diritti di cui all’art. “7. Diritto di accesso ai dati personali e € 5.000,00 a seconda altri diritti”, del Codice Privacy, rivolgendosi direttamente alle sedi societarie indicate nel presente incarico, presso le quali sarà anche disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili e Incaricati ai sensi di legge. I rapporti relativi allo svolgimento del presente contratto saranno tenuti di regola dal Direttore della gravità di ciascuna inadempienzaStruttura programmazione strategica, fatto salvo sviluppo dell’offerta e promozione turistica dell’Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, o da un funzionario all'uopo delegato, che provvederà altresì al controllo circa il risarcimento degli eventuali maggiori dannipuntuale e corretto svolgimento dell’incarico affidato. In caso fase di recidiva nell’arco esecuzione del progetto l’agenzia sarà tenuta a relazionarsi con i soggetti collegati o coordinati dalla Struttura programmazione strategica, sviluppo dell’offerta e promozione turistica dell’Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti al fine di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppiogarantire le migliori condizioni operative rispetto alle varie esigenze dei partecipanti ed il conseguimento dei migliori risultati. Per ingiustificata interruzione del servizioqualsiasi controversia relativa alla validità, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza interpretazione, esecuzione o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine presente contratto, o comunque da esso derivante, che le parti non siano in grado di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento risolvere amichevolmente in buona fede, sarà competente in via esclusiva il Foro di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleAosta.
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Penalità. Ove siano accertati fattiNel caso in cui, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione per qualsiasi motivo imputabile all’aggiudicataria e da questa non giustificato per causa di forza maggiore, il servizio non venga espletato con le modalità previste dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale applicherà alla stessa una penale pari a un minimo di € 100,00 e un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità, per ogni giorno di inadempimento. In caso di completo mancato espletamento del servizio, l’Amministrazione applicherà una penale pari a un minimo di € 2.500,00 e un massimo di € 10.000,00 (la penale andrà poi graduata in base alla gravità della violazione). Se l’Impresa/Cooperativa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto potrà essere rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria e in tal caso l’Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Le contestazioni in merito a quanto sopra verranno formulate dall’ufficio comunale competente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata e, con le medesime modalità, l’aggiudicataria potrà produrre le proprie contro-deduzioni entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa nel mese nel quale è assunto il provvedimento di infrazione. Le norme del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti articolo non pregiudicano la possibilità che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoproceda con ogni mezzo possibile, non inferiore a cinque giorni consecutivialla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati dovessero risultare superiori. Nel caso l’aggiudicataria richieda la risoluzione del contratto, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienzasarà facoltà del Comune incamerare l’intera cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non coperto dalla cauzione definitiva prestata per la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione stipula del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaled’appalto.
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Samples: www.comune.palazzolosulloglio.bs.it
Penalità. Ove siano accertati fattil’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta, o con le stesse modalità previste all’Art. 5 comma 2). Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e del bando non oltre 5(cinque) giorni dalla data di gara ovvero violazione ricevimento della contestazione. Ove a giudizio dell’Amministrazione le controdeduzioni risultassero irrilevanti e/o insufficienti, sarà applicata una penalità variabile da un minimo di norme o euro 200,00(duecento euro e centesimi zero) ad un massimo di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivieuro 800,00(ottocento euro e centesimi zero), per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioniogni infrazione, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la in rapporto alla gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda dell’inadempienza o della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannirecidiva. In caso di recidiva nell’arco mancata erogazione di novanta giorni uno qualsiasi dei servizi affidati, e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non fruibile in maniera adeguata, quale ad esempio l’inadeguata pulizia del mezzo, sarà applicata la penalità già applicata potrà essere aumentata fino penale massima di euro 500,00(euro cinquecento), oltre al doppiorimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione a causa del disservizio. Per ingiustificata interruzione Nel caso di cambio di percorso non autorizzato, il servizio si intende non reso, con un addebito della medesima penale massima di euro 500,00(euro cinquecento) prevista per la mancata erogazione del servizio. In caso di risoluzione del contratto, potrà essere alla ditta sarà applicata una penale variabile di importo tra € 1.000,00 euro 10.000,00 (diecimila euro e € 5.000,00 a seconda della centesimi zero) e euro 30.000,00(trentamila euro e centesimi zero) in relazione alla gravità dell’interruzionedei fatti che lo hanno determinato. In case tal caso la ditta dovrà inoltre versare al Comune oltre al risarcimento dei danni l’importo risultante dalla differenza tra la propria offerta e quella della ditta subentrante. L’Amministrazione deve sempre procedere preventivamente alla contestazione all’aggiudicatario delle inadempienze riscontrate al fine dell’applicazione delle penali. Non è necessaria la messa in mora dell’aggiudicatario. Resta inteso che l’Amministrazione si riserva il diritto di abituale deficienza o negligenza nella procedere a controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sul rispetto dei tempi e delle percorrenze effettuate per il Comune potrà procedere alla risoluzione trasporto degli alunni, nonché del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalemezzo utilizzato.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Penalità. Ove siano accertati fattiLe attività oggetto della presente convenzione di servizio costituiscono servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comportamenti od omissioni comporta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorra la fattispecie. In ogni caso, per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, a carico della società affidataria sarà applicata una penale nella misura determinata per la gravità della manchevolezza contestata. Nel caso di manchevolezze e ritardi che costituiscano violazione determinano persistenti carenze nell’effettuazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizioservizio l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo tre contestazioni scritte, per garantirne la continuità, può, comunque rescindere il contratto ed affidare, immediatamente, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando servizio ad altro soggetto ritenuto idoneo, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni, nonché quanto previsto nel presente articolo. In caso di negligenze o inadempienze l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la società affidataria a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine ritenuto congruo, perentorio di giorni 5 a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Nel caso entro il suddetto termine non inferiore pervengano elementi idonei a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda giustificare le inadempienze contestate si applicheranno a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, carico dell’impresa una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura sanzioni variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 da €.500,00 a €2.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco nell’ arco di novanta 60 giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizioraddoppio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case fatto salvo il risarcimento di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleeventuali maggiori danni.
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Samples: www.comune.iglesias.ca.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il prefiggendo un termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario la ditta appaltatrice non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal gestoredalla ditta, potrà irrogare, infliggere — con atto motivato, motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31dall’articolo 20. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, contrattuali sono irrogate determinate in misura variabile tra € 500,00 50,00 e € 5.000,00 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo bando, viene applicata una penale di € 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del disservizio. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata viene applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento L'ammontare della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatopuò essere prelevato, l’ammontare della penalità sarà prelevato a insindacabile giudizio dell’amministrazione, dal deposito cauzionale.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni Si riportano di seguito le penali che costituiscano la Stazione appaltante adotterà nei casi appresso indicati: - € 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta di intervento urgente formulata dalla Stazione appaltante (con PEC - posta elettronica certificata) per situazione di pericolo sul sentiero (sassi mobili o alberi caduti). Il primo giorno di ritardo è da intendersi il secondo giorno successivo alla ricezione della PEC. - € 100,00 per scorretto comportamento del personale addetto all’intervento di manutenzione in oggetto nei riguardi degli utenti della rete sentieristica o del personale dell’Ente Parco preposto; - € 200,00 per ogni inadempienza alla cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio nonché per il mancato rispetto delle norme in materia ambientale; - € 1.000,00 per la mancata effettuazione del primo intervento annuale previsto da realizzarsi nel periodo (fine aprile/fine giugno); - € 1.000,00 per la mancata effettuazione del secondo intervento annuale previsto da realizzarsi nel periodo (fine settembre/inizio novembre); - € 650,00 (euro ottocentocinquanta/00) in caso di violazione del dei patti contrattuali e delle norme di legge non espressamente indicate nel presente capitolato e del bando articolo. La Ditta ha facoltà di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque di 5 (cinque) giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze dal ricevimento della lettera di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannicontestazione. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di recidiva nell’arco fare eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio e di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizioacquistare il materiale occorrente a spese della Ditta, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza rivalendosi sulle fatture o negligenza nella conduzione del serviziosulla cauzione, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatoqualora quest’ultima appositamente diffidata persista nell’inadempimento, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleanche dopo le contestazioni.
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Samples: www.parcobracciano.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il prefiggendo un termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario la ditta appaltatrice non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal gestoredalla ditta, potrà irrogare, infliggere — con atto motivato, motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31dall’articolo 20. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, contrattuali sono irrogate determinate in misura variabile tra € 500,00 50,00 e € 5.000,00 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo bando, viene applicata una penale di € 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del disservizio. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata viene applicata una penale variabile tra di € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione300,00. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento L'ammontare della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatopuò essere prelevato, l’ammontare della penalità sarà prelevato a insindacabile giudizio dell’amministrazione, dal deposito cauzionale.
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Samples: www.comune.poggibonsi.si.it
Penalità. Ove siano accertati fattiIn caso di irregolarità e inadempienze della Parte nello svolgimento delle attività previste dal presente atto, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rispetto della data di inaugurazione della mostra, della conclusione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme disallestimento, o di regolamenti che possano condurre a disservizionel caso in cui risulti accertato un mancato pagamento dei fornitori, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando formulerà un richiamo scritto per il primo episodio confermato. Nel caso di inadempienze, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale da un minimo di Euro 100,00.- ad un massimo di Euro 5.000,00.-, ferma restando la richiesta dei danni subiti, anche d’immagine, dal Comune. La valutazione dell’importo di penale da applicare sarà effettuata caso per caso, in relazione alla natura e alla gravità dell’episodio, a insindacabile giudizio del Comune. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate sono contestate per iscritto, via pec, entro il giorno lavorativo successivo al rilevamento da parte del Comune dell’infrazione oggetto di contestazione, a prescindere dalla data effettiva in cui il fatto si sia verificato. E’ fissato un termine ritenuto congruonon superiore a 5 giorni, non inferiore a cinque giorni naturali e consecutivi, per la presentazione di eventuali giustificazionigiustificazioni in forma scritta dalla Parte. L’importo delle penali di cui sopra potrà venir trattenuto sul deposito cauzionale, se presente. Qualora l'inosservanza delle condizioni contrattuali risulti ripetuta e contestata per iscritto per almeno due volte, è facoltà del Comune risolvere il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il presente contratto. Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati al Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
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Samples: bandieconcorsi.comune.trieste.it
Penalità. Ove siano accertati fattiIn caso di comportamento scorretto, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione inadempiente e non rispettoso del presente capitolato Regolamento da parte dell’ospite, la Fondazione – previa puntuale e del bando argomentata contestazione scritta – si riserva il diritto insindacabile di gara ovvero violazione revocare l’ospitalità in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’ospite con 15 giorni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannipreavviso. In caso di recidiva nell’arco fatti e circostanze di novanta giorni particolare gravità, che rendono incompatibile la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del serviziopresenza dell’ospite all’interno della Residenza, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda ovvero abbiano rilevanza penale, la Fondazione adotta il provvedimento di revoca dell’ospitalità con effetto immediato, riservandosi, altresì, le pertinenti decisioni disciplinari in merito alla frequenza della gravità dell’interruzioneScuola Nazionale di Cinema. In case caso di abituale deficienza o negligenza ritardato pagamento si applica una mora nella conduzione misura indicata nel Bando di concorso indetto annualmente. Nel caso in cui il ritardo del serviziopagamento si protragga oltre un mese, il Comune potrà procedere si procede alla risoluzione revoca del contratto così come precisato nel successivo articolo 31posto alloggio, che preclude l’accesso al beneficio per gli anni accademici seguenti e la possibilità di partecipare ai Bandi di concorso successivi per l’assegnazione di un alloggio presso la Residenza. Il termine La mora dovrà essere pagata insieme alla quota mensile tramite bonifico indicando la seguente causale: “Residenza Xxxxxxxxx, cognome nome ospite, mese di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleriferimento e mora”.
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Samples: Regolamento Per l'Utilizzo Della Residenza “Buonamici”
Penalità. Ove siano accertati fattiAi sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT n.49/2018, comportamenti od omissioni le Parti riconoscono ed accettano che costituiscano violazione l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla contraente, nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del presente capitolato e Codice, non potrà superare, per tutta la durata del bando contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara ovvero violazione di norme cui al precedente art.4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoforza maggiore, non inferiore potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a cinque giorni consecutivideterminare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ritardi e inadempienze nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire previa contestazione scritta, verranno applicate le predette giustificazionipenali previste nel capitolato speciale di appalto, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze nel rispetto di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31dall’art.113-bis, comma 4 del D.lgs. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di garadalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a seconda qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si 15 intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. In caso e, pertanto, la Società avrà facoltà di recidiva nell’arco dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di novanta giorni legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppioContraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. Per ingiustificata interruzione n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparente oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del serviziocodice civile, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della gravità dell’interruzione. In case presente clausola, fatta salva la richiesta di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto così come precisato i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleCodice etico.
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Penalità. Ove siano accertati fattiLa ditta aggiudicataria, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme di legge e alle disposizioni, presenti e future, emanate dall’Amministrazione Provinciale. Qualora la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi, comunque, le disposizioni del presente capitolato e del bando capitolato, l’Amministrazione Provinciale, contesterà con apposito addebito scritto, a mezzo PEC, nel termine di gara ovvero violazione 10 giorni, l’inadempimento, richiamando le norme contrattuali disattese. La ditta, nell’ulteriore termine di norme o di regolamenti che possano condurre 10 giorni, a disserviziomezzo PEC potrà produrre le eventuali giustificazioni a propria discolpa. Il RUP, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoqualora ritenesse infondate le giustificazioni addotte, non inferiore applicherà, a cinque giorni consecutiviinsindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa, le seguenti penalità: Euro 50,00 (€ cinquanta,00), per eventuali giustificazioniogni ritardo ingiustificato eccedente i 15 minuti rispetto agli orari concordati; Euro 100,00 (€ cento,00), per ritardi ingiustificati superiori ai 30 minuti per corsa; Euro 2.000,00 (€ duemila,00), per trasporto svolto parzialmente; Euro 5.000,00 (€ cinquemila,00), per sospensione ingiustificata per ogni corsa di andata o ritorno. Qualora Il provvedimento è assunto dal RUP. L’Amministrazione Provinciale procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese, nel quale è assunto il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioniprovvedimento definitivo di applicazione della penale; mancando i crediti, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità verrà addebitata sulla cauzione. L’applicazione delle penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità di cui sopra, è indipendente dai diritti spettanti alla Provincia di Brindisi per le infrazioni agli obblighi contrattualieventuali violazioni contrattuali verificatesi. Dopo l’erogazione della 10° sanzione per penalità di cui al presente articolo, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede l’Amministrazione Provinciale avrà piena facoltà di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31contratto. Il termine In tal caso, riscuoterà la fideiussione, a titolo di pagamento della penalità da risarcimento del danno, ed addebiterà alla parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleinadempiente le maggiori spese sostenute.
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Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, Le inadempienze contrattuali devono essere contestate per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogareiscritto, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno e quanto disposto nell’articolo precedente, l’Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: -negligenza constatata degli eventuali maggiori dannioperatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati, € 500,00; -mancata sostituzione degli operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione; - mancata sostituzione di operatori richiesta dall’Ente per i motivi di cui all’art. 9.4 del presente capitolato, € 250,00; -altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’Aggiudicataria, € 250,00 per ogni disservizio. L’applicazione delle penali avviene in seguito a contestazione per iscritto dell’addebito, mediante accredito per detrazione sulla prima fatturazione utile dopo la notificazione. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità inadempienza da parte del gestore dell’Aggiudicataria l’Ente provvede alla corrispondente decurtazione sui corrispettivi da liquidare. Prima dell’applicazione della penale l’Aggiudicataria è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalecomunque sentita entro i termini fissati nella contestazione.
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Samples: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
Penalità. Ove siano accertati fattiIl prestatore, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione nell’esecuzione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto servizio previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato disposizioni di legge e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danniregolamento concernenti i servizi medesimi. In caso di recidiva nell’arco riscontrata irregolarità nell’esecuzione dei servizi o di novanta giorni violazione delle disposizioni del presente capitolato, il prestatore è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidività. Nel caso in cui il servizio non venga eseguito con la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del serviziomassima cura, potrà essere nel rispetto delle modalità operative indicate nel presente capitolato, verrà applicata una penale variabile compresa tra € 1.000,00 250,00# e € 5.000,00 3.000,00#, a seconda della gravità dell’interruzionegravità, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. In case L’importo della penale aumenterà in proporzione aritmetica per le successive infrazioni. Le penalità verranno comminate mediante nota di abituale deficienza o negligenza nella conduzione addebito sul corrispettivo del serviziomese nel quale è assunto il provvedimento, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità previa contestazione scritta da parte del gestore è indicato nel provvedimento Responsabile del Servizio Sociale. Il Comune si riserva la facoltà di sanzionerisolvere unilateralmente il contratto qualora, dopo l’applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch’essa comportante penalità, i servizi non fossero espletati con la massima cura e puntualità. Qualora non sia rispettatoPer ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l’affidamento ad altro prestatore di servizi, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleper la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti del prestatore di servizi.
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Samples: www.comune.scanzorosciate.bg.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali: − per ogni giorno di novanta giorni ritardo rispetto al termine massimo di consegna/installazione e collaudo − per ogni giorno di ritardo negli interventi di assistenza tecnica € 100,00 Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppioditta dovrà fare il versamento. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza Mancando crediti o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatoessendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleviene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviPs.oI./Cdoid. cFoissc.ti0t2u4z1i9o1n70e04i4n mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo; Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità' delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
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Samples: www.aslcn2.it
Penalità. Ove siano accertati fattiOgni ingiustificabile ritardo, comportamenti od omissioni deficienza o irregolarità riscontrata nello svolgimento delle attività, a qualunque titolo imputabile all'Affidatario e che costituiscano violazione non determini, per portata e gravità, la risoluzione del presente capitolato e contratto ai sensi del bando precedente art.13, comporterà l'applicazione di gara ovvero violazione una penale di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio€ 500,00. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Affidatario, nei tre giorni dalla data della notifica dell’inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruofunzionario competente. L’applicazione della penale, non inferiore pregiudica per l’Amministrazione il risarcimento di ulteriori maggiori danni e l’applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. L’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito dell’Amministrazione con nota inviata via pec e da valutazione di eventuali controdeduzioni dell’appaltatore in merito a cinque quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni consecutividalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire senza che l’appaltatore abbia presentato le predette giustificazioni, ovvero proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non risultassero sufficientemente validevengano considerate idonee, si procederà all’applicazione della penalità con apposito provvedimento. Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze provvedimento. Nel caso in cui l’appaltatore sia sottoposto al pagamento di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo tre penali il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata contratto potrà essere aumentata fino al doppiorisolto con facoltà per l’Amministrazione di affidarlo alla seconda in graduatoria. Per ingiustificata interruzione L’Amministrazione riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 danno e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere addebiterà alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleinadempiente le maggiori spese sostenute.
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Samples: static.cittametropolitanaroma.it
Penalità. Ove siano accertati fattiSalvo che il fatto costituisca reato, comportamenti od omissioni in caso di inosservanza degli obblighi del contratto, ovvero che costituiscano violazione del a seguito degli accertamenti effettuati come previsto dal presente capitolato e del bando capitolato, vengano riscontrate inadempienze o difformità nell’esecuzione dei servizi quali, ad esempio, il mancato rispetto dell'obbligo di gara ovvero violazione di norme far pagare il biglietto agli utenti che ne sono privi, l’inosservanza dei percorsi o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente validequanto altro previsto dal presente capitolato, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze fatti salvi i casi di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestoreforza maggiore, potrà irrogareapplicare a carico del concessionario, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31penalità amministrativa non inferiori nel minimo a €. 150,00 e non superiori al massimo di € 900,00 per ogni manchevolezza. Le penalità di cui sopra sono applicate direttamente dal Comune, previa contestazione all’affidatario mediante PEC e decorso un termine non inferiore a 10 giorni, per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede controdeduzioni da parte di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31quest’ultimo. Il termine di pagamento della penalità da parte avverrà tramite trattenuta dell’importo sulla rata più prossima del gestore è indicato nel provvedimento di sanzionecorrispettivo a favore dell’Impresa. Qualora la Ditta affidataria ritenga che le inadempienze di cui ai punti precedenti dipendano da cause di forza maggiore, potrà dichiararlo entro 48 ore, ed in tal caso sarà esonerata dal pagamento delle penali, sempreché la forza maggiore sia riconosciuta dal Comune, salvo gravame ai sensi di legge o di contratto Quanto sopra fatta salva la possibilità del Comune di rivalersi sulla garanzia di cui all’art. 16 del presente disciplinare, per eventuali maggiori danni derivanti dalla non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalecorretta osservanza del contratto.
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Samples: Concessione Trasporto Urbano Periodo Invernale 2016/2017 Ed Estivo 2017
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione Fermo restando quanto previsto all’articolo Risoluzione del presente capitolato e Contratto del bando Capitolato di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali di natura non gravi definite nel presente allegato. Potrà, inoltre, essere applicata una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli eventuali maggiori danniobblighi contrattuali previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente allegato, non giustificati da forza maggiore o caso fortuito. Nel caso si rilevi che l’infrazione accertata sia stata reiterata per più giornate, la penale prevista verrà applicata per ogni giorno di inosservanza. L’applicazioni delle penali non esclude l’addebito alla ditta di tutti i danni derivanti dai disservizi riscontrati. Nel caso di reiterazione di inadempienze contrattuali o nel caso di sospensioni anche parziali dei servizi prestati, l’A.O., oltre all’applicazione delle penali previste, potrà sospendere il pagamento delle fatture emesse dalla ditta, sino al ripristino della ordinaria gestione dei servizi. Oltre alla sospensione dei pagamenti, in caso di mancata o parziale esecuzione dei servizi, l’A.O. ha la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando il maggior costo alla ditta inadempiente, sino al ripristino della ordinaria gestione dei servizi. Nel corso del periodo di sospensione dei pagamenti non decorreranno gli interessi sulle somme dovute alla ditta. L’applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte dell’A.O., di risolvere immediatamente il contratto con la ditta in considerazione della gravità dell’inadempimento commesso. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla contestazione inviata dalla S.C. Gestione degli Approvvigionamenti e dei Servizi Economali mediante comunicazione scritta (tramite fax) che procederà su iniziativa propria, o su segnalazione proveniente dalla Direzione Sanitaria/Medica, oppure su indicazione del Servizio di Prevenzione e Protezione. In caso di recidiva nell’arco mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la predetta Struttura procederà all’applicazione delle sopra citate penali. L’importo delle note di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino addebito relative alle penali comminate verrà detratto dall’importo dal corrispettivo mensile. Con le medesime modalità, verranno addebitati alla ditta gli importi corrispondenti al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizionumero delle ore di mancato servizio o di servizio reso in modo inadeguato, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine risultante dai verbali di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento sopralluogo o dalle bolle di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleservizio.
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Samples: www.asst-pini-cto.it
Penalità. Ove siano accertati fattiL’Appaltatore sarà sottoposto, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione per ogni inadempienza (anche non consecutiva) agli obblighi contrattuali ad una penale pari: - 1° inadempimento: 200 euro; - 2° inadempimento: 400 euro; - dal 3° inadempimento: 600 euro. La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari, salvo cause ostative dimostrabili ed indipendenti dalla volontà della Ditta. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazioni o gravame. Qualora la ditta non dovesse rispettare i termini di evasione delle richieste di consultazione ordinaria, l’Istituto applicherà una penale di 200 euro per ciascuna richiesta e per ogni giorno lavorativo di ritardo; oltre il quinto giorno lavorativo di ritardo è facoltà dell’Istituto chiedere la risoluzione del presente capitolato contratto, salvo incameramento del deposito cauzionale e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizioil risarcimento dei maggiori danni per tale inadempienza subiti. L’importo complessivo delle penali, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoper l’intera durata contrattuale, non inferiore potrà superare il 20% (20 per cento) dell’importo presunto a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede base di gara. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, sono irrogate anche non consecutive, l’INPDAP ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in misura variabile tra € 500,00 mora e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienzacon semplice provvedimento, fatto salvo all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione per il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 maggior danno subito e € 5.000,00 salva ogni altra azione che l’INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaletutela dei propri interessi.
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Samples: servizi2.inps.it
Penalità. Ove siano accertati fattiLa fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, derivanti dal presente capitolato le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e dall’offerta presentata consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo,oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di garapresentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, sono irrogate l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in misura variabile tra cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 5.000,00 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso L’ Azienda si riserva la facoltà di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalestornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Samples: www.ausl.pe.it
Penalità. Ove siano accertati fattiLa fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, derivanti dal presente capitolato le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e dall’offerta presentata consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo,oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di garapresentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, sono irrogate l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in misura variabile tra cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 5.000,00 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso L’ Azienda si riserva la facoltà di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalestornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Samples: 158.255.242.116
Penalità. Ove siano accertati fattiNel caso di inadempimenti, comportamenti od omissioni ritardi e disservizi, la Contraente dovrà corrispondere ad EUR le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto. Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ai sensi dell'art.1382 c.c. In Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove per effetto dell’applicazioni delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l’importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente sarà tenuta a 19 reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società, entro i termini perentori da questi assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. Ai sensi dell’art. 23 co. 2 del Decreto MIT n. 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente in caso di recidiva nell’arco sospensione del servizio per cause diverse da quelle previste ai co. 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale di novanta giorni la penalità già applicata cui al precedente art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 co. 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere aumentata fino superiore al doppio5% (cinque per cento) del suddetto importo contrattuale. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a seconda determinare il danno abbia concorso la colpa della gravità dell’interruzione. In case Contraente o delle persone di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore cui lo stesso è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaletenuto a rispondere.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e del bando dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di gara lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero violazione la verifica di norme o conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di regolamenti ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi, per eventuali giustificazionilavorativi dalla stessa contestazione. Qualora il concessionario dette deduzioni non provveda siano accoglibili a fornire giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31penali sopra indicate. Le penalità penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danniforniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà garanzia definitiva dovrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalereintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Samples: www.urp.cnr.it
Penalità. Ove siano accertati fattiIl servizio sarà monitorato per tutta la sua durata. L’aggiudicatario sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In caso di gara ovvero violazione di norme inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di regolamenti non puntuale adempimento delle stesse che possano condurre non comportino per la loro gravità l’immeditata risoluzione del contratto, la stazione appaltante contesterà all’aggiudicatario, a disserviziomezzo posta elettronica certificata, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruole inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a cinque giorni consecutivi10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine e in caso di rigetto delle eventuali giustificazionigiustificazioni ritenute non sufficienti, potranno essere applicate le seguenti penalità: - per mancata/errata realizzazione di una delle attività di cui all’Art. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura 1 richiesta e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate commissionata dal gestore, potrà irrogare, con atto motivatoCRT Centro Riferimento Trapianti, una penalitàpenale di € 1.000,00 per ogni carenza rilevata; - per ritardo nella realizzazione di una delle attività di cui all’Art. 1 richiesta e commissionata dal CRT Centro Riferimento Trapianti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31una penale di € 500,00 per ogni carenza rilevata; - in caso di reiterati inadempimenti l’Azienda potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore del Contratto Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Impresa a mezzo comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata. Le penalità La Ditta dovrà emettere nota di accredito per le infrazioni agli obblighi contrattualil’importo della penale applicata, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata che sarà contabilizzata in sede di garaliquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, sono irrogate ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità caso di ciascuna inadempienzadisservizio e/o assenza ingiustificata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidi ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del serviziotal caso, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 tutti gli oneri saranno a seconda carico della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleDitta aggiudicataria.
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Samples: ww2.ausl.bologna.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31presente capitolato, l’Amministrazione Comunale invierà formale diffida a mezzo Pec, con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. L’operatore economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine stabilito dalla diffida. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà ad applicare, per ogni singola inadempienza, una penalità di euro 150,00 (centocinquanta/00). Le penalità suddette penali potranno applicarsi sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà, salvo quanto disposto al successivo comma, di far eseguire d’ufficio nel modo più opportuno, a spese della ditta aggiudicataria, le infrazioni prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio ove la ditta stessa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi contrattualiassunti. Qualora si riscontrasse la persistenza di inadempimenti da parte dell’Impresa, derivanti dal presente capitolato appositamente diffidata, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere il contratto stipulato, oltre al recupero delle penali, senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e dall’offerta presentata in sede con ogni riserva per azioni di garaulteriori danni, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienzafermo restando la necessità che, fatto salvo anche dopo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del serviziopreavviso, il Comune potrà procedere alla risoluzione servizio venga regolarmente effettuato fino allo scadere del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleindicato.
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Samples: www.comunequarrata.it
Penalità. Ove siano accertati fattiIl verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato alla ditta appaltatrice per iscritto dall’Ufficio comunale competente, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogaremezzo lettera raccomandata con A.R., con atto motivatoinvito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione. La ditta appaltatrice, una penalitàentro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di contestazione, fatto salvo dovrà formulare le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danniaddebitato. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del serviziomancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla Ditta appaltatrice, il Comune potrà procedere provvederà ad applicare le seguenti penali, fatte salve eventuali ulteriori contestazioni effettuate dagli organi preposti: € 500,00 per mancato rispetto della copertura oraria stabilita dall’Amministrazione, senza valida giustificazione; € 500,00 in caso di mancato avviso dell’assenza programmata del personale tecnico a presidio della sede CED, entro i termini stabiliti al punto 4.3.1 del presente capitolato di gara; € 500,00 per mancata risposta telefonica nel periodo di reperibilità; € 500,00 per ogni comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità degli utenti, imputabile al personale addetto ai servizi; € 750,00 per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; Il pagamento delle penalità non libera la Ditta appaltatrice dalla responsabilità per i danni causati. La quota relativa alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine penale sarà decurtata d’ufficio in sede di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleliquidazione delle successive fatture relative al servizio prestato.
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Samples: www.comune.mogliano-veneto.tv.it
Penalità. Ove siano accertati fattiAtteso che l’Appaltatore si assume l’obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni che di volta in volta gli verranno date dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Ufficio Servizi Cimiteriali, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e del bando ed alle suddette disposizioni, rendono passibile l’Appaltatore di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannipenale. In caso di recidiva nell’arco inadempimenti od infrazione derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali il ritardo nella pulizia dei campi, dei vialetti, nell’estirpazione delle erbacce, nelle potature delle siepi, nella sistemazione dei vialetti, è stabilita una penale di novanta giorni euro 300,00 (dicasi trecento euro virgola zerozero) oltre le spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati ogni volta contestati, mentre per le inadempienze più gravi in merito a comprovati ritardi nelle operazioni di tumulazione, inumazione, funerali ecc., la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppiosanzione è elevata a € 500,00 (dicasi cinquecento euro virgola zerozero). Per ingiustificata interruzione del serviziole infrazioni più gravi, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzionequali il ritardo od il rifiuto di presentarsi per comunicazioni od ordini, ove non si ravvisi la grave inadempienza che abbia come conseguenza la risoluzione contrattuale, il Committente si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta, previa formale contestazione degli addebiti. In case caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del serviziomancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune potrà Committente procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando all’Impresa appaltatrice un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere o per inviare le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, l’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto così come precisato nel successivo articolo 31contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni. Il termine di Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto dal Comune o in alternativa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo (art. 28). In tal caso l’Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento della penalità da parte comunicazione. La penale viene inflitta con lettera motivata del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatoResponsabile dei Servizi Cimiteriali o del Direttore dell’Esecuzione , l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleprevia comunicazione all’Appaltatore dei rilievi, con invito a produrre le contro deduzioni entro 5 giorni dalla ricezione.
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Samples: anagni.etrasparenza.it
Penalità. Ove siano accertati fattiNel caso l’Appaltatore provvedesse a ritirare in ritardo i fanghi rispetto alle comunicazioni e/o accordi o anche provvedesse a ritirarne una minore quantità, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando la Gran Sasso Acqua S.p.A., applicherà una penale di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 per ogni giorno di ritardo sul completo ritiro. La penale non sarà applicata se il giorno lavorativo successivo ci sarà il recupero dei carichi non effettuati e € 5.000,00 a seconda vi sarà la disponibilità della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità variazione da parte dell’impianto di compostaggio e/o discarica che riceverà i fanghi; in ogni caso trascorsi 2 giorni dal mancato ritiro la Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente allo smaltimento dei fanghi non prelevati attribuendo alla ditta appaltatrice i maggiori costi sostenuti e una quota non quantificabile a priori a titolo di risarcimento del gestore è indicato nel provvedimento danno subito. L’importo sarà trattenuto in occasione della liquidazione delle singole fatture. R A T I N G D I L E G A L I T A ’ R A T I N G D I L E G A L I T A ’ Trascorsi 7 giorni, la Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà di sanzione. Qualora non sia rispettatorisolvere il contratto, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleincamerando l’intera cauzione, salvo risarcimento del maggiore danno alla Società.
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Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato Il Comune è tenuto ad esercitare l’attività di vigilanza sulla struttura e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazionisul servizio socio-assistenziale ai sensi dell’art. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura 61 della Legge Regionale n.19/2006 e la gravità dell’inadempimentosussistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti dall’art.60 del Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche e integrazioni In caso di inosservanza delle norme stabilite dalle disposizioni generali o speciali di legge, le circostanze della normativa regionale di fatto riferimento, della convenzione e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato delle condizioni di organizzazione e dall’offerta presentata di espletamento del servizio definite nel progetto presentato in sede di gara, sono irrogate l’Amministrazione si riserva di applicare le sanzioni previste nel presente articolo. L’accertamento di eventuali inadempienze sarà contestato alla Ditta a mezzo di apposita comunicazione scritta recante la descrizione dell’inadempienza. Il Concessionario, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, fornirà le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine la contestazione si intenderà confermata. L’Amministrazione applicherà le sanzioni previste nel presente articolo tenuto conto delle eventuali controdeduzioni del soggetto affidatario cui saranno comunicate le decisioni assunte. L’ammontare delle penalità sarà portato in detrazione dal corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l’inadempienza e, all’occorrenza, il relativo importo sarà prelevato dalla cauzione, salvo la facoltà dell’Ente di adire l’Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni, derivati dall’inadempimento. Saranno applicate penali anche in caso di interruzione o sospensione dal servizio, nella misura variabile tra di seguito indicata salvi i casi di forza maggiore tempestivamente comunicati all’Amministrazione: € 100,00 per ogni giorno di interruzione o sospensione del servizio non giustificati; € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità per ogni altra violazione o inadempimento alle condizioni di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione organizzazione e/o svolgimento del servizio. Resta salva la facoltà del Comune, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda nel caso in cui le inadempienze assumono particolare gravità, di avvalersi del rimedio della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleconvenzione.
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Penalità. Ove siano Quanto contenuto nel presente Capitolato è da ritenersi obbligatorio e vincolante. Nel caso in cui il Servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel Capitolato, l’Amministrazione provvederà ad inviare una lettera di contestazione a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata A/R o fax, invitando il concessionario ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto in modo corretto ed adeguato e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato. Qualora vengano accertati fattiinadempimenti contrattuali, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando salvo il caso di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizioforza maggiore, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la si riserva di comminare una sanzione rapportata alla gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestoretenuto conto sia del danno arrecato in ordine al funzionamento del servizio, potrà irrogaresia del danno arrecato all’immagine dell’Amministrazione Comunale, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppiodel danno ulteriore. Per ingiustificata interruzione del serviziogli inadempimenti di cui sopra vengono individuate le seguenti penali: - Per inadempienze in ordine alla pulizia, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda all’igiene dell’impianto, alla conformità alle norme sanitarie dell’acqua delle vasche da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 800,00 da stabilire sulla base della gravità dell’interruzionedell’inadempimento; - Per mancata manutenzione ordinaria dell’impianto da un minimo di €. In case 300,00 ad un massimo di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio€. 800,00 in funzione della gravità dell’inadempimento; Gli importi delle penali verranno riscossi dal Comune direttamente oppure mediante trattenute sulla cauzione definitiva, salvo la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleper inadempimenti ripetuti e il risarcimento danni.
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Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati dal Direttore dell’esecuzione del presente capitolato contratto e contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del bando procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare a G.A.I.A. S.p.A. nel termine massimo di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali lavorativi dalla stessa contestazione le proprie giustificazioni. Qualora il concessionario dette deduzioni, a giudizio di G.A.I.A. S.p.A., non provveda a fornire siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le predette giustificazionipenali sotto indicate. Nel caso di applicazione delle penali, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valideG.A.I.A. S.p.A. emetterà nota di xxxxxx e che compenserà sul primo pagamento in scadenza o, il Comunein mancanza, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31dalla cauzione. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti L’applicazione delle penali previste dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede non esclude il diritto della stazione appaltante di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo pretendere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidell’eventuale ulteriore danno subito. Qualora si verifichino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura –saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. In caso particolare è stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate a mente di recidiva nell’arco quanto previsto dall’art. 145, c.3 del DPR 207/10 e smi: Inadempienze 1 2 3 4 Ritardata Consegna del quantitativo indicato nell’ordine entro i termini prescritti dall’art. 23.1, per ogni giorno di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppioritardo Difformità del prodotto in seguito a verifica dei campioni o comunque di quanto indicato nel presente capitolato Non ricostruibilità di uno pneumatico Ritardo nella sostituzione della fornitura difettosa ed irregolare superiore ai 3 gg consentiti di cui all’art. 25.2.2 Xxxxxxx nel ritiro della fornitura non conforme superiore ai 10 gg. consentiti art. 25.2.1 1‰ 1‰ 0,5‰ 0,5‰ Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata ogni irregolarità riscontrata è stabilita una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda in percentuale dell’ammontare netto contrattuale, salve comprovate cause di forza maggiore. Qualora l’inadempienza determini un importo della gravità dell’interruzione. In case penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento potrà proporre al CdA di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla GAIA la risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleper grave inadempimento.
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Penalità. Ove siano accertati fattiPer gli interventi urgenti e di pronto intervento il mancato intervento nel tempo stabilito all'Art. 1, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando ovvero l’inizio dell’intervento oltre un’ora dalla chiamata, comporterà l’applicazione di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre una penale pari a disservizio, il Comune contesterà formalmente € 300,00 (trecento/00). Per gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutiviinterventi programmati, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario ogni giorno di ritardo nell'inizio o nell’ultimazione oltre al termine previsto del servizio e per ogni giorno di sospensione dello stesso non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere autorizzato verrà applicata una penale variabile tra di € 1.000,00 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di € 5.000,00 500,00 (cinquecento/00) per i successivi. Per gli interventi programmati il ritardo oltre un’ora rispetto all’orario stabilito dalla comunica- zione di richiesta intervento trasmessa da ACEA P.I. SpA comporterà l’applicazione di una penale pari a seconda della gravità dell’interruzione€ 260,00 (duecentosessanta/00). In case La Stazione Appaltante, in caso di abituale deficienza mancato o negligenza nella conduzione del servizioritardato intervento, ha la facoltà di provvedere direttamente nel modo più rapido e di sua convenienza, all’esecuzione di tale intervento con addebito all’Appaltatore dei danni e delle maggiori spese sostenute. Il ritardo ed il Comune potrà procedere alla mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovve- ro costituiscono motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contratto così come precisato contratto. L’intervento effettuato dall’Appaltatore in modo non regolare secondo le prescrizioni del pre- sente capitolato (articoli 5,6,7,8, 9 e 10) e di buona norma tecnica comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di € 260,00 (duecento- sessanta/00). Nel caso di recidiva, nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento un mese, le penalità saranno raddoppiate. L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettanta- cinque/00) al giorno. Qualora l’appaltatore utilizzi mezzi di portata utile diversa da quelli richiesti dalla DL verrà applicata una penale di 500 €/giorno. L’utilizzo non autorizzato di dotazioni della Stazione Appaltante comporterà l’applicazione di una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) oltre alla detrazione dell’importo delle opera- zioni in tal modo effettuate. Inoltre, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le se- guenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale ACEA P.I. SPA mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00) uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta installazione segna- letica stradale intervento € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata pulizia quotidiana dell’area di lavo- ro € 260,00 (duecentosessanta/00) mancato allontanamento dei materiali resi- dui a servizio ultimato € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta compilazione del rapporto di video-ispezione e cassetta vhs o cd o dvd € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta compilazione delle registrazioni € 260,00 (duecentosessanta/00) Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio di ACEA P.I. SpA la grave ina- dempienza che risolve il contratto, ACEA si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta. Qualora l’importo della penalità da parte superi il 10% dell’importo contrattuale annuo si darà avvio alla procedura di rescissione del gestore è indicato nel provvedimento contratto per grave inadempimento come previsto dal suc- cessivo art 25. L’applicazione delle penali di sanzionecui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di even- tuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Qualora non sia rispettato, l’ammontare Le ripetute inadempienze della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalefattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale.
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Samples: www.aceapinerolese.it
Penalità. Ove siano accertati fattiAi sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT n.49/2018, comportamenti od omissioni le Parti riconoscono ed accettano che costituiscano violazione l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla contraente, nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del presente capitolato e Codice, non potrà superare, per tutta la durata del bando contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara ovvero violazione di norme cui al precedente art.4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoforza maggiore, non inferiore potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a cinque giorni consecutivideterminare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Per ritardi e inadempienze nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire previa contestazione scritta, verranno applicate le predette giustificazionipenali previste nel capitolato speciale di appalto, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze nel rispetto di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31dall’art.113-bis, comma 4 del D.lgs. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali50/2016. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di garadalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a seconda qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. In caso e, pertanto, la Società avrà 15 facoltà di recidiva nell’arco dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di novanta giorni legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppioContraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. Per ingiustificata interruzione n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparente oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del serviziocodice civile, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della gravità dell’interruzione. In case presente xxxxxxxx, fatta salva la richiesta di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto così come precisato i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleCodice etico.
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Penalità. Ove siano accertati fattiIn caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immeditata risoluzione del contratto, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione l’Azienda sanitaria applicherà una penale di euro 200,00 per la mancanza ad ognuno degli incontri previsti al punto f dell’art. 5 del presente capitolato Capitolato, e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata degli incontri offerti in sede di gara. L’Azienda sanitaria potrà inoltre addebitare al soggetto aggiudicatario altre penali per un importo fino ad euro 1.000,00, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 caso di altri inadempimenti relativi alle prestazioni previste dal presente Capitolato e € 5.000,00 dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria. Prima di applicare le penali di cui al presente comma, l’Azienda sanitaria deve presentare formale diffida, tramite nota a seconda della gravità mezzo PEC, ad adempiere le prestazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi. Nel caso che entro tale termine non vengano effettuate le prestazioni richieste, l’Azienda sanitaria potrà presentare nuova formale diffida negli stessi termini sopra indicati, prevedendo in questo caso una penale fino ad euro 2.000,00. Verrà applicata una penale anche in caso di ciascuna inadempienzaesito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, fatto salvo le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub- responsabile del trattamento dei dati personali come previsto nell’allegato 2 Istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati personali L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi. Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
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Penalità. Ove In caso di accertate e contestate inadempienze alle condizioni riportate nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta, nei termini stabiliti dal Comune medesimo, ad adeguarsi a dette condizioni di esercizio. Qualora non vi provveda o dette inadempienze siano accertati fattireiterate o comportino gravi disguidi a danno dell’Ente o delle pubbliche utenze interessate dal servizio, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivil’Amministrazione, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioniogni evento accertato e contestato, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti si riserva l’applicazione delle sanzioni nella misura indicata dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidocumento. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della eccezionale gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella derivante dall’incapace conduzione del servizio, il Comune potrà la stazione appaltante si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto così come precisato rapporto secondo quanto disposto dalle normative vigenti. Nel caso di mancato adempimento in tempi e modi dovuti di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere all’esecuzione d’ufficio addebitando all’impresa inadempiente gli oneri all’uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto di ottenere il risarcimento dei danni. Nel caso di ritardo del transito del singolo mezzo, superiore ai 30 minuti concessi dalla richiesta anche telefonica senza adeguata giustificazione, la penale sarà di € 80,00 (Euro ottanta/00) per ogni 30 minuti di ritardo nell’esecuzione del servizio a singolo mezzo coinvolto. Nel caso di ritardo superiore al giorno, verrà applicata all’impresa una penale di € 800,00 (Euro ottocento/00) per ogni giorno di ritardo a singolo mezzo coinvolto; qualora i ritardi si ripetano nel successivo articolo 31tempo e diventino maggiori di due, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora Tutte le prestazioni, effettuate non sia rispettatoa perfetta regola d’arte o in difformità al presente capitolato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalenon verranno riconosciute e pertanto non liquidate.
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Samples: www.comune.seregno.mb.it
Penalità. Ove siano accertati fattiLa fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, derivanti dal presente capitolato le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e dall’offerta presentata consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l ’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l ’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di garapresentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, sono irrogate l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in misura variabile tra cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 5.000,00 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso L’ Azienda si riserva la facoltà di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalestornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Samples: 158.255.242.116
Penalità. Ove siano accertati fattiL’Amministrazione, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione verificata la mancata effettuazione della fornitura o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all’art. 2 del presente capitolato capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale di Euro 50,00 per ciascun evento contestato con riferimento. L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del bando rapporto contrattuale di gara ovvero violazione cui al successivo articolo 10. La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (come previsto dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per la stazione appaltante, di norme o risolvere il contratto in danno del Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di regolamenti che possano condurre cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a disserviziomezzo PEC al Fornitore, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque massimo di giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora il concessionario dette deduzioni non provveda siano accoglibili a fornire le predette giustificazioniinsindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non risultassero sufficientemente validesiano giunte nel termine indicato, il Comune, valutate saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata somma in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaledetrazione dei corrispettivi fatturati.
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Samples: www.terredargine.it
Penalità. Ove Qualora siano accertati fattiriscontrati inadempimenti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell’esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo raccomandata a. r., al contraente i rilievi e del bando le contestazioni specifiche, assegnando un termine di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque dieci giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioniproprie giustificazioni e per ottemperare. Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valideindicati nella lettera di contestazione, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze da un minimo di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienzaper ogni addebito. Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune si potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato Inoltre, nel successivo articolo 31caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’impresaaggiudicataria. Il termine È fatto divieto all’aggiudicatario di pagamento della penalità da parte interrompere o sospendere l’esecuzione del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatocontratto con decisione unilaterale in ogni caso, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleanche quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria.
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Samples: www.info.asl2abruzzo.it
Penalità. Ove siano accertati fattiIn caso di inadempienze, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione deficienze nell’espletamento del presente capitolato servizio e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli violazioni degli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata la ditta appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell’infrazione, è tenuta al pagamento della penale di € 500,00. La penale di cui sopra si intende raddoppiata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppiorecidiva. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere Sarà applicata una penale variabile tra pari ad € 1.000,00 15.000,00 annui in caso del mancato raggiungimento di una percentuale di rifiuti differenziati annui pari ad almeno il 65% e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione per come espressamente specificato al punto n°5 del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31presente Capitolato d’oneri. Il termine Comune, a seguito di pagamento accertamento provvederà a contestare, anche a mezzo fax, l’infrazione o l’inadempienza alla ditta appaltatrice, e decorsi tre giorni senza che pervengano dalla stessa ditta idonee e comprovate giustificazioni scritte, procederà all’incasso delle penalità comminate mediante ritenute dirette sul canone del mese nel quale verrà contestata l’infrazione ovvero nei mesi successivi fino a compensazione della penalità applicata. Il provvedimento assunto dall’ufficio competente è inappellabile ed immediatamente esecutivo per espressa volontà delle parti contraenti che fin da parte del gestore è indicato nel provvedimento ora per allora si intende reciprocamente data e accettata. L’applicazione della predetta penale non pregiudica le azioni di sanzionerivalsa per danni eventualmente arrecati all’Amministrazione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare L’applicazione della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaledi cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali altre violazioni contrattuali verificatesi . L’ufficio Tecnico Comunale, responsabile della sorveglianza dei servizi in appalto, verificherà in particolare il regolare adempimento delle norme contrattuali, con ispezione da effettuare nelle forme più opportune. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.
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Samples: garetelematiche.provincia.rc.it
Penalità. Ove siano accertati fattiNel caso di inadempimenti, comportamenti od omissioni ritardi e disservizi, la Contraente dovrà corrispondere ad EUR le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto. In particolare, nel caso di penale derivante da ritardo troverà applicazione il disposto di cui all’art.113-bis, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta convenuto che costituiscano violazione del sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente capitolato contratto, e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che possano condurre l'applicazione delle penali previste non 20 preclude il diritto della Società a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. In 1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ai sensi dell’art. 23 co. 2 del Decreto MIT n. 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente nei casi sospensione del servizio diverse da quelle previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 co. 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata forza maggiore, non potrà essere aumentata fino superiore al doppio5% (cinque per cento) del suddetto importo contrattuale. Per ingiustificata interruzione Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del servizioD.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparente oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 Gestione e € 5.000,00 a seconda 21 Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della gravità dell’interruzione. In case presente clausola, fatta salva la richiesta di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto così come precisato i principi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e i contenuti riportati nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleCodice etico.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Ove siano accertati fattiNel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi all’esecuzione del contratto nei tempi e nei termini previsti dallo stesso, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione fatti salvi i casi non imputabili al soggetto e/o concordati con la Stazione appaltante, il Dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare l’inadempienza all’aggiudicatario e saranno applicate le seguenti penali: · € 25,00 per ogni giorno di ritardo fino al 5° giorno; · € 50,00 per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno; · € 100,00 per i giorni di ritardo successivi al 10° fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l’importo complessivo delle penali erogate sia superiore al 10% dell’importo contrattuale, è facoltà per l’Amministrazione risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Ferma restando l’applicazione delle suddette penali, la Provincia di Oristano avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del Codice civile, nonché la risoluzione di diritto del presente capitolato e del bando contratto nell’ipotesi di gara ovvero violazione grave e/o reiterato inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di norme o di regolamenti che possano condurre a disserviziocui ai precedenti commi verranno contestati al contraente, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando quale potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 consecutivi dal ricevimento della stessa contestazione. La richiesta e/o il termine ritenuto congruo, pagamento delle penali di cui al presente articolo non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata esonera in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danninessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. In caso di recidiva nell’arco persistente inadempimento, previa comunicazione al contraente, è riconosciuta alla Provincia la facoltà di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalecontraente i relativi costi sostenuti.
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Samples: www.provincia.or.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all’Affidatario il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme al presente capitolato e del bando sarà applicata una penale da € 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di gara ovvero € 1.000,00 (mille/00). Parimenti comporterà una penale da € 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00) la violazione anche di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto un solo obbligo previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannicapitolato. In caso di recidiva nell’arco inadempienze oltre all’applicazione delle penali l’impresa sarà obbligata al risarcimento dei danni subiti dal Comune e fatta salva, comunque la possibilità di novanta giorni rescissione del contratto per inadempimento da parte dell’Affidatario. E’ in ogni caso riconosciuta al Comune la facoltà di rescissione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, dopo l’applicazione di n. 5 penalità. Delle applicazioni delle eventuali penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, dei motivi che le hanno determinate il Comune potrà procedere renderà tempestivamente informato l’Affidatario mediante lettera raccomandata A.R. Il Comune procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata: in questo caso l’Affidatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla risoluzione ricezione della comunicazione. Le violazioni connotabili quali tipizzazioni di “grave inadempimento contrattuale”, comportano la contestuale comunicazione all'osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e all'Autorità di vigilanza sui contratti di lavoro servizi e forniture e all'Ispettorato del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleLavoro.
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Samples: www.comune.scandicci.fi.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto dei termini e del bando delle modalità di gara ovvero violazione espletamento della fornitura e dei servizi di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danniassistenza tecnica richiesti nel Capitolato Tecnico. In caso di recidiva nell’arco ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara, nei termini riportati nel presente capitolato, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale dell’uno per cento dell’ammontare netto totale della fornitura per ogni giorno solare di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppioritardo. Per ingiustificata interruzione del servizioIn caso di non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, potrà essere applicata l’Affidatario sarà assoggettato ad una penale variabile tra che può variare da € 1.000,00 e 50,00 a € 5.000,00 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna a seconda regola d’arte, ferma restando la sostituzione della gravità dell’interruzioneattrezzatura, o della sua parte, contestata. In case caso di abituale deficienza ritardo nella eliminazione delle manchevolezze o negligenza deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l’Affidatario sarà assoggettato ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo. In caso di inadempimento dell’obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti dal precedente art. 7, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla SSIP una penale pari a € 150,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’intervento e pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo nella conduzione risoluzione del servizioguasto. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della SSIP al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, il Comune poiché arrivati a questo limite, la SSIP potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all’esecuzione in danno all’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 108, comma 3, del del D.lgs. n. 50/2016. L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto così come precisato nel successivo articolo 31per prestazioni regolarmente eseguite. Il termine di pagamento della Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’aggiudicatario dipendenti da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal altri contratti in corso con la SSIP o sul deposito cauzionale.
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Samples: www.ssip.it
Penalità. Ove siano accertati fattiQualora, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del entro i termini di consegna delle apparecchiature, fissati per ciascun lotto dal presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoCapitolato, non inferiore a cinque giorni consecutivisia completata la consegna e l’installazione delle apparecchiature richieste nel presente Capitolato, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazionicause imputabili all’appaltatore, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze Stazione appaltante potrà applicare una penale fino ad un massimo dello 0,03% dell’entità totale dell’appalto per ogni giorno solare di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danniritardo. In caso di recidiva nell’arco ritardi nella consegna dei materiali, la Stazione appaltante si riserva di novanta giorni applicare una penale fino ad un massimo dello 0,02% dell’entità totale dell’appalto per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di inadempienze o ritardi nell’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppioStazione appaltante si riserva di applicare le penali secondo quanto descritto nel “Disciplinare tecnico per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in service/noleggio”. Per ingiustificata interruzione del servizioLa reiterazione dei ritardi e/o inadempienze, per fatti imputabili all’appaltatore, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere dare luogo alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31contratto. In caso di consegna di materiali non conformi alle caratteristiche indicate nell’offerta di gara o di esecuzione di interventi di manutenzione ed assistenza tecnica non risolutivi rispetto alle problematiche evidenziate, la Stazione appaltante si riserva di applicare una penale fino ad un massimo dello 0,03% dell’entità totale dell’appalto per ogni fornitura non conforme e per ogni intervento di manutenzione ed assistenza tecnica non risolutivo. Il termine di pagamento mancato ripristino delle condizioni della penalità da parte fornitura rispetto ai livelli qualitativi indicati nel contratto, per fatti imputabili all’appaltatore, potrà dare luogo alla risoluzione del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalecontratto.
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Samples: ospedaliriuniti.etrasparenza2.it
Penalità. Ove siano Atteso il principio di separazione delle responsabilità di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 comma 3, secondo cui il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore sono responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta, resta inteso tra le Parti che, l’Utilizzatore non potrà procedere a sospensioni del pagamento dei canoni o decurtazioni dei canoni (anche a titolo di penali) in conseguenza di mancanze contrattuali/inadempimenti accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione da parte del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizioSoggetto Realizzatore. Le eventuali penalità inerenti l’esecuzione dell’opera dovranno essere comminate direttamente all’Appaltatore (Soggetto Realizzatore) secondo quanto stabilito dal contratto d’Appalto. Salvo quanto disposto nei precedenti paragrafi, il Comune contesterà formalmente gli Finanziatore, in relazione alla propria obbligazione, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni del Capitolato di Locazione finanziaria, all’offerta presentata, agli atti di gara, nonché a quelle di tutte le leggi e regolamenti vigenti. Il Comune, secondo la gravità delle eventuali mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 da notificarsi al Finanziatore , previa contestazione degli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, alla medesima la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non inferiore a cinque oltre i successivi 10 (dieci) giorni consecutivi, per salvi gli eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze adempimenti di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31contrattuale. Il termine di pagamento Comune provvederà al recupero delle penalità comminate al Finanziatore mediante ritenuta diretta sui crediti della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatostessa e ove necessario, l’ammontare mediante escussione parziale o totale della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalegaranzia prestata.
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Samples: www.comune.volpiano.to.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del Qualora dai controlli le prestazioni dovessero risultare non conformi al presente capitolato e del bando a quanto offerto con il progetto tecnico, l’ATS/ASST si riserva il diritto di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, applicare una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra penale sino ad € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna per ogni inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco accertato inadempimento, di novanta ritardo nello svolgimento del servizio o di prestazione resa in modo insoddisfacente, il DEC potrà applicare, previa diffida scritta, le penalità di seguito elencate: Per ogni giorno di ritardo nella consegna e installazione dei distributori € 200,00 Mancato reintegro, per due giorni consecutivi, dei prodotti delle macchinette distributrici/fermo delle macchine distributrici per n. 2 giorni consecutivi € 500,00 Non conformità della qualità degli alimenti distribuiti € 500,00 Per ogni dimostrata presenza di prodotti scaduti € 500,00 Grave e negligente comportamento tale da compromettere la penalità già applicata regolare esecuzione del servizio € 500,00 per ogni contestazione Le contestazioni verranno comunicate via P.E.C. all’Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della PEC le proprie controdeduzioni che saranno discrezionalmente valutate dall’ATS/ASST; in mancanza verranno applicate le penali. L’importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà sommato all’importo del canone trimestrale o incassato mediante escussione del deposito cauzionale definitivo. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto, ex art. 113 bis del X.xx n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di violazione delle precedenti disposizioni che diano luogo nel corso di un semestre a tre contestazioni scritte e notificate mediante P.E.C., l’ATS/ASST potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 risolvere il contratto e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzioneaffidare il servizio ad altra ditta. In case tal caso l’ATS/ASST provvederà ad escutere la cauzione, addebitando al fornitore inadempiente il maggior costo che sarà sostenuto durante il periodo di abituale deficienza o negligenza nella conduzione vigenza del serviziocontratto, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine fatta salva la possibilità di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalerivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.
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Samples: www.ats-brianza.it
Penalità. Ove siano accertati fattiLa fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, derivanti dal presente capitolato le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Installazione, messa in funzione dei dispositivi e dall’offerta presentata consegna del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari al 50%, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di garapresentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, sono irrogate l’ Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in misura variabile tra cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica all’Azienda appaltante di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, l’ Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 5.000,00 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ Azienda Appaltante a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso L’ Azienda si riserva la facoltà di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalestornare dagli ordini periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Samples: www.ausl.pe.it
Penalità. Ove siano accertati fattiIn caso di inadempienze il committente si riserva la facoltà di applicare delle penali, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione comprese fra € 250,00 ed € 2.500,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza. L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte del presente capitolato Comune, a mezzo di lettera raccomandata o Pec. L’Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizionon oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Direttore dell’Area Servizi alla Persona da cui dipendono i servizi oggetto dell’appalto. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dall’Ufficio Istruzione, mediante lettera Raccomandata A.R.. Decorso inutilmente tale termine, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una committente procederà al recupero della penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall’obbligo dell’Aggiudicataria di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate all’aggiudicataria in via amministrativa. In caso di infrazioni accertate viene addebitata alla Ditta una sanzione di € 250,00 per le ogni infrazione di lieve entità; per gravi infrazioni agli obblighi contrattualio per il ripetersi di infrazioni di minore gravità si addebita una sanzione compresa fra € 300,00 ed € 1.000,00 cadauna in ragione della gravità: − mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione; − comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata anche potenziale, per i minori loro affidati: € 500,00; − utilizzo di operatori, anche supplenti, non in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore per ogni giorno di lavoro; − sostituzione durante l’anno scolastico di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative della ditta in mancanza di comunicazione all’Amministrazione: € 350,00; − mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all’attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 5.000,00 300,00; − mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della Ditta e altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: € 300.00 per ogni disservizio; − inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00. − mancato invio delle comunicazioni e della documentazione relativa al personale, nei termini temporali indicati all’art. 12: € 1.500,00. Sono comunque considerate infrazioni gravi e punibili con il massimo della sanzione quelle commesse dal personale della ditta aggiudicataria, dolosamente, e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a seconda della gravità terzi o disservizi. In caso di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danniavvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta verrà applicata una penalità di € 2.500,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la le penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppiosono raddoppiate. Per ingiustificata interruzione infrazioni di particolare gravità o a seguito del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case ripetersi di abituale deficienza o negligenza nella conduzione infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune potrà procedere può dare luogo alla risoluzione del contratto così come precisato nel ai sensi del successivo articolo 31art. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale28.
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Samples: Cessione Del Contratto
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione Qualora l’affidatario non ottemperasse all'espletamento delle prestazioni e/o alle prescrizioni oggetto del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disserviziocontratto (obiettivi/fasi/modalità) la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, il Comune contesterà formalmente potrà applicare le penali di cui al presente articolo. La ditta dovrà fornire il servizio e rispettare ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti. La penale per quanto sopra è stabilita in € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni difformità e/o malfunzionamento contestata dalla Stazione Appaltante. Per inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad intervenire e risolvere gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla comunicazione anche telefonica da parte degli addetti al controllo. Se ciò non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata avvenisse o avvenisse in ritardo si applicherà in sede di gara, sono irrogate in misura variabile liquidazione una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente contratto verrà sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 (euro cento/00) ed 500,00 e € 5.000,00 (euro cinquecento/00) a seconda della gravità dell’infrazione. Le penalità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannicui sopra verranno decurtate all’atto del saldo. In caso di recidiva nell’arco il Servizio Tecnico Comunale, sentito il parere e avuta l’autorizzazione dall’organo di novanta giorni Giunta, potrà procedere nei termini di legge con la penalità già applicata potrà essere aumentata risoluzione contrattuale ed al pagamento dei servizi fino al doppioad all’ora svolti stimati sulla base della documentazione prodotta ed eventualmente sulla base di apposita verifica tecnica eseguita in contraddittorio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità comportamenti scorretti da parte del gestore è indicato nel provvedimento personale dell’appaltatore potrà essere comminata una penale sino ad un massimo di sanzione€ 300,00 (euro trecento/00), fatto salvo il diritto da parte dell’Amministrazione di richiedere l’allontanamento dal cantiere del personale e la sua sostituzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della Quando possibile l’eventuale risarcimento danni e penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleinflitte potranno essere recuperate sulla rata in pagamento del canone d’appalto.
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Samples: www.comune.bardonecchia.to.it
Penalità. Ove siano accertati fattiNel caso di inadempimenti, comportamenti od omissioni ritardi e disservizi, l’Appaltatore dovrà corrispondere al Committente le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto, salvo il maggior danno. In particolare, nel caso di penale derivante da ritardo troverà applicazione il disposto di cui all’art.113-bis, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, e quindi verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Resta convenuto che costituiscano violazione del sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente capitolato contratto, e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti dalle leggi vigenti. Per l’applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che possano condurre l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Xxx l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. In e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell’applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestate dalla contraente, l’importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la contraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza a semplice richiesta da parte della società entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla contraente nei casi sospensione del servizio non 21 potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art.4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata forza maggiore, non potrà essere aumentata fino superiore al doppio5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Per ingiustificata interruzione Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del servizioD.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparente oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 Gestione e € 5.000,00 a seconda Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della gravità dell’interruzione. In case presente clausola, fatta salva la richiesta di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto così come precisato i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleCodice etico.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Ove siano accertati fattiIl Comune di Firenze, comportamenti od omissioni a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni: - per ogni giornata di servizio non effettuato oltre a non corrispondere alcun corrispettivo per tale giorno, sarà applicata la penalità di € 500,00; - nel caso di ritardi imputabili all’impresa affidataria, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 15 minuti e fino a 30 minuti, sarà applicata la penale di € 150,00; - per ritardi superiori a trenta minuti sarà applicata la penale di € 250,00; - per ritardi che costituiscano violazione provochino la non effettuazione del servizio del mattino o del pomeriggio sarà applicata la penale di € 500,00; - il comportamento irrispettoso e non conforme alla buona educazione tenuto dal personale autista, nei confronti degli alunni o loro genitori o del personale di accompagnamento nonché la mancata osservanza delle disposizioni del presente capitolato e del bando suoi allegati, comporterà l’applicazione della penale di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, € 500,00 con facoltà per il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazionidi Firenze di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata detto personale entro 24 ore; - in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizioscarsa o mancata pulizia degli automezzi, potrà essere carrozzeria ed interni sarà applicata una penale variabile tra di € 1.000,00 150,00. Le predette penalità saranno contestate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R.. Alla Ditta è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione comunale provvederà all’applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterate inadempienze l’Amministrazione comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzioneper gli effetti dell’art. In case 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di abituale deficienza eventuali danni derivanti dalla totale o negligenza nella conduzione parziale mancata esecuzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
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Samples: www1.comune.fi.it
Penalità. Ove siano accertati fatti1.Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, comportamenti od omissioni che costituiscano in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o ritardo nell’adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, l’ASP avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di €. 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di €. 5.000,00= (cinquemila/00=) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze. L’appaltatore sarà altresì soggetto all’applicazione di una penale in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato, fissata nell’importo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00=). Ai fini dell’applicazione del presente capitolato e comma, si avrà eccesso di turn-over ogni qualvolta il personale sostituito superi, nel mese, la percentuale del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni30% dell’organico complessivo assegnato alla Struttura. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, Tale penale potrà irrogare, con atto motivato, una penalitàessere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal al successivo articolo 31art. Le penalità 18. 2.Nei casi previsti dai commi precedenti, l‘ASP procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l’ASP adotterà le infrazioni agli obblighi contrattualideterminazioni di propria competenza, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 dandone comunicazione all’appaltatore a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In mezzo lettera Raccomandata A.R. 0.Xx caso di recidiva nell’arco di novanta giorni applicazione della penale, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del serviziomese successivo all’irrogazione della penale stessa, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del serviziofermo restando l’obbligo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità in tal caso, da parte del gestore è indicato nel provvedimento dell’appaltatore di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleemettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.
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Samples: www.aspvoghera.it
Penalità. Ove siano accertati fattiLe inadempienze ritenute lievi a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, da qualunque obbligo derivanti dal presente capitolato contratto, comporteranno l’applicazione della penalità fino a Euro 600,00 (seicento/00), con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti, comunicata anche a mezzo fax e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna del provvedimento del Responsabile comunale del servizio. Per lieve inadempienza, fatto salvo il risarcimento si riporta a titolo di esempio: qualora l’Azienda trasgredisca agli ordini degli eventuali maggiori danniuffici preposti o ne ritardi l’esecuzione, riveli carenze nell’organizzazione del lavoro producendo disservizi, non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e tempi da osservare, nonché all’ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all’Ente. In caso di recidiva nell’arco le infrazioni di novanta giorni lieve entità comporteranno l’applicazione di penale doppia, oppure, a giudizio del Responsabile, l’adozione di più severe misure per le inadempienze più gravi ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppiograve inadempienza che risolva il contratto. Per ingiustificata interruzione Il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dal Responsabile comunale del servizio. A seguito dell’inadempimento contestato l’Azienda è tenuta a fornire, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 entro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che l’Amministrazione può, a seconda della gravità dell’interruzionesuo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l’inadempimento. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizioLe giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31pertanto, si considererà accertato l’inadempimento contestato. Il termine Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell’Azienda. Rifusione spese, pagamento della danni e penalità da parte verranno applicati mediante ritenuta sulla rata del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalecorrispettivo.
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Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, nonché mancato utilizzo reiterato dell’impianto prenotato e assegnato da parte dello stesso affidatario, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario l’affidatario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31art. 18. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di garacontratto, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 300,00 e € 5.000,00 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31raddoppio. Il termine Comune ha comunque diritto di pagamento della penalità da parte richiedere, con nota motivata, la sostituzione del gestore personale impegnato nella gestione che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto. L'ammontare delle penali è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatoaddebitato, l’ammontare della penalità sarà prelevato al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono ovvero sul deposito cauzionale.
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Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando In caso di gara ovvero violazione di norme irregolarità o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni mancato adempimento agli obblighi contrattuali, derivanti previsti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede dalle disposizioni vigenti, all’appaltatore possono essere inflitte penali, determinate con apposito provvedimento, a discrezione dell’Amministrazione, che vanno da un minimo di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità €. 200,00.- (duecento/00.-) fino ad un massimo di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni€. 2.000,00.- (duemila/00.-). In caso di recidiva nell’arco inattività da parte dell’appaltatore rispetto alle contestazioni e alle richieste di novanta adempimento, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede all’appaltatore il rimborso delle spese sostenute, con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione del RUP/Direttore dell’esecuzione dell’inadempienza alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l’appaltatore non proceda al pagamento il Comune interessato si rivale sulla cauzione. L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione Comunale la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppiopossibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Per ingiustificata interruzione Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzionecontratto. In case Nel caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione risoluzione del serviziocontratto per colpa dell’appaltatore, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine ha il diritto di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatoincamerare la cauzione, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalefatta salva ogni azione in danno verso l’appaltatore medesimo.
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Samples: www.comune.monfalcone.go.it
Penalità. Ove siano accertati fattiNel caso di inadempimenti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ritardi e del bando disservizi, l’Appaltatore dovrà corrispondere al Committente le penali di gara ovvero violazione cui al Capitolato Speciale di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizioAppalto con particolare riferimento all’allegato 11, salvo il maggior danno. Per l’applicazione delle penali, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoCommittente potrà, non inferiore a cinque giorni consecutivisua insindacabile scelta, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioniavvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero le stesse compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste non risultassero sufficientemente valide, preclude il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 diritto del Committente a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ai sensi dell'art.1382 c.c.. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizioe, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del serviziopertanto, il Comune potrà procedere Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità originaria consistenza, a semplice richiesta da parte del gestore Committente, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c.. Ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da "EUR S.p.A." alla contraente nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da "EUR S.p.A." alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da "EUR S.p.A." nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è indicato tenuto a rispondere. L’Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento Modello di sanzioneOrganizzazione, Gestione e Controllo di "EUR S.p.A." e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Qualora non sia rispettatoTali documenti, l’ammontare dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di "EUR S.p.A." - Sezione Amministrazione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad "EUR S.p.A." di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all’Appaltatore in merito alla volontà di avvalersi della penalità presente xxxxxxxx, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà prelevato dal deposito cauzionalecompetente in via esclusiva il Foro di Roma.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato Sui termini fissati per la consegne dei mezzi è concessa un proroga di 10 giorni naturali e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, trascorsi i quali per eventuali giustificazioniogni giorno di ritardo sulle consegne delle vetture verrà applicata una penale pari all’importo giornaliero del rispettivo canone di noleggio, comprensivo di canone finanziario e manutentivo, fino ad un massimo del 10 % dell’ammontare del relativo canone annuo. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e penale fosse superiore ad eventuale valore massimo la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo Società procederà alla risoluzione in danno del rapporto applicando quanto previsto dal al successivo precedente articolo 31270. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 Rimane confermato che l’applicazione delle penali previste non precluderà il diritto della Società a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In Nel caso del mancato rispetto dei tempi stabiliti per l’esecuzione dei tagliandi ed operazioni di recidiva nell’arco manutenzione, e per ogni giorno di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione mancata fornitura del servizioprevisto mezzo sostitutivo, potrà essere sarà applicata una penale variabile tra penalità di € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31100,00 (cento/00). Il termine FORNITORE, al fine di pagamento della non incorrere nell’applicazione delle penalità dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il ritardo, con la relativa giustificazione dei tempi di esecuzione. L’eventuale accettazione da parte della Società di tali giustificazioni non comporterà applicazione di penali, ma, superati i n. 5 giorni naturali e consecutivi, sarà applicato un differimento dei termini finali di esecuzione del gestore è indicato nel provvedimento noleggio al mese successivo rispetto a quello inizialmente previsto, come illustrato nell’art. 8 del capitolato. La Società, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleesperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi assunti.
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Samples: www.autovie.it
Penalità. Ove siano accertati fattiL’Amministrazione, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione verificata la mancata effettuazione del servizio o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi prescritti all’art. 4 del presente capitolato capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di comminare al Fornitore la penale di Euro 100,00 per ciascun evento contestato con riferimento. L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del bando rapporto contrattuale di gara ovvero violazione cui al successivo articolo 13. La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per la stazione appaltante, di norme o risolvere il contratto in danno del Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di regolamenti che possano condurre cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a disserviziomezzo PEC al Fornitore, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque massimo di giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora il concessionario dette deduzioni non provveda siano accoglibili a fornire le predette giustificazioniinsindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non risultassero sufficientemente validesiano giunte nel termine indicato, il Comune, valutate saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la natura e somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalegaranzia definitiva.
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Samples: www.terredargine.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando In caso di gara ovvero violazione inadempienze e/o ritardi nell’esecuzione dei lavori di norme manutenzione sarà applicata una penale pari a euro 250,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di ultimazione degli interventi previsti e/o richiesti. Il ritardo verrà definito: nel caso di regolamenti che possano condurre interventi a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazionichiamata di manutenzione straordinaria correttiva o su guasto oppure di attività accessorie richieste dall'Amministrazione con ordine di servizio: prendendo come riferimento la data prescritta e/o riportata nell’ordine. Qualora il concessionario la consegna e l’installazione delle apparecchiature eventualmente da fornire o sostituire avvengano con ritardo rispetto ai termini stabiliti nell’ordine di servizio, l'Amministrazione applicherà una penale pari a euro 250,00 per ogni giorno maturato di ritardo. Ai fini dell’applicazione della penale sarà considerata come non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse avvenuta la consegna del materiale che sia stato rilevato non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata conforme in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità controllo. Ogni altra casistica di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata inadempimento rispetto alle specifiche contenute nel presente Accordo Quadro sarà sanzionato con una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 pari a seconda della gravità dell’interruzioneeuro 250,00 per ogni singolo inadempimento e/o per giorno di ritardo non giustificato rispetto ai termini di ultimazione previsti. In case Gli importi delle penalità che dovessero in generale applicarsi saranno trattenuti con semplice atto amministrativo, previa nota formale di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del serviziocontestazione degli addebiti, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalesull’ammontare delle fatture ammesse in pagamento.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando In caso di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoritardo, non inferiore imputabile a cinque GESAC ovvero a forza maggiore o caso fortuito, saranno applicate all’appaltatore- noleggiante le seguenti penali in relazione a ciascun veicolo: • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini per la consegna di cui all’art. 16 di uno o più veicoli; • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto al termine stabilito per la sostituzione di uno o più veicoli di cui all’art. 16; • € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini stabiliti per l’assistenza tecnica e manutenzione “full risk” ordinaria e straordinaria di cui all’art. 14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali come prima descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC dalla Gesac all’appaltatore-noleggiante il quale deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni consecutivi, dalla stessa contestazione. La Gesac in caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone comunicazione tramite pec all’appaltatore- noleggiante. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore-noleggiatore dall’adempimento dell’obbligazione per eventuali giustificazionila quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con L’appaltatore-noleggiatore prende atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti che l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 articolo non preclude il diritto della Gesac a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso L’applicazione di recidiva nell’arco penali, nel corso di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino un anno, per un importo complessivamente superiore al doppio10% del canone di noleggio annuale, configurerà grave inadempimento contrattuale e darà diritto alla GE.S.A.C. di risolvere il contratto ai sensi dell’art. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all’escussione della gravità dell’interruzione. In case cauzione di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel cui al successivo articolo 3119. Il termine L’importo corrispondente alle penali applicate sarà detratto dal pagamento del canone di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalenoleggio immediatamente successivo.
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Samples: www.aeroportodinapoli.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato assunti con l'aggiudicazione dell'appalto e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizioquesto comporti danni o disservizi alla SA ospedaliera, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale variabile tra € 1.000,00 proporzionata alla gravità della stessa e € 5.000,00 a seconda sulla base dell’effettiva documentazione da parte della gravità dell’interruzioneSA del danno e/o disservizio arrecato. In case ogni caso è fatta comunque salva la facoltà della SA di abituale deficienza agire in via giudiziaria per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o negligenza nella conduzione delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento. L'importo di ogni singola penale sarà commisurato al danno/disservizio effettivamente arrecato e varierà da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 5.000,00. L'importo complessivo annuo delle penali non potrà essere superiore al 5% del serviziocanone annuale dell’appalto. Se l’importo complessivo annuo delle penali supererà il 5% del canone annuale dell’appalto, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine si intenderà risolto, fatte salve le eventuali azioni di pagamento della penalità recupero di maggior danno da parte del gestore è indicato nel provvedimento della SA. La SA in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all'esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi tramite comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, dettagliando gli eventi e documentando gli effettivi danni e disservizi subiti dalla SA stessa. La ditta aggiudicataria avrà un tempo massimo di sanzione30 giorni per poter esibire eventuali contro deduzioni. Qualora non sia rispettatoSolo a seguito di una analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla quale risulti una posizione discorde tra le parti, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalela SA procederà all'applicazione delle penali.
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Samples: eprocurement.empulia.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre L’Appaltatore deve eseguire le prestazioni appaltate a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danniperfetta regola d’arte. In caso di recidiva nell’arco mancato adempimento, anche parziale, degli obblighi contenuti nel presente documento, nonché di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizioinosservanza delle disposizioni impartite, potrà essere applicata di lentezze o deficienze organizzative, l’Amministrazione provvederà ad applicare una penale penale, variabile in dipendenza della gravità dell’inadempienza, tra € 1.000,00 e 20,00 ed € 5.000,00 150,00 per ogni evento. Ogni violazione sarà riscontrata all’Appaltatore via lettera, telefax o e-mail. L’Appaltatore provvederà altresì a seconda comunicare le proprie deduzioni per iscritto entro il termine di 2 giorni dalla ricevuta contestazione da parte dell’Amministrazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute non accettabili a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, sarà applicata la penale sopra indicata. Il suddetto pagamento non esonera inoltre l’Appaltatore dal risarcimento dei danni provocati, né preclude il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. Se l’inadempienza non fosse sanata, il pagamento della gravità dell’interruzionepenale non precluderà la risoluzione del contratto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore, anche per i corrispettivi dei servizi già resi, ovvero avvalersi della cauzione definitiva costituita. In case tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di abituale deficienza o negligenza nella conduzione dieci giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del serviziocontratto, salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno. Qualora la Ditta non dovesse provvedere alla fornitura del servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dalla impresa aggiudicataria. Il termine Per la rifusione dei danni ed il pagamento di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatopenalità, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleil Comune potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata.
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Samples: www.comune.monfalcone.go.it
Penalità. Ove siano accertati fattiAi sensi dell’art. 23 comma 2 del Decreto MIT 49/2018, comportamenti od omissioni le Parti riconoscono ed accettano che costituiscano violazione l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente nei casi di sospensione del presente capitolato e servizio, non potrà superare, per tutta la durata del bando contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di gara ovvero violazione di norme cui al precedente Art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoforza maggiore, non inferiore potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a cinque giorni consecutivideterminare il danno abbia concorso la colpa del Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere. Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente svolga il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, per eventuali giustificazionie dalle leggi vigenti. Qualora Per l’applicazione delle penali, la Società potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il concessionario credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non provveda preclude il diritto della Società a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni ai sensi dell'art.1382 c.c.. La realizzazione del servizio richiesto deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al servizio medesimo. In caso Ove le attività, tenuto conto della natura dei principali servizi oggetto del presente contratto, ossia la revisione legale dei conti, per la quale è richiesta l’indipendenza e l’obiettività del revisore ed i cui termini e modalità di recidiva nell’arco svolgimento dell’attività stessa sono disciplinati da leggi, regolamenti e principi di novanta giorni la penalità già applicata potrà revisione, non dovessero essere aumentata fino al doppioespletate nel rispetto dei termini di legge di cui sopra, ferma restando l’indipendenza e l’obiettività del revisore, EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata ed AQUADROME s.r.l. unipersonale applicheranno una penale variabile tra € 1.000,00 pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove per effetto dell'applicazione delle penali e € 5.000,00 delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l’Appaltatore è tenuto a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizioreintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità a semplice richiesta da parte di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. Resta, comunque, salvo e impregiudicato il diritto di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale al risarcimento di eventuali danni da esso subiti in conseguenza di ritardi, configurabili quale grave inadempimento, dell’Appaltatore ai servizi professionali oggetto del gestore è indicato presente contratto. Rimane, altresì, fermo il diritto di EUR S.p.A., ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. con unico socio, EUR TEL s.r.l. ed AQUADROME s.r.l. unipersonale a revocare l’incarico in oggetto, nel provvedimento caso in cui il ritardo dell’Appaltatore si configuri come una giusta causa di sanzionerevoca in base alle previsioni normative e regolamentari applicabili (v. art. Qualora non sia rispettato13, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleD.Lgs. n. 39/2010 e D.M. n. 261/2012).
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione Nel caso di ritardato adempimento delle norme del presente capitolato e disciplinare, così come stabilito all’art.145 del bando D.P.R. n.207 del 05/10/2010, potranno essere applicate le penalità di gara ovvero violazione seguito meglio esplicitate. L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di norme una nota di addebito o di regolamenti che possano condurre a disserviziofattura ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n. 633/72, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi. L’Azienda USL si riserva il termine ritenuto congruodiritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti. Nel caso di inosservanza delle norme del presente disciplinare e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non inferiore sufficienti: in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a cinque giorni consecutiviEuro 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio; in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di Euro 1.000,00, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda ogni fatto; in caso di gravi azioni a fornire le predette giustificazionidanno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente validesarà applicata una penale di Euro 1.000,00 per ogni fatto; in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, il Comunesarà applicata una penale pari a Euro 1.000,00, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danniogni fatto. In caso di recidiva nell’arco segnalazioni di novanta giorni inadempimenti, il Direttore del DSM o un suo incaricato comunicherà, nel più breve tempo possibile al rappresentante della ditta, quanto emerso; i rappresentanti delle due parti effettueranno immediatamente un sopralluogo congiunto con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato sopralluogo per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la penalità già applicata ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Il totale delle penali non potrà comunque essere aumentata fino superiore al doppio10% del valore del contratto ai sensi dell’art. Per ingiustificata interruzione 298 comma 1 e 145 comma 3 del DPR n. 207 del 5/10/2010. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del serviziotal caso, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento tutti gli oneri saranno a carico della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleDitta aggiudicataria.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Penalità. Ove siano accertati fattiAl verificarsi dei casi previsti all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire verranno applicate le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una corrispondenti penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli fatti comunque salvi gli eventuali maggiori dannioneri che ne dovessero conseguire, seguendo la procedura prevista nello stesso art. 17. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda applicazione della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del serviziopenale, il Comune potrà procedere detrarrà il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà di avvalersi dell’incameramento anche parziale della cauzione, con obbligo di reintegro della stessa entro i 10 giorni successivi. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà, qualora l’Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall’Amministrazione stessa, di eseguire d’ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all’Appaltatore, maggiorate del 25% per oneri di amministrazione. Resta salvo il diritto del Comune alla rifusione dei danni, all’applicazione delle penalità di cui sopra, nonché all’eventuale risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31nelle ipotesi previste. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato Le suddette somme saranno trattenute dal deposito cauzionaleComune sulla prima fattura utile in liquidazione.
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Penalità. Ove siano accertati fattiAlle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal Contratto di servizio, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del dal presente capitolato Capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e del bando di gara ovvero violazione di norme regolamenti emanati o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il emanandi dal Comune, valutate la natura e la l’Impresa oltre all'obbligo di ovviare al più presto, è passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni singola infrazione, determinata dalla Comune di Castelli in relazione alla gravità dell’inadempimentodella violazione, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata fermo restando in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo ogni caso il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel maggiore danno causato. In caso di recidiva nell’arco le sanzioni saranno raddoppiate. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale l’Impresa avrà la facoltà di novanta presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo fax. Le sanzioni verranno applicate all’Impresa anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la penalità già applicata potrà sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio. Xxxxx restando quanto sopra, la Tabella allegata riporta un elenco non esaustivo di possibili inadempienze e relative sanzioni, alle quali potranno essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza aggiunti eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalemale effettuati.
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Samples: www.comune.castelli.te.it
Penalità. Il mancato rispetto del termine di messa in esercizio di cui al precedente art. 4 comporta l’applicazione di una penale giornaliera pari a €. 50,00, la quale, se non tempestivamente quietanzata, sarà decurtata dalla cauzione definitiva di cui al precedente art. 10. Ove siano accertati fatti, comportamenti od o omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il prefiggendo un termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario la ditta appaltatrice non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse giustificazioni non risultassero fossero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal gestoredalla ditta, potrà irrogare, infliggere — con atto motivato, motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31dall’articolo 20. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, contrattuali sono irrogate determinate in misura variabile tra € 500,00 50,00 e € 5.000,00 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo capitolato, è applicata una penale di € 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del disservizio. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata è applicata una penale variabile tra di € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione300,00. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento L'ammontare della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatopuò essere prelevato, l’ammontare della penalità sarà prelevato a insindacabile giudizio dell’amministrazione, dal deposito cauzionale.
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Samples: Contratto Di Concessione Di Aree
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato per entrambi i lotti, verranno applicate, nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, le penali, per i sotto indicati inadempimenti: ✓ ogni giorno di novanta giorni ritardo rispetto al termine massimo di consegna; ✓ consegna difforme da quanto richiesto. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppioditta dovrà fare il versamento. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza Mancando crediti o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettatoessendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleviene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo; Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità' delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
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Samples: www.aslcn2.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando In caso di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoritardo, non inferiore imputabile a cinque GESAC ovvero a forza maggiore o caso fortuito, saranno applicate all’appaltatore- noleggiante le seguenti penali in relazione a ciascun veicolo: • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini per la consegna di cui all’art. 16 di uno o più veicoli; • € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto al termine stabilito per la sostituzione di uno o più veicoli di cui all’art. 16; • € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta, rispetto ai termini stabiliti per l’assistenza tecnica e manutenzione “full risk” ordinaria e straordinaria di cui all’art. 14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali come prima descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC dalla Gesac all’appaltatore-noleggiante il quale deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni consecutivi, dalla stessa contestazione. La Gesac in caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone comunicazione tramite pec all’appaltatore- noleggiante. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore-noleggiatore dall’adempimento dell’obbligazione per eventuali giustificazionila quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con L’appaltatore-noleggiatore prende atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti che l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 articolo non preclude il diritto della Gesac a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso L’applicazione di recidiva nell’arco penali, nel corso di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino un anno, per un importo complessivamente superiore al doppio10% del canone di noleggio annuale, configurerà grave inadempimento contrattuale e darà diritto alla GE.S.A.C. di risolvere il contratto ai sensi dell’art. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all’escussione della gravità dell’interruzione. In case fidejussione di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel cui al successivo articolo 3119. Il termine L’importo corrispondente alle penali applicate sarà detratto dal pagamento del canone di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalenoleggio immediatamente successivo.
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Samples: www.aeroportodinapoli.it
Penalità. Ove siano accertati fattiLa Ditta aggiudicataria è obbligata ad iniziare il servizio alla data prestabilita. La stessa si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione e al Comune capofila qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore quali scioperi, comportamenti od omissioni calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità. La Regione si impegna a verificare eventuali inadempienze che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando saranno contestate per iscritto, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., alla Ditta appaltatrice, con invito a provvedere alla loro eliminazione. La Ditta appaltatrice, entro 8 giorni dal ricevimento della lettera di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre contestazione, dovrà formulare le proprie contro deduzioni scritte in ordine a disservizioquanto viene addebitato. La Regione, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dal gestoredalla Ditta, potrà irrogarene dà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l’ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza. Le penalità penali sono le seguenti: Nel caso gli inadempimenti ed i ritardi, per le infrazioni agli obblighi contrattualicause imputabili all’appaltatore, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede eccedano il numero di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva n. 4 nell’arco di novanta giorni durata di un anno scolastico, l’amministrazione si riserva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case facoltà di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla richiedere la risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine in ogni momento e senza alcun preavviso, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaledanni all’appaltatore medesimo.
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Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando In caso di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune accertate inadempienze contrattuali l’Ente contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivile stesse, per eventuali giustificazioniiscritto, assegnando un termine per il relativo superamento. Qualora il concessionario In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non provveda a fornire siano ritenuti validi l’Ente si riserva la facoltà di applicare le predette giustificazioni, seguenti sanzioni: ➢ euro 1.000,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie ; ➢ euro 2.000,00 per carenza di registrazione e tenuta dei registri delle presenze dei cani ovvero di discordanza tra le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto registrazioni e le controdeduzioni presentate dal gestorepresenze reali dei cani; ➢ euro 1.000,00 in caso di mancata derattizzazione trimestrale o disinfezione, potrà irrogaredisinfestazioni antiparassitarie o delle programmate lotte alle mosche e insetti nocivi comprovate dalle mancate asseverazioni della Ditte esecutrice di tali lavori; ➢ euro 1.000,00 in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente ➢ nella struttura comprese le carcasse dei cani; ➢ euro 1.000,00 in caso di specifica mancata manutenzione delle aree verdi di pertinenza del canile. L’applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore, a tale proposito si applica il disposto dell’articolo successivo. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31emissione da parte dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza ogni atto o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionaleprocedimento giudiziale.
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Samples: www.comune.fermo.it
Penalità. Ove siano accertati fattiOltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando in caso di gara ovvero accertata violazione di norme specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di regolamenti che possano condurre a disservizioaccertato inadempimento, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruoparziale o totale, o ritardo nell’adempimento, o non inferiore a cinque giorni consecutivicorretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioniL’AZIENDA avrà la potestà di applicare, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivatoprevia contestazione, una penalitàpenale del valore da un minimo di € 100,00= (cento/00) sino ad un massimo di € 1.000,00=(mille/00) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze. Nei casi previsti dai commi precedenti, L’AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, L’AZIENDA adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali. A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto previsto disposto dal successivo articolo 31Art. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali16 comma 3, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di garalettera o), sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune L’AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31ai sensi dell’Art. Il termine di pagamento 16 atte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall’AZIENDA e l’incameramento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalecauzione.
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Samples: www.consorziolodigiano.it
Penalità. Ove siano accertati fattiIl committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, comportamenti od omissioni si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore che costituiscano devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all’appaltatore una penale da € 500,00 a € 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità della irregolarità riscontrata. L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 in caso idi eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente capitolato e comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni e/o licenziamenti) operatore/utente superi il 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con il referente del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannicomune. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni per la medesima infrazione la penalità già è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata potrà essere aumentata fino al doppiocon recidiva, la penalità è triplicata. Per ingiustificata interruzione del servizioSuccessivamente, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case o per cumulo di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizioinfrazioni, il Comune l’appaltatore potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31contratto. Il termine L’appaltatore procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento della penalità da parte delle fatture emesse dalla ditta. Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà addivenire alla risoluzione del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalecontratto.
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Samples: www.comune.vicenza.it
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni In caso di mancata consegna completa del singolo ordine entro i termini previsti per ogni giorno di ritardo Umbra Acque S.p.A si riserverà di applicare una penale pari allo 0,5 (zero/5) per mille del valore del contratto senza che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate nulla possa essere eccepito dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannifornitore. In caso di recidiva nell’arco non rispondenza del materiale a quanto richiesto o in mancanza di novanta consegna delle certificazioni eventualmente richieste relative ai materiali forniti, l’Appaltatore avrà 5 (cinque) giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppiolavorativi per provvedere alla nuova fornitura di materiale e/o dei relativi certificati. In caso di superamento di tale termine, per ogni giorno di ritardo, Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserverà di applicare una penale pari allo 0,5 (zero/5) per mille del valore del contratto. Per ingiustificata interruzione gravi inadempimenti contrattuali e qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del serviziovalore totale del contratto, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserva la facoltà di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31contratto; il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale e di indennizzo, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. Il termine di pagamento della penalità da parte penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionalesuo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
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Samples: www.umbraacque.com