RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE Clausole campione

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita ...
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possano subire persone o cose appartenenti alla propria organizzazione, all’interno o fuori dall’Amministrazione contraente, per fatti o attività connesse all’esecuzione del presente appalto. L’appaltatore, inoltre, risponde : • dei danni a persone o a cose dell’Amministrazione contraente, o a terzi, che possano derivare dalle forniture eseguite dei quali sia chiamata a rispondere l’Amministrazione stessa, la quale ultima è completamente sollevata e indenne da ogni pretesa e molestia. • dei danni derivanti da imperfezioni nei materiali utilizzati. Sono a totale carico dell’appaltatore le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei presidi forniti. Al fine di garantire i sopracitati rischi, l’appaltatore dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile professionale verso Terzi (RCT) e per Responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO), derivante dall’esecuzione del Contratto oggetto del presente Capitolato speciale di appalto per un massimale unico di EURO 2.500.000,00 con validità dalla data di inizio dell’esecuzione del Contratto e per tutta la durata dello stesso. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In ogni caso si conviene e si precisa che l’Assuntore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. Le stipulazioni e l’estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Egli, pertanto, risponderà per i danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. Il Contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto e dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti. L’appaltatore è responsabile verso l’Ente Appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall’appaltante, della disciplina e dell’operato dei propri dipendenti. L’aggiudicatario, qualora l’Amministrazione appaltante lo ritenga opportuno, potrà rendersi disponibile per effettuare interventi anche in aree private previo accordo tra le parti. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, cose o animali, in dipendenza dall’esecuzione dei servizi a lui affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. E’ pure a carico dell’appaltatore la responsabilità verso i proprietari, amministratori o conduttori di terreni serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime. In caso di danni arrecati a persone, cose o animali, la ditta contraente sarà comunque obbligata a darne immediata notizia all’Ente Parco. Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l’appaltatrice deve aver stipulato una specifica polizza assicurativa con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00 di cui Euro 1.500.000,00 per Responsabilità civile verso terzi e Euro 1.500.000,00 per danni a cose e animali, da mantenere in vigore per tutta la durata del servizio. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Ente Parco, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio e l’eventuale appendice di regolazione di premio. Tutti gli oneri, anche economici, derivanti dall’esecuzione del servizio si intendono a carico dell’Appaltatore (es. carburante, sostituzione di pneumatici, guasti dei mezzi, prodotti di vario genere, assicurazioni per danni a terzi, nonché ogni onere derivante dal corretto smaltimento dei residui derivanti dall’attività svolta).
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 12.1. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 1. L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle previsioni normative vigenti.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell’Amministrazione comunale, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a terzi, agli utenti e al personale istituzionale dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, degli utenti e del personale tutto dell’Amministrazione comunale derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve prevedere:
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; all’atto della partecipazione alla gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti. L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall’appaltante, della disciplina e dell’operato dei propri dipendenti. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare motivatamente l’allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle norme di sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di Legge. La stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione dello stesso responsabile operativo, qualora fosse venuto meno il rapporto fiduciario; in tal caso l’appaltatore avrà l’obbligo di ottemperare a tale richiesta entro il termine stabilito dal Comune.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento. In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al Contratto adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento stesso. Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del Contratto, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto, nonché a terzi. L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.