Common use of Clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.

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Samples: Locazione Finanziaria, Locazione Finanziaria, Locazione Finanziaria

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 1456 c.c90, comma 2 , del D.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il ‹‹Concedente›› ha facoltà contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di risolvere di diritto il presente Contratto senza tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la preventiva costituzione risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casiogni caso inadempimento grave: - mancato pagamento la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenzealtra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoricui all’art. 1456 cc, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, 20 “Corrispettivo o dei servizi accessori” e 22 “Interessi dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: cui agli art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni317 c.p., revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni318 c.p., dati e conti319-bis c.p., forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale319-ter c.p., contabile e finanziaria319-quater c.p., rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali320 c.p., cessione dei beni ai creditori322 c.p., vendita dell’azienda322-bis c.p., cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare346-bis c.p., come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5353 c.p., fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente353-bis c.p.

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Samples: Contratto d'Appalto, Contratto D’appalto, Contract for the Provision of Educational Services

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art7.1. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere Questo contratto si risolverà di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione nelle seguenti ipotesi: a. violazione da parte del Cliente del divieto di sublocazione, cessione del contratto o cessione anche temporanea a terzi degli attrezzi in morafleet, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - previsto dall’art. 10.1; b. mancato pagamento anche di un solo canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”; c. inadempimento del Cliente all’obbligazione di utilizzare gli attrezzi in fleet, secondo le modalità descritte nell’art. 6. d. rifiuto da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, del Cliente di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; accettare la sostituzione degli attrezzi in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina fleet prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) 5.2 e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare5.4; e. rifiuto da parte del Cliente di corrispondere i canoni rimanenti a seguito di furto degli attrezzi in fleet, così come modificata dal D.lgsprevisto dall’art. 9 gen4.5 e dall’art. 2006 n. 55.4.1; f. liquidazione e insolvenza del Cliente ovvero sottoposizione di quest’ultimo a procedure liquidatorie o g. modificazione nell’assetto societario del Cliente. h. mancata comunicazione a Hilti da parte del Cliente di eventuali cambiamenti di sede e/o domicilio e/o dei 7.2. Nel caso in cui questo contratto dovesse risolversi di diritto in seguito al verificarsi di una delle ipotesi descritte nel punto precedente, fermo restando Hilti si riserva la facoltà di chiedere al Cliente il diritto pagamento di un importo non superiore all’ammontare complessivo delle rate residue ancora da corrispondere, a titolo di penale. 7.3. In ogni caso il Cliente si impegna sin d’ora a tenere indenne Hilti da tutte le spese ed i danni che quest’ultima dovesse subire a causa degli inadempimenti del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al ConcedenteCliente.

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Samples: Fleet Management Agreement, Fleet Management Agreement, Fleet Management Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. il ‹‹Concedente›› ha facoltà civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sopravvenienza di risolvere situazioni preclusive alla stipula di diritto contratti con pubbliche amministrazioni; b) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali; c) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa; d) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; e) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio; f) inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio; g) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario; h) ricorso all'abusivismo professionale; i) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; j) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; k) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; l) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa; m) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente Contratto senza contratto preveda per essa in astratto la preventiva costituzione sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in mora, mediante particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, corretto svolgimento del Servizio. 14.2. La decisione del Comune di non avvalersi della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno risolutiva in una o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali occasioni costituirà soltanto manifestazione di Contrattomera tolleranza dell'inadempimento contestato, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità priva di qualsiasi effetto a favore del ‹‹Concedente›› ed obblighi Concessionario e non impedirà al Comune di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; avvalersene in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentealtre occasioni.

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Samples: Service Contract, Service Contract, Service Contract

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche non consecutivi anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contrattocontratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› Concedente ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativadall’Utilizzatore; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.

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Samples: Contratto Di Credito, Contratto Di Credito, Contratto Di Credito

Clausola risolutiva espressa. 19.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà e per gli effetti di risolvere di diritto cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto senza la preventiva costituzione in morapotrà essere risolto dal Fornitore, mediante il semplice invio all’Utilizzatoreprevia comunicazione scritta al Cliente finale, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore: (a) una delle seguenti affermazioni risulti non veritiera o non corretta, anche in un momento successivo alla stipula del Contratto: i. il/i Punto/i di fornitura indicato/i nel modulo di adesione risulta/no già ade- guatamente collegati alle rispettive scadenzereti di distribuzione locale (nei casi di- versi dai nuovi allacci) e le opere realizzate per collegare gli impianti del Cliente sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i fabbisogni energetici del Cliente medesimo; ii. gli impianti del Cliente sono adeguati ai fabbisogni dello stesso e conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, preven- zione e alle disposizioni antinfortunistiche rispetto al cui adempimento il Cliente manleva Sorgenia da ogni responsabilità; iii. il Cliente ha legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati gli impianti; iv. il Cliente non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, con il Distributore e con la società di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai trasporto; v. il Cliente non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti du- rante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto; vi. il Cliente non è in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”2446 e 2447 c.c., 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” non è insolvente e 22 “Interessi non è stata intrapresa alcuna azione volta a farlo dichia- rare fallito, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell’attività; vii. il Cliente è in possesso del numero di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento partita IVA, e/o Codice Fiscale, che corrisponde a quello indicato a Sorgenia in sede di stipula del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’artregolarmente attribuito dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate compe- tente, e si impegna a fornire copia del relativo certificato di attribuzione, su richiesta di Xxxxxxxx; viii. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo il Cliente ha debitamente informato Sorgenia in merito alle condizioni di recesso e/o disdetta del contratto regolante la somministrazione di gas na- turale in corso con altro fornitore presso il/i Punto/i di fornitura e che alla data di decorrenza della somministrazione con Sorgenia sarà libero da parte dell’Utilizzatore entro ogni vincolo contrattuale di somministrazione di gas naturale con soggetto diver- so da Sorgenia; (b) il termine previsto nell’art. 3 “Modalità Cliente non ottemperi alla richiesta di pagamento delle somme da quest’ultimo eventualmente dovute al Fornitore del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoservizio di default, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno al Distributore o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali l’even- tuale indennizzo CMOR (di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero cui al TISIND) richiesto da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare un precedente fornitore; (c) in caso di instaurazione manomissione e/o rottura dei sigilli del misuratore o di procedure concorsualiprelievo frau- dolento da parte del Cliente; (d) utilizzo del gas naturale: i. in Punti di fornitura diversi da quelli previsti nel Contratto; ii. per usi diversi da quelli descritti nel modulo di adesione; iii. in violazione delle migliori regole di prudenza e sicurezza; iv. da parte di soggetti terzi a cui il Cliente possa aver ceduto questo in qualsi- asi forma, cessione ad esclusione del caso di presenza di un contratto di scambio sul posto, ritiro dedicato e simili; CGS_BUS_PLACET_1021 (e) mancato o ritardato pagamento di una o più fatture anche non consecutive; (f) mancata presentazione o rinnovo o ricostituzione della garanzia in forma di de- posito cauzionale di cui all’articolo 12; (g) il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Co- dice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi; (h) esito negativo o peggioramento degli esiti delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente svolte da parte di società terze specializzate, per le quali il Cliente autorizza sin d’ora il trattamento dei beni propri dati personali; (i) apertura di una procedura di concordato preventivo, ivi inclusa la procedura di SORGENIA concordato in bianco ai creditorisensi dell’articolo 161, vendita dell’aziendacomma 6, cessazione dell’attività commercialedella legge fallimen- tare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.), con la sola eccezione della proce- dura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, ovvero il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare; (j) verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 17 per l’intera somministrazione; (k) inefficacia della comunicazione di disdetta e/o recesso dal contratto di sommi- nistrazione in essere tra il Cliente e il fornitore uscente; (l) esito negativo della verifica da parte di Sorgenia che il Punto di fornitura sia servito da un Distributore con cui Xxxxxxxx abbia in essere il contratto di distri- buzione del gas naturale alla data di stipula del Contratto; (m) esito negativo della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura; (n) mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la Documentazione contrat- tuale, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di nuovo allaccio e relativa attiva- zione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/deten- zione dell’immobile e la data di decorrenza dello stesso; (o) ove applicabile, la mancata accettazione espressa del Cliente della facoltà di Sorgenia di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. Si precisa altresì che split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall’articolo 17- ter del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni nonché relative disposizioni attuative; (p) nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l’adde- bito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), l’errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l’addebito, la loro incoerenza con l’intestatario del conto, l’errata indicazione dei dati della per- sona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura di rilascio del mandato all’incasso diretto; (q) in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazio- ne o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dal Distributore, mancato pagamento di quanto richiesto dal Distributore per la disciplina prevista dagli arttprestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro; (r) esercizio da parte di Sorgenia della facoltà di revoca della richiesta di cam- bio fornitore a fronte delle informazioni trasmesse dal SII ai sensi del TIMG e ss.mm.ii.. In particolare, il Distributore mette a disposizione di Sorgenia le seguenti informazioni: i. l’eventuale chiusura del Punto di fornitura a seguito dell’intervento di so- spensione della fornitura per morosità; ii. 72 l’eventuale presenza di una richiesta d’indennizzo in corso per il Punto di fornitura; iii. il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le date delle eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi pre- cedenti la data della richiesta di attivazione (Rapporti pendentiper cambio fornitore); v. le date delle eventuali richieste di attivazione (per cambio fornitore), oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore) in corso; vi. l’accessibilità o meno del Punto di fornitura; (s) esercizio da parte di Sorgenia della facoltà di revoca del nuovo allaccio e 72 quater relativa attivazione o del subentro, a fronte della sussistenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dal Distributore o dal SII ai sensi del TIMG; (Locazione finanziariat) venir meno per qualsiasi causa del mandato all’Addebito Diretto SEPA (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente; (u) violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dalla normativa fiscale di volta in volta applicabile per esclusivi fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo; (v) il Cliente di cui all’articolo 3 della Legge Fallimentare136 del 13 agosto 2010 non utilizzi ai fini del pagamento gli strumenti indicati nella medesima norma; (w) quando da evidenze provenienti anche da soggetti terzi diversi dal Cliente, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto emerga che quest’ultimo non abbia più la legittima disponibilità dell’immobile; (x) inefficacia del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione contratto di distribuzione e trasporto del veicolo in caso gas naturale; (y) revoca dell’autorizzazione di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al ConcedenteSorgenia alla vendita di gas naturale.

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Samples: Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità; 3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell’importo annuo della fornitura assegnata a ciascuna azienda; 4) arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalle Aziende Mandanti; 5) fornitura di prodotti difformi a quanto previsto nel presente Contratto; 6) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 7) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’art. il ‹‹Concedente›› ha 80 D. Lgs. 50/2016. Le ipotesi di cui ai punti 2, 6, 7 determineranno la risoluzione contrattuale in relazione a tutte le Aziende mandanti; negli altri casi, è riconosciuta alle singole Aziende la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5rapporto contrattuale, fermo restando il diritto al risarcimento del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di scioglimento del Contratto risoluzione l’Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto. La decisione di ciascuna Azienda mandante di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell’inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 c.c. In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all’incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 14. Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte della citata normativa; - assenza Prefettura competente dell’informativa ex art. 84 del d.lgs 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l’informativa è stata richiesta attraverso il portale BDNA e sono state acquisite le autocertificazioni ex art. 89 del citato decreto. Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza Confservizi Cispel Toscana recederà dal contratto, comunicandolo mediante raccomandata a.r. o PEC, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto rimanente parte della locazionefornitura, per causa non imputabile al Concedentenei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialità Medicinali, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialità Medicinali

Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 33, Xxxx può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora., mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei nelle seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più ipotesi: (i) inadempimento degli obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali dalla disciplina in materia di Contrattoantiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (iii) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità se del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzionicaso, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazionidel Titolare effettivo, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta resi al momento della valutazione richiesta di emissione della Carta; (iv) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del merito creditizio; D.Lgs. 231/2007; (v) mancato utilizzo o mancata ricarica della Carta per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi consecutivi. La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare da Xxxx con raccomandata A.R., per via telematica (e-mail o PEC), o tramite altri strumenti di comunicazione scritta utili per lo scopo di volta in particolare in volta disponibili. In caso di instaurazione risoluzione del Contratto: ⚫ il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di procedure concorsualiogni ragione di credito vantata da Xxxx nei suoi confronti e, cessione dei beni ai creditorise in possesso della Carta, vendita dell’aziendaalla sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in due parti. In caso diverso, cessazione dell’attività commercialeXxxx provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Si precisa altresì che in caso Xxxx è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttspettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre Carte Prepagate intestate al Titolare; ⚫ il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste al precedente art. 72 20 ove non ricorrano motivi ostativi (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgses. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenteprovvedimento Autorità Giudiziaria).

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Samples: Prepaid Card Agreement, Carta Prepagata Banca Ponti Pay Prepaid (Per Minorenni)

Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora., mediante il semplice invio all’Utilizzatore, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/RR inviata a cura della Parte che intende avvalersene, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - ➢ insolvenza, fallimento o soggezione o proposizione di altra procedura concorsuale, ovvero sottoposizione a procedure esecutive dell’Allevatore; ➢ insolvenza, fallimento o sottoposizione o proposizione di altra procedura concorsuale ovvero sottoposizione a procedure esecutive di EBS; ➢ mancato pagamento ritiro della ZooBiomassa, da parte dell’Utilizzatoredi EBS nei tempi e con le modalità stabilite per più di 10 volte; ➢ mancato conferimento della ZooBiomassa, alle rispettive scadenzeda parte dell’Allevatore, nei tempi e con le modalità stabilite; ➢ perdita dell’Allevatore per qualsivoglia ragione della qualità di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessorisocio di EBS; ➢ cessazione dell’attività da parte dell’Allevatore o trasferimento dell’allevamento in altra sede determinati da cause non imputabili all’Allevatore nel periodo di cui all’art. 5 lett. a), come regolati dai precedenti arttovvero senza il preavviso nel periodo di cui all’art. 19 “Corrispettivo 5 lett. b); ➢ trasferimento a terzi della locazione finanziaria”partecipazione sociale in EBS in violazione delle norme statutarie. In considerazione dei benefici di cui gode l’Allevatore dalla partecipazione ad EBS, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi nel caso di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione risoluzione del presente Contrattocontratto per inadempimento dell’Allevatore che comporti la perdita della qualità di socio in EBS, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore l’importo dovuto all’Allevatore per la liquidazione della quota si compensa con i danni derivanti ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di EBS dall’anticipato scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA contratto, salvo il risarcimento del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentedanno ulteriore.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Zoobiomassa, Fornitura Di Zoobiomassa

Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà del Codice Civile, costituiscono cause di risolvere risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il presente Contratto senza mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la preventiva costituzione in moraviolazione delle disposizioni di cui all'art. 53, mediante comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il semplice invio all’Utilizzatorecontratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Casa di Riposo, a mezzo lettera raccomandata A/RPEC, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorerisolutiva. Qualora la Casa di Riposo si avvalga di tale clausola, alle rispettive scadenzel’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Casa di Riposo, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di almeno quattro canoni periodici anche se relativi risoluzione espressa del contratto ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte sensi dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoe nel D.L. 12 novembre 2010, anche parzialen. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialen. 217. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttapplica inoltre l'art. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) 1 c. 13 della Legge Fallimentarelegge 7.8.2012, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente135.

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Samples: Contratto Appalto Servizi Socio Sanitari, Contratto Appalto Servizi Socio Sanitari

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.cCodice Civile, il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi uno dei casi di inadempimento del Cliente agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 5 (Consegna e verifica del Veicolo) e dall’Articolo 9 (Obblighi e Divieti a carico del Cliente) del Contratto, dichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva. il ‹‹Concedente›› ha E’ riservata peraltro alla Fiditalia la facoltà di risolvere non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l’adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatoredi Fiditalia al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz’altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/RA.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata da Fiditalia al Cliente. In seguito a tale comunicazione, il Cliente dovrà immediatamente prendere contatto con Fiditalia per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto. Qualora questo non si dovesse verificare, Fiditalia sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Veicolo è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno del Cliente, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare le spese previste dal precedente Articolo 8 (Termine della dichiarazione Locazione). In caso di volersi avvalere opposizione, Fiditalia si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo, nonché per il risarcimento dei danni causati dall’opposizione del Cliente. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore di Fiditalia per l’intero ammontare a titolo di indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione – Penale). Il Contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi anche uno solo dei casi sotto elencati, dichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente clausola nei seguenti casiClausola Risolutiva: - mancato Mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoredei canoni alle scadenze pattuite, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi qualora l’insoluto si protragga per un periodo superiore ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”60 giorni; - Perdita Definitiva del Veicolo; - mancato pagamento perfezionamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione Contratto di Acquisto del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest’ultimo; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità rimborso a Fiditalia del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa; - mancata rispondenza stipulazione dell’Assicurazione, o mancato rinnovo dell’Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte del cliente a Fiditalia; - mancata denuncia da parte del Cliente dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà di situazioni, dei dati e contidelle informazioni forniti dal Cliente su richiesta di Fiditalia, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi di quanto indicato nell’Articolo 1 (Premesse); - mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali del Cliente rispetto a quella posseduta ed esposta al momento quelle della valutazione stipula del merito creditizioContratto che, ad insindacabile giudizio di Fiditalia, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; in particolare in caso di instaurazione di - insolvenza, anche solo temporanea, del Cliente e/o del/i Garante/i, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditorida espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, vendita dell’aziendada richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso da elevazione di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentareprotesto cambiario, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativada ogni altro provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile pubblicazione di notizie relative al ConcedenteCliente e/o al/ai Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing) Con Opzione Di Riscatto a Consumatori, Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing) Con Opzione Di Riscatto a Consumatori

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il ‹‹Concedente›› mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha facoltà sede la Stazione appaltante. L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risolvere risoluzione di diritto il presente Contratto senza del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatorepiena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a mezzo lettera raccomandata A/Rpena di nullità assoluta del contratto, della un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di volersi avvalere della presente nullità assoluta, un’apposita clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorecon la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, alle rispettive scadenzerestando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di almeno quattro canoni periodici adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Nell’eventualità in cui trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le parti stipulato. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se relativi ai soli servizi accessoritali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, come regolati dai precedenti arttquando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione stipulante. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”Ove si ometta la predetta comunicazione, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di mora penale potranno, senza oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contrattodi diffida o di azione giudiziaria, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentesul deposito cauzionale.

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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura E Servizi

Clausola risolutiva espressa. Ai Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. cc che A.M.A. ha il ‹‹Concedente›› ha facoltà diritto di risolvere di diritto il presente Contratto Accordo Quadro nel caso in cui l’Affidatario abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi: 1) sospensione o rallentamento delle prestazioni; 2) cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro; 3) assegnazione, anche di fatto, del subappalto a terzi senza la preventiva costituzione autorizzazione scritta di A.M.A.; 4) mancata e/o intempestiva esecuzione a perfetta regola d’arte ed in moraconformità del Contratto Applicativo di tutto o parte delle prestazioni affidate; 5) mancato rispetto delle norme di garanzia della qualità durante l’esecuzione delle prestazioni; 6) mancata stipulazione delle polizze assicurative previste nell'Accordo Quadro; 7) cessione da parte dell’Affidatario dei crediti derivanti dai contratti applicativi, salvo preventivo assenso scritto da parte di A.M.A.; 8) accertato inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di legge in materia di retribuzione, contribuzioni ed assicurazioni sociali, di diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99 - art. 17); 9) accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente; 10) mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e degli ordini di lavorio emessi dal Referente di contratto A.M.A. o del Coordinatore Esecuzione Lavori ove previsto. La risoluzione si determina di diritto mediante il semplice invio all’Utilizzatoreunilaterale dichiarazione di A.M.A., a mezzo da farsi con lettera raccomandata A/R, a.r.. La risoluzione comporta in favore di A.M.A. l’incameramento della dichiarazione cauzione ed il risarcimento degli ulteriori danni. L’intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro non esonera l’Affidatario dall’obbligo di volersi avvalere della presente clausola portare a compimento le attività previste nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttcontratti applicativi in essere alla data in cui è dichiarata. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì Le parti convengono che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento o in caso di scioglimento fallimento dell’Affidatario A.M.A. avrà facoltà di avvalersi dei rimedi di cui all'art.110 del Contratto ai sensi D.Lgs.50/2016 (interpello dei concorrenti che seguono in graduatoria della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile gara) al Concedentefine di stipulare un nuovo Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Economico, Accordo Quadro Con Unico Operatore Economico

Clausola risolutiva espressa. Ai dei Titolari delle Carte ed a tratta0r0li 0n0el35rispeRtetgoodlaemglieonbtoblEigsheircperenvtiisDtiBd-alNlaevxiigPeanytme ents S2p0A.1 -LRaicShoiceisettaàtpraumòitdeicBhaianrcaare- rnis. o2lt/ogiiluCgnoont2ra0t1t8o, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi, per quanto applicabile in funzione della relativa categoria di appartenenza. il ‹‹Concedente›› ha facoltà La categoria di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi appartenenza dell’Esercente ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare fini degli standard PCI DSS viene indi- viduata all’atto della sottoscrizione della Domanda di Adesione in funzione del presente Contrattovo- lume annuale delle transazioni dichiarato dall’Esercente stesso e dei servizi attivabili come indicati all’interno dei moduli di richiesta. La Società si riserva il diritto di: i) verificare annualmente la categoria di appartenen- za dell’Esercente e l’effettiva implementazione delle relative misure per la protezio- ne dei dati a fini PCI-DSS, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare ferma l’applicazione – in caso di instaurazione inadempimento – della clausola risolutiva di procedure concorsualicui all’art. 20; (ii) comunicare all’Esercente eventuali variazioni o conferme della categoria di appartenenza, cessione assegnando un termine congruo per l’adeguamento e l’adozione delle relative misure di protezione di dati. 16.2 L’Esercente si impegna a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al Contratto. 16.3 I dati dei beni Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per even- tuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse dalla Società, dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati. La trasmissione dei dati ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro. 16.4 In caso di fallimento dell’Utilizzatore uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal manca- to rispetto di quanto previsto dal Contratto, l’Esercente è soggetto al pagamento delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le sanzioni e le penali previste dalle norme dei Circuiti. La Società si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell’Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole. 16.5 La Società mette a disposizione dell’Esercente, a fronte del ‹‹Concedente›› ad ottenere pagamento dei corrispettivi indicati sul Documento di Sintesi, sul proprio portale e su eventuali ul- teriori canali di contatto (es. app mobile) un questionario finalizzato all’autocertifi- cazione del livello di conformità allo standard PCI-DSS. La Società fornirà assistenza per la restituzione compilazione del veicolo in caso questionario. L’Esercente si obbliga alla corretta compila- zione del questionario almeno una volta per ogni anno solare (validità 12 mesi). L’ottenimento del certificato di scioglimento conformità agli standard PCI-DSS, anche nella mo- dalità “Verifica PCI-DSS”, garantisce l’Esercente dall’applicazione delle sanzioni pre- viste dalle norme dei Circuiti per il periodo di validità del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentecertificato.

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Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro due canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.

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Samples: Locazione Finanziaria, Locazione Finanziaria

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio rispetto al termine perentorio assegnato; • sospensione del servizio, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni consecutivi; • l'affidataria non intenda sottostare alle penalità poste all’ art. 15 del presente Capitolato; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto; • non intenda reintegrare la cauzione definitiva; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto il presente Contratto senza del contratto. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la preventiva costituzione Provincia di Brescia oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in moradanno, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando salvo il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenterisarcimento degli eventuali ulteriori danni.

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Samples: Capitolato Speciale

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. La Finpiemonte Partecipazioni potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. il Contratto d’appalto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, al verificarsi delle seguenti circostanze: a. mancato rilascio o venir meno della cauzione definitiva di cui all’art. 13; b. gravi o, anche se non gravi, reiterate, mancanze dell’Impresa agli obblighi di cui al presente contratto; c. ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 8.4; d. ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 9.7; e. ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 18.4; f. cessione, anche parziale, del contratto oppure dei crediti, senza il consenso scritto di Finpiemonte Partecipazioni o al di fuori dei limiti e/o in caso di mancato rispetto delle forme e procedure previste dalla legge; g. mancata stipula della polizza di cui all’art.17; h. fallimento dell’Impresa, sua sottoposizione a concordato preventivo, amministrazione controllata, altra procedura concorsuale, liquidazione o a qualsiasi altra situazione equivalente; i. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali dei lavoratori stabiliti dai vigenti contratti collettivi. 2. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva. Non potranno essere intesi quale rinunzia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Finpiemonte Partecipazioni non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza. 3. L’Impresa sarà sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili, e al rimborso delle maggiori spese causate da suoi inadempimenti. 4. In seguito alla risoluzione del contratto imputabile all’Impresa i pagamenti maturati potranno essere sospesi da Finpiemonte Partecipazioni. 5. La risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento comporterà l’incameramento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi Finpiemonte Partecipazioni della garanzia rilasciata dall’Impresa ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte sensi dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art13. 6. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoFinpiemonte Partecipazioni, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsualirisoluzione anticipata del contratto, cessione dei beni ai creditoriprovvederà a riconoscere all’Impresa i corrispettivi eventualmente dovuti, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) relativi alle prestazioni già erogate e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenteaccettate da Finpiemonte Partecipazioni.

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Samples: Outsourcing Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziariaLocazione Finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› Concedente ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare particolare, in caso di instaurazione di procedure concorsuali, ove sia stata perfezionata in qualunque forma una qualsiasi cessione dei di beni ai creditori, vendita dell’azienda, ; cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì , fermo restando che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziariaFinanziaria) della del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› Concedente ad ottenere la restituzione del veicolo Veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, Veicolo per causa non imputabile al Concedente.

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Samples: Locazione Finanziaria

Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà del Codice Civile, costituiscono cause di risolvere risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il presente Contratto senza mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e s.m.i. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la preventiva costituzione in moraviolazione delle disposizioni di cui all'art. 53, mediante comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. Nelle ipotesi sopraindicate il semplice invio all’Utilizzatore, contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a mezzo lettera raccomandata A/R, seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento risolutiva. Qualora il Committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da parte dell’UtilizzatoreParte dell'Amministrazione, alle rispettive scadenze, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di almeno quattro canoni periodici anche se relativi risoluzione espressa del contratto ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte sensi dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoe nel D.L. 12 novembre 2010, anche parzialen. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialen. 217. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttapplica inoltre l'art. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) 1 c. 13 della Legge Fallimentarelegge 7.8.2012, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente135.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. 14.1 - Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere Firenze Fiera potrà invocare la risoluzione di diritto il del contratto qualora l'Impresa contravvenga agli obblighi ed alle clausole del presente Contratto senza la preventiva costituzione contratto con particolare riferimento al rispetto degli elaborati progettuali, del cronoprogramma, dei tempi stabiliti di esecuzione dei servizi, o qualora comunque si renda colpevole di frode o negligenza; qualora risulti che l’Impresa, nel compimento dei servizi, operi in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatoreviolazione delle norme di legge o delle regole dell’arte; qualora l’Impresa, a mezzo lettera raccomandata A/Rcausa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei servizi o per la pendenza di contestazioni giudiziarie o per qualsiasi altra causa, della dichiarazione sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere; nel caso di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento cessione dell’azienda da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, dell’Appaltatore; nel caso di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttfallimento dell’Appaltatore o sua sottoposizione a misura concorsuale; nel caso del mancato rispetto di quanto pattuito all'Art. 19 “Corrispettivo 9 – Subappalto. 14.2 - E’ in ogni caso fatto salvo il diritto della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi Committente all’ulteriore risarcimento del danno. 14.3 - Considerato che per ogni evento da svolgersi in Fortezza da Basso – bene demaniale di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo ordine monumentale – è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentodelle competenti Autorità, anche parzialele parti concordano che, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione eventuali dinieghi all’installazione di procedure concorsualistrutture provvisorie in spazi liberi all’interno della Fortezza stessa, cessione dei beni ai creditoritali da non consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e/o congressuali (fino a un massimo di tre eventi), vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì il presente contratto si risolverà automaticamente senza che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentele stesse abbiano reciprocamente niente da pretendere.

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Samples: Contract for Services

Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore al termine perentorio assegnato, ai sensi dell’ ultimo comma dell’ Art. 16 delle presenti condizioni di contratto ; • sospensione del servizio, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni consecutivi; • inosservanza di quanto previsto all’ Art. 23 delle presenti condizioni di contratto; • non intenda sottostare alle penalità poste all’ Art. 20 e all’ Art. 22 delle presenti condizioni di contratto; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto; • non intenda reintegrare la cauzione definitiva di cui all’ Art. 10 delle presenti condizioni di contratto secondo quanto previsto all’ Art. 32 delle presenti condizioni di contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto il presente Contratto senza del contratto. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la preventiva costituzione Provincia di Brescia oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in moradanno, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando salvo il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenterisarcimento degli eventuali ulteriori danni.

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Samples: Servizio Di Assistenza Sistemistica

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art1. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall’articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016 (ex art.135 D. Lgs.163/2006). La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro. 2. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016 (ex art 136 D Lgs 163/2006) nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo, in aggiunta al caso disciplinato al successivo articolo, le seguenti ipotesi: Inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici; inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali; interruzione non motivata del servizio; violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; difformità nella prestazione del servizio, secondo quanto indicato e accettato dal committente; grave e provato inadempimento dell’Impresa tale da compromettere il risultato della gestione; mancato adempimento di obbligazioni da parte del Comune correlate all’adempimento delle prestazioni da parte dell’Impresa; revoca nei confronti dell’appaltatore dell’attestazione di qualificazione per falsa dichiarazione o falsa documentazione prodotta all’Amministrazione; emanazione nei confronti dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 e agli artt. 2 e segg. Xxxxx Xxxxx 31/05/1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per fronde nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto; perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ; in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione in tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune di Genova in moraforma di lettera raccomandata, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorerisolutiva. Qualora il Comune di Genova intenda avvalersi di tale clausola, alle rispettive scadenze, lo stesso si rivarrà sull’impresa a titolo di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttrisarcimento dei danni subiti per tale causa. 3. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei servizi accessori” danni a lui imputabili. 4. Ai sensi e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento per gli effetti dell’articolo 109 D. Lgs 50/2016 (ex 134 del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro D.lgs 163/2006) il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando Comune ha il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo di recedere in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentequalunque tempo dal contratto con le modalità dallo stesso stabilite.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. del Codice Civile, il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere contratto sarà risolto di diritto il presente Contratto senza la preventiva nei seguenti casi: a. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora; b. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza inteso anche come non esecuzione degli investimenti richiesti dall’Amministrazione o offerti in sede di gara; c. cessione parziale o totale anche del servizio o subappalto (nei casi non previsti nel presente Capitolato) ad altri; d. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, mediante della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia. Nelle ipotesi sopraindicate il semplice invio all’Utilizzatorecontratto sarà risolto di diritto, a mezzo con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A/RA.R., della dichiarazione con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. La risoluzione del contratto di cui al presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoree al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, alle rispettive scadenzecompresa la sopracitata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario. Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentecontratto.

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Samples: Concession Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. Nel caso in cui il flusso idrico sia rimasto ridotto/ sospeso o lo scarico sia rimasto chiuso ai sensi dell’artdel precedente art. 1456 c.c17, comma 1 lett. b), per oltre 90 giorni, senza che l’utente abbia stesso proceduto a sanare la propria posizione ai sensi dello stesso art. 17, il ‹‹Concedente›› ha facoltà Gestore invia il preavviso di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, risoluzione del contratto mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/RR o PEC. 2. Il Gestore invierà all’utente lettera raccomandata o PEC di preavviso di risoluzione anche quando l’utente sia rimasto moroso a partire da n. 3 fatture consecutive, essendo gravemente pregiudicato il rapporto fiduciario tra Xxxxxxx e utente ai sensi dell’art. 1564 c.c.. 3. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione ovvero dalla compiuta giacenza della dichiarazione di volersi avvalere raccomandata o della PEC da parte dell’utente, senza che quest’ultimo abbia provveduto al pagamento dell’insoluto, il Gestore, ove possibile, procede alla chiusura e sigillatura o alla rimozione del contatore e/o alla chiusura dello scarico, qualora tali attività non siano già state eseguite ai sensi dell’art. 17, e comunica all’utente, sempre con lettera raccomandata A/R o PEC, l’avvenuta risoluzione del contratto. Qualora non fosse possibile procedere alla chiusura e sigillatura o alla rimozione del contatore e/o alla chiusura dello scarico, il Gestore riprenderà l’ordinaria fatturazione, ferma restando la revoca del nulla osta allo scarico ed il trattamento dell’utenza ai sensi del Capo XI del presente regolamento. La presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare resta sospesa in caso di instaurazione ricorso all’Autorità giudiziaria competente. 4. Il contratto potrà essere, inoltre, risolto senza preavviso per: a) dichiarazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti;

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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico Integrato

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà Si conviene che l’Amministrazione, oltre che nei casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, potrà risolvere di diritto il presente Contratto contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza la preventiva obbligo di previa costituzione in moramora o altra formalità, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della previa dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola da comunicarsi tramite p.e.c. all’Appaltatore nei seguenti casi: - : a) mancato pagamento rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30.12.2013; b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni; c) mancata comunicazione al Comune e alla Prefettura di Ancona dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’Appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti della società ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.; d) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Impresa appaltatrice sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p. , 3 I 9-bis c.p. , 319-ter c.p. , 319-xxxxxx, 320 c.p., 322 c.p. , 322- bis, 346-bis c.p. , 353 c.p. , 353-bis c.p.; e) comunicazione da parte dell’Utilizzatoredella Prefettura di informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, alle rispettive scadenzefatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.06.2014 n. 90, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoriconvertito in Legge n. 114/2014; sarà applicata, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoa carico dell’Appaltatore oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche parzialeuna penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, dell’Utilizzatore ad uno quando lo stesso non sia determinato o più obblighi previsti dai seguenti articoli determinabile, una penale pari al valore delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta prestazioni al momento eseguite; il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159 /2011, in occasione della valutazione prima erogazione utile (nel caso di stipula del merito creditizio; in particolare contratto nelle more dell'acquisizione del provvedimento prefettizio). f) in caso di instaurazione grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di procedure concorsualicollocamento, cessione igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della Sicurezza e di tutela dei beni ai creditorilavoratori in materia contrattuale, vendita dell’aziendafatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.06.2014 n. 90, cessazione dell’attività commercialeconvertito in Legge n. 114/2014. Si precisa altresì A tal fine si considera in ogni caso, inadempimento grave: - la violazione di norme che in caso ha comportato il sequestro del luogo di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentarelavoro, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativaconvalidato dall’Autorità Giudiziaria; - assenza l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l'impiego di personale della copertura assicurativa RCA singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentetotale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

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Samples: Contract for the Execution of Works for the Construction of a Roundabout Intersection

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’artIn caso di applicazione della penalità di cui al precedente Art. 15 per mancato rinnovo di una o più Subscription o in caso di mancata fornitura delle licenze d’uso annuali in tempo utile a salvaguardare la continuità delle licenze d’uso nonché l’utilizzo delle stesse da parte dell’Ente che comporti un conseguente danno all’Amministrazione, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto per grave inadempimento, con facoltà di commissionare ad altro operatore economico, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/Roppure Posta Elettronica Certificata (PEC), della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni” insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19 manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai di pubblico servizio. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle particasi: art. 7 “Esonero da responsabilità  cessione del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”contratto; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo” sub-appalto non autorizzato; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione cessazione di procedure concorsualiattività o di concordato preventivo, cessione dei beni ai creditoridi fallimento, vendita dell’aziendadi stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria;  sospensione dell’erogazione di quanto richiesto, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso da parte dell’Aggiudicatario, senza giustificato motivo;  grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante;  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto pagamento ai sensi della citata normativadel comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; - assenza della copertura assicurativa RCA  casi previsti dall’Art. 108 del veicolo oggetto della locazioneD.Lgs. 18 aprile 2016, per causa non imputabile al Concedente.n. 50 e s.m.i..

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Samples: Maintenance Subscription Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro due canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo dell’autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolodell’autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolodell’autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Di Autoveicoli

Clausola risolutiva espressa. Ai Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità; 3) arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalle Aziende Mandanti; 4) fornitura di prodotti difformi a quanto previsto nel presente Contratto; 5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 6) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’art. il ‹‹Concedente›› ha 80 D. Lgs. 50/2016. Le ipotesi di cui ai punti 2, 5 e 6 determineranno la risoluzione contrattuale in relazione a tutte le Aziende mandanti; negli altri casi, è riconosciuta alle singole Aziende la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5rapporto contrattuale, fermo restando il diritto al risarcimento del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di scioglimento del Contratto risoluzione l’Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto. La decisione di ciascuna Azienda mandante di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell’inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA dell’art. 1382 c.c. In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all’incameramento del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile deposito cauzionale posto a garanzia di cui al Concedenteprecedente art. 13.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialità Medicinali

Clausola risolutiva espressa. Ai 16.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. il ‹‹Concedente›› ha facoltà civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell’erogazione del Servizio quali: a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa; c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) inosservanza del divieto di risolvere cui all’articolo 12 del Contratto. e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario; f) ricorso all'abusivismo professionale; g) reiterata vendita al pubblico di diritto il farmaci vietati o scaduti; h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto senza la preventiva costituzione e dalla vigente normativa in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, materia di Carta dei Servizi; j) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla Carta dei Servizi redatta dal Concessionario ai sensi di quanto previsto dall’ art. 5. 16.2. La decisione del Comune di non avvalersi della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno risolutiva in una o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali occasioni costituirà soltanto manifestazione di Contrattomera tolleranza dell'inadempimento contestato, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità priva di qualsiasi effetto a favore del ‹‹Concedente›› ed obblighi Concessionario e non impedirà al Comune di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; avvalersene in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialealtre occasioni. 16.3. Si precisa altresì che in caso applicano le disposizioni di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenticui all’articolo 13, comma 3, lettere a) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgsb). 16.4. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto danno subito e pertanto gli importi dovuti al Concessionario ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentecomma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.

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Samples: Concessione Di Gestione

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. Ferma l’azione generale di inadempimento di cui all’art. 1453 c.c., e fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, oltre ai casi di risoluzione espressamente previsti nelle singole clausole del presente Contratto, Coni Servizi, potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraciv., mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite lettera raccomandata A/RR o PEC, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore: a) ove il Fornitore sia trovato, alle rispettive scadenzeal momento dell'aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b) ove il Fornitore abbia commesso, nella Procedura di almeno quattro canoni periodici anche se relativi aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai soli servizi accessorisensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e secondo le linee guida X.X.XX.; c) ove l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come regolati dai precedenti arttriconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 19 “Corrispettivo 258 TFUE; d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di anche uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; e) in caso di mancata reintegrazione della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi parte di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; artConi Servizi ai sensi dell’art. 18 (Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare Garanzia definitiva"); f) in caso di instaurazione mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’art. 19 (“Manleve e polizza assicurativa”); g) ove, in relazione ai materiali e alle prestazioni di procedure concorsualicui al Contratto, cessione dei beni siano state promosse azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, ai creditorisensi dell’art. 24 (“Marchi, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore”); h) in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttmancato o tardato adempimento agli obblighi di cui all’art. 72 7 (Rapporti pendenti“Modalità e termini di esecuzione – Obbligazioni specifiche del fornitore”); i) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 13 (“Penali”) nonché al paragrafo 8 del Contratto Capitolato tecnico; j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazioneD.P.R. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R.; k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; l) in caso di avvalimento quando, in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lg. 50/2016; m) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per causa non imputabile al Concedentei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; n) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge; o) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 2. Inoltre, Xxxx Xxxxxxx potrà altresì risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Attrezzature Sportive

Clausola risolutiva espressa. Ai Oltre alla disciplina sulla risoluzione prevista nelle presenti condizioni generali di contratto, il rapporto tra Xxxx Servizi Ambientali S.p.A.. e l’Affidatario potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: 1. il ‹‹Concedente›› ha facoltà reiterata e grave inosservanza alle direttive del Direttore dell’esecuzione del contratto; 2. qualora l’Affidatario ricorra al subappalto senza autorizzazione di risolvere Alia Servizi Ambientali S.p.A..; 3. qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto venga meno, in capo all’Affidatario, sopravvenga anche uno soltanto dei motivi di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttesclusione previsti all’art. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento 80 del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’artCodice degli appalti; 4. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto qualora l’Affidatario effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare13 agosto 2010 n. 136 e s.m. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato; 5. cessione del contratto a terzi o subappalto anche parziale senza autorizzazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A..; 6. qualora il totale cumulato delle penali applicate all’Affidatario superi il 10% dell’ammontare netto del contratto; 7. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza; 8. accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Affidatario o subappaltatore; 9. frode o negligenza grave nella condotta dell’appalto; 10. venir meno, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5in qualsiasi momento di efficacia del contratto, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.prevista dai documenti contrattuali; 11. comportamenti illeciti sanzionati dal D. lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Affidatario dal modello di gestione;

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Samples: General Conditions of Contract for Service Contracts, Supplies and Supplies With Installation

Clausola risolutiva espressa. Ai 14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. il ‹‹Concedente›› ha facoltà civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa; c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di risolvere ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio; e) inosservanza del divieto di diritto il presente Contratto senza cui all'articolo 11 del Contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 120 giorni rispetto la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione scadenza di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione cui al precedente articolo 5.2 del presente Contratto; l) Gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, come regolato dalla prima parte dell’arte nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. 14.2. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità La decisione del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali occasioni costituirà soltanto manifestazione di Contrattomera tolleranza dell'inadempimento contestato, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità priva di qualsiasi effetto a favore del ‹‹Concedente›› ed obblighi Concessionario e non impedirà al Comune di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; avvalersene in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentealtre occasioni.

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Samples: Concession Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 20.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ove si verifichi una delle seguenti ipotesi: a. violazione degli obblighi previsti all’art. 3.1 lettere b, c, d, e , h, i, n; b. irrogazione di penali in misura superiore a quanto previsto dall’art. 18, comma 4; c. omissione o ritardo nel versamento degli introiti conseguiti verificatasi per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto; d. violazione, per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto, degli obblighi previsti dalle regole contabili emanate da Trenitalia ai sensi dell’art. 14; e. violazione, per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto, degli obblighi di cui all’art. 11; f. subaffidamento in difetto di autorizzazione di Trenitalia di cui all’art. 16; g. violazione del divieto di cessione dei crediti di cui all’art. 23; h. violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 24; i. assoggettamento del Contraente alla procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale; j. violazione dell’obbligo di agire con lealtà e buona fede nei confronti di Trenitalia; k. utilizzo da parte del Contraente di marchi, loghi, simboli, foto, immagini, nomi, temi di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner in violazione a quanto previsto all’articolo 26, commi 1 e 2; l. violazione da parte del Contraente del divieto di utilizzo di Keywords, sui motori di ricerca online, riproduttive di marchi, loghi e nomi di Trenitalia e delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; m. violazione degli obblighi di cui all’art. 27; n. mancata prestazione o adeguamento della garanzia nei termini stabiliti; o. mancata autorizzazione all’addebito sul conto corrente del Contraente di quanto dovuto a Trenitalia a titolo di versamento degli introiti o revoca dell’autorizzazione stessa; p. violazione degli obblighi di cui all’art. 8; q. il ‹‹Concedente›› ha facoltà permanere per oltre 30 (trenta) giorni, delle condizioni che hanno portato all’inibizione del collegamento telematico di risolvere cui al precedente art. 19 lettere a e b; r. mancato rispetto delle previsioni di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, cui all’art. 28; s. mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 29. 20.2 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata a mezzo lettera PEC o raccomandata Aa/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.r.

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Samples: Condizioni Generali Per La Vendita Di Biglietti E Prodotti

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il ‹‹Concedente›› mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha facoltà sede la stazione appaltante. L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risolvere risoluzione di diritto il presente Contratto senza del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatorepiena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a mezzo lettera raccomandata A/Rpena di nullità assoluta del contratto, della un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di volersi avvalere della presente nullità assoluta, un’apposita clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorecon la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, alle rispettive scadenzerestando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di almeno quattro canoni periodici adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Nell’eventualità in cui trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le parti stipulato. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se relativi ai soli servizi accessoritali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, come regolati dai precedenti arttquando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione stipulante. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”Ove si ometta la predetta comunicazione, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di mora penale potranno, senza oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contrattodi diffida o di azione giudiziaria, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentesul deposito cauzionale.

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Samples: Contratto Di Videosorveglianza

Clausola risolutiva espressa. Ai Il Contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., di diritto: 1. nel caso in cui l’Appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente della GE.S.A.C. S.p.A. o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura; 2. nel caso in cui l’Appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc.) diventi socio in affari di qualsiasi natura con dipendente/i della Ge.S.A.C. S.p.A. o di persona che lavori per essa o per un’altra e diversa Società da essa controllata e/o partecipata, o di un qualunque parente delle suddette persone, senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione scritta della Ge.S.A.C. S.p.A. stessa; 3. nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l’amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo; 4. nel caso di mancato adempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti; 5. nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o con risultati diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, dall’offerta e dal contratto. 6. in caso di mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concernenti l’esecuzione dei servizi di pulizia e l’uso dei materiali inerenti l’esercizio dell’attività di cui a contratto; 7. in caso di irregolarità o negligenza per colpa dell’Appaltatore, tali da pregiudicare la condotta del servizio e la sua ottimale esecuzione; 8. in caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dall’ art 105 del d.lgs. 50/2016; 9. nel caso in cui l’appaltatore, in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 25, non mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre alla GE.S.A.C. la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo fermo; 10. nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti di cui alla legislazione antimafia; 11. nel caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale. 12. in caso di mancato rispetto della frequenza e qualità dei passaggi di pulizia presso i presidi o di compilazione infedele della “Tabella passaggi” affissa presso ciascuna blocco bagni; 13. quando l’indicatore Sintetico del Piano Qualità Vt risulti inferiore uguale a 70; 14. in caso di non adeguamento, nei tempi previsti, della propria organizzazione di cantiere e risorse (mezzi, attrezzature e materiali) necessarie al mantenimento dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche in riscontro alla variazione di Soglia-Scenario e relativo Piano di Lavoro di riferimento. La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraal manifestarsi, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/Rda parte della Ge.S.A.C., della dichiarazione volontà di volersi avvalere avvalersi della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttrisolutiva. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in In caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 risoluzione del contratto l’appaltatore è tenuto a risarcire alla Ge.S.A.C. tutti i danni conseguenti (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentediretti ed indiretti).

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà del Codice Civile, costituiscono cause di risolvere risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il presente Contratto senza mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la preventiva costituzione in moraviolazione delle disposizioni di cui all'art. 53, mediante comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il semplice invio all’Utilizzatore, contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a mezzo lettera raccomandata A/R, seguito della dichiarazione del Committente in forma di PEC, di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento risolutiva. Qualora il Committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da parte dell’UtilizzatoreXxx.xx , alle rispettive scadenze, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di almeno quattro canoni periodici anche se relativi risoluzione espressa del contratto ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte sensi dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoe nel D.L. 12 novembre 2010, anche parzialen. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialen. 217. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttapplica inoltre l'art. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) 1 c. 13 della Legge Fallimentarelegge 7.8.2012, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente135.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. Ente Bacini s.r.l. si riserva di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà ., senza bisogno di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraassegnare alcun termine per l’adempimento, mediante il semplice invio all’Utilizzatoredichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a.r., a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato : (i) omessa acquisizione dei pareri e provvedimenti autorizzativi e titoli abilitativi di cui all’art. 16, comma 1; (ii) ritardato pagamento di oltre 60 giorni di tre fatture per servizi resi da parte dell’UtilizzatoreEnte Bacini e/o di tre quote di corrispettivo; (iii) occupazione non autorizzata di aree demaniali; (iv) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, alle rispettive scadenzeprevidenziali e retributivi; (v) venir meno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; (vi) l'Affidatario si trovi in stato di insolvenza; (vii) occupazione effettiva del Bacino di carenaggio per un periodo inferiore a (viii) cessione dell'Affidamento o sub-affidamento anche parziale o temporaneo; (ix) uso non autorizzato del bacino di carenaggio; (x) raggiungimento in un anno dell’ammontare complessivo delle penali applicate superiore al 30% dell’importo del corrispettivo dovuto per ciascun anno; (xi) mancata reintegrazione delle garanzie di cui al precedente art. 10, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’artdi 10 giorni lavorativi decorrenti dalla loro escussione; (xii) inadempimento di obblighi o prestazioni previste dal Programma Operativo presentato in sede di gara. 2. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in In caso di instaurazione risoluzione in danno dell’Affidatario, oltre alla immediata perdita della garanzia di procedure concorsualicui all’art. 10 a titolo di penale, cessione dei beni ai creditoriegli sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, vendita dell’aziendadiretti e indiretti, cessazione dell’attività commercialeivi compresi la corresponsione delle maggiori spese che Ente Bacini dovrà sostenere per il rimanente periodo di durata contrattuale e il mancato guadagno. 3. Si precisa altresì che in caso Ente Bacini si riserva la facoltà di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) riedizione della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentegara.

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Samples: Contract for Exclusive Use of Docking Basin

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziariaLocazione Finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo del Veicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolodel Veicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› Concedente ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolodel Veicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; - in particolare particolare, in caso di instaurazione di procedure concorsuali, ove sia stata perfezionata in qualunque forma una qualsiasi cessione dei di beni ai creditori, vendita dell’azienda, ; - cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì , fermo restando che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziariaFinanziaria) della del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› Concedente ad ottenere la restituzione del veicolo Veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, Veicolo per causa non imputabile al Concedente.

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Samples: Locazione Finanziaria

Clausola risolutiva espressa. Ai 24.1 La Società può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: i) mancata osservanza da parte dell’Esercente degli obblighi di cui ad Art. il ‹‹Concedente›› ha facoltà 6 (Accettazione delle Carte), Art. 7 (Obblighi dell’Esercente), Art. 8 (Obblighi dell’Esercente in relazione a Transazioni Via Internet), Art. 9 (Obblighi dell’Esercen- te in relazione al Servizio XPay), Art. 13 (Contestazioni e reclami – Responsabilità dell’Esercente), Art. 20 (Trattamento dei dati dei Titolari), Art. 31 (Comunicazioni all’Esercente e variazione dei dati); ii) chiusura del Conto Corrente; iii) accertamen- to di risolvere protesti cambiari, di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in morasequestri, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico dell’Esercente; iv) infedele dichiarazione dei dati dell’Esercente e/o dei punti vendi- ta resi al momento della sottoscrizione della Domanda di Adesione E-COMMERCE XPAY; v) esponga o venda mediante il semplice invio all’Utilizzatoreproprio sito internet prodotti di natura tale da poter recare nocumento all’immagine della Società o atti a recare offesa al pubbli- co, e ciò ad insindacabile giudizio della Società, ferma restando la possibilità per la Società di rivalersi sull’Esercente per eventuali danni di immagine; vi) il sospetto di utilizzi fraudolenti, non autorizzati o contrari alla disciplina in materia di antiriciclag- gio e finanziamento al terrorismo; vii) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; viii) individua- zione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007. 24.2 La Società invia all’Esercente la comunicazione di risoluzione del Contratto in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione A.R. o con le modalità di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, cui all’Art. 00.Xx caso di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” risoluzione del Contratto l’Esercente non può compiere ulte- riori Transazioni con le Carte e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore deve provvedere entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Esercente della comunicazione di risoluzione del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoContratto al pagamento, anche parzialein unica soluzione, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contrattoogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsualidelle commissioni inerenti alle Transazioni effettuate fino alla data della risoluzione, cessione dei beni ai creditorioltre che a restituire alla Società tutto il ma- teriale da quest’ultima fornitogli, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile nonché rimuovere le vetrofanie relative al Concedenteservizio.

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Samples: Payment Gateway Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 20.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ove si verifichi una delle seguenti ipotesi: a. violazione degli obblighi previsti all’art. 3.1 lettere b, c, d, e, h, i, m, n, o, r, s, t; b. irrogazione di penali in misura superiore a quanto previsto dall’art. 18, comma 4; c. omissione o ritardo nel versamento degli introiti conseguiti verificatasi per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto; d. violazione, per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto, degli obblighi previsti dalle regole contabili emanate da Trenitalia ai sensi dell’art. 14; e. violazione, per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto, degli obblighi di cui all’art. 11; f. subaffidamento in difetto di autorizzazione di Trenitalia di cui all’art. 16; g. violazione del divieto di cessione dei crediti di cui all’art. 23; h. violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 24; i. assoggettamento del Contraente alla procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale; j. violazione dell’obbligo di agire con lealtà e buona fede nei confronti di Trenitalia; k. utilizzo da parte del Contraente di marchi, loghi, simboli, foto, immagini, nomi, temi di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner in violazione a quanto previsto all’articolo 26, commi 1 e 2; l. violazione degli obblighi di cui all’art. 27; m. mancata prestazione o adeguamento della garanzia nei termini stabiliti di cui all’art. 10; n. mancata autorizzazione all’addebito sul conto corrente del Contraente di quanto dovuto a Trenitalia a titolo di versamento degli introiti o revoca dell’autorizzazione stessa di cui all’art. 12; o. violazione degli obblighi di cui all’art. 8; p. il ‹‹Concedente›› ha facoltà permanere per oltre 30 (trenta) giorni, delle condizioni che hanno portato all’inibizione del collegamento telematico di risolvere cui al precedente art. 19 lettere a e b; q. mancato rispetto delle previsioni di diritto cui all’art. 28; r. mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 29; s. transazione con Xxxxxx' riconducibili a Paesi soggetti a misure restrittive, alla luce degli adempimenti richiesti dalla normativa italiana ed europea per il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatorecontrasto dei fenomeni criminali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo internazionale. 20.2 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata a mezzo lettera PEC o raccomandata Aa/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenter anticipata via mail.

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Samples: Condizioni Generali Per La Vendita Di Biglietti E Prodotti

Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.cdel Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il ‹‹Concedente›› ha facoltà contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135. Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il committente avrà diritto di risolvere di diritto con effetto immediato il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracontratto, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreto per la Società, come nel caso di applicazione da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentess.mm.ii.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. cc che L’ASM Terni S.p.A. ha il ‹‹Concedente›› ha facoltà diritto di risolvere il presente Accordo Quadro nel caso in cui l’Affidatario abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi: 1) sospensione o rallentamento delle prestazioni; 2) cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro; 3) assegnazione, anche di fatto, del subappalto a terzi; 4) mancata e/o intempestiva esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del presente accordo quadro di tutto o parte delle prestazioni affidate; 5) mancato rispetto delle norme di garanzia della qualità durante l’esecuzione delle prestazioni; 6) mancata stipulazione delle polizze assicurative previste nell'Accordo Quadro; 7) cessione da parte dell’Affidatario dei crediti derivanti dagli OdL applicativi; 8) accertato inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di legge in materia di retribuzione, contribuzioni ed assicurazioni sociali, di diritto il al lavoro dei disabili (Legge 68/99 - art. 17); 9) accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente; 10) violazione del Codice Etico dell’ASM Terni S.p.A. pubblicato sul sito dell’Azienda; 11) mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e degli ordini di servizio emessi dal Responsabile ASM o dall’Assistente ai fini del rispetto del DUVRI e/o del Documento di Valutazione dei Rischi dell’appaltatore per l’espletamento della attività ed impianti di cui all’oggetto del presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraAccordo quadro. La risoluzione si determina di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ASM Terni S.p.A., mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo da farsi con lettera raccomandata A/R, a.r.. La risoluzione comporta in favore di ASM Terni S.p.A. l’incameramento della dichiarazione cauzione ed il risarcimento degli ulteriori danni. L’intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro non esonera l’Affidatario dall’obbligo di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, portare a compimento le attività previste negli ordini di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttlavoro (OdL) applicativi in essere alla data in cui è dichiarata. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì Le parti convengono che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento o in caso di scioglimento fallimento dell’Affidatario, l’ASM Terni S.p.A. avrà facoltà di avvalersi dei rimedi di cui all'art.110 del Contratto ai sensi D.Lgs.50/2016 (interpello dei concorrenti che seguono in graduatoria della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile gara a procedura aperta) al Concedentefine di stipulare un nuovo Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere L’Università risolverà di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casicontratto: - mancato pagamento per la revoca, la decadenza, l’annullamento delle autorizzazioni prescritte da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, norme di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi legge di mora oneri e commissioni”cui al presente Capitolato; - mancato pagamento per la perdita dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali di cui all’art.212 del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’artD.Lgs. 19n.152/2006; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore per la mancata restituzione, entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità i termini di cui all’art.9 di cui al presente Capitolato, del ritiro dell’Autoveicolo”formulario di identificazione o della certificazione di avvenuto smaltimento; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali per il ripetersi di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi gravi e ripetute violazioni alle vigenti norme di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”sicurezza; - mancata rispondenza a realtà per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il su- bappalto non autorizzato; - quando l’impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di situazionisvolge- re, dati e contiin tutto o in parte, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione le prestazioni oggetto del merito creditiziocontratto; - in particolare caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattua- le complessivo (IVA esclusa); - in caso di instaurazione DURC (documento unico di procedure concorsualiregolarità contributiva) negativo per due volte con- secutive, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA dell’art.6, c. 8 del veicolo oggetto della locazioneD.P.R. 207/2010. Nei suddetti casi, per causa non imputabile al Concedentel’Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 17.1 Ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. ., il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, si risolverà a mezzo dell’invio di lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola a.r. o PEC da parte del Locatore nei seguenti casi: - mancato : 1. qualora il Locatario si renda inadempiente al pagamento da parte dell’Utilizzatoreanche di un solo canone, alle rispettive scadenze, una volta che siano decorsi almeno quindici giorni dalla relativa scadenza e senza onere di almeno quattro canoni periodici anche se relativi previa comunicazione; 2. qualora il Locatario si renda inadempiente agli obblighi di utilizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo di cui ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”7 e 8; 3. qualora il Locatario violi anche uno solo dei divieti e delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 10, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” 11,12, 13 e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento 16.3; 4. qualora il Locatario cessi l’attività, ceda in tutto o in parte l’azienda, sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o esecutiva, modifichi l’oggetto sociale, la struttura o il tipo societario; 5. qualora il Locatario apporti addizioni e/o miglioramenti al Veicolo senza autorizzazione scritta del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione Locatore. 17.2 Intervenuta la risoluzione del presente Contratto, come regolato il Locatario dovrà restituire, a propria cura e spese, il Veicolo nel luogo indicato dal Locatore e sarà tenuto pro-rata temporis - a titolo di indennizzo - al pagamento di un importo commisurato all’incidenza giornaliera dell’ultimo canone dovuto, ciò dalla prima parte dell’artdata della risoluzione e fino al giorno della restituzione. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro A titolo di penale, sarà inoltre dovuto l’importo pari all’ammontare totale dei canoni a scadere, oltre al maggior danno. A titolo esemplificativo, sarà dovuto il termine previsto nell’art. 3 “Modalità risarcimento del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentomaggior danno qualora il Veicolo restituito sia privo della documentazione accessoria o presenti vizi e difformità non causati dalla normale obsolescenza ed usura o debba comunque essere riparato, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenteove tecnicamente possibile.

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Samples: Long Term Vehicle Rental Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. Il Registro avrà diritto a risolvere il contratto nei seguenti casi: I. mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti rispettivamente agli articoli 13, Obblighi del Registrar e 14, Obblighi di documentazione; II. mancato versamento da parte dell’aspirante Registrar delle quote specificate all’art. 7, punto 1., III, Modalità prevista per l’accreditamento, entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data di notifica da parte dello IIT-Registro del superamento della procedura di accreditamento; III. ove il Registrar dichiari allo IIT-Registro notizie false in ordine al versamento effettuato, ovvero in ipotesi di dolosa inesattezza della cifra versata; IV. reiterata inosservanza di quanto previsto all'Articolo 23 in materia di trattamento dei dati, contestata nei termini di cui all’articolo 31, Procedura per l’applicazione delle penali; V. nell’ipotesi in cui il Registrar, già sospeso, realizzi un ulteriore inadempimento; VI. nel caso in cui il Registrar, sottoposto a penalità pecuniaria, non abbia capienza economica e sia mantenuto in stato di sospensione per un periodo superiore a tre mesi; VII. utilizzo del Logo del Registro .it, dei marchi del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it , non conformi a quanto stabilito nell’omologo documento “Utilizzo del Logo del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it , menzionato al precedente Articolo 10, Utilizzo del Logo del Registro, della denominazione Registrar accreditato del Registro 2. La risoluzione opererà ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà a decorrere dalla data di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento ricevimento da parte dell’Utilizzatoredel Registrar della relativa comunicazione, e ciò fatto salvo il risarcimento del danno ed il recupero degli eventuali crediti. 3. Il Registrar garantirà e terrà lo IIT-Registro garantito ed indenne di qualsiasi onere o molestia in relazione ai predetti inadempimenti e alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttconseguenti azioni sui nomi a dominio previste dal presente contratto e dal Regolamento più volte citato. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed I presenti obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione manleva sopravvivranno alla risoluzione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentecontratto.

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Samples: Registrar Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› Rent Max S.p.A. ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracontratto di locazione, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo con lettera raccomandata A/RA.R., della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casicasi specifici: - A) mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoredi 1 (uno) canone di locazione e/o degli addebiti vari, alle rispettive scadenze, entro i termini indicati nel successivo art. 19; B) mancato rispetto anche di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai uno solo degli obblighi previsti nei precedenti artt. 19 “Corrispettivo della 3 (lett. a-p), 5 e 10; Rent Max S.p.A. ha la facoltà, inoltre, di recedere dal contratto di locazione finanziaria”mediante invio di lettera raccomandata A.R. ovvero Fax, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi Telegramma e/o PEC in caso di: 1) assoggettamento di mora oneri e commissioni”beni di proprietà del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di proprietà; - mancato pagamento 2) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del canone iniziale Cliente a qualsiasi titolo o assoggettamento a procedura concorsuale; 3) qualora l’impresa del Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da pagare all’atto della sottoscrizione del far ritenere che la medesima impresa non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nei casi disciplinati dal presente Contrattoarticolo, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo Rent Max S.p.A. potrà rientrare in possesso di tutti i veicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno, da parte dell’Utilizzatore entro del Cliente. Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di cessazione del contratto e l’effettiva riconsegna del veicolo, il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali Cliente è tenuto al pagamento di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi una somma pari al canone di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa ogni mese o porzione di mese fino all’effettiva riconsegna del veicolo, oltre al risarcimento dei danni. In tutti i casi di risoluzione e recesso, Rent Max S.p.A. tratterrà, come per legge, per l’intero ammontare i canoni periodici pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il Cliente, avrà l’obbligo di riconsegnare immediatamente il veicolo e corrispondere immediatamente a Rent Max S.p.A. tutto quanto dovuto per i canoni scaduti e non imputabile al Concedentepagati, interessi convenzionali di mora, costi amministrativi e quant’altro sia già maturato alla data di risoluzione o recesso del contratto. Rent Max S.p.A. avrà la facoltà di procedere all’addebito di una penale pari all’ammontare dei canoni mancanti alla scadenza del contratto stesso anche in tutti i suddetti casi di risoluzione espressa e recesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Locazione Di Veicoli Senza Conducente

Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: 1. sia revocata o sospesa per qualsiasi motivo l’affidamento in concessione ad Alia del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell’ambito territoriale Toscana centro; 2. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Referente per l’esecuzione del contratto; 3. qualora l’Affidatario effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato; 4. cessione del contratto a terzi o violazione del divieto di xxxxxxxxxx ; 5. qualora il ‹‹Concedente›› totale cumulato delle penali applicate all’Affidatario superi il 10% dell’ammontare netto del contratto; 6. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza; 7. accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Affidatario; 8. frode o negligenza grave nella condotta dell’esecuzione del contratto; 9. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, della copertura assicurativa prevista dai documenti contrattuali; 10. comportamenti illeciti sanzionati dal D. lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Affidatario dal modello di gestione; 11. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, dei requisiti richiesti per la stipula dello stesso; 12. revoca delle autorizzazioni amministrative / abilitazioni previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. 13. Accertata inadempienza in materia retributiva, contributiva e fiscale Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’Affidatario. E’ fatto salvo il diritto di Alia Servizi Ambientali S.p.A. al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. La decisione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse. Nei contratti di somministrazione di beni, qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha la facoltà di risolvere trattenere i materiali ritenuti utilizzabili alle condizioni di Contratto, mentre tutti gli altri materiali dovranno essere ritirati a cura e spese dell’Affidataria tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata alla parte interessata con lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, risolutiva espressa. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente dettaglio stabilite nel Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali: a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali (fallimento etc.); b) scioglimento della società (o cessazione della ditta individuale) del concessionario, per qualsiasi causa; c) chiusura in stagione estiva (dal 1° luglio al 31 agosto) e invernale (dal 23 dicembre al 6 gennaio) dell'esercizio dell'attività di distribuzione di carburante per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata al Comune e da questo non autorizzata; d) inosservanza del divieto di cessione del contratto; e) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto senza la preventiva costituzione contratto e dalla vigente normativa in moramateria di Carta dei Servizi; f) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente contratto e dalla Carta dei Servizi. g) mancata esecuzione degli oneri manutentivi ordinari relativi agli impianti correlati alla concessione; h) mancata stipula di idonea copertura assicurativa volta a tenere indenne e a manlevare il Comune di Selva di Cadore da qualsiasi richiesta risarcitoria imputabile alla gestione della concessione come sopra descritto. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, mediante priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni. È in ogni caso riconosciuto al Comune il semplice invio all’Utilizzatorediritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al concessionario ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto. ART 13 DISPOSIZIONI COMUNI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL All'atto della riconsegna del Servizio, il concessionario sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al nuovo concessionario: • che i beni di proprietà comunale sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi; • di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati; • che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al concessionario; • che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti; • che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi ed alle trattenute fiscali di legge; che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente ed il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti; • che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a mezzo lettera raccomandata A/Rcarattere collettivo o individuale, della dichiarazione che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento essi diversa da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” quelle risultante dalla legge e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento dall'applicazione del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentecontratto collettivo.

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Samples: Contract for the Concession of the Management Service of the Fuel Distribution Plant

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta cui al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen159/2011 s.m.i. 2006 Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell’abilitazione all’esercizio/accreditamento. Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 03775430980 partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxx Sileo nato a ………… il ………, domiciliato per la carica presso la sede della ATS l’Ente capofila dell’Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (…) (di seguito denominato semplicemente Ente) ovvero il Comune di titolare della funzione di tutela del minore (nel caso in cui le obbligazioni derivanti dalla Convenzione siano direttamente assunte dal Comune e non dall’Ente capofila) (di seguito denominato semplicemente Ente) codice fiscale (…) partita IVA (…) nella persona del sig. (…) nato a (…) il (…) residente nel Comune di (…) via (…) n. 5(…) codice fiscale (…) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza • che con D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere nel quadro di quanto previsto nei LEA per la restituzione del veicolo misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della D.G.R. n.116/2013 ⮚ è stata confermata la misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento, finalizzata a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, attuata in caso di scioglimento del Contratto regime residenziale presso strutture residenziali per l’accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della citata normativaD.G.R. 16 febbraio 0000 - x. 00000, in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari; - assenza ⮚ sono stati aggiornati i criteri di eleggibilità alla misura, indicando eleggibili i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali: 1. è stato disposto un decreto di protezione da parte dell’autorità giudiziaria; 2. in tale provvedimento sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della copertura assicurativa RCA misura; ⮚ sono stati introdotti indicatori per l’appropriatezza e la valutazione della qualità dell’inserimento del veicolo oggetto minore in struttura residenziale; ⮚ è stato ridefinito il contributo economico a carico del FSR; • che con D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017 è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l’ATS e l’Ente in funzione dell’attuazione dell’intervento; • che la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 ha confermato per l’anno di riferimento la prosecuzione della locazione, misura comunità per causa non imputabile al Concedente.minori vittime di abuso o grave maltrattamento;

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Samples: Determinations Regarding Contracting for the Year 2022 for Innovative Measures and Experiments

Clausola risolutiva espressa. Ai 14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. il ‹‹Concedente›› ha facoltà civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa; c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di risolvere ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio; e) inosservanza del divieto di diritto il presente Contratto senza cui all'articolo 11 del Contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 120 giorni rispetto la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione scadenza di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione cui al precedente articolo 5.2 del presente Contratto; l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente Contratto; m) Gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, come regolato dalla prima parte dell’arte nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. 14.2. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità La decisione del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali occasioni costituirà soltanto manifestazione di Contrattomera tolleranza dell'inadempimento contestato, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità priva di qualsiasi effetto a favore del ‹‹Concedente›› ed obblighi Concessionario e non impedirà al Comune di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; avvalersene in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentealtre occasioni.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art11.1. In caso di inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 10 (Obbligazioni e garanzie da parte del cliente), articolo 8 (Corrispettivi, fatturazione e pagamenti) e nell’ipotesi di cui all’art. 2.10, relativa all’impossibilità di attivare il Servizio per cause non imputabili ad Avelia by MioIndirizzo srl, il Contratto si risolverà di diritto ex articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente stesso. 11.2. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere Il Contratto si risolverà, altresì, di diritto nel caso in cui il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraCliente venga sottoposto a procedure esecutive, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione procedure di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenzefallimento, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno amministrazione controllata o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di altre procedure concorsuali, cessione dei divenga in ogni caso insolvente o ceda i beni ai creditori, vendita dell’aziendasubisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni o venga messo in liquidazione, cessazione dell’attività commercialevolontariamente o coattivamente, salvo che Avelia by MioIndirizzo srl decida di rinunciare ad avvalersi della condizione. 11.3. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore Avelia by MioIndirizzo srl si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando riserva il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere di risolvere il presente Contratto e, conseguentemente, di disattivare il Servizio qualora venisse a conoscenza ovvero determinasse, a suo insindacabile giudizio, che il Cliente sia inadempiente anche a uno solo degli obblighi innanzi indicati - e che, qui, espressamente si richiamano - nonché abbia o stia violando la restituzione del veicolo in caso normativa vigente, fatta comunque salva ogni azione di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazionerivalsa e/o risarcitoria, per causa non imputabile al Concedenteanche nei confronti dei terzi.

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Samples: Servizio Internet

Clausola risolutiva espressa. Ai Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art.1453 e xx.xx.) e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, l’Ente Parco ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà ., di risolvere il contratto nel caso in cui l’appaltatore sia incorso anche in uno solo delle seguenti violazioni: 1) cessione in subappalto, in tutto o in parte del servizio; 2) abbandono o sospensione anche parziale dell’espletamento del servizio senza giustificato motivo per più di due giorni, non costituendo giustificato motivo lo sciopero e/o l’assemblea e/o agitazione del personale originate dai fatti dell’appaltatore; 3) cessione, anche parziale, del presente contratto; 4) gravi reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da aver comportato l’irrogazione di penali; 5) inadempienze che compromettano l’immagine dell’Ente Parco. La risoluzione si verifica di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, unilaterale dichiarazione dell’Ente Parco a mezzo lettera raccomandata A/R e comporta l’incameramento della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato di gara, ai sensi del art. 1662 del Codice Civile, l’Ente, nella persona del RUP, a mezzo di lettera raccomandata A/R, della dichiarazione intimerà all’affidatario di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoreprovvedere, entro il limite perentorio di 5 (cinque) giorni, la messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l’Ente Parco ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle rispettive scadenzequali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo. Per gravi motivi dovuti a cause di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dall’Ente Parco, possono modificarsi i termini di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi esecuzione del servizio di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione cui all’articolo 6 del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’artcapitolato di gara. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro In tal caso il termine previsto nell’artsoggetto aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto all’Ente Parco. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in In caso di instaurazione mancata comunicazione nessuna causa può essere addotta a giustificazione di procedure concorsualiritardo. I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato di gara operano di pieno diritto, cessione dei beni ai creditorisenza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora del soggetto aggiudicatario. Tutte le comunicazioni tra le parti, vendita dell’aziendacomunque relative al contratto, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) dovranno essere effettuate per iscritto e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.inviate a mezzo A/R.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art12.1. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere Il CONTRATTO potrà essere risolto di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il per effetto della semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, dichiarazione della dichiarazione LICENZIANTE di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. – facoltà riconosciuta e accettata dalla LICENZIATARIA – nei seguenti casi: - mancato pagamento : a) inadempimento della LICENZIATARIA alle obbligazioni di cui all’art. 6 (Doveri della LICENZIATARIA) e all’art. 7 (Gestione, mantenimento e difesa delle PRIVATIVE); b) inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 5 (Corrispettivo) non sanata dalla LICENZIATARIA entro 180 (centottanta) giorni dalla messa in mora da parte dell’Utilizzatoredella LICENZIANTE; c) mancata commercializzazione di PRODOTTI LICENZIATI ovvero accordi di commercializzazione sottoscritti con alcun distributore entro 3 (tre) anni dalla stipula del CONTRATTO; d) domanda di ammissione della LICENZIATARIA a qualsiasi procedura di liquidazione o concorsuale. 12.2. La LICENZIATARIA ha la facoltà, alle rispettive scadenzericonosciuta e accettata dalla LICENZIANTE, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoririsolvere il CONTRATTO per violazione del diritto di esclusiva di cui all’art. 3.1. del CONTRATTO. 12.3. A decorrere dal dodicesimo mese e non oltre il ventiquattresimo mese di vigenza contrattuale, come regolati dai precedenti arttla LICENZIATARIA potrà recedere dal CONTRATTO con un preavviso di 3 (tre) mesi in caso di motivata impossibilità di sfruttare le PRIVATIVE LICENZIATE a fronte di presentazione di un report di fattibilità economica e tecnica attestante le sperimentazioni intentate e l’impossibilità riscontrata comunicato via PEC alla LICENZIANTE. 12.4. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”A decorrere dal ventiquattresimo mese di vigenza contrattuale, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” la LICENZIATARIA potrà recedere dal CONTRATTO con un preavviso di 3 (tre) mesi mediante comunicazione via PEC alla LICENZIANTE. 12.5. In qualsivoglia caso di cessazione anticipata del CONTRATTO, la LICENZIATARIA si obbliga a interrompere ogni e 22 “Interessi qualunque sfruttamento dell’INVENZIONE e, al contempo, la LICENZIANTE avrà il diritto sia di mora oneri trattenere le somme già riscosse dalla LICENZIATARIA che al pagamento di quanto maturato e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta non versato fino al momento della valutazione cessazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al ConcedenteCONTRATTO.

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Samples: Licensing Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai L’Amministrazione Comunale ha diritto di chiedere, in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di Legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cdel Codice Civile, nei seguenti casi: a) messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell’attività dell’aggiudicatario; b) casi di grave intossicazione accertata a carico di più utenti del servizio; c) interruzione non motivata del servizio; d) subappalto totale o parziale non autorizzato; e) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; f) dopo n. 3 (tre) penali ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti relative al servizio; g) cessione, per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti il presente contratto; h) violazione di uno o più obblighi a carico degli appaltatori prescritti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165” e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013; i) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto,siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall’art.317 c.p. commesso nell’esercizio delle predette funzioni; j) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell’aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. k) la conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il ‹‹Concedente›› ha facoltà conferimento di risolvere incarichi ad ex dipendenti pubblici che,per conto della P.A. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del contraente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo forma di lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo tale clausola lo stesso si avvarrà sull’aggiudicatario a titolo di risarcimento dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentedanni subiti.

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Samples: Concessione Del Servizio Corsi Di Nuoto E Riabilitazione

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art1. 1456 c.cNel caso in cui l'Unità Operativa: a) non concluda nei termini previsti le attività di propria competenza all’interno del progetto di ricerca, b) non trasmetta, nei termini previsti, le relazioni tecnico scientifiche di cui all'art. il ‹‹Concedente›› 5 del presente accordo, ovvero, c) non esegua le attività nei termini stabiliti secondo gli obiettivi previsti e specificati nei protocolli operativi o quelli indicati dal Responsabile Scientifico per mancata, incompleta o irregolare attuazione del progetto di ricerca di competenza dell'Unità Operativa stessa. L'Istituto Capofila ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraaccordo ex art. 1456 c.c., previa diffida ad adempiere da trasmettere mediante il semplice invio all’Utilizzatore, comunicazione scritta a mezzo lettera di raccomandata A/RR o PEC, non seguita da esecuzione nel termine di 30 giorni, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti, e riservandosi, altresì, la facoltà di assegnare l'attività di ricerca di competenza dell'Unità Operativa inadempiente ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio di avanzamento e la tipologia della dichiarazione ricerca e previa necessaria autorizzazione del Ministero della Salute. L’Unità Operativa ha la facoltà di volersi avvalere della risolvere di diritto il presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, accordo ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l’Istituto Capofila non adempia agli obblighi di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti cui al presente accordo ed in particolare agli artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”9,10, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi previa diffida ad adempiere da trasmettere mediante comunicazione scritta a mezzo di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento raccomandata A/R o PEC, non seguita da esecuzione nel termine di 30 giorni. 2. Nel caso di avvenuta risoluzione del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione contratto, ai sensi del comma 1 del presente Contrattoarticolo, come regolato dalla prima parte dell’artl'Istituto Capofila comunicherà l’avvenuta risoluzione di cui al comma 1 al Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, 3. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in In caso di instaurazione risoluzione del presente accordo, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti fino alla data di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenterisoluzione.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica

Clausola risolutiva espressa. Ai 40.1. Il Concedente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a) abbandono dei lavori di costruzione e/o sospensione dello svolgimento dei servizi per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario; b) violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia dei soggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori; c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario; d) sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; e) cessione, anche parziale, della Concessione a terzi al di fuori dei casi di legge; f) violazione da parte del Concessionario di uno o più obblighi di cui all’art. 3, commi 4 e 5, del presente Contratto; g) presentazione della progettazione esecutiva del Lotto n.3 oltre il ‹‹Concedente›› ha facoltà termine di risolvere 40 (quaranta) giorni dalla stipula del Contratto; h) mancata approvazione della progettazione esecutiva del Lotto n.3 da parte della Giunta Comunale. 40.2. In ogni altro caso di diritto grave e reiterato inadempimento, il presente Contratto senza Concedente formulerà la preventiva costituzione contestazione degli addebiti al Concessionario mediante lettera raccomandata A/R di messa in moramora ai sensi dell’art. 1454 c.c., mediante nella quale il semplice invio all’UtilizzatoreConcedente assegnerà al Concessionario un termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione. 40.3. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a mezzo lettera rimuovere le cause di risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto al Concessionario, tramite raccomandata A/R, della dichiarazione la propria intenzione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del risolvere il presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.

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Samples: Contratto Di Concessione

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha 10.1 SIRELMA avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: Acquisto qualora i Prodotti non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi pattuiti ovvero qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di “Modifiche ed aggiornamenti” (art.4) “Conformità qualitativa e difettosità" (art. 7 “Esonero 6.2), “ Termini di consegna e penalità ”, (art.5) 10.2 SIRELMA potrà altresì risolvere i Contratti di Fornitura in corso mediante semplice preavviso di 30 giorni qualora essa abbia notificato per iscritto al Fornitore l’inadempimento ad un articolo di queste Condizioni Generali di Acquisto diverso da responsabilità quelli indicati al punto precedente ed il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a detto inadempimento entro 60 giorni dalla data di detta notifica. 10.3 SIRELMA si riserva ancora il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora: - Una Società terza dovesse acquisire la maggioranza azionaria o il controllo del ‹‹Concedente›› ed obblighi Fornitore, secondo il significato espresso dall’art. 2359 Cod. Civ. restando sin d’ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a SIRELMA tale evento entro 60 giorni dal suo verificarsi. - Il Fornitore dovesse essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale. In tutti i casi la risoluzione dei Contratti di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà Fornitura avverrà mediante semplice notifica al Fornitore della decisione di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5SIRELMA, fermo restando per quest’ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. L’avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per SIRELMA alcuna responsabilità nei confronti del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al ConcedenteFornitore.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro due canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contrattocontratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo dell’autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolodell’autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolodell’autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Di Autoveicoli

Clausola risolutiva espressa. Ai La Regione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno, qualora, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera, si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: - superamento del limite massimo di applicazione delle penali, pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del Contratto, ai sensi del precedente art. il ‹‹Concedente›› ha facoltà 12; - mancato rispetto degli obblighi di risolvere riservatezza di diritto il presente cui al precedente articolo 10;---- - affidamento in subappalto di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto senza la preventiva autorizzazione, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero cessione del Contratto medesimo;---------------------------------------------------- - reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Aggiudicatario;---------------------- - utilizzazione di materiali e componenti non rispondenti alle condizioni contrattuali e tali da determinare l’impossibilità di eseguire le prestazioni del Contratto ;------- - ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ----- - altresì in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente contratto.---------------- Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Regione, fatta salva ogni azione per il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di incamerare la cauzione definitiva di cui all’art. 14 che precede, a titolo di acconto sulla liquidazione del danno ed è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente; l’esecuzione in danno non esonera l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione. L’Incaricato si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: - mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 10; --- - reiterati ritardi nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Incaricato al versamento degli interessi nella misura indicata nell’art. 7; ----------------------------- - altresì in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente contratto.---------------- La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatoremora dell'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, ferma restando la facoltà della dichiarazione parte adempiente di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.danni.---------------

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Samples: Contract for the Supply of Tram Units

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art25.1. 1456 c.c. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, la Committente - fatto salvo il ‹‹Concedente›› risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) decorrenza del termine essenziale di cui al punto 4 o di diffida ad adempiere; b) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti previsti per l’esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del contratto; d) applicazione a carico dell’Appaltatore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all’art. 108, comma 1 lett. c) e d) e comma 2 del D.Lgs.50/2016; e) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) (“D.Lgs. 159/2011”); f) allorchè l’Appaltatore risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste consecutive; g) grave inadempimento all’obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; h) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti della Committente; i) nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essa, in violazione della normativa vigente e applicabile in materia e dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; j) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga e/o dei suoi subappaltatori; k) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008; l) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonchè le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni; m) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% dell’intero ammontare netto contrattuale; n) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 9; o) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate; p) violazione del Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti; q) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti; r) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell’ambiente. 25.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 25.1., il Contratto si intenderà risolto di diritto il presente Contratto senza non appena la preventiva costituzione in moraCommittente avrà comunicato all’Appaltatore, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/RR o P.E.C., della dichiarazione l’intenzione di volersi avvalere avvalersi della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente. 25.3. In ipotesi di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere alla Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest’ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate. 25.4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della citata normativa; - assenza clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della copertura assicurativa RCA clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. 25.5. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del veicolo oggetto contratto. 25.6. La Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili. 25.7. In caso di risoluzione da parte della locazioneCommittente, per causa l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del Contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non imputabile potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al Concedenteriguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti.

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Samples: Servizi Di Telefonia Mobile

Clausola risolutiva espressa. 14.1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› GRENKE ha facoltà di risolvere risol- vere di diritto diritto, e anticipatamente rispetto al termine di durata inizialmente pattuito ovvero rispetto al termine di ciascun periodo di rinnovo, il presente Contratto di locazione senza la preventiva preven- tiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo di una lettera raccomandata A/R, della a / r o PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola clausola, nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore: a) qualora il Conduttore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della registrazione sulla piattaforma digitale del Fornitore (sito/app) o nel corso della procedura FEA, abbia fornito informazioni e / o documenti non rispondenti al vero o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del merito creditizio; rischio e / o dell’opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e / o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; b) qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Conduttore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in particolare base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in caso grado di instaurazione adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragio- nevolmente difficoltoso l’esercizio dei diritti di GRENKE derivanti dal Contratto; c) qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure concorsualiesecutive o risulti protestato; d) qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di GRENKE anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto; e) qualora il Conduttore sia inadempiente rispetto ad altri obblighi previsti dal presente Contratto e non osservi il termine che GRENKE assegnerà per la regolarizzazione della situazione verificatasi. 14.2. È fatta salva a favore del Conduttore ogni azione di rivalsa contro il Fornitore e / o i terzi ed a tal fine il GRENKE si impegna, cessione dei beni ai creditorise del caso, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialea munirlo di ogni adeguato potere. 14.3. Si precisa altresì Resta inteso che in caso eventuali tolleranze non comporteranno acquiescenza alcuna da parte di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) GRENKE e 72 quater (Locazione finanziaria) non le impediranno di avvalersi della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentepresente clausola.

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Samples: Locazione Operativa

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. Si conviene che il ‹‹Concedente›› ha facoltà di Comune, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art.16 del capitolato d'oneri, potrà risolvere di diritto il presente Contratto contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza la preventiva obbligo di previa costituzione in moramora o altra formalità, mediante con dichiarazione da comunicarsi al concessionario, tramite pec, nei seguenti casi : a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità; b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni; c) mancata comunicazione al Comune e alla Prefettura dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del concessionario, degli organi sociali o dei dirigenti del concessionario, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiamo esercitati funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvia a giudizio per il semplice invio all’Utilizzatoredelitto previsto dall'art.317 del c.p.; d) qualora nei confronti del concessionario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti del concessionario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.; e) comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdittive di cui all'art.91 decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, fatta salva la facoltà prevista dall'art.32 del D.L. 26 giugno 2014 n.90, convertito nella Legge del 11 agosto 2014, n.114. Sarà applicata, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento carico del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoconcessionario oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche parzialeuna penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, dell’Utilizzatore ad uno quando lo stesso non sia determinato o più obblighi previsti dai seguenti articoli determinabile, una penale pari al valore delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta prestazioni al momento eseguite; il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali delle somme dovute, ai sensi dell'art.94, comma 2, del D.lgs. 159/2011, in occasione della valutazione prima erogazione utile (nel caso di stipula del merito creditizio; in particolare contratto nelle more dell'acquisizione del provvedimento prefettizio); f) in caso di instaurazione grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di procedure concorsualicollocamento, cessione igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei beni ai creditorilavoratori in materia contrattuale, vendita dell’aziendafatta salva la facoltà prevista dall'art.32 del D.L. 26 giugno 2014 n.90, cessazione dell’attività commercialeconvertito nella Legge del 11 agosto 2014, n.114. Si precisa altresì A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto misura pari o superiore al 15% del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentetotale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracontratto, mediante il semplice invio all’Utilizzatoreai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a mezzo lettera raccomandata A/Rtutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria del servizio, della dichiarazione con riserva altresì di volersi avvalere della presente clausola risarcimento degli ulteriori danni nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoreper persistenza nelle inadempienze contrattuali, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo nonostante la diffida scritta a causa della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”non puntuale esecuzione del servizio; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19per gravi inadempimenti; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”per grave negligenza nell’esecuzione; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno per sopravvenuto stato fallimentare o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”altra procedura concorsuale; - mancata rispondenza nei casi di subappalto; - l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a realtà di situazioniconsentire la piena tracciabilità delle operazioni , dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativaL. n. 136/2010 e s.m.i.; - assenza l’inosservanza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (deliberazione del Commissario Straordinario n. 129 del 18/12/2013); - la violazione del Patto di Integrità della copertura assicurativa RCA Provincia di Cagliari, approvato con deliberazione del veicolo oggetto Commissario Straordinario n. 222 del 02/10/2015. - la mancata reintegrazione della locazionecauzione definitiva entro quindici giorni dalla richiesta, ai sensi dell' articolo 20. - in ogni altro caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali e dai vari capitolati di polizza e dalla vigente normativa in materia. La risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, nonché l’addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall’Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa non imputabile delle sue inadempienze o colpe. In caso di risoluzione la ditta è obbligata a proseguire il servizio, su richiesta discrezionale dell’Amministrazione, fino al Concedentesubentro della nuova impresa. La ditta uscente sarà esclusa dalla partecipazione alla nuova gara d’appalto.

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Samples: Assicurazione

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art36.1. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, AdF si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto senza contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, sola comunicazione a mezzo lettera raccomandata ARaccomandata A.R. nell’eventualità di: a) inadempimento anche solo parziale anche di uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è prevista nel Capitolato Speciale di Appalto la clausola di risoluzione espressa; b) esistenza o sopravvenienza a carico dei soggetti di cui all’art. 2 del DPR 252/98 di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia” (solo se l’Appaltatore è ditta italiana o straniera con sede secondaria in Italia); c) sospensione dei servizi senza giustificato motivo; d) frode nell'esecuzione dei servizi; e) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi; f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; g) subappalto abusivo; h) cessione anche parziale del contratto e/Ro dei crediti da esso derivanti; i) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto. 36.2. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006. 36.3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 36.4. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile: a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della dichiarazione legge n. 136/2010 e s.m.i.; b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di volersi avvalere imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorelegge n. 136/2010 e s.m.i., alle rispettive scadenzecon la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoritracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.". 36.5. In tutti i suddetti casi di risoluzione, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo AdF sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta eseguiti fino al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di instaurazione risoluzione del contratto AdF potrà procedere: a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento; b) aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, I'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno. 36.6. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di procedure concorsualilegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 36.7. Trovano, cessione dei beni ai creditoriin ogni caso, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli applicazione gli artt. 72 (Rapporti pendenti) 135 e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare136 del D.Lgs. n. 163/2006. 36.8. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 36.9. Fermo restando quanto sopra, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5si richiamano, fermo restando il diritto altresì, gli articoli del ‹‹Concedente›› ad ottenere Capitolato Speciale di Appalto in cui è prevista la restituzione risoluzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentecontratto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai 25.1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.cdel codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. 25.2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il ‹‹Concedente›› ha facoltà Comune di risolvere Spoleto si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di diritto il presente Contratto sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal "Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.27 del 31.01.2019, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, ; b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto; c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso; d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva costituzione in moraautorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, mediante il semplice invio all’Utilizzatorecomma 1, a mezzo lettera raccomandata A/Rlett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento Legge n. 136/2010 e s.m.i.; g) inadempienza accertata, da parte dell’Utilizzatoredell’Affidatario, alle rispettive scadenzenorme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto; h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto; i) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di almeno quattro canoni periodici grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se relativi ai soli servizi accessoriin presenza di contestazioni; j) quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei servizi; m) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante; n) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei servizi accessori” requisiti di professionalità e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione moralità; o) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto; q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoCapitolato prestazionale, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa se non imputabile al Concedenterichiamati nel presente articolo.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Clausola risolutiva espressa. Ai L’Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.cdel C.C. qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: I. mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni; II. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza la preventiva costituzione in moragiustificato motivo; III. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; IV. reiterato mancato adempimento degli obblighi contributivi, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola previdenziali ed assicurativi nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento confronti del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che personale dipendente; V. in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttdell’impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento; VI. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza; VII. mancata sostituzione del Contratto personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni; VIII. in caso di cessione totale o parziale del contratto; IX. subappalto effettuato in difformità alle previsione del D.lgs 163/2006 o del presente capitolato; X. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; XI. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; XII. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i); XIII. qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, e l’aggiudicatario non intenda allinearsi alla quotazione Consip medesima. In tali casi l’Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l’Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazionerisoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. La A.S.L., per causa l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non imputabile al Concedente.fosse sufficiente alla copertura delle spese, la A.S.L. potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza. La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. 17.1 Ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. ., il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, si risolverà a mezzo dell’invio di lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola a.r. da parte del Locatore nei seguenti casi: - mancato : 1. qualora il Locatario si renda inadempiente al pagamento da parte dell’Utilizzatoreanche di un solo canone, alle rispettive scadenze, una volta che siano decorsi almeno quindici giorni dalla relativa scadenza e senza onere di almeno quattro canoni periodici anche se relativi previa comunicazione; 2. qualora il Locatario si renda inadempiente agli obblighi di utilizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo di cui ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”7 e 8; 3. qualora il Locatario violi anche uno solo dei divieti e delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 10, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” 11,12, 13 e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento 16.3; 4. qualora il Locatario cessi l’attività, ceda in tutto o in parte l’azienda, sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o esecutiva, modifichi l’oggetto sociale, la struttura o il tipo societario; 5. qualora il Locatario apporti addizioni e/o miglioramenti al Veicolo senza autorizzazione scritta del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione Locatore. 17.2 Intervenuta la risoluzione del presente Contratto, come regolato il Locatario dovrà restituire, a propria cura e spese, il Veicolo nel luogo indicato dal Locatore e sarà tenuto pro rata temporis - a titolo di indennizzo - al pagamento di un importo commisurato all’incidenza giornaliera dell’ultimo canone dovuto, ciò dalla prima parte dell’artdata della risoluzione e fino al giorno della restituzione. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro A titolo di penale, sarà inoltre dovuto l’importo pari all’ammontare totale dei canoni a scadere, oltre al maggior danno. A titolo esemplificativo, sarà dovuto il termine previsto nell’art. 3 “Modalità risarcimento del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentomaggior danno qualora il Veicolo restituito sia privo della documentazione accessoria o presenti vizi e difformità non causati dalla normale obsolescenza ed usura o debba comunque essere riparato, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenteove tecnicamente possibile.

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Samples: Condizioni Generali Di Locazione

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà 34.1 Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, AdF si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto senza contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, sola comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione Raccomandata a) inadempimento anche solo parziale anche di volersi avvalere della presente uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è prevista nel Capitolato Speciale di Appalto la clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo risoluzione espressa; b) sospensione dei servizi accessorisenza giustificato motivo; c) frode nell'esecuzione dei servizi; d) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi; AdF S.p.A. – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE “XXXXXXX XXXXXXXXCOMMITTENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - CIG 575247655D 43 e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 22 “Interessi le assicurazioni obbligatorie del personale; f) subappalto abusivo; g) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti; h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di mora oneri contratto. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 34.2 Impregiudicato ogni altro diritto e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile: a) in tutti i casi in cui le transazioni da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.; b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentopresente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, anche parzialecomma 8, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzionitracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.". 34.3 In tutti i suddetti casi di risoluzione, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza AdF sarà tenuta a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di instaurazione risoluzione del contratto AdF potrà procedere: a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore inadempiente verrà addebitato l’eventuale maggior costo del nuovo affidamento; b) all’incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l’applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di procedure concorsualilegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trovano, cessione dei beni ai creditoriin ogni caso, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli applicazione gli artt. 72 (Rapporti pendenti) 135 e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare136 del D.Lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Fermo restando quanto sopra, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5si richiamano, fermo restando il diritto altresì, gli articoli del ‹‹Concedente›› ad ottenere Capitolato Speciale di Appalto in cui è prevista la restituzione risoluzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentecontratto.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. E’ espressamente pattuito fra le parti che il ‹‹Concedente›› ha facoltà contratto di risolvere affitto degli impianti fotovoltaici si risolverà di diritto nell’ipotesi in cui il presente Contratto senza Comune dichiari il “dissesto finanziario”. In tale ipotesi con la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/RA.R. del locatore Concessionario il contratto sarà dichiarato risolto con il passaggio della “titolarità”, ai fini dei rapporti con il G.S.E., degli impianti stessi in capo al locatore Concessionario. Viene, inoltre, espressamente pattuito che se il “dissesto finanziario” rientri entro e non oltre un anno dalla data della dichiarazione sua dichiarazione, il contratto di volersi avvalere della locazione degli impianti potrà essere ripristinato alle condizioni originarie previste nel presente clausola nei seguenti casi: atto. Articolo 19 - mancato pagamento da parte dell’UtilizzatoreCanone di locazione impianti fotovoltaici. Per tutta la durata del contratto di locazione degli impianti fotovoltaici il Concedente Conduttore s’impegna ed obbliga a corrispondere al Concessionario Locatore un corrispettivo pari: a) all’equivalente del prezzo riveniente dalla vendita in rete dell’energia prodotta ed immessa nella rete nazionale dagli impianti fotovoltaici, alle rispettive scadenzecondizioni regolate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Regime di Ritiro Dedicato - GSE) per i primi venti (20) anni di attività degli impianti fotovoltaici, diminuito di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoriuna somma pari al 31% (trentuno per cento) per ogni kWh di produzione effettiva immessa. La suddetta diminuzione sarà soggetta ad una riduzione, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore nel caso in cui gli impianti non venissero allacciati alla rete Nazionale entro il termine previsto nell’art31/12/2010 per colpe e/o fatti non addebitabili al Concessionario, ovvero per cause di forza maggiore. 3 Tale riduzione sarà calcolata in misura proporzionale alla variazione delle nuove tariffe incentivanti previste dal nuovo D.M. 06/08/2010, fatto salvo quanto indicato al successivo b) all’equivalente del prezzo stabilito dalle tariffe incentivanti previste dalla normativa vigente (D.M. 19/02/2007 e s.m.i.) che il G.S.E. sarà tenuto a corrispondere al Concedente in qualità di Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al ConcedenteSoggetto Responsabile” degli impianti fotovoltaici.

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Samples: Contratto Di Costituzione Del Diritto Di Superficie

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha 18.1 Il Comune avrà facoltà di risolvere ritenere risolta di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 C.C., fatto salvo il presente Contratto senza la preventiva costituzione in morarisarcimento di ogni eventuale danno, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/Ro posta elettronica certificata, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei al verificarsi delle seguenti casiipotesi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo scioglimento della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”Fondazione; - inadempimento, anche parzialeda parte della Fondazione, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione previste all’art. 3 (Obblighi delle Parti anteriori all’esecuzione della Convenzione) e all’art. 16 (Divieto di cessione); - gravi e reiterati inadempimenti, da parte della Fondazione, alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione previste agli articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle partiseguito indicati: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; 4 (Gestione dei Beni Immobili e dei Beni Culturali), art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; 5 (Obblighi di manutenzione dei Beni Immobili, degli Impianti e dei Beni Mobili), art. 11 “Manutenzioni6 (Gestione e conservazione dei Beni Culturali), revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri 7 (Aggiornamento Patrimoniale), art. 8 (Impegni della Fondazione in relazione ai servizi museali), art. 10 (Oneri a carico della Fondazione). 18.2 La Fondazione avrà facoltà di ritenere risolta di diritto la presente Convenzione, ai sensi e furti”per gli effetti di cui all’art.1456 C.C., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al verificarsi delle seguenti ipotesi: - inadempimento, da parte del Comune, alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione previste all’art. 3 (Obblighi delle Parti anteriori all’esecuzione della Convenzione); - mancata rispondenza gravi e reiterati inadempimenti, da parte del Comune, alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e previste agli articoli di seguito indicati: art. 4 (Gestione dei Beni Immobili e dei Beni Culturali), art. 5 (Obblighi di manutenzione dei Beni Immobili, degli Impianti e dei Beni Mobili), art. 6 (Gestione e conservazione dei Beni Culturali), art. 13 (Oneri a realtà carico del Comune). 18.3 La risoluzione della presente Convenzione comporta gli obblighi restitutori di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta cui al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialeprecedente art. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente15.1.

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Samples: Convention for the Enhancement of Museum and Cultural Heritage and the Assignment of Museum Services Management

Clausola risolutiva espressa. Ai 21.1 In aggiunta a ogni altro diritto, rimedio e facoltà previsti per Contratto e/o per legge, l’inadempimento del Fornitore ad uno qualsiasi degli obblighi di cui agli artt. 10”Rispetto della Conformità alle specifiche tecniche di Spal Automotive”, 11”Garanzie del Fornitore”,12”Verifiche di Spal Automotive”, 13”Sub- forniture”,18”Cessione contratti/ordini, 19”Riservatezza” darà facoltà a Spal di risolvere con effetto immediato il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta per raccomandata A.R. al Fornitore, con annullamento di tutte le consegne e degli ordini non ancora evasi, impregiudicato il ‹‹Concedente›› ha facoltà diritto di risolvere Spal al risarcimento degli eventuali danni e il diritto all’immediata restituzione delle anticipazioni sul prezzo effettuate. 21.2 Il Fornitore non potrà in alcun modo e per nessuna ragione sospendere l’esecuzione, salvo ad esso il separato successivo esercizio delle proprie eventuali ragioni. 21.3 lnoltre, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente ad una delle obbligazioni poste a suo carico in forza di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraquanto stabilito nel Contratto, mediante il semplice invio all’Utilizzatoreove si tratti di inadempimento emendabile entro un determinato periodo di tempo, Xxxx potrà intimare per iscritto, a mezzo lettera di raccomandata A/Ra.r., al Fornitore, di porre rimedio all’inadempimento contestato entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla ricezione della dichiarazione suddetta diffida, pena la risoluzione del Contratto. Resta inteso che il Fornitore avrà diritto al risarcimento del danno subito. 21.4 Ciascuna Parte avrà altresì il diritto di volersi avvalere della presente clausola nei recedere dal Contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo di raccomandata A.R., nel caso in cui l’altra Parte si trovi in una delle seguenti casisituazioni: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorestato di dissesto finanziario, alle rispettive scadenzestato di crisi o di insolvenza, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”o sua sottoposizione a procedura concorsuale; - mancato pagamento liquidazione volontaria; - cessione dell’azienda o di un ramo di essa demandato all’esecuzione, in tutto o in parte, del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato o mutamento di controllo su tale Parte. Nulla sarà dovuto dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità Parte recedente all’altra in relazione o in conseguenza dell’esercizio del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali diritto di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenterecesso .

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Samples: General Terms and Conditions

Clausola risolutiva espressa. Ai 20.1 La Società può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: i) mancata osservanza da parte dell’Esercente degli obblighi di cui agli artt. il ‹‹Concedente›› ha facoltà 5 (Responsabilità del Cliente nell’utilizzo di risolvere terminali POS/ Gateway di diritto il presente Pagamento forniti da terzi), 10 (Obblighi dell’Esercente), 16 (Trattamento dei dati dei Titolari), 26 (Comunicazioni all’Esercente), 31 (Accettazione delle Carte), 32 (Obblighi dell’Esercente in relazione a Transazioni Elettroniche), 33 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni E-Commerce), 34 (Ob- blighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni E-Commerce), 37 (Canale on-line dell’Esercente), 38 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 40 (Obblighi dell’Esercente in re- 20.2 La Società invia all’Esercente la comunicazione di risoluzione del Contratto senza la preventiva costituzione in moraforma scritta, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, su supporto cartaceo a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione A.R. o con le modalità di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, cui all’art. 26. 20.3 In caso di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” risoluzione del Contratto l’Esercente non può compiere ulteriori Tran- sazioni con le Carte e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore deve provvedere entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Esercente della comunicazione di risoluzione del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoContrat- to al pagamento, anche parzialein unica soluzione, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contrattoogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare delle commissioni inerenti alle Transazioni effettuate fino alla data della risoluzione, oltre che a restituire alla Società tutto il materiale da quest’ultima fornitogli, nonché rimuovere le vetrofanie relative al servizio. In particola- re, l’Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza il POS fornito dalla So- cietà presso il proprio punto vendita (unitamente ai documenti di trasporto, nonché i relativi accessori, pertinenze e altro materiale consegnato in caso sede di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà installazione) ed a restituirlo al tecnico inviato dalla Società per la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentedisinstallazione.

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Samples: Payment Gateway Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà L’Università si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracontratto, mediante il semplice invio all’Utilizzatoreai sensi dell’art. 1456 del codice civile, a mezzo lettera raccomandata A/Rprevia dichiarazione scritta da comunicarsi all’Appaltatore con posta elettronica certificata, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - : 1. reiterate (almeno tre in un mese) violazioni degli orari di apertura delle sedi; 2. reiterate (almeno tre in un mese) violazioni dell’orario di presa servizio in Biblioteca; 3. reiterate (almeno tre in un mese) violazioni dell’orario di chiusura delle sedi e delle Biblioteche; 4. violazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 6; 5. mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorereintegro della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 8; 6. mancato rinnovo della garanzia definitiva nel caso di rinnovo contrattuale; 7. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui all’art. 10; 8. qualora l’ammontare delle penali di cui all’art. 11 superi il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale (XXX xxxxxxx); 9. violazione del divieto di sospensione del servizio di cui al successivo art. 15 del presente capitolato; 10. violazione del divieto cessione del contratto di cui al successivo art. 18; 11. violazione del codice di comportamento di cui al successivo art. 23 del presente Capitolato; 12. subappalto non autorizzato, a norma dell’art. 105 del Codice; 13. mancata fornitura della divisa ai dipendenti come previsto all’art. 3 della Parte Tecnica del presente Capitolato; 14. qualora non siano stati rispettati i tempi previsti all’art.4 della Parte Tecnica del presente Capitolato per la frequentazione dei corsi per addetto antincendio e addetto al primo soccorso sanitario, ai sensi D.Lgs 81/2008, o per la consegna degli attestati; 15. qualora durante l’orario di servizio i dipendenti utilizzino ripetutamente le strumentazioni informatiche in dotazione alle rispettive scadenze, portinerie per collegarsi a social network come previsto all’art. 4 della Parte Tecnica del presente Capitolato; 16. qualora durante l’orario di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoriservizio i dipendenti utilizzino le strumentazioni informatiche in dotazione alle portinerie per collegarsi a siti che vìolano la morale e il buon costume, come regolati dai precedenti arttprevisto all’art. 19 “Corrispettivo 4 della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione Parte Tecnica del presente ContrattoCapitolato e come specificato all’art.11 punto 43 della Parte Amministrativa del presente Capitolato; 17. consegna dei certificati di formazione in lingua straniera, come regolato dalla prima parte dell’artqualora offerti in fase di gara, con un ritardo superiore ai 60 giorni; 18. mancato rispetto di quanto previsto nell’offerta migliorativa relativamente alla sicurezza; 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro . perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Università avrà diritto di escutere, senz’altro avviso, a titolo di penale, l’intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il termine previsto nell’artdiritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in In caso di instaurazione risoluzione contrattuale, l’Università si riserva la facoltà di procedure concorsualiinterpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, cessione dei beni ai creditoririsultanti dalla relativa graduatoria, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialeal fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si precisa altresì procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in caso sede di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenteofferta.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’art. 1.4.1 (Progettazione esecutiva) e/o la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento dell'opera nei 12 (dodici) mesi successivi alla sottoscrizione della concessione, da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.cdel Codice civile. 2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere. 3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il ‹‹Concedente›› ha facoltà Contratto si intende risolto di risolvere diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità ed importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione. 4. In caso di risoluzione di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’artfatta salva la prova di ulteriori danni. 5. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile Spettano al Concedente.: a. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; b. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; c. le penali a carico del concessionario

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Samples: Concession Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. del Codice Civile, il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere contratto sarà risolto di diritto il presente Contratto senza la preventiva nei seguenti casi: 1. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora; 2. sospensione, mediante anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni di apertura del servizio, per ragioni non imputabili a scioperi dei propri dipendenti, legittime cause di impedimento per forza maggiore, ordinanze delle compenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali); 3. quando il semplice invio all’Utilizzatoresoggetto si trovi in stato di insolvenza; 4. cessione parziale o totale del servizio o subappalto; 5. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a mezzo danno degli utenti, accertati e contestati secondo le disposizioni di legge in materia. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa ma- nifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A/RA.R., della dichiarazione con la quale il Consorzio dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Consorzio intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’I.A. a titolo di risar - cimento dei danni subiti per tale causa. La risoluzione del contratto di cui al presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoree al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, alle rispettive scadenzecompresa la sopraccitata facoltà del Consorzio di affidare il servizio a terzi, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziariaattribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto a quella posseduta ed esposta ai corrispettivi stabiliti nel con- tratto, all’I.A. All’I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al momento giorno della valutazione di - sposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. L’I.A. potrà essere chiamata, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadem - pienze che hanno provocato la risoluzione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentecontratto.

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Samples: Capitolato Speciale

Clausola risolutiva espressa. Ai 15.1. Il COMUNE potrà risolvere di diritto il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. il ‹‹Concedente›› ha facoltà civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell’erogazione del SERVIZIO quali: a) Sottoposizione del GESTORE a procedure concorsuali; b) Scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del GESTORE, per qualsiasi causa; c) Chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) Inosservanza del divieto di risolvere cui all'articolo 11 del CONTRATTO; e) Decadenza del COMUNE dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al GESTORE; f) Ricorso all'abusivismo professionale; g) Reiterata vendita al pubblico di diritto il farmaci vietati o scaduti; h) Inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; i) Grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto senza la preventiva costituzione CONTRATTO e dalla vigente normativa in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, materia di Carta dei Servizi; j) Xxxxx e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente CONTRATTO e dalla Carta dei Servizi redatta dal COMUNE ai sensi di quanto previsto dall’ art. 5. 15.2. La decisione del COMUNE di non avvalersi della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno risolutiva in una o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali occasioni costituirà soltanto manifestazione di Contrattomera tolleranza dell'inadempimento contestato, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità priva di qualsiasi effetto a favore del ‹‹Concedente›› ed obblighi GESTORE e non impedirà al COMUNE di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; avvalersene in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentealtre occasioni.

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Samples: Service Contract

Clausola risolutiva espressa. Ai L’ASP IMMeS e PAT e potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraprevia comunicazione scritta alla Ditta appaltante, da inviarsi mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: a) verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate da Sofos Lab s.r.l.; c) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale; d) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura; e) mancata reintegrazione della dichiarazione cauzione eventualmente escussa nel termine di volersi avvalere dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione; f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico di Sofos Lab S.r.l., fatti i salvi casi di continuità previsti dalla legge; g) in caso di cessione totale o parziale del contratto; h) in caso di subappalto non autorizzato; i) frode di Sofos Lab S.r.l. In tali casi l’ASP IMMeS e PAT dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi risolutiva espressa ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento sensi del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: citato art. 7 “Esonero da responsabilità 1456 del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; artCodice civile. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; artNelle predette circostanze l’ASP IMMeS e PAT sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenterisoluzione alla ditta appaltante.

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Samples: Determinazione Dell’area Alberghiero Economale E Provveditorato

Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’artdell’art.1456 Cod. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraCiv., mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorerispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza; ‐ subappalto non autorizzato; ‐ nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, alle rispettive scadenzecosì come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; ‐ nel caso previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo). Fondazione Milano® potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi stabiliti dall’art. 135 del codice di contratti per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione. Fondazione Milano® procederà alla risoluzione del contratto con la procedura prescritta dagli art. 136 del codice di contratti e nei casi ivi previsti per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. L’appaltatore si considera sempre gravemente inadempiente quando siano state cumulate penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. Il Responsabile della Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, Fondazione Milano® ® dispone la risoluzione del contratto di appalto. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Fondazione Milano® ®, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: ‐ l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ‐ l’eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; ‐ l’eventuale maggiore onere per Fondazione Milano® per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoriogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” conseguente alla mancata e 22 “Interessi tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario; ‐ gli eventuali maggiori oneri sopportati da Fondazione Milano® a titolo di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento custodia del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazionecantiere, per causa non imputabile al Concedentetutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Samples: Gara Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.cdel Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16−ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il ‹‹Concedente›› ha facoltà contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da La Dolomiti Ambiente spa, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135. Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il committente avrà diritto di risolvere di diritto con effetto immediato il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracontratto, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni per la Società, come nel caso di applicazione da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentess.mm.ii.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi L’Impresa aggiudicataria è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato. L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha con diritto di incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.  per persistenti ritardi nelle consegne;  per accertata scadente qualità dei prodotti e/o difformità nei confezionamenti;  in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;  in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria: L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere recedere dal contratto, con semplice preavviso di diritto il trenta gironi, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracapitolato, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola rinunciare nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore qualora, alle rispettive scadenzeprima della stipula del contratto, il sistema di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli convenzione per l’acquisto di beni e servizi accessoridelle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativalegge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori; - assenza  in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;  in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, xxxxx esito positivo;  qualora, prima della copertura assicurativa RCA stipula del veicolo oggetto contratto si addivenga nell’ambito della locazioneRegione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi. Durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni. Il recesso non ha effetto per causa non imputabile al Concedentele prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 15.1. Il COMUNE potrà risolvere di diritto il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. il ‹‹Concedente›› ha facoltà civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell’erogazione del SERVIZIO quali: a) Sottoposizione del GESTORE a procedure concorsuali; b) Scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del GESTORE, per qualsiasi causa; c) Chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all' ente competente o da questo non autorizzata; d) Inosservanza del divieto di risolvere cui all'articolo 11 del CONTRATTO; e) Decadenza del COMUNE dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al GESTORE; f) Ricorso all'abusivismo professionale; g) Reiterata vendita al pubblico di diritto il farmaci vietati o scaduti; h) Inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; i) Grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto senza la preventiva costituzione e dalla vigente normativa in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, materia di Carta dei Servizi; j) Xxxxx e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente CONTRATTO e dalla Carta dei Servizi redatta dal Gestore ai sensi di quanto previsto dall’ art. 5. 15.2. La decisione del COMUNE di non avvalersi della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno risolutiva in una o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali occasioni costituirà soltanto manifestazione di Contrattomera tolleranza dell'inadempimento contestato, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità priva di qualsiasi effetto a favore del ‹‹Concedente›› ed obblighi GESTORE e non impedirà al COMUNE di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; avvalersene in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentealtre occasioni.

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Samples: Service Contract

Clausola risolutiva espressa. Ai Il Contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., di diritto: 1. nel caso in cui l’Appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente della GE.S.A.C. S.p.A. o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura; 2. nel caso in cui l’Appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc.) diventi socio in affari di qualsiasi natura con dipendente/i della Ge.S.A.C. S.p.A. o di persona che lavori per essa o per un’altra e diversa Società da essa controllata e/o partecipata, o di un qualunque parente delle suddette persone, senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione scritta della Ge.S.A.C. S.p.A. stessa; 3. nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l’amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo; 4. nel caso di mancato adempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti; 5. nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o con risultati diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, dall’offerta e dal contratto. 6. in caso di mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concernenti l’esecuzione dei servizi di vigilanza e l’uso dei materiali inerenti l’esercizio dell’attività di cui a contratto; 7. in caso di irregolarità o negligenza per colpa dell’Appaltatore, tali da pregiudicare la condotta del servizio e la sua ottimale esecuzione; 8. in caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dall’ art 105 del d.lgs. 50/2016; 9. nel caso in cui l’appaltatore, in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 25, non mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre alla GE.S.A.C. la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo fermo; 10. nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti di cui alla legislazione antimafia; 11. nel caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale. 12. in caso di mancato rispetto ripetuta della frequenza e qualità dei servizi di vigilanza o assenza giornaliera dei presidi fissi o mobili; 13. quando l’indicatore Sintetico del Piano Qualità Vt risulti inferiore uguale a 70; 14. in caso di non adeguamento, nei tempi previsti, della propria organizzazione di cantiere e risorse (mezzi, attrezzature e materiali) necessarie al mantenimento dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche in riscontro alla variazione di Soglia-Scenario e relativo Piano di Lavoro di riferimento. La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraal manifestarsi, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/Rda parte della Ge.S.A.C., della dichiarazione volontà di volersi avvalere avvalersi della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttrisolutiva. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in In caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 risoluzione del contratto l’appaltatore è tenuto a risarcire alla Ge.S.A.C. tutti i danni conseguenti (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentediretti ed indiretti).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.cCodice Civile, il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi uno dei casi di inadempimento del Cliente agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 5 (Consegna e verifica del Veicolo) e dall’Articolo 9 (Obblighi e Divieti a carico del Cliente) del Contratto, dichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva. il ‹‹Concedente›› ha E’ riservata peraltro alla Fiditalia la facoltà di risolvere non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, ma di chiedere l’adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatoredi Fiditalia al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz’altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/RA.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata da Fiditalia al Cliente. In seguito a tale comunicazione, il Cliente dovrà immediatamente prendere contatto con Fiditalia per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto. Qualora questo non si dovesse verificare, Fiditalia sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Veicolo è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno del Cliente, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare le spese previste dal precedente Articolo 8 (Termine della dichiarazione Locazione). In caso di volersi avvalere opposizione, Fiditalia si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo, nonché per il risarcimento dei danni causati dall’opposizione del Cliente. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore di Fiditalia per l’intero ammontare a titolo di indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione). Il Contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nel momento in cui la Fiditalia, verificandosi anche uno solo dei casi sotto elencati, dichiarerà al Cliente che intende avvalersi della presente clausola nei seguenti casiClausola Risolutiva: - mancato Mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”non consecutivi o un importo equivalente; - Perdita Definitiva del Veicolo; - mancato pagamento perfezionamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione Contratto di Acquisto del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest’ultimo; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità rimborso a Fiditalia del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa; - mancata rispondenza stipulazione dell’Assicurazione, o mancato rinnovo dell’Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte del cliente a Fiditalia; - mancata denuncia da parte del Cliente dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà di situazioni, dei dati e contidelle informazioni forniti dal Cliente su richiesta di Fiditalia, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi di quanto indicato nell’Articolo 1 (Premesse); - mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali del Cliente rispetto a quella posseduta ed esposta al momento quelle della valutazione stipula del merito creditizioContratto che, ad insindacabile giudizio di Fiditalia, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; in particolare in caso di instaurazione di - insolvenza, anche solo temporanea, del Cliente e/o del/i Garante/i, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditorida espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, vendita dell’aziendada richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso da elevazione di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentareprotesto cambiario, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativada ogni altro provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile pubblicazione di notizie relative al ConcedenteCliente e/o al/ai Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria

Clausola risolutiva espressa. Ai 8.1 Il Locatore potrà risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’art.1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - : (a) manomissione dei Beni, in violazione di quanto previsto all’Articolo 2.1; (b) violazione dei termini di licenza d’uso del software come previsti dall’Articolo 2.2.; (c) mancato pagamento pagamento, anche parziale, da parte dell’Utilizzatoredell’Affittuario, alle rispettive scadenzeanche di un solo canone; (d) mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pagamento di ogni altra somma dovuta al Locatore ai sensi del presente contratto, protratto oltre otto giorni dalla data di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoriscadenza; (e) trasferimento non autorizzato dei Beni, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo in violazione dell’Articolo 6.1; (f) uso o manutenzione impropri o non corretti, in violazione dell’Articolo 6.2; (g) sparizione, danneggiamento, o perimento di uno o più Beni; (h) intervenuto protesto del Affittuario; (i) sub-affitto dei Beni o cessione a terzi da parte del Affittuario del contratto, dell’azienda e/o suo conferimento a terzi e a qualsiasi titolo in tutto o in parte, in violazione dell’Articolo 9.1; (l) l’attuale compagine societaria dell’Affittuario venga modificata in maniera tale che il controllo societario sia trasferito a soggetti diversi. 8.2 La risoluzione diverrà senz’altro efficace a seguito della locazione finanziaria”comunicazione che a mezzo PEC sarà dal Locatore inviata all’Affittuario, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” il quale dovrà immediatamente mettere a disposizione il Bene, nei modi e 22 “Interessi nei luoghi da esso indicati. 8.3 In caso di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo alla scadenza da parte dell’Utilizzatore entro dell’Affittuario, il termine previsto nell’artLocatore si riserva espressamente la facoltà di sospendere la prestazione attraverso l'invio di un proprio incaricato sul luogo di esecuzione del contratto, autorizzato al blocco della funzionalità dei Beni. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoL’Affittuario espressamente concede, anche parzialein via preventiva, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali autorizzazione a detto incaricato di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni accedere ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al ConcedenteBeni.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Attrezzature

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha 10.1 SIRELMA avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: Acquisto qualora i Prodotti non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi pattuiti ovvero qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di “Modifiche ed aggiornamenti” (art.4) “Conformità qualitativa e difettosità" (art. 7 6.2), Esonero Termini di consegna e penalità” (art.5). 10.2 SIRELMA potrà altresì risolvere i Contratti di Fornitura in corso mediante semplice preavviso di 30 giorni qualora essa abbia notificato per iscritto al Fornitore l’inadempimento a un articolo di queste Condizioni Generali di Acquisto diverso da responsabilità quelli indicati al punto precedente e il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a detto inadempimento entro 60 giorni dalla data di detta notifica. 10.3 SIRELMA si riserva ancora il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora: - Una Società terza dovesse acquisire la maggioranza azionaria o il controllo del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; artFornitore, secondo il significato espresso dall’art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art2359 Cod. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; artCiv. 18 “Sinistri e furti”restando sin d’ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a SIRELMA tale evento entro 60 giorni dal suo verificarsi; - mancata rispondenza Il Fornitore dovesse essere sottoposto a realtà fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale. In tutti i casi la risoluzione dei Contratti di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale Fornitura avverrà mediante semplice notifica al Fornitore della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso decisione di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5SIRELMA, fermo restando per quest’ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. L’avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per SIRELMA alcuna responsabilità nei confronti del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al ConcedenteFornitore.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Clausola risolutiva espressa. Ai Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. cc che l’A.S.M. Terni S.p.A. ha il ‹‹Concedente›› ha facoltà diritto di risolvere il presente Accordo Quadro nel caso in cui l’Affidatario abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi: 1) sospensione o rallentamento delle prestazioni; 2) cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro; 3) assegnazione, anche di fatto, del subappalto a terzi; 4) mancata e/o intempestiva esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del presente contratto di tutto o parte delle prestazioni affidate; 5) mancato rispetto delle norme di garanzia della qualità durante l’esecuzione delle prestazioni; 6) mancata stipulazione delle polizze assicurative previste nell'Accordo Quadro; 7) cessione da parte dell’Affidatario dei crediti derivanti dagli O.d.S applicativi; 8) accertato inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di legge in materia di retribuzione, contribuzioni ed assicurazioni sociali, di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraal lavoro dei disabili (Legge 68/99 - art. 17); 9) accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente; 10) violazione del Codice Etico dell’A.S.M. Terni S.p.A. pubblicato sul sito dell’Azienda; 11) mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e degli ordini di servizio emessi dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio o del Coordinatore Esecuzione Lavori ai fini della sicurezza ove previsto. La risoluzione si determina di diritto mediante il semplice invio all’Utilizzatoreunilaterale dichiarazione di A.S.M. Terni S.p.A., a mezzo da farsi con lettera raccomandata A/R, a.r. . La risoluzione comporta in favore di A.S.M. Terni S.p.A. l’incameramento della dichiarazione cauzione ed il risarcimento degli ulteriori danni. L’intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro non esonera l’Affidatario dall’obbligo di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, portare a compimento le attività previste negli ordini di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttlavoro (O.d.S) applicativi in essere alla data in cui è dichiarata. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì Le parti convengono che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento o in caso di scioglimento fallimento dell’Affidatario l’A.S.M. Terni S.p.A. avrà facoltà di avvalersi dei rimedi di cui all'art.110 del Contratto ai sensi D.Lgs.50/2016 (interpello dei concorrenti che seguono in graduatoria della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile gara a procedura aperta) al Concedentefine di stipulare un nuovo Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Ai Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. cc che L’ASM Terni S.p.A. ha il ‹‹Concedente›› ha facoltà diritto di risolvere il presente Accordo Quadro nel caso in cui l’Affidatario abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi: 1) sospensione o rallentamento delle prestazioni; 2) cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro; 3) assegnazione, anche di fatto, del subappalto a terzi; 4) mancata e/o intempestiva esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del presente accordo quadro di tutto o parte delle prestazioni affidate; 5) mancato rispetto delle norme di garanzia della qualità durante l’esecuzione delle prestazioni; 6) mancata stipulazione delle polizze assicurative previste nell'Accordo Quadro; 7) cessione da parte dell’Affidatario dei crediti derivanti dagli OdL applicativi; 8) accertato inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di legge in materia di retribuzione, contribuzioni ed assicurazioni sociali, di diritto il al lavoro dei disabili (Legge 68/99 - art. 17); 9) accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente; 10) violazione del Codice Etico dell’ASM Terni S.p.A. pubblicato sul sito dell’Azienda; 11) mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e degli ordini di servizio emessi dal Responsabile ASM o dall’Assistente ai fini del rispetto del DUVRI e/o del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Aggiudicatario per l’espletamento della attività ed impianti di cui all’oggetto del presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraAccordo quadro. La risoluzione si determina di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ASM Terni S.p.A., mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo da farsi con lettera raccomandata A/R, a.r.. La risoluzione comporta in favore di ASM Terni S.p.A. l’incameramento della dichiarazione cauzione ed il risarcimento degli ulteriori danni. L’intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro non esonera l’Affidatario dall’obbligo di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, portare a compimento le attività previste negli ordini di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttlavoro (OdL) applicativi in essere alla data in cui è dichiarata. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì Le parti convengono che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento o in caso di scioglimento fallimento dell’Affidatario, l’ASM Terni S.p.A. avrà facoltà di avvalersi dei rimedi di cui all'art.110 del Contratto ai sensi D.Lgs.50/2016 (interpello dei concorrenti che seguono in graduatoria della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile gara a procedura aperta) al Concedentefine di stipulare un nuovo Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Ai Ferme le clausole risolutive espresse previste nei precedenti articoli, il Contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere ., di diritto anche: 1. nel caso in cui l’appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente della GE.S.A.C. S.p.A. o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura; 2. nel caso in cui l’appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc.) diventi socio in affari di qualsiasi natura con dipendente/i della GE.S.A.C. S.p.A. o di persona che lavori per essa o per un’altra e diversa Società da essa controllata e/o partecipata, o di un qualunque parente delle suddette persone, senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione scritta della GE.S.A.C. S.p.A. stessa; 3. nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il presente Contratto senza la preventiva costituzione fallimento o l’amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in moracui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo; 4. nel caso di mancato adempimento, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoredell’appaltatore, alle rispettive scadenzedegli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti; 5. nel caso di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttmancato avvio del servizio alla data prevista; 6. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi in caso di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentosospensione, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno ovvero mancata effettuazione (anche parziale) del servizio; 7. nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o più obblighi con risultati diversi da quelli previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contrattodal presente Capitolato Speciale, considerati essenziali dalle parti: artdall’offerta e dal contratto; 8. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsualicessione anche parziale del presente contratto a terzi, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che nonché in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttaffidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dal presente capitolato; 9. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in nel caso di scioglimento del Contratto ai sensi insolvenza della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazioneSocietà; 10. nel caso in cui l’appaltatore non mantenga in vita le polizze assicurative, per causa non imputabile al Concedenteovvero ometta di produrre alla GE.S.A.C. la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo; 11. nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti di cui alla legislazione antimafia; 12. nel caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale.

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Samples: Car Valet Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 12.1 Salvo quanto altrimenti previsto anche nel Capitolato Speciale, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in caso di: a) sussistenza o sopravvenienza di uno dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016, salve le deroghe previste dalla stessa disposizione; b) violazione del divieto di cessione del Contratto e di subaffidamento al di fuori di quanto consentito dal disciplinare di gara e dell’art. 1456 c.c174 del D.Lgs. 50/2016; c) mancata reintegrazione, da parte del Gestore, della garanzia definitiva dallo stesso prestata in favore del Comune, fatta salva la facoltà, di cui all’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, di reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Gestore; d) reiterazione, nell’arco di un anno solare, della medesima tipologia di inadempimento, allorquando da ultimo decorra inutilmente il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatoretermine assegnato allo stesso Gestore dal Comune, a mezzo lettera raccomandata A/Rseguito dell’inoltro di formale diffida ad adempiere; e) inadempimenti o comunque condotte del Gestore tali da pregiudicare la sicurezza degli utenti, della dichiarazione dei lavoratori addetti al servizio o da esporre gli impianti al concreto rischio di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoredanneggiamento o distruzione totale o parziale; f) dolo o malafede del Gestore nell’esecuzione degli obblighi discendenti dall’offerta, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del dal presente Contratto, come regolato dal CSP e dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro Carta dei Servizi; 12.3 La volontà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo è comunicata al Gestore mediante pec o modalità equipollente. 12.4 Nei casi di cui al presente articolo, il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoComune procede all’escussione della garanzia definitiva, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando fatto salvo il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentemaggior danno.

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Samples: Servizio Di Gestione Della Pubblica Illuminazione E Degli Impianti Semaforici

Clausola risolutiva espressa. Ai Il presente Xxxxxxxxx si risolverà di diritto qualora il fornitore incorra in una delle seguenti inadempienze: - ritardi di consegna; - infrazione accertata della legislazione antimafia; - nel caso non siano pervenuti i certificati relativi al collaudo del materiale richiesto; - materiale non conforme alle specifiche richiamate nel presente Contratto; - cessione del contratto senza l’autorizzazione scritta della Committente; - in caso di fallimento del fornitore; - il fornitore non risulti in regola con la documentazione relativa alla verifica di regolarità contributiva (DURC), in detto caso il Committente non procederà al pagamento delle fatture sino alla regolarizzazione del sopra citato documento. La risoluzione opererà con comunicazione da parte del Committente, a mezzo raccomandata A/R senza necessità di preavviso e senza dar luogo a risarcimento all’impresa. E comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito delle succitate inadempienze. La Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. il ‹‹Concedente›› ha facoltà civ, qualora, dalla richiesta antimafia rilasciata dall’ufficio competente, risultasse la sussistenza di risolvere una delle cause di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenzedecadenza, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessorisospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, come regolati dai precedenti arttcomma 4, del medesimo decreto nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dei direttori tecnici o dei soci o dei membri componenti il Collegio Sindacale o l’Organismo di Xxxxxxxxx. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in In caso di instaurazione di procedure concorsualirisoluzione saranno riconosciute all’Appaltatore il valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentenei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Fornitura Di Cavi Bt CPR

Clausola risolutiva espressa. Ai Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà ., nelle seguenti ipotesi: 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 2) cessazione di risolvere attività, fallimento, concordato preventivo non di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione continuità; 3) maturazione di importi per penalità contrattuali in moramisura superiore al 10% dell’importo annuo della fornitura; 4) arbitraria interruzione del servizio, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, non conseguente a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Fondazione; 5) violazione degli obblighi in materia di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, tracciabilità dei flussi finanziari; 6) sopravvenuta perdita di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Rimane fermo il diritto per la Fondazione al risarcimento del danno e delle Condizioni Generali maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto. La decisione della Fondazione di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, considerati essenziali dalle parti: in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell’inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 c.c. In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all’incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente11.

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Samples: Servizio Di Gestione Dell’ufficio Stampa E Comunicazione

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. L'inadempimento di taluno degli obblighi nascenti a carico dell'appaltatore dal contratto, dal presente accordo quadro e dalle norme di legge e di regolamento dagli stessi richiamati o cui gli stessi fanno rinvio, nonché il ritardo protrattosi per più di 15 giorni rispetto anche ad uno solo dei termini previsti dal contratto, dal presente accordo quadro e dalle norme di legge e di regolamento dagli stessi richiamati o cui gli stessi fanno rinvio, legittima Messinaservizi Bene Comune S.p.A. ad avere per risolto di diritto il contratto per effetto della semplice comunicazione al domicilio dell'appaltatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall'escussione della cauzione prestata in garanzia. 2. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Messinaservizi Bene Comune S.p.A. potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione. 3. La Messinaservizi Bene Comune S.p.A. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraprevia comunicazione scritta alla Ditta, da inviarsi mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento : a) qualora si verifichino ritardi nelle prestazioni superiori a 30 giorni solari consecutivi; b) qualora le prestazioni siano rifiutate, in quanto non conformi a quanto aggiudicato; c) qualora il servizio si svolga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente accordo quadro; d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; f) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura; g) sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta; h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenzedella Messinaservizi Bene Comune S.p.A. i) situazioni di fallimento, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoriliquidazione, come regolati dai precedenti arttdi cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore; j) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. ; k) frode dell’Appaltatore. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”La Messinaservizi Bene Comune S.p.A. si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” materiali e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento morali, subiti durante l’esecuzione del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l’interruzione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’artpubblico servizio. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in In ogni caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto risoluzione anticipata del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazionecontratto, per causa non imputabile al Concedentequalsiasi motivo, la Messinaservizi Bene Comune S.p.A., oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dalla Ditta, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a. qualora il Cliente sia stato iscritto nel registro dei protesti. Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; b. qualora le condizioni patrimoniali e finanziarie del Cliente subiscano variazioni che pongano a rischio il conseguimento delle controprestazioni dovute al fornitore; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c. qualora i dati forniti dal Cliente al Fornitore non risultassero veritieri; d. cessione e/o trasferimento in qualsivoglia forma del contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte del Fornitore; ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e. utilizzo dell’energia elettrica in modo non conforme rispetto a quanto previsto dal contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica; impedimento all’accesso dei misuratori, alterazione e/o manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni, comunicazioni di autoletture mendaci; f. anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nella documentazione contrattuale. g. sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori; Inoltre è facoltà del Fornitore risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto su semplice dichiarazione il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare contratto in caso di instaurazione di procedure concorsualiritardato/ mancato pagamento protrattosi per oltre quindici giorni dalla scadenza della fattura, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) ovvero per mancata prestazione/ ricostituzione della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentegaranzia.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

Clausola risolutiva espressa. Ai Oltre alla disciplina sulla risoluzione prevista nelle presenti condizioni generali di contratto, il rapporto tra Xxxx Servizi Ambientali S.p.A.. e l’Affidatario potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: 1. il ‹‹Concedente›› ha facoltà reiterata e grave inosservanza alle direttive del Direttore dell’esecuzione del contratto; 2. qualora l’Affidatario ricorra al subappalto senza autorizzazione di risolvere Alia Servizi Ambientali S.p.A..; 3. qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto venga meno, in capo all’Affidatario, sopravvenga anche uno soltanto dei motivi di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti arttesclusione previsti all’art. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento 80 del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’artCodice degli appalti; 4. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto qualora l’Affidatario effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare13 agosto 2010 n. 136 e s.m. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato; 5. cessione del contratto a terzi o subappalto anche parziale senza autorizzazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A..; 6. qualora il totale cumulato delle penali applicate all’Affidatario superi il 10% dell’ammontare netto del contratto; 7. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza; 8. accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Affidatario o subappaltatore; 9. frode o negligenza grave nella condotta dell’appalto; 10. venir meno, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5in qualsiasi momento di efficacia del contratto, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA prevista dai documenti contrattuali; 11. comportamenti illeciti sanzionati dal D. lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Affidatario dal modello di gestione; 12. revoca delle autorizzazioni amministrative / abilitazioni previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del veicolo oggetto della locazionecontratto. Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del contratto d’appalto, per causa nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’Affidatario. E’ fatto salvo il diritto di Alia Servizi Ambientali S.p.A.. al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. La decisione di Alia Servizi Ambientali S.p.A.. di non imputabile al Concedenteavvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

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Samples: General Conditions of Contract for Service Contracts, Supplies and Supplies With Installation

Clausola risolutiva espressa. Ai Il comune ai sensi dell’art. 1456 del c.c. si riserva il ‹‹Concedente›› ha facoltà diritto di risolvere di diritto il presente Contratto contratto, senza la preventiva costituzione in moraalcun onere se non il pagamento per il servizio reso fino a quel momento, mediante il semplice invio all’Utilizzatorecomunicazione scritta da inviarsi tramite PEC nelle seguenti ipotesi: a. si accerti, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione successivamente alla stipulazione del presente Contratto, come regolato dalla la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dal Contraente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in sede di gara o comunque prima parte dell’artdella stipula del Contratto stesso, ovvero il venir meno, in capo al Contraente stesso, dell’assenza dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla gara; b. non si utilizzi, nei movimenti finanziari relativi al presente Contratto, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., a consentire la piena tracciabilità dei predetti movimenti; c. venga ceduto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il presente Contratto di appalto; x. xxxxx quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia intervenuta cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal presente Contratto; e. la cauzione definitiva eventualmente escussa non venga reintegrata entro il termine previsto nell’artdi 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione. f. alla terza irregolarità accertata, fatta comunque salva la comminazione e trattenuta delle penali se previste; g. utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l’aggiudicatario sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; h. mancata esecuzione dei servizi secondo le regole della normale correttezza e della buona fede anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale i. violazione di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti, j. scioglimento, liquidazione o sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il comune. 3 “Modalità La risoluzione è efficace decorsi 30 giorni dalla comunicazione in forma scritta da parte del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentecomune.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà del Codice Civile, costituiscono cause di risolvere risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata della fornitura; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il presente Contratto senza mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la preventiva costituzione in moraviolazione delle disposizioni di cui all'art. 53, mediante comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il semplice invio all’Utilizzatore, contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a mezzo lettera raccomandata A/R, seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorerisolutiva. Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, alle rispettive scadenzel’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di almeno quattro canoni periodici anche se relativi risoluzione espressa del contratto ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte sensi dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoe nel D.L. 12.11.2010, anche parzialen. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialen. 217. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttapplica inoltre l'art. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) 1 c. 13 della Legge FallimentareL. 7.8.2012, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente135.

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Samples: Fornitura Di Attrezzature E Veicoli