Common use of Clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Sono motivi di risoluzione sia del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle Contratto di Accordo Quadro che dei Contratti Attuativi le seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità cause: 1) Perdita da parte del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno Fornitore dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni partecipazione alle gare pubbliche di cui alla Legge all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici; 2) Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva; 3) Subappalto non autorizzato; 4) Cessione del Contratto; 5) Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi ; 6) Non superamento del periodo di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto prova; 7) Non accettazione di integrità; - adeguamento dei prezzi in caso di xxxxxribasso, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadronuovo Accordo Quadro di Consip o di ESTAR o di revisione dei prezzi; 8) Mancato reintegro della cauzione definitiva Si applica l’art. 108 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tali casitutti i predetti casi il RES, l’Associazione procederà all’incameramento in coordinamento con il Direttore della cauzione definitivaEsecuzione (laddove nominato), fatta comunque salva la facoltà provvede ad istruire motivata e documentata proposta di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata ad ESTAR che potrà procedere alla risoluzione, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeanche parziale, del contratto di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e per gli effetti dell’art. 1456 seguenti del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore, senza fornire alcun termine di preavviso, nei seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la casi: a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni; b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai fini della stipula sensi dell’art. 444 del presente Accordo; - codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80; d) qualora vengano utilizzati prodotti non conformi nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; e) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato negli atti dal Contratto; f) violazione del divieto di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario interruzione del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.Servizio;

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Samples: Capitolato Tecnico Amministrativo, Lavori Di Manutenzione Ordinaria Per Rifacimento Asfalto, Maintenance Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi 1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e per gli effetti dell’art. 1456 seguenti del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la casi: a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni; b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai fini della stipula sensi dell’art. 444 del presente Accordo; - codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80; d) qualora vengano utilizzati prodotti non conformi nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; e) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato negli atti dal Contratto; f) violazione del divieto di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione interruzione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.fornitura;

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Samples: Fornitura Di Prodotti, Fornitura Di Prodotti, Fornitura Di Prodotti

Clausola risolutiva espressa. Ai L’Acquirente potrà risolvere anticipatamente il Contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da parte dell’Acquirente da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • inadempimento anche parziale da parte del codice civileFornitore consistente in: ritardo sui termini di consegna, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche per una sola parte dei Beni/Servizi ordinati o non conformità dei Beni o Servizi ordinati alle Specifiche; • violazione dell’art. 14 (Cessione dei diritti) delle seguenti ipotesi: - qualora presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 20 (Prevenzione della corruzione) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 21 (Riservatezza) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 22 (Standard etici e diritti umani) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 23 (Integrità dei dati) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 24 (Sanzioni ed Esportazioni) delle presenti Condizioni Generali. In tal caso l’Ordine, in tutto o in parte, si intenderà annullato, fatto salvo il diritto dell’Acquirente di chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti. Ogniqualvolta sia accertata maturato a favore dell’Acquirente il diritto a penali o a risarcimento, potrà essere effettuata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara compensazione tra reciproci debiti e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in crediti. Nel caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro credito da risarcimento, l’Acquirente farà la propria valutazione del danno in buona fede, e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrotale cifra potrà esser compensata su base volontaria ex art. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale1252 c.c.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, General Conditions of Purchase, Conditions of Purchase

Clausola risolutiva espressa. Ai L’Acquirente potrà risolvere anticipatamente il Contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da parte dell’Acquirente da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • inadempimento anche parziale da parte del codice civileFornitore consistente in: ritardo sui termini di consegna, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche per una sola parte dei Beni/Servizi ordinati o non conformità dei Beni o Servizi ordinati alle Specifiche; • violazione dell’art. 14 (Cessione dei diritti) delle seguenti ipotesi: - qualora presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 20 (Prevenzione della corruzione) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 21 (Riservatezza) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 22 (Standard etici e diritti umani) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 23 (Integrità dei dati) delle presenti Condizioni Generali; • violazione dell’art. 24 (Sanzioni ed Esportazioni) delle presenti Condizioni Generali. In tal caso l’Ordine, in tutto o in parte, si intenderà annullato, fatto salvo il diritto dell’Acquirente di chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti. Ogniqualvolta sia accertata maturato a favore dell’Acquirente il diritto a penali o a risarcimento, potrà essere effettuata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara compensazione tra reciproci debiti e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in crediti. Nel caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro credito da risarcimento, l’Acquirente farà la propria valutazione del danno in buona fede, e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrotale cifra potrà esser compensata su base volontaria ex art. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale1252 c.c.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto, Purchase Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1456 del codice civile. 2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [•] giorni dall’inadempimento, l’affidamento sarà revocato nel caso senza che occorra alcun atto di costituzione in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora mora o di diffida ad adempiere. 3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi dovuto al Concessionario a quanto indicato negli atti titolo di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo rimborso e/o di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iiprogettazione.; - in 4. In caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso risoluzione di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario diritto del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivaContratto, fatta comunque salva la facoltà prova di procedere nei confronti dell’affidatario ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal la selezione del nuovo rapporto contrattualeConcessionario.

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Samples: Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto di Fornitura ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ., (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) mancato rispetto del codice civiletermine di prestazione dei Servizi o di consegna dei Beni; b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, l’affidamento sarà revocato nel caso con sentenza passata in cui ricorra anche una sola giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; c) difformità delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato negli atti in proposta, nonché nelle specifiche Schede Tecniche; d) violazione del divieto di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto di Fornitura; e) violazione dell'obbligo dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza); f) azioni giudiziarie contro l’Amministrazione di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme diritti di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iibrevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui.; - in 2. In caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario risoluzione della Fornitura, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della medesima a favore del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualePunto Ordinante.

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Samples: Fornitura E Stampa Di Locandine E Pieghevoli, Fornitura Di Tagliandi Postali

Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 31, la Banca può dichiarare risolto il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: (i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (iii) infedele dichiarazione dei dati dell’Utilizzatore , se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta. La comunicazione di risoluzione sarà inviata all’Utilizzatore dal Gestore, in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato, o messa a disposizione dell’Utilizzatore , su Supporto Durevole, mediante il Sito Internet accedendo all’area riservata, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo con l’Utilizzatore . In caso di risoluzione del rapporto: - qualora sia accertata l’Utilizzatore deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al 10% dell’importo netto contrattualeCliente; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo secondo le modalità previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iiall’art. 19 ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedimento Autorità Giudiziaria).; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Condizioni Di Utilizzo Carta Prepagata, Condizioni Generali Di Contratto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi Applicativi, Contratto Di Fornitura Di Servizi

Clausola risolutiva espressa. Ai L’INPDAP può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’artdi quanto disposto dall’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare l’INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in cui ricorra anche una sola mora nei seguenti casi: 1. frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura; 2. stato di inosservanza della ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; 3. manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura; 4. inadempienza accertata alle norme in materia di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - maestranze; 5. sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione ; 6. rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nei termini previsti nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso presente capitolato; 7. prolungato mancato funzionamento o prolungato mancato aggiornamento del data-base disponibile su internet; 8. reiterate situazioni di mancato rispetto delle disposizioni modalità di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri esecuzione contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeo reiterate irregolarità e/o inadempimenti.

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Samples: Contract for Supply of Office Supplies, Contract for Supply of Office Supplies

Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo quanto previsto all’Articolo “Subappalto”, nonché quanto previsto in materia di risoluzione o di altre disposizioni del contratto e della normativa vigente il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei casi in cui: a) l’APPALTATORE non esegua i lavori, il servizio e/o il progetto esecutivo in conformità alle condizioni previste nel contratto e per gli effetti dell’art. 1456 dal presente Capitolato, nonché impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti ovvero le azioni risolutive proposte non vengano dal COMMITTENTE ritenute adeguate; b) l’APPALTATORE e/o il SUBAPPALTATORE violi le disposizioni previste dalla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente dall’inquinamento, ovvero non osservi le misure previste nel DUVRI, ovvero nel PSC o nel POS; c) l’APPALTATORE e/o il SUBAPPALTATORE non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico, fiscale, contributivo e previdenziale del codice civileproprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica o non provveda versamento dell’IVA dovuta all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto; d) l’APPALTATORE ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto o non provveda al loro rinnovo; e) l’APPALTATORE e/o il SUBAPPALTATORE abbia perduto i requisiti necessari al superamento del processo di qualificazione; f) le certificazioni esibite o prodotte dall’APPALTATORE, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini dell’aggiudicazione del contratto o della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iisua esecuzione, risultino, in qualsiasi momento, irregolari.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Capitolato Di Sicurezza, Capitolato Di Sicurezza

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.120/2020; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Minibus E Autocarri, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carrelli Elevatori

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore. In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Contratto Di Fornitura, Contract for the Supply of Milestone X Suite

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011 , si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 21, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale , la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario dall’Aggiudicatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura del servizio senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura del servizio tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla dal d.l. 11/2020 e ss.mm.ii.; - nelle ipotesi previste dal d.l. 76/20 così come convertito con la l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario dell’Aggiudicatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodel contratto. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Catering, Accordo Quadro Per Servizio Di Catering

Clausola risolutiva espressa. Ai Il presente contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche C.C. laddove si verifichi una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la ritardo non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordogiustificato e non autorizzato superiore a 15 giorni nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dall'incarico; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariodeterminare danno nella regolare realizzazione dell'intervento; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo la penale di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al cui all'art. 6 abbia raggiunto il 10% dell’importo netto contrattuale; dell'importo del corrispettivo professionale sul quale è stata calcolata. - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme mancata presenza in ufficio per più di gara; 15 gg del tecnico incaricato - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; finanziari - nelle ipotesi esecuzione dei servizi in modo difforme alle prescrizioni del presente Capitolato La risoluzione si verificherà di mancato rispetto diritto quando l'Amministrazione committente dichiarerà all’aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva. In tale ipotesi, l'Amministrazione committente si intenderà libera da parte dell’Affidatario ogni Impegno verso l’aggiudicatario inadempiente senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già effettuate al momento della risoluzione del Patto contratto che siano state approvate dall'Amministrazione committente, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di integrità; - eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione committente in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - conseguenza dell'inadempimento. E’ altresì prevista la risoluzione del contratto in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - corso nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casiin cui i parametri delle convenzioni Consip S.p.a, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivasuccessivamente intervenute, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti risultino migliorativi rispetto a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.contenuti nell’affidamento originario e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012);

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Samples: Direttore Dell'esecuzione Del Contratto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso costituiscono cause di risoluzione contrattuale: 1. apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario; 2. messa in cui ricorra anche una sola liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; 3. impiego di personale non dipendente dall’Aggiudicatario; 4. gravi violazioni e/o inosservanze delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto disposizioni legislative e regolamentari nonché delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula norme del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti Capitolato in materia igienico-sanitaria; 5. gravi violazioni delle norme del presente Capitolato relative alle caratteristiche merceologiche; 6. mancata osservanza del sistema di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo autocontrollo ex D. Lgs.vo 26.05.1997 n. 155; 7. gravi casi di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di tossinfezione alimentare; 8. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali p territoriali; 9. interruzione non motivata del servizio; 10. su-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato; 11. violazione ripetuta delle norme di lavoro sicurezza e integrativi localiprevenzione; - nel caso Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di mancato rispetto delle disposizioni diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva: Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’Aggiudicatario a titolo di risarcimento dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodanni subiti per tale clausola. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla La risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti avverrà con le clausole stabilite dal nuovo rapporto contrattualecontratto.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 25, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: Atto Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 , si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD. Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 15, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi d’inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono essere in particolare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: a) fallimento dell’impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio; b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta; c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello d’efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti d’idoneità – anche sanitaria – previsti dalla legislazione vigente; d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileregolamentari, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola nonché delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula norme del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non conformi eliminate dalla ditta, anche a quanto indicato negli atti seguito di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza diffide del Comune; h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, accertate tramite acquisizione di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto documentazione da parte dell’Affidatario delle XX.XX., Ministero del Patto Lavoro, INPS, INAIL o Prefettura; i) interruzione non motivata del servizio; l) gravi disservizi; m) violazione del divieto di integrità; - in caso subappalto; p) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune; q) violazione dell’obbligo di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso permettere al Comune di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;

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Samples: Capitolato d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai 12.1. Le Parti concordemente stabiliscono che ACCREDIA avrà la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileC.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra la presente convenzione, allorquando il CAB sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 4, 7, 11, 13 e 19 del presente accordo, salvo il diritto di ACCREDIA alla richiesta di risarcimento dei danni. 12.2. ACCREDIA comunicherà per iscritto l’avvenuta risoluzione di diritto della presente convenzione allorquando verrà deliberata dal Comitato Settoriale di Accreditamento. 12.3. Le Parti espressamente prevedono inoltre che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti ipotesicasi: a) fallimento del CAB o cessazione dell’attività; b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione inviata da ACCREDIA; c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di: - qualora sia accertata situazioni oggettive che avrebbero impedito la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini stipula della stipula del presente AccordoConvenzione stessa; - qualora vengano utilizzati prodotti fatti che dimostrino non conformi a quanto indicato negli atti essersi verificata l'ipotesi di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariocompetenza ed imparzialità del CAB; - sospensione della fornitura senza giustificato motivocomportamenti fraudolenti da parte del CAB; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione variazioni sostanziali della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti prescritti necessari per l’Accreditamento. 12.4. A garanzia dei richiedenti le attività del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 sedi e ss.mm.iicon le modalità più opportune, ivi compreso il proprio sito web, l’intervenuta risoluzione della presente Convenzione.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Accreditation Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di: a) mancata o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale; b) accertate carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dall’Impresa nell’offerta tecnica (doc. f) ovvero a quanto prescritto dal capitolato speciale; c) tre inadempimenti per gli effetti prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti indicati nel capitolato speciale; d) ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007; e) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio anche per un solo giorno. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede; f) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità; g) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento; h) violazione dell’obbligo dell’Impresa appaltatrice di informare immediatamente l’Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 24 della L.R. Toscana n. 38 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in 2007; i) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento e dal capitolato per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione; l) cessione del contratto o subappalto non autorizzato; m) perdita dei requisiti di ordine generale di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità all’art. 80 del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula D.lgs 50 del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione 2016; n) applicazione di penali pari in misura superiore al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno annuale del contratto; o) carenza nel rifornimento dei prodotti indicati nel capitolato speciale; p) intossicazione alimentare degli ospiti o del personale anche per una sola volta; q) mancata sostituzione del personale addetto al servizio in assenza dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iilegge; r) mancato approvvigionamento dei presidi per incontinenza di idonea qualità per oltre cinque giorni; s) erogazione dei pasti in difformità con quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto per più di tre volte nel corso dell’anno.; - in caso t) servizio di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di pulizia e\o sanificazione inadeguato dopo tre richiami scritti da parte dell’Azienda; u) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario dell’Azienda o degli enti competenti per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualel’emergenza sanitaria COVID-19.

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Samples: Servizi Socio Assistenziali

Clausola risolutiva espressa. Ai Il Committente, potrà risolvere anticipatamente il contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 108 del codice civileD. Lgs. 50/2016 e fermi restando tutti i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto, l’affidamento sarà revocato nei seguenti casi - si siano verificate le situazioni di cui all’art. 108, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; - nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011; - nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti eventuale di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione applicazioni di penali pari al che superino cumulativamente il 10% dell’importo netto contrattualecomplessivo dell’appalto; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in nel caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionedal Committente; - nel caso di inosservanza violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiobbligazioni contrattuali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionaledell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadroingiustificata sospensione del servizio e/o della fornitura; - nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative; - nel caso di insorgenza a carico dell’Appaltatore di una procedura concorsuale; - cessazione dell’esercizio da parte dell’Appaltatore; - perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere; - l’Appaltatore abbia violato gli obblighi stabili dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile; - l’Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dal Committente, ovvero se si verificassero per 3 volte consegne con ritardi superiori al numero massimo di giorni indicato; - l’Appaltatore consegnasse per 3 volte nel corso della durata del contratto partite di prodotto non conforme per quantità, qualità, rendimenti, consumi, o ogni altro elemento contenuto nel contratto e nei relativi allegati - comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamene previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione; - nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto venga meno in capo all’Appaltatore, anche uno soltanto dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; La risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all’Appaltatore sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni. In tali casicaso di risoluzione del contratto, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivaverranno compensate le forniture eseguite che siano state riconosciute idonee a insindacabile giudizio del Committente. Il Committente potrà altresì risolvere anticipatamente il presente contratto, fatta comunque salva la facoltà ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016., qualora si siano verificate le situazioni di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti cui al comma 1, lett. a), b) e derivanti dalla risoluzione contrattualed). Nel caso di risoluzione, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualequelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

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Samples: Appalto Di Servizi

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di grave inadempimento, ovvero in caso di inadempienze per fatti o atti ricadenti sul minore partecipante, il Committente ha piena facoltà di considerare risolto di diritto il contratto. La risoluzione opererà automaticamente a seguito di formale comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 co. 2 c.c. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Committente potrà applicare la presente clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: a) scarsa e inadeguata sorveglianza dei minori, in tutte le fasi del codice civilesoggiorno (dalla presa in carico dalle famiglie alla relativa riconsegna) che possa mettere in pericolo e cagioni danno e/o infortunio, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario di qualsiasi grado, ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara minori ospiti; b) carenze igieniche nella conservazione, preparazione e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura somministrazione dei cibi tali da aver comportato l'irrogazione alterare il normale stato di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - salute agli ospiti; c) carenze igieniche della struttura (pulizia dei servizi igienici, delle stanze, delle aree comuni) tali da creare condizioni di disagio agli ospiti e condizionare il venir meno buon esito del soggiorno; d) atti o molestie di qualsiasi natura, nei confronti dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - minori ospiti attuate da personale dell’appaltatore o ad esso riconducibile in virtù dei service acquisiti. In caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario risoluzione del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione contratto l’Istituto procederà all’incameramento della cauzione definitivae all’immediata escussione, fatta comunque salva la facoltà per l’intero importo garantito, di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetutte le garanzie prestate, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeincamerando le relative somme, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso Nell’eventualità in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata trattasi di RTI, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi mandataria si impegna, sin da ora, a quanto indicato negli atti rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in mandato stipulato con il subappaltatore. In caso di xxxxxviolazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, doloil presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, colpa gravein applicazione dell’articolo 3, grave negligenza; - in comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di mancato reintegro del legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Contratto Stipulato in Modalità Elettronica

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura delle prestazioni senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura delle prestazioni tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Bombole Di Ossigeno Medico

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi La clausola risolutiva espressa costituisce uno degli strumenti più efficaci a disposi- zioni delle parti di un contratto di sponsorizzazione, e principalmente dello sponsor, per gli effetti dell’artregolare tutte le ipotesi prevedibili in cui la controparte non adempie correttamente alle proprie prestazioni. In base all’art. 1456 del codice civilec.c. , l’affidamento sarà revocato infatti, “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (I comma). In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva (II comma)”. Presupposto di un’utilizzazione efficiente di questo tipo di clausola, però, come si può dedurre dall’art. 1456 c.c., deve essere la formulazione precisa delle modalità con cui le prestazioni devono essere eseguite; solo così, infatti, si può raggiungere un discre- to livello di certezza nei rapporti fra sponsor e sponsee poiché, qualora vi dovesse essere un accordo che indica le obbligazioni fondamentali giusto per grandi linee e con l’utiliz- zazione di espressioni di portata generale, si vanificherebbe l’obiettivo di creare una di- sciplina negoziale completa ed articolata tale da scongiurare ogni imprevisto che possa impedire la realizzazione degli interessi delle parti. Una volta costituito un apparato di disposizioni che abbraccia tutti gli aspetti relativi ad una sponsorizzazione, senza trascurare nessuno degli elementi giusto perché dovesse apparire secondario, l’inserzione della clausola risolutiva espressa permette di affronta- re meglio tutte le ipotesi in cui ricorra anche le obbligazioni in capo ad una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la parti non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti siano adem- xxxxx secondo le modalità prestabilite178. Un esempio di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo come si possa utilizzare questo tipo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione clausola si trova soprattutto nel contratto riportato in appendice al n° 6 dove l’art. 7.5 segna l’elenco di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle tutte le ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva lo sponsor ha la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario comunicare la risoluzione di diritto del contratto senza la necessità di una preventiva costituzione in mora. Quest’elenco si caratterizza per tutti gli oneri conseguenti il fatto che richiama tutte le clausole risolutive espresse già presenti nel contratto e derivanti dalla risoluzione contrattualerelative alle varie prestazioni dovute dallo sponsee. In questo modo si crea un sistema abbastanza preciso che riduce le possibilità che possa sorgere una controversia, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecosa che, si ricorda, è uno degli obiettivi fissati dai giuristi anglosassoni affinché la sponsorizzazione abbia successo179.

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Samples: Sponsorship Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del codice civileservizio in danno del gestore inadempiente, l’affidamento sarà revocato nel salvo il risarcimento per maggiori danni, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: • Nel caso che l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’ammontare dell’affidamento; • 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in cui ricorra anche una sola seguito a diffida formale da parte del Politecnico; • arbitrario abbandono del servizio; • atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; • dichiarazione di fallimento dell’impresa; • cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; • Inosservanza delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula norme in materia di sicurezza dei lavoratori; • In caso d’inosservanza di quanto previsto all’Art. 28 “Normativa anticorruzione” e dei “Patti d’Integrità” del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti documento. • In caso di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno perdita dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario previsti dall’art. 80 del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel D.lgs. 50/2016 Nel caso di cessione dell’Accordo Quadroin subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere nei confronti dell’affidatario per a risoluzione del contratto in tutti gli oneri conseguenti i casi e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016

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Samples: Catering Services Agreement

Clausola risolutiva espressa. La ditta aggiudicataria resta obbligata per tutta la durata del contratto. Qualora si verificassero da parte della ditta inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o, in caso di ripetute inadempienze oltre a quelle già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, il Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza. Il Committente potrà a suo insindacabile giudizio provvedere alla revoca dell’appalto con addebito di ogni conseguente e relativa spesa a carico della ditta aggiudicataria, anche al di fuori delle inadempienze già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, in caso di gravi infrazioni alle condizioni dell’appalto e/o di danno di immagine arrecato al Comune di Soliera a causa del servizio, del modo di eseguirlo e/o del mancato servizio stesso o di una sua parte. Si ritiene comunque fin d’ora come inadempienza e danno all’immagine anche l’articolo su giornale quotidiano o articoli simili di lamentela da parte di cittadini sui servizi svolti dall’impresa. L’appalto si intenderà revocato in caso di fallimento della ditta aggiudicataria. Ai sensi e per gli effetti dell’artdell’ art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento il contratto sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle inoltre risolto di diritto nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente AccordoMancata assunzione dell’appalto nella data stabilita, previa costituzione in mora; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura Sospensione, anche parziale, degli interventi senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo L’appaltatore si trovi in stato di riservatezzainsolvenza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualeSubappalto vietato o non autorizzato; - Abituale deficienza o negligenza nei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate compromettano il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.regolare svolgimento dell’appalto;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per gli effetti dell’artil risarcimento dell’ulteriore eventuale danno nelle seguenti ipotesi: - mancato rispetto dei termini previsti dal presente contratto per la predisposizione del sistema di gestione in modalità web del servizio di cassa e tesoreria, - inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente schema di contratto, che si protragga oltre l’eventuale ulteriore termine, che AVEPA potrà accordare con lettera inviata tramite PEC per porre fine all’inadempimento. 1456 del codice civileL’AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto in qualsiasi momento e previo avviso di 60 (sessanta) giorni solari, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola sopravvenute disposizioni legislative e normative comunitarie e/o nazionali impongano all’AVEPA un sistema di erogazione dei contributi e delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata competenze incompatibile con quello previsto dal presente contratto, salva la non veridicità facoltà per il Tesoriere/Cassiere di proporre le modificazioni del contenuto rapporto capaci di soddisfare l'adeguamento delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - condizioni in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui essere alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadronuova normativa. In tali casital caso l’AVEPA, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivacon proprio insindacabile e motivato provvedimento, fatta comunque potrà recedere dal contratto ovvero accettare le proposte modificative presentate dal Tesoriere/Xxxxxxxx. In ogni caso resta salva la facoltà di AVEPA di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti spesa a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecarico dell’aggiudicatario.

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Samples: Servizio Di Tesoreria Ordinaria E Servizio Di Cassa

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi Il presente contratto si risolverà di diritto previa semplice comunicazione scritta della stazione appaltante, senza necessità di costituzione in mora e per gli effetti dell’art. 1456 salvo il risarcimento del codice civiledanno, l’affidamento sarà revocato in caso di: a) contestazione di cinque irregolarità nella fornitura nel caso corso dell’anno; b) singolo ritardo superiore a cinque giorni nell’evasione completa dell’ordine rispetto al termine contrattuale previsto; c) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo d’esempio, la ripetuta evidenziazione di mancanti derivante da discriminazione delle farmacie pubbliche gestite dalla stazione appaltante rispetto all’insieme dei soggetti operanti sul mercato ovvero da approvvigionamenti insufficienti; d) fornitura di prodotti in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a palese violazione di quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle stabilito dalle norme di gara; - nelle ipotesi buona conservazione dei farmaci; e) fornitura di farmaci d’importazione, senza l’autorizzazione preventiva della stazione appaltante. In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, il fornitore aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la stazione appaltante di affidare a terzi le forniture in danno del fornitore inadempiente, addebitando a quest’ultimo le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dalla l. 120/2020 dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto maggiori spese sostenute da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxdella stazione appaltante, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Affidamento

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità mancato inizio del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato servizio nei termini prestazionali, prescritti negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariodall’aggiudicatario; - sospensione della fornitura del servizio senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura del servizio tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla dal d.l. 11/2020 e ss.mm.ii.; - nelle ipotesi previste dal d.l. 76/20 così come convertito con la l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario dell’Aggiudicatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodel contratto. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. Il contratto relativo al presente CSA si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza reiterata e/o grave dell'IMPRESA anche di una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura del COMUNE DI BENEVENTO, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'IMPRESA. 2. Si procederà alla risoluzione del contratto, anche qualora si verifichino a carico dell’IMPRESA le ipotesi previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 3. Nei casi succitati il COMUNE DI BENEVENTO si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituto a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 4. Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente CSA o nei suoi allegati, convengono la risoluzione espressa del contratto, nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità : a) sospensione del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura servizio senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - ; b) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il ; c) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell’IMPRESA e valutate come tali e adeguatamente motivate dal COMUNE DI BENEVENTO; d) venir meno in capo all’IMPRESA, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 ordine generale di cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006, dei requisiti di cui al disciplinare e ss.mm.ii.; - in caso al presente CSA; e) cessazione, concordato preventivo o fallimento dell’IMPRESA, o atti di sequestro o pignoramento a carico di questi; f) per motivi di pubblico interesse; g) nei casi di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di dalla COMUNE DI BENEVENTO; h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso ; i) impiego di personale non dipendente dell’IMPRESA; j) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi ; 5. Ai sensi dell’art. 1454 del codice civile quando nel corso dell’esecuzione del contratto il COMUNE DI BENEVENTO accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’IMPRESA si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodiritto. 6. In tali casitutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto. L’IMPRESA riconosce al COMUNE DI BENEVENTO il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dallo stesso. A carico dell’IMPRESA graverà anche l’onere dell’eventuale maggior costo sostenuto dal COMUNE DI BENEVENTO per assicurare la continuità e l’espletamento dei servizi richiesti. 7. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva il COMUNE DI BENEVENTO si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualesubentro nel servizio, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualedel concorrente secondo classificato.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatarioaffidatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Ai Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato convengono la risoluzione espressa del contratto nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità : a) mancato inizio del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula servizio da parte dell'impresa nei termini prestazionali prescritti dal presente Capitolato e dai documenti di gara; b) sospensione del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura servizio senza giustificato motivo; - ; c) violazione dell'obbligo di riservatezza; - ; d) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - ; e) il venir meno meno, dopo l’aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di ; f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso ; g) impiego di personale non dipendente dell'Impresa o comunque non formalmente incarico dall'Impresa stessa; h) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in . In caso di xxxxxrisoluzione del contratto, dolosalvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, colpa grave, grave negligenza; - all'Impresa può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante. In caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva revoca il Consorzio si riserva la facoltà di procedere interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo lo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione formulata in esito alle operazioni di gara nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni o all’addebito dei maggiori oneri conseguenti nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualedell'Impresa revocata.

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Samples: Servizio Di Elaborazione Delle Retribuzioni E Consulenza Del Lavoro

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi L’ARPA Lazio potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa nelle seguenti ipotesi: - il caso in cui, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civiledelle condizioni stabilite nel presente capitolato, l’affidamento sarà revocato l’aggiudicatario comprometta l’esecuzione a regola d’arte della prestazione oggetto dell’affidamento; - nel caso in cui ricorra anche una sola l’ammontare complessivo delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordopenali superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa); - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti in caso di gara cessione dell'azienda e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariodi cessazione di attività; - in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta e fallimento dell’appaltatore; - in caso di sospensione della fornitura dell’esecuzione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e di subappalto non autorizzato dall’Associazioneautorizzati dall’ARPA Lazio; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. - nel Nel caso di mancato rispetto risoluzione, nessun compenso, indennità o altro spetterà all'appaltatore, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario attività regolarmente eseguite, accertate e accettate dall’ARPA Lazio, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Patto di integrità; - in contratto. In caso di xxxxxrisoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, dolol’ARPA Lazio, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva ferma restando la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualeaffidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Xxxxxx, compresi ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno

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Samples: Capitolato Per La Fornitura Di Abbonamenti a Periodici

Clausola risolutiva espressa. Ai L’ASL potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si conviene altresì che l’ASL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilecod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico con raccomandata a.r., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione deII’Appalto, nonché per la stipula del presente AccordoContratto; - qualora vengano utilizzati prodotti l’operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, beni e/o servizi che non conformi a quanto indicato negli atti abbiano i requisiti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatarioconformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; - sospensione della fornitura senza giustificato motivoqualora l’operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, daII’Offerta Tecnica; - violazione dell'obbligo mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di riservatezza10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione; - gravi e reiterate inadempienze nella inadempimento alle disposizioni del Direttore di Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - applicazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazioneoltre la misura massima stabilita all’articolo 10 della presente Contratto; - nel caso di inosservanza violazione di una delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione obbligazioni indicate agli articoli Trattamento dati personali, Cessione del contratto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del presente atto; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integritàfallimento dell’affidatario; - in caso venga disposta, nei confronti dell’imprenditore owero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della ........................................ con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all‘esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di xxxxxcui agli artt.317 c.p., dolo318 c.p., colpa grave319 c.p., grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro319 bis c.p., 319 ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In tali casitutte le predette ipotesi, l’Associazione procederà all’incameramento la Stazione Appaltante darà comunicazione aII’Affidatario del servizio della volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione definitivaa titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell’affidatario, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. Resta salvo l’ulteriore diritto della S.A. a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeinadempienza dell’impresa aggiudicataria.

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Samples: Contract for Engineering and Architecture Services

Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 35, l’Emittente può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità : (i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (iii) infedele dichiarazione dei dati del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario Titolare e, se del caso, del Titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta; (iv) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai fini della stipula sensi del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti D.Lgs. 231/2007. La comunicazione di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare dall’Emittente con raccomandata A.R., per via telematica (e-mail o PEC), o tramite altri strumenti di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione comunicazione scritta utili per lo scopo di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - volta in volta disponibili(cfr. art. 41). In caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso risoluzione del Contratto: a) il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di inosservanza delle norme ogni ragione di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - sua pronta invalidazione tagliando verticalmente la Plastica in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodue parti. In tali casicaso diverso, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. L’Emittente è comunque salva la facoltà sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti spettanza a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualevalere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al Titolare; b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedimento Autorità Giudiziaria) con le modalità previste al precedente art. 21.

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Samples: Regolamento Contrattuale

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini apertura di una procedura concorsuale a carico della stipula del presente AccordoCooperativa ; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti messa in liquidazione o in altri casi di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariocessione dell’attività da parte della Cooperativa; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezzainterruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualeregolamentari; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle gravi violazioni e/o inosservanze delle norme di garadella presente convenzione relative al personale; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localio territoriali; - nel caso difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziariofferta ed accettato dal comune; - nelle quando la Cooperativa si renda colpevole di frode. Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di mancato rispetto da parte dell’Affidatario diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Patto Comune, in forma di integrità; - in caso lettera raccomandata, di xxxxxvolersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento la Cooperativa incorre nella perdita della cauzione definitivache resta incamerata dal Comune, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario salvo l’ulteriore risarcimento del danno per tutti gli oneri conseguenti l’eventuale nuovo contratto e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeper tutte le circostanze che potranno verificarsi.

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Samples: Convenzione Per La Coprogrammazione E Gestione Dei Servizi Per La Prima Infanzia

Clausola risolutiva espressa. Ai GECT GO si riserva la facoltà di risolvere la convenzione stipulata, ai sensi e per gli effetti dell’artdi cui all’art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del codice civilePartner, l’affidamento sarà revocato nel oltre all’applicazione della clausola penale di cui all’ art. 19 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, nei seguenti casi: a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi di cui al presente documento e/o previsti dal Codice Civile in cui ricorra anche una sola tema di inadempimenti delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità obbligazioni contrattuali; b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del contenuto partner del partner delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula attività/servizi/adempimenti offerte/i e/o concordate/i in sede di coprogettazione; c) cessione totale o parziale del contratto derivante dalla presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti procedura o dalla successiva coprogettazione; d) in relazione agli obblighi di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno tracciabilità dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità L. 163/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; e) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 dd 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei flussi finanziari; - nelle ipotesi dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 f) irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di mancato lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del personale impiegato nel servizio, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi; g) nei casi in cui all’art. 108, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016. Il GECT GO si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi al partner che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella procedura in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute i più dal GECT GO rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’esecuzione in danno non esimerà il partner inadempiente da parte dell’Affidatario del Patto ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva legge per i fatti che hanno motivato la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualerisoluzione.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Coprogettazione E Cogestione

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario dall’Aggiudicatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla dal d.l. 11/2020 e ss.mm.ii.; - nelle ipotesi previste dal d.l. 76/20 così come convertito con la l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario dell’Aggiudicatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodel contratto. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per gli effetti dell’artil risarcimento dell’ulteriore eventuale danno nelle ipotesi di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato e comunicato con posta elettronica certificata da AVEPA per porre fine all’inadempimento. 1456 In ogni caso resta salva la facoltà di AVEPA di procedere all’esecuzione del codice civilecontratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, l’affidamento sarà revocato nel caso con ogni onere e spesa a carico dell’aggiudicatario. AVEPA si riserva di risolvere il contratto altresì nell’ipotesi in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata le penali annualmente applicate al Fornitore raggiungessero la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali somma pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - contrattuale annuo. AVEPA avrà comunque la facoltà di risolvere il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - presente contratto in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel inadempienze gravi e ripetute, fatto salvo in ogni caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui il risarcimento dell’eventuale maggior danno. AVEPA procederà altresì alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario risoluzione del Patto di integrità; - contratto in caso di xxxxxaccertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informative antimafia acquisite successivamente alla stipulazione del contratto, dolocon applicazione di una penale forfettaria del 10 per cento dell’importo contrattuale. Infine l’AVEPA potrà risolvere il contratto nei casi di: 1) Perdita da parte del Fornitore della certificazione ISO27001:2013; 2) Perdita da parte del Fornitore della certificazione Rating o Tier posseduta in uno dei siti principale e di DR; 3) Gravi inadempienze che impediscono ad AVEPA l’erogazione dei servizi, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualedopo due avvisi scritti inviati dall’Agenzia tramite posta elettronica certificata.

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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. Ferma restando l’applicabilità delle penali di cui al precedente articolo 15 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, l’Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. di cui all’articolo 1456 del codice Codice civile, l’affidamento sarà revocato ad esclusivo rischio e danno del Somministratore, qualora il medesimo: a) ometta o ritardi per più di due volte nel caso in corso della vigenza contrattuale dell’accordo quadro, di fornire o sostituire uno dei lavoratori entro i termini indicati dal precedente art. 3, lett. E); b) ometta di pagare al lavoratore le retribuzioni dovute nonché di versare gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per legge; c) sia sottoposto a fallimento o altra procedura concorsuale; d) contravvenga alle disposizioni che disciplinano la cessione del contratto e del credito ovvero del subappalto di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata al precedente articolo 12; e) incorra nell’applicazione di penali che, tra loro sommate, eccedano la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula misura massima stabilita al precedente art. 15, comma 2, del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti accordo quadro; f) perda i requisiti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo legge per svolgere il servizio oggetto dell’appalto; g) incorra nell’ipotesi di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione recidiva di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti cui all’art. 14, commi 3, 4, 5, presente accordo quadro. h) nelle norme di gara; - nelle ulteriori ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iilegge.; - in 2. In caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni risoluzione il Somministratore incorre nella perdita della cauzione definitiva di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxal precedente art. 8, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadroche viene incamerata dall’Utilizzatore. 3. In tali casibase all’art. 110 D.Lgs. n. 50/201 6 e s.m.i., l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva l’Utilizzatore si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualeil completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeescluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del codice civilecontratto, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 32; - intervenuta emanazione, nei confronti dell’Appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della L. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della L. 575/1965; - intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell’Appaltatore, per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli sostitutive di certificazioni e di atti di gara notorietà rilasciate dall’Appaltatore, ai sensi e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi per gli effetti degli articoli 46 e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. ovvero venir meno meno, in capo all’Appaltatore stesso, dei requisiti prescritti nelle norme di generali richiesti per la partecipazione alla gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 cessione (totale o parziale diretta o indiretta) del contratto, salvo quanto previsto dall’art 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; - cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal contratto ovvero conferimento in caso qualsiasi forma di subappalto non autorizzato dall’Associazioneprocure all’incasso; - nel caso mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro 10 (dieci) giorni lavorativi e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Affidatario dell’Amministrazione. Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione del Patto contratto si verificherà di integrità; - diritto mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata AR e comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualefavore dell’Amministrazione stessa.

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Samples: Contract for Services and Supplies

Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente Art. 34 e fermo restando il diritto di recesso di cui all’Art. 36, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’artdell’Art. 1456 del codice civileCod. Civ., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata : i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in ma- teria di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; iii) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e, se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta. La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare dal Gestore, in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato, o messa a disposizione del Titolare, su Supporto Durevole, mediante il sito Internet accedendo all’area riservata, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. In alternativa, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Titolare. In caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso risoluzione del Contratto: a) il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di inosservanza delle norme ogni ragione di legge relative credito vantata dalla Banca nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo QuadroGestore. In tali casicaso diverso, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva il Gestore provvederà a bloccare la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito; b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo ove non ricorrano motivi ostativi (per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualees. provvedimento Autorità Giudiziaria) con le modalità previste al precedente Art. 22.

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Samples: Norme Di Banca Mediolanum

Clausola risolutiva espressa. Ai Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del codice civileservizio in danno del gestore inadempiente, l’affidamento sarà revocato nel salvo il risarcimento per maggiori danni, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: • ritardi per un massimo di 20 gg. cumulati dalla ditta aggiudicatrice tra tutte le consegne effettuate • 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico; • arbitrario abbandono del servizio; • atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; • dichiarazione di fallimento dell’impresa; • cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; • Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; • In caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula d’inosservanza di quanto previsto all’Art. 28 “Normativa anticorruzione” e dei “Patti d’Integrità” del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti documento. • In caso di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno perdita dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario previsti dall’art. 80 del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel D.lgs. 50/2016 Nel caso di cessione dell’Accordo Quadroin subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere nei confronti dell’affidatario per a risoluzione del contratto in tutti gli oneri conseguenti i casi e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016

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Samples: Fornitura Di Materiale Igienico Sanitario

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. Il contratto relativo al presente CSA si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza reiterata e/o grave dell'IMPRESA anche di una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'IMPRESA. 2. Si procederà alla risoluzione del contratto, anche qualora si verifichino a carico dell’IMPRESA le ipotesi previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 3. Nei casi succitati la FEM si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituto a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 4. Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente CSA o nei suoi allegati, convengono la risoluzione espressa del contratto, nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità : a) sospensione del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura servizio senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - ; b) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il ; c) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell’IMPRESA e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla FEM; d) venir meno in capo all’IMPRESA, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 ordine generale di cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006, dei requisiti di cui alla lettera di invito e ss.mm.ii.; - in caso al presente CSA; e) cessazione, concordato preventivo o fallimento dell’IMPRESA, o atti di sequestro o pignoramento a carico di questi; f) per motivi di pubblico interesse; g) nei casi di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di dalla FEM; h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso ; i) impiego di personale non dipendente dell’IMPRESA; j) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.;

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze - di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, si procederà alla risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell’autorizzazione del subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. L’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’articolo 21, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro grave e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell’autorizzazione del subappalto o subcontratto. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nella struttura; La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: Capitolato Speciale Per Fornitura Pasti

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi 16.1 Il presente contratto si intenderà risolto per fatto e per gli effetti dell’artcolpa della Società Concessionaria nel momento in cui, verificandosi uno dei casi sottoelencati, la “CER” dichiarerà che intende avvalersi della presente clausola ex art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità mancato rispetto delle modalità di espletamento del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario servizio ai fini della stipula sensi dell’articolo 5 e del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivoCapitolato prestazionale, allegato sub A; - violazione dell'obbligo degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi relativi al personale e ai lavoratori autonomi impiegati nell’appalto; - violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; - mancato rispetto della normativa vigente; - mancata consegna della polizza assicurativa; - mancato rispetto del divieto di cessione; - violazione dell’obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione . L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della fornitura tali mera ricezione da aver comportato l'irrogazione parte della Società Concessionaria della comunicazione della volontà di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal “CER” entro 5 (cinque) giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di gara; - nelle costituzione in mora o di diffida ad adempiere. Si conviene fin d’ora che, ricorrendo anche una soltanto delle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in di inadempimento previste, verrà sospeso qualsiasi pagamento, anche se per importi già fatturati, nonché esercitata rivalsa su ogni credito vantato. In ogni caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso risoluzione del contratto, la Società Concessionaria sarà tenuta al risarcimento di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxtutti i danni, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualedall’inadempimento.

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Samples: Contratto Di Gestione

Clausola risolutiva espressa. 14.1 - I termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituiscono per ciascun contratto specifico elementi essenziali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Firenze Fiera potrà invocare la risoluzione di diritto del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - contratto qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula l'Impresa contravvenga agli obblighi ed alle clausole del presente Accordocontratto con particolare riferimento al rispetto degli elaborati progettuali, del cronoprogramma, dei tempi stabiliti di esecuzione dei servizi, o qualora comunque si renda colpevole di frode o negligenza; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - risulti che l’Impresa, nel compimento dei servizi, operi in violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché o delle regole dell’arte; qualora l’Impresa, a causa di mancata applicazione divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei contratti collettivi nazionali servizi o per la pendenza di lavoro e integrativi localicontestazioni giudiziarie o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodell’azienda da parte dell’Appaltatore; nel caso di fallimento dell’Appaltatore o sua sottoposizione a misura concorsuale; nel caso del mancato rispetto di quanto pattuito all'Art. In 9 – Subappalto. 14.2 - E’ in ogni caso fatto salvo il diritto della Committente all’ulteriore risarcimento del danno. 14.3 - Considerato che per ogni evento da svolgersi in Fortezza da Basso – bene demaniale di ordine monumentale – è necessaria l’autorizzazione da parte delle competenti Autorità, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all’installazione di strutture provvisorie in spazi liberi all’interno della Fortezza stessa, tali casida non consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e/o congressuali (fino a un massimo di tre eventi), l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeil presente contratto si risolverà automaticamente senza che le stesse abbiano reciprocamente niente da pretendere.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Ai Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, in caso di:  Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori;  Xxxxxxx nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016;  Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;  Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e per gli effetti dell’art. 1456 2 del codice civileD.Lgs.50/2016;  Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.;  Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte;  Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle seguenti ipotesiinfrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: - qualora sia o irreperibilità totale; o mancato intervento nel luogo indicato.  Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento;  Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti:  Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori;  Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la non veridicità sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordopersonale; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura  Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di  Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali pari per un importo superiore al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel Nel caso di cessione dell’Accordo Quadroin subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere nei confronti dell’affidatario per a risoluzione del contratto in tutti gli oneri conseguenti i casi e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 25, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: Contratto Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011 , si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. L’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti materia di gara lavoro e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - sicurezza, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e Le parti convengono che il presente contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per gli effetti dell’art. 1456 frodi nei riguardi della Stazione appaltante; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze servizio; c) frode nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle del servizio; d) inadempienza accertata alle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e integrativi locali; - le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto; g) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni della normativa sulla sicurezza e la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alla Legge 136/2010 sulla al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; h) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi finanziari di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - cui al precedente art. 9. Il contratto è, altresì, risolto in caso di xxxxxperdita da parte dell’appaltatore, dolodei requisiti per l’esecuzione dei servizi, colpa gravequali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, grave negligenza; - in caso nonché per la perdita anche di mancato reintegro un solo requisito fra quelli previsti dall’art. 80 del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo QuadroD.L.vo n. 50/2016 avvenuta dopo la stipula del contratto. In tali casitutti i casi sopra riportati la risoluzione opera di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. Si applica l’art. 1456 del Codice Civile. Si applica, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivaaltresì, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.l’art. del C.S.A..

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Samples: Contratto D’appalto Per L’affidamento Del Servizio Di Assistenza Domiciliare Integrata E Assistenza Domiciliare Non Integrata Per Anziani Non Autosufficienti

Clausola risolutiva espressa. Ai Tutte le obbligazioni assunte dalla SGR con il presente Contratto e con la propria Offerta presentata in sede di Gara, nonché tutte le condizioni stabilite dagli atti di Gara hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l’inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni, da parte della SGR, attribuisce il diritto a C.A.A.B. il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. con ogni conseguenza di legge e di contratto, ivi compresa l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del codice civilemaggior danno. In particolare e a mero titolo esemplificativo, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesiC.A.A.B. ha diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti in caso di gara frode, di grave negligenza, grave inadempimento nell’esecuzione degli obblighi e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.condizioni contrattuali; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazioneadozione nei confronti della SGR di misure cautelari ex D. Lgs. n. 231/01; - nel caso di inosservanza delle norme emanazione nei confronti della SGR di legge relative al personale dipendente nonché misure di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni prevenzione di cui all’articolo 3, L. 1423/56, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integritàsicurezza sul lavoro; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenzaviolazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al presente Contratto; - in caso di mancato reintegro rispetto, da parte della SGR, dei termini di cui all’articolo 3.3. - la cessione, anche parziale, del deposito cauzionalepresente Xxxxxxxxx; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti l’assenza o venir meno dei requisiti previsti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualenormativa antimafia.

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Samples: Contract

Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordogiustificato e non autorizzato, superiore a 20 (venti) giorni; - qualora vengano utilizzati prodotti inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica anche a mezzo fax, da parte del Responsabile dei Lavori o comunque del committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non conformi a quanto indicato negli atti inferiori alle 12 ore - stabiliti in rapporto al grado dell’urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariodiffida; - sospensione della fornitura senza giustificato motivocessione anche solo parziale del contratto; - violazione dell'obbligo delle norme in materia di riservatezzatracciabilità; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione mancata integrazione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione cauzione dopo l’escussione operata dal Comune di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualePalmanova; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme violazione in materia di gara; - nelle ipotesi previste subappalto. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso comunicazione della determinazione di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadropronuncia della risoluzione stessa. In tali casitale ipotesi, l’Associazione procederà all’incameramento il Comune di Palmanova si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della cauzione definitivarisoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla committente medesima, fatta comunque salva la facoltà impregiudicato il diritto al risarcimento di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti eventuali ulteriori danni patiti dal nuovo rapporto contrattualeComune di Palmanova in conseguenza dell’inadempimento.

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Samples: Contratto Di Progettazione E Direzione Lavori

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula Per ogni violazione del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti contratto, l’Università procederà a segnalare per iscritto la stessa all'operatore economico, il quale sarà tenuto a r iscontrarla per iscritto e a provvedere conseguentemente. Al raggiungimento della terza contestazione non conformi riscontrata positivamente, l’Università si riserva di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta. Oltre a quanto indicato negli atti è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di gara e nell’offerta presentata dallo stesso inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 C.C., i seguenti casi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria; b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di ; c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso lavoro; d) interruzione non motivata del servizio; e) divulgazione non autorizzata di mancato rispetto dati o informazioni relativi alle attività oggetto dell’appalto, o loro utilizzo non conforme; f) inosservanza delle disposizioni relative al subappalto; g) inosservanza del divieto di cessione del contratto. Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università degli Studi di Palermo, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse al servizio di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi al presente contratto. Nell’ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario risoluzione del Patto contratto, l’Amministrazione ha il diritto di integrità; - in caso incamerare la cauzione definitiva a titolo di xxxxxpenale, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualesenza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo.

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Samples: Contract for the Assignment of Information, Consulting, and Technical and Administrative Assistance Services for the Development and Potential Management of Projects Related to Community Funding.

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’inadempimento agli obblighi stabiliti al precedente articolo determinano la facoltà, in capo alla AID, di risolvere unilateralmente il contratto. 1456 Parimenti, il contratto potrà essere risolto nei casi: a) di cessione del codice civileservizio da parte dell’aggiudicatario, l’affidamento sarà revocato di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; b) di gravi violazioni: - dei singoli contratti stipulati con altre Amministrazioni dello Stato; - dei capitolati d’oneri e condizioni relativi a contratti stipulati con altre Amministrazioni; - della vigente normativa in materia di appalti pubblici. c) di gravi e accertate violazioni, attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge e quant’altro previsto dal presente Capitolato nei confronti dei lavoratori sia singolarmente sia collettivamente considerati. d) in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto l’AID, a suo insindacabile giudizio, e sulla base delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti ed attestazioni prodotte dal Direttore dell’esecuzione, ritenga che il rapporto con la Ditta aggiudicataria non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iisia reso in maniera soddisfacente.; - e) in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali riduzione dell’attività di lavoro per atti e integrativi locali; - nel caso fatti non addebitabili all’Ente. Nei casi suindicati, AID avrà piena facoltà, e la Ditta è di mancato rispetto delle disposizioni ciò pienamente consapevole, di cui risolvere il contratto senza necessità di giustificazione, con semplice comunicazione scritta da inviarsi alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi Ditta a mezzo di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto raccomandata con ricevuta di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadroritorno (o via pec). In tali casital caso, l’Associazione procederà all’incameramento la Ditta consapevolmente, nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento a qualunque titolo. Tale risoluzione comporterà il diritto della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà Ditta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti sino alla data indicata nella lettera di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti comunicazione ai quali verranno detratti le eventuali penalità consolidate e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualele eventuali spese da sostenersi “in danno”.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’Azienda Sanitaria che ha stipulato il Contratto derivato potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del codice civilecontratto ed assicurare direttamente, l’affidamento sarà revocato nel caso a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi: a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali; b) cessione totale o parziale del contratto; c) in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti relazione agli obblighi di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno tracciabilità dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; d) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”; e) mancato rispetto da parte dell’Affidatario del delle disposizioni contenute nel Patto di integrità; - Integrità. f) nei casi di cui all’art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ARCS e/o dell’Azienda Sanitaria. L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’affidamento a terzi, in caso di xxxxxrisoluzione del contratto, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodisdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. In tali casiLa risoluzione del contratto comporta l’incameramento della possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitivaoltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta. L’ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto, fatta comunque salva la facoltà previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualecommittenza regionali, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli derivanti del presente documento a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi. Si rimanda comunque a quanto previsto dal nuovo rapporto contrattualeCapitolato tecnico.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi Il Contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata ovvero mediante pec dell’Agenzia senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi: a) stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per gli effetti dell’art. 1456 lo svolgimento del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia Contratto; b) inadempienza accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle alle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e integrativi locali; - nel caso le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; c) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010; d) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dalla lettera d’invito, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente; e) reiterate situazioni di mancato rispetto delle disposizioni modalità di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; f) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque - perdita delle condizioni per contrattare con la P.A. ai sensi dell’art. 80, D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l’Agenzia può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del D.lgs. n. 50/2016. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Assicuratore inadempiente. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’Assicuratore inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante pec, con indicazione dei flussi finanziari; - nelle ipotesi nuovi termini di mancato esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in eventuali crediti dell’Assicuratore verso l’Agenzia, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della stessa Società. Nel caso di xxxxxminore spesa, dolo, colpa grave, grave negligenza; - nulla compete all’Assicuratore. L’esecuzione in caso danno non esime l’Assicuratore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva legge per i fatti che hanno motivato la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualerisoluzione.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Copertura Assicurativa (Errors & Omissions)

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2, del codice civileD. Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’articolo 18, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale , la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualetaluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. di cui all’articolo 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola a semplice richiesta della stazione Appaltante di volersi valere delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata relative facoltà, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula concessione del presente Accordoservizio potrà essere risolta di diritto, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi: • mancato versamento del canone annuo di concessione come previsto dal precedente art. 13; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara • abbandono del servizio e/o interruzione immotivata dei servizi; • ripetute e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari contravvenzioni al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme presente capitolato, o alle disposizioni di legge relative al o ai regolamenti relativi ai servizi; • assenza e irreperibilità del personale dipendente nonché del servizio per più di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localitre volte in un mese; - nel caso di • fallimento o frode (sarà ritenuta tale anche il mancato rispetto delle disposizioni volontario di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità quanto proposto in sede di offerta); • ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile; • apertura di procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del concessionario; • cessione dell’attività ad altri; • mancanza di regolarità contributiva nei confronti dei flussi finanziaridipendenti; - nelle ipotesi di mancato rispetto • mancata eliminazione da parte dell’Affidatario del Patto di integritàconcessionario, in seguito a formale diffida, dell’inadempimento riscontrato, considerandosi il termine assegnato al tal fine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile; - • messa in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro liquidazione del deposito cauzionale; - nel caso concessionario od altra causa di cessione dell’Accordo Quadrodella sua attività. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento • quando il permanere della cauzione definitiva, fatta concessione non fosse più compatibile con esigenze di pubblica utilità o comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeil preminente interesse pubblico.

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Samples: Concessione Per Attività Cinematografiche

Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 35, la Banca può di- chiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità : (i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antirici- claggio e finanziamento al terrorismo; (ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finan- ziamento al terrorismo; (iii) infedele dichiarazione dei dati del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario Titolare e, se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta; (iv) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempi- menti in materia di adeguata verifica ai fini della stipula sensi del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi D.Lgs. 231/2007. La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare dal Gestore a quanto indicato negli atti mezzo raccomandata A.R. con le modalità di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in cui all’art. 43. In caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso risoluzione del Contratto: a) il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di inosservanza delle norme ogni ragione di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui credito vantata dalla Banca nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodue parti. In tali casicaso diverso, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque salva la facoltà sin d’ora espressamente autorizza- ta a trattenere quanto di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti spettanza a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualevalere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta; b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedimento Autorità Giudiziaria) con le modalità previste al pre- cedente art. 22.

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Samples: Regolamento Contrattuale

Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 35, l’Emittente può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata : a) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; b) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanzia- mento al terrorismo; c) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e, se del caso, del Titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta. La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare dall’Emittente, in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indi- cato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato, o messa a di- sposizione del Titolare, su Supporto Durevole, mediante il Sito Internet accedendo all’area riservata, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titola- re via e-mail. In alternativa, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Titolare. • In caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso risoluzione del Contratto: • il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di inosservanza delle norme ogni ragione di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrodue parti. In tali casicaso diverso, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. L’Emittente è comunque salva la facoltà sin d’ora espressamente autorizzato a trattenere quanto di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti spettanza a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualevalere sull’Importo Residuo esi- stente sulla Carta ovvero su altre Carte Prepagate intestate al Titolare; il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste al precedente art. 21 ove non ricorrano motivi ostativi all’Emittente stesso (es. prov- vedimento Autorità Giudiziaria).

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Samples: Carta Prepagata Vodafone Smartpass

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. L’Unione dei Comuni si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’artdi cui all’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nei casi previsti dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che nelle seguenti ipotesi: - : a) qualora sia accertata intervenisse nei confronti del Contraente l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della Legge n. 575/1965; b) qualora intervenisse nei confronti del Contraente sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione o di qualunque altro soggetto comunque interessato alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro; c) qualora si accertasse, successivamente alla stipula del presente Contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli sostitutive di certificazioni e di atti di gara notorietà rilasciate dal Contraente, ai sensi e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi per gli effetti degli articoli 38, 46 e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; - , ovvero il venir meno, in caso capo al Contraente stesso, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente prestazione; d) qualora si venisse meno agli obblighi di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle finanziari relativi al presente Contratto, così come disciplinati dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; e) qualora intervenisse la cessione totale o parziale della presente Convenzione o dei crediti, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 10 della presente Convenzione; f) qualora si dimostrasse che il Contraente ha violato gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 17 della presente Convenzione. 2. Qualora si verificasse anche una sola delle ipotesi indicate al precedente comma 1 del presente articolo, la risoluzione del Contratto si verificherà di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione, a mezzo PEC, e comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualefavore dell’Amministrazione stessa.

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Samples: Professional Services

Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti con semplice pronuncia di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l’Istituto si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: a) violazione delle disposizioni clausole patrizie di cui al Protocollo di Legalità allegato alla Legge 136/2010 documentazione di gara; b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento adottato dall’Azienda Ospedaliera di Padova con atto deliberativo n. 210 del 27.02.2014; c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto; d) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso; e) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016); f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi , ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.; h) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto; i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto; j) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni; k) quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili; l) quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante; m) quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento del servizio; n) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante; o) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità; p) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; q) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto. r) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Affidatario dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del Patto contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali. In caso di integrità; - risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. 50/2016. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di xxxxxfallimento dell’Affidatario, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i eventuali maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualee/o danni derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileIl contratto s'intenderà risolto di diritto,in aggiunta alle previsioni di cui al precedente articolo 32, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesiqualora l'affidatario: - qualora sia accertata rifiuti di prendere in consegna la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordostruttura; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi adoperi la dovuta diligenza nella gestione e nella manutenzione ordinaria della struttura o delle sue parti; - non ottemperi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariostabilito nelle clausole capitolari e/o contrattuali; - sospensione della fornitura senza giustificato motivosia dichiarato fallito o sia concluso nei suoi confronti un qualsiasi procedimento processuale; - violazione dell'obbligo abbia procurato danni di riservatezzaparticolare rilevanza e gravità; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione non ricostituisca, nei casi di penali pari al 10% dell’importo netto contrattualeescussione, la cauzione definitiva nel rispetto del termine di ricostituzione stabilito nel Capitolato; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di garanon rispetti le prescrizioni della legge 136/2010 “antimafia”; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - non rispetti le disposizioni normative vigenti in caso materia di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali nazionali, sicurezza sui luoghi di lavoro lavoro, adempimenti contributivi e integrativi localiprevidenziali; - nel L'Amministrazione provinciale comunicherà l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante PEC. In tal caso la struttura dovrà essere riconsegnata alla Provincia entro i successivi 45 giorni, ferma restando la possibilità di mancato rispetto delle disposizioni intraprendere azione di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Letter of Invitation to Tender

Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo quanto disposto nel presente Capitolato in tema di causa di forza maggiore, la Città Metropolitana di Venezia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto, ai sensi degli artt. 1453 e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileC.C., l’affidamento sarà revocato nel caso anche in cui ricorra assenza di produzione di danno, qualora sussista anche una sola delle seguenti ipotesicircostanze: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - sensi dell’art. 1456 C.C., il venir meno in capo all’impresa aggiudicataria anche di uno solo dei requisiti prescritti nelle norme di garaordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l’ammissione alla procedura di selezione, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città Metropolitana di Venezia al risarcimento dei danno; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 la violazione dell’obbligo di riservatezza e ss.mm.ii.confidenzialità operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato; - la circostanza che l’aggiudicataria si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; - aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate come previsto dai presente Capitolato; - siano state validamente erogate penali per l’importo massimo corrispondente all’ammontare della garanzia fidejussoria; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localifallimento dell’aggiudicataria; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionalecon particolare riferimento a quelli previsti dall’art 3; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadrosuccessiva disponibilità delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipulazione del presente contratto di servizio in oggetto e nell’ipotesi in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma I, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casiL’Amministrazione procederà con la risoluzione dei contratto nel caso in cui l’aggiudicataria dovesse risultare destinataria di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, l’Associazione procederà all’incameramento decadenze e sospensioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nelle sue applicazioni operative. La risoluzione di diritto del contratto avrà efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dalla Città Metropolitana mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equipollente PEC, e comporterà la totale escussione della cauzione definitiva. Con la risoluzione sorgerà il diritto della Città Metropolitana di Venezia di affidare a terzi l’esecuzione del contratto o la parte rimanente, fatta comunque salva ponendo i relativi oneri a carico dell’aggiudicataria inadempiente. Sarà, inoltre, a carico dell’aggiudicataria inadempiente il risarcimento dei maggiori danni e dei maggiori costi sostenuti dalla Città Metropolitana di Venezia anche a motivo dell’affidamento a terzi delle prestazioni dei contratto ineseguite. L’aggiudicataria inadempiente si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a terzi dell’appalto. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti, i danni procurati alla Città Metropolitana di Venezia. L’esecuzione in danno non esimerà l’aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno motivato la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualedel contratto.

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Assistenza Legale, Amministrativa E Contabile

Clausola risolutiva espressa. Ai L’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle previa comunicazione all’aggiudicatario mediante raccomandata a.r. o PEC (posta certificata), nei seguenti ipotesicasi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - fosse accertato il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di minimi richiesti per partecipare alla gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 cessione del contratto o del credito con inosservanza delle forme, modalità e ss.mm.ii.adempimenti, previsti all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016; - cessione in caso subappalto con inosservanza di subappalto non autorizzato dall’Associazionequanto prescritto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione; - nel caso ogni altra grave inadempienza ai sensi dell’art.1453 del codice civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di inosservanza delle norme diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente di legge relative volersi avvalere della clausola risolutiva. L’impresa sarà tenuta nei confronti dell’Ente al personale dipendente nonché di mancata applicazione pagamento degli indennizzi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro danni conseguenti e integrativi locali; - nel caso di per le maggiori spese nei seguenti casi: a) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall’impresa; b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell’Affidatario dell’impresa del Patto servizio; c) impiego di integrità; - in caso personale non sufficiente a garantire il livello di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - efficienza dei servizi; d) violazione degli orari concordati con l’Ente per l’effettuazione dei servizi; e) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all’ambiente nel caso di cessione dell’Accordo Quadroquale sono tenuti a svolgere il servizio. In tali casicasi l’impresa conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitival’Amministrazione ha diritto di affidare a terzi lo svolgimento del servizio/fornitura, fatta comunque salva o la facoltà parte rimanente di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattualequesto, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualein danno dell’aggiudicatario inadempiente.

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Samples: Capitolato Speciale

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. ALPT si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Professionista con PEC, nei seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - casi: a) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione violazioni agli obblighi contrattuali; b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della fornitura tali Ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da aver comportato l'irrogazione causa di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di forza maggiore; c) mancato rispetto delle disposizioni di cui legge circa la prevenzione degli infortuni e la sicurezza e salute dei lavoratori, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di appalto; d) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla Società; e) mancata reintegrazione della cauzione nei termini prestabiliti; f) superamento del limite di penale del 10% previsto dal presente articolo; g) inosservanza degli obblighi connessi alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136. 2. In caso di mancato rispetto da parte dell’Affidatario risoluzione del Patto di integrità; - contratto, l’Agenzia procederà all’affidamento del servizio a terzi in danno dell’Appaltatore secondo le procedure concorsuali previste in caso di xxxxxurgenza ed altresì ad incamerare, dolosenza ulteriore preavviso, colpa gravea titolo di penale, grave negligenzala garanzia definitiva, di cui all’art. 11. 3. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte; - alla stessa verrà trasmessa copia del nuovo contratto. All’Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dai crediti della stessa. 4. Nel caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso minor spesa nulla competerà all’Appaltatore. 5. L’esecuzione in danno non esimerà l’Appaltatore dalle responsabilità, civile e penale, in cui la stessa possa incorrere a norma di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva legge per i fatti che hanno motivato la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualerisoluzione.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi L’Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata, nei casi previsti all’art. 17 del Capitolato tecnico oltre ai seguenti casi: - frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per gli effetti dell’art. 1456 l’esecuzione del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordocontratto; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatariomanifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - sospensione della fornitura senza giustificato motivoreiterata violazione degli orari concordati per l’effettuazione del servizio; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso situazioni di mancato rispetto delle disposizioni modalità di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziariesecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - comprovata inadeguatezza nell’organizzazione del lavoro. Con la risoluzione del contratto, sorge per l’Agenzia il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della Società inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente nelle ipotesi forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di mancato esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Società medesima. Nel caso di xxxxxminore spesa, dolonulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, colpa gravea norma di legge, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva per i fatti che hanno motivato la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualerisoluzione.

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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Gestione Dell’asilo Nido Aziendale

Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto di locazione potrà essere risolto in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico del Conduttore di danni cagionati all’immobile dell’Amministrazione Comunale, non eliminati dal Conduttore, anche a seguito di diffide ad adempiere. Il contratto di locazione si risolve automaticamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso senza necessità di diffida o messa in mora e senza ripetizione anche parziale di quanto già corrisposto dal Conduttore, con rivalsa da parte del Locatore, sulla garanzia di cui all'art. 7 (oltre che con richiesta dell'eventuale maggior danno e di rimborso di tutte le spese, nessuna esclusa, giudiziali e stragiudiziali) per: - mancato pagamento di tre rate consecutive del canone rispetto alle scadenze pattuite; - sublocazione e il comodato salvo quanto disposto dall'art. 14; - diversa destinazione del locale senza previo consenso del Locatore ai sensi dell'art. 3. Il contratto di locazione potrà essere risolto, oltre che per i motivi previsti dalla normativa nazionale in materia di locazioni commerciali, anche per fallimento, liquidazione volontaria o similari forme. Nell'ipotesi in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la il Locatore intenda avvalersi della presente clausola ne darà comunicazione tramite PEC, Raccomandata A/R o altro mezzo idoneo al Conduttore, che dovrà riconsegnare il locale entro il termine indicato dal Locatore che comunque non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi sarà inferiore a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii30 giorni.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Lease Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 d.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’artcon le modalità previsti ai sensi degli artt. 1456 1453 e 1454 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato in caso di mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata interruzione del servizio per fatto imputabile al Fornitore per il termine di giorni naturali e consecutivi; - interruzione del servizio per causa di forza maggiore per il termine di giorni naturali e consecutivi; - la penale per il ritardato adempimento dell'incarico abbia raggiunto un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo; - non veridicità conformità nell’esecuzione del contenuto servizio rilevata in sede di verifica delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini prestazioni; Oltre che nei casi già espressamente previsti, la risoluzione per inadempimento potrà essere dichiarata dalla Committente anche ed in particolare nelle seguenti ipotesi: - scioglimento, cessazione, fallimento della stipula ditta; - perdita dell’autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza; - cessione totale o parziale del contratto; - subappalto non autorizzato; - mancata assunzione del servizio alla data stabilita; - ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull’efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi igienico-sanitari e/o ambientali, ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario. Il presente contratto si risolverà ipso iure per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, ovvero in dipendenza della mancanza o del venir meno delle condizioni necessarie alla stipulazione del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iicontratto.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Ai Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 33, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civilec.c., l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle nelle seguenti ipotesi: (i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (iii) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e, se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta. La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare dal Gestore a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 41. In caso di risoluzione del Contratto: - qualora sia accertata il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al 10% dell’importo netto contrattualeTitolare; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.iial precedente art. 21 ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedimento Autorità Giudiziaria).; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

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Samples: Contract Regulation

Clausola risolutiva espressa. Ai 1. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono causa per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle le seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità : a) apertura di una procedura concorsuale a carico del contenuto concessionario; b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività del concessionario; c) gravi violazioni e/o inosservanze delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara disposizioni legislative e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza regolamentari d) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; e) interruzione non motivata del servizio; f) subappalto totale del servizio o subappalto parziale del servizio non autorizzato; g) violazione ripetuta delle norme di lavoro sicurezza e integrativi locali; - nel caso prevenzione; h) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 C.C; i) per inosservanza di mancato rispetto delle disposizioni quanto dichiarato ai fini dell’ottenimento dei punteggi tecnico/qualitativi in sede di cui alla Legge 136/2010 gara; 2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune mediante PEC (posta elettronica certificata), di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, comma 2 del codice civile. 3. L’applicazione della causa risolutiva espressa comporterà il risarcimento del danno subito dal comune, che a tale titolo si rivarrà sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualeconcessionaria inadempiente.

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Samples: Concessione Della Gestione Dell'auditorium S. Antonio

Clausola risolutiva espressa. Ai sensi L’Agenzia ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi: a) frode e grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni; b) stato di inosservanza del contraente riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per gli effetti dell’art. 1456 lo svolgimento del codice civilecontratto; c) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità maestranze; e) sospensione delle prestazioni da parte del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura contraente senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e ; f) rallentamento dell’esecuzione delle prestazioni senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; g) reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - nel caso situazioni di mancato rispetto delle disposizioni modalità di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; h) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché perdita delle condizioni per contrattare con la PA ai sensi dell’art.38 co.1, D.Lgs.n.163/2006 e smi; i) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e smi, da parte dell’Affidatario ultimo modificata dal D.L. 187/2010. Con la risoluzione del Patto contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di integrità; - affidare a terzi il servizio, in danno del contraente. L’affidamento a terzi verrà comunicato al contraente inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Al contraente inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del contraente, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni del contraente. Nel caso di xxxxxminore spesa, dolo, colpa grave, grave negligenza; - nulla compete al contraente inadempiente. L’esecuzione in caso danno non esime il contraente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva legge per i fatti che hanno motivato la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualerisoluzione.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Brokeraggio Assicurativo

Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 90, comma 2 , del codice civileD.Lgs. 159/2011, l’affidamento in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà revocato nel caso applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo; - qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - violazione dell'obbligo di riservatezza; - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; - il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara; - nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.; - all’ articolo 19, determina in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazionegrave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale , la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi localiinottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel caso di mancato rispetto delle disposizioni cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità; - in caso di xxxxxall’art. 1456 cc, dolo, colpa grave, grave negligenza; - in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; - nel caso di cessione dell’Accordo Quadro. In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere ogni qualvolta nei confronti dell’affidatario dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per tutti gli oneri conseguenti e derivanti taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. Il concorrente si impegna a costituire una sede operativa nel Comune di Firenze entro 10 giorni dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattualecomunicazione di avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto