Common use of Clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previsti.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica, Gas Supply Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del dell'art. 1456 Codice Civile, il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Concedente, verificandosi uno dei casi di inadempimento dell’Utilizzatore agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 5 (Consegna e verifica del Veicolo) e dall’Articolo 9 (Obblighi e Divieti a carico dell’Utilizzatore) del Contratto, dichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della presente Contratto potrà essere risolto dal FornitoreXxxxxxxx Xxxxxxxxxx. E' riservata peraltro alla Concedente la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione del Contratto, previa comunicazione scritta ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al Cliente finalerisarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione, l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei seguenti casi: a) inizio modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto. Qualora questo non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Xxxxxxx è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di un’azionealcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare le spese previste dal precedente Articolo 8 (Termine della Locazione). In caso di opposizione, la Concedente si riserverà il diritto di un procedimento agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo, nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare a titolo di indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 (Conseguenze della risoluzione – Penale). Il Contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo dei casi sotto elencati, dichiarerà all'Utilizzatore che intende avvalersi della presente Clausola Risolutiva: - Mancato pagamento dei canoni alle scadenze pattuite, qualora l’insoluto si protragga per un periodo superiore ai 60 giorni; - perdita Definitiva del Veicolo; - mancato perfezionamento del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore o mancata consegna e/o collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Acquisto del Veicolo con conseguente risoluzione anche di quest’ultimo; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa; - mancata stipulazione dell’Assicurazione, o mancato rinnovo dell’Assicurazione, o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente; - mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi di quanto indicato nell’Articolo 1 (Premesse); - mancata restituzione del Veicolo locato nelle ipotesi previste dal Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o del/i Garante/i, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato suo scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2272 Codice Civile, in via anticipata rispetto alla Durata della Locazione Finanziaria, se l'Utilizzatore è una procedura concorsuale che interessi il Clientepersona giuridica; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva - modificazione, in tutto o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittaparte, della ragione compagine sociale se trattasi di Società di persone o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica notizie relative all'Utilizzatore e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione al/ai Garante/i che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti fatti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstirilevanza penale.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing), Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing)

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile12.1 Il contratto si riterrà risolto con effetto immediato, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa con comunicazione scritta al Cliente finaleda inviare a mezzo raccomandata A/R, nei seguenti casi: a) inizio casi in cui: -il Cliente ceda in tutto o in parte il Contratto; -mancato pagamento dei corrispettivi; -il Cliente abbia fatto o consentito un uso improprio del servizio ovvero contrario alle norme di un’azionelegge; -il cliente abbia utilizzato apparecchiature prive di omologazione o autorizzazione e, di un procedimento per la messa comunque, non conformi alle normative in liquidazione vigore; -il Cliente abbia provveduto ad aprire, smontare o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/comunque manomettere i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali dispositivi consegnatigli da porre PROGETTO EVO in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica comodato d’uso e/o gas naturale locazione, necessari per il funzionamento delle prestazioni offerte dal Servizio, ovvero a cederli a terzi; -Violazione delle condotte previste dagli artt. 13.6, 13.7 e 13.8 e 14; -il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive, procedure di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o divenga in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contrattoogni caso insolvente; prelievi fraudolenti ovvero posti -Non veridicità delle informazioni fornite in essere in modo da evitare la misurazione sede di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacisottoscrizione del contratto; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta12.2 Inoltre trascorsi 10 giorni dalla data di sospensione del Servizio, determinatasi per qualsiasi causa, PROGETTO EVO può risolvere di diritto l'abbonamento, dando al Cliente un preavviso tramite raccomandata con avviso di ricevimento di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa; g) nel 12.3 Restano in ogni caso in cui gli impianti impregiudicati i diritti di regolazione PROGETTO EVO alla percezione dei corrispettivi per i servizi fruiti, oltre al diritto al risarcimento dei danni subiti e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantosubendi; h) reiterato ritardato pagamento 12.4 PROGETTO EVO si riserva la facoltà di agire per vie legali al fine di recuperare tutte le somme di cui sia rimasta creditrice all'atto della cessazione del contratto nel rispetto delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi disposizioni di mora previstilegge.

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Samples: Service Agreement, Cessione Di Contratto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dellʼart 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e per gli effetti di cui all’art.1456 salvo in ogni caso il risarcimento del Codice Civiledanno, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei qualora si verifichi una delle seguenti casi: condizioni: a) inizio di un’azione, una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione liquidazione; b) interruzione o sospensione dellʼattività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale che interessi il Clienteconcorsuale; d) deposito di unʼistanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; protesti e sottoposizione del Cliente medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad una procedura esecutiva ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di sfratto; revocainadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali elt 42/08, e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto la fornitura verrà, comunque, garantita da parte del Cliente in assenza dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di consenso scritto da parte procedere alla somministrazione di Sky Gas & Power; mancata comunicazione EE a causa di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione impedimenti di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica natura tecnica e/o gas naturale normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione dʼuso entro un mese dal momento in modo difforme rispetto a quanto pattuito cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi lʼavvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti caso in essere in modo da evitare cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la misurazione fornitura di energia elettrica elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e gas naturaless.mm.ii.; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; fo) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EECPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazionefideiussione, se il richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoa ENERCOM ai sensi del presente Contratto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previsti.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica, Fornitura Di Energia Elettrica

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del dell'art. 1456 Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei Civile le seguenti casiipotesi: a1) inizio apertura di un’azione, di un procedimento per la una procedura concorsuale a carico del Fornitore; 2) messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione cessazione dell'attività del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDFornitore; b3) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie comportamenti del Cliente tali Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da porre rapporto organico o dipendenza, in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute seguito a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del ClienteFornitore medesimo; c4) qualora i dati forniti dal Cliente ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittadue mesi, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoritardo sia dovuto a forza maggiore; h5) reiterato ritardato mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 9 delle presenti Condizioni Generali; 6) perdita delle licenze o autorizzazioni indicate nell'art. 4 delle presenti Condizioni Generali; 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, Cassa Edile, ecc. per il personale del Fornitore o degli eventuali subappaltatori utilizzato nel cantiere del Committente; 8) gravi inosservanze da parte del Fornitore o degli eventuali subappaltatori alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’ art. 7 delle presenti Condizioni Generali; 9) violazione del Patto d’Integrità. Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a proprio insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali e/o la documentazione prodotta; ritenuti utilizzabili in accordo al Contratto, mentre quanto ritenuto non fruibile dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire. In tutti i casi di mora previstipassaggio a fornitore terzo indicato dal Committente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del passaggio. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

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Samples: Contract, Contract

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi 1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e per gli effetti di cui all’art.1456 seguenti del Codice Civile, il presente Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreai sensi dell’art. 1456 x.x., previa comunicazione scritta al Cliente finalexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) inizio di un’azioneaccertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Mercato Elettronico, di un procedimento per o accertamento del fatto che sia venuta meno la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDveridicità delle suddette dichiarazioni; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del Cliente tali da porre direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in pericolo giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientepatrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; c) qualora i dati difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieriContratto; d) violazione del divieto di cessione in qualsivoglia forma e/o dei limiti al subappalto del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiContratto; e) impiego violazione del divieto di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciinterruzione della fornitura; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaviolazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza); g) nel caso azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in cui gli impianti generale, di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoprivativa altrui; h) reiterato ritardato pagamento nel caso di cui all’art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto; i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10, comma 1, delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi presenti Condizioni Generali. j) mancato rispetto del termine di mora previstiAttivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO. 2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

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Samples: Servizi Postali, Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti dal capitolato speciale di cui all’art.1456 del Codice Civileappalto, potrà risolvere di diritto il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitorecontratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa comunicazione scritta al Cliente finale, dichiarazione da comunicarsi tramite pec all'Impresa/…. nei seguenti casicasi : a) inizio mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di un’azione, comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di un procedimento per la messa in liquidazione o comportamento adottato dal Comune di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD30 dicembre 2013; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientesuccessive modificazioni ; c) qualora i dati forniti dal Cliente mancata comunicazione al Comune e alla Prefettura dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti della Impresa/….., degli organi sociali o dei dirigenti della società ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a Sky Gas & Power non risultassero veritierigiudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. ; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Impresa/….., sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittacui agli articoli 317 c.p., della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti;000 x.x. , 000-xxx x.x. , 000-xxx x.x. , 000-xxxxxx, 320 c.p., 322 x.x. , 000- xxx , 000-xxx x.x. , 000 x.x. , 000-xxx c.p. . e) impiego comunicazione da parte della Prefettura di energia elettrica e/informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge del 11 agosto 2014 n. 114. Sarà applicata, a carico dell'impresa/….. oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o gas naturale determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, in modo difforme rispetto a quanto pattuito occasione della prima erogazione utile ( nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione caso di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci;stipula del contratto nelle more dell’acquisizione del provvedimento prefettizio). f) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizione in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche parzialmente con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e limitatamente alle singole forniture interessate qualora di tutela dei lavoratori in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o materia contrattuale, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 n. 90, convertito nella propostaLegge del 11 agosto 2014 n. 114. A tal fine si considera, in ogni caso , inadempimento grave: 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; g2) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi l'inottemperanza alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoprescrizioni imposte dagli organi ispettivi; h3) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi l'impiego di mora previstipersonale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.

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Samples: Accordo Quadro Triennale, Accordo Quadro Triennale

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 11.1 Il Contratto si risolverà ai sensi dell’articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile, su dichiarazione del Fornitore di volersi avvalere di tale diritto qualora occorra una delle seguenti ipotesi: a) mancato versamento o reintegro delle garanzie; b) effettuazione di prelievi eccedenti la potenza o pressione indicati nel Modulo di Richiesta, in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto, ovvero effettuazione di prelievi fraudolenti del gas naturale e/o dell’energia elettrica; c) cessione del gas naturale e/o dell’energia elettrica a terzi od utilizzazione degli stessi in siti diversi dal POD o PDR ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto; d) cessione del Contratto a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti CGF; e) manomissione del Misuratore; f) violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero da uno dei contratti stipulati con la Società di Distribuzione ovvero attività contraria alle norme di sicurezza; g) dichiarazioni non veritiere, anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto. 11.2 Resta inteso che il Fornitore avrà altresì diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile tutti gli eventuali contratti di cui all’art.1456 del Codice Civile, somministrazione riconducibili allo stesso Cliente qualora gli inadempimenti di quest’ultimo sopra indicati siano accertati con riferimento anche ad una sola delle utenze a lui intestate. 11.3 Resta inteso che il presente Contratto potrà essere si considererà automaticamente risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei verificarsi delle seguenti casi: condizioni: a) inizio di un’azioneperdita, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza Fornitore, dell’autorizzazione alla vendita di consenso scritto da parte gas ai clienti finali; b) cessazione dell’efficacia, per qualsiasi motivo, del Contratto di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica Trasporto e/o del Contratto di Dispacciamento e /o del Contratto di Connessione o del contratto d i distribuzione tra il Fornitore e la Società di Distribuzione del gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti competente, nonché per cessazione di efficacia, del contratto in essere in modo da evitare la misurazione con l’utente del dispacciamento, per l’erogazione del servizio di energia elettrica trasporto e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratoridispacciamento, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno il Fornitore non sia esso stesso direttamente utente del dispacciamento o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstidistribuzione.

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Samples: Contratto Di Fornitura Energia, Contratto Di Fornitura Energetica

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del dell'art. 1456 Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei le seguenti casiipotesi: a1) inizio accertamento della sussistenza in capo all’appaltatore di un’azioneuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016; 2) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di un procedimento per la norme sostanziali regolanti il subappalto; 3) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore; 4) messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione cessazione dell'attività del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDFornitore; b5) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie comportamenti del Cliente tali Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da porre rapporto organico o dipendenza, in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute seguito a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del ClienteFornitore medesimo; c6) qualora i dati forniti dal Cliente ritardo nella consegna dei materiali superiore a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittadue mesi, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoritardo sia dovuto a forza maggiore; h7) reiterato ritardato mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 7 delle presenti Condizioni Generali; 8) perdita delle licenze o dei Brevetti indicati nell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali; 9) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS; 10) inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento o nel Modello Organizzativo e Gestionale adottato dal Committente; 11) applicazione di cinque penali di cui all’art. 7, o, in alternativa, applicazione di penali (anche in misura inferiore a cinque) di valore complessivamente pari o superiore al 10% del valore del Contratto. Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali ritenuti utilizzabili alle condizioni di Contratto, mentre tutti gli altri materiali dovranno essere ritirati a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di mora previstidettaglio eventualmente stabilite nel Contratto.

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Samples: Contratti Di Fornitura Di Beni, Contratti Di Fornitura Di Beni

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti 60.1 Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui all’art.1456 del Codice Civilealle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, il presente Committente ha facoltà di risolvere il Contratto potrà essere risolto dal Fornitore- ancorché sussistano contestazioni, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei domande o riserve in corso d’opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti casiinadempimenti dell’Appaltatore: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione sospensione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro rallentamento dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDlavori da parte dell’Appaltatore; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie affidamento senza previa autorizzazione scritta del Cliente tali da porre Committente, in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute subappalto o a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità cottimo, in tutto o in parte, del Clientelavoro appaltato; c) qualora i dati forniti mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieriCommittente; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto mancata esecuzione, da parte del Cliente dell’Appaltatore, di tutto o di parte dei lavori appaltati entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione Contratto e/o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitinel cronoprogramma; e) impiego violazione di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito una qualsiasi delle norme contenute nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciCodice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate sia stato accertato il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina vigente applicabile del Contratto . 60.2 Il Committente ha facoltà, inoltre, di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora in relazione ad uno nei confronti dell’Appaltatore: a) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più POD/PDR non sussistano misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575; b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o nella propostadi altri soggetti comunque interessati ai lavori; c) sia stata accertata la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di tutela ambientale; d) l’Appaltatore abbia commesso una grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Committente, ovvero un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio della sua attività professionale; e) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; f) sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici; g) nel caso in sia intervenuta un’informativa prefettizia ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 da cui gli impianti risulti che l’Appaltatore è esposto a tentativi di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoinfiltrazione mafiosa; h) reiterato ritardato pagamento il Documento unico di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, su proposta del Responsabile dell’esecuzione dei lavori, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi controdeduzioni. 60.3 Nelle ipotesi di mora previsti.cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r..

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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei qualora vengano riscontrati i seguenti casiinadempimenti: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione mancato reintegro del Cliente ovvero del suo/deposito cauzionale entro i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDtermini stabiliti; b) modifica intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione dell’appaltatore, se Cooperativa, nel registro regionale delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientecooperative sociali; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierimancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori; d) cessione in qualsivoglia forma frode dell’appaltatore atto a compromettere il risultato del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiservizio; e) impiego quando si verifichino per più di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione tre volte nell’arco di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciun mese le circostanze che danno luogo all’applicazione di penale; f) anche parzialmente gravi e limitatamente alle singole forniture interessate qualora continue violazioni da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, non regolate in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaseguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione Comunale di Perugia; g) nel in caso in cui gli impianti di regolazione e misura cessione totale o parziale del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantocontratto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi in caso di mora previstisubappalto i) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio. j) arbitrario abbandono del servizio anche relativo ad una sola struttura e per un solo giorno; k) qualora l'appaltatore o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale; l) nel caso di soppressione del servizio; In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all’aggiudicatario.

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Samples: Appalto Per Servizi Ausiliari, Appalto Per Servizi Ausiliari

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e per gli effetti di cui all’art.1456 salvo in ogni caso il risarcimento del Codice Civiledanno, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei qualora si verifichi una delle seguenti casi: condizioni: a) inizio di un’azione, una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione liquidazione; b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale che interessi il Clienteconcorsuale; d) deposito di un’istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; protesti e sottoposizione del Cliente medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad una procedura esecutiva Nuovenergie, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di sfratto; revocainadempimento della controparte commerciale di Nuovenergie. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali elt 42/08, e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto la fornitura verrà, comunque, garantita da parte del Cliente in assenza dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di consenso scritto da parte procedere alla somministrazione di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica GN e/o gas naturale EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad Nuovenergie, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Nuovenergie nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di GN e/o EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d’uso entro un mese dal momento in modo difforme rispetto a quanto pattuito cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi l’avvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti caso in essere in modo da evitare cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la misurazione fornitura di energia elettrica elettrica, ai sensi della Delibera AEEG 99/11 e gas naturales.m.i. e della Delibera AEEG 191/09 e s.m.i.; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; fo) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EECTE e/CTE-G o nella proposta; gCTE che sono parte integrante del Contratto; p) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazionedeposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a Nuovenergie ai sensi del presente Contratto; r) cessione a terzi del GN e/o dellʼEE; s) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto in vigore, o che sia stato in vigore tra il Cliente è proprietario dell’impianto ed Nuovenergie; t) qualora il Distributore proceda alla sospensione tramite un intervento di regolazione interruzione dellʼalimentazione del PdR/POD, o allorquando il PdR/POD risulti chiuso o la fornitura sospesa per un qualsivoglia motivo non imputabile a Nuovenergie; u) mancata riconsegna a Nuovenergie entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto- della documentazione, compilata e misura al punto sottoscritta, relativa a: 1) dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura, 2) diritto vantato sull’immobile oggetto della fornitura, 3) dichiarazione di consegnaresidenza, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h4) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiinformativa sul trattamento dei dati personali/nota informativa per il cliente finale; v) mancata riconsegna a Nuovenergie -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto del Contratto sottoscritto in ogni sua parte.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Fatto salvo e in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 36, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civiledell’art. 1456 c.c., il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei nelle seguenti casiipotesi: a(i) inizio inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDantiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; b(ii) modifica delle condizioni economiche patrimoniali utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientefinanziamento al terrorismo; c(iii) qualora i infedele dichiarazione dei dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieridel Titolare e, se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta; d(iv) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza mancato puntuale ed integrale pagamento di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a ogni somma dovuta per qualsiasi titolo dei locali fornitititolo; e(v) impiego individuazione di energia elettrica e/o gas naturale anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione materia di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciadeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007; f(vi) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, mancata osservanza degli obblighi di gestione cui agli artt. 7 (Disponibilità massima della carta), 11 (Rifiuto degli Ordini di pagamento) 15 (Firma sulla Carta e manutenzione sugli scontrini), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di tale impianto; h) reiterato ritardato custodia), 19 (Messaggi di Alert tramite notifiche APP e SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle Operazioni di prelievo di denaro contante), 20 (Pagamenti), 21 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante), 23 (Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN); 25 (Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate); 27 (Obblighi a carico del Titolare in relazione all’utilizzo della Carta e alle credenziali di sicurezza personalizzate); 28 (Responsabilità del Titolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione); 32 (Circostanze anormali e imprevedibili); 33 (Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi Operazioni di mora previstipagamento); 35 (Uso illecito della Carta); 36 (Blocco della Carta); 37 (Clausola risolutiva espressa); 40 (Modifiche al Contratto); 44 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali); 47 (Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente). La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare tramite raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 44. In caso di risoluzione del Contratto, il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in un’unica soluzione, di ogni importo dovuto alla Banca e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in due parti. In caso diverso, Xxxx provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito.

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Samples: Regolamento, Regolamento

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. BlendIT ha il diritto di chiedere l’anticipata risoluzione del presente Contratto, nel caso in cui all’art.1456 del Codice Civilel’Cliente si rendesse inadempiente anche parzialmente di uno dei seguenti obblighi contrattualmente assunti, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casiessendo ognuno di essi considerato essenziale: a) inizio mancato puntuale pagamento - alle scadenze contrattualmente pattuite - anche di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione uno solo dei canoni periodici e/o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDdegli altri importi a qualunque titolo spettanti a BlendIT; b) modifica diminuzione delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie garanzie sulla base delle quali è stato stipulato il Contratto, anche per effetto del Cliente tali da porre mutamento della situazione amministrativa, giuridica ed economico-patrimoniale dell’Cliente (a titolo di esempio, scioglimento della società o cessione d’azienda dell’Cliente, ecc.) nonché in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità caso di mancata, incompleta o non veritiera comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del Clientepresente Contratto; c) qualora i dati forniti dal elevazione di protesti, esperimento di procedimenti esecutivi o cautelari, messa in liquidazione anche volontaria della società del Cliente o cessazione dell’attività del Cliente stesso, iscrizione di ipoteche giudiziarie e volontarie a Sky Gas & Power non risultassero veritiericarico dei beni del Cliente, revoca anche parziale degli affidamenti bancari, segnalazione in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e/o in centrali rischi private, mancanza sopravvenuta - dichiarata ad insindacabile giudizio di BlendIT - dei requisiti di affidabilità sulla base dei quali BlendIT ha acconsentito alla stipulazione del Contratto; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza contravvenzione al divieto di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo manomissione dei locali fornitiProdotti e/ Servizi; e) impiego mancato rispetto delle norme a tutela della proprietà̀ intellettuale di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciBlendIT; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel divieto di cessione Contratto. In caso in cui gli impianti di regolazione e misura risoluzione del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se Contratto il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegnatenuto: i) alla restituzione, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoa proprie spese, del Prodotto detenuto in locazione; hii) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma a corrispondere a BlendIT, a titolo di penale, la somma corrispondente all’ammontare di tutti i canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza del Contratto, e/o degli altri importi a qualunque titolo spettanti a BlendIT, fatto salvo il diritto di BlendIT all’eventuale risarcimento del maggior danno. Inoltre, in caso di risoluzione del Contratto resteranno definitivamente acquisiti in capo a BlendIT tutti gli importi corrisposti dal Cliente, fermo restando l’applicazione degli interessi che BlendIT potrà richiedere, a titolo di mora previstipenale, il saldo immediato ed in unica soluzione di tutti gli importi a qualsivoglia dovuti sino alla scadenza del Contratto attualizzati al tasso ufficiale di scontro in vigore alla stipula del Contratto e fatta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Resta inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli inadempimenti non impediranno a BlendIT di avvalersi della clausola presente clausola risolutiva. La risoluzione diventerà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che sarà data da BlendIT al Cliente. Tale comunicazione sarà effettuata dal BlendIT con lettera raccomandata inviata al domicilio del Cliente e/o con posta elettronica certificata agli indirizzi risultanti dal contratto, successivamente comunicati a BlendIT dal Cliente o risultanti dai pubblici registri.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi 1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e per gli effetti di cui all’art.1456 seguenti del Codice Civile, il presente Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreai sensi dell’art. 1456 x.x., previa comunicazione scritta al Cliente finalexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) inizio a. mancato rispetto del termine di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro prestazione dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDServizi; b) modifica b. accertamento della non veridicità del contenuto delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento fatto che sia venuta meno la veridicità delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientesuddette dichiarazioni; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieric. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittad. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato nel Catalogo, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitinonché nello specifico Capitolato; e) impiego e. violazione del divieto di energia elettrica cessione e/o gas naturale dei limiti al subappalto del Contratto; f. violazione art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza); g. azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in modo difforme rispetto generale, di privativa altrui; h. nel caso di cui all’art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto; i. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali. 2. Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, il Punto Ordinante avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione a quanto pattuito nel quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 3. In caso di risoluzione del Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti , il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere in modo da evitare ogni attività necessaria per assicurare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso continuità dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura Servizi a favore del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiPunto Ordinante.

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Samples: Servizi Di Igiene Ambientale

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice CivileCivile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il presente Contratto potrà possono essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei in particolare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti casifattispecie: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la fallimento dell’impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio; b) messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente cessione dell'attività ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione altri da parte della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteditta; c) qualora i dati forniti dal Cliente impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a Sky Gas & Power garantire il livello di efficienza del servizio o non risultassero veritieriin possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente; d) cessione gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione anche a seguito di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitidiffide del Comune; e) impiego di energia elettrica gravi violazioni e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciinosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostamancata osservanza del sistema di autocontrollo ex Reg. CE 852/2004; g) nel caso in cui gli impianti episodi accertati di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto intossicazione o tossinfezione alimentare derivante da colpa o dolo di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantooperatori della ditta; h) reiterato ritardato inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, accertate tramite acquisizione di documentazione da parte delle XX.XX., Ministero del Lavoro, INPS, INAIL o Prefettura; i) interruzione non motivata del servizio; j) violazione del divieto di subappalto; k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; l) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune; m) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune; n) violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; o) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l’igiene e la pulizia dei locali della comunità alloggio ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato; p) cessione del contratto, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione. q) mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato r) subappalto; s) cessione parziale o totale del contratto a terzi; t) errata somministrazione di regime dietetico particolare con grave danno all’utenza; u) frode; v) perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016; w) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle fatture ferma operazioni ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, legge n. 136/2010; x) mancato rispetto del patto di integrità. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Responsabile dei Servizi Sociali, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla ditta non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dalla ditta al momento della risoluzione del contratto, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. Il Comune può a sua volta risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche. Tale risoluzione va comunicata alla ditta, con PEC, entro i sei mesi antecedenti. Tale termine può non essere rispettato nel caso di nuove disposizioni normative. Quando sia causata da gravi inadempienze contrattuali della ditta, la risoluzione potrà avere decorrenza più ravvicinata, fermo restando l’applicazione un termine minimo di 30 giorni. L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della A.C., di risarcimento per danni subiti; la risoluzione avverrà secondo le clausole stabilite dal contratto. In caso di morte dell’appaltatore gli eredi sono tenuti all’adempimento degli interessi di mora previstiobblighi contrattuali assunti dal de cuius in via del tutto solidale.

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Samples: Concessione

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei le seguenti casiipotesi: a) inizio qualora il ritardo nel servizio sia tale da rendere lo stesso non più di un’azione, di un procedimento interesse per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDl’ASP IMMES e PAT; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente per gravi inadempienze, frode o altro, tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità giustificare l’immediata risoluzione del Clientecontratto; c) qualora i dati forniti dal Cliente in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a Sky Gas & Power non risultassero veritiericarico del soggetto affidatario; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitisubappalto senza previa autorizzazione; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto cessione del contratto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciterzi; f) anche parzialmente violazione ripetuta delle norme di sicurezza e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaprevenzione; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura abbandono del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazioneservizio, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantosalvo che per forza maggiore; h) reiterato ritardato pagamento per motivi di pubblico interesse; i) inosservanza delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi norme igienico sanitarie nella conduzione delle strutture affidati all'Impresa per eseguire i servizi richiesti; j) utilizzo di mora previstiderrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; k) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia del Concessionario; l) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; m) interruzione totale o parziale del servizio senza giustificato motivo; n) ulteriore inadempienze del Concessionario dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno solare o n. 10 infrazioni, anche non consecutive, per tipologie di inadempienze diverse; o) destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato speciale d’oneri; p) mancato impiego del numero di unità lavorative dichiarate in sede di offerta e relativo monte ore superiori a 10 giorni solari; q) mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede di offerta; r) mancata esibizione dei documenti inerenti l'HACCP ai tecnici incaricati dei controlli di conformità; s) qualora i distributori automatici non siano costruiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di igiene. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’ASP IMMES e PAT non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti sulla fattura in pagamento.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Dei Bar

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere anche a titolo di risarcimento danni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 all'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R., al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: 1. ritardo superiore alle 6 (sei) ore verificatosi in 2 (due) occasioni nelle ipotesi di richiesta di pronto intervento entro le 24 ore di cui all’art. 9 del presente contratto; 2. ritardo superiore a 30 (trenta) minuti verificatosi in 2 (due) occasioni nelle ipotesi di richiesta di pronto intervento entro 120 (centoventi) minuti di cui all'art. 9 del presente contratto; 3. ritardo superiore alle ore 6 (sei) verificatasi in 2 (due) occasioni della fornitura di conglomerato bituminoso a caldo, o di conglomerato cementizio, o di inerti, o della combinazioni fra i diversi materiali; 4. mancato approntamento di un numero di squadre almeno pari a 2 (tre) unità, verificatosi per 2 (due) volte in ipotesi di richieste contemporanee di intervento; 5. qualora, in almeno 2 (due) occasioni, la Direzione Lavori contesti formalmente all'Appaltatore la presenza in cantiere, a qualunque titolo, di personale estraneo alla struttura d'impresa dell'Appaltatore stesso, o comunque non autorizzato da Committente o Direzione Lavori; 6. mancata presentazione al Committente, per almeno 2 (due) consecutivi Stati di Avanzamento Lavori, delle fatture quietanzate dei subappaltatori entro i termini stabiliti dalla legge; 7. mancato pagamento degli stipendi delle maestranze e degli operai per almeno 2 (due) mensilità consecutive; 8. violazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (o Piano Sostitutivo della Sicurezza) e nel Piano Operativo della Sicurezza, accertata con apposito verbale compilato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento; 9. arbitrario ed unilaterale abbandono del cantiere, accertato con apposito verbale compilato dalla Direzione Lavori previa formale convocazione dell'Appaltatore; 10. inottemperanza a 3 (tre) ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 11. esecuzione, da parte dell'Appaltatore, anche di una sola transazione finanziaria avente ad oggetto il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreappalto senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA, previa comunicazione scritta come previsto all'art. 3 co. 8 L. 136/2010. ART. 29 CLAUSOLA PENALE PER INADEMPIMENTO Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, in caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa dell'Appaltatore, lo stesso sarà tenuto al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio pagamento in favore del Comune di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o Sassari di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione somma, a titolo di penale, pari al 10% dei lavori eseguiti al momento della risoluzione. E' fatta salva in ogni caso la risarcibilità del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstidanno ulteriore.

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Samples: Contract for Public Works

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 L’Istituto procede alla risoluzione del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, contratto nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDfrode; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali qualora la ditta affidataria non esegua i servizi in modo strettamente conforme all’offerta e finanziarie al presente capitolato e non si conformi, entro il termine comunicato, all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente l’esecuzione del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientecontratto nei termini prescritti; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierila ditta aggiudicataria ceda il contratto o lo dia in subappalto fuori dai casi in cui ciò è consentito; d) cessione qualora la ditta aggiudicataria non ricostituisca la cauzione richiesta oppure una nuova qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in qualsivoglia forma del Contratto da tutto o in parte del Cliente o qualora il soggetto garante non sia in assenza grado di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitifar fronte agli impegni assunti; e) impiego qualora la ditta aggiudicataria violi la normativa in materia di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciprivacy; f) anche parzialmente qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi a quanto previsto dall’ultimo comma del punto 8 in tema di lavoro, sicurezza e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaambiente, dalle lettere j) e k) del punto 10 e dal punto 16; g) nel caso qualora la ditta esecutrice del presente servizio non possieda (oppure perda in cui corso di esecuzione del contratto) i requisiti e le autorizzazioni richiesti dalle leggi e dai regolamenti per la gestione di esercizi pubblici che attuano la vendita, la preparazione e il confezionamento di generi alimentari (cibi freddi e precotti ) e di bevande. L’Istituto, nei casi sopra descritti, risolve il contratto, ai sensi e per gli impianti effetti dell’art. 1456 del C.C., con tutte le conseguenze di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competentidi capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi il servizio in danno dell’appaltatore e il diritto ad incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. ViolazioneXxx l'Istituto ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, se dovrà contestarle per iscritto alla controparte, fermo restando il Cliente è proprietario dell’impianto termine di regolazione e misura al punto di consegna, 10 giorni per le contro-deduzioni. Decorso tale termine l’Istituto degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiInnocenti adotterà le determinazioni ritenute opportune.

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Samples: Capitolato Speciale d'Onere

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con riserva di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalerisarcimento danni, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDfrode nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientesituazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierimanifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell’offerta presentata in fase di gara; d) cessione in qualsivoglia forma inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del Contratto da parte del Cliente in assenza lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitilavoro; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacisubappalto non autorizzato della prestazione; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno cessione totale o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaparziale del contratto; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se quando l’ammontare delle penali applicate nei confronti dell’Affidatario superi il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto10% dell’importo contrattuale; h) reiterato ritardato mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico; i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell’Appaltatore; j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; k) qualora l’Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; l) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa; m) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 136/2010 e dall’art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle fatture ferma restando l’applicazione operazioni; n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino; o) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. La risoluzione comporta l’incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l’obbligo di risarcimento da parte dell’Affidataria degli interessi eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico. In caso di mora previstifallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 – ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall’art. 48, c. 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Affidatario, sarà riconosciuto a quest’ultimo unicamente l’ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall’Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all’affidamento ai sensi dell'articolo 110, c.1. L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

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Samples: Servizio Di Conciliazione Vita Lavoro: Assistenza Domiciliare

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con riserva di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalerisarcimento danni, nei seguenti casi: a) inizio di un’azionexxxxx, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione colpa grave, grave negligenza, nell’esecuzione della procedura di pagamento SDDprestazione contrattuale; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientesituazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Impresa Aggiudicataria; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierimanifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell’offerta presentata in fase di gara; d) cessione in qualsivoglia forma inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del Contratto da parte del Cliente in assenza lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitilavoro; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacisubappalto non autorizzato della prestazione; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno cessione totale o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaparziale del contratto; g) quando l’ammontare delle penali applicate nei confronti dell’Affidatario superi il 10% dell’importo contrattuale; h) nel caso in cui gli impianti la survey periodica evidenziasse una percentuale di regolazione e misura utenti gravemente insoddisfatti superiore al 30% i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico; j) ingiustificata interruzione o sospensione del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, servizio/fornitura per decisione unilaterale dell’Impresa Aggiudicataria; k) violazione degli obblighi di gestione tutela dei dati e manutenzione riservatezza, di gravità tale impiantoda non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; hl) reiterato ritardato qualora l’Impresa Aggiudicataria risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; m) qualora l’Impresa Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa; n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 136/2010 e dall’art. 7, comma 1, lett. a del D L. 187/2010 le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle fatture ferma restando l’applicazione operazioni; o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino; p) in caso di sopravvenienze normative tali da modificare sostanzialmente il quadro dei benefici fiscali oggi previsti per le azioni di welfare aziendale e di incidere quindi negativamente sulla convenienza del PROWELF q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Impresa Aggiudicataria, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 – ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall’art. 48, comma 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Affidatario, sarà riconosciuto a quest’ultimo unicamente l’ammontare relativo alla parte delle prestazioni eseguite in modo completo ed accettate dall’Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli interessi oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico il servizio ove non sia stato possibile procedere all’affidamento ai sensi dell'articolo 110, comma 1. L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di mora previstiTorino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

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Samples: Servizio Di Gestione Del Conto Welfare Di Ateneo

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi 1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e per gli effetti di cui all’art.1456 seguenti del Codice Civile, il presente Comune di Corbetta potrà risolvere di diritto il Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreai sensi dell’art. 1456 x.x., previa comunicazione scritta al Cliente finalexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) inizio accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Sistema di un’azionee-procurement, di un procedimento per o accertamento del fatto che sia venuta meno la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDveridicità delle suddette dichiarazioni; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del Cliente tali da porre direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in pericolo giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientepatrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; c) qualora i dati difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieriContratto; d) violazione del divieto di cessione in qualsivoglia forma e/o dei limiti al subappalto del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiContratto; e) impiego violazione del divieto di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciinterruzione della fornitura; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaviolazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza); g) nel caso azioni giudiziarie contro il Comune di Corbetta per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in cui gli impianti generale, di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoprivativa altrui; h) reiterato ritardato pagamento nel caso di cui all’art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto; i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10, comma 1, delle fatture ferma restando l’applicazione presenti Condizioni Generali. j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato dal Direttore dell’esecuzione. 2. Inoltre, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, il Comune di Corbetta avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli interessi addebiti al Fornitore e assegnazione a quest’ultimo di mora previstiun termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 3. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Comune di Corbetta.

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Samples: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi 1456 c.c., l’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della cauzione definitiva, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casiimpregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi: a1) inizio tre inadempimenti da parte della ditta concessionaria nell’esecuzione degli obblighi contrattuali debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di un’azione, invio di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDformale diffida; b2) modifica delle condizioni economiche patrimoniali gravi e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto reiterati inadempimenti da parte del Cliente concessionario, anche in assenza numero inferiore a tre, che comunque comportino l’applicazione di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitipenali per un ammontare superiore al 10% dell’intero importo contrattuale; e3) impiego qualsiasi inadempimento della ditta concessionaria, anche se di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegnamodesta entità, degli obblighi di gestione alla stessa imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e manutenzione di tale impiantoconvenzionali vigenti e dal presente contratto; h4) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione inadempimento da parte della ditta concessionaria alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto; 5) avvio nei confronti della ditta concessionaria di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del r.d. 267/1942, nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta medesima; 6) cause sopravvenute in capo alla ditta concessionaria che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia; 7) sopravvenuta attivazione di iniziative di acquisizione aventi carattere sovra aziendale da parte della centrale regionale di committenza ovvero sopravvenuta disponibilità del servizio oggetto di acquisizione all’interno di una convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999; 8) violazione degli interessi obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal Codice di mora previstiComportamento dell’Istituto di cui al successivo art. 22; 9) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto di cui al successivo art. 24.

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Samples: Capitolato d'Oneri

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 45.1 Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, AdF avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata (a) inadempimento degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la clausola di risoluzione espressa; (b) esistenza o sopravvenienza a carico dei soggetti di cui all’art.1456 all’art. 2 del DPR 252/98 di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia” (solo se l’Appaltatore è ditta italiana o straniera con sede secondaria in Italia); (c) sospensione dei servizi senza giustificato motivo; (d) frode nell'esecuzione dei lavori; (e) manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori; (f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; (g) subappalto abusivo; (h) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti; (i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; (j) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per (k) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali l’attestazione SOA per le categorie e importi adeguati, il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo. 45.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo1456 Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di un’azionebanche o della società Poste Italiane Spa, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della procedura di pagamento SDDlegge n. 136/2010 e s.m.i.; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza filiera di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione imprese a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/interessate o gas naturale con cui entrerà in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora contatto in relazione ad uno o più POD/PDR ai servizi del presente Contratto non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstis.m.i.".

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono causa per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta in aggiunta al Cliente finale, nei caso disciplinato all'ultimo comma dell’art. 60 le seguenti casiipotesi: a) inizio apertura di un’azione, di un procedimento per la una procedura concorsuale a carico della ditta; b) messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione cessione dell’attività della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteditta; c) qualora impiego di personale non dipendente dalla ditta, tranne i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritiericasi previsti nel presente capitolato; d) cessione gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitimateria igienico-sanitaria; e) impiego di energia elettrica gravi violazioni e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciinosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta;mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155; FIRMA PER ACCETTAZIONE g) nel caso in cui gli impianti casi di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantograve tossinfezione alimentare; h) reiterato ritardato pagamento inosservanze delle fatture ferma restando l’applicazione norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; i) interruzione non motivata del servizio; j) subappalto totale o parziale del servizio; k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; l) ogni altra inadempienza non qui contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 C.C; m) per inosservanza di quanto dichiarato ai fini dell’ottenimento dei punteggi tecnico/qualitativi in sede di gara; n) per inosservanza degli interessi artt. 10 e 11 del presente capitolato. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di mora previstidiritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai L’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/06; • qualora la ditta aggiudicataria ceda il contratto o lo dia in subappalto senza autorizzazione; • qualora la ditta aggiudicataria non ricostituisca la cauzione richiesta oppure una nuova qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; • qualora le deduzioni dal corrispettivo dovute all’applicazione delle penali di cui all’art. 14 raggiungano il 20% dell’importo di contratto; • qualora la ditta aggiudicataria violi la normativa in materia di privacy; • qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi di cui all’art. 8; L’Istituto, nei casi sopra descritti, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., con tutte le conseguenze di cui all’art.1456 del Codice Civilelegge e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreservizio in danno dell’appaltatore e il diritto ad incamerare la cauzione, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per salvo il risarcimento dei maggiori danni. Xxx l'Istituto ravvisasse la messa in liquidazione o sussistenza di una procedura concorsuale che interessi delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto alla controparte, fermo restando il Cliente; iscrizione termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’Istituto adotterà le determinazioni ritenute opportune. La risoluzione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o contratto avverrà di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) diritto nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstifallimento della ditta aggiudicataria.

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Samples: Fornitura Di Arredi

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 1. Il contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore per un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente periodo superiore ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDun giorno; b) modifica reiterate inosservanze delle condizioni economiche patrimoniali norme igienico sanitarie nella preparazione, confezionamento e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientedistribuzione dei pasti; c) qualora i dati forniti dal Cliente utilizzo di stoviglie o posate usa e getta o comunque di plastica o di carta, senza autorizzazione della stazione appaltante, per un periodo superiore a Sky Gas & Power non risultassero veritieritrenta giorni; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza utilizzo ripetuto per più di consenso scritto da parte tre volte, nel corso di Sky Gas & Powerun anno, di derrate alimentari che non abbiano le caratteristiche merceologiche indicate nel Capitolato e nei suoi allegati; mancata comunicazione verificarsi anche di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione un solo caso di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiintossicazione alimentare imputabile all’Impresa; e) impiego ulteriore inadempienza dell’Impresa dopo l’applicazione di energia elettrica e/o gas naturale 4 penali di qualsiasi livello nell’ambito dello stesso anno di servizio, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in modo difforme rispetto a virtù di quanto pattuito previsto nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione presente articolo, danno diritto alla Committente di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacirisolvere il contratto; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno mutamento per qualsiasi ragione o più PODmotivo della destinazione d'uso dei locali e/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostadelle attrezzature affidate all’Impresa; g) nel caso utilizzo nell’esecuzione del servizio di personale non dipendente, fatto salvo l’utilizzo del personale interinale in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi ottemperanza alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantodisposizioni vigenti; h) reiterato inadempimento agli obblighi contributivi per importi complessivamente superiori a € 10.000; i) ritardato pagamento versamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi retribuzioni al personale dipendente anche per una sola mensilità; inadempimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori. In caso di mora previstirisoluzione e fermo il risarcimento del maggior danno, il rilascio gratuito in favore della Committente dei Beni forniti, integrati o manutenuti dall’Impresa, secondo quanto quanto previsto dal Capitolato speciale, deve intendersi quale penale a carico dell’Impresa. L’Impresa ritiene tale penale congrua in funzione dell’interesse della stazione appaltatne alla regolare esecuzione del servizio e rinunvia fin d’ora a sollevare eccezioni di sorta.

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Samples: Contract for the Assignment of Catering Services to Elderly Persons

Clausola risolutiva espressa. 20.1 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 all’art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto Fornitore potrà essere dichiarare risolto dal Fornitoredi diritto il Contratto, previa comunicazione scritta al anche con riferimento a una delle forniture di gas naturale e/o energia elettrica per fatto e colpa del Cliente finalee senza necessità di preventiva diffida, nei nel caso in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti casieventi: a(i) inizio di un’azionemancato pagamento, anche parziale, di una sola bolletta entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni di calendario dalla rispettiva scadenza; (ii) il Distributore informi il Fornitore dell’esistenza di cause ostative all’inizio o prosecuzione della fornitura; (iii) tentativo di alterazione della misura o prelievo fraudolento del gas naturale e/o dell’energia elettrica a danno del Fornitore e/o del Distributore; (iv) nel caso di dichiarazioni mendaci da parte del Cliente (ivi incluso l’utilizzo del gas naturale e/o dell’energia elettrica per usi diversi da quelli dichiarati dal Cliente nel Modulo di adesione); (v) accertamento anche di un procedimento solo evento di cui al precedente art. 11.1; (vi) mancata costituzione e/o ricostituzione e/o integrazione delle garanzie di cui all’art. 20; (vii) mutamento dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, eccessiva onerosità sopravvenuta o variazioni delle condizioni patrimoniali e finanziarie del Cliente cliente tali da porre in evidente pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; l’adempimento; (viii) mancata accettazione da Parte del Sistema Bancario dell’attivazione della Domiciliazione Bancaria ovvero in caso di mancato esito negativo positivo della verifica dell’affidabilità di addebito su carta di credito, ove prevista dal Contratto come modalità di pagamento o comunque nel caso si verifichi uno degli eventi di cui all’art. 15.6; (ix) iscrizione del Cliente nel registro protesti e sottoposizione dello stesso a procedure esecutive e/o concorsuali; (x) impossibilità di procedere alla somministrazione del gas naturale e/o dell’energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente; c(xi) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto violazione da parte del Cliente in assenza degli obblighi a suo carico previsti dall’art. 13. 19.2 In caso di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome risoluzione per sospensione della dittafornitura, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo il Cliente resta responsabile dei locali forniti; e) impiego consumi di energia elettrica e/o di gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. In ogni caso, eventuali prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratoril’eventuale intervento di chiusura del Punto di Riconsegna ovvero di sospensione della fornitura da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente. 19.3 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, manomissione dei medesimiin caso di forza maggiore, dei relativi sigillicome previsto al successivo art. 24.4, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti fermo restando che prima di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di esercitare tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstifacoltà le Parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Gas Naturale

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno: a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara per l’assunzione del servizio; b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste all’articolo 23 del presente capitolato; c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell’appaltatore; d) frode dell’appaltatore; e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo; f) qualora l’appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell’importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi; g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all’importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale; h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/06; i) cessione anche parziale del contratto; j) fallimento dell’appaltatore; k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; m) cessazione dell’attività da parte dell’appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l’assunzione del servizio. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di cui all’art.1456 diritto con effetto immediato. In caso di risoluzione del Codice Civilecontratto, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta diritto da parte della stessa al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all’espletamento di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della nuova procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie gara per l’affidamento del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione servizio ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiun nuovo soggetto aggiudicatario.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto, su iniziativa del Committente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei dell'art. 1456 c.c. le seguenti casiipotesi: a1) inizio apertura di un’azione, di un procedimento per la una procedura concorsuale a carico del Fornitore; 2) messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione cessazione dell'attività del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDFornitore; b3) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie comportamenti del Cliente tali Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da porre rapporto organico o dipendenza, in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute seguito a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del ClienteFornitore medesimo; c4) qualora i dati forniti dal Cliente ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittadue mesi, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoritardo sia dovuto a forza maggiore; h5) reiterato ritardato mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali; 6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'art. 8 delle presenti Condizioni Generali; 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore impiegato presso il Committente; 8) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’art. 10 delle presenti Condizioni Generali. 9) conflitti di interesse che, ad insindacabile giudizio del Committente, non consentano il regolare svolgimento del servizio. 10) violazione del Patto d’Integrità. Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere la documentazione prodotta e ritenuta utilizzabile, mentre, la restante parte, dovrà essere ritirata, a cura e spese del Fornitore, tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato tramite semplice comunicazione scritta del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi e i Deliverables non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire. In tutti i casi di mora previstipassaggio a fornitore terzo indicato dal Committente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del passaggio. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

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Samples: Contract

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti Il Concedente ha il diritto di cui all’art.1456 chiedere l’anticipata risoluzione del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoree di altri contratti eventualmente in vigore tra le parti, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui l’Utilizzatore si rendesse inadempiente anche parzialmente di uno dei seguenti obblighi contrattualmente assunti, essendo ognuno di essi considerato essenziale. In particolare, il Concedente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’Utilizzatore violi gli impianti obblighi relativi a: (i) il mancato puntuale pagamento - alle scadenze contrattualmente pattuite - anche di regolazione uno solo dei canoni periodici e/o degli altri importi a qualunque titolo spettanti al Concedente; (ii) la diminuzione delle garanzie sulla base delle quali è stato stipulato il Contratto, anche per effetto del mutamento della situazione amministrativa, giuridica ed economico-patrimoniale dell’Utilizzatore (a titolo di esempio, scioglimento della società o cessione d’azienda dell’Utilizzatore, ecc.) nonché in caso di decesso dell’Utilizzatore o in caso di mancata, incompleta o non veritiera comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del presente Contratto; (iii) l’assoggettamento a qualsiasi tipo di procedura concorsuale, elevazione di protesti, esperimento di procedimen- ti esecutivi o cautelari, messa in liquidazione anche volontaria della società dell’Utilizzatore o cessazione dell’attività dell’Utilizzatore stesso, iscrizione di ipoteche giudiziarie e misura volontarie a carico dei beni dell’Utilizzatore, revoca anche par- ziale degli affidamenti bancari, segnalazione in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e/o in centrali rischi private, mancanza sopravvenuta - dichiarata ad insindacabile giudizio del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge Concedente - dei requisiti di affidabilità sulla base dei quali il Concedente ha acconsentito alla stipulazione del presente Contratto; (iv) la risoluzione di ogni altro contratto eventualmente sussistente tra il Concedente e dalle autorità competentil’Utilizzatore; (v) gli impegni e agli adempimenti previsti dai seguenti articoli delle condizioni generali, da considerarsi ciascuno essen- ziale per espresso volere delle parti: art. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto 2 (pagamento canone); art. 6 (consegna del Bene: sottoscrizione del verbale di consegna, degli obblighi verifiche al momento della consegna del bene, trasmissione del verbale al Concedente e della documen- tazione relativa ai beni iscritti in pubblici registri); art. 7 (documenti di gestione circolazione); art. 8 (uso del bene); art. 9 (respon- sabilità per manutenzione, riparazione e manutenzione vizi); art. 10 (responsabilità dell’utilizzatore); art.11 (perdita totale del bene); art. 12 (assicurazione); art. 13 (sanzioni); art. 14 (imposte e tasse); art. 16 (cessione); art. 17 (scadenza della locazione finanziaria). Resta inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli inadempimenti non impediranno al Concedente di tale impiantoavvalersi della clausola risolutiva prevista dal presente articolo. La risoluzione diventerà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che sarà data dal Concedente all’Utilizzatore. Tale comunicazione sarà effettuata dal Concedente con lettera raccomandata inviata al domicilio dell’Utilizzatore e/o con posta elettronica certificata agli indirizzi risultanti dal contratto o successivamente comunicati al Concedente dall’Utilizzatore come previsto dall’art. 21 delle condizioni generali di contratto. La comunicazione effettuata con lettera raccomandata si presumerà conosciuta da parte dell’Utilizzatore anche nel caso cui la raccomandata non sia stata effettivamente recapitata per trasferimento dell’Utilizzatore non comunicato al Concedente ai sensi dell’articolo 21 delle condizioni generali di contratto, per rifiuto a riceverla, per mancato ritiro nei termini di giacenza presso l’incaricato alla consegna e, comunque, per fatto addebitabile all’Utilizzatore. A seguito della comunicazione della risoluzione contrattuale, l’Utilizzatore dovrà immediatamente mettere a disposizio- ne il Bene e a sue spese consegnarlo presso la sede di GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.p.A. sita in Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xx Xxxxx 000 o nel diverso luogo indicato per iscritto dal Concedente. In caso di mancata restituzione del Bene, il Conce- dente proporrà querela per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e/o altre ipotesi di reato. Il Bene non si potrà considerare restituito qualora insieme allo stesso l’Utilizzatore non consegni al Concedente i documenti necessari per la circolazione o navigazione, i documenti di proprietà, e più in generale quelli richiesti per l’uso. Il Concedente avrà, inoltre, il diritto di ottenere: A) il pagamento immediato e in un’unica soluzione di tutti i canoni maturati sino alla data di risoluzione del Contratto, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi altro titolo in virtù del presente Contratto, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto dell’Utilizzatore; hB) reiterato ritardato pagamento a titolo di risarcimento danni un importo pari alla somma dei canoni, che sarebbero maturati dalla data della risolu- zione fino alla data di scadenza della locazione finanziaria, e del prezzo d’acquisto dovuto dall’Utilizzatore alla fine della locazione finanziaria. Tale importo verrà attualizzato in base al tasso di attualizzazione indicato nelle condizioni parti- colari di contratto; ai fini della determinazione del canone, per quanto previsto nel presente articolo, non si terrà conto delle fatture ferma restando l’applicazione degli variazioni di cui all’articolo 3 delle condizioni generali di contratto (“xxxxxxxxxx xxx xxxxxx”); C) gli interessi di mora previstifino all’integrale adempimento di quanto dovuto. All’Utilizzatore sarà riconosciuto un importo uguale a quanto eventualmente realizzato dal Concedente con la vendita del Bene o con il suo riutilizzo (importo che nei contratti aventi per oggetti autoveicoli si presumerà uguale all’80% del suo valore netto IVA ricavato dalla pubblicazione Eurotax blu per il mese in cui è avvenuta la restituzione), dedotti i danni subiti dal Bene e non dipendenti dall’uso normale dello stesso e detratte le spese sostenute dal Concedente e diretta- mente connesse alla vendita del Bene (per esempio provvigioni all’intermediario, perizie, consulenze). A tal fine, l’Utilizzatore, all’atto di risoluzione del Contratto, dovrà versare a titolo di deposito cauzionale infruttifero un importo pari alla somma dei canoni residui e del prezzo di acquisto contrattualmente dovuti, come sopra indicato, salva la restituzione a suo favore dell’eccedenza pari alla differenza tra la predetta somma e l’importo attualizzato ai sensi del precedente punto (b) del presente articolo.. A titolo di deposito cauzionale, il Concedente potrà trattenere tutti gli importi eventualmente pagati a qualsiasi titolo dall’Utilizzatore. Resta in ogni caso impregiudicata la richiesta di eventuali mag- giori danni. In tema di imputazione dei pagamenti si applicano le disposizioni dell’art. 2. I miglioramenti e le addizioni apportati al Bene resteranno acquisiti al Concedente senza riconoscimento di alcuna indennità a favore dell’Utilizzatore. Peraltro, in tutte le situazioni sopra indi ate quali cause di risoluzione espressa del Contratto, il Concedente si riserva il diritto di non avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto ma di chiederne l’adempimento, considerando se del caso, a suo giudizio insindacabile, l’Utilizzatore decaduto del beneficio del termine e di procedere eventualmente all’esecuzione coattiva del Contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi Il presente contratto si risolverà immediatamente di diritto, ne le forme e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalesecondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a) inizio cessazione dell’attività di un’azione, di un procedimento per la messa impresa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDcapo all’Appaltatore; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita de la capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del Codice e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientede le altre norme che di- sciplinano tale capacità generale; c) qualora i dati forniti dal Cliente perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a Sky Gas & Power non risultassero veritieristipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 Codice e de le altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; d) cessione in qualsivoglia forma violazione del Contratto requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitidell’Appaltatore; e) impiego violazione de le norme in tema di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica sicurezza sul lavoro e gas naturale; impedimento all’accesso trattamento retributivo dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacilavoratori dipendenti; f) anche parzialmente violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e limitatamente alle singole forniture interessate qualora le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaoccasione dell’esecuzione contrattuale, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al termine del vincolo contrattuale; g) nel caso gravi e ripetute violazioni de le prescrizioni contenute nei piani di si- curezza di cui all’art. 131 del Codice, previa formale costituzione in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantomora dell’Appaltatore; h) reiterato ritardato pagamento cessione parziale o totale del contratto da parte dell’Appaltatore; i) subappalto non autorizzato; j) qualora, ai sensi dell’art. 153, comma 7°, del Regolamento l’Appaltatore non si presenti alla data concordata dalle Parti per la redazione del verbale di consegna dei lavori; k) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino de la regolarità de la prestazione entro il termine di 15 (quindici) giorni da la contestazione intimata dall’Istituto; l) protrazione de la forza maggiore per periodi superiori a 6 (sei) me- si; m) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di compor- tamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Al verificarsi di una delle fatture ferma restando l’applicazione cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comu- nicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione del presente contratto imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del Codice e dell’art. 123, comma 3°, del regolamento. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Appaltatore una penale di importo pari alla cauzio- ne predetta. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni even- tualmente subiti dall’Istituto. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunica- zione della decisione assunta dall’Istituto appaltante è fatta all'Appaltatore ne la forma de l'Ordine di Servizio o de la raccomandata con avviso di rice- vimento, con la contestuale indicazione de la data ne la quale avrà luogo l'accertamento de lo stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dall’Istituto appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, a la presenza di due testimoni, a la redazione de lo stato di consi- stenza dei lavori, a l'inventario dei materiali, de le attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera deb- bano essere mantenuti a disposizione dell’Istituto appaltante per l’eventuale riutilizzo e a la determinazione del relativo costo. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fa limento de l'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Istituto appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate da le Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori già eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo; b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’ importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli interessi stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; 2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di mora previstiappalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 3) l’eventuale maggiore onere per l’Istituto appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, de le nuove spese di gara e di pubblicità, del- le maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e co laudo dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conse- guente a la mancata tempestiva utilizzazione de le opere a la data prevista dal contratto originario.

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Samples: Contract for Internal Maintenance and Fire Prevention Compliance

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il Il presente Contratto potrà essere risolto dal FornitoreQuadro ed i singoli Contratti Attuativi si risolveranno immediatamente di diritto, previa comunicazione scritta al Cliente finalenelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a) inizio cessazione dell’attività di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione impresa da parte del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDFornitore; b) modifica mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientealtre norme che disciplinano tale capacità generale; c) qualora i dati forniti dal Cliente perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a Sky Gas & Power non risultassero veritieristipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; d) cessione sospensione o revoca definitiva, in qualsivoglia forma danno del Contratto da parte Fornitore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiServizio; e) impiego applicazione di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale del Contratto Quadro, Iva esclusa, nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacicorso della durata complessiva del Contratto Quadro stesso; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaapplicazione di penali, da parte della Direzione Regionale titolare di contratto applicativo, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale del singolo Contratto applicativo, Iva esclusa, nel corso della durata complessiva del Contratto applicativo medesimo; g) nel caso in cui gli impianti subappalto non autorizzato, o cessione parziale o totale dell’Contratto Quadro o di regolazione e misura singolo Contratto Applicativo da parte del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoFornitore; ; hi) reiterato ritardato pagamento in caso di grave inadempimento, mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura o dei Servizi a richiesta entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Sede appaltante. Al verificarsi di una delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi cause di mora previstirisoluzione sopraelencate, la Sede Appaltante comunicherà al Fornitore la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto Quadro imputabili al Fornitore, la centrale Unica Acquisti procederà ad incamerare la cauzione prestata dal Fornitore ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Amministrazione applicherà in danno del Fornitore una penale di importo pari alla cauzione predetta.

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Samples: Contratto Quadro

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi e per gli effetti di dell'art. 1456 codice civile, a decorrere dalla data prevista nella comunicazione con cui all’art.1456 del Codice Civileil Comune dichiara che intende valersi della presente clausola, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei quando si verifichi uno o più dei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro frode nell’esecuzione dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDlavori; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientemanifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale nell’esecuzione dei lavori; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieriinadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) cessione in qualsivoglia forma mancata assunzione del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiservizio alla data stabilita; e) impiego mancato intervento o intervento oltre le ore 24 sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) ore, esclusi i casi di energia elettrica e/forza maggiore non dipendenti da volontà o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica responsabilità dell'appaltatore e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacidocumentati al comune; f) anche parzialmente abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostala frequenza delle infrazioni compromettano il servizio stesso, a giudizio insindacabile del comune; g) nel caso in cui gli impianti applicazione di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazioneoltre tre gravi penalità nell'arco di trenta giorni consecutivi, se il Cliente è proprietario dell’impianto ovvero dopo l’applicazione di regolazione e misura al punto di consegnatre penalità conseguenti a inadempimenti molto gravi, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoindipendentemente dal tempo intercorso fra le stesse; h) reiterato ritardato pagamento cessione parziale o totale del servizio a terzi, fatta eccezione per il subappalto preventivamente autorizzato; i) fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività o cessione di azienda dell'appaltatore qualora da tali circostanze il comune, a suo insindacabile giudizio, ritenga che non vi siano adeguate garanzie per la prosecuzione del contratto; j) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione o per frode. Nel caso di associazione temporanea di imprese la condanna è riferita ai legali rappresentanti sia della capogruppo che delle fatture ferma restando mandanti; k) revoca o decadenza delle autorizzazioni di legge, ove le stesse siano necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto; l) inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, con particolare riferimento al caso in cui il Comune sia stato chiamato due o più volte a rispondere in solido, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, con l'appaltatore delle suddette inosservanze; m) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione connesse alla legislazione antimafia; n) persistenti violazioni del dovere di collaborazione nei confronti dell'appaltatore del servizio di illuminazione votiva (oltre la quinta applicazione di penalità); o) reiterata violazione dell’adempimento connesso alla gestione dei rifiuti cimiteriali (oltre l’applicazione degli interessi di mora previsti.della terza penale grave o molto grave);

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per convengono la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione risoluzione espressa del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) contratto nel caso in cui gli impianti ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: a) mancato inizio del servizio da parte dell’Aggiudicatario nei termini prestazionali come prescritti nel Capitolato Tecnico e dai documenti di regolazione gara; b) sospensione del servizio senza giustificato motivo; c) violazione dell'obbligo di riservatezza; d) gravi e misura reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale; e) il venir meno, dopo l’aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del gas servizio, dei requisiti prescritti nelle norme di gara; f) nei casi di subappalto non risultino conformi alle autorizzato dal Consorzio; g) inosservanza delle norme previste dalla di legge relative al personale dipendente e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di regolazione lavoro e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; integrativi locali; h) reiterato ritardato pagamento impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario o comunque non formalmente incarico dallo stesso; i) mancato rispetto delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi disposizioni di mora previsticui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. j) modifica sostanziale del gruppo di lavoro e suo mancato adeguamento su sollecitazione del Consorzio. k) mancato rispetto da parte dell’Aggiudicatario del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio. In caso di risoluzione del contratto, salvo il diritto del Consorzio al risarcimento del danno, all’Aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Consorzio. In caso di revoca, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo lo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione formulata in esito alle operazioni di gara nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni o all’addebito dei maggiori oneri conseguenti nei confronti dell’Aggiudicatario revocato.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 c.c. per gli effetti i casi di cui all’art.1456 del Codice Civileinadempimento delle obbligazioni contrattuali, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi dell’art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi: ✓ apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; ✓ messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Clientecessazione dell'attività dell’Appaltatore; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro ✓ comportamenti dell’Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dell’Appaltatore medesimo; ✓ ritardo nell'esecuzione dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute Servizi superiore a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittadue mesi, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazioneil ritardo sia dovuto a forza maggiore; ✓ mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegnacome previsto nell'Articolo 18 delle presenti Condizioni Generali; ✓ perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'Articolo 10 delle presenti Condizioni Generali; ✓ violazione degli obblighi di gestione cui all’Articolo 17 e manutenzione all’Articolo 25 delle presenti Condizioni Generali; ✓ accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale dell’Appaltatore impiegato presso il Committente; ✓ gravi inosservanze da parte dell’Appaltatore alle disposizioni legislative in materia di tale impianto; h) reiterato ritardato sicurezza, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’Articolo 12 delle presenti Condizioni Generali. ✓ mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni contenute nelle “Linee Guida di riferimento per lo sviluppo e l’evoluzione delle applicazioni”, facenti parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale. Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne e/o prestazioni parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere la documentazione prodotta e ritenuta utilizzabile, mentre, la restante parte, dovrà essere ritirata a cura e spese dell’Appaltatore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata all’Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa dell’Appaltatore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi e i Deliverables non eseguiti per fatto e colpa dell’Appaltatore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire. In tutti i casi di mora previstisubentro di un altro appaltatore su indicazione del Committente, l’Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del subentro. Rimangono sempre e comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

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Samples: General Conditions of Contract for Service Contracts and Professional Services in Information Technology

Clausola risolutiva espressa. 20.1 La ASL di Rieti committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi: 1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta; 3. interruzione non giustificata del servizio; 4. interruzione del servizio protratto – per qualsiasi motivo - per un periodo continuativo manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati; 5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento manutenzione dei servizi oggetto del presente affidamento; 6. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso servizio; 7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; 8. verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alla ASL di Rieti un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto; 9. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 9 del presente Capitolato; 10. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti; 11. subappalto totale o parziale non autorizzato; 12. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; 13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; 14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti; 15. rinuncia della società offerente; 16. in tutti gli altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto allorché la ASL di Rieti deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC o raccomandata A/R. Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda committente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra società. Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra la ASL di Rieti si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In caso di risoluzione, l'Azienda committente affiderà ad altra società il servizio, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la ASL di Rieti appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la ASL di Rieti committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell’art. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali la ASL di Rieti appaltante interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Ciascuna Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Qualora il Fornitore aggiudicatario risolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, le Amministrazioni committenti tratterranno, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiteranno le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione fornitura del servizio ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto dalle Amministrazioni appaltanti alla società per gli investimenti eventualmente attivati in ragione della stipula del contratto. Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016. Ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ……. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”. Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 all’art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice Civiledi comportamento dei dipendenti pubblici), il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreda intendersi quali obbligazioni contrattuali. Il Fornitore contrante, previa comunicazione scritta a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio fine di un’azione, di un procedimento per la messa non incorrere in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre condotte contrarie ai principi in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto esso enunciati. L’eventuale tolleranza dimostrata da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione dalle Amministrazioni committenti con riguardo a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito da evitare la misurazione ciascuna Amministrazione in dipendenza degli inadempimenti di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel cui sopra. Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura Enti appaltanti avranno diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al punto di consegna, Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora prevististessi.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il contratto di concessione è risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: a) inizio inosservanza delle norme di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDcontratti collettivi; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie ingiustificata interruzione o sospensione del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteservizio; c) qualora i dati forniti dal Cliente gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a Sky Gas & Power non risultassero veritieriogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiConcessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; e) impiego cessione di energia elettrica e/tutto o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciparte del contratto; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno mancato utilizzo del bonifico bancario o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostapostale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; g) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n°10 penalità nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura corso del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competentimedesimo anno (Cfr. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoarticolo 10.1 del presente capo); h) reiterato ritardato pagamento inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n°5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno (Cfr. articolo 10.1 del presente capo); i) inadempienze gravi (Cfr. articolo 4.5 del presente capo); j) cessione a terzi, in tutto o in parte, dell’oggetto del contratto che verrà stipulato; k) in cui il Concessionario fosse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle fatture ferma restando l’applicazione medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; l) qualora l’autorizzazione all’esercizio dell’attività (rilasciata al Concessionario) per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall’Autorità competente (Cfr. articolo 6.2.4 del presente capo); m) qualora il Concessionario non fosse in grado di provare la copertura assicurativa di cui al precedente articolo 3.3 del presente capo; n) qualora il Concessionario mutasse, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso degli interessi spazi ad esso affidati (Cfr. articolo 2.4.1 del presente capo); o) qualora, in caso di mora previstidifformità delle prestazioni rispetto a quanto prescritto nel CSO e relativi allegati, il Concessionario non si conformasse alle indicazioni ricevute dalla S.A. nei termini fissati (Cfr. articolo 4.5 del presente capo); p) nel caso di variazioni non autorizzate del numero dei distributori e della loro collazione; q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata. In caso di risoluzione, il Politecnico si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese sostenute. Il Politecnico inoltre si riserva di differire la restituzione della cauzione definitiva, sino alla quantificazione del danno che il Concessionario è tenuto a risarcire.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Cibi E Bevande

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi degli artt. l 453 e per gli effetti 1456 e.e., in tema di cui all’art.1456 inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del Codice Civilecontratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l 'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente Contratto capitolato e nell'offerta. La Provincia di Brescia potrà essere risolto dal Fornitorein ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 e.e., previa comunicazione scritta dichiarazione da comunicarsi al Cliente finale, Broker con PEC o pari mezzo di notifica legale nei seguenti casi: a: ▪ qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all 'art. I 09 comma 2, Xxxx. b) inizio del D.Lgs. n. 209/2005; ▪ in caso di un’azionecessione dell 'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di un procedimento fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario; ▪ per la messa seconda infrazione rilevata dall 'Amministrazione relativa a violazione delle norme in liquidazione materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale; ▪ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; ▪ mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia; ▪ applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una procedura concorsuale che interessi il Clientemisura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; iscrizione ▪ sospensione o interruzione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; ▪ qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del Cliente contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza. Con la risoluzione sorgerà il diritto della Provincia di Brescia di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in assenza danno all'aggiudicatario inadempiente; sarà a carico di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo quest'ultimo il risarcimento dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstimaggiori costi sostenuti dall 'Ente.

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Samples: Brokerage Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti L’Azienda committente avrà facoltà di cui all’art.1456 procedere di diritto, ex art. 1456 del Codice Civilecodice civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitorealla risoluzione del contratto, previa comunicazione scritta al Cliente finaleall’aggiudicatario con lettera trasmessa tramite a mezzo PEC o fax, nei seguenti casi: a) inizio 1. inottemperanza alle disposizioni di un’azionecui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di un procedimento diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la messa in liquidazione o piena tracciabilità delle operazioni; 2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di pagamento SDDgara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta; b) modifica 3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura e del servizio; 4. interruzione non giustificata della fornitura; 5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della fornitura; 6. reiterati e/o abituali ritardi nell’esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato; 7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto; 8. disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina; 9. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni economiche patrimoniali contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; 10. verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto; 11. esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteperiodo di prova, fissato dall’art. 5 del presente Capitolato; c) qualora i dati forniti dal Cliente 12. incapacità, per qualsiasi motivo, a Sky Gas & Power non risultassero veritieritener fede agli impegni contrattuali assunti; d) cessione 13. subappalto totale o parziale non autorizzato; 14. in qualsivoglia forma caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Contratto soggetto aggiudicatario; 15. ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; 16. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; 17. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti; 18. rinuncia della società offerente. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società aggiudicataria. Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra società. Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In caso di risoluzione, l'Azienda Ospedaliera affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda Ospedaliera tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto. Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell’A.O. ICP - la violazione da parte del Cliente in assenza contraente dei seguenti obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di consenso scritto comportamento dei dipendenti pubblici), da parte intendersi quali obbligazioni contrattuali: ⮚ Art. 4: divieto di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittachiedere, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sé e/o gas naturale per altri; divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'incarico assunto; ⮚ Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo difforme rispetto retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; ⮚ Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; ⮚ Art. 11 segreto d'ufficio; ⮚ Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero; ⮚ Art. 14 divieto di ricorrere a quanto pattuito mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi; divieto di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/o facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere; divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel Contrattobiennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratoriconservare agli atti dell'ufficio, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti l'amministrazione concluda contratti di regolazione e misura appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; La tolleranza da parte dell’A.O. ICP di inadempimenti del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di gestione e manutenzione efficacia delle clausole oggetto di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione inadempimento. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall’A.O. ICP in dipendenza degli interessi inadempimenti di mora previsticui sopra. Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l’A.O. ICP avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi. Il Contrante dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti In caso di cui all’art.1456 inadempimento dell'Assuntore/Concessionario, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, mediante l'inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà all'Assuntore, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente Contratto potrà essere contratto si intenderà risolto dal Fornitoredi diritto; la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, previa comunicazione scritta al Cliente finaleove essa non sia stata ancora restituita, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale di applicare la relativa penale, nonché di procedere nei confronti dell'Assuntore per il risarcimento del danno. • In ogni caso, il contratto si risolverà di diritto, ex art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Assuntore con raccomandata A/R scritta per i seguenti motivi: - inadeguatezza dei lavori per la riqualificazione energetica al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico minimo garantito previsti dal progetto; - interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo per sette giorni consecutivi; - ripetute e gravi inosservanze di norme di legge o di regolamenti in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contrattomateria di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico; prelievi fraudolenti ovvero posti - grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - subappalto abusivo, associazione, anche in essere partecipazione, o raggruppamento temporaneo di imprese non dichiarati in modo da evitare la misurazione precedenza; - intervenuta emanazione nei confronti dell'Assuntore di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più PODmisure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante/PDR non sussistano Amministrazione Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o vengano meno di terzi legati all'Assuntore; - gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori o del servizio; - frode nell'esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i requisiti previsti nelle CTE-EEtempi di esecuzione. La Stazione Appaltante/CTE-G Amministrazione Committente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura dichiarazioni mendaci. - Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previsti.Concessionario trova applicazione l’articolo 1453 del codice civile

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Samples: Convention

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai La Stazione Appaltante, nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, previa notificazione scritta alla Concessionaria, avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il contratto a terzi in danno della Concessionaria e fatta salva l’applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art.1456 del Codice Civile, il presente anche motivo per la risoluzione del Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei per inadempimento le seguenti casiipotesi: a) inizio abbandono della struttura oggetto della concessione, salvo per causa di un’azioneforza maggiore; b) contravvenzione ripetuta dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio, e mancato rimedio a seguito di un procedimento diffida formale da parte del Comune di Bresso; c) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte del personale adibito al Servizio; d) mancato rispetto di uno o più impegni assunti verso il Comune di Bresso; e) frode; f) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per la messa in liquidazione o interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al Capitolato; g) apertura di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione a carico della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoConcessionaria; h) reiterato ritardato pagamento messa in liquidazione della Concessionaria; i) sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute ostative legate alla legislazione antimafia; j) condanna definitiva del rappresentante legale per un reato contro la Pubblica Amministrazione; k) difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta; l) mancata messa in atto delle fatture ferma restando l’applicazione proposte migliorative presentate in sede di offerta; m) gravi e reiterate violazioni degli interessi obblighi in materia di mora previsti.sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal Capitolato che per quanto previsto dalle norme vigenti in materia; n) si siano verificate almeno cinque inadempienze contestate dal Comune ai sensi dell’art. 27 del presente Capitolato nel corso dell’anno sportivo; o) mancato rispetto del Codice di comportamento di cui all’art. 20 del presente Capitolato. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non fornirà il compenso per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto la Concessionaria si impegnerà a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

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Samples: Gestione in Concessione Del Centro Sportivo

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi Costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie: 1. apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della Ditta; 2. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività e per gli effetti del ramo di attività della Ditta; 3. inosservanza delle disposizioni in tema di deposito cauzionale; 4. inosservanza delle disposizioni di cui all’art.1456 all’art. precedente (cessione del Codice Civilecontratto, subappalto e cambio della ragione sociale) e impiego di personale alle dipendenze di altra impresa; 5. inosservanza delle norme di legge e regolamentari, incluse quelle di cui al presente capitolato d’oneri, concernenti il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casirapporto di lavoro col personale dipendente o i soci lavoratori e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di categoria; 6. inosservanza delle disposizioni in tema di polizza assicurativa per responsabilità civile. Solo a seguito di contestazioni e diffide formali: a) inizio sospensione, abbandono o mancata effettuazione di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione uno o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDpiù servizi affidati; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie interruzione immotivata del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteservizio; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieriritardi nello svolgimento del servizio; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza gravi violazioni di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiobblighi contrattuali; e) impiego gravi difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciofferta; f) anche parzialmente reiterate violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative ai requisiti professionali del personale, ai suoi obblighi e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostasostituzioni; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, ripetuta violazione degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoorari concordati; h) reiterato ritardato mancato rispetto del piano di formazione ed aggiornamento del personale; Le ipotesi sopra indicate sono ritenute violazioni essenziali degli oneri di cui al presente capitolato e determinano l’impedimento assoluto alla prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il contratto stipulato sarà risolto di diritto e con effetto immediato, ai sensi dell’Art. 1456 c.c., previa comunicazione della volontà di utilizzo della clausola risolutiva da parte dell’Azienda in forma di lettera raccomandata A.R. L’Azienda sarà autorizzata ad assumere immediatamente l’esercizio diretto dei servizi affidati, ovvero di affidarne la prosecuzione ad altri. Ciò senza formalità procedurali, in qualsiasi momento e dietro semplice comunicazione scritta alla Ditta. In tal caso la Ditta, ritenuta responsabile di quanto sopra esposto, sarà tenuta al pagamento del risarcimento dei danni e al rimborso delle fatture ferma restando l’applicazione maggiori spese eventualmente sostenute. In caso di fallimento della Ditta il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno antecedente a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni della Azienda relative al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione. A parziale deroga degli interessi articoli precedenti e limitatamente ai casi espressamente contemplati nel presente articolo, la disdetta non potrà aver luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di mora previstiforza maggiore. Trattandosi però di servizi di pubblica utilità ed essenziali, la Ditta dovrà comunque assicurare un servizio di emergenza. Ove per qualsiasi motivo la Ditta fosse impossibilitata a garantire la presenza in servizio del numero di operatori necessari ad assicurare il regolare svolgimento dello stesso, l’Azienda potrà provvedere, con la necessaria tempestività e nel modo che riterrà più opportuno, ad eseguire d’ufficio, con proprio personale o con personale esterno, tutte le prestazioni atte a garantire il ripristino e il mantenimento dell’efficienza dei servizi, salvo addebitare i conseguenti maggiori oneri e/o danni alla Ditta. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto l’Azienda si riserva la facoltà di affidare l’incarico alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario e/o di indire nuova gara, secondo le disposizione del D. Lgs. n. 163/06.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civiledell’art. 1456 c.c., il presente Contratto potrà essere risolto convengono la risoluzione espressa dal Fornitorecontratto, previa comunicazione scritta al Cliente finaleoltre che nei casi indicati nel Capitolato tecnico e nei precedenti articoli, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti ricorra una delle seguenti ipotesi: • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • venir meno in capo all'Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di regolazione e misura gara; • transazioni effettuate senza avvalersi di banche della Società , Poste Italiane S.p.A. . Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del gas danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: • esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; • non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazioneveridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; • mancanza, se il Cliente è proprietario dell’impianto anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di regolazione e misura al punto ammissibilità indicati nel disciplinare di consegna, gara; • mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro; • frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • violazione dell'obbligo di gestione e manutenzione riservatezza; • cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi appalto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di mora previstidiritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

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Samples: Contract for the Assignment of Helicopter Services for Civil Protection and Regional Public Interest Activities

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice CivileFerme le clausole risolutive espresse previste nei precedenti articoli, il presente Contratto potrà essere di appalto sarà risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azioneai sensi dell’art. 1456 c.c., di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) diritto anche: - nel caso in cui gli impianti l’appaltatore dia od offra o concordi di regolazione dare a qualunque dipendente GESAC o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura; - nel caso in cui l’appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc.) diventi socio in affari di qualsiasi natura con dipendente/i di GESAC o di persona che lavori per essa o per un’altra e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazionediversa Società da essa controllata e/o partecipata, se o di un qualunque parente delle suddette persone, senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione scritta di GESAC stessa; - nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto a una procedura tendente a dichiararne il Cliente è proprietario dell’impianto fallimento, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo; - nel caso di regolazione e misura al punto di consegnamancato adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti; - nel caso di gestione inottemperanza, anche parziale, al rispetto dei target di qualità di cui all’articolo 6 del presente atto; - nel caso di mancato avvio del servizio alla data prevista; - in caso di sospensione, anche parziale, ovvero mancata effettuazione (anche parziale) del servizio; - nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o con risultati diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, dall’offerta e manutenzione dal contratto; - nel caso in cui il personale impiegato dovesse essere utilizzato anche per altre attività in ambito aeroportuale; - nel caso in cui dovesse risultare l’impiego, da parte dell’appaltatore, di personale in misura inferiore (numero e/o ore) o con caratteristiche diverse rispetto a quelle previste; - in caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dal presente capitolato; - nel caso di insolvenza dell’appaltatore; - nel caso in cui l’appaltatore non mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre a GESAC la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento obbligo; - nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti di cui alla legislazione antimafia; - nel caso di violazione delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi norme in materia di mora previstisicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale. La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte di GESAC, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore è tenuto a risarcire alla GESAC tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti).

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il 14.1 Il presente Contratto potrà essere contratto si intenderà automaticamente risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, ex art. 1456 c.c. in caso di: • mancato pagamento alla scadenza anche di un procedimento solo canone, rimborso o quota od altro corrispettivo dovuto nei termini e secondo le modalità previste contrattualmente; • inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore agli obblighi imposti dalle leggi per la messa l’utilizzo del bene, nonché o ad uno o più degli obblighi previsti dai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (utilizzazione); art. 6 (custodia e manutenzione); art. 8 (obblighi in liquidazione o tema di responsabilità, furto, sinistri, assicurazione e contravvenzioni); art. 9 (corrispettivo e modalità di pagamento); art. 15 (imposte e tasse), le cui clausole sono da considerarsi ciascuna essenziale per espresso volere delle parti; • apertura di una procedura concorsuale che interessi il Clientea carico dell’Utilizzatore, od anche diminuzione delle garanzie nonché dei requisiti economici e di fido sulla base dei quali è stata assunta la presente operazione, anche per effetto di mutamento della situazione o veste giuridica dell’Utilizzatore, così come risultano evidenziate nella domanda di locazione; iscrizione • mancato ritiro del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto bene da parte dell’Utilizzatore nel termine previsto dal precedente art. 4; • cessione del Cliente in assenza di consenso scritto contratto da parte dell’Utilizzatore senza l’osservanza delle modalità e dei termini di Sky Gas & Power; cui all’art. 12. 14.2 In tutti i casi la risoluzione è senz’altro operante a seguito di semplice comunicazione scritta del Concedente contenente l’invito a riconsegnare il bene. 14.3 In qualsiasi caso di anticipata risoluzione del contratto, l’Utilizzatore dovrà immediatamente restituire i beni al Concedente nei luoghi, modi e termini da questi indicati e a corrispondere in un’unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, rimborsi spese, interessi di mora, ecc. 14.4 In caso di mancata comunicazione restituzione del bene concesso in locazione può configurarsi la fattispecie di variazione cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita) od altro reato. 14.5 Resta impregiudicata la facoltà del nome Concedente di richiedere altresì all’Utilizzatore, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento in unica soluzione del valore attuale – al [tasso di riferimento iniziale o tasso ufficiale] alla data della dittastipulazione del contratto di locazione finanziaria – di tutti gli altri importi contrattualmente previsti a carico dell’Utilizzatore fino al termine della locazione e del prezzo di opzione finale d’acquisto del bene, al netto della ragione eventuale somma realizzata dal Concedente dalla vendita o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione dal reimpiego in leasing del bene, il tutto fatto salvo l’eventuale conguaglio a favore dell’Utilizzatore. Tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo dei locali forniti;dall’Utilizzatore restano definitivamente acquisiti al Concedente. e) impiego 14.6 È salvo in ogni caso il diritto del Concedente al rimborso di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare tutte le somme anticipate per conto dell’Utilizzatore e conosciute anche dopo il termine della locazione finanziaria quali ammende, pene pecuniarie, spese legali, dovute dalle date di scadenza delle singole obbligazioni fino al momento dell’effettivo soddisfo. 14.7 È comunque sempre riservata al Concedente la misurazione facoltà di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratorinon avvalersi della risoluzione, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti ma di regolazione e misura chiedere l’adempimento del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstipresente contratto procedendo alla esecuzione coattiva dello stesso.

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Samples: Leasing Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con riserva di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalerisarcimento danni, nei seguenti casi: a) inizio di un’azionexxxxx, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione colpa grave, grave negligenza, nell’esecuzione della procedura di pagamento SDDprestazione contrattuale; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientesituazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Impresa Aggiudicataria; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierimanifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell’offerta presentata in fase di gara; d) cessione in qualsivoglia forma inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del Contratto da parte del Cliente in assenza lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitilavoro; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacisubappalto non autorizzato della prestazione; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno cessione totale o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaparziale del contratto; g) quando l’ammontare delle penali applicate nei confronti dell’Affidatario superi il 10% dell’importo contrattuale; h) nel caso in cui gli impianti la survey periodica evidenziasse una percentuale di regolazione e misura utenti gravemente insoddisfatti superiore al 30%; i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico; j) ingiustificata interruzione o sospensione del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, servizio/fornitura per decisione unilaterale dell’Impresa Aggiudicataria; k) violazione degli obblighi di gestione tutela dei dati e manutenzione riservatezza, di gravità tale impiantoda non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; hl) reiterato ritardato qualora l’Impresa Aggiudicataria risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; m) qualora l’Impresa Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa; n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 136/2010 e dall’art. 7, comma 1, lett. a del D L. 187/2010 le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle fatture ferma restando l’applicazione operazioni; o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino; p) in caso di sopravvenienze normative tali da modificare sostanzialmente il quadro dei benefici fiscali oggi previsti per le azioni di welfare aziendale e di incidere quindi negativamente sulla convenienza del POLITO WELFARE; q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Impresa Aggiudicataria, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 – ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall’art. 48, comma 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Affidatario, sarà riconosciuto a quest’ultimo unicamente l’ammontare relativo alla parte delle prestazioni eseguite in modo completo ed accettate dall’Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli interessi oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico il servizio ove non sia stato possibile procedere all’affidamento ai sensi dell'articolo 110, comma 1. L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di mora previstiTorino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

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Samples: Servizio Di Gestione Del Conto Welfare

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile e fermo restando l'obbligo della risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finaledichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi: a) inizio qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di un’azionecondanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per le ipotesi di cui all'art. 80, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione comma 1, del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro Codice dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDcontratti pubblici; b) modifica accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientedichiarazioni presentate dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierinelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80; d) cessione in qualsivoglia forma qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più` misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione d.lgs. n. 159/2011 o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di regolazione e misura pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010; f) in caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competentiDPR n. 207/2010; g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. Violazionen. 231/2001, se il Cliente è proprietario dell’impianto che impediscano all'impresa di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantocontrattare con le Pubbliche Amministrazioni; h) reiterato ritardato difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal contratto; i) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'operatore economico comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; j) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio; k) azioni giudiziarie contro l'Amministrazione per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui; l) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; m) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati; n) grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale; o) violazione del divieto di interruzione del servizio; p) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto; q) violazione degli obblighi di riservatezza; r) violazione rilevante degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Modena, ai sensi del DPR n. 62/2013; s) aver cagionato gravi danni alle strutture e/o attrezzature da parte del personale dell'Appaltatore che abbia operato con dolo o colpa grave; t) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita del 10% del valore del contratto; u) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle fatture ferma prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti sino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico senza bisogno di diffide formali. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando l’applicazione degli interessi il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di mora previstigara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione o il completamento del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi Tutte le clausole del presente capitolato sono ritenute essenziali e per gli effetti pertanto ogni inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto. Il presente contratto verrà risolto di cui all’art.1456 diritto e con effetto immediato ex art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, c.c. nei seguenti casi: a) inizio casi di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) seguito specificati: - nel caso in cui gli impianti le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni; - nell’ipotesi di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, violazione degli obblighi di gestione condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) nonché da quello adottato dalla stazione appaltante; - nell’ipotesi di inosservanza dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001; - in caso di cessione parziale o totale del contratto; - quando l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale; - intervenuta mancanza nei confronti dell'affidatario durante la vigenza contrattuale delle condizioni richieste dall'art.80 del Codice dei contratti; - manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale nell'esecuzione degli interventi di manutenzione; - grave inadempienza accertata da parte dell'Appaltatore delle norme e manutenzione disposizioni in materia di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento sicurezza nell'esecuzione delle fatture ferma restando l’applicazione attività previste; - inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione degli interessi interventi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - subappalto abusivo o violazione di mora previstinorme sostanziali che disciplinano il subappalto; - in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato anche se non richiamati nel presente articolo. La risoluzione del contratto nei casi succitati, sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata/ar o mezzo PEC ed avrà effetto senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante a far data dal ricevimento della stessa. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore. In caso di risoluzione il Comune procederà all'incameramento delle cauzioni ex art.103 comma 2 del Codice. Si precisa che nei casi di risoluzione, o di esecuzione di ufficio come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. A mezzo lettera raccomandata/ar o a mezzo PEC si comunicherà la data in cui il DEC in contradditorio con l'appaltatore o suo rappresentante, oppure in presenza di due testimoni redigerà lo stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali delle attrezzature e dei mezzi esistenti in cantiere, nonchè nel caso di esecuzione d'ufficio all'accertamento di quali di tali materiali attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei dell'art. 1456 c.c. le seguenti casiipotesi: a1) inizio apertura di un’azione, di un procedimento per la una procedura concorsuale a carico del Fornitore; 2) messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione cessazione dell'attività del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDFornitore; b3) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie comportamenti del Cliente tali Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da porre rapporto organico o dipendenza, in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute seguito a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del ClienteFornitore medesimo; c4) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieriviolazione delle previsioni di cui all’art.1 delle presenti Condizioni Generali; d5) cessione in qualsivoglia forma mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'Art. 12 delle presenti Condizioni Generali; 6) protrarsi per oltre 60 giorni dell’evento che ha generato la forza maggiore di cui all’art. 14; 7) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'Art. 7 delle presenti Condizioni Generali; 8) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Contratto Fornitore; 9) gravi inosservanze da parte del Cliente Fornitore alle disposizioni legislative in assenza materia di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitisicurezza (con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e protezione ambientale; e10) impiego conflitti di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto interesse che, ad insindacabile giudizio del Committente, non consentano il regolare svolgimento del servizio. Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, il Committente si riserva di riconoscere al Fornitore le sole prestazioni che, a quanto pattuito proprio insindacabile giudizio, siano da ritenersi pienamente conformi alle prescrizioni contrattuali. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previsti.

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Samples: Sponsorship Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le Parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del dell'art. 1456 Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei Civile le seguenti casiipotesi: a1) inizio apertura di un’azione, di un procedimento per la una procedura concorsuale a carico del Fornitore; 2) messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione cessazione dell'attività del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDFornitore; b3) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie comportamenti del Cliente tali Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da porre rapporto organico o dipendenza, in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute seguito a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del ClienteFornitore medesimo; c4) qualora i dati forniti dal Cliente ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittadue mesi, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoritardo sia dovuto a forza maggiore; h5) reiterato ritardato mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali; 6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'art. 7 delle presenti Condizioni Generali; 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore impiegato presso il Committente; 8) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza oltre alle disposizioni contenute nell’art. 10 delle presenti Condizioni Generali; 9) conflitti di interesse che, ad insindacabile giudizio del Committente, non consentano il regolare svolgimento del servizio. 10) violazione del Patto d’Integrità Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere la documentazione prodotta e ritenuta utilizzabile, mentre, la restante parte, dovrà essere ritirata a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato tramite semplice comunicazione scritta del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire. In tutti i casi di mora previstipassaggio a fornitore terzo indicato dal Committente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del passaggio. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

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Samples: Contract

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, sono causa di risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei dell'art. 1456 c.c. le seguenti casiipotesi: a) inizio i. apertura di un’azione, di un procedimento per la una procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; ii. messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDcessazione dell'attività dell’Appaltatore; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali iii. comportamenti dell’Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da porre rapporto organico o dipendenza, in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute seguito a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteprocedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dell’Appaltatore medesimo; c) qualora i dati forniti dal Cliente iv. ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittadue mesi, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competentiil ritardo sia dovuto a forza maggiore; v. mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'Articolo 9 delle presenti Condizioni Generali; vi. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, violazione degli obblighi di gestione cui all’Articolo 8 e manutenzione di tale impiantoall’Articolo 18 delle presenti Condizioni Generali; h) reiterato ritardato pagamento vii. perdita delle fatture ferma restando l’applicazione licenze o autorizzazioni indicate nell'Articolo 4 delle presenti Condizioni Generali; viii. accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, Cassa Edile, ecc. per il personale dell’Appaltatore o degli interessi eventuali subappaltatori utilizzati presso il Committente; ix. gravi inosservanze da parte dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori alle disposizioni legislative in materia di mora previstisicurezza, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’Articolo 5 delle presenti Condizioni Generali. Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a proprio insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali e/o la documentazione prodotta ritenuti utilizzabili in accordo al Contratto, mentre quanto ritenuto non fruibile dovrà essere ritirato a cura e spese dell’Appaltatore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata all’Appaltatore tramite PEC o con lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa dell’Appaltatore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per prestazioni non eseguite per fatto e colpa dell’Appaltatore. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per Appalti Di Servizi

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 1. Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui all’art. 18. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiara al Committente che intende avvalersi della presente clausola. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al presente Contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di cui all’art.1456 nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per qualsiasi violazione sostanziale dei termini del Codice Civilepresente Contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali. 3. La Parte che intende risolvere il Contratto ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. La risoluzione sarà effettiva se entro 30 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione l’inadempimento non sia stato rimediato dalla Parte inadempiente; in tal caso la risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione. L’inadempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi nel periodo intercorrente dalla data di fino al ricevimento della comunicazione di risoluzione fino alla risoluzione effettiva del contratto, non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni. 4. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti al Committente a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, IZSVe comunicherà al Committente i risultati generati fino alla data di risoluzione. In caso di risoluzione anticipata, il Committente pagherà a IZSVe una somma, inferiore all’importo inizialmente pattuito, somma che dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti in proporzione alle attività effettivamente svolte da IZSVe fino alla data di risoluzione. 5. Lo scioglimento del Contratto, avvenuto per qualsiasi causa, non pregiudicherà i diritti delle Parti la cui efficacia ultrattiva è prevista dal presente Contratto potrà essere risolto dal FornitoreContratto, previa comunicazione scritta al Cliente finaleovvero, nei seguenti casi: a) inizio di un’azionedalla normativa nazionale e internazionale vigente. Tra tali diritti sono inclusi, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali a scopo meramente esemplificativo e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittaesaustivo, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora gli impegni assunti dalle Parti in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti al Diritto di regolazione Proprietà Intellettuale, Pubblicità e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiPubblicazioni.

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Samples: Contratto Di Servizi Per Prestazioni Semplici

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con riserva di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalerisarcimento danni, nei seguenti casi: a) inizio x. xxxxx, colpa grave, grave negligenza, nell’esecuzione della prestazione contrattuale; b. situazione di un’azionefallimento, di un procedimento per la messa in liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di una procedura concorsuale liquidazione dell’Impresa Aggiudicataria; c. manifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell’offerta presentata in fase di gara; d. subappalto non autorizzato della prestazione; e. cessione totale o parziale del contratto; f. quando l’ammontare delle penali applicate nei confronti dell’Affidatario superi il 10% dell’importo contrattuale; g. ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell’Impresa Aggiudicataria; h. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; i. qualora l’Impresa Aggiudicataria risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che interessi il Cliente; iscrizione dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; j. in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 136/2010 e dall’art. 7, comma 1, lett. a del Cliente D L. 187/2010 le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura con altri strumenti di pagamento SDDidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie k. in caso di gravi ed accertate violazioni del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità Codice di Comportamento del ClientePolitecnico di Torino; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione l. in qualsivoglia forma tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del Contratto contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Cliente Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Impresa Aggiudicataria, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 – ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in assenza caso di consenso scritto da dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall’art. 48, comma 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Affidatario, sarà riconosciuto a quest’ultimo unicamente l’ammontare relativo alla parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale delle prestazioni eseguite in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica completo ed accettate dall’Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratoridegli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) determinati anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad uno altro operatore economico il servizio ove non sia stato possibile procedere all’affidamento ai sensi dell'articolo 110, comma 1. L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiindiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

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Samples: Assistance Insurance Policy for Business Travel Outside the Eu

Clausola risolutiva espressa. 20.1 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: : a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; b) omesso, parziale o ritardato pagamento da parte del Cliente anche di una procedura concorsuale che interessi il sola o più bollette; c) insolvenza dichiarata del Cliente; iscrizione d) inefficacia del Contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l’impossibilità della prestazione da parte del Fornitore per causa non imputabile, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile al Fornitore; e ) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva della autorizzazione dell’addebito diretto in conto corrente; f) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al precedente articolo 12; g) mancato utilizzo del gas naturale secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro utilizzo fraudolento dello stesso; h) manomissione dei protestimisuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; sottoposizione i) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente ad una procedura esecutiva o non domestico relative alla somministrazione di sfrattogas con altri fornitori; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; cl) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non domestico al Fornitore non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione gas naturale con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte del Cliente in assenza Fornitore. Le comunicazioni di consenso scritto cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare permetterne la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiverifica dell’effettiva ricezione.

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Samples: Gas Supply Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere anche a titolo di risarcimento danni, il Committente si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 all'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R., al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: 1. ritardo superiore alle 6 (sei) ore verificatosi in 2 (due) occasioni nelle ipotesi di richiesta di pronto intervento entro le 24 ore di cui all’art. 9 del presente contratto; 2. ritardo superiore a 30 (trenta) minuti verificatosi in 2 (due) occasioni nelle ipotesi di richiesta di pronto intervento entro 120 (centoventi) minuti di cui all'art. 9 del presente contratto; 3. ritardo superiore alle ore 6 (sei) verificatasi in 2 (due) occasioni della fornitura di conglomerato bituminoso a caldo, o di conglomerato cementizio, o di inerti, o della combinazioni fra i diversi materiali; 4. mancato approntamento di un numero di squadre almeno pari a 2 (tre) unità, verificatosi per 2 (due) volte in ipotesi di richieste contemporanee di intervento; 5. qualora, in almeno 2 (due) occasioni, la Direzione Lavori contesti formalmente all'Appaltatore la presenza in cantiere, a qualunque titolo, di personale estraneo alla struttura d'impresa dell'Appaltatore stesso, o comunque non autorizzato da Committente o Direzione Lavori; 6. mancata presentazione al Committente, per almeno 2 (due) consecutivi Stati di Avanzamento Lavori, delle fatture quietanzate dei subappaltatori entro i termini stabiliti dalla legge; 7. mancato pagamento degli stipendi delle maestranze e degli operai per almeno 2 (due) mensilità consecutive; 8. violazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (o Piano Sostitutivo della Sicurezza) e nel Piano Operativo della Sicurezza, accertata con apposito verbale compilato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento; 9. arbitrario ed unilaterale abbandono del cantiere, accertato con apposito verbale compilato dalla Direzione Lavori previa formale convocazione dell'Appaltatore; 10. inottemperanza a 3 (tre) ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 11. esecuzione, da parte dell'Appaltatore, anche di una sola transazione finanziaria avente ad oggetto il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio appalto senza avvalersi di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione banche o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratorisocietà Poste italiane SpA, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla come previsto all'art. 3 comma 8 della legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previsti136/2010.

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Samples: Contract for Maintenance Works

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 16.1 Oltre ai casi eventualmente previsti in altre disposizioni delle presenti CGA, Sonepar si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa- coltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con effetto immediato, mediante comunicazione a mezzo pec o tramite racco- mandata a/r inviata al Fornitore di cui all’art.1456 del Codice Civilevolersi av- valere della presente clausola, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei ove si verifichi uno dei seguenti casieventi: a) inizio il Fornitore sia divenuto insolvente o, a causa del peggioramento delle sue condizio- ni economico-finanziarie, sia venuta meno o risulti pregiudicata la capacità di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDeseguire l’Ordine; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del ClienteFornitore sia assoggettato ad una proce- dura di liquidazione, concordato, fallimento ovvero ad altra procedura concorsuale; c) qualora i dati forniti dal Cliente il Fornitore abbia sospeso o ritardato, in tutto o in parte, la Fornitura a Sky Gas & Power Sonepar o ai suoi Clienti salvo che non risultassero veritierisia dovuto ad Even- ti di Forza Maggiore; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza il Fornitore abbia interrotto, sospeso o ri- tardato i pagamenti a suo carico, salvo che non sia dovuto ad Eventi di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiForza Maggiore; e) impiego cessione/affitto, da parte del Fornitore, dell’azienda o del ramo d’azienda coinvolto nelle prestazioni cui il Fornitore è obbligato ai sensi del Contratto, mutamento della com- pagine sociale del Fornitore che comporti un cambio di energia elettrica controllo e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacitrasferimento all’e- stero della sede legale e/o amministrativa; f) anche parzialmente violazione di uno degli obblighi posti a cari- co del Fornitore dagli artt. 18 (assicurazioni), 19 (proprietà intellettuale), 20 (sicurezza di sostanze, miscele, prodotti e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostamateriali), 21 (gestione rifiuti), 22 (salute e sicurezza) e 24 (export control); g) violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 23; h) violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, del Codice di Condotta Fornitori o del Codice Etico di Sonepar Italia S.p.A. o del Codice di Condotta del Gruppo Sonepar; i) nel caso in cui gli impianti il Fornitore esegua solo par- zialmente la Fornitura e Sonepar non sia inte- ressata ad un adempimento parziale; fatto salvo in ogni caso il diritto di regolazione chiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collega- ti e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla conseguenti subiti da Sonepar. 16.2 Restano salvi, in ogni caso, eventuali ulteriori diritti e azioni previsti per legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstia xx- xxxx xx Xxxxxxx.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 La ASST committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi: 1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta; 3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati; 4. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della manutenzione; 5. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; 6. verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all‘ASST un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto; 7. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 6 del presente Capitolato; 8. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti; 9. subappalto totale o parziale non autorizzato; 10. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; 11. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; 12. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti; 13. rinuncia della ditta offerente; 14. in tutti gli altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto allorché l’ASST deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC o raccomandata A/R. Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda committente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra società. Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’ASST si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In caso di risoluzione, l'Azienda committente affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente sanitario appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ente sanitario committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell’art. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotedi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali l’ente sanitario appaltante interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Ciascuna Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Qualora il Fornitore aggiudicatario risolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, le Amministrazioni committenti tratterranno, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiteranno le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto dalle Amministrazioni appaltanti alla società per gli investimenti eventualmente attivati in ragione della stipula del contratto. Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016. Ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ……. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”. * * * * * Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 all’art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice Civiledi comportamento dei dipendenti pubblici), il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreda intendersi quali obbligazioni contrattuali. Il Fornitore contrante, previa comunicazione scritta a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio fine di un’azione, di un procedimento per la messa non incorrere in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre condotte contrarie ai principi in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto esso enunciati. L’eventuale tolleranza dimostrata da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione dalle Amministrazioni committenti con riguardo a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito da evitare la misurazione ciascuna Amministrazione in dipendenza degli inadempimenti di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel cui sopra. Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura Enti appaltanti avranno diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al punto di consegna, Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora prevististessi.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di cui all’art.1456 del Codice Civile, tutte le clausole indicate nel presente capitolato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria: ⮚ per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Clientepersistenti ritardi nelle consegne; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro ⮚ per accertata scadente qualità dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica prodotti e/o gas naturale per difformità nei confezionamenti, ⮚ in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contrattocaso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione caso di energia elettrica e gas naturalecessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato; ⮚ nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria. L’Arnas si riserva la facoltà di regolazione recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi: ▪ qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l’acquisto di beni e misura servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori; ▪ in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio; ▪ in qualsiasi momento del gas contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, xxxxx esito positivo; ▪ qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi. A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni. Il recesso non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiesecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la Committenza avrà la facoltà di risolvere il rapporto negoziale, anche nei confronti di un solo operatore economico, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: • emissione nei confronti dell’Aggiudicatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.1456 agli articoli 6 e 67 del Codice CivileD. x.xx. 159/11, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committenza, previa comunicazione scritta al Cliente finaledi subappaltatori, nei seguenti casi: a) inizio di un’azionefornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; • avvio di un procedimento per la messa in dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, o di una procedura concorsuale che interessi il Clienteconcordato preventivo; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente • subappalto in assenza di consenso scritto preventiva autorizzazione della Committenza; • sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da parte cause di Sky Gas & Powerforza maggiore; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica terzi, in tutto o in parte, del Contratto e/o gas naturale in modo difforme rispetto dei singoli ordinativi di fornitura; • irrogazione da parte dell’Azienda di più di 3 (tre) penali, nel corso di 3 (tre) mesi consecutivi, o applicate 4 (quattro) penali nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi consecutivi, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno • nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP con prezzi di maggiore convenienza, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con i soggetti aggiudicatari. 2. Nei casi indicati, la Committenza ha la facoltà di risolvere il Contratto nei confronti dell’Aggiudicatario inadempiente. In tal caso l’Aggiudicatario si impegna a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in modo da evitare favore dei centri cottura sino all’individuazione di un nuovo operatore economico. 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, la misurazione Committenza avrà diritto di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci;escutere la cauzione prestata fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione 4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad uno avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o più PODprecedenti inadempimenti per i quali la Committenza non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti atti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto mera tolleranza a fronte di regolazione e misura al punto pregressi inadempimenti dell’Aggiudicatario di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiqualsivoglia natura.

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Samples: Appalto Fornitura

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 6.1 FIRENZE PARCHEGGI si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod.civ., per fatto e colpa di cui all’art.1456 ( ), ricorrendo una o più delle seguenti ipotesi: • xxxxx, o gravi e ripetuti inadempimenti di (......) al presente Contratto, assoggettamento di ( ) a procedure esecutive o concorsuali, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx'xxxxxxxx xx xxxxx xx ( ); • mancato pagamento, anche di una sola quota del Codice Civile, corrispettivo dovuto ad FIRENZE PARCHEGGI secondo le cadenze e modalità previste dal paragrafo 8 del presente Contratto; • reiterati inadempimenti agli obblighi di comunicazione a FIRENZE PARCHEGGI previsti dai paragrafi 8.3 e 8.5 del presente Contratto; • mancata osservanza degli obblighi e impegni gravanti su ................... ai sensi degli a rtt..del presente Contratto; • ( ). si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto potrà essere risolto dal FornitoreContratto, previa comunicazione scritta al Cliente finaleai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod.civ., nei per fatto e colpa di FIRENZE PARCHEGGI, ricorrendo una o più delle seguenti casi: aipotesi: • omessa rimozione dei messaggi e degli impianti pubblicitari entro 10 (dieci) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Clientegiorni lavorativi dalla contestazione della Firenze Parcheggi ai sensi del precedente articolo 13; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto • immotivato abbandono degli impianti pubblicitari da parte della Concessionaria; • violazione del Cliente in assenza divieto di consenso scritto cessione, a qualunque titolo, anche parziale a terzi; • mutamento d’uso o destinazione degli impianti pubblicitari da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiConcessionaria; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previsti.

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Samples: Contratto Di Concessione Pubblicitaria

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lett. raccomandata con messa in mora di cui all’art.1456 del Codice Civile15 giorni, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalesenza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione xxxxx nell'esecuzione dei lavori o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione reati accertati ai sensi dell’art. 136 del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro Codice dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDcontratti; b) modifica inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierimanifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) cessione in qualsivoglia forma inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitipersonale; e) impiego ottenimento del documento unico di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciregolarità contributiva dell’Appaltatore del contratto negativo per due volte consecutive; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno sospensione dei lavori o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostamancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; g) nel caso rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoda pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; h) reiterato ritardato pagamento subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi artt. del presente capitolato, integranti il contratto, e delle fatture ferma restando l’applicazione ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l) l’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.; m) l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/2011 s.m.i. nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera; n) l’aver commesso o l’aver agevolato la c.xxxxxx di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o della L.190/12; o) violazione dell’Appaltatore dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i; p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; r) la violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli interessi impegni previsti all’art. 2 del Patto di mora previstiintegrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civileall’art. 1456 c.c, qualora il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casiCliente: a) inizio ceda tutto o parte del contratto a terzi, senza il rispetto delle procedure predisposte da Xring e comunque senza il preventivo consenso scritto di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDXxxxx; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di Xxxxx, anche per servizi diversi da quello oggetto del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientepresente contratto; c) qualora i dati forniti dal Cliente non provveda al pagamento del corrispettivo richiesto, ed il Servizio sia stato nel frattempo attivato anche in deroga a Sky Gas & Power non risultassero veritieriquanto previsto all’Art. 4; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza agisca o si presenti come agente di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiXxxxx; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacisia stato dichiarato insolvente oppure sia stato ammesso oppure sottoposto ad una procedura concorsuale; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora utilizzi i servizi in relazione ad uno modo diverso rispetto a quanto comunicato a Xring o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaa come autorizzato da quest'ultima; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione violi le disposizioni contenute agli Artt. 14 e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;15 delle presenti Condizioni Generali. h) reiterato ritardato pagamento ai sensi dell’art. 13 delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi presenti condizioni generali, violi i diritti di mora previstiproprietà industriale o intellettuale di Xring e/o di Terzi; i) violi gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 18. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di Xring di volersi avvalere di detta clausola, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. da inviare al Cliente al recapito da Egli indicato in fase di ordine del Servizio, per effetto della quale la stessa sarà autorizzata ad interrompere la fornitura del Servizio senza alcun ulteriore preavviso. In tali ipotesi, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute da Xring a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, senza che il Cliente possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il periodo di tempo in cui non ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione, ed in generale per gli altri strumenti di tutela previsti dalla legge, ivi comprese le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito da Xring.

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Samples: Servizio

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di cui all’art.1456 del Codice Civile15 giorni, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalesenza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) inizio di un’azionefrode nell'esecuzione dei lavori, di un procedimento per la messa in liquidazione grave inadempimento o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDgrave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016; b) modifica inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierimanifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) cessione in qualsivoglia forma inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitipersonale; e) impiego ottenimento del documento unico di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciregolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno sospensione dei lavori o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostamancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; g) nel caso rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoda pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; h) reiterato ritardato pagamento subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e delle fatture ferma restando l’applicazione ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal C.S.E.; k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l) l’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.; m) l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera; n) l’aver commesso o l’aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01; o) violazione dell’Appaltatore dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i; p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori. r) la violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli interessi impegni previsti all’art. 2 del Patto di mora previstiintegrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.

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Samples: Contratto D’appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi Insorgendo controversie, l’appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dall’AZIENDA. Qualora l’appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell’AZIENDA di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell’appaltatore della rifusione di ogni spesa e per gli effetti danno recato. L’AZIENDA potrà procedere di cui all’art.1456 diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del Codice Civileservizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato quali, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casia titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) inizio espletamento del servizio appaltato mediante impiego di un’azionepersonale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato; b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell’appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dall’AZIENDA; c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato; d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali; e) mancato rispetto del numero minimo di un procedimento per la messa in liquidazione o unità richiesto dal presente capitolato; f) apertura di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva a carico dell’appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostadell'attività; g) nel caso in cui gli impianti non conforme applicazione delle attività di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantosorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti; h) reiterato ritardato pagamento mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle fatture ferma restando l’applicazione attività appaltate; i) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente capitolato; j) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio; k) quando a carico di alcuno degli interessi amministratori dell’appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di mora previsticondanna per xxxxx, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; m) in caso di cessione totale o parziale del contratto; n) dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore; Nell’ipotesi di risoluzione, L’AZIENDA si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell’affidataria inadempiente, su cui graveranno, tra l’altro, i costi del nuovo affidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso. L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall’AZIENDA all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma. Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti La stazione appaltante, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all’art.1456 all’articolo 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, codice civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Cliente finalefornitore accreditato da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: a) inizio potrà risolvere di un’azionediritto il contratto: - in caso di perdita da parte del fornitore aggiudicatario dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; - qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi; - in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di un procedimento autore ed, in generale, per la messa violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASL1 in liquidazione relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto; - gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal Fornitore neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante; - costituisce ulteriore causa di risoluzione, in tutto o di una procedura concorsuale in parte, del presente contratto, l’ipotesi che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente in relazione ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; più dei materiali previsti nel presente atto si abbia un secondo esito negativo della verifica dell’affidabilità qualità delle stesse in relazione alle specifiche tecniche portate in evidenza nella documentazione a corredo dell’offerta; - accertamento della non veridicità del Cliente; c) qualora i dati forniti contenuto delle dichiarazioni presentate dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) Fornitore nel corso della gara di cui in premessa; - in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente contratto; - in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente ogni ipotesi in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica cui le prestazioni e/o gas naturale adempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in modo difforme rispetto generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a quanto pattuito nel Contrattopena di risoluzione del contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti - nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso ipotesi in cui gli impianti di regolazione le transazioni/pagamenti siano eseguite senza il rispetto delle modalità e misura del gas non risultino conformi alle norme previste con l’impiego degli strumenti previsti (conti correnti dedicati) dalla legge vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010); Con la risoluzione del contratto di fornitura sorge in capo alla stazione appaltante il diritto di escludere l’operatore economico inadempiente dall’ACCORDO QUADRO con incameramento della cauzione definitiva prevista per il lotto interessato dalla fornitura, con ogni altra conseguenza di legge. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le ulteriori disposizioni di cui al codice civile e dalle autorità competenti. Violazionedi cui agli articoli da 135 a 140 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, se il Cliente è proprietario dell’impianto ove applicabili, in materia di regolazione inadempimento e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstirisoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata con messa in mora di cui all’art.1456 del Codice Civile15 giorni, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalesenza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) inizio di un’azionefrode nell'esecuzione dei lavori, di un procedimento per la messa in liquidazione grave inadempimento o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDgrave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016; b) modifica inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierimanifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) cessione in qualsivoglia forma inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitipersonale; e) impiego ottenimento del documento unico di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciregolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno sospensione dei lavori o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostamancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; g) nel caso rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoda pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; h) reiterato ritardato pagamento subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e delle fatture ferma restando l’applicazione ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal C.S.E.; k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l) l’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.; m) l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera; n) l’aver commesso o l’aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01; o) violazione dell’Appaltatore dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.; p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori. r) la violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli interessi impegni previsti all’art. 2 del Patto di mora previstiintegrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.

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Samples: Contratto D’appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi Il presente contratto è risolto immediatamente e per gli effetti automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art.1456 al D.lgs. 159/2011 s.m.i. Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell’abilitazione all’esercizio/accreditamento. Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 03775430980 partita IVA 03775430980, nella persona del Codice CivileDirettore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxx Sileo nato a ……… il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore………, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento domiciliato per la messa carica presso la sede della ATS il soggetto gestore (…) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (…) in liquidazione o …..(…) n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona di una procedura concorsuale (…) nato/a a (…) il (…),codice fiscale (…), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale. Premesso che interessi Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/4086/2015 ha: ▪ definito la misura come intervento di sostegno e supporto a religiosi e religiose anziane fragili atto a garantire la possibilità di permanenza nel proprio ambiente di vita/comunità, mediante l’erogazione di voucher, graduato in relazione al livello di fabbisogno e alternativo all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ad altre forme di assistenza sociosanitaria; ▪ stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l’accesso e la fruizione alla misura; ▪ previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l’accesso alla misura, la stesura del progetto individuale (PI) e del piano di assistenza individuale (PAI), condivisi con il Clientesoggetto beneficiario e il famigliare/care giver, nonché il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro Premesso che per la misura Residenzialità Assistita per Religiosi la ASST di ubicazione della struttura: - effettua la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei protestirequisiti di accesso alla misura ed elabora il Progetto individuale; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica - assegna il voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa; - monitora il Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del Cliente tali da porre bisogno nei casi in pericolo cui si rendessero necessarie. Fatto presente che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022 ha confermato la prosecuzione della Residenzialità Assistita per Religiosi per l’anno di riferimento e previsto allo scopo uno specifico stanziamento di risorse; Premesso inoltre che il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Powersoggetto gestore: - è (abilitato all’esercizio o accreditato o impegnato in progetti sperimentali innovativi autorizzati dalla Regione, inserire gli estremi dell’atto); esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c- per la struttura (Denominazione struttura, indirizzo) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione è in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza possesso di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno tutti i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura del gas non risultino conformi alle norme Residenzialità assistita per religiosi per n. posti letto, secondo le modalità previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiX.X.X. x. 0000/00.

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Samples: Determinations Regarding Contracting for the Year 2022 for Innovative Measures and Experiments

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 19 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, risarcimento danni nei seguenti casi: a) inizio apertura di un’azione, una procedura di un procedimento per la fallimento a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali; b) messa in liquidazione o in altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientecessione dell’attività dell’Impresa; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power impiego di personale non risultassero veritieridipendente dell'Impresa; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome subappalto totale della ditta, fornitura o subappalto parziale della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti;stessa non autorizzato dalla Stazione appaltante e) impiego revoca delle licenze o di energia elettrica e/o gas naturale qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciqualunque momento; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostamancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantointerruzione o ingiustificata sospensione della fornitura; h) reiterato ritardato pagamento applicazioni di penali a qualsiasi titolo per un importo che superi il valore del 10% dell’importo contrattuale; i) riscontro, durante le verifiche eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa; j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto. k) frode o grave inadempimento nell’adempimento degli obblighi contrattuali; l) ritardo nella consegna della macchina operatrice superiore a 90 giorni; m) verificarsi, in capo all’aggiudicatario, di una delle fatture ipotesi di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016; Ai sensi del secondo comma dell’art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Stazione appaltante dichiara all’impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione appaltante non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Ai sensi dell’art. 1454 x.x., xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva (fatto salvo il diritto al maggior danno subito) e di assicurare l’esecuzione della fornitura affidando l’appalto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Operatore Economico, per il fatto che ha determinato la risoluzione. Resta in ogni caso ferma restando l’applicazione degli interessi la possibilità, per la Stazione Appaltante, di mora previstiprocedere ai sensi dell’art. 109 del d. lgs. 50/2016.

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Samples: Fornitura Di Attrezzature Antincendio

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 1. La convenzione è risolta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: a) inizio di un’azionescioglimento, di un procedimento per la messa in liquidazione fallimento, concordato o di una qualsiasi procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDcui sia sottoposto l’Istituto Cassiere; b) modifica reiterate situazioni di mancato rispetto delle condizioni economiche patrimoniali modalità di esecuzione contrattuali rilevate e finanziarie notificate dal Responsabile del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del ClienteProcedimento; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierimancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi nonché delle spese e commissioni definite in sede di offerta; d) cessione mancata attivazione dei punti operativi indicati in qualsivoglia forma sede di offerta, i quali risultano necessari per garantire un efficiente svolgimento del Contratto da parte servizio ovvero difformità tra i requisiti richiesti dall’articolo 3 - Caratteristiche del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione servizio e le caratteristiche dei punti operativi offerti e deputati all’erogazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiservizio medesimo; e) impiego mancata realizzazione, secondo quanto previsto all’art. 21, delle iniziative relative ai servizi telematici-informatici ed agli eventuali servizi ulteriori proposti in sede di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciofferta; f) anche parzialmente mancata osservanza delle norme di legge e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostadi contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione della convenzione, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura sospensione del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;servizio da parte dell’Istituto Cassiere senza giustificato motivo. h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione Subappalto o cessione anche parziale del contratto; i) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata 2. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 3. In caso di risoluzione del contratto, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti. 4. L’Istituto Cassiere nel medesimo termine, nel caso di parziale o totale fuoriuscita del Politecnico dal sistema di tesoreria unica, deve corrispondere gli interessi di mora previstispettanza del Politecnico sull’eventuale conto fruttifero e restituire gli eventuali titoli e valori depositati a custodia.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti 1. Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art.1456 all’art. 108 del Codice CivileContratti, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti l’Esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di regolazione e cui ai seguenti punti: − ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo dell’Accordo Quadro per operatore; − affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del gas Committente; − affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente; − mancata sottoscrizione del OdS o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di servizio per n. 5 volte anche non risultino conformi consecutive; − violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010) − inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; − manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; − inadempimento accertato alle norme previste di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; − sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; − rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; − subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; − mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla legge formale messa in mora; − non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e dalle autorità competenti. Violazioneallo scopo dell’opera; − proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, se comma 1, lettera e), del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81; − perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il Cliente è proprietario dell’impianto fallimento o la irrogazione di regolazione e misura al punto misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantocontrattare con la pubblica amministrazione; − ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture 2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r.. Resta ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiartt. 108 e 109 del Codice Contratti.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai XXXXXXX ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e per gli effetti comunque ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi già previsti e disciplinati dalle presenti condizioni generali e nel Protocollo di legalità anche nelle seguenti ipotesi: − sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica confronti dell’ AFFIDATARIA e/o gas naturale del Sub/AFFIDATARIA (limitatamente al contratto di subappalto); − sopravvenienza di sentenza di condanna passata in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contrattogiudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dell’AFFIDATARIA e/o del Sub/AFFIDATARIA (limitatamente al contratto di subappalto); prelievi fraudolenti ovvero posti − perdita dei requisiti di idoneità dell’AFFIDATARIA e/o della Sub/AFFIDATARIA (limitatamente al contratto di subappalto); − decadenza dei requisiti soggettivi in essere in modo da evitare capo all’AFFIDATARIA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; − frode nell’esecuzione dei servizi; − insorgenza di una modificazione del contratto nei casi contemplati dall’art. 108, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016; − grave inadempimento alle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto con riguardo ai modi e tempi di esecuzione; − manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; − inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, la misurazione di energia elettrica sicurezza sul lavoro e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacile assicurazioni obbligatorie del personale; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previsti.

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Samples: Condizioni Generali Degli Appalti Di Servizi

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti L’Azienda committente avrà facoltà di cui all’art.1456 procedere di diritto, ex art. 1456 del Codice Civilecodice civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitorealla risoluzione del contratto, previa comunicazione scritta al Cliente finaleall’aggiudicatario con lettera trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi: a) inizio 1. inottemperanza alle disposizioni di un’azionecui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: ilcontratto d’appalto si intenderà risolto di un procedimento diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la messa in liquidazione o piena tracciabilità delle operazioni; 2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di pagamento SDDgara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie 3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteservizio; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power 4. interruzione non risultassero veritierigiustificata del servizio; d) cessione 5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento del servizio; 6. reiterati e/o abituali ritardi nell’esecuzione del servizio rispetto ai termini prescritti nelpresente Capitolato; 7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto; 8. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in qualsivoglia forma seguito adiffida formale da parte dell’amministrazione; 9. verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delleobbligazioni da cui derivi all’A.O. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato edichiarato dal DEC; 10. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti; 11. subappalto totale o parziale non autorizzato; 12. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazionecontrollata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Contratto soggetto aggiudicatario; 13. ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; 14. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali,nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; 15. inadempienza, accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 s.m.i., e più in generale allenorme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioniobbligatorie del personale vigenti; 16. rinuncia dell’offerente. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committentedeliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta allaSocietà aggiudicataria. Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del depositocauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti,che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguitodell’affidamento del servizio ad altra società. Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti edin particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto aquello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In caso di risoluzione, l'A.O. affiderà ad altra società il servizio, utilizzando, se possibile, la graduatoria dellapresente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà adaddebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per glieventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunquemomento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari edautorizzative non ne consentano la prosecuzione. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente conparticolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Qualora la Società aggiudicataria recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, l’A.O. tratterrà, atitolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti perl’assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo dellefatture in attesa di liquidazione In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione delcontratto. Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituiscecausa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplicecomunicazione scritta dell’A.O. la violazione da parte del Cliente in assenza contraente dei seguenti obblighi posti a carico delcontraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice dicomportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali: - Art. 4: divieto di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittachiedere, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sé e/o gas naturale per altri;divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato;divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nelbiennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerentiall'incarico assunto; - Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privatiin qualunque modo difforme rispetto retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumeredecisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale,di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondogrado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelliderivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; - Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgereinteressi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti odorganizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti dicredito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società ostabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; - Art. 11 segreto d'ufficio; - Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero; - Art. 14 divieto di ricorrere a quanto pattuito mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nellastipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione deglistessi; divieto di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/ofacilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere;divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato oricevuto altre utilità nel Contrattobiennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo1342 del codice civile; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivitàrelative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratoriconservare agliatti dell'ufficio, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti l'amministrazione concluda contratti di regolazione e misura appalto, fornitura, servizio,finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti atitolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del gas Contraente,l’A.O. avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimentodanni fino alla liquidazione degli stessi. Il Contrante dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al finedi non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiincorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice CivileCivile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitorecostituiscono motivo per la risoluzione del contratto, previa comunicazione scritta al Cliente finaleai sensi dell’Art. 1456 del C.C., nei le seguenti casifattispecie: a) inizio apertura di un’azione, una procedura concorsuale o di un procedimento per la fallimento a carico dell'Appaltatore; b) messa in liquidazione o in altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente cessione dell'attività ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali altri da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteparte dell’Appaltatore; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power abbandono del servizio salvo che ciò non risultassero veritierisia stato determinato da forza maggiore; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza dopo contestazioni di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittainadempienze contrattuali, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitisenza che le relative contro deduzioni vengano ritenute soddisfacenti dal Comune; e) impiego di energia elettrica gravi violazioni e/o gas naturale inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, in modo difforme rispetto materia igienico sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Appaltatore, anche a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione seguito di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacidiffide del Comune; f) anche parzialmente e limitatamente gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostacaratteristiche merceologiche; g) nel caso in cui gli impianti mancata osservanza del sistema di regolazione e misura autocontrollo ai sensi del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoReg CE 852/2004; h) reiterato ritardato pagamento errata somministrazione di una dieta speciale con grave danno per l'utenza; i) gravi disservizi nella consegna dei pasti da parte dell’Appaltatore; j) un episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare; k) impiego di personale non dipendente dall'Appaltatore e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; l) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell’Appaltatore adibito al servizio; m) violazione ripetuta delle fatture ferma restando norme di sicurezza e prevenzione; n) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione di contratti collettivi nazionali o territoriali; o) destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto; p) subappalto non autorizzato o oltre i limiti di legge; q) cessione del contratto. 2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune, di risarcimento per danni subiti. 3. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi all’Appaltatore con cui il contratto è stato risolto. All’Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 4. Per l’applicazione degli interessi delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di mora previstidiffide o formalità di sorta. 5. La risoluzione del contratto per colpa comporta l’esclusione dell'Appaltatore alla partecipazione di successive gare per la ristorazione indette dal Comune. 6. Resta salvo nei casi sopra elencati il diritto del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

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Samples: Servizio Di Refezione Scolastica

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi 39.1. Fermo quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e per gli effetti di cui all’art.1456 nelle altre disposizioni del Codice Civilepresente Contratto (articoli 9.5., 9.7. e 13.5.), il presente Concedente potrà risolvere il Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finaleai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a) inizio abbandono dei lavori di un’azione, di un procedimento costruzione e/o sospensione dello svolgimento della gestione per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDfatti oggettivamente imputabili al Concessionario; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del ClienteConcessionario senza giustificato motivo; c) qualora i dati forniti rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo da parte del Concessionario, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieriContratto; d) cessione in qualsivoglia forma inadempimento del Contratto da parte Concessionario alle disposizioni del Cliente in assenza Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittaesecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitinei termini imposti dagli stessi provvedimenti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale esecuzione delle opere in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacidalle prescrizioni progettuali; f) anche parzialmente violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostastraordinaria delle strutture e dell’impianto nel suo complesso; g) violazione di disposizioni in materia di affidamento dei lavori a terzi e di subappalto; h) mancato pagamento da parte del Concessionario dei canoni/corrispettivi nelle modalità e nei tempi stabiliti, ed agli impegni assunti in sede di gara in relazione all'esecuzione del presente Contratto o agli obblighi prescritti dalla legge, dopo formale diffida del Concedente a rimuovere l'inadempimento, fermo restando che la diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro cui il Concessionario dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte; i) mancata reintegrazione da parte del Concessionario della cauzione di cui all’art. 24 ove tale cauzione sia stata escussa dal Concedente; j) cessione, anche parziale, della Concessione a terzi al di fuori dei casi di legge; k) presentazione della progettazione esecutiva oltre il termine pattuito; l) ai sensi dell’art. 168, comma 7 del D.P.R. 207/2010, per la mancata approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Concedente perché non ritenuto meritevole di approvazione; in tal caso il Responsabile del Procedimento avvia la procedura di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera; n) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 sia nella fase di esecuzione dei lavori che di gestione dell’impianto, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza; o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’U.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008; p) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’art. 45 del presente Contratto; q) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Concedente la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; r) nel caso in cui gli impianti l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) dell’importo dell’investimento come risultante dal piano economico-finanziario allegato. 39.2. In ogni altro caso di regolazione grave inadempimento, il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 c.c., nella quale il Concedente assegnerà al Concessionario un termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione. 39.3. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto al Concessionario, tramite raccomandata A/R o PEC, la propria intenzione di risolvere il presente Contratto e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto troveranno applicazione le disposizioni di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previsticui all’articolo 41.

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Samples: Concessione

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il Comune ha diritto di chiedere, in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: af) inizio apertura di un’azione, di un procedimento per la una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; g) messa in liquidazione o in altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantocessazione dell’attività dell’appaltatore; h) reiterato ritardato pagamento impiego di personale non dipendente dell’appaltatore; i) gravi violazioni e/o inosservanze delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico – sanitaria; j) mancata osservanza del sistema di mora previstiautocontrollo ex D. Lgs. 155/1997; k) casi di grave intossicazione alimentare accertata a carico di più utenti del servizio; l) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente – anche in materia igienico– sanitaria - e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; m) interruzione non motivata del servizio; n) sub appalto totale o parziale; o) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; p) dopo n. 3 (tre) penali ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti relative al servizio; q) cessione, per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti il presente contratto; r) ogni altra inadempienza grave qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto; Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola lo stesso si avvarrà sull’aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale clausola.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei dell'art. 1456 c.c. le seguenti casiipotesi: a1) inizio apertura di un’azione, di un procedimento per la una procedura concorsuale a carico del Fornitore; 2) messa in liquidazione o altri casi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione cessazione dell'attività del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDFornitore; b3) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie comportamenti del Cliente tali Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da porre rapporto organico o dipendenza, in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute seguito a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del ClienteFornitore medesimo; c4) qualora i dati forniti dal Cliente ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittadue mesi, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoritardo sia dovuto a forza maggiore; h5) reiterato ritardato mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 19 delle presenti Condizioni Generali; 6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'art. 12 delle presenti Condizioni Generali; 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore impiegato presso il Committente; 8) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’art. 14 delle presenti Condizioni Generali. 9) conflitti di interesse che, ad insindacabile giudizio del Committente, non consentano il regolare svolgimento del servizio. Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere la documentazione prodotta e ritenuta utilizzabile, mentre, la restante parte, dovrà essere ritirata a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi e i Deliverables non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire. In tutti i casi di mora previstipassaggio a fornitore terzo indicato dal Committente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del passaggio. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

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Samples: Servizi E Prestazioni Professionali in Ambito Information Technology

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. che il Committente ha diritto di cui all’art.1456 del Codice Civile, risolvere il presente Contratto potrà essere risolto dal FornitoreAccordo nel caso in cui l’Impresa abbia dato luogo, previa comunicazione scritta al Cliente finaleancorché sussistano contestazioni, nei domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo sei seguenti casiinadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi: a) inizio per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a quindici giorni decorrenti dalla data della notifica scritta in merito all’affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDregolare svolgimento degli stessi; b) modifica quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientenorme sul subappalto; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieriquando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitine sia stato dichiarato con sentenza il fallimento; e) impiego per inosservanza del divieto di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto cessione a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratoriterzi, manomissione dei medesimianche solo parziale, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacidelle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno per la mancata applicazione o più PODla sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostacontrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa; g) nel caso per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantointerventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante; h) reiterato ritardato per il mancato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi o la recidiva morosità nel pagamento di mora previstisomme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto; j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163; k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari a 50.000 € (cinquantamila €). l) nell’ipotesi di cui all’art 20, comma 2; presente accordo. La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati e in essere alla data in cui è dichiarata.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile4.1 Fatto salvo quanto previsto nelle altre parti delle presenti Condizioni Generali (CGF), il presente Contratto potrà essere risolto dal FornitoreFornitore può procedere, previa comunicazione scritta al Cliente finaleanche senza alcun preavviso e con effetto immediato, alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi: aA) inizio se il contatore o gli apparecchi del Distributore Locale installati presso il Cliente sono stati dolosamente alterati o manomessi; B) se l’energia elettrica o il gas naturale sono stati ceduti, sotto qualsiasi forma, a terzi o utilizzati in unità immobiliari diverse da quelle previste in contratto; C) per il mancato pagamento di un’azioneuna o più fatture, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, ovvero per mancata prestazione del deposito cauzionale o delle garanzie laddove previste; D) mancata attivazione o revoca successiva dell’autorizzazione all’addebito diretto su conto corrente, ove prevista e/o richiesta; E) mancanza di condizioni di sicurezza; F) se il Cliente non permette di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; G) impossibilità non dipendente dalla volontà del Fornitore di procedere alla fornitura; H) qualora il Cliente risulti avere un palese stato di insolvenza patrimoniale (a titolo di esempio, ripetuti ritardi nei pagamenti, sottoposizione a procedimenti di liquidazione anche volontaria e/o procedure concorsuali, risultanza di protesti o iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli). L’esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporterà altresì: 1) l’automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, ivi compresa la facoltà del Fornitore di richiedere a Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas, al fine di interrompere definitivamente il servizio di distribuzione, con conseguente disalimentazione del PdR, ossia con interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore; 2)l’obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura fino alla data di effettiva cessazione del contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, vettoriamento e gestione della connessione, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto. 4.2 [Per la sola fornitura di Energia Elettrica] Il presente Contratto cesserà la propria efficacia qualora l’Utente del trasporto e dispacciamento dovesse risolvere il contratto con il Fornitore per inadempimento di quest’ultimo. In tale caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti nell’Allegato B alla delibera 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati. In ogni caso, la fornitura al Cliente verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela o la salvaguardia. 4.3 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] Il presente Contratto cesserà la propria efficacia qualora l’Utente del Servizio di Distribuzione dovesse risolvere il contratto con il Fornitore per inadempimento di quest’ultimo. In tale caso, il Contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’articolo 27bis della Delibera 138/04 che saranno successivamente comunicati al Cliente. In ogni caso, la fornitura al Cliente verrà comunque garantita nell’ambito dei servizi di ultima istanza, qualora il Cliente stesso non abbia trovato un altro esercente la vendita. 4.4 Oltre a quanto disposto dal precedente articolo 4.1, iI Fornitore si riserva il diritto, anche senza preavviso, di un procedimento per sospendere la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nel momento in cui accerti l’appropriazione fraudolenta del bene, la manomissione e la rottura dei sigilli del contatore, ovvero l’utilizzazione degli impianti in modo difforme rispetto a quanto pattuito non conforme alle modalità indicate nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno Contratto o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) ancora nel caso in cui gli impianti si debba garantire la pubblica incolumità in rispetto a dispersioni di regolazione e misura gas. 4.5 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] In caso di scioglimento del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. ViolazioneContratto di fornitura, se l’Utente del servizio di distribuzione è tenuto a richiedere la Cessazione Amministrativa del servizio di distribuzione, ad eccezione del caso in cui il presupposto dello scioglimento del contratto sia il recesso del Cliente è proprietario dell’impianto per cambio fornitore, qualora l’utente del servizio di regolazione e misura al punto distribuzione entrante abbia comunicato la volontà di consegna, degli obblighi avvalersi della possibilità di gestione e manutenzione esercizio di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi revoca di mora previsticui all’articolo 8 del TIMG.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai FIRMA LUOGO DATA / / 15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e per gli effetti di cui all’art.1456 salvo in ogni caso il risarcimento del Codice Civiledanno, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei qualora si verifichi una delle seguenti casi: condizioni: a) inizio di un’azione, una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione liquidazione; b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale che interessi il Clienteconcorsuale; d) deposito di un’istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; protesti e sottoposizione del Cliente medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad una procedura esecutiva ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di sfratto; revocainadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla Delibera 487/2015/sospensioneR/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali eel, e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto la fornitura verrà, comunque, garantita da parte del Cliente in assenza dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di consenso scritto da parte procedere alla somministrazione di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica GN e/o gas naturale EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di GN e/o EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d’uso entro un mese dal momento in modo difforme rispetto a quanto pattuito cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi l’avvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti caso in essere in modo da evitare cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la misurazione fornitura di energia elettrica elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 e gas naturaless.mm.ii. e della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; fo) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EECPG e/CTE-G o nella proposta; gCPE che sono parte integrante del Contratto; p) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazionedeposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto; r) cessione a terzi del GN e/o dell’EE; s) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto in vigore, o che sia stato in vigore tra il Cliente è proprietario dell’impianto ed ENERCOM; t) qualora il Distributore proceda alla sospensione tramite un intervento di regolazione interruzione dell’alimentazione del PdR/POD, o allorquando il PdR/POD risulti chiuso o la fornitura sospesa per un qualsivoglia motivo non imputabile a ENERCOM; u) mancata riconsegna a ENERCOM -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto- della documentazione, compilata e misura al punto sottoscritta, relativa a: 1) dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura, 2) diritto vantato sull’immobile oggetto della fornitura, 3) dichiarazione di consegnaresidenza, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h4) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiinformativa sul trattamento dei dati personali/nota informativa per il cliente finale; v) mancata riconsegna a ENERCOM -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto- del Contratto sottoscritto in ogni sua parte.

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Samples: Energy Supply Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti 18.1 L’Azienda committente avrà facoltà di cui all’art.1456 procedere di diritto, ex art. 1456 del Codice Civilecodice civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitorealla risoluzione del contratto, previa comunicazione scritta al Cliente finaleall’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi: a) inizio per gravi inadempienze, quali ad esempio la consegna di un’azionesistema con caratteristiche diverse da quelle, essenziali, dichiarate in sede di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDgara; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clienteperiodo di prova, fissato dall’art. 6, lett. a) del presente Capitolato; c) qualora in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario. Nei casi sopra previsti, l’Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i dati forniti dal Cliente danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a Sky Gas & Power sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra Impresa. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria. 18.2 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie: a) interruzione non risultassero veritierigiustificata della fornitura; b) subappalto totale o parziale non autorizzato; c) cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitifornitura; e) impiego di energia elettrica reiterati e/o gas naturale in modo difforme abituali ritardi nell’esecuzione e consegne delle forniture rispetto a quanto pattuito ai termini prescritti nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacipresente Capitolato; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaulteriori inadempienze dell’Impresa dopo la comminazione di cinque penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno solare; g) nel caso in cui gli impianti constatazione di regolazione e misura del gas tre casi di non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoconformità relativi allo stesso prodotto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina. L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di mora previstirisolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. 18.3 L’impresa aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni richiamate e previste dal Codice Civile. La risoluzione, in ogni caso, non si estenderà alle prestazioni già eseguite. Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Blend IT ha il diritto di chiedere l’anticipata risoluzione del presente Contratto, nel caso in cui all’art.1456 del Codice Civilel’Cliente si rendesse inadempiente anche parzialmente di uno dei seguenti obblighi contrattualmente assunti, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casiessendo ognuno di essi considerato essenziale: a) inizio mancato puntuale pagamento - alle scadenze contrattualmente pattuite - anche di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione uno solo dei canoni periodici e/o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDdegli altri importi a qualunque titolo spettanti a Blend IT; b) modifica diminuzione delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie garanzie sulla base delle quali è stato stipulato il Contratto, anche per effetto del Cliente tali da porre mutamento della situazione amministrativa, giuridica ed economico- patrimoniale dell’Cliente (a titolo di esempio, scioglimento della società o cessione d’azienda dell’Cliente, ecc.) nonché in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità caso di mancata, incompleta o non veritiera comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del Clientepresente Contratto; c) qualora i dati forniti dal elevazione di protesti, esperimento di procedimenti esecutivi o cautelari, messa in liquidazione anche volontaria della società del Cliente o cessazione dell’attività del Cliente stesso, iscrizione di ipoteche giudiziarie e volontarie a Sky Gas & Power non risultassero veritiericarico dei beni del Cliente, revoca anche parziale degli affidamenti bancari, segnalazione in sofferenza nellaCentrale dei Rischi di Banca d’Italia e/o in centrali rischi private, mancanza sopravvenuta - dichiarata ad insindacabile giudizio di Blend IT - dei requisiti di affidabilità sulla base dei quali Blend IT ha acconsentito alla stipulazione del Contratto; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza contravvenzione al divieto di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo manomissione dei locali fornitiProdotti e/ Servizi; e) impiego mancato rispetto delle norme a tutela della proprietà̀ intellettuale di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciBlend IT; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel divieto di cessione Contratto. In caso in cui gli impianti di regolazione e misura risoluzione del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se Contratto il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantotenuto: i) alla restituzione del Prodotto detenuto in locazione; hii) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi a corrispondere a Blend IT, a titolo di mora previstipenale, la somma corrispondente all’ammontare di tutti i canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza del Contratto, fatto salvo il diritto di Blend IT all’eventuale risarcimento del maggior danno. Resta inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli inadempimenti non impediranno a Blend IT di avvalersi della clausola presente clausola risolutiva. La risoluzione diventerà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che sarà data da Blend IT al Cliente. Tale comunicazione sarà effettuata dal Blend IT con lettera raccomandata inviata al domicilio del Cliente e/o con posta elettronica certificata agli indirizzi risultanti dal contratto o successivamente comunicati a Blend IT dal Cliente.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di cui all’art.1456 del Codice Civile, tutte le clausole indicate nel presente capitolato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria: ⮚ per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Clientepersistenti ritardi nelle consegne; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro per accertata scadente qualità dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica prodotti e/o gas naturale per difformità nei confezionamenti, Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni; ⮚ in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contrattocaso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione caso di energia elettrica e gas naturalecessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato; ⮚ nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria. L’Arnas si riserva la facoltà di regolazione recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi: ▪ qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l’acquisto di beni e misura servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori; ▪ in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio; ▪ in qualsiasi momento del gas contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, xxxxx esito positivo; ▪ qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi. ▪ qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip o la CUC attivassero una convenzione per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico dell'Azienda. L'Azienda si riserva, altresì, di interrompere la fornitura, con congruo preavviso e senza riconoscere indennità, nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (operazioni di spending review). A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni. Il recesso non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiesecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; insolvenza e sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali (nel caso di sfratto; revoca/sospensione/interruzione imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di pagamento SDDliquidazione coatta amministrativa); b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie mancata prestazione e/o ricostituzione del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute deposito cauzionale e/o della garanzia/fideiussione prevista all’art. 13; c) impossibilità di procedere alla fornitura di energia elettrica a Sky causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Amg Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità srl, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Amg Gas srl nei confronti del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma mancato accesso del Contratto da parte del Cliente in assenza Distributore per oltre 365 giorni ai locali dove è ubicato l’impianto di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitimisura; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratoriai misuratori da parte del Distributore per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, manomissione dei medesimiapertura, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacioperazioni di manutenzione etc.); f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora mendaci dichiarazioni del Cliente circa l’utilizzo dell’energia elettrica/o utilizzo dell’energia elettrica difforme all’uso dichiarato dal Cliente al momento in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostacui è stato stipulato il contratto; g) nel caso in cui gli impianti invio da parte del Distributore di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura comunicazioni inerenti una anomalia/modifica al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantomisuratore; h) reiterato ritardato utilizzo dell’energia elettrica da parte di soggetto diverso dal titolare della fornitura ovvero da parte di soggetto diverso da colui che ha stipulato il contratto; i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d’azienda, fusione, scissione etc.) e/o interruzione o sospensione dell’attività produttiva; l) mancato corretto aggiornamento, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Amg Gas srl, dei dati anagrafici errati o mancanti inerenti il titolare della fornitura, ovvero mancata comunicazione da parte dell’intestatario della fornitura di dati anagrafici eventualmente mancanti; m) mancato invio da parte del titolare della fornitura, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Amg Gas srl, di certificazioni e/o documentazioni relative alla fornitura stessa; n) accertamento da parte di Amg Gas srl di intestazione del contratto di fornitura a nome di una persona fisica deceduta, ovvero di persona giuridica non più operativa, non più esistente o cessata; o) violazione degli artt. 2.4 e 2.5 del presente contratto; p) impossibilità sopravvenuta nella fatturazione degli importi dovuti per cause imputabili al Cliente; q) revoca non concordata del mandato per l’addebito su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso (condizione valida per i Contratti ove è previsto il pagamento esclusivamente tramite addebito su conto corrente); r) inosservanza degli obblighi di cui al successivo Art. 30 (Codice Etico) e, in generale, qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/01; s) invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti l’accertamento di manomissioni al contatore e/o di prelievi fraudolenti di energia elettrica nel Punto di fornitura oggetto della fornitura. 21.2 Ciascuna parte ha sempre facoltà di risolvere il Contratto senza alcun indennizzo, in caso di Forza maggiore, come previsto al precedente art. 19.4, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione. In tale ipotesi fermo restando l’impegno di Amg Gas di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento/Distribuzione, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da Amg Gas (ovvero dall’utente del servizio incaricato dalla Amg Gas) a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni. 21.3 In caso di risoluzione/ inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/Distribuzione, il Contratto si risolve di diritto senza bisogno di comunicazione alcuna. 21.4 Amg Gas ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con termine di mora previstipreavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. 21.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga comunque a tenere indenne Amg Gas da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per La Fornitura Di Energia Elettrica Mercato Libero

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi 1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e per gli effetti di cui all’art.1456 seguenti del Codice Civile, il presente Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto potrà essere risolto dal Fornitoredi Fornitura ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., (Clausola risolutiva espressa), previa comunicazione scritta dichiarazione da comunicarsi al Cliente finaleFornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) inizio mancato rispetto del termine di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione prestazione dei Servizi o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro consegna dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDBeni; b) modifica accertamento della non veridicità del contenuto anche solo di una delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie dichiarazioni presentate dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento fatto che sia venuta meno la veridicità delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientesuddette dichiarazioni; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritiericondanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della dittadifformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato nel Catalogo, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitinonché nelle specifiche Schede Tecniche; e) impiego violazione del divieto di energia elettrica cessione e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione dei limiti al subappalto del Contratto di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciFornitura; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaviolazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza); g) nel caso azioni giudiziarie contro l’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in cui gli impianti generale, di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;privativa altrui h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi frode o malafede nell'esecuzione del Contratto. 2. In caso di mora previstirisoluzione della Fornitura, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della medesima a favore del Punto Ordinante.

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Samples: Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi

Clausola risolutiva espressa. 20.1 La ASST committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi: 1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta; 3. interruzione non giustificata del servizio; 4. interruzione del servizio protratto – per qualsiasi motivo - per un periodo continuativo manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati; 5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento manutenzione dei servizi oggetto del presente affidamento; 6. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso servizio; 7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; 8. verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all‘ASST un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto; 9. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 9 del presente Capitolato; 10. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti; 11. subappalto totale o parziale non autorizzato; 12. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; 13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; 14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti; 15. rinuncia della società offerente; 16. in tutti gli altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto allorché l’ASST deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC o raccomandata A/R. Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda committente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra società. Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’ASST si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In caso di risoluzione, l'Azienda committente affiderà ad altra società il servizio, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell’art. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotedi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali l’ASST appaltante interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Ciascuna Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Qualora il Fornitore aggiudicatario risolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, le Amministrazioni committenti tratterranno, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiteranno le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione fornitura del servizio ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto dalle Amministrazioni appaltanti alla società per gli investimenti eventualmente attivati in ragione della stipula del contratto. Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016. Ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ……. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”. Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 all’art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice Civiledi comportamento dei dipendenti pubblici), il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreda intendersi quali obbligazioni contrattuali. Il Fornitore contrante, previa comunicazione scritta a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio fine di un’azione, di un procedimento per la messa non incorrere in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre condotte contrarie ai principi in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto esso enunciati. L’eventuale tolleranza dimostrata da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione dalle Amministrazioni committenti con riguardo a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito da evitare la misurazione ciascuna Amministrazione in dipendenza degli inadempimenti di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel cui sopra. Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura Enti appaltanti avranno diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al punto di consegna, Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora prevististessi.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti L’Azienda committente avrà facoltà di cui all’art.1456 procedere di diritto, ex art. 1456 del Codice Civilecodice civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitorealla risoluzione del contratto, previa comunicazione scritta al Cliente finaleall’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi: a) inizio 1. inottemperanza alle disposizioni di un’azionecui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di un procedimento diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la messa in liquidazione o piena tracciabilità delle operazioni; 2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di pagamento SDDgara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo 3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della verifica dell’affidabilità del Clientefornitura; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power 4. interruzione non risultassero veritierigiustificata della fornitura; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica 5. gravi e reiterate negligenze e/o gas naturale inadempienze nell’espletamento della fornitura; 6. reiterati e/o abituali ritardi nell’esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la consegna di sistemi con caratteristiche diverse da quelle, essenziali, dichiarate in modo difforme sede di gara, ovvero prescritte dal Capitolato speciale; 7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto; 8. disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina; 9. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; 10. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 6, lett. A, del presente Capitolato 11. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti; 12. subappalto totale o parziale non autorizzato; 13. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; 14. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; 15. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti; 16. rinuncia della ditta offerente. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria. Nei casi sopra previsti, l’Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra Impresa. Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. Per quanto pattuito non contemplato nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura seguenti del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previsticodice civile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 1. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 all’art. 1456 del Codice Civilecodice civile, ad esclusivo rischio e danno del Concessionario, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il Concessionario: - non abbia dato avvio al servizio a decorrere dalla data indicata all’articolo 3 del presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitorecontratto per causa a sé imputabile;------------------------------- - violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;------------------------------ - somministri cibi inferiori per qualità, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione quantità o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme tipologia rispetto a quanto pattuito previsto nel Contrattocapitolato tecnico ovvero nell’offerta;------------------------------- - interrompa il servizio per causa a sé imputabile;--------------------------------- - ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 11 del capitolato tecnico per più di due volte nel corso della concessione; prelievi fraudolenti ovvero posti - sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo secondo quanto previsto dall’articolo 11 del capitolato tecnico;----- - ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;-------------- - violi le disposizioni di legge in essere in modo da evitare la misurazione materia di energia elettrica prevenzione degli infortuni, assistenza e gas naturaleprevidenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno - perda i requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto della concessione o per contrarre con la pubblica amministrazione;---------------------------------- - incorra nell’ipotesi di grave recidiva nelle inadempienze di cui all’articolo 15, comma 4, del presente contratto; - incorra nell’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 16, comma 6, del presente contratto; - non provveda, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a reintegrare la garanzia per l’importo escusso dall’Amministrazione regionale;- - in caso di emissione a carico del concessionario dell’informativa interdittiva antimafia; - in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto, nonché nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme ulteriori ipotesi previste dalla legge e dalle autorità competentilegge. 2. ViolazioneIn caso di risoluzione, se l’Amministrazione regionale provvederà all’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura diritto al punto di consegna, risarcimento degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstieventuali maggiori danni.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Del Nido Aziendale

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti Il contratto di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere fornitura sarà risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) diritto con effetto immediato nel caso in cui gli impianti il cliente violi uno degli obblighi previsti dagli articoli: (a) art. 7 “Dati identificativi del CLIENTE e modalità delle comunicazioni” punto 7.01; (b) art. 19 “Sicurezza delle informazioni e responsabilità nell’utilizzo delle chiavi di regolazione accesso al sistema”; (c) art. 20 “Regole generali di policy”; (d) art. 21 “Divietispecifici di utilizzo dei servizi”; (e) art. 22 “Utilizzo congruo dei servizi”; (f) art. 26 “Modalità di pagamento - Termini di contestazione delle fatture a pena di decadenza – Perdita del beneficio del termine e misura sospensione della fornitura” punto 26.01, qualora il cliente sia in ritardo di oltre trenta (30) giorni con il pagamento anche di una sola fattura; (g) art. 29 “Responsabilità del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competentiCLIENTE”; (h) art. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura 34 “Sospensione del servizio” in relazione al punto 34.02 lett. (a), nel caso in cui il CLIENTE non riscontri entro trenta (30) giorni, la richiesta di consegnaLINKWARE comunicata ai sensi dell’art. 7. 35.01 Nei casi sopra indicati, LINKWARE invierà al CLIENTE la comunicazione che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa e il contratto è risolto dalla ricezione della comunicazione. 35.02 Resta in ogni caso salvo il diritto di LINKWARE di esercitare il recesso ai sensi dell’art. 33. 35.03 In caso di risoluzione del Contratto, il CLIENTE prende atto ed accetta che le somme pagate saranno trattenute da LINKWARE a titolo di penale e LINKWARE avrà facoltà di addebitare al CLIENTE ogni eventuale ulteriore onere che la stessa abbia dovuto sopportare, restando in ogni caso salvo il suo diritto al risarcimento degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstieventuali danni subiti.

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Samples: Condizioni Generali Di Servizio

Clausola risolutiva espressa. 20.1 1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., costituiscono clausole risolutive espresse del Contratto di concessione per grave inadempimento del Concessionario, oltre che le cause di risoluzione già espressamente indicate nel Capitolato e nel Contratto, i seguenti casi: • reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino per gli effetti la medesima ipotesi di inadempimento o di ritardo nell’adempimento nello stesso anno di affidamento, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività; • inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che comportino l’applicazione di penali in base all’art. 16 del Capitolato per complessivi 25.000,00 (venticinquemila/00) euro nello stesso anno di affidamento; • inosservanza, da parte dell’Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio; • violazioni delle norme in materia di tutela del lavoro e contributiva, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali; • grave inadempienza rispetto alle previsioni di cui all’art.1456 all’Art. 12 del Capitolato, intesa come quella che determina un ritardo di cui all’Art. 18, comma 1, del Capitolato superiore a 120 (centoventi) giorni naturali, anche non continuativi, nell’arco dell’affidamento; • mancata attivazione del servizio entro il termine previsto dal Capitolato; • interruzione del servizio al di fuori dei casi previsti al precedente Art. 16 c. 1; • superamento dei limiti massimi delle tariffe all’utenza di cui all’Art. 10 lett. B del Capitolato; • mancata ricostituzione della cauzione definitiva di cui all’Art. 15, comma 2 del Capitolato, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, anche parziale; • inadempimento definitivo degli obblighi di cui all’Art. 15, commi 3 e 4 del Capitolato; • cessione del Contratto a terzi, di cui all’Art. 17 del Capitolato; • gravi criticità connesse alla circolazione e sosta dei veicoli impiegati nel servizio con particolare riferimento alle violazioni del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa della Strada (in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) particolare nel caso in cui gli impianti l’eventuale sosta irregolare dei veicoli determini situazioni lesive sia della sicurezza e del comfort degli altri utenti della strada, ivi compresi i pedoni, sia del decoro e dell’immagine della Città). In particolare, per quanto attiene all’ultimo punto, il Comune ha facoltà di regolazione procedere alla risoluzione contrattuale nel caso in cui nell’arco dell’anno solare vengano rilevate almeno n. 50 violazioni per circolazione o sosta irregolare delle biciclette impiegate nel servizio, a seguito di accertamento da parte degli organi di polizia stradale o comunque da parte degli uffici del Comune di Firenze. 2. Costituiscono ulteriori cause specifiche di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.: a. il subappalto di parti di operazioni affidate non autorizzato in base a quanto previsto dal Capitolato e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantodal Contratto; h) reiterato ritardato pagamento b. la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell’arco di durata del Contratto; la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/08; la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del Contratto. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere. 4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo. 5. Nei casi di risoluzione del Contratto, per qualunque fattispecie, il Comune, procederà all’incameramento dell’intero importo della cauzione. Dovranno essere rimborsati al Concedente tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario, i costi necessari affinché il servizio venga ripristinato e le penali a carico del Concessionario, fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione del Contratto. 6. Nel caso di risoluzione del Contratto, per qualunque fattispecie, nonché alla naturale scadenza dello stesso è obbligo dell’Affidatario procedere al ritiro delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi biciclette dalla viabilità pubblica. In caso di mora previstimancata ottemperanza a tale obbligo entro 30 giorni dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto il Comune procederà al ritiro e smaltimento delle biciclette e delle eventuali infrastrutture installate con oneri a carico dell’Affidatario, rivalendosi sulla cauzione definitiva. 7. Nel caso di risoluzione del Contratto, per qualunque fattispecie, nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora sia necessario a garantire la continuità del servizio pubblico di bike sharing, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto e del Capitolato.

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Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Del Servizio Di Bike Sharing

Clausola risolutiva espressa. 20.1 21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione insolvenza o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; protesti e sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali (nel caso di sfratto; revoca/sospensione/interruzione imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di pagamento SDDliquidazione coatta amministrativa); b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie mancata prestazione e/o ricostituzione del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute deposito cauzionale e/o della garanzia/fideiussione prevista all’art. 13; c) impossibilità di procedere alla fornitura di energia elettrica a Sky causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Amg Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità srl, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Amg Gas srl nei confronti del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma mancato accesso del Contratto da parte del Cliente in assenza Distributore per oltre 365 giorni ai locali dove è ubicato l’impianto di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitimisura; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratoriai misuratori da parte del Distributore per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, manomissione dei medesimiapertura, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacioperazioni di manutenzione etc.); f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora mendaci dichiarazioni del Cliente circa l’utilizzo dell’energia elettrica/o utilizzo dell’energia elettrica difforme all’uso dichiarato dal Cliente al momento in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostacui è stato stipulato il contratto; g) nel caso in cui gli impianti invio da parte del Distributore di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura comunicazioni inerenti una anomalia/modifica al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantomisuratore; h) reiterato ritardato utilizzo dell’energia elettrica da parte di soggetto diverso dal titolare della fornitura ovvero da parte di soggetto diverso da colui che ha stipulato il contratto; i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d’azienda, fusione, scissione etc.) e/o interruzione o sospensione dell’attività produttiva; l) mancato corretto aggiornamento, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Amg Gas srl, dei dati anagrafici errati o mancanti inerenti il titolare della fornitura, ovvero mancata comunicazione da parte dell’intestatario della fornitura di dati anagrafici eventualmente mancanti; m) mancato invio da parte del titolare della fornitura, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Amg Gas srl, di certificazioni e/o documentazioni relative alla fornitura stessa; n) accertamento da parte di Amg Gas srl di intestazione del contratto di fornitura a nome di una persona fisica deceduta, ovvero di persona giuridica non più operativa, non più esistente o cessata; o) violazione degli artt. 2.4 e 2.5 del presente contratto; p) impossibilità sopravvenuta nella fatturazione degli importi dovuti per cause imputabili al Cliente; q) revoca non concordata del mandato per l’addebito su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso (condizione valida per i Contratti ove è previsto il pagamento esclusivamente tramite addebito su conto corrente); r) inosservanza degli obblighi di cui al successivo Art. 30 (Codice Etico) e, in generale, qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/01; s) invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti l’accertamento di manomissioni al contatore e/o di prelievi fraudolenti di energia elettrica nel Punto di fornitura oggetto della fornitura. 21.2 Ciascuna parte ha sempre facoltà di risolvere il Contratto senza alcun indennizzo, in caso di Forza maggiore, come previsto al precedente art. 19.4, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione. In tale ipotesi fermo restando l’impegno di Amg Gas di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento/Distribuzione, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da Amg Gas (ovvero dall’utente del servizio incaricato dalla Amg Gas) a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni. 21.3 In caso di risoluzione/ inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/Distribuzione, il Contratto si risolve di diritto senza bisogno di comunicazione alcuna. 21.4 Amg Gas ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con termine di mora previstipreavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. 21.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga comunque a tenere indenne Amg Gas da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi 1. Insorgendo controversie, l’appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'ASP darà a mezzo dei propri incaricati. 2. Qualora l’appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell’ASP incamerare, per intero, la cauzione definitiva e per gli effetti risolvere il contratto stesso, con onere a carico dell’appaltatore della rifusione di cui all’art.1456 ogni spesa e danno recato. 3. L’ASP potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze da parte dell’appaltatore nella conduzione del Codice Civileservizio, il o di reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dal presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitorecapitolato quali, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casia titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) inizio abbandono maggiore; o interruzione del servizio, fatta salva la causa di un’azioneforza b) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato; c) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, di un procedimento per la messa in liquidazione con riferimento a quanto espressamente stabilito dal presente Capitolato, d) reiterate scorrettezze comportamentali da parte del personale dell’appaltatore adibito al servizio nei riguardi dei degenti, loro famigliari, o personale dell’ASP; e) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del f) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali; g) apertura di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva a carico dell’appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantodell'attività; h) reiterato ritardato pagamento quando a carico di alcuno degli amministratori dell’impresa appaltatrice sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per xxxxx, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; i) mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro del committente; j) omesso o non sufficiente espletamento delle fatture ferma restando attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del proprio personale; k) mancata o inadeguata fornitura al proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate; l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; m) in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’ASP; n) dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco di un anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore; o) l’applicazione degli interessi di mora previstin° 3 penali ciascuna di importo pari ad €. 2.500,00= (duemilacinquecento/00) nell’arco di un anno contrattuale; p) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio; q) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 C.C. 4. Nell’ipotesi di risoluzione, l’ASP si rivarrà dei danni sulla cauzione di cui all’art. 12 e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell’aggiudicatario inadempiente su cui graveranno, tra l’altro, i costi del riaffidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso. L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione. 5. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall’ASP all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica. 6. Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato fino alla data di operatività del recesso. 7. Nel caso di recesso dal contratto da parte dell’appaltatore, a qualsiasi causa dovuta, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall’ASP per l’affidamento del servizio alla ditta che sarà risultata seconda nella graduatoria della gara o, in mancanza, ad altra ditta appaltatrice, provvedendo ad incamerare l’intera cauzione definitiva prestata.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio impossibilità di un’azioneprocedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a IBERDROLA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione IBERDROLA nei confronti del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDCLIENTE; b) modifica il CLIENTE non adempia al pagamento anche di una sola fattura a seguito delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre procedure di messa in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientemora; c) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie, ove previste; d) mancato utilizzo dell’energia elettrica e/o del gas naturale secondo quanto disciplinato dal presente Contratto ovvero utilizzo fraudolento e) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; f) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del CLIENTE non domestico in bassa tensione relative alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale con altri fornitori; g) qualora le informazioni sull’utilizzo dell’energia elettrica e/o del gas da parte del Cliente domestico, come riportate nel Modulo di Accettazione, siano tra loro discordanti, inesistenti, ovvero non congruenti con quelle risultanti alla Società di Distribuzione che IBERDROLA possa verificare attraverso le verifiche preliminari presso detta Società di Distribuzione; h) qualora i dati forniti dal Cliente CLIENTE non domestico in bassa tensione a Sky Gas & Power IBERDROLA non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto veritieri o qualora il CLIENTE fosse vincolato da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione precedenti impegni contrattuali e/o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego obbligazion insolute relativi alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto con altri fornitori a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo partire dalla data di decorrenza della somministrazione da evitare la misurazione parte di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiIBERDROLA.

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Samples: Gas Supply Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 19.1. Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civileall’art. 1456 c.c, qualora il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casiCliente: a) inizio di un’azioneceda tutto o parte del contratto a terzi, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi senza il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDrispetto delle procedure predisposte da GrintaHosting; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie sia stato in precedenza o sia inadempiente ad ogni titolo nei confronti di GrintaHosting, anche per servizi diversi da quello oggetto del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientepresente contratto; c) qualora i dati forniti dal Cliente non provveda al pagamento del corrispettivo richiesto, ed il servizio sia stato nel frattempo attivato anche in deroga a Sky Gas & Power non risultassero veritieriquanto previsto all’Art. 4; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza agisca o si presenti come agente di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiGrintaHosting; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacisia stato dichiarato insolvente oppure sia stato ammesso oppure sottoposto ad una procedura concorsuale; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora utilizzi i servizi in relazione modo diverso rispetto a quanto comunicato ad uno GrintaHosting o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaa come autorizzato da quest'ultima; g) nel violi le disposizioni contenute agli Artt. 14 e 15 delle presenti Condizioni. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di GrintaHosting, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) da inviare al Cliente ad uno dei recapiti da Egli indicati in fase di ordine del Servizio, per effetto della quale la stessa xxxx autorizzata ad interrompere la fornitura del Servizio senza alcun ulteriore preavviso. In tali ipotesi, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo saranno trattenute da GrintaHosting a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, senza che il Cliente possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il periodo di tempo in cui non ha usufruito del Servizio. Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di risoluzione, ed in generale per gli impianti altri strumenti di regolazione e misura tutela previsti dalla legge, ivi comprese le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstidanno eventualmente subito da GrintaHosting.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai L’Accordo quadro e i singoli contratti attuativi sono risolti ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalecon riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDfrode nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientesituazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierimanifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in fase di gara; d) cessione in qualsivoglia forma inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del Contratto da parte del Cliente in assenza lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitilavoro; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacisubappalto non autorizzato della prestazione; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno cessione totale o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostaparziale del contratto; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se quando l’ammontare delle penali applicate nei confronti dell’Aggiudicatario superi il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto10% dell’importo contrattuale; h) reiterato ritardato mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico; i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell’Affidatario; j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell’esecuzione contrattuale k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; l) qualora l’Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; m) qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa; n) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 136/2010 e dall’art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle fatture ferma restando l’applicazione operazioni; o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino; p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico; q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del Codice. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall’art. 48, commi 17 e 18 del Codice. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Aggiudicatario sarà riconosciuto a quest’ultimo unicamente l’ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall’Ateneo, decurtato delle penali applicabili e degli interessi oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all’affidamento ai sensi dell'articolo 110, c.1. L’Impresa Aggiudicataria dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di mora previstiTorino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoredell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Cliente finaleFornitore, senza fornire alcun termine di preavviso, nei seguenti casi: a) inizio di un’azioneaccertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, di un procedimento per o accertamento del fatto che sia venuta meno la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDveridicità delle suddette dichiarazioni; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientes.m.i; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritierinelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80; d) cessione in qualsivoglia forma qualora nei confronti del Contratto da parte del Cliente in assenza Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno una o più POD/PDR non sussistano misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; e) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto; f) violazione del divieto di regolazione e misura interruzione del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. ViolazioneServizio; e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto; f) violazione del dovere di riservatezza; g) azioni giudiziarie contro la Stazione appaltante per la violazione di diritti di brevetto, se il Cliente è proprietario dell’impianto autore, marchio e, in generale, di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantoprivativa altrui; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione nel caso di cui all’art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto; i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 15 del presente Capitolato speciale. l) mancato rispetto del termine di presa in consegna ed attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto concordato con la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 7 del presente Capitolato Speciale d’Appalto; m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. n) mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli interessi impegni assunti con la dichiarazione di mora previstiresponsabilità presentata in sede di offerta. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Stazione appaltante.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti Fermo restando la facoltà di cui all’art.1456 del Codice Civileal precedente articolo 10, anche in presenza di un solo grave inadempimento, il presente Contratto potrà essere contratto sarà risolto dal Fornitoredi diritto con sempli- ce comunicazione scritta, previa comunicazione scritta al Cliente finaleai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi: a) inizio dopo n. 5 applicazioni di un’azionepenali di cui all'articolo 9 o, comunque, a seguito del maturare di un procedimento per la messa in liquidazione oltre euro a titolo di penale; b) anche a prescindere dalla fattispecie di cui al punto a), dopo tre contesta- zioni scritte debitamente motivate e documentate relative a violazioni del pre- sente capitolato speciale d'appalto e a carenze che possano pregiudicare il re- golare svolgimento del servizio; c) cancellazione dell' affidatario dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. d) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Ditta risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che interessi proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizio- ne amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il Cliente; iscrizione del Cliente concordato con i creditori, ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti venga designato un liquidatore, curatore, cu- stode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta; qualora taluno dei componenti l'organo di regolazione e misura del gas non risultino conformi amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimo- nio, ovvero siano assoggettati alle norme misure previste dalla normativa antimafia; in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell' Amministrazione; In pendenza del procedimento di risoluzione, l'appaltatore ha l'obbligo di a- dempiere puntualmente a tutte le obbligazioni assunte. Alla risoluzione del contratto conseguirà l'incameramento della cauzione de- finitiva. In ogni caso l'impresa aggiudicataria resta obbligata nei confronti del- la Agenzia Spaziale Italiana per il rimborso delle spese occorse e per il risar- cimento dei danni. Resterà, inoltre, salva per l'Amministrazione la possibilità di applicazione di tutte le norme di legge e dalle autorità competentidi regolamento in materia di inadempimento contrat- tuale. ViolazioneLa risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzio- ne, se nonché il Cliente è proprietario dell’impianto risarcimento dell'eventuale maggIOr danno subito dall' Amministrazione ed il risarcimento di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstieventuali ulteriori danni.

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Samples: Contratto Per La Prestazione Del Servizio Di Intermediazione E Consulenza Assicurativa

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termino non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 all’articolo 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio :  frode nella esecuzione del contratto;  stato di un’azioneinosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;  revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Xxxxx speciali e generali;  esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;  reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;  reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione della fornitura;  cessazione dell’Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di un procedimento per la messa in liquidazione fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di una procedura concorsuale che interessi il Clientepignoramento a carico dell’Aggiudicatario.  Mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabilititi dal presente capitolato; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti Manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieri; d) cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella proposta; g) nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli  Inottemperanza agli obblighi di gestione tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2020 n. 136;  Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento indiretti e alla corresponsione delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstimaggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. 20.1 19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in stato di liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il del Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre avvio di procedura concorsuale in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità danno del Cliente; c) qualora i dati forniti dal Cliente a Sky Gas & Power non risultassero veritieridichiarazione di stato di insolvenza del Cliente; d) cessione modifica degli organi rappresentativi del Cliente; e) iscrizione del Cliente nell’elenco protesti; f) avvio di procedura esecutiva in qualsivoglia forma danno del Contratto Cliente; g) iscrizione del Cliente o degli organi rappresentativi nel registro degli indagati; h) condanna penale in danno del Cliente o degli organi rappresentativi; i) interruzione o sospensione delle attività produttive del Cliente; j) mancata costituzione (o ricostituzione), ove richiesta, delle garanzie; k) inefficacia del contratto di Dispacciamento o del contratto di Trasporto per cause non imputabili al Fornitore; l) impossibilità di procedere alla somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore; m) ritardato pagamento della fattura per consumi e/o garanzie, superiore a trenta (30) giorni dalla data di scadenza indicata nella detta fattura; n) mancato o parziale pagamento della fattura; o) prelievo abusivo o manomissione del contatore; p) violazione da parte del Cliente in assenza del divieto di consenso scritto da parte sub-fornitura di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; e) impiego di energia elettrica Energia Elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaciGas; fq) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostamancato uso dell’energia per gli usi dichiarati dal Cliente; gr) nel caso in cui gli impianti dati del Cliente non domestico non veritieri; s) Cliente vincolato da impegni contrattuali con altro fornitore; t) sussistenza di regolazione e misura obbligazioni insolute del gas non risultino conformi alle norme previste Cliente nei confronti di altro fornitore; u) Trascorsi 20 (venti) giorni dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se sospensione della Fornitura senza che il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; h) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora previstiabbia inviato la documentazione richiesta.

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Samples: Modulo Delle Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica Ai Clienti Non Domestici

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi 1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e per gli effetti di cui all’art.1456 seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione può risolvere di diritto il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreai sensi dell’art. 1456 x.x., previa comunicazione scritta al Cliente finalexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) inizio di un’azioneaccertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Mercato Elettronico, di un procedimento per o accertamento del fatto che sia venuta meno la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDDveridicità delle suddette dichiarazioni; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del Cliente tali da porre direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in pericolo giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il conseguimento delle controprestazioni dovute a Sky Gas & Power; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Clientepatrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; c) qualora i dati difformità delle caratteristiche dei beni forniti dal Cliente rispetto a Sky Gas & Power non risultassero veritieriquanto indicato nel catalogo, nonché nello specifico Capitolato; d) violazione del divieto di cessione in qualsivoglia forma e/o dei limiti al subappalto del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Sky Gas & Power; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali fornitiContratto; e) impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all’accesso dei misuratoriviolazione dell’art. 15, manomissione dei medesimicomma 3, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendacidelle presenti Condizioni Generali; f) anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora azioni giudiziarie contro l’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in relazione ad uno o più POD/PDR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nella propostagenerale, di privativa altrui; g) nel caso in di cui gli impianti di regolazione e misura all’art. 17, comma 2, del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impiantopresente atto; h) reiterato ritardato pagamento applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10, comma 1, delle fatture ferma restando l’applicazione presenti Condizioni Generali; i) mancato rispetto del termine di consegna dei beni, che si protragga oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto a quanto indicato a Catalogo o nella RDO. 2. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli interessi addebiti al Fornitore e assegnazione a quest’ultimo di mora previstiun termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 3. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura dei beni a favore del Punto Ordinante.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto