Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Samples: core.ac.uk, core.ac.uk
Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone La sentenza qui annotata affronta un problema di grande attualità, di cui si stanno occupando molti tribu- nali italiani. Negli ultimi anni si sono verificati alcuni gravi episodi di emittenti che “la Repubblica riconosce non sono stati in grado di onorare gli impegni assunti con gli investitori. Le princi- pali vicende di riferimento sono Argentina, Xxxxx e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloPar- malat. Questi casi hanno portato alla pronuncia di di- verse sentenze, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”mentre numerose altre cause sono tutto- ra pendenti. La norma in questione coniuga Tutte queste vicende pongono con forza il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione problema della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, degli investitori (1). L’esame della casistica giurisprudenziale mostra come i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali risparmiatori fanno valere la responsabilità non tanto degli emittenti quanto piuttosto degli intermediari finanziari (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato2). La Costituzione italiana rafforza sentenza in commento concerne in modo parti- colare le obbligazioni emesse da Parmalat. Il Tribunale di Milano dichiara la dimensione solidaristica nullità del contratto per difetto di for- ma, con il conseguente obbligo di restituire quanto ori- ginariamente prestato. Al fine di conservare attinenza con la 97 XXXXXXXX X.materia esaminata dall’autorità giudiziaria mila- nese ci si occuperà in questa nota solamente della nullità dei contratti di investimento derivante da inosservanza di forma. Il cortese lettore deve tuttavia essere consape- vole che i possibili rimedi a disposizione dell’investitore nei confronti dell’intermediario sono numerosi. A se- conda dei casi si può far valere l’annullamento del con- tratto, voce Alimentila risoluzione del contratto, in Digil risarcimento del danno (3). discNella fattispecie decisa dal Tribunale di Milano fu- rono stipulati due distinti contratti di gestione. priv.( Sez. civ.Il primo contratto, dell’anno 2000, era intestato ai figli dell’atto- re (anche se il padre agiva come mandatario), aggiornamentoil secon- do, dell’anno 2002, all’attore stesso. Nel novembre 2003, Utetun mese prima del default Parmalat (verificatosi nel dicembre 2003), il genitore sottoscrisse un nuovo contratto. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su Si trattava di un piano extragiuridico. Nell'ambito “contratto di cambio linea”, con il quale venne mutato il profilo di rischio della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99ge- stione. La famigliabanca comprò poi obbligazioni Parmalat, pertantostru- menti finanziari rischiosi. Nel processo si discute se il pa- dre abbia mutato il profilo di rischio del primo contrat- to, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà agendo come mandatario dei suoi componentifigli, ognuno dei quali è portatore oppure del secon- do contratto, agendo in proprio. Nel contratto di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.cam-
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Samples: Contratto Preliminare Di Vendita Di Cosa Altrui, www.jus.unitn.it
Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze è redatto al fine di promuovere la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolocooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàdel D.Lgs. 81/08 art. 26, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di solidarietà politica, economica appalto o di opera o di somministrazione e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma va adeguato in funzione della tutela dell’evoluzione dei diritti lavori, servizi e forniture. Le disposizioni previste nel presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione imprese appaltatrici o dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famigliasingoli lavoratori autonomi che, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componentidovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i Datori di Lavoro. Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del D. Lgs. 81/08 i contratti di appalto e subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi ai cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), ognuno dei per i quali è portatore previsto il Piano di autonomi diritti soggettivi, la Sicurezza e Coordinamento di cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100all’art. 100 del D.Lgs 81/08. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101presente documento, detto DUVRI statico, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori dell’Università presso cui dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. In particolareTale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e l’Università. Potrebbe, infine, verificarsi in corso di esecuzione del contratto la necessità di modificare il principio in questione trova la sua massima espressioneDUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, nella successione dei legittimari o successione necessaria102logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, con un conseguente aggiornamento del presente documento e redazione di DUVRI dinamico.
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Samples: web.uniroma1.it, Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze (Duvri)
Introduzione. L’articolo 2 Il lavoro tramite agenzia non trova ancora nel nostro Paese una precisa identità concettuale e normativa a differenza di altri ordinamenti europei. I recenti interventi del legislatore, si pensi al d.lgs. n. 24/2012, al d.lgs. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), al c.d. decreto sviluppo e in ultimo al decreto n. 76/2013 (c.d. decreto Letta), hanno apportato numerose e significative modifiche alla disciplina della Costituzione Italiana dispone somministrazione di lavoro così come formulata dalla legge Biagi. Il d.lgs. n. 276/2003, rispondendo alle esigenze di un mutato contesto produttivo caratterizzato dalla destrutturazione dell’impresa e dal fenomeno dell’esternalizzazione aveva il pregio di superare le limitazioni esistenti per l’interposizione di prestazioni di lavoro poste dalla legge n. n. 1369/1960, che si erano rilevate anacronistiche e obsolete a regolarizzare, da un punto di vista normativo, quella che era, oramai, una prassi contrattuale. Nonostante i rigidi divieti posti dalla l. n. 1369/1960, gli operatori del settore avevano dato luogo da una parte a quella che Xxxx Xxxxxx chiamava l’”economia del cespuglio”, polverizzando il sistema produttivo e alimentando l’economia sommersa e, dall’altra parte, favorendo la nascita di pseudo- fornitori di manodopera, spesso nella forma della cooperazione spuria. La legge Biagi prendendo atto di questo fenomeno fece sua l’idea di rendere la somministrazione un’importante leva di specializzazione produttiva e organizzativa, destinata a operare sia sul versante della flessibilità in entrata sia su quello della modernizzazione dell’apparato produttivo, mediante modelli di integrazione contrattuale tra imprese1. In realtà, è noto, che, nonostante la legge Xxxxx, il lavoro tramite agenzia è sempre stato sottoutilizzato in Italia e ciò per diverse ragioni. In primo luogo per una normativa di non facile interpretazione e in continuo mutamento. In secondo luogo per l’imponente contenzioso che si è sviluppato sull’art. 21 del decreto Biagi ove si prevede che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolosomministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàproduttivo, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politicaorganizzativo o sostitutivo, economica e socialeanche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”. La norma in questione coniuga il principio personalistico L’ostinazione con cui parte della giurisprudenza ha sanzionato agenzie e il dovere utilizzatori, ritenendo lecito l’utilizzo della somministrazione di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni socialilavoro solo per ragioni temporanee, ha portato le agenzie e le loro associazioni a rigettare l’ambizioso progetto della famiglia, che ne costituisceXxxxx Xxxxx, per così diredirigersi verso l’idea della piena acausalità della somministrazione. In tale contesto si sono, poi, inserite anche le recenti modifiche legislative che, introducendo sempre maggiori deroghe alla necessaria causalità della somministrazione, sembrano snaturare il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri progetto iniziale di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugaleistituto, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche così come pensato nella materia successoria101. In particolare, Legge Biagi oltre a rendere ancora più incerto il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102quadro normativo.
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Samples: www.studiolegalevis.it, www.apindustria.vi.it
Introduzione. L’articolo 2 Il Contratto di Affidamento all’Appaltatore riguarda l’esecuzione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CICLOPEDONALE DELLA NAVETTA NEL COMUNE DI PARMA”, ivi incluse le opere accessorie, a perfetta regola d’arte, nel rispetto della Costituzione Italiana dispone che “migliore tecnica e prassi degli operatori nel settore edilizio, secondo le Specifiche Tecniche ed in conformità al Progetto Esecutivo ed, in genere, ai Documenti Contrattuali. L’area di interesse è ubicata nella zona Sud del Comune di Parma sulle sponde del torrente Baganza, in corrispondenza delle vie Baganza (sponda sinistra) e via Navetta (sponda destra), coordinate 44°47'12.6"N 10°19'01.8"E. L’Appalto ha per oggetto la Repubblica riconosce realizzazione del ponte a luce unica di circa 70 metri e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolorelative spalle di fondazione, sia nelle formazioni sociali ove delle rampe di superamento dei dislivelli e dell'impianto di illuminazione pubblica. Il progetto si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili inserisce sulla Fase attuativa 1 del Progetto di solidarietà politica, economica e sociale”variante al PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Fase 1 – Primi Interventi Urgenti. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così direRICOSTRUZIONE DEL SISTEMA ARGINALE DEL TORRENTE BAGANZA), il prototipoponte si integra quindi con il sistema di piste ciclabili collocate sui nuovi argini. Le opere previste includono indicativamente: - scavi e demolizioni; - realizzazione di fondazioni e parti in elevazione di calcestruzzo armato ordinario; - opere in acciaio strutturale e non strutturale; - opere in muratura non portante in mattone faccia a vista; - opere in pietra da taglio; - pavimentazioni in conglomerato bituminoso, si giustifica non ghiaia e doghe in vista materiale composito; - impianto elettrico e di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle personeilluminazione pubblica; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv- opere a verde.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Samples: www.sportelloappaltimprese.it
Introduzione. L’articolo 2 La disciplina giurisprudenziale: il di- stacco come fenomeno interpositorio. Tradizionalmente concepito come un’importante « zona franca» all’interno dell’area dell’interposizio- ne (1), il distacco nel settore privato e` stato a lungo qualificato come fenomeno interpositorio lecito, « che comporta un cambio nell’esercizio del potere direttivo ed eventualmente disciplinare, per cui il di- pendente di un datore» di lavoro (cosiddetto distac- cante) « viene dislocato presso un altro, con conte- stuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest’ultimo. Il datore-distaccante, tuttavia, conti- nua ad essere il titolare del rapporto di lavoro e soprattutto dell’obbligo retributivo e contributi- vo» (2). In assenza di una disciplina legale, introdot- ta per la prima volta dal d.lg. n. 276/2003, il distacco era stato delineato dalla giurisprudenza nei suoi trat- ti caratteristici, nella regolamentazione e nell’indivi- duazione dei requisiti costitutivi della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”fattispecie (3). La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere figura era emersa dalla prassi, soprattutto nel- l’ambito del lavoro prestato all’interno di solidarietà: il primo consente un’impre- sa di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazionegruppo (4). La dimensione solidaristicaSecondo l’affermazione piu` ricor- rente, infatti, permea tutti i rapporti l’istituto trae origine e ricava la sua denominazione dalla disciplina del fenomeno in se- de amministrativa, nell’ambito dell’impiego statale (artt. 56 e 57, del d.p.r. 10-1-1957, n. 3) (5), che la giurisprudenza ha adattato al rapporto di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali lavoro pri- vato, per far fronte alla complessita` di alcuni rappor- ti di lavoro prestati soprattutto in strutture societarie complesse (la famiglia6). Qui, la salutecon riferimento all’inquadramento sistematico generale, l’istruzione),quelli economici (il distacco veniva individuato come una si- tuazione lecita di dissociazione temporanea tra il da- tore di lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici il soggetto che beneficia della pre- stazione, tale da escludere l’operativita` del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dalla legge n. 1369/1960, rispetto al quale il fenome- no si presentava in posizione di tendenziale incom- patibilita` (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato7). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X.Lo sforzo interpretativo volto a superare tale la- tente contraddizione si e` sostanzialmente proietta- to sulla figura del distaccante, voce Alimentidotato, in Diglinea con il piu` tradizionale approccio giurisprudenziale alla legge n. 1369/1960, di autonomi requisiti di impren- ditorialita` (8). discSecondo una massima ricorrente, quindi, il distacco o comando di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle pre- stazioni lavorative, si sarebbe configurato in presen- za: della natura imprenditoriale del datore di lavoro distaccante; del suo interesse a che il lavoratore pre- stasse la propria opera presso il soggetto distaccata- rio; della temporaneita` del distacco, intesa non come brevita`, ma come non definitivita`; della permanenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del potere direttivo, eventualmente delegabile al distaccatario, sia del potere di determinare la cessazione del di- stacco (9). privDi fatto, pero`, il ruolo decisivo nella deli- mitazione del distacco dall’area dell’interposizione illecita e` stato affidato alla nozione di interesse. Le applicazioni giurisprudenziali di tale concetto sono state tuttavia profondamente condizionate dalla va- rieta` delle situazioni emerse dalla casistica; e perfi- Garattoni, Comando, distacco e altri strumenti di mobilita` tem- poranea nel pubblico impiego tra organizzazione ed esigenze di flessibilita`, XXX, 0000, 845 ss.( Sez. civ.); Battini, aggiornamentoIl personale, in Cassese, Trattato di diritto amministrativo, I, Milano, 2003, Utet520 ss.; Ales- se, « Comando (dir. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famigliapubbl.)», in particolareEnc. giur., all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: èXX, infattiXxxx, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria1020000.
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Samples: iris.unipa.it
Introduzione. L’articolo 2 L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito indicato con il termine Codice) ha comportato una storica riforma della Costituzione Italiana dispone che materia, tradizionalmente disciplinata da norme “la Repubblica riconosce settoriali”, rivolte, in altre parole, a regolare separatamente i lavori, le forniture e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”servizi. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristicaSi è registrato, infatti, permea l’intervento di una disciplina d’ampio respiro che ha dettato le regole per tutti i rapporti tipi di contratto, sia di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali comunitaria (sopra soglia) sia d’interesse nazionale (sotto soglia), stipulati dalle pubbliche Amministrazioni (più avanti denominate P.A.), per acquisire beni o servizi o per provvedere alla realizzazione di lavori o di opere. Tale innovazione si è verificata dopo tanti decenni di sostanziale inerzia, interrotta da sporadiche novità normative. In verità, per quanto riguarda specificamente il settore dei lavori pubblici, occorre precisare che dal 1994 il legislatore ha dato inizio ad una profonda e sistematica riforma dei vari istituti, alcuni dei quali esistenti sin dal lontano 1865. con il recepimento delle varie direttive, ha spinto il legislatore nazionale ad intervenire sempre più profondamente, con la famigliaLegge n. 584/1977 e il Decreto Legislativo n. 406/1991, che hanno disciplinato gli appalti di lavori pubblici d’importo pari o superiore alla soglia d’interesse comunitario. Nel 1994, sotto lo stimolo dei fatti collegati alla vicenda conosciuta come “mani pulite”, il legislatore nazionale ha attuato un’autentica rivoluzione nel campo dei lavori pubblici, scrivendo la saluteLegge n. 109, l’istruzione),quelli economici (denominata Merloni. Da questo momento, si è assistito ad una produzione normativa frenetica, che ha ripetutamente modificato il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato)quadro generale del sistema. La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: ècitata disposizione normativa è stata, infatti, la solidarietà reiteratamente modificata con numerosi interventi, tra i membri più importanti dei quali si possono ricordare il Decreto Legge n. 101/1995, la Legge di tale formazione sociale che alimenta conversione n. 216/1995, la «comunione materiale Legge n. 415/1998 e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugalela Legge n. 166/2002. Il sistema normativo creato dalla legge Xxxxxxx, e caratterizza lo svolgersi dalle sue diverse integrazioni e modificazioni, è stato completato con la pubblicazione del Regolamento sui lavori pubblici, dettato col Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che ha totalmente modificato il metodo della qualificazione delle relazioni tra genitori imprese, abolendo l’Albo Nazionale Costruttori e figli sostituendolo con le Società Organismo di Attestazione, e con il Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato col Decreto del Ministro del Lavori Pubblici n. 145/2000. Le forniture e i servizi pubblici hanno avuto vicende meno travagliate. Entrambi questi settori hanno ricevuto regolamentazione con i Regi Decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924, rispettivamente legge e regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, che, in ogni modo, hanno disciplinato l’attività contrattuale pubblica nella sua interezza. Soltanto molti anni dopo, le forniture sono state fatte nuovamente oggetto dell’attenzione del legislatore, prima con il Decreto Legislativo n. 358/1992 (art. 30successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 402/1998) e poi con la Legge n. 573/1994, I disciplinanti, rispettivamente, le forniture di rilievo comunitario e II comma, Cost.)99quelle in ambito esclusivamente nazionale. La famigliaregolamentazione dei servizi d’interesse comunitario è avvenuta con il Decreto Legislativo n. 157/1995, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 65/2000. Il Decreto Legislativo n. 163/2006, entrato in vigore il 1° luglio 2006, nel dettare una disciplina comune, pur con inevitabili distinzioni, per lavori, servizi e forniture, sia di rilievo comunitario sia di mero interesse nazionale, consente oggi all’operatore di poter disporre di uno strumento finalmente unico, pur nella sua ovvia complessità. Occorre precisare che questo sforzo sistematico e di semplificazione del legislatore nazionale, peraltro imposto dalla necessità di recepire nell’ordinamento interno i contenuti delle direttive CE numeri 17 (per i settori speciali) e 18 (per i settori ordinari) del 2004, non ha sicuramente esaurito il suo slancio, in quanto si attende, nel prossimo futuro, l’emanazione d’altre norme, ad integrazione di quelle dettate dal Codice: prime tra tutte quelle che saranno introdotte nell’ordinamento col nuovo regolamento di attuazione del Codice. Il presente lavoro, aggiornato al 30 giugno 2008, vorrebbe porsi come strumento, certamente non esaustivo, d’orientamento e supporto operativo per coloro che a vario titolo devono confrontarsi, particolarmente presso le amministrazioni centrali e le strutture decentrate delle Università, con una realtà sempre complessa (e “insidiosa”) come quella finalizzata all’acquisizione di servizi o prodotti, all’esecuzione di lavori o alla realizzazione di un’opera. Ci si soffermerà, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà su quegli aspetti che sembrano rivestire maggior rilievo in vista delle suddette finalità. La trattazione che segue si atterrà quanto più possibile allo schema metodologico adottato dal Codice, allo scopo, ci si augura, di facilitarne la lettura. Quando vi è l’indicazione di un articolo senza l’ulteriore specificazione del testo di legge, ci si riferisce al Codice dei suoi componenticontratti pubblici. Alla fine di questa introduzione ritengo doveroso esprimere il mio più cordiale ringraziamento ai colleghi dott.ssa Xxxxx Xxxxx, ognuno dei quali è portatore Responsabile dell’Area Attività Negoziali dell’Università Mediterranea di autonomi diritti soggettiviReggio Calabria, la cui tutela è condizione primaria “e xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Università di Brescia, per i preziosi spunti tratti dai loro scritti. fattiva Un particolare ringraziamento va anche, nell’ambito dell’Università di Palermo, alla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, per la piena paziente, attenta ed efficace collaborazione, al sig. Xxxxx Xxxxxxxx, per il pregevole supporto informatico e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”all’arch. Xxxxxxxx Xxxxxx, pur nel limite dell’esigenza per la cortese revisione delle bozze. Da ultimo, ma non certo per importanza, desidero esprimere un deferente ringraziamento al xxxx. Xxxxxxxxx Xx Xxxx, Ordinario di una convivenza fondataTecnica dei lavori stradali, appuntoferroviari ed aeroportuali, sulla parità già componente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolarePro-Rettore agli affari di edilizia universitaria, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102alla cui scienza questo lavoro deve tantissimo.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce Il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloStomatologiche (da ora in poi, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàDi.Chir.On.S.), attivato con D R. n° 4823 del 12.12.2012 promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni singolo componente (docente-assegnista-dottorando-borsista) ad esso afferente, e richiede l'adempimento concorre alle attività didattiche, in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle leggi vigenti. L’inscindibilità tra le attività (didattica, ricerca e assistenza ad esse finalizzata) è molto marcata all’interno del Dipartimento, è una struttura a forte vocazione chirurgica (chirurgia generale, plastica, vascolare, toracica, urologia, ortopedia), oncologica (medica e sperimentale) e odontoiatrica. Altre discipline, di pregio e caratterizzanti, interamente afferenti al dipartimento sono l’Anestesia e Rianimazione, la Medicina Fisica e Riabilitativa; contribuiscono attraverso attività di didattica e ricerca anche docenti di altre discipline non preminentemente afferenti al Dipartimento (BIO/09, XXX/00, XXX/00, XXX/00, XXX/00). Xxx non rivestendo funzioni di DAI (Dipartimento Assistenziale Integrato), di fatto l’attività della Direzione, dell’Amministrazione e di quasi tutto il corpo docente è fortemente orientata verso i temi dell’assistenza medico-chirurgica e si relaziona con la Direzione Strategica del Policlinico “X. Xxxxxxxx”, attraverso la Direzione o l’afferenza a UOC e ai relativi Dipartimenti Assistenziali dei doveri inderogabili componenti del Di.Chir.On.S., e attraverso la Scuola di solidarietà Medicina e Chirurgia. Le linee strategiche del Di.Chir.On.S., anche per gli anni antecedenti al 2016, sono state proposte, discusse e approvate dal Consiglio di Dipartimento, sempre nel solco e in coerenza con i Piani Strategici di Ateneo; il Dipartimento, già a partire dal 2014, si è dotato, con delibera consiliare, di una misura analitica e di un processo di valutazione dei dati per l’elaborazione, come sintesi numerica e politica, economica delle pianificazioni triennali, con l’individuazione e sociale”. La norma quantificazione dell’Organico Tendenziale (quello cioè individuato prospetticamente, in questione coniuga il principio personalistico e il dovere termini di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituiscerisorse umane necessarie, per così direrealizzare gli obiettivi di ogni SSD, ivi compresi i compiti didattici per il prototipofabbisogno dei CdS di Ateneo). Il presente piano strategico di Dipartimento è stato elaborato in coerenza con i principi, si giustifica le azioni, gli obiettivi, gli indicatori e i target del Piano strategico di Ateneo 2019-2021. ANALISI DI CONTESTO Attività formative- Queste rappresentano insieme alla ricerca il caposaldo delle attività del Dipartimento, non in vista di un interesse superioresolo come didattica frontale, ma in -in funzione anche delle discipline cliniche insistenti- anche come didattica tutoriale e professionalizzante. Tali attività tradizionalmente riguardano: ● erogazione di CFU (frontali e tutoriali) per Corsi di Laurea Triennale, Specialistica e Magistrali Ciclo Unico della tutela dei diritti delle personeScuola di Medicina e Chirurgia; il secondo, invece, impone il superamento ● erogazione di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni CFU (frontali e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresatutoriali) e quelli politici organizzazione delle Scuole di Specializzazione di Area Medica (n. 8, con sede amministrativa presso il diritto Dip., nel dettaglio: Anestesia rianimazione e terapia intensiva, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, Oncologia Medica, Odontoiatria Pediatrica, Ortopedia e Traumatologia, Urologia; n. 2 come sede collegata: Chirurgia Vascolare e Medicina Fisica e Riabilitativa); ● Coordinamento, come Dipartimento di associarsi riferimento, per il Corso di Laurea Magistrale in partiti,Odontoiatria e P.d. (vedi Dettaglio qui di seguito e pagina web del Dipartimento xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xx.xxxx.xx.x./xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00 45 ● Coordinamento, come Dipartimento di riferimento, per il diritto Corso di voto,Laurea Triennale in Igiene dentale (vedi Dettaglio qui di seguito e pagina web del Dipartimento xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xx.xxxx.xx.x./.xxxxxxx/xxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxx Dentale.pdf; xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xx.xxxx.xx.x./xxx/xxxxxxxxxxxxx0000) ● Dipartimento di riferimento per il dovere Corso di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, Dottorato Internazionale in Dig. disc. priv.( Sez. civ.Oncologia e Chirurgia Sperimentali (Cicli XXIX-XXXIII), aggiornamento, 2003, Utet. previsione Dottorato Nazionale Ciclo XXXIV) (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xx.xxxx.xx.x./xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mentaliinternazionale/obiettivi.html) ● proposta di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su erogazione didattica e organizzazione di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri n.5 Master di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II commalivello, Cost.)99rispettivamente di M042 - TERAPIA DEL DOLORE; M069 - ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL TAVOLO OPERATORIO; M070 - MEDICINA ORALE, CHIRURGIA ORALE E IMPLANTOLOGIA; M114 - CURE PALLIATIVE; e M175 - ASSISTENZA INFERMIERISTICA AVANZATA AL PAZIENTE CRITICO Attività di ricerca- Queste, presenti e documentabili per tutti i SSD afferenti nel Dipartimento (Settori sia interamente o solo parzialmente presenti) sono state sottoposte di recente a valutazione, ove possibile, mediante VQR esercizio 2011-2014 ed esercizio precedente, ma anche a monitoraggio autonomo da parte della AQ di ricerca e ad analisi all’interno della Scheda SUA-Rd (Quadri relativi compilati per il 2013), Scheda del riesame 2015 -2016 e la più recente Scheda del riesame 2017 (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xx.xxxx.xx.x./.xxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxx-xx-Xxxxxxx- della-ricerca-dipartimentale---anno-2017.pdf); per il presente Piano Strategico il Dipartimento, grazie alla solerzia della Commissione AQ e del Delegato alla Ricerca (prof. La famigliaX. Xxxxx), pertantosi è potuto fruire dei dati sulla ricerca che popoleranno la Scheda di Riesame 2018, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componentidi prossima compilazione e approvazione. Inoltre, ognuno dei quali il Dipartimento, dal 2014 si è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza dotato di una convivenza fondataanalisi sia per singolo ricercatore che aggregata per SSD che ha considerato il dato della ricerca (numero pubblicazioni, appuntonumero citazioni, sulla parità h-index e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolareVQR del SSD), il principio dato della didattica erogata (numero di CFU) per CdS , con quello della attività assistenziale (chirurgica SI/NO, complessa SI/NO), nel tentativo-apparentemente riuscito- di calmierare le attività assistenziali, fortemente espresse e impegnative in questione trova alcuni SSD, ma parimenti indispensabili, con le performances nella ricerca. Questa lavoro di autovalutazione e monitoraggio continuo, sia come attività autonoma che subordinata alle indicazioni rettorali (Piano strategico e Scheda di Riesame) è stato alla base, insieme alla ricognizione del fabbisogno didattico, del calcolo dell’Organico Tendenziale necessario per gli obiettivi dichiarati dai SSD e della elaborazione delle precedenti pianificazioni triennali del Dipartimento. Con riferimento al piano Strategico triennale di Ateneo 2019-2021 e alla rispettiva Analisi SWOT, il Di.Chir.On.S. presenta in Tabella la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102Analisi SWOT.
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Introduzione. L’articolo 2 Il tema della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge flessibilizzazione della retribuzione” tramite il contratto collettivo di secondo livello aveva già fatto la sua personalitàcomparsa prima del Protocollo del 23 luglio 19931 ed è stato ampiamente esaminato dalla dottrina2, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”nonostante non abbia avuto la rilevanza applicativa attesa3. La norma stessa espressione “retribuzione flessibile” pare criticabile nella misura in questione coniuga cui si ritenga4 che l’alternativa fra rigidità e flessibilità, anche se appare quella più adeguata a stigmatizzare la realtà ed il principio personalistico dilemma nel quale si dibatte l’attuale disciplina del lavoro, soffre di un’eccedenza di senso convenzionale «alimentando un immaginario collettivo deformato da miti bugiardi e il dovere reali amnesie»5. Si è deciso di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisceutilizzare comunque tale espressione perché, per così direla sua ampiezza, essa è in grado di abbracciare ogni sistema e forma di retribuzione che rende aleatorio in tutto o in parte il trattamento economico dei lavoratori subordinati, in modo tale da comprendere la retribuzione variabile, il prototipocottimo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famigliale provvigioni, la salutepartecipazione agli utili e la retribuzione accessoria dei dipendenti pubblici privatizzati (cfr. cap. 2, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato§ 1). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X.Quando ci si occupa del binomio “retribuzione flessibile e contrattazione collettiva” si intendono analizzare le forme impiegate dalla seconda per rendere aleatorio il trattamento economico dei lavoratori subordinati, voce Alimenti, pur tenendo conto «della possibilità che le cose vadano in Digun altro modo»6. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito Come si vedrà nel corso della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: èpresente ricerca, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta contrattazione collettiva non disciplina la «comunione materiale e spirituale» 1 Cfr. M. V. BALLESTRERO, Diritto sindacale, Torino, Giappichelli, 2000, 276 ss.; X. XXXXXX, “Share economy”e sistemi retributivi: una guida al dibattito, in cui si sostanzia l'unione coniugaleLav. dir., e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 301991, I e II comma2 ss.; M. L. XXXXXXXX, Cost.)99. La famigliaL’economia della partecipazione, pertantoBari, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componentiEditori Xxxxxxx, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria1020000.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisceIl nuovo accordo collettivo, per così direi calciatori di serie A e B (di seguito AC), è stato firmato il prototipo4 ottobre 2005 tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC), si giustifica non in vista Lega Nazionale Professionisti (di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresaseguito LNP) e quelli politici Associazione Italiana Calciatori (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.seguito AIC), aggiornamentocon effetti retroattivi dal * L’articolo è frutto di una collaborazione tra XXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXX; nello specifico sono da attribuire al primo la redazione scientifica dell’articolo con cura della ricerca bibliografica, 2003mentre è riferibile al secondo un primo commento tecnico-pratico dell’accordo che ha costituito la base di partenza per la stesura dell’elaborato. ** Avvocato praticante e membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. *** Responsabile Relazioni Sindacali per l’AIC. 1° luglio 2005 sino al 30 giungo 2006.1 Il precedente accordo, Utet. previsione a seguito della disdetta delle parti interessate (FIGC e LNP), era scaduto nel 1992 e da allora aveva operato soltanto in regime di obblighi senza i quali prorogatio, ovvero attraverso un tacito rinnovo ogni tre anni.2 Tra le parti firmatarie non è presente la solidarietà rimarrebbe su Lega di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famigliaserie C e, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componentiai calciatori tesserati con le società ad essa affiliate si continuerà ad applicare lo status normativo precedente. L’AC ha sostanzialmente mantenuto l’impianto della versione precedente, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100anche se in alcuni punti sono state apportate delle significative modifiche ed aggiustamenti. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101riferimento all’efficacia retroattiva, a far data dal 1° luglio 2005, nonostante l’accordo sia stato firmato successivamente, non pone particolari difficoltà interpretative né tanto meno applicative. L’efficacia retroattiva dei contratti collettivi di lavoro, pacificamente ammessa da dottrina3 e giurisprudenza,4 vale a rendere applicabili soltanto gli aspetti migliorativi a beneficio dei lavoratori, mentre le eventuali clausole peggiorative incontrano il limite dell’intangibilità dei diritti quesiti, cioè di quei diritti maturati dal lavoratore nell’arco temporale che va dalla data di decorrenza retroattiva sino al momento della stipula del nuovo contratto. Essa si estende, pertanto, a tutte le clausole, migliorative e peggiorative, dell’AC, con l’eccezione dell’intangibilità dei diritti già acquisiti dal lavoratore; al tal proposito si deve ricordare che il contratto collettivo ha natura immediatamente precettiva sui rapporti di lavoro in corso al momento della sua entrata in vigore, e che il suo tipico effetto è di abrogare la precedente disciplina che, pertanto, non potrà più ritenersi operante. In particolareconsiderazione dell’abrogazione dell’accordo previgente, il principio l’art. 24, co. 2, AC, fa salvi i contratti, i patti e gli accordi precedentemente stipulati, purché redatti e depositati prima dell’entrata in questione trova vigore dell’AC; la sua massima espressionenorma, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.tuttavia, non deve essere interpretata nel senso di attribuire efficacia all’accordo precedente, a meno che si voglia ammettere la possibile coesistenza di due contratti collettivi applicabili allo stesso rapporto. L’entrata in vigore dell’AC inevitabilmente presenta, poi, delle ripercus-
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone Dopo aver concluso l’analisi avente ad oggetto i profili strettamente formali del contratto di rete, nel capitolo che “segue si effettuerà lo studio degli istituti del diritto del lavoro che sono stati utilizzati per far fronte alle esigenze di mobilità e flessibilità nell’utilizzo del personale coinvolto dalle reti di imprese. In particolare, saranno oggetto di trattazione le modalità con cui il legislatore del diritto del lavoro è stato in grado di adeguare la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia normativa preesistente alla luce delle peculiarità che caratterizzano il contratto di rete, come singolonel caso del distacco, sia nelle formazioni sociali ove istituto che si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisceè affacciato formalmente, per così direla prima volta, nel panorama giuridico nazionale con il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondoD.lgs. 276/2003. Saranno analizzati gli aspetti similari e le differenze rispetto a strumenti che hanno, invece, impone rappresentato un’assoluta novità nel mondo del diritto del lavoro: la codatorialità e l’assunzione congiunta, entrambi istituti introdotti dal Governo Xxxxx nell’estate del 2013, con il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàD.L. n.76/2013 (convertito con L. 99/2013). Si affronterà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famigliainoltre, la saluterisposta che è stata fornita dai principali enti nazionali operanti nel campo della previdenza sociale (INPS), l’istruzione),quelli economici della tutela contro gli infortuni sul lavoro (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresaINAIL) e quelli politici dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (il diritto INL) alle problematiche scaturenti dalla maggiore flessibilità fornita dal contratto di associarsi in partiti,il diritto rete ai datori di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato)lavoro per quanto concerne la gestione del proprio personale all’interno della rete. La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famigliaSarà anche studiata, in particolare, all’attuazione una sentenza della Corte di Cassazione, piuttosto recente, la quale ha rappresentato una piena novità rispetto al panorama giurisprudenziale che l’ha preceduta e che risulta interessante da svariati punti di vista. Il tutto alla luce della laconicità che ha caratterizzato l’intervento del principio legislatore sul contratto di rete, anche, e soprattutto, nel campo del diritto del lavoro. Il D.lgs. 276/2003, meglio conosciuto come “la Riforma Biagi” costituisce il primo provvedimento normativo che ha dato una forma e un contenuto specifici all’istituto del distacco, sebbene la prassi e la giurisprudenza avessero anticipato in questione spetta un posto di numerosi anni l’intervento legislativo in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti questione. L’istituto del singolo98: èdistacco, infatti, la solidarietà tra i membri costituisce, innanzitutto, il risultato ottenuto a seguito di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale svariati interventi giurisprudenziali, dottrinali, giudiziali e spirituale» di prassi imprenditoriali volti ad ottenere un legittimo utilizzo dissociato della prestazione lavorativa in tutti quei casi in cui si sostanzia l'unione coniugaleprofili un cointeresse, in capo a diversi soggetti imprenditori e caratterizza lo svolgersi delle relazioni non, all’utilizzo di un medesimo lavoratore. Una, seppur temporanea, eccezione è costituita dal comma 12 dell’art. 13, D.L. n. 1/1993 che, nel disciplinare il rapporto di lavoro interinale, non aveva incluso l’istituto del distacco nella trattazione regolativa. La norma si limitava a fornire una definizione in termini prettamente descrittivi e a richiedere che il distacco fosse “caratterizzato dalla temporaneità e che sussistesse un interesse dell’impresa distaccante affinché propri dipendenti svolgano l’attività lavorativa presso un altro soggetto”.1 La delega contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. m, n. 3 della legge n.30/2003 aveva fissato criteri molto vaghi2, limitandosi a fare un cenno al criterio della “chiarificazione dei criteri di distinzione tra genitori appalto e figli (artinterposizione”, contestualmente ad una ridefinizione dei casi di comando e distacco, laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva. Dalle parole contenute nella legge delega, le possibilità di ricorso al distacco parevano essere residuali e la successiva resa legislativa ha riportato solo parzialmente i criteri di delega. Insieme con la somministrazione di lavoro, il distacco rappresenta l’unico strumento esistente, nel nostro ordinamento giuridico, per mezzo del quale è possibile realizzare una, seppur parziale, scissione tra titolarità formale del rapporto di lavoro ed esercizio del potere direttivo3. Il distacco, sulla base di quanto sancito dal comma 1 dell’art. 30, I e II commaD.lgs. 276/2003, Cost.)99. La famigliaviene definito come l’ipotesi per cui “un datore di lavoro, pertantoper soddisfare un proprio interesse, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “un altro soggetto per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza l’esecuzione di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102determinata attività lavorativa”.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “L’Associazione svizzera delle scuole di musica (ASSM) ha concluso un accordo con la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga SUISA riguardante il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela versamento dei diritti d’autore per le esecuzioni musicali e determi- nati utilizzi online da parte delle persone; il secondo, invece, impone il superamento scuole di musica. L’ASSM versa alla SUISA un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico importo forfetario annuale. Di seguito rispondiamo alle principali domande relative ai diritti d’au- tore per far spazio alla condivisione dei bisogni le scuole di musica e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, riportiamo i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionaleprincipali punti dell’accordo ASSM-SUISA: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (Il termine «diritto d‘autore» descrive il diritto di associarsi compositori, autori, ecc. di poter decidere in partiti,il merito all’utilizzo delle proprie opere. Tutte le opere che rappresentano una creazione letteraria o artistica e hanno un carat- tere individuale sono protette. Ne fanno parte in particolare opere letterarie, scientifiche e altre del settore linguistico, opere musicali, opere di arte figurativa e fotografia, opere cinematografiche, visive e audiovisive (vedi art. 2 della Legge sui diritti d’autore). Pos- sono essere protetti dal diritto d’autore anche schizzi e parti di voto,il dovere opere. In Svizzera le opere musicali sono protette fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Una società di contribuire alle spese gestione collettiva di diritti d'autore gestisce su mandato degli autori i loro diritti sulle loro opere. Si tratta di un consorzio o di un’associazione di cui fanno parte gli autori. Le società di gestione collettiva di diritti d'autore sono soggette al controllo dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolareSvizzera esistono le seguenti società di gestione collettiva di diritti d'autore: SUISA, il principio in questione trova la sua massima espressioneSUISSIMAGE, nella successione dei legittimari o successione necessaria102ProLitteris, SSA e Swissperform.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “Nel 2015 la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento regolazione dei doveri inderogabili contratti di solidarietà politica, economica e sociale”lavoro a tempo indeterminato è stata oggetto di due rile- vanti interventi. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere legge di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituiscestabilità 2015 (l. 190 del 23.12.2014) ha attivato, per così diretutto il 2015, un importante incentivo, per le nuove assunzioni e trasformazioni1 a tempo indeterminato, consistente in un eso- nero contributivo (o decontribuzione) la cui dimensione economica è pari (al massimo) a 8.060 euro annui per tre anni. Requisito basilare è che l’assunzione o la trasformazione interessino un lavoratore che, nei precedenti sei mesi, non è mai stato impegnato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il Jobs Act (l. 183 del 10.12.2014 e decreti attuativi) ha attivato la cd regolazione “a tutele cre- scenti”, prevista dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 ed entrata in vigore il prototipo7 marzo 2015. Tali interventi legislativi hanno accresciuto l’attenzione – già strutturalmente elevata - alle dinami- che specifiche dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per verificarne continuità e disconti- nuità con il trend pre-esistente nonché le ripercussioni sulla dinamica occupazionale complessiva. Si è reso pertanto necessario un monitoraggio tempestivo,2 accurato e dettagliato: questo saggio si propone di presentarne, con la maggior completezza possibile, i dati di consuntivo del 2015. Nel primo capitolo si analizza, per il periodo 2010-2015, la dinamica delle assunzioni con con- tratto a tempo indeterminato e delle trasformazioni da tempo determinato e da apprendistato in tempo indeterminato, con le evidenze empiriche, desunte dal Silv (Sistema informativo del lavoro veneto), disponibili fino al 31 dicembre 2015. Nel secondo capitolo l’attenzione è concentrata sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati nel 2015. Se ne evidenziano le caratteristiche con riferimento sia ai lavoratori interes- sati che alle imprese, ponendo anche a confronto i rapporti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo con i rapporti che non ne hanno beneficiato. Nel terzo capitolo si analizzano i percorsi d’accesso al tempo indeterminato, le caratteristiche dei percorsi e dei soggetti interessati dall’esonero e per questi ultimi si propone una tipologizzazione schematica. Nel quarto capitolo si analizza l’impatto delle dinamiche dei contratti a tempo indeterminato sui saldi occupazionali complessivi riguardanti il lavoro dipendente. Nel capitolo quinto, infine, si giustifica non prospettano alcune stime in vista merito ai possibili effetti di un interesse superiore, ma lungo pe- riodo analizzando le diverse ipotesi in funzione della tutela merito alla durata (tenure) dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privattivati nel 2015 grazie all’esonero contributivo.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che La trattazione prende avvio dall'analisi dell'articolo 23 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, comunemente denominato decreto “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e socialeSblocca Italia”. La norma in questione coniuga il principio personalistico Le norme al suo interno mirano a rilanciare l'edilizia fortemente danneggiata dalla crisi immobiliare e il dovere che ha determinato un picco negativo nella vendita di solidarietà: il primo consente immobili. L'articolo 23 introduce anche nella legislazione italiana la disciplina dei “contratti di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma godimento in funzione della tutela dei diritti successiva alienazione di immobili”, una prassi già notevolmente diffusa in altri paesi che assume l'espressione Rent to Buy. Il nucleo della mia analisi sarà costituito dall'esposizione delle persone; caratteristiche essenziali del contratto, quali la causa, l'oggetto, il secondocanone per le prestazioni eseguite, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, le parti coinvolte con i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famigliarelativi obblighi, la salutetipologia di immobili per i quali il rent to buy è stato pensato e il regime pubblicitario previsto. Analizzerò anche le ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del concedente e del conduttore e il fallimento delle parti. L'analisi mi porterà inoltre ad analizzare anche un aspetto critico della disciplina: l'articolo 23 manca infatti anche di alcune “ipotesi contrattuali”, l’istruzione),quelli economici (nel senso che non va a regolamentare aspetti quali il lavoro recesso, la successione e i diritti sindacali,il recesso mortis causa, la proprietà,l’impresa) facoltà di sublocare l'immobile, la cessione del contratto e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,coinvolgimento degli enti condominiali. Oggetto dell'analisi saranno inoltre gli interessi che possono essere soddisfatti con il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica rent to buy per concludere infine con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione presentazione di obblighi senza i tre modelli alternativi tra loro quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione il contratto preliminare ad effetti anticipati - denominato anche nella materia successoria101. In particolarehelp to buy - , il principio in questione trova contratto di vendita con riserva di proprietà - o buy to rent - ed infine la sua massima espressionelocazione finanziaria con particolare richiamo al leasing abitativo, anch'esso recentemente introdotto nella successione dei legittimari o successione necessaria102legislazione italiana (legge di stabilità 2015).
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce Il distacco del lavoratore è un istituto giuslavoristico tipizzato nel nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs. n. 276/2003 e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolosi realizza quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), sia nelle formazioni sociali ove si svolge per soddisfare un interesse proprio, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (c.d. distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa10. Il lavoratore potrà svolgere la sua personalitàprestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione. Il Ministero del lavoro, con l’inter- pello n. 1/2011, ha altresì precisato che il distacco è ammissibile anche quando lo svolgimento della prestazione lavorativa avvenga in un luogo diverso dalla sede del distaccatario. Si noti che il distacco è ammesso anche per i lavoratori a termine, fermo restando il limite temporale di validità del rapporto con il distaccante11. Nel caso in cui un’azienda appartenente ad un gruppo si trovi dinnanzi ad una contrazione dell’attività produttiva, è possibile il distacco dei lavoratori presso un’altra azienda del suddetto gruppo. In questo caso può manifestarsi, in capo al datore di lavoro distaccante, la convenienza a mantenere in forza il proprio personale temporaneamente sospeso, attraverso lo scambio con dipendenti del gruppo12. Gli oneri relativi al trattamento economico e richiede l'adempimento normativo del lavoratore rimangono a carico dell’effet- tivo datore di lavoro13, tuttavia appare ormai ammessa la possibilità di un “ribaltamento” dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”costi sostenuti per il lavoratore dal distaccante sul distaccatario14. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare È importante segnalare che la tutela delle formazioni sociali, contribu- zione INAIL va calcolata con riferimento alla tariffa e della famiglia, che ne costituisce, per così direai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato. In generale, il prototipo, distacco si giustifica non considera legittimo a condizione che sussista l’interesse del datore di lavoro distaccante e che il lavoratore sia temporaneamente a disposizione del distaccante. Questo in vista ragione del fatto che il distacco rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (non necessita di particolari condizioni, tranne che nelle due seguenti ipotesi: - è necessario il diritto di associarsi consenso del lavoratore nel caso in partiti,cui, durante il diritto di voto,periodo del distacco, xxxxx xxxx- xxxx mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto; - se il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X.distacco comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa presso un’unità lavorativa che dista oltre 50 km da quella originaria, voce Alimentideve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.)produttive, aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli organizzative o sostitutive (art. 2103 c.c.). I requisiti di legittimità del distacco ai sensi dell’art. 30, I D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come pre- cisato nella Circolare del Ministero del Lavoro e II commadelle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004, Cost.)99n. 3, e 10 Art. La famiglia30, pertantoc. 1, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componentiD.Lgs.10 settembre 2003, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102n. 276.
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Introduzione. L’articolo 2 La disposizione è stata notevolmente modificata dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 recante “Codice della Costituzione Italiana dispone che “normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacan- ze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”. Con le modifiche alla normativa previgente, non viene introdotta una disciplina sostanziale della multiproprietà, sicché la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge disciplina del codice del consumo continua ad avere la sua personalitàoriginaria vocazione di disciplina delle contrattazioni di godimento (prima turnario e ora) per periodi di occupazione, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”a protezione al contraente debole. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e Manca una di- sciplina organica della famiglia, multiproprietà che ne costituiscefornisca un esatto inquadramento e un coordinamento con gli altri istituti di diritto ad essa affini (xxxxxxx, per così direMultiproprietà, il prototipoin Contratto e impresa, si giustifica non in vista di un interesse superiore2000, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato1026). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X.Anche quei riferimenti minimi, voce Alimentiindirettamente apprestati dalla normativa previgente del codi- ce, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno considerazione dei quali è portatore si era ricostruita una fattispecie “codificata” di autonomi multiproprietà, sono ve- xxxx meno nell’ottica di allargare il più possibile la protezione nelle contrattazioni in esame. Cosicché l’interprete dovrà oggi ricercare altrove l’inquadramento giuridico della multiproprietà. Passando all’esame della disposizione, essa delinea, sul piano oggettivo e su quello soggettivo, l’ambito applicativo della disciplina dei contratti di acquisizione di diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “di godimento di alloggi. Si rinvia al commento dell’art. 72 per la piena definizione di “Supporto durevole” e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale al commento del- l’art. 18 per le definizioni di “famigliacodice di condotta” e di “responsabile del codice”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 Il servizio di fognatura comprende essenzialmente la fase di raccolta delle acque reflue domestiche, assimilate, industriali e piovane ed il loro allontanamento dalle abitazioni verso un recapito finale. Secondo la normativa, prima della Costituzione Italiana dispone che restituzione nell’ambiente, vi deve essere un trattamento depurativo, commisurato da un lato alla quantità convogliata (espressa in termini non solo volumetrici bensì anche di carico inquinante organico - ovvero BOD5) e dall’altro lato alle caratteristiche del ricettore ambientale. Di conseguenza, a seconda della “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, dimensione dell’agglomerato” (vedasi Paragrafo 2.5) e della famigliamatrice ambientale ricevente (acqua, suolo, sottosuolo), il servizio di depurazione dovrà rispettare i diversi dettami normativi di dimensione e natura dei trattamenti. Questi aspetti verranno approfonditi nei capitoli dedicati al servizio di depurazione ed agli agglomerati. A livello normativo, viene definito con il termine fognatura “il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da un complesso urbano le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in genere.” (Circolare Ministero LL. PP. n. 11633 del 7/1/1974). Le fognature si distinguono in due tipologie: miste (acque bianche e nere nei medesimi tubi) e separate (acque bianche distinte dalle acque nere, ognuna con apposite tubazioni). Nell’ATO di Brescia il S.I.I. si occupa della gestione delle fognature miste e nere, la gestione delle fognature bianche è invece ancora in capo ai Comuni. Il funzionamento delle fognature può essere a pelo libero oppure in pressione e si distinguono i tratti principali, detti “collettori” (“…quelle canalizzazioni che costituiscono l’ossatura principale della rete, che ne costituisceraccolgono le acque provenienti dalle fogne e, per così direallorché conveniente, il prototipoquelli ad esse direttamente addotte dai fognoli e/o caditoie”), si giustifica non in vista da quelli secondari, dette “fogne” (“….quelle canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di un interesse superioreallacciamento e/o da caditoie, ma in funzione della tutela dei diritti delle personeconvogliandole ai collettori”; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione(Circolare Ministero LL. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello StatoPP. n. 11633 del 7/1/1974). La Costituzione italiana rafforza costruzione ed il dimensionamento dei manufatti di fognatura deve rispettare gli standards costruttivi previsti dalla normativa di settore (Circolare Ministero LL.PP. n°11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la dimensione solidaristica con progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”, Delibera Ministero LL.PP. del 04/02/1977 – Allegato 4 G.U. 21/02/1977 n° 48 suppl. - “Norme tecniche generali per la 97 XXXXXXXX X.regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”), voce Alimentile diverse prescrizioni in determinate zone di particolare tutela, ad esempio le zone di rispetto delle captazioni (secondo i dettami del R.R. n. 2/2006), e adeguarsi alla normativa di tutela delle acque nel senso più ampio del termine, osservando prescrizioni e indicazioni più generiche ma altrettanto importanti. I Piani di settore ne sintetizzano i dettami (ad esempio a livello regionale il vigente Piano di Tutela ed Uso delle Acque, attualmente in fase di revisione), i quali da un lato forniscono una “traduzione” della normativa comunitaria e dall’altro offrono un ventaglio di “buone pratiche”. In questo senso, vi è il principio di privilegiare le soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, sia unitarie che separate, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famigliavia subordinata, in particolarecorpi d’acqua superficiali. Tale indicazione di carattere generale, all’attuazione è peraltro da valutare in relazione alle aree di risalita della falda individuate dal P.T.U.A. e alle specifiche situazioni locali, con possibile diverso approccio sotto il profilo della scelta del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: èricettore più opportuno. Le indicate soluzioni sono da applicare alle aree di ampliamento e di espansione, infattiattualmente caratterizzate da una circolazione naturale delle acque meteoriche, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugaleevitando sostanziali aggravi per le reti fognarie situate a valle, e caratterizza lo svolgersi costituiscono un importante riferimento nel caso di ristrutturazione o rifacimento delle relazioni tra genitori e figli (artreti esistenti. 30Tuttavia, I e II commavisti i notevoli problemi legati alla circolazione di acque non contaminate nelle fognature esistenti, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta è importante dedicare una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore parte di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza risorse umane ed economiche alle indagini ed agli interventi di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102eliminazione di immissione di tali acque nelle fognature comunali.
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Samples: www.aato.brescia.it
Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloAnche dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 276/2003, sia nelle formazioni sociali ove ed anzi forse ancor più per l’effetto dell’entrata in vigore di questo, ci si svolge la sua personalitàinterroga sull’opportunità di redigere in forma scritta il contratto di lavoro occasionale. Molteplici sono le ragioni di tale ricorrente interrogativo. Xxx è vero, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politicaanzitutto, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni socialifattispecie contrattuale in argomento trova ora la propria collocazione normativa, e della famiglianel diritto positivo, che ne costituisceall’interno dell’art. 61, comma 2, del menzionato decreto legislativo, laddove, per così excludendum il Legislatore stabilisce che sono sottratte alla disciplina dettata in materia di lavoro a progetto le prestazioni occasionali, appunto, vale a dire, secondo la definizione legale, i rapporti di lavoro che hanno durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, per i quali il prototipocompenso complessivamente percepito, si giustifica nello stesso anno solare di riferimento, non in vista di un interesse superiore, ma in funzione è superiore a cinquemila euro (sempre tenendo conto dell’identità del committente). Alla luce della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàscarna disposizione richiamata, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazionedeve senza dubbio ritenersi confermata la assoluta libertà di forma per la stipula del contratto di lavoro occasionale, non essendo previsti obblighi specifici in tal senso. Ciò premesso consulenti del lavoro ed avvocati, generalmente, suggeriscono ai datori di lavoro dagli stessi assistiti di non procedere alla stipula in forma scritta del contratto in argomento in primo luogo per le possibili ripercussioni processuali della attestazione, formalmente documentata, di un “vincolo” (seppure senza vincoli) negoziale fra le parti. In seconda battuta, guardando al momento ispettivo, la prestazione di lavoro occasionale trasferita su un contratto in forma scritta viene vista tradizionalmente con sfavore da parte degli organismi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza sociale, sul presupposto (non sempre errato...) di una strutturale colleganza fra il lavoratore e il datore di lavoro/committente. D’altro canto, alla luce dell’odierna previsione dell’art. 75 del decreto legislativo n. 276/2003, che ammette a certificazione anche il lavoro occasionale, si ritiene che la redazione del tipo negoziale autonomo in forma scritta ab initio, consenta più agevolmente di ricorrere alla commissione preposta onde certificare il contratto. Peraltro, anche senza impegnarsi in una certificazione, pare opportuno superare le descritte perplessità e consigliare, in ogni caso, di redigere il contratto scritto, proprio nell’ottica di documentare una prestazione lavorativa caratterizzata a norma di legge, sia nell’eventualità di una ispezione, sia per far fronte ad un successivo contenzioso. La dimensione solidaristicaformula che si propone, infattida adeguare a seconda della concreta fattispecie negoziale, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “viene didatticamente descritta per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100punti. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101punto 1 individua e delimita l’area all’interno della quale si colloca la prestazione lavorativa del collaboratore occasionale. In particolareIl punto 2 ribadisce la natura autonoma del rapporto e l’esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione. Il punto 3 descrive il luogo dove saranno svolte le prestazioni lavorative occasionali dedotte nel contratto. Il punto 4 dispone in ordine all’inserimento organico e al coordinamento eventuale con il personale del committente. Il punto 5 disciplina la durata del rapporto di lavoro occasionale, nei termini massimi di cui all’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Il punto 6 riguarda la disciplina del compenso, con riferimento all’importo, alla determinazione e alla corresponsione dello stesso, nei limiti stabiliti dal Legislatore. Il punto 7 attiene all’obbligo di riservatezza in capo al collaboratore occasionale. Il punto 8 concerne le ipotesi di recesso o di risoluzione del contratto. Il punto 9 contiene la scelta di rimettere ogni contenzioso ad un collegio arbitrale. Il punto 10 riguarda la manifestazione di volontà comune alle parti di sottoporre il principio in questione trova contratto alla procedura di certificazione di cui agli artt. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003. Il punto 11, infine, riguarda la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102tutela della privacy del collaboratore occasionale ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
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Introduzione. L’articolo 2 È noto come l’evoluzione della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo normativa dei servizi portuali – alme- no dalla l. 28 gennaio 1995, n. 84 in avanti – vada nella direzione della privatizzazione: dalla matrice giuspubblicistica essi mutano in attività (*) Sebbene l’intero lavoro sia come singolocondiviso dagli autori, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista frutto di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni costante confronto e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famigliadialogo, la saluteSezione I («Il contratto di rete») e le Postille di aggiornamento alla Sezione I sono da attribuirsi a Xxxxxxxx Xxxx, l’istruzione),quelli economici mentre l’Introduzione, la Sezione II (il lavoro «La disciplina del contratto di rete di imprese e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresagruppi paritetici») e quelli politici (il diritto le Conclusioni sono da attribuirsi a Xxxxx Xxxxxxxx. Il lavoro è già pubblicato in Aa.Vv. Impresa e lavoro nei servizi portuali, a cura di associarsi in partiti,il diritto Xxxxx X., Milano, Xxxxxxx, 201🡪. economiche di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Statonatura privata(1). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X.c.d. privatizzazione apre ad un nuovo mercato, voce Alimentile cui caratteristiche possono riassumersi attraverso le formu- le della competizione tra gli operatori; della proiezione internazionale; della «regolazione». Queste prospettive dischiudono un orizzonte nel quale, prima o poi, gli operatori di settore avvertono l’esigenza del- l’“integrazione”, in Digsenso “orizzontale” come anche “verticale”, tolle- rabile e, altresì, incentivabile nei limiti in cui non risulti oppressa la libertà di concorrenza, vale a dire nei limiti in cui risulti accertata la compatibilità con il diritto antitrust interno e comunitario. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe Nelle pagine a seguire ci si soffermerà soltanto su di una tecnica di integrazione tra imprese di recente regolamentazione e, a quanto ci con- sta, tuttora priva di applicazione nel settore dei servizi portuali, ma che (pure) in questo terreno potrebbe trovare espansione, anche grazie alle misure di incentivazione fiscale che la nuova disciplina prevede. Si tratta del «contratto di rete»; che a nostro avviso potrebbe intrecciare il pro- prio percorso con altra tecnica di integrazione – il «gruppo paritetico» di società – indubbiamente più risalente, ma destinataria solo da meno di un piano extragiuridicodecennio di una frammentaria regolamentazione legale (si veda- no l’art. Nell'ambito 2545-septies c.c. [introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 200🡪, n. 6 di riforma delle società di capitali e cooperative] e, secondo taluni, altresì l’art. 2497-septies c.c. [introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2004 n. 🡪7 – primo decreto correttivo della famigliariforma delle società di capitali e cooperative]). Va da subito tenuto presente che, in particolarementre la disciplina del contratto di rete si applica a tutte le «imprese», all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: èindividuali od entificate, infattiall’inverso, la solidarietà tra i membri frammentaria disciplina che il codice civile dedica al gruppo parite- tico si applica soltanto a società: anzi, l’art. 2545-septies c.c. soltanto a società cooperative (salvo quanto nel co. 1, n. 🡪); l’art. 2497-septies c.c. anche a società aventi funzione e struttura organizzativa diversa. Al contratto di tale formazione sociale che alimenta rete è dedicata la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle Sezione I del presente lavoro; men- tre alle relazioni tra genitori contratto di rete e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali gruppo paritetico è portatore di autonomi diritti soggettivi, dedicata la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102sezione II.
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Introduzione. L’articolo 2 La Regione Xxxxxx Xxxxxxx con la propria legge 02 agosto 1984 n. 42, integrata con L.R. 23 aprile 1987 n. 16, ha classificato tutto il territorio della Costituzione Italiana dispone che regione “di bonifica di 2^ categoria” al fine di conseguire il necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati per la Repubblica riconosce sistemazione , difesa e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolovalorizzazione produttiva dei terreni e delle acque. Per conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a dei termini di funzionalità nella gestione degli interventi e delle opere di bonifica montana e di bonifica idraulica, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che nonché per la tutela delle formazioni socialirisorse idriche ad uso agricolo, la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha provveduto alla classifica ai fini della bonifica del territorio regionale ed alla conseguente delimitazione dei Consorzi di Bonifica (alcuni dei quali con carattere di interregionalità). L’art. 13 della citata L.R. 2 agosto 1984 n. 42 ha stabilito che i proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica nonché alle spese di funzionamento del Consorzio di Bonifica. Dette spese sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza. Il Consorzio della famiglia, Bonifica Parmense procede ad un aggiornamento del piano di riparto in vigore in base alle disposizioni del legislatore regionale ed avuto riguardo sia delle modifiche territoriali conseguenti all’espansione urbanistica ed infrastrutturale che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista delle conseguenti nuove opere di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti bonifica e difesa idraulica che hanno modificato l’intensità delle persone; il secondo, invece, impone il superamento opere e dell’azione consortile. I miglioramenti tecnologici ed infrastrutturali sulla rete irrigua che hanno determinato una riduzione delle spese di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni gestione. Stante le diverse caratteristiche del territorio e la conseguente diversità delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunqueazioni consortili, i diritti delle persone trovano piena realizzazionecriteri del piano di riparto differiscono per il territorio del 1^ Distretto Collinare – Montano e del 2^ Distretto di Pianura come delimitati e definiti dal vigente statuto. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti I criteri di riparto sono perciò presentati e mantenuti distinti per i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privdue distretti.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così direCome anticipato, il prototipoD.Lgs. n. 47 ha incrementato le agevolazioni previste per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari estendendoli ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. L'agevolazione e' stata attuata sostituendo nell'articolo 10, si giustifica non in vista comma 1, del TUIR, concernente gli oneri deducibili dal reddito complessivo, la lettera e-bis). Tale impostazione ha consentito di un interesse superioregeneralizzare la deduzione delle somme versate senza distinguere a seconda della categoria dei soggetti iscritti alle forme pensionistiche o a seconda della tipologia di reddito dagli stessi prodotta. Potranno, ma in funzione quindi, usufruire della tutela deducibilita' dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea contributi dal reddito complessivo tutti i rapporti contribuenti (lavoratori dipendenti, lavoratori soci di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famigliacooperative di produzione e lavoro, la salutelavoratori agricoli, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Statoimprenditori, lavoratori autonomi, ecc.). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X.deduzione dal reddito complessivo compete, voce Alimentientro i limiti fissati dalla norma, in Digper i contributi e premi versati: . discad una forma pensionistica complementare istituita su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti); . priv.( Sezad una forma pensionistica individuale attuata mediante adesione ai Circolare del 20/03/2001 n. 29 fondi pensione aperti di cui all'articolo 9-bis del D.Lgs n. 124; . civ.), aggiornamento, 2003, Utetad una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 9-ter dello stesso decreto. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “Il limite per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel deducibilita' dei contributi attualmente previsto e' stato raddoppiato: la deducibilita' e' ora consentita per un importo non superiore al 12 per cento del reddito complessivo con un limite dell’esigenza assoluto di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102lire 10 milioni.
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Introduzione. L’articolo 2 La sentenza in commento si occupa dell’acquisto da parte di un investitore di obbligazioni emesse dallo Stato argentino. Il Tribunale di Milano dichiara la nullità del contratto di acquisto di tali strumenti fi- nanziari per difetto di forma, con il conseguente ob- bligo in capo alla banca di restituire al cliente quanto originariamente messo a disposizione per l’investi- mento. In questa nota ci si occuperà solamente della Costituzione Italiana dispone nullità dei contratti d’investimento derivante da inosservanza di forma. Il cortese lettore deve tuttavia essere consapevole che “il ventaglio di rimedi a dispo- sizione dell’investitore nei confronti dell’intermedia- rio è ampio (1). A seconda delle particolarità del sin- golo caso si potrà far valere anche l’annullamento del contratto, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo risoluzione del contratto oppure il risar- cimento del danno (2). Nel fattispecie decisa dal Tribunale di Milano vi è innanzitutto un contratto quadro. Si tratta di un con- tratto di negoziazione. Questo contratto, stipulato per iscritto come richiede la legge, prevede che anche gli or- dini debbano essere impartiti per iscritto. In questo mo- do le parti hanno pattuito una certa forma per gli ordini (forma convenzionale). Di regola gli ordini non necessi- tano della forma scritta. Le parti possono tuttavia pattui- re che tale forma sia come singolonecessaria. Ciò è quanto accaduto nel caso di specie. Trova allora applicazione l’art. 1352 c.c., sia nelle formazioni sociali ove secondo cui «se le parti hanno convenuto per iscrit- to di adottare una determinata forma per la futura con- clusione di un contratto, si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare presume che la tutela forma sia sta- ta voluta per la validità di questo». In base a questa di- sposizione, l’accordo delle formazioni sociali, e della famiglia, parti che ne costituisce, gli ordini vanno co- municati per così direiscritto rende la forma scritta necessaria per la validità dei contratti di acquisto delle obbligazioni. Accertata l’assenza di questo requisito, il prototipoTribunale di Milano dichiara la nullità. Nel diritto italiano la forma dei contratti d’investi- mento è disciplina in parte a livello legislativo in parte a livello regolamentare. In materia di servizi d’investimento vi è un’impor- tante disposizione legislativa che prescrive la forma scrit- ta. Si tratta dell’art. 23 comma 1 d.lgs. n. 58 del 1998, il quale sancisce che «i contratti relativi alla prestazione dei servizi d’investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti… Nei ca- si giustifica non in vista d’inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo». Il legislatore impone dunque la forma scritta. Quali sono le funzioni della forma scritta nel conte- sto dei contratti di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali intermediazione finanziaria? (3) Con la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, requisito il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.legislatore vuole certa-
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che Con la nuova versione dell’applicativo informatico PTIM – Modulo “Gestione Contratti” sono state implementate nuove funzionalità e migliorate quelle esistenti al fine di attualizzare il sistema alle mutate previsioni normative in materia, nonché nell’ottica di snellire ulteriormente la Repubblica riconosce procedura di affidamento degli interventi manutentivi. Come noto, ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, istitutivo del Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. Manutentore Unico), l’Agenzia del Demanio svolge il ruolo di Centrale di committenza per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famigliastraordinaria, che ne costituiscesi rendessero necessari sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui alle lettere a) e b), comma 2 del riferito art. 12. A tal fine, avvenuto, ad opera delle Direzioni Territoriali (DT) dell’Agenzia, l’inserimento sull’applicativo “Gestione Accordi Quadro” dei dati relativi agli Accordi sottoscritti con gli operatori aggiudicatari della relativa procedura di gara, le Stazioni Appaltanti provvedono alla selezione delle ditte esecutrici degli interventi di loro competenza attraverso il modulo “Gestione Contratti” accessibile dal sito internet dell’Agenzia. Le Stazioni Appaltanti tenute all’utilizzo del sistema sono: • i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche (di seguito PP.OO.PP.) per l’affidamento degli interventi a valere sui capitoli di spesa di 3905 (manutenzione ordinaria) e 7753 (manutenzione straordinaria); • i PP.OO.PP. per l’affidamento degli interventi gestiti su Convenzione con l’Agenzia, a valere sui capitoli di spesa 7754, 7755, 3901 e 7759 (fondo introdotto per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale, previsto dall'art. 1, comma 140, della Legge di Stabilità 2017); • i PP.OO.PP. per l’affidamento degli interventi di riqualificazione energetica, gestiti su Convenzione con l’Agenzia, a valere sui pertinenti capitoli di spesa (Mase/Prepac); • le competenti Direzioni Territoriali dell’Agenzia del Demanio, per così direl’affidamento degli interventi gestiti direttamente a valere sui capitoli di spesa 7754, 7755, 3901 e 7759; • le Amministrazioni usuarie che, in coerenza con la modifica normativa introdotta dal D.L.68/2022, ricoprono il prototiporuolo di Stazione Appaltante per interventi manutentivi aventi importo complessivo di progetto compreso tra 40.000 e 99.999 euro; • il Ministero della Cultura (di seguito MIC), si giustifica non per l’affidamento degli interventi programmati a valere sui propri capitoli di spesa; • il Ministero della Difesa, per l’affidamento degli interventi programmati a valere sui propri capitoli di spesa; Si rammenta che, in vista caso di un interesse superioremancato utilizzo del suddetto applicativo da parte delle Stazioni Appaltanti sopraindicate, ma in funzione della tutela l’affidamento dei diritti delle persone; il secondolavori di cui all’art. 12, invececomma 2, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresalettere a) e quelli politici (b) del D.L. n. 98/2011 non si ritiene valido né efficace e gli appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimentirelativo affidamento, in Digconformità a quanto previsto dagli AA.QQ. disc. privsottoscritti.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “Il contratto telematico è un accordo, come disciplinato dall’art. 1321 c.c., in cui le parti affidano le loro dichiarazioni di volontà a mezzi informatici collegati tra loro attraverso la Repubblica riconosce rete Internet. È possibile distinguere tale categoria di contratti dal punto di vista soggettivo in contratti tra imprese (cd. Business to Business, B2B); tra imprese e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloconsumatori (cd. Business to Consumer, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàB2C); tra consumatori (cd. Consumer to Consumer, C2C); tra impresa, cittadini e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili Pubblica Amministrazione (cc.dd. Business to Administration, B2A); tra soggetti privati mediante determinate figure professionali (cd. Peer to Peer, P2P). Dal punto di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondooggettivo, invece, impone la distinzione trova il superamento proprio fondamento in due teorie. Secondo la teoria della c.d. oggettivazione dello scambio, il contratto telematico, in mancanza di trattative, andrebbe ricondotto allo schema dell’adesione non negoziale a contratto predisposto o, addirittura, dello scambio senza accordo. La teoria consensualistica sostiene la natura comunque negoziale dei contratti telematici in ragione della libertà di accettare l’accordo, ritenendo viceversa insussistente tale accordo negoziale non tanto in difetto di trattative – che sono solo una fase eventuale del procedimento di formazione del contratto – ma esclusivamente del potere dell’oblato di rifiutare. Il contratto telematico può avere ad oggetto un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico bene materiale o un servizio tradizionale – e quindi costituire semplicemente un accordo concluso per far spazio alla condivisione via telematica – oppure avere ad oggetto un bene o un servizio digitale, quindi dematerializzato (software, opera letteraria, musicale, audiovisiva, etc.). Dal punto di vista sistematico, tali contratti rientrano nella categoria dei bisogni “contratti a distanza”, i quali – a seguito della Direttiva 83/2011 UE e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàdel d.lgs. n. 21/2014 di recepimento – dovrebbero, almeno nelle intenzioni del legislatore comunitario e nazionale, rappresentare una specie del più ampio genus dei “contratti del consumatore”, assieme ai contratti conclusi in presenza o fuori dei locali commerciali. Infatti, il nuovo Capo I (Titolo III, Parte III) – come introdotto dal d.lgs. n. 21/2014, a decorrere dal 13 giugno 2014 – viene ambiziosamente ridenominato “Dei diritti dei consumatori nei contratti” e le nuove quattro Sezioni si applicano “a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore” (art. 46, comma 1°), ad esclusione del diritto di recesso (di pentimento o ad nutum), che ha ragione di trovare applicazione solo nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza, come strumento di tutela contro le vendite aggressive (art. 52). Tuttavia, l’art. 46, comma 2, in caso di conflitto fa salve le normative settoriali di derivazione europea e l’art. 47 esclude dall’ambito di applicazione della novella ben 13 fattispecie contrattuali nonché gli affari c.d. bagatellari, di valore inferiore (unitario o complessivo) ai 50 euro tra le medesime parti. Sotto il profilo normativo, dunque, i diritti la materia dei contratti telematici è senz’altro più ampia di quella disciplinata dal Codice del Consumo, che trova una delle persone trovano piena realizzazionesue principali fonti normative nel d.lgs. La dimensione solidaristica9 aprile 2003, infattin. 70 (di attuazione della Direttiva 2000/31/CE) in materia di commercio elettronico, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famigliacui rinvia il Codice del Consumo, per gli aspetti non disciplinati dalla normativa speciale consumeristica. Come anticipato, la salutedisciplina è stata completata dalla Direttiva 25 ottobre 2011/83/UE 4 – recepita in Italia con d.lgs. 21 febbraio 2014, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi n. 21 in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privvigore dal 13 giugno 2014.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone Con l’entrata in vigore dell’art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009, convertito con l. n.33/2009, successivamente modificato con l. n. 99/2009 e riformulato con d.l.n.78/2010 la cui legge di conversione è la n.122/2010, il legislatore ha introdotto nel Nostro ordinamento una fattispecie contrattuale, riguardante le aggregazioni di imprese, che consente alle aziende che decidono di aggregarsi di beneficiare di particolari tipologie di “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e socialeagevolazioni fiscali”. La norma Il nucleo fondamentale di tale disciplina è, quindi, dal punto di vista imprenditoriale il beneficio economico. Ma tale utilità è stata prevista dalla legge come “ricompensa” alle forme di aggregazione che costruiscono un legame fra di esse con il fine di far “accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Ciò vuol dire che non tutti i contratti di rete possono beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge, ma solo quegli accordi che siano effettivi portatori di un progetto (programma di rete) che sia al tempo stesso il risultato di una idea innovativa collettiva in questione coniuga grado da consentire ai partecipanti di arrivare ad aumentare singolarmente il principio personalistico e loro valore sul mercato. Tale indicazione risulta molto chiara laddove si pone l’attenzione sulla modalità di operatività del beneficio ( sospensione d’imposta per gli utili accantonati dalle singole aziende per gli investimenti che verranno effettuati dalla rete). Il raggiungimento di questa agevolazione passa, però, dalla stipulazione di un atto, il dovere contratto di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famigliarete appunto, che ne costituisce, per così dire, seppur indicato in maniera puntuale dal legislatore con la legge sopra citata ha aperto grossi dubbi interpretativi ed applicativi. Questa sintetica Guida Operativa è quindi il prototipo, si giustifica non in vista risultato di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento anno di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni studio e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea di applicazione pratica del nuovo strumento al fine di fornire alle aziende tutti i rapporti chiarimenti su chi, come e quando, costituire un Contratto di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famigliarete affinché sia funzionale da un lato ai retisti per il raggiungimento del progetto e dall’altro per poter beneficiare dei vantaggi fiscali. Talune delle informazioni quivi riportate sono, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimentiquindi, in Dig. disc. privparte il risultato di risposte ai quesiti delle tante aziende che hanno chiesto consulenza in questo anno ed in parte considerazioni giuridiche riportate nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato ( Studio n.1-2011/I- approvato dalla Commissione studi d’impresa il 20 aprile 2011) riassunte in forma di indicazioni operative/consigli al fine di consentire di avere delle prime semplici informazioni da utilizzare per iniziare ad impostare, laddove ce ne fosse la necessità, un Contratto di Rete.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 È noto come l’evoluzione della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo normativa dei servizi portuali – alme- no dalla l. 28 gennaio 1995, n. 84 in avanti – vada nella direzione della privatizzazione: dalla matrice giuspubblicistica essi mutano in attività (*) Sebbene l’intero lavoro sia come singolocondiviso dagli autori, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista frutto di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni costante confronto e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famigliadialogo, la saluteSezione I («Il contratto di rete») e le Postille di aggiornamento alla Sezione I sono da attribuirsi a Xxxxxxxx Xxxx, l’istruzione),quelli economici mentre l’Introduzione, la Sezione II (il lavoro «La disciplina del contratto di rete di imprese e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresagruppi paritetici») e quelli politici (il diritto le Conclusioni sono da attribuirsi a Xxxxx Xxxxxxxx. Il lavoro è già pubblicato in Aa.Vv. Impresa e lavoro nei servizi portuali, a cura di associarsi in partiti,il diritto Xxxxx X., Milano, Xxxxxxx, 2013. economiche di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Statonatura privata(1). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X.c.d. privatizzazione apre ad un nuovo mercato, voce Alimentile cui caratteristiche possono riassumersi attraverso le formu- le della competizione tra gli operatori; della proiezione internazionale; della «regolazione». Queste prospettive dischiudono un orizzonte nel quale, prima o poi, gli operatori di settore avvertono l’esigenza del- l’“integrazione”, in Digsenso “orizzontale” come anche “verticale”, tolle- rabile e, altresì, incentivabile nei limiti in cui non risulti oppressa la libertà di concorrenza, vale a dire nei limiti in cui risulti accertata la compatibilità con il diritto antitrust interno e comunitario. discNelle pagine a seguire ci si soffermerà soltanto su di una tecnica di integrazione tra imprese di recente regolamentazione e, a quanto ci con- sta, tuttora priva di applicazione nel settore dei servizi portuali, ma che (pure) in questo terreno potrebbe trovare espansione, anche grazie alle misure di incentivazione fiscale che la nuova disciplina prevede. priv.( SezSi tratta del «contratto di rete»; che a nostro avviso potrebbe intrecciare il pro- prio percorso con altra tecnica di integrazione – il «gruppo paritetico» di società – indubbiamente più risalente, ma destinataria solo da meno di un decennio di una frammentaria regolamentazione legale (si veda- no l’art. civ.), aggiornamento, 2545-septies c.c. [introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, Utetn. 6 di riforma delle società di capitali e cooperative] e, secondo taluni, altresì l’art. previsione 2497-septies c.c. [introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 – primo decreto correttivo della riforma delle società di obblighi senza i quali capitali e cooperative]). Va da subito tenuto presente che, mentre la solidarietà rimarrebbe su disciplina del contratto di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famigliarete si applica a tutte le «imprese», in particolareindividuali od entificate, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infattiall’inverso, la solidarietà tra i membri frammentaria disciplina che il codice civile dedica al gruppo parite- tico si applica soltanto a società: anzi, l’art. 2545-septies c.c. soltanto a società cooperative (salvo quanto nel co. 1, n. 3); l’art. 2497-septies c.c. anche a società aventi funzione e struttura organizzativa diversa. Al contratto di tale formazione sociale che alimenta rete è dedicata la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle Sezione I del presente lavoro; men- tre alle relazioni tra genitori contratto di rete e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali gruppo paritetico è portatore di autonomi diritti soggettivi, dedicata la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102sezione II.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce La flessibilità del lavoro costituisce un cambiamento importante sul piano strutturale, giuridico e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione socio-economico del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivinostro ordinamento, la cui tutela rilevanza è condizione primaria “per la piena innegabile. Alla base di questo studio vi è l’analisi delle forme contrattuali flessibili e, in particolare del contratto a termine e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”somministrazione a tempo determinato. Tale analisi tratta di entrambi gli istituti da tre prospettive diverse, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100a ciascuna delle quali corrisponde un capitolo. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101primo capitolo, suddiviso in tre parti, è una ricostruzione dell’evoluzione normativa delle forme contrattuali in questione. In particolare, la prima parte, dedicata al contratto a termine, dopo un breve excursus storico circa le ragioni che hanno comportato la necessità di prevedere una fattispecie contrattuale che derogasse alla regola generale del contratto a tempo indeterminato quale forma “comune” di contratto lavorativo, si sofferma sui principali interventi normativi che hanno interessato il principio contratto a termine e sulle loro conseguenze. L’attenzione viene posta sul graduale processo di liberalizzazione che ha interessato l’istituto a partire dal 2001 e che sembrava essersi concluso a seguito dell’emanazione del c.d. “Jobs Act” (d.lgs. n. 81/2015) e quindi della possibilità di stipulare contratti a termine c.d. “acausali”. La seconda parte del primo capitolo si concentra invece sull’evoluzione normativa della somministrazione a tempo determinato : a partire dalla sua innovativa introduzione ad opera della legge TREU del 1997, che per la prima volta introduce una possibilità di scissione della titolarità del rapporto di lavoro, fino ad arrivare, al pari del contratto a termine, al d.lgs. n. 81/2015, il quale ha determinato la scomparsa dei limiti temporali di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, sempre nell’ottica del processo di liberalizzazione sopra menzionato. Infine, la terza ed ultima parte del primo capitolo ha ad oggetto l’analisi della disciplina introdotta recentemente dal c.d. “Decreto Dignità” (l. n. 96/2018), che ha comportato una radicale inversione di marcia rispetto alla liberalizzazione degli istituti in questione trova questione, disciplinandoli con una rigidità che sembra comportare il ritorno alla disciplina di quarant’anni fa. Il secondo capitolo analizza il contratto a termine e la sua massima espressionesomministrazione a tempo determinato dal punto di vista del ruolo della giurisprudenza, focalizzando l’attenzione su quegli aspetti delle discipline, quali l’illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro e il conseguente meccanismo di conversione per nullità parziale del contratto, la disciplina delle decadenze e della reiterazione dei contratti a termine e di somministrazione, che hanno comportato anche il susseguirsi di una serie di interventi giurisprudenziali spesso fra di loro contrastanti e di non facile interpretazione. Vengono inoltre parallelamente esaminati alcuni arresti della Corte Costituzionale sia con riferimento al sistema sanzionatorio e di conversione, sia con riferimento alle modificazioni introdotte in materia di impugnazione dei contratti a termine e di risarcimento omnicomprensivo in caso di illegittima apposizione del termine dalla legge n. 183 del 2010. Il terzo ed ultimo capitolo, analizza il fenomeno della flessibilità del lavoro dal punto di vista dell’autonomia collettiva, quale attore fondamentale dell’ordinamento giuslavoristico italiano. In particolare, dopo una breve introduzione circa i principi generali che regolano i rapporti tra fonti legali e contrattuali del rapporto lavorativo, vengono analizzati i poteri attribuiti, di volta in volta, alla contrattazione collettiva nella successione disciplina dei legittimari o successione necessaria102contratti a termine e della somministrazione a tempo determinato. L’ultima parte del terzo capitolo è dedicata invece all’analisi dei c.d. accordi di prossimità, introdotti dall’art. 8 della l. n. 148/2011, i quali, se fino all’introduzione del “Decreto Dignità” occupavano un ruolo residuale fra i diversi poteri riconosciuti alla contrattazione collettiva nella regolazione dei rapporti flessibili, dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, potrebbero rappresentare uno strumento di contrasto all’eccessiva rigidità del nuovo impianto normativo, che non sembra in grado di rispondere alle esigenze di flessibilità del lavoro.
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Introduzione. L’articolo 2 La previdenza complementare (o di secondo pilastro) è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Scopo della Costituzione Italiana dispone che “previdenza complementare è quello di integrare la Repubblica riconosce previdenza di base obbligatoria (o di primo pilastro). Attualmente, la materia è regolata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e garantisce prevede un sistema di contribuzione volontaria e a capitalizzazione. Con il medesimo decreto legislativo 124/1993 è istituita la Covip, un'autorità amministrativa indipendente, cui spetta il compito di regolare il mercato della previdenza complementare. Esistono quattro diversi tipi di fondi: fondi pensione negoziali (istituiti dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva), i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolofondi pensione aperti (gestiti da banche, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàimprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili società di solidarietà politicaintermediazione mobiliare), economica i piani individuali pensionistici e sociale”i fondi pensione preesistenti (già esistenti, cioè, al 15 novembre 1992). La norma Il lavoratore e, in questione coniuga il principio personalistico e il dovere caso di solidarietà: il primo consente rapporto di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così direlavoro dipendente, il prototipodatore di lavoro alimentano con i propri versamenti la posizione individuale del lavoratore. L'ammontare delle prestazioni dipenderà, si giustifica oltre che dai contributi versati, dai rendimenti netti ottenuti attraverso l'investimento sui mercati finanziari. L’adesione alla previdenza complementare è altresì incentivata da agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari dei lavoratori che siano fiscalmente a carico. I lavoratori dipendenti, entro sei mesi dall’assunzione, possono, inoltre, decidere di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) al fondo al quale hanno aderito. In alternativa, possono decidere di lasciarlo presso il datore di lavoro. Ancora, essi possono non in vista decidere nulla, nel qual caso, vale una forma di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101silenzio-assenso. In particolare, In particolare, il principio datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione collettiva, salvo accordi aziendali diversi. Nel caso di compresenza di diverse forme pensionistiche, il datore di lavoro trasferisce il TFR al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti. In assenza di forme pensionistiche integrative collettive di riferimento, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare residuale istituita appositamente presso l'INPS (FondINPS). Infine, i lavoratori possono scegliere di decidere la destinazione del TFR in questione trova la sua massima espressioneun secondo momento; in questo caso, nella successione dei legittimari o successione necessaria102il TFR resta presso il datore di lavoro e sarà liquidato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili L’Istituto Nazionale di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico Statistica attua una politica organizzativa volta al rispetto ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti lavoratori nell’ambito del singolo98: èposto di lavoro. Anche l’esternalizzazione di attività e servizi può determinare l’incremento di occasioni d’infortunio a causa della promiscuità del lavoro, infattidovuto alla presenza di più operatori all’interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è la solidarietà tra struttura aziendale o più elevati sono i membri rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100il prestatore esterno. Il principio solidaristico trova presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE è stato redatto in applicazione anche nella materia successoria101dell’art.26 del D. Lgs. In particolare81/08 e s.m.i. per tutte le sedi ISTAT di Roma sulla base delle informazioni dei RUP/DEC/Direttori dei lavori/Responsabili dei Contratti come d’obbligo in capo al Committente. Viene aggiornato sulla base delle informazioni fornite dai RUP/DEC/Responsabile del Contratto, Direttore dei Lavori è pubblicato nell’internet aziendale in modo che sia sempre disponibile e consultabile da tutte le figure coinvolte (RUP, Responsabile del contratto, Direttore dei lavori, Direttore esecuzione del contratto, Responsabili di sede, ditte appaltanti). Le ditte appaltanti possono in qualunque momento visionare e/o richiedere tramite il RUP/Direttore esecuzione contratto/Direttori dei lavori/Responsabile dei lavori o nel sito dell’Istituto il documento aggiornato e ulteriore documentazione utile e/o necessaria. Le ditte appaltanti possono richiedere integrazioni, informazioni, documentazione al Committente tramite il RUP, il principio DEC o il Direttore dei lavori e/o il Referente del contratto in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102qualsiasi momento sia necessario e far aggiornare il DUVRI. E’ cura dell’appaltatore consultare gli aggiornamenti del DUVRI nel sito https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/duvri.
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Introduzione. L’articolo 2 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la Disciplina della Costituzione Italiana dispone responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i cd. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che “la Repubblica riconosce si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Si tratta di una nuova e garantisce più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloreati commessi, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitànel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro). Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di solidarietà politicataluni reati (i cd. “Reati Presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, economica e sociale”per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. La norma Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in questione coniuga materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito1. Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il principio personalistico e il dovere di solidarietàreato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente: il primo consente di affermare ciò significa che la tutela delle formazioni socialiresponsabilità dell’Ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica concreto dell’obiettivo. L’Ente non in vista è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100terzi. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101secondo criterio fondamentale d’imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’Ente. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.Tali soggetti infatti possono essere:
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone Costa Edutainment S.p.A. crede fermamente che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolonecessario uniformarsi a comportamenti eticamente corretti, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàrelativamente al rispetto delle leggi e degli statuti. Per questo Costa Edutainment S.p.A. sottoscrive il presente Codice, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”in linea con quanto previsto dal D.Lgs. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia231/2001, che ne costituisceha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’attenzione alla promozione di una condotta etica si è concretizzata, innanzitutto, nella costituzione e redazione del presente documento, che è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Codice Etico è un insieme di principi e linee guida che sono pensate per così dire, ispirare le attività di Costa Edutainment S.p.A. ed orientare il prototipo, si giustifica comportamento non in vista di un interesse superioresolo dei suoi dipendenti, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento anche di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica coloro con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su Società entra in contatto nel corso della sua attività, con l’obiettivo di far sì che all’efficienza e alla serietà della medesima si accompagni anche una condotta etica. Nel redigere il Codice Etico si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni fornite da Confindustria che ha elaborato delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo da adottare in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle società. Tali Linee Guida prevedono, tra le componenti più rilevanti del sistema di controllo, l’adozione di un piano extragiuridicoCodice Etico e raccomandano che le componenti del sistema di controllo siano uniformate ad una serie di principi di cui, nella predisposizione del presente Xxxxxx, si è tenuto conto. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famigliaIl presente Codice Etico, pertanto, rappresenta risulta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenticomponente fondante del modello organizzativo e del sistema di controllo adottato da Costa Edutainment S.p.A., ognuno dei quali stante il convincimento che l’etica nella conduzione del business sia alla base del successo dell’attività della Nostra Società. Questo codice di comportamento etico è portatore distribuito a tutti i dipendenti ed integra il rispetto delle norme civili e penali cui tutti gli individui sono tenuti, ivi compresi gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Per tale ragione sono riportati qui di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “seguito i concetti generali da considerare come principi fondamentali per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100il Nostro comportamento. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Costa Edutainment S.p.A. in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102data 22.12.2009 ed è stato successivamente revisionato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/2/2016.
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Introduzione. L’articolo 2 Con il presente documento la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”), con sede in Firenze, via Xxxxxx xx Xxxxxxxx n. 19 (di seguito Lega Pro), in conformità alla disciplina predisposta dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito: “Decreto”1) e nel rispetto delle Linee Guida approvate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 385/20/CONS del 6 agosto 2020 e dall’Autorità Garante della Costituzione Italiana dispone che Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. SR36 del 4 agosto 2020 (di seguito: “Linee Guida”), offre in via non esclusiva agli operatori della comunicazione interessati il pacchetto di diritti audiovisivi a pagamento denominato “Pacchetto Dirette”, come descritto in dettaglio nell’Allegato 2, i cui diritti sono esercitabili nel territorio italiano nel corso della stagione sportiva 2020/2021. Il Pacchetto Dirette consente la Repubblica riconosce trasmissione delle Gare oggetto del Pacchetto mediante la sola modalità ad accesso condizionato c.d. pay-per-view e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolomediante le sole piattaforme del digitale terrestre, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”del satellite nonché mediante le. piattaforme cavo. La norma decisione di confezionare il Pacchetto nei termini di cui all’Allegato 2 è stata assunta dalla Lega Pro in questione coniuga considerazione delle piattaforme e modalità trasmissive dei pacchetti già offerti al mercato e del canale di proprietà su Internet, nell’ottica di fornire così al mercato un’offerta completa relativamente alle piattaforme trasmissive più diffuse per la distribuzione e fruizione dei contenuti sportivi. Gli operatori della comunicazione interessati possono acquisire il principio personalistico Pacchetto Dirette purché siano in possesso del titolo abilitativo di cui all’art. 7 lett. a) delle Linee Guida. Al fine di ottenere l’assegnazione del Pacchetto Dirette, l’operatore della comunicazione interessato e il dovere in possesso dei requisiti richiesti è tenuto ad inviare alla Lega Pro, in qualunque momento nel corso della presente Stagione Sportiva 2020/2021, l’Accordo di solidarietà: il primo consente Licenza (di affermare che la tutela cui agli Allegati 1 e 2) sottoscritto ad accettazione delle formazioni socialicondizioni normative ed economiche previste nello stesso Accordo di Licenza e nei suoi allegati, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni nonché secondo le previsioni del Decreto e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazioneLinee Guida. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privL’assegnazione del Pacchetto Dirette si perfeziona al momento del successivo riscontro da parte della Lega Pro.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 Il Piano Nazionale di e-Government avviato con DPCM del 14 febbraio 2002 ha visto la Regione Autonoma della Costituzione Italiana dispone Sardegna impegnata ad organizzarsi per rispondere alle sollecitazioni che il QCS 2000-2006 poneva, quali: struttura organizzativa, capacità di trasformare in tempi brevi i programmi in progetti operativi, organizzazione del lavoro per progetti, rafforzamento del processo partenariale, l’ avvalersi di competenze esterne per il tempo strettamente necessario. A fine 2004 quel processo di adeguamento non è stato completato. L’impegno del POR ha in parte messo in ombra la portata dei cambiamenti strutturali e organizzativi che il piano Nazionale di e-Government generava e richiedeva ai destinatari. I progetti della 1° fase del piano, definiti ed in corso di definizione, hanno evidenziato la necessità di coordinamento settoriale e territoriale attraverso strutture a ciò deputate. La deliberazione della Giunta Regionale n. 13/28 del 29 Aprile 2003 di “Approvazione della Strategia per la Repubblica riconosce Società dell’Informazione”, valutava necessario che, “al fine di evitare ridondanze, sfasamenti e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloincoerenze tra le iniziative da intraprendere, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàle attività di pianificazione, regia e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica gestione “ fossero “attuate da organismi unici e socialecentralizzati”. La norma A tal fine la stessa deliberazione disponeva “di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali di individuare e attivare tutte le possibili attività di coordinamento, armonizzazione e supporto per la globalità delle attività della Regione in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così direquesto campo … (omissis)”. Il medesimo concetto è stato espresso dal Valutatore indipendente del POR Sardegna, il prototipoquale ha allegato al “Rapporto di Valutazione Intermedia” del dicembre 2003, un’ estesa “Analisi del percorso seguito o proposto per la Strategia per lo sviluppo della Società dell’Informazione”. Nelle “Indicazioni e suggerimenti” finali si raccomandava l’attuazione delle disposizioni contenute nella DGR dianzi richiamata, evidenziando le difficoltà dell’Amministrazione Regionale nel tradurre in atti operativi indicazioni strategiche corrette. Più recentemente con le delibere della Giunta Regionale nn. 30/38 del 20.07.04 e 32/1 del 3.08.04, si giustifica non in vista è preannunciato un disegno di legge regionale di riorganizzazione che disciplini la materia, decisa l’attivazione delle funzioni di coordinamento, impulso e indirizzo della Presidenza tramite un interesse superiore, ma in funzione nuovo servizio presso la Direzione Generale della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico Presidenza denominato “Servizio per far spazio alla condivisione dei bisogni l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàcomunicazioni” e si è confermata la permanenza del “Servizio per il sistema informativo dell’Amministrazione Regionale” presso la Direzione Generale dell’Assessorato degli Affari Generali, dunquePersonale e Riforma. Le iniziative per una riforma della struttura tecnico – amministrativa regionale generate dai numerosi e complessi interventi di e-Government e più in generale per lo sviluppo della Società dell’Informazione, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica dovranno essere analizzate anche nel quadro della riforma del Governo Locale avviata dal Consiglio Regionale della Sardegna con la 97 XXXXXXXX X.L.R. 4/97 ed in corso di approfondimento ed estensione. Questi eventi si rifletteranno profondamente sull’intero apparato Istituzionale Regionale, voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione comportando trasferimento di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su competenze dalla Regione alle Province e di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione fatto portando all’ordine del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza giorno l’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102ridefinizione del ruolo delle Comunità Montane.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro in Materia Di Societa’ Dell’informazione
Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così direseguito, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione“D.Lgs. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato231/2001”). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Digattuazione della delega conferita al Governo con l’art. disc. priv.( Sez. civ.)11 della legge 29 settembre 2000, aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali n. 300 è stata dettata la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito disciplina della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “responsabilità degli enti per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famigliagli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua massima espressionegenesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato. Secondo la disciplina introdotta dal X.Xxx. 231/2001, nella successione infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei legittimari vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o successione necessaria102.semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001). La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima. Il D.Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto. La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società e comunicati al Ministero della Giustizia. La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. In base al D. Lgs. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati negli artt. da 23 a 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001 o da altri provvedimenti normativi (ad es. art. 10 L. 146/2006 in tema di “Reati transnazionali”), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie: - delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)2; - delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all’art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001) 3;
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Introduzione. L’articolo 2 Il contratto di lavoro a tempo determinato costituisce un tema di studio notevolmente vasto e complesso anche perché, essendo stato oggetto di intervento legislativo da parte dell’Unione Europea, la relativa disciplina nazionale deve necessariamente essere analizzata ed interpretata alla luce della Costituzione Italiana dispone disciplina comunitaria. Scopo di questa ricerca è illustrare i passaggi di un lungo periodo di lavoro a livello comunitario ed interno per poter comprendere l’importanza, ma anche la relativa problematica, che tale argomento ha assunto per il mondo del lavoro nei Paesi dell’Unione Europea. Nel xxxxx xxxxx xxxx x'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx e la volontà da parte degli Stati europei di formare una normativa (non solo) giuslavoristica sempre più omogenea, hanno portato all'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, di tipologie contrattuali di lavoro c.d. “non standard“ spesso foriere di problemi attuativi ed interpretativi e che hanno reso sempre più attuale la Repubblica riconosce questione della ricerca del delicato punto di equilibrio tra flessibilità e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolosicurezza. Tra questi “nuovi contratti” non si può certo includere il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sia nelle formazioni sociali ove si svolge data la sua personalitàpresenza nel nostro ordinamento, pur con caratteristiche molto differenti da quelle attuali, già nel Codice Civile del 1942; tuttavia il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recependo la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, non solo ha abrogato la previgente normativa in materia di contratto di lavoro a termine, ma ha introdotto una disciplina che, nell’intento di ampliare ulteriormente le possibilità applicative di tale strumento, risulta in molti aspetti generica, lasciando agli interpreti la soluzione di problematiche di non poco rilievo. All’analisi giuridica si pongono, così, due ampi profili d’indagine, intimamente collegati1. Il primo riguarda l’interpretazione del d.lgs. n. 368/2001 e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili quindi la questione di solidarietà politica, economica quali siano gli aspetti di divergenza e sociale”. La norma in questione coniuga di convergenza tra il principio personalistico vecchio e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali1 Così X. XXXXXXXXXX, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il direttiva sul lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimentia tempo determinato, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.X. XXXXXXX - M. NAPOLI (a cura di), aggiornamentoIl lavoro a termine in Italia e in Europa, X. Xxxxxxxxxxxx Editore, Torino, 2003, Utetpp. previsione 2 e ss. nuovo sistema normativo per comprendere il livello generale di obblighi senza tutela offerto ai lavoratori dalla nuova disciplina in raffronto alla precedente e poter valutare, così, se il d.lgs. n. 368/2001 abbia rispettato o meno il divieto di “reformatio in peius” contenuto nella Direttiva 1999/70/CE; sotto questo aspetto il nodo più rilevante concerne il problema se anche nel regime vigente il contratto a tempo determinato si ponga come deroga rispetto a quello a tempo indeterminato, oppure se i quali due contratti siano oggi totalmente alternativi o fungibili l’uno con l’altro2. Il secondo profilo attiene ai rapporti tra il d.lgs. n. 368/2001 e la solidarietà rimarrebbe direttiva comunitaria di cui il decreto costituisce l’atto traspositivo nel diritto interno. E’ noto infatti che il principio della prevalenza della norma comunitaria su quella nazionale impone non solo di un piano extragiuridicodare attuazione adeguata alle direttive comunitarie, ma anche di interpretare le norme nazionali alla luce della lettera e dello scopo della direttiva. Nell'ambito della famigliaCiò significa che, in particolarepresenza di più interpretazioni possibili del medesimo testo, all’attuazione bisogna dare la prevalenza a quella conforme al diritto comunitario e di conseguenza privilegiare il significato del principio testo normativo nazionale conforme alla direttiva comunitaria; se ciò non fosse possibile si arriverebbe ad un contrasto insanabile tra normativa comunitaria e nazionale3 e si porrebbe, allora, l’ulteriore problema dell’eventuale incostituzionalità del d.lgs. 368/2001 per eccesso di delega e quindi per violazione dell’art. 76 Cost. in questione spetta un posto quanto il legislatore delegato non avrebbe rispettato i principi che sorreggono la delega di potere legislativo e, invece di dare attuazione alla suddetta direttiva comunitaria, avrebbe colto l’occasione per introdurre una normativa differente rispetto a quella imposta dagli obblighi sorgenti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario. Gli obiettivi, quindi, che questo lavoro si propone di raggiungere consistono nel trattare, nel corso del primo capitolo, le principali iniziative prese dall’Unione Europea in primo piano accanto tema di politiche occupazionali; affrontare poi, nel secondo capitolo, l’analisi della Direttiva 1999/70/CE, anche alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri luce delle recenti pronunce della Corte di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugaleGiustizia europea, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori vicende che hanno portato alla sua recezione nel nostro ordinamento, attuata con il decreto legislativo n. 368 del 2001; riassumere, nel terzo capitolo, i caratteri fondamentali della precedente normativa, ripercorrendo le tappe più 2 Cfr., le opposte valutazioni di X. XXXXXXXX, La nuova legge sul lavoro a termine, in Dir. lav. rel. ind., 2001, pagg. 361 e figli ss.; e di A. VALLEBONA-X. XXXXXX, Il nuovo lavoro a termine, Cedam, Xxxxxx, 0000. 3 Cfr. X. XXXXXXXX, Le prime osservazioni sullo schema di decreto legislativo sul lavoro a termine, 2001, in xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx X. XXXXXXXXX, Sullo <<schema>> di decreto legislativo in materia di lavoro a tempo determinato (artnel testo conosciuto al 6 luglio 2001), 2001, ivi. 30significative che hanno condotto all’attuale disciplina; infine, I nel quarto capitolo, presentare gli aspetti principali della nuova normativa, con particolare riferimento alle questioni che l’interpretazione dottrinaria e II commal’applicazione giurisprudenziale di questi anni hanno evidenziato. Questi sono, Cost.)99. La famigliaa grandi linee, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore i punti che formeranno oggetto di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena trattazione e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102approfondimento.
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Samples: fondazionedantona.it
Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che Nel presente manuale di buone prassi “la Repubblica riconosce Norme generali per l’esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare” sono recepiti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunques.m.i., i diritti delle persone trovano piena realizzazionecriteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. La dimensione solidaristicaIn riferimento alla vigente legislazione in materia, infattila concessionaria/committente, permea esige da tutti i rapporti soggetti (es.: dipendenti della concessionaria/committente, Imprese Appaltatrici, Imprese subappaltatrici e Lavoratori autonomi, compresi eventuali fornitori e noli a caldo, etc.) che operano in autostrada la più puntuale osservanza delle istruzioni contenute nel presente documento, ricordando che ogni violazione delle stesse può configurarsi passibile di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro sanzioni così come individuate e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100definite dalla normativa vigente. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella personale neoassunto o in cambio mansione che non abbia già maturato esperienza ad intervenire su strada in presenza di traffico veicolare dovrà (dopo essere stato adeguatamente formato ed informato) superare il periodo di addestramento di almeno due mesi in affiancamento con colleghi esperti. I datori di lavoro di tutti i soggetti che operano in autostrada, ferme restando le previsioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102di salute e sicurezza.
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Samples: www.autovie.it
Introduzione. L’articolo 2 I coltivatori e l’industria di prima trasformazione del tabacco italiano sono da sempre particolarmente sensibili alle tematiche relative agli impatti e alla sostenibilità ambientale della Costituzione Italiana dispone produzione agricola. Nel quadro di una naturale predisposizione dell’agricoltura italiana a favore di pratiche agricoli sostenibili, il settore del tabacco ha adottato Buone Pratiche Agricole (Good Agricultural Practices - GAP) promosse da un mercato estremamente esigente e anche dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, con il D.M. 30 gennaio 2006 “Disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune, nel settore del tabacco” ha definito delle Linee guida di buona pratica agricola per la produzione di tabacco in Italia, cui si sono aggiunti disciplinari di produzione per i quattro gruppi varietali di tabacco coltivato in Italia. Tali Linee guida e disciplinari sono state introdotte obbligatoriamente negli accordi programmatici per l’acquisto di tabacco italiano che “il Mipaaf, nel tempo, ha siglato con le principali aziende manifatturiere nazionali ed internazionali. L’obbligo del rispetto delle Linee guida e dei disciplinari predisposti dal Mipaaf è stato anche inserito nell’Accordo Interprofessionale Tabacco 2018-2020 definito dall’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia e dall’allegato Contratto di coltivazione tipo, estesi erga omnes a tutti gli operatori del settore, anche non aderenti all’O.I.. Nel 2019 il Mipaaf in collaborazione con O.I. Tabacco Italia ha proceduto al completo aggiornamento dei Disciplinari di produzione varietali, disponibili sul sito Mipaaf alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/ 11387 integrandoli con gli aspetti delle Linee guida relativi alla diverse varietà, le Linee guida non sono più state aggiornate e vengono dismesse e si considerano assorbite e integrate nei nuovi Disciplinari varietali. In tali documenti si fa ampio riferimento alla difesa fitosanitaria e agli aspetti della fitoregolazione (controllo dei germogli), con indicazioni restrittive sul controllo delle erbe infestanti e dei principali patogeni e una scheda relativa ai principi attivi autorizzati. A partire dal raccolto 2010 l’introduzione di pagamenti compensativi agli agricoltori che hanno sottoscritto impegni pluriennali relativamente alle misure agro- ambientali specifiche per il tabacco, ha favorito l’ulteriore sviluppo della produzione integrata, tanto che oggi, tutta o quasi la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”produzione nazionale viene realizzata secondo tali principi. La norma in questione coniuga Negli ultimi anni il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famigliasettore, che ne costituisce, per così dire, il prototiponon percepisce più alcun aiuto legato alle produzioni dall’Ue né nazionale, si giustifica non è fortemente ristrutturato, dotandosi, primo in vista Europa, di un interesse superiore, ma in funzione un’Organizzazione Interprofessionale altamente rappresentativa (circa l’85% della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresaproduzione nazionale) e quelli politici pienamente coerente con il Regolamento (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello StatoUe) n. 1308/2013 (cd. OCM unica). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, si è registrata una forte aggregazione delle Organizzazioni dei Produttori (OP) riconosciute che, per il principio raccolto 2020 sono soltanto 8, di cui le prime tre rappresentano oltre il 93% della produzione nazionale. Analoga concentrazione si è registrata sul fronte delle aziende di prima trasformazione del tabacco: oggi sono meno di 15 i primi trasformatori autorizzati alla contrattazione di cui solo 4 dotati di impianti per la lavorazione completi (battitura della lamina in questione trova strips) ma, anche in questo caso, i primi 3 operatori trasformano oltre il 91% del prodotto nazionale. Questa concentrazione, oltre ad aumentare il potere contrattuale degli agricoltori ha consentito di rafforzare ulteriormente le relazioni di filiera e l’adozione di Linee guida di GAP ancora più stringenti. Per la sua filiera del tabacco greggio una difesa fitosanitaria sostenibile dal punto di vista ambientale è anche uno dei principali elementi di qualificazione del prodotto nazionale, la cui integrità complessiva costituisce un importantissimo elemento in grado di aumentare il valore aggiunto di un prodotto che non è in grado di misurarsi sui mercati internazionali sulla mera base della competitività dei costi di produzione. Questi sono prevalentemente il costo del lavoro (per alcune varietà oltre il 50% dei costi complessivi ed a netta prevalenza femminile nelle imprese di prima trasformazione) e dell’energia, rispetto a origini concorrenti, principalmente Brasile, India e paesi dell’Africa australe, dove i costi dei sistemi di welfare e dei combustibili sono decisamente inferiori. La tabacchicoltura italiana è spontaneamente orientata all’utilizzo di presidi biologici (bio-fitofarmaci e bio-fitoregolatori) ed è pronta ad utilizzarli, malgrado i costi maggiori rispetto ai tradizionali prodotti di origine sintetica, a condizione che consentano la difesa della qualità del prodotto e, in ultima istanza, del reddito dell’agricoltore. Diversi sono gli esempi di sperimentazioni condotte e in corso nel settore. Da ultimo, come verrà ripreso nei paragrafi successivi, vale la pena di segnalare l’attenzione del settore ai nuovi sistemi della cosiddetta agricoltura di precisione: sistemi informatici di supporto alle decisioni (Decisional Support Systems – DSS) basati su telerilevazioni con satelliti, aerei e droni, integrati con centraline agro- metereologiche che, nell’ambito della difesa fitosanitaria, consentiranno un ridotto e mirato utilizzo dei fitofarmaci, in particolare nella lotta agli attacchi di patogeni. Esistono già diverse sperimentazioni in corso a livello di singola azienda agricola, l’O.I. Tabacco Italia ha deciso di avviare, con il raccolto 2017, una mappatura integrata, satellitare/aerofotogrammetrica delle superfici coltivate, su due aree campione di circa 150 km quadrati ciascuna, che fornirà la base di dati per la successiva attuazione dei sistemi dell’agricoltura di precisione. Questo secondo Piano di strategia fitosanitaria nazionale per il tabacco 2021-2023 risponde all’esigenza della tabacchicoltura nazionale di dotarsi di un quadro chiaro e definito delle esigenze del settore in maniera organica, identificando i prodotti essenziali alla produzione e quelli comunque registrati e autorizzati, ponendo la massima espressioneattenzione ai metodi di somministrazione consentiti, nella successione condividendone i contenuti con i Ministeri (Agricoltura, Salute e Ambiente) e gli altri stakeholder coinvolti (associazioni ambientaliste e ditte produttrici), rifiutando una politica di “gestione delle emergenze”. Il presente piano è parte integrante dell’Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2021-2023 dell’O.I. Tabacco Italia e, come tale, ne viene richiesta l’estensione erga omnes a tutti gli operatori del settore, anche non aderenti all’O.I. Tabacco Italia. Il settore del tabacco è da moltissimi anni particolarmente attento alle questioni legate all’impiego di prodotti fitosanitari e collabora a livello internazionale per definire livelli accettabili di residui tramite il lavoro del CORESTA www.coresta.org. Il CORESTA (Centro di cooperazione per la ricerca scientifica relativa al tabacco) è un’associazione internazionale fondata a Parigi nel 1956, governata dalla legge francese, con lo scopo di promuovere la cooperazione in tutto il mondo nel campo della ricerca scientifica relativa al tabacco e dei legittimari suoi prodotti derivati. I circa 150 membri del CORESTA, presenti in tutti i continenti, sono organizzazioni (imprese, istituti, laboratori, associazioni) che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative al tabacco o successione necessaria102ai suoi prodotti derivati, sia nel campo vegetale (agronomia, allevamento, fitopatologia) sia nei settori della produzione, chimica, metrologia o materiali (carta, filtri, aerosol, etc.).
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Samples: Accordo Interprofessionale Tabacco
Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dal codice civile agli artt. 2549 e ss. Si tratta di norme che “garantiscono la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista predisposizione di un interesse superiorevalido contratto applicabile al settore economico, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento al fine di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni inquadrare e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti gestire aspetti e problematiche spesso non facilmente risolvibili con l’adozione di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101altri modelli contrattuali. In particolare, l’art. 2549 c.c. stabilisce che “Con il principio contratto di associazione in questione trova partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”. La legge n. 276/2003 ha peraltro apportato profondi cambiamenti a tale istituto stabilendo che, al fine di evitare fenomeni elusivi della legge, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto a trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai CCNL per i lavoratori subordinati. Attraverso tale ultima disposizione, il Legislatore è intervenuto prontamente ed efficacemente per reprimere il fenomeno della simulazione di un contratto di associazione in partecipazione che in realtà dissimula un contratto di lavoro subordinato, così favorendo la sua massima espressionetrasparenza contrattuale in primis ed anche quella del mercato del lavoro più in generale. La Commissione Contratti, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.proseguendo nel proprio percorso ed alla luce della enorme rilevanza del contratto di associazione in partecipazione, ha ritenuto utile ed opportuno predisporne uno schema di contratto tipo, da mettere a disposizione degli operatori del mercato ed in grado di offrire loro un prezioso (seppur non esaustivo) supporto. Anche questa volta nello studio, preparazione e definitiva compilazione dello schema contrattuale elaborato, si è voluto creare uno strumento dotato di buone capacità di flessibilità e duttilità; l’utilizzatore finale potrà così adeguare il contratto-tipo alla propria realtà operativa e realizzare un modello che risponda alle sue particolari esigenze, tenendo anche in considerazione le alternative segnalate nel contratto e inserite nelle note come proposte. I Relatori Rag. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
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Samples: Contratto Tipo Di
Introduzione. L’articolo 2 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – Misura M1C3, Cultura 4.0., investimento 2.4) ha individuato i siti nucleari del Garigliano e di Bosco Marengo per realizzare, nei locali resi disponibili dal decommissioning, specifici depositi emergenziali per il ricovero temporaneo di opere d’arte coinvolte in eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, dissesti…). Detto progetto nell’ambito del PNRR è stato denominato: “Recovery Art”. In generale, i locali degli ex siti nucleari hanno caratteristiche (ubicazione geografica, viabilità, caratteristiche strutturali, impianti, sicurezza antropica, rischio incendio etc.) che rispettano i requisiti progettuali previsti dalle linee guida emesse dal Ministero della Costituzione Italiana dispone Cultura per questa tipologia di edifici. Tale progetto si inserisce nell’ambito del perseguimento degli obiettivi di cui all’ex art. 34, comma 1, del D.L. n. 73/2022 (convertito in legge n. 122/2022) che prevede “la Repubblica riconosce necessità e garantisce l’urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, in quanto le attività interessano e riguardano aree ed edifici inseriti all’interno del Programma a Vita Intero dei siti del Garigliano e Bosco Marengo. Ad oggi sono state avviate le attività relative all’individuazione, adeguamento, progettazione ed allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di restauro per la protezione del patrimonio culturale ad elevato rischio. I risultati di questa prima fase ha permesso la redazione di documenti che hanno inquadrato la proposta e fornito i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloprimi elementi progettuali. Nello specifico, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sono stati inviati al Ministero della Cultura una relazione generale che illustra il progetto nella sua personalitàtotalità con le varie possibilità, anche in termini di costi e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili tempi, ed un secondo documento più strutturato dal titolo Documento di solidarietà politicaFattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), economica e sociale”prot. La norma n. 20519 del 14/04/2022. STATO Definitivo AUA Autorizzazione Unica Ambientale CSP Coordinatore Progetto della Sicurezza in questione coniuga fase di CSE Coordinatore Esecutiva della Sicurezza in fase di DEPOSITO Si intende il principio personalistico e il dovere locale attrezzato nel quale, a seguito di solidarietà: situazioni emergenziali (eventi calamitosi quali terremoti, alluvioni, dissesti…), possono essere riposti beni mobili per il primo consente intervento di affermare che la tutela delle formazioni sociali, manutenzione e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privsuccessiva custodia.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”Il primo ottobre 2011 è entrato definitivamente in vigore il D.P.R.160/2010. La Tale norma in questione coniuga il principio personalistico riforma l’organizzazione e il dovere funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in sinergia con le Camere di solidarietà: il primo consente Commercio. Il Sistema camerale ha predisposto uno sportello telematico per l’invio e la gestione delle pratiche connesse alle Segnalazioni Certificate di affermare che Inizio Attività (procedimento automatizzato o con SCIA) e alle richieste di autorizzazione (procedimento ordinario). Tale sportello si compone di un front-office, dedicato alle imprese, per la tutela compilazione e l’invio della SCIA o della richiesta di autorizzazione; e di una scrivania virtuale per la gestione delle formazioni sociali, e della famigliapratiche da parte del SUAP competenti. I Comuni, che ne costituiscehanno raggiunto un accordo con le rispettive Camere di Commercio, potranno: avvalersi del supporto strumentale e organizzativo delle stesse Camere utilizzare lo sportello telematico camerale Il presente Manuale Operativo costituisce una guida pratica per così direl'uso delle funzioni di front- office di compilazione, il prototipo, si giustifica non in vista firma e invio di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101pratiche agli uffici SUAP. In particolareogni nuova emissione del Manuale: In copertina sono riportati il numero di versione del Manuale e mese ed anno di emissione nel paragrafo “Principali novità della attuale versione del Manuale” (subito sotto) sono elencate le principali novità della presente versione; le parti nuove o sostanzialmente modificate rispetto alla precedente emissione saranno evidenziate dalla scritta su sfondo giallo: Nuovo! Insieme dei contenuti (normative, procedimenti, moduli, Autorità competenti e recapiti) in uso presso il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione front-office dei legittimari o successione necessaria102SUAP camerali.
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Samples: www.comune.venezia.it
Introduzione. L’articolo 2 Con riguardo all’introduzione, ad opera del decreto-legge n. 4/2019, convertito in leg- ge ad opera della Costituzione Italiana dispone legge n. 26/2019, del Reddito di cittadinanza (d’ora in poi Rdc), è stato af- fermato che “«non possiamo oggi non riconoscere che con il RdC la lunga marcia verso una rete protettiva di base a vocazione universalistica compia un oggettivo salto di qualità» e che «il RdC è la prima vera misura generale fondamentale di contrasto della povertà di cui si sia dotata la Repubblica riconosce italiana per onorare l’impegno che le affida – sempre e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloprima di tutto – * Associato di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi del Sannio di Benevento. ** Una parte delle riflessioni presentate in questo lavoro sono state sottoposte all’attenzione dei lettori nel contributo “Reddito di cittadinanza e politiche di contrasto alla povertà. Riflessioni alla luce del volume Quale red- dito di cittadinanza? a cura di Xxxxx Xxxxxxxxx, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico Xxxxxxxx Xxxxx ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famigliaXxxxx Xxxxxxx”, pur pubblicato, come recensione al volume, nella Rivista del Gruppo di Pisa il 14 luglio 2020. Nel presente lavoro quelle riflessioni sono state ulte- riormente sviluppate e arricchite da riflessioni diverse, oltre che inserite nel limite dell’esigenza contesto di una convivenza fondata, appunto, sulla parità analisi più ampia e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102organicamente approfondita delle questioni affrontate.
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Samples: www.rivistaaic.it
Introduzione. L’articolo 2 Il Gruppo Medlavitalia Forsafe Forsafe è società controllata da Medlavitalia. Medlavitalia nasce nel 2009 grazie alla pluriennale esperienza di un gruppo di Medici del Lavoro con alle spalle diversi anni di lavoro nell’ambito della Costituzione Italiana dispone che “sorveglianza sanitaria. Nel 2013 nasce la Repubblica riconosce Divisione HSE, lo stesso anno viene costituita Forsafe con l’obiettivo di progettare e garantisce gestire interventi formativi in ambito aziendale, a catalogo e su commessa. L’azienda, certificata ISO 9001:2015, offre servizi integrati di medicina del lavoro e consulenza tecnica e si propone come referente unico in grado di offrire assistenza completa alle aziende per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di sorveglianza sanitaria, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel gennaio 2016 Forsafe è Ente accreditato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx per la formazione continua e permanente e per la F.A.D. Nel febbraio dello stesso anno, Forsafe è centro di formazione IRC comunità per erogare corsi per l’abilitazione all’utilizzo del DAE. Sempre nel 2016, è stato attivato il servizio di formazione a distanza in modalità E-learning, disponibile su una piattaforma esclusiva e direttamente gestita. A marzo 2017 vengono erogati i diritti inviolabili dell'uomo sia primi corsi in videoconferenza, completando così i servizi offerti per la formazione a distanza. Nel 2019 nasce MOBY, la nuova piattaforma digitale web based creata da Medlavitalia per la gestione integrata di tutti gli adempimenti in materia di Sorveglianza sanitaria, Formazione e Sicurezza. Nello stesso anno Forsafe, il centro di formazione professionale del Gruppo Medlavitalia è stato riconosciuto dalla Regione Xxxxxx-Romagna come singoloente accreditato allo svolgimento dei corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation), sia nelle formazioni sociali ove per la formazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Il nostro centro, già accreditato da IRC, è stato così inserito nel nuovo (e primo) Registro regionale degli enti autorizzati e/o accreditati dell’Xxxxxx-Romagna, ai sensi della DGR 590/2018. A febbraio 2022 si svolge inaugura il nuovo Poliambulatorio Medlavitalia, centro di medicina specialistico per la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili cura di solidarietà politica, economica e sociale”malattie appartenenti a diversi settori specialistici. La norma in questione coniuga il principio personalistico finalità di Forsafe è legata allo sviluppo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al benessere e alla prevenzione di lavoratori e lavoratrici, ma anche di cittadini del territorio. Forsafe è a servizio delle aziende pubbliche e private, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle istituzioni, delle associazioni e di tutti gli attori dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio della provincia di Parma nell’offrire politiche attive per la formazione e il dovere lavoro delle persone. Gli ambiti delle attività offerte da Forsafe riguardano, anzitutto, la formazione continua e permanente, anche per tramite della FAD (Formazione a distanza), grazie ad una Piattaforma di solidarietà: proprietà e video corsi che produce autonomamente. Con il primo consente presente Codice Etico (di affermare seguito, anche Codice), Xxxxxxx intende uniformarsi ai principi stabiliti dal D.Lgs. 231 del 2001, individuando i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo. Il Codice non intende definire analiticamente gli specifici comportamenti che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista devono essere adottati di un interesse superiorefronte a tutte le situazioni nelle quali è possibile trovarsi, ma in funzione della tutela ha come finalità quella di fornire dei diritti generali indirizzi di carattere etico-comportamentale cui conformarsi nell’esecuzione delle persone; il secondoproprie attività. Il Codice non supplisce le leggi o le norme contrattuali, invecema le integra, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ponendosi, quindi, come funzionale agli adempimenti ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni alle prescrizioni via via previsti e derivanti dal D.Lgs. 231/01. Il presente “Codice” esprime quindi gli impegni e le responsabilità nella conduzione degli affari e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàattività aziendali, dunqueassunti da Forsafe. Riferimenti comportamentali specifici per ogni singolo ambito di applicazione sono contenuti altresì all’interno del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231/01, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (cui il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privpresente Codice è un elemento essenziale.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 Con il presente documento la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”), con sede in Firenze, via Xxxxxx xx Xxxxxxxx n. 19 (di seguito Lega Pro), in conformità alla disciplina predisposta dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito: “Decreto”1) e nel rispetto delle Linee Guida approvate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 385/20/CONS del 6 agosto 2020 e dall’Autorità Garante della Costituzione Italiana dispone che Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. SR36 del 4 agosto 2020 (di seguito: “la Repubblica riconosce Linee Guida”), offre in via non esclusiva agli operatori della comunicazione interessati il pacchetto di diritti audiovisivi denominato “Pacchetto Digital”, come descritto in dettaglio nell’Allegato 2, i cui diritti sono esercitabili nel territorio italiano nel corso della stagione sportiva 2021/2022. Gli operatori della comunicazione interessati possono acquisire il Pacchetto Digital purché siano in possesso del titolo abilitativo di cui all’art. 7 lett. a) delle Linee Guida. Al fine di ottenere l’assegnazione del Pacchetto Digital, l’operatore della comunicazione interessato e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloin possesso dei requisiti richiesti è tenuto ad inviare alla Lega Pro, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàin qualunque momento nel corso della presente Stagione Sportiva 2021/2022, l’Accordo di Licenza (di cui agli Allegati 1 e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 2) sottoscritto ad accettazione delle condizioni normative ed economiche previste nello stesso Accordo di solidarietà politicaLicenza e nei suoi allegati, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni nonché secondo le previsioni del Decreto e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazioneLinee Guida. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privL’assegnazione del Pacchetto Digital si perfeziona al momento del successivo riscontro da parte della Lega Pro.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 Le popolazioni di cinghiale e muflone, introdotte negli anni ’60-’70 e completamente naturalizzate, hanno raggiunto consistenze tali da determinare impatti al sistema naturale e antropico dell’Isola d’Elba. Per tale ragione il Parco Nazionale sostiene campagne di controllo dalla fine del 1997 per il cinghiale e da fine 2007 per il muflone. Il prelievo degli animali è realizzato adottando programmi di intervento approvati dall’Ente Parco e dell’Ispra; in particolare i programmi in corso sono stati approvati dal Provvedimento n. 38 del 03/02/2017 con il quale si approva il documento "Misure per il controllo del cinghiale all'Isola d'Elba 2017-2021” e dal Provvedimento n. 727 del 06/10/2016 in applicazione della Costituzione Italiana dispone che “Delibera del CD n. 26/2016 con il quale si approva il "Protocollo operativo triennale per la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e socialeriduzione drastica della popolazione del muflone (Ovis aries) nel territorio del Parco Nazionale all’Isola d’Elba Annualità 2016 -2019”. La norma Delibera del Consiglio Direttivo n. 34 del 10/10/2007 approva il programma “Piano preliminare per l’eradicazione del muflone nell’area protetta all’Isola del Giglio”, relativo a interventi finalizzati all’eradicazione dell’ungulato. Tale programma ha ricevuto l’approvazione dell’ISPRA con nota del 28.11.07 prot. n. 8091. Le tecniche utilizzate sono selettive per le specie bersaglio e indicate dall’Ispra quali idonee alle aree protette. Queste consistono in questione coniuga abbattimenti all’aspetto con selecontrollori formati e autorizzati dall’Ente Parco, abbattimenti con personale istituzionale e trappolamento. Il trappolamento è una tecnica molto efficace per il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, cinghiale; negli ultimi tre anni in particolare i cinghiali catturati rappresentano l’80% del prelievo complessivo per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazionedetta specie. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti tecnica delle catture è utilizzata anche per il muflone all’Isola d’Elba e consente la cattura del 43% circa del prelievo complessivo. Nella tabella che segue si evidenziano i rapporti risultati di rilevanza costituzionalecattura nell’area protetta all’isola d’Elba per le due specie dal 1998 al 2017: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro 2004 NON ESEGUITE Di seguito si presentano le specifiche tecniche relative alla messa in atto della campagna di prelievo di cinghiali e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privmufloni per le prossime due annualità.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “La crisi dell'economia italiana affonda le sue radici nella crisi economico- finanziaria del 2007 verificatasi negli Stati Uniti, in seguito alla quale le conseguenze furono visibili in tutta Europa e dettarono la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolonecessità di introdurre misure politiche per far fronte ai problemi di spesa pubblica ed occupazionali. Se infatti, sia nelle formazioni sociali ove si svolge in Italia, nell'ambito pubblico, con la sua personalitàl. Costituzionale del 20 aprile 2012 n.1 verrà sancito l'obbligo di pareggio di bilancio, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà political'ambito delle pensioni verrà riorganizzato con la l. 22 dicembre 2011, economica e sociale”. La norma in questione coniuga n. 214, il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni problema occupazionale verrà arginato attraverso gli ammortizzatori sociali, e della famigliagli interventi di sostegno rispetto alla complessa situazione del mercato del lavoro saranno definiti dalla l. 28 giugno 2012, che ne costituiscen. 92 ovvero la riforma del mercato del lavoro, per così diree successivamente dalla riforma Fornero . Tali evoluzioni normative verranno esaminate nel corso di questo studio, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe ponendo attenzione su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, ammortizzatore sociale in particolare, all’attuazione ovvero i contratti di solidarietà. Questi ultimi, regolati dalla legge n. 863 del principio 1984, si differenziano in questione spetta difensivi ed estensivi, secondo l'obiettivo che si propongono, ed hanno come caratteristica il fatto che i lavoratori siano legati da una reciproca solidarietà, in quanto accettano di ridurre il proprio orario di lavoro e di conseguenza il proprio reddito, in nome dell'interesse comune. “Il contratto di solidarietà è un posto ammortizzatore sociale, che a seguito della sottoscrizione di un accordo tra l’azienda e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, permette di ridurre l’orario di lavoro a fronte del mantenimento dell’occupazione. La riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori avviene al fine di mantenere l’occupazione in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del singolo98: è, infatti, la personale (contratti di solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (difensivi) - art. 301, I Legge 863/84 – art. 5, Legge 236/93); oppure favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e II commaprogrammata riduzione dell’orario di lavoro (contratti di solidarietà espansivi - art. 2, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famigliaLegge 863/84 -)1”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, “il principio contratto di solidarietà difensivo è un contratto collettivo aziendale stipulato dall'impresa con i sindacati aderenti alle Confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare in questione tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale2”. Nell'interesse di questo studio, risulta sicuramente doveroso volgere uno sguardo alle esperienze di welfare dei vari paesi europei, per generare un confronto tra le diverse misure adottate e i diversi tipi di economia dei vari paesi, anche per 1xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx/Xxxxx-XXX-xxxxxxxx.xxx, consultazione del 20/06/2017 2Lezioni di diritto della previdenza sociale di Xxxxxxx Xxxxx, edizioni Cedam, 2008 comprendere quanto le misure assistenziali si siano rivelate efficaci nelle differenti esperienze e nei differenti contesti. È inoltre importante comprendere come la situazione economico sociale stia affrontando dei cambiamenti così repentini e complessi, tali da rendere utile verificare se i modelli di welfare applicati fino ad oggi non necessitino di una modernizzazione. L'evoluzione normativa dei contratti di solidarietà, che parte con l'art.1, comma 2, della legge n. 863/1984, proseguirà con l'art. 5 della legge n. 236/1993 comma 2, per arrivare alle più recenti riforme, quali l'art. 41 del d.lgs. n. 148 del 2015, ed infine il d.lgs n. 185 del 2016. Le diverse riforme, nel xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i contratti di solidarietà, dal momento che questo strumento era stato spesso utilizzato in misura inferiore rispetto ad altri ammortizzatori sociali; pertanto si era cercato di incentivarne l'uso attraverso misure di sostegno più corpose. Si tenterà dunque di comprendere quali siano i punti di forza e punti di debolezza dello strumento in questione, e a tal proposito risulterà interessante porlo a confronto con la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; il raffronto riguarderà gli obblighi procedurali dell'azienda, e la misura in cui, in relazione alla specifica situazione aziendale, possa convenire optare per uno dei due ammortizzatori sociali, tentando di comprendere quali aspetti abbiano reso i contratti di solidarietà più o meno appetibili rispetto all'altro istituto. In tal senso, anche un'analisi delle rispettive verifiche ispettive può chiarire la rilevanza degli obblighi procedurali in entrambi i casi, e le criticità che potrebbero far propendere alla scelta della CIGS o dei contratti di solidarietà. La parte conclusiva di questo studio si soffermerà su alcuni casi italiani di applicazione dei contratti di solidarietà in alcune realtà aziendali, per poter valutare l'importanza dell'istituto ai fini del superamento della crisi e della tutela dell'occupazione. A tale scopo verrà esaminata una ricerca compiuta da Xxxxx Xxxxxxxxxx e pubblicata dalla Xxxxxxx nella rivista Diritto delle Relazioni Industriali. Nel suddetto lavoro, viene considerato un campione di 350 contratti integrativi applicati all'interno della realtà lombarda nelle aziende del settore metalmeccanico tra il 2008 il 2013. Sarà interessante rilevare quanti dei 20 accordi concessi studiati riguardino contratti di solidarietà, e quanti invece riguardino misure differenti nell'ambito della contrattazione aziendale concessiva. Sarà così possibile individuare come la scelta della misura di sostegno sia determinata dall'esigenza di incremento di produzione, di ristrutturazione e di tutela dell'occupazione. Verrà inoltre preso in considerazione il caso pratico dell'Ifoa, per valutare l'efficacia dello strumento nello scenario di riferimento, all’interno del quale era stato necessario realizzare un accordo di solidarietà tra lavoratori dipendenti storici e i nuovi assunti a tempo indeterminato. Un'altra rilevante realtà aziendale italiana che ha beneficiato dell'ammortizzatore sociale oggetto di questo studio, è la Telecom Italia, che nel 2015 sottoscrive con le organizzazioni sindacali di categoria più rilevanti un contratto di solidarietà per far fronte a 2600 esuberi. Altre aziende che hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensiva e che sono state ammesse allo sgravio previsto dall'art. 6 del d.l. n. 510/1996 e successive modifiche relative all'anno 2016, sono state: -LITOSUD S.r.l. ad Unico Socio - unità produttiva di ROMA ;-JACUZZI EUROPE SPA;-TEKNO CISALL SRL; - ELECTROLUX Italia Spa; -MONDUS SERVICE SRL -XXXXXXX & XXXXXXX MEDICAL SPA -INNSE XXXXXXX SPA -ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO SPA -HALLEY CONSULTING SPA -GAMMASTAMP S.P.A. - NATUZZI SPA-ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA - stabilimento di Luogosano (AV) -ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA - stabilimento di Piombino (LI)3. Infine, verrà esaminato il caso Electrolux; l'azienda svedese possiede l'Italia cinque stabilimenti è un importante centro di ricerca, ma si trova ad affrontare una grave crisi già dal 2013, che riguarderà tutte le aziende produttrici di 3 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxx/00000-xxxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-0000-xx-xxxxxxx- ammesse-.html, consultazione del 16/06/2017 elettrodomestici italiane; tale crisi e' stata determinata dai minori costi della produzione nei paesi esteri e dell'elevato standard qualitativo che questi riuscivano a sostenere. Gli stabilimenti di Susegana (Treviso), Porcia (PN), Solaro (Milano) e Forlì, si troveranno a gestire un esubero di personale molto elevato fino al 2015; in seguito alla scadenza del 31 marzo 2013 dei due anni di Cassa Integrazione Guadagni si opterà per i contratti di solidarietà ai fini di affrontare la sua massima espressionecrisi dettata dalle negative previsioni di produzione per tutti gli stabilimenti. L'applicazione della misura di solidarietà si protrarrà per diversi anni, ed è tuttora in vigore per alcuni stabilimenti, dunque l'osservatorio su tale rilevante realtà aziendale italiana renderà possibile comprendere in quale misura i contratti di solidarietà si siano rivelati fondamentali per affrontare la crisi, e se la stessa possa considerarsi superata. Si può in conclusione affermare che l'analisi dell'evoluzione normativa dell'ammortizzatore sociale oggetto di questo studio, il confronto con le misure di sostegno e i modelli di welfare applicati nei diversi paesi europei, il confronto con l'utilizzo della Gigs e le relative criticità connesse all'applicazione dei due istituti, oltre che l'analisi dell'applicazione pratica dei contratti di solidarietà nelle più rilevanti realtà aziendali italiane, possano restituirci un quadro rappresentativo del valore di questo ammortizzatore sociale sia nel corso degli anni che nella successione dei legittimari o successione necessaria102fase più recente della crisi; inoltre, l’insieme di questi elementi può mettere in luce le eventuali problematiche legate alla scelta di questo istituto, in modo tale da ritenerle possibili punti su cui lavorare in vista di una futura riforma, al fine di rendere più appetibile per gli imprenditori questo importante strumento, che ha permesso di salvaguardare migliaia di posti di lavoro.
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Introduzione. L’articolo 2 La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (“O.N.U.”) contro la corruzione1 prevede, all’art. 5, che ciascuno Stato che partecipa alla Convenzione medesima: (i) elabori e applichi o persegua, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, politiche di prevenzione della Costituzione Italiana dispone corruzione efficaci e coordinate che “favoriscano la Repubblica riconosce partecipazione della società e garantisce rispecchino i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloprincipi di stato di diritto, sia nelle formazioni sociali ove di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di responsabilità; (ii) si svolge adoperi al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la sua personalitàcorruzione; (iii) si adoperi al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure siano adeguati a prevenire e combattere la corruzione; (iv) collabori con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui a tale articolo. In attuazione di tale Convenzione, il Legislatore Nazionale ha approvato la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili ss.mm.ii. (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, n. 265, ed entrata in vigore il 28.11.2012) (“L. 190/2012”), con cui, all’art. 1, commi 1-15, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un sistema organico di solidarietà politicaprevenzione della corruzione, economica il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione ed attuazione di strategie di prevenzione della corruzione su due diversi livelli, nazionale e socialedecentrato. In ordine agli ulteriori orientamenti internazionali da cui scaturiscono obblighi di adempimento da parte dell’ordinamento italiano, si rinvia alla Delibera del 3.08.2016, n. 831, con cui l’A.N.A.C. ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (“P.N.A. 2016”) (§ 1. La norma in questione coniuga PARTE GENERALE). A livello nazionale, il principio personalistico Dipartimento per la Funzione Pubblica (“D.F.P.”) ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale per la Prevenzione e il dovere Contrasto della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni socialicui al co. 4 dell’art. 1 della L. 190/20122, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali Piano Nazionale Anticorruzione (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.“P.N.A. 2013”), aggiornamento, 2003, Utet. previsione quale documento strategico di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su programmazione delle attività di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto prevenzione e di contrasto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur corruzione nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102settore pubblico.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, in forma abbreviata “Eurofundlux” (di seguito indicata come “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia Società”) è stata costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge Società d’Investimento a Capitale Variabile a Comparti Multipli (“SICAV”) di diritto lussemburghese per iniziativa del Credito Xxxxxxxx XxX. Il 1 febbraio 2018 la sua personalità, e richiede l'adempimento Società ha designato una società di gestione sulla base della libera prestazione dei doveri inderogabili servizi in conformità ad un contratto di solidarietà politica, economica e sociale”società di gestione come previsto dalla legge del 17 dicembre 2010. La norma Società è conforme alle disposizioni della parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo. L’obiettivo della Società è quello di permettere agli investitori di beneficiare della gestione professionale di Comparti distinti, investendo in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni socialivalori mobiliari e/o in altri attivi finanziari liquidi menzionati all’articolo 41, e paragrafo 1 della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non legge del 17 dicembre 2010 in vista della realizzazione di redditi elevati, tenendo conto della salvaguardia del capitale, della stabilità del valore e di un interesse superiorealto coefficiente di liquidità delle attività, ma nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi d’investimento offrendo agli investitori la scelta di più Comparti e la facoltà di passare da un comparto all’altro. I Comparti esistenti in funzione un dato momento sono citati nell’Allegato II del presente Prospetto. Il Consiglio di Amministrazione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (Società si riserva il diritto di associarsi emettere una o più classi di azioni per ciascun comparto in partiti,base a criteri specifici da determinarsi. Parimenti, il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva il diritto di voto,il dovere suddividere ciascuna di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, queste classi di azioni in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100due o più sottoclassi. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101Consiglio di Amministrazione della Società può in ogni momento creare nuovi Comparti che investano in valori mobiliari e/o in altri attivi finanziari liquidi menzionati all’articolo 41, paragrafo 1 della legge del 17 dicembre 2010. In particolareQualora venissero istituiti nuovi Comparti, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102verrà pubblicato un nuovo Prospetto ed un Documento d’Informazioni Chiave modificato contenenti tutte le informazioni utili agli investitori.
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Introduzione. L’articolo 2 Da qualche anno la firma elettronica è entrata prepotentemente nell’ordinamento italiano e trova sempre più ambiti applicativi nei più svariati aspetti della Costituzione Italiana dispone contrattualistica, dopo che “l’Italia infatti ha recepito le Direttive della Comunità Europea in materia, a far data dalla Direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee1, finalizzata ad armonizzare tutto il territorio europeo su quelle che devono essere le caratteristiche che rendono la Repubblica riconosce firma elettronica sicura e garantisce soprattutto attribuibile a un determinato soggetto, in modo tale da far sorgere una obbligazione e/o un diritto in capo al soggetto così individuato. Il testo principe che regola la firma elettronica è il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche) la cui ultima modifica in ordine di tempo è entrata vigore in data 27 gennaio 20182. Tale ultima riforma si compone di 67 articoli, il cui intento è quello di procedere a integrare e modificare alcune disposizioni del CAD, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, anche al fine di accelerare l’attuazione, a livello nazionale, dell’agenda digitale europea. L’obiettivo principale è quello di contribuire alla definizione di un quadro normativo idoneo ad abilitare e supportare le azioni di attuazione dell’agenda digitale dotando i cittadini, imprese ed amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti inviolabili dell'uomo sia di cittadinanza digitale che rappresentano il fulcro della legge delega e del decreto legislativo 179 del 2016. Sulla base di quanto previsto dalla normativa europea e di conseguenza dal CAD, si definisce la firma elettronica come singolo“l’equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta e deve essere associata stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta e ne attesta con certezza l'integrità, sia nelle formazioni sociali ove si svolge l'autenticità, la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e socialenon ripudiabilità. Il documento così sottoscritto assume piena efficacia probatoria”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che Andiamo a vedere nel dettaglio come la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privfirma elettronica opera nell’ambito del territorio italiano.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo A quasi tre anni dall’approvazione della L.R 9/2016 e del Piano di subentro di cui alla DGR 38/3 del 28 giugno 2016 recante “Legge regionale 17 maggio 2016, n.9 Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Piano di subentro ai sensi dell’art. 36. Trasferimento delle funzioni. Approvazione preliminare” l’ASPAL si trova ad ereditare l’archivio documentale dell’Agenzia regionale per il lavoro, istituita dalla L.R. 20 del 2005 che, a sua volta, ereditava quello dell’Agenzia regionale del lavoro, istituita nel 1988 (L.R. 33). L’archivio documentale compie quindi 30 anni e da 2 della Costituzione Italiana dispone abbraccia anche gli archivi dei Centri per l’Impiego del territorio sardo. Data la mole di documentazione, la necessità di spazi congrui ed idonei ad un’adeguata conservazione, la concomitanza di eventi naturali occorsi nel tempo in alcune località (alluvioni) che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma hanno danneggiato in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipotutto o in parte gli archivi, si giustifica non in vista rende necessario provvedere alla stesura di un interesse superioremassimario di selezione e conservazione e ad un regolamento di scarto tendente a rendere uniformi le procedure sulla base delle normative nazionali e regionali. Il massimario di selezione e conservazione è uno strumento di valutazione finalizzato a guidare gli operatori sia nel momento della selezione della documentazione da sottoporre alla procedura di scarto sia nel momento della formazione ed organizzazione dei fascicoli. È importante ricordare che i massimari non possono essere mai applicati meccanicamente e che, ma in funzione della tutela dei diritti ogni qualvolta ci si accinga ad individuare documentazione da sottoporre a scarto, si deve procedere ad una attenta analisi, tenendo conto, tra l’altro, delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni specificità del contenuto e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori i documenti, del contesto amministrativo e figli (artdelle eventuali lacune documentarie. 30A tale proposito, I aspetto di particolare rilievo è il fatto che gli archivi appartengono al demanio culturale, sono considerati bene culturale fin dal loro formarsi e II commasono soggetti a tutela specifica da parte dello Stato, Cost.)99secondo le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La famigliaPer questo motivo le amministrazioni pubbliche possono procedere allo scarto della propria documentazione solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle Sovrintendenze archivistiche competenti per territorio, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, con la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100precisazione che questa autorizzazione non solleva l’ente dalle sue responsabilità giuridico-amministrative. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102massimario di selezione e conservazione elaborato deve intendersi come un documento dinamico e aperto a nuove esigenze istituzionali che possono rendere necessari ulteriori aggiornamenti.
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Introduzione. L’articolo 2 L’Assessorato alla Cultura e allo Sport, con delega alla gestione delle attività rivolte alla città a misura dei bambini e delle bambine, in accordo con l’Assessorato al Turismo, qualità della Costituzione Italiana dispone che “vita e dialogo interreligioso, in vista del Giubileo straordinario della Misericordia del 2016, ritiene utile per i cittadini e per i turisti italiani e stranieri una guida della città indirizzata a un pubblico in età scolare recante contenuti relativi alla Roma antica e contemporanea, con racconti ed aneddoti sulla città, sulla sua storia nonché su usi, costumi, luoghi di interesse per adulti e bambini come parchi e giardini. Pertanto, in esecuzione delle Direttiva dell’Assessore alla Cultura e allo Sport e dell’Assessore al Turismo, qualità della vita e dialogo interreligioso n. 1 del 22 settembre 2015, prot. QD/36328/2015, al fine di produrre il testo di cui trattasi, il Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00186 Roma, ha la Repubblica riconosce necessità di individuare un soggetto cui affidare la realizzazione, la pubblicazione, la fornitura e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolola distribuzione della guida per ragazzi sulla città di Roma, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàcon edizione in lingua italiana ed in lingua inglese, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politicadue pdf, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela uno per ciascuna delle formazioni socialidue predette lingue, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “pronti per la piena stampa di opuscoli riassuntivi che saranno stampati a carico dell’Amministrazione e libera realizzazione distribuiti gratuitamente presso i PIT (Punti Informativi Turistici) della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102città.
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Introduzione. L’articolo 2 Questa pubblicazione contiene la mappatu- ra delle iniziative di contrasto al fumo di sigaretta effettuate (o ancora in corso) in Piemonte negli anni 2001-2003. La ricogni- zione è basata su un’indagine conoscitiva di organismi, enti, associazioni e istituzioni attivi sul territorio piemontese negli ambiti della Costituzione Italiana dispone che prevenzione, cessazione e riduzione del fumo di sigaretta, in modo tale da “foto- grafare” l’esistente e poterne offrire una panoramica completa, senza tuttavia alcuna pretesa di esaustività. Il lavoro è stato svolto dal Gruppo Tecnico Antitabacco costituito presso il Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloPrevenzione Oncologica in Piemonte (CPO- Piemonte) a partire dal settembre 2003, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili grazie al finanziamento ottenuto dalla Fondazione Compagnia S. Paolo di solidarietà politica, economica e socialeTorino nell’ambito del progetto “Oncologia 2000”. La norma L’indagine condotta ha permesso di appro- fondire la conoscenza dei luoghi, delle risor- se e degli stili di lavoro nelle diverse realtà piemontesi, contribuendo ad approfondire la fisionomia peculiare del Piemonte in questione coniuga il principio personalistico materia di lotta al tabagismo. Il contributo è destinato a quanti operano a vario titolo nella Sanità, nelle Pubbliche Amministrazioni e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare nel Terzo Settore e sono interessati alla prevenzione e riduzione del tabagismo in Piemonte, auspicando che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non possa risultare utile in vista di un interesse superioreuna più stretta collaborazione tra il mondo della ricerca scientifica, ma coloro che operano diret- tamente sul campo e le Amministrazioni Pubbliche. Il presente quaderno è articolato in funzione sei capi- toli. Il primo capitolo prende in esame i dati epidemiologici più recenti sul fumo di siga- retta, ricavati dalle principali indagini nazionali ed internazionali. Il secondo capitolo ripercorre le tappe fon- damentali della tutela nascita del progetto e del lavoro del gruppo multidisciplinare costitui- to presso il CPO. Il terzo capitolo è dedicato all’esposizione degli obiettivi, dei diritti metodi e strumenti uti- lizzati per la raccolta dei dati. Nel quarto e quinto capitolo sono presenta- ti e discussi i risultati della rilevazione delle persone; il secondoattività di prevenzione e cessazione del fumo di sigaretta in Piemonte. L’ultimo capitolo intende offrire una sintesi delle informazioni raccolte, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico nonché le possi- bili linee d’azione per far spazio alla condivisione dei bisogni uno sviluppo futuro delle attività e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàpolitiche di contrasto al fumo di sigaretta in Piemonte. Ci auguriamo che i dati emersi possano diventare materiale di discussione, dunqueconfron- to ed approfondimento da parte di coloro che, i diritti a vario titolo, vorranno contribuire al miglioramento dell’efficacia delle persone trovano piena realizzazioneazioni di contrasto al fumo di sigaretta in Piemonte. La dimensione solidaristicaUn sincero ringraziamento a Xxxxx Xxxxxxx, infattiXxxxxxxx Xxxxxxxx ed Xxxxxxxxxx Xxxxxxx per averci riportato commenti, permea tutti i rapporti indicazioni e suggerimenti durante la fase di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri stesura di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102rapporto.
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Introduzione. L’articolo 2 La parte III del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 811, è dedicata al contratto di apprendistato, ovvero ai contratti di apprendistato e ricerca, oggi, ed abroga il Decreto Legislativo n. 167 del 2011, c.d. Testo Unico. In questa parte introduttiva verranno indicati i punti di novità e le linee riformatrici del contratto di apprendistato che resta, secondo già uno schema collaudato da più di un decennio, suddiviso in tipologie, a seconda della Costituzione Italiana dispone finalità formativa che “ciascuna persegue, ma con un connotato occupazionale non di poco conto2. Si offre poi al lettore un’analisi della normativa e, dopo aver preso in considerazione le direttrici europee (§2), gli ambiti di disciplina generale e di comune applicazione (§3), si analizzeranno le differenti tipologie di apprendistato (§§4,5,6), evidenziando sin da subito la Repubblica riconosce stretta connessione tra due delle tre tipologie di apprendistato ai percorsi del sistema dell’istruzione ed il loro rilancio da parte del Legislatore. È a tutti noto quanto questa forma di assunzione a tempo indeterminato che coniuga lavoro e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloformazione, già disciplinata per sommi capi nel nostro ordinamento, poi codificata nel 1942, e riarticolata nel 1955, sia stata considerata dal Legislatore nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàriforme del mercato del lavoro, spesso con interventi importanti di definizione (legge n. 196 del 1997, legge n. 30 del 2003 e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili decreto delegato del 2003), altre volte nel riassetto di solidarietà politicaqueste, economica e sociale”come ad esempio nel 20053, fino all’approdo di un c.d. La norma in questione coniuga Testo Unico, il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare d.lgs. 167 del 2011, non esente, anche esso, da modifiche. Come è, altresì, noto che la tutela delle formazioni socialidisciplina del contratto a contenuto formativo per eccellenza ha dovuto scontare il fatto di essere oggetto di più ambiti di competenza legislativa tra Stato e Regioni e Province Autonome, e della famigliasecondo i parametri di cui all’art. 117 Cost., che ne costituisceattuale formulazione, per così direla quale ragione in più occasioni la Consulta si è 1 Pubblicato in Gazz. uff. n. 144 del 24 giugno 2015 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, il prototiposecondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 57, si giustifica non in vista comma 1, dello stesso decreto. Il nuovo decreto legislativo di un interesse superiore“riordino contrattuale”, ma in funzione della tutela dei diritti sulla base delle persone; il secondoprevisioni contenute nell’articolo 55, invececomma 1, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazionelett. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.g), aggiornamentodetermina l’abrogazione del d.lgs. 14 settembre 2011, 2003n. 167, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia<<salvo quanto disposto dall’articolo 47, in particolarecomma 5>>, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui al quale si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102rinvia.
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Samples: csdle.lex.unict.it
Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone La legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i.e. la legge finanziaria per l’anno 2005, ha apportato rilevanti e significative modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili urbani. Obiettivo perseguito dal legislatore è palesemente quello di dare vita ad una capillare e sistematica azione di contrasto all’evasione fiscale nel comparto delle locazioni immobiliari. Tra le modifiche apportate dalla normativa in esame alla materia delle locazioni, di particolare rilievo appaiono le disposizioni che “sanciscono la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolonullità del contratto di locazione in caso di omessa registrazione. Recentemente, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento sempre guidato dall’obiettivo di incentivare l’emersione dei doveri inderogabili contratti di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così direlocazione fiscalmente non dichiarati, il prototipolegislatore è nuovamente tornato sul tema. L’articolo 3 del d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23, si giustifica non recante Disposizioni in vista materia di federalismo fiscale municipale, estende la previsione di nullità di cui all’art. 1, comma 346, della Finanziaria 2005 sia all’ipotesi di registrazione di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento contratto di locazione ad un canone inferiore a quello effettivamente corrisposto sia al caso di registrazione di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàcontratto di comodato fittizio. Con specifico riferimento ai contratti di locazione di immobili destinati ad uso civile abitazione, dunquele disposizioni normative da ultimo richiamate si spingono, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristicainvero, anche oltre: la legge ha, infatti, permea tutti inteso altresì predeterminare la disciplina alla quale dovranno soggiacere i rapporti contratti successivamente alla loro registrazione eseguita tardivamente in via volontaria o d’ufficio. Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali registro (la famigliadi seguito, per brevità, anche solo T.U. in materia di imposta di registro), statuisce che sono soggetti a registrazione i contratti di locazione di immobili - sia stipulati per iscritto sia conclusi verbalmente - indipendentemente dall’ammontare del canone, salvo che abbiano durata non superiore a trenta giorni. Sono, inoltre, soggetti all’obbligo di registrazione i contratti di comodato che siano conclusi in forma scritta. La registrazione deve avvenire in termine fisso, i.e. entro trenta giorni dall’inizio di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 18 del T.U. in materia di imposta di registro, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro registrazione attesta l’esistenza degli atti e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto attribuisce ad essi data certa di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato)fronte ai terzi a mente dell’art. La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez2704 cod. civ.), aggiornamentoma non incide in alcun modo sulla validità dell’atto stesso. La legge 9 dicembre 1998, 2003n. 431 recante Disciplina delle locazioni e rilascio di immobili ad uso abitativo contiene disposizioni che attribuiscono una particolare rilevanza al requisito di registrazione del contratto. Nello specifico, Utetvengono quivi in considerazione gli articoli 7, 8, 11 e 13 del testo normativo di cui trattasi. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su L’articolo 7 della legge n. 431/19981 poneva come condizione per l’esecuzione di un piano extragiuridico. Nell'ambito provvedimento di rilascio di immobile locato la prova, a carico del locatore, della famiglia, in particolare, all’attuazione avvenuta registrazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99contratto. La famigliadisposizione normativa in esame, pertantotuttavia, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l’articolo 24, comma I, Cost. in quanto suscettibile di frapporre un impedimento di carattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei suoi componentidiritti2. La Consulta ha argomentato che l’onere ivi imposto al locatore, ognuno dei quali a pena di improcedibilità dell’azione esecutiva, non appartiene alla categoria degli oneri (consentiti) imposti con l’obiettivo di assicurare al processo uno svolgimento maggiormente conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze. L’onere di previa registrazione del contratto al fine di porre in esecuzione un provvedimento di rilascio di immobile rientra, per converso - secondo il ragionamento seguito dal giudice delle leggi - nel novero degli oneri (non consentiti) tendenti al soddisfacimento di interessi totalmente estranei alle finalità processuali ed è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.imposto al solo
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Introduzione. L’articolo 2 Il Comune di Napoli realizza da tempo interventi finalizzati all’inserimento nel tessuto locale degli immigrati presenti sul territorio, rivolgendo attenzione alla minoranza dei Rom stranieri ed in particolare alle azioni di inclusione dei numerosi minori. Le politiche d'inclusione scolastica, oltre a rappresentare la realizzazione del diritto all'istruzione dei minori della Costituzione Italiana dispone che “minoranza dei Rom, discendono dalla deliberazione di Giunta comunale n. 342/2016 con cui si è adottato il Piano di Azione Locale di Napoli, realizzato in linea con la Repubblica riconosce Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, Sinti e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famigliaCaminanti del Governo italiano, che ne costituisceinclude fra i primi punti peraltro interventi in materia educativa. Il Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze, per così direcon diretta competenza in materia di “ interventi finalizzati all'integrazione sociale di popolazioni rom” ha sostenuto, il prototiponel corso degli anni, si giustifica non in vista l’accesso alla scuola di un interesse superiorenumero sempre crescente di minori rom, ma conseguendo apprezzabili risultati in funzione della tutela termini d'inclusione e contrasto a fenomeni di evasione scolastica. Dall'anno 2015 l'Amministrazione ha recepito le indicazioni del Progetto Nazionale per l’inclusione e l'integrazione dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni minori rom sinti e caminanti elaborato dal Ministero del Lavoro e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàPolitiche Sociali, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (sottoscrivendo la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica convenzione con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in DigDirezione Generale per la lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero anche per la seconda triennalità 2021/2023 nonché estendendone le modalità organizzative e gli strumenti metodologici a tutto il territorio ed alle scuole pubbliche con significativa presenza di alunni rom. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famigliaL’Amministrazione, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà predispone anche per gli anni 2021/22, 2022/23 e 2023/24, percorsi inclusivi a favore dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore minori degli insediamenti rom e delle strutture di autonomi diritti soggettivi, accoglienza e per ottimizzare la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appuntoqualità/quantita delle azioni, sulla parità base della dislocazione delle comunità e solidarietà”100delle scuole, l'area cittadina è ripartita nei lotti di Scampia, Secondigliano, Barra/Ponticelli, Poggioreale e Soccavo. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101L’Amministrazione comunale intende quindi selezionare, avvalendosi dell'art 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 (di seguito Xxxxxx), di operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro, al fine di garantire gli interventi di integrazione ed inclusione scolastica e sociale a favore dei minori e degli alunni rom dei territori indicati. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla base dei legittimari o successione necessaria102flussi di utenza registrati e delle risorse disponibili.
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Samples: Accordo Quadro
Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce È intenzione dell’Amministrazione Appaltante aggiornare e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloammodernare il piano di gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne ed a verde del Complesso Xxx Xxxxx, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàsito in Palermo alla Via Sampolo n.121, e richiede l'adempimento quindi procedere tramite nuovo espletamento di gara all’affidamento del servizio stesso. Allo scopo, si redige il presente Progetto di Gestione Ordinaria e Straordinaria del Patrimonio Vegetazionale per un biennio. L'appalto sarà disciplinato: ⮚ dalle condizioni di cui al bando di gara; ⮚ dal D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “codice dei doveri inderogabili contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; ⮚ dal DPR n. 207/2010 “regolamento di solidarietà politicaesecuzione ed attuazione del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, economica recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e socialeforniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; ⮚ dal decreto n. 145 del 19 aprile 2000 “regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della l. 11 febbraio 1994, n. 109”; ⮚ dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'I.N.P.S., approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 19/2/2002 (indicato più brevemente in seguito come "Regolamento"); ⮚ dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (indicato più brevemente in seguito come “Capitolato”). Ai fini della discrezione dei luoghi ,oggetto del servizio, delle specie vegetali presenti, alla tipologia di interventi previsti e al programma di manutenzione ordinaria biennale si rimanda agli specifici Allegati Progettuali ( Allegato R.T.1 – Allegato Floristico A.1 – Allegato Fotografico A.2 – Allegato R.T.4 ) L’affidamento del presente servizio ad imprese, e/o cooperative singole o associate, in grado di eseguire quanto prescritto costituisce le premesse per migliorare la qualità del Patrimonio Vegetazionale dell’intero Complesso Xxx Xxxxx di Via Sampolo. Il progetto di Gestione Biennale del Patrimonio Vegetazionale delle Aree esterne ed a verde pertinenziali al suddetto Immobile è costituito da: - Capitolato speciale d’appalto del servizio (questo documento); - Norme e Prescrizioni tecniche di compendio al Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio; - Descrizione delle Lavorazioni in appalto a Imprese; - Allegato 1 – Ambiti di Lavorazione; - Computo metrico estimativo del Servizio; - Elenco Prezzi Unitari; - Stima di Incidenza della Sicurezza - Elaborati grafici di progetto. L’appalto di cui all’oggetto è finalizzato alla esecuzione di tutti gli interventi necessari alla manutenzione straordinaria, bonifica e manutenzione ordinaria biennale delle aree esterne e a verde pertinenziali di seguito indicativamente illustrati nella frequenza e modalità e secondo quanto meglio precisato negli elaborati allegati “Computo metrico estimativo degli interventi di M.S. sulle specie arboree, di bonifica da rifiuti ordinari, speciali e pericolosi e dell’intervento di M.O. sulle specie arboree” (Allegato Economico A.3), “Elenco Prezzi” (Allegato Economico A.3), “Relazione Tecnica illustrativa con riferimento al contesto ed al servizio di M.S. e M.O. e bonifica da effettuarsi” (Allegato R.T.1), nonché “Capitolato Speciale d’Appalto”. La norma A seguito di una dettagliata ricognizione del patrimonio a verde esistente, nonché sulla scorta degli interventi effettuati negli anni passati, sono stati programmati, anche in questione coniuga il principio personalistico relazione alle disponibilità finanziarie dell’Ente, gli interventi ritenuti necessari per una decorosa tenuta delle aree considerate che consistono in aree nude, piante, siepi, arbusti e il dovere cespugli, alberature di solidarietà: il primo consente ogni tipo, isolati siti nelle aree di affermare pertinenza dell’immobile di Via Sampolo n.121. Gli interventi necessari dovranno essere eseguiti secondo quanto indicato salvo variazioni dipendenti dal ciclo biologico e vegetativo delle essenze del verde e dalle esigenze effettivamente presenti, anche sulla scorta delle segnalazioni relative a situazioni di pericolo, anche potenziali, o dalla necessità di intervento per evitare danni al verde esistente, che la tutela ditta è obbligata ad effettuare tempestivamente, nonché per il verificarsi di situazioni impreviste e/o imprevedibili. Sono fatte salve eventuali ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. Gli interventi saranno quindi eseguiti secondo il programma di cui al presente progetto, nonché secondo il programma esecutivo dell’appaltatore qualora non diversamente disposto dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto o dal RUP sulla base delle formazioni socialiperiodicità indicate di seguito nel Programma suddetto. Gli interventi di potatura di alberi previsti in progetto, poiché prevedono periodicità diverse (annuali, biennali o all’occorrenza) connesse al ciclo vegetativo e della famigliaalle effettive necessità, che ne costituiscesaranno esplicitamente ordinati dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto. Potrà inoltre essere necessario disporre l’”esecuzione di urgenza” di alcuni interventi a seguito del verificarsi di eventi particolari, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privcome meglio precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 Con l’articolo 25 della Costituzione Italiana dispone L.r 15 maggio 2000 n. 10 la Regione Siciliana ha istituito, ai sensi del comma 16 dell’art. 50 del D. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia) che rappresenta legalmente la Regione e gli Enti pubblici non economici di cui all’art.1 della medesima legge per la contrattazione collettiva di loro competenza; l’Agenzia svolge le funzioni ed i compiti attribuiti dal citato decreto legislativo così come modificato dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell’art. 27 c.1 della precitata l.r.10/2000, durante la fase negoziale l’Aran Sicilia espleta le sue funzioni in ottemperanza agli indirizzi deliberati dalla Giunta di Governo per l’intero comparto, considerato che, ai sensi dell’art. 24, c.2, della stessa legge, la Regione Siciliana e gli enti regionali costituiscono un unico comparto di contrattazione, non essendo stato individuato un separato comparto per gli Enti pubblici non economici. L’Aran Sicilia svolge “ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi ed alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi”(art. 46 c.1 D.lgs. 165/01); attività quest’ultima perseguita attraverso l’emanazione di circolari esplicative indirizzate sia all’amministrazione regionale che agli altri enti presso cui trova applicazione il contratto, nonché attraverso l’emanazione di pareri su specifiche norme contrattuali, resi a seguito di richieste avanzate dalle amministrazioni destinatarie del contratto e su materie dalla legge riservate alla contrattazione. La durata, la Repubblica riconosce decorrenza, i tempi e garantisce le procedure di applicazione del CCRL sono stabiliti dall’art.2 dello stesso; scopo della presente circolare è quello di illustrare il contratto nei suoi contenuti generali al fine di assicurarne l’uniformità di applicazione, con specifico approfondimento dei nuovi istituti al fine di eliminare o ridurre i dubbi interpretativi e prevenire l’insorgere di controversie. In data 16 maggio 2005 l’Aran Sicilia e le XX.XX. hanno sottoscritto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.r. 10/2000 per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003. L’accordo giunge dopo un lungo e complesso percorso iniziato al termine della primavera 2004, a pochi mesi dall’avvio dell’attività dell’ARAN Sicilia. L’iter contrattuale che ha portato alla firma dell’accordo nasce nel nuovo contesto della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni introdotto nell’ordinamento regionale dall’art. 27 della l.r.10/2000 che ha apportato diverse innovazioni, tra le quali il rapporto di certificazione della Corte dei conti sui costi contrattuali introdotto dall’art. 29 della l.r. n.17/2004, che, alla luce dell’esperienza maturata con l’odierno CCRL, risulteranno più chiari nei successivi accordi contrattuali. Anche sulla scorta delle osservazioni e dei suggerimenti della Corte dei conti sono state intraprese diverse iniziative che hanno visto interagire questa Agenzia con i rami dell’amministrazione regionale competenti e con gli enti, in direzione di una compiuta raccolta degli elementi utili alla quantificazione dei costi del presente contratto. Tali iniziative, unitamente alla raccolta costante ed aggiornata dei dati, torneranno utili in sede di programmazione finanziaria e relativa allocazione delle risorse destinate alla contrattazione e dovrebbero evitare in futuro il ripetersi di condizioni sfavorevoli alla lineare conclusione della contrattazione collettiva e delle conseguenti verifiche. Alla base dell’intesa siglata tra l’ARAN e tutte le Organizzazioni Sindacali c’è una idea progettuale che affonda le sue origini nel processo di riforma avviato nella Pubblica Amministrazione. I princìpi ispiratori fondamentali del CCRL possono così essere riassunti: - Definire un quadro certo di regole all’interno del quale svolgere il confronto con le XX.XX.; - Dare certezze sui diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloe sugli obblighi dei dipendenti; - Semplificare e omogeneizzare per quanto possibile la struttura della retribuzione fondamentale e accessoria, anche per favorire la trasparenza; - Implementare un sistema incentivante per riconoscere l’impegno professionale e per valorizzare l’apporto dei singoli dipendenti all’attività complessivamente svolta dall’amministrazione; - Mettere a punto una serie di strumenti gestionali attraverso i quali favorire il processo di aziendalizzazione dell’Amministrazione, orientandola ai risultati e ai principi di efficienza ed efficacia. - Disciplinare questioni nuove e rilevanti, sia dal punto di vista politico che sociale (come per es. il "mobbing" e le “pari opportunità”). - Colmare un vuoto normativo che si è verificato per alcuni istituti giuridici a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. 29/93 e successive modificazioni e da quelle norme rinviate alla disciplina contrattuale (v. ad es. la responsabilità disciplinare). Il testo siglato contiene, quindi, una organica disciplina delle norme sul rapporto di lavoro, compresa una regolamentazione dell’orario di lavoro, del tempo parziale e del telelavoro, delle assenze, delle responsabilità e delle sanzioni disciplinari, con limitati rinvii a fonti normative esterne, nonché una regolamentazione compiuta del sistema delle relazioni sindacali. Per la valorizzazione della professionalità dei dipendenti è stato definito l’ordinamento professionale e si è data notevole rilevanza al processo formativo inteso come leva strategica fondamentale per il cambiamento della Pubblica Amministrazione in direzione del miglioramento qualitativo dei servizi resi. Al fine di monitorare l’applicazione dei contratti e avere contezza dei dati riguardanti il personale in servizio presso gli uffici della Regione e presso gli Enti vigilati nonché dei relativi costi, verrà istituito presso l’ARAN un apposito Osservatorio peraltro anche in esecuzione del quarto comma dell’art. 46 del D.lgs. 165/2001; è stata prevista inoltre l’introduzione presso l’ARAN di un Comitato paritetico per la verifica della rappresentatività sindacale e questioni connesse. Diversi organismi paritetici dovranno essere istituiti invece presso le Amministrazioni: si tratta dei Comitati per le pari opportunità, per il fenomeno del mobbing, per le controversie inerenti l’utilizzazione del fondo per la produttività; altri Comitati paritetici potranno essere costituiti per occuparsi di problematiche particolari quali, ad esempio, l’applicazione della l. 104 del 1992 o in materia di formazione ed aggiornamento professionale. Viene prevista nell’ambito del piano di lavoro, all’interno del quale vengono programmate tutte le attività di competenza della struttura, una diversa gestione dei fondi per la produttività tesa a premiare il miglioramento qualitativo del rendimento individuale e dei servizi resi all’utenza. Particolare rilievo assume, in tale contesto, la previsione di progetti obiettivo che, nel raggiungimento di particolari concrete finalità, consentano al tempo stesso di assicurare il funzionamento degli uffici nelle formazioni sociali ove si svolge ore pomeridiane. Altro aspetto di novità è la sua personalitàregolamentazione del Fondo per il Miglioramento delle Prestazioni che sostituisce il precedente Fondo Efficienza Servizi (FES), per il quale vengono individuate le modalità di costituzione e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili soprattutto di solidarietà politicautilizzazione e sul quale, economica per espressa volontà del Governo, non graveranno più gli uffici di diretta collaborazione e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare le stazioni uniche appaltanti che la tutela delle formazioni sociali, e della famigliautilizzeranno l’apposito fondo messo a disposizione, che ne costituisceverrà negoziato dall’ARAN. Sul piano economico gli aumenti complessivi - che vanno dai 59 euro per la categoria A1 ai 184 euro per la categoria D4 - e le progressioni economiche, permetteranno nel complesso di compensare la perdita del potere d’acquisto accumulata negli ultimi anni. Il testo del CCRL è articolato in sei titoli, per così direun totale di 112 articoli. Allo stesso sono allegate 6 tabelle (denominate G, il prototipoH, si giustifica non in vista J, I, K, L) relative alle quantificazioni economiche; 2 tabelle (allegati B e C) rispettivamente illustrative del numero di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» posizioni economiche in cui si sostanzia l'unione coniugalearticola ciascuna categoria e del trattamento economico relativo ai profili evoluti di nuova individuazione; l’elenco delle indennità erogabili nell’ambito del piano di lavoro (allegato M). Il testo contrattuale è completato: dai Criteri per l’individuazione dei profili professionali a regime (allegato A); dal Codice di condotta dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (allegato D) che, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli pur non essendo un atto negoziale, deve essere obbligatoriamente allegato al CCRL (art. 3054, I comma 3, del D. lgs. 165/2001); dal Codice da adottare nella lotta contro le molestie sessuali (allegato E) ed infine dall’accordo sulla disciplina del telelavoro (allegato F), nonché da otto dichiarazioni congiunte e II comma, Cost.)99da alcune dichiarazioni unilaterali a verbale. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore Di seguito si illustrano alcune disposizioni contrattuali con particolare specificazione per quelle di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102nuova istituzione.
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Introduzione. L’articolo 2 Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della Costituzione Italiana dispone delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, che “la Repubblica riconosce si applica agli enti forniti di personalità giuridica e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il Decreto trova la sua personalità, genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere prevedere forme di solidarietàresponsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristicatali enti, infatti, permea tutti possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresac.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e quelli politici (il diritto da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli questi ultimi (art. 305, I e II commacomma 1, Cost.)99del d.lgs. n. 231/2001) . Il d.lgs. n. 231/2001 innova, quindi, l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell’art. 5 del Decreto. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali responsabilità amministrativa degli enti è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona umana nell’ambito fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato. La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della formazione sociale “famiglia”commissione dei reati, pur nel limite dell’esigenza modelli di una convivenza fondataorganizzazione, appuntogestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, sulla parità fra le quali Confindustria, e solidarietà”100comunicati al Ministero della Giustizia. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolareLa responsabilità amministrativa è, il principio in questione trova la sua massima espressioneogni caso, nella successione dei legittimari esclusa se i soggetti apicali e/o successione necessaria102i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
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Introduzione. L’articolo 2 Il Comune di Parma ha individuato nella cultura la chiave per un progetto di sviluppo sostenibile ed equilibrato, disegnando un piano di rigenerazione urbana che punta su sette distretti socio-culturali, luoghi nei quali la creatività diviene la chiave per rifunzionalizzare zone periferiche o grandi complessi culturali da tempo in condizioni di degrado. Nel prossimo triennio si completerà la riqualificazione della Costituzione Biblioteca Civica, la trasformazione della Crociera dell’Ospedale Vecchio in galleria multimediale, saranno edificate due nuove biblioteche, nei quartieri Montanara e Xxxxx, si inaugureranno i laboratori aperti nel complesso del San Paolo; dopo un’impegnativa riqualificazione, verrà riaperta la Chiesa di San Xxxxxxxxx nel quadrilatero della Musica, dove hanno sede: la Casa della Musica, il Museo dell’Opera, il Museo Casa del Suono e l’Università degli Studi di Parma. A coronamento di questo importante impegno, nel 2020 Parma è stata designata dal MIBAC “Capitale Italiana dispone che “la Repubblica riconosce della Cultura”, premiando così il dossier di candidatura presentato nel 2017 (consultabile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000.xx). Si approssima un anno impegnativo, caratterizzato da grandi mostre, da un fittissimo calendario di eventi, anche di rilievo nazionale e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolointernazionale, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, da una intensificazione dei flussi turistici e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”da una eccezionale attenzione mediatica. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare Tutta l’attività dell’Amministrazione Comunale è caratterizzata dalla convinzione che la tutela delle formazioni sociali, cultura è un diritto e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. privquanto tale deve essere garantita a tutti.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone Nel luglio 2013, studiosi che “si occupano di varie lingue e letterature si sono riuniti a Londra in occasione di un seminario intitolato Code-switching in Literature.1 L’obiettivo degli organizzatori era quello di incoraggiare la Repubblica riconosce collaborazione tra linguisti e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia studiosi di letteratura xxx xxxxx di ricerca interdisciplinare che ha come singolooggetto la commutazione di codice (code- switching, sia nelle formazioni sociali ove CS) nella sua forma letteraria, ovvero la giustapposizione di due lingue in un testo teatrale, poetico o narrativo: «we broadly define CS as the juxtaposition of two languages within the same text, such as a play, poem or novel».2 Il seminario si svolge xxxxxx sul presupposto secondo cui la sua personalitàcommutazione di codice xxxx’oralità e nella scrittura condividono la stessa configurazione di fondo, pur riconoscendo la diversità di convenzioni e restrizioni che ne influenzano gli esiti concreti: Il paragone con l’oralità è dovuto alla stabilità raggiunta negli ultimi 50 anni dagli studi sul contatto linguistico, sul bilinguismo e sulla commutazione di codice nella lingua parlata. In riferimento all’oralità bi- o plurilingue, sono stati sviluppati numerosi modelli e teorie per spiegarne le funzioni pragmatiche e individuarne le forme grammaticali. Al contrario, l’attenzione posta alla commutazione di codice nei testi scritti, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, letterari in particolare, all’attuazione fino a tempi relativamente recenti è stata marginale, rivolta semmai a singoli autori, generi o contesti storici e xxxxx di un quadro teorico comune. Eppure, proprio come la commutazione di codice orale permette di osservare le dinamiche che governano l’interazione delle lingue nel repertorio di un parlante, quella scritta fa emergere le strutture composizionali del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, testo e le motivazioni sottostanti di chi scrive.3 Prima di valutare la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.scelta terminologica succitata,4 occorre subito notare la
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Introduzione. L’articolo 2 L’emanazione del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”), oltre ad incidere in modo diffuso sulla regolamentazione di importanti istituti giuridici in tema di organizzazione del mercato del lavoro e di flessibilizzazione del rapporto di lavoro, ha determinato una sostanziale rivisitazione della Costituzione Italiana dispone disciplina normativa dei contratti cd. a causa mista, apportando alla stessa, rispetto al passato, mutamenti radicali, idonei a modificarne la ratio legis complessiva. Occorre evidenziare come, già nel Patto per l’Italia – stipulato nel 2002 tra Governo, associazioni imprenditoriali e parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative – fossero stati fissati alcuni profili di regolamentazione che successivamente sarebbero stati determinanti rispetto agli esiti finali della riforma dei contratti cd. a causa mista. A tal proposito, infatti, basti precisare come, al punto 2.3 (“Gli obiettivi della riforma dei sostegni al reinserimento nel lavoro”) di tale documento, sia stato concordato, in chiave programmatica, che “la Repubblica riconosce riforma del sistema delle tutele attive, necessariamente graduale e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singoloa carattere pluriennale, sia nelle formazioni sociali ove si svolge ha l’obiettivo di incoraggiare e assistere il lavoratore nel processo di reinserimento nel mercato del lavoro. Si deve, pertanto, realizzare un circolo virtuoso tra sostegno al reddito, orientamento e formazione professionale, impiego e autoimpiego che rafforzi così la sua personalitàtutela del lavoratore in situazione di disoccupazione involontaria, ne riduca il periodo di disoccupazione, ne incentivi un atteggiamento responsabile ed attivo verso il lavoro”. Traendo le conclusioni da quanto sopra, tra gli strumenti ritenuti idonei al perseguimento di tali finalità, le parti contraenti hanno, in tale Patto, convenuto (punto 2.4, “Le prime misure”) che “un primo intervento consiste nella rapida attuazione, con il concorso delle parti sociali, dei principi contenuti nel Ddl 848 bis volti a razionalizzare gli istituti attuali, superando sprechi ed inefficienze, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili a collegare strettamente integrazioni al reddito, servizi di solidarietà politicaorientamento, economica e socialeformazione come altre misure di inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso gli organismi bilaterali, valutando il possibile concorso di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo In particolar modo, soprattutto quanto previsto al punto 2.5 (“Il riordino degli incentivi”) consente di affermare che rinvenire elementi utili ad interpretare la tutela valenza delle formazioni socialinorme introdotte con il D.Lgs. n. 276/2003 (in avanti, e della famiglia, che ne costituisce, anche Decreto) in tema di contratto di inserimento. Nel Patto per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristical’Italia, infatti, permea tutti è stato stabilito che “il riordino degli incentivi sarà orientato prioritariamente alla promozione dei contratti a contenuto misto con certificazione dell’attività formativa da parte degli organismi bilaterali; al reinserimento dei disoccupati di lungo periodo; alla promozione di strumenti che possano facilitare la mobilità del lavoro, anche al fine di accompagnare i rapporti processi di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali localizzazione produttiva; all’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e, più in generale, A più di un anno dalla elaborazione del documento appena richiamato (la famigliadocumento questo ancora in attesa di trovare attuazione concreta), si osserva molto brevemente che, a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 276/2003, il cd. decreto di riforma del mercato del lavoro, la salutedicotomia di istituti contrattuali a contenuto formativo, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, presente nella legislazione antecedente al settembre 2003, Utet. previsione è stata risolta, da una parte, attraverso la scelta strategica di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su rendere il contratto di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famigliaapprendistato, così come del resto già annunciato nel Libro Bianco1, lo strumento principe a cui far ricorso in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito vista della formazione sociale “famiglia”dei lavoratori2; dall’altra, pur nel limite dell’esigenza procedendo, seppur non imme- diatamente, all’abrogazione del contratto di una convivenza fondataformazione e lavoro (in avanti, appuntoanche Cfl) con riferi- mento al settore privato, sulla parità conservando l’efficacia della pertinente disciplina esclusivamente in relazione al rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni, dove peraltro è molto poco applicata 3. Una volta programmata la cessazione della stagione di applicazione di quest’ultima tipologia contrattuale, peraltro secondo un articolato regime (collettivo e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolarelegislativo) transitorio, di cui verrà dato conto in avanti, il principio in questione trova la sua massima espressioneLegislatore è intervenuto introducendo e regolamentando un nuovo istituto negoziale, nella successione dei legittimari o successione necessaria102il contratto di inserimento4.
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Introduzione. L’articolo 2 L'istituto della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo"certificazione dei contratti di lavoro", sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàintrodotto dal titolo VIII del D.lgs. n. 276/2003, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili oltre a costituire una assoluta novità per il diritto del lavoro italiano, rivela all'analisi giuridica profili di solidarietà politicanotevole complessità. Si tratta, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere intanto, di solidarietàmateria caratterizzata da una spinta interdisciplinarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e se compete prima- riamente al diritto del lavoro l’analisi della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni ratio e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàfinalità di politica del diritto che alla certi- ficazione dei contratti di lavoro sono assegnate (nonché, dunquein collaborazione con sociologi ed eco- nomisti del lavoro, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i la valutazione anche predittiva dei suoi effetti sul sistema di regolazione dei rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) del mercato del lavoro), è dal diritto amministrativo che devono attingersi gli strumenti concettuali necessari per pervenire all'esatta focalizzazione della sua natura e quelli politici dei suoi effetti giuridici, come pure dei rimedi esperibili sul piano della giurisdizione amministrativa (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Statov. art. 80, comma 5°). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X.Un ruolo per nulla secondario nell'opera di razionalizzazione e sistematizzazione dell'istituto, voce Alimentiva infine riconosciuto agli studiosi del processo civile, se si conviene che gli effetti della certificazione dei contratti di lavoro sono concretamente apprezzabili soprattutto alla luce dei rimedi esperibili sul piano del processo civile, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali particolare tramite l'azione intesa a conte- starne l'erroneità ovvero la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto difformità rispetto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli situazione reale certificata (art. 3080, I e II commacomma 1°, Cost.)991° periodo); senza dimenticare l'azione delle "parti", intesa a far valere i "vizi del consenso" (art. 80, comma 1°, 2° periodo). Tuttavia, non è quello della interdisciplinarietà il profilo più problematico. La famigliacomplessità analitica della certificazione dei contratti di lavoro si coglie appieno se se ne con- sidera l'oggetto tipico, pertantonormativamente individuato nella "qualificazione" di una serie numerosa, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà benché non esaustiva, di contratti di lavoro, di natura subordinata o autonoma, contestualmente introdotti o rivisitati dal D.lgs. n. 276/2003: ciò chiama in causa uno dei suoi componentiproblemi fondativi della scienza giuridica civilistica: quello del rapporto tra volontà negoziale, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivifattispecie negoziale, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”quali- ficazione, effetti giuridici. La complessità dell'oggetto d'analisi giustifica un approccio che, pur sempre riconducibile a quello "tecnico-esegetico", da un lato non rifiuti aprioristicanente di prendere in considerazione l'ipotesi che il legislatore possa avere talvolta perduto il pieno dominio di tutte le connessioni sistematiche coinvolte, o addirittura che possa avere parzialmente fallito nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova tradurre normativamente la sua massima espressioneintenzione riformatrice; dall'altro, nella successione dei legittimari o successione necessaria102si impegni pure a vagliare gli equivoci e i fraintendimenti talora affioranti nello stesso dibattito scientifico.
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga Il Decreto introduce il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazionec.d. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, la disciplina prevede all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001 che gli enti1 possano essere ritenuti responsabili per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi), commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali” di cui all’art. 5 comma 1 lett. a2) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. “soggetti sottoposti all’altrui direzione” di cui all’art. 5 comma 1 lett. b). Si specifica che, tuttavia, l'ente non risponde se i soggetti prima indicati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Si ricorda, inoltre, che la responsabilità amministrativa dell’ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il principio reato e si affianca a quest’ultima. Il Decreto, mediante l’irrogazione di precise sanzioni, colpisce direttamente l’ente e non solamente, come previsto invece dalla disciplina precedente, i soggetti che lo amministrano (amministratori, direttori, dirigenti ecc.). Tale forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta caratteri di una responsabilità c.d. “mista” con aspetti propri di una responsabilità di tipo penale, essendo rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa è originata, ed essendo esteso all’ente il medesimo trattamento processuale riconosciuto alla persona fisica indagata o imputata nel processo penale. Il Decreto richiede ovviamente anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile al concetto di “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al paragrafo successivo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto. L’ente non risponde se i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (difettando in questione trova questo caso l’interesse o vantaggio) e aggirando fraudolentemente il Modello e l’assetto organizzativo dell’ente stesso. Inoltre, la responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il dipendente, autore dell’illecito, abbia concorso nella sua massima espressionerealizzazione con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente medesimo o l’autore del reato non sia stato identificato. Inoltre, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.il Decreto prevede espressamente che la responsabilità amministrativa sia esclusa qualora l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati presupposto. In particolare, per le ipotesi di reato commesse da Soggetti Apicali, affinché l’ente benefici dell’esimente stabilita nel Decreto, è necessario che l’ente dimostri che: • sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della medesima tipologia rispetto a quello commesso; • sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’ente il compito di vigilare sul funzionamento, sull’aggiornamento e sull’osservanza del Modello;
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Introduzione. L’articolo 2 La sentenza in commento offre l’occasione di analizzare i rapporti tra il delitto di associazione per delinquere, di cui all’art. 416 c.p., e gli istituti del concorso di persone e del reato continuato. Il tema, costantemente esaminato dalla Suprema Corte1, merita di essere approfondito alla luce della Costituzione Italiana dispone citata recente statuizione, nella quale si conferma che “il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato proprio nel carattere dell'accordo criminoso, che nella seconda ipotesi è diretto alla commissione di uno o più reati determinati, anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso con la Repubblica riconosce realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e garantisce cessa ogni motivo di allarme sociale, laddove nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i diritti inviolabili dell'uomo sia partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati”. Xxx si comprende come singolol’argomento meriti di essere trattato anteponendo una disamina puntuale e trasversale dei singoli istituti che vengono in rilievo. Ci si soffermerà, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàpertanto, sul reato di associazione per delinquere, sul reato continuato e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili sul concorso di solidarietà politicapersone; per poi analizzare i rapporti tra di essi e contestualizzare l’esito della ricerca al caso concreto al vaglio della Suprema Corte. Xxxxxxx, economica e sociale”anzitutto, prendere le mosse dall’art. 416 c.p., contestato agli imputati del procedimento penale in analisi al capo 9) associazione per delinquere posta in essere al fine di commettere più delitti di aggressioni in danno di vari individui. La norma punisce coloro che, in questione coniuga numero di tre o più, si associno allo scopo di commettere più delitti. Chi si adoperi per promuovere, costituire od organizzare l’associazione, o chi ne sia il principio personalistico e capo, è punito con la reclusione da tre a sette anni, mentre il dovere semplice partecipe è sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni. I commi da 4 a 7 prevedono aggravanti per casi peculiari. La previsione legislativa si propone di solidarietà: tutelare il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni socialibene giuridico dell’ordine pubblico, e il quale è posto in pericolo già dalla mera esistenza del sodalizio criminoso finalizzato alla commissione dei delitti, non essendo anche necessario, per l’integrazione della famigliafattispecie, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazionequesti siano compiuti. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famigliaPertanto, la salutedisposizione, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,nel distinguere nettamente la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto punibilità della sola associazione dalla commissione dei reati-fine, esplicitamente denuncia la sua natura di associarsi in partiti,il diritto reato di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101pericolo. In particolare, la prevalente dottrina lo qualifica come reato di pericolo concreto, poiché pone l’accento sulla commissione dei delitti-fine, che rendono concreta la messa in pericolo dell’ordine xxxxxxxx0. Deve tuttavia darsi conto di una diversa voce dottrinale, che ritiene si tratti di reato di pericolo presunto, ove si osservi che l’ordine pubblico risulterebbe minacciato dall’esistenza stessa di un vincolo associativo e dalla sua permanenza; tuttavia, la carica lesiva dell’associazione può essere apprezzata prevalentemente quando il principio gruppo cominci a dare esecuzione ai reati, così ridimensionando il problema dell’anticipazione di tutela3. Altri Autori hanno definito il reato in questione trova parola come di danno, evidenziando la lesione della pace sociale che l’organizzazione criminale comporta e la potenzialità lesiva autonoma della sua massima espressionestessa esistenza4. Inoltre, nella successione dei legittimari vi è stato anche chi ha definito il delitto come di danno rispetto all’ordine pubblico e di pericolo rispetto ai beni offesi dai singoli delitti-fine5. L’atteggiamento ondivago della dottrina in merito alla qualificazione della natura del reato non deve sorprendere, in quanto verosimilmente rappresenta la conseguenza di una irrisolta tensione tra le esigenze di tutela della pubblica incolumità, l’opportunità di anticipazione dell’interesse punitivo dello Stato rispetto a specifiche condotte delittuose, e la difficoltà concreta “di individuare le condizioni minimali di convivenza civile tali da ottenere il consenso in ogni tempo della maggioranza dai consociati”6. Il reato può essere commesso da chiunque, pertanto si qualifica come comune. Semmai, il diverso contributo concretamente dato all’associazione identifica il singolo agente come mero partecipe, ovvero come promotore, costitutore, organizzatore, capo. Tale distinzione, come anticipato, diversifica la risposta sanzionatoria. Per la configurabilità dell’associazione, è necessario che i soggetti aderenti al pactum sceleris siano almeno in numero di tre. Questo dato, se permette di riconoscere il reato come a concorso necessario proprio, stimola la riflessione sulla rilevanza che possano avere, nell’economia del reato, i partecipanti non capaci di intendere e di volere, o successione necessaria102.comunque non imputabili. Anche a questo proposito la dottrina si è divisa, e il dibattito ha visto schierarsi da una parte i sostenitori della tesi che include i soggetti non imputabili sulla scorta dell’art. 112
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Introduzione. L’articolo 2 L’elaborato ha come campo di indagine l’istituto della Costituzione Italiana dispone mora del debitore e la nuova Direttiva 2011/7/UE che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia ha apportato significative modifiche sull’attuale assetto del rapporto obbligatorio, così come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”disciplinato all’interno del nostro Codice Civile. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così direDapprima, il prototipocapitolo I è dedicato alla disciplina dell’obbligazione: successivamente alla sua definizione, si giustifica non l’attenzione è stata posta - in vista particolar modo - sui suoi elementi costitutivi al fine di un interesse superiorecomprendere come, ma in funzione all’interno della tutela dei diritti delle persone; il secondomedesima, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni ruolo essenziale riveste la c.d. «cooperazione giuridica» tra creditore e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazionedebitore. La dimensione solidaristicaQuesti ultimi sono, infatti, permea tutti i rapporti di protagonisti principali del rapporto obbligatorio; è la loro condotta che determina l’adempimento o l’inadempimento dello stesso. Profili sui quali si sofferma invece il capitolo II che – facendo riferimento in particolare alle obbligazioni pecuniarie sulle quali dapprima è intervenuto il D. Lgs. 231/2002, modificato e sostituito dal D. Lgs. 192/2012 - altresì affronta la tematica della rilevanza costituzionale: quelli etico sociali dell’interesse creditorio; congiuntamente a quella dell’inadempimento (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (al cui interno rientra anche il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato«tardivo adempimento»). La Costituzione italiana rafforza Segue alla premessa normativa l’approfondimento sulla rilevante riforma intervenuta in materia di obbligazioni pecuniarie. Si tratta del D. Lgs. 231/2002 che, disciplinando appositamente la dimensione solidaristica con lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è andato ad incidere sui profili sostanziali della generale disciplina del rapporto obbligatorio. Si pensi ad esempio alla imputabilità dell’inadempimento, ai termini di pagamento nonché agli interessi di mora1. Per non dimenticare poi la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Digdifferenziazione dalla stessa operata tra transazioni commerciali tra imprese e transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni – cui il capitolo IV è dedicato. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione In un’ottica di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» fondo in cui la finalità del D. Lgs. in esame è quella di impedire che le Pmi si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la trovino ancor più deboli all’interno del mercato giuridico in cui tutela è condizione primaria “operano vuoi per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”prassi diffusa dei ritardi di pagamenti nell’àmbito delle obbligazioni pecuniarie, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova vuoi per la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.crisi economico - finanziaria che soprattutto
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Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Con la presente tesi , andremo ad affrontare la disciplina prevista dall’Accordo Collettivo siglato dalla Federazione Italiana dispone che “Giuoco Calcio (F.I.G.C. ) , la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàLega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A. ) in rappresentanza delle società sportive di Serie A, e richiede l'adempimento l’Associazione Italiana Calciatori ( A.I.C. ) in rappresentanza dei doveri inderogabili calciatori. L’analisi e la comprensione di solidarietà politicaquesto rapporto, economica non può essere tralasciata se prima non viene richiamato il contesto nel quale i soggetti si trovano a dover interagire. Per poter iniziare nel miglior modo, dovremmo dare una definizione di ordinamento giuridico, andando a ricercare le varie teorie che si sono avvicendate nel tempo, soffermandoci su quella della Pluralità degli ordinamenti e sociale”come questa si sia sviluppata successivamente. La norma Essendo quindi qualificato come ordinamento giuridico settoriale da una gran parte della dottrina, ci concentreremo dopo attente riflessioni, ed avendo constatato il riconoscimento giuridico dell’ordinamento sportivo, sulla presenza degli altri elementi fondamentali, plurisoggetività , normazione, ed organizzazione,portata avanti dal Giurista Xxxxxxxx in questione coniuga merito all’ordinamento sportivo nazionale italiano. Ricordando che l’ordinamento giuridico sportivo manca del carattere della sovranità, andremo a vedere che tipo di rapporto s’instaura tra l’ordinamento statale e l’ordinamento sportivo , facendo riferimento alla riforma del 2003, che ha riconosciuto all’ordinamento sportivo il principio personalistico carattere dell’autonomia funzionale Andremo poi ad analizzare le funzioni e l’importanza dell’applicazione del Diritto Del Lavoro all’interno dello sport . Dopo avere definito il dovere contesto della presente tesi, esamineremo la disciplina contenuta all’interno della Legge 23 Marzo 1981, n.91, riguardante il rapporto tra il professionista sportivo e le società sportive. Verrà presa in considerazione la figura del professionista sportivo e le distinzioni intercorrenti con quella dello sportivo dilettante, valutando gli effetti che da essa nascono in merito al vincolo sportivo, essendo stato abolito per i professionisti ma rimasto in vigore per i dilettanti. Altro punto su cui andremo a discutere sarà quello riguardante il tipo di solidarietàprestazione lavorativa dedotta in contratto e del contratto stesso con tutte le sue possibili vicende: sospensione del rapporto di lavoro, risoluzione unilaterale e consensuale del rapporto di lavoro ed infine il primo consente recesso ante tempus del rapporto di affermare che lavoro. Si farà poi menzione delle disposizione previste dalla Legge n.91 / 1981 riguardanti la tutela sanitaria , assicurativa e previdenziale. Breve cenno verrà fatto sulla cd. Sentenza Xxxxxx del 1995 che ha modificato per buona parte la disciplina comunitaria sui trasferimenti , mobilità e libera circolazione dei calciatori all’interno dell’ Unione Europea. Nel terzo Capitolo affronteremo l’oggetto di studio del presente lavoro: l’Accordo Collettivo nel calcio professionistico siglato da: F.I.G.C.-A.I.C.-L.N.P.A prorogato fino al 30giugno 2015. Questo accordo costituisce la base normativa in forza del quale viene disciplinato il rapporto di lavoro intercorrente tra società sportive ed i calciatori professionisti. Si valuteranno poi, gli obblighi reciproci che da esso scaturiscono, posti a carico sia delle formazioni socialisocietà che dei calciatori, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della nonché le azioni poste a tutela dei diritti del calciatore. Verrà poi fatta menzione di quelle che sono le modalità di risoluzione delle persone; il secondocontroversie che possono insorgere, invecedalla violazione del contratto, impone il superamento di tra società e calciatore Ed infine, verrà esposto un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàcaso recente, dunqueriguardante la richiesta da parte del giocatore Xxxxxx Xxxxxx, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimentiportiere militante nelle file della società sportiva tedesca del Mainz FCV05, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.)merito al ricorso esposto al Tribunale del Lavoro tedesco, aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”conversione del rapporto contrattuale, pur da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, precisando però che , per il momento,si augura anche nel limite dell’esigenza di una convivenza fondatafuturo, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Il principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, il principio in questione trova non avrà la sua massima espressione, nella successione dei legittimari o successione necessaria102.medesima rilevanza del caso Xxxxxx
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Introduzione. L’articolo 2 Ai sensi e per gli effetti del D.M. 463/98, l’INPS (d’ora in poi, anche solo l’“Istituto”) ha, tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Tra le differenti modalità di intervento a supporto della Costituzione Italiana dispone che “disabilità e non autosufficien za si è scelto di valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui la Repubblica riconosce denominazione del Progetto: Home Care Premium, ovvero di prestazioni finalizzate alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili - cosiddette prestazioni prevalenti - in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolominori disabili in condizione di non autosufficienza, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili finalizzati al rimborso di solidarietà politica, economica e sociale”. La norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, spese sostenute per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista l’assunzione di un interesse superioreassistente domiciliare. L’Istituto assicura, ma altresì, servizi di assistenza alla persona - cosiddette prestazioni integrative - chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali (d’ora in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondopoi, inveceanche solo “ATS”) - di cui all’art. 8, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietàcomma 3, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.lettera a), aggiornamentodella legge n. 328/2000 o come differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia -, 2003ovvero, Utetnei casi di inerzia degli ATS, degli Enti pubblici che hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona e che vorranno convenzionarsi. previsione Attraverso il Progetto HCP, l’INPS mira a favorire la creazione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su una rete che, a fronte di un’unica domanda del disabile, assicuri a quest’ultimo, mediante un piano extragiuridico. Nell'ambito della famigliaunico soggetto pubblico interlocutore, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, infatti, la solidarietà tra i membri di tale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, e caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La famiglia, pertanto, rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di autonomi diritti soggettivi, la cui tutela è condizione primaria “per la piena e libera completa informazione di tutte le opportunità e le tutele che la Pubblica Amministrazione, intesa come sistema articolato ma unitario, riconosce, ed eroghi tutti i servizi, nei limiti del suo bisogno, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività e di prestazioni. La vigente convenzione tra Comune di Venezia – Capofila dell’Ambito Sociale Territoriale dei Comuni di Venezia, Marcon e Quarto D’Altino - e l’INPS, per la realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale del progetto Home Care Premium 2019 ai sensi dell’Avviso pubblico “famigliaAdesione al Progetto HCP 2019”, pur nel limite dell’esigenza ha validità dal 01/07/2019 al 30/06/2022 e prevede in sintesi le seguenti attività: • la realizzazione, durante l’intero periodo di una convivenza fondatadurata del Progetto, appuntodi un numero di telefono dedicato, sulla parità per 4 ore antimeridiane per cinque giorni a settimana sia per rendere informazioni e solidarietà”100consulenza familiare, in ordine al presente Progetto e alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza, sia per interloquire con i referenti della Direzione Credito Welfare dell’INPS. Il principio solidaristico trova applicazione servizio telefonico, facendosi anche nella materia successoria101. In particolareparte attiva, il principio dovrà informare in questione trova merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza; • la sua massima espressione, nella successione presa in carico dei legittimari o successione necessaria102beneficiari del progetto da parte del Servizio Sociale; • la progettazione e la verifica dell’erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione (servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali; servizi e strutture a carattere extra domiciliare; prestazioni di sollievo; supporti; percorsi di integrazione scolastica); • la rendicontazione delle attività rese.
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