Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Verifica, Affidamento Direzione Dei Lavori E Coordinamento Sicurezza
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, n. 136gli appaltatori, dalle presenti condizioni contrattuali i subappaltatori e dal capitolato speciale d’oneri comporta i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalesocietà Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto. L’Appaltatore s’impegna e, per suo tramite, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante a 3SUN (in particolare, all’unità di 3SUN che gestisce il Contratto) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dall’accensione, o nel caso di conti correnti, già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativamente al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoesso ed ogni modifica riguardo agli stessi. L’Appaltatore, fermo restando il subappaltatore od il subcontraente che in assenza ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentitracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente informandone contestualmente 3SUN e la cessazione dell’operatività Prefettura Ufficio territoriale del conto precedentemente indicatoGoverno ove ha sede 3SUN stessa. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate si obbliga ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con cui la quale ciascuno di essi assume tutti gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competentifinanziari. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltantesi obbliga, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedurainoltre, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., immediatamente il Contratto con i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli propri subappaltatori o subcontraenti qualora questi violino i suddetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui le transazioni relative al Contratto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e alla Prefettura – UTG di Genovaper gli effetti dell’art.1456 cod. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattociv.
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Samples: Appalto Di Servizi, Appalto Di Fornitura
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore Le parti: •La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della Legge 13 agosto 2010apposita “clausola broker”, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare sia alla Stazione Appaltante Appaltante, gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committenteessi. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicatoSocietà si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. L’Appaltatore s’impegna •Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Stazione AppaltanteContraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, entro il termine perentorio si intenderà risolto di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di violazione banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoStazione Appaltante o l'amministrazione concedente.
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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Patrimoniale, Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna l’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante al Committente gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicatoessi. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio assume l’obbligo di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione Ai sensi del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base disposto dell’articolo 1053, comma 28 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016codice civile, n. 50che, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel in caso di violazione cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata al bando servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di gara. La violazione degli essi assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 l’aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a rispettare tutti qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata. L’aggiudicatario, assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc… sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) finanziaria di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la articolo procede all'immediata risoluzione del contrattorapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 20102010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136136/2010 e s.m.i., in materia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. La violazione degli obblighi A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di tracciabilità previsti trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla Legge 13 agosto 2010loro accensione, n. 136o, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono effettuati tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna postale o altro strumento di pagamento idoneo a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattodelle operazioni.
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Samples: Contract for the Procurement of Design Services and Project Management, Contract for the Biennial Procurement of Insurance Services Related to Civil Liability Coverage for Third Parties and Service Providers for the Province of Mantova.
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore L’Amministrazione e l’Appaltatore si impegna a rispettare tutti assumono gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali. La violazione degli L’Appaltatore è tenuto:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, n. 136anche in via non esclusiva, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla Stazione Appaltante all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati di cui alla lettera b) entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi;
e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, fermo restando negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) del presente appalto; L’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’Appaltatore ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per identifica il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committentepresente appalto. La segnalazione legge 136/2010, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio mancato rispetto delle disposizioni in materia di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato d'Onere, Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore si impegna a rispettare assume tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136136 e successive modifiche. Qualora l’Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, il Committente comunicherà all’Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG derivato) e Codice Unico di Progetto (CUP) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in materia di tracciabilità dei flussi finanziariciascuna fattura.
3. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010Ai sensi dell’art. 3, n. 136comma 7, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante della legge 136/2010, l’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicatoessi. L’Appaltatore s’impegna si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio dare immediata comunicazione al Committente di 7 (sette) giorni solari, la qualsiasi variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare sul conto correntesu di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
4. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraentiAi sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica utilizzando il codice destinatario. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010pagamenti da parte del Committente, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara gara (CIG) e Codice Unico di cui Progetto (CUP). Il Committente non può procedere al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoCUP.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si impegna a:
a) in materia caso di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010modifiche relative alle predette informazioni, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli entro 7 (diconsi sette) giorni dal verificarsi dei citati eventi i nuovi estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle e/o le nuove generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correntemedesimo;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all’ appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il C.I.G. …………………………………….effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all’ art. 3, commi 2, 3 e 4, della precitata legge n. 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste. L’Appaltatore deve prevedere si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti già stipulati ovvero da stipulare con i subfornitori e i subcontraentipropri subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, apposite clausole con analoga clausola di cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve presente articolo ed a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio ai sensi del comma 9 del predetto art. 3 della prestazione del servizio oggetto della presente proceduralegge n. 136/2010, i copia dei contratti stipulati con stessi. Tale comunicazione può avvenire anche per estratto o mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte attestanti gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte assolvimenti degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone cui sopra. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sullanotizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIGsubcontraente) di cui al bando di gara. La violazione degli agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattofinanziaria.
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Samples: Contratto Di Facchinaggio
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti Ai sensi e per gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge L. 13 agosto 2010, n. 136, in materia l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, menzionata L. n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli A tal proposito l'Affidatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto ovvero; se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle delle generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività indicazione del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solaridedicato, la variazione Committente non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del conto corrente dedicatocontratto di appalto. L’appaltatore si obbliga, nonché le variazioni inerenti le persone delegate a mente dell’articolo 3, comma 9 della L. n. 136/2010, ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subfornitori e subappaltatori o i subcontraentisubcontraenti coinvolti, apposite clausole direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto della fornitura, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010di cui alla medesima L. n. 136/2010. Ove l’appaltatore, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltanteovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, prima dell’inizio della direttamente o indirettamente, nella prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattualie/o dei servizi, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziarifinanziaria di cui alla norma sopra richiamata, dandone deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e a SEI Toscana ed alla Prefettura – UTG competente. L’appaltatore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi, nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di Genova. L’Appaltatore deve transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di tutti diritto il relativo contratto. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente lettera, SEI Toscana - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 - risolverà di diritto i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione singoli contratti, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con posta elettronica certificata, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, L. n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto136/2010.
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Samples: Contract for Supply and Delivery of Roll Containers
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna 28.3.1. L’Affidatario, a rispettare tutti pena di nullità del presente Contratto, assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
28.3.2. Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari. La violazione , in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010scaturenti dal presente Contratto.
28.3.3. A tal fine, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’Affidatario comunica all’Affidante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle commesse pubbliche nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, comunicazione all’Affidante deve avvenire entro il termine perentorio di 7 (sette) sette giorni solari, la variazione dall’accensione del conto corrente dedicatodedicato o, nonché le variazioni inerenti le persone delegate nel caso di conto corrente già esistente, ma dedicato esclusivamente all’Affidamento, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operare sul conto correnteuna commessa pubblica.
28.3.4. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara gara (CIG) ).
28.3.5. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di cui al bando tutte le ulteriori indicazioni di gara. La violazione degli obblighi legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattorivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
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Samples: Energy Performance Contract
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti L’appaltatore assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla Legge legge 13 agosto 20102010 n. 136 e ss. mm. ii, n. 136sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o postalepiù conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L’Appaltatore s’impegna L’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante dichiarare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Tale dichiarazione, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solaridall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la variazione del conto corrente dedicatopiena tracciabilità delle operazioni, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correntecostituisce causa di risoluzione dello stesso. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010gli strumenti di pagamento dovranno riportare, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma cui al precedente punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara codice identificativo gara (CIG) del lotto di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoriferimento riportato nel bando.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti Nell’ambito del presente appalto l’affidatario assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010a pena della nullità assoluta del futuro contratto, n. 136dovrà comunicare all’Ente, dalle presenti condizioni contrattuali e per le transazioni derivanti dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante , gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati. Tutti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del movimenti finanziari devono essere registrati sul predetto conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correntecon espressa indicazione del CIG e del CUP collegati al Progetto. L’Appaltatore deve prevedere nei L’affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti a qualsiasi titolo interessate ai servizi affidati, apposite clausole nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010di cui alla richiamata normativa. Lo stesso affidatario si impegna, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltantealtresì, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte degli (subappaltatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziarifinanziaria, dandone a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante stazione appaltante e alla Prefettura – UTG Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di GenovaTerni. L’Appaltatore deve Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e risoluzione del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattocontratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore La Ditta LA GHIANDA SOCIETA’ COOPERATIVA, si impegna assume, a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010pena di nullità del presente contratto, n. 136, in materia l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari ai sensi dell’art. La violazione degli obblighi 3 della L. 136 del 13/08/2010 nonché si impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010subappalto/subcontratto. L’Aggiudicataria, n. 136ai fini della regolarità dei pagamenti, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a dovrà comunicare alla Stazione Appaltante “Xxxxxxxx xxxxxxxxxx” xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentialtresì, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardocomunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche L'Aggiudicataria deve completare le fatture relative al presente affidamento con il Committente. La segnalazione codice identificativo di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di cui al bando progetto (CUP), con l’indicazione del numero di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e conto corrente dedicato ai pagamenti del presente documento e affidamento di servizi. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del capitolato comporta la 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del contrattopresente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Samples: Fornitura Di Alberature
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi 1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 8, della Legge 13 agosto legge n. 136 del 2010, n. 136gli operatori economici titolari dell’appalto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010nonché i subappaltatori, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio dalla stipula del contratto unitamente alle oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sui predetti conti. L’obbligo di essocomunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli Art.29, commi 1 e 2, e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub -fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando che l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 2.000 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in assenza relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenticui all’articolo 1, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committenteuna volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.65, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. La segnalazione I soggetti di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la cessazione dell’operatività stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del conto precedentemente indicatoGoverno territorialmente competente.
7. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio Le clausole di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza subcontraenti della filiera delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche lettera a); in assenza di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattodeclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. 1 L’Appaltatore si impegna a rispettare assume tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 136217. In particolare, in materia di per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli Appaltatori, i Subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 20103 - al Contratto. Inoltre, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalepostale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore s’impegna è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante alle unità amministrative competenti di ENEL, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Analogamente e con le medesime modalità, fermo restando il Subappaltatore o il subcontraente tramite l’Appaltatore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra. L’Appaltatore, il Subappaltatore o il subcontraente che in assenza ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentitracciabilità finanziaria, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente informa ENEL e la cessazione dell’operatività Prefettura - Ufficio Territoriale del conto precedentemente indicatoGoverno territorialmente competente. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate si obbliga altresì ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole propri Subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con cui la quale ciascuno di essi assume tutti gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di garasuddetto art. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla 3, legge 13 agosto 2010, n. 136n.136. Nel caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, di uno solo degli obblighi previsti dall’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cc. Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoCodice Unico di Progetto (CUP), ENEL comunicherà detto codice all’Appaltatore che dovrà riportarlo su ciascuna fattura ai sensi dell’art. 3.2.5 delle CG Basic.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi finanziari di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la risoluzione del contrattotracciabilità. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli Gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dei conti correnti dedicati nonché le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi dovranno essere comunicati alle Aziende entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentinei rispettivi rapporti contrattuali, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli obblighi e gli adempimenti relativi alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio Firenze (o della prestazione del servizio oggetto provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione notizia dell’inadempimento della propria controparte degli (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziarifinanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante in attuazione del D. Lgs n.231/2007, ESTAR/Azienda sanitaria, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e alla Prefettura – UTG la segnalazione di Genovaoperazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) anomalia di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.DM 25.9.2015
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Samples: Sistema Dinamico Di Acquisto (Sda) Per La Fornitura Di Farmaci E Alimenti
Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” che in originale si trova agli atti della Direzione Regionale Veneto ed in copia allegata al presente atto sotto la lettera “C”, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato appaltante, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e ogni eventuale variazione relativa al codice fiscale delle persone delegate predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato.
3. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltantesi obbliga, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solarialtresì, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzionesubcontraenti un’apposita clausola, anche in via non esclusiva delle attività contrattualia pena di nullità, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche con la quale ciascuno di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e appaltante ed alla Prefettura – UTG territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di Genovatracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti si impegna, inoltre, a trasmettere i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) verifica di cui al bando comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010.
6. L’inadempimento di garatali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. La violazione degli 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, per l’Appaltatore nel presente articolo e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Contratto D’appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, n. 136, in materia 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti al servizio oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario su uno o postalepiù conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa,
2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare L’appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante Provincia gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essosugli stessi. L’appaltatore si impegna, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiinoltre, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltanteeventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto correntesugli stessi.
3. L’Appaltatore deve prevedere nei Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti sia inserita, apposite clausole a pena di nullità assoluta, la clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. La mancanza delle clausole costituisce motivo A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione AppaltanteProvincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente proceduratramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzionesubappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, anche in via non esclusiva delle attività contrattualii conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, che sulla base dell’articolo 105o, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione conti correnti già esistenti, all’atto della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.loro destinazione alla
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Samples: Contract for the Procurement of Design Services and Safety Coordination
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti Ai sensi e per gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010legge 136/10, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul il Verificatore dovrà utilizzare il conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare postale dedicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate all’indicazione dei soggetti abilitati ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardoeseguire movimentazioni sullo stesso. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a Il Verificatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solarigiorni, la ogni eventuale variazione del relativa al predetto conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ed ai soggetti autorizzati ad operare sul conto correntesu di esso. L’Appaltatore deve prevedere Il Verificatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, apposite clausole a pena di nullità, con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Il Verificatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e ed alla Prefettura – UTG Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione Napoli, della presente procedura, riportando sullanotizia dell’inadempimento della propria controparte (sub aggiudicatario/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIGsubcontraente) di cui al bando di gara. La violazione degli agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Verificatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, n. 136, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Verificatore nel presente articolo e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoad anticipare i pagamenti al Verificatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti Ai sensi e per gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010legge 136/10, n. 136l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato (ovvero, in materia caso di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010raggruppamento senza mandato all’incasso in favore della mandataria, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (setteraggruppamento avrà comunicato) giorni naturali e consecutivi dall’inizio prima della stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate all’indicazione dei soggetti abilitati ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardoeseguire movimentazioni sullo stesso. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a L’Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solarigiorni, la ogni eventuale variazione del relativa al predetto conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ed ai soggetti autorizzati ad operare sul conto correntesu di esso. L’Appaltatore deve prevedere L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, apposite clausole a pena di nullità, con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e ed alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione territorialmente competente della presente procedura, riportando sullanotizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIGsubcontraente) di cui al bando di gara. La violazione degli agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, n. 136, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per L’Aggiudicatario nel presente articolo e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010In ottemperanza alla L 136/2010 l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, n. 136accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contrattodedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sul conto corrente dedicato sui conti correnti dedicati e sono devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”. L’Appaltatore s’impegna Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante stazione appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e al codice il codice. fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Gli stessi soggetti provvedono, fermo restando che in assenza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario si assume l’obbligo di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla tracciabilità dei flussi finanziari a pretendere per il ritardopena di nullità assoluta. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più Laddove l’aggiudicatario sia a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committentetracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraenti, apposite clausole subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un’apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo cui alla presente procedura ed è tenuto legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore L’impresa aggiudicatrice, in persona del legale rappresentante, si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 assume l’obbligo della Legge tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con L. 17 dicembre 2010, n. 136217, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta a pena la risoluzione nullità assoluta del presente contratto. Tutti A tal fine si precisa che il CIG è 66230211D4 e i movimenti finanziari sono CUP: D94B13001080005 e D94B1300108000, che dovranno essere riportati su tutti i documenti contabili relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postaleal contratto in oggetto. L’Appaltatore s’impegna L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi (è possibile utilizzare l’allegato 1). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, fermo restando che in assenza ovvero degli altri strumenti di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiincasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardodetermina la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente3, comma 9-bis, della L. 136/2010. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione AppaltanteL’appaltatore, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate si obbliga altresì ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori e subappaltatori o i subcontraenti, apposite clausole a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla di cui alla Legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale 136 e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve si obbliga a trasmettere alla Stazione AppaltanteAmministrazione Contraente apposita dichiarazione, prima dell’inizio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita tale clausola. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante stazione appaltante e alla Prefettura – UTG prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di GenovaParma. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente proceduraPer tutto quanto non espressamente previsto, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) restano ferme le disposizioni di cui al bando di garaall’art. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, 3 della L. 13/08/2010 n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Contratto D’appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a L’esecutore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziari specificamente previsti sanciti dalla Legge 13 agosto 20102010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 136217, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti, al finedi assicurare la risoluzione del tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Tutti E’ fatto, perciò, obbligo per l’esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono riferibili al presenta appalto, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, della L. n. 136/2010, unoo più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e sono su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore s’impegna In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, co. 1, della L. n. 136/2010, l’esecutore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi comunicare, attraverso l’apposito modulo messo a disposizione dall’Amministrazione, il contocorrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, nonchè le persone delegate ad operare sul medesimo. In caso di variazione del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010, l’esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle le persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardoentro sette giorni. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le Lavariazione delle persone delegate ad operare sul conto correntecorrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all’Amministrazione. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG l’esecutore dovrà riportare negli strumenti di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente proceduracontratto, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo di Gara (CIG) 9965899804 e il Codice Unico di Progetto (CUP): D58J23000020006. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente capitolato costituisce, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla L. n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla legge 13 agosto L. 17 dicembre 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto217.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Redazione Del Concetto Di Investimento
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna Il pagamento del Corrispettivo di cui al precedente art. 6 sarà effettuato unicamente a rispettare mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati oggetto di comunicazione da parte dell’Impresa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, con salvezza di FS da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra riporteranno il Codice Identificativo di Gara (CIG) [●] attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Corrispettivo sarà accreditato sul conto corrente n. , intestato a [●] presso , Agenzia di [●], Filiale n. [●], Codice IBAN , [opzione 1: destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti Pubblici.]/[opzione 2: non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti Pubblici.] L’Impresa ha dichiarato che sono delegati ad operare sul predetto conto corrente i seguenti soggetti: il sig./ra [●], nato/a il [●], a [●], prov. [●], codice fiscale [●]; il sig./ra [●], nato/a il [●], a [●], prov. [●], codice fiscale [●]; […]. L’Impresa assume espressamente tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 20102010 n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010 n. 136187, in materia nonché l’impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati. L’Impresa assume l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dell’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla suddetta legge. La violazione degli FS verificherà l’inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l’Impresa è obbligata a trasmettere a FS copia dei subcontratti. L’Impresa si impegna altresì a dare immediata comunicazione a FS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010finanziaria. Ferma restando la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 13, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna , ovvero degli altri strumenti idonei a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e diritto del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoContratto.
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Samples: Contratto Di Servizi
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 20102010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a
3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136136/2010 e s.m.i., in materia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. La violazione degli obblighi A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di tracciabilità previsti trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla Legge 13 agosto 2010loro accensione, n. 136o, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono effettuati tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna postale o altro strumento di pagamento idoneo a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattodelle operazioni.
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Samples: Contract for Technical Services
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore 1. L’IMPRESA, con dichiarazione del 28 ottobre 2020 allegata sotto la lettera F), si impegna è impegnata ad assolvere a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, legge n. 136, in materia 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare all’appalto, avendo comunicato alla Stazione Appaltante stazione appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle corrente dedicato, nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi e copia documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere l’IMPRESA inserisce nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraentisubappaltatori, apposite clausole a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con cui la quale gli stessi s’impegnano al rispetto degli assumono gli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla di cui alla Legge 13 agosto 2010136/2010.
2. Con riferimento ai contratti di subfornitura, n. 136l’IMPRESA si obbliga a trasmettere al COMITATO , oltre alle informazioni di cui all’art. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, quinto periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 50445, non hanno le caratteristiche attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il COMITATO , si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
3. Qualora l’IMPRESA non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. Il COMITATO verifica in occasione di ogni pagamento all’IMPRESA e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova.
5. L’Appaltatore deve Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla succitata legge. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna L'appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e ed alla Prefettura – UTG - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di GenovaTrieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore deve I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di tutti i movimenti finanziari relativi risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente proceduraappalto, riportando sulla/e fattura/e da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il numero del seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoProgetto (CUP) .
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Samples: Maintenance Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti Ai sensi e per gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010legge 136/10, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul il Professionista incaricato dovrà utilizzare il conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare postale dedicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate all’indicazione dei soggetti abilitati ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardoeseguire movimentazioni sullo stesso. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a Il Professionista incaricato dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solarigiorni, la ogni eventuale variazione del relativa al predetto conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ed ai soggetti autorizzati ad operare sul conto correntesu di esso. L’Appaltatore deve prevedere Il Professionista incaricato dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, apposite clausole a pena di nullità, con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Il Professionista incaricato dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e ed alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione territorialmente competente della presente procedura, riportando sullanotizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIGsubcontraente) di cui al bando di gara. La violazione degli agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Professionista incaricato dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, n. 136, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per Il Professionista incaricato nel presente articolo e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Servizio Di Verifica Preventiva Della Progettazione Esecutiva
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti 1. Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto assume per sé gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi finanziari derivanti dalla medesima legge ed in particolare, egli è obbligato a pena di nullità assoluta a:
a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche ovvero utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010delle operazioni;
b) eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali consulenti e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) documentare la spesa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e sono effettuati esclusivamente tramite lo istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi. Resta in ogni caso, anche per spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
d) riportare in ogni strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna di pagamento, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo gara (CIG) , attribuito al presente appalto;
e) comunicare alla Stazione Appaltante stazione appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi;
2. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla ovvero degli altri strumenti idonei a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Contratto Di Rendimento Energetico
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi finanziari di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010cui alla L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, n. 136nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione in particolare, è tenuto:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Italiane S.p.a. Tutti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati all’appalto sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della L. 136/2010, ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna , ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) a comunicare alla Stazione Appaltante all’ERSU gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi; l’Appaltatore provvede, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentialtresì, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltanteogni modifica relativa ai dati trasmessi;
d) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solaricarattere innovativo, la variazione del conto corrente dedicatomodificativo, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correnteintegrativo o attuativo della L. n. 136/2010. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010gli strumenti di pagamento dovranno riportare, n. 136in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ERSU, dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti in genere della filiera delle imprese il codice identificativo di gara (CIG)9028079E76 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La mancanza delle clausole costituisce motivo Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltantepreviste dal contratto o dal presente capitolato, prima dell’inizio della prestazione si conviene che il mancato utilizzo del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattocontrattuale.
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Samples: Appalto Di Servizi Di Ristorazione
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta accesi presso banche o presso la risoluzione del contratto. Tutti società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento) è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’Appaltatore s’impegna è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante all’Azienda gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. L’Appaltatore, fermo restando che in assenza con la stipula del contratto di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiappalto, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più assume l’obbligo di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136relativi al presente appalto. La mancanza delle clausole Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce motivo causa di risoluzione contrattuale espressa del contratto. Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di segnalazione dei fatti alle autorità competentitutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’appalto. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con Gli stessi assumono gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaricon apposita clausola inserita, dandone immediata a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di verifica di inadempienza a tali obblighi da parte dell’Appaltatore, l’Azienda procederà quindi alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.territorialmente competente
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Samples: Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore 1. L’impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 assume l'obbligo della Legge tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136136 e s.m., in materia di tracciabilità dei flussi finanziaripena la nullità assoluta del presente Contratto. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul Il conto corrente dedicato di cui all'articolo 13 è dedicato, anche in via non esclusiva, secondo quanto previsto all'art. 3 della L. 136/2010 e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postales.m.
2. L’Appaltatore s’impegna si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante all'ERT le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i
3. L’impresa, e i suoi eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera comunicano all’ERT gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Gli stessi soggetti provvedono, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentialtresì, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. l’Impresa si assume l’impegno di imporre agli eventuali subappaltori e/o subcontraenti di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Stazione Appaltantepresente legge. L'appaltatore, entro il termine perentorio subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 7 (sette) giorni solari, tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione all’Ert e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correntestazione appaltante o l'amministrazione concedente.
5. L’Appaltatore deve prevedere L’ERT verifica che nei contratti sottoscritti con i subfornitori gli eventuali subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto sia inserita, apposite clausole a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010di cui alla presente legge
6. Qualora le transazioni inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, n. 136il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 1053, comma 29 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante L. 136/2010 e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.s.m.i
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Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente dedicato indicato nella Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 della legge 136/2010 presentate dallo stesso, materialmente allegata al presente atto, da cui risultano i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.
2. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e ogni eventuale variazione relativa al codice fiscale delle persone delegate predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato.
3. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltantesi obbliga, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solarialtresì, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, apposite clausole a pena di nullità, con cui la quale ciascuno di essi assumerà gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e ed alla Prefettura – UTG Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di GenovaNapoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti si impegna, inoltre, a trasmettere i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) verifica di cui al bando comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010.
6. L’inadempimento di garatali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. La violazione degli 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, per l’Appaltatore nel presente articolo e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato
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Samples: Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna Il locatario è tenuto ad assolvere a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari relativi al presente contratto, a pena di nullità del contratto stesso. La violazione degli obblighi Pertanto, il locatario è obbligato, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, al presente contratto ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di tracciabilità previsti essi, entro sette giorni dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contrattoloro accensione. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione pagamenti in dipendenza del contratti presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore s’impegna Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto articolo 3 della medesima legge, di comunicare alla Stazione Appaltante a questo Ente committente gli estremi identificativi del dei conto dedicato correnti “dedicati” entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardosui medesimi conti correnti dedicati. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010finanziari, n. 136gli strumenti di pagamento (es. La mancanza delle clausole costituisce motivo bonifico bancario o postale e altri mezzi di risoluzione contrattuale pagamento e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione incasso) dovranno riportare nella causale l’indicazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche codice identificativo di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e gara del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Locazione
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna Le fatture elettroniche, ai sensi del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, dovranno essere inoltrate utilizzando il Codice Unico Ufficio delle aziende sanitarie contraenti che verrà successivamente comunicato dalla Stazione Appaltante. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad assolvere a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 13 agosto n. 136 del 2010, n. 136, in materia al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarimovimenti finanziari relativi all’appalto. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010Pertanto, n. 136l’aggiudicatario deve utilizzare un conto corrente bancario o postale, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta acceso presso banche o presso la risoluzione del contrattoSocietà Poste Italiane Spa, dedicato, anche in via non esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione alle prestazioni oggetto del contratti presente appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. L’Appaltatore s’impegna 3 della Legge n. 136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante al RUP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 10 (settedieci) giorni naturali e consecutivi dall’inizio dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto unitamente alle contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
1. i riferimenti specifici dell’aggiudicatario (ragione sociale completa, fermo restando sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
2. tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN e ulteriori riferimenti utili);
3. i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardoContraente saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committentecui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. I pagamenti, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraentiai sensi della normativa vigente, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere contributi previdenziali ed assicurativi ed alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) verifica di cui al bando di garacombinato disposto dell’Art. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, 48 bis D.P.R. 602/1973 e del presente documento e Decreto del capitolato comporta la risoluzione MEF n. 40 del contratto18/01/2008.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell’articolo 3 della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
2. La violazione degli obblighi Nella dichiarazione di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve impegnarsi, n. 136in caso di aggiudicazione dell’appalto:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta accesi presso banche o presso la risoluzione del contratto. Tutti società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi all’esecuzione alla gestione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna presente appalto;
b) a comunicare alla Stazione Appaltante al Comune di Pomigliano d’Arco gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltanteessi, entro il termine perentorio di 7 (settesette giorni dalla loro accensione;
c) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con i subfornitori e i subcontraentiimprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, apposite clausole la clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010di cui alla citata legge, n. 136a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Pomigliano d’Arco che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, il Comune di Pomigliano d’Arco potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante dell’impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che il Comune di Pomigliano d’Arco risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
5. La mancanza delle clausole costituisce motivo dichiarazione di risoluzione contrattuale cui al presente articolo deve essere resa dal titolare o direttore tecnico per le imprese individuali; da tutti i soci o direttore tecnico per le società in nome collettivo; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico per le società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico per le altre società; dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di segnalazione dei fatti cui alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltantelettere d), prima dell’inizio della prestazione e) e q), comma 2, articolo 13 del servizio oggetto della presente procedurabando di gara, da tutti i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzionelegali rappresentanti degli operatori economici che compongono il raggruppamento o il consorzio ordinario; nel caso di consorzi di cui alle lettere b), anche in via non esclusiva delle attività contrattualic) e h), che sulla base dell’articolo 105articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016bando di gara, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per cui il consorzio concorre; nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e nel caso di GEIE dai legali rappresentanti delle aggregazioni o dei GEIE e dai legali rappresentanti degli operatori per i quali essi concorrono. Si applicano in questo caso, oltre alle disposizioni recate dal bando di gara e dal Codice, le disposizioni recate dal decreto legge 10/02/2009, n. 505, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, e dal decreto legislativo 23/07/1991, n. 240 in quanto applicabili alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel gara.
6. In caso di violazione mancata presentazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della dichiarazione prevista dal presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero articolo del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi , il concorrente è escluso dalla procedura di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattogara.
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Samples: Bando Di Gara
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1. Il concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti al servizio oggetto dell’affidamento. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati sul conto corrente dedicato su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e sono devono essere effettuati esclusivamente tramite con lo strumento del bonifico bancario o postalepostale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare Il Concessionario ha comunicato alla Stazione Appaltante Provincia gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essosugli stessi. Il Concessionario si impegna, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiinoltre, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltanteeventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto correntesugli stessi.
3. L’Appaltatore deve prevedere nei Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dal concessionario con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti sia inserita, apposite clausole a pena di nullità assoluta, la clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. La mancanza delle clausole costituisce motivo A tal fine il concessionario si assume l’onere di risoluzione contrattuale e trasmettere alla
5. Ai sensi di segnalazione dei fatti alle autorità competentiquanto previsto dall’art. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 1053, comma 28, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016della citata legge, n. 50il concessionario, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziarifinanziaria, dandone procedono a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante Provincia e alla Prefettura – UTG Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoMantova.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 20102010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136136/2010 e s.m.i., in materia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. La violazione degli obblighi A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di tracciabilità previsti trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla Legge 13 agosto 2010loro accensione, n. 136o, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono effettuati tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna postale o altro strumento di pagamento idoneo a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattodelle operazioni.
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Samples: Contract for the Procurement of Design Services and Safety Coordination
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti L’appaltatore assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’ERSU sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. La violazione degli L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010finanziaria ne dà immediata comunicazione all’ERSU ed alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, n. 136ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, dalle presenti condizioni contrattuali sia attivi da parte dell’ERSU sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contrattodei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna L’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante dichiarare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Tale dichiarazione, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solaridall’accensione del detto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’ERSU gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la variazione del conto corrente dedicatopiena tracciabilità delle operazioni, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correntecostituisce causa di risoluzione dello stesso. L’Appaltatore deve prevedere nei Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): 375347598C. L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraentisubappaltatori contenenti, apposite clausole con cui a pena di nullità assoluta, gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 136/2010 e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattosmi.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna 28.1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarimovimenti finanziari relativi all’appalto. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010L’Affidatario e gli eventuali sub- affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente affidamento devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, n. 136acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contrattodedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione all’intervento oggetto del contratti presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. L’Appaltatore s’impegna 3 della Legge n. 136/2010.
28.2. L’Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto unitamente alle contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
28.3. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, fermo restando sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che in assenza per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
28.4. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di dette comunicazioni cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non saranno eseguiti incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
28.5. Tutti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere documenti fiscali emessi per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.
28.6. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo Il codice unico di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori progetto (CUP) ed il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara codice identificativo gare (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattodevono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna 1. La Società assume, a rispettare tutti pena di nullità del presente contratto, gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010Pertanto, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e sono saranno effettuati esclusivamente tramite mediante lo strumento del bonifico bancario bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o postaledel numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. L’Appaltatore s’impegna Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle nonché le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committentedetto conto.
4. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate Società si impegna ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori propri subappaltatori e i subcontraenti, apposite clausole a pena di nullità assoluta, la clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’ACI ed alla Prefettura – UTG Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di Genovarisoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ( AVCP) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il GIG n. 5081239312 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
7. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
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Samples: Supply Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 201013.08.2010 n. 136 e ss. mm., n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati il pagamento a favore dell’aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del mediante bonifico bancario o postalepostale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Appaltatore s’impegna Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L’appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non L’appaltatore è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati identificativi del conto corrente dedicato, dedicato nonché le variazioni inerenti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul su detto conto correnteL’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. L’Appaltatore deve prevedere 3, comma 8, della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori e subappaltatori o i subcontraenti, apposite clausole a pena di nullità, una apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione Il mancato utilizzo del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto. L’appaltatore in caso d cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1.Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’esecutore del contratto assume tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dall’art. La violazione degli obblighi 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010normativa antimafia” e s.m.i..
2. L’esecutore del contratto si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, n. 136anche non in via esclusiva, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti ove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. L’Appaltatore s’impegna A tal fine, l’esecutore del contratto si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi tempestivamente, prima della stipula del contratto, il conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all’appalto nonché le persone delegate ad operare su sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardoprocedere all’aggiudicazione definitiva.
4. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività L’esecutore del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna contratto inoltre:
a. si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio Regione Abruzzo (Autorità di 7 (setteGestione FEASR) giorni solari, la variazione del le variazioni al conto corrente dedicatosopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve ;
b. ha l’obbligo di indicare in ogni fattura il CIG della procedura;
c. ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all’appalto un’apposita clausola con cui la quale ciascun contraente assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di garaall’art. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 20103 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., n. 136, e pena la nullità assoluta del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoContratto medesimo.
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Samples: Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1. La/Il Cooperativa/Consorzio è tenuta/o ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, n. 136, in materia 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti alle prestazioni oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati sul conto corrente dedicato su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e sono devono essere effettuati esclusivamente tramite con lo strumento del bonifico bancario o postalepostale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare L’appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante Provincia gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essosugli stessi.
3. L’appaltatore si impegna, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiinoltre, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltanteeventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto correntesugli stessi.
4. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136Come previsto dall’art. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 1053, comma 29 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di subappalto. L’Appaltatore s’impegna pagamento idonei a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Vigilanza E Custodia
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/10, il custode-acquirente si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa il cui numero sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. Il custode-acquirente si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010comunicare alle Stazioni appaltanti, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e giorni, ogni eventuale variazione relativa al codice fiscale delle persone delegate predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. II custode-acquirente si obbliga, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentialtresì, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, apposite clausole a pena di nullità, con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx.
4. Il custode-acquirente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG alle Stazioni appaltanti, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di Genovatracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti Il custode-acquirente si impegna, inoltre, a trasmettere i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione predetti contratti alle Stazioni appaltanti, ai fini della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) verifica di cui al bando di garacomma 9 dell’art. La violazione 3 della Legge n. 136/10.
6. L’inadempimento degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e nel presente articolo costituisce espressa del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattocontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, n. 136, in materia 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti alle prestazioni oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati sul conto corrente dedicato su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e sono devono essere effettuati esclusivamente tramite con lo strumento del bonifico bancario o postalepostale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare L’appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante Provincia gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essosugli stessi.
3. L’appaltatore si impegna, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiinoltre, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltanteeventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto correntesugli stessi.
4. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136Come previsto dall’art. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 1053, comma 29 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di subappalto. L’Appaltatore s’impegna pagamento idonei a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.
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Samples: Contract for the Procurement of Technical Assistance Services Regarding Environmental Authorizations
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 8, della Legge 13 agosto legge n. 136 del 2010, n. 136gli operatori economici titolari dell’appalto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010nonché i subappaltatori, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio dalla stipula del contratto unitamente alle oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sui predetti conti. L’obbligo di essocomunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione dell’interesse di cui agli Art.27, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.27, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando che l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in assenza relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenticui all’articolo 1, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committenteuna volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. La segnalazione 50 "Contratti Xxxxxxxxxx e disposizioni sulla manodopera", comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la cessazione dell’operatività stazione appaltante e la prefettura- ufficio territoriale del conto precedentemente indicatoGoverno territorialmente competente.
7. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio Le clausole di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza subcontraenti della filiera delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche lettera a); in assenza di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattodeclaratoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Le parti danno atto che relativamente all’investimento pubblico di cui al presente contratto è stato assegnato il CIG n. 7492603398.
2. L’Appaltatore si impegna obbliga a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010tutte le norme previste dalla legge n. 136/2010 - Piano straordinario contro le mafie, n. 136, nonché delega al Governo in materia di antimafia - con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La violazione degli obblighi L’Appaltatore, consapevole che l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010quanto di seguito indicato comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati - anche in via non esclusiva - alla commessa pubblica relativa al presente appalto, entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione; nello stesso termine si obbliga a comunicare le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicatotali conti.
4. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate si obbliga altresì ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di effettuare su detti conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione presente appalto, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, inclusi i pagamenti destinati ai dipendenti, fornitori, ecc . I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della presente proceduraspesa. Per le spese giornaliere, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al bando comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di garaimpiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. La violazione degli Stazione appaltante provvederà a verificare che negli eventuali contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori sia esplicitamente inserita apposita clausola con la quale tali soggetti assumono esplicitamente gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010finanziaria.
6. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, n. 136da parte dello stesso, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattodegli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Appalto Servizi Cimiteriali
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 20102010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136136/2010 e s.m.i., in materia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. La violazione degli obblighi A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di tracciabilità previsti trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla Legge 13 agosto 2010loro accensione, n. 136o, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono effettuati tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalepostale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.. Ai sensi di quanto previsto dall’art. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 1053, comma 28 della citata legge, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016l’appaltatore, n. 50il subappaltatore o il subcontraente, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziarifinanziaria, dandone procedono a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante Provincia e alla Prefettura – UTG Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoMantova.
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Samples: Contract for Public Works
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando allo scopo uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari riferiti al presente appalto. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG n. . A tale scopo l’appaltatore comunica che per la gestione dei movimenti finanziari riferiti all’appalto in oggetto verrà utilizzato il seguente c/c bancario: - - Comunica altresì che intestatario del conto è la Ditta e che la persona delegata ad operare sullo stesso è il Sigg. , Amministratore , nato a ( ) il C.F. L’appaltatore si impegna inoltre a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale modifica relativa agli estremi identificativi dei conti correnti sopra indicati o ai dati identificativi della persona delegata ad operare su di essi. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria della sua controparte (sub-contraente) si impegna a rispettare tutti darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di . La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge La ditta appaltatrice dovrà accettare le disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di particolare, quelle dell’articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
1. La violazione degli obblighi Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, n. 136ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dalle presenti condizioni contrattuali e accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contrattocomma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono regi- strati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente esclu- sivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di paga- mento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’Appaltatore s’impegna I pagamenti destinati a comunicare dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla Stazione Appaltante provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere,salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o po- stale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in rela- zione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pub- blici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime tran- sitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in ope- razioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Gli stessi soggetti provvedono, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentialtresì, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committentecomunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
7. La segnalazione stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la cessazione dell’operatività quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del conto precedentemente indicatoGoverno della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
8. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, apposite clausole ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo cui alla presente procedura ed è tenuto legge.
9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi 1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 8, della Legge 13 agosto legge n. 136 del 2010, n. 136gli operatori economici titolari dell’appalto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010nonché i subappaltatori, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio dalla stipula del contratto unitamente alle oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sui predetti conti. L’obbligo di essocomunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli Art.29, commi 1 e 2, e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub -fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando che l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in assenza relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenticui all’articolo 1, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committenteuna volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.65, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. La segnalazione I soggetti di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la cessazione dell’operatività stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del conto precedentemente indicatoGoverno territorialmente competente.
7. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio Le clausole di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza subcontraenti della filiera delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche lettera a); in assenza di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattodeclaratoria.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 con le modalità previste dall’art.3 della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136136 s.m.i. Il Concessionario, in materia particolare, si impegna a trasmettere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili:
a) gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
b) ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione concedente e dal Concessionario, in riferimento alla presente conces- sione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara. Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà di cui al precedente art.9 è tenuto a introdurre nel contratto di sub-concessione, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.; copia del contratto è trasmessa all'Unione dal Concessionario, il quale è tenuto, ove si verifichi il caso, a comunicare immediatamente all'Unione l’eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente concedente ed alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento degli eventuali sub-contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando presente articolo costituisce causa di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattorisoluzio- ne.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti L’ Impresa assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla Legge legge 13 agosto 20102010 n. 136 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso l’Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i fornitori L’ Impresa si obbliga ad utilizzare, n. 136ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contrattosia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso fornirori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna L’ Impresa è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante dichiarare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Tale dichiarazione, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Impresa entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solaridall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la variazione del conto corrente dedicatopiena tracciabilità delle operazioni, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correntecostituisce causa di risoluzione dello stesso. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010gli strumenti di pagamento dovranno riportare, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma cui al precedente punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara codice identificativo gara (CIG) del lotto di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoriferimento riportato nel bando.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta accesi presso banche o presso la risoluzione del contratto. Tutti società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento) è ammesso un sistema di pagamento diversoda quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’Appaltatore s’impegna è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante all’Ente gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. L’Appaltatore, fermo restando che in assenza con la stipula del contratto di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiappalto, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più assume l’obbligo di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136relativi al presente appalto. La mancanza delle clausole Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce motivo causa di risoluzione contrattuale espressa del contratto. Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di segnalazione dei fatti alle autorità competentitutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all’appalto. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con Gli stessi assumono gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaricon apposita clausola inserita, dandone immediata a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di verifica di inadempienza a tali obblighi da parte dell’Appaltatore, l’Ente procederà quindi alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.territorialmente competente
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Conglomerato a Freddo
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna L’Impresa aggiudicataria, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a rispettare tutti proprio carico gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 20102010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, n. 136, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e e successive modificazioni ed integrazioni. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa aggiuidcataria, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010quanto disposto dal comma 3 del sopraccitato articolo, n. 136uno o più conti correnti dedicati, dalle presenti condizioni contrattuali anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contrattosubcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti al contratto in oggetto devono essere registrati sul conto corrente dedicato sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge. n. 136/2010 e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postalepostale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CIG/CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. L’Appaltatore s’impegna a comunicare Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG/CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla Stazione Appaltante gli presente commessa. Gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dei conti correnti dedicati nonché le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi dovranno essere comunicati all’Azienda Ospedaliera entro sette giorni dalla loro accensione o, fermo restando che nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in assenza operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e, comunque, entro sette giorni dall’avvio della fornitura. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di dette comunicazioni non saranno eseguiti tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere subappaltatori e per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche i subcontraenti da questi stipulati con il Committentel’Impresa. La segnalazione ditta concorrente deve obbligarsi all’integrale rispetto della disciplina in materia di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, alla Legge 136/2010 e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattosuccessive modificazioni ed integrazioni.
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Samples: Software Development Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, n. 136, in materia 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti alle prestazioni oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati sul conto corrente dedicato su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e sono devono essere effettuati esclusivamente tramite con lo strumento del bonifico bancario o postalepostale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare L’appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante Provincia gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essosugli stessi.
3. L’appaltatore si impegna, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiinoltre, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltanteeventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto correntesugli stessi.
4. L’Appaltatore deve prevedere nei Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti sia inserita, apposite clausole a pena di nullità assoluta, la clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. La mancanza delle clausole costituisce motivo A tal fine l’Appaltatore si assume l’onere di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione AppaltanteProvincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente proceduratramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzionesubappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, anche in via non esclusiva delle attività contrattualii conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, che sulla base dell’articolo 105o, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziarifinanziaria, dandone procedono a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante Provincia e alla Prefettura – UTG Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoMantova.
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Samples: Contract for the Procurement of Technical Assistance Services Regarding Environmental Authorizations
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge de la legge 13 agosto 2010, n. 136n° 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta si impegna a:
a) comunicare a la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante appaltante gli estremi identificativi del conto con- to corrente bancario o postale dedicato che utilizzerà per le operazioni fi- nanziarie relative al presente appalto, entro 7 (diconsi sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle da la sua accensione o da la sua destinazione. Ne lo stesso termine comunicherà le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti de le persone delegate ad operare sul conto correntestesso e provvederà a comunicare ogni singola modifica relativa ai dati tra- smessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena trac- ciabilità registrati sul conto corrente dedicato all’ appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il C.I.G. in epigrafe indicato;
c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all’ art. L’Appaltatore deve prevedere 3, commi 2, 3 e 4, de la precitata legge n° 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste. L’ Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti già stipulati ovvero da sti- pulare con i subfornitori e i subcontraentipropri subappaltatori/subcontraenti de la filiera de le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, apposite clausole con analoga clausola di cui al presente arti- colo ed a trasmettere a la Stazione appaltante, ai sensi del comma 9 del ri- detto art. 3 de la legge n° 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comu- nicazione può avvenire anche per estratto o mediante l’ invio di dichiarazio- ni sostitutive sottoscritte attestanti gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte assolvimenti degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone cui so- pra. L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla a la Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG appaltante ed a la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo de la Provincia di Genova. L’Appaltatore deve consentire Roma della notizia dell’ inadempimento de la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara propria controparte (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.su-
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Samples: Accordo Quadro Di Durata Triennale Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria Edile
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti 1. L’Aggiudicatario assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso le Gallerie sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.
2. La violazione degli L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali finanziaria ne dà immediata comunicazione alle Gallerie e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione alla Prefettura Ufficio territoriale del contrattoGoverno di Roma.
3. Tutti i La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato ad eventuali crediti ceduti.
4. L’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da parte delle Gallerie sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postaledei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
5. L’Appaltatore s’impegna L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante dichiarare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Tale dichiarazione, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solaridall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell’art. 3, co.7, della L.136/2010 l’Aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare alle Gallerie gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la variazione del conto corrente dedicatopiena tracciabilità delle operazioni, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correntecostituisce causa di risoluzione dello stesso.
8. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010gli strumenti di pagamento dovranno riportare, n. 136. La mancanza in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalle Gallerie e dagli altri soggetti facenti parte della filiera delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltanteimprese, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara codice identificativo gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto).
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 20102010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136136/2010 e s.m.i., in materia il
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. La violazione degli obblighi A tal fine l’Appaltatore si assume l’onere di tracciabilità previsti trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla Legge 13 agosto 2010loro accensione, n. 136o, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono effettuati tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalepostale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su Ai sensi di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardoquanto previsto dall’art. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 1053, comma 28 della citata legge, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016l’appaltatore, n. 50il subappaltatore o il subcontraente, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziarifinanziaria, dandone procedono a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante Provincia e alla Prefettura – UTG Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoMantova.
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Samples: Contract for the Procurement of Technical Assistance Services Regarding Environmental Authorizations
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli Gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti sono soggetti agli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 136/2010. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010Pertanto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, n. 136accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dalle presenti condizioni contrattuali dedicati, anche se non in via esclusiva e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i relativi movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a I medesimi soggetti dovranno comunicare alla Stazione Appaltante al Servizio Economico Finanziario di questa Azienda Sanitaria gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati di cui al predetto periodo entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Gli appaltatori dei lavori/servizi/forniture dovranno assumere contrattualmente, fermo restando a pena di nullità assoluta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Questa Azienda Sanitaria si riserva pertanto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che in assenza ha notizia dell’inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentitracciabilità finanziaria deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, senza informandone contestualmente questa Azienda Sanitaria e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Questa Azienda Sanitaria si riserva di verificare che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti relativi ai lavori/servizi/forniture sia inserita, apposite clausole a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattocitata.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 Ai sensi della Legge L. 13 agosto 2010, n. 136, in materia entrambe le parti si obbligano alla rigorosa osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi Per il pagamento del corrispettivo vengono, conseguentemente, impiegati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che gli strumenti di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, L. 16 gennaio 2003, n. 1363, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contrattoil codice unico di progetto (CUP). Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti al presente contratto, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati il presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato sui conti correnti dedicati e sono devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pagamenti, ad eccezione dei movimenti previsti dall'art. L’Appaltatore s’impegna 3, co. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 (movimenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi). I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante all'amministrazione gli estremi identificativi del conto dedicato del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro 7 (sette) sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi, fermo restando che in assenza con obbligo per quest'ultime di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiprovvedere, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Stazione AppaltanteL. 13 agosto 2010, entro il termine perentorio n. 136 nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di 7 (sette) giorni solarifinanziamenti pubblici, la variazione del conto corrente dedicatoanche europei, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correntea qualsiasi titolo interessati al presente contratto. L’Appaltatore deve prevedere L'amministrazione si obbliga a verificare che nei contratti sottoscritti con i subfornitori subappaltatori e i subcontraentisubcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, apposite clausole a pena di nullità assoluta, risulti inserita un'apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio L’appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) finanziaria di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, presente articolo si obbliga a darne immediata comunicazione all'amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del presente documento e del capitolato comporta Governo della provincia ove ha sede la risoluzione del contrattostazione appaltante o l'amministrazione concedente.
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Samples: Contract for Services
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti 1. Ai sensi e per gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 20102010 n. 136 così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti alla realizzazione della fornitura devono essere registrati sul dall’Impresa su un conto corrente dedicato e sono devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalepostale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture emesse, unitamente al riferimento al presente Accordo Quadro e allo specifico Accordo Attuativo).
2. L’Appaltatore s’impegna L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma del presente articolo determina la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e relativo Accordo Attuativo, ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto.
4. L’Impresa provvederà altresì a comunicare alla Stazione Appaltante al Committente – nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto intestato all’Impresa stessa, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad a operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per tale conto. L’Impresa dovrà utilizzare il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del proprio conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 20102010 n. 136 e s.m.i.. L’Impresa dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 ‘Piano straordinario contro le mafie, n. 136nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia’ e s.m.i.. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. La mancanza delle clausole costituisce motivo In difetto di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzionetale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in via ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Per quanto non esclusiva delle attività contrattualiespressamente previsto dal presente articolo, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappaltoParti rinviano alla disciplina dettata dall’art. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione 3 della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge Legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136, 136 e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattos.m.i.
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Samples: Schema Di Accordo Quadro Per La Fornitura in Modalità Saas Di Una Piattaforma Di E Procurement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti Il Contraente assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010136/2010 e s.m.i. Il Contraente si obbliga a utilizzare, n. 136ai fini di tutti pagamenti concernenti il contratto, uno o più conti correnti bancari o postali “dedicati” - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzioneconto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle attività contrattualipersone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, che sulla base dell’articolo 105resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., comma 2sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall’accensione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016predetto conto o, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della controparte degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai Centri di Spesa e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente proceduradagli altri soggetti, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando precedente comma 1, il codice identificativo di gara. La violazione degli obblighi gara “derivato”, richiesto di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010volta in volta dal Centro di spesa competente e appositamente fornito, n. 136preventivamente, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoal PTO.
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Samples: Contratto Annuale Per I Servizi Di Manutenzione Ordinaria
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare L’appaltatore assume tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136136 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli particolare, gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010seguito richiamati. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, n. 136dedicati, dalle presenti condizioni contrattuali anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante comunica all’ente gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle corrente, le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina ai senti del comma 8 del precitato articolo 3 della Legge n. 136/201 e ss.mm.ii. la risoluzione del contratto. Al fine di dette comunicazioni non saranno eseguiti permettere all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell’art. 3 Legge n. 136/2010 l’appaltatore si impegna ad inviare, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla contratti sottoscritti con i subappaltatori e di subcontratti alla fine delle imprese a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committentequalsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto. La segnalazione comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio tracciabilità e di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicatoidonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione, nonché mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le variazioni inerenti formalità di Xxxxx, con le persone delegate quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pordenone della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si obbliga, inoltre ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il CIG che identifica il presente affidamento e ad inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraentieventuali subcontraente/i, apposite clausole a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010come previsto dall'art. 3, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale c. 9, della L. 136/2010 e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattosmi; e).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare 9.1. Fino all’adempimento di tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, il Contraente deve aprire e mantenere un conto bancario presso un istituto bancario svizzero o cantonale destinato esclusivamente alle operazioni di pagamento relative all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto. Ai sensi e per gli adempimenti previsti dall’articolo effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010legge italiana n. 136/2010 e ss.mm.ii. il Contraente si obbliga a comunicare al Committente, n. 136all’indirizzo PEC xxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx entro 7 giorni dalla accensione del conto, in materia gli estremi del conto corrente dedicato tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Contraente o da persona dotata di tracciabilità dei flussi finanziariidonei poteri di rappresentanza. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati dichiarazione sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle dovrà contenere le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui detti conti. Il Contraente si impegna a comunicare altresì al Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
9.2. Il Committente pagherà le rate di acconto e quella di saldo solo sul conto corrente in questione. Il Contraente si impegna ad utilizzare solo questo conto in relazione al presente contratto. Inoltre, fermo restando che si impegna a utilizzare gli acconti versati dal Committente esclusivamente per pagare i subcontraenti cui sono state affidate prestazioni relative all’esecuzione del presente contratto.
9.3. Il Contraente è responsabile nei confronti del Committente dell’effettuazione dei pagamenti in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentifavore dei subappaltatori in accordo con l’avanzamento dell’esecuzione dei lavori. Con la firma del presente contratto d’opera, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un contraente autorizza irrevocabilmente il Committente ad ottenere le seguenti informazioni dalla banca titolare del conto:
a) informazioni scritte sul saldo del conto dedicato alle transazioni economiche con il Committentecorrente;
b) informazioni scritte su quali contraenti siano stati pagati, in quale momento e in quale misura dal suddetto conto. La segnalazione procura corrispondente rimane in vigore anche in caso di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività fallimento della società (o in caso di liquidazione del conto precedentemente indicatopatrimonio).
9.4. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione AppaltanteIl Contraente si obbliga, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solarialtresì, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori componenti del raggruppamento e i subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, apposite clausole a pena di nullità, con cui la quale ciascuno di essi assumerà gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria prescritti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
9.5. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e al Committente ed alla Prefettura – UTG italiana territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di Genovatracciabilità finanziaria.
9.6. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti Il Contraente si impegna, inoltre, a trasmettere i movimenti finanziari relativi predetti contratti al contratto scaturente dall’aggiudicazione Committente, ai fini della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) verifica di cui al bando di garacomma 9 dell’art. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, 136/2010 e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.ss.mm.ii..
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Samples: Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti Ai sensi e per gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010n. 136/2010, n. 136l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore di cui all’Allegato “D”, in materia cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010raggruppamento senza mandato all’incasso in favore della mandataria, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postaleraggruppamento avrà comunicato). L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solarigiorni, la ogni eventuale variazione del relativa al predetto conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ed ai soggetti autorizzati ad operare sul conto correntesu di esso. L’Appaltatore deve prevedere si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraentipropri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, apposite clausole a pena di nullità assoluta, con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e ed alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione territorialmente competente della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara notizia dell’inadempimento della propria controparte (CIGsubcontraente) di cui al bando di gara. La violazione degli agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, n. 136, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoad anticipare gli eventuali pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
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Samples: Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti è tenuto ad osservare gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti al presente Accordo Quadro e agli Appalti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono dell’Appaltatore ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico. L’Appaltatore s’impegna è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a comunicare qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del Appaltante. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l’istituto che ciascun Appaltatore comunica, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio dalla stipulazione del contratto unitamente presente Accordo Quadro, esonerando le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattooperarvi.
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Samples: Schema Di Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010L. n. 136/2010, n. 136a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, in materia l’impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante L’Impresa aggiudicataria deve rendere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al giorni. L’Impresa aggiudicataria deve riportare il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoCIG, fermo restando assegnato alla specifica commessa, in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. L’Impresa aggiudicataria deve verificare che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraentisub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, apposite clausole sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010di cui alla legge sopra richiamata. L’Impresa aggiudicataria, n. 136ai sensi dell’art. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 1053, comma 28, della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del Decreto Legislativo 18 aprile 2016contratto, n. 50assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, non hanno le caratteristiche il subappaltatore o il sub contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla tracciabilità finanziaria di cui al presente procedura ed articolo è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e stazione appaltante ed alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero Ufficio Territoriale del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattoGoverno territorialmente competente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti L’appaltatore assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’ERSU sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. La violazione degli L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010finanziaria ne dà immediata comunicazione all’ERSU ed alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, n. 136ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, dalle presenti condizioni contrattuali sia attivi da parte dell’ERSU sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dal capitolato speciale d’oneri comporta la risoluzione del contrattodei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore s’impegna L’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante dichiarare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Tale dichiarazione, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamentiresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solaridall’accensione del detto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’ERSU gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la variazione del conto corrente dedicatopiena tracciabilità delle operazioni, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto correntecostituisce causa di risoluzione dello stesso. L’Appaltatore deve prevedere nei Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): 37008115D8. L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraentisubappaltatori contenenti, apposite clausole con cui a pena di nullità assoluta, gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla alla legge 13 agosto 2010, n. 136, 136/2010 e del presente documento e del capitolato comporta la risoluzione del contrattosmi.
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Samples: Cleaning Service Agreement