Common use of Reclami Clause in Contracts

Reclami. Il cliente può presentare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termine

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Samples: legal.bancaeuro.it

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, per lettera raccomandata A/R compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, possono essere presentati alla Società mediante: • posta cartacea indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti - 42121 Reggio Xxxxx Xxxxxx, per via telematica alla casella 00 - 00000 Xxxxxx; • e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx • fax: 00 00000000; La Banca risponde Società fornirà risposta entro 30 (trenta) 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi In caso di mancato o parziale accoglimento del decreto legislativo 28/2010 reclamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Società nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax: 00.00.000.000 o 00.00.000.000 xxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Per notizie sullo stato di trattazione dei reclami è possibile contattare IVASS al Numero Verde 800.486.661 Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) alla Sezione “Servizio Clienti”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: − nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; − individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; − breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; − copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; − ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: ✓ mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario , consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. ✓ negoziazione assistita (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artL. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico

Reclami. Il cliente può presentare un Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento: • Servizio Sinistri (denuncia e informazioni) • Servizio Clienti (assistenza post stipula e modifiche di polizza) • Servizio Rinnovi (assistenza per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)rinnovo della polizza) disponibili al numero 02.36617100 Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei recla- mi, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx ai sensi del Regolamento IVASS n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx24 del 19 Maggio 2008, per modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016. In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l’Ufficio Reclami via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxall’ indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - xxx X. Xxxxx, via 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX); oppure inviare un fax al numero 02/00000000; specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà esse- re utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx1, reperibile col- legandosi al Sito xxx.Xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento Qualora l’espo- nente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionireclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque gior- ni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale finepotrà rivolgersi all’IVASS, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)Servizio Tutela degli Utenti, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoXxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx fax 00.00.000.000/353, corredando l’e- sposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Sito xxx.Xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Xxxx Presentarlo)”, con: nome, cognome e presso tutte domicilio del reclamante completo di eventua- le Filiali recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del moti- vo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del recla- mo presentato all’impresa di assicurazione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istrutto- ria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce noti- zie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della Bancarichiesta. Le parti restano comunque libereL’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, anche dopo trasmettendo copia della risposta all’IVASS. Qualora la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto risposta fornita dall'impresa risulti nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed conte- nuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una appo- sita informativa al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore reclamante a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere conclusione dell'attività istruttoria posta in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005essere. In tale ultimo caso, sarà o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine mas- simo di 90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L’IVASS riporta sul proprio sito internet (xxx.xxxxx.xx) informazioni di dettaglio sulla procedura di presen- tazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L’Ivass non è competente l’autorità giudiziaria a conoscere reclami relativi alla quanti- ficazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante siste- mi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell’Ivass i reclami in relazione al cui circoscrizione si trova oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso ferma la residenza o possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per controversie derivanti dal presente contratto l’azione in giudi- zio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all’esperi- mento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Per controversie aventi ad oggetto il domicilio elettivo risarcimento del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione danno da rc auto, l’azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all’esperimento del giorno procedimento di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda negoziazione assistita ai sensi della divisa negoziata) i punti a termineL. 162/2014.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilita’ Civile Per La Circolazione Dei Motocicli

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)la Vigilanza sulle Assicurazioni, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx 00, 00000 Xxxx, Telefono 06/421331, Fax 06/00000000 o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx06/42133353, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e presso tutte dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le Filiali relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Bancaprocedura FIN-NET. Le parti restano comunque libere, anche dopo Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx. Si ricorda che permane la sottoscrizione del presente contratto, facoltà di concordare per iscritto attivare la procedura di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di seguito anche solo “ABF”) - istituito cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 128-bis 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicantecitato decreto. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma Si ricorda infine che permane la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattualericorrere all’Autorità Giudiziaria. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termine.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura, a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. La Banca risponde funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: reclami. xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure è possibile presentare reclamo on line all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx. L’intermediario è tenuto a fornire riscontro al reclamante entro 30 (trenta) 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del decreto legislativo 28/2010 reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura, corredando l’espo- sto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e successive integrazioni inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento per informazioni concernenti alla procedura di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale finegestione dei Reclami, le parti concordano indicazioni relative alle modalità di sottoporre pre- sentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). In relazione a tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, pre- vio esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: www.poste.it

Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)corredato della necessaria documentazione, alla Funzione di Credemvita preposta all’esame e alla trattazione dei reclami ai seguenti recapiti: Credemvita S.p.A. Funzione Reclami - Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al Xxxxxx Fax n. 0000 000000 o attraverso E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e che la segnalazione inerente il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)reclamo potrà essere inoltrata a Credemvita anche mediante l’apposito “form” reso disponibile sul medesimo sito. La Banca risponde funzione preposta di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro 30 (trenta) il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dallʼesito del decreto legislativo riscontro fornito al reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo, nonché nell’ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo sopra indicato, può rivolgersi allʼIVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa: - mediante il servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; - trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000; - oppure anche via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità sul proprio sito (xxx.xxxxx.xx). In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all’IVASS reso disponibile dall’Autorità sul sito xxx.xxxxx.xx, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l’indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all’Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. LʼIVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed unʼimpresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo allʼIVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ove esistenti, nonché di adire lʼAutorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria. Si segnala inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricorda la “Mediazione per la conciliazione delle controversie”. In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal DLgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il modificazioni ed integrazioni. Tale procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)giustizia, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure il cui elenco nonché il procedimento sono definite nel relativo regolamento, disponibile consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e presso tutte le Filiali della Bancadelle relative ragioni. Le parti restano comunque liberedevono partecipare alla procedura di mediazione, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata già dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00primo incontro, con esclusione dei servizi l’assistenza di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineun avvocato.

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Samples: www.credemvita.it

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inol- trati per scritto ad Vera Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Xxxxx Xxxxxx 00 00000 Verona - Fax 000.0000000 - mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami riguardanti invece il comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati all'Intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dal- la sua politica di gestione. I reclami di spettanza dell'Intermediario ma presentati alla Società, o vice- versa, saranno trasmessi senza ritardo dall'uno all'altro, dandone contestuale notizia al reclamante. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx – Fax 00.00000.000/745 - Numero Verde 800-486661. I reclami indirizzati per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (RECcon eventuale recapito telefonico), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxl’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdescrivere più compiutamente le relative circostanze. • Mediazione obbligatoria, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni prevista dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo Decreto Legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione o imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il procedimento Ministero di risoluzione stragiudiziale delle controversie Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. • Negoziazione assistita, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con la clientela di cui all’artmodificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare giudiziale per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminechi intenda:

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS op- pure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxin caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, via fax potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al n. 0000 000000 reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’ISVAP o attraverso attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxinternet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario di cui al D. Lgs. 28/10 (iscritto nel registro tenuto Art. 23 Condizioni di Assicurazione). Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto acquistato possono essere richieste diretta- mente al: Attraverso tale numero è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare per iscritto duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. Per informazioni aggiornate si può visitare il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx. Inoltre, i clienti di rivolgersi ad un altro organismoPoste Vita S.p.A., purché iscritto nel medesimo registro hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente può presentare Premesso che Xxxxxxxxxxxxx.xx opera nella qualità di intermediario/venditore, nel caso in cui dovessero verificarsi mancanze o disservizi nell’esecuzione delle sue obbligazioni derivanti dalla sua qualità di intermediario/venditore , la contestazione del viaggiatore deve avvenire tempestivamente mediante la presentazione di un reclamoreclamo scritto da inviare tramite raccomandata a/r o tramite pec: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro il termine del soggiorno o, in ogni caso, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del termine del soggiorno ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma2 Cod. Tur.,– a pena di decadenza dal diritto di proporre eventuale azione risarcitoria. Restando inteso che la mancata tempestiva presentazione del reclamo sarà valutata ai sensi dell'art. 1227 Cod. Civ. Qualora il viaggiatore riscontri significative mancanze o disservizi nell’esecuzione del Servizio di Viaggio, le relative contestazioni dovranno essere inoltrate direttamente al Fornitore mediante presentazione di reclamo da inviare alla struttura del Fornitore dove è effettuato il soggiorno, affinché vi pongano tempestivamente rimedio. Restando inteso che la mancata tempestiva presentazione del reclamo sarà valutata ai sensi dell'art. 1227 Cod. Civ. Come previsto dall’art. 13 che precede, si segnala che è facoltà del viaggiatore contattare Xxxxxxxxxxxxx.xx anche in caso di contestazioni relative alla corretta esecuzione del servizio di Viaggio, che compete esclusivamente al Fornitore alberghiero, in tal caso Xxxxxxxxxxxxx.xx fungerà solo da tramite ed inoltrerà i reclami al Fornitore alberghiero effettivamente responsabile, affinché quest’ultimo si attivi direttamente per porvi tempestivamente rimedio. Ogni contestazione relativa all'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo affinché Xxxxxxxxxxxxx.xx, per lettera conto del terzo fornitore, o il terzo fornitore stesso possano porre tempestivamente rimedio a quanto lamentato dal Viaggiatore. A tal fine, il Viaggiatore dovrà, a pena di decadenza, presentare reclamo con l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata Aa/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela r, al seguente indirizzo: GTOURS s.r.l Xxx Xxxxx 00 - 00000 - Xxxxxx (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx XX) o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxPec: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro del Viaggiatore stesso presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, località di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminepartenza.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Vendita Di Soggiorni O Singoli Servizi Turistici

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami possono essere presentati alla Società, al- l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Inte- resse Collettivo (ISVAP) secondo le disposizioni che seguono: - Alla Società: vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. I reclami devono essere inoltrati per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)iscritto a: I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxco- gnome e domicilio del reclamante, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx denominazione della Società, dell’Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso descrivere compiutamente il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)fatto e le relative circostanze. La Banca risponde Società, ricevuto il reclamo deve fornire riscontro scrit- to entro 30 (trenta) il termine di 45 giorni dal dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Ai sensi - All’ISVAP: vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del decreto legislativo 28/2010 Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a esperire il procedimento distanza di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione servizi fi- nanziari al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3consumatore), specializzato nelle controversie bancarie da parte delle imprese di assi- curazione e finanziarie che dispone di una rete riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dal- l'esito del reclamo inoltrato alla Società o in caso di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleas- senza di riscontro da parte della Società nel termine di 45 giorni. Il citato Organismo di conciliazione può I reclami devono essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare inoltrati per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero a: corredando l'esposto della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artdocumentazione relativa al recla- mo trattato dalla Società. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Bancaprocedura FIN-NET. Resta comunque ferma salva la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: www.zurich.it

Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx 0 - 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o attraverso in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il sito internet termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo consumatore, da parte delle imprese di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)assicurazione e di riassicurazione, specializzato nelle controversie bancarie degli intermediari e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaledei periti assicurativi. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’IVASS potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: www.credemvita.it

Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx 0 - 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o attraverso in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il sito internet termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo consumatore, da parte delle imprese di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)assicurazione e di riassicurazione, specializzato nelle controversie bancarie degli intermediari e finanziarie che dispone dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleadire l’Autorità Giudiziaria. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Email: reclami@tuaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: - Nome, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela cognome, indirizzo completo dell’esponente; - Numero della polizza e nominativo del contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass (RECwww.ivass.it - sezione Per i Consumatori – Reclami - "Guida ai reclami"), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxcorredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento cognome e domicilio del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela dell’eventuale intermediario di cui all’artsi lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. 128 bis TUB. L’esperimento Per la risoluzione di tale procedimento liti transfrontaliere è condizione di procedibilità possibile presentare reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleprocedura FIN-NET. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea http://www.ec.europa.eu/fin-net. Si ricorda che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o delle controversie civili di cui al domicilio dello stessoD. Lgs. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell’artdell'Art. 128-bis 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art.16 del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicantecitato decreto. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma Si ricorda infine che permane la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminericorrere all’Autorità Giudiziaria.

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Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: • per l’assicurazione in caso di Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. • per le coperture di Invalidità totale e permanente da Infortunio o a mezzo posta certificata Malattia, Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Malattia grave e Disoccupazione: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, via fax le Imprese - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al n. 0000 000000 D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o attraverso in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito internet di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della Banca documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. 5/13 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/fin-net/index_en.htm). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimentomodificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del cliente procedimento di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel Mediazione di cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminelegge pro tempore vigenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoreclamo va presentato per iscritto tramite lettera indirizzata a: Banca Euromobiliare SpA – Ufficio Legale – Corso Monforte, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio 34 – 00000 Xxxxxx, per via telematica da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o da consegnare direttamente allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto. In alternativa, il reclamo può essere inviato alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo eble x@xxxxxxxxx.xx, alla casella di posta elettronica certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx). La Banca risponde rispondera' entro: 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari / 15 giornate operative ai reclami relativi ai servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonche' del termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamocui questi ricevera' la risposta definitiva. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione un'azione individuale davanti all’Autorità all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’artall'art. 128 bis TUB. L’esperimento L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell’artdell'art. 128-bis del TUB -- , dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF L'ABF può essere adito per l’accertamento l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxwww. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiad'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito nell'ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005206 /2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o od il domicilio elettivo del Cliente cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termine.

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Samples: legal.bancaeuro.it

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. I reclami devono essere inoltrati per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela iscritto a: E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che lo legittima al reclamo (RECcontraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxdenominazione dell’impresa, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso descrivere compiutamente il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)fatto e le relative circostanze. La Banca risponde Compagnia deve fornire riscontro entro 30 (trenta) il termine di 45 giorni dal dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Ai sensi Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 28/2010 Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e successive integrazioni del Codice del Consumo , da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento dei periti assicurativi; - nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di mediazione o il procedimento assenza di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela riscontro da parte della Compagnia nel termine di cui all’art45 giorni. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può I reclami devono essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare inoltrati per iscritto di rivolgersi ad un altro organismoa: corredando l'esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artche l’Assicurato può consultare sul sto xxx.xxxxx.xx. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicanteprocedura FIN-NET. L’ABF può I reclami possono essere adito per l’accertamento indirizzati a Secondo le disposizioni relative alla modalità di diritti, obblighi reclamo e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione modulistica contenute nel sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di una somma Vigilanza Irlandese (Irish Financial Regulator) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Bancaassicurazione. Resta comunque ferma salva la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet della Banca xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di pre- sentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attiva- re direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: Prestazione Di Alta Diagnostica Richiesta .........................................................................................

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami possono essere presentati alla Società, all’I- stituto di Xxxxxxxxx sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attri- buzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’a- vente diritto o dei sinistri. I reclami devono essere inoltrati per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), iscritto a: Zurich In- vestments Life S.p.A. - Servizio Clienti “Ufficio Gestione reclami” - Xxx Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxx n. 4 23, 20159 Milano - 42121 Reggio XxxxxxFax numero: 022662.2243 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx co- gnome e domicilio del reclamante, denominazione della So- cietà, dell’Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso descrivere compiutamente il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)fatto e le relative circostanze. La Banca risponde Società ricevuto il reclamo deve fornire entro 30 (trenta) il termine di 45 giorni dal dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante. Ai sensi Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del decreto legislativo 28/2010 Codice delle Assicurazioni Private, delle rela- tive norme di attuazione e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a esperire il procedimento distanza di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione servizi fi- nanziari al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3consumatore), specializzato nelle controversie bancarie da parte delle imprese di assicu- razione e finanziarie che dispone di una rete riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'e- sito del reclamo inoltrato alla Società o in caso di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleassenza di riscontro da parte della Società nel termine di 45 giorni. Il citato Organismo di conciliazione può I reclami devono essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare inoltrati per iscritto a: Istituto di rivolgersi ad un altro organismoVi- gilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero Servizio Tutela degli Utenti, - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx - Fax numero: 06/00.000.000/353, corredando l'e- sposto della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artdocumentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero com- petente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Bancaprocedura FIN-NET. Resta comunque ferma salva la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: www.zurich.it

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: nome, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde reclamante entro 30 (trenta) 45 giorni dal ricevimento ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamoreclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - Il reclamo all’Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa e dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere - compiutamente il fatto e le relative circostanze. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx Si ricorda che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale finalizzata alla conciliazione delle controversie con la clientela civili di cui all’artal D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 128 bis TUB4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. L’esperimento 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudizialericorrere all’Autorità Giudiziaria. A tale fineArt. 24 - FORO COMPETENTE Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)la validità, specializzato nelle controversie bancarie lo scioglimento e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione l’esecuzione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella del luogo in cui circoscrizione si trova l’Assicurato ha la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineha eletto domicilio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppu- re ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 26 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx 0 - 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o attraverso in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il sito internet termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo consumatore, da parte delle imprese di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)assicurazione e di riassicurazione, specializzato nelle controversie bancarie degli intermediari e finanziarie che dispone dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleadire l’Autorità Giudiziaria. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’IVASS potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: www.credemvita.it

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: • per l’assicurazione in caso di Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo reclami@postevita.it. • per le coperture di Invalidità totale e permanente da Infortunio o a mezzo posta certificata Malattia, Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Malattia grave e Disoccupazione: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxreclami@poste-assicura.it. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, via fax le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al n. 0000 000000 D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o attraverso in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito internet di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della Banca documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. 5/13 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimentomodificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del cliente procedimento di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel Mediazione di cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminelegge pro tempore vigenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Il cliente può Prima di adire l’autorità giudiziaria, il Cliente e/o il Titolare, potranno presentare un reclamoreclamo anche tramite raccomandata a/r indirizzata all’American Express Services Europe Ltd - Ufficio Reclami, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo 15, 00148, Roma ovvero tramite posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxelettronica all’indirizzo: Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@xxxx.xxx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde che risponderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamogiorni; se non sono soddisfatti ovvero non ricevano riscontro, potranno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le Filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa American Express. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniInoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione e/o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie Titolare potranno – singolarmente o in forma congiunta con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale finel’American Express – attivare, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 3)28/2010, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone l’esperimento del procedimento di una rete mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di conciliatori diffusa sul territorio nazionalemediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Il citato Organismo Alternativamente, tale condizione di conciliazione procedibilità può essere attivato dalla Banca o dal Cliente assolta tramite il ricorso all’ABF di cui sopra. Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 del D.Lgs n. 11/2010 e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Bancaart. 144 del D.Lgs. n. 385/1993. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente Titolare hanno diritto di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattualed’Italia. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termine.

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Samples: www.bancaalpimarittime.it

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Fax: 00 00000000 Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: - nome, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela cognome, indirizzo completo dell’esponente; - numero della Polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (RECquarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00000 Xxxx – Tel. 06/421331 - Fax 06/00000000 o 06/42133353), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e presso tutte dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - denominazione dell’Impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le Filiali della Bancarelative circostanze. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattualeprocedura FIN-NET. Il presente contratto sistema competente è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde individuabile accedendo al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminesito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.

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Samples: www.assicurazionipisa.it

Reclami. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il cliente modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/finnet/index_en.htm). Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. L’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato, quale condi- zione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di nego- ziazione assistita con l’assistenza di un reclamolegale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associa- zioni dei Consumatori è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica. In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di Polizza per lettera raccomandata A/R la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela a: Generali Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (RECXX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determi- nazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce con- dizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Xxx Xxxxxx x’Xxxxx, 40 - 00145 Roma - Fax 00.00.000.000 e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx In caso di controversie relative a questioni mediche relative a garanzie relative ai rischi In- fortuni (ove indicato in polizza il relativo valore massimale e quindi operante la garanzia), è necessario ricorrere all’arbitrato previsto di volta in volta nelle Condizioni di Assicurazione sottoscritte per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione dell’ar- bitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Se si tratta di controversie relative alle garanzie da ultimo menzionate nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato, oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventiva- mente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 x’Xxxxx, 40 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella 00145 Roma - Fax 00.00.000.000 e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxmail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Ove sia indicato in polizza il massimale relativo al ramo Tutela Legale e quindi sia operante la relativa garanzia (ed ove quanto segue sia previsto nelle Condizioni di Assicurazione sottoscritte dal Contraente), via fax in caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società relativamente all’opportu- nità di ricorrere al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della Banca vertenza, la decisione verrà demandata ad un arbitro. L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (xxx.xxxxxx.xx)XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamoSe si tratta di controversie relative alle garanzie da ultimo menzionate nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato, oppure diverse da quelle sopra descritte, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventiva- mente alla negoziazione assistita. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento Le istanze di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità nei confronti della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può Società devono essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare inoltrate per iscritto di rivolgersi ad un altro organismoa: Generali Italia S.p.A., purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario Ufficio Atti Giudiziari (di seguito anche solo “ABF”Area Liquidazione) Xxx Xxxxxx x’Xxxxx, 40 - istituito ai sensi dell’art. 12800145 Roma - Fax 00.00.000.000 e-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminemail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il contratto o un reclamoservizio assicurativo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)compresi quelli relativi alle modalità di de- terminazione della prestazione assicurativa, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica possono essere presentati alla casella Compagnia mediante: • e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La Società fornirà risposta entro 45 (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trentaquarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’In- termediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indi- rizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestiva- mente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa re- golamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno se- paratamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In caso di mancato o parziale accoglimento del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionirecla- mo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo sopracitato, il Cliente recla- mante potrà rivolgersi a: IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax: fax 00 00000000 xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inol- trato alla Compagnia e con copia del relativo riscon- tro, qualora pervenuto da parte della Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere gli eventuali allegati vengano trasmessi in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleforma- to pdf. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato modello per presentare un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile all’IVASS è repe- ribile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CON- SUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della BancaCompagnia (www.creditrasassicurazioni. Le parti restano comunque libereit) alla Sezione “Reclami”, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, attraverso apposito link al sito di concordare IVASS. I reclami indirizzati per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineall’IVASS contengono:

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Samples: www.unicreditallianzassicurazioni.it

Reclami. Il cliente Cliente può presentare un reclamoreclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, per lettera che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a: Ufficio Reclami Via Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio XxxxxxXxxxxxx Xxxxx, per via telematica alla casella 1 – 00000 XXXXX e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx La Banca risponde esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque: - entro 30 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento; - entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (trenta) giorni dal ricevimento conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti…); Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o problema segnalato dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla Bancasistemazione della questione. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoNel caso in cui ritenesse, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoinvece, di concordare non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • ricorrere al giudice potrà rivolgersi: all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – se il fatto contestato è successivo alla data del 01.01.2009, nel limite di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo 100.000 Euro se il reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se comporta la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni senza limiti di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimentoin tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all’ABF all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può possono consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxi siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. Resta comunque ferma la facoltà del cliente possibilità di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il cliente rivesta raggiungimento di un accordo. Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la qualifica Banca devono attivare, quale condizione di consumatore procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell’artdell'art. 35 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28: • all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, comma 1finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dove è disponibile in relativo Regolamento oppure • ad uno degli altri Organismi di mediazione, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo casospecializzati in materia bancaria e finanziaria, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda Ministero della divisa negoziata) i punti a termineGiustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.

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Samples: www.carifermo.it

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet della Banca xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per infor- mazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione de- gli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Reclami. Il cliente può presentare un reclamo, Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo possono essere presentati per lettera raccomandata A/R iscritto alla Società mediante: • posta cartacea indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti - 42121 Reggio Xxxxx Xxxxxx, per via telematica alla casella 00 - 00000 Xxxxxx; • e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx • fax: 00 00000000; La Banca risponde Società fornirà risposta entro 30 (trenta) 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e successive integrazioni dai suoi dipendenti e modificazionicollaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a esperire dare riscontro al reclamante entro il procedimento termini massimo di mediazione o 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere Compagnia in relazione al presente contrattocontratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Società nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a: • all’Organismo IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax: 06.42.133.206 xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionalegli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato modello per presentare un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della BancaSocietà (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare I reclami indirizzati per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineall’IVASS contengono:

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Ricorrente

Reclami. Il cliente può presentare un reclamo, Eventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela la Vigilanza sulle Assicurazioni (RECIVASS), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxsecondo le disposizioni che seguono. Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il pro- filo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circo- stanze. La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per via telematica alla casella iscritto, mediante posta, telefax o e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx a: Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni. Il Reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere i se- guenti elementi essenziali: nome, cognome e domici- lio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esau- stiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale ri- scontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’i- potesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdescrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vi- gilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai reclami, via fax al n. 0000 000000 o attraverso accessibile anche tramite il link presente sul sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. I reclami devono essere inviati per iscritto a: Nota informativa - pag. 6 di 10 Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autori- tà Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: − la mediazione civile, disciplinata dal ricevimento del reclamoD. Lgs. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionis.m.i., il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è quale condizione di procedibilità della domanda giudizialeper esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circo- lazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto libe- ramente dalla parte tra quelli territorialmente compe- tenti. A tale fineTale Organismo provvede a designare un media- tore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le parti concordano quali vi partecipano con l’assistenza di sottoporre le controversie che dovessero sorgere un avvocato; − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni gene- rali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da cir- colazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non ecce- denti 50.000 euro (salvo che, in relazione al presente contratto: • all’Organismo quest’ultimo caso, si tratti di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3controversie relative a materie già sog- gette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato parte all’altra, a stipulare un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare accordo con il quale ci si impegna a cooperare leal- mente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati; − la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza paritetica, nel caso di controversie re- lative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o al domicilio dello stessocose fino a 15.000 euro, ri- volgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoPer attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, disponibile reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dell’ANIA e presso tutte sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libereistruzioni ivi fornite, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione inviarlo all’Associazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla BancaConsumatori prescelta. Resta comunque ferma salva la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: • per l’assicurazione in caso di Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. • per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione: 6/15 È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxIVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, via fax potrà presentare apposito esposto a: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxinternet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/fin-net/index_en.htm). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppu- re ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 23 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il Gli eventuali reclami possono essere presentati per iscritto, dal cliente o potenziale cliente della Banca, all’indirizzo: Ovvero ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Xxxxxxx (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca), il cliente può presentare rivolgersi: - se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto profili attinenti al servizio di cui alla successiva Sezione V, all’Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. In tal caso, il termine di cui sopra è ridotto a 30 giorni; - all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un reclamoimporto superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx. - al Conciliatore Bancario Finanziario, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il l’attivazione di un procedimento di mediazione o il procedimento che consiste nel tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie raggiungere un accordo con la clientela Banca, grazie all’assistenza di cui all’artun conciliatore indipendente. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento Per questo servizio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione possibile rivolgersi al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3Giustizia), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare utilizzando la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminexxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

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Samples: Contratto Relativo Ai Servizi Di: I) Negoziazione Per Conto Proprio, Esecuzione Di Ordini Per Conto Dei Clienti E Ricezione E Trasmissione Di Ordini Su Strumenti Finanziari; Ii) Sottoscrizione E/O Collocamento Con Assunzione a Fermo Ovvero Con Assunzione Di Garanzia Nei Confronti Dell'emittente E Di Collocamento Senza Assunzione a Fermo Né Assunzione Di Garanzia Nei Confronti Dell’emittente E Iii) Deposito a Custodia E Amministrazione Di Strumenti Finanziari

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle di- sposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxin caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, via fax potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al n. 0000 000000 reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’ISVAP o attraverso attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxinternet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario di cui al D. Lgs. 28/10 (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3Art. 21 Condizioni di Assicurazione). Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto acquistato possono essere richieste diretta- mente al: Attraverso tale numero è anche possibile richiedere l’invio, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza via posta ordinaria o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattonumero di fax indicato dal Con- traente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa e di certificazioni del Valore di Riscatto. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet, xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni. Per i clienti di rivolgersi ad un altro organismoPoste Vita S.p.A., purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, è anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -disponibile una apposita Area Riservata dove, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria posi- zione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei accedere agli altri innovativi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineloro dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet della Banca xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Re- clami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sanitaria

Reclami. Il cliente può presentare un reclamo, Eventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela la Vigilanza sulle Assicurazioni (RECIVASS), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 secondo le disposizioni che seguono. Nota informativa - 42121 Reggio Xxxxxxpag. 5 di 9 Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestio- ne del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effet- tività della prestazione, della quantificazione ed ero- gazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a de- scrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per via telematica alla casella iscritto, mediante posta, telefax o e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx a: Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni. Il Xxxxxxx indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Re- clamante, con eventuale recapito telefonico; denomina- zione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presenta- to alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dal- la stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdescrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vi- gilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai reclami, via fax al n. 0000 000000 o attraverso accessibile anche tramite il link presente sul sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento presentazione del reclamoReclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 I reclami devono essere inviati per iscritto a: Ulteriori informazioni sulla presentazione e successive integrazioni gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e modificazionis. m. i., il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione l’Assicurato può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile consultare sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminexxx.xxxxx.xx.

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Samples: www.zurich-connect.it

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato nel Documento di Polizza. Il Contraente avrà inoltre, la facoltà, anche ove non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxin caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, di rivolgersi, corredando l’esposto della documenta- zione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’IVASS Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Tutela degli Assicurati, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. L’esposto potrà essere tra- smesso anche via fax ai numeri 00.00.000.000 o 00.00.000.000. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxinternet: http:// xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Eventuali informazioni riguardanti, il valore di riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato e quant’altro, possono essere richieste direttamente: • all’Organismo Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet, xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni. Per i clienti di rivolgersi ad un altro organismoPoste Vita S.p.A., purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, è anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -disponibile un’apposita Area Riservata dove, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca completato la procedura di registrazione, è possibile verificare la propria posizio- ne assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei accedere agli altri innovativi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineloro dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto - Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXXXXX XX, in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto – Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXXXXX XX, in alternativa via fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: - il numero di polizza o il numero di sinistro; - il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; - ogni documento utile per lettera raccomandata descrivere più compiutamente le relative circostanze. Sarà cura dell’Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela .. Spetta, invece, all’intermediario Banca (RECiscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall’intermediario all’atto della sottoscrizione del contratto di polizza. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, per 00000 Xxxx, oppure trasmettendolo via telematica alla casella fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx certificata (PEC) all’indirizzo; xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: - il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdistanza dei prodotti assicurativi, via fax al possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. Rientrano tra i sistemi alternativi: Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria Mediazione è obbligato a esperire il un procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la clientela finalità di cui all’artricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. 128 bis TUB. L’esperimento La richiesta di tale procedimento è condizione Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fineun processo civile, le parti concordano rivolgendosi ad uno degli Organismi di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3(xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo procedimento di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso mediazione ha una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato durata massima stabilita dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminetre mesi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni

Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx 0 - 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o attraverso in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il sito internet termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della Banca (xxx.xxxxxx.xx)vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamoResta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per consultare l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: www.credemvita.it

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxin caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, via fax potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al n. 0000 000000 reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Tutela degli Assicurati, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attraverso attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxinternet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiret- tamente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste diret- tamente: • all’Organismo Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet, xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni. Per i clienti di rivolgersi ad un altro organismoPoste Vita S.p.A., purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, è anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -disponibile una apposita Area Riservata dove, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca completato la procedura di registrazione, è possibile verificare la propria posizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei accedere agli altri innovativi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineloro dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, dispo- nibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS op- pure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 25 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso ed e.mail) a: L‘Impresa gestisce il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde reclamo dando riscontro entro 30 (trenta) il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamomedesimo. Ai sensi In conformità al disposto del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniProvvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento reclamante, prima di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 128 bis TUB5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). L’esperimento In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudizialericorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, - mediazione - negoziazione assistita - arbitrato Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente contrattonel sito: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx//xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index en.htm Premesso: • all’Organismo che il Contraente intende stipulare una polizza Collettiva in favore dei propri Clienti acquirenti di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero un servizio di consulenza online. • che tutte le Prestazioni oggetto della Giustizia al n. 3)presente polizza, specializzato nelle controversie bancarie nei termini e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stessocon le modalità descritte nei successivi articoli, verranno forniti gratuitamente all’Assicurato. Le condizioni e le procedure sono definite Prestazioni saranno fornite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali rispetto della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizianormativa e/o dei Regolamenti vigenti in materia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (che Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, è una compagnia assicurativa specializzata nell’erogazione di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -prestazioni di assistenza, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca nel rispetto della normativa vigente, ed al fine di ottenere è dotata delle strutture idonee per l’organizzazione, il coordinamento e la risoluzione gestione delle Prestazioni oggetto della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di dirittipresente Polizza, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminefavore degli Assicurati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Il cliente può presentare un Ricordiamo che è sempre consigliabile, prima di inoltrare reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela rivolgersi al Servizio Clienti disponibile al numero 848.800.044; indirizzo mail xxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx. comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo 90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (RECrintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxchiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all' IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per via telematica effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L’ IVASS riporta sul proprio sito internet (xxx.xxxxx.xx) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla casella facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR). Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per controversie derivanti dal presente contratto l’azione in giudizio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all’esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, l’azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014. In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti Verti potranno rivolgersi all’Ufficio Reclami scrivendo a: Verti - Ufficio Reclami – Xxx X. Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX); indirizzo e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxx.xx, specificando numero di polizza, numero di preventivo o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdi sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, via fax reperibile collegandosi al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxSito xxx.Xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionireclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale finepotrà rivolgersi all’IVASS, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)Servizio Tutela degli Utenti, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoXxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx fax 00.00.000.000/353, corredando l’esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della BancaSito xxx.xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Reclami. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad Come Presentare un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABFReclamo/Xxxx Presentarlo)) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei servizi soggetti di investimentocui si lamenta l’operato, descrizione del motivo di lamentela. Per sapere come rivolgersi all’ABF si Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L’ IVASS può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxchiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, chiedere informazioni presso le Filiali trasmettendo copia della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Bancarisposta all’ IVASS . Resta comunque ferma Qualora la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia risposta fornita dall'impresa risulti nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere conclusione dell'attività istruttoria posta in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005essere. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella o per le istruttorie particolari in cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno non viene chiesto all'impresa di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde fornire risposta al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminereclamante, l'IVASS

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Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di ap- posita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati persona- li, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assen- za di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al re- clamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura. it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla proce- dura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di pre- sentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. L’esponente potrà inoltrare un reclamo direttamente a IVASS anche per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assi- curazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Banca Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IVbis del D.lgs. n. 206/05 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/fin-net/index_en.htm). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi pre- visti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interes- se Collettivo (ISVAP) e all’autorità irlandese competente (Fi- nancial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attri- buzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’a- vente diritto o della gestione dei Sinistri. I reclami devono essere inoltrati per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)iscritto a: I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxcogno- me e domicilio del reclamante, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx denominazione dell’impresa, dell’Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni docu- mento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso descrivere compiutamente il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)fatto e le relative circostanze. La Banca risponde Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro 30 (trenta) il termine di 45 giorni dal dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Ai sensi Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle dispo- sizioni del decreto legislativo 28/2010 Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato del Codice del Consumo (relative al- la commercializzazione a esperire il procedimento distanza di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3con- sumatore), specializzato nelle controversie bancarie da parte della Compagnia, degli Intermediari e finanziarie dei periti assicurativi da essa incaricati; - nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di ri- scontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei recla- mi sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione l’Assicurato può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile consultare sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Bancaxxx.xxxxx.xx. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presenta- re il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero compe- tente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicanteprocedura FIN-NET. L’ABF può I reclami possono essere adito per l’accertamento indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo in- dipendente e separato dalla Autorità di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente in via esclusiva il Foro a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineassicurazione.

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Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxpuò rivolgersi all’ISVAP, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdi Xxx xxx Xxxxxxxxx, via fax 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamoResta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per esaminare il registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: Contratto Di Finanziamento Revolving

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoCedente, per qualsiasi contestazione relativa al rapporto con la Cessionaria derivante da questo contratto, potrà proporre gratuitamente reclamo anche mediante lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela con avviso di ricevimento (REC)oppure a mezzo fax o posta elettronica) specificando l’oggetto della contestazione, da inoltrarsi a: We Finance S.p.A., Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, oppure a mezzo fax al nr. 02/00000000 o per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxall’indirizzo: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. L’Ufficio Xxxxxxx risponderà al Cedente, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde mediante lettera raccomandata entro 30 (trenta) sessanta giorni dal ricevimento del reclamodella contestazione, accogliendo o rigettando il reclamo e, in quest’ultimo caso, fornendo adeguata motivazione. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniIn caso di insoddisfazione, in relazione alla risposta dell’Xxxxxxx Xxxxxxx, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire avrà facoltà di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario. Articolo 23 – Arbitro Bancario Finanziario. In caso di rigetto del reclamo, ovvero se il procedimento Cedente non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto risposta, prima di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale finericorrere al Giudice, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente lo stesso potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF), trasmettendo copia (per posta, fax, PEC) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -della propria contestazione alla Filiale competente della Banca d’Italia e, dopo aver presentato un preventivo reclamo per conoscenza, alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimentoCessionaria. Per sapere come rivolgersi all’ABF all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente chiedere alla BancaCessionaria stessa. Il costo del ricorso è di euro 20,00 per contributo spese e sarà rimborsato al Cedente dalla Cessionaria in caso di accoglimento del ricorso. Resta comunque ferma la facoltà del cliente in ogni caso inteso che il Cedente avrà sempre diritto di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia qualsiasi contestazione presso la competente Autorità Giudiziaria. Articolo 24 – Mediazione. In caso di controversia, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Cliente sarà tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, quale organismo di mediazione prescelto. Sarà tuttavia facoltà delle parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattualerelativo Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Cliente potrà tuttavia ricorrere anche all’Arbitro Bancario Finanziario, in base a quanto descritto nel presente contratto, in osservanza della normativa vigente. Articolo 25 – Comunicazioni e contatti. Tutte le comunicazioni relative a questo contratto è regolato si intenderanno validamente effettuate dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o Cessionaria presso il domicilio elettivo indicato dal Cedente nel contratto. Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all’ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile ed indicare i propri recapiti. Il Cliente consumatoreacconsente a che tutte le comunicazioni possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazione a distanza - “T.C.D.” - (es. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido mediante utilizzo della posta elettronica o Short Message Script - S.M.S.), salvo non diversamente previsto dalla legge, con facoltà di richiedere per l’identificazione del iscritto la modifica della T.C.D. eventualmente utilizzata. Il Cliente garantisce l’esclusiva titolarità dell’indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera We Finance da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all’indirizzo stesso o al numero fornito, anche in caso di trasferimento dello stesso. Letto, confermato e sottoscritto il giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineIL CLIENTE Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

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Samples: Contratto Di Prefinanziamento Contro Cessione Del Quinto Di Pensione/Stipendio Delegazione Di Pagamento

Reclami. Il cliente può presentare un Eventuali violazioni ai principi ed agli impegni assunti da VCOTRASPORTI SRL indicati nella presente Carta devono essere segnalate presso gli uffici aziendali dalle ore 05,00 alle ore 19,00 dal lunedì al sabato feriali. Al momento della presentazione del reclamo, per lettera raccomandata Aiscritto o di persona, l’utente deve fornire, oltre le proprie generalità, tutti gli estremi in suo possesso relativamente all’accaduto, o a quanto si ritiene sia stato oggetto di violazione, affinché l’Azienda possa procedere ad una precisa ricostruzione dei fatti. A questo proposito il personale addetto è a disposizione dell’Utente/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela Cliente per agevolarlo nella presentazione del reclamo, fornendogli tutte le necessarie indicazioni. Entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo deve provvedere a comunicare per iscritto all’Utente/Cliente l’esito degli accertamenti compiuti, impegnandosi anche a fornire eventualmente i tempi necessari all’Azienda per rimuovere le irregolarità riscontrate. E’ attivo anche il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx VCOTRASPORTI SRL si impegna a prevedere forme di rimborso a seguito di eventuali disservizi e irregolarità riscontrate nello svolgimento del proprio servizio. Al verificarsi dell’evento si prevedono i seguenti comportamenti e procedure: − Se il servizio non viene effettuato o è irregolare per cause di forza maggiore (REC)calamità naturali, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxeventi atmosferici, guasto del veicolo, scioperi, interruzioni stradali o comunque per cause derivanti da situazioni non imputabili all’Azienda): non si prevede alcuna forma di rimborso; − Se il servizio non è svolto regolarmente a causa di inadempienze attribuibili all’Azienda: in questo caso il diritto al rimborso del biglietto di viaggio matura quando la partenza subisca un ritardo oltre i 60 minuti e non vi siano altre corse in partenza nello stesso lasso di tempo. Il rimborso consisterà nel riconoscimento del costo del biglietto acquistato, previa restituzione dello stesso o, nel caso di abbonamento, nel riconoscimento del biglietto di corsa semplice per la tratta riferita all’abbonamento stesso. Qualora l’Utente/Cliente, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx causa improrogabile, motivata e dimostrabile, non potendo usufruire di altri mezzi pubblici di trasporto collettivo sia costretto ad effettuare il viaggio ricorrendo ad altro mezzo di trasporto, l’Azienda riconoscerà un rimborso pari a cinque volte il costo del biglietto della tratta non fruita. L’Utente/Cliente, entro le 48 ore successive all’evento, dovrà inoltrare il reclamo tramite richiesta scritta allegando il biglietto non utilizzato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxfotocopia dell’abbonamento. Dovrà altresì essere dichiarato nome, via fax al n. 0000 000000 o attraverso cognome, giorno, fermata, ora e numero di linea oggetto del mancato servizio. In caso di invio tramite servizio postale farà fede il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)timbro dell’Ufficio Postale accettante. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del Nel caso in cui l’Utente/Cliente sia costretto ad effettuare il cliente rivesta viaggio ricorrendo ad altro mezzo diverso dal mezzo pubblico di trasporto collettivo, oltre a quanto sopra richiesto, dovrà allegare idonea documentazione attestante l’improrogabilità e la qualifica motivazione del viaggio, accompagnata da ricevuta fiscale attestante le spese di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminetrasporto sostenute.

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Samples: www.vcotrasporti.it

Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)corredato della necessaria documentazione, alla Funzione di Credemvita preposta all’esame e alla trattazione dei reclami ai seguenti recapiti: Credemvita S.p.A. Funzione Reclami - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al Fax n. 0000 000000 o attraverso E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e che la segnalazione inerente il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)reclamo potrà essere inoltrata a Credemvita anche mediante l’apposito “form” reso disponibile sul medesimo sito. La Banca risponde funzione preposta di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro 30 (trenta) il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dallʼesito del decreto legislativo riscontro fornito al reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo, nonché nell’ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo sopra indicato, può rivolgersi allʼIVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa: - mediante il servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; - trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000; - oppure anche via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità sul proprio sito (xxx.xxxxx.xx). In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all’IVASS reso disponibile dall’Autorità sul sito xxx.xxxxx.xx, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l’indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all’Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. LʼIVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed unʼimpresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo allʼIVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ove esistenti, nonché di adire lʼAutorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e lʼattribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dellʼAutorità Giudiziaria. Si segnala inoltre che, prima di ricorrere allʼAutorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricorda la “Mediazione per la conciliazione delle controversie”. In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora intenda intraprendere unʼazione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal DLgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il modificazioni ed integrazioni. Tale procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)giustizia, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure il cui elenco nonché il procedimento sono definite nel relativo regolamento, disponibile consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione si introduce con una domanda allʼorganismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente lʼindicazione dellʼorganismo investito, delle parti, dellʼoggetto della pretesa e presso tutte le Filiali della Bancadelle relative ragioni. Le parti restano comunque liberedevono partecipare alla procedura di mediazione, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata già dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00primo incontro, con esclusione dei servizi lʼassistenza di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineun avvocato.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La Banca risponde entro 30 funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Servizi al Cliente. Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta do- vranno essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure è possibile presentare reclamo on line all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (trentaGDPR) giorni dal ricevimento - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine mas- simo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corre- dando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’ar- ticolo 25 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamen- te il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria posizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx 0 - 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o attraverso in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il sito internet termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000, congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della Banca (xxx.xxxxxx.xx)vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamoResta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per consultare l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Fax: 00 00000000 Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: - nome, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela cognome, indirizzo completo dell’esponente; - numero della Polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (RECquarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00000 Xxxx – Tel. 06/421331 - Fax 06/00000000 o 06/42133353), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e presso tutte dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - denominazione dell’Impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le Filiali della Bancarelative circostanze. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicanteprocedura FIN-NET. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto Il sistema competente è individuabile accedendo al quale si riferisconosito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma AVVERTENZA: è fatta salva la facoltà del cliente dell’Assicurato di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminericorrere all’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Convenzione

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Commerciale - Customer Experience e Assistenza Clienti. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxin caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, via fax potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al n. 0000 000000 reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attraverso attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxinternet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata. Ulteriori informazioni riguardanti il prodotto acquistato possono essere richieste direttamente: • all’Organismo al numero verde 800.316.181 • alla casella di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineposta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva a Premio Annuo Di Rendita Vitalizia in Caso Di Perdita Di Autosufficienza Nel Compiere Atti Di Vita Quotidiana Verificatasi Entro Il Periodo Di Copertura in Favore Di Casagit – Cassa Autonoma Di Assistenza Integrativa Dei Giornalisti Italiani

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet della Banca xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazio- ne degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attiva- re direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Il cliente L’Esercente può presentare un reclamoreclami a Nexi Payments - Servizio Clienti, per tramite ap- posito form presente nella sezione Reclami del sito Nexi, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxA.R., via fax o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: Nexi - Servizio Clienti, xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. L’intermediario darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora l’intermediario venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza dell’intermediario. Nei casi di rispo- sta interlocutoria, l’intermediario dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della risposta, l’Esercente può rivolgersi all’Arbitro Banca- rio Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a Nexi Payments SpA, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislati- vo 4 marzo 2010, n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx28 e successive modifiche). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniIn ogni caso, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il l’esperimento di tale procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della dell’eventuale domanda giudiziale. A tale fineNexi Payments SpA • Xxxxx Xxxxxxxx 00, le parti concordano 00000 Xxxxxx • T. +39 02.3488.1 • F. +00 00.0000.0000 • Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 04107060966 • Membro del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 1725898 • Capitale Sociale € 76.445.207,40 i.v. • Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 • Società soggetta all’attività di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo direzione e coordinamento di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineNexi SpA

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Samples: www.carifermo.it

Reclami. Il Compratore è tenuto ad accertare, prima dell’utilizzo, le caratteristiche dei tessuti fornitigli e la loro idoneità all’uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici. In caso di tessuti difettosi, il Compratore è tenuto ad effettuare una segnalazione per iscritto tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica preferibilmente certificata. Tale segnalazione deve essere tempestiva e completa (cioè corredata di campione, fotografie, ecc.) di modo che possano chiaramente comprendersi le specifiche del tessuto contestato e i tipi di difetti rilevati. Il Compratore, nella segnalazione, deve altresì indicare il luogo ove la medesima merce è sita. Il Compratore è tenuto a segnalare i difetti rilevati sul tessuto tramite apposizione di bollini sulla cimossa o comunque in modo tale da non creare pregiudizi al tessuto (esempio pennarelli o marcatori invisibili). Le pezze contestate devono essere corredate dai cartellini identificativi originali. Qualsiasi reclamo/segnalazione per difettosità visibile/palese dovrà essere comunicato per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna della merce al Compratore. Trattandosi di merce da trasportare da un luogo all’altro, il suddetto termine per la segnalazione dei difetti palesi decorre dal giorno del ricevimento della merce da parte del Compratore o del terzo cui sia stata spedita per conto del Venditore. Per quanto riguarda i difetti occulti essi dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta da parte del Compratore e/o dalla comunicazione inviata al Compratore da parte del cliente finale. Per tutti i difetti, l’azione per far valere la garanzia si prescrive nel termine di un anno dalla consegna. La contestazione può presentare un reclamoanche essere anticipata telefonicamente e se il Venditore autorizza esplicitamente il proseguimento della lavorazione, allo stesso Xxxxxxxxx sarà attribuibile la responsabilità in merito ad eventuali o maggiori danni subiti dal tessuto; viceversa se il Venditore non ha esplicitamente autorizzato il proseguimento della lavorazione, il Compratore si assumerà tutte le responsabilità del caso, qualora decida comunque di procedere ad effettuare la lavorazione stessa. Fatti salve eventuali pattuizioni tra le Parti che prevedano limitazioni di responsabilità per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela i danni derivanti da vizi del tessuto, il Venditore è tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei tessuti già utilizzati solo se i difetti stessi non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni. Specificamente per i difetti visibili, la responsabilità del Venditore è in ogni caso limitata alla merce allo stato originale che non abbia subito ulteriori trattamenti (RECad es. vaporizzi o decatizzi), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxqualora non siano intervenuti accordi diversi, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o e l’eventuale risarcimento danni a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso carico del Venditore non può eccedere il sito internet valore della Banca (xxx.xxxxxx.xx)merce stessa. La Banca risponde merce oggetto di reclamo deve restare a disposizione del Venditore per 20 giorni successivi alla ricezione, da parte dello stesso Venditore, della segnalazione di cui al co. II del presente articolo, al fine di poter effettuare ogni eventuale esame necessario; in tale periodo, la merce deve essere conservata dal Compratore con la normale diligenza. Qualora il Venditore contesti la sussistenza della difettosità segnalata dal Compratore, egli dovrà entro 30 (trenta) lo stesso periodo di 20 giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionidella stessa segnalazione, concordare con il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire Compratore il procedimento di mediazione Laboratorio e/o il procedimento Centro di risoluzione stragiudiziale Controllo presso cui effettuare i relativi controlli congiunti, accordandosi anche in merito alla relativa tempistica e tenendo conto delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al indicazioni fornite dai successivi articoli n. 3), specializzato nelle controversie bancarie 12 e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termine13.

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Samples: Contratto Tipo Per La

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 8 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx ufficio.recla- mi@europassistance.it. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (acce- dendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm). Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo posta certificata Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxsinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, via fax al n. 0000 000000 la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventiva- mente alla negoziazione assistita. In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionimalattie, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di mediazione o il procedimento di polizza per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni medi- che, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00procedibilità, con esclusione dei servizi facoltà di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente ricorrere preventivamente alla Bancanegoziazione assistita. Resta comunque ferma salva la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: assets.europassistance.it

Reclami. Il cliente può presentare un reclamo, I reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio all’Ufficio Relazioni Clientela (REC)Clientela, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 4, 42121 Reggio XxxxxxXxxxxx (RE), a mezzo fax al n. 0000 000000, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx email rec xxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). ovvero attraverso il La Banca risponde deve rispondere entro 30 (trenta) 60 giorni dal ricevimento dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione un'azione individuale davanti all’Autorità all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’artall'art. 128 bis TUB. L’esperimento L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell’artdell'art. 128-bis del TUB -- , dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF L'ABF può essere adito per l’accertamento l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxwww. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiad'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito nell'ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005206 /2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o od il domicilio elettivo del Cliente cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno Tasso nominale annuo di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato sconto È il tasso (espresso in % per anno e fisso per l'intera durata dell'operazione) utilizzato per determinare gli interessi di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termine.

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Samples: legal.bancaeuro.it

Reclami. Il cliente In qualsiasi momento il Committente può presentare un esercitare la propria insoddisfazione, reclamando nei modi che ritiene opportuno su qualsiasi aspetto relativo al servizio o quanto altro indicato nel presente Regolamento. In aggiunta, la Punto Netto consente a chiunque di formulare reclami sul proprio operato. Tuttavia, per consentire alla Punto Netto di poter agire efficacemente nella gestione del reclamo, il Reclamante viene invitato a formalizzare sempre quanto oggetto del reclamo, circostanziando il più possibile i fatti, in modo da fornire alla stessa Punto Netto gli elementi per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)un attento ed adeguato riesame della situazione e stabilire le azioni più efficaci, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxnell’ottica di un efficace orientamento al Committente o al Mercato, ai fini del reciproco beneficio. Le segnalazioni devono quindi essere sempre formalizzate per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o iscritto, a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx(anche elettronica) o fax, via fax al n. 0000 000000 o attraverso anche quando anticipate per le vie brevi. Per entrambi i casi, apposito Modulo di Reclamo/Segnalazione è reso disponibile tramite il sito internet istituzione della Banca (xxx.xxxxxx.xx)Punto Netto. La Banca risponde ricezione del reclamo viene confermata al Reclamante per iscritto dalla Punto Netto entro 30 (trenta) 10 giorni dal ricevimento suo ricevimento. La gestione dei reclami è regolamentata dalla Procedura Gestionale PG.08 “Gestione Azioni Correttive e Preventive, Reclami, Ricorsi e Contenziosi”, che prevede la presa in carico delle segnalazioni ricevute da parte del Responsabile Qualità della Punto Netto che provvede, con il coinvolgimento dei Responsabili Funzionali interessati, ad effettuare adeguata indagine e, laddove necessario, alla tempestiva attuazione delle azioni del caso. Tale indagine mira innanzitutto a stabilire se il reclamo è riconducibile a servizi di ispezione effettuati dall’Organismo di Ispezione della Punto Netto. Nel contempo, la Punto Netto si impegna a mantenere informato il Reclamante sugli esiti del reclamo, anche nel caso in cui la segnalazione venga ritenuta priva di fondamento e, come tale, archiviata senza esiti. In particolare, la Punto Netto si impegna a dare avviso ufficiale della fine del processo di trattamento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaroIn particolare, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni Punto Netto si impegna a dare avviso ufficiale della fine del processo di importo trattamento del reclamo e comunque entro un massimo di 3 mesi. Comunicazioni di reclami esclusivamente verbali e quindi non superiore a euro 200.000,00formalizzati, con esclusione dei servizi di investimentocosì come quelli anonimi non sono presi in considerazione. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del Nel caso in cui il cliente rivesta reclamo abbia natura tecnico-funzionale, ed attenga a qualche decisione assunta dalla Punto Netto in relazione alle modalità con le quali è stata effettuata l’ispezione, ossia miri a porre in discussione la qualifica correttezza delle prove o delle valutazioni eseguite, il pertinente Responsabile Tecnico dell’Organismo di consumatore ai sensi dell’artIspezione della Punto Netto provvede alla sospensione dei servizi di ispezione in essere per il Reclamante, in attesa di una efficace soluzione del caso. 3Qualora si rendesse necessario ripetere l’ispezione effettuata, comma 1allo scopo di garantire la massima imparzialità di giudizio, lettil pertinente Responsabile Tecnico dell’Organismo di Ispezione della Punto Netto affida possibilmente l’attività a Tecnico adeguato diverso da quello precedentemente impiegato. a) L’Amministratore Unico della Punto Netto, al fine di assicurare indipendenza, trasparenza e obiettività di giudizio nella valutazione e nella gestione del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo reclamo, si fa garante nei confronti del Reclamante e dell’Organismo di Accreditamento ACCREDIA che, in qualunque caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza gestione di reclami non venga trattata da persone che abbiano avuto parte attiva nelle attività contestate o il domicilio elettivo oggetto di reclamo. La Punto Netto è pienamente responsabile di tutte le decisioni assunte a tutti i livelli del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno processo di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminetrattamento dei reclami.

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Samples: www.puntonetto.it

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoI reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inoltrati per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)iscritto a: Net Insurance Life S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 06 36724.200 - E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.00000000, Fax06.42133745/42133353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore. Devono essere inoltrati direttamente all’ISVAP: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxdistanza). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento tentativo obbligatorio di mediazione o il procedimento ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’artmediazione abilitato. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al presente contrattocui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - xxxxxxx: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)indicare nome, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentocognome, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libereindirizzo del reclamante, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustiziacon eventuale recapito telefonico; • all’Arbitro Bancario Finanziario (indicare il soggetto o i soggetti di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artcui si lamenta l’operato; • descrivere sinteticamente i motivi della lamentela; • allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo; • allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: Contratto

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami possono essere presentati all'Assicuratore, all’Istituto per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela la Vigilanza sulle Assicurazioni (REC), IVASS) e all’autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono: ALL' ASSICURATORE: In tal caso i reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a: HCC International Insurance Company PLC Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxxx X. 0 00000, Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio (Xxxxxx) I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdescrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. L'Assicuratore, via fax al n. 0000 000000 o attraverso ricevuto il sito internet della Banca reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trentaquarantacinque) giorni dal dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Ai sensi L'Assicuratore manterrà l’Assicurato costantemente aggiornato e questi avrà diritto di conoscere la persona che gestisce il reclamo con la possibilità di contattarla direttamente per qualunque richiesta di chiarimenti o informazioni. Al termine dell'esame del decreto legislativo 28/2010 reclamo, l'Assicuratore informerà l’Assicurato per iscritto della decisione assunta in merito al xxxxxxx spiegando le ragioni alla base della decisione sia nel caso d’accoglimento sia nel caso di rigetto del reclamo. I reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, Fax n. 06. 421.33. 353/745 I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e successive integrazioni domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela, copia dell’eventuale reclamo presentato all’impresa di assicurazione e modificazionidell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. In questo caso, l’IVASS inoltrerà il reclamo all’Autorità di vigilanza dello Stato Membro di Origine, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione Financial Ombudsman Service, dando riscontro al reclamante dopo aver ricevuto i necessari elementi da quest’ultima. ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI ORIGINE DELL'ASSICURATORE - FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE: I reclami dovranno essere inviati, direttamente a: The Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, London E14 9SR, Tel: 0044-0845- 000-0000; Email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx; Sito internet: xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx, o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela all’IVASS all’indirizzo di cui all’artsopra, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 128 bis TUBQualora l’inoltro comporti oneri per il reclamante, l’IVASS provvederà ad acquisire il preventivo consenso del reclamante. L’esperimento di tale procedimento La risposta del sistema estero competente è condizione di procedibilità della domanda giudizialetempestivamente comunicata dall’IVASS al reclamante. A tale fineUlteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminexxx.xxxxx.xx.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale: Avvocati

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura, a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. La Banca risponde funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: reclami. xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure è possibile presentare reclamo on line all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx. L’intermediario è tenuto a fornire riscontro al reclamante entro 30 (trenta) 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del decreto legislativo 28/2010 reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura, corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e successive integrazioni inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento per informazioni concernenti alla procedura di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale finegestione dei Reclami, le parti concordano indicazioni relative alle modalità di sottoporre presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). In relazione a tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italianao se voluta dalle parti. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineSchema Garanzie

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Samples: www.poste.it

Reclami. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il cliente modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax accedendo al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxinternet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniPrima di interessare l’Autorità giudiziaria, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato possibile rivolgersi a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale sistemi alternativi per la riso- luzione delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca previsti a livello normativo o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineconvenzionale.

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Samples: Polizza Convenzione

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso ed e.mail) a: L‘Impresa gestisce il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde reclamo dando riscontro entro 30 (trenta) il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamomedesimo. Ai sensi In conformità al disposto del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniProvvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento reclamante, prima di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 128 bis TUB5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). L’esperimento In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudizialericorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, - mediazione - negoziazione assistita - arbitrato Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente contrattonel sito: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx//xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Premesso: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto che il Contraente intende stipulare una Polizza in favore dei propri Clienti. Si specifica che la copertura assicurativa sarà offerta dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie Contraente ai suoi Clienti a titolo gratuito. • che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali prestazioni oggetto della Banca. Le parti restano comunque liberepresente Polizza, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattonei termini e con le modalità descritte nei successivi articoli, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto saranno fornite nel medesimo registro del Ministero rispetto della Giustizianormativa e/o dei Regolamenti vigenti in materia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (che Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, è una compagnia assicurativa specializzata nell’erogazione di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -prestazioni di assistenza, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca nel rispetto della normativa vigente, ed al fine di ottenere è dotata delle strutture idonee per l’organizzazione, il coordinamento e la risoluzione gestione delle prestazioni oggetto della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di dirittipresente Polizza, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminefavore degli Assicurati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: - nome, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)cognome, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 indirizzo completo dell’esponente; - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazioni del soggetto o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde reclamante entro 30 (trenta) 45 giorni dal ricevimento ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo. Ai sensi reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniQuirinale, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione 21 – 00000 Xxxx – Telefono 06/421331 – fax 00-00000000 o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine00-00000000, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA e presso tutte dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le Filiali relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Bancaprocedura FIN-NET. Le parti restano comunque libere, anche dopo Il sistema competente è individuabile accedendo al sito xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx . Si ricorda che permane la sottoscrizione del presente contratto, facoltà di concordare per iscritto attivare la procedura di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di seguito anche solo “ABF”) - istituito cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 128-bis 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminecitato decreto.

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Samples: www.tuaassicurazioni.it

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet della Banca xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per infor- mazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione de- gli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attiva- re direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppu- re ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 26 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per informa- zioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita co- municazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - in- vierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS op- pure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura. it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazio- ne degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. L’esponente potrà inoltrare un reclamo direttamente a IVASS anche per l’ac- certamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Banca Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IVbis del D.lgs. n. 206/05 relative alla commercializ- zazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la pro- cedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comun- que connesse anche indirettamente al presente contratto: • all’Organismo , permane la compe- tenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (iscritto nel registro tenuto modificato dal Ministero della Giustizia al D.L. n. 3)69/2013, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”con- vertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: www.poste.it

Reclami. Le descrizioni degli alloggi sono redatte in buona fede. La Dimore non può essere ritenuta responsabile per eventuali modifiche apportate dal proprietario alla struttura senza averne informato la società Dimore. Se un cliente, per un motivo giustificato, non volesse accettare la casa, deve comunicarlo alla Dimore il giorno dell'arrivo (entro le ore 18:00 dal lunedì al venerdì oppure entro le ore 20:00 il sabato nel periodo da Pasqua a fine ottobre) o al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo confermando l’accaduto per scritto ed entro 24 ore dal suo arrivo (gli uffici Dimore sono aperti tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00). Il cliente può presentare villeggiante s’impegna a concedere a Dimore il tempo necessario per verificare, eventualmente sul posto e in presenza del villeggiante e del proprietario o di un suo rappresentante, i motivi del reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela le eventuali responsabilità e trovare una soluzione. Xxxxxxxxx reclamo comunicato in maniera diversa da quella indicata o fuori tempo, non sarà preso in considerazione da Xxxxxx. Se al villeggiante viene riconosciuta la ragione, questi ha diritto ad un rimborso proporzionale al danno subito (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax sempre limitato al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxprezzo totale di affitto). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, In caso di necessità Dimore si riserva il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire diritto di sistemare il procedimento villeggiante in un’altra proprietà di mediazione livello pari o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00quello della proprietà affittata, con esclusione dei servizi di investimentosecondo le disponibilità. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso Al momento in cui il cliente rivesta la qualifica accetta il cambio, non potrà più chiedere nessun altro tipo di consumatore ai sensi dell’artrimborso. 3Se per mancanza di disponibilità di alloggi, comma 1non fosse possibile sistemare il villeggiante in un’altra proprietà, lett. aDimore rimborserà al villeggiante il prezzo di affitto pagato, escludendo in ogni modo (compreso nel caso di sostituzione di proprietà) del d. lgs. n. 206/2005richieste di risarcimento e/o rimborsi di sorta. In tale ultimo casonessun caso Dimore pagherà conti di alberghi od altro. Se il villeggiante lascia la proprietà senza aver dato modo a Dimore di verificare la motivazione del reclamo e senza autorizzazione scritta di Xxxxxx, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il villeggiante perderà ogni diritto a risarcimento e/o rimborsi di sorta. Per contestazioni presentate dopo la fine del soggiorno, Xxxxxx non riconosce alcun richieste di risarcimento e/o rimborsi di sorta . Dimore non riconosce come cause motivate di reclamo eventi atmosferici, punture d’insetti o di altri animali tipici del luogo dove si trova la residenza proprietà, presenza d’insetti o di altri animali tipici del luogo dove si trova la proprietà, mancanza di energia elettrica, gas o acqua se questo dipende da enti governativi. Inoltre, le proprietà proposte da Dimore non sono strutture turistiche ufficiali ma case private e pertanto non rispondono a criteri di categorie riconosciute a livello internazionale; la loro attrezzatura così come l’arredamento riflettono lo stile locale e il domicilio elettivo gusto personale del Cliente consumatoreproprietario. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno Di conseguenza, eventuali piccole mancanze connesse a queste caratteristiche non possono essere considerate come motivo di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminereclamo.

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Samples: www.31dicembre.info

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)xxx xxxxx, xx seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per ; via telematica alla casella fax al numero 0522/442041; via e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Si rammenta altresì che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono anche riportate sul sito internet Internet della Banca Compagnia (xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamoreclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia Assicuratrice. Ai In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010, e tra queste anche i contratti assicurativi, è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per esaminare il registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: Contratto Di Mutuo

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: fax 000 0000000 - e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. • l’arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un reclamogiudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art. 18 delle condizioni di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria. I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono: • la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015; • la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013. Le ricordiamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)l’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxla necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è in quanto prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre dalla legge per le controversie che dovessero sorgere in relazione al materia assicurativa, facendo altresì presente contratto: • all’Organismo la possibilità di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero attivare preliminarmente l’arbitrato previsto nelle Condizioni di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa. * * * D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è responsabile della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie veridicità e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente della completezza dei dati e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del delle notizie contenuti nella presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineNota informativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale, Perdite Pecuniarie E Assistenza

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoreclamo va presentato per iscritto tramite lettera indirizzata a: Banca Euromobiliare SpA – Ufficio Legale – Corso Monforte, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio 34 – 00000 Xxxxxx, per via telematica da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o da consegnare direttamente allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto. In alternativa, il reclamo può essere inviato alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo xxxxx@xxxxxxxxx.xx, alla casella di posta elettronica certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx). La Banca risponde rispondera' entro: 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari / 15 giornate operative ai reclami relativi ai servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonche' del termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamocui questi ricevera' la risposta definitiva. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione un'azione individuale davanti all’Autorità all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’artall'art. 128 bis TUB. L’esperimento L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell’artdell'art. 128-bis del TUB -- , dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF L'ABF può essere adito per l’accertamento l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxwww. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiad'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito nell'ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005206 /2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o od il domicilio elettivo del Cliente cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata ATM Automatic Teller Machine - è l'impianto tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminequale può essere prelevato contante.

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Samples: legal.bancaeuro.it

Reclami. Il cliente può presentare Qualora tu voglia comunicare presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il corretto funzionamento di TESEO, puoi inviare un reclamoreclamo in forma scritta indirizzandolo al Fondo pensione aperto TESEO, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela xxx Xxxxx x’Xxxxxxx, 00 – 00000 – Xxxxxx (RECXX), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e; in alternativa puoi inviare un’e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx o un fax al n. 011/000.00.00. XXXXX è tenuto a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdare riscontro al reclamo ricevuto in modo chiaro, efficace e tempestivo, al massimo entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Se non ti viene fornita una risposta entro i termini stabiliti o questa risultasse non soddisfacente, puoi segnalare la situazione alla COVIP inviando un esposto mediante il servizio postale a: COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00- 00000 XXXX, o via fax al n. 0000 000000 00.00000.000, o attraverso trasmettendo da una casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Per informazioni di maggior dettaglio, consulta il sito internet della xxx.xxxxx.xx sezione “Area Informativa”. (aggiornate al 31.12.2015) La Compagnia, pur riservandosi la definizione delle strategie generali di investimento, ha delegato la gestione delle risorse di TESEO a Banca (xxx.xxxxxx.xx)Reale S.p.A., società del gruppo direttamente controllata. La Banca risponde entro 30 Compagnia svolge un’attività di controllo degli investimenti, effettuando un’analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark, ed un’analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento prescelte. Tali controlli sono attuati con cadenza periodica e con possibilità di approfondimenti quando necessari. La Compagnia, nell’ambito delle proprie politiche di investimento per TESEO, ha scelto di adottare un approccio in grado di integrare le considerazioni di carattere finanziario, in primis l’accrescimento e la conservazione del capitale investito, con un’attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale ed ambientale. Nel processo di valutazione ambientale/sociale la Compagnia si avvale della consulenza di X.X.X.X.Xxx, advisor etico indipendente che ha elaborato una propria metodologia di valutazione, la SRI Screening Methodology. Le risorse finanziarie sono investite negli emittenti di titoli che soddisfano specifici requisiti di responsabilità sociale, identificati attraverso l’utilizzo di criteri negativi e positivi. L’utilizzo dei criteri negativi comporta l’esclusione dall’investimento degli emittenti che operano in settori considerati non socialmente responsabili. L’utilizzo dei criteri positivi permette di analizzare il comportamento degli emittenti relativamente alle diverse dimensioni della responsabilità sociale. L’approccio sopra descritto mira anche ad ottenere in un’ottica di medio-lungo periodo performance superiori ad altri indici di riferimento del mercato, poiché gli investimenti selezionati, ponendo particolare attenzione alle implicazioni di carattere sociale ed ambientale, operano in maniera meno rischiosa e più sostenibile nel lungo periodo. Gli investimenti sono stati concentrati unicamente nell’Area Euro per eliminare il rischio valutario e per soddisfare i requisiti di responsabilità sociale. Le società selezionate sono continuamente valutate secondo i criteri sopra descritti per verificare le condizioni di permanenza negli investimenti per TESEO e le opportunità di inserimento di nuovi emittenti che rispondano ai requisiti ammessi. Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/06/1999 Patrimonio netto al 31.12.2015 (trenta) giorni dal ricevimento in euro): 45.551.879,74 Informazioni sulla gestione delle risorse I mercati obbligazionari europei nel 2015 sono stati caratterizzati da un inizio d’anno particolarmente favorevole, con i tassi scesi ai minimi storici a seguito del reclamoprimo Quantitative Easing lanciato dalla BCE. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente A trarre i maggiori benefici da questa situazione sono stati i paesi periferici che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie hanno visto ridursi gli spread con la clientela Germania. Nei due trimestri centrali dell’anno ci sono state però alcune turbolenze che hanno portato ad un brusco rialzo dei corsi obbligazionari, prima la questione greca, con l’uscita da parte del paese ellenico dall’area Euro scongiurata a fine luglio, poi i negativi dati cinesi. Nella seconda parte dell’anno i tassi sono comunque tornati gradualmente a scendere. Nella Linea Garantita, in questo contesto, si è mantenuta una duration superiore a quella del benchmark*, aumentandone progressivamente il sovrappeso, fino ad arrivare a 3,5 anni. Tale scelta gestionale ha permesso di cui all’artottenere performance positive sia in termine relativi che in termini assoluti. 128 bis TUBIn chiusura d’anno la duration di portafoglio è stata riallineata prudenzialmente al parametro di riferimento. L’esperimento La composizione del fondo continua ad essere formata prevalentemente da titoli di tale procedimento stato italiani a tasso fisso a breve-media scadenza. Nel corso del 2015 la gestione del portafoglio non ha utilizzato nessuna quota rilevante di liquidità a scopo difensivo. * Al fine di individuare un’asset allocation più coerente con l’orizzonte temporale della linea e con la situazione dei mercati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto stato individuato come nuovo benchmark per la Linea Garantita l’indice “ECPI Italy Ethical Government 1-3 years bond” con validità dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso1° agosto 2015. Le condizioni Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2015. Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario Obbligazionario 100% Titoli di Stato 100% Titoli corporate 0% OICR 0% Emittenti Governativi 100% Sovranazionali 0% (tutti quotati e le procedure investment grade) Tav. II.2. Investimento per area geografica Titoli di debito 100% Italia 100% Altri Paesi dell’Area euro 0% Titoli di capitale 0% Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti Liquidità (in % del patrimonio) 3,8% Duration media 2 anni Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 0% Turnover di portafoglio 0,42* * una parte del valore dell'indicatore pari allo 0,10 deriva unicamente dal reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento Di seguito sono definite nel riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo regolamentobenchmark. Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; ✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso che, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx invece, non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione degli oneri fiscali; ✓ il benchmark ed il rendimento del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed TFR sono riportati al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminenetto degli oneri fiscali.

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Samples: Fondo Pensione Aperto Teseo

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: - per l’assicurazione in caso di Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. - per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio o a mezzo posta certificata malattia, Inabilità temporanea totale da infor- tunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui all’artal D. Lgs. 128 bis TUB196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. L’esperimento Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di tale procedimento è condizione assenza di procedibilità riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della domanda giudiziale. A tale finedocumen- tazione relativa al reclamo trattato dalle Imprese, le parti concordano di sottoporre all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx telefono 06.42.133.1 In relazione a tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia di cui al n. 3D. Lgs. 28/2010 ( cfr. Art. 1.19 delle Condizioni di Assicurazione), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie . Si ricorda che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma resta salva la facoltà del cliente dell’Assicurato di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Il cliente può presentare un reclamo, Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella iscritto secondo le seguenti modalità: e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo – xxxxxxx@xxxxx.xx posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx– QUIXA S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, via fax Leopardi, 15 – 00000 Xxxxxx avendo cura di indicare: - nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al n. 0000 000000 quale si fare riferimento; - indicazione del soggetto o attraverso dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) termine di 45 giorni dal dalla data di ricevimento del reclamo. Ai sensi Xxx l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del decreto legislativo 28/2010 reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (fax 00.00.000.000 – 00.00.000.000), corredando il reclamo con: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e successive integrazioni dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Possono essere presentati direttamente all’ISVAP, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e modificazionidei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. E’ inoltre possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva, in ogni caso, la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. In caso di incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il Cliente lavoro dell' UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati:  Nazionalità e targa del veicolo estero  Caratteristiche tecniche del veicolo estero  Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)  Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)  Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero  Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero  Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero  Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località  Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile  Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile  Descrizione dell'incidente Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione. Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72. Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi. Per questo motivo è obbligato a esperire interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso. Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il procedimento risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’artassicurazione del responsabile del sinistro. 128 bis TUB. L’esperimento Per conoscere nome e indirizzo di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudizialerappresentante (c.d. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3"mandatario"), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o inviare apposita richiesta al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoCentro Informazioni Isvap, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineall’indirizzo:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Garanzie Accessorie

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoLa politica per la qualità di Bioagricert considera con estrema importanza la fiducia nella certificazione presso clienti e consumatori, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela e si prefigge quindi l’obiettivo di una risoluzione tempestiva dei reclami sul servizio di controllo e certificazione. La gestione e risoluzione dei reclami è affidata al Comitato Ricorsi- Reclami Bioagricert (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxCRI). Hanno diritto di presentare reclamo all’OdC tutti gli operatori controllati (diversi da coloro che fanno un ricorso) e/o qualsivoglia ente/associazione/cliente/fornitore/aziende interessate alla certificazione o qualsiasi altro stakeholder, ivi compresi le Autorità Competenti e gli Enti di Accreditamento, attraverso i seguenti canali di raccolta: ✓ Sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xxx ✓ Mail PEC, mail delle sedi dell’OdC, mail dirette del personale dell’OdC; ✓ Fax e altri sistemi di comunicazione postale ed elettronica; ✓ Comunicazione diretta, anonima o firmata. La Banca risponde procedura di gestione del reclamo comprende una prima risposta di conferma al reclamante circa la presa in carico del reclamo o il rigetto motivato dello stesso, seguita dalla trattazione del reclamo tramite un’indagine per individuare le cause e le possibili azioni correttive che risolvono il caso e possono evitare il ripetersi del problema. Il CRI decide in ordine ai casi sottoposti alla sua trattazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dalla data di presentazione del reclamo; la chiusura del reclamo può essere condizionato dall’attesa di riscontro da eventuali altri soggetti interpellati (AC e/o altri operatori/organismi). Ai sensi Le risoluzioni del decreto legislativo 28/2010 CRI in merito al reclamo vengono ufficializzate da BAC tramite risposta al reclamante con un sistema che preferibilmente garantisca l’avvenuta ricezione e successive integrazioni e modificazionise applicabile alla forma di ricezione del reclamo (es. segnalazione anonima), contenente la motivazione del Comitato. Il reclamante ha 30 giorni per appellarsi alla risoluzione presa dal CRI; una seconda risoluzione sullo stesso caso è considerata definitiva. Trascorso il termine dei 30 gg per la presentazione di un secondo reclamo, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento processo di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineritiene concluso.

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Samples: www.bioagricert.org

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corre- dando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppu- re ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 25 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela la Vigilanza sulle Assicurazioni (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca IVASS) e all’autorità irlandese competente (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trentaFinancial Service Ombudsman’s Bureau) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente secondo le disposizioni che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contrattoseguono: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la corresponsione gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di una somma responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei Sinistri. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di denarocui si lamenta l’operato, la competenza dell’ABF ha breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo all'indirizzo fornito dal reclamante. Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto solamente questioni l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di importo attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l'esponente non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di investimentoassenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: corredando l'esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. I reclami possono essere indirizzati a: secondo le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Bancadisposizioni relative alle modalità di reclamo e modulistica contenute nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Irish Financial Regulator) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di Assicurazione. Resta comunque ferma salva la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Assicurazione Incendio E Furto – Prodotto Tutelia Moto

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoI reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)Piazzetta Xxxxxxxx Dell’Amore 3, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio 00000 Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxpresso l’Ufficio Reclami, via ovvero tramite fax al n. 0000 000000 o numero 00.0000.0000, attraverso il la sezione “Contatti” del sito internet della Banca o tramite posta elettronica certificata (xxx.xxxxxx.xx)PEC) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori. La Banca risponde SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all’Investitore le proprie determinazioni entro 30 (trenta) il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR. In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l’Investitore potrà rivolgersi all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob. Ai sensi Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. Per ulteriori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.4 del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniDocumento di Registrazione, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’artal Prospetto. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità Si segnala infine che sul sito internet della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contrattoSGR xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx sono disponibili i documenti concernenti: • all’Organismo la Politica di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone gestione di una rete conflitti di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustiziainteresse; • all’Arbitro Bancario Finanziario (la Strategia di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all’elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini; • la Strategia per l'esercizio dei diritti di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento intervento e di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione voto inerenti agli strumenti finanziari di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminepertinenza degli OICR gestiti.

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Samples: www.allianzbank.it

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet della Banca xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: www.poste.it

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet della Banca xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per infor- mazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione de- gli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela la Vigilanza sulle Assicurazioni (REC)IVASS) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rappor- to Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantifica- zione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione reclami Xxx Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx23, per via telematica alla casella e20159 Milano Fax numero: 00.0000.0000 E-mail xxxxxx@xxxxxx.xx mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso descrivere compiutamente il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)fatto e le relative circostanze. La Banca risponde Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro 30 (trenta) il ter- mine di 45 giorni dal dalla data di ricevimento del reclamo, all’indiriz- zo fornito dal reclamante. Ai sensi Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposi- zioni del decreto legislativo 28/2010 Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato del Codice del Consumo (relative alla commercia- lizzazione a esperire il procedimento distanza di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3consumatore), specializzato nelle controversie bancarie da parte delle imprese di Assicurazione e finanziarie che dispone di una rete Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleassenza di riscon- tro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. Il citato Organismo di conciliazione può I reclami devono essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare inoltrati per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero a: corredando l’esposto della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artdocumentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’atti- vazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicanteprocedura FIN-NET. L’ABF può I reclami possono essere adito per l’accertamento indirizzati secondo le disposizioni conte- nute nel sito Modalità di diritti, obblighi reclamo e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto modulistica al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipen- dente e separato dalla Autorità di una somma Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla BancaAssicurazione. Resta comunque ferma salva la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Altri Rischi Diversi

Reclami. Il Gli eventuali reclami possono essere presentati per iscritto, dal cliente o potenziale cliente della Banca, all’indirizzo: Ovvero ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Xxxxxxx (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca), il cliente può presentare rivolgersi: - se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto profili attinenti al servizio di cui alla successiva Sezione V, all’Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. In tal caso, il termine di cui sopra è ridotto a 30 giorni; - all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”). Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un reclamoimporto superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx. - al Conciliatore Bancario Finanziario, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il l’attivazione di un procedimento di mediazione o il procedimento che consiste nel tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie raggiungere un accordo con la clientela Banca, grazie all’assistenza di cui all’artun conciliatore indipendente. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento Per questo servizio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione possibile rivolgersi al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3Giustizia), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare utilizzando la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminexxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

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Samples: Contratto Relativo Ai Servizi Di: I) Negoziazione Per Conto Proprio, Esecuzione Di Ordini Per Conto Dei Clienti E Ricezione E Trasmissione Di Ordini Su Strumenti Finanziari; Ii) Assunzione a Fermo E/O Collocamento Sulla Base Di Un Impegno Irrevocabile O Senza Impegno Irrevocabile; (Iii) Consulenza in Materia Di Investimenti; E Iv) Deposito a Custodia E Amministrazione Di Strumenti Finanziari

Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx 0 - 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o attraverso in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il sito internet termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della Banca (xxx.xxxxxx.xx)vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamoResta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per consultare l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: www.credemvita.it

Reclami. Il cliente può presentare un reclamo, Eventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela la Vigilanza sulle Assicurazioni (RECIVASS), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxsecondo le disposizioni che seguono. Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il pro- filo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circo- stanze. La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per via telematica alla casella iscritto, mediante posta, telefax o e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx a: Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni. Il Reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere i se- guenti elementi essenziali: nome, cognome e domici- lio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esau- stiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale ri- scontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’i- potesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdescrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vi- gilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai reclami, via fax al n. 0000 000000 o attraverso accessibile anche tramite il link presente sul sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. I reclami devono essere inviati per iscritto a: Nota informativa - pag. 6 di 11 Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autori- tà Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: − la mediazione civile, disciplinata dal ricevimento del reclamoD. Lgs. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionis.m.i., il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è quale condizione di procedibilità della domanda giudizialeper esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circo- lazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto libe- ramente dalla parte tra quelli territorialmente compe- tenti. A tale fineTale Organismo provvede a designare un media- tore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le parti concordano quali vi partecipano con l’assistenza di sottoporre le controversie che dovessero sorgere un avvocato; − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni gene- rali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da cir- colazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non ecce- denti 50.000 euro (salvo che, in relazione al presente contratto: • all’Organismo quest’ultimo caso, si tratti di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3controversie relative a materie già sog- gette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato parte all’altra, a stipulare un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare accordo con il quale ci si impegna a cooperare leal- mente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati; − la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza paritetica, nel caso di controversie re- lative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o al domicilio dello stessocose fino a 15.000 euro, ri- volgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoPer attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, disponibile reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dell’ANIA e presso tutte sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libereistruzioni ivi fornite, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione inviarlo all’Associazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla BancaConsumatori prescelta. Resta comunque ferma salva la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l’Autorità Giudiziaria.

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Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per lettera raccomandata A/R iscritto all’Impresa mediante: · posta cartacea indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, Xxx 3 – 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella · e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx · fax: 00 00000000 L’Impresa fornirà risposta entro 30 (trenta) 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e successive integrazioni dai suoi dipendenti e modificazionicollaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tutta-via, ove il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato reclamo dovesse pervenire all’ Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a esperire dare riscontro al reclamante entro il procedimento termine massimo di mediazione o 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collabora- xxxx sia quello dell’Impresa in relazione al presente contrattocontratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall’ Impresa e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, il reclamante potrà rivolgersi a: • all’Organismo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax: 06.42.133.206 PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionalegli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato modello per presentare un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Bancaxxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare I reclami indirizzati per iscritto di rivolgersi ad un altro organismoall’IVASS contengono: - nome, purché iscritto nel medesimo registro cognome e domicilio del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00reclamante, con esclusione eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei servizi soggetti di investimentocui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà del cliente degli aventi diritto di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineadire l'Autorità Giudiziaria.

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Samples: Condizioni Contrattuali

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Fax: 00 00000000 Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: - nome, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela cognome, indirizzo completo dell’esponente; - numero della Polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (RECquarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00000 Xxxx – Tel. 06/421331 - Fax 06/00000000 o 06/42133353), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da la Società e presso tutte dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - denominazione dell’Impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le Filiali della Bancarelative circostanze. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattualeprocedura FIN-NET. Il presente contratto sistema competente è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde individuabile accedendo al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminesito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.

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Samples: www.assicurazionipisa.it

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS op- pure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 26 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto a uno dei seguenti canali alternativi: posta, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella fax o e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso La Società gestisce il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde reclamo dando riscontro entro 30 (trenta) il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamomedesimo. Ai sensi In conformità al disposto del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniProvvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento reclamante, prima di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 128 bis TUB5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Società non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). L’esperimento In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudizialericorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, - mediazione; - negoziazione assistita. Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente contrattonel sito: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleprocedura FIN-NET. Il citato Organismo sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm Resta comunque salva la facoltà di conciliazione può essere attivato adire l’Autorità Giudiziaria. La presente Informativa viene resa dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla BancaCompagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento« catena assicurativa », disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artdel Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. web n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termine1410057).

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Samples: www.enelxstore.com

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Commerciale - Servizi al Cliente. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR)3 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxin caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, via fax potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al n. 0000 000000 reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’IVASS, Servizio Tutela del Consumato- re, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attraverso attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxinternet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiret- tamente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperi- mento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (così come da ultimo modiicato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modiicazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge italianao se voluta dal- le parti. Per qualunque controversia che dovesse sorgere Peraltro, in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il Foro reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui mediazione sopra menzionata. Ulteriori informazioni riguardanti il cliente rivesta la qualifica prodotto acquistato possono essere richieste direttamente: Le informazioni di consumatore ai sensi dell’artnatura contabile potranno essere richieste mediante e-mail alla seguente casella di posta elettronica: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno 1/9 Condizioni di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineAssicurazione

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Per Il Contratto Nazionale Del Lavoro Settore Acqua E Gas

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: • per l’assicurazione in caso di Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Commerciale – Customer Expe- rience e Assistenza Clienti. • per le coperture di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet della Banca xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del proce- dimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppu- re ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 25 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per informa- zioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso disposizione del Contraente il sito internet della Banca xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di pre- sentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (xxx.xxxxxx.xxaccedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a terminese voluta dalle parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Reclami. Il cliente Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può presentare un reclamoinviarlo per iscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC)0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxxpuò rivolgersi all’ISVAP, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxdi Xxx xxx Xxxxxxxxx, via fax 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000, congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamoResta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per esaminare il registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La Banca risponde funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Servizi al Cliente. Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta dovranno essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure è possibile presentare reclamo on line all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx. L’intermediario è tenuto a fornire riscontro al reclamante entro 30 (trenta) 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi Qualora l’evasione del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionireclamo richieda la comunicazione di dati personali, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui all’artal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. 128 bis TUB. L’esperimento Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di tale procedimento è condizione mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di procedibilità riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utiliz- zando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della domanda giudiziale. A tale fineCompagnia, le parti concordano di sottoporre corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peral- tro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 25 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per informa- zioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato mo- dello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedi- mento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’ar- ticolo 25 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamen- te il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per informa- zioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Il cliente può presentare un reclamoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sini- stri relativamente alle Garanzie Danni devono essere inoltrati per iscritto a: Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l’ltalia - Ufficio Reclami- Xxx Xxxxxxx 00, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx 00000 Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx. L’Assicuratore gestisce il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde reclamo dando riscontro entro 30 (trenta) il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamomedesimo. Ai sensi del decreto legislativo Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, fax 00.000.00.000/745 - PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, nei seguenti casi: • reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivol- gersi all’Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione del- le controversie quali: la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniprevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamen- te dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsa- bile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito po- sitivo, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è obbligato allegato il testo dell’accordo. La negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attiva- bile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a esperire il qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’al- tra,astipulareunaccordoconilqualecisiimpegnaacooperarelealmen- te per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’artcivile. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; deno- minazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel ter- mine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relati- ve circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente contratto: • all’Organismo sul sito www. xxxxx.xx alla sezione “Per il Consumatore” - sottosezione “Come presentare un reclamo”. Il re- clamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario Vigilanza Francese (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleal seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/) chie- dendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineprocedura FIN-NET.

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Samples: www.fiditalia.it

Reclami. Il cliente può presentare Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame de- gli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, per reclamo via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx)all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La Banca risponde entro 30 funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Servizi al Cliente. Eventuali reclami afferenti le attività dell’intermediario Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio Bancoposta dovranno essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx oppure è possibile presentare reclamo on line all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (trentaGDPR) giorni dal ricevimento - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo. Ai sensi ) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioniConsumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compa- gnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contrattocontratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 27 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diretta- mente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: • all’Organismo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoContraente, di concordare duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per iscritto eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di rivolgersi ad un altro organismogestione dei Reclami, purché iscritto nel medesimo registro le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria posizione assicurativa ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore accedere a euro 200.000,00, con esclusione dei diversi servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineinterattivi dedicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Reclami. Il cliente Cliente, può sempre presentare un reclamoreclamo scritto alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), indirizzandola a: Banco BPM S.p.A. Funzione Reclami - Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx n. 4 - 42121 Reggio Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxx) o per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx (indirizzando un messaggio di PEC a xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx o di posta elettronica a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx). La Banca risponde si impegna a rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo60 giorni. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, Se il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria non è obbligato a soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dall’Ufficio Reclami, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria deve esperire il procedimento di mediazione o il procedimento mediante ricorso entro un anno dalla data del reclamo, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ai sensi del D.Lgs. 179/2007 (xxx.xxxxxx.xx). Il diritto di ricorrere all’ACF non può essere oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con extra giudiziale contenute nei contratti della Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la clientela Consob, può attivare una procedura di cui all’artmediazione ai sensi dell’art. 128 bis TUB5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, presso enti pubblici o privati, purché iscritti nell’apposito registro degli organismi tenuti presso il Ministero della Giustizia. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il “Regolamento sull’ODR”), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la “Piattaforma Online Dispute Resolution” o “Piattaforma ODR”) che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’UE e un professionista stabilito nell’UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l’ACF è parte (di seguito, gli “Organismi ADR”). Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l’Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all’ACF presentando reclamo anche tramite la Piattaforma ODR. A tale tal fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal il Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla BancaPiattaforma ODR xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx/?xxxxx=xxxx.xxxx.xxxx&xxx=XX. Resta comunque ferma impregiudicata la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia ricorrere all'autorità giudiziaria nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il cliente rivesta la qualifica raggiungimento di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore. LEGENDA Calendario Forex Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Cambio forward di mercato È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termineun accordo.

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