Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale. 3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. 6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. 7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità. 8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. 10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntidelle obbligazioni assunte con il presente contratto o, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggettocomunque, il concessionario è tenutopreviste nei documenti da questo richiamati, prima l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della stipulazione del contrattofideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/20161 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 19571957 c.c., comma 2co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione appaltante. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di verifica ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni 12 mesi dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la stessa sia stata parzialmente garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessonormativa vigente.
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Samples: Contract for Services
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento Al momento della stipula del servizio in oggettocontratto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contrattopresenterà, a costituire una cauzione definitivafavore del Comune, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, garanzia definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione del valore della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6concessione così come definito all'art.5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione appaltante. Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa. Il Concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Sempre il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre garanzia deve essere rilasciata resa operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per parte del Comune. In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni risoluzione del contratto.
10. Il concessionariocontratto nei modi e nelle forme previste dalla legge, entro il termine di 15 (quindici) quindici giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.richiesta
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 2. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi assuntistessi, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamentocauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte a titolo di impegno a favore del Comune, che aggiudicherà il servizio valore dei titoli deve essere al concorrente che segue nella graduatoria.corso del giorno del deposito;
4. Tale b) bonifico bancario con versamento presso: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0002663-26/05/2022-D472-DF-0031-0007-C 0057 Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103 ABI: 05387 🡪 BPER BANCA CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX
c) garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione fideiussoria bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari abilitati iscritti all’albo speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e non assoggettati a provvedimenti che abbiano i requisiti minimi di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile e civile;
c) il garante pagherà la sua operatività entro 15 giorni somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
7d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato. La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione l’emissione, da parte della stazione appaltante, del certificato di verifica di conformità.
8CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto 102 comma 2 del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 D. Lgs. n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La 50/2016, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per fideiussoria, dopo la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni scadenza del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Contract for Management of Services
Cauzione definitiva. 2. A Il Concessionario, a garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, impegni assunti con il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del presente contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artha costituito ex art. 103 del D.Lgs. D.lgs 50/2016, con le modalità di cui all’art 93 commi 2 e 3, la cauzione o fidejussione di € , pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3del corrispettivo globale del contratto, a mezzo di polizza fideiussoria numero stipulata in data con la .- ”, avente validità fino al . La mancata costituzione Cauzione nei confronti della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria quale in caso di inadempimento da parte del ComuneConcessionario, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoriaverrà escussa dal Xxxxxx.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione Xx Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, agli atti dell’Ufficio Istruzione del Comune, resterà vincolata fino al completo adempimento del servizio e sarà sottoposta a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. La Fidejussione bancaria o polizza rilasciata assicurativa presentata, al termine del contratto sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. Il Concessionario riconosce ed accetta quanto espressamente previsto dall’articolo 103 del D.lgs. 50/16 in materia di cauzione definitiva. Nel caso di inadempienze contrattuali da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti parte del Concessionario, il Comune avrà il diritto di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta valersi di propria autorità della stazione appaltante.
5suddetta cauzione. La garanzia fideiussoria ha durata pari è svincolata ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.lgs 50/2016, a quella del servizio oggetto di affidamentomisura dell’avanzamento dell’esecuzione, maggiorata di 6 (sei mesi)nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima L’ammontare residuo della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata regolare esecuzione, o comunque fino a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dodici mesi dalla data di notifica ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di apposito invitonulla osta del committente, è tenuto al reintegro con la sola condizione della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora preventiva consegna all’istituto garante da parte del concessionario, avrà degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta xxxxxxxxxx.Xx mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la facoltà quale la garanzia è prestata. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art.7 del Capitolato speciale di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessoConcessione.
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Samples: Contract for the Concession of Municipal Nursery Services
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiL’Assuntore è tenuto a costituire, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima all’atto della stipulazione stipula del contratto, una garanzia di esecuzione a costituire una titolo di cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5complessivo dell’appalto. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e contratto di appalto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell’Assuntore o cattiva esecuzione del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6servizio. La garanzia può essere costituita nei seguenti modi:
A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione dalla gara:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
b) la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.del Committente;
7d) la durata per tutto il periodo contrattuale esteso alla data del collaudo finale, ovvero fino all’esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La cauzione definitiva è valida mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fideiussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall’art. 103, del decreto legislativo n. 50/2016, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata contrattuale dell’appalto e verrà restituita all’Assuntore al termine del contratto e dopo che l’Assuntore abbia concluso i propri obblighi contrattuali. Ogni qualvolta la garanzia venga ridotta ai sensi della precitata norma, l’Assuntore si impegna a fornire al comune di Ortovero e i documenti che ne comprovino l’ammontare residuo. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per le spese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale oppure per incamerare penali maturate anche prima della stipulazione formale del contratto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Assuntore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente della garanzia. L'Assuntore è svincolata solo dopo l’emissione obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del certificato contratto, entro 15 giorni dall’incameramento dell’importo. In caso di verifica ritardo, si applicherà una penale pari ad un ventesimo dell’importo da reintegrare, per ogni giorno naturale e consecutivo di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformiritardo. La polizza inoltre deve garanzia di esecuzione dovrà essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto presentata dall'Assuntore per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento l'accettazione alla data della stipula dei Verbali di tutte le obbligazioni inizio del servizio qualora quest’ultima intervenga prima della sottoscrizione del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta E Smaltimento Dei Rifiuti Solidi Urbani
Cauzione definitiva. 2Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento n° 50/2016 l'esecutore del servizio in oggetto, il concessionario contratto è tenuto, prima della stipulazione del contratto, obbligato a costituire una cauzione definitivagaranzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo che deve rimanere vincolata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia deve essere costituita con le modalità previste dall’artdi cui all’art. 103 del 93, c. 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina ; nel caso di polizza fideiussoria la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7del Comune di Montecatini Terme. La garanzia fideiussoria di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata conformità o comunque fino a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dodici mesi dalla data di notifica ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di apposito invitoavanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La garanzia copre tutto quanto previsto dall’art. 103, è tenuto al reintegro c. 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di Montecatini Terme avrà diritto di rivalersi di propria autorità della cauzione qualoracome sopra prestata ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune di Montecatini Terme abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte durante la gestione l'esecuzione del serviziocontratto. Nell’ipotesi di inottemperanza a tale richiesta l’ammontare corrispondente alla reintegrazione della cauzione definitiva, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in ai sensi dell’art. 103, c. 1, penultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, sarà trattenuto dai certificati di pagamento emessi. In caso di mancato reintegro il Comunevarianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, previa messa in mora se ritenuto opportuno dalla Comune di Montecatini Terme, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% del concessionariovalore aggiuntivo del contratto iniziale. Ai sensi dell’art. 103, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa c. 1, ultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, si applica l’art. 93, c. 7 del concessionario stessomedesimo D.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento L’appaltatore per la sottoscrizione del servizio in oggetto, il concessionario contratto è tenuto, prima della stipulazione del contratto, obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione definitiva, o fideiussione secondo le modalità previste dall’artdall'art. 103 93, commi 2 e 3 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 22 del C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione appaltante. La L'importo della cauzione definitiva è valida pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9provvisorie. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del contratto.
10risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il concessionario, entro La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa garanzia se questa sia stata parzialmente venuta meno in tutto o totalmente incamerata dal Comunein parte; in caso di mancato reintegro il Comuneinottemperanza, previa messa la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in mora caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, ecc.). In ragione della tipologia del concessionarioservizio, avrà che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la facoltà costituzione di recedere dal contratto cauzione o garanzia fideiussoria per colpa la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del concessionario stessoD.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto potrà di conseguenza essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiseguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitivadefinitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, secondo le modalità previste dall’art. 103 nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. 163/2006 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà definitiva potrà essere resa versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13 febbraio 1959 n° 449, oppure da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5ciò autorizzati. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella cauzione deve riportare la dichiarazione del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima fideiussore della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principalecod. civ., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 1957 del cod. civ. comma 2, del codice civile 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7dell'Appaltatore. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva è valida copre gli oneri per tutta la durata contrattuale ed è il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà svincolata solo dopo l’emissione definitivamente al momento dell’approvazione del certificato di verifica di conformità.
8conformità del servizio svolto, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le garanzie devono In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformiincamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto Resta salva, per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionarioStazione Appaltante, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto per colpa del concessionario stessoa discrezione della Stazione Appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiEntro il termine fissato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione dell’appalto e comunque prima di iniziare qualsiasi lavoro, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento l'Appaltatore deve versare, presso il Servizio Approvvigionamenti del servizio in oggettoCommittente, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione la cauzione definitiva mediante fidejussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fidejussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3ramo "Cauzioni Private". La mancata costituzione della cauzione è considerata valida a condizione che: . la garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà prestata possa essere resa escussa dal Beneficiario mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta al Fidejussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 e 1945 del Codice Civile; . la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo; . il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della stazione appaltante.
5garanzia prestata; . La garanzia fideiussoria ha durata pari la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile; . eventuali "condizioni generali" a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 stampa si riferiscano esclusivamente al rapporto contrattuale tra Contraente (sei mesil'Appaltatore) e Società Assicuratrice (Fidejussore) e non siano opponibili al Beneficiario (Brescia Mobilità o sua società controllata). Essa Il costo relativo alla garanzia è presentata a carico dell'Appaltatore. Nel caso in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o cui l'Appaltatore non versi la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecauzione entro il termine stabilito dal 1° comma, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la il contratto può essere risolto per sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7colpa. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata stabilita a garanzia dell’adempimento dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonchè delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo. In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, per gli eventuali danni subiti, nonché per tutte le somme che dovessero essere versate a terzi anche a titolo di sanzione, ecc. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto. La cauzione definitiva, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, avrà valore pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale. La cauzione definitiva è svincolata dopo l'emissione del verbale di accettazione definitiva (art. 41) per tutti i lavori eseguiti a fronte del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Condizioni Generali D’appalto
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiLa ditta aggiudicataria è tenuta a prestare, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione pari al 10% (dieci percento) dell’importo dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali controversie. La cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. A tal fine l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 🟃 di aver preso visione del presente foglio di xxxxx e condizioni e degli atti di gara; 🟃 di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957/1/c.c.; 🟃 di obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall'Amministrazione medesima; 🟃 di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. In assenza di cauzione non può avere luogo la stipula del contratto. L'ammontare della cauzione dovrà essere reintegrato ogni volta che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti in seguito all'applicazione delle penali, come previsto all'art. 9. Ove tale reintegro non venga effettuato entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione, sorge per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex 1456 c.c.
3, come previsto all'art. 17. La mancata costituzione della garanzia cauzione determina la decadenza dell’affidamentodell'aggiudicazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte con facoltà del Comune, che aggiudicherà il servizio soggetto appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Nuovo Codice degli Appalti, gli importi della cauzione sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensioneorganismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleIEC 17000, la rinuncia all'eccezione certificazione del sistema di cui all'artqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008. 1957, comma 2, Il possesso del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7requisito (certificazione di qualità) è comprovato dalla presentazione di copia conforme all'originale della predetta certificazione. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da parte del certificato Comune di verifica di conformitàLoano.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 2. a) A garanzia degli obblighi assuntidell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché dell’adempimento degli obblighi del risarcimento dei danni derivanti dall’affidamento dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del servizio in oggetto, il concessionario contratto è tenutoobbligato a costituire, prima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
b) Con apposita comunicazione tramite sistema verrà richiesto all’aggiudicatario provvisorio della stipulazione del contrattoprocedura di far pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione (xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx), a costituire idoneo documento in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente, comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artindirizzato alla Città Metropolitana di Firenze – P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica –Via Cavour, 1 – 50129 FIRENZE.
c) L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (co. 1 dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2co.2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledella stazione appaltante (co. 4 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016).
7. La cauzione definitiva d) Il deposito cauzionale è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo svincolato e restituito al contraente soltanto dopo l’emissione del certificato che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali - con evidenza della piena attivazione dei servizi di verifica di conformitàmanutenzione preventiva e correttiva - salariali e previdenziali.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre e) Nel caso di RTI la garanzia deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioniintestata a tutti gli offerenti (mandataria e mandante/i) e sottoscritta dalla Capogruppo.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artAd integrazione dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii., la garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l'importo sia inferiore a € 3.000,00), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale- Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali - IT 53 P 02008 05117000104068723, indicando ilpredetto codice lbane ilcodice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari al 10% (dieci percentoimporto rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
d) dell’importo contrattuale.mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
3. La mancata costituzione della e) mediante garanzia determina la decadenza dell’affidamentofidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, l’acquisizione della cauzione provvisoria n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Comunedecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione abbiano i requisiti minimidisolvibilità richiestidalla vigente normativa bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5assicurativa. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto fidejussoria di affidamentocui alle lettere c), maggiorata di 6 d) ed e) dovrà contenere anche lesottoindicate condizioni: "Il sottoscritto Istituto (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea bancario, assicurativo o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 del codice civile, la alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile e la sua operatività civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7beneficio di "Roma Capitale» presso la "Tesoreria Capitolina» . Il sottoscritto Istituto ...............................(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983). La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione sottoscrizione del certificato di verifica di conformità.
8garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri difirma del garante medesimo. Le garanzie devono Dovrà essere conformi allo schema tipo approvato redatta in conformità agli schemi approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformidelle Attività Produttive 12 marzo 2004 n.123. La polizza inoltre deve E' fatto obbligo all'esecutore di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata espressamente intestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni imprese facenti parte del contrattocostituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Condizioni Particolari Di Contratto
Cauzione definitiva. 21. A garanzia degli obblighi assuntiL'appaltatore, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione per la sottoscrizione del contratto, a deve costituire una cauzione garanzia, denominata "garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall’art" ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, d.Lgs 50/2016 pari al 10% (dieci percento) 10 dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
32. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione fidejussione bancaria o la polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
53. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella cessa di avere effetto solo alla data di emissione del servizio oggetto certificato di affidamento, maggiorata collaudo provvisorio o del certificato di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.regolare esecuzione
64. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.della stazione appaltante
75. La cauzione definitiva è valida per tutta mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 decadenza dell'affidamento e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro l'acquisizione della cauzione qualoraprovvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, durante che aggiudica l'appalto o la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessoconcessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntidel puntuale e regolare pagamento dei canoni e di ogni altra obbligazione nascente dal presente contratto, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio anche a titolo risarcitorio, ivi compresa la conservazione, la manutenzione dell’immobile e la sua puntuale restituzione alla scadenza contrattuale in oggettoperfetto stato di conservazione ed efficienza, il concessionario è tenutoConduttore rilascia in favore del Locatore polizza fidejussoria n. , prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016con garanzia sino alla concorrenza dell’importo di Euro , pari al 1050% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamentodel dell'importo complessivo del canone di aggiudicazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria così come risultante dall'esito concorsuale, rilasciata da parte in con n. del Comunee con validità sino al giorno , che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4debitamente quietanzata, dichiarando di aver preso attenta visione delle condizioni di contratto riportate in calce alla medesima polizza. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente prevede la rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione concedente. Riporta, inoltre, quale Xxxx competente esclusivo in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario quello di Xxxxxxx. La cauzione definitiva è valida validità della polizza fideiussoria di cui al presente articolo dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato presente contratto e comunque con efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di verifica garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformicontratto. La polizza inoltre deve fidejussoria dovrà essere rilasciata obbligatoriamente rinnovata alla sua scadenza, in caso di rinnovo del presente contratto, pena la risoluzione ipso iure del medesimo. La polizza fidejussoria se a scadenza annuale, a pena la decadenza del contratto di gestione (se richiesto unilateralmente dall'Amministrazione del Parco Riviera di Ulisse), dovrà essere rinnovata, annualmente, entro 180 giorni dalla scadenza della singola annualità di gestione ed entro tale termine il conduttore dovrà fornire ogni anno copia della quietanza di pagamento del relativo premio. In caso di recesso, per qualsiasi ragione, da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto parte della compagnia assicurativa che ha emesso la polizza fidejussoria, il Conduttore si obbliga a stipulare analoga polizza per il medesimo importo e per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni medesima durata in favore del contratto.
10. Il concessionario, Locatore fornendone originale quietanzato al Locatore entro e non oltre il termine di 15 giorni sette da tale evento, in mancanza il presente contratto si intenderà risolto ipso iure. Inoltre, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il Conduttore versa al Locatore l’importo di Euro 5.600,00 (quindici) giorni dalla data cinquemilaseicento/00), corrispondente a due mensilità di notifica canone di apposito invitolocazione, è tenuto a titolo di deposito cauzionale. La somma di cui sopra, corrisposta a titolo di deposito cauzionale, sarà riconsegnata dal Locatore al reintegro della cauzione qualora, durante Conduttore dopo la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessoregolare riconsegna dell’immobile e sulla medesima non maturerà alcun interesse.
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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale
Cauzione definitiva. 2. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi assuntistessi, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamentocauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte a titolo di impegno a favore del Comune, che aggiudicherà il servizio valore dei titoli deve essere al concorrente che segue nella graduatoria.corso del giorno del deposito;
4. Tale b) bonifico bancario con versamento presso: Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103 ABI: 05387 🡪 BPER BANCA CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX
c) garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione fideiussoria bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari abilitati iscritti all’albo speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e non assoggettati a provvedimenti che abbiano i requisiti minimi di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile e civile;
c) il garante pagherà la sua operatività entro 15 giorni somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
7d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato . La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione l’emissione, da parte della stazione appaltante, del certificato di verifica di conformità.
8CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto 102 comma 2 del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 D. Lgs. n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La 50/2016, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per fideiussoria, dopo la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni scadenza del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Gestione Delle Attività Per Il Progetto Vita Indipendente
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggettoContestualmente alla stipula dell'atto, il concessionario è tenutotenuto a prestare una garanzia definitiva di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, prima ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi nei tempi previsti e il pagamento del canone. La garanzia è prestata mediante deposito cauzionale non inferiore a due annualità di canone o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero equivalenti di legge con esclusione del beneficio della stipulazione preventiva escussione del contrattodebitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. La stessa dovrà avere validità per l’intera durata del contratto In particolare, a costituire una tale cauzione definitivadefinitiva potrà essere costituita con Pagamento secondo le vigenti procedure della normativa cosiddetta “PagoPA” (articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005)”causale deposito cauzionale”, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016la piattaforma informatica della Regione Puglia, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione indicata nella guida per il versamento della cauzione provvisoria da parte del Comuneprovvisoria, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante ovvero attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati primario istituto di credito o assicurativo in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia, e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e c.c., la sua operatività entro 15 giorni a giorni, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della Regione. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Regione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione tempestivamente reintegrata qualora, durante la gestione del servizioin corso d'opera, la stessa essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in totalmente, dalla Regione concedente. In caso di mancato reintegro il Comune, previa messa risoluzione del contratto di concessione disposta in mora danno del concessionario, avrà prima del completamento dell'intervento, la facoltà Regione ha diritto di recedere dal contratto avvalersi della garanzia (deposito cauzionale/polizza fideiussoria) per colpa del concessionario stessole maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
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Cauzione definitiva. 2. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi assuntistessi, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamentocauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte a titolo di impegno a favore del Comune, che aggiudicherà il servizio valore dei titoli deve essere al concorrente che segue nella graduatoria.corso del giorno del deposito;
4. Tale b) bonifico bancario con versamento presso: Conto di Tesoreria presso UBI BANCA SPA IBAN : IT 92 Q 03111 37350 000000015800 SWIFT - BIC: XXXXXX00 ABI: 03111 € UBI BANCA SPA CAB: 37350 € FALCONARA MARITTIMA CIN: Q C/C: 000000015800
c) garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione fideiussoria bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari abilitati iscritti all’albo speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e non assoggettati a provvedimenti che abbiano i requisiti minimi di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile e civile;
c) il garante pagherà la sua operatività entro 15 giorni somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
7d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato . La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione l’emissione, da parte della stazione appaltante, del certificato di verifica di conformità.
8CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto 102 comma 2 del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 D. Lgs. n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La 50/2016, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per fideiussoria, dopo la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni scadenza del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Gestione Delle Attività Per Il Progetto 'Vita Indipendente'
Cauzione definitiva. 2. A Nel termine di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva il Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante la garanzia degli obblighi assuntifideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una per cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artdi cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016Codice, nei modi e termini ivi previsti, pari al 10% 10 per cento dell'importo contrattuale, ovvero della percentuale specificata al predetto art. 103, in caso di ribasso superiore al 10 (dieci percentodieci) dell’importo contrattuale.
3per cento. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La documentazione richiesta dovrà essere inviata, digitalmente firmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa (o dal Procuratore, allegando in questo caso anche copia della Procura) unicamente alla casella di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero, in alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta documentazione in formato elettronico, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzati, ovvero consegnando a mano in busta chiusa al Protocollo Generale dell’Ente in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0. La mancata costituzione della garanzia garanzia, determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'articolo 103 da parte del Comunedella Stazione Appaltante, che aggiudicherà il servizio aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della Stazione Appaltante. La cauzione definitiva garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è valida progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per tutta le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la durata contrattuale ed sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8svincolato secondo la normativa vigente. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non modalità di svincolo saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per definite dal Settore cui è demandata la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni gestione del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Cauzione definitiva. 21. A Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto a prestare a garanzia degli obblighi assuntida esso assunti con la presente Concessione, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggettoper l'intera durata di esso, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitivacostituita in contanti o tramite una fideiussione bancaria od assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, di importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattualecomplessivamente offerto per tutta la durata del contratto, compreso gli eventuali due anni di proroga.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
52. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamentocui al comma 1, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledel Concessionario e dovrà avere durata di ulteriori 6 mesi oltre la data di scadenza dell'atto di concessione.
73. La In caso di escussione parziale o totale della stessa da parte del Concedente, il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia costituita ai sensi del comma 1.
4. Alla scadenza contrattuale, detta fideiussione bancaria o assicurativa verrà svincolata e la cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata in contanti verrà restituita, unitamente agli interessi legali sino ad allora maturati, solo dopo l’emissione del certificato a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, salvo il diritto del Concedente di conformitàcompensare detto importo con eventuali importi dovuti dal Concessionario a titolo di canoni o spese o altri oneri derivanti dalla concessione non adempiuti dal Concessionario stesso.
85. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di In tutte le obbligazioni ipotesi di decadenza previste nel contratto e nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del contrattoConcessionario, di danni riscontrati nell’immobile ed ogni eventuale credito, il Comune di Campagnano di Roma resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare del dovuto dalla cauzione senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Concessione d'Uso
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiL’Assuntore è tenuto a costituire, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima all’atto della stipulazione stipula del contratto, una garanzia di esecuzione a costituire una titolo di cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5complessivo dell’appalto. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e contratto di appalto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell’Assuntore o cattiva esecuzione del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6servizio. La garanzia può essere costituita nei seguenti modi:
A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione dalla gara:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
b) la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.del Committente;
7d) la durata per tutto il periodo contrattuale esteso alla data del collaudo finale, ovvero fino all’esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La cauzione definitiva è valida mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fideiussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata contrattuale dell’appalto e verrà restituita all’Assuntore al termine del contratto e dopo che l’Assuntore abbia concluso i propri obblighi contrattuali. Ogni qualvolta la garanzia venga ridotta ai sensi della precitata norma, l’Assuntore si impegna a fornire al comune di Lavagna i documenti che ne comprovino l’ammontare residuo. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per le spese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale oppure per incamerare penali maturate anche prima della stipulazione formale del contratto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Assuntore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente della garanzia. L'Assuntore è svincolata solo dopo l’emissione obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del certificato contratto, entro 15 giorni dall’incameramento dell’importo. In caso di verifica ritardo, si applicherà una penale pari ad un ventesimo dell’importo da reintegrare, per ogni giorno naturale e consecutivo di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformiritardo. La polizza inoltre deve garanzia di esecuzione dovrà essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto presentata dall'Assuntore per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento l'accettazione alla data della stipula dei Verbali di tutte le obbligazioni inizio del servizio qualora quest’ultima intervenga prima della sottoscrizione del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta Dei Rifiuti Solidi Urbani
Cauzione definitiva. 21. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del Salvo quanto previsto al titolo III per particolari tipi di contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dell’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell’altro contraente, nei contratti stipulati nell’interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque i non superiore al dieci per cento dell’importo dedotto in contratto
2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:
a. in denaro contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;
b. mediante fidejussione bancaria;
c. mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.
103. Il concessionarioPer le società cooperative la cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell’importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.
4. La cauzione deve essere prestata entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune. Le cauzioni prestate in numerario o in titoli di Stato devono essere versate alla Cassa Depositi e Prestiti, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invitoa meno che non abbiano durata inferiore a tre mesi nel qual caso possono essere versate alla tesoreria comunale salvo l’obbligo del versamento alla Cassa e con gli incassi straordinari, è tenuto al reintegro superi i due terzi della cauzione qualoradel tesoriere comunale.
5. I depositi per concorrere agli incanti devono essere eseguiti alla tesoreria comunale e non possono mai essere ricevuti dalla commissione di gara.
6. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratto, durante la gestione lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comunecontraente, previa messa in mora acquisizione della dichiarazione del concessionariosoggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del contratto dell’avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali e dell’attestazione resa dal responsabile della ragioneria comunale dell’avvenuta definizione della contabilità, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessocon deliberazione della giunta comunale.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenutoIl Concessionario dovrà, prima della stipulazione stipula dell'atto di Concessione, costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’Art.113 del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, D.Lgs.163/2006 di importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3contrattuale complessivo, in riferimento: • alle obbligazioni contrattuali; • al risarcimento degli eventuali danni e alle penali dipendenti dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali; • al rimborso di somme che, indebitamente. eventualmente, il Committente gli abbia corrisposto La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia definitiva dovrà essere resa costituita nei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982 n. 348, e cioè mediante fideiussione bancaria o da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati impresa di assicurazioni debitamente secondo la legislazione vigente. autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni Per la validità di tali forme di garanzia, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare: • di aver preso conoscenza di tutti i documenti contrattuali, di ogni clausola dei medesimi e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto ogni atto da essi citato; • di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ; • di rinunciare al termine semestrale di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice civile e 1957 c.c.; • che la sua garanzia avrà operatività entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è della Committenza (Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano); • di procedere a pagamento dell’intera somma garantita o di parte della medesima, su esplicita richiesta della Committenza (Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano), senza opporre alcuna eccezione e/o ritardo; • di ritenere valida la garanzia in oggetto per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformitàrapporto contrattuale.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il Il concessionario è tenutodovrà presentare, prima della stipulazione del contrattocontratto di gestione, a costituire una entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, la cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia definitiva dovrà essere resa costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da dagli intermediari finanziari abilitati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.1 0 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva e non assoggettati prevalente attività di rilascio di garanzie, a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchiciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si precisa che la suddetta cauzione: - dovrà avere validità almeno fino alla fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, escutibile a semplice richiesta comunque, la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui la stazione appaltante rilascerà specifica autorizzazione scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve allo svincolo; - dovrà espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, 2 del codice civile e Codice Civile; dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7del Comune di Calcio; - dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra il Comune e l'affidatario, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. ln ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente entro il termine sopraindicato sempre che non sussistano pendenze tra il Comune e l'affidatario e sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono potrà essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9incamerata dal Comune qualora l'affidatario receda dal contratto prima della scadenza fissata. La cauzione è prestata definitiva si intende a garanzia dell’adempimento garanzia: * dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato; * dell'eventuale risarcimento di tutte le obbligazioni danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; * del contratto.
10rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Il concessionarioLa cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla la data di notifica di apposito invitoscadenza, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune ed il concessionario del servizio, . Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessocauzione risultasse insufficiente. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.
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Samples: Concessione Per La Gestione E Conduzione Di Impianti Sportivi
Cauzione definitiva. 1. Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, ivi comprese quella della successiva fase di gestione e manutenzione come precisato nel successivo articolo 56 - Cauzione definitiva - rinvio, dell’importo e secondo le modalità specificati negli atti di gara.
2. A La garanzia degli obblighi assuntifideiussoria è presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento emessa da istituto autorizzato. Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a norma dell’articolo 113, comma 3 del servizio in oggettoD. lgs. 163/2010, il concessionario è tenuto, prima tenendo conto delle fasi della stipulazione realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, fermo restando che lo svincolo della quota riferibile alla fase di realizzazione dell’opera sarà disposto solo a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 seguito del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattualecollaudo in conformità all’articolo 26 della LP 26/1993 e xx.xx.
3. L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.
4. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, della stazione appaltante che aggiudicherà il servizio può avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957graduatoria ai sensi dell’articolo 113, comma 24, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione ComunaleD.Lgs. 163/2006.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiIl Concessionario, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci percento) dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione Tale cauzione definitiva è dovuta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta – comunque – salva la risarcibilità del maggior danno. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della garanzia determina serie UNI CEI EN 45000, la decadenza dell’affidamentocertificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, l’acquisizione in corso di validità, usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria pari al 50%. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5Concedente. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto stessa dovrà avere le caratteristiche di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve seguito indicate: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile e la sua operatività civile; prevedere espressamente che l’Amministrazione beneficiaria è esonerata dall’osservanza del termine di cui all’art. 1957 comma 1 del codice civile; risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione appaltante, con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa (ciò anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte del Concessionario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria); essere intestata al Comune di Frascati e riportare l’oggetto del contratto; avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, che avverrà a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione) da parte del Comune di Frascati, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia), con allegata copia del documento d’identità del soggetto; (In alternativa) essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del certificato d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di verifica rilascio di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato garanzie, con Decreto autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 dell’Economia e non saranno accettate polizze difformidelle Finanze. Il Committente ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La polizza inoltre deve garanzia dovrà essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento immediatamente reintegrata qualora, in fase di tutte le obbligazioni esecuzione del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa essa sia stata escussa parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso a seguito di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 1. L’Appaltatore deve prestare una cauzione definitiva pari a € 17.000,00 (diciassettemila), a garanzia della corretta esecuzione contrattuale.
2. La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:
(a) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(b) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A garanzia degli obblighi assuntidel decreto legislativo 17 marzo 1995, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del servizio decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in oggettovia esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, il concessionario è tenuton. 58, prima della stipulazione conformemente ai requisiti richiesti dall’articolo 75, comma 3, del contrattodecreto legislativo 12 aprile 2006, a costituire una cauzione definitivan. 163, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattualen. 169.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledel Committente.
74. La cauzione definitiva è valida garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata contrattuale ed è svincolata del contratto e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione a seguito dell’emissione del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
85. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre Se è prevista la corresponsione di successivi premi assicurativi l’Appaltatore deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionariopresentare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizioin occasione delle scadenze contrattualmente previste, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessopremio.
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Samples: Servizi Di Consulenza E Intermediazione Assicurativa
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire Il Concessionario deve prestare una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo contrattuale.
3, salvo gli incrementi disposti dall’articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. La mancata costituzione cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto - può essere costituita nei seguenti modi:
(a) mediante garanzia fideiussoria, intestata al Comune, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della garanzia determina la decadenza dell’affidamentoLegge 10 giugno 1982, l’acquisizione n. 348;
(b) mediante polizza fideiussoria, intestata al Comune, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della cauzione provvisoria Legge 10 giugno 1982, n. 348;
(c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte del Comunedi una società di revisione iscritta nell'albo previsto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchin. 58 articolo 161, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6conformemente ai requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 articolo 75 comma 3 come modificato dal Decreto Legislativo 19 settembre 2012 n. 169. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione appaltante. La cauzione definitiva è valida per tutta svincolata secondo quanto disposto dall’articolo 113 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Ogni qualvolta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformicauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, il concessionario si impegna a fornire al Committente i documenti comprovanti l’ammontare residuo della garanzia. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a garanzia dell’adempimento seguito di tutte le obbligazioni espresso svincolo da parte del contratto.
10Committente. Il concessionario, entro il termine Tale obbligo deve risultare nel contratto di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in fideiussione. In caso di mancato reintegro attivazione di nuovi contratti derivati il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà Concessionario s’impegna a presentare una nuova garanzia fideiussoria. Analogamente il Concessionario dovrà provvedere nel caso di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessorichiesta di attivazione di servizi analoghi.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 21. A garanzia La garanzia, a copertura degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, oneri per il concessionario è tenuto, prima della stipulazione mancato od inesatto adempimento del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artè stata costituita conformemente all’art. 103 113 del D.Lgs. 50/2016163/2006 mediante polizza fideiussoria n. _ della Società _, rilasciata dalla _ con sede in _, Via _, in data _, dell’importo di euro _ (in lettere), pari al 10_ % (dieci percento) dell’importo contrattualedi contratto, calcolata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
32. La mancata costituzione della garanzia determina Ai sensi dell’articolo 113, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006, la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledel Comune.
73. La cauzione definitiva definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, è valida per tutta la durata contrattuale ed è progressivamente svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformitàa misura dell'avanzamento dell'esecuzione.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
94. La cauzione è viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattocontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
105. Il concessionario, entro Responsabile Unico del Procedimento ha il termine diritto di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro valersi della cauzione qualoraper l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Responsabile Unico del Procedimento ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, durante delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento può chiedere all’appaltatore la gestione del servizio, la stessa reintegrazione della cauzione ove questa sia stata parzialmente venuta meno in tutto o totalmente incamerata dal Comunein parte; in caso di mancato reintegro il Comuneinottemperanza, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà reintegrazione si effettua a valere sui ratei di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessoprezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione definitiva. 2. 7.1 A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, assunti con il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del presente contratto, l'appaltatore si impegna a costituire una e consegnare in originale all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, apposita garanzia sotto forma di cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, o fideiussione pari al 10…..% (dieci percento) dell’importo dell'importo contrattuale, ossia pari ad € ………….. con scadenza non antecedente a ……….
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. 7.2 La garanzia fideiussoria ha durata pari di cui al precedente paragrafo, a quella del servizio oggetto scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 1957107 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, comma 2, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione ComunaleD. Lgs.
7. 7.3 La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione può essere costituita, in alternativa, a scelta dell’appaltatore, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del certificato debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di verifica tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di conformitàpegno a favore dell’Istituto.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. 7.4 La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del contratto.risarcimento dei danni conseguenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro 7.5 L’Istituto può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa garanzia ove questa sia stata parzialmente venuta meno in tutto o totalmente incamerata dal Comunein parte; in caso di mancato reintegro inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7.6 L’Istituto ha il Comunediritto di valersi della cauzione, previa messa nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture di beni e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in mora danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nei casi di appalti di servizi. L’Istituto può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Qualora la garanzia definitiva sia venuta meno in tutto o in parte l’Istituto può richiedere la reintegrazione della medesima; in tal caso l’affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta.
7.7 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito.
7.8 Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva, il suo contenuto e le riduzioni applicabili alla stessa si rinvia a quanto disposto dall’art. 103 del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessoD. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto d'Appalto Per La Fornitura Di Terreni Di Coltura
Cauzione definitiva. 2. a) A garanzia degli obblighi assuntidell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché dell’adempimento degli obblighi del risarcimento dei danni derivanti dall’affidamento dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del servizio in oggetto, il concessionario contratto è tenutoobbligato a costituire, prima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
b) Con apposita comunicazione tramite sistema verrà richiesto all’aggiudicatario provvisorio della stipulazione del contrattoprocedura di far pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione (xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx), a costituire idoneo documento in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente, comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artindirizzato alla Città Metropolitana di Firenze – P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica –Via Cavour, 1 – 50129 FIRENZE.
c) L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (co. 1 dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2co.2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledella stazione appaltante (co. 4 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016).
7. La d) Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali - con evidenza della piena attivazione dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva - salariali e previdenziali.
e) Alla cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del certificato D.Lgs n. 50/2016, come modificato in ultimo dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, nelle misure ivi contemplate. Qualora vi sia diritto alla riduzione in quanto impresa certificata, l’offerente – previa segnalazione in sede di verifica offerta del possesso dei relativi requisiti – dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di conformitàcertificazione.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre f) Nel caso di RTI la garanzia deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioniintestata a tutti gli offerenti (mandataria e mandante/i) e sottoscritta dalla Capogruppo.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Appalto Per La Manutenzione Annuale Delle Licenze Per Il Firewall Watchguard
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiPer ciascun Lotto, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggettol’aggiudicatario dovrà prestare, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3una cauzione/garanzia definitiva di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamentocauzione definitiva può essere costituita, l’acquisizione della a scelta del concorrente: ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA. In caso di cauzione provvisoria da parte del Comunedefinitiva costituita in contanti, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia relativo versamento dovrà essere resa effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato a AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Piazza Albania n. 35, Roma - Agenzia 19 SWIFT XXXXXXXX, causale: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, con un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; in caso di cauzione definitiva costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo; ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e non assoggettati delle Finanze, che siano sottoposti a provvedimenti revisione contabile da parte di sospensione/cancellazione dai relativi elenchiuna società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5con un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamentoXxxx l’esclusione, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente dovrà prevedere:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
(ii) la rinuncia all'eccezione espressa all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile e Codice Civile;
(iii) la sua operatività – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data su semplice richiesta scritta di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessoAMA.
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Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni assunte comprese quelle dipendenti da penali per inadempimento o ritardo, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contrattol'impresa assuntrice presta, a costituire una sue spese, reale e valida cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, costituita da garanzia pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3dell'importo totale del servizio mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria "autonoma a prima richiesta" a favore del Comune di Napoli. La mancata costituzione della garanzia determina polizza determinerà la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5revoca dell'affidamento. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di affidamento, maggiorata avere effetto solo dalla data di 6 (sei mesi)emissione della certificazione della regolarità dei servizi prestati. Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione In ogni caso la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 19571944, comma 2, 2c. del codice civile c.c. e la sua operatività entro 15 giorni l5 gg a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 del c.c.. La cauzione definitiva è valida per tutta sarà svincolata dopo la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni scadenza del contratto.
10, previa verifica ed attestazione liberatoria di regolare esecuzione, da parte del responsabile del procedimento. Il concessionarioNell'assicurazione fidejussoria dovrà essere prevista l'esclusione di qualsiasi riserva e/o eccezione che consentano l'inopponibilità da parte dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione, entro il nonché l'obbligo del garante per l'immediato pagamento, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, delle somme richieste per iscritto all'Amministrazione. L'impresa è obbligata a ricostituire la somma di garanzia fidejussoria nel termine di 15 (quindici) 10 giorni a partire dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione in cui il responsabile del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro servizio disporrà il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessopagamento richiesto dall'Amministrazione.
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Samples: Servizio Di Trasporto Funebre
Cauzione definitiva. 21. A garanzia La garanzia, a copertura degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, oneri per il concessionario è tenuto, prima della stipulazione mancato od inesatto adempimento del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artè stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 1134479 Elba Assicurazioni
2. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. D.Lgs n. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledel Comune di Casalecchio di Reno.
73. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di conformitàultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
94. La cauzione è viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattocontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
105. Il concessionario, entro Comune di Casalecchio di Reno ha il termine diritto di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro valersi della cauzione qualoraper l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, durante delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
6. Il Comune di Casalecchio di Reno può richiedere all’appaltatore la gestione del servizio, la stessa reintegrazione della cauzione ove questa sia stata parzialmente venuta meno in tutto o totalmente incamerata dal Comunein parte; in caso di mancato reintegro il Comuneinottemperanza, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà reintegrazione si effettua a valere sui ratei di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessoprezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Contract for Public Works
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima Al momento della stipulazione stipula del contratto, il Concessionario presenterà, a costituire una cauzione definitivafavore del Comune, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, garanzia definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati valore di stima dell’impianto e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6corrispondente ad € 184.104,00. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione appaltante. La fideiussione dovrà essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. Tale cauzione definitiva è valida resta vincolata per tutta la l’intera durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata contratto a garanzia dell’adempimento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del contratto.
10. Il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario, entro ivi compreso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; Concessionario in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora risoluzione del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa inadempienze del concessionario Concessionario stesso. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti, nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 2. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali , del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi assuntistessi , nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento a garanzia del servizio rimborso delle somme pagate in oggettopiu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale , il concessionario è tenutofatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno , prima della stipulazione del contratto, a l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016definitiva , pari al 10% (dieci percentoper cento dell'importo contrattuale). La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di: - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx , xxxxxx una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore del Comune; - contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale; - fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa . La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:
a) dell’importo contrattualeil garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
3b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il foro competente è quello di Ancona. La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato. La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del contratto. La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione . La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario , la reintegrazione della garanzia , ove questa sia venuta meno in tutto o in parte . In caso di inottemperanza , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore . La mancata costituzione della garanzia definitiva , determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta , da parte del Comune, della stazione appaltante che aggiudicherà il servizio aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria .
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Contract for Service Management
Cauzione definitiva. 21. A garanzia La garanzia, a copertura degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, oneri per il concessionario è tenuto, prima della stipulazione mancato od inesatto adempimento del contratto, a costituire una cauzione definitivaè stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 2224030 emessa da Compagnie francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia (Coface) in data 10.09.2018 per un importo di euro 8.095,00.--------
2. Ai sensi dell’articolo 103, secondo le modalità previste dall’art. 103 comma 4, del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 s.m.i., pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2, del codice civile.--------
73. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.di
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
94. La cauzione è viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattocontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
105. Il concessionario, entro L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il termine diritto di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro valersi della cauzione qualoraper l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore.-----------------------------------------------------------
6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, durante delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la gestione del servizio, la stessa reintegrazione della cauzione ove questa sia stata parzialmente venuta meno in tutto o totalmente incamerata dal Comunein parte; in caso di mancato reintegro il Comuneinottemperanza, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà reintegrazione si effettua a valere sui ratei di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessoprezzo da corrispondere all’Appaltatore.
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Samples: Contratto D’appalto
Cauzione definitiva. 2Il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto quadro, ha costituito garanzie definitive, una per ciascuna delle Istituzioni firmatarie dello stesso, ai sensi dell’art. A garanzia degli obblighi assunti103 del Codice, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento per un ammontare pari al 10% del servizio massimale contrattuale previsto da ciascuna Istituzione, ovvero, pari alla maggiore percentuale determinata in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione applicazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste disposto di cui dall’art. 103 del D.Lgsd.lgs. 50/201650/2016 e s.m.i, pari in caso di ribassi superiori al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento20%, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo e precisamente polizza fideiussoria n. …..emessa a favore di AGCM in data…. dalla , con sede a …… in via….., per un importo di euro , ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, tenuto conto del ribasso offerto pari al della base d’asta, nonché della riduzione della garanzia del ( per es. possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:2015); polizza fideiussoria n. …..emessa, a favore della Consob in data…. dalla …………….., con sede a …… in via….., per un importo di euro , ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, tenuto conto del ribasso offerto pari al ….. della base d’asta, nonché della riduzione della garanzia del ….. (per es. possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:2015) Detta cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nel contratto quadro, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del contratto.
10risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti a seguito della stipula dei contratti esecutivi con ciascuna delle due Istituzioni, firmatarie dell’Accordo Quadro. Il concessionarioResta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, entro il e, comunque, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica di apposito invitoricevimento della comunicazione, è tenuto al reintegro della la cauzione qualoranel caso in cui l’AGCM, ovvero, la Consob abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.vigenza contrattuale;
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Brokeraggio Assicurativo
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiRelativamente alla gestione dell'impianto, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione fase di stipula del contratto, a costituire una garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definiva pari al 10% dell'importo del canone (dieci percentoabbattuto) dell’importo contrattualemoltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fedejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni. Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: “La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c.
3, con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all’art. La mancata costituzione 1944 c.c. Lo svincolo della garanzia determina la decadenza dell’affidamentopresente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del ComuneComune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che aggiudicherà liberi il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10prestata. Il concessionario, pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di 15 (quindici) trenta giorni dalla data di notifica di apposito invitodal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”. La fideiussione, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora a scelta del concessionario, avrà potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, al Servizio Gestione Sport, la facoltà concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di recedere cui agli artt. 21 e 22 senza indennizzo alcuno a favore del concessionario. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal contratto per colpa del concessionario stessoe fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento.
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Cauzione definitiva. 2. A La Ditta aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione una garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, fideiussoria pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione con- trattuale per l’intera durata della locazione, (€.81.000,00x10%=€.8.100,00), dovuta al concessionario a garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, non- ché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere duran- te la gestione, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione cattiva ese- cuzione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o Il Locatario è obbligato a reintegrare la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione cauzione di cui all'art. 1957il Co- mune abbia dovuto avvalersi, comma 2in tutto o in parte, durante l’esecuzione del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7contrat- to. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per proce- dere in tal senso Il Locatario ha prestato a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione mediante polizza fidejussoria numero ….. dell’importo di Euro 6.480,00 (seimila- quattrocentoottanta) emessa da ………… agenzia di ……, in data……. L’Appaltatore ha goduto del certificato beneficio di verifica cui all'articolo 40 comma 7 del Decreto Legislativo 12.04.2006 numero 163, in quanto risulta in possesso dell’attestazione di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere qualità della serie ISO 9001:2008 rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per organismi accreditati. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Ap- paltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzio- ne. L'Appaltatore dovrà reintegrare la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, va- lersi in tutto o in parte di essa.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Contratto Di Locazione
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiseguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitivadefinitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, secondo le modalità previste dall’art. nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3n.50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà definitiva potrà essere resa versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5ciò autorizzati. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella cauzione deve riportare la dichiarazione del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima fideiussore della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 1957 del c.c. comma 2, del codice civile 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7del Committente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva è valida copre gli oneri per tutta il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni previste dal presente appalto e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10Contratto. Il concessionario, entro il termine predetto deve intendersi come data effettiva di 15 (quindici) giorni dalla data conclusione del rapporto contrattuale. In caso di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizioviolazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la stessa sia stata parzialmente cauzione potrà essere incamerata, totalmente o totalmente incamerata parzialmente, dal Comune; in caso di mancato reintegro Committente. Resta salva, per il ComuneCommittente, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto per colpa a discrezione del concessionario stessoCommittente.
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Cauzione definitiva. 2. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi assuntistessi, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamentocauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte a titolo di pegno a favore del Comune, che aggiudicherà il servizio valore dei titoli deve essere al concorrente che segue nella graduatoria.corso del giorno del deposito;
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante b) contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale: Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103 ABI: 05387 🡪 BPER BANCA CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX
c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati iscritti all’albo speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a provvedimenti revisione contabile da parte di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 1944 del cod. civ.
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile e civile;
c) il garante pagherà la sua operatività entro 15 giorni somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
7d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione garanzia non può essere modificata senza il consenso del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quando il Comune, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e dichiarazione scritta, non saranno accettate polizze difformiavrà autorizzato. La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per fideiussoria, dopo la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni scadenza del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Affidamento Gestione Delle Attività Per Assistenza Educativa
Cauzione definitiva. 2. A garanzia copertura definitiva degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, oneri per il concessionario è tenuto, prima della stipulazione mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e del contratto, l'appaltatore sarà obbligato a costituire una cauzione definitiva, garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dall’art. 103 l'art.103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della In caso di garanzia determina la decadenza dell’affidamentosotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia l'impresa di assicurazione dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento effettuato su semplice richiesta dell'Ente entro 15 giorni senza eccezioni a questa opponibili anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente e da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che la rinuncia contraente sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale i cui all'art.1944 del C.C. Che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita; Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 19571957 del C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, comma 2anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse. La cauzione definitiva è valida )HUPR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW GHO 'OJV garanzia dovesse ridursi per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, reintegro entro il termine di 15 (quindici) dieci giorni dalla data di notifica di apposito invitodal ricevimento delle relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, è tenuto al reintegro da parte dell'Amministrazione, della cauzione qualoraprovvisoria. L'appalto potrà, durante di conseguenza, essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Lo svincolo sarà disposto dall'Amministrazione solo allo scadere del termine finale del contratto, accertata la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessocompleta e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile tra Ente ed Impresa.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntidell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento l'Appaltatore al momento della sottoscrizione del servizio in oggettocontratto è obbligato a prestare, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una nelle forme di legge previste la cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo contrattualedell'importo contrattuale complessivo, mediante garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, o altro titolo equipollente della durata di mesi 36 (trentasei) a far data dell’emissione del Certificato di collaudo. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi di esecuzione delle installazioni. Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto l'Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. La fideiussione deve essere corredata dalla dichiarazione dell'Istituto emittente di impegnarsi ad effettuare, qualora il soggetto beneficiario intendesse disporre della cauzione, il pagamento in suo favore entro 15 (quindici) giorni, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o documentazioni relative all'inadempimento che ha dato luogo alla escussione della fideiussione, nonché con l'esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore ai sensi dell'articolo 1944, comma secondo, c.c. La cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sarà svincolata, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c.
3, alla data di completamento di tutte le prestazioni contrattuali (garanzia compresa). La prestazione della cauzione non libera l'Appaltatore dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore all'importo della cauzione stessa. La mancata costituzione della garanzia determina determinerà la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comunedell'Amministrazione, che aggiudicherà fermo restando il servizio diritto al concorrente che segue nella graduatoriarisarcimento per il maggior danno.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 21. A garanzia degli obblighi assuntiLa Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell‟art. 103, comma 1, del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire D.Lgs.50/16 e smi una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari ad € 180.000,00 a garanzia dell‟esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mancato pagamento dei canoni, dell‟eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l‟Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltantecattiva esecuzione del servizio.
52. La garanzia fideiussoria ha cauzione definitiva dovrà avere una durata pari a quella del contratto e s‟intenderà automaticamente prorogata qualora, entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l‟Amministrazione appaltante e l‟Impresa a cui è affidato il servizio.
3. Resta salvo per l‟Amministrazione appaltante l‟esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta a cui è affidato il servizio oggetto di affidamentoè obbligata a reintegrare la cauzione nella misura cui l‟appaltante è stato costretto ad avvalersene, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea tutto o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione in parte, durante l‟esecuzione del contratto.
4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
5. Lo svincolo verrà autorizzato previa richiesta della Ditta appaltatrice a cui è affidato il servizio. 21
6. La fideiussione bancaria o cauzione, prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma in cauzione, senza poter eccepire il beneficio alla preventiva escussione del debitore principale previsto dall‟art. 1944 del c.c. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell‟obbligazione principale secondo quanto prescritto all‟art. 1957, 2° comma del c.c. La polizza assicurativa di assicurazione dovrà essere stipulata per l‟esecuzione del presente affidamento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione appaltante. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in In caso di mancato reintegro il Comuneraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, previa messa su mandato irrevocabile, dalla mandataria in mora nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del concessionario, avrà la facoltà Codice di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.e contratti
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 2L'Appaltante, direttamente e/o tramite propri incaricati, avrà diritto di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento del servizio, senza particolari preavvisi e con l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere alle richieste, domande e verifiche sul servizio medesimo. A garanzia degli del puntuale adempimento dei propri obblighi assunticontrattuali l'Appaltatore ha consegnato all'Appaltante una fideiussione bancaria/assicurativa, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggettodi primario Istituto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una di importo pari ad Euro nr. ………………………emessa da Tale cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione deve prevedere espressamente: - operatività della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7senza eccezione alcuna; - reintegro automatico in caso di escussione parziale a carico dell'Appaltatore; - rinuncia al beneficio della preveniva escussione del debitore principale di cui all’art. La 1944 del C.c; - rinuncia dei termini posti nell'art. 1957 del Ce. per quanto attiene all'inizio o prosecuzione delle azioni giudiziali. Resta inteso che il testo definitivo della fideiussione dovrà essere preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere variazioni/modifiche al documento stesso. L'efficacia della cauzione definitiva è valida deve estendersi per tutta la durata contrattuale ed è svincolata del contratto fino a tre mesi (90 giorni) dopo la scadenza naturale o anticipata del contratto e comunque sino al momento in cui la Stazione Appaltante dispone la liberazione del debitore, accertando la regolarità dello svolgimento del servizio. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del alla data di emissione dei certificato di verifica regolare esecuzione di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto tutte ie prestazioni oggetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformiservizio. La polizza inoltre deve essere rilasciata garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 1 1 3 del D.Lgs. 193/2006. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la Stazione Appaltante può far valere sul deposito cauzionale i crediti derivati in suo favore dal presente appalto. In tal caso, l'Appaltatore è obbligato ad reintegrare il deposito cauzionale entro 15 giorni da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioniquello della notificazione del relativo avviso.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Public Service Contract
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto d'appalto, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggettol'Appaltatore dovrà costituire, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell'art. 103 113 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3, in favore dell’Azienda ASL n. 7. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà potrà essere resa prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da dagli intermediari finanziari abilitati iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchidelle finanze, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamentoe deve prevedere, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente particolare, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile. L'operatività della cauzione definitiva, valida anche per il recupero delle penali contrattuali, dovrà avvenire entro 15 giorni a quindici giorni, dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
dell’Azienda ASL n. 7. La cauzione definitiva è valida per tutta dovrà essere irrevocabile e dovrà riportare la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformisottoscrizione autenticata da un notaio. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9revoca dell'aggiudicazione e il conseguente incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione è prestata definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto d'appalto e cessa di avere effetto a garanzia dell’adempimento completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni del contrattuali in capo all'aggiudicatario, in virtù della stipula dello stesso contratto.
10. Il concessionarioQualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi, entro il termine per effetto dell'applicazione di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invitopenali, è tenuto o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito. La cauzione qualoradefinitiva deve coprire, durante per l'intero periodo di validità del contratto, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dello stesso. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la gestione completa e regolare esecuzione dell'appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del serviziocontratto, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessodurata e l'efficacia della cauzione sino alla conclusione dei lavori.
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Samples: Appalto Misto Di Lavori Di Manutenzione Edile E Di Servizi
Cauzione definitiva. 2. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi della convenzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi assuntistessi, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggettodeve essere versata dalla Cooperativa, il concessionario è tenuto, prima all’atto della stipulazione della convenzione, apposita cauzione pari ad € …………… nella misura del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo contrattuale.
3del finanziamento complessivo massimo previsto per tutta la durata della convenzione. La mancata costituzione cauzione può essere costituita con le modalità richiamate dall'art. 6 della garanzia determina la decadenza dell’affidamentolegge 10 dicembre 1981, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comunen. 741, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa e cioè mediante fideiussione bancaria o ovvero polizza assicurativa o polizza assicurativa, rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti imprese di sospensione/cancellazione dai relativi elenchiassicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. Nel caso detta cauzione venga costituita mediante fidejussione, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
5a. di aver preso visione del presente avviso;
b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella 1957 del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi)c.c. Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della ed alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione garantito;
c. di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività assicurare l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.del Comune;
7d. di obbligarsi a versare al committente entro 30 giorni dalla sua semplice richiesta, la somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune;
e. di mantenere la validità della fidejussione fino alla restituzione dell'originale o dichiarazione liberatoria del Comune. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la durata della convenzione, per fatto della cooperativa, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione della convenzione. Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Cooperativa è obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della Cooperativa, prelevandone l'importo dal finanziamento riconosciuto e previo avviso scritto da comunicare alla Cooperativa. La cauzione definitiva è valida per tutta resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la durata contrattuale ed è svincolata solo scadenza della convenzione. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa che sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessotal senso.
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Samples: Convenzione Per La Coprogrammazione E Gestione Dei Servizi Per La Prima Infanzia
Cauzione definitiva. 21. A garanzia degli obblighi assuntiL'Appaltatore, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento ai sensi dell'art. 113 del servizio in oggetto, il concessionario è tenutoD.Lgs. 163/2006 e xx.xx., prima della stipulazione del contratto, contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura fissata del dieci per cento (10%) dell'im- porto contrattuale con forme e modalità indicate nella citata norma.
2. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; resta inteso che la Società Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% in caso di applicazione delle medesime penali non pagate entro quindici (dieci percento15) dell’importo contrattualegiorni.
3. La mancata costituzione Qualora l'ammontare della garanzia determina la decadenza dell’affidamentodovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’acquisizione l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà stessa entro il servizio al concorrente che segue nella graduatoriatermine di giorni dieci (10) dal ricevimento della relativa richiesta della Società Appaltante.
4. Tale garanzia dovrà essere resa In caso di inadempimento alle obbligazioni previste dal presente articolo la Società appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti lettera raccomandata con ricevuta di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteritorno.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamentofideiussoria, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elen- co speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente espres- samente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all'ecce- zione di cui all'art. 19571957 comma II c.c., comma 2nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledella Società appaltante.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società Appaltante che procederà ad aggiudicare l'appalto al concor- rente che segue nella graduatoria.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire Il Concessionario deve prestare una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva pari a al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo contrattuale.
3del valore della concessione, pari a € 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento/00 euro), a garanzia della corretta esecuzione contrattuale e del pagamento del canone di concessione. La mancata costituzione garanzia è quindi prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui l’appaltatore sia riconosciuto inadempiente. La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:
(a) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della garanzia determina la decadenza dell’affidamentolegge 10 giugno 1982, l’acquisizione n. 348;
(b) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della cauzione provvisoria legge 10 giugno 1982, n. 348;
(c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Comunedecreto legislativo 24 febbraio 1998, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchin. 58, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5conformemente ai requisiti richiesti dall’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7del Committente. La cauzione definitiva è valida garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata contrattuale ed è svincolata del contratto e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione a seguito dell’emissione del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica finale di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è restituita al concessionario alla scadenza della concessione e dopo che esso ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione medesima. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. In caso di proroga del contratto il concessionario s’impegna a mantenere la garanzia fideiussoria per tutto il periodo successivo. La garanzia è prestata a prescindere dal regolare versamento dei premi assicurativi da parte del Concessionario. La mancata costituzione della garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni come sopra richiesta, determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del contratto.
10Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria. Il concessionario, La cauzione deve essere reintegrata ogni qualvolta risulti diminuita per detrazioni fatte in seguito ad inadempienze e comunque entro il termine di 15 (quindici) otto giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione richiesta del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessosotto pena della revoca della concessione.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Illuminazione Votiva Nel Cimitero Comunale
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiL'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione per la sottoscrizione del contratto, a costituire una cauzione idonea garanzia definitiva, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei termini e secondo le modalità previste dall’artindicate dall'art. 103 e dall'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) l'operatività e quindi il pagamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (dieci percentoquindici) dell’importo contrattuale.giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
3b) la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo e intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
d) la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento esatto e tempestivo di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. L'Appaltatore si impegna a reintegrare la cauzione medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità: • 20% al 30 giugno 2022; • 20% al 30 giugno 2023; • 20% al 30 giugno 2024. L'ammontare residuo, pari al 40%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità. In caso di rinnovo, l'ammontare residuo resta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per l'intera durata del rinnovo. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamentodall'affidamento e l'acquisizione, l’acquisizione da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue nella in graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiRelativamente alla gestione dell'impianto, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione fase di stipula del contratto, a costituire una garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definiva pari al 10% dell'importo del canone (dieci percentoabbattuto) dell’importo contrattualemoltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fedejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni. Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: “La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c.
3, con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all’art. La mancata costituzione 1944 c.c. Lo svincolo della garanzia determina la decadenza dell’affidamentopresente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del ComuneComune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che aggiudicherà liberi il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10prestata. Il concessionario, pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di 15 (quindici) trenta giorni dalla data di notifica di apposito invitodal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”. La fideiussione, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora a scelta del concessionario, avrà potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, al Servizio Gestione Sport, la facoltà concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di recedere cui agli artt. 20 e 21 senza indennizzo alcuno a favore del concessionario. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal contratto per colpa del concessionario stessoe fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntidel versamento delle somme, nonché dell’adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggettooggetto del presente capitolato speciale, il concessionario la società aggiudicataria è tenutotenuta a costituire, prima della stipulazione del contrattocontratto di concessione, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016costituita ai sensi della L. 10 giugno 1982, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamenton. 348, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati assicurativa, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n.163/2006, per un importo non assoggettati a provvedimenti inferiore al 10% dell’offerta relativa al triennio di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5gestione. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa della concessione; essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione contratto di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7concessione. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta vincolata al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9termine della concessione. La cauzione è prestata a garanzia garanzia: − del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria al Comune; − dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il concessionarioLa società aggiudicataria, entro il termine di 15 20 (quindiciventi) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto tenuta al reintegro della cauzione qualoracauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comunedall’Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro il Comunel’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, della società aggiudicataria avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessodella società aggiudicataria. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione Comunale che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell’addebito, notificata a mezzo raccomandata AR, e conseguente costituzione in mora della società aggiudicataria, il tutto nel puntuale rispetto della Legge n. 241/1990.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art12.1 Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016codice dei contratti l’Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10% (dieci percento) dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale, corrispondente al valore complessivo presunto della concessione.
3. La mancata costituzione della garanzia determina 12.2 Nel caso di fideiussione, qualora la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza stessa sia rilasciata da intermediari finanziari abilitati iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedelle Finanze.
5. 12.3 La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in originale cartacea tutto o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contrattoin parte.
612.4 Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile e la sua operatività civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledella stazione appaltante, con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa; Consorzio Brianteo Villa Greppi - Protocollo n.0001297 del 20-06-2019 in partenz
4. essere resa in favore del “Consorzio Xxxxxxxx Xxxxx Greppi”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. 12.5 Le garanzie fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto decreto del Ministero Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazionidei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assuntiassunti in dipendenza del presente servizio, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento l’Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del servizio in oggetto10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 incrementato ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 50/2016163/06. Detto deposito cauzionale può essere prestato:
a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, pari al 10% (dieci percentoche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto all’art. 161 del D.Lgs. 58/98;
c) dell’importo contrattuale.mediante assegno circolare non trasferibile;
3d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussione deve prevedere espressamente prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, all’art.1957 co. 2 del codice civile e civile; - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledell'Università; - una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione del servizio; - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa. In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit S.p.
7A. – xxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx, indicando la seguente causale: "Cauzione definitiva relativa al servizio di manutenzione programmata e comodato d’uso degli estintori a servizio degli edifici dell’Università - CIG 6108926D33”. La Qualora la cauzione definitiva è valida per tutta venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono stessa dovrà essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata corredata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto dichiarazione dell’Appaltatore contenente l’indicazione che il Foro competente per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento In caso di tutte le obbligazioni incameramento parziale o totale del contratto.
10. Il concessionariodeposito, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine di 15 (quindici) 10 giorni dalla data di notifica di apposito invitolavorativi dall’effettuazione della trattenuta sulla cauzione, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso per una somma di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessopari importo.
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Samples: Servizio Di Manutenzione Programmata E Comodato D’uso Degli Estintori
Cauzione definitiva. 23. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunticontrattuali, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggettol'Aggiudicatario ha costituito, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell’Art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari una cauzione definitiva a favore dell’Amministrazione per l’intera durata dell’Accordo Quadro, di € ,00 ( _//00) corrispondente al 10% (dieci percento) _ per cento dell’importo contrattuale.
3, quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D. Lgs. La mancata costituzione della 50/2016, mediante garanzia determina n. _ rilasciata in data _ _ dalla _ , con sede in , Via _ n. Partita IVA _ – acquisita con la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.nota prot. n. _ in data __ ;
4. Tale La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati dell’esatto e non assoggettati corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchigaranzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltantesalva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario, anche quelli a quella del servizio oggetto fronte dei quali è prevista l’applicazione di affidamentopenali e, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contrattopertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, può rivalersi sulla cauzione.
6. La fideiussione bancaria o garanzia opera per tutta la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio durata dell’Accordo Quadro e sarà svincolata a seguito della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunalepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformitàprevio consenso espresso in forma scritta.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta provvedere al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro lavorativi dal ricevimento della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessorelativa richiesta.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mezzi Fuoristrada Tipo Pick Up
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima Prima della stipulazione stipula del contratto, a l'OEA deve costituire una cauzione definitivagaranzia fideiussoria che, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016essendo il possesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, sarà pari al 105% (dieci percento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamentocauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al concorrente che segue nella graduatoria.
4valore delle fideiussione. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la Codice Civile. Il Comune di Vaccarizzo Albanese ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua operatività entro 15 giorni ragione di credito nei confronti dell'OEA in dipendenza del Contratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione. Il Comune di Vaccarizzo Albanese si rivale della cauzione in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, l'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento. Su richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7dell'Amministrazione, l'OEA è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente e l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale all'avente diritto solo ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 qualsiasi specie e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto risulteranno danni imputabili all'OEA, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per la Vigilanza sulle Assicurazioniil fatto dei quali l'OEA debba rispondere.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 21. A L'IMPRESA, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento .
2. Il valore del servizio in oggetto, il concessionario deposito cauzionale è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 1010,00% (dieci percentodieci/00 %) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10,00%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00 %; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00%.
3. Visto il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 dichiarato e comprovato dall’IMPRESA in sede di gara, l’importo della garanzia è ridotto del 50%.
4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a) deposito in contanti;
b) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
c) libretto di deposito al portatore;
d) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Fondazione Xxxxxx Xxxx.
5. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
6. Nel caso in cui l’Impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - presentata in carta legale o resa legale; - sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità: - con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti; oppure - con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. - massimale o importo garantito pari al 10,00% dell’importo contrattuale, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
a) “la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Fondazione Xxxxxx Xxxx non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione”;
b) “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, nonché all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
c) “non può essere opposto alla Fondazione Xxxxxx Xxxx l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
d) “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Xxxxxx Xxxx è quello in cui ha sede la medesima”;
e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti.
8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comunedella FEM, che aggiudicherà il servizio aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
49. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno Non sono accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattocarico della FEM.
10. Il concessionarioSalvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente CSA; in tal caso, l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro il termine 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
11. In caso di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro proroga del contratto la durata della cauzione qualora, durante deve essere prorogata per la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessodurata prevista della proroga.
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Samples: Fornitura Di Gas Puri
Cauzione definitiva. 2A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente contratto e a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte del Comune di Ostuni delle azioni che più riterrà opportune, l’appaltatore ha costituito, a norma dell’art. 103, comma 1) del D.L.vo n. 50/2016, apposita cauzione definitiva dell’importo di €. ----------- -- tramite polizza fideiussoria n.----------------------- rilasciata in data ---------- dalla R-------- ----------------------- Agenzia di ------------- – cod da svincolarsi a norma di legge. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune di Ostuni avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. A pena di risoluzione contrattuale, in caso di escussione totale o parziale della Cauzione da parte del Comune per inadempimenti e/o prelievo della eventuale quota a seguito di applicazione di penali, l’importo della garanzia degli obblighi assuntidovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato entro 10 giorni da parte dell’Appaltatore: in caso di mancato ripristino, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione la reintegrazione si effettua a valere sulle rate mensili da corrispondere all’Appaltatore. Nel caso di integrazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione l’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia determina la decadenza dell’affidamentoin misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione alle stesse condizioni di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7al presente articolo. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla permanere fino alla data di notifica conclusione del presente contratto e comunque sino alla data di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione liquidazione dell’ultima rata mensile di pagamento del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stessocorrispettivo.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 2. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunticontrattuali derivanti dal presente contratto, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), rilasciata in data …….. dal ……., resa ai sensi dell’art. 103 del servizio Codice, in oggettofavore dell’Amministrazione. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto ( …. mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il concessionario è tenutotermine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, prima della stipulazione in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Comunedell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, che aggiudicherà l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5contratto. La garanzia fideiussoria ha durata pari in questione è progressivamente svincolata a quella misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del servizio oggetto committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di affidamentoavanzamento o di analogo documento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Amministrazione ha diritto di valersi della formale sottoscrizione cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Contract for the Supply and Maintenance of Breathalyzer Test Benches
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento Consorzio Brianteo Villa Greppi - Protocollo n.0001678 del servizio 07-08-2018 in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’artpartenz
12.1 Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016codice dei contratti l’Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10% (dieci percento) dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale, corrispondente al valore complessivo presunto della concessione.
3. La mancata costituzione della garanzia determina 12.2 Nel caso di fideiussione, qualora la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza stessa sia rilasciata da intermediari finanziari abilitati iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedelle Finanze.
5. 12.3 La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in originale cartacea tutto o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contrattoin parte.
612.4 Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile e la sua operatività civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunaledella stazione appaltante, con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del “Consorzio Xxxxxxxx Xxxxx Greppi”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. 12.5 Le garanzie fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto decreto del Ministero Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazionidei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima Prima della stipulazione stipula del contratto, a l'OEA deve costituire una cauzione definitivagaranzia fideiussoria che, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016essendo il possesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, sarà pari al 105% (dieci percento) dell’importo dell'importo contrattuale.
3. La mancata costituzione cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4fideiussione. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la Codice Civile. Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua operatività entro 15 giorni ragione di credito nei confronti dell'OEA in dipendenza del Contratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione. Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si rivale della cauzione in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, l'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento. Su richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7dell'Amministrazione, l'OEA è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente e l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale all'avente diritto solo ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 qualsiasi specie e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto risulteranno danni imputabili all'OEA, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per la Vigilanza sulle Assicurazioniil fatto dei quali l'OEA debba rispondere.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 2Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. A 163/2006, é richiesta una garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contrattofidejussoria, a costituire una titolo di cauzione definitiva, secondo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prevista con le modalità previste dall’artdi cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, 2 del codice civile e la sua operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7della stazione appaltante. La cauzione definitiva é progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione é svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, e automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è valida prestata. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per tutta la durata contrattuale ed è svincolata il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di conformitàregolare esecuzione.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
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