Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: Contract for Services

Cauzione definitiva. A Al momento della stipula del contratto, il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'artdefinitiva pari al 10% del valore della concessione così come definito all'art.5. 103, la cauzione definitiva con la modalità della La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 c.c.1957, co. 2 comma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa. Il Concedente ha il diritto di valersi della garanzia si estende sino alla data cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di emissione risoluzione del certificato contratto disposta in danno del Concessionario. Sempre il Concedente ha inoltre il diritto di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante quanto dovuto dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e Concessionario per le entità anzidettiinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, è automaticodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, senza necessità protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di benestare dell'amministrazione affidanteesecuzione del contratto. La garanzia deve essere resa operativa entro quindici giorni, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, a semplice richiesta scritta da parte dell’appaltatore o del concessionarioComune. In caso di incameramento parziale, degli stati l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge, entro il termine di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.quindici giorni dalla richiesta

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di: a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di impegno a favore del Comune, il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito; b) bonifico bancario con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione versamento presso: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0002663-26/05/2022-D472-DF-0031-0007-C 0057 Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103 ABI: 05387 🡪 BPER BANCA CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX c) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo speciale di cui all'artall’art. 106, D.Lgs. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 1993 n. 38385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e garanzie, che sono sottoposti sottoposte a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'art. 161, D.Lgs161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 1998 n. 58 n. in data rilasciata e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualevigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per contenere espressamente le seguenti condizioni : a) il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1944 del cod. civ.; b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c.c., co. c. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, del codice civile; c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima; d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona. La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato. La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione, da parte della stazione appaltante, del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione 102 comma 2 del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificatoD. Lgs. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticon. 50/2016, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantela materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, con dopo la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o scadenza del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentecontratto.

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Samples: Contract for Management of Services

Cauzione definitiva. A 1. Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, ivi comprese quella della successiva fase di gestione e manutenzione come precisato nel successivo articolo 56 - Cauzione definitiva - rinvio, dell’importo e secondo le modalità specificati negli atti di gara. 2. La garanzia fideiussoria è presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato. Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a norma dell’articolo 113, comma 3 del D. lgs. 163/2010, tenendo conto delle obbligazioni assunte fasi della realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, fermo restando che lo svincolo della quota riferibile alla fase di realizzazione dell’opera sarà disposto solo a seguito del collaudo in conformità all’articolo 26 della LP 26/1993 e xx.xx. 3. L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con il presente contratto oatto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. 4. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, comunquein corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, previste nei documenti dall’amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, corrispondere all’appaltatore. 5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103dell’articolo 113, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c163/2006., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto oPer ciascun Lotto, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituirel’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'artdell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione/garanzia definitiva di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103, la . La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente: ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA. In caso di cauzione definitiva costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato a AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Piazza Albania n. 35, Roma - Agenzia 19 SWIFT XXXXXXXX, causale: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, con la modalità della un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; in caso di cauzione definitiva costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo; ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 106, 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che sono siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, all’albo di cui all’articolo 161 D.Lgs. 24 febbraio 1998n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia con un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, per un importo pari al % dell'importo contrattualeperiodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa Xxxx l’esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; (ii) la rinuncia all'eccezione espressa all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 c.c.1957, co. comma 2 nonché l'operatività della garanzia medesima del Codice Civile; (iii) la sua operatività – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteAMA.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Cauzione definitiva. A L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 16193, D.Lgscommi 2 e 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale50/2016. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.1957, co. comma 2 nonché del C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. La validità cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si estende sino alla data effettua a valere sui ratei di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificatoprezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. Le parti danno atto, altresì, che la La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell'esecuzione del contratto, nel fino al limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, automatico con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteal garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, ecc.). In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’appaltatore o del concessionariodell’Amministrazione, degli stati della cauzione provvisoria. L'appalto potrà di avanzamento dei lavori o di analogo documento, conseguenza essere aggiudicato al concorrente che segue in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentegraduatoria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il presente contratto o10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, comunquenei modi, previste nei documenti forme e importi, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art. 103del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, la cauzione definitiva approvato con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli DPR 13 febbraio 1959 n° 449, oppure da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualeciò autorizzati. La garanzia cauzione deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principalecod. civ., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. del cod. civ. comma 2 nonché l'operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Appaltatore. La validità mancata costituzione della garanzia si estende sino alla data di emissione cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà svincolata definitivamente al momento dell’approvazione del certificato di ultimazione verifica di conformità del servizio svolto, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. In caso di violazione delle prestazioni onorme e delle prescrizioni contrattuali, comunquela cauzione potrà essere incamerata, fino all'avvenuto decorso totalmente o parzialmente, dall'Appaltante. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di 12 mesi dalla data di ultimazione richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, risultante dal relativo certificato. Le parti danno attol'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, altresì, che pena la garanzia viene progressivamente svincolata rescissione del contratto a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione discrezione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteStazione Appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il presente contratto o10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, comunquenei modi, previste nei documenti forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. n.50/2016. La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art. 103del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, la cauzione definitiva approvato con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualeciò autorizzati. La garanzia cauzione deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c., co. . comma 2 nonché l'operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Committente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni previste dal presente appalto e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità della garanzia si estende sino alla data del contratto, verificata la non sussistenza di emissione contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di ultimazione verifica di conformità delle prestazioni osvolte, comunquerilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, fino all'avvenuto decorso la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la garanzia viene progressivamente svincolata stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a misura dell'avanzamento dell'esecuzionecausa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel limite massimo termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o contratto a discrezione del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteCommittente.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Cauzione definitiva. A 1. L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell’art. 103 del d.Lgs 50/2016 pari al 10 dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto ostesse, comunquenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'artsalva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo La garanzia cessa di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o prevalente attività del certificato di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualeregolare esecuzione 4. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all'articolo 1957, co. 2 secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 5. La validità mancata costituzione della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresìofferta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari concessione al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteconcorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A 1. Salvo quanto previsto al titolo III per particolari tipi di contratto, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dell’inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto ostesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell’altro contraente, comunquenei contratti stipulati nell’interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, previste nei documenti in misura non inferiore al cinque i non superiore al dieci per cento dell’importo dedotto in contratto 2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi: a. in denaro contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca; b. mediante fidejussione bancaria; c. mediante polizza assicurativa, rilasciata da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'artuna società di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. 3. 103, Per le società cooperative la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell’importo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono ciascuna rata di pagamento in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualeacconto. 4. La garanzia cauzione deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda prestata entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune. Le cauzioni prestate in numerario o in titoli di Stato devono essere versate alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento Cassa Depositi e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniPrestiti, a semplice richiesta scritta meno che non abbiano durata inferiore a tre mesi nel qual caso possono essere versate alla tesoreria comunale salvo l’obbligo del versamento alla Cassa e con gli incassi straordinari, superi i due terzi della stazione appaltantecauzione del tesoriere comunale. 5. La validità I depositi per concorrere agli incanti devono essere eseguiti alla tesoreria comunale e non possono mai essere ricevuti dalla commissione di gara. 6. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratto, lo svincolo della garanzia si estende sino cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, previa acquisizione della dichiarazione del soggetto preposto alla data di emissione vigilanza sull’esecuzione del certificato di ultimazione contratto dell’avvenuto adempimento delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante condizioni e degli obblighi contrattuali e dell’attestazione resa dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidanteresponsabile della ragioneria comunale dell’avvenuta definizione della contabilità, con la sola condizione deliberazione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentegiunta comunale.

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Samples: Regolamento Dei Contratti

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di: a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di pegno a favore del Comune, il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito; b) contanti, con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, versamento presso la cauzione definitiva con la modalità della Tesoreria Comunale: Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103 ABI: 05387 🡪 BPER BANCA CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo speciale di cui all'artall’art. 106, D.Lgs. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 1993 n. 38385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e garanzie, che sono sottoposti sottoposte a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'art. 161, D.Lgs161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 1998 n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale58. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per contenere espressamente le seguenti condizioni : a) il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1944 del cod. civ. b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c.c., co. c. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, del codice civile; c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della stazione appaltanterichiesta medesima; d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona. La validità della garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si estende rinnova sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni oa quando il Comune, comunquecon dichiarazione scritta, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificatonon avrà autorizzato. Le parti danno atto, altresì, che la La garanzia viene progressivamente sarà svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticocon comunicazione scritta, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantela materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, con dopo la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o scadenza del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentecontratto.

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Samples: Affidamento Gestione Delle Attività Per Assistenza Educativa

Cauzione definitiva. A Contestualmente alla stipula dell'atto, il concessionario è tenuto a prestare una garanzia delle obbligazioni assunte con definitiva di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi nei tempi previsti e il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualepagamento del canone. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussioneè prestata mediante deposito cauzionale non inferiore a due annualità di canone o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero equivalenti di legge con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. La garanzia copre gli oneri stessa dovrà avere validità per l’intera durata del contratto In particolare, tale cauzione definitiva potrà essere costituita con Pagamento secondo le vigenti procedure della normativa cosiddetta “PagoPA” (articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005)”causale deposito cauzionale”, secondo la piattaforma informatica della Regione Puglia, indicata nella guida per il mancato od inesatto adempimento versamento della cauzione provvisoria, ovvero attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o assicurativo in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia, e contiene l'espressa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 1957, comma 2, c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici 15 giorni, a su semplice richiesta scritta della stazione appaltanteRegione. La validità L'incameramento della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticoavviene con atto unilaterale della Regione, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantedichiarazione giudiziale, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantefermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, da parte dell’appaltatore in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Regione concedente. In caso di risoluzione del contratto di concessione disposta in danno del concessionario, degli stati prima del completamento dell'intervento, la Regione ha diritto di avanzamento avvalersi della garanzia (deposito cauzionale/polizza fideiussoria) per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori o di analogo documentolavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 nonché per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteeventuali ulteriori danni conseguenti.

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Samples: Concessione Del Complesso Immobiliare

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il del puntuale e regolare pagamento dei canoni e di ogni altra obbligazione nascente dal presente contratto ocontratto, comunqueanche a titolo risarcitorio, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103ivi compresa la conservazione, la cauzione definitiva manutenzione dell’immobile e la sua puntuale restituzione alla scadenza contrattuale in perfetto stato di conservazione ed efficienza, il Conduttore rilascia in favore del Locatore polizza fidejussoria n. , con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo garanzia sino alla concorrenza dell’importo di cui all'art. 106Euro , D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al 50% del dell'importo contrattualecomplessivo del canone di aggiudicazione, così come risultante dall'esito concorsuale, rilasciata da in con n. del e con validità sino al giorno , debitamente quietanzata, dichiarando di aver preso attenta visione delle condizioni di contratto riportate in calce alla medesima polizza. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda Tale polizza prevede la rinuncia alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteconcedente. Riporta, inoltre, quale Xxxx competente esclusivo in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario quello di Xxxxxxx. La validità della garanzia si estende sino alla data polizza fideiussoria di emissione cui al presente articolo dovrà essere mantenuta per tutta la durata del certificato presente contratto e comunque con efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la sola condizione quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La polizza fidejussoria dovrà essere obbligatoriamente rinnovata alla sua scadenza, in caso di rinnovo del presente contratto, pena la risoluzione ipso iure del medesimo. La polizza fidejussoria se a scadenza annuale, a pena la decadenza del contratto di gestione (se richiesto unilateralmente dall'Amministrazione del Parco Riviera di Ulisse), dovrà essere rinnovata, annualmente, entro 180 giorni dalla scadenza della preventiva consegna all'istituto garantesingola annualità di gestione ed entro tale termine il conduttore dovrà fornire ogni anno copia della quietanza di pagamento del relativo premio. In caso di recesso, per qualsiasi ragione, da parte dell’appaltatore o della compagnia assicurativa che ha emesso la polizza fidejussoria, il Conduttore si obbliga a stipulare analoga polizza per il medesimo importo e per la medesima durata in favore del concessionario, degli stati Locatore fornendone originale quietanzato al Locatore entro e non oltre il termine di avanzamento dei lavori o di analogo documentogiorni sette da tale evento, in originale o in copia autenticamancanza il presente contratto si intenderà risolto ipso iure. Inoltre, attestanti l'avvenuta esecuzionecontestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il Conduttore versa al Locatore l’importo di Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), corrispondente a due mensilità di canone di locazione, a titolo di deposito cauzionale. L'ammontare residuoLa somma di cui sopra, pari corrisposta a titolo di deposito cauzionale, sarà riconsegnata dal Locatore al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo Conduttore dopo la normativa vigenteregolare riconsegna dell’immobile e sulla medesima non maturerà alcun interesse.

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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o1. Il Concessionario, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della sottoscrizione del presente contratto, è tenuto a prestare a garanzia degli obblighi da esso assunti con la presente Concessione, per l'intera durata di esso, una cauzione costituita in contanti o tramite una fideiussione bancaria assicurativa od assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al 10% dell'importo contrattualedell’importo complessivamente offerto per tutta la durata del contratto, compreso gli eventuali due anni di proroga. 2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all’articolo 1957, co. 2 comma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla del Concessionario e dovrà avere durata di ulteriori 6 mesi oltre la data di emissione scadenza dell'atto di concessione. 3. In caso di escussione parziale o totale della stessa da parte del certificato di ultimazione delle prestazioni oConcedente, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia viene progressivamente costituita ai sensi del comma 1. 4. Alla scadenza contrattuale, detta fideiussione bancaria o assicurativa verrà svincolata e la cauzione in contanti verrà restituita, unitamente agli interessi legali sino ad allora maturati, solo a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneseguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, salvo il diritto del Concedente di compensare detto importo con eventuali importi dovuti dal Concessionario a titolo di canoni o spese o altri oneri derivanti dalla concessione non adempiuti dal Concessionario stesso. 5. In tutte le ipotesi di decadenza previste nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, contratto e nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità casi di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore del Concessionario, di danni riscontrati nell’immobile ed ogni eventuale credito, il Comune di Campagnano di Roma resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare del dovuto dalla cauzione senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentediritto spettante.

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Samples: Concessione d'Uso

Cauzione definitiva. A Prima della stipula del contratto, l'OEA deve costituire una garanzia delle obbligazioni assunte con fideiussoria che, essendo il presente contratto opossesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo sarà pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore della fideiussione. L'Istituto garante deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'OEA in dipendenza del Contratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione. Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si rivale della cauzione in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, l'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento. Su richiesta dell'Amministrazione, l'OEA è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La validità garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente e l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della garanzia si estende sino alla data cauzione all'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni oqualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'OEA, comunqueai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento il fatto dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentequali l'OEA debba rispondere.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. L'Appaltante, direttamente e/o tramite propri incaricati, avrà diritto di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento del servizio, senza particolari preavvisi e con l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere alle richieste, domande e verifiche sul servizio medesimo. A garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali l'Appaltatore ha consegnato all'Appaltante una fideiussione bancaria/assicurativa, di primario Istituto, di importo pari ad Euro nr. ………………………emessa da Tale cauzione deve prevedere espressamente: - operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta senza eccezione alcuna; - reintegro automatico in caso di escussione parziale a carico dell'Appaltatore; - rinuncia al beneficio della preveniva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.c; - rinuncia dei termini posti nell'art. 1957 del Ce. per quanto attiene all'inizio o prosecuzione delle obbligazioni assunte con azioni giudiziali. Resta inteso che il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità testo definitivo della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo dovrà essere preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere variazioni/modifiche al documento stesso. L'efficacia della cauzione deve estendersi per tutta la durata del contratto fino a tre mesi (90 giorni) dopo la scadenza naturale o anticipata del contratto e comunque sino al momento in cui all'art. 106la Stazione Appaltante dispone la liberazione del debitore, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussioneaccertando la regolarità dello svolgimento del servizio. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione cessa di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino avere effetto solo alla data di emissione del dei certificato di ultimazione delle regolare esecuzione di tutte ie prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione oggetto del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la La garanzia viene fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo secondo quanto previsto dall'art. 1 1 3 del 80 per cento dell'iniziale importo garantitoD.Lgs. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, 193/2006. Salvo il diritto degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentoeventuali maggiori danni, in originale o qualunque momento la Stazione Appaltante può far valere sul deposito cauzionale i crediti derivati in copia autenticasuo favore dal presente appalto. In tal caso, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, l'Appaltatore è svincolato secondo la normativa vigenteobbligato ad reintegrare il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

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Samples: Public Service Contract

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di: a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di impegno a favore del Comune, il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito; b) bonifico bancario con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione versamento presso: Conto di Tesoreria presso UBI BANCA SPA IBAN : IT 92 Q 03111 37350 000000015800 SWIFT - BIC: XXXXXX00 ABI: 03111 € UBI BANCA SPA CAB: 37350 € FALCONARA MARITTIMA CIN: Q C/C: 000000015800 c) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo speciale di cui all'artall’art. 106, D.Lgs. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 1993 n. 38385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e garanzie, che sono sottoposti sottoposte a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'art. 161, D.Lgs161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 1998 n. 58 n. in data rilasciata e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualevigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per contenere espressamente le seguenti condizioni : a) il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1944 del cod. civ.; b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c.c., co. c. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, del codice civile; c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima; d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona. La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato . La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione, da parte della stazione appaltante, del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione 102 comma 2 del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificatoD. Lgs. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticon. 50/2016, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantela materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, con dopo la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o scadenza del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentecontratto.

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Samples: Gestione Delle Attività Per Il Progetto 'Vita Indipendente'

Cauzione definitiva. A Consorzio Brianteo Villa Greppi - Protocollo n.0001678 del 07-08-2018 in partenz 12.1 Ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti l’Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia delle obbligazioni assunte definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con il presente contratto ole modalità di cui all'articolo 93, comunquecommi 2 e 3, previste nei documenti del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, corrispondente al valore complessivo presunto della concessione. 12.2 Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 106107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente prevalente, attività di rilascio di garanzie garanzie, è necessario allegare in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. delle Finanze. 12.3 La garanzia deve dovrà essere immediatamente reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionequalora questa sia venuta meno in tutto o in parte. 12.4 Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 1. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale di cui all’art. 1944 del codice civile; 2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 c.c., co. comma 2 nonché l'operatività della garanzia medesima del codice civile; 3. risultare operativa entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa; 4. La essere resa in favore del “Consorzio Xxxxxxxx Xxxxx Greppi”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); 5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto; 6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della garanzia si estende sino alla data compagnia assicurativa che emette il titolo di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni garanzia) sottoscritta digitalmente o, comunquese firmata a penna, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla data di ultimazione del servizioquale risulti l’identità, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantesottoscrivere il documento rilasciato, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore assolvimento dell’imposta di bollo. 12.5 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteloro rappresentanze.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto oservizio, comunquel’Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, incrementato ai sensi dell'artdell’art.113 del D.Lgs. 103, la cauzione definitiva con la modalità della 163/06. Detto deposito cauzionale può essere prestato: a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria assicurativa presso gli Istituti legalmente autorizzati; b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'art. 106, 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'artall’art. 161, 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. 58/98; c) mediante assegno circolare non trasferibile; d) mediante garanzia in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualenumerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. La garanzia polizza fideiussoria o la fideiussione deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957 c.c., all’art.1957 co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima del codice civile; - la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione dell'Università; - una scadenza successiva al termine delle prestazioni ocontrattuali, comunque, fino all'avvenuto decorso che sarà indicata con la comunicazione di 12 mesi dalla data di ultimazione aggiudicazione del servizio; - che il Foro competente, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, qualsiasi controversia possa insorgere nei termini e per le entità anzidetticonfronti dell'Università, è automaticoesclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa. In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, senza necessità codice CAB 13030), intestato a Università di benestare dell'amministrazione affidanteFerrara presso Unicredit S.p.A. – xxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx, con indicando la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteseguente causale: "Cauzione definitiva relativa al servizio di manutenzione programmata e comodato d’uso degli estintori a servizio degli edifici dell’Università - CIG 6108926D33”. Qualora la cauzione venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 una dichiarazione dell’Appaltatore contenente l’indicazione che il Foro competente per cento dell'iniziale importo garantitoqualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è svincolato secondo la normativa vigenteesclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa. In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall’effettuazione della trattenuta sulla cauzione, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Programmata E Comodato D’uso Degli Estintori

Cauzione definitiva. 3. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto odell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore l'Aggiudicatario ha provveduto a costituirecostituito, ai sensi dell'artdell’Art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva a favore dell’Amministrazione per l’intera durata dell’Accordo Quadro, di € ,00 ( _//00) corrispondente al _ per cento dell’importo contrattuale, quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, mediante garanzia n. _ rilasciata in data _ _ dalla _ , con sede in , Via _ n. Partita IVA _ – acquisita con la nota prot. n. _ in data __ ; 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 5. In particolare, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di cui all'art. 106penali e, D.Lgs. 1 settembre 1993pertanto, n. 38resta espressamente inteso che l’Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualepuò rivalersi sulla cauzione. 6. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri opera per il mancato od inesatto adempimento tutta la durata dell’Accordo Quadro e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente sarà svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneseguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta. 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, nel limite massimo del 80 o per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincoloqualsiasi altra causa, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità l’Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenterelativa richiesta.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mezzi Fuoristrada Tipo Pick Up

Cauzione definitiva. A Il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto quadro, ha costituito garanzie definitive, una per ciascuna delle Istituzioni firmatarie dello stesso, ai sensi dell’art. 103 del Codice, per un ammontare pari al 10% del massimale contrattuale previsto da ciascuna Istituzione, ovvero, pari alla maggiore percentuale determinata in applicazione del disposto di cui dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, in caso di ribassi superiori al 20%, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo e precisamente polizza fideiussoria n. …..emessa a favore di AGCM in data…. dalla , con sede a …… in via….., per un importo di euro , ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, tenuto conto del ribasso offerto pari al della base d’asta, nonché della riduzione della garanzia del ( per es. possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:2015); polizza fideiussoria n. …..emessa, a favore della Consob in data…. dalla …………….., con sede a …… in via….., per un importo di euro , ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, tenuto conto del ribasso offerto pari al ….. della base d’asta, nonché della riduzione della garanzia del ….. (per es. possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:2015) Detta cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte indicate nel contratto quadro, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti a seguito della stipula dei contratti esecutivi con il presente contratto ociascuna delle due Istituzioni, firmatarie dell’Accordo Quadro. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di nel caso in cui all'art. 106l’AGCM, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleovvero, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentoConsob abbia dovuto valersene, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo durante la normativa vigente.vigenza contrattuale;

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Brokeraggio Assicurativo

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto L’Assuntore è tenuto a costituire, ai sensi dell'art. 103all’atto della stipula del contratto, la una garanzia di esecuzione a titolo di cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionedell’importo complessivo dell’appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e contiene l'espressa contratto di appalto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell’Assuntore o cattiva esecuzione del servizio. La garanzia può essere costituita nei seguenti modi: A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635; B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 17 marzo 1995, n. 175; C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione dalla gara: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; b) la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all’articolo 1957, co. 2 nonché l'operatività comma 2, del codice civile; c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Committente; d) la durata per tutto il periodo contrattuale esteso alla data del collaudo finale, ovvero fino all’esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La validità mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fideiussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall’art. 103, del decreto legislativo n. 50/2016, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dell’appalto e verrà restituita all’Assuntore al termine del contratto e dopo che l’Assuntore abbia concluso i propri obblighi contrattuali. Ogni qualvolta la garanzia venga ridotta ai sensi della precitata norma, l’Assuntore si impegna a fornire al comune di Ortovero e i documenti che ne comprovino l’ammontare residuo. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettispese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, è automaticocompresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale oppure per incamerare penali maturate anche prima della stipulazione formale del contratto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantedichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Assuntore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente della garanzia. L'Assuntore è obbligato a reintegrare la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati garanzia di avanzamento dei lavori o di analogo documentocui il Committente abbia dovuto valersi, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l'avvenuta esecuzionedurante l'esecuzione del contratto, entro 15 giorni dall’incameramento dell’importo. L'ammontare residuoIn caso di ritardo, si applicherà una penale pari al 20 ad un ventesimo dell’importo da reintegrare, per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'Assuntore per l'accettazione alla data della stipula dei Verbali di inizio del servizio qualora quest’ultima intervenga prima della sottoscrizione del contratto.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta E Smaltimento Dei Rifiuti Solidi Urbani

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con copertura definitiva degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamaticapitolato e del contratto, l'appaltatore ha provveduto sarà obbligato a costituirecostituire una garanzia fideiussoria secondo l'art.103 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. La In caso di garanzia deve sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionetra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: ƒ pagamento effettuato su semplice richiesta dell'Ente entro 15 giorni senza eccezioni a questa opponibili anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente e contiene l'espressa rinuncia da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. ƒ Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale i cui all'art.1944 del C.C. ƒ Che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita; ƒ Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.del C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, co. 2 nonché l'operatività anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse. )HUPR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW GHO 'OJV garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che determinerà la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini revoca dell'affidamento e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantel'acquisizione, da parte dell’appaltatore o dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto potrà, di conseguenza, essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Lo svincolo sarà disposto dall'Amministrazione solo allo scadere del concessionariotermine finale del contratto, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo accertata la normativa vigentecompleta e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile tra Ente ed Impresa.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale1. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 1134479 Elba Assicurazioni 2. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune di Casalecchio di Reno. 3. La validità della garanzia si estende sino cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni oregolare esecuzione, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio, dei lavori risultante dal relativo certificato. 4. Le parti La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. Il Comune di Casalecchio di Reno ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 dell’appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le entità anzidettiinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, è automaticodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, senza necessità protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 6. Il Comune di benestare dell'amministrazione affidante, con Casalecchio di Reno può richiedere all’appaltatore la sola condizione reintegrazione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, cauzione ove questa sia venuta meno in originale tutto o in copia autenticaparte; in caso di inottemperanza, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentereintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Samples: Contract for Public Works

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale1. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 2224030 emessa da Compagnie francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia (Coface) in data 10.09.2018 per un importo di euro 8.095,00.-------- 2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2, del codice civile.-------- 3. La validità della garanzia si estende sino cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di ultimazione tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle prestazioni oobbligazioni stesse, comunquenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fino all'avvenuto decorso salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di 12 mesi dalla data valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di ultimazione risoluzione del servizio, risultante dal relativo certificatocontratto disposta in danno dell’Appaltatore.----------------------------------------------------------- 6. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le entità anzidettiinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, è automaticodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidanteprotezione, con assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 7. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la sola condizione reintegrazione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, cauzione ove questa sia venuta meno in originale tutto o in copia autenticaparte; in caso di inottemperanza, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentereintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

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Samples: Contratto D’appalto

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale1. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita conformemente all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 mediante polizza fideiussoria n. _ della Società _, rilasciata dalla _ con sede in _, Via _, in data _, dell’importo di euro _ (in lettere), pari al _ % dell’importo di contratto, calcolata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. 2. Ai sensi dell’articolo 113, commi 1 e contiene l'espressa 2 del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all'articolo 1957, co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune. 3. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione cauzione definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del certificato di ultimazione delle prestazioni oD.Lgs. n. 163/2006, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. Il Responsabile Unico del Procedimento ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel limite massimo caso di risoluzione del 80 contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Responsabile Unico del Procedimento ha il diritto di valersi della cauzione per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le entità anzidettiinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, è automaticodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidanteprotezione, con assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 6. Il Responsabile Unico del Procedimento può chiedere all’appaltatore la sola condizione reintegrazione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, cauzione ove questa sia venuta meno in originale tutto o in copia autenticaparte; in caso di inottemperanza, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentereintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. 2. A garanzia delle obbligazioni assunte con degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il presente contratto oconcessionario è tenuto, comunqueprima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste nei documenti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale. 3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da questo richiamatiparte del Comune, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'artche aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 4. 103, la cauzione definitiva con la modalità della Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo abilitati e non assoggettati a provvedimenti di cui all'art. 106sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti escutibile a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualesemplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionefideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. 6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.1957, co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Amministrazione Comunale. 7. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni overifica di conformità. 8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. 10. Il concessionario, comunque, fino all'avvenuto decorso entro il termine di 12 mesi 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, risultante la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal relativo certificato. Le parti danno attoComune; in caso di mancato reintegro il Comune, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o previa messa in mora del concessionario, degli stati avrà la facoltà di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 recedere dal contratto per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentecolpa del concessionario stesso.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A Entro il termine fissato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione dell’appalto e comunque prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'Appaltatore deve versare, presso il Servizio Approvvigionamenti del Committente, la cauzione definitiva mediante fidejussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fidejussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "Cauzioni Private". La cauzione è considerata valida a condizione che: . la garanzia delle obbligazioni assunte prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fidejussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 e 1945 del Codice Civile; . la garanzia prestata abbia validità fino a quando il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo; . il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata; . la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 103, 1957 del Codice Civile; . eventuali "condizioni generali" a stampa si riferiscano esclusivamente al rapporto contrattuale tra Contraente (l'Appaltatore) e Società Assicuratrice (Fidejussore) e non siano opponibili al Beneficiario (Brescia Mobilità o sua società controllata). Il costo relativo alla garanzia è a carico dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito dal 1° comma, il contratto può essere risolto per sua colpa. La cauzione definitiva con è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonchè delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo. In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, per gli eventuali danni subiti, nonché per tutte le somme che dovessero essere versate a terzi anche a titolo di sanzione, ecc. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo cauzione di cui all'artil Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto. 106La cauzione definitiva, D.Lgs. 1 settembre 1993costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo avrà valore pari al 10% dell'importo dell’importo complessivo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionecauzione definitiva è svincolata dopo l'emissione del verbale di accettazione definitiva (art. La garanzia copre gli oneri 41) per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione tutti i lavori eseguiti a fronte del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.ccontratto., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: Condizioni Generali D’appalto

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte dell’adempimento di tutti gli obblighi della convenzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, deve essere versata dalla Cooperativa, all’atto della stipulazione della convenzione, apposita cauzione pari ad € …………… nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo del finanziamento complessivo massimo previsto per tutta la durata della convenzione. La cauzione può essere costituita con il presente contratto ole modalità richiamate dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, comunquen. 741, previste nei documenti e cioè mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituireimprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 38449. Nel caso detta cauzione venga costituita mediante fidejussione, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare: a. di rilascio aver preso visione del presente avviso; b. di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 161, D.Lgs1957 del c.c. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda ed alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione garantito; c. di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività assicurare l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune; d. di obbligarsi a versare al committente entro 30 giorni dalla sua semplice richiesta, la somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune; e. di mantenere la validità della stazione appaltantefidejussione fino alla restituzione dell'originale o dichiarazione liberatoria del Comune. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la durata della convenzione, per fatto della cooperativa, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione della convenzione. Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La validità Cooperativa è obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della garanzia si estende sino Cooperativa, prelevandone l'importo dal finanziamento riconosciuto e previo avviso scritto da comunicare alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni oCooperativa. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che anche dopo la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantitoscadenza della convenzione. Lo svincolo, nei termini e svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, procedere in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentetal senso.

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Samples: Convenzione Per La Coprogrammazione E Gestione Dei Servizi Per La Prima Infanzia

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con Il concessionario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto di gestione, entro il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, la cauzione definitiva con la modalità della pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 107 del D.Lgs.1 0 settembre 1993, n. 38385, che svolgono in via esclusiva o e prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si precisa che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161la suddetta cauzione: - dovrà avere validità almeno fino alla fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, D.Lgs. 24 febbraio 1998comunque, n. 58 n. la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa cui la stazione appaltante rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo; - dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.1957, co. comma 2 nonché l'operatività della garanzia medesima del Codice Civile; dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni, 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune di Calcio; - dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata. La validità cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra il Comune e l'affidatario, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della garanzia cauzione o parte della stessa. ln ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente entro il termine sopraindicato sempre che non sussistano pendenze tra il Comune e l'affidatario e sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa. La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora l'affidatario receda dal contratto prima della scadenza fissata. La cauzione definitiva si estende sino alla intende a garanzia: * dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato; * dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; * del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni oscadenza, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune ed il concessionario del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantitocauzione risultasse insufficiente. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, svincolo verrà autorizzato con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteapposito atto formale.

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Samples: Concessione Per La Gestione E Conduzione Di Impianti Sportivi

Cauzione definitiva. a) A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto è obbligato a costituire, ai sensi dell'artprima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all’art. 103103 del D. Lgs. 50/2016. b) Con apposita comunicazione tramite sistema verrà richiesto all’aggiudicatario provvisorio della procedura di far pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione (xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx), idoneo documento in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente, comprovante la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte prestazione di una società cauzione definitiva, indirizzato alla Città Metropolitana di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161Firenze – P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica –Via Cavour, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di 1 – 50129 FIRENZE. c) L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per un importo pari al % cento dell'importo contrattuale. La In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia deve essere reintegrata fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionepunto di ribasso superiore al 20 per cento (co. 1 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016). La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 c.c.1957, co. 2 co.2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante (co. 4 dell’art. La validità 103 del D. Lgs. 50/2016). d) Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali - con evidenza della garanzia piena attivazione dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva - salariali e previdenziali. e) Alla cauzione definitiva si estende sino applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato in ultimo dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, nelle misure ivi contemplate. Qualora vi sia diritto alla data riduzione in quanto impresa certificata, l’offerente – previa segnalazione in sede di emissione offerta del certificato possesso dei relativi requisiti – dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso certificazione. f) Nel caso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che RTI la garanzia viene progressivamente svincolata deve essere intestata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini tutti gli offerenti (mandataria e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentemandante/i) e sottoscritta dalla Capogruppo.

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Samples: Appalto Per La Manutenzione Annuale Delle Licenze Per Il Firewall Watchguard

Cauzione definitiva. A Nel termine di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva il Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante la garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto ofideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), comunqueper cauzione definitiva, previste di cui all’art. 103 del Codice, nei documenti da questo richiamatimodi e termini ivi previsti, l'appaltatore ha provveduto a costituirepari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'artovvero della percentuale specificata al predetto art. 103, la in caso di ribasso superiore al 10 (dieci) per cento. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La documentazione richiesta dovrà essere inviata, digitalmente firmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa (o dal Procuratore, allegando in questo caso anche copia della Procura) unicamente alla casella di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero, in alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta documentazione in formato elettronico, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzati, ovvero consegnando a mano in busta chiusa al Protocollo Generale dell’Ente in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0. La mancata costituzione della garanzia, determina la modalità decadenza dell'affidamento e l'incameramento della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo cauzione provvisoria di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38all'articolo 103 da parte della Stazione Appaltante, che svolgono in via esclusiva aggiudica l'appalto o prevalente attività di rilascio di garanzie e la concessione al concorrente che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualesegue nella graduatoria. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all'articolo 1957, co. 2 comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La garanzia dovrà avere validità della garanzia si estende sino temporale almeno pari alla data di emissione durata del certificato di ultimazione delle prestazioni ocontratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino all'avvenuto decorso ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di 12 mesi dalla data garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ultimazione ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del serviziocontratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, risultante dal relativo certificatoin fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. Le parti danno atto, altresì, che la La garanzia viene fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, automatico senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o dell’appaltatore, del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta attestante l’avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. L’ammontare residuo pari al 20 per cento dell'iniziale venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

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Samples: Fornitura Del Servizio Di Noleggio, Installazione E Manutenzione Di Apparecchiature Per La Rilevazione Automatica Delle Infrazioni Semaforiche E Servizi Connessi

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di: a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di impegno a favore del Comune, il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito; b) bonifico bancario con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione versamento presso: Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103 ABI: 05387 🡪 BPER BANCA CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX c) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo speciale di cui all'artall’art. 106, D.Lgs. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 1993 n. 38385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e garanzie, che sono sottoposti sottoposte a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'art. 161, D.Lgs161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 1998 n. 58 n. in data rilasciata e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualevigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per contenere espressamente le seguenti condizioni : a) il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1944 del cod. civ.; b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c.c., co. c. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, del codice civile; c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima; d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona. La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato . La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione, da parte della stazione appaltante, del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione 102 comma 2 del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificatoD. Lgs. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticon. 50/2016, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantela materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, con dopo la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o scadenza del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentecontratto.

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Samples: Gestione Delle Attività Per Il Progetto Vita Indipendente

Cauzione definitiva. A L'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare, per la sottoscrizione del contratto, idonea garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto odefinitiva, comunquecostituita sotto forma di cauzione o fideiussione, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la termini e secondo le modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto indicate dall'art. 161103 e dall'art. 93, D.Lgs. 24 febbraio 1998commi 2 e 3, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattualecontrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) l'operatività e quindi il mancato od inesatto adempimento pagamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e contiene l'espressa con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima; b) la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo e intendendo restare obbligato in solido con il debitore; c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita; d) la rinuncia all'eccezione ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.del Codice Civile. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento esatto e tempestivo di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, co. 2 nonché l'operatività della a garanzia delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. L'Appaltatore si impegna a reintegrare la cauzione medesima entro quindici giorniil termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteseguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. La validità della garanzia si estende sino alla data In caso di emissione inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del certificato di ultimazione delle prestazioni oCodice, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo dell'80% dell'importo garantito. Lo svincoloIn particolare, nei lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneed entità: • 20% al 30 giugno 2022; • 20% al 30 giugno 2023; • 20% al 30 giugno 2024. L'ammontare residuo, pari al 20 40%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità. In caso di rinnovo, l'ammontare residuo resta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per cento dell'iniziale importo garantitol'intera durata del rinnovo. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, è svincolato secondo la normativa vigenteda parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto La ditta aggiudicataria è tenuta a costituireprestare, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, 103 del D.Lgs. 1 settembre 199350/2016, n. 38, che svolgono in via esclusiva una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali controversie. La cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria o prevalente attività assicurativa. A tal fine l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 🟃 di rilascio aver preso visione del presente foglio di garanzie xxxxx e che sono sottoposti a revisione contabile da parte condizioni e degli atti di una società gara; 🟃 di revisione iscritta nell'albo rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1611957/1/c.c.; 🟃 di obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, D.Lgs. 24 febbraio 1998entro il termine massimo di 15 giorni, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall'Amministrazione medesima; 🟃 di per un importo pari considerare valida la fidejussione fino al % dell'importo completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. La garanzia deve In assenza di cauzione non può avere luogo la stipula del contratto. L'ammontare della cauzione dovrà essere reintegrata reintegrato ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalevolta che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti in seguito all'applicazione delle penali, la rinuncia all'eccezione di cui come previsto all'art. 1957 9. Ove tale reintegro non venga effettuato entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione, sorge per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex 1456 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantecome previsto all'art. 17. La validità mancata costituzione della garanzia si estende sino alla data cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di emissione aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del certificato di ultimazione delle prestazioni oNuovo Codice degli Appalti, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 gli importi della cauzione sono ridotti al 50 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantei concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008. Il possesso del requisito (certificazione di qualità) è comprovato dalla presentazione di copia conforme all'originale della predetta certificazione. La cauzione cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati Comune di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteLoano.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. a) A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto è obbligato a costituire, ai sensi dell'artprima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all’art. 103103 del D. Lgs. 50/2016. b) Con apposita comunicazione tramite sistema verrà richiesto all’aggiudicatario provvisorio della procedura di far pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione (xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx), idoneo documento in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente, comprovante la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte prestazione di una società cauzione definitiva, indirizzato alla Città Metropolitana di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161Firenze – P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica –Via Cavour, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di 1 – 50129 FIRENZE. c) L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per un importo pari al % cento dell'importo contrattuale. La In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia deve essere reintegrata fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionepunto di ribasso superiore al 20 per cento (co. 1 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016). La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 c.c.1957, co. 2 co.2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante (co. 4 dell’art. La validità 103 del D. Lgs. 50/2016). d) Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali - con evidenza della garanzia si estende sino alla data piena attivazione dei servizi di emissione del certificato manutenzione preventiva e correttiva - salariali e previdenziali. e) Nel caso di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che RTI la garanzia viene progressivamente svincolata deve essere intestata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini tutti gli offerenti (mandataria e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentemandante/i) e sottoscritta dalla Capogruppo.

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Samples: Appalto Per La Manutenzione Di Licenze Vmware

Cauzione definitiva. 7.1 A garanzia delle obbligazioni assunte dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamaticontratto, l'appaltatore ha provveduto si impegna a costituirecostituire e consegnare in originale all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, apposita garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al …..% dell'importo contrattuale, ossia pari ad € ………….. con scadenza non antecedente a ………. 7.2 La garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs107 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'artdall'articolo 161 del D. Lgs. 7.3 La cauzione può essere costituita, in alternativa, a scelta dell’appaltatore, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Istituto. 7.4 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni conseguenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 161La 7.5 L’Istituto può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, D.Lgs. 24 febbraio 1998la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 7.6 L’Istituto ha il diritto di valersi della cauzione, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di nei limiti dell’importo massimo garantito, per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il mancato od inesatto adempimento completamento delle forniture di beni e contiene l'espressa rinuncia servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al beneficio della preventiva escussione del debitore principalepagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniprotezione, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni oassicurazione, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, risultante dal relativo certificatonei casi di appalti di servizi. Le parti danno attoL’Istituto può, altresì, che incamerare la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le entità anzidettiinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, è automaticodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidanteprotezione, con assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Qualora la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, garanzia definitiva sia venuta meno in originale tutto o in copia autenticaparte l’Istituto può richiedere la reintegrazione della medesima; in tal caso l’affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta. 7.7 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento, attestanti l'avvenuta esecuzionefatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito. 7.8 Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva, il suo contenuto e le riduzioni applicabili alla stessa si rinvia a quanto disposto dall’art. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente103 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contratto d'Appalto Per La Fornitura Di Terreni Di Coltura

Cauzione definitiva. A Prima della stipula del contratto, l'OEA deve costituire una garanzia delle obbligazioni assunte con fideiussoria che, essendo il presente contratto opossesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo sarà pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione. L'Istituto garante deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Il Comune di Vaccarizzo Albanese ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'OEA in dipendenza del Contratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione. Il Comune di Vaccarizzo Albanese si rivale della cauzione in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, l'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento. Su richiesta dell'Amministrazione, l'OEA è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La validità garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente e l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della garanzia si estende sino alla data cauzione all'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni oqualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'OEA, comunqueai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento il fatto dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentequali l'OEA debba rispondere.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o1. L'IMPRESA, comunquea proprie spese, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti. 2. Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00% (dieci/00 %) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10,00%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00 %; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00%. 3. Visto il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 dichiarato e comprovato dall’IMPRESA in sede di gara, l’importo della garanzia è ridotto del 50%. 4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite: a) deposito in contanti; b) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Xxxxxx Xxxx; c) libretto di deposito al portatore; d) titoli di Stato o garantiti dallo Stato; e) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgsdel D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, che svolgono n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Fondazione Xxxxxx Xxxx. 5. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. 6. Nel caso in via esclusiva cui l’Impresa presenti fideiussione bancaria o prevalente attività polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - presentata in carta legale o resa legale; - sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di rilascio assicurazione o Fondazione di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte credito) con una delle seguenti modalità: - con presentazione in allegato di una società dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di revisione iscritta nell'albo previsto dall'artpossedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). 161Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, D.Lgsbroker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. 24 febbraio 1998Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti; oppure - con autentica notarile, n. 58 n. contenente la specifica indicazione dell’esistenza in data rilasciata dalla società capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. Agenzia di per un - massimale o importo garantito pari al 10,00% dell'importo dell’importo contrattuale. La , con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole: a) “la garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Fondazione Xxxxxx Xxxx non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione”; b) “il mancato od inesatto adempimento fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e contiene l'espressa rinuncia al ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1957 c.c.1944 del codice civile, nonché all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di emissione del certificato ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 12 mesi 15 giorni dalla data di ultimazione ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”; c) “non può essere opposto alla Fondazione Xxxxxx Xxxx l’eventuale mancato pagamento del serviziopremio, risultante dal relativo certificatodei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”; d) “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Xxxxxx Xxxx è quello in cui ha sede la medesima”; e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. Le parti danno atto1953 del Codice Civile, altresìdovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Xxxxxx Xxxx; 7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti. 8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 9. Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM. 10. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidanteFEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente CSA; in tal caso, l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso. 11. In caso di proroga del contratto la sola condizione durata della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 cauzione deve essere prorogata per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentedurata prevista della proroga.

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Samples: Fornitura Di Gas Puri

Cauzione definitiva. A garanzia delle dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente contratto oe a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, comunquesalvo l'esperimento da parte del Comune di Ostuni delle azioni che più riterrà opportune, previste nei documenti da questo richiamatil’appaltatore ha costituito, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'artnorma dell’art. 103, la comma 1) del D.L.vo n. 50/2016, apposita cauzione definitiva con dell’importo di €. ----------- -- tramite polizza fideiussoria n.----------------------- rilasciata in data ---------- dalla R-------- ----------------------- Agenzia di ------------- – cod da svincolarsi a norma di legge. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune di Ostuni avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. A pena di risoluzione contrattuale, in caso di escussione totale o parziale della Cauzione da parte del Comune per inadempimenti e/o prelievo della eventuale quota a seguito di applicazione di penali, l’importo della garanzia dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato entro 10 giorni da parte dell’Appaltatore: in caso di mancato ripristino, la modalità reintegrazione si effettua a valere sulle rate mensili da corrispondere all’Appaltatore. Nel caso di integrazione del contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualepresente articolo. La garanzia cauzione definitiva deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda permanere fino alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento data di conclusione del presente contratto e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende comunque sino alla data di emissione liquidazione dell’ultima rata mensile di pagamento del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentecorrispettivo.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi Ad integrazione dell'art. 103103 del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii., la garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione definitiva o fidejussione secondo le seguenti modalità: a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l'importo sia inferiore a € 3.000,00), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la modalità della fideiussione bancaria assicurativa Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale- Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali - IT 53 P 02008 05117000104068723, indicando ilpredetto codice lbane ilcodice ente n. 7; b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate; c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività; d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività; e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualee che abbiano i requisiti minimidisolvibilità richiestidalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche lesottoindicate condizioni: "Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 del codice civile, la alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.comma 2 del codice civile, co. 2 nonché l'operatività ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della garanzia medesima entro quindici giornisomma garantita a beneficio di "Roma Capitale» presso la "Tesoreria Capitolina» . Il sottoscritto Istituto ...............................(bancario, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteassicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983). La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione sottoscrizione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno attogarante dovrà, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneessere autenticata dal Notaio, nel limite massimo il quale dovrà parimenti attestare i poteri difirma del 80 per cento dell'iniziale importo garantitogarante medesimo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità Dovrà essere redatta in conformità agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n.123. E' fatto obbligo all'esecutore di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione procedere alla reintegrazione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in originale tutto o in copia autenticaparte. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuodovrà, pari altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentecontratto di rete.

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Samples: Condizioni Particolari Di Contratto

Cauzione definitiva. A 1. L’Appaltatore deve prestare una cauzione definitiva pari a € 17.000,00 (diciassettemila), a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto odella corretta esecuzione contrattuale. 2. La cauzione può essere costituita nei seguenti modi: (a) mediante garanzia fideiussoria, comunque, previste nei documenti rilasciata da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 38385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; (b) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; (c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale163, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169. 3. La garanzia fideiussoria deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all'articolo 1957, co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Committente. 4. La garanzia fideiussoria deve avere validità della garanzia si estende sino alla data per tutta la durata del contratto e cessa di emissione avere effetto solo a seguito dell’emissione del collaudo, del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso regolare esecuzione o della verifica finale di 12 mesi dalla data conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, espresso svincolo da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di avanzamento dei lavori o fideiussione. 5. Se è prevista la corresponsione di analogo documentosuccessivi premi assicurativi l’Appaltatore deve presentare, in originale o in copia autenticaoccasione delle scadenze contrattualmente previste, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentedocumentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio.

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Samples: Servizi Di Consulenza E Intermediazione Assicurativa

Cauzione definitiva. A Il Concessionario deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, salvo gli incrementi disposti dall’articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto - può essere costituita nei seguenti modi: (a) mediante garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto ofideiussoria, comunqueintestata al Comune, previste nei documenti rilasciata da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 38385, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348; (b) mediante polizza fideiussoria, intestata al Comune, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348; (c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 articolo 161, conformemente ai requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale163 articolo 75 comma 3 come modificato dal Decreto Legislativo 19 settembre 2012 n. 169. La garanzia fideiussione deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità cauzione definitiva è svincolata secondo quanto disposto dall’articolo 113 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, il concessionario si impegna a fornire al Committente i documenti comprovanti l’ammontare residuo della garanzia. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si estende sino alla data deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, espresso svincolo da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di avanzamento dei lavori o fideiussione. In caso di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneattivazione di nuovi contratti derivati il Concessionario s’impegna a presentare una nuova garanzia fideiussoria. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteAnalogamente il Concessionario dovrà provvedere nel caso di richiesta di attivazione di servizi analoghi.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. A Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, é richiesta una garanzia delle obbligazioni assunte fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva prevista con la le modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia 75 comma 3 deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all'articolo 1957, co. comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene cauzione definitiva é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedecorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, nel limite massimo attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione é svincolata in ragione del 80 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo garantitodei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è e automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneil raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è e svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia delle di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario con il presente la stipula del contratto od'appalto, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a l'Appaltatore dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva con la modalità della una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, in favore dell’Azienda ASL n. 7. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'art. 106, D.Lgs. all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 38385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161delle finanze, D.Lgs. 24 febbraio 1998e deve prevedere, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa particolare, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'artall'articolo 1957, comma 2, del codice civile. 1957 c.c.L'operatività della cauzione definitiva, co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima valida anche per il recupero delle penali contrattuali, dovrà avvenire entro quindici giorni, a dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Azienda ASL n. 7. La cauzione definitiva dovrà essere irrevocabile e dovrà riportare la sottoscrizione autenticata da un notaio. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell'aggiudicazione e il conseguente incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto d'appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali in capo all'aggiudicatario, in virtù della stipula dello stesso contratto. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi, per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito. La cauzione definitiva deve coprire, per l'intero periodo di validità del contratto, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dello stesso. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la durata e l'efficacia della garanzia si estende cauzione sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento conclusione dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentelavori.

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Samples: Appalto Misto Di Lavori Di Manutenzione Edile E Di Servizi

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto oIl Concessionario dovrà, comunqueprima della stipula dell'atto di Concessione, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, costituire la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ai sensi dell’Art.113 del D.Lgs.163/2006 di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al 10% dell'importo contrattualedell’importo contrattuale complessivo, in riferimento: • alle obbligazioni contrattuali; • al risarcimento degli eventuali danni e alle penali dipendenti dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali; • al rimborso di somme che, indebitamente. eventualmente, il Committente gli abbia corrisposto La garanzia deve cauzione definitiva dovrà essere reintegrata costituita nei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982 n. 348, e cioè mediante fideiussione bancaria da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente secondo la legislazione vigente. autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni Per la validità di tali forme di garanzia, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare: • di aver preso conoscenza di tutti i documenti contrattuali, di ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento clausola dei medesimi e contiene l'espressa rinuncia di ogni atto da essi citato; • di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ; • di rinunciare al termine semestrale di cui all'artall’art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della ; • che la garanzia medesima avrà operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità Committenza (Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano); • di procedere a pagamento dell’intera somma garantita o di parte della garanzia si estende sino alla data medesima, su esplicita richiesta della Committenza (Dipartimento di emissione Energia del certificato Politecnico di ultimazione delle prestazioni oMilano), comunque, fino all'avvenuto decorso senza opporre alcuna eccezione e/o ritardo; • di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che ritenere valida la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo in oggetto per tutta la durata del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenterapporto contrattuale.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto L’Assuntore è tenuto a costituire, ai sensi dell'art. 103all’atto della stipula del contratto, la una garanzia di esecuzione a titolo di cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionedell’importo complessivo dell’appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e contiene l'espressa contratto di appalto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell’Assuntore o cattiva esecuzione del servizio. La garanzia può essere costituita nei seguenti modi: A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635; B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 17 marzo 1995, n. 175; C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione dalla gara: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; b) la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all’articolo 1957, co. 2 nonché l'operatività comma 2, del codice civile; c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Committente; d) la durata per tutto il periodo contrattuale esteso alla data del collaudo finale, ovvero fino all’esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La validità mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fideiussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dell’appalto e verrà restituita all’Assuntore al termine del contratto e dopo che l’Assuntore abbia concluso i propri obblighi contrattuali. Ogni qualvolta la garanzia venga ridotta ai sensi della precitata norma, l’Assuntore si impegna a fornire al comune di Lavagna i documenti che ne comprovino l’ammontare residuo. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettispese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, è automaticocompresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale oppure per incamerare penali maturate anche prima della stipulazione formale del contratto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantedichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Assuntore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente della garanzia. L'Assuntore è obbligato a reintegrare la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati garanzia di avanzamento dei lavori o di analogo documentocui il Committente abbia dovuto valersi, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l'avvenuta esecuzionedurante l'esecuzione del contratto, entro 15 giorni dall’incameramento dell’importo. L'ammontare residuoIn caso di ritardo, si applicherà una penale pari al 20 ad un ventesimo dell’importo da reintegrare, per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'Assuntore per l'accettazione alla data della stipula dei Verbali di inizio del servizio qualora quest’ultima intervenga prima della sottoscrizione del contratto.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta Dei Rifiuti Solidi Urbani

Cauzione definitiva. A Al momento della stipula del contratto, il Concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'artdefinitiva pari al 10% del valore di stima dell’impianto e corrispondente ad € 184.104,00. 103, la cauzione definitiva con la modalità della La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 c.c.1957, co. 2 comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità fideiussione dovrà essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia si estende sino alla data dell’esatto adempimento di emissione tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del certificato rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso inadempimento dell’obbligazione o di 12 mesi dalla data di ultimazione cattiva esecuzione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, servizio da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati al Concessionario in caso di avanzamento risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario stesso. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori o contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti, nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di analogo documentoesecuzione del contratto. In caso di incameramento parziale, in originale o in copia autentical’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo pena la normativa vigenterisoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali , del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi , nonché a garanzia del rimborso delle obbligazioni assunte con il presente contratto osomme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale , comunquefatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno , previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva , pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale). La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di: - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx , xxxxxx una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore del Comune; - contanti, con versamento presso la modalità della Tesoreria Comunale; - fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo speciale di cui all'artall’art. 106, D.Lgs. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 1993 n. 38385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'art. 161, D.Lgs161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 1998 n. 58 n. in data rilasciata e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualevigente normativa bancaria assicurativa . La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per contenere espressamente le seguenti condizioni: a) il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'artall’art. 1944 del cod. civ.; b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c.c., co. c. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, del codice civile; c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della stazione appaltanterichiesta medesima; d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il foro competente è quello di Ancona. La validità della garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si estende rinnova sino alla a quanto il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato. La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del contratto. La garanzia cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni oregolare esecuzione . La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario , comunquela reintegrazione della garanzia , fino all'avvenuto decorso ove questa sia venuta meno in tutto o in parte . In caso di 12 mesi dalla data inottemperanza , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di ultimazione del servizioprezzo da corrispondere all'esecutore . La mancata costituzione della garanzia definitiva , risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che determina la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini decadenza dell'affidamento e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteofferta , da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteconcorrente che segue nella graduatoria .

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Samples: Contract for Service Management

Cauzione definitiva. A Il Concessionario deve prestare una cauzione definitiva pari a al 10% (dieci per cento) del valore della concessione, pari a € 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento/00 euro), a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente della corretta esecuzione contrattuale e del pagamento del canone di concessione. La garanzia è quindi prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto oper cui l’appaltatore sia riconosciuto inadempiente. La cauzione può essere costituita nei seguenti modi: (a) mediante garanzia fideiussoria, comunque, previste nei documenti rilasciata da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 38385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; (b) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; (c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale163, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169. La garanzia fideiussoria deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all'articolo 1957, co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Committente. La garanzia fideiussoria deve avere validità della garanzia si estende sino alla data per tutta la durata del contratto e cessa di emissione avere effetto solo a seguito dell’emissione del collaudo, del certificato di ultimazione delle prestazioni oregolare esecuzione o della verifica finale di conformità. La cauzione è restituita al concessionario alla scadenza della concessione e dopo che esso ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione medesima. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. In caso di proroga del contratto il concessionario s’impegna a mantenere la garanzia fideiussoria per tutto il periodo successivo. La garanzia è prestata a prescindere dal regolare versamento dei premi assicurativi da parte del Concessionario. La mancata costituzione della garanzia come sopra richiesta, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresìComune, che aggiudicherà la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneconcessione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione deve essere reintegrata ogni qualvolta risulti diminuita per detrazioni fatte in seguito ad inadempienze e comunque entro otto giorni dalla richiesta del Comune, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione sotto pena della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenterevoca della concessione.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Illuminazione Votiva Nel Cimitero Comunale

Cauzione definitiva. A Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia delle obbligazioni assunte con dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il presente contratto oconcessionario dovrà prestare cauzione definiva pari al 10% dell'importo del canone (abbattuto) moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, comunquetramite polizza assicurativa, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, fedejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai sensi dell'art10 anni. 103Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la cauzione definitiva stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: “La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all’art. 1944 c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la modalità scadenza della fideiussione bancaria assicurativa concessione”. La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e che sono sottoposti delle finanze. Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, al Servizio Gestione Sport, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 20 e 21 senza indennizzo alcuno a revisione contabile da parte favore del concessionario. Nel caso di inadempimento anche di una società sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia partecipazione alla gara di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleraggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.cpolizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia delle dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente assunte, l'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto oè obbligato a prestare, comunque, nelle forme di legge previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106definitiva, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualecontrattuale complessivo, mediante garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, o altro titolo equipollente della durata di mesi 36 (trentasei) a far data dell’emissione del Certificato di collaudo. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi di esecuzione delle installazioni. Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto l'Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. La garanzia fideiussione deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda corredata dalla dichiarazione dell'Istituto emittente di impegnarsi ad effettuare, qualora il soggetto beneficiario intendesse disporre della cauzione, il pagamento in suo favore entro 15 (quindici) giorni, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o documentazioni relative all'inadempimento che ha dato luogo alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al escussione della fideiussione, nonché con l'esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principaleai sensi dell'articolo 1944, la rinuncia all'eccezione di cui all'artcomma secondo, c.c. 1957 La cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sarà svincolata, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione completamento di tutte le prestazioni contrattuali (garanzia compresa). La prestazione della cauzione non libera l'Appaltatore dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del certificato di ultimazione delle prestazioni odanno, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante indipendentemente dal relativo certificatosuo ammontare ed anche se in misura superiore all'importo della cauzione stessa. Le parti danno atto, altresì, che La mancata costituzione della garanzia determinerà la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini revoca dell'affidamento e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione l'acquisizione della preventiva consegna all'istituto garante, cauzione da parte dell’appaltatore o del concessionariodell'Amministrazione, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari fermo restando il diritto al 20 risarcimento per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteil maggior danno.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con 1. La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il presente contratto oservizio, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, dovrà costituire ai sensi dell'arte con le modalità dell‟art. 103, comma 1, del D.Lgs.50/16 e smi una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari ad € 180.000,00 a garanzia dell‟esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mancato pagamento dei canoni, dell‟eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l‟Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio. 2. La cauzione definitiva dovrà avere una durata pari a quella del contratto e s‟intenderà automaticamente prorogata qualora, entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l‟Amministrazione appaltante e l‟Impresa a cui è affidato il servizio. 3. Resta salvo per l‟Amministrazione appaltante l‟esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva con risultasse insufficiente. La Ditta a cui è affidato il servizio è obbligata a reintegrare la modalità cauzione nella misura cui l‟appaltante è stato costretto ad avvalersene, in tutto o in parte, durante l‟esecuzione del contratto. 4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 5. Lo svincolo verrà autorizzato previa richiesta della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo Ditta appaltatrice a cui è affidato il servizio. 21 6. La cauzione, prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma in cauzione, senza poter eccepire il beneficio alla preventiva escussione del debitore principale previsto dall‟art. 1944 del c.c. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell‟obbligazione principale secondo quanto prescritto all‟art. 1957, 2° comma del c.c. La polizza di assicurazione dovrà essere stipulata per l‟esecuzione del presente affidamento. La garanzia fideiussoria di cui all'artal comma 1 a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualesmi. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all'articolo 1957, co. 2 secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data In caso di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni oraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, comunquesu mandato irrevocabile, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le entità anzidetti, è automatico, senza necessità imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.e contratti

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n° 50/2016 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, che deve rimanere vincolata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. In caso di aggiudicazione con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia deve essere costituita con la le modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'artall’art. 10693, c. 2 e 3, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 50/2016; nel caso di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia polizza fideiussoria la stessa deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.all'articolo 1957, co. 2 comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune di Montecatini Terme. La validità della garanzia si estende sino alla data fideiussoria di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantedel Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoresiduo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La garanzia copre tutto quanto previsto dall’art. 103, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di Montecatini Terme avrà diritto di rivalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune di Montecatini Terme abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Nell’ipotesi di inottemperanza a tale richiesta l’ammontare corrispondente alla reintegrazione della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, c. 1, penultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, sarà trattenuto dai certificati di pagamento emessi. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Comune di Montecatini Terme, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. Ai sensi dell’art. 103, è svincolato secondo la normativa vigentec. 1, ultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, si applica l’art. 93, c. 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. A Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia delle obbligazioni assunte con dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il presente contratto oconcessionario dovrà prestare cauzione definiva pari al 10% dell'importo del canone (abbattuto) moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, comunquetramite polizza assicurativa, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, fedejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai sensi dell'art10 anni. 103Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la cauzione definitiva stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: “La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all’art. 1944 c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la modalità scadenza della fideiussione bancaria assicurativa concessione”. La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e che sono sottoposti delle finanze. Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, al Servizio Gestione Sport, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 21 e 22 senza indennizzo alcuno a revisione contabile da parte favore del concessionario. Nel caso di inadempimento anche di una società sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia partecipazione alla gara di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleraggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.cpolizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: Bando Per La Concessione in Gestione Sociale

Cauzione definitiva. A La Ditta aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo con- trattuale per l’intera durata della locazione, (€.81.000,00x10%=€.8.100,00), dovuta al concessionario a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, non- ché il rimborso delle obbligazioni assunte con spese che il presente contratto oComune dovesse eventualmente sostenere duran- te la gestione, comunqueper fatto dell’appaltatore, previste nei documenti a causa dell’inadempimento o cattiva ese- cuzione del contratto. Il Locatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Co- mune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrat- to. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per proce- dere in tal senso Il Locatario ha prestato a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero ….. dell’importo di Euro 6.480,00 (seimila- quattrocentoottanta) emessa da questo richiamati………… agenzia di ……, l'appaltatore in data……. L’Appaltatore ha provveduto a costituiregoduto del beneficio di cui all'articolo 40 comma 7 del Decreto Legislativo 12.04.2006 numero 163, in quanto risulta in possesso dell’attestazione di qualità della serie ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi dell'artdi legge. 103Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Ap- paltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzio- ne. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106medesima nel termine che gli sarà prefissato, D.Lgs. 1 settembre 1993qualora il Comune abbia dovuto, n. 38durante l'esecuzione del contratto, che svolgono va- lersi in via esclusiva tutto o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da in parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.cessa., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: Contratto Di Locazione

Cauzione definitiva. A garanzia del versamento delle obbligazioni assunte con il somme, nonché dell’adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall’affidamento del servizio oggetto del presente contratto ocapitolato speciale, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto la società aggiudicataria è tenuta a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103della L. 10 giugno 1982, la cauzione definitiva con la modalità della n. 348, mediante fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'arto polizza assicurativa, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 106n.163/2006, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari non inferiore al 10% dell'importo contrattualedell’offerta relativa al triennio di gestione. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionefideiussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia cauzione definitiva è vincolata al beneficio termine della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteconcessione. La validità della garanzia si estende sino alla data cauzione è prestata a garanzia: − del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria al Comune; − dell’adempimento di emissione tutte le obbligazioni del certificato contratto di ultimazione concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle prestazioni oobbligazioni stesse. La società aggiudicataria, comunque, fino all'avvenuto decorso entro il termine di 12 mesi 20 (venti) giorni dalla data di ultimazione notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, risultante la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora della società aggiudicataria avrà la facoltà di recedere dal relativo certificatocontratto per colpa della società aggiudicataria. Le parti danno atto, altresì, che La mancata costituzione della garanzia determina la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini revoca dell’affidamento e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione l’acquisizione della preventiva consegna all'istituto garante, cauzione da parte dell’appaltatore o del concessionariodell’Amministrazione Comunale che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell’addebito, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentonotificata a mezzo raccomandata AR, e conseguente costituzione in originale o in copia autenticamora della società aggiudicataria, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteil tutto nel puntuale rispetto della Legge n. 241/1990.

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Samples: Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. A 12.1 Ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti l’Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia delle obbligazioni assunte definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con il presente contratto ole modalità di cui all'articolo 93, comunquecommi 2 e 3, previste nei documenti del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, corrispondente al valore complessivo presunto della concessione. 12.2 Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 106107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente prevalente, attività di rilascio di garanzie garanzie, è necessario allegare in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. delle Finanze. 12.3 La garanzia deve dovrà essere immediatamente reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionequalora questa sia venuta meno in tutto o in parte. 12.4 Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 1. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale di cui all’art. 1944 del codice civile; 2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 c.c., co. comma 2 nonché l'operatività della garanzia medesima del codice civile; 3. risultare operativa entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa; Consorzio Brianteo Villa Greppi - Protocollo n.0001297 del 20-06-2019 in partenz 4. La essere resa in favore del “Consorzio Xxxxxxxx Xxxxx Greppi”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); 5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto; 6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della garanzia si estende sino alla data compagnia assicurativa che emette il titolo di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni garanzia) sottoscritta digitalmente o, comunquese firmata a penna, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla data di ultimazione del servizioquale risulti l’identità, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantesottoscrivere il documento rilasciato, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore assolvimento dell’imposta di bollo. 12.5 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteloro rappresentanze.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103113 del D.Lgs. 163/2006 e xx.xx., prima della stipulazione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura fissata del dieci per cento (10%) dell'im- porto contrattuale con forme e modalità indicate nella citata norma. 2. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; resta inteso che la Società Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva in caso di applicazione delle medesime penali non pagate entro quindici (15) giorni. 3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni dieci (10) dal ricevimento della relativa richiesta della Società Appaltante. 4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste dal presente articolo la Società appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata con la modalità della fideiussione ricevuta di ritorno. 5. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elen- co speciale di cui all'art. 106, D.Lgs107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 38385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161delle Finanze, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa prevedere espres- samente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all'ecce- zione di cui all'art. 1957 comma II c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Società appaltante. 6. La validità mancata costituzione della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che determina la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini decadenza dell'affidamento e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione l'acquisizione della preventiva consegna all'istituto garante, cauzione provvisoria da parte dell’appaltatore o della Società Appaltante che procederà ad aggiudicare l'appalto al concor- rente che segue nella graduatoria. 7. Al termine del concessionariocontratto, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentoliquidata e saldata ogni pendenza, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentesarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituireIl Concessionario, ai sensi dell'artdell’art. 103103 del codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione definitiva o fideiussione con la le modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106all'articolo 93, D.Lgs. 1 settembre 1993commi 2 e 3, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % 10 per cento dell'importo contrattuale. La Tale cauzione definitiva è dovuta a garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionedell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta – comunque – salva la risarcibilità del maggior danno. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in corso di validità, usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria pari al 50%. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte del Concedente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa stessa dovrà avere le caratteristiche di seguito indicate: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 c.c., co. comma 2 nonché l'operatività della garanzia medesima del codice civile; prevedere espressamente che l’Amministrazione beneficiaria è esonerata dall’osservanza del termine di cui all’art. 1957 comma 1 del codice civile; risultare operativa entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La , con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa (ciò anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte del Concessionario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria); essere intestata al Comune di Frascati e riportare l’oggetto del contratto; avere validità della garanzia si estende sino temporale almeno pari alla data di emissione durata del certificato di ultimazione delle prestazioni ocontratto e, comunque, avere efficacia fino all'avvenuto decorso ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresìgaranzia, che la garanzia viene progressivamente svincolata avverrà a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione) da parte del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità Comune di benestare dell'amministrazione affidanteFrascati, con la sola condizione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di Credito o della preventiva consegna all'istituto garanteCompagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia), con allegata copia del documento d’identità del soggetto; (In alternativa) essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, con autorizzazione da parte dell’appaltatore del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Committente ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia delle di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ocomprese quelle dipendenti da penali per inadempimento o ritardo, comunquel'impresa assuntrice presta, previste nei documenti a sue spese, reale e valida cauzione costituita da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo garanzia pari al 10% dell'importo contrattualetotale del servizio mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria "autonoma a prima richiesta" a favore del Comune di Napoli. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussionemancata costituzione della polizza determinerà la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e contiene l'espressa cessa di avere effetto solo dalla data di emissione della certificazione della regolarità dei servizi prestati. In ogni caso la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 1944, 2c. del c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima . e la sua operatività entro quindici giorni, l5 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 del c.c.. La cauzione sarà svincolata dopo la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantescadenza del contratto, previa verifica ed attestazione liberatoria di regolare esecuzione, da parte dell’appaltatore del responsabile del procedimento. Nell'assicurazione fidejussoria dovrà essere prevista l'esclusione di qualsiasi riserva e/o eccezione che consentano l'inopponibilità da parte dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione, nonché l'obbligo del concessionariogarante per l'immediato pagamento, degli stati fino alla concorrenza dell'importo assicurato, delle somme richieste per iscritto all'Amministrazione. L'impresa è obbligata a ricostituire la somma di avanzamento dei lavori o garanzia fidejussoria nel termine di analogo documento, 10 giorni a partire dalla data in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentecui il responsabile del servizio disporrà il pagamento richiesto dall'Amministrazione.

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Samples: Servizio Di Trasporto Funebre

Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), rilasciata in data …….. dal ……., resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Amministrazione. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto o( …. mesi) e dovrà, comunque, previste nei documenti avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da questo richiamatiparte dell’Amministrazione, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di cui all'art. 106ogni eventuale eccezione e controversia, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono sorte in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattualedipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia deve dovrà essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussioneentro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzidette, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantenulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 20 venti per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

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Samples: Contract for the Supply and Maintenance of Breathalyzer Test Benches

Cauzione definitiva. A Il Concessionario, a garanzia delle obbligazioni assunte degli impegni assunti con il presente contratto ocontratto, comunqueha costituito ex art. 103 del D.lgs 50/2016, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103con le modalità di cui all’art 93 commi 2 e 3, la cauzione definitiva o fidejussione di € , pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, a mezzo di polizza fideiussoria numero stipulata in data con la modalità .- ”, avente validità fino al . Cauzione nei confronti della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo quale in caso di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile inadempimento da parte del Concessionario, verrà escussa dal Xxxxxx.Xx Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, agli atti dell’Ufficio Istruzione del Comune, resterà vincolata fino al completo adempimento del servizio e sarà sottoposta a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. La Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata, al termine del contratto sarà svincolata previa costatazione di una società completo adempimento del servizio. Il Concessionario riconosce ed accetta quanto espressamente previsto dall’articolo 103 del D.lgs. 50/16 in materia di revisione iscritta nell'albo previsto dall'artcauzione definitiva. 161Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia il Comune avrà il diritto di per un importo pari al % dell'importo contrattualevalersi di propria autorità della suddetta cauzione. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione è svincolata ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniD.lgs 50/2016, a semplice richiesta scritta misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni ocollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, comunque, o comunque fino all'avvenuto decorso di 12 a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio, dei lavori risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidantenulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, all’istituto garante da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzionel’avvenuta xxxxxxxxxx.Xx mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentePer quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art.7 del Capitolato speciale di Concessione.

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Samples: Contract for the Concession of Municipal Nursery Services