Common use of PREMESSA Clause in Contracts

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDL’acuirsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento del quadro macroecono- mico internazionale e dell’Area euro in particolare, acronimo hanno reso il contesto econo- mico e le condizioni delle banche del nostro Paese estremamente complessi. A questo si aggiungono importanti e penalizzanti misure regolamentari che incidono sulla tradizionale capacità del settore bancario di Markets in Financial Instruments Directivesvolgere un importante ruolo di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese; – la prevista caduta del prodotto interno lordo metterà a ulteriore rischio i livelli di redditività delle banche italiane, peraltro già fortemente vincolati dai riflessi che il peggioramento del merito di credito dell’Italia produce sul costo della raccolta; – le Parti stipulanti sono consapevoli che l’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari – che è perfino peggiore di quello registrato a partire dal 1° novembre 2007metà degli anni ’90 – richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione, per la difesa del potere di acquisto dei servizi salari; – le Parti stipulanti condividono l’intento di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoindividuare soluzioni di carattere ecce- zionale che, inoltrenel quadro di una politica salariale compatibile con il sostegno del- l’occupazione, con il recupero della redditività e la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela crescita dalla produttività, valorizzino la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al dettaglio”Fondo di soste- gno all’impiego stabile dei giovani, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti istituito con l’accordo 19 gennaio 2012 di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile rin- novo del ccnl 8 dicembre 2007 per i propri clientiquadri direttivi e le aree professionali, nel- l’interesse comune delle imprese e dei lavoratori/lavoratrici. Riprendendo * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Idirigenti costituisce una normazione unitaria e inscindibile. Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggior- nato delle imprese destinatarie del contratto stesso, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte nonché le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:successive variazioni.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments DirectiveNell’ottica della graduale ripresa dell’attività sportiva, a partire decorrere dal 1° novembre 200725/6/2020 – con DPCM dell’11/6/2020 – è stato consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Pro- vince Autonome che, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa Governo delegata in materia di servizi sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dal decreto stesso in materia. Allo stato, pertanto, la Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il proprio Protocollo del 22/7/2020 in tema di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in capo alle imprese sicurezza, integrandolo anche con quanto suggerito dalla “Sezione di investimento l’obbligo Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università cattolica del Sacro Cuore” e con la super- visione della professoressa Xxxxxxxx Xxxxxx, Professore ordinario di intraprendere Igiene. Si ricorda che il presente Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo stante il continuo mutare delle condizioni legate al contagio da COVID-19 e dovrà essere integrato con le nor- mative vigenti ai vari livelli con un rimando, per tutto quanto non espressamente indicato, ai provvedimenti emessi e che saranno emanati dalle autorità competenti. Ancora una volta si esortano tutti i comitati CSI, i tesserati, nonché tutti i soci del CSI, a seguire, scrupolosamente e con responsabilità, le prescrizioni del presente Protocollo in tema di svol- gimento dell’attività ‘in sicurezza’ sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra, anche di contatto. Il Protocollo è stato stilato partendo dal presupposto che le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo e sono volte a garantire la sicurezza dello svolgimento dell’attività da parte di tutti i soggetti affiliati. Al riguardo la Presidenza Nazionale ha catalogato tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)proprie discipline sportive in base alla gravità del fattore di rischio da COVID-19, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:così come indicato nell’allegato 1.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDConfimi Impresa Meccanica, acronimo Fim e Uilm, con questo contratto, intendono contribuire a creare le prospettive per la tutela e lo sviluppo dell’industria metalmeccanica nel Paese. Le problematiche più urgenti da affrontare sono relative alla chiusura di Markets numerose aziende del settore, all’aumento della disoccupazione e alla necessità di migliorare le condizioni salariali dei lavoratori. Su queste priorità esistono già strumenti legislativi e contrattuali definiti ma risultano inadeguati rispetto al quadro generale della situazione. Un’azienda in Financial Instruments Directivecrisi o che necessiti di reindirizzare la propria capacità produttiva si trova nello stesso contesto di un lavoratore disoccupato: senza adeguati strumenti. Le risorse disponibili sono evidentemente limitate, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziariper questo è necessario reindirizzarle verso le necessità più urgenti salvaguardando la competitività del settore. La normativa primaria ha introdottocaratteristica produttiva dell’industria metalmeccanica del nostro Paese è la piccola dimensione delle imprese. Di tale modello sono stati esaltati i caratteri di flessibilità, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: di clientela al dettaglio”, “clientela professionalefamiliarità” e “controparte qualificatasocialitàa cui della produzione, di capacità di risposta competitiva ai mercati. Più recentemente, sono associati livelli decrescenti stati, evidenziati i limiti che tale modello incontra di tutela fronte alla globalizzazione, all’integrazione dei mercati europei attraverso l’introduzione della moneta unica, alla diffusione delle nuove tecnologie informatiche e ai rapporti di subfornitura. In questo quadro, il modello produttivo dell’industria metalmeccanica del nostro Paese si presenta in termini piena stagnazione e con poche capacità di diritto ad un’informativa chiara garantire le condizioni per agganciare i cicli congiunturali positivi. Considerato quindi: - l’andamento negativo del quadro congiunturale e trasparente le incerte prospettive sull’inversione di tendenza dell’attuale situazione; - il necessario adeguamento, legislativo e contrattuale, dell’ordinamento del lavoro alle esigenze di competitività delle imprese e di garanzia reddito disponibile per i lavoratori; - che l’industria metalmeccanica rappresenta il settore trainante della manifattura italiana; - che la necessità di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato determinare una politica industriale indirizzata al mantenimento e allo sviluppo della competitività dell’industria metalmeccanica è un’esigenza prioritaria per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione Paese; - che è indispensabile intervenire sul cuneo fiscale e contributivo che incide sulle imprese e sul salario dei lavoratori; - che è necessario invertire la spirale depressiva che ha creato devastanti sofferenze sociali; - che l’esigenza di tale Direttivariformare, la Banca Popolare semplificare e uniformare le normative di Puglia riferimento del settore in un’ottica di equilibrio tra esigenza di flessibilità delle imprese e Basilicata (diritti dei lavoratori rappresenta una necessità di seguito la “Banca”) ha adottato tutte primaria importanza; - che in questo quadro è prioritario disporre di adeguati ammortizzatori sociali per le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile imprese e per i propri clientilavoratori; - che le aziende estere non investono nel nostro Paese vista la mancanza delle condizioni generali del sistema. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia L’obiettivo primario è di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle realizzare le condizioni per una consistente crescita dimensionale e qualitativa delle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con competere a livello internazionale. È altresì importante che l’obiettivo di assicurare una un più ampia protezione degli investitori rapido sviluppo venga contemperato con il perseguimento di un solido modello sociale. I soggetti socio-economici che compongono l’impresa – lavoratori, imprenditori, aziende - devono essere posti al centro di un modello di sviluppo interpretato come valore collettivo da tutelare e di favorire la competizione fra mercatisostenere. La disciplina persegue Questo non può essere, evidentemente, compito esclusivo delle Parti sociali; anche l’obiettivo di mettere le Istituzioni e il Governo devono impegnarsi in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:un questo processo.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, acronimo intendono realizza- re una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di Markets agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agen- ti e rappresentanti di commercio, in Financial Instruments Directiveun mercato distributivo reso ancora più com- plesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, a partire che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo uni- tario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrat- tazione integrativa. Per quanto non previsto dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi presente Accordo valgono le disposizioni di investimento sugli strumenti finanziariLegge vi- genti in materia. La normativa primaria ha introdottoParti rappresentanti le aziende mandanti, inoltrenell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Col- lettivo, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile mercato anche per i propri clientiriflessi che possono determinarsi sulle condizioni economi- che, sociali e professionali degli agenti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia Su richiesta di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:singoli settori merceologici.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDA quasi cinque anni dalla fusione tra le società Nuova Tirrena e Groupama Assicurazioni spa e Groupama Vita spa, acronimo si è consolidato il processo di Markets in Financial Instruments Directiveriorganizzazione della Compagnia. Attraverso il livello qualitativo delle Relazioni Industriali sono stati conseguiti importanti risultati, formalizzati con significativi impegni ed accordi fra le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi reinternalizzare le attività svolte all’esterno e contemporaneamente a perseguire l’obiettivo della redditività aziendale. L’Azienda e le OOSS concordano quindi nel ritenere centrale la figura del Lavoratore in tutti i processi di investimento sugli strumenti finanziarisviluppo aziendale. La normativa primaria ha introdottovalorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione mirata e la formazione continua, inoltrecostituisce l’ elemento strategico per perseguire gli obiettivi comuni, in tal senso l’Azienda conferma il proprio impegno alla concreta attuazione degli istituti contrattuali deputati allo sviluppo professionale dei lavoratori. Le Parti concordano che: l’Azienda nel quadro della responsabilità sociale d’impresa così come definita dall’allegato 19 al vigente CCNL proseguirà nell’impegno di conciliare i valori dell’etica e del business in tutti i processi aziendali nell’ambito della salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, del riconoscimento e della valorizzazione del loro ruolo, ribadendo la suddivisione volontà di contrastare ogni forma di discriminazione. In tal senso l’Azienda valuterà le indicazioni pervenute dall’Osservatorio Nazionale Paritetico istituito in sede Ania con finalità di monitoraggio della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”diffusione e della applicazione dei principi del dialogo sociale condivisi tra le parti sociali; ciò anche con riferimento alla Dichiarazione Congiunta sottoscritta dalle Parti Sociali a livello di gruppo il 15 febbraio 2013, “clientela professionale” che si intende qui riportata. sia necessario riaffermare e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti consolidare la comune volontà di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente partecipazione e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia confronto – finalizzata ad una fattiva e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo positiva ricerca della soluzione dei problemi alla base della stipula del presente accordo; Quanto sopra è da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 intendersi parte integrante del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:presente c.i.a.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale

PREMESSA. La Direttiva Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea MiFIDEuropea, acronimo di Markets in Financial Instruments Directivealla luce delle nuove normative introdotte, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato seguito del Patto per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivalavoro del 24 Settembre 1996, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa della legge 19 Luglio 1997 n.196 in materia di servizi promozione dell’occupazione, ed in particolare in adempimento all’art. 16 che disciplina l’apprendistato e al decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in capo alle imprese considerazione dei processi di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori trasformazione e di favorire informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alla mutevoli e diversificate esigenze della clientela. A tal fine le parti, condividendo la competizione fra mercatinecessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze degli Istituti finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. La disciplina persegue anche l’obiettivo Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mettere in concorrenza piattaforme diverse diritto-dovere di istruzione e sistemi di contrattazioneformazione, oltre che mercati con imprese il contratto di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi apprendistato e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono' definito secondo le seguenti tipologie:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Nella società esistono una funzione di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, risk-management che applica controlli di secondo livello all’attività aziendale e una funzione di revisione interna che applica i controlli di terzo livello. Entrambe le funzioni sono indipendenti l’una dall’altra e rispondono al Consiglio di Amministrazione societario. Verifiche sindacali sul loro operato vengono effettuate con cadenza almeno trimestrale. Intermonte ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi una cultura aziendale di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: clientela al dettagliorischio contenuto”, “clientela professionale” trattandosi di una società di tipo cooperativo in cui il management è anche il principale azionista. Il modello di business della società porta a identificare nel rischio di posizione e nel rischio di credito e controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela i principali rischi aziendali. Il primo rischio deriva dal fatto che il gruppo, attraverso la propria controllata Intermonte Sim, gestisce in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordiniconto proprio parte del proprio patrimonio ed è dal 2013 market maker su IDEM. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) Questo ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa comportato un aumento della rischiosità delle posizioni in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)derivati, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi un modesto aumento del rischio complessivo del portafoglio di negoziazione. Da quanto sopraIl secondo rischio deriva dall’attività principale di Intermonte Sim come intermediario sui mercati italiani, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono principalmente il mercato azionario (MTA) e dall’attività di negoziazione in conto proprio di derivati OTC fatti con la propria clientela. La funzione di Risk Management giornalmente monitora la situazione di rischiosità del portafoglio di negoziazione e l’affidamento della clientela e delle controparti con cui Intermonte lavora, comunicando all’organo decisionale aziendale (Comitato Esecutivo) le situazioni di eventuali superamenti dei limiti vigenti. Le decisioni in merito sono responsabilità del comitato, il quale comprende i principali membri del comitato direttivo di Intermonte Sim. Idonee procedure aziendali sono state redatte a riguardo, riepilogando tutti i limiti in essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:e tutti i poteri spettanti al comitato.

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Samples: Prospetto Delle Variazioni Del Patrimonio Netto Anno 2019 €/000 Esistenze Al 31/12/2018, www.intermonte.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDGli appalti pubblici di lavori, acronimo servizi e forniture rappresentano ai sensi del piano nazionale anticorruzione (approvato con deliberazione della CIVIT –ANAC- n. 72/2013) un’area a forte rischio di Markets in Financial Instruments Directivecorruzione. Il piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 21.01.2015 prevede la sottoscrizione del patto di integrità come misura di prevenzione della corruzione. Il presente patto risponde quindi alla volontà del comune di Roncade di prevenire il rischio corruzione mediante l’attuazione di misure concrete. Attraverso la stipula del presente patto il Comune di Roncade e i partecipanti a procedure aperte, ristrette e negoziate di acquisizioni di forniture servizi e lavori si impegnano reciprocamente a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per conformare i propri clienticomportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Riprendendo Si impegnano espressamente a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la regolarità’ della fase di esecuzione del contratto. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, gli esecutori dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi fra imprese artigiane, dei consorzi stabili, per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta. L’obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Idi lealtà, la normativa in materia trasparenza e correttezza di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cosiddetti "ausiliari" degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimentooperatori economici qualora essi, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzioneofferta, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:indichino l’intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

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Samples: Patto Di Integrita’, Patto Di Integrita’

PREMESSA. Tale documento illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento: ⮚ operino in modo equo, professionale ed onesto; ⮚ adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai Clienti. La materia degli incentivi è disciplinata dall’art. 26 della Direttiva dell’Unione Europea MiFID2006/73/CE, acronimo dal CESR (ora ESMA) nei documenti “Inducements under MiFID – Recommendations” del 29 maggio 2007 e “Inducement: Report on good and poor practices” del 19 aprile 2010, dall’art. 6 del Dlgs 58/1998 cosiddetto Testo Unico della Finanza (“TUF”) e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007 (di Markets seguito anche “Regolamento Intermediari”). La disciplina XxXXX non attribuisce al termine “incentivo” un’accezione negativa distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi. - a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relazione alla prestazione dei servizi di investimento sugli e/o accessori; - a tutti gli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” ; - a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie imprese disciplinate dalla MiFID; - ai soggetti rilevanti che agiscono per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa l’intermediario in materia relazione alla prestazione di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi. - ai pagamenti effettuati all’interno delle imprese di investimento l’obbligo (es. programmi di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best executionbonus interni), con l’obiettivo ; - alle regalie e alle forme di assicurare una più ampia protezione degli investitori ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo volumi di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:intermediazione.

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Samples: www.bancaifis.it, www.bancaifis.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe linee guida contengono indicazioni sull’ammissibilità delle spese, acronimo sulla modalità di Markets rendicontazione delle stesse e sulla modalità di erogazione dei contributi connessi alla realizzazione dei progetti riferiti al bando FAR-FAS 2014. Le linee guida forniscono indicazioni per la registrazione, sulla piattaforma ARTEA, delle spese sostenute, descrivendo le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi ai costi rendicontati e i documenti che è necessario allegare al fine di comprovare l’effettività dei costi stessi. Le linee guida non derogano alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti linee guida si deve far riferimento al bando FAR FAS 2014, in Financial Instruments Directivequanto lex specialis regolatrice delle modalità di selezione, a partire dal 1° novembre 2007esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati. Il Responsabile del controllo e pagamento si riserva di modificare, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoaggiornare e/o integrare, inoltrein qualsiasi momento, quanto riportato nella presente versione delle “Linee Guida per la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglioRendicontazione”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti in relazione al sopravvenire di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordininuove disposizioni normative e/o specifiche esigenze operative nel corso dell’esecuzione delle linee d’intervento sopracitate. In applicazione caso di tale Direttivamodifica delle linee guida sarà cura del Responsabile del procedimento di controllo e pagamento darne avviso ai beneficiari attraverso avviso pubblico, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clientisul sito ARTEA, ovvero con comunicazione via PEC al domicilio dei beneficiari stessi. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo Le modifiche alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), linee guida saranno approvate con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 decreto del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:dirigente regionale responsabile del procedimento.

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Samples: Accordo Di Programma Miur Regione Toscana DGRT 1208/12 Accordo Di Programma Quadro Miur Mise Regione Toscana DGRT 758/2013, Accordo Di Programma Miur Regione Toscana DGRT 1208/12 Accordo Di Programma Quadro Miur Mise Regione Toscana DGRT 758/2013

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX MiFID II , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, acronimo detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di Markets prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l’indicazione degli oneri della sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d’asta. L’aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I., ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in Financial Instruments Directivenessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento. Nel caso in cui, a partire dal 1° novembre 2007durante lo svolgimento del servizio, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei si renda necessario apportare varianti al contratto, il Comune di Limana provvederà all’aggiornamento del D.U.V.R.I.. Il D.U.V.R.I. infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoe forniture, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: non può considerarsi un documento clientela al dettagliostatico”, ma necessariamente clientela professionale” dinamico”, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti quindi si configurino nuovi potenziali rischi di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordiniinterferenze. In applicazione tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di tale Direttivasvolgimento delle attività, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. Nel D.U.V.R.I. vengono riportate solo le misure ragionevoli atte ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti). Le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro adottati dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischi connesso con la specifica attività svolta da quest’ultima. Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa tutti gli adempimenti in materia di servizi salute e sicurezza nei luoghi di investimento Direttiva MiFID II lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (2014/65/UEvalutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, attrezzature di lavoro, ecc) pone in capo e l’impresa appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle imprese attività specifiche previste nell’appalto. Ai fini della redazione del presente documento, si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di investimento l’obbligo attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica sia di spazio, con l’obiettivo nonché di assicurare una più ampia protezione degli investitori contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue somministrazione, anche l’obiettivo qualora in essere al momento della data di mettere entrata in concorrenza piattaforme diverse vigore del succitato decreto e sistemi secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di contrattazionesomministrazione di beni e servizi essenziali, oltre che mercati con imprese 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in relativi alla sicurezza del lavoro con particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it, cdn1.regione.veneto.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDprima parte dell’articolo è dedicata all’analisi dello strumento giuri- dico del contratto di rete introdotto in Italia dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 ed all’esame della sua diffusione sul territorio nazionale. Xxxxxxxx”, acronimo stipulato in Toscana tra otto imprese operanti nel settore dei ser- vizi, in particolare nella consulenza di Markets direzione alle imprese. La scelta del caso specifico è legata agli elementi di innovatività che lo contraddistinguo- no. Esso rappresenta il primo contratto di rete stipulato con l’intenzione di creare una comunità professionale di esperti nell’ambito della consulenza alle imprese che prevede anche il coinvolgimento di liberi professionisti. L’obiettivo perseguito è, da un lato, quello di unire le forze delle piccole imprese per sconfiggere la concorrenza delle società di consulenza multi- nazionale ed aggredire clienti di medie dimensioni e, dall’altro lato, quello di mantenere le peculiarità distintive delle aziende di minore dimensione come la flessibilità, la vicinanza al cliente e la conoscenza del territorio. Nel corso degli ultimi decenni le sfide poste dal mercato globale, sem- pre più complesso e caratterizzato da forti elementi di discontinuità, hanno evidenziato le criticità delle strutture organizzative delle imprese integrate verticalmente che si erano diffuse in Financial Instruments Directive, Italia a partire dal 1° novembre 2007dagli anni ’60, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione adatte per lo sfruttamento delle economie di scala, ma meno efficaci nel fronteg- giare l’attuale turbolenza ambientale. Per tale motivo, le imprese hanno iniziato a dotarsi di organizzazioni snelle e flessibili, più adatte a cogliere le opportunità offerte dagli scenari macroeconomici e a sopportare minacce sempre meno pianificabili. In particolare, le imprese hanno sperimentato nuove configurazioni organizzative, caratterizzate da legami orizzontali e forme di interazione tra aziende, realizzando percorsi di sviluppo “ester- no” basati sull’adozione di strategie reticolari (Xxxxxxxxx, 2003). Le imprese hanno privilegiato forme di crescita e di affermazione sul mercato basate sulle relazioni interaziendali che hanno portato inevitabilmente a ridise- gnare i loro confini, hanno quindi sperimentato diverse tipologie di accordi di cooperazione, tra i quali: joint venture, consorzi, forme di outsourcing e di spin-off industriali. Ciò è ancora più evidente in relazione alle piccole e medie imprese (PMI) che, consapevoli di non essere autosufficienti e pre- parate ad affrontare le difficoltà dei servizi mercati e di investimento sugli strumenti finanziaridover mantenere un’eleva- ta flessibilità per operare in scenari ad elevata incertezza, hanno sviluppato molteplici forme di collaborazione che rientrano nella generica definizione di reti di imprese (Lorenzoni, 1992). La normativa primaria ha introdottoSecondo alcuni autori (Xxxxx, inoltre1999; Xxxxxxx, 0000; Xxxxx e Xxxxx-Xxxxxx, 2004), la suddivisione necessità di dare forma or- ganizzata alla flessibilità e di effettuare investimenti per differenziarsi e recuperare un posizionamento competitivo minacciato dai competitor low cost e dall’affermarsi di nuove abitudini al consumo, impone alle impre- se di realizzare investimenti in conoscenza che superano le possibilità di ciascuna considerata in modo indipendente. Per poter offrire prodotti e servizi innovativi e qualitativamente migliori, è spesso necessario l’uso di un sistema di competenze e di esperienze che può essere realizzato solo collegando in rete imprese diverse. I membri della clientela rete, in tre tipologie: “clientela al dettaglio”virtù dello spi- rito di collaborazione che contraddistingue questa forma di aggregazione, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela apportano ognuno il proprio contributo in termini di diritto ad un’informativa chiara conoscenze e trasparente risorse complementari, apprendono reciprocamente, ed incrementano il proprio patrimonio intangibile. Dunque, le reti di impresa sono delle forme orga- nizzative che, a differenza di altre configurazioni aggregative, attuano una condivisione della conoscenza che consente ai singoli membri di realizzare progetti complessi e di garanzia di Best Executioninnovativi, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinisenza minarne l’autonomia individuale. In applicazione di tale Direttivacontesto, la Banca Popolare crescita qualitativa e la generazione di Puglia valore all’interno delle reti di impresa diviene un obiettivo condiviso, pur continuando cia- scuno a mantenere la propria indipendenza ed individualità e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte condividen- do solo alcune fasi del processo produttivo o alcuni specifici investimenti. Attraverso le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle reti le imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonorealizzano:

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Samples: rivistapiccolaimpresa.uniurb.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari. In tale contesto, acronimo viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di Markets in Financial Instruments Directiveoperare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, a partire dal 1° tra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 20072019, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti. Con la presente informativa UniCredit Allianz Vita S.p.A. intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo. Poiché il presente prodotto di investimento sugli strumenti finanziariassicurativo di tipo multiramo denominato “MIXA PROTECTION” contiene, tra le possibili opzioni di investimento, sia Fondi Interni che non promuovono caratteristiche di sostenibilità sia Fondi Interni che promuovono tali caratteristiche, l’informativa che segue si articola in due distinti paragrafi. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela Nell’ambito del primo paragrafo “Informativa ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088” sono fornite informazioni di carattere generale in tre tipologie: merito al modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nella gestione degli investimenti per tutti i Fondi Interni che non promuovono specificamente caratteristiche di sostenibilità. Nell’ambito del successivo paragrafo clientela al dettaglioInformativa ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088”, invece, sono fornite informazioni circa le specifiche politiche perseguite in relazione ai Fondi Interni clientela professionaleCreditRas Sostenibile Target 50” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best ExecutionCreditRas Azionario Internazionale Sostenibile”, che impone alle imprese promuovono caratteristiche di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sostenibilità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziariI decreti legge n. 18/2020 (c.d. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: clientela al dettaglioCura Italia, ) e n. 34/2020 (c.d. clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Rilancio”)1 (di seguito la seguito, anche BancaDecreti”) ha adottato tutte le hanno introdotto nell’ordinamento italiano misure ragionevoli atte fiscali di incentivazione connesse sia con spese per investimenti (es. eco e sismabonus) sia con spese correnti (es. canoni di locazione di locali ad uso non abitativo). Tali incentivi fiscali si applicano a garantire famiglie o imprese, sono commisurati a una percentuale della spesa sostenuta (che in alcuni casi raggiunge anche il miglior risultato possibile per i propri clienti110%) e sono erogati sotto forma di crediti d’imposta o di detrazioni d’imposta (trasformabili su opzione in crediti d’imposta). Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere Per l’eco e il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazionesisma- bonus, oltre che mercati con imprese per gli altri incentivi per interventi edilizi, è possibile usufruire dell’incentivo anche tramite sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, al quale verrà riconosciuto un credito d’imposta. La maggior parte dei crediti d’imposta oggetto delle misure d’incentivo sono cedibili a terzi acquirenti, che li utilizzeranno secondo la specifica disciplina prevista. Si tratta, infatti, di investimentocrediti d’imposta di natura agevolativa, per i quali, diversamente da quelli derivanti da pagamenti d’imposta eccedenti, le relative modalità di utilizzo vengono di volta in modo da aumentare l’efficienza degli scambi evolta definite dalle disposizioni che li introducono. Nello specifico, conseguentementei detentori di questi crediti possono utilizzarli in compensazione di imposte e contributi, ridurre secondo le medesime regole previste per il beneficiario originario, oppure possono ulteriormente cederli (in tutto o in parte) a terzi. Nessuno dei crediti in esame è rimborsabile (in tutto o in parte) direttamente dallo Stato. Inoltre, a seconda della fattispecie, i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari crediti possono essere eseguiti su una pluralità utilizzati in compensazione (ad esempio, entro un anno oppure in 5 o 10 quote annuali), senza possibilità di sedi riportare a nuovo, né chiedere a rimborso, la quota parte non compensata nell’anno di esecuzioneriferimento per motivi di incapienza. Tali misure hanno di fatto ampliato il perimetro dei crediti d’imposta acquistabili dagli operatori, laddove per sede i quali sono attualmente previste differenti modalità di esecuzioneutilizzo, ai sensi della direttiva XxXXX XX che vanno dalla compensazione, alla cedibilità e in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:alcuni casi anche alla possibilità di richiedere il rimborso all’Erario.

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Samples: www.bancaditalia.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDpresente consultazione di mercato è relativa all’acquisizione della fornitura di prodotti software, acronimo della manutenzione e di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziarisupporto specialistico IBM per Inail. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo del presente documento. Ai sensi della clientela in tre tipologie: Determinazione dell’ANAC clientela al dettaglioLinee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, tenuto conto delle modifiche intervenute nella legge 120/2020 clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best ExecutionDecreto Semplificazioni”, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere Consip S.p.A. informa pertanto il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (mercato della fornitura circa gli elementi di seguito riportati, con l’obiettivo di: garantire la “Banca”) ha adottato tutte massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto; verificare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati; pubblicizzare al meglio le misure ragionevoli atte caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato avuto riguardo a garantire eventuali soluzioni alternative, purché rispondenti in toto alle esigenze dell’Amministrazione di seguito riportate, anche tenuto conto del contesto di riferimento in cui si colloca l’acquisizione, nonché alle condizioni di prezzo mediamente praticate. Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 il miglior risultato possibile per i propri clientiricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Riprendendo i principi già sanciti Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 15 giorni solari dalla Direttiva MiFID Idata odierna all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx. Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Consip S.p.A., la normativa salvo quanto di seguito previsto in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. Dati Azienda Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (2014/65/nel seguito anche “Regolamento UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche. Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con l’obiettivo modalità sia informatiche, sia cartacee. Il conferimento di assicurare Dati alla Consip S.p.A.: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra le informazioni per una più ampia protezione degli investitori compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda. I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di favorire la competizione fra mercatitempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. La disciplina persegue anche l’obiettivo All’interessato vengono riconosciuti i diritti di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto: i) di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimentorevocare, in modo da aumentare l’efficienza qualsiasi momento, il consenso; ii) di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli scambi stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, conseguentementeove possibile, ridurre i costi la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, di negoziazioneopporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX 20 del regolamento UE. Se, in particolare dell’artcaso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 64, par.1,comma 2 da 15 a 22 del Regolamento Delegato 2017/565UE, si intendono:la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti. Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.

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PREMESSA. Quando si fa riferimento al termine partenariato pubblico-privato (“PPP”) bisogna innanzitutto precisare che si riferisce, in generale a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio. A livello comunitario una definizione di PPP la si può trovare nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al «Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea» (cd. “SEC2010”), secondo il quale i Ppp «sono contratti a lungo termine stipulati tra due unità, sulla base dei quali un’unità acquisisce o costruisce una o più attività, le gestisce per un determinato periodo e quindi le cede a una seconda unità. Tali accordi sono normalmente stipulati tra un’impresa privata e un’amministrazione pubblica, ma non sono escluse altre combinazioni: ad esempio, una società pubblica da una parte e un’istituzione senza scopo di lucro privata dall’altra». Vi è poi, sempre a livello comunitario, un importante documento di riferimento e cioè il “LIBRO VERDE RELATIVO AI PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI ED AL DIRITTO COMUNITARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI” (Bruxelles, 30.4.2004 COM [2004] 327 definitivo). Da quello prendono spunto le definizioni generali applicabili anche nel nostro Paese. Per il Libro Verde, i seguenti elementi caratterizzano normalmente le operazioni di PPP: ✓ La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDdurata relativamente lunga della collaborazione, acronimo che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a vari aspetti di Markets in Financial Instruments Directiveun progetto da realizzare. ✓ La modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti. Spesso, tuttavia, quote di finanziamento pubblico, a partire dal 1° novembre 2007volte assai notevoli, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione possono aggiungersi ai finanziamenti privati. ✓ Il ruolo importante dell’operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, finanziamento). Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini d’interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di investimento sugli strumenti finanziaripolitica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi. ✓ La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, sul quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico. I PPP non implicano tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma tutti i rischi, o la parte più rilevante dei rischi legati all’operazione. La normativa primaria ha introdottoripartizione precisa dei rischi si effettua caso per caso, inoltrein funzione della capacità delle parti in questione di valutare, controllare e gestire gli stessi. Nel corso dell’ultimo decennio, il fenomeno dei PPP si è sviluppato in molti settori rientranti nella sfera pubblica. L’aumento del ricorso a operazioni di PPP è riconducibile a vari fattori. In presenza delle restrizioni di bilancio cui gli Stati membri devono fare fronte, esso risponde alla necessità di assicurare il contributo di finanziamenti privati al settore pubblico. Inoltre, il fenomeno è spiegabile anche con la suddivisione della clientela in tre tipologie: volontà di beneficiare maggiormente del clientela al dettaglio”, “clientela professionaleknow-how” e dei metodi di funzionamento del settore privato nel quadro della vita pubblica. Lo sviluppo dei PPP va d’altronde inquadrato nell’evoluzione più generale del ruolo dello Stato nella sfera economica, che passa da un ruolo d’operatore diretto ad un ruolo d’organizzatore, di regolatore e di controllore. Le autorità pubbliche degli Stati membri ricorrono spesso ad operazioni di PPP per realizzare progetti infrastrutturali, in particolare nel settore dei trasporti, della sanità pubblica, dell’istruzione e della sicurezza pubblica. Sul piano europeo, si è riconosciuto che il ricorso alle PPP poteva contribuire alla realizzazione delle reti transeuropee dei trasporti, realizzazione che ha subito forti ritardi, in particolare a causa di un’insufficienza degli investimenti. Nel quadro dell’iniziativa per la crescita, il Consiglio Europeo ha approvato una serie di misure volte ad aumentare gli investimenti per le infrastrutture della rete transeuropea e nel settore dell’innovazione, nonché della ricerca e dello sviluppo, in particolare tramite l’attuazione di operazioni PPP. Se è vero che la cooperazione tra pubblico e privato può offrire vantaggi microeconomici, consentendo di realizzare un progetto con il miglior rapporto qualità/prezzo, mantenendo al contempo gli obiettivi di pubblico interesse, il ricorso al PPP non può tuttavia essere presentato come una soluzione controparte qualificatamiracoloper un settore pubblico confrontato a cui sono associati livelli decrescenti restrizioni di tutela bilancio. L’esperienza mostra che, per ciascun progetto, occorre valutare se l’opzione del partenariato comporta un plusvalore reale rispetto ad altre opzioni come la stipulazione di un contratto d’appalto di tipo più classico. La Commissione, nel Libro Verde, constata del resto con interesse che alcuni Stati membri e Paesi aderenti hanno creato strumenti di coordinamento e di promozione del PPP, miranti tra l’altro a diffondere ‘buone pratiche’ in materia di PPP all’interno di questi stati o su scala europea. Questi strumenti mirano a condividere la relativa esperienza e a consigliare in tal modo gli utilizzatori sulle diverse forme di PPP e sulle loro tappe, che si tratti della concezione, delle modalità di scelta del partner privato, della migliore ripartizione dei rischi, della scelta adeguata delle clausole contrattuali ovvero ancora dell’integrazione di finanziamenti comunitari (si veda l’esempio dell’Unità Tecnica per la Finanza di Progetto – UTFP in Italia, ecc.). Le autorità pubbliche ricorrono a strutture di partenariato con il settore privato anche per garantire la gestione di servizi pubblici, in particolare a livello locale. Infatti, servizi pubblici incentrati sulla gestione dei rifiuti o sulla distribuzione idrica o elettrica vengono sempre più spesso affidati ad imprese, sia pubbliche sia private o miste. Il Libro verde sui servizi d’interesse generale ricorda a tale riguardo che quando un’autorità pubblica decide di assegnare la gestione di un servizio ad un terzo, è obbligata a rispettare il diritto degli appalti pubblici e delle concessioni, anche se questo servizio è considerato di interesse generale. Il Parlamento europeo ha del resto riconosciuto che il rispetto di queste norme può costituire uno strumento efficace per prevenire inopportuni ostacoli alla concorrenza, permettendo nello stesso tempo ai pubblici poteri di fissare e controllare le condizioni da soddisfare in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente qualità, di disponibilità, di norme sociali e di garanzia tutela dell’ambiente. Il Libro Verde identifica sostanzialmente due tipologie di Best ExecutionPartenariato Pubblico – Privato: Il PPP viene identificato nel Libro Verde della Commissione relativo ai partenariati pubblico- privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni sotto due categorie: ✓ i PPP di tipo puramente contrattuale, nei quali il partenariato tra settore pubblico e settore privato si fonda su legami esclusivamente convenzionali. ✓ i PPP di tipo istituzionalizzato, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere implicano una cooperazione tra il miglior risultato per settore pubblico ed il cliente nell’esecuzione degli ordinisettore privato in seno ad un’entità distinta. In applicazione di tale Direttiva, Questa distinzione è fondata sulla constatazione che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa diversità delle pratiche in materia di servizi PPP che si incontrano negli Stati membri può essere ricollegata a due grandi modelli. Ognuno di investimento Direttiva MiFID II essi solleva delle questioni particolari riguardo all’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni. Il termine PPP di tipo puramente contrattuale riguarda un partenariato basato esclusivamente sui legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di operazione, nei quali uno o più compiti più o meno ampi – tra cui la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio – vengono affidati al partner privato. In questo contesto, uno dei modelli più conosciuti, spesso denominato “modello concessorio”, è caratterizzato dal legame diretto esistente tra il partner privato e l’utente finale: il partner privato fornisce un servizio al pubblico, “in luogo”, ma sotto il controllo, del partner pubblico. Il modello è caratterizzato anche dal tipo di retribuzione del co-contraente, consistente in compensi riscossi presso gli utenti del servizio, se necessario completata da sovvenzioni versate dall’autorità pubblica. In operazioni di altro tipo, il partner privato è destinato a realizzare e gestire un’infrastruttura per la pubblica amministrazione (2014/65/UE) pone ad esempio, una scuola, un ospedale, un centro penitenziario, un’infrastruttura di trasporto). L’esempio più tipico di questo modello è l’operazione di tipo PFI. In questo modello la retribuzione del partner privato non avviene in capo alle imprese forma di investimento l’obbligo compensi versati dagli utenti del lavoro o del servizio, ma di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)pagamenti regolari ricevuti dal partner pubblico. Questi pagamenti possono essere fissi, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue ma anche l’obiettivo di mettere calcolati in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimentomodo variabile, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi efunzione, conseguentementead esempio, ridurre della disponibilità dell’opera o dei servizi ad essa relativi, o anche della frequentazione dell’opera A seconda, invece, dell’oggetto, i costi contratti di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari Partenariato Pubblico – Privato possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonodistinti nel modo seguente:

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDL’Inps è il principale Ente italiano di sicurezza sociale e con l’integrazione di Inpdap ed Enpals, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione è divenuto uno dei servizi di investimento sugli strumenti finanziaripiù grandi Enti previdenziali europei. La normativa primaria ha introdottoplatea degli utenti Inps è pari al 71,2% della popolazione residente in Italia. Ai lavoratori già iscritti, che comprendono la quasi totalità dei dipendenti del settore privato e una frazione del settore pubblico nonché i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata, si aggiungono gli iscritti delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali e i lavoratori dello spettacolo, elevando così la percentuale di lavoratori assicurati complessivi al 97,2% degli occupati totali in Italia. L’Istituto eroga il 90,2% dei trattamenti pensionistici in essere nel nostro Paese, con un’incidenza sul PIL del 16,2%. Il 96,1% dei pensionati in Italia beneficia di una pensione a carico dell’Istituto. L’Inps eroga, inoltre, a differenza degli altri Enti previdenziali europei, una variegata serie di prestazioni a sostegno dell’occupazione (cassa integrazione, indennità di disoccupazione e di mobilità) e a sostegno del reddito familiare (indennità di malattia, di maternità, prestazioni socioassistenziali a favore dei nuclei familiari a basso reddito, ecc.). Il modello funzionale dell’Istituto è un modello orientato al cliente/utente secondo un’attenta logica di customer care ed è costantemente sottoposto a verifiche, miglioramenti e talora radicali revisioni, ciò al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e la suddivisione della clientela qualità dei servizi erogati. L’assetto territoriale, basato su un’articolazione capillare delle Sedi - con diversi livelli di dimensioni e di complessità - attua un decentramento dei servizi utile a garantire sia una effettiva prossimità all’utenza, sia una puntuale risposta alle esigenze di economicità di gestione. Attualmente sul territorio nazionale sono presenti 667 strutture, tra Direzioni, Sedi e Agenzie e 1.646 Sportelli telematici (i cosiddetti Punti Cliente), mentre all’estero sono attivi 245 presidi presso i Consolati. Per quanto riguarda l’accessibilità ai servizi, oggi l’utente Inps può richiedere una prestazione presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Istituto senza doversi rivolgere alla propria Sede di competenza, ma soprattutto può usufruire dei servizi Inps direttamente on-line. Attualmente, la totalità dei servizi, delle prestazioni e delle comunicazioni con l’utenza utilizza la via telematica, configurando l’Istituto come una Amministrazione completamente digitale, che opera con alta efficienza e con elevati risparmi conseguenti anche all’eliminazione dei flussi cartacei. L’attività principale dell’Istituto consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e indennità di natura previdenziale e di natura assistenziale. Le prestazioni previdenziali sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in tre tipologie: convenzione internazionale per il lavoro svolto all’estero. Le prestazioni assistenziali sono interventi propri dello clientela al dettagliostato sociale”, “clientela professionale” che l’Inps è stato chiamato ad attuare: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili. In materia di invalidità civile l’Inps ha recentemente acquisito nuove competenze con il trasferimento dagli Enti locali all’Istituto del potere concessorio, della gestione delle domande e “controparte qualificata” con l’inserimento di un proprio medico nella commissione medica di valutazione. L'Inps non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti delle prestazioni a cui sono associati livelli decrescenti sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente fine rapporto e di garanzia di Best Execution, quelle che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l’assegno per il cliente nell’esecuzione degli ordininucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni. L’Inps gestisce anche la banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE, indicatore attraverso il quale è possibile stabilire la fruizione o meno di alcune prestazioni sociali agevolate. L’Inps fa fronte alla spesa per le prestazioni tramite il prelievo dei contributi. In applicazione questo ambito si occupa, tra l'altro, dell'iscrizione delle aziende, dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei domestici, a seguito della comunicazione obbligatoria del rapporto di tale Direttivalavoro dei datori, del rilascio dell’estratto conto assicurativo e certificativi. Tra le attività dell'Inps rientrano anche: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità; le visite mediche per le cure termali; la Banca Popolare revisione delle pensioni agli invalidi civili. Di seguito si riportano i principali indicatori macro dimensionali delle attività istituzionali: L’INPS, nell’ambito della propria attività di Puglia contrasto ai fenomeni di illegalità, coerentemente con gli obiettivi dei “Programmi Operativi Nazionale e Basilicata (di seguito la “BancaComplementare Legalità 2014-2020) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per , intende evolvere e potenziare i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, intelligence in modo da aumentare l’efficienza rafforzare le azioni di individuazione preventiva ed accertamento di comportamenti fraudolenti di cittadini, aziende e lavoratori. A tal fine, l’Istituto partecipa ad un progetto europeo denominato PON LEGALITA’ che finanzierà, tra l’altro, anche tale fornitura nella misura del 75% degli scambi importi erogati. Pertanto, come indicato di seguito, gli ordinativi e le successive fatturazioni dovranno prevedere una separata fatturazione degli importi, con pagamento comunque a carico dell’Istituto. In Italia le azioni fraudolente maggiormente diffuse fanno riferimento all’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi (in agricoltura e non), diretti alla percezione di indebite prestazioni previdenziali a fronte dell’evasione degli obblighi contributivi, oppure al pagamento della contribuzione INPS mediante l’utilizzo di presunti crediti verso altre Pubbliche Amministrazioni; tali fenomeni assumono particolare rilievo in ordine alla lesione del corretto svolgimento delle attività imprenditoriali e di tutela delle condizioni del lavoro. Questo documento descrive l’ambito dei servizi da erogare attraverso il presente Appalto Specifico ed ha lo scopo di definire le caratteristiche ed i requisiti relativi alla fornitura dei servizi professionali in oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio. Tali servizi dovranno assicurare la piena operatività, l’evoluzione e l’integrazione di applicazioni, al fine di consentire all’INPS di assolvere ai suoi compiti istituzionali. I servizi, il dimensionamento, le modalità di esecuzione e tutte le indicazioni espresse nel presente capitolato tecnico e relative appendici rappresentano la specificazione necessaria per la presente fornitura e, conseguentementepertanto, ridurre le prescrizioni ivi contenute rappresentano i costi di negoziazionerequisiti minimi della fornitura. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 Questo implica che: Sono parti integranti del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonoCapitolato Tecnico le seguenti appendici:

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDvalutazione del personale, acronimo dirigente e del comparto, costituisce elemento strategico per l’Azienda nelle politiche di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati. Il decreto legislativo 150 del 27.10.2009 ha inoltre previsto importanti novità per la misurazione e valutazione dei comportamenti professionali e organizzativi del personale, in un sistema globale di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione gestione della clientela performance in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti strettamente connesse performance di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara organizzazione e trasparente e di garanzia di Best Executionperformance individuale. Nell’ambito del SSN, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaai sensi del medesimo D.Leg.vo 150/09, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa l’attuazione delle disposizioni in materia di servizi “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e in materia di investimento Direttiva MiFID “Merito e Premi”, rispettivamente dettate nel Titolo II (2014/65/UE) e III dello stesso D.Leg.vo, avviene mediante adeguamento delle amministrazioni sanitarie dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010. Proprio al fine di testare la nuova normativa e, in particolare, vista la riconosciuta necessità di verificare come le modalità individuate nel D.Leg.vo 150/09 siano nel concreto applicabili alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è stata avviata una sperimentazione nazionale in materia. Per detta sperimentazione è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa 20 gennaio 2010 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Direttore dell’AGeNaS, il Presidente del Formez, il Presidente della Fiaso e i Direttori di 17 Aziende sanitarie e ospedaliere. . In tale contesto, l’Azienda S.Xxxxx di Terni, tenuto conto delle modalità di attuazione del modello sperimentale avviato dal Protocollo d’intesa citato, e sulla base di quanto previsto in merito dalle disposizioni contrattuali vigenti, si pone l’obiettivo di adottare un sistema integrato di valutazione potenziando le strategie in capo alle imprese atto, soprattutto nell’ottica della progettualità degli obiettivi e degli incarichi in stretta connessione con il sistema di investimento l’obbligo pianificazione, controllo e budget, con il sistema premiante. In particolare, nel rispetto dell’art.6, c.1 lett.b dei CCNL 3 novembre 2005 della Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA, devono essere stabiliti i criteri generali di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato valutazione delle attività dei dirigenti. Il sistema integrato di valutazione deve essere semplice, oggettivo, trasparente e contrattato idoneo a riconoscere e valorizzare la qualità e l’impegno della Dirigenza Medica, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa per il cliente nell’esecuzione conseguimento: ▪ di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione; ▪ dell’incremento della soddisfazione degli ordini (best execution)utenti-pazienti. finalizzato a : migliorare le prestazioni degli individui, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di utilizzando la valutazione come opportunità; premiare il merito individuale attraverso il riconoscimento economico; favorire la competizione fra mercaticrescita professionale degli individui attraverso interventi di sviluppo (affiancamento, mobilità interna, autoformazione, addestramento, ecc.) disporre di informazioni per la migliore gestione delle risorse umane. La disciplina persegue anche l’obiettivo fondato sul rispetto di mettere in concorrenza piattaforme diverse alcuni principi generali quali: ▪ coerenza con gli obiettivi strategici aziendali ed il contesto organizzativo; ▪ partecipazione e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi contraddittorio del valutato; ▪ intensificazione della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:comunicazione interna.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDNel mese di febbraio 2022 ha avuto inizio il conflitto in Ucraina, acronimo ove la rapidissima escalation delle ostilità tra le parti coinvolte, sta causando una delle più gravi crisi umanitarie dell’ultimo secolo. Già dai primissimi giorni dell’inizio del conflitto, la Croce Rossa Italiana è stata sempre coinvolta nelle attività di Markets accoglienza e di assistenza, garantendo una risposta efficace e puntuale su più livelli. Le azioni implementate sul territorio sono state molteplici in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziaririsposta ai diversi bisogni. La normativa primaria ha introdottoCroce Rossa Italiana, inoltre, già da fine febbraio ha attivato canali ufficiali per raccogliere fondi e beni da destinare all’emergenza in Ucraina. A tal riguardo, i principali canali di donazione posti in essere sono la suddivisione campagna nazionale tramite SMS solidale (in collaborazione con UNHCR e UNICEF), la raccolta fondi ufficiale della clientela in tre tipologie: “clientela CRI e le attività di corporate fundraising, con il coinvolgimento di organizzazioni e aziende. Alla data del 30 giugno, l’86,4% delle donazioni ricevute dall’Associazione ed effettuate da organizzazioni e privati sono state monetarie, mentre il restante 13,6% è riferito al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionvalore dei beni donati, che impone alle imprese vengono consegnati in Ucraina tramite il continuo dispiegamento di investimento convogli umanitari. Una parte delle donazioni monetarie ricevute verrà destinata a nuovi servizi e programmi che si baseranno sull’evoluzione della crisi e, dunque, sulle esigenze reali. Uno degli ambiti nei quali si è deciso di intraprendere tutte intervenire, sfruttando le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinidonazioni raccolte, è quello dell’inclusione lavorativa dei profughi ucraini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Il presente Capitolato Tecnico dettaglia i servizi necessari all’Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito la seguito, CRI) per l’implementazione di alcune attività del suddetto progetto. Nello specifico, all’operatore economico selezionato (di seguito, Affidatario) si richiedono i seguenti servizi: ● Svolgimento di corsi di formazione professionale destinati ad un numero massimo di 100 beneficiari (profughi provenienti dall’Ucraina). ● Individuazione di aziende per lo svolgimento di tirocini destinati ai beneficiari al termine del percorso professionale. I servizi oggetto dell’Affidamento comprendono varie azioni, i cui risultati dovranno rispondere agli indicatori di progetto, come illustrato nel paragrafo BancaRisultati attesi) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe esigenze in argomento tendono a far fronte alle necessità operative dei Reparti di Volo della Polizia di Stato che impiegano un totale di otto elicotteri AW139. In relazione alla particolare tipologia del contratto e della sua durata (36 mesi) e tenuto conto che la Polizia di Stato non ha le competenze professionali per svolgere interventi di manutenzione, acronimo sostituzione accessori inefficienti, riparazione e ricerca guasti e, dunque, non ha implementato un magazzino di Markets in Financial Instruments Directiveparti di ricambio, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi si manifesta l’esigenza di investimento sugli strumenti finanziariun supporto tecnico-logistico integrato completo. I predetti aeromobili sono iscritti al Registro degli Aeromobili Militari previsto all’Art. 745 del Codice della Navigazione. La normativa primaria aerea emessa dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (D.A.A.A. o Armaereo) disciplina ogni aspetto del servizio di supporto logistico integrato globale da fornire, salvo quanto disposto nel presente Capitolato. A garanzia della buona esecuzione delle prestazioni di seguito dettagliate, con particolare riferimento agli aspetti connessi all’impiego in sicurezza degli elicotteri interessati, delle relative parti, accessori e componenti, costituisce requisito tecnico essenziale per la partecipazione alla gara delle Ditte il possesso di accordi di licenza con la Casa Madre per le attività di cui trattasi. Tali accordi esplicitano che l’aspirante appaltatore ha introdottola capacità, inoltrericonosciuta dalla Casa Madre degli elicotteri AW139, di erogare legittimamente, secondo le norme aeronautiche applicabili e per tutta la durata del contratto che sarà stipulato all’esito della gara, i servizi di manutenzione specificati nel presente capitolato tecnico. Si segnala che sui mezzi della linea AW139 sono in corso modifiche della configurazione ancora in fase di progetto. E’, dunque, necessario che l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura di fornitura si svolga in armonia con le citate attività di sviluppo e modifica, ossia, minimizzando gli effetti delle attività manutentive sulle citate modifiche, nonché gli effetti dello sviluppo ed esecuzione di tali modifiche sui periodi di inefficienza dei mezzi. Pertanto, la suddivisione della clientela Ditta dovrà dimostrare in tre tipologie: “clientela al dettaglio”sede di offerta la vigenza, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti per la durata del rapporto contrattuale, di tutela in termini specifici accordi di diritto ad un’informativa chiara e trasparente sinergia con la Xxxxxxxx s.p.a. per la condivisione delle informazioni di progetto e di garanzia di Best Execution, ogni altra informazione necessaria all’esatto adempimento delle obbligazioni che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinirispettivamente hanno verso l’Amministrazione. In applicazione di tale DirettivaInfatti, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazioneXxxxxxxx s.p.a., oltre ad essere Casa Madre degli elicotteri, è anche Ditta Responsabile di Sistema (D.R.S.) qualificata dalla D.A.A.A.. Altro requisito essenziale è che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, la Ditta sia: • Organizzazione certificata ai sensi della direttiva XxXXX XX Pubblicazione Tecnica (P.T.), emessa dalla D.A.A.A., AER(EP).P-145 (o certificazione equivalente rilasciata extra-Italia su requisito EMAR 145), • sia certificata EASA Part 145 (o titolo riconosciuto equipollente da EASA). Inoltre, qualora la Ditta sia sprovvista dell’approvazione ai sensi della citata P.T. AER(EP).P-145, dovrà impegnarsi, qualora aggiudicataria della gara, a richiedere formalmente tale approvazione alla D.A.A.A. come meglio specificato al paragrafo 12 Aggiudicazione della gara e mezzi di prova. La Ditta dovrà avere disponibile tutta la documentazione che dimostri l’avvenuto rilascio della certificazione di cui sopra. la Ditta dovrà altresì: • disporre (o dotarsi tra l’aggiudicazione e l’inizio dell’esecuzione contrattuale) in Italia di almeno una struttura di Base Maintenance in grado di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'introduzione di modifiche ed aggiornamenti tecnici, nonché, ricorrendone i presupposti, la revisione generale degli elicotteri; • impegnarsi per iscritto a consentire, a semplice richiesta dei competenti Uffici Centrali dell'Amministrazione, l'accesso agli stabilimenti della ditta per seguire le lavorazioni, visionare documenti di interesse ed eseguire le tipiche operazioni di controllo dettagliato dell'Autorità di vigilanza sulle costruzioni/revisioni aeronautiche; • interloquire con l’Amministrazione, durante l’esecuzione del contratto, in particolare dell’artlingua italiana. 64L'aggiudicazione della gara si baserà esclusivamente su quelle offerte che ottemperino ai requisiti indicati nel presente documento. Tutte le normative e le Pubblicazioni Tecniche (XX.XX.) emesse dalla D.A.A.A., par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565applicabili o richiamate in questo documento, si intendono:sono disponibili via internet sul sito: In particolare, gli acronimi, sigle e locuzioni qui utilizzati relativi alla normativa aeronautica militare sono descritti nella P.T. AER.Q-2010.

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Samples: www.poliziadistato.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDE’ del tutto evidente che, acronimo negli anni trascorsi dall’approvazione del D. Lgs. n. 29/93 e dall’emanazione del D. Lgs. n° 165/2001, la pubblica amministrazione ha completamente metabolizzato i dettami innovativi in esso contenuti ed ora deve realizzare il principio di Markets massima valorizzazione delle risorse umane, indispensabile nella sfida verso l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del sistema sanitario pubblico. Nel perseguire questo obiettivo, che si allarga al più vasto concetto di “sostenibilità” del Servizio Pubblico nel nostro paese, un ruolo assolutamente determinante spetta alla capacità che il Sistema Sanitario Nazionale avrà di favorire lo sviluppo di valide “relazioni sindacali” a livello locale. Non c’è alcun dubbio che, con questo contratto del comparto sanità, da quando sono state istituite le Aziende USL oggi ASP, sono stati individuati nei Direttori Generali - i nuovi soggetti forti e dotati di forti spazi d’autonomia gestionale - ogni azienda sanitaria dovrà attrezzarsi puntualmente per dar seguito ad alcune importanti innovazioni. Non si tratta, perciò, di pensare ad una sorta di “cogestione” fra aziende e XX.XX., sarebbe inaccettabile, ma di riuscire a sviluppare un rapporto centrato sulla trasparenza. D’altro canto, le scelte strategiche di una Azienda Sanitaria Provinciale come quella di Caltanissetta, in Financial Instruments Directivepiena coerenza con la programmazione regionale (PSR) e locale (PSA), dovranno essere portate avanti e concretizzate, a partire dal 1° novembre 2007livello di servizi resi all’utenza, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi impiegando al meglio tutte le risorse disponibili (ed il personale rappresenta la risorsa determinante). In tale direzione serve assolutamente un “contratto collettivo integrativo” di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottolivello locale-aziendale in cui possano convergere, inoltreattraverso l’opportuna informazione, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”concertazione e la consultazione, “clientela professionale” le visioni reciproche dei due soggetti, nel rispetto del ruolo gestionale autonomo dell’amministrazione, ma anche degli interessi legittimi dei dipendenti, adeguatamente rappresentati dalle RSU aziendali e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti dalle XX.XX. di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:categoria.

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Samples: Contratto Decentrato Comparto Sanita’ Quadriennio Normativo 2006 – 2009

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDPer lo svolgimento delle azioni volte a contrastare la patologia e l’infezione del virus, acronimo sono state ricostruite, nei paragrafi seguenti, le singole aree di Markets in Financial Instruments Directiveintervento che risultano finanziate con risorse annuali provenienti dal bilancio del Ministero della salute, nei seguenti principali settori: - settore della comunicazione, informazione ed educazione; - settore della prevenzione e dell’attività di sorveglianza sanitaria; - settore dell’attuazione di progetti di ricerca e dei programmi di costruzione, ristrutturazione di reparti di ricovero e laboratori di microbiologia, virologia e immunologia, realizzazione di ospedali diurni. Al quadro appena esposto si affiancano ulteriori azioni a partire carico del Ssn, quali: la programmazione di corsi di aggiornamento e formazione per il personale addetto, l’assistenza domiciliare, nonché l’attività sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dal 1° novembre 2007virus comprensiva delle cure farmacologiche. Infine, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi lo svolgimento dell’attività del Comitato tecnico sanitario (Cts - settore formazione e assistenza). Si richiama, altresì, l’attenzione al programma di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoprevenzione e cura nei Paesi terzi; il Ministero della salute collabora, inoltreinfatti, attivamente al gruppo costituito presso la suddivisione Direzione generale della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”cooperazione e sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti con il contributo dell'Istituto superiore di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionsanità, che impone alle imprese per progetti di investimento di intraprendere tutte risorse con il Fondo globale per la lotta all'Aids, alla tubercolosi ed alla malaria nei Paesi in via di sviluppo. L’impegno finanziario è a carico del Maeci. A seguito dell’istruttoria per la presente indagine, sono state trasmesse alla Sezione informazioni da parte delle seguenti Amministrazioni: - il Ministero della salute, attraverso le azioni necessarie diverse direzioni generali competenti, in particolare: la Direzione generale degli organi collegiali per ottenere il miglior risultato la tutela della salute – Ufficio 4, la Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio V, la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei internazionali. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane, in relazione alle proprie attribuzioni, ha comunicato che40 non ha titolo nella gestione delle risorse di cui alla l. n. 135/1990; l’Organismo indipendente di valutazione, in merito all’indagine in oggetto, ha riferito che la sua struttura tecnica è stata coinvolta dall’Amministrazione solo con la trasmissione di lettere inviate “per conoscenza”; - Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, per il cliente nell’esecuzione degli ordinitramite della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Unità per la strategia, i processi globali e le organizzazioni internazionali – ha riferito per la parte di competenza. In applicazione di tale DirettivaComplessivamente, la Banca Popolare di Puglia si espongono gli esiti della programmazione, gestione e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)rendicontazione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue riferimento al periodo 2015-2018 ed accenni anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:al 2019.

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Samples: www.quotidianosanita.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDCon questa intesa l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali intendono favorire il mantenimento e il rafforzamento della coesione sociale nei campi di azione dell’Amministrazione locale e creare le condizioni per un processo di ripresa e di crescita della realtà economica e occupazionale. Inoltre, acronimo è condivisa la preoccupazione per la continua e rilevante riduzione delle risorse statali destinate agli enti locali, che per il Comune di Markets Bazzano si tradurrà, nel 2012, in Financial Instruments Directiveuna riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio di circa euro 898.406 (valore stimato ad oggi), e per i vincoli del Patto di stabilità, che comporteranno per il 2012 il raggiungimento di un saldo positivo dell’ordine di 658.737 euro (fatte salve eventuali modificazioni agli attuali parametri), a scapito delle possibilità di pagamento e di investimento, con effetti recessivi di notevole portata. L’amministrazione dichiara che non utilizzerà nessuna quota degli oneri di urbanizzazione per raggiungere l’equilibrio economico finanziario. Tutti gli oneri, previsti per il 2012 di 273.000 euro, serviranno pertanto a coprire gli investimenti. Le parti convengono sull’obiettivo fondamentale del mantenimento e, per quanto possibile, della qualificazione ulteriore, del sistema dei servizi socio assistenziali, educativi e di welfare in grado di fronteggiare i crescenti e nuovi bisogni. Per concretizzare questo obiettivo è stato attivato un confronto a livello distrettuale, tuttora in corso (e che il 26/3 ha già prodotto un primo accordo), anche sui temi della piattaforma sindacale del gennaio scorso, condivisibili e affrontabili in quella sede, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata da quelli riguardanti gli anziani (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best executiondocumento delle XX.XX allegato alla piattaforma), ma anche sul lavoro e sul contrasto alla crisi, sugli appalti, sugli assetti istituzionali (unioni, fusioni, ecc.). L'Amministrazione prevede un trasferimento ad ASC di risorse proprie di 530.000 euro. Le parti ritengono che sia indispensabile continuare a valorizzare i servizi scolastici che il Comune eroga, con l’obiettivo funzioni e risorse proprie, al posto dello Stato; anche quest’anno il comune prevede di assicurare una più ampia protezione degli investitori integrare l’offerta formativa con 20.000 euro di risorse. Sette i punti dell’accordo: Si conviene sulla definizione delle seguenti aliquote: • abitazione principale: applicazione dell’aliquota dello 0,46% (per un gettito complessivo stimato di circa € 690.000), anche per le abitazioni sfitte di proprietà di anziani ricoverati e con residenza in RSA/Case di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere riposo; • abitazioni locate a canone concordato o concesse in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazionecomodato gratuito (fino 3° grado) aliquota dello 0,76%; • abitazioni non locate o 2° case aliquota dello 1,06%; • abitazioni locate a canone libero aliquota dello 0,91%; • immobili destinati all’attività d’impresa, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:commerciale ed artigianale: aliquota dello 0,91 %; • aree edificabili aliquota dello 1,06%; • terreni agricoli aliquota dello 0,76%; • fabbricati rurali strumentali aliquota dello 0,1%.

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Samples: Verbale Di Accordo Sul Bilancio Previsionale 2012 Del Comune Di Bazzano‌

PREMESSA. La Direttiva L’obiettivo di questo documento è illustrare i problemi di controllo che sono generati, nei progetti di lavori pubblici italiani, dall’assenza nel nuovo Codice della strategica Fase di Identificazione16. Sulla base del confronto con le modalità di gestione del ciclo di progetto nei contratti finanziati con i fondi del budget generale dell’Unione Europea MiFIDEuropea17, acronimo questa nota intende mostrare come l’introduzione della Fase di Markets in Financial Instruments DirectiveIdentificazione nel nuovo codice consentirebbe di ottenere, a partire dal 1° novembre 2007attraverso un contenuto investimento, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione grandi benefici per l’efficacia e l’efficienza dei servizi progetti pubblici. Nel contesto dei progetti pubblici finanziati dagli organismi internazionali è prassi obbligatoria l’impiego nella Fase di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti Identificazione di tutela in termini un Team di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionpochi esperti (2-3), che impone operano per un periodo di tempo assai limitato (da 15 giorni a due mesi, in media). Questo Team di esperti fa leva sulla tecnica detta di Expert Judgment (esperienza di gestione di progetti similari, in contesti normalmente più avanzati) per fornire al Committente pubblico: a) una corretta analisi del fabbisogno; b) la necessaria iniziale verifica di pre-fattibilità dell’intervento (senza ricorso alle imprese onerose indagini di investimento campo); c) una realistica definizione dell’obiettivo e dei risultati attesi del progetto; d) la stima preliminare ma sufficientemente attendibile del budget; e) gli elementi per consentire al decisore pubblico se procedere con la successiva verifica di intraprendere fattibilità e la progettazione dell’intervento (che sono attività onerose); e) gli indicatori per determinare professionalmente le priorità dell’intervento nella programmazione generale; f) i ‘Termini di Riferimento’ per poter mettere a gara le successive fasi di formulazione e approfondimento progettuale dell’intervento; g) il Procurement Plan, ovvero il piano di tutte le azioni gare (di servizi, forniture e lavori) necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)realizzazione del progetto, con l’obiettivo le procedure raccomandate e le scadenze previste. ∗ Docente di assicurare una più ampia protezione Strategy and Organization ai Master Nazionali ed Internazionale di Public Procurement dell’Università degli investitori Studi di Tor Vergata e dell’Università degli Studi di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Cagliari.

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Samples: www.appaltiecontratti.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe linee guida per l’elaborazione e l’approvazione del Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale per il triennio 2009–2011 nonché per l’adozione del Programma Attuativo Annuale 2009 e degli attuativi per le annualità 2010 e 2011, acronimo con ulteriore proroga per il 2012, ed in seguito per il biennio 2013 – 2014, sono state definite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1682 del 20 Ottobre 2008, nella quale sono state precisati il ruolo dei soggetti da coinvolgere nel processo di Markets programmazione e le indicazioni per assicurare la più ampia partecipazione di tutti soggetti pubblici e privati con competenze inerenti la promozione della salute e del benessere dei cittadini nell’ambito della zona sociale, e successivamente integrate dalla DAL n. 117/2013. Nei medesimi provvedimenti sono indicati i tempi e le procedure per l’adozione dei documenti di programmazione in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007coerenza con i principi fissati nel Piano Sociale e Sanitario. Il processo di programmazione in particolare, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione previsto fin dall’inizio la partecipazione a tavoli tematici appositamente istituiti per aree di intervento, di referenti con competenze sociali e sanitarie, nonché di soggetti e di professionisti che si occupano di sicurezza sociale, di istruzione, di formazione, di lavoro, di sviluppo del territorio e problematiche abitative. Nella zona sociale di Faenza si è consolidata la metodologia di lavoro che vede nel Terzo Settore un interlocutore fondamentale nella programmazione e nell’erogazione dei servizi alla persona, rafforzando l’esperienza maturata negli anni precedenti in cui sono state sviluppate innovative modalità di investimento sugli strumenti finanziarigestione dei servizi, avvalendosi, come previsto dall’art. La normativa primaria ha introdotto43 della legge regionale n. 2/2003, inoltreanche di istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del Terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro. Le procedure per l’elaborazione ed approvazione dei documenti di programmazione sociosanitaria a valenza triennale ed annuale prevedono che tale provvedimento venga approvato con un accordo di programma tra i Comuni, l’Unione dei Comuni della zona sociale, l’Azienda USL, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”Provincia di Ravenna, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , quest’ultima in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:per l’attuazione di programmi specifici a valenza sovra distrettuale.

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Samples: Accordo Di Programma Per L’adozione Del Piano Di Zona Distrettuale Per La Salute E Il Benessere Sociale Anni 2013 E 2014 E Del Programma Provinciale a Sostegno Delle Politiche Sociali Anni 2013 E 2014

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Le parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziaridiffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo. La normativa primaria ha introdottoLe parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli. La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore del terziario e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l’evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese. Le parti, in coerenza con quanto definito con l’accordo sulla governance del 10 dicembre 2009 e con le linee indicate nell’accordo interconfederale del 20 febbraio 2014 tra Confcommercio e CGIL- CISL-UIL, condividono che i principi che devono caratterizzare la suddivisione bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della clientela sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali. Per le stesse ragioni le parti condividono l’obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in tre tipologielinea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori. Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le parti hanno sottoscritto il 19 marzo 2014 l’accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali, allegato al presente c.c.n.l. e che ne costituisce parte integrante. Il mancato rispetto da parte degli Enti bilaterali territoriali delle previsioni del presente c.c.n.l., dell’applicazione degli Statuti tipo, nonché dei principi, criteri e contenuti dell’accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo alle Organizzazioni nazionali, che hanno sottoscritto il suddetto accordo, di attivare misure sanzionatorie definite dalle parti stesse. Come previsto nel suddetto accordo le parti procederanno alla definizione dei nuovi Statuti e dei regolamenti tipo che costituiranno parte integrante del presente c.c.n.l. entro il 30 settembre 2015 ed adottati dagli Enti entro il 31 dicembre 2015. L’Ente bilaterale nazionale, in conformità a quanto previsto dagli accordi sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 2009 e del 2014, svolge le seguenti funzioni: “clientela - assicura l’attività di supporto agli enti territoriali per l’adeguamento di Statuti e regolamenti ai nuovi Statuti e regolamenti tipo e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli Enti bilaterali territoriali; - predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i rendiconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all’Ente bilaterale nazionale; - raccoglie da tutti gli Enti bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione annuale sull’andamento della gestione e dell’attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente c.c.n.l. e degli accordi di governance di cui al dettaglio”1° comma del presente articolo; - raccoglie i dati degli Osservatori territoriali, “clientela professionale” delle Commissioni apprendistato, delle Commissioni di conciliazione e “controparte qualificata” di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a cui sono associati livelli decrescenti valorizzare il settore terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di tutela un rapporto sul terziario dell’Ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all’anno in un’iniziativa pubblica; - censisce gli Enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente contribuzioni e di garanzia rispetto delle regole e compiti, nonché di Best Executionquanto previsto dai predetti accordi sulla governance; - segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall’accordo governance del 2014, ed in tal modo ai firmatari del c.c.n.l., gli Enti bilaterali territoriali che impone alle imprese non rispettano le previsioni del contratto nazionale; - promuove la rete degli Enti bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del presente c.c.n.l. attraverso la diffusione di investimento best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli Enti territoriali stessi. L’Ente bilaterale nazionale predispone annualmente una relazione per le parti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di intraprendere tutte eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato parti socie, sulla regolarità contributiva. L’Ente bilaterale nazionale per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaterziario svolge, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte inoltre, le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonoseguenti attività:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDRegione Lazio, acronimo in seno al Programma Interregionale Agricoltura Qualità, con nota n. 120039/13/21 del 22/08/2006 da mandato ad ARSIAL di Markets in Financial Instruments Directiveredigere un progetto per la validazione del metodo biodinamico; la proposta presentata dall’Agenzia è stata approvata con deliberazione della Regione Lazio n. 777 del 02/10/2007 ed il progetto è stato avviato con Deliberazione ARSIAL n. 533 del 25/9/2008. Il progetto si è posto l’obiettivo di acquisire conoscenze sul funzionamento di sistemi produttivi costituiti da colture erbacee ed orticole di pieno campo, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo coltivate secondo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Idell'agricoltura organica in ambito regionale, conoscenze finalizzate a fornire indicazioni agli agricoltori, per migliorare il processo produttivo ed ottenere prodotti di qualità nel rispetto degli equilibri dell'agro-ecosistema; ad informare i produttori e i consumatori, per valutare compiutamente la normativa qualità dei prodotti; oltre che a supportare i decisori in materia di servizi politica agraria ed ambientale, per formulare proposte sulla tecnica- agronomica, economica ed ambientale. L’attività è stata indirizzata prevalentemente a sistemi produttivi orticoli, valutando soluzioni agronomiche per aziende senza allevamento zootecnico, vista la loro maggiore diffusione in ambito regionale, sebbene non si sia trascurata l’opportunità di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone lavorare anche sulla valorizzazione della sostanza organica tramite il processo di compostaggio, introducendo in capo alle imprese itinere anche una prova su compost aziendale. Ci si è proposto di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini raggiungere risultati su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonodue tematiche principali:

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Samples: www.arsial.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe parti si danno atto che il presente contratto nazionale di lavoro viene stipulato in coincidenza con la fase conclusiva del processo di trasformazione del sistema di riscossione dei tributi e, acronimo pertanto, la sua ristrutturazione e la riorganizzazione, rappresentano un passaggio inderogabile teso ad attuare interventi idonei per realizzare capacità di Markets in Financial Instruments Directivemaggiore efficienza del sistema. Le precedenti fasi - caratterizzate da difficili ed articolati confronti sul piano amministrativo, a partire dal 1° novembre 2007sindacale e legislativo - nelle diverse sedi di competenza - si sono progressivamente sviluppate per approdare al Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 che, all’art. 3, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi dettato la disciplina della annunciata riforma. Tale percorso, peraltro, con l’intervento del Fondo di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria sostegno al reddito ed all’occupazione, ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti consentito di tutela in termini pervenire ad un sensibile ridimensionamento del sistema di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, riscossione che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere ha comportato il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinicontenimento del numero del personale destinatario del presente contratto. In applicazione tale rinnovato scenario, le parti si danno atto della necessità di promuovere, da parte delle aziende concessionarie, un sempre maggiore ed incisivo interesse ed impegno con l’obiettivo di accrescere l’efficienza e la competitività del sistema di riscossione, in particolare attraverso una opportuna riqualificazione del personale. Le parti, pertanto, convengono che il perseguimento di tale Direttivaobiettivo non potrà prescindere dall’attivazione di idonei ed efficaci programmi formativi che trovano riscontro, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Iperaltro, la normativa anche nelle specifiche previsioni in materia di servizi riconversione e riqualificazione professionale recate dall’art. 5, c. 1, lett. a) del Decreto 24 novembre 2003, n. 375, concernente l’istituzione del citato Fondo di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato solidarietà per il cliente nell’esecuzione degli ordini sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali. Il presente CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali (best execution)dalla 1ª alla 3ª) – che costituisce una normazione unitaria ed inscindibile – è strutturato in una parte generale, con l’obiettivo comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Il rapporto di assicurare una più ampia protezione degli investitori lavoro disciplinato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed è soggetto alle norme del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e di favorire la competizione fra mercatidel D.Lgs. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione26 febbraio 1999, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:n. 46.

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Samples: www.fisac-cgil.it

PREMESSA. Il presente documento illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese d’investimento: - operino in modo equo, professionale ed onesto; - adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti. La materia degli incentivi è disciplinata dall’art. 26 della Direttiva dell’Unione Europea MiFID2006/73/CE, acronimo dal CESR “The Committee of European Securities Regulators” (Inducements under MiFID – Recommendations, May 2007) nonché dall’art. 6 del Testo Unico della Finanza e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Consob Intermediari n. 16190 del 29.10.2007. La disciplina MiFID non attribuisce al termine “incentivo” un’accezione negativa distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi. Il regime degli incentivi si applica: - a tutte le tipologie di Markets pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relazione alla prestazione dei servizi di investimento sugli e/o accessori; - a tutti gli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” ; - a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie imprese disciplinate dalla MiFID; - ai soggetti rilevanti che agiscono per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa l’intermediario in materia relazione alla prestazione di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi. Il regime degli incentivi non si applica: - ai pagamenti effettuati all’interno delle imprese di investimento l’obbligo (es. programmi di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best executionbonus interni), con l’obiettivo ; - alle regalie e alle forme di assicurare una più ampia protezione degli investitori ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di favorire la competizione fra mercativolumi di intermediazione. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:2.

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Samples: www.bancacambiano.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Con la nota prot. 1347 del 19.01.2017 la Direzione Generale dell’Assessorato Dell’Industria ha trasmesso al Capofila copia firmata del Project Partnership Agreement in seguito alla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto, con nota trasmessa il 13.01.2017 dal Comitato di Monitoraggio di Interreg Europe al Capofila del progetto, “Extremadura Energy Agency”. Il progetto, approvato nell’ambito del II avviso del programma Interreg Europe - Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 20072014 – 2020 (Reg. Ue n. 1299/2013), ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi come obiettivo generale la promozione di investimento sugli strumenti finanziarinuove policies finanziate dai fondi strutturali e d’investimento europei ed il miglioramento di quelle esistenti per supportare l’integrazione delle risorse energetiche rinnovabili negli edifici. La normativa primaria ha introdottoPer il raggiungimento di questo risultato, inoltreè previsto il coinvolgimento di 175 stakeholders delle 7 regioni coinvolte, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti 37 eventi di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente carattere internazionale e di garanzia diffusione locale, l’individuazione di Best Execution110 buone pratiche da raccogliere in una guida. Il progetto contribuirà quindi alla definizione ed al miglioramento delle politiche regionali in tema di energia e ad una migliore qualità della spesa dei fondi strutturali e d’investimento europei. L’approssimarsi della conclusione della prima fase del progetto Enerselves, che impone alle imprese prevista per dicembre 2018, comporta un’intensificazione delle attività di investimento natura finanziaria del progetto, relative alla rendicontazione, alla redazione dei rapporti sullo stato di intraprendere tutte avanzamento finanziario del progetto, alla domanda di rimborso al capofila e della quota di cofinanziamento nazionale, e la conseguente necessità di rafforzare la gestione finanziaria di progetto, anche in vista della fase 2 del progetto. Valutato, anche tramite ricognizione interna, il fabbisogno professionale necessario per supportare le azioni necessarie attività in essere e quelle da implementare per ottenere concludere la fase 1 del progetto e quelle della fase 2 ed al fine di garantire il miglior risultato perseguimento delle finalità sopra descritte, il Servizio Energia ed Economia Verde necessita di affidare in esterno lo specifico servizio: • servizio di Financial Management per il cliente nell’esecuzione degli ordiniprogetto ENERSELVES. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:.

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Samples: www.regione.sardegna.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente documento espone le condizioni e le regole per la stipula di un accordo quadro per il servizio di manutenzione programmata e non programmata degli impianti termoidraulici, acronimo di Markets condizionamento ed idrico-sanitari presso gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, che sono resi disponibili ai partecipanti in Financial Instruments Directiveallegato alla RDO. L’Agenzia delle Entrate effettua la procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 (in seguito DL Semplificazioni), mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (in seguito MEPA), nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, invitando i sei fornitori che hanno manifestato interesse alla gara. È consentita la presentazione di un’offerta esclusivamente alle imprese, tra quelle sopra richiamate, iscritte a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi MEPA che hanno aderito al bando SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Manutenzione e Riparazione di investimento sugli strumenti finanziariImpianti idrici e idrico- sanitari (Scheda di RDO). La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela durata dell’affidamento sarà di dodici mesi. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” forma elettronica sul MEPA e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti avrà valenza di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzioneaccordo quadro, ai sensi della direttiva XxXXX XX dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in particolare dell’artquanto il valore della manodopera è superiore al 50% del valore complessivo del contratto. 64Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, par.1,comma 2 alle regole del Regolamento Delegato 2017/565sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente. Al fine della migliore formulazione dell’offerta si allega il file delle consistenze degli impianti, si intendono:tuttavia le consistenze ivi indicate possono essere soggette a variazioni.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, acronimo in seguito denominato PSC, è stato sviluppato e redatto in modo dettagliato ed è stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle diverse categorie di Markets lavoro, al fine di consentire un’immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. Tutte le informazioni sono chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall’analisi degli elaborati di progetto, è possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione e i relativi dispositivi di protezione collettivi e individuali da utilizzare. Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione d’impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’Allegato XI dello stesso X.Xxx. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere. Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, definiti nell’allegato XV, ed è stata redatta la stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dallo stesso Allegato XV. Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene i seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08): • caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; • presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: ai lavori stradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante. • ai rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; • i servizi igienico - assistenziali; • la viabilità principale di cantiere; • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); • le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; • la dislocazione degli impianti di cantiere; • la dislocazione delle zone di carico e scarico; • le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; • le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in Financial Instruments Directivefasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed è stata effettuata l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a partire dal 1° novembre 2007quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi connessi in particolare ai seguenti elementi: • al rischio di investimento sugli strumenti finanziarida veicoli circolanti nell'area di cantiere; • al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; • al rischio di caduta dall'alto; • al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; • ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; • ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; • ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. La normativa primaria ha introdotto• al rischio di elettrocuzione; • al rischio rumore; • al rischio dall'uso di sostanze chimiche. Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, inoltrele procedure, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, sono state prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a garantire realizzare quanto previsto nello stesso PSC. Il PSC dovrà essere custodito presso il miglior risultato possibile Cantiere e dovrà essere controfirmato, per i propri clientipresa visione ed accettazione, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia Il presente Piano di servizi di investimento Direttiva MiFID II Sicurezza e Coordinamento (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best executionPSC), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08, è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e di favorire la competizione fra mercatirispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , 81/08 ed in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:dall’Allegato XV allo stesso Decreto.

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PREMESSA. I procedimenti elettorali degli Organi dell’Ateneo rappresentano una manifestazione della volontà della comunità accademica di individuare i propri rappresentanti coerentemente con il principio della democrazia rappresentativa. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDgestione corretta e trasparente del procedimento elettorale riveste, acronimo quindi, un carattere essenziale di Markets garanzia della democraticità attraverso l'imparzialità e l'indipendenza delle garanzie procedurali poste a tutela del rispetto dei principi costituzionali del diritto elettorale, ossia il suffragio universale, uguale, libero, segreto e diretto e la stabilità del diritto elettorale stesso. Negli ultimi decenni, gli interventi del legislatore rivolti alle Pubbliche Amministrazioni hanno dato un forte impulso alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi dell'azione amministrativa; la digitalizzazione degli atti risulta, quindi, fondamentale nel perseguimento di un obiettivo strategico del sistema Paese, quale la costruzione di una Università più trasparente e più innovativa, soprattutto in Financial Instruments Directiveconsiderazione della recente situazione emergenziale. A livello nazionale, ne sono esempio le norme sulla semplificazione amministrativa introdotte con la L. 120/2020 e la L. 108/2021 ma, soprattutto, il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), che si pone come obiettivo quello di rilanciare il Paese e rispondere alla crisi provocata dalla pandemia da coronavirus attraverso la riforma delle amministrazioni pubbliche intese quali catalizzatori e acceleratori della crescita economica e sociale. A livello di Ateneo, il Piano della Performance 2021 aveva, tra l’altro, già posto il focus sul processo di transizione al digitale e di reingegnerizzazione dei servizi, promuovendo una nuova fase di implementazione di azioni tecnologiche e amministrative, in armonia con le politiche generali di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione volte alla semplificazione ed all’aumento dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia interna. La digitalizzazione e la semplificazione sono necessità strategiche dell’Ateneo ineludibili per tradurre in azioni concrete le strategie per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione dettate dall’Agenda digitale, italiana ed europea, come recita il Piano strategico di Sapienza 2022-2027. Il nuovo Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) di Sapienza 2022-2024 declina tale visione strategica in specifici obiettivi operativi, tra i quali figura la digitalizzazione delle procedure elettorali di Sapienza (ob. B.6) con la previsione dell’emanazione del nuovo Regolamento sulle procedure elettorali in modalità elettronica. Nel corso del 2020/2021, a partire dal 1° novembre 2007seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ateneo ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione sperimentato il ricorso straordinario alla modalità online per espletamento del voto per le elezioni della Rettrice, dei servizi Rappresentanti degli studenti negli XX.XX. e nelle Assemblee di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoFacoltà, inoltrenonché per diversi procedimenti elettorali relativi alle suppletive dei rappresentanti dei docenti negli XX.XX., la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela raggiungendo ottimi risultati in termini di diritto ad un’informativa chiara partecipazione del corpo elettorale, efficacia, efficienza ed economicità gestionale. Al fine di dare continuità alle innovazioni organizzative già avviate nel clima emergenziale, il presente Regolamento intende disciplinare a regime la digitalizzazione dei processi e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)delle procedure dei previgenti regolamenti elettorali, con l’obiettivo l’aspettativa che tale cambiamento produrrà sicuri benefici per tutta la comunità accademica. Il presente Regolamento, pur garantendo nella sostanza l’inclusione e il contrasto ad ogni forma di assicurare una più ampia protezione degli investitori discriminazione, deroga alla visibilità di entrambi i generi solo per necessità di sintesi e di favorire la competizione fra mercatiscorrevolezza del testo sotto il profilo linguistico. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere Pertanto, le denominazioni, i nomi comuni, le funzioni e le cariche ivi menzionate, e le disposizioni alle stesse riferite, devono in concorrenza piattaforme diverse ogni caso ritenersi applicabili, declinate e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da concordate tanto al genere maschile quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:al genere femminile.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Il Documento Unico di Markets Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di regolamentazione interna che affronti in Financial Instruments Directive, maniera organica il tema della gestione coordinata delle attività appaltate a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente ditte esterne e di garanzia quelle svolte dal personale dell’unità produttiva. Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di Best Executionvista prevenzionistico, che impone alle imprese delle attività appaltate a terzi all’interno dell’unità produttiva, configurandosi come un documento operativo di investimento di intraprendere riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante l’esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L’obiettivo è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l’identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi. Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli ordiniappalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. In applicazione Parte integrante di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre detto documento sono i costi di negoziazionedella sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi della direttiva XxXXX XX dell’art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo n°163/2006 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:servizi e forniture.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDpresente Proposta Operativa fa seguito alla richiesta formulata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla comunicazione prot. DTD-0001308-P del 31 luglio 2020, acronimo avente ad oggetto l’acquisizione del supporto tecnico di Markets Invitalia per la realizzazione delle linee di azione individuate nel Piano strategico nazionale per l’innovazione - Italia 2025, adottato dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. Il supporto richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale riguarda i seguenti ambiti di intervento: - Scouting delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie coerenti con il Piano strategico nazionale per l’innovazione - Italia 2025 o con altri progetti le cui finalità e obiettivi siano coerenti con quelli indicati nel suddetto Piano strategico, e nelle attività di coordinamento ed indirizzamento dei fondi e delle risorse individuate; - Attuazione della strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore pubblico e di eventuali altri progetti, in Financial Instruments Directivecoerenza con le finalità indicate nel Piano strategico, a partire dal 1° novembre 2007attraverso il supporto nello svolgimento di tutte le attività necessarie all’attuazione e gestione delle azioni stesse; - Attività di relazioni internazionali che comportano la partecipazione del Dipartimento alle riunioni, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi ai Gruppi di investimento sugli strumenti finanziariLavoro, alle Task Force presso le istituzioni e gli organismi internazionali preposti ai temi dell’economia digitale. La normativa primaria ha introdottoproposta riporta una descrizione sintetica delle attività, inoltre, insieme alla configurazione del gruppo di lavoro che sarà costituito per la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, loro realizzazione; la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre proposta illustra altresì i costi delle attività, anche al fine di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità fornire elementi utili alla verifica di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzionecongruità economica dell’offerta, ai sensi dell'art. 192 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D.lgs 50/2016. Per la descrizione delle specifiche attività operative si rimanda al Piano esecutivo delle attività, di cui all’art. 2 della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Convenzione.

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Samples: Convenzione

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDÈ noto che gli appalti e i contratti pubblici hanno un notevole peso sulla spesa pubblica e nel mercato. Secondo i dati comunitari, acronimo i soli appalti regolati dalle direttive rappresentano il 18% del PIL; in ambito nazionale la spesa complessiva di Markets tutti i contratti si aggira sul 20% del PIL; secondo dati dell’ANAC, nel 2014 il valore complessivo dei contratti di importo superiore a 40.000 euro in Financial Instruments Directivetutti i settori (ordinario e speciale) si è attestato attorno ai 101,4 miliardi di euro; il settore degli appalti pubblici costituisce un mercato rilevante di grande importanza1 e costituisce uno dei più importanti aggregati della spesa pubblica che complessivamente raggiunge 130 miliardi di euro. Nell’ordinamento generale il profilo finanziario dell’attività contrattuale ha preminente considerazione nel documento di programmazione economica, nella legge di stabilità, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità europeo e del giusto equilibrio del rapporto tra sviluppo dell’economia e contenimento della spesa, e negli strumenti di programmazione operativa ai fini della ripartizione e dell’accorto utilizzo delle risorse. Il diritto comunitario, secondo una comunicazione interpretativa della Commissione CE (2006/C 179/02 del 23 giugno 2006), intende aiutare le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso metodi di aggiudicazione aperti e concorrenziali idonei ad attirare una gamma più ampia di potenziali offerenti e a partire dal 1° novembre 2007beneficiare di offerte più vantaggiose assicurando un uso, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi il più efficace possibile, del denaro pubblico che è di investimento sugli strumenti finanziariparticolare importanza per gli esistenti problemi di bilancio. La normativa primaria ha introdottoTale prospettiva rappresenta, inoltrenon tanto l’abbandono dell’iniziale approccio preferenziale alla libertà di mercato in un’area comune, ma piuttosto la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela presa di coscienza che il corretto uso delle risorse pubbliche contribuisce al dettaglio”mantenimento degli equilibri di bilancio e al coordinamento delle politiche economiche, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato necessari per il cliente nell’esecuzione degli ordinisostegno della moneta unica europea; ciò non toglie che le regole comunitarie restino finalizzate non certo alla tutela dell’interesse egoistico delle singole amministrazioni pubbliche, bensì alla salvaguardia dei valori della concorrenza e quindi della libertà competitiva delle singole imprese2. In applicazione Nel parere del Consiglio di tale DirettivaStato sul testo del nuovo codice (Comm. Spec. Comm. spec. 1 aprile 2016 n. 855) si riconosce (punto 1.a) che i contratti pubblici relativi a lavori, la Banca Popolare di Puglia servizi e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)forniture sono una voce particolarmente significativa della spesa pubblica, con l’obiettivo una duplice implicazione, costituendo una leva importante della politica economica e sociale di assicurare una più ampia protezione degli investitori un Paese, e si da atto che nell’approccio eurounitario, i contratti pubblici sono regolati nell’ottica di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo un’adeguata tutela della concorrenza e del mercato, al fine di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:abbattere le

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDNell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) sono state approfondite alcune problematiche fiscali, acronimo sulle quali si forniscono chiarimenti con la presente circolare, riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di Markets lucro di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891. In particolare, viene fornita risposta ad alcuni profili riguardanti l’applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in Financial Instruments Directivemateria di adempimenti contabili, a partire dal 1° novembre 2007di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Sono affrontate, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione altresì – in risposta ad ulteriori specifici quesiti – alcune questioni concernenti l’applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del beneficio fiscale previsto dall’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo all’esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei servizi soci e di investimento sugli strumenti finanziarialtre categorie di soggetti normativamente individuati. La normativa primaria ha introdottoViene, inoltre, la suddivisione della clientela fornita risposta in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa relazione alla previsione agevolativa in materia di servizi imposta di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone bollo per taluni organismi sportivi. Le risposte fornite nella presente circolare in capo ordine alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:tematiche sopra citate sono

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDDurante una recente audizione presso la Commissione Finanze del Senato, acronimo il Governatore Bankitalia Xxxxxxx Xxxxx si è soffermato sul tema della trasparenza del sistema creditizio italiano e sulla imprescindibile necessità di Markets rafforzare il grado di fiducia nelle banche da parte della clientela, particolarmente di quella meno in Financial Instruments Directivegrado di comprendere il rischio dell’investimento in prodotti finanziari evoluti spesso assai complessi. Tale utenza – ha fatto notare Xxxxx – va “resa pienamente consapevole del fatto che potrebbe dover contribuire al risanamento di una banca anche nel caso in cui investa in strumenti finanziari diversi dalle azioni, a partire dal 1° novembre 2007il che fa venir meno la certezza del mantenimento del valore del capitale investito, fino ad ora radicata nella consapevolezza dell’investitore.”1 E’ il noto principio del “bail in” per la risoluzione delle crisi bancarie in Europa. Visco infine ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione ricordato che nel sistema italiano “c’è una parte importante di esternalità negative e di difficoltà” di cui necessariamente tutti gli operatori economici devono tener conto. Scopo di questa nota è illustrare brevemente come l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori bancari si muova proprio in questa direzione: affiancare alla tutela dei lavoratori del settore (attraverso adeguati aumenti retributivi, F.O.C., salvaguardia degli inquadramenti, etc.) la tutela della variegata fascia di utenti dei servizi bancari (attraverso trasparenza e promozione di investimento sugli strumenti finanziariazioni di vendita eticamente corrette e svincolate da incongrue pressioni commerciali). La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione Utilizzeremo a tal fine il concetto proprio della clientela in tre tipologie: teoria economica di clientela al dettaglioesternalità positive”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:questo caso derivanti proprio dall’azione sindacale.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl Policlinico Militare di Roma “Celio” ritiene necessario dotarsi di una specifica regolamentazione che disciplini le acquisizioni di beni e servizi per le casistiche di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, acronimo ed in modo particolare le acquisizioni in regime di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: clientela al dettaglio”, “clientela professionaleinfungibilità” e di controparte qualificataesclusività tecnicaa cui sono associati livelli decrescenti e le modalità procedurali finalizzate ad autorizzare affiancamenti e sostituzioni di tutela prodotti (dispositivi medici) in termini corso di diritto esecuzione di contratto. Tale necessità deriva dallo studio e dal recepimento del nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), dalle indicazioni fornite con specifica Linea Guida dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)1, recepita/attagliata dal dicastero della Difesa2, e le previsioni contenute nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021” che spingono in direzione di regolamentazioni condivise in materia, finalizzate ad un’informativa chiara omogeneizzare prassi e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte procedure ed a garantire il miglior risultato possibile per i propri clientila loro trasparenza. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia Si è pertanto deciso di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte elaborare le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, presenti “LINEE GUIDA” in modo da aumentare l’efficienza degli scambi epoter testare, conseguentementenella pratica, ridurre i costi le indicazioni procedurali in esse definite, che cercano di negoziazione. Da quanto sopraconiugare l’efficacia del percorso con la sua efficienza: nel caso specifico, ne consegue la necessità di una procedura che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità garantisca il ricorso appropriato alla procedura negoziata senza bando con la definizione di sedi un percorso di esecuzioneacquisto rapido, laddove per sede senza inutili ridondanze e finalizzato all’acquisizione dei prodotti di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:qualità alle migliori condizioni economiche possibili.

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Samples: www.esercito.difesa.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe Parti che hanno negoziato e stipulato il presente c.c.n.l. (nel prosieguo, acronimo per brevità, indicate come Parti) si danno atto di Markets aver realizzato i contenuti del Protocollo 4 giugno 1997 e dell’accordo quadro 28 febbraio 1998 che hanno tracciato le linee guida per la riorganizzazione, in Financial Instruments Directiveuna logica di efficienza e competitività internazionale, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dell’intero settore del Credito con specifica attenzione alle peculiarità del sistema del Credito Cooperativo. È stato possibile raggiungere gli obiettivi programmati dai predetti accordi per la volontà di attuare un sistema condiviso di relazioni sindacali che aveva già trovato nel Protocollo per le relazioni sindacali del Credito Cooperativo dell’11 maggio 2000 una prospettazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinisuoi enunciati generali. In applicazione questo contesto si è reso possibile il graduale avvio di tale Direttivaquel tendenziale processo di omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici presenti nel settore del Credito e nel sistema del Credito Cooperativo, garantendo a quest’ultimo un ruolo competitivo all’interno di un mercato sempre più concorrenziale. Tale processo consente, da una parte, di consolidare lo sviluppo del Credito Cooperativo nel solco tracciato nel Convegno di Riva del Garda del dicembre 1999, dall’altra parte garantisce il rafforzamento e l’allargamento dei livelli occupazionali, lo sviluppo professionale e la Banca Popolare valorizzazione delle competenze del personale dipendente dalle Banche di Puglia Credito Cooperativo protagonista, e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 risorsa strategica del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sistema del Credito Cooperativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDE’ richiesta la conversione dell’applicazione e la migrazione dei dati del modulo “Sala Operativa” da piattaforma IBM Risc 6K a piattaforma x86 di Questura; la conversione, acronimo la migrazione dei dati e la centralizzazione, presso il CEN della Polizia di Markets Stato di Napoli, delle altre componenti applicative del sistema SCT su piattaforma x86. Il sistema deve essere realizzato in Financial Instruments Directive, modo tale che il modulo “Sala Operativa” sia operativo ed eseguito al CEN di Napoli in caso di guasto “bloccante” del server di Questura. Il processo deve lasciare inalterati i requisiti di carattere funzionale dell’applicativo e l’interfaccia utente in modo che gli operatori di sala possano continuare a partire dal 1° novembre 2007, svolgere le proprie funzioni riducendo al minimo gli impatti sull'utilizzo del sistema. L’Amministrazione ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi una propria rete VPN per la connessione di investimento sugli strumenti finanziaritutte le Questure alla sede del CEN di Napoli. La normativa primaria ha introdottoconfigurazione della stessa per le esigenze del presente progetto, inoltresaranno a carico di qualificato personale dell’Amministrazione. L’architettura modulare dell’applicazione SCT permette la distribuzione dei moduli parte sul sistema locale della Questura e parte al Centro presso il CEN di Napoli. In particolare il modulo “Sala Operativa” dovrà continuare ad operare in Questura a servizio degli utenti per le loro attività operative, la suddivisione della clientela con possibilità di lavorare in tre tipologie: “clientela modalità disconnessa dal Centro, mentre tutti gli altri moduli dovranno essere portati al dettaglio”, “clientela professionale” Centro presso il CEN di Napoli e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti accessibili dagli operatori di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere Questure se autorizzati. Il modulo “Sala Operativa” è particolarmente critico pertanto deve essere garantita sempre la sua disponibilità. Il server che lo ospita deve essere pertanto in alta affidabilità e le risorse che utilizza devono essere ridondate. La base dati applicativa su cui opera, presso ogni Questura, deve essere replicata, sincronizzando periodicamente i dati, al Centro presso il miglior risultato per CEN di Napoli. E' richiesto inoltre che si possa governare in modalità automatica e centralizzata presso il cliente nell’esecuzione degli ordiniCEN di Napoli la distribuzione e gli eventuali aggiornamenti del software di base e applicativo sui sistemi di ciascuna Questura sia client che server. In applicazione considerazione dei requisiti precedenti, deve essere possibile ricostruire l’applicazione sala operativa, comprensiva dei dati, utilizzando le immagini e le repliche dei dati presenti presso il CEN di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Napoli.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente documento espone le condizioni e le regole per la stipula di un accordo quadro per il servizio di manutenzione programmata e non programmata degli impianti elettrici presso gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, acronimo descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO. L’Agenzia delle Entrate effettua la procedura negoziata di Markets cui all’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, conv. in Financial Instruments DirectiveL. 120/2020 (in seguito DL Semplificazioni), mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (in seguito MEPA), nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, invitando i sei fornitori che hanno manifestato interesse alla gara. È consentita la presentazione di un’offerta esclusivamente alle imprese, tra quelle sopra richiamate, iscritte a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziariMEPA che hanno aderito al bando SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Impianti elettrici e speciali. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela durata dell’affidamento sarà di dodici mesi. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” forma elettronica sul MEPA e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti avrà valenza di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzioneaccordo quadro, ai sensi della direttiva XxXXX XX dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in particolare dell’artquanto il valore della manodopera è superiore al 50% del valore complessivo del contratto. 64Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, par.1,comma 2 alle regole del Regolamento Delegato 2017/565sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente. Al fine della migliore formulazione dell’offerta si allega il file delle consistenze degli impianti, si intendono:tuttavia le consistenze ivi indicate possono essere soggette a variazioni.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDConsip si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte, acronimo di Markets introdurre nuove modalità, di definire/modificare gli attuali standard, anche in Financial Instruments Directivecorso d’opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del Fornitore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli Obiettivi. Consip si riserva di chiedere al Fornitore di utilizzare prodotti o modulistica specifica, messi a partire dal 1° novembre 2007disposizione da Consip stessa, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione di supporto alla gestione dei servizi oggetto della fornitura (ad esempio: registrazione errori, log interventi, richiesta attività, ecc.). Consip si riserva inoltre di investimento sugli strumenti finanziariavvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attività di propria competenza, ferma restando la responsabilità globale di Consip nello svolgimento di tali attività. La normativa primaria ha introdottoSegue una descrizione più dettagliata delle modalità previsti per l’esecuzione dei servizi. Si rimanda all’Appendice 6 per ulteriori approfondimenti in merito ai cicli di vita, inoltrealle fasi progettuali, la suddivisione della clientela ai prodotti ed ai contenuti informativi dei documenti di progetto da consegnare. Si sottolinea che al Fornitore è richiesto in tre tipologie: “clientela tutte le attività il rispetto degli standard e delle linee guida adottate da Consip; il Fornitore deve farsi carico di conoscere e diffondere al dettaglio”proprio interno tali conoscenze, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente applicarle proattivamente, e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte recepirne tempestivamente eventuali variazioni. Al Fornitore è richiesta l’osservanza dei processi e l’utilizzo degli strumenti da Consip predisposti per l’interfacciamento con le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , strutture tecniche; in particolare dell’art. 64si sottolinea l’introduzione dei processi ITIL nelle modalità operative dei CED, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:per la gestione dei problemi e delle richieste di cambiamento.

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Samples: bias.csr.unibo.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente documento espone le condizioni e le regole per la stipula di un accordo quadro per il servizio di conduzione e manutenzione programmata e non programmata degli impianti elevatori presso gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, acronimo descritto nel dettaglio nel Capitolato e nei suoi allegati, che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO. L’affidamento diretto avverrà ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (D.L. semplificazioni), così come convertito dalla L. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. 77/2021. L’Agenzia delle Entrate procede alla richiesta di Markets in Financial Instruments Directivepreventivi nel rispetto dei principi di economicità, a partire dal 1° novembre 2007efficacia, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi tempestività e correttezza, nonché di investimento sugli strumenti finanziarirotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. È consentita la presentazione di un preventivo esclusivamente alle imprese invitate iscritte al bando SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Manutenzione e Riparazione Impianti Elevatori. La normativa primaria ha introdottodurata dell’affidamento sarà di dodici mesi, inoltrefatte salve eventuali proroghe, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (come di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clientiindicato. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in materia forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzioneaccordo quadro, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 6454 del D.Lgs. 50/2016. I servizi saranno affidati all’impresa che presenterà il preventivo più basso, par.1,comma 2 inteso come sconto percentuale più elevato. Sarà invece ammesso il subappalto, così come indicato nel seguente art. 16. Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del Regolamento Delegato 2017/565bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente. Al fine della migliore formulazione dell’offerta si intendono:allega il file delle consistenze degli impianti, tuttavia le consistenze ivi indicate possono essere soggette a variazioni.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDRegione Campania ha previsto una serie di iniziative volte a promuovere la competitività del sistema regionale per accrescere e sfruttare la dotazione di capacità innovativa già esistente, acronimo valorizzando, nel contempo, le potenzialità presenti nel territorio per attrarre investimenti esogeni. Sulla base degli orientamenti comunitari definiti con il Consiglio di Markets Lisbona, la Regione Campania – per attuare la sua politica di innovazione – si è dotata di un Sistema Regionale dell’Innovazionei i cui obiettivi sono riconducibili all’esigenza di (a) sviluppare in Financial Instruments Directivemaniera coordinata il sistema universitario, a partire dal 1° novembre 2007(b) potenziare la ricerca, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei (c) aprire la regione alla società dell’informazione e della conoscenza in maniera globale, (d) costruire delle interfacce tra la scienza e l’imprenditoria, e (e) valorizzare la ricerca con la creazione e la crescita di imprese innovative. La strategia, dunque, si basa su una concezione sistemica dell’innovazione, secondo cui l’azione di policy deve riguardare, allo stesso tempo, diversi fattori che vanno dagli aspetti normativi, al sistema della formazione, alle infrastrutture per la ricerca, alla società dell’informazione, ai servizi di investimento sugli strumenti finanziarisupporto all’innovazione. La normativa primaria In tale contesto si inserisce il presente Atto Integrativo teso alla realizzazione dell’ampliamento strutturale del Centro di Ricerca Ceinge Biotecnologie Avanzate, società consortile a partecipazione pubblica costituita nel 1983 e operante nel campo delle biotecnologie avanzate e delle sue applicazioni nel settore della salute. Il processo di programmazione europea per gli anni 2007\2013 ha introdotto, inoltrepreso avvio a livello comunitario con dichiarazioni della Commissione Europea e del Consiglio europeo nel corso del 2005 e 2006 che hanno inteso ridare nuovo slancio alla Strategia di Lisbona. In particolare, la suddivisione della clientela in tre tipologie: Commissione ha inviato il 2 febbraio 2005 una comunicazione al Consiglio Europeo, dal titolo clientela al dettaglioLavoriamo insieme per la crescita e l’occupazione. Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivadocumento viene sottolineata l’importanza del rilancio delle priorità politiche della strategia, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in particolar modo in materia di servizi crescita e occupazione e vengono individuate nuove iniziative da implementare, che a livello comunitario e nazionale avranno il compito di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercaticontribuire alla realizzazione della visione sottesa alla strategia stessa. La disciplina persegue anche l’obiettivo strategia rinnovata individua 3 obiettivi primari ben comprensibili, onde rispondere alle critiche rivolte alla strategia precedente, secondo cui questa era talmente complessa e dotata di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi un numero di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo priorità tale da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove risultare poco intelligibile per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonola maggior parte dei cittadini:

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Samples: Accordo Di Programma Quadro “Ricerca Scientifica E Innovazione Tecnologica” Ii Atto Integrativo – Allegato Tecnico

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDConsiderando che la Legge Regionale promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi. Che le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l’applicazione dei principi di sussidiarietà, acronimo di Markets in Financial Instruments Directiveadeguatezza e differenziazione nella gestione delle funzioni e per dare una risposta migliore sul piano dell’efficienza, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dell’efficacia ed economicità della gestione dei servizi e che: La gestione unificata del servizio di investimento sugli strumenti finanziaripolizia locale comporta il trattamento di dati personali come definiti all’art. 4 del Regolamento (UE) 679-2016. Il servizio utilizza per la gestione dei dati un sistema informativo e un impianto di gestione della video sorveglianza in cui i dati sono trattai dal Servizio Intercomunale di Polizia Locale La normativa primaria ha introdottotitolarità del dato non è riconducibile ad un singolo ente, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i motivi sopra esposti. Gli enti che hanno costituito il servizio intercomunale di polizia locale determinano congiuntamente le finalità e la modalità di gestione dei dati degli utenti, come stabilito nella convenzione sottoscritta tra le parti. Che ai sensi dell’art 26 del RUE 679/2016 allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Gli stessi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Nell’ambito delle rispettive responsabilità, i Contitolari dovranno adempiere ai propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa obblighi conformemente ai contenuti del presente accordo e ai dettami delle normative in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone trattamento dei dati personali ed ai dettami delle autorità garanti. L’accordo in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), oggetto riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:interessati.

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Samples: Accordo Di Contitolarità Del Trattamento Dati Personali Per La Gestione in Forma Associata Del Servizio Di Polizia Locale

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDPer rafforzare la capacità delle Amministrazioni impegnate nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, acronimo il Governo ha adottato importanti provvedimenti in questa direzione. Nello specifico, il 28 luglio 2021 è stato approvato definitivamente il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) che reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione e del Piano Nazionale di Markets in Financial Instruments DirectiveRipresa e Resilienza. In tal senso, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione lo stesso D.L. 77/2021 definisce specifiche misure attuative per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento e ac- celerare l’attuazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziarisuddetti investimenti pubblici. La normativa primaria ha introdotto, inoltreIn particolare, la suddivisione della clientela norma prevede che le ammini- strazioni interessate possano avvalersi, mediante apposite convezioni, del supporto tecnico-operativo di società in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del Codice deicontratti pubblici. Le stesse società possono fornire supporto tecnico-operativo anche per le attività di monitoraggio e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara valutazione degli interventi e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte per le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinidi rafforzamento della capacità amministrativa. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa I provvedimenti in materia di semplificazioni vanno sostenuti anche attraverso l’attivazione di servizi trasversali in grado di aumentare la capacità produttiva dei soggetti attuatori quali a titolo esemplifica- tivo e non esaustivo: servizi tecnici connessi alla progettazione e approvazione degli interventi, nonché quelli riguardanti la committenza e il supporto tecnico operativo in tutte le fasi di realizzazione dell’in- tervento Lo stesso PNRR individua, per l’attuazione degli interventi, l’opportunità di “ricorrere al supporto tec- xxxx-operativo di task force attivate attraverso società pubbliche qualificate che istituzionalmente af- f iancano le PA nelle attività di definizione e attuazione delle politiche di investimento Direttiva MiFID II pubblico per lo sviluppo”. Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 77/2021, le citate misure e le procedure di accelerazione e semplificazione, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni, si applicano anche agli investimenti contenuti nel PNC di cui all’articolo 1 del D.L. n. 59/2021. In questo contesto, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (2014/65/UEMEF-RGS) pone in capo alle imprese al f ine di investimento l’obbligo rafforzare la capacità tecnico-operativa e i presidi di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione controllo sull’ef- f icacia amministrativa, di accelerare la realizzazione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori investimenti e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi tempi di negoziazione. Da quanto sopraattraversa- mento, ne consegue che ha inteso promuovere una specifica azione di supporto mediante la quale il MEF-RGS e le amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, dal Piano na- zionale per gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità investimenti complementari al PNRR, possano avvalersi di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Invitalia.

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Samples: Convenzione Cup: G51e15000670001 Tra Maddaloni

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDSocietà Consortile Energia Toscana (CET scrl), acronimo al fine di Markets garantire un’adeguata realizzazione degli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica negli impianti e negli edifici pubblici siti in Financial Instruments Directiveregione Toscana, intende stipulare con più operatori economici n. 8 accordi quadro per la successiva aggiudicazione di appalti specifici relativi alla realizzazione di tutti i servizi che si rendessero necessari nel periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione di ogni singolo Accordo Quadro. Il presente capitolato detta la disciplina relativa a partire dal 1° novembre 2007tutti gli accordi quadro, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto convenzionale e quella relativa al rilancio del confronto concorrenziale, nell’affidamento di uno o più servizi. I servizi potranno essere svolti su tutto il territorio della regione Toscana, senza che l’Appaltatore possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere. Con la conclusione dei singoli accordi quadro, gli operatori economici aggiudicatari si impegnano a partecipare all’affidamento dei singoli appalti specifici con i quali assumeranno i servizi energetici richiesti dalle singole Stazioni Appaltanti, entro il limite massimo previsto per ciascun lotto ed entro il periodo di investimento sugli strumenti finanziarivalidità dell’accordo stesso. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, conclusione degli accordi quadro non impegna in alcun modo la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto Stazione Appaltante ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di appaltare servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:nell’importo definito dagli Accordi stessi.

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Samples: Accordo Quadro Sul Quale Basare

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLepidaSpA, acronimo nell’ambito del suo ruolo di Markets proponente di servizi innovativi agli EELL aderenti alla CNER, capaci di garantire la corretta e aggiornata gestione dei dati, informazioni e servizi, in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007rapporto alle nascenti esigenze dettate dalla normativa sempre in evoluzione, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione colto dagli Enti del territorio dell’Xxxxxx-Romagna la forte esigenza di aggiornare i sistemi di gestione dei servizi siti web istituzionali in uso con strumenti aderenti alla nuova e complessa normativa sulla trasparenza amministrativa. A questa richiesta LepidaSpA ha deciso di investimento sugli strumenti finanziaririspondere creando una propria piattaforma centralizzata per la gestione dei siti e fornire il servizio agli Enti. La normativa primaria Nello stesso tempo LepidaSpA ha introdottocolto l’opportunità di ottimizzare detta gestione attraverso la predisposizione di una piattaforma tecnologica potente, scalabile, tecnologicamente avanzata e la possibilità di creare su detta piattaforma uno standard elevato per rispondere alle richieste della normativa, coniugando il tutto con un risparmio economico globale importante. Lepida SpA, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”come gestore e sviluppatore per conto di Regione Xxxxxx-Romagna del Modello di Amministrazione Digitale, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti ha il compito di tutela in termini costruire il Catalogo Regionale dei Servizi di diritto ad un’informativa chiara e trasparente Anagrafe, di Front-End e di garanzia Back-End, previsto dal PO PitER 2013, un sistema in grado di Best Executionrendere disponibile a tutti gli Enti del territorio uno strumento dove poter iscrivere e consultare i servizi messi a disposizione da Regione Xxxxxx-Romagna e tutti gli Enti della CNER, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato realizzando uno strumento importante per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione funzionamento della rete di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi dialogo della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Pubblica Amministrazione dell’Xxxxxx-Romagna.

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Samples: Richiesta Di Offerta

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe Parti che hanno negoziato e stipulato il presente CCNL (nel prosieguo, acronimo per brevità, indicate come Parti) si danno atto di Markets aver realizzato i contenuti del Protocollo 4.6.97 e dell’Accordo Quadro 28.2.98 che hanno tracciato le linee guida per la riorganizzazione, in Financial Instruments Directiveuna logica di efficienza e competitività internazionale, a partire dal 1° novembre 2007dell’intero settore del Credito con specifica attenzione alle peculiarità del sistema del Credito Cooperativo. In attuazione degli impegni ivi assunti, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi le Parti hanno definito l’Accordo per l’istituzione del Fondo di investimento solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale del credito cooperativo e hanno definito i contratti collettivi applicati allo stesso personale concordando sugli strumenti finanziarinecessari a raggiungere gli obiettivi condivisi e in particolare l’obiettivo di accrescere l’efficienza e la competitività complessiva del sistema del credito cooperativo, nell’ambito più generale del sistema del credito, e con riferimento al sistema del credito nell’ambito europeo. La normativa primaria ha introdottoIn questo contesto si è reso possibile il graduale avvio di quel tendenziale processo di omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici presenti nel settore del Credito e nel sistema del Credito Cooperativo garantendo a quest’ultimo un ruolo competitivo all’interno di un mercato sempre più concorrenziale. Tale processo consente, da una parte, di consolidare lo sviluppo del Credito Cooperativo nel solco tracciato nel Convegno di Riva del Garda del dicembre 1999, dall’altra parte garantisce il rafforzamento e l’allargamento dei livelli occupazionali, lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze del personale dipendente dalle Banche di Credito Cooperativo protagonista e risorsa strategica del sistema del Credito Cooperativo. In questo contesto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: è stato dato risalto alla peculiarità del ruolo di clientela al dettagliodirettore”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente riconoscendogli il carattere centrale e di garanzia di Best Executionresponsabilità che sempre ha avuto nello sviluppo del Credito Cooperativo. Xxxxx del direttore al quale va riconosciuta, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaal massimo livello, la Banca Popolare di Puglia piena responsabilità della gestione, nell’ambito degli indirizzi e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa degli obiettivi fissati dagli Organi amministrativi delle Aziende in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori un rapporto proficuo e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:costante.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato troverà applicazione in maniera stabile senza che sia necessario di Markets volta in Financial Instruments Directive, volta un intervento di proroga; a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziariprevederlo è la Manovra 2020. La normativa primaria ha introdotto“cedolare secca” quale regime facoltativo, inoltreart. 3 D.Lgs. n. 23/2011, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e “controparte qualificata” delle addizionali sui redditi derivanti dall’affitto di unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abi- tativo (anche per ottenere il miglior risultato i locali commerciali per il cliente nell’esecuzione degli ordinisolo 2019) e per le relative pertinenze. In applicazione Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di tale Direttivaregistro e l’imposta di bollo, la Banca Popolare ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercatilocazio- ne. La disciplina persegue anche l’obiettivo cedolare secca non sostituisce l’imposta di mettere in concorrenza piattaforme diverse registro per la cessione del contratto di loca- zione. La cedolare non sostituisce l’imposta di registro per la cessione (subentro) del contratto di locazione. È, dunque, un regime opzionale, cui può accedere il locatore (non nell’esercizio dell’attività d’impresa). Tale regime non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:dipendenti.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Negli ultimi anni, la disciplina del subappalto nei lavori pubblici è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, finalizzati ad uniformare la normativa italiana a quella europea. L’intervento legislativo più recente in materia è la Legge n. 238 del 2022, meglio conosciuta come Legge Europea MiFID2019-2020, acronimo che ha apportato interessanti modifiche in chiave semplificativa alla disciplina del subappalto. Sul punto, le modifiche più significative riguardano l’eliminazione del divieto per il subappaltatore di Markets partecipare alla procedura di gara e la rimozione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in Financial Instruments Directivesede di offerta. Prima dell’entrata in vigore della normativa richiamata, la procedura di adeguamento alla legislazione Europea è iniziata con il Decreto “Sblocca cantieri” che ha sancito, in via transitoria, fino al 30 giugno 2021, l’innalzamento del limite del subappalto dal 30% al 40%. Successivamente, il Decreto “Semplificazioni bis” ha innalzato la soglia del subappalto al 50% fino al 31 ottobre 2021, per poi eliminare definitivamente tale limite, a partire dal primo novembre 20072021[1]. L’Europa ha sempre guardato con favore l’istituto del subappalto considerandolo un efficace strumento di tutela della concorrenza, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziarifinalizzato a garantire l’accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici. La normativa primaria ha introdottonazionale, invece, predilige l’esecuzione in proprio delle prestazioni concesse in appalto, sottoponendo a stringenti condizioni il loro affidamento a terzi. In questo breve saggio, saranno esaminate le principali tipologie contrattuali che risultano assimilate al subappalto secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, fornendo all’utente un valido strumento interpretativo. Saranno esaminate, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela le ragioni di politica economica per cui l’Europa incentiva il ricorso al dettaglio”subappalto senza particolari preclusioni. Prima di esaminare il tema principale del presente lavoro, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a è opportuno comprendere le ragioni per cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo legislatore italiano predilige l’esecuzione dei lavori pubblici da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 parte del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:diretto aggiudicatario dell’appalto.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDpresente procedura in economia, acronimo per cottimo fiduciario, è finalizzata alla sottoscrizione di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi un accordo quadro di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)durata biennale, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzioneun operatore , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario. Il canile sanitario è una struttura pubblica di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. L’operatore economico con cui stipulare l’accordo quadro sarà individuato in esito alla presente procedura di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, al termine della direttiva XxXXX XX quale sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che risulterà in possesso di tutti requisiti soggettivi, che avrà proposto un servizio rispondente a quanto previsto dal capitolato di gara, che avrà proposto un prezzo per giornata di messa disposizione della struttura e custodia per animale, in particolare ribasso rispetto a quella posta a base di gara e pari ad € 10,00, iva esclusa e che avrà ottenuto il punteggio più elevato – inteso quale somma dei punteggi tecnico – qualitativo ed economico. Ai sensi dell’art. 646 della LR n. 47/2013, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565a condizioni equivalenti, si intendono:è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl sistema finanziario italiano e` tradizionalmen- te orientato agli intermediari (1). Questo si spie- ga attraverso molteplici ragioni, acronimo principalmente riconducibili al fatto che il tessuto industriale nazionale e` per la stragrande maggioranza com- posto di Markets Piccole Medie Imprese (PMI). E` stato, quindi, in Financial Instruments Directiveprimo luogo l’imprenditore a predili- xxxx come partner quello bancario, rispetto a partire dal 1° novembre 2007forme tradizionalmente piu` invasive quali pos- sono essere da un lato il mercato (rappresentato dalla quotazione in borsa) e dall’altro il private equity. Da qui lo sviluppo di un sistema orientato agli intermediari soprattutto per cio` che con- cerne il capitale di credito, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione con l’intermedia- rio banca in posizione nettamente preponde- rante. Alla vigilia della crisi finanziaria del 2008- 2009 lo scenario dei servizi mercati globali evidenzia- va una enorme liquidita`, tassi di investimento sugli strumenti finanziariinteresse as- sai bassi e un eccessivo utilizzo della leva fi- nanziaria. Cio` in quanto era diffusa l’idea fra le banche che le continue operazioni di carto- larizzazione avrebbero permesso di smobiliz- zare l’enorme credito erogato. La normativa primaria crisi dei mercati finanziari ha introdottoinvece portato ad un ra- zionamento del credito, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti accentuato anche dai nuovi standard prudenziali stabiliti dal Comi- tato di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best ExecutionBasilea, che impone alle hanno richiesto in capo al- le banche un monitoraggio molto piu` stringen- te del rating delle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordiniaffidate. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire questo contesto il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), legislatore nazionale e` intervenuto con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e facilitare il passaggio del si- stema finanziario verso un paradigma di favorire la competizione fra mercatimer- cato. La disciplina persegue anche l’obiettivo In particolare, per cio` che concerne il ca- pitale di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazionecredito, oltre che mercati con imprese di investimentosono stati introdotti nuovi strumenti finanziari, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi equali i minibond, conseguentementele (*) Dottori commercialisti, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopraStudio GDC Corporate & Tax, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Milano.

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Samples: gdctax.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente Capitolato detta le Norme Tecniche per definire le lavorazioni necessarie per dare le opere previste nell’Appalto in oggetto, acronimo compiute a regola d’arte. Le Norme Tecniche contenute all’interno del Capitolato Speciale possono essere di Markets tipo prescrittivo o prestazionale. Le Norme del primo tipo si fondano sulla conoscenza della buona riuscita di precedenti realizzazioni, analoghe per tipologia e condizioni di esercizio; in Financial Instruments Directivetal senso l’Impresa viene guidata lungo il percorso realizzativo compreso tra la scelta dei materiali da impiegare e la loro posa in opera. Le Norme del secondo tipo, viceversa, definiscono le prestazioni che l’opera dovrà garantire al termine della sua realizzazione. Tali prestazioni sono associate a grandezze (parametri) di controllo che possono essere valutate, a partire dal 1° novembre 2007prescindere dai materiali che saranno impiegati e dalle tecniche di lavorazione utilizzate (controllo globale), ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione attraverso attrezzature e sistemi di prova specifici. Le prestazioni sono richieste per i materiali costituenti (se lavorati) e, principalmente per i prodotti composti ottenuti con essi ed altri, dopo la posa in opera; in mancanza di queste prestazioni sono previste riduzioni dei servizi prezzi dell’elenco. In considerazione di investimento sugli strumenti finanziariciò, nei singoli articoli, oltre ai criteri per il rispetto delle prescrizioni, sono previsti controlli prestazionali che, in alternativa ai sistemi continui (da preferire, quando possibile), potranno essere di tipo puntuale; inoltre, si precisa che per la scelta dei materiali e dei livelli prestazionali è stato fatto riferimento al volume ed al tipo di traffico che interessa l’infrastruttura, come già descritto nei precedenti livelli di progettazione. La normativa primaria ha introdottoNormativa Tecnica di riferimento è quella C.N.R. integrata, inoltre, la suddivisione della clientela per quei casi in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti disponibili, anche dalle Norme C.E.N.; viceversa nei casi in cui mancano le specifiche Norme C.N.R., sono state utilizzate Norme U.N.I.. Tutti i materiali comunque devono essere della migliore qualità, rispondenti alle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 246 del 21/04/1993 (Regolamento di tutela attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale; ove non si prevedano espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in termini caso di diritto ad un’informativa chiara controversia, saranno osservate le norme U.N.I., C.E.I., C.N.R., quelle stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’A.N.A.S. pubblicato nel 2008 e trasparente quelle relative al Capitolato Speciale di Appalto tipo a carattere prestazionale per l’utilizzo di materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione della Regione Toscana, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di garanzia sotto dei quali e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco. La D.L. ha la facoltà di Best Executionrichiedere il campionario di quei materiali che riterrà opportuno e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che impone alle imprese vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre è facoltà della Stazione Appaltante chiedere all’Appaltatore di investimento di intraprendere presentare in forma dettagliata e completa tutte le azioni informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele dei conglomerati bituminosi o in calcestruzzo, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo intenzione di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L.; ciò non esenta tuttavia l’Impresa dalla responsabilità della riuscita delle opere anche per quanto dipendente dai materiali stessi. L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di contrattazioneprodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata dalla D.L.. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione. Negli articoli descrittivi dei prodotti, costituenti o finali, sono indicati alcune prescrizioni di base ed i criteri di progetto. L’Impresa, infatti, oltre ad ottenere le prestazioni finali di cui sopra ha anche l’obbligo di fare eseguire a sue spese, le prove necessarie alla preventiva verifica di idoneità degli elementi componenti e delle miscele da Lei progettate (aggregati, bitume, additivi, ecc) e che mercati essa intende adottare per ogni cantiere. Gli studi di progetto, che accompagnano i materiali per le prove di verifica, corredati da una completa documentazione delle formulazioni effettuate devono essere presentati alla D.L. e firmati dal responsabile dell’Impresa. Il rispetto delle formulazioni originali e/o delle loro modifiche, anche se indicate dalla Stazione Appaltante, non eliminano la responsabilità dell’Impresa nell’ottenimento in opera delle prestazioni previste per i singoli strati e per il lavoro complessivo. Durante i lavori, l’Impresa esecutrice deve attenersi alla formulazione definitiva di progetto indicata, operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema di Qualità da essa adottato. Presso i Cantieri di produzione deve essere a disposizione della Stazione Appaltante un registro, vidimato dalla D.L. in cui siano riportati tutti i controlli di qualità operati dall’Impresa con imprese di investimentoi risultati ottenuti. La D.L. potrà comunque effettuare, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX ogni momento a loro insindacabile giudizio, in particolare dell’artcantiere di stesa ed in impianto, in relazione ai risultati su strada o sui campioni di laboratorio, in contraddittorio ed a spese dell’Impresa, prelievi, controlli, misure e verifiche sia sui singoli componenti della miscela che sul prodotto finito, sulle attrezzature di produzione, accessorie e di messa in opera: a seguito di questi controlli potrà intervenire in ogni momento sulle operazioni che non garantiscono i risultati richiesti. 64, par.1,comma 2 Le prestazioni vincolanti da ottenere in opera sono riportate negli specifici articoli del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:presente Capitolato nei quali sono specificate anche le detrazioni da applicare qualora non siano state ottenute le prestazioni richieste.

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Samples: Cessione Del Corrispettivo Di Appalto

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDVengono di seguito esplicitati alcuni principi di comportamento specificamente destinati a scongiurare il rischio di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tali principi possono costituire integrazione ed ulteriore specificazione di alcuni principi già espressi dal presente Codice, acronimo oppure l’introduzione a presidi di Markets controllo più puntuali presenti nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società. Si precisa che, per alcuni reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la più efficace prevenzione è costituita proprio dall’aderenza comportamentale del personale alle prescrizioni impartite dal presente Xxxxxx, più che da puntuali presidi organizzativi o tecnologici predisposti dalla Società: in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione talune circostanze la piena consapevolezza del personale con riferimento ai reali rischi dei servizi di investimento sugli strumenti finanziaripropri comportamenti (awareness) è lo strumento preventivo maggiormente efficace. La normativa primaria ha introdottoSocietà, inoltresensibile all’esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, rispetta la normativa in materia di servizi utilizzo e circolazione di investimento Direttiva MiFID II (2014/65monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. E’ vietato falsificare banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata nell’interesse e/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercatio vantaggio della Società. La disciplina persegue anche l’obiettivo di È altresì vietato mettere in concorrenza piattaforme diverse circolazione (accettando, acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e sistemi carta filigranata falsi. Chiunque riceva in pagamento banconote o monete o carte di contrattazionepubblico credito false o rubate, oltre che mercati con imprese di investimentoper rapporti imputabili alla Società, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:dovrà tempestivamente informare la Direzione e l’Organismo.

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Samples: www.ge-sat.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari. In tale contesto, acronimo viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di Markets in Financial Instruments Directiveoperare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, a partire dal 1° tra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 20072019, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti. Con la presente informativa UniCredit Allianz Vita S.p.A. intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo. Poiché il presente prodotto di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoassicurativo di tipo unit-linked denominato “UNIBONUS STRATEGY NEXT” contiene, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte tra le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese possibili opzioni di investimento, sia Fondi Interni che non promuovono caratteristiche di sostenibilità sia Fondi Interni che promuovono tali caratteristiche, l’informativa che segue si articola in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazionedue distinti paragrafi. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, Nell’ambito del primo paragrafo “Informativa ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 dell’articolo 6 del Regolamento Delegato 2017/565(UE) 2019/2088” sono fornite informazioni di carattere generale in merito al modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nella gestione degli investimenti per tutti i Fondi Interni che non promuovono specificamente caratteristiche di sostenibilità. Nell’ambito del successivo paragrafo “Informativa ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088”, si intendono:invece, sono fornite informazioni circa le specifiche politiche perseguite in relazione al Fondo Interno “CreditRas Azionario Internazionale Sostenibile”, che promuove caratteristiche di sostenibilità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Ricorrente

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della fornitura, acronimo stampa e la consegna dei di Markets prodotti tipografici di uso comune agli uffici delle Direzioni Centrali dell’Agenzia delle Entrate ubicate in Financial Instruments DirectiveRoma alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, a partire dal 1° novembre 2007426 c/d, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi Xxx Xxxxxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxxxx, 0, Via X.Xxxxxx,12. Vengono di investimento sugli strumenti finanziariseguito riportate le indicazioni in merito alle tipologie di prodotti, alle tempistiche ed alle modalità di consegna. L’Agenzia intende stipulare con la Società aggiudicataria un contratto di durata biennale per effetto del quale la Società si obbliga ad eseguire le forniture richieste mediante appositi ordini di fornitura che saranno emessi dall’ Ufficio fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica per i quantitativi effettivamente necessari, fino ad esaurimento dell’importo complessivo massimale previsto. La normativa primaria ha introdottosottoscrizione del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; pertanto, inoltrele obbligazioni reciproche sorgeranno solo a seguito dell’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, la suddivisione della clientela per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. L’Agenzia non assume alcun obbligo in tre tipologie: “clientela merito al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinicompleto utilizzo del massimale contrattuale. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (I quantitativi dei prodotti di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte specificati sono il risultato di un’analisi dei consumi degli anni precedenti ed è, pertanto, possibile che si verifichino degli scostamenti rispetto a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa quanto indicato in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre virtù dei reali fabbisogni che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sorgeranno.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDQuesto quarto rapporto fornisce un quadro di sintesi delle analisi svolte nel corso del II semestre 2023, acronimo evidenziando per ciascuno degli interventi di Markets PNRR e PNC esaminati lo stato di attuazione al 31 dicembre, nonché gli eventuali profili di criticità rilevati dalla Sezione e/o segnalati alle Amministrazioni titolari. Al fine di aggiornare le risultanze rilevate al 30 giugno 2023, l’attività ha riguardato 29 misure già oggetto di controllo durante il I semestre, ad eccezione dell’iniziativa denominata “Rinaturazione dell’area del Po” (M2C4I3.3), per la quale si fa comunque rimando al rapporto approvato con delibera n. 49/2023/G, i cui esiti sono peraltro confluiti nella precedente relazione. Inoltre, l’attenzione è stata posta su 27 iniziative esaminate nel corso del 2022, allo scopo di monitorarne ulteriormente l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale rispetto alle evidenze già riscontrate, nonché riguardo ai relativi Milestone & Target. Nei due grafici che seguono è rappresentata la rilevanza economico-finanziaria delle misure attenzionate dalla Sezione sulla base delle delibere di programmazione n. 3/2022/G e n. 7/2023/G, rispetto all’ammontare delle risorse complessivamente previste dai Piani. A riguardo è opportuno precisare che, in Financial Instruments Directiveseguito alla modifica approvata con decisione di esecuzione del Consiglio europeo datata 8 dicembre 2023, l’ammontare del PNRR è stato rideterminato in 194,42 miliardi di euro, importo che tiene conto sia dei de–finanziamenti totali o parziali di alcune iniziative, sia del nuovo ambito di intervento denominato REPowerEU, per il quale sono stati previsti fondi pari a partire 11,18 miliardi. Al nuovo importo del PNRR si aggiungono i 30,62 miliardi già previsti dal decreto–legge 6 maggio 2021, n. 159 (convertito dalla legge novembre 2007luglio 2021, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi n. 101) per quanto concerne il PNC, conseguentemente le risorse ammontano ad un totale di investimento sugli strumenti finanziari225,04 miliardi4. La normativa primaria ha introdottoIl primo grafico descrive l’incidenza percentuale degli interventi di PNRR e PNC oggetto di interesse, inoltrearticolati per annualità di programmazione del relativo controllo. In particolare, la suddivisione della clientela in tre tipologie: i valori delle porzioni clientela al dettaglio”, “clientela professionaleProg. 2022” e “controparte qualificataProg. 2023si riferiscono, rispettivamente, ai 27 monitoraggi eseguiti sulle misure già osservate nel 2022 ed ai 30 nuovi controlli effettuati durante il 2023, dai quali deriva un’area di osservazione pari a cui sono associati livelli decrescenti 51,25 miliardi di tutela in termini euro (al netto delle iniziative totalmente “stralciate” dal PNRR), ossia il 22,77 percento delle risorse complessive. Le voci “Prog. 2024” e “Prog. 2025”, invece, afferiscono a futuri report su investimenti e riforme, da effettuare sulla base delle suddette delibere di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionprogrammazione, che impone alle imprese determinano un’area “da osservare” pari al 29,53%. Infine, per area “non osservata” si intende l’insieme di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaquelle iniziative al momento escluse dal novero dei controlli oggetto della presente relazione, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte dunque anche le misure ragionevoli atte a garantire costituenti il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:REPowerEU recentemente approvato.

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PREMESSA. La Direttiva L’obiettivo di questo documento è illustrare i problemi di controllo che sono generati, nei progetti di lavori pubblici italiani, dall’assenza nel nuovo Codice della strategica Fase di Identificazione16. Sulla base del confronto con le modalità di gestione del ciclo di progetto nei contratti finanziati con i fondi del budget generale dell’Unione Europea MiFIDEuropea17, acronimo questa nota intende mostrare come l’introduzione della Fase di Markets in Financial Instruments DirectiveIdentificazione nel nuovo codice consentirebbe di ottenere, a partire dal 1° novembre 2007attraverso un contenuto investimento, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione grandi benefici per l’efficacia e l’efficienza dei servizi progetti pubblici. Nel contesto dei progetti pubblici finanziati dagli organismi internazionali è prassi obbligatoria l’impiego nella Fase di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti Identificazione di tutela in termini un Team di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionpochi esperti (2-3), che impone operano per un periodo di tempo assai limitato (da 15 giorni a due mesi, in media). Questo Team di esperti fa leva sulla tecnica detta di Expert Judgment (esperienza di gestione di progetti similari, in contesti normalmente più avanzati) per fornire al Committente pubblico: a) una corretta analisi del fabbisogno; b) la necessaria iniziale verifica di pre-fattibilità dell’intervento (senza ricorso alle imprese onerose indagini di investimento campo); c) una realistica definizione dell’obiettivo e dei risultati attesi del progetto; d) la stima preliminare ma sufficientemente attendibile del budget; e) gli elementi per consentire al decisore pubblico se procedere con la successiva verifica di intraprendere fattibilità e la progettazione dell’intervento (che sono attività onerose); e) gli indicatori per determinare professionalmente le priorità dell’intervento nella programmazione generale; f) i ‘Termini di Riferimento’ per poter mettere a gara le successive fasi di formulazione e approfondimento progettuale dell’intervento; g) il Procurement Plan, ovvero il piano di tutte le azioni gare (di servizi, forniture e lavori) necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)realizzazione del progetto, con l’obiettivo le procedure raccomandate e le scadenze previste.  Docente di assicurare una più ampia protezione Strategy and Organization ai Master Nazionali ed Internazionale di Public Procurement dell’Università degli investitori Studi di Tor Vergata e dell’Università degli Studi di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Cagliari.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Guida per l’attività di Markets in Financial Instruments Directivevigilanza (“Guida”) delinea le modalità del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) secondo uno schema di riferimento unitario per gli addetti alla vigilanza, a partire dal 1° novembre 2007distanza e ispettiva, delle strutture centrali e periferiche dell’Istituto. Considerata la complessità e l’articolazione che assume l’attività di vigilanza sugli intermediari e la molteplicità delle strutture e degli addetti ad essa preposti, la Guida costituisce un punto di riferimento organico atto a garantire la coerenza dei comportamenti. Sono disciplinate tutte le attività di controllo sugli intermediari, ad eccezione della fase costitutiva. Coerentemente con il quadro normativo generale, l’attività di valutazione e controllo ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione quale obiettivo principale la verifica delle condizioni di sana e prudente gestione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziarisoggetti vigilati nonché dell’osservanza della normativa1. La normativa primaria ha introdottoGuida si propone di assicurare che tale obiettivo sia perseguito con efficacia ed efficienza, inoltrenel rispetto del principio di trasparenza. A tale scopo, la suddivisione della clientela in tre tipologiele procedure descritte nella Guida seguono un approccio: - consolidato, volto a cogliere rischi e presidi complessivi degli intermediari, indipendentemente dall’articolazione organizzativa e societaria prescelta; - focalizzato sui rischi (clientela al dettagliorisk-based, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), finalizzato a valutare tutti i rischi rilevanti e i corrispondenti presidi organizzativi con l’obiettivo l’applicazione di assicurare una più ampia protezione schemi di analisi uniformi agli intermediari che operano nei medesimi ambiti di attività, anche se iscritti ad albi diversi; - proporzionale, indirizzato a graduare i controlli in proporzione alla dimensione, alla rilevanza sistemica e alla problematicità degli investitori e di favorire la competizione fra mercatiintermediari. La disciplina persegue anche l’obiettivo proceduralizzazione dell’attività di mettere in concorrenza piattaforme diverse vigilanza, concernente le fasi e sistemi di contrattazionele verifiche fondamentali, oltre non esaurisce gli approfondimenti che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza è possibile effettuare per avere una piena conoscenza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:intermediari.

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PREMESSA. Questo documento si rivolge alle ATS al fine di illustrare gli adempimenti a cui è necessario ottemperare nel corso della realizzazione dei progetti. Le indicazioni qui descritte attengono all’istruttoria e alla verifica amministrativa e rispondono innanzitutto a regole di garanzia e di controllo che, se correttamente esercitate, prevengono l’insorgenza di possibili irregolarità per cautelare, gli stessi partner i quali, in quanto beneficiari di risorse pubbliche, sono soggetti a responsabilità amministrative, contabili e persino penali. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno infatti presentare con cadenza semestrale dati inerenti il monitoraggio degli interventi e dovranno poi presentare la rendicontazione intermedia al fine di richiedere l’erogazione dell’anticipo così come previsto nell’invito di cui al Dduo 14 febbraio 2008 n.1278. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDDirezione Generale Giovani, acronimo Sport, Turismo e Sicurezza intende supportare lo svolgimento dei progetti fornendo indicazioni utili al fine di Markets svolgere le azioni previste in Financial Instruments Directivemodo regolare e in coerenza con gli obiettivi indicati dai progetti stessi. È cogente il principio che vengano realizzate le attività e i prodotti previsti nel progetto e che per ciascuno di essi sia fornita idonea documentazione volta a dimostrare i costi reali sostenuti per la realizzazione. Si ricorda che quanto viene normato attraverso queste linee guida spesso deriva da fonti giuridiche comunitarie o nazionali e pertanto, per garantirne l’applicazione, è necessario considerare unitamente quanto previsto sia nella fonte che nel presente documento. A partire dal mese di aprile 2009 sarà disponibile un’apposita procedura on line per inserire i dati di rendicontazione e per procedere per via informatica con le richieste della quota di anticipo; a partire dal 1° novembre 2007da tale data sarà infatti obbligatorio trasmettere la documentazione necessaria per la richiesta delle erogazioni sia per via telematica, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione mediante l’inserimento dei servizi dati nell’apposito dispositivo, sia attraverso la consegna cartacea (indicazioni di investimento sugli strumenti finanziaridettaglio saranno fornite successivamente). La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione Qualora un capofila desiderasse procedere prima di tale Direttivadata potrà comunque procedere predisponendo il tutto solamente su supporto cartaceo. Si segnala che tutta la documentazione di supporto all’attuazione del bando (le presenti linee guida, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”fac simile ecc) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sono disponibili sul sito www.giovani.regione.lombardia.it

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Samples: Accordo Di Programma Quadro in Materia Di Politiche Giovanili

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Il World Water Forum definisce, già nel 20001, i Contratti di fiume come forme di accordo che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale". Era già allora acquisita la consapevolezza che il traguardo di un simile obiettivo richiede uno sforzo di natura non solo istituzionale, ma anzitutto culturale, affinché le acque, non solo i fiumi ma anche gli ambienti acquatici e, più in generale, i territori dei bacini possano essere percepiti e governati come “paesaggi di vita”2. Questo approccio culturale trova riscontro sia nelle politiche del Parlamento Europeo sulle risorse idriche3, che, in campo internazionale, dalle Nazioni Unite. Queste ultime eleggono infatti il bacino idrografico quale unità di riferimento per le politiche di sostegno alla biodiversità4. I Contratti di fiume fanno propri i principi comunitari di partecipazione democratica alle decisioni, che costituiscono l‟asse portante del recente Trattato di Lisbona: quali processi partecipati territoriali colgono appieno quella “dimensione regionale e locale” che l‟Unione Europea MiFID, acronimo intende indagare con le consultazioni e riflettere nelle proprie proposte legislative5. I Contratti di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoFiume sono, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”strumenti che possono fattivamente contribuire a sperimentare un nuovo sistema di governance per uno sviluppo sostenibile, “clientela professionale” che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela ambientale. Questo in termini coerenza con lo spirito della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile - Rio+20 - in cui si fa risaltare l'indifferibilità di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte caratterizzare in tal senso le azioni necessarie a scala sia internazionale sia locale evidenziando il ruolo fondamentale della partecipazione e della corresponsabilità nei processi decisionali nelle scelte per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:lo sviluppo.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal Dal novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi gennaio 2018 è applicabile il Regolamento UE 2016/1011 dell’8 giugno 2016 in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento sugli strumenti finanziari(cd BMR- Benchmarks Regulation). La normativa primaria ha introdotto, inoltreIl BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la suddivisione della clientela diffusione e l’utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari1) di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari2 che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito. Con riferimento ai prodotti bancari, l’art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell’ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. Si rammenta come rientrino in tali fattispecie anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori. Il Regolamento contiene disposizioni rivolte a tre tipologiecategorie di soggetti: “clientela al dettaglio” fornitori di indici di riferimento3, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti cioè degli Enti che controllano la fornitura di tutela un indice di riferimento in termini di diritto ad un’informativa chiara raccolta dei dati, loro lavorazione e trasparente determinazione dell’indice;  contributori di dati4, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di garanzia indici di Best Executionriferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;  Enti vigilati5, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte tra i quali rientrano le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia Banche e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti altri Intermediari finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:vigilati.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDAlla luce degli obiettivi individuati dal Piano, acronimo il Mipaaf ha avviato progetti di Markets ricerca, sperimentazione ed innovazione al fine di diffondere presso le realtà produttive il bagaglio conoscitivo derivante dall’attività di ricerca in Financial Instruments Directiveagricoltura biologica. L’amministrazione ha attuato le attività sia tramite affidamento diretto ai due enti vigilati, a partire dal 1° novembre 2007Ismea e Crea, ai quali ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi chiesto di investimento sugli strumenti finanziaripresentare specifiche proposte progettuali, sia tramite la pubblicazione di bandi di ricerca. La normativa primaria Su richiesta di questa Sezione, il Mipaaf ha introdottospecificato che la collaborazione con gli enti vigilati è disciplinata da apposita convenzione, inoltreai sensi dell’art. 15 l. n. 241/1990, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi accordi pubblici. Come visto nei precedenti capitoli del presente rapporto, il Piano si articola in azioni, da realizzarsi tramite progetti. Le tabelle che seguono rappresentano lo stato di investimento Direttiva MiFID II (2014/65avanzamento dei progetti relativi agli esercizi 2016-2022, aggiornato ad aprile 2022. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/UE) pone G Tabella 9 - Progetti iniziati nell’anno 2016 Nome del progetto Descrizione del progetto Data programmata di inizio e fine Costo totale del progetto Stato di avanzamento Stato di avanzamento finanziario Chiarimenti forniti dall’amm. da avviare in capo alle imprese corso concluso anticipo % acconto saldo RISOBIO SYSTEMS Valutazione aggregata e condivisa degli elementi di investimento l’obbligo maggiore criticità dell’attuale modello produttivo dominante dei sistemi colturali sostenibili per la risicoltura biologica, elaborazione di intraprendere tutte le azioni necessarie strumenti ed indicazioni utili allo sviluppo di sistemi agricoli resilienti e garantiti per ottenere il miglior risultato produzioni risicole sostenibili e certificate. 19 dicembre 2016 10 agosto 2020 560.000 SI 336.000 60% - - Da liquidare - in corso di verifica delle spese RETIBIO Realizzazione di attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico nel settore dell’agricoltura biologica finalizzate all’esecuzione di quanto previsto dal “Piano strategico nazionale per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercatilo sviluppo del sistema biologico”. La disciplina persegue anche l’obiettivo realizzazione di mettere in concorrenza piattaforme diverse tali azioni è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali: rafforzamento delle filiere delle produzioni del grano duro, delle produzioni avicole, delle produzioni frutticole con particolare riferimento alle drupacee. Inoltre, assicurare attività di supporto nel settore dell’agricoltura biologica per l’attuazione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, attraverso personale specializzato con riconosciuta esperienza di natura tecnica e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazionelegislativa nel settore delle produzioni biologiche. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:20 dicembre 2016 25 gennaio 2020 1.945.821 € SI 1.167.493 60% Convenzione Mipaaf Crea termine 31.12.2021 BIODU RUM 20 dicembre 2016 31 dicembre 2020 Rendicontazi one entro il 30 giugno 2022 TIPIBIO 20 dicembre 2016 31 dicembre 2020 BIOPAC 20 dicembre 2016 31 dicembre 2020

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl Gruppo Bioera è un primario operatore attivo principalmente nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali. Ha inoltre delle partecipazioni in società attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali (non biologici) nonché nel settore dei cosmetici di derivazione naturale. Alla Data del Prospetto, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionil Gruppo facente capo all’Emittente, che impone alle imprese svolge il ruolo di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaholding, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazioneè composto, oltre che mercati dall’Emittente, da tre società controllate direttamente o indirettamente: KI Group, La Fonte della Vita ed Organic Oils, attive nell’area della produzione e distribuzione dei prodotti biologici e naturali. La Società detiene inoltre: (i) tramite la propria controllata Ki Group una partecipazione pari al 50% di CDD, che a sua volta controlla Nuova Euromark, ambedue attive nell’area della distribuzione di prodotti alimentari tradizionali; (ii) una partecipazione minoritaria in Lacote attiva nel settore della cosmesi (la partecipazione in Lacote non è considerata tra gli elementi dell’attivo del bilancio di esercizio e consolidato di Bioera al 31 dicembre 2010; per informazioni in merito si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.5). Il seguente grafico mostra la struttura del Gruppo alla Data del Prospetto. 99,92% 76,09% 30%* 100% 50% 70% Prodotti biologici e naturali Distribuzione prodotti alimentari Partecipazioni minoritarie in altre attività (cosmesi) Attività di holding * La partecipazione in Lacote non è considerata tra gli elementi dell’attivo del bilancio di esercizio e consolidato di Bioera al 31 dicembre 2010. Per informazioni in merito si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.5. Il Gruppo commercializza i propri prodotti prevalentemente nel territorio nazionale e solo in minima parte all’estero. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, il 92% delle vendite del Gruppo è stato realizzato in Italia e l’8% all’estero (dati consolidati pro-forma). In Italia, il Gruppo commercializza i propri prodotti principalmente attraverso il canale specializzato degli alimentari biologici, delle erboristerie e delle farmacie. I prodotti commercializzati dal Gruppo sono offerti con imprese diversi marchi, sia come prodotti brand label (marchi propri), sia come prodotti distributed label (marchi di investimentoterzi distribuiti), sia anche come prodotti private label, con il marchio di importanti operatori della grande distribuzione organizzata in modo Italia con i quali il Gruppo collabora da aumentare l’efficienza degli scambi eanni. I prodotti brand label e distributed label sono commercializzati sia direttamente sia tramite agenti o grossisti in tutti i canali serviti dal Gruppo, conseguentementementre i prodotti private label sono venduti principalmente agli operatori della G.D.O. e dei canali specializzati. Alla Data del Prospetto le società del Gruppo impiegavano complessivamente 95 dipendenti. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 il Gruppo presentava, ridurre a livello consolidato pro-forma, un fatturato pari a Euro 41.989 migliaia. A giudizio della Società, i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue fattori chiave che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , caratterizzano il Gruppo nel panorama del settore in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonocui opera sono i seguenti:

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Samples: Prospetto Informativo

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari. In tale contesto, acronimo viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di Markets in Financial Instruments Directiveoperare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, a partire dal 1° tra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 20072019, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti. Con la presente informativa Allianz Global Life dac intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo. Poiché il presente prodotto di investimento sugli strumenti finanziariassicurativo di tipo Unit Linked denominato “Allianz Active4Life” contiene, tra i possibili Fondi Interni tra cui scegliere dove investire il premio, sia Fondi Interni che non promuovono caratteristiche di sostenibilità sia Fondi Interni che promuovono tali caratteristiche, l’informativa che segue si articola in due distinti paragrafi. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela Nell’ambito del primo paragrafo “Informativa ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088” sono fornite informazioni di carattere generale in tre tipologie: merito al modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nella gestione degli investimenti per tutti i Fondi Interni che non promuovono specificamente caratteristiche di sostenibilità. Nell’ambito del successivo paragrafo clientela al dettaglioInformativa ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088”, invece, sono fornite informazioni circa le specifiche politiche perseguite in relazione al Fondo Interno clientela professionaleAGL Allianz Strategy Select Europe 40 ESGe “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti che promuove caratteristiche di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sostenibilità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Unit Linked (Tariffa Usl5s02)