Common use of Introduzione Clause in Contracts

Introduzione. In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.

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Introduzione. In questa sezione La scelta dell’Unione europea di ratificare, il 23 dicembre 2010, la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ha imposto un cambiamento di passo culturale nella definizione dei diritti e nelle politi- che per le persone con disabilità. Si tratta del documentoprimo trattato generale sui diritti umani ratificato dall’Unione europea nel suo insieme, così e conte- stualmente firmato da tutti i 27 Stati membri e ratificato da 16 di essi, tra cui l’Italia. La stessa definizione di disabilità che la convenzione propone all’art. 1, come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.interazione tra le menomazioni fisiche, vengono individuati i possibili rischi interferentimentali, derivanti da sovrapposizioni intellettive o sensoriali di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro una persona e le relative misure barriere di prevenzione diversa natura, sposta l’asse dell’attenzione dallo status di salute della persona alla necessità di una ri- sposta integrata tra persona e protezione sono stati individuati ambiente (1), che si ponga come obiettivo «la piena ed effettiva partecipazione nella Sezione IIsocietà su base di uguaglianza con gli altri». Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto Il coerente tentativo della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 di accedere ad impianti, reparti e luoghi declinare la sfida innovativa (2) lascia traccia di sé nei diversi da quelli settori in cui deve essere eseguito il interviene, coinvolgendo, rispetto al mondo del lavoro, non solamen- te le rappresentanze delle parti sociali a livello europeo, ma lo stesso Ce- se, che torna più volte ad esprimere pareri in materia. Di particolare rilie- vo in questa ottica appare il parere 1382/2011 (SOC/403), che invita i sindacati e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario gli imprenditori degli Stati membri a «inserire clausole specifi- che in materia di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò disabilità nella contrattazione collettiva al fine di avere pro- muovere mercati del lavoro inclusivi e l’attuazione della strategia». «Gli Stati membri» continua il Cese «dovrebbero adottare specifiche misure finanziarie per sostenere le contrattazioni». Il fatto stesso che, a partire dalla straordinaria capacità innovativa della l. n. 104/1992, la legislazione inerente alle agevolazioni lavorative e il diritto al lavoro in Italia abbia avuto una più ampia visione particolare attenzione per il mondo delle caratteristiche dei luoghidisabilità (3) e che la contrattazione collettiva, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.anche se negli

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Introduzione. L’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del credito, sottoscritta lo scorso 19 dicembre, rappresenta un risultato di grande valore per la categoria dei bancari, per il settore e per tutto il Paese, in considerazione dell’importante ruolo che le banche ricoprono nel sistema economico nazionale, a sostegno delle famiglie, delle imprese e più in generale dei territori e dell’occupazione. La rilevanza e la necessità di definire un Contratto Collettivo Nazionale, capace di anticipare il futuro in modo costruttivo, era stata evidenziata con lungimiranza dalle Organizzazioni Sindacali già in fase di elaborazione della Piattaforma rivendicativa (approvata dalle Lavoratrici e dai Lavoratori quasi all’unanimità). La Piattaforma si caratterizzava per l’ampiezza dei temi affrontati, per il dettaglio e la sostenibilità delle proposte, per la sua portata complessiva, e coniugava l’esigenza di un importante aumento salariale a una visione sociale, con al centro la persona sotto il profilo professionale e umano. Il confronto che si è sviluppato dopo la presentazione delle richieste sindacali ad ABI è stato quindi complesso e lungo. Sin dall’inizio è stato necessario respingere il tentativo della parte datoriale di presentare una propria “contro piattaforma”, che evitava di trattare i temi e le soluzioni proposte unitariamente da FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN. In questa sezione tale ambito si è dimostrata la fermezza e la solida coesione delle Organizzazioni Sindacali nel respingere tale tentativo e nel sostenere con grande convinzione il valore della Piattaforma rivendicativa e il suo carattere innovativo. In particolare va sottolineata la determinazione con la quale il Sindacato ha sostenuto l’impianto complessivo e la sua organicità, elementi fondanti di un’operazione che ha raggiunto l’obiettivo di definire un Contratto Collettivo Nazionale di svolta, con al centro le persone, in grado di affrontare le complesse sfide che attendono il settore. In questi termini l’accordo sottoscritto costituisce un ottimo risultato, il cui contenuto, con le specifiche misure definite sui vari argomenti, è descritto in dettaglio in questo documento. Prima di affrontare i singoli temi è opportuno evidenziare alcuni importanti aspetti, indispensabili per delineare il quadro complessivo prima richiamato. In primo luogo l’accordo di rinnovo ha mantenuto e rafforzato l’Area Contrattuale consentendo di consolidare la categoria dei bancari. È stato così riconosciuto a pieno il ruolo sociale e professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori che la costituiscono, mettendo in primo piano il tema dell’occupazione nel settore. Viene inoltre confermata e chiarita la distinzione tra contrattazione di primo e secondo livello; tale scelta, da un lato rafforza la centralità del documentoContratto Nazionale, così come previsto dall’artdall’altro valorizza le specificità della contrattazione aziendale e di gruppo sempre nel rispetto della normativa nazionale. 26 comma 3-ter Viene valorizzato con forza lo spirito innovativo e di prospettiva dell’accordo di rinnovo del D.LgsContratto Collettivo Nazionale, attraverso nuovi elementi di gestione degli effetti dello sviluppo tecnologico e della digitalizzazione, adottando soluzioni di carattere nazionale finora non sperimentate nel mondo del lavoro. 81/08 Ne sono un esempio la costituzione del Comitato nazionale bilaterale e s.m.i.paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nell’industria bancaria, vengono individuati i possibili rischi interferenticon funzione di Cabina di Regia dei cambiamenti futuri, derivanti da sovrapposizioni oppure l’introduzione del diritto alla disconnessione. Fondamentale, inoltre, è stata la costante ricerca del negoziato e della contrattazione: è attraverso il dialogo e il confronto, anche acceso, che si sono trovate le soluzioni di sintesi tra posizioni diverse, spesso addirittura contrapposte. In conclusione l’ipotesi di accordo raggiunta con ABI conferma la centralità del Contratto Collettivo Nazionale e, con nuovi strumenti di più attività svolte da operatori avanzate relazioni sindacali, attribuisce alle parti firmatarie la responsabilità di appaltatori diversigestire i processi di cambiamento in atto nel settore, immessi nel luogo che si appresta a intraprendere, nei prossimi anni, una nuova fase di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoreaggregazioni; per questo è di fondamentale importanza, derivanti da modalità per la tutela dell’intera categoria e la salvaguardia dell’occupazione, essere riusciti a definire il nuovo Contratto Collettivo Nazionale con elementi di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)chiaro valore acquisitivo. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro Peraltro, la chiusura della vertenza, considerando l’iniziale frammentazione e le relative misure diverse posizioni registrate all’interno del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di prevenzione ABI, non era affatto scontata ed è una conquista importantissima. Il nuovo Contratto consente pure di affrontare i negoziati nei gruppi, per quanto riguarda i nuovi piani industriali, con maggior peso e protezione sono stati individuati nella Sezione IIautorevolezza. Nella presente Sezione Lo svolgimento dell’intero negoziato dimostra che il Sindacato unitario ha confermato e rilanciato il suo ruolo e la sua centralità nelle relazioni industriali del settore bancario. Più volte ci si è trovati al limite del punto di rottura tra le Parti, in momenti cruciali il Sindacato unitariamente non sono contemplati i rischi propri ha escluso la mobilitazione della categoria: non è stato necessario proclamare alcuno sciopero per conseguire il risultato finale e ciò rafforza il nostro convincimento che questo rinnovo è probabilmente il migliore degli ultimi 15 anni, come emerge con chiarezza dall’attenta analisi sia degli aspetti economici sia di quelli normativi. Da parte nostra vi è la consapevolezza che il risultato raggiunto contribuirà a migliorare le condizioni economiche delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte Lavoratrici e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre Lavoratori nonché i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 livelli occupazionali della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatecategoria.

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Introduzione. Proteggere il clima e riqualificare i sistemi energetici anche in mancanza di fondi". Questo motto è strettamente legato ai contratti per il risparmio energetico a partire dalla fine degli anni ‘90. In questa sezione del documentomolte scuole, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 residenze sociali, ospedali e s.m.i.piscine pubbliche, vengono individuati i possibili rischi interferentiil modello ha dimostrato che il termine non è solo una scatola vuota, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da ma è diventato una modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente fornitura di servizi innovativi basati sulla reale esperienza tecnica, legale e commerciale. Una prima versione della "Guida per le Amministrazioni ai metodi pratici per il risparmio energetico negli edifici pubblici” (1), commissionata dal committente Land dell’Assia e redatta dall’Agenzia per l’Energia di Berlino e da uno studio legale di Francoforte e Berlino, è stata pubblicata nel 1998, dando un contributo considerevole a nuovi modelli contrattuali, fornendo norme e principi molto dettagliati che possono essere utilizzati per sviluppare tali concetti e applicarli nel nostro Paese. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti dell’efficienza energetica. La Commissione europea, in particolare, ha sostenuto finanziariamente molti studi e progetti per lo sviluppo di programmi di intervento basati sulla contrattualistica prestazionale, prima tramite il programma SAVE e infine con il programma Intelligent Energy Europe (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltataIEE). I rischi specifici dell’ambiente L’Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione (EACI) pubblica e aggiorna regolarmente una biblioteca virtuale di tutti i progetti finanziati dalla Commissione ritenuti più interessanti dove, all’indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxx−xxxxxxx.xx si possono “scaricare” i rapporti finali e altri documenti, per lo più in lingua inglese, inerenti a linee−guida, manuali, schemi contrattuali sulla gestione dell’energia a livello regionale e locale. Sicuramente imponente e approfondita è la documentazione prodotta nell’ambito del progetto “Eurocontract” prodotta dall’Agenzia per l’Energia di Graz (Austria) e dall’Agenzia per l’Energia di Berlino, con cui tra l’altro, ha collaborato anche la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) e i cui vari documenti sono liberamente disponibili sul sito sopra citato. Con questo lavoro si vuole cercare di descrivere e sistematizzare alcune esperienze realizzate e tracciare un percorso che le relative misure Amministrazioni pubbliche, e i Comuni in particolare, possano utilizzare per riqualificare gli edifici di prevenzione loro proprietà e protezione sono stati individuati nella Sezione IIridurne i costi di mantenimento. Nella presente Sezione non sono contemplati Il Secondo Capitolo offre una panoramica, anche storica, dello sviluppo contrattuale in Italia, soffermandosi poi sulle nuove opzioni contrattuali: i Contratti di Prestazione Energetica (EPC) e il Finanziamento Tramite Terzi (FTT). Il Terzo Capitolo descrive le due modalità più diffuse dei Contratti prestazionali: Il Contratto a Cessione Globale Limitata e il Contratto a Risparmio Condiviso. Il Quarto Capitolo affronta le problematiche legate alla esternalizzazione dei servizi (teoria dell’Agenzia) e alle modalità per trasformare i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimocorrelati in opportunità per le Amministrazioni pubbliche. Il Quinto Capitolo delinea gli aspetti giuridici e amministrativi legati all’inquadramento contrattuale con le ESCO, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto superamento dei vincoli dettati dal “patto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferentistabilità” e gli eventuali dispositivi aspetti correlati al finanziamento degli interventi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore)riqualificazione energetica. Si precisa i DPI eventualmente riportati Il Sesto Capitolo descrive in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per dettaglio lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempiodi una “Procedura Ristretta” per l’aggiudicazione di un Contratto di Prestazione Energetica descrivendone puntualmente le fasi, le mascherine antipolvere, attività basilari e i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatetempi necessari.

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Samples: Accordo Di Programma Mse Enea, Accordo Di Programma Mse Enea

Introduzione. Il diritto del lavoro è il risultato del processo di industrializzazione e ha avuto origine in un contesto economico e sociale decisamente diverso da quello attuale. Alla base della nascita del diritto del lavoro c’è il modello fordista: il luogo di lavoro era la fabbrica dell’industria manifatturiera, una unità produttiva di dimensioni variabili in cui i lavoratori, in gran parte operai, non svolgevano la prestazione in totale isolamento ma come una entità collettiva unica, al fine di soddisfare interessi relativamente omogenei. Certamente vi sono state delle eccezioni, per cui alcune categorie di lavoratori, come per esempio quelli a domicilio, sono state oggetto di una regolamentazione specifica. Il prototipo era tuttavia il lavoratore di sesso maschile assunto tramite contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, il quale era responsabile del sostentamento della famiglia. Continuità e stabilità erano caratteristiche peculiari del contratto di lavoro e l’azienda era fondata su una struttura gerarchica ben definita. In questa sezione tal senso, la subordinazione e i poteri del documentodatore di lavoro in termini di comando e controllo potevano essere facilmente definiti quali aspetti fondamentali del rapporto di lavoro e, più in generale, del diritto del lavoro. La relativa omogeneità degli interessi della forza lavoro e la percezione di essere parte integrante di una collettività erano presupposti ideali per l’acquisizione e l’affermazione di una coscienza sindacale, la quale facilitava l’evoluzione della contrattazione collettiva. Inoltre, il diritto del lavoro si concentrava soprattutto sul mercato del lavoro nazionale, non costituendo la globalizzazione una criticità reale. Nell’epoca post-industriale contemporanea quasi ogni aspetto dello scenario sopra delineato sta venendo meno: la fabbrica quale luogo di cooperazione tra lavoratori sta lentamente scomparendo; l’outsourcing, il networking e il sub-contracting sono pratiche sempre più frequenti; l’impresa si sta trasformando in un’entità meramente virtuale; le strutture verticali vengono sostituite da gerarchie orizzontali; l’industria manifatturiera costituisce una parte sempre più esigua dell’economia, mentre il settore dei servizi è in continua crescita. Anche l’organizzazione del lavoro è cambiata sensibilmente per effetto della tecnologia: la forza lavoro non è più omogenea ma frammentata; le modalità lavorative sono sempre più innovative, così come previsto dall’arti nuovi profili professionali; il numero di occupazioni a tempo parziale, a tempo determinato o tramite agenzia interinale sta aumentando in maniera considerevole, e lo stesso dicasi dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti. 26 comma 3-ter Negli ultimi anni si sta altresì registrando un aumento del D.Lgsnumero delle donne che hanno accesso al mercato del lavoro, al punto che la componente maschile non è più così prevalente come in passato: il modello del capofamiglia maschio che lavora per sostenere tutta la famiglia appartiene al passato, per cui l’equilibrio tra vita famigliare e professionale ha assunto una importanza particolare. 81/08 La globalizzazione condiziona le economie nazionali, tanto che il trasferimento della produzione in altri Paesi è una prassi consolidata, mentre le nuove tecnologie di comunicazione permettono di suddividere ulteriormente il processo produttivo e s.m.i.di erogazione dei servizi in tutto il mondo. La digitalizzazione ha infatti dato vita a nuove modalità lavorative che includono il telelavoro, vengono individuati il lavoro agile, le occupazioni legate all’industria 4.0 (dove i possibili rischi interferentirobot interagiscono reciprocamente e con l’uomo) e all’economia basata sulle piattaforme digitali (in cui la prestazione è svolta dai lavoratori tramite piattaforma su richiesta, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltataonline o attraverso applicazioni). I rischi specifici dell’ambiente di Per plasmare il futuro del lavoro in modo appropriato è quindi necessario chiedersi se è ancora possibile avere come riferimento i modelli tradizionali del diritto del lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il della regolamentazione del mercato del lavoro, o se e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati in quale misura si debbano ripensare le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” categorie e gli eventuali dispositivi strumenti finora impiegati, per armonizzare efficienza economica e tutela dei lavoratori. Piuttosto che provare a tracciare un quadro complessivo su ciò che dovrebbe essere fatto, in questo contributo ci si concentrerà sull’analisi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione tre aspetti fondamentali: la regolamentazione e l’organizzazione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali una formazione adeguata, la portata delle tutele fornite dal diritto del lavoro e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatela necessità di nuove forme di rappresentanza.

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Samples: www.edizionistudium.it, moodle.adaptland.it

Introduzione. La trattazione ha quale obiettivo preminente quello di evidenziare i limiti e le velleità del contratto collettivo nel pubblico impiego. In questa sezione particolare, attraverso l’analisi delle principali riforme normative si vuole dare luce agli espetti più rilevanti del documentocontratto collettivo nell’ambito pubblico; orbene, così a tal fine, nel primo capitolo, come previsto dall’artapproccio preliminare, si rappresenteranno i principi costituzionali e internazionali relativi alla disciplina del lavoro pubblico nonchè i profili storici della disciplina giuridica inerente il contratto collettivo, evidenziando per le linee essenziali le principali riforme normative che hanno portato alla disciplina attuale vigente in materia. 26 comma 3-ter Nel secondo capitolo viene analizzato il contratto collettivo nel pubblico impiego, relativamente agli aspetti di comparto e dei livelli che danno luogo ad una estrema decentralizzazione della stipula dei contratti nell’ambito del D.Lgsdiritto del lavoro pubblico; inoltre, viene analizzato approfonditamente anche il contratto collettivo integrativo. 81/08 e s.m.i.Relativamente a tale ultimo aspetto, anche grazie all’ausilio della giurisprudenza, vengono individuati evidenziati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonotratti caratterizzanti come, ad esempio, le mascherine antipolverequelli relativi alla nullità della clausola difforme ovvero la giurisprudenza relativa alla enucleazione del c.d. danno da contrattazione collettiva. Si evidenzia che una delle principali riforme recenti in materia si è avuta con il decreto legislativo n. 150 del 2009; ed invero, verranno anche evidenziati raffronti normativi al fine di mettere in luce l’odierna volontà del legislatore finalizzata a subordinare fortemente la materia della contrattazione collettiva pubblica ai dettami legislativi, riducendo i guanti margini di autonomia. Nel terzo capitolo, invece, vengono approfonditi i soggetti protagonisti della contrattazione collettiva nel pubblico impiego; in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 l’ARAN, le rappresentanze sindacali, comitati di settore. Ed ancora, viene analizzata la procedura con la quale si perviene alla stipula del contratto collettivo. Con riferimento a tale aspetto, vengono richiamati gli orientamenti giurisprudenziali che sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate andati radicandosi relativamente a ciascuna singola fase della procedura che termina con la stipula del contratto collettivo nel parpubblico impiego e la sua conseguente pubblicazione. 1.2 della Sezione 2Nell’ultimo capitolo, mentre nella tabella 2 quelli integratividedicato esclusivamente ad aspetti giurisprudenziali, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatevengono focalizzati problematiche giurisprudenziali relative al contratto collettivo nel pubblico impiego.

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Samples: tesi.luiss.it

Introduzione. In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati Il presente rapporto raccoglie i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più risultati delle attività svolte dall’Osservatorio sull’inclusione socioeconomica e finanziaria delle imprese gestite da migranti realizzato dal CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) e da Deloitte Consulting nell’ambito del progetto Futurae di Unioncamere, finanziato dal " Fondo nazionale per le politiche migratorie " del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il rapporto fornisce un complesso sistema di dati e analisi che consentono di comprendere un fenomeno complesso e articolato come è quello dell’inclusione socioeconomica dei cittadini stranieri nel nostro paese attraverso due chiavi di lettura fondamentali: • l’inclusione finanziaria quale strumento di acquisizione di una cittadinanza economica alla base del processo di inclusione socio-economica • il fenomeno dell’imprenditoria a titolarità immigrata che rappresenta un fenomeno rilevante per numerosità e tassi di crescita e che costituisce uno strumento significativo di mobilità sociale e lavorativa. Il rapporto valorizza il patrimonio informativo a disposizione di Infocamere e Unioncamere e dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria gestito dal CeSPI, arricchiti da analisi realizzate ad hoc, per fornire un quadro articolato a supporto del progetto Futurae, degli operatori finanziari e dei decisori politici nella definizione delle proprie strategie. Il Rapporto ripercorre le attività di appaltatori diversiricerca svolte, immessi partendo dall’analisi dell’imprenditoria a titolarità immigrata in chiave territoriale e settoriale (Capitolo 1), riconoscendo e cercando di conoscere più in profondità un segmento di imprenditoria del nostro paese che presenta elevati caratteri di eterogeneità. Il Capitolo 2 indaga invece il rapporto fra l’imprenditoria a titolarità immigrata e i Distretti Industriali, cercando di comprendere possibili traiettorie di meccanismi di integrazione e sostituzione in atto o potenziali. Il ruolo delle Associazioni di Categoria nello sviluppo e nel luogo sostegno di lavoro questi piccoli imprenditori è stato invece oggetto di un’indagine realizzata presso le Camere di Commercio e altre Associazioni di Categoria contenuta nel Capitolo 3. Il monitoraggio del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoreprocesso di inclusione finanziaria attraverso l’analisi di un sistema di indicatori sviluppati dall’Osservatorio sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti e qui aggiornati e letti in chiave evolutiva sono contenuti nei Capitoli 4 e 5. Il Capitolo 4 guarda al fenomeno dell’inclusione finanziaria delle famiglie e delle imprese straniere attraverso i dati raccolti da un campione significativo di operatori finanziari, derivanti da modalità mentre il Capitolo 5 contiene i risultati di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (un’indagine campionaria realizzata nel febbraio del 2021 presso un campione di 1.200 cittadini stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese, incluso un sotto campione di imprenditori. Il legame con il Paese di origine, attraverso le rimesse e il loro possibile ruolo per lo sviluppo sono approfonditi nel Capitolo 6, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)contiene possibili modellizzazioni finalizzate ad una valorizzazione di queste risorse consistenti e resilienti che escono dall’Italia verso i Paesi di origine. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoInfine, il quale faràCapitolo 7 indaga una componente divenuta sempre più centrale, altresìanche a livello internazionale, osservare al proprio personale con riferimento alle potenzialità in tema di inclusione finanziaria e che riguarda il divieto di accedere ruolo della tecnologia e in particolare della finanza digitale. Un primo approccio ad impianti, reparti un tema nuovo e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicaterapida evoluzione.

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Introduzione. In questa sezione La presente trattazione si colloca ad ormai quasi sessant’anni dalla diffusione del documentoleasing finanziario nel nostro ordinamento. Sviluppatosi quale moderna tecnica di finanziamento delle imprese negli Stati Uniti d’America già nei primi anni Cinquanta del secolo scorso, così come previsto dall’artla locazione finanziaria ha velocemente conquistato il mercato europeo, ponendo agli interpreti grandi sfide concettuali e dogmatiche relative alla necessità di adattare un istituto tipico degli ordinamenti di common law alla tradizione giuridica continentale. 26 comma 3-ter La portata quasi “esplosiva” del D.Lgscontratto in esame testimonia, ancora una volta, la “corsa” del diritto che, con difficoltà sempre crescenti, tenta di adeguarsi (e conformarsi) alle esigenze di una realtà economica sempre più dinamica ed in continua evoluzione. 81/08 Il leasing finanziario è stato, in questi decenni, oggetto di una crescente (ed a tratti eccessiva) attenzione da parte di dottrina e s.m.i.giurisprudenza, vengono individuati che si sono affannate nel tentativo di operare una sistematizzazione del negozio entro i possibili rischi interferenticonfini, derivanti da sovrapposizioni spesso angusti, degli istituti tradizionali del diritto civile, arrivando talvolta ad operare forzature che hanno finito con lo svilire la sua enorme portata innovativa. L’esigenza, fortemente avvertita dagli interpreti, di più attività svolte da operatori delineare la cornice normativa del leasing, si è a lungo scontrata con l’indifferenza (o forse il timore?) del legislatore nazionale, che si è inizialmente sottratto alle istanze di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò quanti invocavano la tipizzazione dell’istituto al fine di avere una più ampia visione conferirgli autonoma dignità rispetto ad altre fattispecie. La locazione finanziaria è stata dunque, per lungo tempo, un contratto solo socialmente tipico, i cui elementi costitutivi sono stati pazientemente enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (soprattutto di legittimità): queste, non senza accesi contrasti, hanno affrontato gli aspetti maggiormente problematici dell’istituto, tentando di offrire soluzioni rispettose degli interessi economici sottesi all’operazione e, al contempo, volte a tutelare i paciscenti da possibili abusi della controparte. Nonostante gli sforzi profusi, alcune importanti tematiche rimangono tuttora controverse e oggetto di accese discussioni: fra tutte, fortemente dibattuta rimane la questione relativa alla tutela del soggetto utilizzatore nelle ipotesi di inadempimento del fornitore del bene. Il vivace dibattitto sviluppatosi intorno al leasing finanziario non si è affatto sopito all’indomani della tipizzazione dell’istituto ad opera della c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (legge 4 agosto 2017, n. 124), che ha (infine) elevato la fattispecie de qua al rango di “tipo” legale. La disciplina in esame, seppur nell’apprezzabile tentativo di sistematizzare i numerosi interventi settoriali in tema di locazione finanziaria succedutisi nel corso degli anni, è tuttavia poco innovativa: la normativa recepisce soluzioni in gran parte già individuate dalla prassi contrattuale e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, lasciando viceversa insoluti alcuni importanti nodi problematici. A tal proposito, tra le questioni ancora fortemente dibattute si inserisce la qualificazione giuridica dell’operazione economica di leasing finanziario considerata nel suo complesso, soprattutto alla luce della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS. UU. n. 19785 del 2015) che, con un inaspettato revirement, ha escluso la sussistenza del collegamento negoziale “tecnico” tra i negozi di compravendita e quello di leasing. Ulteriore profilo (parimenti controverso) indagato dai giudici nella pronuncia in commento attiene alla tutela dell’utilizzatore nelle ipotesi di inadempimento del fornitore del bene, stante la problematica individuazione delle caratteristiche azioni esperibili dal lessee: in particolare, ci si interroga in ordine alla possibilità di dare spazio a strumenti “manutentivi” del contratto, in sostituzione dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistentitradizionali rimedi ablativi. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi Il persistere di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sononodi problematici relativi alla locazione finanziaria impone, ad esempioavviso di chi scrive, le mascherine antipolvereuna ricognizione delle principali “tappe” evolutive dell’istituto, i guanti che sarà condotta attraverso un’analisi dei profili qualificatori e strutturali della fattispecie e mediante la disamina delle molteplici soluzioni proposte da dottrina e giurisprudenza in latticerelazione a tali temi. Il presente lavoro avrà dunque la finalità di offrire un quadro sistematico ed organico rispetto alle principali questioni rimaste insolute, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune tentando al contempo di offrire un contributo personale ed originale delle sedi suindicatestesse.

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Introduzione. Proteggere il clima e riqualificare i sistemi energetici anche in mancanza di fondi". Questo motto è strettamente legato ai contratti per il risparmio energetico a partire dalla fine degli anni ‘90. In questa sezione del documentomolte scuole, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 residenze sociali, ospedali e s.m.i.piscine pubbliche, vengono individuati i possibili rischi interferentiil modello ha dimostrato che il termine non è solo una scatola vuota, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da ma è diventato una modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente fornitura di servizi innovativi basati sulla reale esperienza tecnica, legale e commerciale. Una prima versione della "Guida per le Amministrazioni ai metodi pratici per il risparmio energetico negli edifici pubblici” (1), commissionata dal committente Land dell’Assia e redatta dall’Agenzia per l’Energia di Berlino e da uno studio legale di Francoforte e Berlino, è stata pubblicata nel 1998, dando un contributo considerevole a nuovi modelli contrattuali, fornendo norme e principi molto dettagliati che possono essere utilizzati per sviluppare tali concetti e applicarli nel nostro Paese. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti dell’efficienza energetica. La Commissione europea, in particolare, ha sostenuto finanziariamente molti studi e progetti per lo sviluppo di programmi di intervento basati sulla contrattualistica prestazionale, prima tramite il programma SAVE e infine con il programma Intelligent Energy Europe (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltataIEE). I rischi specifici dell’ambiente L’Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione (EACI) pubblica e aggiorna regolarmente una biblioteca virtuale di tutti i progetti finanziati dalla Commissione ritenuti più interessanti dove, all’indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxx−xxxxxxx.xx si possono “scaricare” i rapporti finali e altri documenti, per lo più in lingua inglese, inerenti a linee−guida, manuali, schemi contrattuali sulla gestione dell’energia a livello regionale e locale. Sicuramente imponente e approfondita è la documentazione prodotta nell’ambito del progetto “Eurocontract” prodotta dall’Agenzia per l’Energia di Graz (Austria) e dall’Agenzia per l’Energia di Berlino, con cui tra l’altro, ha collaborato anche la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) e i cui vari documenti sono liberamente disponibili sul sito sopra citato. Con questo lavoro si vuole cercare di descrivere e sistematizzare alcune esperienze realizzate e tracciare un percorso che le relative misure Amministrazioni pubbliche, e i Comuni in particolare, possano utilizzare per riqualificare gli edifici di prevenzione loro proprietà e protezione sono stati individuati nella Sezione IIridurne i costi di mantenimento. Nella presente Sezione non sono contemplati Il Secondo Capitolo offre una panoramica, anche storica, dello sviluppo contrattuale in Italia, soffermandosi poi sulle nuove opzioni contrattuali: i Contratti di Prestazione Energetica (EPC) e il Finanziamento Tramite Terzi (FTT). Il Terzo Capitolo descrive le due modalità più diffuse dei Contratti prestazionali: Il Contratto a Cessione Globale Limitata e il Contratto a Risparmio Condiviso. Il Quarto Capitolo affronta le problematiche legate alla esternalizzazione dei servizi (teoria dell’Agenzia) e alle modalità per trasformare i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimocorrelati in opportunità per le Amministrazioni pubbliche. Il Quinto Capitolo delinea gli aspetti giuridici e amministrativi legati all’inquadramento contrattuale con le ESCO, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto superamento dei vincoli dettati dal “patto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferentistabilità” e gli eventuali dispositivi aspetti correlati al finanziamento degli interventi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore)riqualificazione energetica. Si precisa i DPI eventualmente riportati Il Sesto Capitolo descrive in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per dettaglio lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempiodi una “Procedura Ristretta” per l’aggiudicazione di un Contratto di Prestazione Energetica descrivendone puntualmente le fasi, le mascherine antipolvere, attività basilari e i guanti tempi necessari. Il Settimo e l’Ottavo Capitolo illustrano in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, dettaglio l’esperienza della Provincia di Milano e sinteticamente alcune esperienze recenti in linea con quanto indicato nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateguida.

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Samples: Accordo Di Programma Mse Enea

Introduzione. In Il nuovo ordinamento didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha istituito da alcuni anni le Attività didattiche “opzionali” da un anno a questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente parte definite “elettive” (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatoreADE). Si precisa tratta di veri e propri corsi che possono essere costituiti da lezioni, seminari, attività pratiche. Nascono dalla collaborazione di un gruppo di docenti, provenienti in genere da insegnamenti differenti, uno dei quali assume il compito di proponente e coordinatore. Il contenuto del corso non deve essere in sovrapposizione con gli argomenti del “core curriculum” e può essere distribuito su un numero estremamente variabile di ore. La proposta del corso viene formalizzata compilando appositi modelli predisposti dal Consiglio di Corso di Laurea e comprende l’elenco dei docenti, lo scopo del corso, la descrizione degli argomenti e le modalità didattiche. La proposta viene vagliata da una apposita Commissione che può decidere di convocare il proponente per discutere i DPI eventualmente riportati contenuti della, proposta, proporre accorpamenti con iniziative didattiche simili, suggerire modifiche e alla fine accettare o rifiutare la proposta. A partire dall’Anno Accademico 1999-2000 è stato attivato presso la Facoltà di Medicina dell’Università “Federico II” di Napoli un corso dal titolo “Il contributo della esperienza cristiana alla professionalità medica”. L’idea nasce da una considerazione: nella Facoltà di Medicina gli studenti attraversano un intero corso di studi senza mai essere esposti in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento maniera esplicita, dal punto di vista didattico, al contatto con l’esperienza cristiana che tanto ruolo ha, particolarmente in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateun ambito come quello dell’assistenza all’uomo che soffre.

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Introduzione. In questa sezione del documentoLa difficoltà ad ottenere dati disaggregati per genere e la mancanza di trasparenza salariale costituiscono due ostacoli significativi al superamento dell’asimmetria retributiva tra uomini e donne. Per la CES si tratta di una questione fonda- mentale per le pari opportunità; la mancanza di dati oggettivi e disaggregati sul divario retributivo sia a livello aziendale che di categoria rappresenta un problema serio per contrattarne la riduzione (CES 2008b, così come previsto dall’art2012b). 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.Anche quando disponibili, vengono individuati i possibili rischi interferentidati potrebbero non essere comparabili per genere, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo ore di lavoro o tipo di contratto. La trasparenza salariale è essenziale per consentire ai sindacati di individuare se vi sia un divario retribu- tivo di genere e influenzare il contenuto e la portata delle tratta- tive salariali e dei contratti collettivi. Nel caso Danfoss la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi può condurre a discriminazioni di genere. Se la lavoratrice è in grado di dimostrare di esser vittima di una disparità di trat- tamento economico dovuta al sesso, allora spetterà al datore di lavoro dimostrare che il sistema retributivo adottato non é discriminante.4 La questione della trasparenza salariale è stata sottolineata in numerose politiche e dibattiti dell’UE, comprese due risoluzioni del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità Parlamento Europeo sulla trasparenza retri- butiva quale obiettivo chiave per raggiungere maggiori risultati in materia di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente parità di retribuzione per un lavoro di pari valore (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata2008 e 2012b). I rischi specifici dell’ambiente Le conclusioni del Consiglio europeo (2010) hanno ritenuto che la mancanza di trasparenza dei sistemi retributivi sia una delle cause principali del divario retributivo tra uomini e donne. Una delle priorità della Strategia della Commissione europea per la parità tra uomini e donne 2010- 2015, è di promuovere la parità di retribuzione per lavoro di pari valore nell’UE (2010). In essa si afferma che la Commissione “... cercherà di esaminare i modi per migliorare la trasparenza dei sistemi retributivi insieme alle parti sociali”. È stata esercitata una pressione crescente per rivedere le dispo- sizioni relative alla parità salariale ai sensi della Direttiva rifusa (2006/54/CE) che, in materia di trasparenza dei salari, si limita ad incoraggiare i datori di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati a fornire informazioni “... i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi datori di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare incoraggiati a fornire ai lavoratori e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione ai rappresentanti dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonolavoratori, ad esempiointervalli regolari appropriati, le mascherine antipolvereinformazioni adeguate sulla parità di trattamento tra uomini e donne nell’impresa”, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune sulla posizione delle sedi suindicatedonne e degli uomini nei vari livelli dell’impresa e sui differenziali salariali.

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Samples: www.etuc.org

Introduzione. In questa sezione del documentoI servizi turistici costituiscono un consumo di crescente importanza nella società attuale, così soprattutto nei Paesi industrializzati, cui corrisponde un’attività economica e produttiva di grande rilievo: e rappresentano una cospicua fonte di redditi nell’economia di un Paese ( in particolare di un Pese come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 il nostro e s.m.i.come diversi altri appartenenti all’Unione Europea a spiccata “ vocazione turistica), vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente creano nuovi posti di lavoro e consentono di valorizzare le relative misure risorse naturali e culturali di prevenzione ciascuna nazione. Soddisfano, inoltre, rilevanti esigenze di carattere ricreativo e protezione sono stati individuati nella Sezione IIculturale e per la possibilità che essa offre di consentire una maggiore conoscenza di altri paesi e comunità. Nella presente Sezione E’ un’attività, inoltre, che se paragonata ad altre attività produttive, si caratterizza di massima anche per un maggiore rispetto dei valori ambientali. Il turismo non sono contemplati è una realtà recente, ma ha assunto, soltanto, negli ultimi anni una particolare importanza. In effetti, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi esso ha subito una profonda trasformazione: da attività di limitata rilevanza economica destinata principalmente ad una clientela di elitè che aveva il gusto e i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimomezzi per organizzarsi autonomamente un viaggio o una vacanza e per realizzarli individualmente in modo mai preconfezionato, il quale faràturismo ha assunto il rilievo di un vero e proprio fenomeno di massa. In passato i rapporti tra il viaggiatore e gli operatori del settore erano limitati a poche operazioni, altresìalcune dotate di una propria rappresentazione giuridica (come l’acquisto di un biglietto aereo/ferroviario o la prenotazione di una camera d’albergo) altre lontane da qualsiasi qualificazione per il diritto (ad esempio: l’indicazione di un itinerario piuttosto che un altro). Il mutato assetto delle condizioni economiche e sociali ha consentito, osservare inizialmente con il diffondersi delle crociere turistiche, l’accostamento al proprio personale il divieto fenomeno di accedere ad impiantinuovi strati sociali, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito realizzando così una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti rischi interferentidemocratizzazione” e gli eventuali dispositivi una massificazione del fenomeno, che perde in modo graduale la sua connotazione prevalentemente “élitaria”. Lo sviluppo e l’evoluzione del fenomeno turistico hanno, inoltre, determinato, a loro volta, la creazione di protezione individuali un nuovo ruolo degli operatori turistici che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento non si limitano a svolgere, come avveniva in passato, funzioni accessorie e di intermediazione (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari procurando al viaggiatore tutto ciò che era necessario per lo svolgimento dei viaggi i cui programmi erano già stati predeterminati dai singoli clienti), bensì soccorrono il turista nell’organizzazione delle sue vacanze dedicandosi, in sicurezza forma professionale, al soddisfacimento delle loro esigenze. Nelle pagine che seguono, sarà data particolare attenzione soprattutto ai viaggi programmati nei minimi dettagli (tour package1), con la conclusione dei vari contratti, spesso senza possibilità di variazioni sul programma; tale tipologia di viaggio perde, così, i connotati di rischio, di imprevisto, di avventura e diviene, di conseguenza, un prodotto preconfezionato richiesto da strati sociali sempre più 1 SILIGARDI, in “La responsabilità dell’impresa turistica: esperienze giuridiche e raffronto”, 1989, 268, afferma che l’attività dell’organizzazione di viaggi non si esaurisce nel compimento dei singoli atti giuridici nell’interesse dell’utente, ma riguarda una serie più ampia di prestazioni. ampi che nell’offerta di un pacchetto turistico “all-inclusive” trovano una risposta adeguata alle esigenze di utilizzazione del tempo libero. I viaggi organizzati sollevano il viaggiatore dalle notevoli difficoltà che potrebbe trovare nell’organizzazione e, al contempo, gli consentono di fruire di condizioni economiche assai più vantaggiose di quelle che potrebbe ottenere come singolo. Le ragioni che hanno contribuito a modificare, in maniera così significativa, la concezione e le stesse modalità di attenuazione del fenomeno sono molteplici, tra queste: l’innalzamento del reddito, l’universalità delle comunicazioni, il progressivo aumento del tempo libero, la maggiore mobilità interna ed esterna, l’emancipazione culturale, l’affermarsi di nuovi stili di vita, l’ampliamento della gamma dei servizi sociali offerti dagli operatori pubblici e privati, il diffondersi di nuove esigenze di svago e di divertimento2. Dalla diffusione del fenomeno della massificazione del turismo e dall’espansione dell’industria turistica, è conseguita la necessità, soprattutto sotto un profilo tecnico-giuridico, di adeguare il quadro normativo ed istituzionale ai problemi posti dall’ampliamento delle sempre più articolate e ricercate prestazioni promesse dall’impresa turistica. In questa prospettiva, il presente lavoro mira a sottolineare la primaria esigenza di assicurare un’adeguata tutela dell’utente-viaggiatore. La complessità dei moderni traffici giuridici non consente, certamente, alle parti di soddisfare i loro interessi e 2 NOTARSTEFANO, “Lineamenti giuridici dei rapporti turistici”, in Riv. Dir. Comm., 1993, 581. di regolare in maniera adeguata i loro molteplici rapporti, utilizzando, esclusivamente, i contratti già previsti e disciplinati nel nostro ordinamento: « quanto più ricco è lo sviluppo della vita economica tanto maggiore è il numero delle nuove figure contrattuali »3. L’inadeguatezza della disciplina legale4 è particolarmente avvertita proprio nel settore turistico e, soprattutto, in ordine allo strumento giuridico cardine della regolamentazione del complesso delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoturistiche, ad esempiocostituite dal contratto di viaggio. Prima di analizzare le problematiche che esso pone, le mascherine antipolvere, i guanti gioverà soffermarsi in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In maniera particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti sul significato che la dottrina prevalente dà al contratto di viaggio inteso come: « fattispecie contrattuale atipica mediante cui l’operatore turistico predispone a favore dell’altro contraente, dietro pagamento di un corrispettivo, il viaggio e tutta una serie di servizi e prestazioni tali da permettere l’effettiva godibilità del soggiorno in tutte le sedi individuate nel paruna destinazione prestabilita, per l’arco di tempo previsto »5. 1.2 della Sezione 2Come si può ben rilevare, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.si tratta di una formulazione al quanto estesa poiché è finalizzata a racchiudere diverse tipologie di accordi che intercorrono tra chi opera

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Introduzione. In La sponsorizzazione è un fenomeno che ha attualmente assunto un’importanza fon- damentale come strumento di finanziamento per molte attività, e come strumento di co- municazione aziendale per molte imprese. Da un’origine in cui costituiva esclusivamente un mezzo a disposizione di facoltosi imprenditori per soddisfare proprie passioni, adesso il contratto di sponsorizzazione opera in un contesto ben diverso, uscendo dalla sfera della liberalità in cui prima orbita- va. Nel momento in cui ci si propone di esaminarlo, infatti, si devono abbandonare gli schemi del mecenatismo, in cui prima trovava giusta collocazione, e si deve compiere un’attenta analisi della funzione, delle forme e dei settori in cui adesso opera. È ormai opinione diffusa, infatti, che la sponsorizzazione si sia inserita nel mondo dell’economia assumendo un’importante funzione di comunicazione aziendale; basti pensare che, per molte imprese, rientra nelle strategie di marketing-mix, per cui, abbina- ta ad altre iniziative, sempre di carattere promozionale, costituisce un valido strumento per la diffusione dei segni distintivi dell’azienda sponsor. E questo non solo per le imprese, ma anche per le stesse società sportive le quali or- mai compiono delle vere e proprie ricerche di marketing per trovare le formule e gli sponsor che gli garantiscano i maggiori introiti1. La sponsorizzazione è così divenuta il tramite che rende possibile il connubio fra sport ed attività ad esso estranee. Oggi il fenomeno sponsorizzazione lo si può notare nel mondo della cultura, dell’ar- te, della televisione, dello spettacolo e, soprattutto, dello sport. All’interno di ciascuno di questi settori, poi, la sponsorizzazione non si presenta in modo univoco, ma assume forme differenti; capace di adattarsi a qualsiasi situazione, pone il problema se effettivamente si tratti di un unico fenomeno, o di fenomeni del tutto differenti fra loro. Di fronte a questa sezione prospettiva nascono varie problematiche, tutte orientate verso lo scopo di inquadrare e di disciplinare il fenomeno sponsorizzazione in modo tale da offri- re agli operatori del documentosettore un quadro completo ed efficiente che garantisca agli stessi la possibilità di perseguire i risultati che si prepongono di raggiungere con la stipulazione di questo tipo di accordo. 1 AUGIARI R.-C. XXXXX, “Il marketing delle società sportive: la ricerca di sponsor”, C.I.S.U., Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, II cattedra di tecnica e politiche di vendita, 1996. Quest’esigenza nasce anche dal fatto che ormai la sponsorizzazione si è ben inserita nel nostro tessuto socio-economico, avendo così come previsto dall’artoccupato propri spazi ed assunto una precisa identità; ma, nonostante si tratti di un vero e proprio tipo sociale, la sponsorizza- zione non ha ancora trovato un disciplina specifica all’interno dell’ordinamento giuridi- co. Gli interventi del legislatore italiano fino a questo momento, infatti, sono stati margi- nali ed occasionali non occupandosi mai di questo fenomeno in maniera sistematica. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.Il contratto di sponsorizzazione, vengono individuati i possibili rischi interferentipertanto, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)rimane un contratto innominato per la cui disci- plina è necessario ricorrere agli opportuni strumenti interpretativi. I rischi specifici dell’ambiente profili da esaminare sarebbero veramente tanti poiché la sponsorizzazione è un fe- nomeno che coinvolge non solo le parti che ne stipulano il contratto, ma anche soggetti estranei al rapporto negoziale. Basti per tutti l’esempio dell’audience degli eventi spon- sorizzati che, senza poter intervenire nella regolamentazione del contratto, è la principa- le destinataria del messaggio che lo sponsor si propone di lavoro lanciare tramite questo tipo di accordo. Non potendoli affrontare tutti, oggetto di analisi saranno le problematiche strettamen- te legate alla stipulazione ed alla disciplina dei contratti di sponsorizzazione, prendendo il settore sportivo, ed in particolare lo sport del calcio, come punto di riferimento. La scelta di questo sport si spiega in ragione del fatto che, essendo il calcio lo sport sicura- mente più diffuso e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoseguito in Italia, è questo anche il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli settore in cui deve essere eseguito il lavorole sponsorizzazioni offrono agli sponsor una vasta audience, maggiore di quella offerta da altri sport. Inoltre, lo sport del calcio costituisce un utile esempio di come la Federazione, con le Leghe, affronti e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario regoli i contratti di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento sponsorizzazione delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte società e dei rischi esistentisingoli tessera- ti. Per ciascuna attività sono altresì individuati questo motivo, oltre all’esame diretto di alcuni contratti di società calcistiche pro- fessionistiche effettivamente stipulati, è interessante analizzare anche la normativa isti- tuita dalla F.I.G.C., dalla Lega Nazionale Professionisti e dalla Lega Nazionale di Serie C per individuare quale è il ruolo assunto dalle autorità sportive in merito alla possibilità per le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre società affiliate di poter sfruttare i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatediritti relativi alla propria immagine.

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Introduzione. In questa sezione Il contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito della somministrazione è stato introdotto in Francia con l’Accordo sulla sicurezza dei percorsi professionali dei lavoratori interinali firmato dalle parti sociali il 10 luglio 2013, e dotato di effetti generalizzati con decreto del documentoMinistro del lavoro 22 febbraio 2014, in vigore dal 6 marzo 2014. Per le parti firmatarie si trattava, quindi, non dell’introduzione di una nuova fattispecie, ma dell’adattamento del lavoro a tempo indeterminato alle peculiarità della somministrazione, che avrebbe, anzi, contribuito a rafforzare la stabilizzazione dei lavoratori e la continuità retributiva, contro il rischio della precarizzazione della manodopera interinale. Tuttavia, l’accordo non è stato firmato dalla CGT-FO, del diverso avviso che questo introducesse una nuova fattispecie contrattuale. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito della somministrazione consiste in un rapporto lavorativo senza limiti di durata, soggetto alle disposizioni di diritto comune vigenti in materia, ma con la peculiarità che i periodi di missione (a termine) L’osservatorio sul lavoro interinale, nel mese di febbraio 2018, ha pubblicato uno studio sulla base delle interviste di un campione sia di lavoratori assunti in somministrazione a tempo indeterminato sia di alcuno operatori del settore, con la finalità di monitorare l’impatto del nuovo dispositivo. La maggior parte dei contratti a tempo indeterminato nell’ambito della somministrazione risultano essere stati conclusi su iniziativa delle agenzie, mentre solo nell’industria hanno assunto un peso maggiore le aziende utilizzatrici, così come previsto dall’artcome, del resto, l’agenzia sembra rappresentare il principale canale informativo per i lavoratori in merito al nuovo contratto. 26 comma 3-ter Tale dato esprime, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.resto, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni la volontà delle agenzie di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati ridurre i rischi propri del conflitto connessi ad una inadeguata o scarsa informativa nei confronti dei lavoratori. A tale proposito, alcune agenzie hanno sviluppato pratiche virtuose, che prefigurano l’accompagnamento costante del lavoratore anche nelle fasi successive alla stipula del contratto. Dal lato delle attività dell'Appaltatore medesimoagenzie interinali, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa la gestione dei rischi interferenti correlati allo svolgimento avviene tramite un’attenta selezione della platea dei possibili candidati a tempo indeterminato, in base ad alcuni criteri: l’occupabilità, connessa alla polivalenza della risorsa, e, quindi, la stima delle attività previste dal contratto d’appaltoconcrete possibilità ricollocazione, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavoriper una certa durata, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione a seconda delle caratteristiche dei luoghimercati locali di riferimento, delle attività ivi svolte nonché l’affidabilità del lavoratore. Nelle aziende più strutturate, tale selezione viene processata e scandita in diverse fasi, da colloqui motivazionali al coordinamento tra sede centrale e filiali. Tra i motivi di rifiuto dell’assunzione a tempo indeterminato dall’agenzia rientrano l’aspetto retributivo, motivo principale anche di dimissioni, la minore possibilità di rifiutare una missione e, più in generale, la difficoltà di svincolarsi dall’agenzia. I lavoratori candidati dalle agenzie, nella fase sperimentale del dispositivo, risultano essere già stati impiegati precedentemente, e con continuità. Il campione comprende principalmente risorse di sesso maschile, di età compresa tra i 30 e 50 anni, con livelli di solarizzazione e qualifiche più elevati rispetto alla media degli interinali. Tra i settori presidiati, risulta principalmente quello dell’industria, seguito, in misura minore, da quello del commercio, del terziario, e dei rischi esistentitrasporti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono I lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato risultano essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari stati impiegati per lo svolgimento continuativo di una precisa tipologia di mansione, spesso anche presso lo stesso utilizzatore, con una certa continuità e a tempo pieno. Il dato esprime l’intento delle agenzie di allungare la durata delle missioni, nonché la tendenza dei lavoratori a rifiutare raramente le missioni proposte, se non per motivi soprattutto personali. La maggior parte degli intervistati si è dichiarata soddisfatta della nuova condizione contrattuale, ravvisandone i principali benefici nella predisposizione delle agenzie a ricercare ulteriori occasioni lavorative e nella possibilità di beneficiare in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatemisura maggiore di interventi di riqualificazione professionale.

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Introduzione. In questa sezione Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l’accessibilità delle informazioni relative all’organizzazione ed all’attività del documentoConsiglio, così come previsto dall’artallo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull’utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti. 26 comma 3-ter del La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. La soggezione degli Ordini professionali agli obblighi di trasparenza amministrativa è stata confermata dal D.Lgs. 81/08 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che ha introdotto l’art. 2 bis ridefinendone l’ambito di applicazione soggettivo. A norma della predetta disposizione, “la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e s.m.i.agli ordini professionali”. L’ANAC, vengono individuati i possibili rischi interferenticon riferimento alla compatibilità, derivanti da sovrapposizioni ha precisato che tale criterio “va inteso come necessità di più attività svolte da operatori trovare adattamenti agli obblighi di appaltatori diversipubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, immessi nel luogo e non in relazione alle peculiarità di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità ogni singolo ente” (ANAC – Determinazione n. 1310/2016 sugli obblighi di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatatrasparenza). I rischi specifici dell’ambiente Per dare attuazione all’esigenza di lavoro e le relative misure trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di prevenzione e protezione sono stati individuati nella un’apposita Sezione IIdenominata “Amministrazione Trasparente”. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoQuanto alla compatibilità della nuova disciplina sulla privacy con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, il quale farà, altresì, osservare si richiama quanto indicato nell’Aggiornamento 2018 al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento Piano Nazionale Anticorruzione (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatoreparagrafo 7). Si precisa Pertanto, prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web di dati e documenti (in forma integrale o per estratto), andrà accertato che la disciplina sulla trasparenza preveda l’obbligo di pubblicazione. Tuttavia, l’ANAC ricorda che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i DPI eventualmente riportati in tabella sono principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei rischi interferenziali dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, nella Tabella 1 assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 trattati, come confermato dalla Sentenza n. 2020 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateCorte costituzionale.

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Introduzione. In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni Nell’ambito dell’Accordo di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente Programma Ministero dello Sviluppo Economico (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoMSE) – ENEA sul tema della ricerca nucleare, il quale faràTema di Ricerca 1.3 – Linea Progettuale 5 – Obiettivo C.2 prevede la “Progettazione di una consolle di concezione avanzata per l’impianto di irraggiamento gamma Calliope”, altresì, osservare al proprio personale situato presso il divieto C.R. XXXX Xxxxxxxx. L’attività prevista si inserisce all’interno delle tematiche riguardanti la qualifica di accedere ad impianti, reparti componenti e luoghi diversi da quelli sistemi che trovano applicazione in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscitacampo nucleare. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 è prevista la progettazione di una nuova consolle di comando dotata di una moderna architettura concettuale per l'impianto di irraggiamento gamma Calliope (energia media 1.25 MeV e attività massima consentita 100 kCi), unico in Italia e tra i pochi in Europa. L’impianto Calliope risponde a numerose richieste nazionali ed internazionali consentendo test di qualifica in termini di affidabilità e di resistenza a radiazione di sistemi e componenti. La facility Calliope è dotata di una consolle di comando di concezione tradizionale, che non consente operazioni di monitoraggio ed acquisizione a distanza; all’impianto in senso stretto sono riportati infatti annessi un laboratorio di dosimetria e laboratori di caratterizzazione per test pre‐ e post‐irraggiamento che potrebbero acquisire informazioni dell’andamento del test di irraggiamento anche on‐line. Una nuova architettura concettuale della consolle può consentire pertanto lo sviluppo di nuove metodologie di test per la qualificazione di materiali e componenti, nel rispetto delle normative di riferimento nazionali ed internazionali. Nel presente documento viene descritto in modo approfondito il lavoro svolto, frutto di una stretta collaborazione tra ENEA e CIRTEN. Dopo una breve descrizione della facility Calliope ed una panoramica sui processi di qualificazione nucleare in cui l’impianto è fortemente impegnato, verranno evidenziati gli aspetti salienti relativi alla progettazione della nuova consolle (attività ENEA-CIRTEN). La seconda parte svolta da ENEA, è dedicata alla realizzazione e messa in opera di un sistema di monitoraggio della movimentazione della sorgente di 60Co mediante l’impiego di sensori ottici: questo sistema permette di definire in modo univoco ed in tempo reale i rischi interferenti presenti parametri necessari per la determinazione della dose assorbita dai provini sottoposti ad irraggiamento, anche in tutte le sedi individuate nel parcaso di irraggiamenti simultanei. 1.2 I due metodi proposti o realizzati per il monitoraggio della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti movimentazione della sorgente e la relativa acquisizione sono assolutamente indipendenti: ciò consente una ridondanza dell’informazione con una conseguente maggiore affidabilità in alcune delle sedi suindicaterelazione agli aspetti di sicurezza e di preparazione dei certificati relativi ai test di irraggiamento.

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Introduzione. In questa sezione Gli interventi di riforma susseguitisi a partire dai primi anni novanta hanno introdotto modifiche al sistema pensionistico tali da rendere necessaria una trasformazione nel modo di porsi di fronte alla pensione. La riduzione della tutela pensionistica garantita dalla previdenza obbligatoria operata mediante l’introduzione del documento, così come previsto dall’artmetodo contributivo ha imposto al lavoratore la necessità della scelta di un regime di previdenza complementare. 26 comma 3-ter Il presente lavoro ha ad oggetto lo studio della previdenza complementare per i lavoratori del D.Lgssettore pubblico contrattualizzato con particolare riguardo al funzionamento dei Fondi pensione istituiti per i dipendenti pubblici. 81/08 e s.m.i., vengono individuati Il primo obiettivo è quello di considerare quali peculiarità contraddistinguono la previdenza complementare per i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi pubblici dipendenti rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)quella prevista per i dipendenti del settore privato in considerazione anche del decreto legislativo n. 252/2005 (noto come decreto Xxxxxx) che ha innovato la materia; il secondo obiettivo si pone la finalità di capire quali siano i meccanismi posti a regolamentazione di questo nuovo sistema nato ad integrazione della previdenza. I rischi specifici dell’ambiente Le particolarità della previdenza complementare per i dipendenti pubblici emergono nitidamente già dalla lettura delle fonti disciplinanti la stessa pertanto non si può comprendere il funzionamento della previdenza complementare per i lavoratori pubblici contrattualizzati senza effettuare un’attenta analisi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 388/2000, del decreto legislativo n. 252/2005, delle varie circolari prodotte dall’ Inpdap e delle più recenti deliberazioni in materia di lavoro regolamentazione del settore elaborate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione. genere. Tali interventi normativi sono considerati tracciando la linea evolutiva della previdenza complementare attraverso gli anni del suo sviluppo e considerando anche le implicazioni derivanti a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Si studiano gli elementi distintivi della previdenza complementare, le fonti istitutive e le relative misure diverse forme di prevenzione previdenza. Il contenuto del capitolo primo si sviluppa ulteriormente con l’analisi delle forme che ha assunto la previdenza complementare nel passato e protezione attraverso l’esame delle configurazioni che prenderà nel futuro con l’istituzione dei Fondi pensione regionali e delle forme pensionistiche complementari istituite dagli enti di previdenza. Più specificamente sono stati individuati nella Sezione IIanalizzati i diversi momenti che scandiscono il funzionamento della previdenza complementare attraverso una disamina della fasi di adesione, accumulo delle risorse ed infine di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Nella presente Sezione non sono contemplati Il capitolo prosegue con l’esposizione delle oramai superate forme di previdenza complementare definite “integrative”. Dall’analisi emerge la necessità dell’adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle nuove disposizioni dettate dal D.M. n. 62 del 10 maggio 2007. Infine vengono illustrate le prerogative della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, importante organismo di tutela della previdenza complementare, che adotta le direttive generali per la regolamentazione del settore. Il capitolo si conclude con un breve richiamo alla normativa comunitaria in tema di previdenza complementare (Direttiva 2003/41/Ce) e con una sintetica analisi del Libro Bianco delle Pensioni predisposto dalla Commissione Europea. Dall’esame del testo emerge l’attribuzione di una maggiore importanza alla previdenza complementare con particolare riguardo allo sviluppo di sistemi pensionistici privati complementari, al potenziamento della sicurezza dei sistemi pensionistici integrativi, al miglioramento dell’operatività transfrontaliera dei fondi pensione nazionali in sintonia con l’evoluzione di un mercato del lavoro flessibile. Nel secondo capitolo, sulla scorta della considerazione che il contratto collettivo rappresenta per i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimodipendenti pubblici contrattualizzati la fonte di regolamentazione dei fondi di previdenza complementare, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò si approfondisce la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di avere rendere un quadro completo della materia, ampliando, così, anche il campo di indagine. Nell’analisi, è messo in rilievo che la fonte collettiva, diversamente da quanto avviene nel settore privato, è oggetto di una più ampia visione dettagliata regolamentazione legislativa che ne delinea l’intero processo formativo, tracciandone i confini, la struttura e l’efficacia. È illustrato, inoltre, come l’articolazione del sistema contrattuale sia di competenza delle caratteristiche parti sociali che, sempre su indicazione del legislatore, provvedono alla definizione dei luoghicomparti di contrattazione, della struttura contrattuale, dei rapporti tra i diversi livelli di contrattazione e della durata dei contratti collettivi nazionali ed integrativi. Successivamente, si passa alla disamina delle attività ivi svolte fonti e dei rischi esistentidella disciplina della previdenza complementare nel pubblico impiego così come regolamentata nell’ordinamento giuridico italiano. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella per quanto concerne lo specifico campo di indagine, si osserva come la previdenza complementare per i dipendenti pubblici si fondi su di un passaggio necessario e cioè l’applicazione del Tfr. Sono stati considerati, inoltre, gli aspetti che contraddistinguono il personale in regime di Trattamento di Fine Servizio con un’analisi delle modalità di calcolo delle diverse indennità di TFS (indennità di buonuscita, indennità premio di fine servizio ed indennità di anzianità); successivamente viene chiarita la disciplina giuridica del Trattamento di fine rapporto con illustrazione delle modalità di conteggio dello stesso ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999. Sono poi affrontate le problematiche collegate al meccanismo di gestione virtuale dell’accantonamento di fine rapporto. In seguito, si considera la governance dei fondi pensione per il pubblico impiego; si rilevano così le modalità di adesione e le norme che ne disciplinano il funzionamento alla luce delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 124/93 e nei successivi decreti ministeriali. Altre rilevanti questioni esaminate riguardano il trasferimento del montante accantonato e rivalutato al Fondo pensione nel momento della cessazione dal servizio, il riparto delle risorse destinate al finanziamento della previdenza complementare, il versamento ai fondi pensione dei contributi datoriali. Si compie, poi, una disamina dei fondi pensionistici integrativi nel parastato analizzando i vecchi ed i nuovi vincoli imposti dalle recenti normative. complementare anche per i dipendenti pubblici. Di indubbio interesse risulta, infine, l’analisi del regime fiscale attribuito alla previdenza complementare con una valutazione che parte dalla disciplina in vigore prima del d. lgs. n. 124/1993 e successive modifiche, per giungere fino al d. lgs. n. 252/2005 che ha introdotto, a decorrere dal 1 sono riportati gennaio 2008, una nuova disciplina valevole solo per i rischi interferenti lavoratori privati. Si sottolineano, dunque, le differenze che emergono dall’analisi dei due regimi fiscali applicabili rispettivamente ai dipendenti pubblici contrattualizzati ed ai dipendenti privati. Dalla trattazione emerge, quindi, come la carenza di un’organica disciplina regolamentare non abbia consentito l’attuazione per i lavoratori pubblici delle innovative disposizioni previdenziali. Nel terzo capitolo, si esamina la genesi dei fondi pensione esistenti per i dipendenti pubblici analizzando le rispettive discipline funzionali con una analisi approfondita della procedura istitutiva. Particolare attenzione è riservata allo studio dei Fondi pensione esistenti per i lavoratori pubblici contrattualizzati: Espero, Perseo e Sirio. Con riferimento a tali fondi vengono analizzati i poteri degli organi di amministrazione e di controllo presenti in tutte le sedi individuate nello Statuto e nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateRegolamento elettorale.

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Introduzione. In questa sezione I continui mutamenti del documentomercato del lavoro, così soggetto ad un cambiamen- to che investe vari aspetti delle attività lavorative, nonché le trasformazioni nel sistema produttivo e nell’organizzazione di impresa (come previsto dall’artl’interna- zionalizzazione dei mercati e la rivoluzione tecnologica connessa alla esi- genza di competitività) hanno fatto scaturire una continua domanda di flessibilità sia del mercato del lavoro che delle stesse attività lavorative. 26 comma 3-ter Tali mutamenti nell’organizzazione del lavoro hanno inciso anche sul rap- porto tipico di lavoro subordinato; infatti ad una concezione standard del lavoro - rappresentata dal rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato – se ne è sostituita gradatamente una più flessibile e si sono diffuse modalità di prestazioni di lavoro a confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, nonché forme di lavoro caratterizzate dalla tempora- neità e/o dalla discontinuità. Con il presente volume si intende fornire agli addetti ai lavori un pano- rama completo dei diversi contratti di lavoro subordinato e delle varie tipologie contrattuali di lavoro flessibile; a tal fine si è tracciato il percorso dell’evoluzione normativa che ha interessato la figura tipica del rapporto di lavoro, il lavoro subordinato, e di ogni singolo istituto. Diverse sono state, infatti, le fasi di passaggio dal vecchio al nuovo mer- cato del lavoro: con il Libro Bianco del 2001, confluito nella legge Biagi - 14 febbraio 2003, n. 30 e successivamente nel decreto di attuazione del 10 set- tembre 2003, n. 276 - inizia il processo di riforma del mercato del lavoro che ha interessato vari settori, quali i servizi pubblici e privati per l’impiego, i contratti a contenuto formativo, il lavoro a tempo parziale, e con cui ven- gono introdotte nuove tipologie contrattuali. Successivamente il Protocollo del 23 luglio 2007, recante misure in mate- ria di previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili - con cui le Parti sociali integrano o modificano il D.Lgs. 81/08 n. 276/ 2003, e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni si conferisce alla contrattazione collettiva un ruolo di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro rilievo - pro- muove interventi finalizzati a sviluppare una maggiore competitività del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il mercato del lavoro, a generare occupazione di qualità, nonché ad assicura- re equità e farà rispettarepari opportunità per tutti i cittadini. In attuazione del Protocollo interviene la legge 24 dicembre 2007, ove venga prescritton. 247, un determinato itinerario in particolare in merito alla disciplina del lavoro a termine, somministrazione di entrata lavoro, lavoro a tem- po parziale, e uscitalavoro intermittente. Si riporta In ambito comunitario con il Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro, redatto dalla Commissione Europea (2006), si fa strada l’opportunità di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di introdurre riforme al diritto del lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere renderlo più rispondente a governare le relazioni di lavoro in un quadro caratteriz- zato, per le imprese, dalla forte concorrenza e, per i lavoratori, dal bisogno di sicurezza e protezione sociale. La tendenza è sempre di più proiettata verso una più ampia visione nuova linea guida del mercato del lavoro: la “flexicurity” volta a coniugare l’esigenza di flessibi- lità delle caratteristiche imprese con quella di garantire la sicurezza dei luoghilavoratori. Anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, delle attività ivi svolte la legge dele- ga n. 123/2007, – che sfocia nel decreto attuativo D.Lgs. n. 81/2008 - inclu- de, tra i destinatari della normativa, tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché i soggetti ad essi equiparati, quali i “para- subordinati”. In tal modo si intende prevedere una tutela della salute e del- la sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori per il solo fatto di essere presenti in un ambiente lavorativo, a prescindere dalla tipologia di contrat- to loro applicato. Da ultimo interviene la manovra economica varata con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazio- ne, la competitività, la stabilizzazione della funzione pubblica e la perequa- zione tributaria”. Scopo della manovra è proprio quello di realizzare una semplificazione dei rischi esistentirapporti di lavoro tale da determinare un’effettiva cre- scita economica e sociale e le novità di maggior rilievo, rispetto alla tema- tica oggetto di osservazione, riguardano nuovamente il lavoro a tempo determinato ed il lavoro intermittente, nonché il lavoro accessorio, l’apprendistato professionalizzante e per l’alta formazione ed il lavoro a domicilio. Nel presente elaborato, pertanto, dopo l’excursus storico dell’ evoluzione normativa del lavoro subordinato, sono delineati i diversi contratti di lavo- ro flessibili raccolti in capitoli elaborati per omogeneità di finalità e di caratteristiche; in primis il contratto di lavoro subordinato a tempo deter- minato, poi le fattispecie la cui flessibilità si basa sulla particolare articola- zione dell’orario in cui si svolge la prestazione lavorativa: rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e rapporto di lavoro subordinato ripartito (anche detto job sharing). Vengono, quindi, esaminati i contratti di lavoro flessibile c.d. “parasubordinati” e che comportano l’iscrizione alla gestione separata INPS: collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto, lavoro accessorio e associazione in partecipazione. Si passa, poi, all’esame dei contratti a contenuto formativo che costitui- scono una particolare categoria di contratti di lavoro subordinato la cui causa consiste principalmente nell’obbligo di formazione in capo al datore di lavoro: apprendistato e contratto di inserimento/reinserimento lavora- tivo. Nell’ambito di tale tipologia di contratti sono esaminati anche i tiroci- ni formativi e di orientamento (o stage), i quali, pur non costituendo rapporti di lavoro (non qualificabili, quindi, come rapporti di lavoro subor- dinato) perseguono finalità analoghe a quelle dei contratti di lavoro con funzione formativa e sono finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Le fattispecie analizzate nel capitolo VI rappresentano ipotesi di lavoro la cui flessibilità si basa, nel caso di somministrazione, sul particolare rap- porto che si instaura tra il lavoratore e il soggetto presso cui svolge la pre- stazione lavorativa (utilizzatore) che non diventa datore di lavoro e, nel caso di lavoro intermittente (anche detto lavoro a chiamata o job on call), sulla discontinuità che caratterizza la prestazione stessa. L’ultimo capitolo è dedicato, infine, ai rapporti speciali in ragione del particolare contesto in cui si svolge l’attività lavorativa - lavoro a domicilio e lavoro domestico – o dell’oggetto della stessa quali le cooperative di lavo- ro in cui si instaura un rapporto mutualistico avente ad oggetto la presta- zione dell’attività lavorativa da parte del socio lavoratore. Per ciascuna attività ogni tipologia di contratto sono altresì individuati descritti i vari adempimenti a carico del datore di lavoro in ordine alla procedura di assunzione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro, nonché la descrizione dei relativi aspetti previdenziali ed assicurativi. Viene esaminato, inoltre, l’apparato sanzionatorio, in merito al quale si rinvia a quanto contenuto nei singoli capitoli o, in appendice, nelle tabelle riepilogative delle disposizioni sanzionatorie relative alle violazioni in materia di apprendistato, somministrazione, appalto, distacco e lavoro part-time, nonché alle disposizioni sanzionatorie relative ai più rilevanti adempimenti formali collegati all’assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. In appendice, infine, sono riportate le misure da porre normative fondamentali che disci- plinano il mercato del lavoro ed i relativi contratti: decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 (“Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo- quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”); decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 (“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”); decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (“Attuazione delle deleghe in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” materia di occupazione e gli eventuali dispositivi mercato del lavoro, di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatorecui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.

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Introduzione. L’intrusione di vapori, provenienti da suoli e falde inquinate da composti organici volatili (VOC), può rivelarsi una fonte di contaminazione dell’aria in ambienti di vita (indoor e outdoor) in zone prossime a siti contaminati. Recenti studi avviati dal Comune di Ferrara, per la realizzazione del piano di caratterizzazione del sito denominato “Quadrante Est”, hanno fatto emergere una contaminazione legata a composti organici clorurati, anche cancerogeni, percolati nelle acque sotterranee che hanno interessato un’ampia estensione dell’area circostante. La possibile esposizione della popolazione ivi residente ha suscitato preoccupazione, per cui nell’ambito dell’accordo di collaborazione tecnico scientifica, stipulato tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), riguardante lo studio delle problematiche ambientali e sanitarie nel Comune di Ferrara, è stato condotto un monitoraggio dell’aria nel il “Quadrante Est”. In tale contesto, l’SS ha svolto una serie di indagini finalizzate alla ricerca di sostanze organiche volatili (COVS) in ambienti aperti (outdoor) e confinati (indoor). Il territorio oggetto di studio, indicato nei documenti come “Quadrante Est”, è costituito da un’area residenziale ad est delle mura di Ferrara. Esso è circoscritto ad Ovest dalla xxx Xxxxxxxxx, ad Est dalla via Xxxxxxx, a Sud dalle vie Fornace e San Contardo d'Este e, infine, in direzione Nord dallo scolo San Xxxxx. In questa sezione area prima degli anni 50 era insediata una fornace e delle aree di cava di argilla comunicanti con le falde idriche sotterranee. Si ipotizza che parte delle cave dismesse siano state riempite con materiale di risulta dall’attività estrattiva e, che fino agli anni ‘70, abbiano ricevuto rifiuti urbani ed industriali, motivo per cui, mediante il processo di percolazione, alcune sostanze organiche volatili, disciolte in acqua, abbiano inquinato le falde sottostanti. In prossimità dell’area di fornace e delle cave a partire dagli anni ’50 nel tempo si è sviluppato un insediamento urbano. L’ultimo edificio costruito in ordine di tempo è un “Asilo Nido” sito in via del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione IISalice. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto Fig.1 è riportata l’area di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento interesse (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatoreQuadrante Est). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella Fig. 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.è riportata l’area dove è situato l’edificio dell’asilo nido. Fig. 2 – Asilo Nido via del Salice

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Samples: Accordo Di Collaborazione Tecnico Scientifica Tra Comune Di Ferrara E Istituto Superiore Di Sanita' Per La Realizzazione Del Progetto Di Ricerca "Problematiche Ambientali E Sanitarie Dell’asilo Nido Di via Salice, Situato Nel “Quadrante Est” Del Comune Di Ferrara

Introduzione. In questa sezione del documentoIl contratto di “gestione di portafogli di investimento” può dirsi ormai accreditato come schema negoziale tipico.1 Le peculiarità legate sia all’oggetto dell’attività che, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 soprattutto e s.m.i.in via decisiva, vengono individuati alla causa contrattuale, inducono, infatti, a ripudiare i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare tralatizi riferimenti al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare mandato e/o ridurre alla gestione fiduciaria che hanno caratterizzato i cosiddetti primi anni del dibattito dottrinale e le prime pronunce giurisprudenziali.2 È noto, in proposito, che la gestione bancaria di portafogli di investimento in nulla si differenzia rispetto alla gestione posta in essere da un’impresa di investimento-s.i.m. All’interno di uno statuto speciale che regola un’attività certamente riservata, il legislatore ha istituito, infatti, una parità di trattamento tra queste due tipologie di operatori abilitati.3 D’altra parte, quelle stesse peculiarità di causa e oggetto dell’attività svolta alle quali si è fatto poc’anzi cenno servono a distinguere nettamente la gestione di portafogli non solo dal mandato e dalla gestione fiduciaria ma anche dal deposito titoli in amministrazione, ossia dal contratto bancario tipico di cui all’art. 1838 c.c.4 Torna utile a comprendere le peculiarità di questo considerare che realizza l’affidamento di un patrimonio5 in vista di una gestione dinamica e diversificata,6 là dove la diversificazione attiene al contenuto dell’oggetto del contratto stesso, e quindi alle singole utilità che lo compongono. Le più svariate operazioni di investimento e disinvestimento si compongono, dunque, entro la prospettiva assiologicamente unitaria di un’amministrazione profittevole, mentre il rischi interferentipatrimônioconserva una costante unitarietà nonostante queste ininterrotte mutazioni di struttura e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento dimensioni (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatoreXXXXXXXX, 1988, p. 735; COSSU, 2002-A, p. 199 ss.). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 La giurisprudenza ha spesso fatto riferimento al mandato,7 ma invero al di là della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.indiscussa elasticità del

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Introduzione. In questa sezione L’adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l’applicazione del documentocoordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l’interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro. L’attuazione di procedure di coordinamento, così come previsto dall’artda effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso il Committente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure interventi di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione IIdei rischi atti a ridurre i pericoli. Nella presente Sezione Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione all’art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione- comma 3 recita Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sono contemplati è possibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoda interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, il quale faràservizi e forniture. Al -comma 3 bis recita: “Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, altresìl’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, osservare al proprio personale il divieto alle mere forniture di accedere ad impiantimateriali o attrezzature, reparti e luoghi diversi da quelli in nonché ai lavori o servizi la cui deve essere eseguito il lavorodurata non sia superiore ai due giorni, e farà rispettaresempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, ove venga prescrittobiologici, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi interferenti correlati allo svolgimento particolari di cui all’allegato XI” I due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, considerazione tutti i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 tipi di lavori e di servizi che si vanno a svolgere nell’ambito della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatedurata dell’intero contratto.

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Samples: Documento Di Valutazione Rischi Interferenze Coordinamento in Presenza Di Contratto D’appalto O Contratto D’opera

Introduzione. In questa sezione L'obiettivo principale del documentoprogetto FORTIS è quello di attivare un dialogo istituzionale più stretto e costante tra decisori, gestori e amministratori pubblici a livello transfrontaliero sui due temi principali del progetto: i servizi di trasporto pubblico e le procedure di immatricolazione/patente dei veicoli. Uno dei motivi che limita l'armonizzazione dei servizi nelle aree transfrontaliere è spesso rappresentato dalla mancanza di cooperazione istituzionale e di dialogo tra i principali attori regionali e locali. Tale condizione, come prima conseguenza, accresce le difficoltà dei cittadini nell'accesso ai servizi pubblici e, unitamente alla mancanza di efficaci servizi integrati nelle aree transfrontaliere, contribuisce al fenomeno dello spopolamento delle aree periferiche e rurali, favorendo così come la migrazione verso le aree urbane. A tal fine, il coinvolgimento dei portatori di interesse è chiaramente fondamentale per garantire il raggiungimento dei risultati del progetto FORTIS e questo documento si propone di relazionare su uno degli strumenti utilizzati per raggiungere e coinvolgere i portatori di interesse, rappresentato dai seminari con i portatori di interesse organizzati nell'ambito della Conferenza finale del progetto, in data 7 giugno 2022 a Trieste, sui temi dei servizi di trasporto pubblico transfrontaliero e dei controlli in loco dei mezzi pesanti. A differenza di quanto originariamente previsto dall’artnel deliverable D.3.3.1.1, si è reso necessario modificare parte della procedura prevista nella metodologia per il coinvolgimento dei portatori di interesse, a causa della priorità data al confronto in atto e alle risultanze del medesimo nell'ambito del Tavolo di Lavoro Trasporti, Energia, Ambiente e pianificazione del territorio. Il 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.gennaio 2021, vengono individuati i possibili rischi interferentiinfatti, derivanti da sovrapposizioni è stata organizzata una riunione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo quel tavolo di lavoro attivo nell’ambito del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoreComitato Congiunto Regione FVG – Repubblica di Slovenia, derivanti da modalità per affrontare alcune tematiche legate al settore dei trasporti, con particolare riferimento sia ai servizi di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (trasporto pubblico transfrontaliero, nonché legate alle procedure per il controllo dei veicoli pesanti. Il principale esito del dibattito, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente ha visto la partecipazione, tra gli altri, di lavoro rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e le relative misure del Ministero delle Infrastrutture della Repubblica di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoroSlovenia, e farà rispettaredei rappresentanti della Direzione Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata è stato l'accordo per continuare a lavorare e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, dialogare sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.seguenti argomenti:

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Introduzione. In questa sezione del documentoIl testo di riferimento imprescindibile entro cui muoversi per comprendere e analizzare una disciplina così complessa è il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente 2 della legge 13 Agosto 2010 n. 136” (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatad’ora in poi Codice antimafia). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative Con l’introduzione del D.Lgs n. 159/2011 la materia delle misure di prevenzione ha subìto una profonda trasformazione. Tale ultimo decreto è il risultato, peraltro non ancora perfettamente compiuto in termini di completezza e protezione sono stati individuati nella Sezione IIperfezione, di una legislazione molto intensa. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoQuella dell’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, infatti, è una materia che coinvolge interessi e principi di estrema importanza e rilievo costituzionale, quali la tutela della pubblica sicurezza, il quale faràdiritto alla proprietà privata, altresìalla libertà personale e quella di iniziativa economica. Un notevole sviluppo dei sequestri antimafia e dei sequestri penali preventivi si ha tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90, osservare al proprio personale il divieto una prima esperienza basata su un impianto normativo molto scarno e privo di accedere ad impiantiimportanti punti di riferimento. Tale contesto ha fatto sì che si sviluppasse, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescrittodi fatto, un determinato itinerario modus operandi lasciato al buon senso degli operatori del settore, nella fattispecie dei giudici delegati e degli amministratori giudiziari. Solamente in quest’ultimi anni, dal 2008 in poi, si sono succedute una serie di entrata leggi che hanno avuto il dichiarato intento di disciplinare tale complessa e uscitafondamentale attività, sia in una prospettiva di contrasto alla criminalità organizzata, sia in una prospettiva di disciplina dell’attività degli amministratori giudiziari che, di fatto, hanno un ruolo fondamentale e centrale nella gestione e quindi nella valorizzazione dei beni sequestrati durante la fase giudiziaria. Si riporta L’amministrazione del bene “azienda” sia in forma individuale che collettiva (società), con tutte le sue caratteristiche e peculiarità rappresenta, senza alcun dubbio, la gestione più complessa e difficile di seguito un bene sequestrato. L’azienda, a differenza di altri beni statici, è una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento realtà in continua evoluzione il cui valore varia di giorno in giorno e che si trova a subire in modo traumatico l’intervento di un sequestro che, di fatto, blocca o comunque limita la sua operatività, creando uno spartiacque tra la situazione ante e post sequestro. Il sequestro dell’azienda coinvolge indirettamente tutti i soggetti che gravitano nell’intorno aziendale (stakeholders) con delle conseguenze, spesso negative, anche nei loro confronti. L’attività di amministratore di aziende su incarico dell’autorità giudiziaria è un settore dove il professionista (avvocato o commercialista) entra nel mondo imprenditoriale e compie scelte strategiche di varia natura, ne deriva da ciò la necessità che il professionista disponga di un bagaglio minimo di conoscenze (oltre quelle tipiche della propria attività previste dal contratto d’appaltoordinaria: società, nelle diverse sedi fiscale e aree interessate dai lavorifallimentare) oltre alla capacità di sapersi interfacciare con il mondo del mercato, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare potendo disporre sempre e tempestivamente delle professionalità necessarie per la custodia (collaboratori, consulenti, ecc.). L’amministrare un bene è un’attività particolarmente dinamica in quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò si rende necessaria una gestione attiva del bene anche al fine di avere incrementarne il valore. L’amministrazione, infatti, si distingue dalla custodia in cui normalmente si detiene sotto la propria custodia un bene senza necessità di particolari attività. Il codice antimafia su tal punto è chiaro e lapidario stabilendo che il compito dell’amministratore giudiziario è quello di incrementare, se possibile, la redditività, non potendosi, quindi, limitare l’attività ad una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare emera custodia/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateconservazione del bene stesso.

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Introduzione. In questa sezione Il contratto di endorsement è l’accordo negoziale che più di ogni altro ha assunto importanza negli ultimi an- ni con riferimento al diritto dell’immagine, in proporzione alla sempre maggiore rilevanza che ha raggiunto nella società odierna il collegare l’uso o il consumo di un prodotto o di un servizio all’utilizzo da parte una per- sona nell’esercizio della propria attività professionale nella quale è nota. Da una succinta indagine storica troviamo le radici del documentocontratto di endorsement negli ordinamenti di diritto anglosassone e successivamente adottato negli ordinamenti di civil law come contratto atipico. La sua diffu- sione è giustificata dalla necessità di dare regolamentazione giuridica alla prassi adottata dalle imprese di pro- muovere i propri prodotti per mezzo di consigli personali di un soggetto (definito well know personality) che utilizza in esclusiva i medesimi nell’ambito della propria attività. Essendo uno dei contratti principi per la comunicazione di impresa, così come previsto dall’artesso impone particolare studio e atten- zione nella redazione delle clausole che lo compongono. 26 comma 3-ter Spesso le parti hanno chiaro l’obbiettivo imprendi- toriale ed economico che vogliono raggiungere e la procedura con la quale arrivare a quei risultati, spetta poi al giurista interpretare la reale volontà negoziale e tradurla in un regolamento contrattuale conforme ed equi- librato. Risultato spesso difficile alla luce dell’atipicità del D.Lgs. 81/08 contratto in questione e s.m.i.della libertà delle parti che danno sfogo alla loro creatività imprenditoriale per realizzare equilibri economici sempre nuovi e, vengono individuati i possibili rischi interferentialle volte, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscitaarditi. Si riporta pensi agli sportivi professionali la cui fama collegata agli attrezzi utilizzati nell’ambito della loro attività sportiva può influenzare le scelte del consumatore medio che intende acquistare un attrezzo simile, incre- mentando così le vendite del produttore. Quando nel 1981 il tennista Xxxx XxXxxxx vinse a Wimbledon utilizzando una racchetta Dunlop Maxply Fort, la Dunlop, alla fine dell’anno, incrementò le vendite di seguito quella racchetta del 170%. L’anno successivo la Dunlop concluse un contratto di endorsement con XxXxxxx per il corrispettivo di $ 600.000,00 all’anno af- finché quest’ultimo usasse una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo Maxply XxXxxxx ogni volta che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre avrebbe giocato in atto per eliminare e/pubblico o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatesi sarebbe al- lenato.

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Samples: Contratto Di Endorsement

Introduzione. In questa sezione La seguente indagine si propone di ricostruire gli aspetti salienti del documentonegozio fiduciario e del trust, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere evidenziarne, in una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempioprospettiva comparatistica, le mascherine antipolvereanalogie, nonché le differenze. È subito evidente che i guanti due suddetti istituti sono affini, nella misura in latticecui costituiscono entrambi manifestazione del fenomeno fiduciario; è altrettanto evidente che gli stessi presentano caratteristiche differenti, gli otoprotettoria causa della loro diversa origine: precisamente, ecc.. mentre il negozio fiduciario è il portato della tradizione giuridica romano- germanica o di civil law, il trust costituisce il prodotto della tradizione giuridica anglosassone o di common law. Infatti, è proprio la profonda differenza riscontrabile tra queste due tradizioni a dar ragione delle differenze ravvisabili tra negozio fiduciario e trust; per tale ragione sarà necessario, ai fini del buon esito della seguente indagine, ripercorrere l’origine e l’evoluzione storica dei due suddetti istituti, avendo particolare riguardo alle esperienze giuridiche di rispettiva provenienza. In particolare, il metodo d’indagine adottato consterà di due momenti, distinti e consequenziali: dapprima avrà luogo l’analisi, separatamente e isolatamente condotta, riguardante ciascuno dei due istituti, analisi che, come sopra detto, comprenderà anche un’indagine storica; successivamente, poste in tal modo le premesse per una comparazione tra negozio fiduciario e trust, si tenterà di enucleare le differenze, nonché le analogie, ravvisabili tra i due suddetti istituti. Per primo sarà preso in considerazione il negozio fiduciario. Coerentemente al metodo d’indagine sopra esposto, sarà ripercorsa l’evoluzione storica dell’istituto, e quindi le molteplici configurazioni che esso ha assunto nel corso della storia, con particolare riferimento all’universo giuridico romano e agli ordinamenti giuridici dei popoli germanici. Tale indagine storica costituisce evidentemente un passaggio logico fondamentale: essa permetterà infatti di ricostruire la struttura del negozio fiduciario e, in tal modo, di risolvere la questione relativa all’ammissibilità del negozio fiduciario nel nostro ordinamento. Poste tali premesse, sarà possibile esaminare le classificazioni dottrinali di cui il negozio fiduciario è stato oggetto, sia sotto il profilo strutturale che sotto il profilo funzionale. Tale esame, condotto in senso critico, sarà teso a dimostrare che non esiste un solo modello di negozio fiduciario, bensì una pluralità di modelli, e che il negozio fiduciario, pur retto da un’unitaria e autonoma causa fiduciae, può concretamente assolvere un’amplissima gamma di funzioni, anche nel campo della famiglia e delle successioni. Ricostruiti i tratti tipici e caratteristici del negozio fiduciario, sarà assunto ad oggetto di indagine il trust anglosassone, manifestazione del fenomeno fiduciario tipica degli ordinamenti dei Paesi appartenenti all’area di common law. Anche per il trust, coerentemente al metodo d’indagine adottato in tale sede, sarà necessaria un’esauriente ricerca storica relativa alle sue origini: tale indagine è indispensabile all’esatta comprensione della sua struttura, che, anche nella Tabella 1 regolamentazione attuale, non può adeguatamente spiegarsi ove si prescinda dalle peculiarità proprie dell’esperienza giuridica anglosassone, e in particolare dal dualismo, tipico della predetta esperienza, tra le fonti normative della common law e dell’equity, entrambe di creazione giurisprudenziale. Per tale ragione, in via preliminare all’esame dell’attuale disciplina dell’istituto, occorrerà dar ragione del summenzionato dualismo e del ruolo originariamente svolto, entro l’ordinamento anglosassone, dalla giurisdizione della Court of Chancery, al cui operato sono riportati strettamente legate le origini del trust. Poste tali premesse, sarà possibile descrivere la struttura che il trust assume nell’attuale ordinamento anglosassone, nonché i rischi interferenti presenti vari tipi di trust noti allo stesso ordinamento. Inoltre, per meglio comprendere la natura e l’essenza dell’istituto, quest’ultimo verrà comparato con altre figure giuridiche, sempre appartenenti all’ordinamento anglosassone. A tal punto, avendo esaurientemente analizzato sia il trust che il negozio fiduciario, sarà possibile comparare i due istituti, avendo particolare riguardo alla posizione dei soggetti coinvolti nel rapporto. In particolare, la comparazione avrà ad oggetto, in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2primo luogo, mentre nella tabella 2 quelli integrativila tutela accordata all’affidante, eventualmente presenti cioè al beneficiario del trust e al fiduciante del negozio fiduciario e, in alcune delle sedi suindicatesecondo luogo, la situazione giuridica di cui è titolare l’affidatario, cioè il trustee del trust e il fiduciario del negozio fiduciario.

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Introduzione. In questa sezione Con il presente lavoro si intende analizzare il contratto di prestazione sportiva calcistica attraverso lo studio di tutti gli elementi essenziali che lo caratterizzano, dei requisiti soggettivi che le parti contraenti devono possedere per poterlo stipulare, delle clausole necessarie per una corretta stipulazione e dei profili di nullità e annullabilità di tale rapporto contrattuale. Il contratto calcistico, chiaramente, sarà inquadrato nella branca del documentodiritto che lo disciplina, il diritto sportivo e così si traccerà un profilo preciso ed esaustivo della definizione di diritto sportivo, delle fonti che lo regolano, della sua evoluzione storica e dei soggetti che ne fanno parte. Il primo capitolo del lavoro avrà come previsto dall’artoggetto, infatti, proprio le fonti alla base del diritto sportivo, siano esse internazionali, comunitarie o nazionali oppure costituzionali, legislative o regolamentari. 26 comma 3-ter Successivamente si farà riferimento all’ evoluzione del D.Lgsdiritto sportivo, concentrandosi in maniera particolare sulla Legge sul Professionismo Sportivo, la Legge 23 marzo 1981, n.91 che per la prima volta ha fornito delle certezze giuridiche e delle tutele ben precise al mondo dello sport professionistico. 81/08 Si mostrerà l’iter che ha portato all’ emanazione di tale Xxxxx e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni si illustreranno le norme principali che la compongono e che hanno influenzato fortemente tutte le successive norme inerenti la disciplina sportiva. La trattazione proseguirà con l’analisi delle innovazioni portate dalla Legge 91/81 quali la definizione precisa di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo contratto di lavoro subordinato sportivo e soprattutto la abolizione del committente vincolo sportivo che ha permesso finalmente ai calciatori di avere maggiore potere contrattuale e di non essere più una semplice res nelle mani della Società. Il terzo capitolo, poi, andrà a costituire il cuore del lavoro di tesi in questione, evidenziando le caratteristiche proprie del contratto di prestazione sportiva calcistica. I punti su cui si focalizzerà l’attenzione della trattazione sono certamente gli elementi essenziali del contratto, la durata, il deposito presso la Federazione Nazionale e la relativa approvazione, i diritti e gli obblighi reciproci tra le parti che la stipulazione di esso comporta, i requisiti soggettivi che le parti devono possedere, i profili di invalidità e la cessione, temporanea o a titolo definitivo, del contratto. Si mostreranno le norme specifiche che regolano il rapporto tra la società e il calciatore dettate oltre che dalla legge 91/81 anche dall’ Accordo Collettivo tra i rappresentanti delle Società Sportive e dei calciatori e dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente norme predisposte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltataFIGC). I rischi specifici dell’ambiente Saranno trattati, poi, nel dettaglio, gli aspetti economici, sportivi e giuridici che legano il calciatore al club presso cui è tesserato, mettendo in evidenza gli istituti caratteristici che lo distinguono da un normale rapporto di lavoro. Si illustrerà poi il metodo di risoluzione delle controversie nascenti dal rapporto contrattuale di lavoro tra le società sportive professionistiche ed i calciatori, consistente nel ricorso all’ arbitrato irrituale sportivo. Nell’ analisi di tale istituto si metteranno in luce le figure degli arbitri, i requisiti che gli stessi devono rispettare per poter decidere sulla controversia, le modalità della loro nomina e gli iter procedimentali che si sviluppano dal ricorso all’Arbitrato su istanza di parte fino all’ emissione del Lodo. Il lavorò verterà, ancora, sull’analisi del Regolamento Fifa sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, soffermandosi in particolar modo sull’ Art. 17, che definisce le conseguenze derivanti dalla risoluzione senza giusta causa del contratto di lavoro calcistico. Per meglio comprendere la portata di questa norma, infine, si approfondiranno tre case studies: il caso Xxxxxxx, il caso Xxxxxxxxx ed il caso De Sanctis, nei quali si è fatto appello proprio all’art.17 del Regolamento Fifa per sciogliere i rapporti contrattuali tra i calciatori citati e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatesocietà calcistiche d’ appartenenza.

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Introduzione. La legge 6 maggio 2004 n. 129 è intervenuta a regolamentare il contratto di franchising, la cui formula commerciale è da decenni estremamente diffusa nel nostro Paese, seppur in assenza di un quadro legislativo unitario di riferimento. L’unico provvedimento normativo esistente sino alla emanazione della suddetta legge era infatti il Regolamento (CEE) 2790, entrato in vigore il 22 dicembre 1999 e con validità sino al 29 dicembre 2010, con il quale la Comunità Europea era intervenuta nella materia dell’affiliazione commerciale riconoscendo come i contratti di franchising siano strumenti che migliorano la distribuzione dei beni e la prestazione di servizi, consentendo al franchisor la possibilità di realizzare una rete distributiva senza necessariamente far ricorso ad onerosi investimenti e ai commercianti di avviare nuove iniziative o rinnovare iniziative preesistenti con maggiore rapidità e possibilità di successo, potendo beneficiare dell’esperienza e dell’assistenza del franchisor. L’affiliazione commerciale, pertanto, mentre da un lato riscuoteva un enorme successo e diveniva una realtà sempre più importante nel panorama economico e lavorativo italiano, dall’altro proprio per l’assenza di regolamentazione giuridica nazionale si prestava ad abusi ed illeciti, soprattutto in tema di rapporto lavorativo subordinato e/o di disciplina dei segni distintivi dell’xxxxxxx.Xx testo della legge è molto “leggero”, non limita eccessivamente l’autonomia contrattuale delle parti, ma interviene in modo incisivo per dettare alcune regole e offrire garanzie per uno sviluppo corretto del settore. In questa sezione effetti, è proprio il concetto di trasparenza la ratio su cui riposa la legge in oggetto e che si specifica nel tentativo di prevenire comportamenti scorretti di una parte in danno dell’altra, di tutelare in particolare il contraente più debole, cioè l’affiliato, e di favorire nel contempo la collaborazione tra le parti, condizione fondamentale per il successo della formula del documento, così come previsto dall’artfranchising. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni La legge rappresenta anche una forma importante di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimotutela per il consumatore, il quale faràpuò avere la certezza che al marchio corrisponda la qualità del prodotto offerto, altresì, osservare al proprio personale sia nel commercio sia nei servizi. Le garanzie di cui può giovarsi l’affiliato si concretizzano in primo luogo nel fatto che il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui contratto deve essere eseguito redatto per iscritto a pena di nullità, deve prevedere una durata minima di tre anni, per consentire l’ammortamento dell’investimento effettuato, deve avere un contenuto “minimo” che la legge si premura di specificare. Viene poi riservata una particolare attenzione alla fase precontrattuale, attraverso previsioni che assicurano ampia tutela all’aspirante affiliato, il lavoroquale deve poter esaminare con attenzione tutte le informazioni necessarie a valutare la solidità della rete, le sue caratteristiche, le prospettive di sviluppo, prima di stipulare il contratto, affinché la sua sia una scelta del tutto consapevole. La legge prevede un richiamo al dovere di buona fede, correttezza e farà rispettarelealtà, ove venga prescrittononché un dovere generale di fornire tempestivamente ogni dato e informazione necessari ed utili all’altra parte nella prospettiva della contrattazione futura. Gli obblighi precontrattuali vengono inoltre correttamente assolti attraverso la consegna della copia completa del contratto di franchising da parte dell’affiliante al candidato affiliato, un determinato itinerario almeno trenta giorni prima dell’effettiva sottoscrizione dell’accordo finale. Sotto questo profilo, l’art. 4 della legge n. 129/2004 precisa che l’affiliante deve consegnare all’affiliato una copia del contratto identica a quella che le parti andranno a sottoscrivere, corredata di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appaltoalcuni allegati, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatoreper i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza che andranno comunque citati nel contratto. Al diritto all’informazione del candidato affiliato è riservata l’appendice in calce al presente contratto-tipo (“Nota operativa ”, pag. 86). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali E’ il manuale operativo, invece, lo strumento con cui l’affiliante trasmette all’affiliato il proprio know–how e non quelli necessari le metodologie operative da seguire. Questo documento è di capitale importanza per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempiogestire e proteggere l’intera rete poiché contiene le istruzioni per il neo affiliato, le mascherine antipolvereinformazioni dettagliate per il funzionamento e per la gestione dell’attività, i guanti in latticele procedure corrette, gli otoprotettoristandard di qualità del sistema di franchising, ecc.. In particolarel’indicazione dei beni immateriali che devono essere protetti. E’ dunque fondamentale, nella Tabella 1 sono riportati perché il sistema funzioni con successo seguendo i rischi interferenti presenti cambiamenti del mercato, che sia mantenuto vivo e vitale grazie ad un upgrading costante. E’ prevista inoltre la possibilità di ricorrere, in tutte caso di eventuali controversie tra le sedi individuate parti, al Servizio di Conciliazione camerale, grazie all'inserimento dell’apposita clausola conciliativa; le parti potranno così avvalersi di uno strumento economico, veloce, riservato e sicuro per la risoluzione di ogni problema che possa sorgere durante la relazione commerciale. Il tentativo dovrà essere esperito presso la Camera di Commercio nel parcui territorio ha sede l’affiliato, con un significativo risparmio in termini di tempo e denaro. 1.2 della Sezione 2Infine, mentre nella tabella 2 quelli integratividi considerevole rilievo appare la previsione del possibile inserimento nel tessuto contrattuale di una clausola arbitrale; in questo modo, eventualmente presenti per la risoluzione di eventuali controversie si potrà ricorrere ad un arbitrato di tipo amministrato gestito da una Camera Arbitrale di una Camera di Commercio, assicurando alle parti un servizio di qualità, improntato al rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, in alcune delle sedi suindicategrado di definire rapidamente la lite.

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Samples: Contratto Tipo Di

Introduzione. In questa sezione del documentoL'industria chimica può funzionare solo se alla base esiste un forte senso di responsabilità. Solvay insiste sullo sviluppo di uno spirito di responsabilità nei propri rapporti con i dipendenti, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.i clienti, vengono individuati i possibili rischi interferentifornitori, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversigli azionisti, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatorele comunità, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (gli abitanti che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro vivono in prossimità dei suoi siti, l'ambiente e le relative misure risorse naturali. L'approccio "Solvay Way", di prevenzione cui il presente Accordo è parte integrante, alimenta questo modello di sviluppo che unisce prestazioni operative con elevati standard di comportamento per una responsabilità sempre maggiore nei confronti di tutti gli stakeholder. Tale responsabilità richiede un notevole impegno da parte dei dipendenti, motivo per cui il desiderio di Solvay di mantenere un dialogo ricco ed equilibrato tra la Direzione e protezione sono stati individuati nella Sezione IIi rappresentanti dei dipendenti è fondamentale per i valori e l'identità del Gruppo. Nella Tale responsabilità interessa tutte le attività di Solvay a livello mondiale ed è pertanto necessario un dialogo con un'organizzazione che opera a livello internazionale. Questa è la logica del presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoAccordo, attraverso il quale faràSolvay e IndustriALL Global Union, altresìincaricato di coordinare i dipendenti dell'industria chimica in tutto il mondo, osservare al proprio personale stanno creando una struttura per l'informazione e il divieto di accedere ad impianti, reparti dialogo e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito affermando il lavoro, loro impegno congiunto verso le buone prassi industriali e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti occupazionali in tutte le sedi individuate regioni del mondo in cui è attivo il Gruppo. Solvay assume questo impegno su base volontaria, indipendentemente dal livello di osservanza degli obblighi di legge e regolamentari in tutti i paesi in cui il Gruppo opera. Gli standard globali di seguito elencati saranno rispettati da tutte le entità Solvay a livello mondiale. Le società consociate del Gruppo, tenendo conto delle realtà economiche, sociali e culturali specifiche del loro paese, si impegnano a garantire l'applicazione del presente Accordo secondo uno spirito di progresso continuo, sulla base delle disposizioni previste dallo stesso. Entrambe le parti del presente Accordo concordano sul fatto che le norme riconosciute a livello internazionale e i principi contenuti nel parmedesimo saranno applicati nei siti Solvay di tutto il mondo, a prescindere dalle disposizioni di legge e dai regolamenti nazionali. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateSolvay e IndustriALL Global Union si impegnano a sviluppare rapporti di fiducia e costruttivi per garantire la corretta applicazione del presente Accordo.

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Samples: Accordo Sulla Responsabilità Sociale Del Gruppo Solvay E Sullo Sviluppo Sostenibile,

Introduzione. ONBanca è una banca Internet multicanale, cioè una banca che si avvale di un sistema integrato di tecniche di relazione quali Internet, telefono e rete di promotori. La strategia di ONBanca è rivolta alla clientela del segmento retail, nell’ambito del quale la Società si prefigge di offrire un’ampia ed articolata gamma di prodotti alla più estesa e diversificata tipologia di clienti. Al 14 giugno 2000 il numero di clienti di ONBanca ammontava a 23.588. A differenza dell’approccio distributivo tradizionale, basato su una rete di sportelli, ONBanca permette al cliente di avere accesso ai prodotti e servizi offerti dalla Società dal luogo e nel momento a lui più conve- nienti. I clienti possono interagire, infatti, praticamente in qualunque momento della giornata con ONBanca utilizzando, a seconda dei casi, alternativamente ed a propria scelta, Internet, il telefono, ovvero richiedendo la visita di un promotore finanziario. ONBanca è stata la prima banca in Italia ad operare secondo un modello Internet multicanale (fonte: stima della Società). Il contenimento delle infrastrutture dislocate sul territorio, del personale e quindi dei relativi costi, deri- vante dall’uso esclusivo di tecnologie e metodologie innovative, differenzia ONBanca non solo rispetto alle banche che operano avvalendosi esclusivamente del canale tradizionale rappresentato dagli sportelli, ma anche rispetto alle banche che hanno affiancato ai canali tradizionali analoghe tecniche di comunica- zione a distanza con la clientela. In questa sezione logica ONBanca: • considera un fattore strategico la valorizzazione del documentoproprio marchio attraverso iniziative ed investimenti di marketing, così di comunicazione e pubblicitari volti a diffonderne e consolidarne la conoscenza da parte del pubblico; • si propone come previsto dall’artun vero e proprio “supermercato finanziario”, offrendo alla propria clientela un insieme di prodotti e servizi bancari, finanziari, previdenziali ed assicurativi. 26 comma 3A fianco dei prodotti bancari clas- sici, consistenti in varie tipologie di conti correnti, carte di credito e servizi accessori, ONBanca offre infatti alla propria clientela un servizio di ricezione e trasmissione ordini di acquisto e vendita titoli a distanza (con raccolta ordini via Internet — trading on-ter del D.Lgs. 81/08 line – ovvero tramite telefono), oltre ad una vasta e s.m.i.selezionata scelta di fondi comuni di investimento, vengono individuati i possibili rischi interferentiSICAV, derivanti da sovrapposizioni gestioni patrimoniali, nonché prodotti pre- videnziali ed assicurativi (ramo vita); • ha scelto di più attività svolte da operatori proporre ai propri clienti un’ampia selezione dell’offerta internazionale di appaltatori diversiprodotti finanziari, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente non limitando la propria gamma ai prodotti captive (realizzati cioè esclusivamente dalla Società o dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltataGruppo BPCI). I rischi specifici dell’ambiente Ciò consente quindi ad ONBanca di lavoro essere in grado di soddisfare la domanda di inve- stimento di ogni categoria di cliente, dalla famiglia all’investitore più esigente; • intende estendere e le relative misure rafforzare l’attuale offerta di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoservizi di trading on-line grazie ad un accordo con ConSors Discount-Broker A.G., il quale faràleader europeo nell’on-line brokerage con oltre 300 mila clienti, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò stipu- lato al fine di avere dar vita in Italia ad una più ampia visione delle caratteristiche società a partecipazione congiunta che offrirà servizi specializzati di trading on-line non solo sul mercato italiano, ma anche sui principali mercati esteri; • si propone di offrire soluzioni personalizzate per gruppi omogenei e comunità di clientela seguendo costantemente le esigenze di investimento e di spesa della propria clientela; • si avvale, per la distribuzione dei luoghipropri prodotti e servizi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure di una rete di canali integrati in grado di soddisfare sia il cliente che desidera operare in totale autonomia, sia il cliente che richiede invece un rapporto assistito da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento personale qualificato (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatoresi veda la Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.17). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione La distribuzione dei rischi interferenziali prodotti e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza servizi offerti da ONBanca avviene tramite Internet, telefono, promotori finanziari nonché tramite gli sportelli delle attività proprie dell’appaltatore quali sonobanche del gruppo di appartenenza (si veda la Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.4) e cioè della capogruppo BPCI e di BPLV. A questi canali ONBanca intende aggiungere il canale di vendita assicurativo ed il canale della grande distribuzione, grazie ad esempiouna politica commerciale innovatrice che si basa su accordi strategici di cooperazione stipulati, le mascherine antipolvererispettivamente, i guanti in latticecon AXA Assicurazioni (appartenente al gruppo AXA, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, uno dei primi al mondo nel settore assicurativo) e con il gruppo Lombardini (il “Gruppo Lombardini” — uno dei principali gruppi dell’Italia settentrionale nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicategestione di supermercati all’ingrosso ed al dettaglio e di ipermercati).

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Introduzione. In questa sezione Da quando è stata costituita, con decreto del documento25 novembre 2004, così come previsto dall’artla Commissione di Certificazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari ha ricevuto 82 istanze di certificazione di contratti di lavoro, attinenti, nella maggioranza, a collaborazioni a progetto. 26 comma 3-ter del D.LgsUn numero contenuto rispetto alla intrinseca portata innovativa della certificazione dei contratti nell’ambito degli strumenti di composizione extragiudiziale delle questioni di lavoro. 81/08 e s.m.i.E’ utile ricordare, vengono individuati i possibili rischi interferentiinfatti, derivanti da sovrapposizioni che quasi vent’anni fa l’llustre Xxxxx Xxxxx già l’aveva in mente, quale sistema di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo prevenzione delle controversie di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità attivare al momento genetico della formulazione di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente un contratto individuale di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di fare chiarezza e dare certezza sulla tipologia scelta dalle parti. In presenza di un contratto certificato da un organo terzo e super partes, eventuali, successive questioni avrebbero riguardato solo la difformità dell’esecuzione concreta del rapporto rispetto alla tipologia certificata. Nell’Ipotesi di lavoro per la predisposizione di uno Statuto dei lavori del 1997, la certificazione doveva avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghiil fine pratico di “stoppare” le controversie sulla qualificazione ex post del rapporto stesso prima del giudice ordinario, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre secondo quanto fanno, in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempiorealtà, le mascherine antipolvereCommissioni di conciliazione ex articolo 410, i guanti comma 3, c.p.c. presso le Direzioni Provinciali del lavoro1. L’intuizione di Xxxxx fu grande, perché sia ieri che oggi la stragrande maggioranza delle cause di lavoro pendenti davanti al giudice ha ad oggetto proprio l’esatta qualificazione della natura del rapporto di lavoro, in latticesenso autonomo o subordinato, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in con tutte le sedi individuate nel parconseguenze contrattuali e contributive del caso. 1.2 della Sezione 2L’effetto deflativo del contenzioso giudiziario era ulteriormente ribadito, mentre nella tabella 2 quelli integrativisempre nell’idea di Xxxxx, eventualmente presenti con la previsione dell’obbligo per le parti, in alcune delle sedi suindicate.ipotesi di controversia successiva, di esperire prima un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti

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Introduzione. L’emanazione del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”), oltre ad incidere in modo diffuso sulla regolamentazione di importanti istituti giuridici in tema di organizzazione del mercato del lavoro e di flessibilizzazione del rapporto di lavoro, ha determinato una sostanziale rivisitazione della disciplina normativa dei contratti cd. a causa mista, apportando alla stessa, rispetto al passato, mutamenti radicali, idonei a modificarne la ratio legis complessiva. Occorre evidenziare come, già nel Patto per l’Italia – stipulato nel 2002 tra Governo, associazioni imprenditoriali e parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative – fossero stati fissati alcuni profili di regolamentazione che successivamente sarebbero stati determinanti rispetto agli esiti finali della riforma dei contratti cd. a causa mista. A tal proposito, infatti, basti precisare come, al punto 2.3 (“Gli obiettivi della riforma dei sostegni al reinserimento nel lavoro”) di tale documento, sia stato concordato, in chiave programmatica, che “la riforma del sistema delle tutele attive, necessariamente graduale e a carattere pluriennale, ha l’obiettivo di incoraggiare e assistere il lavoratore nel processo di reinserimento nel mercato del lavoro. Si deve, pertanto, realizzare un circolo virtuoso tra sostegno al reddito, orientamento e formazione professionale, impiego e autoimpiego che rafforzi così la tutela del lavoratore in situazione di disoccupazione involontaria, ne riduca il periodo di disoccupazione, ne incentivi un atteggiamento responsabile ed attivo verso il lavoro”. Traendo le conclusioni da quanto sopra, tra gli strumenti ritenuti idonei al perseguimento di tali finalità, le parti contraenti hanno, in tale Patto, convenuto (punto 2.4, “Le prime misure”) che “un primo intervento consiste nella rapida attuazione, con il concorso delle parti sociali, dei principi contenuti nel Ddl 848 bis volti a razionalizzare gli istituti attuali, superando sprechi ed inefficienze, e a collegare strettamente integrazioni al reddito, servizi di orientamento, formazione come altre misure di inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso gli organismi bilaterali, valutando il possibile concorso di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo”. In questa sezione particolar modo, soprattutto quanto previsto al punto 2.5 (“Il riordino degli incentivi”) consente di rinvenire elementi utili ad interpretare la valenza delle norme introdotte con il D.Lgs. n. 276/2003 (in avanti, anche Decreto) in tema di contratto di inserimento. Nel Patto per l’Italia, infatti, è stato stabilito che “il riordino degli incentivi sarà orientato prioritariamente alla promozione dei contratti a contenuto misto con certificazione dell’attività formativa da parte degli organismi bilaterali; al reinserimento dei disoccupati di lungo periodo; alla promozione di strumenti che possano facilitare la mobilità del documentolavoro, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva; all’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e, più in generale, A più di un anno dalla elaborazione del documento appena richiamato (documento questo ancora in attesa di trovare attuazione concreta), si osserva molto brevemente che, a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 276/2003, il cd. decreto di riforma del mercato del lavoro, la dicotomia di istituti contrattuali a contenuto formativo, presente nella legislazione antecedente al settembre 2003, è stata risolta, da una parte, attraverso la scelta strategica di rendere il contratto di apprendistato, così come previsto dall’artdel resto già annunciato nel Libro Bianco1, lo strumento principe a cui far ricorso in vista della formazione dei lavoratori2; dall’altra, procedendo, seppur non imme- diatamente, all’abrogazione del contratto di formazione e lavoro (in avanti, anche Cfl) con riferi- mento al settore privato, conservando l’efficacia della pertinente disciplina esclusivamente in relazione al rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni, dove peraltro è molto poco applicata 3. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 Una volta programmata la cessazione della stagione di applicazione di quest’ultima tipologia contrattuale, peraltro secondo un articolato regime (collettivo e s.m.i.legislativo) transitorio, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimocui verrà dato conto in avanti, il quale faràLegislatore è intervenuto introducendo e regolamentando un nuovo istituto negoziale, altresì, osservare al proprio personale il divieto contratto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateinserimento4.

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Introduzione. In questa sezione La contrattazione collettiva nel settore pubblico nell’ultimo decennio è stata al centro di un moto di ri- forme che, a un certo punto, sono apparse finanche in grado di stravolgere gli stessi caratteri fondativi della privatizzazione degli anni Novanta1. A tale processo, che secondo alcuni Autori avreb- be potuto preludere a trasformazioni fondamenta- li o irreversibili (Xxxx 2013), ha tuttavia fatto seguito, nell’ultimo scorcio della scorsa legislatura, una nuova correzione di rotta. Il sistema è sembrato nuovamen- te riallinearsi sulla scorta di una tradizione partecipa- tiva e contrattuale che per certi versi pare patrimonio acquisito del documentonostro ordinamento, così con un complessi- vo effetto di normalizzazione che potrebbe far depor- re per la natura meramente congiunturale della ‘tor- sione pan-pubblicistica’ avvenuta con la legislazione del periodo immediatamente precedente2. Pare questa, tuttavia, una lettura fin troppo tran- quillizzante che sembra ignorare che va mutando, in modo anche repentino, il contesto di riferimento in cui si ambientano le regole formalizzate e le pras- si del lavoro pubblico che influenza il modus agendi degli esecutivi3. L’influsso della governance europea e lo stesso definitivo superamento del ‘secolo bre- ve’ del pubblico impiego, quale ordinamento separa- to e soggetto all’esclusiva potestà degli Stati4, rende ormai permeabili gli ordinamenti nazionali agli effet- ti delle crisi economiche endogene ed esogene. Sem- bra di converso scomparsa la protezione strutturale di cui ha goduto il pubblico impiego come previsto dall’artsoggetto di di- ritto speciale. 26 comma 3-ter A sua volta l’assenza di un coerente (e rinnovato) assetto di politica dei redditi e di un accor- do generale sugli assetti contrattuali, che oggi nel la- voro pubblico manca, può rendere instabili e aleatorie le relazioni sindacali e meno formalizzato ed esigibi- le il potere di mediazione sociale delle organizzazio- ni sindacali, che ha conosciuto un drastico ridimen- sionamento dopo l’apoteosi dell’ultimo decennio del D.Lgssecolo. 81/08 Infine, la stessa struttura della contrattazione collettiva, tuttora ordinata sul modello bipolare for- malizzato nell’Accordo sulla politica dei redditi del 1993 (e s.m.i.ribadito con l’accordo disgiunto del 22 xxxxx- io 2009), vengono individuati i possibili rischi interferentisembra richiedere qualche aggiustamento, derivanti da sovrapposizioni quanto meno per verificare competenza e contenu- ti della contrattazione integrativa, sistematicamen- te sviata dagli obiettivi che normativamente le sono imposti, in particolare nella materia della retribuzio- ne incentivante, in cui appare “refrattaria ad una cul- tura del merito e delle differenze retributive, basate su impegno e professionalità”5. Tale ineffettività sug- gerisce di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (interrogarsi sul ruolo che comportino pericoli aggiuntivi assume questo li- vello negoziale rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)un contratto nazionale del quale la contrattazione di secondo livello finisce so- stanzialmente con il replicare i contenuti, quantome- no sul piano retributivo. I rischi specifici dell’ambiente Anche nel settore privato, a partire dal primo de- cennio del nuovo secolo, è stato messo in discussione sia il ruolo del contratto nazionale sia la stessa concer- tazione sociale, che costituisce il portato di lavoro e le relative misure un’evo- luzione geometrica del rapporto Governo-sindacati iniziata fin dagli anni Ottanta ma che viene progressi- vamente oscurata. Nel settore privato, in particolare, la crisi del con- tratto collettivo si è manifestata ab inizio come crisi della bilateralità. Il CCNL è stato minato da clausole di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione IIuscita attraverso disposizioni che hanno espressa- mente facoltizzato il contratto di secondo livello a de- rogare a quello nazionale6. Nella presente Sezione Ma sollecitazioni in questa direzione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscitaderivano solamente dal dibattito inter- 1 Xxxxxxxx et al. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore2018). Si precisa i DPI eventualmente riportati veda per esempio Natullo (2018) in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali larvato disaccordo con Carinci (2013). La riflessione sul tema è oltremodo ampia e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoarticolata, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateex multis Xxxxxx (2019) e Boscati (2018).

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Introduzione. In questa sezione Con il presente lavoro si intende analizzare il contratto di prestazione sportiva calcistica attraverso lo studio di tutti gli elementi essenziali che lo caratterizzano, dei requisiti soggettivi che le parti contraenti devono possedere per poterlo stipulare, delle clausole necessarie per una corretta stipulazione e dei profili di nullità e annullabilità di tale rapporto contrattuale. Il contratto calcistico, chiaramente, sarà inquadrato nella branca del documentodiritto che lo disciplina, il diritto sportivo e così si traccerà un profilo preciso ed esaustivo della definizione di diritto sportivo, delle fonti che lo regolano, della sua evoluzione storica e dei soggetti che ne fanno parte. Il primo capitolo del lavoro avrà come previsto dall’artoggetto, infatti, proprio le fonti alla base del diritto sportivo, siano esse internazionali, comunitarie o nazionali oppure costituzionali, legislative o regolamentari. 26 comma 3-ter Successivamente si farà riferimento all’ evoluzione del D.Lgsdiritto sportivo, concentrandosi in maniera particolare sulla Legge sul Professionismo Sportivo, la Legge 23 marzo 1981, n.91 che per la prima volta ha fornito delle certezze giuridiche e delle tutele ben precise al mondo dello sport professionistico. 81/08 Si mostrerà l’iter che ha portato all’ emanazione di tale Legge e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni si illustreranno le norme principali che la compongono e che hanno influenzato fortemente tutte le successive norme inerenti la disciplina sportiva. La trattazione proseguirà con l’analisi delle innovazioni portate dalla Legge 91/81 quali la definizione precisa di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo contratto di lavoro subordinato sportivo e soprattutto la abolizione del committente vincolo sportivo che ha permesso finalmente ai calciatori di avere maggiore potere contrattuale e di non essere più una semplice res nelle mani della Società. Il terzo capitolo, poi, andrà a costituire il cuore del lavoro di tesi in questione, evidenziando le caratteristiche proprie del contratto di prestazione sportiva calcistica. I punti su cui si focalizzerà l’attenzione della trattazione sono certamente gli elementi essenziali del contratto, la durata, il deposito presso la Federazione Nazionale e la relativa approvazione, i diritti e gli obblighi reciproci tra le parti che la stipulazione di esso comporta, i requisiti soggettivi che le parti devono possedere, i profili di invalidità e la cessione, temporanea o a titolo definitivo, del contratto. Si mostreranno le norme specifiche che regolano il rapporto tra la società e il calciatore dettate oltre che dalla legge 91/81 anche dall’ Accordo Collettivo tra i rappresentanti delle Società Sportive e dei calciatori e dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente norme predisposte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltataFIGC). I rischi specifici dell’ambiente Saranno trattati, poi, nel dettaglio, gli aspetti economici, sportivi e giuridici che legano il calciatore al club presso cui è tesserato, mettendo in evidenza gli istituti caratteristici che lo distinguono da un normale rapporto di lavoro. Si illustrerà poi il metodo di risoluzione delle controversie nascenti dal rapporto contrattuale di lavoro tra le società sportive professionistiche ed i calciatori, consistente nel ricorso all’ arbitrato irrituale sportivo. Nell’ analisi di tale istituto si metteranno in luce le figure degli arbitri, i requisiti che gli stessi devono rispettare per poter decidere sulla controversia, le modalità della loro nomina e gli iter procedimentali che si sviluppano dal ricorso all’Arbitrato su istanza di parte fino all’ emissione del Lodo. Il lavorò verterà, ancora, sull’analisi del Regolamento Fifa sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, soffermandosi in particolar modo sull’ Art. 17, che definisce le conseguenze derivanti dalla risoluzione senza giusta causa del contratto di lavoro calcistico. Per meglio comprendere la portata di questa norma, infine, si approfondiranno tre case studies: il caso Webster, il caso Matuzalem ed il caso De Sanctis, nei quali si è fatto appello proprio all’art.17 del Regolamento Fifa per sciogliere i rapporti contrattuali tra i calciatori citati e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatesocietà calcistiche d’ appartenenza.

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Introduzione. Il Parlamento europeo ha dichiarato il 2014 “l’Anno europeo per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare”. Conciliazione è un lemma che comincia ad essere introdotto nei documenti ufficiali dell’Unione europea agli inizi degli anni Novanta e rispecchia la volontà di predisporre direttive, raccomandazioni, suggerimenti ai vari Paesi affinché adottino misure in grado di salvaguardare la possibilità di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa. Gli obiettivi prefissati erano e rimangono: aumentare la consapevolezza delle politiche di conciliazione in Europa e negli Stati membri; sollecitare gli sforzi ed ottenere un nuovo impegno politico per rispondere agli attuali problemi che interessano le famiglie (problemi in particolare connessi alla crisi economica e sociale); catalizzare l’attenzione e diffondere buone pratiche relative alle politiche di conciliazione vita privata-­‐lavoro fra gli Stati membri; promuovere politiche family friendly e la loro conseguente implementazione. I diversi bisogni che emergono dai ritmi frenetici della quotidianità discendono da necessità complesse e socialmente molto rilevanti: l’insieme degli interventi pensati per riequilibrare questi valori contrapposti hanno lo scopo di migliorare il benessere, agendo nella prospettiva di includere tutti i soggetti coinvolti. Le misure volte a ristabilire un corretto equilibrio e bilanciamento tra vita e lavoro sono proprio gli strumenti che per eccellenza comportano una miglior organizzazione dei tempi a beneficio dei lavoratori, consentendo nel contempo di innalzarne il livello produttivo. La logica che prevale in queste positive iniziative è, infatti, quella win-­‐win, a vantaggio di entrambe le parti. Attuare azioni favorevoli alla conciliazione significa adottare politiche che concretamente intervengano a ristabilire un corretto equilibrio dei propri impegni, favorendo la giusta partecipazione di uomini e donne al mercato del lavoro ed assecondando la ridistribuzione paritaria nelle incombenze familiari. La presente ricerca si è prefissata l’obiettivo di analizzare analiticamente gli strumenti predisposti dagli ordinamenti europei, ed in particolare modo dall’Italia. In questa sezione dettaglio il lavoro è stato suddiviso in diverse parti e strutturato con la metodologia dell’analisi comparata, che ha lo scopo di evidenziare le differenze sostanziali e le rispettive criticità, rilevando nel contempo quanto il tema sia sentito con sempre più valore e peso sia dai lavoratori che dai datori di lavoro. Si è ritenuto di impostare l’analisi secondo uno schema che partisse da un approccio teorico per poi esaminarlo attraverso esperienze pratiche di misure attuate da diverse aziende pubbliche e private sia italiane che europee. Nella prima parte si è ritenuto doveroso fornire una breve introduzione storica nonché approfondire il concetto di conciliazione: la donna ha nel tempo conquistato la sua indipendenza economica affermandosi anche nel mondo lavorativo, sovvertendo in tal mondo la realtà ad essa circostante. Questa evoluzione e l’affermazione del documentomodello dual career hanno progressivamente aperto spazi per una rinnovata messa a fuoco del tema sulla conciliazione tra vita privata e lavorativa. Promuovere interventi in tale materia significa quindi adottare politiche che concretamente intervengano a ristabilire un concreto equilibrio e favorire la corretta partecipazione di uomini e donne al mercato del lavoro, così come previsto dall’artassecondando la ridistribuzione paritaria nelle incombenze familiari. 26 comma 3-ter del D.LgsSuccessivamente si è approfondito il tema, analizzando nel dettaglio i singoli strumenti efficaci e utili per arrivare ad un migliore work-­‐life balance, riportando anche esempi concreti attuati da aziende dell’Unione europea. 81/08 e s.m.i.Si sono esaminati i vari strumenti di conciliazione, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo suddividendoli in strumenti che riducono o articolano diversamente il tempo di lavoro (part-­‐time, telelavoro, job sharing, banca delle ore e così via); strumenti rivolti alla gestione del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoretempo familiare (congedi parentali, derivanti strutture e servizi per l’assistenza all’infanzia e alla vecchiaia); strumenti che riorganizzano il tempo sociale. Intervenire concretamente a ristabilire un corretto equilibrio dei propri impegni attraverso le leve della flessibilità oraria, della concessione di servizi per la conciliazione (soprattutto in periodi particolarmente critici come l’arrivo in famiglia di un bambino), della sensibilizzazione e della formazione su questi temi, va a diretto beneficio della performance lavorativa consentendo ai collaboratori di mantenere alto il livello sia in ambito lavorativo che personale. Sempre riguardo a questo aspetto, tesi fondamentale che emerge dall’elaborato è che la conciliazione (anche e soprattutto condivisa) ed il sostegno alla genitorialità non possano prescindere dalla creazione di misure specifiche e dirette che portino alla valorizzazione dei diritti ma anche dei carichi di cura dei genitori lavoratori.1 Nella parte conclusiva ha trovato spazio l’esposizione delle buone pratiche di aziende che hanno già attuato misure di conciliazione al loro interno a beneficio dei propri dipendenti. Si è ritenuto utile elencare nel dettaglio i singoli interventi messi in atto da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (aziende pubbliche e private presenti sul territorio nazionale, dedicando anche uno spazio specifico a quelle della Regione Friuli Venezia-­‐Giulia. Bisogna quindi riconoscere che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di l’argomento sulla conciliazione esige un diverso ragionamento sui confini tra lavoro e le relative misure vita, tra interessi economici e sociali, tra società e politica e sprona a riflettere in maniera più approfondita sulla mobilità e plasmabilità dei rispettivi confini.2 Il presente elaborato, partendo dal suddetto panorama aggiornato anche se non esaustivo, intende offrire un punto di prevenzione partenza o perlomeno degli spunti per discutere sull’efficacia delle politiche diffuse per la conciliazione e protezione sono stati individuati nella Sezione IIdi conseguenza predisporre ed elaborare progressi ed incrementi in tale prospettiva. Nella presente Sezione Agli albori dell’integrazione europea, lo sviluppo delle politiche sociali non sono contemplati i rischi propri è una priorità: l’obiettivo principale della Comunità risulta infatti la creazione di un grande mercato unificato, fondato sulla concorrenza.3 In particolare si ritiene superflua l’introduzione di norme specifiche poiché, con un approccio quasi fideistico, si confida che il miglioramento delle attività dell'Appaltatore medesimocondizioni sociali e lavorative verrà di conseguenza, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, con un determinato itinerario di entrata e uscitaarmonizzazione del progresso dei vari sistemi nazionali4. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare In virtù della fiducia e/o ridurre i cosiddetti speranza sia nel mercato libero che nel rischi interferenti” laissez-­‐faire”, la legislazione risulta di fatto ancillare e gli eventuali dispositivi per molti anni rivestirà unicamente una funzione di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione supporto. Attualmente lo studio delle tecniche di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione regolazione delle politiche sociali sviluppatesi a dispetto dell’iniziale inerzia dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonolegislatori, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate costituisce un topos nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.dibattito dottrinale

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Samples: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa

Introduzione. In questa sezione Formulare e applicare teorie, manuali e linee guida per la Contrattazione di Genere è una sfida sempre, ma lo è specialmente ora, in questo difficile momento segnato dalle conseguenze della crisi economica. Se i dati del documentomercato del lavoro di alcuni mesi fa segnalavano una minore esposizione delle donne al rischio di perdere il lavoro, così come previsto dall’artoggi i tassi di occupazione e di disoccupazione mostrano che le donne sono state toccate da licenziamenti, mobilità, cassa integrazione al pari degli uomini. 26 comma 3-ter Cresce la disoccupazione femminile e si riduce il tasso di attività, un pericoloso segnale di scoraggiamento che fa temere un ulteriore peggioramento della partecipazione delle donne al mercato del D.Lgslavoro. 81/08 Contrattare nelle imprese condizioni di parità tra donne e s.m.i.uomini nel lavoro e nei percorsi di carriera, vengono individuati i possibili rischi interferentiintrodurre strumenti nuovi di conciliazione tra vita personale e professionale, derivanti da sovrapposizioni richiede un clima di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (cooperazione tra imprese e sindacati che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente non è facile realizzare quando sono in gioco posti di lavoro e aumentano le relative misure sollecitazioni ad accrescere la produttività anche in deroga a precedenti accordi. È infatti necessario ricordare che, seppur i contratti nazionali richiamino i principi di prevenzione pari opportunità, la loro reale integrazione negli accordi e protezione sono stati individuati nella Sezione IIla conseguente applicazione dipende molto dalla disponibilità della singola impresa e dalla sensibilità e determinazione delle rappresentanze sindacali aziendali su questi temi. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoLa contrattazione di secondo livello, in tal senso, rappresenta il luogo idoneo ad affrontare temi quali: la presenza equilibrata in organico e nelle posizioni apicali di donne e uomini, il quale faràloro sviluppo professionale, altresì, osservare al proprio personale il divieto la conciliazione dei tempi di accedere ad impianti, reparti vita e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro e offre al sindacato e alle imprese la possibilità di affrontare dinamiche aziendali, territoriali e di settore complesse. Da una recente ricerca sull’attuazione delle politiche di genere e degli effetti della contrattazione di secondo livello nelle imprese italiane emerge che di contrattazione in azienda se ne fa poca e che tra i temi oggetto dell’appaltodi contrattazione le pari opportunità hanno una posizione del tutto marginale. Eppure numerose esperienze realizzate negli anni passati in Italia e negli altri paesi europei, sui rischi specifici anche su sollecitazione delle aree interessate autorità comunitarie, mostrano che è possibile vincere la sfida della competitività valorizzando appieno le competenze di donne e di uomini e dando a tutti/e la possibilità di coniugare impegno e senso di responsabilità sul posto di lavoro con una buona qualità della vita familiare. I passi della contrattazione di secondo livello proposti dal presente manuale accompagnano impresa e sindacato in un percorso che parte dall’osservazione dell’esistente e dalle lavorazioniesigenze espresse da lavoratori/trici e direzione aziendale, per sviluppare in modo creativo e personalizzato iniziative di pari opportunità e di conciliazione, radicando saldamente le proposte nella realtà economico-territoriale- sociale dell’impresa. Ciò Il dialogo, inoltre, con il contesto e le reti locali può rivelarsi determinante e dare vita a quello che viene definito “l’ecosistema della conciliazione”. La contrattazione di genere diventa dunque stimolo e metodo per avviare un processo di innovazione dell’organizzazione aziendale e del rapporto tra impresa e territorio che, nel riconoscere alle donne il diritto di lavorare e di realizzare obiettivi professionali e personali, può tradursi in occasione di rilancio e di sviluppo economico. Il DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5 - “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al fine principio delle pari opportunità e della parità di avere una più ampia visione trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego” - all’art. 50-bis affida un importante compito ai contratti collettivi di lavoro: la prevenzione ed il fronteggiamento delle caratteristiche dei luoghidiscriminazioni attraverso l’utilizzo di misure specifiche, delle attività ivi svolte di codici di condotta, di linee guida e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.buone prassi:

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Introduzione. In questa sezione del documentoLa dinamica retributiva, così come previsto dall’artper la parte fissata dalla contrattazione nazionale di categoria, può essere analizzata sulla base delle informazioni prodotte dall’indagine dell’Istat sulle retribuzioni contrattuali, le quali danno luogo a due tipi di statistiche: gli indici mensili e gli importi annui di competenza. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo I numeri indice mensili delle retribuzioni contrattuali1 misurano la dinamica delle retribuzioni tabellari previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro attribuibili agli occupati a tempo pieno (retribuzioni pro capite).2 Essi fanno riferimento ad un collettivo di lavoratori costante e caratterizzato da una composizione fissa per qualifica e per livello di inquadramento contrattuale e sono calcolati considerando tutte le voci retributive aventi carattere generale e continuativo definite nei contratti nazionali, comprese le mensilità aggiuntive e le altre erogazioni corrisposte soltanto in alcuni periodi dell’anno; per definizione escludono, invece, arretrati e una tantum. Nel caso di aumenti fissati retroattivamente (situazione più diffusa all’interno del committente dalle lavorazioni dell’appaltatorepubblico impiego), derivanti da modalità l’indice non segue l’evoluzione della retribuzione di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente competenza ma riflette, invece, l’andamento effettivo della retribuzione contrattuale al momento dell’applicazione del nuovo accordo. I numeri indice delle retribuzioni contrattuali, pur fornendo una puntuale informazione mensile sulla dinamica di prezzo delle retribuzioni tabellari stabilite dalla contrattazione nazionale, non consentono di confrontare i livelli delle retribuzioni fissate dai diversi contratti nazionali. In primo luogo, tali confronti devono essere effettuati su valori assoluti e non su indici, che misurano la dinamica e non i livelli degli aggregati. In secondo luogo, per essere significativi i confronti debbono essere effettuati su di un orizzonte temporale più ampio di quello mensile, troppo influenzato dalla specifica tempistica della contrattazione. In terzo luogo, il confronto non può prescindere dagli eventuali importi previsti dai contratti nazionali a titolo di una tantum né dagli arretrati corrisposti a copertura dei periodi pregressi di decorrenza dei nuovi contratti che, per definizione, non sono compresi nei valori tabellari (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatamonitorati dall’indice mensile delle retribuzioni contrattuali). I rischi specifici dell’ambiente Per effettuare confronti intersettoriali più approfonditi e fornire un’informazione sull’intero ammontare delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro categoria, l’Istat produce pertanto un ulteriore indicatore, a carattere strutturale: la retribuzione contrattuale annua di competenza. Questo secondo indice quantifica, sulla base dei contratti nazionali, specifiche poste non considerate dall’indagine mensile e le relative misure attribuisce ai corrispondenti periodi di prevenzione competenza. La metodologia di stima della retribuzione contrattuale annua di competenza opera nel modo seguente: • ridistribuisce gli importi delle erogazioni una tantum nei corrispettivi mesi di vacanza contrattuale; • assegna gli importi degli arretrati ai mesi e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione agli anni di competenza; • effettua il ricalcolo degli importi delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi erogati non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento mensilmente (ad eccezione esempio la tredicesima) sulla base delle nuove misure tabellari previste dai contratti rinnovati. Queste operazioni concorrono alla definizione degli importi di quelli propri dell’attività dell’appaltatorecompetenza per ciascun livello di inquadramento rilevato in occasione della definizione della base dell’indice delle retribuzioni contrattuali; tali importi vengono aggregati secondo la stessa struttura occupazionale (tenuta costante e corrispondente ai valori della base dell’indice) consentendo, quindi, di valutare gli aumenti al netto degli effetti dovuti a mutamenti nella struttura dell’occupazione per qualifica, livello di inquadramento, regime orario (full-time, part-time), anzianità, malattia, conflitti, eccetera. Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella Gli importi della retribuzione annua di competenza sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali soggetti annualmente a revisioni, dovute alla stipula di contratti che prevedono arretrati di competenza degli anni precedenti. I valori delle retribuzioni annue di competenza presentati nelle tavole della pubblicazione sono a cura di: Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e non quelli necessari Xxxx Xxxxx. Le procedure informatiche per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 elaborazioni sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatestate sviluppate da Xxxxxxx Xxxxxxx.

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Introduzione. In questa sezione del documentoLa trattazione si prefigge di analizzare il contratto calcistico professionistico, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni strumento negoziale per lo sviluppo di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo un rapporto di lavoro intercorrente fra il calciatore professionista e la società calcistica. Verrà data una particolare attenzione ai profili retributivi fissi e variabili, laddove questi ultimi stanno diventando sempre più una realtà con la quale diversificare il corrispettivo da versare all’atleta per le sue prestazioni. L’interesse per l’ argomento che mi appresto a sviluppare è nato dalla considerazione degli effetti che la grave crisi economico-finanziaria globale ha provocato nel mondo calcistico, di gran lunga basato sulla componente monetaria. Infatti le società calcistiche, anche le più facoltose, stanno sempre più di frequente proponendo ai calciatori professionisti la sottoscrizione di contratti all’interno dei quali la componente variabile del committente dalle lavorazioni dell’appaltatorecorrispettivo è subordinata all’avverarsi o meno di condizioni legate ad elementi come il numero di presenze, derivanti le reti segnate e gli assist effettuati. La ratio di un accordo negoziale così formulato è, evidentemente, quello di effettuare, in tempi economicamente complessi, un investimento - per così dire - più cautelato, ossia un investimento che, sulla base dei risultati individuali (ma anche di squadra) raggiunti (laddove pattuiti), possa comportare per la società un risparmio economico che invece verrebbe vanificato nel caso di un oneroso ingaggio, tout court, da modalità dover pagare ad un atleta che non abbia rispettato le aspettative, nè concorso al raggiungimento di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (determinati obiettivi. Tale argomento verrà trattato anche in chiave comparatistica, attraverso un confronto con i paesi di Inghilterra, Spagna e Francia e si avrà modo di vedere le più significative pronunce giurisprudenziali che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)hanno avuto ad oggetto il tema della retribuzione fissa e variabile. I rischi specifici dell’ambiente Prima di affrontare questo argomento, però, si vedrà la disciplina del rapporto di lavoro calcistico e le relative misure di prevenzione si effettuerà un’ analisi della disciplina civilistica del contratto calcistico, la quale ha visto una svolta epocale nella legge 23 marzo 1981, n. 91, che ha fornito delle certezze giuridiche e protezione sono stati individuati nella Sezione IIdelle tutele ben precise allo sport professionistico. Nella presente Sezione non sono contemplati Della stessa norma verranno visti i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti profili controversi e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e si farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo riferimento ai lavori modificatori che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistentinei mesi correnti stanno vedendo la luce. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre esigenze di completezza, la trattazione verterà anche sul fenomeno dei trasferimenti e delle cessioni di calciatori (anche in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” chiave internazionale), che proprio del contratto è un passaggio ulteriore del rapporto fra calciatore e gli eventuali dispositivi società. A conclusione della trattazione, sarà possibile apprendere in via diretta alcuni aspetti delle tematiche analizzate, attraverso una serie di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateinterviste a figure illustri del panorama giuridico-calcistico.

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Introduzione. In La natura giuridica dell’accertamento con adesione ha costituito, e costituisce tutt’ora, una querelle non priva di interesse in virtù degli effetti che si riverberano sui concordati da redigere. Il rinnovato interesse verso questa sezione particolare tematica è dovuto al mutato quadro in cui si inserisce il rapporto tra cittadino-contribuente ed Amministrazione finanziaria progressivamente orientato ad una posizione di parità sostanziale, in cui assumono un più ampio rilievo gli spazi di democrazia del documentonuovo ordine sociale. Di conseguenza gli stessi interessi pubblici devono essere valutati nell’ottica di un ordinamento non più autoritario ma democratico, così senza, per questo, confondere parità con eguaglianza52. Se queste sono le premesse, ne discende, come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.logica conseguenza, vengono individuati i possibili rischi interferentiun modello di azione amministrativa che va sposando sempre più criteri consensuali a discapito dei tradizionali principi autoritativi, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversisuperando, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoin tal modo, il quale faràpregiudizio secondo cui la garanzia di correttezza della Pubblica Amministrazione sia inscindibilmente legata all’idea di autorità53. In questo quadro, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito è evidente l’eclissi dell’unilateralità dell’agire della Pubblica Amministrazione, si ripresenta il lavoroquesito relativo alla natura giuridica del concordato fiscale, e farà rispettareovvero del cd. accertamento con adesione. Sul punto la dottrina aveva assunto una posizione fortemente dicotomica, ove venga prescrittoconsiderando l’atto in esame: – un atto unilaterale della P.A.54 – un contratto di transazione o, secondo altra versione, un determinato itinerario negozio giuridico atipico di entrata e uscitaaccertamento. Si riporta Alla luce di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appaltotali posizioni la dottrina maggioritaria considerava l’atto di adesione come un “atto unilaterale di imposizione, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenticaratterizzato dall’adesione del contribuente alla quantificazione dell’imponibile operata dall’ufficio impositore” e gli eventuali dispositivi non una transazione o “un contratto tout court, versandosi in materia estranea all’autonomia privata e quindi alle obbligazioni di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento diritto (ad eccezione privato) comune”55. Rispetto a tale atto era 52 Il principio di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati eguaglianza nel contesto attuale è diretto non tanto verso l’uniformità, quanto, piuttosto, verso la differenziazione, la sola in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 grado di garantire quella reale parità di situazioni giuridiche altrimenti “appiattite” sotto il peso della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateomogeneità.

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Introduzione. Con il termine anatocismo si indica il fenomeno giuridico-­‐contabile in base al quale gli interessi c.d. primari, decorrenti su un debito pecuniario, producono a loro volta interessi. Storicamente, nel nostro sistema giuridico, tale istituto è stato oggetto di numerosi interventi, sia normativi che giurisprudenziali, diretti per un verso, a prevenire il pericolo di fenomeni usurari e così proteggere il consumatore-­‐cliente dal rischio di incontrollati aggravamenti degli impegni economici assunti e, per altro verso, diretti ad ammettere l’anatocismo, in considerazione del notevole vantaggio per gli istituti di credito. L'applicazione degli interessi sugli interessi scaduti comporta un innalzamento effettivo del tasso nominale, tanto più elevato quanto più ravvicinati tra loro sono i "periodi" di capitalizzazione presi in considerazione. La normativa codicistica pone il generale divieto di anatocismo, ammettendolo solo a determinate condizioni e con salvezza degli "usi contrari". In questa sezione del documento, così come previsto relazione ai contratti di conto corrente bancario si è discusso circa l’esistenza di un “uso normativo contrario” capace di derogare alla disciplina dettata dall’art. 26 comma 3-ter 1283 c.c. La deroga ai criteri fissati dall’art. 1283 c.c. e la disparità di conteggio degli interessi sulla base dell’asserita esistenza di un uso normativo sulla capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, sono state inizialmente ritenute legittime dalla giurisprudenza. La Cassazione ha poi mutato radicalmente indirizzo con due sentenze epocali del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.1999 nelle quali è stata affermata la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni poiché essa si fonda su di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali mero uso negoziale e non quelli necessari su una vera e propria norma consuetudinaria, oltre ad intervenire in un momento antecedente alla scadenza degli interessi. L’attenzione si è quindi spostata sul fronte della ripetibilità degli interessi illegittimamente percepiti dalle banche ed ha aperto un vasto fronte per lo svolgimento le associazioni dei consumatori. Il fenomeno non riceve negli ordinamenti dei principali paesi europei la stessa attenzione riservata in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. Italia. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatetali paesi l’anatocismo è ammesso dalla prassi bancaria non senza correttivi a tutela del cliente/contraente debole.

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Introduzione. L’acquisizione di forniture nel settore sanitario (pub- blico e privato) richiede processi valutativi in grado di individuare e programmare tutti i singoli elemen- ti delle diverse fasi del processo di approvvigiona- mento, dall’analisi del bisogno, all’acquisto (gara d’ap- palto se sanità pubblica), alla gestione del contratto. La capacità di valutare il processo correttamente è tanto più importante quanto maggiore è l’impatto della fornitura sulla salute, sulle condizioni del pa- ziente, sulla sua qualità della vita e sulle condizioni di lavoro degli operatori che contribuiscono singo- larmente, o in equipe, all’erogazione dell’assistenza, diagnosi e cura. L’individuazione nella fornitura di beni di criteri oggettivi “di servizio”, che consentano di verificare e scegliere in modo imparziale, è la con- dizione sostanziale su cui si fonda l’intero concetto di Health Technology Assessment1. In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni sintesi occor- re essere nelle condizioni di valutare il potenzia- le intervento di più attività svolte combinazioni di fattori ri- tenuti rilevanti che insieme al prezzo di ac- quisto possono dare output ed outcome dif- ferenti e dare luogo a più alternative possibi- li. La bontà di tali alternative dipende dalla loro intro- duzione nei percorsi organizzativi (per esempio i per- corsi assistenziali, i protocolli diagnostici, o di ero- gazione di servizi complessi come la ristorazione) del- le AO o ASL o ASP di riferimento. Prendendo le mosse da operatori queste considerazioni, que- sto documento si prefigge l’obiettivo di appaltatori diversifornire delle Linee d’indirizzo relative alla definizione della strut- tura dei capitolati di gara alla luce della Direttiva 2014/24/EU, immessi pubblicata sulla Gazzetta Europea il 28 marzo 2014 ed attualmente in attesa di essere rece- pita in Italia nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)diritto nazionale2. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoIn generale, il quale faràBoard di esperti appositamente costi- tuito, altresìha elaborato approfondimenti tecnici sulla ma- teria delle gare prezzo/qualità e sugli ipotetici svi- luppi che questo nuovo concetto potrebbe avere nel settore farmaceutico. Esso si è avvalso delle compe- tenze tecniche dei suoi membri e delle esperienze già maturate in tal senso, osservare al proprio personale il divieto in particolare di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi quella di re- cente presentata nel settore dei Medical Devices da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento parte della Federazione delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte Associazioni Regiona- li degli Economi e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti Provveditori della Sanità (F.A.R.E.) sulle rischi interferentiLinee di indirizzoe gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.3 volte a declinare il

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Introduzione. Gli ultimi trent’anni hanno visto un intenso dibattito internazionale sui temi etici inerenti il progresso delle cure mediche nei trattamenti sanitari, dalle problematiche di inizio e fine vita al rispetto dei diritti umani. Particolare importanza a questo riguardo ha assunto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che ha ridefinito i concetti di malattia e disabilità come problemi riguardanti il rapporto dell’individuo con l’ambiente. In questa sezione prospettiva gli articoli che vanno dal 14 al 17 (Libertà e sicurezza personale; Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti; Protezione dell’integrità della persona) pongono un onere particolare sulle istituzioni sanitarie: quello di predisporre e organizzare ambienti di cura ed assistenza che siano pensati per garantire tali diritti. Anche il tema della contenzione, ma non solo, deve quindi essere primariamente posto in tale ottica. Esso riguarda diversi ambiti clinico-assistenziali con peculiarità proprie, ma che per le esigenze di questo documento sono trattati in prima istanza congiuntamente. Ai fini di un corretto inquadramento del documentotema della contenzione, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 prima ancora di affrontare la tematica dei comportamenti professionali, è fondamentale assicurarsi che gli ambienti di cura ed assistenza abbiano i requisiti per rispettare e s.m.i.promuovere i diritti sopra esposti e siano dotati di meccanismi volti al miglioramento anche attraverso una maggiore attenzione alle modalità di erogazione delle cure, vengono individuati i possibili rischi interferentialla flessibilità organizzativa, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversialla personalizzazione e all’organizzazione dell’ambiente, immessi nel luogo con gruppi di lavoro interni per l’audit permanente sulle contenzioni. È dunque possibile e auspicabile sviluppare strumenti concreti atti a valutare in ogni dato momento quanto un setting assistenziale sia orientato al rispetto di questi diritti, in modo da poter perseguire gli obiettivi di qualità etica e tecnica più ambiziosi. In linea generale per contenzione s’intende quell’atto che, attraverso l’uso di mezzi (fisici, meccanici, ambientali, farmacologici) limita i movimenti volontari di tutto o di una parte del committente dalle lavorazioni dell’appaltatorecorpo della persona assistita. La contenzione meccanica costituisce una limitazione della libertà di movimento della persona mediante l’applicazione diretta al corpo di mezzi meccanici (fasce, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatacinture, corpetti, ecc.). I rischi specifici dell’ambiente L’utilizzo di lavoro tale pratica, limitativa della libertà individuale e le relative misure potenzialmente lesiva dell’integrità fisica e psichica della persona, va rigorosamente documentato e monitorato con l’obiettivo di prevenzione un suo progressivo superamento. La contenzione farmacologica consiste invece nella somministrazione di farmaci (in genere tranquillanti o sedativi) di dubbia appropriatezza che modificano il comportamento limitando o annullando la capacità motoria e protezione sono stati individuati nella Sezione IId’interazione dell’individuo, allo scopo di ottenere una sedazione e agevolare interventi assistenziali senza produrre valore aggiunto per la per la persona assistita. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto La somministrazione di accedere ad impianti, reparti farmaci utilizzata a scopo preventivo per limitare la libertà di movimento e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, l’integrità fisica e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatepsichica si configura come pertanto come contenzione farmacologica.

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Introduzione. In questa sezione Il Contratto di fiume/paesaggio del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente medio Xxxxxx (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito CdfP) è il “punto di approdo” di una tabella riepilogativa serie di progetti di tutela, valorizzazione e riqualificazione del fiume, promossi dagli enti locali a partire dal 1986 e in particolare del percorso di progettazione partecipata qui descritto. La valle del Xxxxxx è infatti un territorio ricco di natura, cultura e colture da valorizzare1, ma anche delle principali problematiche e contraddizioni che accomunano gran parte dei rischi interferenti correlati allo svolgimento corsi d’acqua padani, specialmente nelle aree di conoide maggiormente urbanizzate: - Presenza di estese aree urbanizzate ed insediamenti produttivi dismessi in prossimità del fiume; - Erosione dell’alveo dovuta all’attività estrattiva e alle opere idrauliche (briglie, difese spondali, ecc.), con conseguente abbassamento delle attività previste falde acquifere; - Esondazioni periodiche sempre più frequenti e dannose, con conseguenti difficoltà economiche a mantenere in efficienza le opere idrauliche e a riparare i danni delle piene; - Difficoltà a mantenere il deflusso minimo vitale e una buona qualità delle acque nella stagione secca a causa delle captazioni eccessive, con conseguente perdita di biodiversità e, per contro, un’eccessiva presenza di fauna selvatica nociva per le colture, veicolata dal contratto d’appaltofiume da monte a valle; Il progetto che ha dato vita al CdfP (finanziato da tre Comuni, nelle diverse sedi Provincia di Modena e aree interessate dai lavoriRegione Xxxxxx Xxxxxxx) nasce come percorso di progettazione partecipata per la definizione di un parco fluviale periurbano, fatto salvo in occasione della ristrutturazione urbanistica di una vasta area industriale abbandonata lungo il fiume (ex fabbrica SIPE – Nobel); in corso d’opera, però, si estende ad un’area molto più ampia2 nella consapevolezza che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiarioi problemi sopraelencati, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appaltoper essere risolti, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali affrontati con un approccio eco-sistemico, coinvolgendo necessariamente molteplici scale e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatesettori disciplinari diversi3.

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Introduzione. In questa sezione Negli ultimi anni l'attenzione di molti economisti si è indirizzata sull'importanza dell'accumulazione di competenze (skills) da parte dei lavoratori, considerando tali investimenti come una delle principali fonti di crescita per le economie industrializzate. Al pari dell'importanza dell’istruzione, quella dell’accumulazione di competenze del documentotipo on-the-job training diventa più rilevante quando i sempre più complessi investimenti delle imprese in nuove tecnologie e nuovi assetti organizzativi richiedono continui aggiornamenti delle conoscenze e della professionalità della forza lavoro. Recentemente, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 inoltre, lo sviluppo e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni la forte diffusione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo rapporti di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti in forme atipiche e temporanee hanno indirizzato l’attenzione dei policy makers verso una questione di particolare rilevanza e cioè quella dell’effettiva possibilità di incentivare la formazione e l’accumulazione di nuove competenze da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente parte dei dipendenti in un contesto in cui la natura più precaria dei rapporti di lavoro e le relative misure potrebbe porsi in conflitto con tali obiettivi di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione IIpolitica del lavoro. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoSebbene l'interesse teorico per tali questioni si spinga molto più indietro nel tempo1, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto paradigma di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario riferimento è costituito senz'altro dalla teoria del capitale umano che si è sviluppata a partire dal lavoro seminale di entrata e uscitaXxxxxx [1964]. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati Xxxxxx individua una distinzione cruciale tra gli investimenti in capitale umano generico e specifico intendendo con i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2primi quelle forme di accumulazione di competenze che mantengono il loro valore con più datori di lavoro, mentre con i secondi gli investimenti in formazione on-the-job che sono specifici per la singola impresa presso cui si lavora e che quindi hanno valore soltanto con essa. Con riferimento agli investimenti generici Xxxxxx dimostra come in mercati del lavoro perfettamente competitivi i lavoratori abbiano sempre gli adeguati incentivi ad investire in capitale umano dal momento che sono sempre in grado di appropriarsi interamente dell'incremento di produttività derivante dall'investimento2. In altri termini, se i lavoratori hanno le risorse finanziarie (di tasca propria, ricorrendo ai mercati creditizi oppure accettando di lavorare ad un salario più basso per il periodo di addestramento) per acquistare la propria formazione sul lavoro, l’investimento relativo si realizzerà sempre in misura efficiente nel caso assuma le caratteristiche della formazione generica. Più di recente il risultato di Xxxxxx è stato posto fortemente in discussione dalla letteratura che affronta la questione dell'investimento in general training dei lavoratori abbandonando l'ipotesi di mercati del lavoro perfettamente competitivi (Xxxxxxxx e Xxxxxxx [1999]). La presenza di imperfezioni del mercato del lavoro, specie nella tabella 2 quelli integrativiforma di costi di switching, eventualmente presenti di turnover e di ricerca (search costs), rende difficile e costoso per un lavoratore trovare una nuova impresa in alcune delle sedi suindicate.caso di rottura del rapporto di impiego con la precedente così come impedisce all’impresa di sostituire in tempi brevi e senza costo un lavoratore. I costi connessi con la sostituzione del vecchio partner e la ricerca di uno nuovo determinano una rendita connessa al proseguimento del vecchio rapporto di impiego che si ripartisce tra le parti tramite un processo di contrattazione. In tali condizioni, anche quando la

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Introduzione. In questa sezione del documentoIl protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l’accoglienza e l’inserimento degli alunni BES in funzione delle situazioni individuali, così come previsto dall’art. 26 comma 3dei livelli socio-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.culturali, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da delle modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate. Secondo l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che comportino pericoli aggiuntivi fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata. La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e le relative misure di prevenzione personalizzatarisposta.” La stessa direttiva delinea e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoprecisa la strategia inclusiva della scuola italiana, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei luoghiBisogni Educativi Speciali (BES), delle attività ivi svolte comprendente: alunni disabili (tutelati dalla Legge104/1992); alunni con disturbi evolutivi specifici, tracui disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati)(tutelati dalla legge 170/2010) alunni con deficit nell’area dellinguaggio alunni con deficit nelle abilità nonverbali altre problematichesevere alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare dell’iperattività(ADHD) alunni con funzionamento cognitivolimite alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/oculturale alunni stranieri non alfabetizzati o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e senza adeguataalfabetizzazione La Direttiva estende pertanto a tutti gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati studenti in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonodifficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicaterichiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

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Introduzione. In questa sezione Il confronto tra il modello Percorso Nascita per la gestione della gravidanza a basso rischio deliberato presso l’APSS di Trento e i risultati dell’analisi della letteratura scientifica si pone l’obiettivo di verificare la congruenza del documentopercorso realmente sviluppato e implementato all’interno della PAT con i dati “evidence based” provenienti dalla letteratura scientifica. I dati “evidence based” costituiscono l’ideale a cui tendere dal punto di vista della miglior pratica clinica in favore dell’assistenza della donna con gravidanza fisiologica. Sono da intendersi “evidence based” tutti i dati provenienti dalla letteratura primaria e secondaria nonché tutti quelli provenienti dalle linee guida e dai percorsi assistenziali per il trattamento di una determinata condizione di salute. Per questo motivo, così come previsto dall’artpoiché il primo elemento del confronto è rappresentato da un percorso, si è ritenuta necessaria, in addizione alla consultazione dei dati provenienti dalla revisione sistematica della letteratura scientifica, la consultazione di tutte le linee guida nazionali e internazionali esistenti ad oggi1 sull’assistenza della donna con gravidanza fisiologica, incluse le “Linee Guida sulla Gravidanza Fisiologica” del Ministero della Salute e Sistema Nazionale Linee Guida, Istituto Superiore di Sanità, 2011 che hanno ispirato il PN di Trento. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 Le Linee Guida sono "raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere medici e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi pazienti nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da decidere le modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche" (che comportino pericoli aggiuntivi Evidence. GIMBE, 2008). Le Linee Guida formulano raccomandazioni basate sulle prove scientifiche, infatti sono anche definite come “evidence based”, rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatauna vasta gamma di argomenti quali: prevenzione e gestione di condizioni specifiche alla pianificazione di servizi e interventi più ampi per migliorare la salute delle comunità. I percorsi di cura costituiscono nel concreto, l’implementazione delle raccomandazioni enunciate all’interno delle Linee Guida. La consultazione delle Linee Guida pertanto ha permesso di inquadrare il percorso “ideale” di assistenza sulla base di quanto contenuto nelle raccomandazioni. Per predisporre le basi del confronto è stato necessario prendere in considerazione il primo elemento del confronto: il PN implementato presso l’APSS della PAT. Ciò ha permesso di avere una visuale delle attività caratterizzanti l’intero percorso di cura. In secondo luogo, la consultazione delle linee guida nazionali e internazionali esistenti sulla gestione della donna con gravidanza fisiologica ha consentito di individuare nelle Linee Guida del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) il “benchmark” per l’assistenza delle donne con gravidanza fisiologica. Sulla base delle raccomandazioni provenienti dal NICE è stato disegnato il percorso ideale di assistenza alla donna con gravidanza fisiologica. La possibilità di avere un percorso reale (APSS) e uno ideale secondo le raccomandazioni del NICE ha consentito di avere due oggetti della stessa natura “percorso reale” e “percorso ideale” e quindi confrontabili tra loro. Sulla base del percorso ideale è stato possibile individuare gli indicatori di processo che costituiscono l’elemento oggettivo utile per il confronto tra i due percorsi. Gli indicatori di processo misurano l’appropriatezza del processo assistenziale in relazione a standard di riferimento: linee guida, percorsi assistenziali. (Evidence. GIMBE,2009) Considerato che non forniscono informazioni sui risultati dell’assistenza (esiti), gli indicatori di processo vengono definiti proxy (sostitutivi), perché potenzialmente in grado di prevedere un miglioramento degli 1 30/06/2020 (last-update) esiti assistenziali. Tale predittività, definita robustezza, è strettamente correlata alla forza della raccomandazione clinica su cui viene costruito l’indicatore. In altre parole, tanto più robuste sono le evidenze che documentano l’efficacia di un intervento sanitario, più forte sarà la raccomandazione clinica e più robusto il corrispondente indicatore di processo. La robustezza di un indicatore di processo diminuisce parallelamente alla forza della raccomandazione clinica: le raccomandazioni forti (A, B) generano indicatori molto robusti; quelle deboli (C, D) indicatori poco robusti che, in genere, non è opportuno monitorare, tranne se strettamente correlati ad ottimizzazione delle risorse e/o ad aspetti organizzativi. (Evidence. GIMBE,2009). I rischi specifici dell’ambiente Sulla base di lavoro questa ratio, il confronto si è concentrato prendendo in considerazione le raccomandazioni forti (A e le relative misure B) dalle quali è stato possibile, attraverso la consultazione delle linee guida NICE, ottenere un indicatore di prevenzione e protezione processo. Per gli indicatori di processo, sono stati individuati nella Sezione IIraccolti i rispettivi outcome di processo. Nella presente Sezione non Questi ultimi sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò potenzialmente utili al fine di avere individuare una più ampia visione delle caratteristiche relazione con gli outcome della revisione sistematica della letteratura primaria e secondaria. (Xxxxxxx X. et al., 2016; Xxxxxxx X.X. xx al. 2016; XxXxxxxxx H.L. et al. 2016). Il risultato del lavoro è rappresentato dal conteggio di quante attività del PN sono in linea rispetto al totale dei luoghi, delle attività ivi svolte dati “evidence based” disponibili. L’aderenza del PN è rappresentata e dei rischi esistentisintetizzata in percentuale per le macro-fasi che caratterizzano il percorso: “antepartum care” e “puerperio”. Per ciascuna attività sono altresì individuati quanto concerne la macro- fase “intrapartum care”, il confronto con le misure da porre linee guida si è ritenuto non significativo ai fini dell’attività, in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi quanto tale fase non risulta rappresentativa del percorso proposto dall’APSS, poiché la presa in carico della donna nei diversi punti nascita non si differenzia in relazione alla tipologia di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati presa in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 carico della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatefase preparto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica Iss Apss

Introduzione. In questa sezione un lavoro precedente (Checchi e Flabbi 1999) è stato analizzato il fenomeno della contrattazione decentrata a livello aziendale utilizzando un dataset relativo allo stato delle relazioni industriali nelle imprese lombarde sull’arco di un decennio (1986-1995).1 In quella sede, facendo uso dell’analisi fattoriale, si era distinto tra analisi del documentocontesto aziendale (riassunto da tre fattori, così interpretati come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 “imprese dinamiche in ascesa”, “imprese in declino” e s.m.i.“esigenze di flessibilizzazione”) e grado di formalizzazione delle relazioni industriali (riassunto anch’esso in tre fattori, vengono individuati i possibili rischi interferentiribattezzati come “ricerca di modalità consensuali”, derivanti da sovrapposizioni “presenza di più contrapposizione diretta” e “intensa attività svolte da operatori negoziale”) e si erano utilizzati questi fattori per analizzare le determinanti della presenza di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente accordi (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare formali e/o ridurre i cosiddetti informali) in azienda. Tra le conclusioni principali, si era riscontrato come la contrattazione aziendale di tipo formale fosse resa più probabile dalla ricerca di modalità consensuali e da una maggiore dimensione aziendale, mentre quella informale risentisse principalmente del buon andamento aziendale e meno significativamente anche dalla ricerca di modalità consensuali. Tuttavia poiché l’attenzione di quel lavoro era concentrata sulla rischi interferentitecnologia di produzionedi accordi negoziali tra le parti, rimaneva inesplorata una domanda altrettanto cruciale, relativa a quali motivazioni inducano gli agenti negoziali ad incontrarsi e a trattare, indipendentemente dal conseguire poi alla fine accordi più o meno formalizzati. In altri termini, restava irrisolta la questione relativa a quali incentivi rispondesse la contrattazione aziendale. Inoltre, le tecniche sintetiche allora utilizzate non permettevano una facile interpretazione dei ruoli specifici giocati dalle singole variabili.2 Per questo motivo abbiamo ritenuto utile analizzare gli eventuali dispositivi stessi dati in una diversa prospettiva, focalizzata sulla natura del processo di protezione individuali contrattazione. Abbiamo anche fatto uso di strumenti statistici diversi (analisi di variabili latenti, estratte da matrici di correlazione policoriche) per ovviare alle carenze di scarsa interpretabilità dei risultati. Diverso è anche il processo logico seguito per l'identificazione dei fattori latenti che devono potessero essere utilizzati rappresentativi del processo di contrattazione; questi emergono da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione una applicazione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali modellistica Lisrel, che permette di stimare mappe di causazione caratterizzate da relazioni tra variabili osservate e non quelli necessari per osservate (fattori latenti), anziché da analisi fattoriale esplorativa applicata su una bipartizione dell'intera banca dati in due sotto-insieme di variabili rappresentative del contesto aziendale e del grado di formalizzazione. Mentre l'analisi Lisrel ha dei vantaggi in termini di una più chiara e dettagliata interpretabilità dei nessi di causazione diretti ed indiretti tra le variabili in gioco, presenta lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.svantaggio di non poter essere di fatto applicabile su data set di notevoli dimensioni quale quello

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Introduzione. In questa sezione Da qualche anno la firma elettronica è entrata prepotentemente nell’ordinamento italiano e trova sempre più ambiti applicativi nei più svariati aspetti della contrattualistica, dopo che l’Italia infatti ha recepito le Direttive della Comunità Europea in materia, a far data dalla Direttiva 1999/93/CE del documento13 dicembre 1999 pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee1, finalizzata ad armonizzare tutto il territorio europeo su quelle che devono essere le caratteristiche che rendono la firma elettronica sicura e soprattutto attribuibile a un determinato soggetto, in modo tale da far sorgere una obbligazione e/o un diritto in capo al soggetto così come previsto dall’artindividuato. 26 comma 3-ter del D.LgsIl testo principe che regola la firma elettronica è il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche) la cui ultima modifica in ordine di tempo è entrata vigore in data 27 gennaio 20182. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni Tale ultima riforma si compone di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo67 articoli, il quale faràcui intento è quello di procedere a integrare e modificare alcune disposizioni del CAD, altresìin conformità a quanto previsto dalla legge delega, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò anche al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghiaccelerare l’attuazione, delle attività ivi svolte a livello nazionale, dell’agenda digitale europea. L’obiettivo principale è quello di contribuire alla definizione di un quadro normativo idoneo ad abilitare e dei rischi esistentisupportare le azioni di attuazione dell’agenda digitale dotando i cittadini, imprese ed amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale che rappresentano il fulcro della legge delega e del decreto legislativo 179 del 2016. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti Sulla base di quanto previsto dalla normativa europea e di conseguenza dal CAD, si definisce la firma elettronica come rischi interferenti” l’equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono deve essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore)associata stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta e ne attesta con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità. Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate Il documento così sottoscritto assume piena efficacia probatoria”. Andiamo a vedere nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatedettaglio come la firma elettronica opera nell’ambito del territorio italiano.

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Introduzione. In questa sezione Il contratto di rete ha fatto la sua prima comparsa nel panorama legislativo nazionale all’interno dell’art. 3, commi 4 ter – 4 quinquies del documentoD.L. n. 33/2009, così come previsto dall’artdenominato “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” e convertito successivamente con L. 33/2009. 26 Per mezzo di tale contratto, due o più imprenditori “perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”1. Proprio dalle prime righe della disposizione in esame, viene immediatamente palesato lo scopo di questo nuovo strumento: permettere agli imprenditori di unire le proprie forze per affrontare a testa alta la vastità di concorrenza che il mercato offre e il grado di tale alleanza può essere diverso, a seconda degli intenti prefissati all’interno del programma comune di rete; lo stesso articolo propone un elenco dei diversi obiettivi che possono essere stabiliti, partendo da quello meno invasivo (collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese), per passare allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, giungendo infine ad un obiettivo in grado di intrecciare intrinsecamente la vita delle 1 Art. 3 comma 3-ter del D.Lgs4 ter, D.L. n.5/2009, prima parte. 81/08 e s.m.i.imprese stipulanti un contratto di rete, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni l’esercizio in comune di una o più attività svolte rientranti nell’oggetto della propria impresa. Perché le imprese dovrebbero mai avvertire una forte esigenza di collaborare tra loro, magari addirittura con soggetti provenienti da operatori realtà completamente estranee (un’impresa metalmeccanica decide un giorno di appaltatori diversi, immessi stipulare un contratto di rete con un’azienda che opera nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (contratto della moda piuttosto che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatacon una società immersa nel settore agroalimentare). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro ? La risposta è piuttosto semplice: il contesto globale e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli complesso in cui deve le aziende si trovano a dover operare oggi giorno pretende che le stesse, per essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario in grado di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti rischi interferentifare impresa” e gli eventuali dispositivi distinguersi dalle altre, siano dotate di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione struttura e dimensioni adeguate, di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali competenze e non quelli necessari capacità innovativa e di slancio verso l’internazionalizzazione.2 E il nostro Paese, essendo caratterizzato per lo svolgimento più (circa per il 99,9%) dalla presenza di imprese di micro-piccole-medie dimensioni (MPMI), trova nel contratto di rete uno strumento altamente funzionale e adatto a permettere alle realtà in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoquestione di potersi espandere, ad esempionon solamente sotto il profilo dimensionale, ma, forse soprattutto, sotto quello qualitativo-relazionale. Infatti, uno dei principali problemi che le imprese italiane di modeste dimensioni si trovano a dover affrontare è costituito dalla difficoltà di innovazione e dalla conseguente incapacità di affacciarsi nel panorama internazionale; il contratto di rete ha rappresentato una “scialuppa di salvataggio” in tal senso, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.aziende hanno iniziato ad assimilare sempre più il concetto del “fare rete” all’interno dei propri meccanismi organizzativi e strategici

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Introduzione. In questa sezione Il percorso nascita è l’insieme delle cure fornite alla donna e al suo figlio dall’inizio della gravidanza al puerperio. Comprende l’assistenza pre e post-natale, ascolto e formazione, screening attraverso una gamma di servizi e professionisti che collaborano in rete per garantire il benessere della mamma, del documentoneonato e della famiglia nel suo insieme. Il percorso consiste nella presa in carico e nella continuità assistenziale erogata da più operatori sanitari alla donna in gravidanza, così allo scopo di standardizzare le attività, ottimizzare le risorse e le tempistiche e di ridurre la variabilità delle cure per una maggiore qualità dell’assistenza reale e percepita dal paziente. L’assistenza avviene tramite un team di ostetriche che collabora con gli altri professionisti (MMG, PLS ecc.), garantendo un’ostetrica di riferimento che si configura come previsto dall’artil pianificatore e l’organizzatore dell’intero percorso. 26 comma 3-ter Vengono pianificati una serie di incontri durante la gravidanza dove si erogano una serie di servizi (counseling genitoriale, visite ginecologiche, colloqui) fino ad arrivare al momento del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni parto (gestito dal team di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltataostetriche). I rischi specifici dell’ambiente Successivamente durante il puerperio viene assicurata l’assistenza sempre dallo stesso team di lavoro ostetriche che pianifica le visite di controllo e attiva gli specialisti necessari in caso di bisogno. Il percorso è interamente sotto la gestione e la responsabilità del team di ostetriche che coinvolgono, in base ai bisogni, le altre professionalità delegando, in base al rischio della gravidanza e delle complicanze, la responsabilità. A livello normativo, il percorso nascita prende spunto dalle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” del 2010 e alle Linee Guida 2011 dell’Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda la gravidanza fisiologica. Il percorso, inoltre, si sviluppa seguendo le esperienze internazionali e le relative misure evidenze scientifiche riscontrate soprattutto nei Paesi nord-europei e ai modelli assistenziali del “midwife-led continuity of care”, nonché scaturisce dal progetto NATHCARE, progetto che ha coinvolto per l'Italia la regione Lombardia e la Provincia Autonoma di prevenzione Trento e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri paesi europei coinvolti dalla problematicità territoriali delle attività dell'Appaltatore medesimoAlpi e delle valli dove vi è una forte dispersione territoriale (Francia, il quale faràAustria, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti Svizzera e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistentiSlovenia). Per ciascuna attività sono altresì individuati midwife-led continuity of care si intende l’assistenza alla donna in gravidanza erogata dall’ostetrica, la quale guida ed è il referente responsabile per il processo nonché pianifica, organizza ed eroga l’assistenza dall’inizio della gravidanza fino al periodo del puerperio, collaborando comunque con tutte le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi altre figure professionali che dovrebbero intervenire nel percorso di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento nascita (ad eccezione MMG, Medico ginecologo, Pediatra di quelli propri dell’attività dell’appaltatorelibera scelta ecc.). Si precisa i DPI eventualmente riportati Questo livello di assistenza (caseload) può distinguersi in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/un modello one-to-one o riduzione in un modello di team midwifery care: nel primo caso il gruppo di assistite viene seguito da una singola ostetrica che si interfaccia singolarmente con ogni donna; nel secondo caso, la gestione delle assistite avviene in collaborazione con altre ostetriche organizzate in dei rischi interferenziali team, presidiati da un’ostetrica di riferimento. La Provincia Autonoma di Trento ha ideato questo Percorso Nascita per rispondere alle esigenze delle sue assistite e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoha organizzato il percorso secondo tre fasi: gravidanza, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateparto e puerperio.

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Introduzione. In questa sezione del documentoIl presente scritto si propone di sottoporre ad analisi il fenomeno degli abusi di mercato dal punto di vista punitivo, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati con l’obiettivo di descrivere i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni meccanismi di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro interazione tra i procedimenti e le relative misure sanzioni che connotano il doppio binario sanzionatorio che il Legislatore nazionale ha inteso adottare nel recepimento delle indicazioni fornite dalle istituzioni comunitarie per una più efficace tutela del mercato finanziario. La prima parte del contributo si incentra dunque sull’analisi degli illeciti penali e amministrativi facenti capo all’abuso di prevenzione informazioni privilegiate e protezione sono stati individuati nella Sezione IIalla manipolazione del mercato, con particolare attenzione all’evoluzione del sistema sanzionatorio delle richiamate fattispecie e al ruolo assunto in tal senso dalle fonti comunitarie. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri Nel secondo capitolo viene svolta una ricognizione sull’origine e sulla progressiva affermazione del principio del ne bis in idem - quale limite alle prerogative sanzionatorie dello Stato nei confronti del singolo - sia a livello nazionale che con riferimento all’ordinamento comunitario e a quello fondato sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazionilibertà fondamentali. Ciò al fine di avere verificare il concreto dipanarsi dei rapporti tra il ne bis in idem domestico e quello posto dai richiamati ordinamenti sovranazionali: sia con riferimento al tradizionale problema dell’interazione delle rispettive fonti, sia per quanto attiene al tema della gerarchia delle interpretazioni. In questo contesto emerge che la double jeopardy rule riceve una protezione più ampia visione di quella assicurata dall’ordinamento domestico, si fonda una concezione moderna e sostanzialistica delle caratteristiche nozioni di illecito penale e di medesimo fatto, precondizioni fondamentali per invocare l’operatività della garanzia. La vicenda nell’ambito del quale si è registrata una significativa interazione tra i problemi riguardanti l’interpretazione del ne bis in idem convenzionale e l’applicazione del doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato, è quella riguardante il caso Grande Xxxxxxx e altri c. Italia, nell’ambito del quale la Corte Europea dei luoghiDiritti dell’Uomo ha riconosciuto che il sistema punitivo delineato dal Legislatore italiano per la repressione degli illeciti di market abuse si pone in contrasto con il divieto di doppio giudizio e doppia sanzione sancito dall’art. 4 Protocollo 7 CEDU. A partire dalla decisione della Corte di Strasburgo, ha preso avvio un intenso dibattito tutt’ora aperto, sulla compatibilità generale dei meccanismi punitivi fondati sul c.d. doppio binario sanzionatorio con la garanzia del ne bis in idem quale principio immanente di diritto interno e sovranazionale. Dibattito - di cui si dà conto nel terzo capitolo - che si dipana sia a livello dottrinario che giurisprudenziale e che ha visto sino ad oggi il susseguirsi di interventi della giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale, ma anche della stessa Corte EDU e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, diretti a precisare e talvolta mitigare la portata delle attività ivi svolte statuizioni della sentenza Grande Xxxxxxx e dei rischi esistentialtri c. Italia. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da In questo contesto, si registra un clamoroso ritardo del Legislatore nazionale nel recepimento della riforma comunitaria del market abuse - Regolamento UE n. 596/2014 (MAR) e Direttiva n. 2014/57/UE (MAD2) - che nell’intenzione delle istituzioni eurounitarie dovrebbe porre fine al conflitto tra disciplina sanzionatoria degli abusi di mercato e la garanzia del ne bis in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateidem quale diritto fondamentale dell’individuo espressamente protetto anche dall’Unione.

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Introduzione. In La firma autografa è da sempre la modalità largamente più diffusa ed accettata per sottoscrivere un documento. La firma è sinonimo di una specifica volontà ed è perciò impiegata per siglare accordi, contratti o atti con rilevanza giuridica. Per questo motivo le caratteristiche fondamentali richieste ad una firma sono la sua unicità ed il carattere personale. Anche le disposizioni bancarie impartite dal cliente e i contratti dei numerosi servizi offerti rientrano fra i documenti oggetto di sottoscrizione; diventa quindi fondamentale, proprio nelle applicazioni bancarie, poter stabilire, in maniera quanto più oggettiva possibile, l’autenticità di una firma autografa. E, sempre parlando delle applicazioni bancarie, questa sezione verifica deve poter essere eseguita non solo nell’interesse della Banca ma anche del documentocliente, che deve essere garantito contro eventuali tentativi di frode perpetrati ai suoi danni. Anche il Legislatore italiano si è recentemente occupato del valore probatorio di tali documenti e della possibilità di utilizzare tecnologie alternative per sottoscriverli. A tale proposito, molte sono, nello specifico, le novità introdotte nel Codice dell’Amministrazione Digitale, così come modificato dal Decreto Legislativo 235/2010. In particolare, il Legislatore ha previsto dall’artun nuovo tipo di firma che può essere apposta con mezzi informatici: la firma elettronica avanzata. 26 comma 3-ter La firma grafometrica (anche detta firma su tablet), oggetto del D.Lgspresente documento, rientra certamente nella definizione di firma elettronica avanzata. 81/08 L’obiettivo della soluzione informatica approntata è quello di gestire una firma grafometrica in grado di assicurare un livello di sicurezza tale da non permettere alcun tipo di falsificazione. Infatti, al momento della firma di un qualsiasi documento, il sistema è in grado di rilevare una serie di parametri biometrici di tipo comportamentale (legati ai movimenti spontanei della mano nell’atto di firmare), parametri che vengono successivamente legati, in maniera protetta (cifrati) e s.m.i.indissolubile, vengono individuati al documento firmato. L’associazione fra firmatario e documento viene così realizzata proprio come richiesto dal predetto Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle Regole Tecniche attuative. E’ interessante rilevare altresì che, in caso di contenzioso, l’analisi di un esperto grafologo permette di svelare eventuali tentativi di imitazione o dissimulazione, in quanto anche il più esperto falsario sa che una serie di movimenti legati al modo di firmare sono assolutamente individuali e automatizzati, quindi praticamente impossibili da imitare. Inoltre, l’architettura della soluzione adottata protegge sia la Banca che i possibili rischi interferentipropri clienti da eventuali tentativi di frode, derivanti essendo disegnata e progettata, come descritto nel prosieguo del presente documento, nel pieno rispetto della privacy e affinché tutte le informazioni trattate siano oggetto della massima riservatezza e non possano essere utilizzate da sovrapposizioni applicazioni diverse da quella per cui sono state richieste o registrate. Fra le novità introdotte nel Codice dell’Amministrazione Digitale, così come modificato dal D.Lgs 235/2010, una delle più interessanti è certamente la previsione di più attività svolte un nuovo tipo di firma che può essere apposta con mezzi informatici: la firma elettronica avanzata. Il Legislatore, nel definirla, non ne precisa le caratteristiche tecniche, lasciando aperta la strada all’utilizzo di metodi diversi per apporre tale firma, partendo dall’impiego di codici di identificazione personali per arrivare a tecniche di tipo biometrico. Una firma elettronica avanzata, in generale, potrà pertanto essere classificata a seconda del meccanismo di identificazione utilizzato. Avremo quindi delle soluzioni basate sulla conoscenza, da operatori parte del cliente utilizzatore, di appaltatori diversiun codice personale (something you know), immessi piuttosto che sul possesso, da parte del medesimo, di un dispositivo assimilabile ad una carta (non necessariamente bancaria) o ad un token (something you have), nonché sull’utilizzo di un dispositivo in grado di rilevare alcune caratteristiche fisiche o comportamentali del cliente, come nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente caso della firma grafometrica (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatasomething you are). I rischi specifici dell’ambiente La firma elettronica avanzata viene definita, nel C.A.D. (art. 1, comma 1°, lett. q-bis), come “un insieme di lavoro dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e le relative misure garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di prevenzione e protezione sono rilevare se i dati stessi siano stati individuati nella Sezione IIsuccessivamente modificati”. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoRientrano certamente fra questi mezzi, ad esempio, le mascherine antipolvere“One Time Password” basate su token fisici o le soluzioni di firma grafometrica realizzate con l’ausilio di specifici tablet. Fra le possibili tipologie di firma elettronica avanzata, quella basata su tecniche grafometriche appare più sicura di quella basata su di un codice personale o token, i guanti quali potrebbero essere utilizzati all’insaputa del legittimo possessore. Questo è uno dei motivi principali per cui è stata scelta in latticemolti contesti, specialmente bancari. Inoltre, la soluzione di firma elettronica con tecniche grafometriche è probabilmente la più facile da utilizzarsi da parte del cliente, soprattutto laddove, per età, cultura informatica e comportamenti abituali, non sia naturalmente portato ad utilizzare altri strumenti (appunto codici, carte magnetiche, token). A questo, si aggiunga che, sempre più spesso, i clienti dimostrano una certa disaffezione, se non un vero e proprio rifiuto, a doversi accollare l’onere di avere sempre con sé strumenti di cui spesso fanno uso saltuario. Per tutti questi motivi la firma elettronica avanzata apponibile in maniera semplice, del tutto simile a quella apposta su un foglio di carta, sta conseguendo enorme successo. I documenti informatici su cui sia stata apposta una firma elettronica avanzata hanno, inoltre, l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 del Codice Civile per la scrittura privata e possono quindi essere utilizzati in molti scenari (fra cui in ambito bancario e/o assicurativo). Per completare il breve accenno di tipo normativo, che approfondiremo nel paragrafo successivo, aggiungiamo che tali documenti potranno poi essere disconosciuti dall’apparente sottoscrittore, con l’esibizione di prove, da parte dello stesso, che egli non ha utilizzato il sistema di firma elettronica avanzata; tesi, quest’ultima, difficilmente dimostrabile, soprattutto quando il sistema è stato in grado di collezionare ed allegare in maniera sicura, ai documenti stessi, una serie di caratteristiche comportamentali riconducibili in modo certo al firmatario. Continuano a susseguirsi gli otoprotettoriinterventi normativi sul documento informatico: fra i più recenti, ecc.. il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed il già citato X.Xxx. 30 dicembre 2010, n. 235, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Anche nelle ultime disposizioni normative, il Legislatore ha cercato di individuare i criteri di collegamento fra le tecnologie disponibili e quanto previsto dal Codice Civile in tema di efficacia probatoria dei documenti e forma degli atti, non senza difficoltà, attestata dalla rapida successione di testi normativi in materia, spesso l’uno correttivo dell’altro, nel volgere di pochi anni. Come detto in precedenza, fra le novità introdotte nel Codice dell’Amministrazione Digitale trova collocazione un nuovo tipo di firma apposta con mezzi informatici: la firma elettronica avanzata. Le firme “informatiche”, per usare un termine neutro, divengono quindi quattro: la firma elettronica (semplice), la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata, la firma digitale. Stante la materia complessa, sotto il profilo giuridico e tecnologico, è opportuno riportare alcune indicazioni per chiarire la differenza fra le quattro tipologie di firma. La definizione di “firma elettronica”, contenuta nell’art. 1, comma 1°, lett. q), del Codice dell’Amministrazione Digitale, non modificata dal D.Lgs. 235/2010, è la seguente: “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”. Com’è noto, esistono diversi tipi di firme elettroniche – e ciò spiega il genere plurale utilizzato nella Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per tali firme – descrivibili sulla base di una molteplicità di criteri, fra i quali: il metodo utilizzato, la finalità e le proprietà della firma. Come già trattato al capitolo 2, possono essere utilizzati, infatti, metodi fra loro diversi per apporre la firma elettronica, quali i codici di identificazione personale o le tecniche biometriche. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati secondo la classificazione ormai invalsa, i rischi interferenti presenti in tutte metodi di identificazione utilizzati per le sedi individuate nel parfirme elettroniche possono essere classificati nelle tre categorie “something you know”, “something you are”, “something you have”, a seconda che il meccanismo di identificazione si basi sulle conoscenze del cliente (come la conoscenza di una parola chiave o di un numero di identificazione personale), sulle sue caratteristiche fisiche (come l’impronta digitale o della retina) o sul possesso, da parte del medesimo, di un oggetto (come ad es. 1.2 della Sezione 2una tessera magnetica). Il Legislatore non precisa le caratteristiche tecniche del sistema, mentre nella tabella 2 quelli integrativiné il livello di sicurezza. La firma elettronica può essere costituita da una password, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateda una firma autografa digitalizzata tramite scanner, così come da una firma biometrica.

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Introduzione. In questa sezione del documentoNel precedente capitolo sono stati introdotti i motivi all’origine dei cosiddetti patent thickets, così come previsto dall’artfitte reti di brevetti che in alcuni settori rendono particolarmente gravosi i processi innovativi che si fondano sull’utilizzo di tecnologie precedenti. 26 comma 3-ter del D.LgsMolto spesso, infatti, per procedere con lo sviluppo di un determinato prodotto le imprese hanno bisogno di acquisire le licenze da moltissimi proprietari di brevetti, e i costi di transazione che ne derivano possono determinare il fallimento di un’idea innovativa1. 81/08 Si pensi a un’impresa che intenda migliorare le caratte- ristiche di uno smartphone, costituito da tecnologie protette da migliaia di brevetti essenziali. Sostenere il costo di tutte le relative licenze può risultare molto oneroso. Si consideri inoltre che l’estensione dei brevetti sottostanti alle tecnologie talvolta non risulta ben definita e s.m.i.nella fase di sviluppo si può correre il rischio di violare un brevetto altrui2. Per diminuire i costi di transazione dovuti alle "selve di brevetti", vengono individuati i possibili rischi interferentinei settori caratterizzati da prodotti complessi, derivanti da sovrapposizioni le im- prese ricorrono a forme contrattuali che, attraverso la reciproca condivisione dei propri brevetti, consentono l’accesso alle tecnologie altrui; ci riferiamo, nello specifico, agli accordi di più attività svolte da operatori licenza incrociata (cross licensing agreements) e alla creazione dei raggruppamenti di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente brevetti (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatapatent pool). I rischi specifici dell’ambiente Le caratteristiche di lavoro queste due forme contrattuali sono state introdotte nel capitolo prece- dente. Gli accordi di licenza incrociata sono siglati tra due imprese che intendono usufruire dei 1Comino e le relative misure Manenti (2014), Department of Justice and Federal Trade Commission (2007). 2Ciò richiama il concetto della sovrapposizione dei brevetti introdotto nell’articolo di prevenzione Xxxxxxx (2001) e di cui si è parlato nel capitolo 1, al paragrafo 1.1. rispettivi brevetti; i pool di brevetti sono accordi siglati da due o più imprese per la costituzione di un "pacchetto" di brevetti, non solo per la concessione in licenza fra i partecipanti all’accordo, ma anche a imprese terze3. In questo capitolo ci si focalizzerà sull’analisi antitrust degli accordi di licenza incrociata. Ci si potrebbe chiedere: perché questi accordi, se rispondono all’esigenza di coordinare i diversi proprietari nei settori caratterizzati da un’alta dispersione di brevetti, facilitando l’accesso alle tecnologie altrui e favorendo l’attività inventiva, necessitano di un’analisi da parte delle auto- xxxx antitrust? La risposta risiede proprio nel coordinamento che caratterizza questi accordi. Le forme di coordinamento fra imprese dello stesso mercato o di mercati collegati sollevano inevi- tabilmente dei dubbi riguardo agli effetti per la concorrenza4. In questo capitolo si illustrerà in che modo l’utilizzo di questi accordi può generare effetti anticompetitivi e verranno introdotti gli strumenti di cui si serve l’analisi economica per valutarne l’impatto sul benessere sociale. A ciò si aggiunga che oggetto degli accordi sono degli asset molto particolari: i brevetti, infatti, costituiscono una forma di protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri giuridica delle attività dell'Appaltatore medesimoinvenzioni industriali, il quale faràcui fine è di promuovere l’attività inventiva e la diffusione della conoscenza. Nel rapporto tra proprietà in- tellettuale e politiche antitrust si devono conciliare due esigenze opposte: la prima, altresìdi garantire la protezione dell’attività inventiva, osservare al proprio personale concedendo il divieto diritto esclusivo di accedere ad impiantisfruttare economicamente l’invenzione; la seconda, reparti e luoghi diversi da quelli di assicurare la tutela della concorrenza, impedendo così abusi della posizione di monopolio5. Per questo motivo, gli accordi di licenza incrociata richiedono un trat- tamento normativo specifico. Al paragrafo 2.5 si introdurrà la normativa antitrust che disciplina tali accordi per mostrare il modo in cui deve essere eseguito il lavoro, si coniuga con l’analisi economica e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario per individuare eventuali differenze nei criteri di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati valutazione tra le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateautorità europea ed americana.

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Introduzione. In questa sezione L’obiettivo del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 presente studio è quello di definire potenzialità e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente problematiche dell’impresa a titolarità straniera in specifici contesti territoriali e settoriali (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò “distretti”) al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche individuare prospettive e possibili azioni volte a sostenere e rafforzare il loro inserimento. La ricerca muove da alcune domande nate a partire dall’evidenza che il fenomeno dell’imprenditorialità a titolarità straniera è fortemente disomogeneo e difficilmente descrivibile se non all’interno di dinamiche territoriali e settoriali. I distretti industriali, per la loro forte vocazione integrativa possono essere dei luoghi, delle attività ivi svolte luoghi ideali per lo sviluppo e la crescita di un’imprenditoria che si integra in un tessuto locale e contribuisce a sostenerlo e farlo evolvere. La presenza di distretti nei territori di residenza dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati migranti può stimolare il loro inserimento nella catena di valore o nei meccanismi di subappalto di alcune produzioni? In che modo? È possibile che le misure da porre in atto specializzazioni tipiche di alcune comunità di migranti costituiscano la base per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” la nascita di un distretto industriale? Che tipo di relazioni si instaurano tra le imprese straniere e gli eventuali dispositivi altri attori del distretto? Quali sono gli elementi che permettono alle imprese straniere di protezione individuali risalire la catena di valore? Se la letteratura offre moltissime informazioni sull’economia distrettuale, non è ancora chiaro quale sia, e in che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione misura, il contributo delle imprese a titolarità straniera. Nella nostra analisi tenteremo rispondere a queste domande, anche se, come spesso accade, l’analisi dei dati, il dialogo con le Camere di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempioCommercio territoriali, le mascherine antipolvereinterviste agli imprenditori stranieri e italiani, hanno restituito una realtà molto più variegata e articolata di quanto ci si aspettasse. Negli ultimi anni, le imprese a titolarità straniera sono diventate via via più rilevanti in vari comparti dell’economia italiana: attualmente 630mila imprese, circa il 10% del totale, sono guidate da cittadini stranieri6. Nonostante la pandemia di COVID-19 ne abbia rallentato la crescita rispetto agli anni precedenti, tra il 2019 e il 2020 si è registrato un incremento del 2,9%7, compensando, almeno in parte, il trend negativo che vede diminuire in termini numerici le imprese italiane. È noto inoltre che alcune nazionalità, per attitudini, per storia migratoria o propensione culturale, si siano “specializzate” in determinati settori produttivi, concentrandosi nei relativi territori. Questo, unitamente al fatto che negli ultimi anni nelle aree distrettuali si registrano trend di crescita superiori a quelli delle aree non distrettuali8, ha fatto sì che la nostra attenzione si concentrasse proprio sui distretti, aprendo 3 scenari potenziali che rappresentano tre diversi di integrazione e che si sono voluti indagare attraverso l’individuazione e lo studio di tre casi studio: ▪ imprese italiane sostituite da imprese straniere; ▪ inserimento delle imprese straniere nelle filiere produttive; ▪ creazione di un nuovo distretto in cui operano solo o in prevalenza imprese straniere. Prima di procedere ad illustrare nel dettaglio i guanti in latticerisultati dell’indagine, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 daremo conto della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in metodologia utilizzata e chiariremo alcune delle sedi suindicatedefinizioni fondamentali.

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Introduzione. Il progetto trattato nel presente rapporto costituisce una tappa ulteriore nell’attuazione delle decisioni adottate dal Congresso della CES riguardo al coordinamento della contrattazione collettiva e, più precisamente, la cooperazione transfrontaliera e il ruolo dei Consigli sindacali interregionali (CSI) in materia. Il Piano d’azione adottato dal XII Congresso della CES (Atene, 16-19 maggio 2011) ha sottolineato l’importanza di proseguire l’iniziativa politica che mira a incoraggiare, favorire e sostenere le iniziative di cooperazione a livello transfrontaliero. Le misure di austerità decise dalle istituzioni europee e dai loro governi hanno un impatto pesante e negativo sui sistemi di formazione dei salari e la contrattazione collettiva. Per affrontare questo contesto di austerità e lottare contro il dumping salariale, il Comitato di coordinamento per la contrattazione collettiva della CES ha lanciato l’idea di dar vita a una “nuova forma di coordinamento della contrattazione collettiva”. In questa sezione tal senso, il Comitato esecutivo della CES ha definito una strategia in cui abbiamo inserito il progetto. Si è trattato, più in particolare, della priorità e delle azioni riguardanti il rafforzamento del documento“lavoro in rete” delle organizzazioni affiliate alla CES e la promozione dello scambio di informazioni, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 mirato a condividere priorità e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)linee d’orientamento comuni. I rischi specifici dell’ambiente CSI, attualmente 45, che raggruppano le organizzazioni sindacali regionali delle confederazioni nazionali affiliate alla CES nelle regioni frontaliere interessate, favoriscono, per definizione, i legami transfrontalieri diretti fra strutture settoriali e imprese. In un primo momento, abbiamo avviato questa attività partendo da 7 CSI. Al termine di lavoro questa azione, realizzata dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, una delle principali conclusioni era e resta che i CSI rappresentano una risorsa fondamentale per andare al di là dello scambio d’informazioni fra un sindacato e un altro lungo le relative misure frontiere, per cercare di prevenzione radicare un’attività di cooperazione rigorosa, in grado di incidere sulle varie pratiche esistenti di contrattazione, per mescolarle e protezione sono stati individuati fonderle il più possibile. Ci sembrava fondamentale proseguire questa prima attività con un secondo progetto che includa altri 7 Consigli sindacali interregionali. Questa azione è stata realizzata dal 15 novembre 2010 al 14 ottobre 2011. Questa seconda azione ha permesso di rafforzare la partecipazione delle organizzazioni sindacali regionali nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoconcretizzazione della cooperazione intersindacale attraverso l’Unione europea, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte rispondere al fenomeno crescente di cooperazione e d’integrazione dell’economia e dei rischi esistentiservizi fra imprese, e questo più in particolare nelle regioni frontaliere. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre È chiaro che, in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza considerazione delle attività proprie dell’appaltatore quali sonosuddette conclusione, ad esempioci è sembrato prioritario proseguire l’attività con altri 7 Consigli sindacali interregionali più direttamente interessati, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.ossia:

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Introduzione. In questa sezione Al pari di quanto accade negli altri comparti, il settore del documentocommer- cio e del terziario avanzato è caratterizzato da una forbice retributiva di genere piuttosto ampia e pervasiva, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.che non abbraccia esclusivamen- te le posizioni apicali delle strutture produttive, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da ma caratterizza in ge- nerale le modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente organizzazione e svolgimento della produzione a 5 tutti i suoi livelli. La difficoltà che le donne incontrano nel tentativo di costruire percorsi di carriera continuativi e soddisfacenti dipende da una serie di fattori interni ed esterni all’azienda e al mercato del lavoro. Tra i primi giova ricordare la segregazione orizzontale e verticale, i meccanismi di attribuzione degli incarichi e delle responsabilità poco trasparenti, le differenze nella formazione erogata a uomini e donne. Tra i secondi, si possono citare i modelli valoriali prevalenti, che orien- tano le scelte formative di ragazze e ragazzi e che attribuiscono alla donna ancora il carico esclusivo della cura della casa e della famiglia; la difficoltà di conciliare vita lavorativa, vita privata e carichi di cura, laddove i servizi alle famiglie risultano ancora deficitari rispetto alla do- manda; la persistenza di stereotipi di genere rispetto alle professioni e di discriminazioni dirette e indirette nell’accesso al mercato del lavoro. Nel precedente volume di questo studio (Il gap retributivo e la diffe- renza di genere: analisi comparativa nell’applicazione dei contratti del comparto del commercio e del terziario avanzato) si è cercato di in- quadrare il fenomeno del gender pay gap nelle sue manifestazioni e nelle sue motivazioni di fondo oltre che comportino pericoli aggiuntivi rispetto nella dimensione quantitativa, prendendo le mosse da quanto già emerge dalla letteratura scientifica e istituzionale sul tema, dalle indagini e dagli studi sul campo, con par- ticolare riguardo a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il si dà conto delle caratteristiche qualita- tive e quantitative del fenomeno all’interno del comparto del commer- cio. Utilizzando i dati amministrativi disponibili, si è inoltre proceduto a fornire ampie evidenze empiriche a livello aggregato sul mercato del lavoro femminile, sul gender pay gap e sui fenomeni ad esso connessi, quali la segregazione orizzontale e verticale e la forte polarizzazione nell’offerta di lavoro registrata in alcuni settori merceologici dei servizi tra gli uomini (prevalentemente impiegati a tempo pieno) e le donne (generalmente occupate a tempo parziale). Si è inoltre cercato di dare conto di alcuni dei fattori che ostacolano la parità retributiva nel merca- to del lavoro italiano, analizzando dati e spunti di riflessione emersi da un’attenta analisi della letteratura recente. Al termine della fase di ricognizione dei dati e delle relative analisi offerte dalla letteratura in materia, sono state formulate alcune ipotesi di lavoro per un ulteriore approfondimento del tema di fondo dell’inda- gine, che si pone l’obiettivo – è bene ricordarlo - di fornire elementi uti- li a formulare possibili ipotesi di lavoro, in sede di riflessione e farà rispettaredi dibat- tito tra i soggetti preposti alla contrattazione settoriale e aziendale, ove venga prescrittonel- l’ottica della promozione della parità di genere (e di retribuzione). cedente volume, per la loro importanza, i fattori socio-economici del contesto territoriale: i valori individuali, le politiche territoriali e azienda- li in termini di servizi alla famiglia e pari opportunità, ma anche il con- testo economico in cui è calata l’impresa e la sua apertura verso l’inno- vazione e l’internazionalizzazione. In questo contesto agiscono i modelli di organizzazione del lavoro: la contrattazione nazionale e integrativa, la tipologia contrattuale e l’orario di lavoro, i criteri e le modalità di assegnazione dei compiti, i meccanismi di premialità e valorizzazione delle competenze interni alle imprese. Usando questa e altre griglie interpretative, congiuntamente all’a- nalisi dei percorsi di vita individuali, le ricerche sociologiche identifica- no alcuni fattori come cruciali nel conseguimento di un’effettiva parità di opportunità e trattamento sul mercato del lavoro: su di essi insiste la stessa ricerca quantitativa, mirata a individuare indicatori idonei a defi- nire i contorni del fenomeno del gender pay gap: - valorizzazione sociale del lavoro femminile, così da riportare su un determinato itinerario piano egualitario, con l’abbandono degli stereotipi consolidati e il riconoscimento, per converso, delle competenze individuali, i percorsi lavorativi di entrata uomini e uscitadonne; - diffusione di modelli organizzativi flessibili, capaci di adeguarsi alle esigenze di conciliazione tra vita lavorativa, lavoro domestico e vita privata di uomini e donne; - rafforzamento della capacità negoziale, individuale e collettiva, delle donne nella società e nei luoghi di lavoro; - promozione di politiche orientate a diffondere una cultura parita- ria sia all’interno dei contesti lavorativi sia nel tessuto sociale tali da favorire l’abbandono di modelli tradizionali e il superamento degli stereotipi di genere anche all’interno delle famiglie; - rafforzamento del sistema dei servizi alle famiglie, sia nella so- cietà sia quelli attuabili all’interno delle imprese come gli asili ni- do aziendali, ancora scarsamente diffusi. Assumendo le ipotesi di lavoro qui succintamente richiamate, si è ritenuto necessario impostare il lavoro di approfondimento facendo ri- corso a uno studio sul campo, avente a oggetto alcuni territori specifici all’interno di tre regioni, Lombardia, Lazio e Sicilia, che si è ritenuto po- tessero offrire un quadro più completo, in quanto “emblematiche” delle situazioni che si verificano a livello nazionale. Il presupposto implicito è che il quadro di insieme non possa essere illustrato come sintesi di una situazione uniforme quanto piuttosto come composizione che dia conto delle diverse realtà macro-territoriali che nella loro articolazione, 7 su questo come sulla generalità dei temi socio-economici riferiti alle caratteristiche del sistema produttivo, si presentano come un tratto di- stintivo della realtà del nostro Paese. In questa seconda fase dello studio si presentano dunque i risulta- ti di tale indagine sul campo, volta a cogliere l’esistenza, da un lato, di quelle dinamiche, richiamate dalla letteratura, che possono influenza- re negativamente i percorsi di carriera e le retribuzioni delle donne e dall’altro di casi di buone pratiche che abbiano ottenuto risultati signifi- cativi nel contrastare quelle stesse dinamiche, all’interno del campo di osservazione limitato ai territori già richiamati (Lombardia, Lazio e Si- cilia), appartenenti alle tre principali circoscrizioni geografiche. Per far ciò si è ritenuto di utilizzare due diversi strumenti, tra loro in- teragenti e complementari. In primo luogo ci si è orientati a condurre interviste a testimoni privilegiati, individuati tra operatori sindacali, re- sponsabili aziendali della gestione del personale e delle relazioni sin- dacali, esponenti delle associazioni di categoria. Contemporaneamen- te si è proceduto a somministrare un questionario di indagine a lavora- tori e lavoratrici del comparto del commercio, in grado di sintetizzare non solo le specifiche occupazionali e retributive del loro impiego, ma anche una serie di variabili socio-culturali in grado di catturare le even- tuali criticità incontrate nel conciliare vita lavorativa, vita privata e atti- vità di cura. Per le caratteristiche dell’indagine, non avendo a disposi- zione elenchi attendibili dei lavoratori/lavoratrici per la costruzione di una lista di campionamento, si è scelto di procedere con un campiona- mento “a valanga”, individuando nelle delegate sindacali i “punti di ac- cesso” preferenziali nelle aziende1. Lo strumento di indagine per le interviste ai lavoratori consiste in un questionario di circa 40 domande, volte ad analizzare non solo gli aspetti relativi alla condizione professionale degli individui, ma anche quelli motivazionali sottesi alle scelte lavorative, e, soprattutto, i fattori critici della partecipazione femminile al mercato del lavoro – legati cioè alla possibilità di conciliare le esigenze private, quelle familiari e quelle lavorative. Ai soggetti intervistati, tuttavia, viene anche fornita una du- plice griglia interpretativa del fenomeno in esame: dapprima si valuta l’esistenza e l’eventuale genesi della forbice retributiva di genere, dal- l’altra si chiede di identificare gli interventi capaci di favorire la concilia- zione. Al fine di valutare correttamente la dimensione del differenziale, si è cercato di ricostruire in maniera accurata sia la professione e il li- 8 vello di inquadramento di lavoratori e lavoratrici intervistati, sia la for- mazione scolastica di base2. Per quanto riguarda le interviste ai principali attori del contesto or- ganizzativo, ci si propone di raggiungere sia chi opera all’interno del contesto produttivo e del territorio nel quale operano le imprese del settore (imprenditori e delegati sindacali) sia le Parti Sociali, chiamate a definire nell’ambito della Contrattazione Collettiva e decentrata le principali modalità di espletamento dell’attività produttiva. Molteplici sono gli obiettivi dei colloqui con questi testimoni privilegiati. Si riporta vuole innanzitutto analizzare i principali fattori di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appaltoostacolo alla effettiva parità di trattamento tra uomini e donne attraverso uno sguardo più vicino al- le realtà produttive e territoriali. Si vuole poi verificare l’esistenza e l’ef- ficacia di buone pratiche nel favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata di lavoratori e lavoratrici, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavorianche sulla scorta degli incenti- vi offerti dalla legge 53 del 2000. In tale ambito si vuole anche porre l’attenzione sulla contrattazione di secondo livello, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi compren- dere quanto il tema della parità di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.genere sia effettivamente affrontato

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Introduzione. La presente relazione costituisce il Rapporto Ambientale (RA) della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Contratto di Fiume del Bacino del Torrente Pellice. Le finalità del RA, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente, sono quelle di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l’attuazione del Contratto di Fiume potrebbe avere sull’ambiente e le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del programma. Nell’ottobre 2000, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva Quadro sulle Acqua (DQA) 2000/60/CE. Secondo la DQA gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici, al fine di conseguire uno stato di qualità buono delle acque superficiali e sotterranee entro il 2015. La DQA enfatizza l’importanza della partecipazione attiva della società civile e dei portatori d’interessi nel processo decisionale. All’articolo 14 infatti sottolinea come “il successo della Direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un’azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall’informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell’opinione pubblica, compresi gli utenti”. L’articolo 3 della DQA identifica il bacino idrografico come la corretta unità di riferimento per il governo e il risanamento delle acque e prevede che ogni Stato membro individui i bacini idrografici presenti nel proprio territorio e li assegni a singoli distretti idrografici. In questa sezione termini generali, anche la Direttiva Alluvioni, come la DQA, persegue un approccio integrato per la gestione dei sistemi idrografici, attraverso un percorso di governance collaborativa capace di favorire processi decisionali multi-obiettivo, multi-livello e multi-attoriali e di raggiungere sinergicamente gli obiettivi generali delle due Direttive. Nello stesso anno di adozione della Direttiva, il II Forum Mondiale dell’Acqua ha identificato i Contratti di Fiume quali strumenti che permettono di “adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale”. Un sistema di regole condiviso che presuppone l’attivazione di processi di partecipazione a livello locale che coinvolgano cittadini, istituzioni e attori sociali ed economici interessati alla gestione e alla fruizione dei bacini idrografici. A livello nazionale la norma comunitaria è stata recepita attraverso il Codice dell’Ambiente, D.Lgs 152/2006 che ribadisce il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento e a questo scopo suddivide il territorio nazionale in distretti idrografici prevedendo un Piano di Gestione per ogni distretto e attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico. L’Autorità di Bacino del documentofiume Po, così nella delibera di adozione del relativo Piano di Gestione, ha richiamato i Contratti di Fiume come previsto dall’artsegue: “per la realizzazione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico delle attività di cui ai commi precedenti, potranno essere promosse modalità di gestione che si avvalgano La Legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all’art. 26 2 – comma 3-ter del D.Lgs203 lett. 81/08 a) definisce l’Accordo di programmazione negoziata come “la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di più attività svolte da operatori di appaltatori interventi diversi, immessi riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza”. L’Autorità di Bacino del Fiume Po, nel luogo proprio Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PdG Po) 2015 ha ribadito l’importanza di tutte le forme pattizie, in particolare dei Contratti di fiume, di lago e di delta, aggiungendo alle 25 KTM (Key Type Measures), individuate dall’Unione Europea nel WFD Reporting Guidance, una ventiseiesima KTM denominata “Governance” , che comprende azioni di tutela intese nella loro più ampia accezione, con elementi di integrazione con le altre pianificazioni territoriali, con la sfera della formazione e informazione sui contenuti del Piano di Gestione e le sue ricadute nelle differenti aree socioeconomiche. Il PdGPo afferma che “attraverso lo strumento del Contratto di Fiume e Xxxx si vogliono affrontare problematiche legate ad alcuni corpi idrici di difficile soluzione, se affrontate senza un metodo di lavoro attraverso cui garantire una gestione integrata e condivisa delle risorse idriche e dei territori di pertinenza a scala locale. Nell’ambito dei corpi idrici individuati come parte dei territori di un Contratto, i portatori di interesse vengono coinvolti in azioni condivise per il raggiungimento di obiettivi comuni e la definizione di strategie e progetti elaborati di comune accordo per migliorare la qualità complessiva del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoresistema acque”. A livello regionale, derivanti da il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte, approvato con DCR n° 117- 10731 del 13 marzo 2007, fa esplicito riferimento al Contratto di Fiume per il raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dal PTA stesso. Le Norme del Piano infatti, all’art. 10 comma 2, prevedono esplicitamente la promozione di: “[…] modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal committente rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione sono denominati Contratto di Fiume o Contratto di Lago”. Il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Piemonte, quale strumento di pianificazione territoriale previsto dalla Legge regionale n. 56 del 1977 e adottato con D.G.R. del 21 luglio 2011, n. 122- 29783, riconosce (art. 35) il ruolo del Contratto fra gli strumenti “previsti in attuazione del Piano di tutela delle acque, quali strumenti che comportino pericoli aggiuntivi rispetto permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale”. Anche nell’ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale, nell’ambito del PSR 2014-2020 si individuano alcuni concetti comuni ai Contratti di Fiume, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo locale nelle aree rurali legato allo sviluppo delle aree interne; la migliore gestione delle risorse idriche e l’uso efficiente dell’acqua in agricoltura; la gestione integrata delle risorse idriche, del territorio e del paesaggio; l’approccio integrato e collettivo alla tutela dell’ambiente e all’azione per il clima; l’ innovazione, cooperazione e partecipazione. Le Misure a quelli cui si può fare riferimento sono le seguenti (elaborazione di Xxxxx Xxxxxxxx - X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume – Milano 16 ottobre 2015) Misure che possono sostenere le attività relative alla preparazione, attivazione (pianificazione, governance,ecc) e partecipazione in relazione ai Contratti di Fiume M16- Cooperazione M07-Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali M01-Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione M02-Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Misure che possono sostenere le attività relative all’attuazione delle azioni dei Contratti di Fiume per la gestione del territorio e per la gestione sostenibile delle risorse idriche e l’azione per il clima M10- Pagamenti agro-climatico-ambientali M11- Agricoltura biologica M12- Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque M13- Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente M15- Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste M16- Cooperazione Misure che possono sostenere le attività relative all’attuazione delle azioni dei Contratti di lavoro Fiume per investimenti a favore della gestione sostenibile delle risorse idriche e le relative per l’uso efficiente delle risorse M4 – Investimenti in immobilizzazioni immateriali M5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione M07-Servizi di base e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa rinnovamento dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, villaggi nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici zone rurali M08-Investimenti nello sviluppo delle aree interessate dalle lavorazioniforestali e nel miglioramento della redditività delle foreste; M16- Cooperazione M17 – Gestione del rischio Misure che possono sostenere le attività relative all’attuazione delle azioni dei contratti di fiume per promuovere lo sviluppo locale e delle aree interne M19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo – CLLD) M06- Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese M16 - Cooperazione M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali M3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari La procedura di Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta con Direttiva Comunitaria 2001/42/CE. Ciò L'obiettivo della procedura di VAS è quello di “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che vengano valutate le scelte di piano che possono avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistentieffetti significativi sull'ambiente” (Art. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore1). Si precisa i DPI eventualmente riportati La Direttiva Comunitaria è stata recepita a livello nazionale nel D. Lgs. 152/2006 – Norme in tabella sono quelli necessari all’eliminazione emateria ambientale – recante nella Parte Seconda le “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per L’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC)”. Tale Decreto è stato modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006. In Piemonte è tuttora valida la Legge regionale n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità e le procedure di valutazione”; tale Legge è infatti coerente con la Direttiva 2001/42/o riduzione dei rischi interferenziali CE. Al fine di garantire la compatibilità di tale norma con l’atto statale di recepimento, la Regione ha successivamente emanato la DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 – D. Lgs. 152/2006 e non quelli necessari s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per lo svolgimento l’applicazione delle procedure in sicurezza materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”. L’Allegato I, intitolato “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoprocedure in materia di valutazione ambientale strategica”, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in è il riferimento per tutte le sedi individuate nel partipologie di piani e programmi per cui è prevista la procedura VAS, tra cui il Contratto di Fiume. 1.2 Le Linee Guida Regionali tracciano per i Contratti di Fiume una metodologia da seguire suddivisa in quattro fasi distinte: la Fase di preparazione, la Fase di attivazione, la Fase di attuazione e la Fase di consolidamento (Fig.1). La procedura VAS, come accennato in precedenza, è obbligatoria per i Contratti di Fiume, in quanto accordi di programmazione negoziata con possibili effetti sull’ambiente (positivi o negativi) secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 40/1998. Il percorso della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è costituito dall’insieme delle sedi suindicate.seguenti fasi e attività:

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Samples: Contratto Di Fiume Del Bacino Del Torrente Pellice

Introduzione. L’Italia è - come noto - un Paese la cui l’economia si regge sulle piccole e medie imprese. Le ragioni sono evidentemente molteplici. Per andare alla radice di questa situazione bisogna considerare anzitutto il fenomeno c.d. della “terziarizzazione” dell’economia, cioè a dire la continua riduzione dell’occupazione nel settore agricolo e in quello industriale e il contestuale aumento di addetti al settore dei servizi. In secondo luogo bisogna avere bene a mente il sempre più frequente ricorso a pratiche di “esternalizzazione” dell’attività produttiva da parte della grande impresa di stampo industriale, con una serie di pratiche che hanno decretato la fine della industria di stampo taylorista – fordista e incentivato la creazione di imprese di piccole-medie dimensioni aventi come attività principale la realizzazione di singole fasi del ciclo produttivo. A questa sezione del documentosituazione di base si deve aggiungere quanto è invece direttamente riferibile alla peculiare realtà delle imprese artigiane, così come previsto dall’artche sono spesso fortemente collegate a un mercato di “nicchia” ma sono sempre riuscite a conservare la capacità di “movimento” sul mercato sia nazionale che internazionale. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo Sul piano della regolamentazione giuridica dei rapporti di lavoro la crisi della grande industria e la contestuale crescita della piccola e media impresa hanno avuto come immediata conseguenza la crisi del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoremodello tradizionale di lavoro subordinato. Tutti i Paesi europeo-continentali si sono progressivamente edificati attorno alla figura del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sin dai primi interventi normativi di inizio secolo, derivanti da diretti a disciplinare le modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, il «prototipo normativo» del lavoro stabile ha costituito il referente empirico della giuridificazione dei rapporti di lavoro rubando il campo ed inglobando al suo interno ogni altra manifestazione dei modi di utilizzazione del lavoro altrui. Altrettanto note sono le ragioni che hanno condotto a privilegiare il contratto di lavoro a tempo indeterminato come modello «standard» di regolamentazione dei rapporti di lavoro. Funzionale alla tutela del lavoratore dipendente, in quanto espressione della continuità dell’occupazione e le relative misure di prevenzione conseguentemente della stabilità del reddito del lavoratore e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimodella sua famiglia, il quale faràlavoro stabile si è rivelato altresì strumentale rispetto ai modi di produzione e organizzazione del lavoro che per lungo tempo hanno dominato nelle economie occidentali. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha infatti consentito di conciliare le istanze di politica del diritto di tutela del fattore lavoro con quelle, altresìapparentemente di segno opposto, osservare al proprio personale di sostegno dei metodi di produzione e di circolazione della ricchezza propri dell’economia capitalistica. Su tali presupposti si comprende bene perché la disgregazione del tradizionale sistema produttivo non poteva non coinvolgere anche il divieto sistema occupazionale. Se è vero infatti che la “rottura” con il tradizionale sistema occupazionale si è verificata per lo più nel settore del terziario e in particolare nel terziario avanzato ove operano infatti la maggior parte dei casi lavoratori non subordinati e precisamente collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti, associati in partecipazione ecc. tuttavia il fenomeno del c.d lavoro atipico ha interessato anche il mondo delle imprese artigiane, anch’esse infatti soggette alla necessità di accedere ad impiantiporre in essere forme occupazionali più flessibili e più adeguate alle esigenze derivanti dai mutamenti strutturali del mercato del lavoro. In un contesto economico fortemente dinamico, reparti attento alla qualità e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito all'innovazione dei propri prodotti e particolarmente orientato verso i mercati esteri, il lavoromercato del lavoro locale si caratterizza sopratutto per l’alto numero di imprese e la forte preponderanza, tra queste, di quelle di piccola e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata media dimensione; nonché per l’elevatissimo livello d’occupazione e uscital’intensa apertura agli scambi con i mercati internazionali. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre prenda del resto in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoconsiderazione, ad esempio, l’incremento dell’offerta di lavoro femminile, fenomeno che ha favorito la proliferazione di una vasta gamma di tipologie di lavoro c.d. flessibili o la vasta e complessa problematica dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari. Le intersezioni con la tematica del lavoro nero o sommerso sono in quest’ambito particolarmente numerose e il campo dell’economia sommersa è del resto, come noto, dal punto di vista giuridico spesso al centro di veri e equivoci terminologici che possono poi precludere l’articolazione di strategie di intervento in chiave di contrasto, soprattutto laddove sia fondamentale acquisire il consenso delle parti sociali. Si pensi ancora al fatto – di per sé emblematico – che in relazione ai lavoratori extracomunitari e rispetto alle caratteristiche del mercato del lavoro emiliano-romagnolo mancano attualmente chiari criteri interpretativi e linee guida a sostegno della corretta utilizzazione delle tipologie ammesse dall’ordinamento con specifico riferimento al settore industriale specie in un ambito da sempre “problematico” come quello delle piccole e medie imprese. Circoscrivere il fenomeno del lavoro «flessibile» ai rapporti di lavoro dipendente non a tempo indeterminato è certamente riduttivo. Così come tecnicamente errato sarebbe ricondurre nell’area dell’«atipico» esclusivamente le mascherine antipolvereprestazioni di lavoro c.d. coordinato ovvero parasubordinato, e cioè quelle prestazioni che non sono inquadrabili né negli schemi del lavoro autonomo, né in quelli del lavoro subordinato. Parlare di lavoro atipico oggi significa prendere in considerazione le tipologie contrattuali già ampiamente assunte al dibattito sulla flessibilità degli anni Novanta, quali il lavoro interinale, i guanti contratti a contenuto formativo ma anche volgersi a considerare quelle ipotesi che sono state oggetto di recenti interventi del legislatore come le prestazioni a orario ridotto e il lavoro a termine. Nonché le ipotesi, altamente innovative, contenute nel Disegno di legge delega sul mercato del lavoro sulle quali il dibattito è ora vivo in latticeParlamento (si pensi allo staff leasing, gli otoprotettorial lavoro ripartito, ecc.. In particolareo ancora al lavoro ad orario ridotto che pare avviato verso una completa rivisitazione). Quando ci riferisce alla “flessibilità” del lavoro, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 però, indubbiamente si pensa anche a strumenti di gestione del tempo di lavoro (regimi di orario, utilizzo del lavoro straordinario e “banca delle ore”) e a strumenti che comportano l’esternalizzazione del lavoro per realizzare forme di superamento del tradizionale rapporto di lavoro dipendente, all'interno della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatemedesima struttura aziendale.

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Samples: moodle.adaptland.it

Introduzione. Il documento si articola in due sezioni, la prima da conto dello stato dell'arte nel nostro Paese, con riferimento alla contrattazione di II livello, con un ultimo riferimento alla Legge di Stabilità 2016, la seconda intende fornire un contributo per una lettura della specifica normativa e degli accordi quadro in tema di salario di produttività. Alla produttività spetta l’importante compito di trainare la crescita economica: rappresenta quindi un elemento di interesse crescente, per via dei positivi effetti in termini di efficienza ed equilibrio del contesto occupazionale, nonché per la stabilità economica. Nell’attuale scenario di crisi, il nostro sistema di relazioni industriali ancora troppo “rigido”, associato ad una limitata diffusione della contrattazione di II livello stessa, determinano una crescita ridotta della produttività, un elevato costo del lavoro e una bassa partecipazione. In questa sezione Italia si è dato quindi valore normativo al salario di produttività, ossia quella componente accessoria della retribuzione assoggettata ad un’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 10%, rispetto all’aliquota fiscale normalmente applicabile, proprio a sostegno della crescita del settore privato. La seconda parte del documento ripercorre quindi brevemente la normativa di riferimento relativa al salario di produttività, partendo dalla Legge n. 135/97, che prevedeva, all’art. 2 (“Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello”) l’introduzione della decontribuzione del 3% per gli elementi rientranti nella cosiddetta retribuzione incentivante legati alla produttività, per giungere da ultimo alla Legge di Stabilità 2016. Vengono infine proposte delle tabelle riepilogativa che danno conto della configurazione e dell’entità dell’incentivazione a favore della produttività, negli ultimi anni. Illustrato brevemente il contenuto del documento, si può iniziare la trattazione, osservando che la governance delle relazioni industriali in Italia si è inizialmente basata sulla centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), con una ridotta autonomia della contrattazione di secondo livello. Solo con il Protocollo del 23 luglio del 1993, Governo e Parti sociali hanno previsto un assetto della contrattazione basato su un CCNL di categoria e un secondo livello aziendale, o alternativamente territoriale. Quest’ultimo aveva la funzione di integrare quello nazionale, con particolare riguardo ad alcune voci di tipo retributivo. Tale assetto delle relazioni industriali ha subito una sostanziale evoluzione negli ultimi anni, verso un sistema caratterizzato da: • regole, su base collettiva, per la stipula e la validità delle intese; • riduzione progressiva della centralità del CCNL, in favore di una maggiore autonomia della contrattazione decentrata; • introduzione, a fini incentivanti, di agevolazioni di carattere contributivo e fiscale alle politiche aziendali indirizzate all’efficienza e alla qualità produttiva, da definire mediante la contrattazione di secondo livello. Il rinvio alla contrattazione di secondo livello è divenuto sempre più frequente a partire dal DLgs n. 276/03, in attuazione della “Legge Biagi”. Come conseguenza degli effetti prodotti poi dalla crisi economica e finanziaria, con l’Accordo quadro del 22 gennaio 2009, siglato da CISL, UIL e UGL, è stata consentita la strategia degli accordi in deroga rispetto al contratto nazionale, per il raggiungimento di specifiche intese dirette a governare, nel territorio o in azienda, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico e occupazionale. Tali intese potevano, infatti, definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, anche in via sperimentale o temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. CGIL CISL UIL e Confindustria firmano poi l’Accordo interconfederale sulla rappresentanza (28 giugno 2011) e con la Legge di Stabilità 2011 (Legge n. 220/10), attraverso l’articolo 8, si conferma il rafforzamento della contrattazione di secondo livello. L’Accordo del 28 giugno 2011 amplia in misura considerevole i margini entro i quali i contratti di secondo livello possono derogare, anche in senso peggiorativo, al CCNL, ancorandoli al solo limite dell’obiettivo di conseguire una più efficace adesione alle esigenze degli specifici contesti produttivi e prevedendo puntuali modalità di approvazione per la loro efficacia erga omnes. Si configura così un sistema evolutivo di accordi sulle regole e sulle procedure della contrattazione che sostituisce l’Accordo del ’93 e che punta ad una riforma della contrattazione collettiva, volta a migliorare il livello di competitività e produttività delle imprese così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro livelli dei redditi e le relative misure condizioni dei lavoratori. L’art. 8 del DL n. 138/11, convertito nella Legge n. 148/11, attribuisce poi agli accordi aziendali e territoriali la possibilità di prevenzione derogare in termini peggiorativi non solo al CCNL di categoria, ma anche alle previsioni di legge. Tali intese hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, purché siano sottoscritte dalle associazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale o territoriale1. L’Intesa sulla produttività, del 21 novembre 2012, stabilisce che i contratti collettivi nazionali possono definire una quota dell’aumento concesso a livello nazionale che la contrattazione di secondo livello può collegare alla realizzazione di incrementi di produttività e protezione sono stati individuati nella Sezione IIredditività, beneficiando delle vigenti agevolazioni fiscali e contributive. Nella presente Sezione non sono contemplati Il Testo unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 conferma la funzione attribuita al CCNL di assicurare la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimolavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale. In materia di contrattazione collettiva aziendale, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti questa si esercita per le materie delegate e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività con le modalità previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi collettivo nazionale di lavoro oggetto dell’appaltoo dalla legge; per le parti economiche e normative risulta efficace ed esigibile per tutto il personale in forza, sui rischi specifici vincolando tutte le associazioni sindacali operanti in azienda. Viene infine confermata la possibilità per i contratti collettivi aziendali di definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte regolamentazioni contenute nei CCNL nei limiti e dei rischi esistenticon le procedure previste dagli stessi2. Per ciascuna attività quanto concerne la tipologia degli Accordi di secondo livello degli ultimi anni, una recente indagine della CISL di seguito citata, ha verificato che l’86% sono altresì Accordi Aziendali, il 13% Accordi Territoriali e solo l’1% Accordi di filiera. I contenuti della contrattazione aziendale sono molto articolati, ma possono essere individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” tre gruppi distinti. Il primo riguarda contenuti fortemente privilegiati, rappresentati dai temi dell’orario, di gestione della crisi, dei diritti sindacali e gli eventuali dispositivi del salario, la cui probabilità di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento di contrattazione aziendale supera il 20% del totale degli accordi, con la punta relativa al salario (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore48%). Si precisa Il secondo invece si riferisce a materie con percentuali che si collocano in una media inferiore (sotto il 20%) comprendente il welfare integrativo, l’inquadramento professionale, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale e i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali temi dell’Ambiente, Salute e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateSicurezza.

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Samples: bancadati.italialavoro.it

Introduzione. In questa sezione del documentoLo scopo di questo elaborato è quello di analizzare in modo critico ed analitico un fenomeno che, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 dopo aver visto la sua genesi e s.m.ila sua evoluzione negli USA., negli ultimi anni sta riscuotendo un notevole interesse tra gli “addetti ai lavori” nel panorama italiano: le Special Purpose Acquisition Company, o più comunemente SPAC1. Da sempre, il tessuto industriale italiano è caratterizzato dalla presenza di piccole- medie imprese di cui ne sono croce e delizia, in quanto ambasciatori del “Made in Italy” da un lato, ma al contempo, miopi e incapaci, nella maggior parte dei casi, sia di prevedere quanto di reagire a particolari shock del mercato finanziario e non, dall’altro. Questo è stato particolarmente evidente a seguito della crisi economico- finanziaria del 2008, i cui effetti non potevano non esimersi per quegli operatori che, dalla dipendenza dalle banche e di una fragile struttura finanziaria e patrimoniale, ne facevano un elemento caratterizzante. Pertanto, tra aziende sottocapitalizzate, un sistema banco-centrico fortemente rallentato dall’elevata presenza di crediti deteriorati e da norme sempre più stringenti in merito al capitale, negli ultimi anni si stanno affermando una serie di strumenti di finanza innovativa che senza dubbio possono rappresentare una valida risposta, in primis, ai bisogni di breve periodo, e successivamente, per rispondere ai principali obiettivi aziendali: il perseguimento dell’equilibrio economico- finanziario e la remunerazione degli azionisti. Tra questi potenziali strumenti, uno di quelli più complessi ed intriganti è sicuramente rappresentato dalle SPAC, che si è deciso di approfondire nel presente 1 SPAC: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx-xxxx-xxx-xxxx/- “Le SPAC sono veicoli societari, appositamente costituiti con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un’attività di ricerca e di selezione, un investimento in una o più società operative (c.d. target). Esse, pertanto, fino al momento dell’investimento, contengono solo cassa (c.d. “shell company”).” lavoro. L’obiettivo è quello di analizzare come le medesime si riescano a collocare tra due grandi estremi: l’equity private placement, più comunemente private equity, ed il mercato dei capitali, visto che, la prassi accademica le qualifica come un tipo di società che nascono come società aperte quotate su specifici mercati, ma al contempo presentino delle caratteristiche tipiche del private equity: dal management team caratterizzato da elevati standard professionali, al pieno coinvolgimento del medesimo nell’iniziativa, passando per le exit strategies. Alla luce di tali premesse, la scelta ed il taglio del presente lavoro sono chiari: il primo capitolo presenta un’approfondita analisi della struttura e del funzionamento delle SPAC, soffermandosi su considerazioni prima di tipo puramente tecnico, analizzando le implicazioni contabili che tale operazione richiede, per concludersi poi con la considerazione se la modalità con cui avviene la business combination possa essere qualificata come una fusione diretta o come una fusione inversa. Dopo aver introdotto il fenomeno analizzandone le sue peculiarità, il secondo capitolo presenta un duplice obiettivo: primo, quello di tracciare una descrizione delle Special Purpose Acquisition Company ab-origine, partendo dalle blank check companies e dalle penny stocks, con conseguente inquadramento normativo del mercato statunitense, e successivamente, procedere ad un confronto con due pietre miliari della finanza d’impresa, il private equity e l’IPO, che altro non sono, i due estremi entro i quali si colloca, per analogie e similitudini, il fenomeno SPAC. Il secondo capitolo termina con un breve excursus su quelle che sono state le performance delle SPAC sul mercato USA, e conclude così la prima metà dell’elaborato. La seconda metà del lavoro, che considera gli ultimi due capitoli, volge la sua attenzione sul contesto italiano, dapprima mediante un’analisi preliminare del mercato domestico, nel terzo capitolo, che muove le sue considerazioni partendo da quello che è il sistema imprenditoriale italiano, con conseguente focus sul contesto normativo vigente entro il quale disciplinare le SPAC. Successivamente vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni presentate quelle che sono le caratteristiche nonché criticità normative relativamente a tale veicolo di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi investimento rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)quella che è l’esperienza americana per poi muovere ad un’analisi di quelle che sono le opportunità di crescita per gli operatori, che fino ad ora hanno pagato l’essere troppo ingessati e l’avere una struttura finanziaria esile e passiva rispetto alle opportunità che il mercato presentava. I rischi specifici dell’ambiente L’elaborato infine, si conclude con l’analisi di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoun case-study, SPAXS, il quale faràveicolo di investimento promosso da Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, altresìche ha annunciato la business combination, osservare al proprio personale nell’aprile 2018, con Banca Interprovinciale. SPAXS, è la prima SPAC in Italia focalizzata nel settore dei servizi finanziari, creata appositamente per diventare un player di riferimento nell’ambito degli NPL (c.d. Non Performing Loans), nei servizi per le piccole-medie imprese ma soprattutto nell’offerta di servizi ad alta digitalizzazione rivolti anche alle famiglie; in termini di numeri però è la SPAC che ha destato maggior interesse degli investitori in quanto è il divieto veicolo che ha raccolto il più elevato ammontare di accedere risorse, circa 600 mln di euro, a fronte di ordini per circa 800 mln di euro, prevalentemente dall’estero. Il case-study verrà analizzato in modo critico e analitico, procedendo ad impiantieffettuare, reparti e luoghi diversi da quelli sulla base dei documenti societari, una valutazione della società target mediante specifici modelli di valutazione aziendale, mettendone in cui deve luce tutti quegli aspetti che sono risultati essere eseguito fondamentali per il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 successo della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatebusiness combination.

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Introduzione. In allegato 5 sono state discusse diverse soluzioni organizzative potenzialmente in grado di favorire la razionalizzazione dell’offerta di prestazioni ospedaliere a partire dall’istituzione di Unità operative interaziendali o dalla loro cessione da una Azienda all’altra per favorire la concentrazione di dotazioni di particolare rilievo vincolandole al servizio dell’intera area metropolitana, fino all’istituzione di Dipartimenti interaziendali quali ambiti organizzativi di ampia dimensione in grado di gestire in modo unitario l’insieme delle Unità operative (o di loro componenti) tra loro complementari. Queste soluzioni modificano i modelli organizzativi interni alle Aziende senza introdurre modifiche nei loro assetti istituzionali, se non per quanto riguarda la costituzione di un Organo di governo interaziendale a cui devolvere la programmazione e l’alta gestione di alcune funzioni di interesse comune, ipotesi che dovrebbe essere supportata da una preventiva modifica degli Atti aziendali. In ogni caso, le soluzioni analizzate in allegato 5 non comportano modifiche di ampia portata nelle funzioni complessive attribuite alle singole Aziende né alterano in modo significativo i rispettivi confini. In questo allegato, sono invece approfondite alcune ipotesi che comportano modifiche negli assetti istituzionali con trasferimenti significativi di funzioni e attività da un’Azienda all’altra ovvero a soggetti giuridici di nuova istituzione. Più specificamente, nella prossima sezione è esaminata l’ipotesi di cessione di un ramo di attività (l’Ospedale Maggiore) attualmente in capo all’Azienda USL di Bologna a favore dell’Azienda ospedaliero-universitaria. In sezione 3 viene invece analizzata l’ipotesi di istituzione di un soggetto di natura consortile a favore del quale le Aziende potrebbero conferire alcune funzioni e attività per consentirne una gestione pienamente unitaria e tale da superare le difficoltà osservate nelle collaborazioni realizzate ai sensi dell’art. 22 ter della l.r. 43/2001. Infine, in sezione 4 viene esaminato il caso di cessione di alcune Unità operative dalle Aziende USL all’Azienda ospedaliero-universitaria e viceversa per configurare Aziende caratterizzate da una maggiore focalizzazione rispettivamente alla valorizzazione delle strutture che possono candidarsi a divenire punti di riferimento per le reti cliniche di interesse regionale e nazionali e all’integrazione delle funzioni ospedaliere di riferimento distrettuale con i corrispettivi servizi territoriali. La concentrazione in un’unica Azienda ospedaliera dell’intera capacità produttiva per l’erogazione di tutte le prestazioni ospedaliere - da quelle di riferimento distrettuale a quelle di altissima complessità - quale risulterebbe dalla fusione dell’Ospedale Maggiore con l’Azienda ospedaliero- universitaria - si pone in controtendenza rispetto agli orientamenti prevalenti (si vedano allegati 1 e 2) a favore del potenziamento di strumenti per l’integrazione verticale tra gestori dell’assistenza territoriale e dell’assistenza ospedaliera. Più specificamente, pur potendo tale opzione facilitare nel medio termine l’adozione di iniziative di razionalizzazione e di valorizzazione di centri specialistici, porta con sé diversi rischi di rilievo per quanto riguarda il governo complessivo di un sistema che si pone da tempo obiettivi di contenimento complessivo delle attività ospedaliere e di rafforzamento dei raccordi organizzativi tra queste e i servizi territoriali, destinati invece ad assumere un rilievo maggiore. In quanto segue, descriviamo brevemente le considerazioni che porterebbero a non considerare in via prioritaria questa sezione opzione. In primo luogo occorre notare che se la fusione porta con sé operazioni di razionalizzazione che, a parità di fattori produttivi impiegati, aumentano i livelli potenziali di produzione, un primo rischio di notevole rilievo è che vi sia un potente effetto di attrazione sui flussi in entrata che, sotto il vincolo della riduzione complessiva dei tassi di ospedalizzazione, andrà a ridurre i volumi di attività negli altri ospedali dell’area metropolitana. Questo effetto, sarà inevitabilmente più rilevante sugli ospedali di riferimento dei Distretti meno centrali rendendo più difficile garantire nel tempo la loro sostenibilità. In secondo luogo, un’Azienda ospedaliero-universitaria che rimane unica produttrice di tutte le prestazioni ospedaliere a favore dei residenti in un ambito territoriale molto ampio, densamente abitato e con la più elevata frequenza di ultra 75-enni dell’intera area metropolitana, dovrebbe necessariamente impiegare una parte crescente delle proprie risorse nell’erogazione di prestazioni di medio-bassa complessità anche nelle Unità operative potenzialmente in grado di connotarsi quali punti di riferimento per le reti di interesse regionale o nazionale. Al riguardo, la maggiore separazione organizzativa con le Unità operative delle Aziende USL che governano le cure primarie e intermedie potrebbe accentuare la difficoltà a governare i flussi da e verso il territorio. Infine, la compresenza nell’area più popolosa di un monopolista finanziato anche sulla base delle prestazioni erogate e di un monopsonista che ha il mandato di potenziare le forme di assistenza domiciliari e le strutture per le cure primarie e intermedie, non contribuirebbe a facilitare le relazioni interaziendali che invece dovrebbero consentire una collaborazione particolarmente intensa per la gestione dei collegamenti tra i diversi livelli assistenziali. Un modello che si propone di favorire una forte integrazione tra le risorse afferenti ai Dipartimenti interaziendali e di facilitare una piena caratterizzazione delle vocazioni delle strutture ospedaliere nell’area metropolitana “anche per perseguirne la piena valorizzazione rispetto alle funzioni previste dalla programmazione regionale e nazionale” richiede l’adozione di forme più dense e significative di coinvolgimento del documentopersonale in forza alle singole Aziende rispetto alle attività che si svolgono in tali Dipartimenti e che devono mirare all’interesse comune di tutta l’area. Per realizzare tale modello senza costituire nuovi soggetti giuridici, così ma con la necessità di un intervento legislativo della Regione, le Aziende dell’area metropolitana potrebbero definire un comune interesse a sviluppare un “contratto di rete” assimilabile a quello previsto e regolato per il settore privato tramite il Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Tale norma, destinata esclusivamente ai datori di lavoro costituiti in forma di imprese ed alle imprese agricole, prevede oggi la possibilità di realizzare “contratti di rete”, i quali, secondo il dato normativo, permettono agli imprenditori di «accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa» (art. 3, c. 4 ter L. 33/2009) secondo schemi negoziali (consorzi, associazioni tra imprese, contratti di appalto, somministrazioni, ecc.) che rispettino i requisiti formali e sostanziali prescritti dalla legge. Si tratta, in particolare, dell’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti; delle modalità convenute per il monitoraggio degli obiettivi; della stesura di un “programma di rete” indicante diritti e obblighi di ciascun partecipante; delle modalità di realizzazione dello scopo comune; l’istituzione di un fondo comune se previsto; le regole di gestione del fondo; misura e criteri di valutazione dei conferimenti e degli eventuali contributi successivi che ciascun retista si obbliga a versare al fondo (art. 3, c. 4 ter L. 33/2009 lett. a-f). Per sviluppare l’aggregazione di imprese, definita dal programma confluito nel vincolo contrattuale, la cui realizzazione può essere indirizzata e governata anche attraverso un organo comune, la legge detta una particolare disciplina lavoristica del c.d. “distacco infrarete”, tradotta nelle innovative ipotesi della “codatorialità” e della “assunzione congiunta del personale” interessato al programma. Il distacco si configura quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distaccatario si avvale dunque legittimamente del lavoro del dipendente distaccato alle condizioni, concretamente verificabili, dell’interesse del datore distaccante e della temporaneità dell’utilizzo. In assenza di tali condizioni, come previsto dall’artnoto, e secondo la stessa disposizione dell’art. 26 comma 3-ter del 30 D.Lgs. 81/08 n. 276/2003, si realizza ipotesi di interposizione illecita di manodopera, come tale sanzionata sotto forma di somministrazione irregolare di lavoro1. La previsione contenuta nell’art. 30, comma 4-ter, del D.lgs. n. 276/2003 prevede che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile”. Diversamente quindi dalle ordinarie ipotesi di distacco tra imprese, tramite le previsioni della legge del 2013 il distacco viene legittimato ed autorizzato automaticamente per via della sottoscrizione del contratto di rete di impresa, determinando questo una sorta di presunzione di interesse datoriale, che non necessità di verifica neppure nella sede giudiziale. Lo stesso requisito della temporaneità trova nel contratto di rete espressione di verifica e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto legittimità: il distacco è lecito fino a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa quando permane temporalmente l’interesse dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.retisti all’utilizzo del

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Introduzione. In questa sezione Il presente elaborato ha il fine di descrivere, analizzare ed approfondire le peculiarità inerenti al fenomeno emerso all’interno dell’ordinamento italiano nei primi anni sessanta del documento‘900: con ciò intendo fare riferimento al factoring, così come previsto dall’artreso noto in ambito legislativo, con l’epiteto “cessione di crediti d’impresa”. 26 comma 3-ter Il tema è stato dapprima affrontato, a livello tecnico- teorico, con dovizia di particolari, all’interno del D.Lgscorso universitario di contratti bancari ed assicurativi presieduto dalla prof.ssa Xxxxxx Xxxxx; ed in seguito approfondito nell’aspetto pratico- applicativo mediante collaborazione instaurata con BCC Factoring, società che mi ha permesso di “toccare con mano” tale realtà. 81/08 Il factoring è definibile come: un contratto, stipulato tra due soggetti, in base al quale il cedente si impegna a cedere i crediti presenti e s.m.i.futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto detto cessionario (factor) il quale, vengono individuati i possibili rischi interferentiassume l'obbligo di somministrare una serie di servizi quali: gestione, derivanti da sovrapposizioni riscossione, contabilizzazione dei crediti, assunzione del rischio d’insolvenza dei debitori ceduti; verso dazione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoun corrispettivo consistente in una commissione, il quale faràcui importo può variare in rapporto ai servizi offerti dal factor. Nel contesto sociale odierno, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavorola crisi economica finanziaria fa da padrona, danneggiando un numero elevato di imprese che faticano ad ottenere liquidità tramite ordinarie fonti di finanziamento rappresentate dal credito bancario, l’operazione di factoring registra un consistente sviluppo sia in termini quantitativi che qualitativi. Per ciò che attiene all’ aspetto quantitativo, tale attività assume nel mercato italiano un ruolo centrale: può rilevarsi infatti, grazie alle statistiche pubblicate annualmente da Assifact, un incremento del ricorso a formule alternative di finanziamento che permettono lo sviluppo di aziende nel breve periodo, e farà rispettarela riduzione di rischi relativi alla cessione di crediti con l’ausilio di un sistema di controllo centralizzato. Sotto il profilo qualitativo, ove venga prescrittoil factoring, da mera tecnica di finanziamento ha assunto varie funzioni tra cui quella gestoria, assicurativa, contabile, organizzativa: non regolamentate all’interno della vigente disciplina. Può dirsi così consentita, tramite un’operazione a carattere sistematico: la semplificazione strutturale dell’impresa cedente, tramite supporto gestionale, organizzativo; e la liberazione di risorse per lo sviluppo dell’attività aziendale mediante smobilizzo di crediti non ancora scaduti. A fronte di tali premesse, nell’elaborato, oltre che dell’ambito giuridico, mi occuperò del contratto di factoring all’interno del contesto economico: analizzando le situazioni in cui le imprese di piccole, medie o grandi dimensioni decidono se accedere o meno all’opportunità di istaurare un determinato itinerario rapporto di entrata cessione di crediti d’impresa, sulla base di valutazioni operate in termini di costi e uscitabenefici. Si riporta Stima quest’ultima che non può esaurirsi, come spesso si sostiene, all’accertamento del rapporto tra struttura organizzativa e dimensioni aziendali: bensì dovrà sfociare nella verifica dell’effettivo fabbisogno finanziario dell’impresa cedente. A ciò seguirà l’esposizione e l’esame critico delle peculiarità giuridiche inerenti al contratto di seguito factoring, la cui normativa appare non organica e non esauriente ponendo invero non scarsi problemi in ambito applicativo. Xxxxx, a tal fine, ricordare come nonostante l’emanazione della legge n. 52 del 1991, dottrina e giurisprudenza prevalenti classificano l’operazione in termini di atipicità contrattuale: infatti la disciplina legislativa, composta da soli sette articoli, non contiene una tabella riepilogativa regolamentazione completa perché più ampio ed articolato appare l’oggetto del contratto straniero; e nemmeno lo definisce occupandosi unicamente della cessione dei rischi interferenti correlati allo svolgimento crediti d’impresa. Nello specifico l’elaborato risulta suddiviso in tre capitoli. Nel primo darò adito ad un inquadramento generale della fattispecie occupandomi: delle attività previste origini dell’operazione di factoring all’interno dell’esperienza giuridica italiana; della nozione, e delle fonti quali codice civile, testo unico bancario, legge speciale, ed infine prassi che non manca di regolare il rapporto tramite accordo comprensivo di espressione e clausole standardizzate. Nel secondo capitolo l’attenzione sarà posta in primis sull’aspetto economico dell’operazione, con una valutazione sommaria di benefici e costi che dovranno essere sostenuti dall’impresa cedente. Seguirà poi l’esame del profilo giuridico con conseguente analisi dei problemi che via via si presentano, alla luce dell’ordine teorico imposto dal contratto d’appaltodettato legislativo, nelle diverse sedi ossia: ambito applicativo, requisiti soggettivi ed oggettivi, garanzie accordabili, ed efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazionisoggetti terzi. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte Emergeranno così le dispute dottrinali e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre giurisprudenziali in atto per eliminare luogo: dell’interpretazione letterale e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” sistematica del testo di legge ed in tema di natura giuridica e gli eventuali dispositivi struttura dell’operazione, variabile a seconda della causa ritenuta prevalente all’interno del contratto stipulato. Infine il terzo capitolo sarà incentrato sulla normativa applicabile al fallimento del cedente, al fallimento del debitore ceduto e sul ruolo esercitato dall’azione di protezione individuali che devono essere utilizzati revocatoria fallimentare. Le problematiche e le discipline trattate all’interno dello scritto hanno lo scopo di analizzare con cognizione di causa la risoluzione del caso giuridico proposto, nel cui ambito non manca l’avanzamento di laute e, per certi versi, errate pretese da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione parte di quelli propri dell’attività dell’appaltatore)curatore fallimentare, factor e pubblica amministrazione. Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali ammette così largo spazio a riflessioni sul ruolo, non ancora ben definito, e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatesull’importanza che tale contratto ha e potrà avere all’interno del nostro ordinamento.

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Introduzione. In questa sezione del documentoIl presente Regolamento individua i principi generali, le regole e le modalità procedurali per la ricerca, la selezione e l’assunzione di personale e per l’affidamento di incarichi professionali, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza, parità di condizioni e pubblicità così come previsto disposto dall’art. 26 19 del D. Lgs. n. 175/2016 avente ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, secondo cui le società in controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3-ter , del D.Lgsdecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 81/08 In particolare Umbria Digitale, come di seguito meglio specificato, nelle procedure di reclutamento assicura un’adeguata pubblicità della selezione e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (svolgimento che comportino pericoli aggiuntivi rispetto garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a quelli specifici dell’attività appaltata)realizzare forme di preselezione; prevede l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetta il principio delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; prevede la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro Il presente Regolamento recepisce le indicazioni fornite dalle “Linee guida per il rafforzamento della trasparenza e le relative misure di la prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione IIdella corruzione in materia di concorsi e selezioni pubbliche nel sistema regionale umbro” adottate dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 946 del 01/08/2019 e rivolte a tutti gli enti del Sistema Regionale Allargato, tra cui le Società in house. Nella Tali indicazioni, già recepite nelle precedente versione del Regolamento costituiscono per la Società “atto di indirizzo” in materia di assunzioni, conferimento incarichi e somministrazione. La Società ritiene il presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoRegolamento adeguato alle suddette Linee Guida e pertanto utile ad attivare le procedure di assunzione, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti incarico e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatesomministrazione.

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Introduzione. In questa sezione del documento, così come previsto dall’artquesti ultimi anni l’interesse degli imprenditori verso le “joint-ventures” ha chiesto anche alla professione economico-contabile di approfondire i propri studi nella materia. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni La globalizzazione dei mercati aumenta il numero dei processi di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò integrazione tra imprese al fine di avere rendere più funzionali gli investimenti e meglio utilizzare le risorse complementari esistenti presso le diverse imprese. Non è facile dare una definizione alla “joint-venture” poiché la stessa può rappresentare le più ampia visione svariate forme di collaborazione o di cooperazione imprenditoriale. La “joint-venture” può essere definita come “un affare di progetto separato che ha come finalità di produrre un utile ai membri di un gruppo” oppure può essere definita come “un accordo tra due o più parti per controllare un affare e contribuire con le loro risorse al suo buon risultato”. In questi casi la durata della “joint-venture” è limitata al compimento dell’affare o del progetto. Molti sono gli esempi che vengono indicati come “joint-ventures”, tra questi: la stipulazione di contratti di licenza per lo sfruttamento di tecnologie, la costruzione di stabilimento per la produzione in comune tra soci paritetici, l’accordo di collaborazione industriale per la costruzione di parti di un prodotto, l’accordo tra un gruppo d’imprese per l’aggiudicazione di un appalto o di un incarico di consulenza, ecc. In particolare il termine di “joint-venture” viene utilizzato ad indicare una collaborazione a livello internazionale. La collaborazione tra imprese permette di: − trasferire le tecnologie dalle stesse alla “joint-venture” mantenendole anche nella disponibilità delle caratteristiche cedenti; − migliorare i processi produttivi dei luoghi, “ventures” mediante la complementarità delle attività ivi svolte tecnologie trasferite; − meglio utilizzare le conoscenze di marketing e distribuzione delle singole imprese con integrazione delle conoscenze e delle procedure; − effettuare delle produzioni con applicazione di procedure più razionalizzate che portano ad economie di scala e a vantaggi produttivi; − ripartire il rischio connesso all’affare o al progetto. La dottrina italiana ha considerato molti aspetti dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti rapporti di collaborazione che possono identificarsi nella rischi interferentijoint-venture” e gli eventuali dispositivi tra questi la creazione di protezione individuali “associazioni temporanee tra imprese” ed i “consorzi con attività esterna”, esaminandone i problemi di diritto amministrativo e di diritto tributario. Lo strumento della “joint-venture” si è affermato negli ultimi quindici anni come prassi nel commerciale internazionale, soprattutto nei rapporti tra i Paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo, anche se la “joint-venture” con il tempo ha indirizzato la propria struttura da accordo di cooperazione a contratto societario e ciò nonostante il successo ottenuto dall’accordo di “joint-venture” che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (è legato, nella massima parte, alla flessibilità e possibilità di modificare il modo di regolare il contenuto dello stesso in relazione al tipo di affare, modifiche queste di difficile realizzazione in presenza di norme imposte dalla legge come nel caso di attività comune svolta tramite una società. La ricerca dei vantaggi in precedenza citati ha trovato nella “joint-venture” uno dei mezzi per il raggiungimento degli stessi ed ha spinto i partners internazionali ad eccezione adottare accordi capaci di quelli propri dell’attività dell’appaltatore)permettere loro di realizzare la penetrazione nei mercati. Si precisa i DPI eventualmente riportati Questa penetrazione, per le medie imprese italiane, prima limitata al mercato europeo è oggi sempre più indirizzata verso Paesi di altre regioni ed in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2dopo un periodo rivolto verso l’Est Europeo, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateverso il Sud America.

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Introduzione. In questa sezione Con il presente lavoro si intende mettere in luce il particolare rapporto giuridico, sempre più diffuso, che intercorre tra un’atleta ed una società sportiva, facendo riferimento soprattutto alle vicende contrattuali attinenti gli sportivi ed i loro rapporti con le società. L’obiettivo è ricostruire come la legge, ed in particolare il diritto del documentolavoro, così come previsto dall’artsi trovino in uno stretto rapporto con un fenomeno di massa qual è oggi lo sport. 26 comma 3-ter del D.LgsAl riguardo nel primo capitolo verrà definito l’ordinamento sportivo, a partire dalla sua nascita, analizzandone le fonti e l’evoluzione che lo ha portato ad essere riconosciuto in sede Costituzionale. 81/08 Verrà prestata attenzione alla norma che ha causato un vero e s.m.i.proprio sconvolgimento normativo nei sopra citati rapporti tra sportivo e società, vengono individuati ossia la Legge 23 marzo 1981,n.91. Essa ha avuto il compito di ricostruire il rapporto intercorrente tra i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo soggetti in termini di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoresubordinato, derivanti ovvero nell'attività compiuta da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoun soggetto, il quale faràl’atleta, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere ricavarne una retribuzione, nell'interesse e alle dipendenze di un altro soggetto, la società sportiva, dal quale dipende non soltanto economicamente ma anche giuridicamente, essendo riconosciuto al datore il potere di dettare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'elemento della subordinazione, inteso come sottoposizione alle direttive, al controllo e alla vigilanza da parte del datore di lavoro, costituisce il tratto caratterizzante del rapporto di lavoro subordinato, creando un vincolo intenso che giustifica la più ampia visione delle caratteristiche dei luoghiintensa tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per tale tipo di lavoro. Come detto, delle attività ivi svolte dunque, la legge 23 marzo 1981, n.91 definisce il rapporto fra atleta e dei rischi esistentisocietà come subordinato, salvo considerarlo come autonomo in presenza di particolari circostanze tassativamente prefigurate dalla menzionata norma di legge. Per ciascuna attività sono altresì individuati Tale norma, inoltre, definisce le misure da porre differenze tra lo sportivo professionista e dilettante, che, come si vedrà, rappresenta uno degli aspetti più controversi e discussi dell’intero ordinamento sportivo. Nel secondo capitolo dell’elaborato verrà analizzato nel dettaglio il rapporto contrattuale che intercorre tra l’atleta e la società sportiva e messa in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi luce la specialità di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore)tale rapporto; si farà riferimento agli elementi caratteristici del contratto sportivo, con particolare attenzione al settore calcistico. Si precisa esamineranno, pertanto, i DPI eventualmente riportati diritti ed i doveri delle parti e si farà dovuta menzione di quelle che sono le modalità di risoluzione delle controversie che possono insorgere tra calciatori e società in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dipendenza della violazione, da parte di essi, di alcuni dei rischi interferenziali reciproci obblighi contrattuali Proseguendo nell’esposizione, all’interno del terzo capitolo dell’elaborato, verranno attenzionate le vicende del rapporto sportivo, le varie cause di sospensione e risoluzione dello stesso; si farà riferimento a casi concreti, quale quello tra Xxxxxxx Xxxxxxx e la società UC Sampdoria avvenuto nel 2011. Si passerà poi all’esame della clausola rescissoria, sempre più frequente negli ultimi anni, la quale ha causato un aumento degli ingaggi nel mondo del calcio e non quelli necessari per lo svolgimento solo e, più in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonogenerale, ad esempioall’impatto, in termini economici, dei trasferimenti dei calciatori già tesserati con una Società sportiva Nel successivo ed ultimo capitolo si tenterà di porre sotto la lente di ingrandimento le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatesignificative differenze che ancora oggi intercorrono tra il mondo sportivo femminile e quello maschile.

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Samples: Dipartimento Di Giurisprudenza

Introduzione. In questa sezione Il confronto tra il modello Fast-Track per gli interventi di artroplastica totale dell’anca e del documentoginocchio adottato presso l'APSS di Trento ed i risultati dell’analisi della letteratura scientifica ha l’obiettivo di verificare la congruenza del percorso realmente sviluppato e implementato all’interno della PAT con i dati “evidence based” provenienti dalla letteratura scientifica. Quest’ultimi costituiscono l’ideale a cui tendere dal punto di vista della miglior pratica clinica e sono costituiti da tutti i dati provenienti dalla letteratura primaria e secondaria nonché da tutti quelli provenienti dalle linee guida e dai percorsi assistenziali per il trattamento di una determinata condizione di salute. Le Linee Guida sono "raccomandazioni di comportamento clinico, così prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere medici e pazienti nel decidere le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche" (Evidence. GIMBE, 2008). Le Linee Guida formulano raccomandazioni basate sulle prove scientifiche, infatti sono anche definite come previsto dall’art“evidence based”, rispetto a una vasta gamma di argomenti quali: prevenzione e gestione di condizioni specifiche alla pianificazione di servizi e interventi più ampi per migliorare la salute delle comunità. 26 comma 3I percorsi di cura costituiscono nel concreto l’implementazione delle raccomandazioni enunciate all’interno delle Linee Guida. La consultazione delle Linee Guida pertanto ha permesso di inquadrare il percorso “ideale” di assistenza sulla base di quanto contenuto nelle raccomandazioni. Per verificare la pertinenza del percorso del paziente eletto per intervento di artroprotesi di anca o ginocchio tramite l’approccio Fast-ter Track implementato nella Provincia Autonoma di Trento con le linee guida dettate a livello nazionale e internazionale, in primo luogo è stata analizzata la descrizione del D.Lgspercorso clinico dell’APSS di Trento per avere una visione delle attività caratterizzanti l’intero percorso di cura; in secondo luogo sono state consultate le Linee Guida del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) per la sostituzione elettiva di anca e ginocchio e le linee guida presenti negli articoli di letteratura scientifica risultati da una ricerca manuale inerente al percorso Fast-Track ortopedico. 81/08 Questo procedimento ha reso possibile il confronto tra il “percorso reale” (APSS) e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni un “percorso ideale” (benchmark) costruito sulla base delle evidenze provenienti dalle linee guida e dalla letteratura primaria e secondaria relative a interventi di più artroprotesi di anca o ginocchio. Il risultato del lavoro è rappresentato dal conteggio di quante attività svolte da operatori dall’APSS di appaltatori diversi, immessi Trento nella gestione del paziente sottoposto ad intervento in elezione di artroprotesi di anca o ginocchio sono in linea rispetto al totale dei dati “evidence based” disponibili. L’aderenza è rappresentata e sintetizzata in percentuale per le macro-fasi che caratterizzano il percorso: • “fase pre-operatoria”; • “fase 0 o ricovero nel luogo reparto di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/ortopedia”; • “fase 1 o ridurre i cosiddetti riabilitazione”; • rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/fase 2 o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatefollow up”.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica Iss Apss

Introduzione. In questa sezione del documentoCon la legge di Stabilità per il 2016, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimolegge 28.12.2015 n. 208, il quale faràlegislatore ha ampliato lo spettro degli strumenti finanziari che il cittadino può utilizzare per l’acquisto della propria abitazione, altresìattraverso l’introduzione del leasing abitativo. La normativa introdotta disciplina il contenuto civilistico del contratto e prevede numerose agevolazioni fiscali. Il presente lavoro si articola in quattro capitoli, osservare ed è volto a fornire un’analisi di questa tipologia di contratto, potenzialmente già disponibile in virtù dell’autonomia contrattuale ma sconveniente dal punto di vista impositivo, ora tipizzata e resa vantaggiosa fiscalmente in seguito alla disciplina introdotta. Nel primo capitolo fornirò una breve descrizione storica del contratto di leasing e delle sue varie tipologie, per poi delineare il collocamento della previsione normativa del leasing abitativo lungo il filone legislativo conclusosi con la tipizzazione del contratto di locazione finanziaria contenuta nella legge n. 124 del 2017. Questa prima sezione si concluderà con l’analisi della disciplina applicabile al proprio personale contratto in oggetto. Il secondo capitolo esporrà nel dettaglio le caratteristiche fisiologiche del contratto, quali le parti, l’oggetto, la causa, struttura, forma e regime pubblicitario previsto. Sarà inoltre dato spazio ai diritti e obblighi delle parti. Il terzo capitolo tratterà l’aspetto patologico del contratto, analizzando la risoluzione per inadempimento con particolare riferimento alle cause, gli effetti e la procedura di ricollocazione del bene. A chiusura dell’analisi patologica verrà inoltre analizzato il divieto coordinamento della previsione normativa con la disciplina concorsuale in caso di accedere fallimento delle parti. Nel quarto e ultimo capitolo andrò a mettere a confronto alcuni contratti alternativi al leasing abitativo che sotto alcuni aspetti possono indurre ad impiantiuna confusione tra fattispecie contrattuali, reparti quali la vendita con riserva di proprietà, la locazione e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavorocontratto di rent to buy. Verrà inoltre presentata nel dettaglio una comparazione tra il leasing abitativo, lo strumento innovativo, e farà rispettareil mutuo ipotecario, ove venga prescrittostrumento classico e da sempre il più usato per il finanziamento dell’acquisto degli immobili, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appaltosia in ottica civilistica che in quella fiscale, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati viste le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatenuove importanti agevolazioni introdotte.

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Samples: tesi.cab.unipd.it

Introduzione. In questa sezione Il presente Protocollo Procedure (di seguito anche solo “Protocollo” o “Procedure”), quale parte integrante e sostanziale del documentoContratto tra UniSalute S.p.A. e la Convenzionata, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo costituisce uno strumento di lavoro utile a definire le modalità operative da seguire nell’esecuzione del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoreContratto stesso. In particolare, derivanti nei reciproci rapporti tra Compagnia di Assicurazione, Assistito e Convenzionata, si richiede il rispetto di precise procedure, necessarie all’ottenimento dell’indennizzo tramite pagamento diretto e volte a garantire il servizio agli Assistiti. Le note che seguono sono state pensate con l’obiettivo di garantire il miglior servizio all’Assistito, di regolare in modo semplice ed efficace le procedure da instaurare tra UniSalute e la Convenzionata, di ridurre la possibilità di disguidi e di contestazioni fornendo certezza di pagamento. Il Protocollo Procedure regolerà i rapporti con le strutture convenzionate; esso quindi vale sia per coloro che attiveranno la modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente gestione documentale tradizionale, sia per chi si avvarrà della gestione documentale informatica mediante collegamento Internet al sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Al fine di evitare spiacevoli equivoci e contestazioni, prima di erogare qualsiasi prestazione in “Assistenza Diretta”, per la Convenzionata sarà indispensabile verificare di aver ricevuto la comunicazione della “presa in carico” da parte di UniSalute. Non saranno liquidate somme per voci o per prestazioni non contenute nelle “prese in carico” o non contemplate nel “Nomenclatore Tariffario” (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatadi seguito “Nomenclatore”), anch’esso allegato e parte integrante del Contratto. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale faràSi chiarisce, altresì, osservare al proprio personale il divieto che UniSalute nei propri processi contempla due modalità di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa gestione dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli sinistri relativi ai propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 Assistiti nell’ambito della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.Rete Convenzionata:

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Samples: www.centrodiagnosticosanciroportici.it

Introduzione. Fino a pochi anni fa, l'accostamento dei due temi indicati nel titolo di questo contributo sarebbe sembrato a dir poco eccentrico. L'assetto tradizionale del diritto dei contratti e dei servizi pubblici avrebbe reso estremamente arduo il compito di qualunque osservatore che si fosse messo alla ricerca di punti di contatto sul piano degli interessi in gioco, della natura dei problemi da affrontare o dei metodi di studio. Nel corso dell'ultimo decennio, il diritto comunitario ha prodotto cambiamenti significativi in entrambi i settori. Per il diritto dei contratti due iniziative parallele, il Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea e la Comunicazione sul diritto contrattuale europeo, sembrano preannunciare il passaggio dagli interventi settoriali ad una legislazione più organica.1 Non meno intensa è l'attività normativa che riguarda i servizi pubblici, tuttora alla ricerca di un nuovo equilibrio fra interessi degli Stati, delle imprese e degli utenti. L'obiettivo principale delle riflessioni che seguono è di descrivere alcune delle trasformazioni avvenute nelle politiche di regolazione dei servizi pubblici e di metterle a confronto con gli sviluppi più recenti del diritto europeo dei contratti. Benché il dibattito scientifico e i documenti ufficiali degli organi comunitari tendano a perpetuare l'abituale separazione fra i due campi,2 è possibile elencare una serie di considerazioni che rendono immediatamente evidenti i motivi di tale confronto. La prima considerazione riguarda la produzione normativa che è seguita alla liberalizzazione di alcuni dei principali servizi pubblici, in particolare nei settori dell'energia (elettricità e gas) e delle telecomunicazioni. Si registra, infatti, la creazione di una disciplina speciale che non solo ammette, ma anzi presuppone la coesistenza di diritto privato e regolazione amministrativa.3 E’ il caso di domandarsi se la forma che tale coesistenza sta assumendo permetta di mantenere le distinzioni tradizionali. Fin d'ora è possibile escludere che la liberalizzazione abbia semplicemente prodotto l'effetto di attrarre i servizi pubblici nella sfera del diritto privato. I poteri di intervento attribuiti alle autorità indipendenti hanno invece innescato un processo di interazione fra azione amministrativa rivolta alla costruzione di mercati concorrenziali e forme di organizzazione e di tutela a disposizione dei privati. E' plausibile ipotizzare che un’osservazione ravvicinata offra indicazioni tutt’altro che scontate sul ruolo che il diritto dei contratti può assumere in settori fino a ieri dominati da monopoli pubblici. La seconda considerazione riguarda gli obiettivi degli interventi comunitari. L'eliminazione delle barriere al commercio transfrontaliero, la tutela dei consumatori e della concorrenza rappresentano principi guida sia per il diritto europeo dei contratti che per la disciplina dei servizi pubblici. Questo dato sarebbe già sufficiente a giustificare il confronto che si propone. Ancora una volta è necessario domandarsi se la condivisione delle medesime finalità in entrambi i settori sposti i confini delle classificazioni tradizionali. Un ulteriore eleme nto di riflessione è rappresentato dagli adattamenti che, a causa degli obiettivi imposti dall’azione comunitaria, entrambi i corpi di regole sono costretti a realizzare. Il diritto dei contratti trainato dall’obiettivo dell’integrazione europea è sottoposto a trasformazioni non meno profonde della regolazione dei servizi pubblici trainata dall’obiettivo della concorrenza. Osservare le dinamiche di tali trasformazioni in uno dei due settori consente di ricavare indicazioni utilizzabili anche nell’altro. L’impressione di una sostanziale coincidenza degli obiettivi è in parte smentita dall'art. 16 Trattato CE e dall’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: entrambi attribuiscono ai servizi pubblici un ulteriore compito di promozione della coesione sociale e territoriale. Come vedremo, questa formula apparentemente priva di concreti risvolti applicativi nasconde in realtà il tentativo di salvaguardare l’autonomia degli Stati che vogliano realizzare politiche ridistributive nel campo dei servizi pubblici. La rilevanza di tale aspetto per la scelta degli strumenti di regolazione non può essere sottovalutata, ma non è certo in grado di svuotare di significato il confronto con l’evoluzione del diritto europeo dei contratti. Al contrario, il confronto è reso più interessante dalla constatazione che la costruzione di mercati concorrenziali dei servizi pubblici è realizzabile solo nel quadro dei vincoli imposti dalle politiche ridistributive. Non è difficile immaginare che tali vincoli influenzeranno profondamente la nozione di contratto che si affermerà nei servizi pubblici. Questa osservazione solleva immediatamente complessi interrogativi sul rapporto fra tale nozione e quella destinata a consolidarsi nell’evoluzione parallela del diritto privato europeo. Tutte le considerazioni che sollecitano il confronto fra diritto europeo dei contratti e regolazione dei servizi pubblici muovono da una premessa comune: entrambi i gruppi di regole si occupano del medesimo oggetto, e cioè rapporti fra imprese e rapporti fra imprese e utenti. Questa definizione indica chiaramente che il diritto comunitario ha già prodotto un cambiamento significativo nella descrizione delle funzioni assegnate alla regolazione dei servizi pubblici. Se in passato l’attenzione era concentrata sul rapporto fra lo Stato erogatore e i cittadini-utenti, nei settori liberalizzati diventa ora cruciale l’assetto dei rapporti fra regolatori, imprese e destinatari finali del servizio.4 Il mutamento di prospettiva appena descritto è ricco di implicazioni che non possono essere approfondite in questa sede. Le pagine che seguono si limiteranno a proporre alcuni esempi dei cambiamenti in corso nei servizi pubblici, dai quali sia possibile ricavare indicazioni utili per il futuro diritto europeo dei contratti. Gli esempi saranno tratti dal settore delle telecomunicazioni, nel quale la transizione dal monopolio al mercato ha raggiunto lo stadio più maturo. Alcune delle considerazioni che saranno proposte sono estensibili agli altri servizi pubblici a rete. Tuttavia, le differenze sul piano dei rapporti fra regolatori, imprese e utenti, nonché della struttura dei mercati, consigliano di evitare generalizzazioni affrettate: le analisi orizzontali dei diversi servizi pubblici hanno il pregio di facilitare l'individuazione dei fattori che condizionano le dinamiche di ciascun settore, ma nello stesso tempo dimostrano la difficoltà di soluzioni unitarie.5 Il secondo paragrafo descrive le fasi di formazione della normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni. L'obiettivo principale di questa parte è di mettere in luce le aggregazioni di interessi che hanno influenzato i contenuti della regolazione europea. Il terzo paragrafo concentra l'attenzione sull'attuazione a livello nazionale della regolazione europea nel campo delle relazioni fra operatori di telecomunicazioni ed utenti. Il quarto paragrafo propone alcune osservazioni conclusive sui rapporti fra diritto europeo dei contratti, struttura dei mercati e regolazione. La liberalizzazione delle telecomunicazioni è considerata uno dei maggiori successi delle istituzioni comunitarie. In un arco di tempo relativamente breve, tutti gli Stati membri sono stati obbligati ad aprire alla concorrenza le attività ed i servizi legati alle comunicazioni telefoniche. I risultati ottenuti appaiono ancor più significativi se confrontati con le difficoltà che il processo di liberalizzazione incontra negli altri servizi pubblici. Un'analisi più ravvicinata suggerisce, però, di non enfatizzare la celebre data del 1° gennaio 1998, ufficialmente indicata come termine finale per la completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni. La maggior parte degli Stati membri ha dato attuazione alle misure necessarie per garantire una concorrenza effettiva solo in un momento successivo. Inoltre, molti nodi cruciali della transizione dal monopolio al mercato sono ancora alla ricerca di una soluzione soddisfacente. E' sufficiente, a questo proposito, ricordare due delle contrapposizioni abitualmente esplorate dalla letteratura sul tema, la prima relativa al rapporto fra concorrenza e incentivi all'innovazione, la seconda relativa al rapporto fra concorrenza e universalità del servizio. In entrambi i casi, la piena attuazione di uno degli obiettivi compromette irrimediabilmente il secondo. Come è avvenuto in altre parti del mondo, anche il sistema europeo di regolazione rappresenta un tentativo di compromesso fra obiettivi inconciliabili.6 Questo paragrafo cerca di mettere in luce la natura del compromesso europeo attraverso l'analisi dei processi decisionali che hanno consentito di costruire il diritto europeo delle telecomunicazioni. Le caratteristiche del modello di regolazione emerso negli anni novanta e riformato nel 2002 sono il frutto dell'interazione fra gli attori istituzionali e fra questi e determinati gruppi di interessi. Partendo da tali caratteristiche, nel paragrafo successivo sarà possibile misurare l'impatto che le politiche europee hanno esercitato sulle strutture istituzionali degli Stati membri. L'evoluzione del diritto europeo delle telecomunicazioni può essere schematicamente suddivisa in tre fasi. La prima fase si svolge fra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta e può essere definita di costruzione del consenso: grazie al sostegno della Corte di giustizia e di alcuni settori industriali, la Commissione riesce a superare le resistenze della maggioranza degli Stati membri e ad avviare la liberalizzazione. Nella seconda fase, che potremmo chiamare di liberalizzazione formale, le misure necessarie a completare l’apertura dei mercati sono approvate con relativa facilità. La battaglia politica si sposta, però, sul terreno dei poteri di regolazione attribuiti agli Stati. In questa sezione fase incominciano a manifestarsi alcune differenze significative nell'attuazione della legislazione comunitaria da parte degli ordinamenti nazionali. Inoltre, la resistenza alle politiche di liberalizzazione riaffiora in occasione del documentoTrattato di Amsterdam e nelle successive richieste di una direttiva quadro sui servizi di interesse generale. La terza fase, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter aperta con il riesame dell’intero settore nella comunicazione della Commissione del D.Lgs. 81/08 1999, è dominata dall'esigenza di rendere più uniformi i sistemi di regolazione degli Stati membri, di adeguare la normativa degli anni novanta alla convergenza dei mercati della trasmissione di voce, dati e s.m.i.video, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni nonché di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e predisporre gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli strumenti necessari per lo svolgimento fronteggiare la regolazione di mercati a struttura oligopolistica. Consideriamo ora ciascuna delle tre fasi in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatemaggior dettaglio.

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Samples: biblio.liuc.it

Introduzione. In questa sezione del documentoNell’attuale momento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.estremamente difficile per tutti, vengono individuati i possibili rischi interferentisono state stilate le brevi note che seguono, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una fornire agli associati alcune linee guida operative e la conoscenza di principi di diritto utili per rispondere in modo adeguato ai principali quesiti che possono essi stessi porsi o essere loro posti dai propri clienti. È opportuno in ogni caso premettere che l’incalzare degli avvenimenti comporta a cascata un rapido susseguirsi di interventi legislativi, che continuamente mutano il quadro e di cui è e sarà necessario tenere debito conto. Ad esempio: stipulare un atto notarile sarà possibile solo a condizione che l’attività degli studi notarili possa proseguire; sgomberare un immobile per poterlo consegnare libero sarà fattibile solo ove le norme del momento non vietino di eseguire un trasloco ed un trasferimento. Poiché la normativa è in continua evoluzione e a quella nazionale si affiancano quelle locali, può essere utile acquisire informazioni aggiornate, sui comportamenti da seguire e sulle attività permesse o vietate, oltre che ovviamente dalla lettura dei decreti, presso i servizi di informazione opportunamente messi a disposizione dalle singole Regioni, i cui recapiti sono reperibili sui quotidiani oltre che su pagina a ciò dedicata presente sul sito Internet del Ministero della Salute. Come già espresso in precedente circolare, le attuali misure di contenimento del contagio, che pur impongono la chiusura delle agenzie immobiliari, non impediscono all’agente di operare a distanza, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione soprattutto da Internet (pubblicità sui siti, visite virtuali, visure on-line, etc.) per operare sostanzialmente in modalità di smart working. È evidente che le limitazioni alla mobilità rendono l’attività promozionale delle vendite e delle locazioni e la gestione delle trattative in generale estremamente più ampia visione complicate rispetto ai tempi ordinari. Ciò porterà inevitabilmente a procrastinare al termine dell’emergenza la maggior parte delle caratteristiche trattative. Ciononostante, qualora l’interesse delle parti sia vivo o lo impongano ragioni di urgenza, nulla vieta che le trattative vengano avviate e portate avanti anche ora, evitando i contatti tra le persone e facendo semmai ricorso a strumenti tecnologici che permettano a distanza la sottoscrizione dei luoghidocumenti, la conservazione e archiviazione dei dati e, qualora non ancora eseguita, l’identificazione della clientela e la raccolta dei dati ai fini dell’antiriciclaggio, nonché l’informativa e la raccolta del consenso ai fini della tutela della privacy. Nei nuovi contratti, è del tutto legittimo inserire delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati clausole di salvaguardia da pattuirsi nell’intesa di entrambe le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoparti come, ad esempio: • inserire condizioni sospensive o risolutive in base alle quali l’efficacia o la risoluzione del contratto siano subordinate al verificarsi di un evento futuro e incerto (es., fine delle limitazioni entro una certa data per l’efficacia del contratto, oppure permanere delle limitazioni a una certa data per la risoluzione, etc.); • pattuire una posticipazione automatica del termine per l’esecuzione del contratto qualora alla data prevista permangano le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel parlimitazioni; • concedere a una parte il diritto di recedere unilateralmente dal contratto - art. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate1373 c.c.

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Introduzione. In questa sezione La costruzione di una nuova parte di città, oltre a costituire un tema progettuale di grande complessità, pone una serie di interrogativi legati a vari aspetti, solo talvolta prevedibili. Ad esempio le effettive modalità di relazione tra il nuovo tessuto urbano e le funzioni in esso ospitate e la città esistente, la capacità di costituirsi in comunità all’interno di un sistema di relazioni dei futuri abitanti, il gradimento che questi potranno trarre dal loro abitare/fruire nel comparto, e tanti altri aspetti, dipendono da una tale molteplicità di variabili da rendere decisamente arduo prevedere il grado di qualità dell’abitare che potrà risultare. Peraltro, anche solo il tipo di popolazione che si andrà ad insediare e le modalità e i tempi con cui avverrà l’insediamento, possono determinare differenze sostanziali per la riuscita del documentoprogetto in termini di qualità ambientale e della vita dei nuovi abitanti. Inoltre le dinamiche urbane che un nuovo importante insediamento determina nel circondario, così sono difficilmente immaginabili e, d’altra parte, non è pensabile che il complesso di CityLife/Fiera si collochi nella città come previsto dall’artun’isola. 26 comma 3-ter del D.LgsQuindi le relazioni reciproche tra nuovo insediamento e città costituiscono un elemento basilare della qualità futura. 81/08 e s.m.i.Le nuove parti di città devono ormai confrontarsi, vengono individuati i possibili rischi interferentida una parte, derivanti da sovrapposizioni con un ambiente urbano pregresso sempre più scadente, dall’altro con una ricerca di benessere sempre più accentuata, non solo legata all’immobile o all’unità abitativa, ma sempre di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente considerata dipendente anche dall’ambiente esterno e dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscitapaesaggio urbano. Si riporta tratta quindi di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appaltoun processo complesso che, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavoricome tale, fatto salvo può giovarsi del processo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiariola VAS prevede, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione innalzare gli standard di qualità attraverso la valutazione in itinere del progetto. Questa può contribuire a migliorarne i livelli prestazionali, non tanto delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento singole componenti (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoquali, ad esempio, le mascherine antipolverela capacità di abbattimento di decibel di un blocco edilizio), quanto del complesso nel suo insieme, lavorando per sistemi e sottosistemi a diverse scale, partendo dal contesto per arrivare alle unità che costituiscono il comparto di CityLife/Fiera. Il presente elaborato costituisce la Sintesi non Tecnica relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) dell’“Atto Integrativo all’Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano (DPGR 8 aprile 1994 n. 58521) e successive modifiche e integrazioni, per la variazione degli aspetti urbanistici e degli impegni dei soggetti nel Polo urbano” (Promosso con DGR 9 novembre 2009 n. VIII/010446). La Sintesi non Tecnica è uno strumento previsto dalla Direttiva Europea VAS (Dir. 2001/42/CE) con lo scopo di descrivere: “obiettivi e risultati ambientali del piano o programma”, sintetizzare i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicaterisultati dell’analisi ambientale e: “favorire il coinvolgimento di un pubblico ampio” assumendo carattere divulgativo configurandosi quindi come: “documento chiave per la partecipazione del pubblico non addetto ai lavori”.

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Introduzione. Il capitolo presenta i risultati emersi dall’analisi qualitativa delle PMI. In questa sezione particolare, dopo una descrizione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.campione delle PMI investigate, vengono individuati esposti i possibili rischi interferentirisultati emersi dalle risposte degli intervistati, derivanti sia per quanto attiene le aree che le dimensioni del welfare aziendale. Infine, gli effetti dell’adozione di misure di welfare aziendale vengono analizzati, sia dal punto di vista dei dipendenti e della loro condizione lavorativa, sia dal punto di vista dei “ decisori” (titolari o responsabili delle risorse umane) e delle fonti di criticità riscontrate nell’implementazione dei piani di welfare. Nonostante le premesse metodologiche per l’individuazione del campione delle PMI da sovrapposizioni intervistare, le criticità insite nella metodologia di campionamento tramite informatori chiave ha costretto i ricercatori a rivalutare il rispetto di alcuni criteri. Il punto di partenza della ricerca di contatti con testimoni privilegiati è stata proprio l’adozione di misure di welfare aziendale. Per questo motivo, si è rivelato sin da subito abbastanza difficile arrivare ad una base dati di questo tipo per le PMI, poiché più attività svolte da operatori scarse sono le informazioni in questa catrgoria di appaltatori diversiimprese rispetto alle grandi, immessi soprattutto per le piccole imprese, dove molto alto è il livello di unilateralità della decisione di adozione di misure di welfare. In particolare, non è stato possibile soddisfare il criterio della equa distribuzione delle PMI tra Nord, Centro e Sud poiché i contatti nel luogo Centro Italia non hanno portato a un risultato del tutto soddisfacente. Allo stesso tempo, il criterio ottimale per ottenere un mix della tipologia di lavoro rispondenti (titolari, responsabili del committente dalle lavorazioni dell’appaltatorepersonale e dipendenti) è stato soddisfatto in parte per tutte le imprese che hanno concesso un’intervista: nella più ampia maggioranza dei casi, derivanti da modalità è stato possibile intervistare solo il responsabile del personale; in alcuni casi, anche alcuni dipendenti che usufruiscono di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente misure di welfare aziendale. Infine, nel caso di due piccole imprese, è stato possibile ottenere un’intervista con un consigliere di amministrazione e con un direttore generale. La Tabella 11 mostra i profili delle 8 PMI analizzate. Esse hanno sede in Lombardia (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata5), Toscana (1) e Puglia (2). I rischi specifici dell’ambiente settori di attività, tratti dal database AIDA, sono vari così come diversa è l’anzianità delle imprese e il numero dei dipendenti. Tutti questi elementi hanno consentito di ottenere una pluralità di vedute, garantendo la non uniformità del campione per ottenere, seppur in modo parzialmente rappresentativo, posizioni diverse da parte di imprese molto diverse tra loro. Infine, tutte le PMI individuate hanno per il 100% o poco meno dei propri dipendenti un contratto a tempo indeterminato. Solo una, la più “giovane” start-up lombarda a vocazione tecnologica, ha un’equa distribuzione di contratti a tempo indeterminato (9 dipendenti nella sede di Milano), contratti a progetto (11 dipendenti), e di apprendistato (10 dipendenti). Ad entrambe le figure di rispondenti (responsabili e dipendenti) sono state poste domande sul contenuto e l’utilizzo delle misure di welfare aziendale, secondo la medesima griglia di analisi utilizzata per le grandi imprese (le tracce sono reperibili in allegato). Le domande dedicate ai responsabili del personale hanno poi riguardato le eventuali criticità riscontrate nell’implementazione dei servizi di welfare, il rapporto con possibili piattaforme per l’erogazione di servizi di welfare (se utilizzate), sindacati, dipendenti, amministrazioni pubbliche o qualunque altra criticità interna nell’implementazione di tali misure. Con i dipendenti si è invece esplorato il grado di soddisfazione e alcune domande relative agli effetti di tali misure sulla motivazione al lavoro e le relative misure in generale sul miglioramento del clima aziendale. PMI1 Bari Puglia Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prevenzione materiale da costruzione, edile e protezione sono stati individuati nella Sezione IIarticoli idro-sanitari. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi 90 1960 PMI2 Xxxxxxx Xxxxxx (TA) Puglia Pantalonificio. 95 1991 PMI3 Cremona Lombardia Costruzione e vendita di macchine automatiche incartatrici e confezionatrici e esecuzione di lavorazioni meccaniche per conto terzi. 150 1986 PMI4 Cremona Lombardia Produzione, ingrosso di piscine, fuoriterra, vasche idromassaggio. 35 1974 PMI5 Milano Lombardia Produzione e commercializzazione di alimenti speciali per gli sportivi, alimenti dietetici, cosmetici, dimagranti e prodotti medicinali. 155 1954 PMI6 Milano Lombardia Sviluppo, progettazione e fornitura di servizi in relazione ai software. 42 2010 PMI7 Milano Lombardia Attività di promozione pubblicitaria, locazione immobiliare di beni propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli o in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento leasing (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatoreaffitto). Si precisa 9 2010 PMI8 Firenze Toscana Attività di servizi di consulenza strategica. 12 2007 Fonte: elaborazione degli autori – *Atti vità secondo la classificazione del database AIDA. Questo paragrafo presenta i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione risultati delle interviste semi-strutturate alle PMI suddivisi per aree di welfare, mentre il successivo presenta le dimensioni di welfare aziendale. Un quadro riassuntivo dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, risultati complessivi è riportato nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate12.

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Introduzione. In questa sezione La normativa sulle clausole vessatorie nasce con un’impronta eminentemente privatistica, coincidente con l’introduzione delle regola di cui agli artt. 1341, 1342 e 1370 nel codice civile del documento1942. Originariamente il sistema era basato sull’esercizio di un’azione individuale diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della clausola abusiva. Si parla in proposito di controllo giudiziale successivo dei contratti dei consumatori. Si tratta di un rimedio tuttora vigente, sostanzialmente potenziato a fronte del recepimento della direttiva comunitaria 93/13 sui contratti dei consumatori e che esprime la propria utilità in una dimensione microindividuale di tutela del singolo consumatore. Il problema del controllo delle condizioni generali di contratto non si esaurisce, tuttavia, in una pura e semplice questione di tutela del contraente debole. Il carattere di “massa” del regolamento contrattuale iniquo o vessatorio ha come naturale conseguenza il fatto che il contenuto negoziale abusivo sia naturalmente destinato a ripetersi in una serie indefinita di contratti. Si manifesta perciò l’esigenza di contrastare l’abusiva inserzione di clausole vessatorie nei modelli contrattuali uniformi attraverso l’elaborazione di meccanismi di controllo diretti ad incidere sull’attività di predisposizione del regolamento contrattuale e perciò a favorire la circolazione nel mercato di contratti standard equi e trasparenti, intervenendo così come previsto dall’artalla radice del problema. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.Per tali ragioni, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni in linea con il compito attribuito agli Stati membri dalla direttiva 93/13 sui contratti dei consumatori di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (“fare in modo che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione nei contratti dei consumatori non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimosiano inserite clausole abusive”, il quale faràlegislatore nazionale, altresìoltre che potenziare il controllo giudiziale successivo, osservare al proprio personale il divieto è intervenuto sul piano della prevenzione, affidando alle Camere di accedere ad impiantiCommercio una competenza trasversale di controllo dei modelli contrattuali diffusi dalle imprese. Alle tradizionali funzioni di sostegno del sistema imprenditoriale di cui sono investite da anni le Camere di Commercio, reparti nel 1993 si sono aggiunti ulteriori compiti istituzionali accomunati dal fatto di essere diretti a garantire correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali tra imprese e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, tra imprese e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario consumatori. La legge di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento riforma dell’ordinamento camerale 29 dicembre 1993 n. 580 (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.oggi

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Introduzione. Il lavoro è una componente fondamentale della vita della persona ed è il motore di qualsiasi società organizzata e sviluppata: esso offre a ciascuno la possibilità di mettere in gioco le proprie capacità e di reperire le risorse economiche necessarie per condurre un’esistenza dignitosa; nello stesso tempo esso permette alla società di crescere, di essere efficiente e di assicurare il benessere ai suoi membri. Data la loro importanza, le regole che disciplinano e tutelano il lavoro sono costantemente soggette all’attenzione delle istituzioni, che le definiscono, e dei cittadini, che ne sono i destinatari. In questa sezione particolare, suscitano interesse soprattutto le regole attinenti alla materia dei licenziamenti, dal momento che quest’ultima è investita da temi delicati e molto sentiti nell’opinione pubblica, è storicamente ricca di significati ideologici ed è certamente legata all’esigenza di contemperare gli opposti interessi delle parti che si confrontano quotidianamente nel mercato del documentolavoro. La materia risulta ancor più rilevante in un periodo di recessione economica e di crisi dei comparti produttivi come quella che sta colpendo da anni l’Italia, così nonché gli altri Stati dell’Eurozona. Le prospettive di crescita si sono progressivamente affievolite e le imprese si trovano ad affrontare i costi della produzione con risorse insufficienti per restare competitive sul mercato. Questo si riverbera sulle iniziative volte ad assumere nuova forza lavoro che subiscono un drastico calo, con conseguenze negative sui redditi di coloro che restano tagliati fuori dalla popolazione attiva. Nel contesto appena descritto si inserisce la riforma del lavoro varata dal Governo Xxxxx, denominata “Jobs Act”, che interviene in vari ambiti del sistema normativo del diritto del lavoro introducendovi modifiche sostanziali e portatrici di nuovi equilibri nella regolazione dei rapporti di lavoro. La manovra trova la sua sorgente nella legge delega n. 183/2014 che definisce i principi e i criteri direttivi nel rispetto dei quali l’Esecutivo è delegato ad emanare appositi decreti che ne diano attuazione: uno di questi è il decreto legislativo n. 23/2015, entrato in vigore il 7 marzo 2015, che introduce il nuovo concetto del “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”. Diversamente da quanto si possa pensare, la norma in realtà non aggiunge una nuova tipologia di contratto di lavoro a quelle già esistenti, bensì apporta modifiche consistenti in materia di licenziamenti e di tutele del lavoratore in caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore. Il richiamo alle “tutele crescenti” si riferisce alla previsione, a carico di quest’ultimo, di una sanzione a carattere indennitario di entità crescente in base all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro ingiustamente licenziato. Il decreto impone tale regime sanzionatorio come previsto tutela tipica a garanzia dei diritti del lavoratore, con un parallelo ridimensionamento della tutela reintegratoria che viene limitata a specifiche ipotesi individuate dal legislatore. La tendenza a favorire il risarcimento del danno in luogo del ripristino della situazione preesistente al recesso illegittimo, tuttavia, non è nuova: essa ha iniziato ad affermarsi già con l’emanazione della legge n. 92/2012 (c.d. “riforma Fornero”) che per prima ha modificato l’assetto delle tutele previste dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), il quale era incentrato appunto sull’istituto della reintegrazione. 81/08 e s.m.i.Il recente decreto ha quindi proseguito lungo il solco tracciato nel 2012, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti ma nello stesso tempo ha deviato da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione IIesso assumendo una propria identità. Nella presente Sezione non sono contemplati tesi si intende analizzare il decreto n. 23/2015 e le innovazioni che ha introdotto nel diritto del lavoro in materia di licenziamenti, con uno sguardo volto anche al contesto nel quale esso si è inserito. L’obiettivo è altresì quello di evidenziare e valutare i rischi propri vantaggi e gli svantaggi di questo intervento riformatore, in relazione agli effetti che ha già prodotto e che potrebbe produrre in futuro. A tal proposito, appare necessario partire anzitutto con la descrizione del retroterra normativo che ha preceduto la riforma del 2015, costituito dalla riforma Fornero a cui si è accennato poc’anzi, illustrandone i contenuti ma anche le numerose problematiche che ha suscitato, principalmente a causa della formulazione ambigua e poco precisa delle attività dell'Appaltatore medesimodisposizioni normative da parte del legislatore. Successivamente, il quale faràsi procede all’analisi del decreto sul contratto a tutele crescenti, altresìcon particolare attenzione alla ratio e agli intenti che lo caratterizzano, osservare al proprio personale il divieto agli strumenti di accedere ad impiantirilancio occupazionale che mette in campo e ai punti di incontro e di divergenza rispetto alla disciplina precedente. Infine, reparti vengono valutate alcune questioni applicative e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoroaccessorie della riforma (come gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato introdotti dalla Legge di Stabilità 2015), si sintetizzano le critiche di segno positivo e negativo che essa ha ricevuto dalla dottrina e dagli esperti del settore economico, e farà rispettaresi effettuano alcune considerazioni finali sulla tenuta del progetto di riforma, ove venga prescritto, un determinato itinerario anche alla luce dei primi dati reali riguardanti l’occupazione registrati in questi pochi mesi di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateoperatività del decreto.

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Samples: Dipartimento Di Giurisprudenza Cattedra Di Diritto Del Lavoro

Introduzione. In questa sezione Il seguente elaborato ha l’obiettivo di fornire un’esposizione delle dinamiche problematiche e dei fatti causali rilevanti, intercorsi negli ultimi anni, legati alle pattuizioni tra soci comprendenti clausole di tipo put a prezzo preconcordato, al fine di poter effettuare un’analisi dei principali motivi che hanno recentemente portato ad un intervento della Suprema Corte. Nel 2018, infatti, i Giudici di diritto si sono pronunciatati in merito al caso che vede coinvolte “DeA Partecipazioni s.p.a.” e “Sopaf s.p.a.”, perdurante dal 2011, sovvertendo le sentenze del documentoTribunale di Milano precedentemente proclamate e inasprendo un dibattito giurisprudenziale che oramai da qualche anno divide il panorama giuridico del nostro ordinamento. Il dibattito in questione verte sul fatto che la suddetta tipologia di accordo parasociale sia, così come previsto dall’arto meno, nulla per contrasto al divieto di patto leonino. 26 comma 3-ter del D.LgsIl precetto ex art. 81/08 2265 c.c. è un imperativo fondamentale su cui si basa la legislazione in riferimento alle società e s.m.i.il fatto di poterlo eludere attraverso un’operazione legalmente valida corrisponde ad un serio problema giuridico, vengono individuati i possibili rischi interferentiper il quale è giusto interrogarsi tenendo in considerazione vari aspetti. Attraverso un’accurata lettura dei punti di vista della dottrina, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversisi può distintamente comprendere quanto, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatorenell’arco degli ultimi trent’anni, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)la questione sia diventata, in maniera esponenziale, oggetto d’interesse per la dottrina giuridica, suscitando svariati interrogativi ad esso derivati. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoSostanzialmente, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale quesito fondamentale consiste nel valutare se l’opzione put a prezzo fisso integri il divieto di accedere patto leonino e, se sì, a che condizioni. È necessario chiarire, fin da subito, che non esiste una risposta netta a questa domanda, bensì è necessaria una valutazione diligente “caso per caso” che tenga in considerazione la totalità delle componenti presenti, quali ad impiantiesempio la funzione essenziale delle parti contraenti, reparti le condizioni a cui viene sottoposto il patto contenente la clausola put, la condotta dei soci nella gestione dell’impresa, l’ambito di applicazione delle norme considerate, ecc... In relazione alle suddette dinamiche la dottrina giuridica si esprime assumendo posizioni divergenti, in riferimento a precedenti normativi di fattispecie similari. Si tratta dunque di un dibattito aperto su più fronti, non circoscritto in un unico frangente. Ciò su cui è necessario porre l’accento è la difformità di visioni in merito, qualità che, da sempre, arricchisce qualsiasi tipologia di dibattito, altresì per il fatto che l’incontro tra due opinioni contrastanti può portare ad una maggiore efficacia ed efficienza di un risultato conseguito per l’interesse comune. Il seguente documento è rivolto ad argomentare questa tesi, con la consapevolezza che non possa esistere una verità assoluta e luoghi diversi da quelli che il concetto di ciò che è giusto o sbagliato rimane relativo al singolo individuo. Premesso ciò, il lavoro è formalmente suddiviso in tre sezioni: inizialmente viene presentato un preambolo dei concetti chiave trattati, in cui deve si evidenziano gli aspetti ritenuti rilevanti ai fini del quesito ultimo; successivamente, nei capitoli II e III è posta una disamina di due pronunce della Corte di Cassazione che hanno offerto le linee di pensiero per l’applicazione normativa considerata, con riguardo all’approfondimento dei criteri interpretativi utilizzati e alla gestione giuridica in due differenti periodi storici; in conclusione viene effettuata un’indagine per valutare le possibili ragioni scatenanti, congiuntamente ad una visione prospettica della questione. La qualità di socio è un beneficio che necessita di norme per essere eseguito tutelato e il lavorodivieto di patto leonino ne rappresenta una indispensabile. Il postulato porta a configurare come situazione principale quella in cui un socio venga estromesso, a sua insaputa, dagli utili conseguiti dall’attività d’impresa, ma nei casi oggetto di questo argomento, viene considerata la contingenza opposta, ovvero quella in cui un socio, per propria volontà, si escluda dalle perdite (e farà rispettarealle volte, ove venga prescrittosimultaneamente, un determinato itinerario anche dagli utili) della propria impresa, utilizzando le finalità della clausola put come giustificazione lecita. È possibile che la legge permetta di entrata poter eludere tale divieto senza incorrere nella sanzione civilistica della nullità? Ebbene, ovviamente la risposta è no, tuttavia nella prassi si presentano frequentemente circostanze il cui riconoscimento e uscitacategorizzazione risultano complesse e, soprattutto, difformemente percepite dalla dottrina. Si riporta Dopo anni di seguito interrogativi in merito alla questione, la Suprema Corte, nel 2018, ha ripreso in mano il problema, offrendo una tabella riepilogativa visione innovativa e in linea con l’economia odierna; ma prima di affrontare i nuovi principi enunciati, è necessario soffermarsi su ciò che la legislatura prevede a riguardo degli argomenti trattati e sui criteri valutativi a cui i Tribunali si sono precedentemente attenuti, allo scopo di comprendere appieno le motivazioni di tali cambiamenti. All’interno del contesto di un’impresa, il patto parasociale ha la funzione di definire dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appaltovincoli alla condotta dei soci, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavoricosì da potersi coordinare al meglio per la salvaguardia dell’interesse personale1. Secondo l’art. 2341-bis c.c. può essere stipulato in qualunque forma, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di non può avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento durata superiore ai cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatorecome stabilito dalla riforma del diritto societario del 20032). Si precisa Un aspetto importante da tenere in considerazione è che il patto parasociale vincola esclusivamente i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione contraenti, senza prevedere effetti nei confronti dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoterzi. Un eventuale inadempimento, ad esempiodunque, le mascherine antipolvererileva fonte di responsabilità contrattuale, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateprevedendo un risarcimento dei danni.

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Introduzione. In questa sezione I Contratti di fiume, attraverso l’integrazione delle politiche, stimolano la capacità di cooperazione e di condivisione tra diversi livelli di governo e tra diversi soggetti dello stesso livello, perseguendo così molteplici obiettivi: sicurezza, mitigazione e prevenzione dei rischi, riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, uso sostenibile delle risorse, fruizione turistica sostenibile, diffusione della cultura dell’acqua. L’Unione dei Comuni Alto Calore è un ente locale di nuova generazione, costituito da un’unione vera e propria di 9 Comuni, appartenenti alla provincia di Salerno, nella Regione Campania. Comprende i seguenti Comuni: Campora, Castel San Xxxxxxx, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Xxxxxxxxxx Cilento, Piaggine, Sacco e Valle dell’Angelo; con una superficie complessiva di 275,66 km, e una popolazione residente di 8.634 abitanti. L’Unione dei Comuni Alto Calore esercita congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza delle municipalità coinvolte. Per l’idealità da cui nasce e per le competenze istituzionali a cui fa capo, l’Unione dei Comuni Alto Calore è profondamente coinvolta nelle politiche di programmazione e gestione dello sviluppo locale. Quale ente di governance territoriale, attivo, in particolare, nello spazio sub regionale, l’ente – in sinergia con altri soggetti, sia pubblici che privati – è potenzialmente in grado di definire percorsi evolutivi del documentorispettivo contesto territoriale, così come previsto dall’artaiutando ad elaborare specifiche politiche di valorizzazione delle risorse umane e naturali, anche per dare vita ad un progetto di collaborazione e costruzione di nuove opportunità, a partire dalle ricchezze naturali presenti e dalle potenzialità antropiche stratificate. 26 comma 3-ter Il quadro generale, all’interno del D.Lgsquale la ricerca si è collocato questo progetto, è quello dello studio delle reti di conoscenza, saperi, culture soggiacenti, e relazioni, che esistono, ma non sono messe a sistema, soprattutto per l’assenza di modalità cooperative interistituzionali, intergovenative. 81/08 Gli elementi che sono entrati in gioco in questo lavoro sono: una comunità (Comuni, Province, ATO, Regione, associazioni, imprese, cittadini); un territorio (suoli, acque, insediamenti, aria); un insieme di politiche e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente progetti (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatadiverse scale/livelli). I rischi specifici dell’ambiente Nel corso del lavoro di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione ricerca non tutto è andato come si sperava, ci sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” momenti difficili con gli stakeholder politici locali e gli eventuali dispositivi apparati amministrativi a questi collegabili – anche solo per l’acquisizione del materiale conoscitivo, oppure per reperire la cartografia digitale di protezione individuali base – per una scarsa propensione al lavorare insieme. Alla fine, facendo prevalere la pazienza e l’argomentazione, si è riusciti a individuare dei punti comuni, come ad esempio la valorizzazione dei prodotti locali, che devono essere utilizzati ha aperto la “chiave” turistica. Elemento comune ricercato e sognato da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore)tutti. Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.La leva dell’attrazione turistica ha permesso la costruzione di

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Introduzione. In questa sezione Acquista qui l’interesse antitetico a corrispondere il minor prezzo possibile per fruire delle opere protette. Nel corso del documentoXX secolo, così come previsto dall’art. 26 comma 3nelle esperienze autoritarie di Italia e Germania, le tradizionali funzioni solidaristiche delle collecting hanno trovato piena affermazione con l’instaurazione di un monopolio ex lege per l’attività d’intermediazione dei diritti d’autore che ha consentito il perse- guimento di obiettivi extra-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni mercatisti di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoromatrice pubblicistica, e farà rispettaretrovato nel modello economico corporativo il proprio “habitat” naturale. Da tale prospettiva potrà valorizzarsi il nesso d’interdipendenza tra una gestione collettiva improntata alla solidarietà e l’accentramento del mercato. Attraverso lo studio dell’evoluzione del fenomeno si disveleranno i problemi che hanno accompagnato la gestione accentrata. Sarà così pos- sibile astrarre le principali ragioni che spiegano la deriva monopolistica del mercato, ove venga prescrittodistinguendo tra gli elementi intrinseci all’attività di gestione collettiva, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appaltoche sotto il profilo della razionalità economica spiegano la tendenza all’accentramento, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore elementi estrinseci, quali sono, ad esempioesem- pio, determinate scelte politiche che, altrettanto, hanno contribuito alla formazione (e al mantenimento) di situazioni di monopolio. Nel tentativo di porre rimedio alle disfunzioni palesate da collecting arroccate in posizioni di monopolio all’interno dei confini nazionali, a partire dagli anni ’70, le mascherine antipolvereistituzioni europee, prima di battere il selciato della regolazione, sono intervenute in materia attraverso la disciplina antitrust. L’approccio si è mostrato però inadeguato. L’intrinseca limita- tezza dell’intervento antitrust e il progresso tecnologico (che ha portato forme di fruizione delle opere sempre più ubique) hanno reso ineludibile un intervento regolatorio atto a costituire un playing field europeo della gestione collettiva. Così è stata varata la direttiva UE 2014/26 allo scopo di rendere più efficiente in chiave mercantile, allocativa e dinamica l’attività di collecting. Si mostrerà il percorso evolutivo della disciplina della gestione collettiva che, da regolazione propria dei singoli Stati membri informata ad obiettivi solidaristici redistributivi ed egalitari, trascende oggi i guanti confini nazionali per valorizzare una dimensione mercantile informata al perseguimento dell’ot- timalità allocativa. Potrà così cogliersi tutta la distanza tra il tradizionale modello di gestione collettiva, avverso alla dinamica mercantile, di natura essenzialmente corporativa e a vocazione solidaristica, rispetto a quello di afflato liberista caldeggiato dalla direttiva che, da un canto, affida al mercato il perseguimento di un obiettivo efficientista senza, d’altro canto canto, trascurare profili regolatori diretti a promuovere una dinamica cooperativa tra titolari dei diritti, collecting e utilizzatori. Tuttavia, per appurare se l’efficienza ricercata dalla direttiva imponga effettivamente una certa “dose” di concorrenza, occorre prima verificare che il mercato della gestione collettiva non rivesta le caratteristiche del 4 LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE E CONNESSI Acquista qui monopolio naturale. Si guarderà, allora, agli scenari di mercato che pos- sono realizzarsi a seguito della frammentazione dei repertori per sondare se l’introduzione della dinamica competitiva possa effettivamente condurre ad un modello di gestione più efficiente, anche alla luce dell’incremento dei costi di transazione che accompagna l’aumento del numero di intermediari. Si vedrà, quindi, che la direttiva promuove una destrutturazione del mercato della gestione collettiva, puntando alla formazione di collecting specialistiche assoggettate ad una concorrenza sincronica là dove le carat- teristiche del mercato consentano l’efficiente compresenza di più società di gestione, e diacronica là dove si riscontri invece la presenza di costi subadditivi. In Italia l’attuazione della direttiva 2014/26 è avvenuta in latticedue tempi, con il d.lgs. 35/2017 che ha introdotto una disciplina ad hoc per le collecting, e con l’art. 19 del d.l. 148/2017 che ha novellato l’art. 180 l.a. Con quest’ultimo intervento si è superato il monopolio attribuito alla SIAE, ammettendo che l’intermediazione dei diritti d’autore possa essere affidata anche ad altri OGC, ma non alle EGI. L’esclusione delle EGI solleva qualche perplessità poiché, sebbene in linea con un’interpretazione lette- rale del dato positivo, risulta distonica rispetto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva. Si passerà poi all’esame delle diverse tesi in campo circa l’ambito di operatività dell’art. 180 l.a., valorizzando la soluzione per cui la disposi- Termine estratto capitolo Identificate le possibili conformazioni dei mercati della gestione col- lettiva, si procederà a verificare come le regole in campo mirino ad assicurare un level playing field europeo della gestione collettiva, onde fornire risposta ad alcuni primi interrogativi. Tra essi rientra anzitutto il quesito riguardo al (la ratio che giustifica il) perimetro di operatività del d.lgs. 35/2017, nonché la ragione sottesa alla previsione di due distinti tipi di collecting come gli otoprotettoriorganismi di gestione collettiva (OGC) e le entità di gestione indipendente (EGI), ecc.. In particolareai quali si applicano poche regole uniformi e molte altre difformi. Vedremo pertanto che la disciplina in campo attrae nel proprio perimetro operativo qualsiasi soggetto che svolga un’attività di collecting, nella Tabella 1 sono riportati e che la difformità regolatoria tra i rischi interferenti presenti due tipi si spiega alla luce della “funzione di servizio universale” affidata ai soli OGC, nonché per dispiegare una competizione transtipica tra forme organizzative. Inserendo cioè nello stesso mercato due tipi di collecting si innesca un’interazione dinamica capace di proiettare l’efficienza di un modello sull’altro, in tutte vista del raggiungimento dell’ottimo allocativo. Difatti, le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2caratteristiche strut- turali di un tipo consentono di meglio perseguire determinati interessi, mentre nella tabella 2 quelli integrativistabilendo così il benchmark di mercato (anche) per l’altro tipo, eventualmente presenti struttu- ralmente meno portato a perseguire quegli stessi interessi, ma meglio attrezzato a perseguirne altri, in alcune delle sedi suindicaterelazione ai quali, a sua volta, determinerà il benchmark.

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Introduzione. In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni Questa concisa guida ha lo scopo di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (fornire all' imprenditore italiano un orientamento generale sul quadro legale che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli incide sul fenomeno degli investimenti esteri in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscitaMessico. Si riporta tratta di seguito brevi cenni che, senza avere pretese esaustive, hanno il proposito di dare all' investitore italiano una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste guida di carattere generale e una serie di consigli pratici ed avvertenze che si basano sull' esperienza quotidiana in Messico e che sarebbe altrimenti difficile estrapolare dalle leggi messicane, per una persona non esperta di diritto. Il Messico é un paese che negli ultimi decenni ha vissuto una notevole crescita economica ed una consolidazione sia dal contratto d’appaltopunto di vista economico sia dal punto di vista istituzionale e politico. A questo va aggiunta anche l’ubicazione geografica di assoluto privilegio che fa del Messico un ponte tra gli Stati Uniti e l’ America Latina, nelle diverse sedi oltre al fatto non trascurabile che il Messico é la nazione che ha stipulato trattati di libero commercio con il maggior numero di paesi a livello mondiale. Il Messico é una repubblica federale e aree interessate la sua costituzione risale al 1917. La legislazione messicana é composta da leggi federali e leggi locali che sono quelle emesse dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazionisingoli stati. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono Puó essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonointeressante sapere, ad esempio, che ognuno dei 32 stati della Repubblica, compreso il Distretto Federale che racchiude nel suo territorio una buona parte dell’ area metropolitana di Cittá del Messico, ha un proprio codice civile, un codice penale, codici di procedure civili e penali, oltre a leggi speciali che disciplinano le mascherine antipolverefattispecie su cui spetta legislare agli stati. Per quanto riguarda la gerarchia delle leggi, la Costituzione prevale sulle leggi ordinarie federali e statali e sui loro regolamenti. Ai trattati internazionali é ormai unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza messicana della Suprema Corte un rango superiore a quello delle leggi ordinarie ed inferiore solo alla costituzione. Conseguenza importantissima di questo orientamento ormai consolidato é che i diritti degli stranieri sanciti e riconosciuti dai trattati internazionali stipulati dal Messico sono al riparo da eventuali cambiamenti delle legislazioni locali che seguano le tendenze od orientamenti politici variabili e possono essere efficacemente difesi anche contro lo stato messicano ed i suoi ministeri come é giá avvenuto. Tra gli altri, il Messico ha stipulato con l’ Italia la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’ evasione fiscale (Roma, 8 luglio 1991) e l’ Accordo per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (Roma, 24 novembre 1999). I principali riferimenti legislativi per chi vuole conoscere, anche se sommariamente, il panorama legale messicano sono, oltre alla giá citata Costituzione (1917), la Ley General de Sociedades Mercantiles (1934) che contiene la disciplina del diritto societario; il Código de Comercio (1889); la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (1932); la nuova Ley de Concursos Mercantiles (2000) che contiene la disciplina del diritto fallimentare; la Ley Federal de Competencia Económica (1992) che é la legge messicana “antitrust”; la Ley de Inversión Extranjera (1993) che riguarda gli investimenti esteri in Messico, i guanti loro limiti e le loro modalitá; il Código Penal (1931); il Código Civil Federal (1928); la Ley de Propiedad Industrial (1991) che contiene la disciplina di marchi, brevetti e proprietá intellettuale e la Ley de Derechos de Autor (1996). Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, le leggi piú importanti sono la nuova Ley del Impuesto sobre la Renta (2002) la Ley del Impuesto al Valor Agregado (1978) ed il Codigo Fiscal de la Federación (1981). Premettiamo che, anche in latticeconsiderazione dello scopo semplicemente informativo e orientativo di questa guida, gli otoprotettorinel trattare i temi che abbiamo considerato di maggior interesse, ecc.. non abbiamo inserito il riferimento al testo legislativo da cui derivano i principi di cui tratteremo. In particolareconclusione, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti ci é parso che, anche alla luce della recente entrata in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2vigore del Trattato di Libero Commercio tra il Messico e l’ Unione Europea, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatequesta guida possa essere uno strumento utile e di facile consultazione per avere un’ idea generale sul panorama legale messicano.

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Introduzione. In questa sezione La presente introduzione integra la “Relazione tecnica di accompagnamento agli interventi da inserire nell'Accordo di Programma Quadro 'Società dell'Informazione'” che segue e di cui ne è parte integrante. Si ritiene infatti utile scortare le valutazioni di coerenza, di impatto economico-sociale e di valutazione di fattibilità degli interventi proposti, con un'analisi di scenario che metta in risalto gli elementi nuovi che si sono verificati nella seconda metà del documento2004, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.dopo la firma dell'APQ, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure prospettive di prevenzione sviluppo. Con il 2005 si conclude una prima fase importante dell'azione della Giunta Regionale Toscana a sostegno della Società dell'Informazione e protezione sono stati individuati nella Sezione IIdella Conoscenza. Nella presente Sezione non sono contemplati La Regione Toscana, perseguendo gli obiettivi di Lisbona 2000 si è posta e ha perseguito, con risultati positivi riconosciuti a tutti i rischi propri livelli, un modello per la trasformazione delle attività dell'Appaltatore medesimoinnovazioni tecnologiche in concrete opportunità per tutti; questo attraverso l’avvio di importanti opere di realizzazione delle infrastrutture immateriali al servizio della diffusione delle informazioni e dei saperi e delle conoscenze, il quale faràin una logica di servizio per i cittadini, altresìle imprese e le stesse istituzioni. Tutto questo attraverso un sistema fortemente innovativo sul piano del governo del cambiamento che ha visto la convinta partecipazione di tutte le istituzioni della Toscana, osservare al proprio personale il divieto le Università i centri di accedere ricerca, le libere professioni, le associazioni del mondo sociale, economico e produttivo. Questo approccio ha dato vita ad impiantiun'esperienza significativa e rilevante per lo sviluppo dell'identità della PA Toscana: la Rete Telematica Regionale Toscana, reparti che ha consentito di elaborare una strategia ed una politica condivisa di sviluppo della Società dell'Informazione e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavorodella Conoscenza. Da tale contesto è nata, e farà rispettarepoi è stata approvata nel gennaio 2004, ove venga prescrittola prima Legge sulla società dell’informazione e della conoscenza determinando così la nascita di una nuova politica regionale in questo nuovo quanto strategico settore. Una politica trasversale ai settori tradizionali capace di produrre forti cambiamenti nella nostra società, eliminando vecchie e nuove marginalità, garantendo sicurezza, pari diritti e pari condizioni all’accesso al vasto patrimonio di informazioni e conoscenze oramai disponibile in rete, all’utilizzo dei mezzi telematici nell’ambito dei processi di partecipazione, all’utilizzo dei servizi pubblici, alle opportunità di formazione continua e tutto questo in riferimento alle persone, alle organizzazioni e ai territori. L'organizzazione di una politica regionale in materia ha voluto dire in concreto: • investire in maniera coesa sui temi delle infrastrutture tecnologiche quali la rete internet, la larga banda, la televisione digitale terrestre, i sistemi per la sicurezza e lo scambio certificato di informazioni fra organizzazioni diverse; • ricercare e organizzare contenuti in maniera idonea ad essere veicolati sui diversi media garantendo il massimo della diffusione delle informazioni e delle opportunità di interazione nella formazione delle decisioni; • favorire e attuare processi di inclusione di settori quali le libere professioni in quanto portatrici di saperi e conoscenze e di un determinato itinerario ruolo di entrata intermediazione importante fra cittadini imprese e uscita. Si riporta pubblica amministrazione; • porre in essere tutte le azioni per rendere la pubblica amministrazione organizzata in un sistema più semplice e utile per tutti, • intervenire sulle politiche per la legalità e la risoluzione dei conflitti per via extragiudiziaria; • aggredire e risolvere le nuove forme di seguito una tabella riepilogativa analfabetismo ed emarginazione imposte dai processi di innovazione tecnologica trasformando questi in nuove opportunità per tutti; • farsi carico dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi processi di formazione degli operatori della pubblica amministrazione coinvolti a vario titolo nei processi di programmazione e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò indirizzo al fine di avere rendere le nuove opportunità un bagaglio di saperi e conoscenze a disposizione di tutti. Nel corso del 2004 sono state attivate numerose iniziative che hanno completato il disegno programmatico di e.Toscana . Le tre linee di azione (linea1, per la PA; linea2, a favore delle associazioni di categoria e libere professioni; linea3, a sostegno delle famiglie e dei cittadini) sono state completamente attivate, hanno iniziato a produrre i propri effetti e si concluderanno nel corso del 2005. Complessivamente nel corso dell'ultimo triennio sono stati effettuati investimenti regionali per 25 milioni di euro, più che raddoppiati grazie ad una modalità d'uso che prevede sempre (anche nel caso di risorse di fonte nazionale od europea) azioni di co-investimento da parte dei beneficiari (pubblici o privati) per somme quasi sempre almeno pari a quelle percepite. Linea 1: per la pubblica amministrazione e imprese Regione 3,6 3,9 3,3 10,8 Altre risorse pubbliche 2,6 2,6 2,6 7,8 Risorse private 2,6 2,6 2,0 7,2 Totale 8,8 9,1 7,9 25,8 Linea 2: per le associazioni di categoria e le libere professioni Regione 2,6 1,8 0,8 5,2 Altre risorse pubbliche 0,8 0,8 0,8 2,4 Risorse private 1,4 2,0 0,9 4,3 Totale 4,8 4,6 2,5 11,9 Linea 3: per i cittadini e le famiglie Regione 3,6 3,1 3,1 9,8 Altre risorse pubbliche Risorse private 1,8 1,8 1,8 5,4 Totale 5,4 4,9 4,9 15,2 TOTALE 19,0 18,6 15,3 52,9 Questa modalità, che interessa tutta l'azione regionale e che si connota con il nome di “governance cooperativa”, definisce una modalità di governo che ricerca la concertazione di obiettivi e strategie e la successiva azione coordinata di numerosi partner (pubblici e privati) su grappoli di progetti autonomi che interagiscono rispetto ai risultati, in grado di sostenerne più efficacemente il raggiungimento. Questa modalità consente una più ampia visione delle caratteristiche semplice ed flessibile gestione dei luoghi, delle attività ivi svolte progetti ed un più forte e partecipato coinvolgimento dei rischi esistentipartner. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre Di seguito si forniscono alcuni elementi per integrare e completare il quadro già fornito in atto accompagnamento all'APQ sottoscritto il 2 Aprile 2004 e per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” esplicitare il contesto generale nel quale si collocano gli interventi previsti dall'Integrativo all'APQ e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatedescritti nei paragrafi successivi.

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Introduzione. In questa sezione L'analisi isotopica delle matrici ambientali in particolare le acque sotterranee rappresenta una oramai consolidata tecnica di tracciamento dei cicli geochimici che possono includere anche processi esogeni di natura antropica legati alla contaminazione e/o inserimento di materie di sintesi. La concentrazione isotopica di un dato elemento, infatti, si fraziona significativamente nel corso di processi chimico fisici spesso ripetuti quali evaporazione, condensazione, dissoluzione, precipitazione determinando così distinti “rapporti” isotopici in dipendenza di diversi stadi del documentociclo geochimico. Il controllo ed il monitoraggio delle matrici ambientali, così come previsto dall’artsopratutto nei casi di presunte contaminazioni, trova per questo nell’analisi isotopica uno strumento insostituibile per l’attribuzione ed il riconoscimento di precise origini e responsabilità. 26 comma 3-ter Il monitoraggio delle acque sotterranee rappresenta uno degli strumenti con i quali ARPAT assicura la tutela e la protezione dell'ambiente naturale, verificando in particolare il rispetto e l’efficacia delle prescrizioni emanate in fase autorizzativa delle diverse attività. All'interno delle proprie attività istituzionali definite dalla LR 30/2009 e in linea con le indicazioni del D.LgsSistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA), ARPAT mira a rafforzare la propria capacità di risposta alle esigenze di controllo e monitoraggio ambientale, anche attraverso la definizione di nuove metodiche innovative a supporto del controllo che possano derivare da attività di ricerca applicata anche cooperando con enti e centri di ricerca nazionali e internazionali mettendo a disposizione le proprie competenze e infrastrutture. 81/08 Per quanto sopra, tenuto conto che gli isotopi analizzati sono molteplici e s.m.i.di diversa natura, vengono individuati i possibili rischi interferentipreso atto che l’analisi isotopica in generale è un settore di elevata specializzazione della geochimica anche negli stessi ambienti di ricerca universitari ma vista e considerata l’attenzione delle comunità locali e non solo su questioni molto specifiche, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione completa ed esaustiva valutazione dei processi ambientali è stato ideato il presente progetto di ricerca congiunto tra ARPAT e il Dipartimento di Scienze della Terra (di seguito DST) dell'Università di Firenze dal titolo “TECNICHE INNOVATIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE GEOCHIMICA ISOTOPICA DI MATRICI AMBIENTALI”. Il progetto ha il fine di verificare e precisare le modalità con le quali l’Agenzia può programmare ed eseguire campagne di analisi geochimica e caratterizzazione isotopica delle caratteristiche acque sotterranee in relazione a due aree di intervento : • monitoraggio ambientale dei luoghicorpi idrici sotterranei per una più precisa definizione e caratterizzazione dei fondi naturali o contaminazioni diffuse; • controllo di pozzi spia in impianti di discarica per una più precisa attribuzione di eventuali superamenti ai materiali di origine conferiti e nei percolati. In particolare gli elementi di maggior interesse su cui si concentreranno le attività di ricerca e formazione sono rappresentati da: • Idrogeno (2H deuterio e 3Trizio) e Ossigeno (18O) • Zolfo (34S) • Carbonio (13C) • Cloro (37Cl) La ricerca riguarderà nello specifico due casi studio sui quali l’agenzia è già stata chiamata a rispondere in merito alla caratterizzazione geochimica ed isotopica delle acque sotterranee: • superamenti in cloroformio avvenuti nei pozzi di monitoraggio della Discarica di Cava Fornace nel Comune di Montignoso (MS) e loro possibile imputazione ad un fondo in cloroformio di origine naturale per il corpo idrico sotterraneo del monitoraggio ambientale regionale 99MM011 Carbonatico Non Metamorfico Apuano; • superamenti in solfati avvenuti nei pozzi di monitoraggio della Cava di Ex quarzite di Poggio Speranzona nel Comune di Montioni (GR) dove è in corso il riutilizzo dei gessi rossi derivati daeciclo di produzione del biossido di titanio, in questo caso la verifica riguarda una ipotesi di intrusione di acque solfatiche provenienti dal sistema idrotermale profondo. Le tecniche per l’analisi isotopica prevedono l’impiego di GS-IRMS ossia di un gascromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa isotopico. La collaborazione tra XXXXX ed UNIFI riguarderà sia la pianificazione del campionamento delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare acque e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” dei materiali di origine che possano fornire un quadro conoscitivo adeguato agli scopi, sia lo sviluppo delle metodologie di indagine strumentale da impiegare in modo standardizzato per attività di controllo successive, oltre all'interpretazione conclusiva dei risultati dello studio. L’attività include una prima fase di pianificazione ed esecuzione dei campionamenti e di formazione del personale ARPAT che partecipa al progetto mediante uno specifico corso, con la possibilità di affiancamento nei rispettivi laboratori, al fine di consentire l’impiego delle tecniche analitiche con le metodologie sviluppate anche presso ARPAT. Nei paragrafi che seguono si riportano gli eventuali dispositivi obiettivi generali del progetto e le risorse previste, oltre a un quadro riassuntivo dei risultati attesi e dei tempi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza realizzazione delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatesingole sottofasi.

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Samples: Accordo Ai Sensi Dell’art. 15 L. N. 241/1990 Per Sviluppo Di Tecniche Innovative Per La Caratterizzazone Geochmica Isotopica Di Matrici Ambientali

Introduzione. In questa sezione del documentoLe policies, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 i manuali, le procedure e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo le istruzioni di lavoro codificate da TRUFFINI & REGGÈ FARMACEUTICI hanno come obiettivo la definizione di precise linee guida e indica- zioni operative per la gestione delle attività e dei processi “sensibili”. È evidente che tale sistema procedurale è per sua natura dinamico, in quanto soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell’azienda tra cui, a puro titolo di esem- pio, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi nor- mativi di riferimento, ecc. La dinamicità del committente sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento, che si ri- flette, unitamente alle esigenze espresse nella parte generale, nella necessità di ade- guamento del presente modello. Il sistema procedurale nel suo complesso ha natura obbligatoria e non derogabile per tutti i destinatari del presente modello. Il sistema procedurale specifica le principali linee guida, sia di natura generale che pun- tuale, con cui l’azienda organizza e controlla le attività gestionali. Il sistema procedurale è lo strumento primario con cui i responsabili di Funzione indi- rizzano e controllano la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principii stabiliti dalle lavorazioni dell’appaltatoreprocedure, derivanti da il governo delle singole “operazioni”, intendendo come tali le “unità minime di lavoro” che compongono un’attività. Il livello di formalizzazione complessiva del sistema procedurale, consistente nell’esistenza, nell’accessibilità e nella chiarezza di un quadro globale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in maniera univoca nella gestione delle attività aziendali, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di presidio organizzativo dell’Azienda. Il sistema procedurale è adeguatamente diffuso e reso disponibile a tutti i destinatari del Modello nelle forme ritenute più idonee (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistema intranet, standardizzazione delle condizioni generali di vendita, standardizza- zione delle modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (accesso al credito o al finanziamento per i clienti finali) e co- munque sempre aggiornato. Per tutte le ragioni anzidette, dunque, si è reso necessario, anche in considerazione del- le direttive impartite dall’Organismo di Vigilanza, procedere in data 23.02.2017 all’aggiornamento del Modello di Gestione e Controllo in uso alla Società. Come si vedrà meglio nel paragrafo 2.9 che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente segue, invero, XXXXXXXX & REGGÈ FARMACEU- TICI nel corso del mese di lavoro febbraio 2017 ha dato seguito ad un’integrale rivisitazione e le relative misure riformulazione delle procedure interne applicate sino ad allora in materia di prevenzione tutela del- la salute e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei della sicurezza nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistentilavoro. Per ciascuna attività sono altresì individuati mantenere viva e operativa la cultura della sicurezza,TRUFFINI & REGGE’ FARMA- CEUTICI monitora costantemente il livello di formazione dei propri dipendenti e gesti- sce con i propri consulenti di riferimento la tematica della salute e della sicurezza onde assicurare la massima cura e un’adeguata prevenzione di tali beni primari. Rimangono allo stato immutate le misure da porre prescrizioni individuate in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” sede di prima mappatura e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateredazione originaria del MOGC 231 con riferimento alle ulteriori aree sensibili.

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Introduzione. In questa sezione Il lavoro domestico negli ultimi 100 anni ha cambiato completamente struttura e motivazione. Negli ultimi 25 anni, col recedere del documentowelfare statale, così come previsto dall’artle famiglie hanno dovuto sostituirlo. 26 comma 3-ter del D.LgsA ciò non ha fatto seguito una coerente modificazione della normativa. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni Sempre nell’intento di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo tutelare le famiglie datrici di lavoro domestico più incisivamente, non potendoci limitare a rappresentarle solo nella contrattazione collettiva, interveniamo con la presente memoria per cercare di migliorare, anche se parzialmente con le poche osservazioni che rappresenteremo, una situazione sociale molto modificata e sicuramente pesante dal punto di vista economico. Xxxxxxx sostenuto convintamente il recepimento del committente dalle lavorazioni dell’appaltatorec.d. Jobs Act e la approvazione da parte del Parlamento ci trova sicuramente favorevoli. In occasione dei nostri precedenti interventi abbiamo sottolineato alcuni, derivanti da modalità pochi, punti negativi per il lavoro domestico. Uno di esecuzione particolari richieste esplicitamente questi è il lavoro accessorio. A questo proposito, vogliamo ricordare che: il settore del lavoro domestico è in netta espansione e questa espansione è ininterrotta sino al 2012, nonostante l’attuale, lunga, paurosa crisi economica che dal committente 2008 sta investendo l’Europa, l’Italia ed i paesi del sud Europa in misura drammatica. Soprattutto dal punto di vista occupazionale. I numeri e le previsioni statistiche lo dimostrano: nell’anno 2012 risultano iscritti all’INPS 993.719 lavoratori domestici, mentre nel 2011 erano 888.855. ISTAT e CENSIS indicano nel 2020 il raggiungimento di 2.000.000 di addetti al settore. Riteniamo che i dati, semmai, siano sotto stimati e già oggi i rapporti di lavoro domestico raggiungano tali cifre. Purtroppo più della metà dei rapporti di lavoro sono irregolari e completamente sconosciuti allo Stato (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltataal nero). I rischi specifici dell’ambiente In Europa ed in Italia sono all’ordine del giorno delle norme, come questa che stiamo esaminando, che vogliono affrontare il tema della occupazione ed il contrasto alla disoccupazione. Riteniamo che l’emersione del lavoro irregolare rientri pienamente in questa logica; soprattutto è importante affrontare il tema in un settore che è in espansione, in un settore il cui CCNL, se tutti i lavoratori fossero regolarmente denunciati, sarebbe già oggi il primo CCNL come numero di lavoro addetti; scavalcando metalmeccanici, pubblico impiego e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatecommercio.

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Introduzione. Proteggere il clima e riqualificare i sistemi energetici anche in mancanza di fondi". Questo motto è strettamente legato ai contratti per il risparmio energetico a partire dalla fine degli anni ‘90. In questa sezione del documentomolte scuole, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 residenze sociali, ospedali e s.m.i.piscine pubbliche, vengono individuati i possibili rischi interferentiil modello ha dimostrato che il termine non è solo una scatola vuota, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da ma è diventato una modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente fornitura di servizi innovativi basati sulla reale esperienza tecnica, legale e commerciale. Una prima versione della "Guida per le Amministrazioni ai metodi pratici per il risparmio energetico negli edifici pubblici” (1), commissionata dal committente Land dell’Assia e redatta dall’Agenzia per l’Energia di Berlino e da uno studio legale di Francoforte e Berlino, è stata pubblicata nel 1998, dando un contributo considerevole a nuovi modelli contrattuali, fornendo norme e principi molto dettagliati che possono essere utilizzati per sviluppare tali concetti e applicarli nel nostro Paese. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti dell’efficienza energetica. La Commissione europea, in particolare, ha sostenuto finanziariamente molti studi e progetti per lo sviluppo di programmi di intervento basati sulla contrattualistica prestazionale, prima tramite il programma SAVE e infine con il programma Intelligent Energy Europe (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltataIEE). I rischi specifici dell’ambiente L’Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione (EACI) pubblica e aggiorna regolarmente una biblioteca virtuale di tutti i progetti finanziati dalla Commissione ritenuti più interessanti dove, all’indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx si possono “scaricare” i rapporti finali e altri documenti, per lo più in lingua inglese, inerenti a linee-guida, manuali, schemi contrattuali sulla gestione dell’energia a livello regionale e locale. Sicuramente imponente e approfondita è la documentazione prodotta nell’ambito del progetto “Eurocontract” prodotta dall’Agenzia per l’Energia di Graz (Austria) e dall’Agenzia per l’Energia di Berlino, con cui tra l’altro, ha collaborato anche la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) e i cui vari documenti sono liberamente disponibili sul sito sopra citato. Con questo lavoro si vuole cercare di descrivere e sistematizzare alcune esperienze realizzate e tracciare un percorso che le relative misure Amministrazioni pubbliche, e i Comuni in particolare, possano utilizzare per riqualificare gli edifici di prevenzione loro proprietà e protezione sono stati individuati nella Sezione IIridurne i costi di mantenimento. Nella presente Sezione non sono contemplati Il Secondo Capitolo offre una panoramica, anche storica, dello sviluppo contrattuale in Italia, soffermandosi poi sulle nuove opzioni contrattuali: i Contratti di Prestazione Energetica (EPC) e il Finanziamento Tramite Terzi (FTT). Il Terzo Capitolo descrive le due modalità più diffuse dei Contratti prestazionali: Il Contratto a Cessione Globale Limitata e il Contratto a Risparmio Condiviso. Il Quarto Capitolo affronta le problematiche legate alla esternalizzazione dei servizi (teoria dell’Agenzia) e alle modalità per trasformare i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimocorrelati in opportunità per le Amministrazioni pubbliche. Il Quinto Capitolo delinea gli aspetti giuridici e amministrativi legati all’inquadramento contrattuale con le ESCO, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto superamento dei vincoli dettati dal “patto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferentistabilità” e gli eventuali dispositivi aspetti correlati al finanziamento degli interventi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore)riqualificazione energetica. Si precisa i DPI eventualmente riportati Il Sesto Capitolo descrive in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per dettaglio lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempiodi una “Procedura Ristretta” per l’aggiudicazione di un Contratto di Prestazione Energetica descrivendone puntualmente le fasi, le mascherine antipolvere, attività basilari e i guanti tempi necessari. Il Settimo e l’Ottavo Capitolo illustrano in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, dettaglio l’esperienza della Provincia di Milano e sinteticamente alcune esperienze recenti in linea con quanto indicato nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateguida.

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Samples: Accordo Di Programma Mse Enea

Introduzione. È solo una prima proposta di xxxxxxx contrattuale 2019/2021 sulla quale chiediamo la fiducia ed il contributo di tutti i nostri iscritti e di tutti i nostri sostenitori. Sarà presentata ufficialmente a fine maggio 2018 all’ARAN ed al nuovo Governo, qualunque esso sia … chiederemo ancora una volta una maggiore attenzione verso i dipendenti pubblici. Fino al deposito ufficiale la piattaforma potrà essere integrata. La CONFINTESA FP intende innanzitutto sostenere con forza, da un lato la necessità di costruire un percorso condiviso di lotta serrata agli sprechi e ad ogni diretta o indiretta interferenza della politica nella gestione, dall'altro la più che legittima salvaguardia dei diritti dei lavoratori pubblici: dal rinnovo dei contratti, alla stabilizzazione dei precari assunti per far fronte alle carenze della Pubblica Amministrazione, conseguenza della ottusa politica dei tagli lineari. Parallelamente, la CONFINTESA FP intende richiamare il Governo alla coerenza con i propri indirizzi di programma, in particolare con quelli relativi alle grandi sfide che inevitabilmente investono la Pubblica Amministrazione: dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva, al lavoro sommerso o irregolare; da una politica del lavoro pubblico improntata all’efficienza/efficacia, all’autonomia gestionale ed alla piena responsabilità di tutti gli operatori pubblici, ovviamente a partire dai vertici. E ciò operando scelte anche coraggiose, purché contrattate e condivise con le parti sociali, specie in tema di organizzazione, di formazione, di inquadramenti e di sviluppo professionale. In questa sezione tale contesto assume una rilevante priorità la concreta riduzione del documentoricorso alle esternalizzazioni, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter alla cessione di attività quando non ne sia stata preventivamente accertata la carenza di funzionalità/economicità oltre l’obiettiva impossibilità di permanenza nell’ambito del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni ciclo ordinario delle attività di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)gestione pubblica. I rischi specifici dell’ambiente Lavoratori, ormai stanchi di lavoro subire negli anni riforme spesso varate “per onore di firma” ma di fatto prive di una visione organica e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati moderna dell’intera P.A., rivendicano oggi il definitivo riconoscimento quali operatori pienamente consapevoli del proprio ruolo nella Sezione IIsocietà. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoRuolo che intendono continuare a svolgere con sempre maggiore dedizione, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa attraverso la valorizzazione dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghimeriti, delle attività ivi svolte competenze, dell’impegno e delle capacità professionali, anche ricorrendo ad una accorta ridefinizione dell’intero sistema di classificazione e ad una diversa articolazione dei rischi esistentipercorsi di carriera, anche orizzontali, su base meritocratica, in grado di assicurare unitamente al massimo di efficienza/efficacia funzionale, senso di appartenenza e orgoglio professionale. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione Il nuovo CCNL dei rischi interferenziali lavoratori delle FUNZIONI CENTRALI, non può e non quelli necessari deve, dunque, essere un semplice “esercizio negoziale” fra le parti, limitato al rispetto formale di prassi consolidate e indirizzato al solo aumento economico. Deve, invece essere l’occasione per lo svolgimento la ricerca di soluzioni moderne ed innovative, finalizzate al corretto rapporto fra aspettative dei lavoratori ed esigenze produttive. Un rapporto che tenga conto delle peculiarità degli Enti ed Amministrazioni del comparto, per trovare, insieme, in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoun confronto non pregiudizialmente conflittuale, ad esempiosoluzioni idonee e condivise, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatetali comunque da garantire il massimo di efficienza ai destinatari dei servizi dovuti.

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Introduzione. La firma autografa è da sempre la modalità largamente più diffusa ed accettata per sottoscrivere un documento. La firma è sinonimo di una specifica volontà ed è perciò impiegata per siglare accordi, contratti o atti con rilevanza giuridica. Per questo motivo le caratteristiche fondamentali richieste ad una firma sono la sua unicità ed il carattere personale. Anche le disposizioni bancarie impartite dal cliente e i contratti dei numerosi servizi offerti rientrano fra i documenti oggetto di sottoscrizione; diventa quindi fondamentale, proprio nelle applicazioni bancarie, poter stabilire, in maniera quanto più oggettiva possibile, l’autenticità di una firma autografa. E, sempre parlando delle applicazioni bancarie, questa verifica deve poter essere eseguita non solo nell’interesse della Banca ma anche del cliente, che deve essere garantito contro eventuali tentativi di frode perpetrati ai suoi danni. Anche il Legislatore italiano si è recentemente occupato del valore probatorio di tali documenti e della possibilitàdi utilizzare tecnologie alternative per sottoscriverli. A tale proposito, molte sono, nello specifico, le novità introdotte nel Codice dell’Amministrazione Digitale, cosìcome modificato dal Decreto Legislativo 235/2010. In questa sezione particolare, il Legislatore ha previsto un nuovo tipo di firma che può essere apposta con mezzi informatici: lafirma elettronica avanzata. La firma grafometrica (anche detta firma su tablet), oggetto del presente documento, rientra certamente nella definizione di firma elettronica avanzata. L’obiettivo della soluzione informatica approntata è quello di gestire una firma grafometrica in grado di assicurare un livello di sicurezza tale da non permettere alcun tipo di falsificazione. Infatti, al momento della firma di un qualsiasi documento, il sistema è in grado di rilevare una serie di parametribiometrici di tipo comportamentale (legati ai movimenti spontanei della mano nell’atto di firmare), parametri che vengono successivamente legati, in maniera protetta (cifrati) e indissolubile, al documento firmato. L’associazione fra firmatario e documento viene così realizzata proprio come richiesto dal predetto Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle Regole Tecniche attuative. È interessante rilevare altresì che, in caso di contenzioso, l’analisi di un esperto grafologo permette di svelare eventuali tentativi di imitazione o dissimulazione, in quanto anche il più esperto falsario sa che una serie di movimenti legati al modo di firmare sono assolutamente individuali e automatizzati, quindi praticamente impossibili da imitare. Inoltre, l’architettura della soluzione adottata protegge sia la Banca che i propri clienti da eventuali tentativi di frode, essendo disegnata e progettata, come descritto nel prosieguo del presente documento, nel pieno rispettodella privacy e affinché tutte le informazioni trattate siano oggetto della massima riservatezza e non possano essere utilizzate da applicazioni diverse da quella per cui sono state richieste o registrate. Fra le novità introdotte nel Codice dell’Amministrazione Digitale, così come previsto dall’artmodificato dal D.Lgs 235/2010, una delle più interessanti è certamente la previsione di un nuovo tipo di firma che può essere apposta con mezzi informatici: la firma elettronica avanzata. 26 comma 3-ter Il Legislatore, nel definirla, non ne precisa le caratteristiche tecniche, lasciando aperta la strada all’utilizzo di metodi diversi per apporre tale firma, partendo dall’impiego di codici di identificazione personali per arrivare a tecniche di tipo biometrico. Una firma elettronica avanzata, in generale, potrà pertanto essere classificata a seconda del D.Lgsmeccanismo di identificazione utilizzato. 81/08 e s.m.i.Avremo quindi delle soluzioni basate sulla conoscenza, vengono individuati i possibili rischi interferentida parte del cliente utilizzatore, derivanti di un codice personale (something you know), piuttosto che sul possesso, da sovrapposizioni parte del medesimo, di più attività svolte da operatori un dispositivo assimilabile ad una carta (non necessariamente bancaria) o ad un token (something you have), nonché sull’utilizzo di appaltatori diversiun dispositivoin grado di rilevare alcune caratteristiche fisiche o comportamentali del cliente, immessi come nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente caso della firma grafometrica (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatasomething you are). I rischi specifici dell’ambiente La firma elettronica avanzata viene definita, nel C.A.D. (art. 1, comma 1°, lett. q-bis), come “un insieme di lavoro datiin forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e le relative misure garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di prevenzione e protezione sono rilevare se i dati stessi siano stati individuati nella Sezione IIsuccessivamente modificati”. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sonoRientrano certamente fra questi mezzi, ad esempio, le mascherine antipolvere“One Time Password” basate su token fisici o le soluzioni di firma grafometrica realizzate con l’ausilio di specifici tablet. Fra le possibili tipologie di firma elettronica avanzata, quella basata su tecniche grafometriche appare più sicuradi quella basata su di un codice personale o token, i guanti quali potrebbero essere utilizzati all’insaputa del legittimopossessore. Questo è uno dei motivi principali per cui è stata scelta in latticemolti contesti, specialmente bancari. Inoltre, la soluzione di firma elettronica con tecniche grafometriche è probabilmente la più facile da utilizzarsi da parte del cliente, soprattutto laddove, per età, cultura informatica e comportamenti abituali, non sia naturalmente portato ad utilizzare altri strumenti (appunto codici, carte magnetiche, token). A questo, si aggiunga che, sempre più spesso, i clienti dimostrano una certa disaffezione, se non un vero e proprio rifiuto, a doversi accollare l’onere di avere sempre con sé strumenti di cui spesso fanno uso saltuario. Per tutti questi motivi la firma elettronica avanzata apponibile in maniera semplice, del tutto simile a quella apposta su un foglio di carta, sta conseguendo enorme successo. I documenti informatici su cui sia stata apposta una firma elettronica avanzata hanno, inoltre, l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 del Codice Civile per la scrittura privata e possono quindi essere utilizzati in molti scenari (fra cui in ambito bancario e/o assicurativo). Per completare il breve accenno di tipo normativo, che approfondiremo nel paragrafo successivo, aggiungiamo che tali documenti potranno poi essere disconosciuti dall’apparente sottoscrittore, con l’esibizione di prove, daparte dello stesso, che egli non ha utilizzato il sistema di firma elettronica avanzata; tesi, quest’ultima, difficilmente dimostrabile, soprattutto quando il sistema è stato in grado di collezionare ed allegare in maniera sicura, ai documenti stessi, una serie di caratteristiche comportamentali riconducibili in modo certo al firmatario. Continuano a susseguirsi gli otoprotettoriinterventi normativi sul documento informatico: fra i più recenti, ecc.. il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed il già citato X.Xxx. 30 dicembre 2010, n. 235, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Anche nelle ultime disposizioni normative, il Legislatore ha cercato di individuare i criteri di collegamento fra letecnologie disponibili e quanto previsto dal Codice Civile in tema di efficacia probatoria dei documenti e formadegli atti, non senza difficoltà, attestata dalla rapida successione di testi normativi in materia, spesso l’uno correttivo dell’altro, nel volgere di pochi anni. Come detto in precedenza, fra le novità introdotte nel Codice dell’Amministrazione Digitale trova collocazione un nuovo tipo di firma apposta con mezzi informatici: la firma elettronica avanzata. Le firme “informatiche”, per usare un termine neutro, divengono quindi quattro: la firma elettronica (semplice), la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata, la firma digitale. Stante la materia complessa, sotto il profilo giuridico e tecnologico, è opportuno riportare alcune indicazioni perchiarire la differenza fra le quattro tipologie di firma. La definizione di “firma elettronica”, contenuta nell’art. 1, comma 1°, lett. q), del Codice dell’Amministrazione Digitale, non modificata dal D.Lgs. 235/2010, è la seguente: “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”. Com’è noto, esistono diversi tipi di firme elettroniche – e ciò spiega il genere plurale utilizzato nella Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per tali firme – descrivibili sulla base di una molteplicità di criteri, fra i quali: il metodo utilizzato, la finalità e le proprietà della firma. Come già trattato al capitolo 2, possono essere utilizzati, infatti, metodi fra loro diversi per apporre la firma elettronica, quali i codici di identificazione personale o le tecniche biometriche. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati secondo la classificazione ormai invalsa, i rischi interferenti presenti in tutte metodi di identificazione utilizzati per le sedi individuate nel parfirme elettroniche possono essere classificati nelle tre categorie “something you know”, “something you are”, “something you have”, a seconda che il meccanismo di identificazione si basi sulle conoscenze del cliente (come la conoscenza di una parola chiave o di un numero di identificazione personale), sulle sue caratteristiche fisiche (come l’impronta digitale odella retina) o sul possesso, da parte del medesimo, di un oggetto (come ad es. 1.2 della Sezione 2una tessera magnetica). Il Legislatore non precisa le caratteristiche tecniche del sistema, mentre nella tabella 2 quelli integrativiné il livello di sicurezza. La firma elettronica può essere costituita da una password, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.da una firma autografa digitalizzata tramite

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Introduzione. In questa sezione Al fine di favorire sinergie e raccordi istituzionali, di attivare un ruolo di indirizzo e coordinamento regionale in aree di intervento comuni ai temi educativi, nonché di garantire supporto all’attività di programmazione regionale, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1364 del documento15.06.2011, così come previsto dall’artha istituito l’Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia. 26 comma 3-ter L’Osservatorio, in particolare, consente di acquisire strumenti conoscitivi utili a governare i processi dell’istruzione e della formazione, intervenire sulle connesse criticità, monitorare le dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, rilevare ed individuare sul territorio il quadro dei fabbisogni formativi e di istruzione tecnico superiore necessari alle imprese anche attraverso: ⮚ l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio permanente esteso al complessivo panorama dell’offerta formativa regionale, al fine di poter disporre in maniera sistematica e costantemente aggiornata di informazioni relative a tutti i corsi attivati in Regione, al numero di iscritti, alla qualifica ottenuta e alle ricadute in termini di potenziamento delle competenze ed incremento delle condizioni di occupabilità; ⮚ la predisposizione ed alimentazione di un sistema di analisi continua dei fabbisogni di competenze per rendere l’offerta formativa regionale sempre più coerente ed integrata con le esigenze del D.Lgssistema produttivo e del mercato del lavoro mediante rilevazioni campionarie e studi settoriali; ⮚ la definizione di appropriati ed innovativi strumenti/modelli formativi coerenti con i cambiamenti dei sistemi economici ed implementazione degli stessi in via sperimentale. 81/08 La rapida digitalizzazione a cui si è assistito nell'ultimo decennio ha trasformato molti aspetti della vita quotidiana e s.m.i.lavorativa, vengono individuati rimodellando il mercato del lavoro ed il futuro del lavoro; infatti, da un lato, i possibili rischi interferentidatori di lavoro incontrano notevoli difficoltà nell'assumere lavoratori altamente qualificati in diversi settori economici - compreso quello dell’ICT e digitale - dall’altro lato, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversiè troppo esiguo il numero delle persone in età lavorativa che provvedono ad aggiornarsi e riqualificarsi adeguatamente in relazione alle esigenze delle imprese, immessi spesso perché la formazione non è disponibile al momento giusto e nel luogo giusto. La crisi socioeconomica provocata dalla pandemia da COVID-19 ed il perdurare dei relativi effetti hanno condizionato pesantemente anche l’ambito dell'istruzione e della formazione, accelerando il processo di lavoro del committente cambiamento in atto. Nell’ambito dell’istruzione, in particolar modo, è emerso come la tecnologia digitale possa rappresentare uno strumento per sostenere i processi di insegnamento e apprendimento, evidenziando al tempo stesso la necessità di dotare tutti i discenti delle competenze digitali (conoscenze, abilità e atteggiamenti) per vivere, lavorare e apprendere in un contesto sempre più mediato dalle lavorazioni dell’appaltatoretecnologie digitali. Gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno avuto un profondo impatto su milioni di cittadini dell'UE, derivanti da modalità che hanno perso l’impiego o hanno subito una significativa perdita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoreddito, il quale faràgenerando, altresì, osservare nuove sfide che i sistemi di istruzione e formazione dovranno affrontare: - la capacità di favorire l’acquisizione di nuove competenze ed il passaggio a nuove tipologie di impiego in differenti settori dell'economia; - la capacità di favorire il miglioramento ed il potenziamento delle competenze funzionali al proprio personale il divieto mantenimento dell’impiego in un nuovo “ambiente” lavorativo; - la capacità di accedere creare, in una “cornice” storica particolarmente problematica come quella attuale, meccanismi ad impiantihoc che facilitino l'ingresso nel mercato del lavoro da parte dei giovani. Tale contesto impone un necessario rafforzamento del ruolo dell’Osservatorio Regionale quale luogo permanente di approfondimento sulle tematiche dell’istruzione e della formazione, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito con una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appaltoforte attenzione alla componente digitale, nelle sue diverse sedi declinazioni: ⮚ rafforzamento delle competenze relative all’utilizzo delle tecnologie digitali e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile di quelle necessarie a cogliere le trasformazioni in atto; ⮚ orientamento digitale dei luoghi processi e degli approcci adottati; ⮚ implementazione di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò strumenti conoscitivi digitali in grado di sistematizzare e leggere in maniera integrata le informazioni e i dati esistenti al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghimigliorare l’efficacia dell’intervento pubblico in tema di istruzione e formazione. In tale ottica, delle attività ivi svolte attraverso il nuovo progetto XXXXX si intende perseguire l’obiettivo strategico di potenziare la connessione tra il sistema di istruzione e dei rischi esistentiformazione ed il processo di trasformazione digitale in atto, sostenendo al contempo le policies di riferimento, al fine di coglierne vantaggi ed opportunità. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre Il nuovo progetto ORSIF si propone di implementare in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi ottica digitale l’Osservatorio Regionale istituito con D.G.R. n. 1364/2011 - con il quale si pone in continuità - con la finalità di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.acquisire strumenti conoscitivi utili per:

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Introduzione. Dopo gli accordi del Luglio 1993 il tema della struttura della contrattazione in Italia ha ricevuto molta attenzione come uno dei possibili strumenti di controllo della dinamica salariale. Tuttavia è carente la conoscenza degli effettivi meccanismi che conducono alla stipulazione di accordi tra le controparti. 1 In questa questo lavoro ci proponiamo di utilizzare i dati a nostra disposizione per indagare il processo negoziale tra impresa, sindacato e lavoratori a livello aziendale. Per questo abbiamo scelto di sintetizzare le variabili relative al contesto e alle modalità di relazione tra le parti, per poi cercare di predire i risultati del processo negoziale tramite questi indicatori. Interessante è valutare se questi indicatori possano costituire una determinante complementare o alternativa a quella in genere sottolineata in letteratura, tipicamente la dimensione d’impresa. Nella prima parte descriviamo la banca dati, nella seconda studiamo le correlazioni tra le variabili utilizzate nell'analisi e nella terza presentiamo i risultati econometrici. Una quarta sezione del documentoriassume i risultati principali La banca dati utilizzata proviene dalla Rilevazione IRES sulle relazioni sindacali e la contrattazione aziendale nelle imprese lombarde . Si tratta di un’Indagine campionaria iniziata nel 1987 (ma relativa alla contrattazione avvenuta nell'anno precedente) e svolta annualmente. Non si tratta tuttavia di un’analisi longitudinale, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori ovvero non è possibile osservare la medesima impresa in anni diversi, immessi nel luogo e quindi permette unicamente analisi di lavoro tipo cross-sezionale. Nel complesso abbiamo a disposizione informazioni su oltre 2000 aziende, di cui poco più di tre quarti hanno fatto contrattazione. Questa analisi si riferisce alle rilevazioni svolte nell'arco temporale che va dal 1986 al 1995, con l'esclusione dell'indagine relativa al 1991, poichè in quell'anno la rilevazione ha riguardato solo il pubblico impiego. La rilevazione verte quasi esclusivamente sul settore manifatturiero e considera le imprese con più di 50 addetti. 2 L'indagine è di tipo postale, ed è basata sulle risposte date dai rappresentanti sindacali ad un apposito questionario. 3 La numerosità del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto campione per ciascun anno è riportata in tabella 1. Le variabili contenute nella Rilevazione si riferiscano essenzialmente alle caratteristiche delle relazioni industriali esistenti tra le controparti a quelli specifici dell’attività appaltata)livello aziendale. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e Dopo una prima parte volta a descrivere le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimocaratteristiche dell’azienda, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi questionario è articolato in modo da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.rilevare

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Introduzione. In questa sezione del documentoL’assenza di un’espressa disposizione sulle conseguenze civilistiche delle pratiche commerciali scorrette, così come previsto dall’arttanto nella relativa normativa europea (Dir. 26 comma 329/05) quanto in quella nazionale (artt. 18-ter del 27 quater D.Lgs. 81/08 e s.m.i.206/2005), vengono individuati i possibili rischi interferentiimpongono allo studioso del diritto civile il compito, derivanti da sovrapposizioni non privo di più attività svolte da operatori difficoltà, di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoroverificare l’attualità degli istituti codicistici, e farà rispettarela loro applicabilità anche ai casi previsti dalla legislazione speciale. Occorre, ove venga prescrittoquindi, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appaltoanalizzare la capacità, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte da parte del codice civile e dei rischi esistentirimedi dallo stesso previsti, di assicurare una piena tutela individuale e concreta a chi si ritenga leso, nella propria sfera giuridica patrimoniale, dalle pratiche commerciali scorrette. Per ciascuna attività sono altresì individuati La vocazione pubblicistico- amministrativa della loro normativa, che mira ad una corretta regolazione dell’attività imprenditoriale e, più in generale, dell’intero mercato, non esclude l’impor- tanza di una protezione degli interessi individuali ogni volta coinvolti e lesi dalle pratiche stesse. Più volte, infatti, è stata sottolineata la complemen- tarietà tra public enforcement e private enforcement, ovvero tra tutela pubblicistico-amministrativa e tutela individual-privatistica, tanto in ambito con- correnziale quanto in quello consumeristico. La differente ratio che anima le misure due normative, quella civilistica e quella delle pratiche commerciali, pone non pochi problemi all’opera di ricostruzione teorica degli effetti civili di queste. Il sistema di tutela, soprattutto invalidatorio, delineato dal codice civile non si manifesta pienamente in linea con il fine ultimo dell’efficienza e della correttezza dell’attività imprenditoriale, caratterizzante la disciplina europea del consumo. Tuttavia non può escludersi l’impor- tanza, attribuita implicitamente dallo stesso legisla- tore europeo (art. 19 Dir. 05/29), di un binario di tutela alternativo a quello amministrativo, più attento alla posizione individuale concretamente lesa da porre una pratica commerciale. La non automatica applicazione degli istituti civili- stici rende, però, necessaria la verifica, di volta in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione volta, dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvererelativi presupposti, i guanti in latticequali verranno ana- lizzati nel corso della trattazione. Dopo aver definito nel primo capitolo le pratiche commerciali scorrette, gli otoprotettorisi passerà alla successiva valu- tazione dei loro possibili effetti civili, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateextracontrat- tuali e contrattuali.

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Introduzione. In naria, la costituzione della società di progetto (SP): tuttavia, potrebbero esserci degli in- terventi, di importo non particolarmente significativo, tali da non giustificare la costituzione della SP. Infine, preme precisare come la mera individuazione di appropriate clausole contrattuali non sia sufficiente a garantire l’adeguata realizzazione e gestione di un’infrastruttura in PPP: è essenziale garantirne anche l’efficacia e la corretta applicazione in concreto. A tal fine, assume rilevanza cruciale l’efficiente gestione del contratto tramite strutture dotate di competenze specialistiche in grado di garantire sia un costante monitoraggio delle varie fasi di realizzazione e gestione dell’opera pubblica, sia la trasparenza delle relative opera- zioni. Gli utenti finali del servizio e tutti i cittadini che hanno un interesse, anche meramente intellettuale, devono essere in grado di accedere a tutte le informazioni riguardanti la con- cessione e alla sua esecuzione (inclusi la frequenza del monitoraggio effettuato, gli stan- dard riscontrati, i premi e le penali applicate, le eventuali compensazioni contrattuali pre- viste, nonché le modifiche al contratto in corso di esecuzione). Il modo migliore per garan- tire questa sezione del documentotrasparenza è che per ogni progetto di PPP sia previsto un sito online dove tutte le informazioni e i documenti relativi al progetto siano resi disponibili. Il presente documento è stato valutato anche alla luce della Direttiva 2014/23/UE (c.d. “Di- rettiva Concessioni”) che ha impattato significativamente sulla disciplina di riferimento e, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.in particolare, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da sulle modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (allocazione dei rischi fra concedente e concessionario. L’ar- ticolo 5 della Direttiva, infatti, pone particolare enfasi sul concetto di “rischio operativo” qualificandolo come “un rischio sul lato della domanda, o sul lato dell’offerta, o entrambi”. Tale rischio rappresenta l’elemento idoneo a delineare più chiaramente i tratti distintivi dell’istituto giuridico della concessione da quello dell’appalto. Nei Considerando della Di- rettiva, si prevede, inoltre, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto detto rischio vada “sempre” allocato sul concessionario, chiarendo che l’applicazione di norme specifiche per la disciplina dell’aggiudicazione delle concessioni non sarebbe legittima se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudica- tore sollevasse l’operatore economico da ogni perdita potenziale, garantendogli un introito minimo, pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l’operatore economico deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto5. Allo stesso modo, risulterebbe in contrasto con la disciplina comunitaria una specifica regolamentazione settoriale che eliminasse il rischio prevedendo una garanzia a quelli specifici dell’attività appaltata)favore del concessionario per il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per la l’esecuzione del contratto6. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoAl contrario, il quale faràfatto che il rischio operativo sia contrattualmente limitato sin dall’inizio non esclude che il contratto si configuri legittimamente come concessione. Alla luce di tale analisi, altresì, osservare al proprio personale si ritiene che la struttura proposta nelle Linee Guida sia compatibile con il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatequadro normativo delineato dalla Direttiva Concessioni.

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Samples: Cessione Di Diritti Su Beni Immobili a Titolo Di Prezzo

Introduzione. In questa sezione parte delle linee Guida si sono voluti inserire tre casi ispettivi significativi in tema di impiego transnazionale di lavoratori nel settore del documentotrasporto di merci su strada. I tre casi presentano un minimo comune denominatore: il ricorso alla forza lavoro straniera a basso costo. Costituire ad arte un soggetto giuridico che operi come riserva di lavoratori da cui attingere mano d’opera, così stabilendolo in uno Stato dove il costo del lavoro è assai più contenuto oppure rivolgersi ad un’impresa sotto le mentite spoglie di una prestazione di servizi o, addirittura, simulando la conclusione di diversi contratti commerciali (per esempio la locazione o noleggio di veicoli) per realizzare una sostanziale operazione di fornitura di conducenti di mezzi di trasporto, rappresentano una prassi ormai da molti anni invalsa nel settore delle imprese di autotrasporto. Ciò spiega, almeno in parte, il fenomeno della parcellizzazione delle imprese di trasporto, che determina una realtà formata da tante imprese con un numero esiguo di dipendenti (sicuramente non dimensionato al reale volume d’affari). Ciò accadrà almeno fino a quando i salari minimi saranno stabiliti a livello di singolo Stato Membro e la responsabilità solidale rimarrà estranea al contratto di trasporto. I tre casi che seguono sono il frutto di una selezione che il team del progetto TRANSPO ha condotto tra tante esperienze concrete, vissute sia direttamente, sia attraverso racconti degli operatori del settore (organi istituzionali di vigilanza, lavoratori ed organizzazioni sindacali, imprenditori e loro organizzazioni di categoria). Con essi, senza pretese di esaustività, si intende offrire agli ispettori del lavoro un metodo interpretativo in ordine ad alcune delle più frequenti ed emblematiche ipotesi pratiche che si incontrano in occasione delle attività di vigilanza. Uno schema di lettura delle fattispecie concrete che si pone come previsto dall’artnaturale complemento delle indicazioni presenti nelle precedenti sezioni di queste linee guida. 26 comma 3-ter Pur evidenziando ciascuno specifiche caratteristiche proprie e le peculiarità dell’ordinamento giuridico di provenienza, l’esposizione delle tre esperienze si snoda attraverso un iter logico che parte dalla narrazione della situazione di fatto che i soggetti preposti ai controlli istituzionali hanno avuto modo di accertare e prosegue attraverso una (necessariamente) breve analisi dei profili di disciplina sia in materia di trasporto, sia in materia di legislazione sociale. Ciascun caso, infine, giunge ad una soluzione conclusiva, talvolta di matrice giurisdizionale, talvolta di matrice amministrativo‐ispettiva (lasciando aperte conclusioni alternative, probabilmente utili per qualche ulteriore riflessione del D.Lgslettore). 81/08 e s.m.i.Un gruppo composto da tre società di autotrasporto di merci con sede in Francia costituiva una filiale, vengono individuati i possibili rischi interferentiavente ad oggetto l’esercizio di attività di autotrasporto di merci, derivanti da sovrapposizioni in Polonia. La filiale polacca si avvaleva dell’opera di più attività svolte da operatori circa cento conducenti, assunti con contratto di appaltatori diversilavoro dipendente, immessi nel secondo il regime normativo polacco. Alla conclusione di ciascun contratto individuale di lavoro le parti si accordavano verbalmente, precisando che il luogo di esecuzione della prestazione era la Francia. I suddetti conducenti, di nazionalità polacca, solitamente prestavano la loro opera nel territorio francese, osservando cicli di lavoro articolati su sei settimane di servizio ed una settimana di riposo, in Polonia. Durante ciascuna settimana lavorativa, i giorni di servizio erano sei, intervallati da un giorno di riposo. La ditta che metteva i veicoli a disposizione (quale?) sosteneva il costo del committente dalle lavorazioni dell’appaltatorecarburante e, derivanti da modalità per ciascuno dei conducenti, sosteneva le spese per un viaggio all’anno tra la Polonia e la Francia. Inoltre, durante il periodo di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente servizio in Francia, forniva gli alloggi ai conducenti polacchi. La filiale polacca non era proprietaria dei veicoli i quali appartenevano alle società del gruppo, che concedevano la disponibilità e l’uso degli stessi base di un contratto di locazione. La filiale polacca, a sua volta, subaffittava alle società del gruppo il veicolo, con il conducente polacco. In Francia, il contratto di locazione (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatao noleggio) del veicolo con conducente era permesso nel periodo tra il 5 maggio 2003 (in base ad un Decreto Ministeriale di pari data) e 12 luglio 2005 (data in cui un successivo Decreto Ministeriale ha abrogato il precedente citato). I rischi specifici dell’ambiente In seguito, la fattispecie della locazione del veicolo con conducente è stata espressamente vietata con il Decreto Ministeriale 9 maggio 2007. La Corte di lavoro e Cassazione (Camera Penale) si è pronunciata in ordine al caso in esame, dando rilievo al rapporto esistente tra le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati imprese francesi ed i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoconducenti polacchi, il in base al quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.prime:

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Samples: sitiarcheologici.lavoro.gov.it

Introduzione. Questo lavoro di ricerca nasce da una mia necessità di far luce su un aspetto molto importante della vita lavorativa di un insegnante: la valutazione. Durante la mia pratica professionale ho riscontrato delle difficoltà nel gestire lo strumento valutativo, mi sono resa conto di quante sfaccettature possa avere la valutazione e di quanto sia complicato e profondo questo argomento. Valutazione sommativa, valutazione formativa, valutazione certificativa, valutazione per competenze, sono solo un esempio della quantità di metodologie di valutazione esistenti e delle quali si sente molto parlare e discutere in questo momento storico. Non nascondo che questi anni trascorsi al Dipartimento di formazione e apprendimento (Dfa) della SUPSI abbiano contribuito a creare ancora più dubbi e interrogativi su questo tema. Per questo motivo ho deciso di sviluppare il mio lavoro di ricerca proprio sul tema della valutazione e dell’autovalutazione. Ritengo, infatti, che l’autovalutazione sia una competenza indispensabile che gli allievi debbano sviluppare per riuscire a rapportarsi con l’esterno in modo positivo, sapendo confrontare il proprio giudizio con quello di terzi apprezzandone le eventuali differenze. In questa sezione questo modo si sviluppa uno spirito critico, che rappresenta una delle competenze principali ricercate nel mondo del documentolavoro. Lo scorso anno, così come previsto dall’artdurante le ore del xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, abbiamo iniziato a parlare di valutazione. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.Il mio formatore Xxxxxxx Xxxxxx ci ha presentato una valutazione alternativa basata sulle rubriche valutative, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, è stato questo il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli primo momento in cui deve essere eseguito sono riuscita a vedere al di là della valutazione classica. Svolgere il lavoromio lavoro di ricerca ha inoltre influenzato in maniera positiva il rapporto che ho instaurato con gli allievi, e farà rispettare, ove venga prescritto, rapporto sempre molto complicato essendo solo docente in pratica professionale. Ai ragazzi è piaciuta molto l’idea di aver contribuito a un determinato itinerario progetto di entrata e uscita. Si riporta ricerca assumendo il ruolo di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateco-ricercatori.

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Samples: Lavoro Di Diploma Di Martina Mauri

Introduzione. In questa sezione del documentoIl Servizio oggetto della presente procedura di affidamento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 denominato “Servizio di gestione integrata e s.m.i.recapito della corrispondenza automatizzata”, vengono individuati consiste nella preparazione delle comunicazioni dell’Istituto in formato cartaceo e digitale e nel recapito delle stesse mediante l’erogazione da parte degli Aggiudicatari di una serie di attività essenziali per i possibili rischi interferentifini istituzionali dell’INPS, derivanti da sovrapposizioni nel popolamento degli asset documentali e di più attività svolte da operatori gestione dell’Istituto, nella dematerializzazione degli esiti di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro ritorno centrali e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoperiferici, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli tutto sviluppato in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò modo coordinato al fine di avere una garantire un livello generale di servizio di tipo integrato, anche dal punto di vista tecnologico. Con il presente Accordo Quadro l’Istituto intende organizzare il servizio al fine di ottenere l’utilizzo razionale, efficace ed efficiente degli strumenti tecnici ed informatici già presenti e già a disposizione dell’organizzazione, anche attraverso l’individuazione di soluzioni organizzative e tecniche ancor più ampia visione innovative per la spedizione delle caratteristiche comunicazioni cartacee. A tal fine devono considerarsi meramente indicativi e suscettibili di riduzione i volumi indicati nelle schede dell’offerta economica per i singoli Lotti. Considerata la complessità di gestione e la forte integrazione esistente tra i Servizi del Lotto 1 e quelli dei luoghiLotti Recapito, delle attività ivi svolte gli Operatori economici che non intendono partecipare a tutti i quattro Lotti in aggiudicazione sono comunque tenuti ad un’attenta lettura e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati analisi di quanto previsto in tutto il presente Capitolato, comprese le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre parti dello stesso che riguardano i cosiddetti “rischi interferenti” Lotti di non diretto interesse, al fine di valutarne il relativo impatto e gli eventuali dispositivi adempimenti richiesti in relazione a quelli di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area interesse. Nella redazione degli atti di gara (Disciplinare, Capitolato, Schema di contratto e Schede dell’offerta economica) la Stazione Appaltante ha tenuto conto dell’indirizzo dettato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014, recante “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2015) sia per quanto attiene ai servizi di stampa e correlati, oggetto dell’intervento del Lotto 1, sia per quanto attiene ai servizi di recapito (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione Lotti 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate3 e 4).

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Samples: servizi2.inps.it

Introduzione. In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni La presente guida si prefigge di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro aiutare gli enti pubblici e le imprese private a scegliere i prestatori di servizi di alta qualità nelle gare di appalto relative misure a servizi di prevenzione ristorazione. È stata messa a punto dalle parti sociali del settore della ristorazione collettiva in appalto, FoodServiceEurope (la federazione che rappresenta questo settore a livello dell’UE) e protezione sono stati individuati nella Sezione IIEFFAT (Federazione sindacale europea per i settori dell’alimentazione, dell’agricoltura e del turismo, ossia la federazione che rappresenta i lavoratori nel settore della ristorazione collettiva), in stretta collaborazione con le parti sociali e i rappresentanti del settore di tutti gli Stati membri dell’UE e con il sostegno della Commissione europea. Nella presente Sezione non sono contemplati i La guida intende sollecitare le stazioni appaltanti ad dedicare la dovuta attenzione ai criteri di qualità quando devono aggiudicare gli appalti, invece di limitarsi a scegliere l’offerta con il prezzo più basso. In un settore in cui la qualità ha un impatto concreto sull’esperienza degli utenti e che presenta rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoelevati in caso di bassa qualità del servizio è importantissimo delineare orientamenti chiari e decisi. Il settore, avendo a che fare con fasce deboli di utenti, come degenti di ospedali, ospiti in case di riposo e studenti, deve assolutamente garantire livelli di igiene eccezionalmente alti; avendo a che fare con beni deperibili, il quale faràsettore deve garantire la qualità dei prodotti e dei sistemi di conservazione. Tali presupposti trovano riscontro in svariate considerazioni relative alla qualità, altresìimplicite nel settore della ristorazione collettiva in appalto, osservare al proprio personale quali valori nutrizionali, scelta, sostenibilità e valutazioni di ordine etico. La presente guida è il divieto risultato del forte impegno di accedere ad impiantitutte le parti del settore, reparti e luoghi diversi da quelli desiderose di portare tali considerazioni in cui deve essere eseguito il lavoroprimo piano nei processi decisionali riguardanti l’assegnazione di appalti nelle procedure di gara per i servizi di ristorazione. Di conseguenza, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appaltola guida intende fornire indicazioni su come definire la qualità nel settore, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazionicriteri da prendere in considerazione quando si delineano i parametri di qualità e su come valorizzare la qualità rispetto al prezzo quando si scelgono i prestatori di servizi. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate La guida è strutturata nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.modo seguente:

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Samples: www.angem.it

Introduzione. Il Piano Integrato di Salute dell’Alta Val di Cecina, di seguito indicato più brevemente PIS, si inserisce in un quadro normativo in evoluzione, che disegna una modificazione profonda del sistema del welfare toscano. La riforma costituzionale (L. n.3/2001), le leggi regionali 40 e 41 del 2005, il Piano Sanitario Regionale ed il Piano Integrato Sociale Regionale hanno delineato un sistema di welfare che ha come obiettivo quello di assicurare il diritto alla salute, intendendo come salute uno “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. Gli obiettivi che si pongono sono quelli di assicurare il miglioramento della salute e del benessere della popolazione, a partire dai soggetti più deboli, in un quadro di soddisfazione e di partecipazione dei cittadini e di efficienza e sostenibilità del sistema. In questa sezione questo quadro viene affermata con chiarezza l’integrazione del documentosistema sanitario con gli altri settori del governo del territorio. I cambiamenti sono così riconoscibili nei nuovi equilibri di potere tra la Regione e i Comuni: con molta più responsabilità dei Comuni, così cercando nuovi equilibri tra scelte regionali e scelte locali. Il Comune si riconferma protagonista della tutela della salute e del benessere sociale. In particolare infatti ad una popolazione che sta progressivamente invecchiando (per una diminuzione dei nuovi nati ed un allungamento degli anni di vita), con più malati cronici, con un disagio crescente e presente fin dall’infanzia, risponde oggi un assetto sociale individualista, una famiglia meno salda del passato, ritmi di vita sempre meno umani ed una minore capacità di far fronte come previsto dall’artcomunità ai bisogni di salute. 26 comma 3-ter Spesso, a questi bisogni si cercano risposte nei servizi, in modo univoco e non integrato, inducendo un aumento del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.numero di interventi che nella maggior parte dei casi non riescono a risolvere i problemi di fondo, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni ma che spesso destabilizzano ancora di più attività svolte un sistema le cui risorse sono sempre più limitate. La sfida che ci poniamo e alla quale vorremo rispondere con il nuovo strumento di programmazione integrata, deve da operatori un lato affrontare i cambiamenti sopra descritti, anche riconsiderando i modelli sociali e produttivi e gli stili di appaltatori diversivita che la società propone e dall’altro, immessi deve promuovere ogni sforzo organizzativo che riduca gli effetti negativi dei fattori sopra descritti, avvicinandoli alle esigenze di questo nuovo contesto sociale e ai nuovi bisogni che esso induce e propone. Tutelare la salute significa quindi impegnarci a progettare e realizzare gli interventi necessari a favorire il cambiamento di tali stili insieme a chi costruisce le strade, le case, a chi lavora nei settori dell’istruzione e dell’educazione, ai cittadini, alle famiglie e tutto il mondo associativo. La scelta delle Società della Salute è imperniata proprio in questo ragionamento ed è caratterizzata da quattro obiettivi qualificanti: - coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore, nell’individuazione dei bisogni di salute e nel luogo processo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoreprogrammazione; - garanzia di qualità e di appropriatezza, derivanti dando risposte integrate e complesse da modalità parte dei servizi; - controllo e certezza dei costi, usando in modo appropriato le risorse disponibili, per riuscire ad assicurare un livello di esecuzione particolari richieste esplicitamente salute equo ed universale; - avvicinarsi ai cittadini con messaggi comprensibili, partendo dalla percezione che essi hanno della loro salute ed aiutandoli ad essere sempre più informati e capaci di scegliere liberamente di fronte ad aspettative ed offerte di ogni tipo. La Società della Salute, quindi, come affermato dal committente (Piano Sanitario Regionale, ha come fine istituzionale la salute ed il benessere sociale e non solo l’offerta delle prestazioni, e ha come presupposto quello di favorire la partecipazione alle scelte in merito ai servizi socio-sanitari dei cittadini che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)attraverso le loro rappresentante istituzionali e associative ne fanno parte. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimoPer questo il PSR prevede che nell’ambito della sperimentazione, il quale faràcomune non assume solo funzioni di programmazione e controllo, altresì, osservare al proprio personale il divieto ma “compartecipa” ad un governo comune del territorio finalizzato ad obiettivi di accedere ad impianti, reparti salute e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavorodiviene a tutti gli effetti “cogestore” dei servizi socio- sanitari territoriali. Si intende così realizzare appieno l’integrazione sociale e sanitaria, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata promuovere l’integrazione fra tutela dell’ambiente e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 tutela della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatesalute.

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Samples: www.sdsaltavaldicecina.it

Introduzione. In questa sezione La costituzione dell’Agenzia per la Coesione Sociale (ACS) è un investimento nella gestione professionale dell’accesso e nel governo congiunto, tecnico e amministrativo, del documentorapporto tra bisogni e risorse, tra capacità e sviluppo di valore sociale. Il diritto all’ascolto, all’informazione, all’orientamento e all’accompagnamento nell’offerta di welfare pu cioè essere ricondotto all’esercizio dei doveri di solidarietà e di partecipazione nella logica dell’aiuto che aiuta ad aiutarsi. Si tratta in sostanza di qualificare l’accesso in termini di “livello essenziale di processo” facilitando il passaggio da schemi di tipo “assistenziale” a soluzioni di “coesione sociale” in cui l’incontro tra diritti e doveri diventa garanzia di beneficio sostanziale. Pu essere facilitata da accordi di risultato, passando dal “diritto di ricevere una prestazione” al “diritto di condividere una soluzione”. Per l’ACS significa interpretare vision e mission valorizzando tutti i fattori produttivi a disposizione, avendo in mente: • la mappa delle domande e dei bisogni sottesi alle richieste delle persone che si rivolgono ai servizi; • le potenzialità di quanti operano nella rete veneziana, così come previsto dall’artda passare da un “sistema di soggetti remunerati” che erogano servizi a un “sistema di co-investitori” che condividono responsabilità e risorse per risultati sociali di interesse generale; • le capacità che le persone e le famiglie possono mettere in gioco per contribuire all’efficacia e alla sostenibilità complessiva, con azioni a corrispettivo sociale. 26 comma 3-ter del D.LgsLa linea di accesso normale (ordinario) è gestita con modalità integrate “verso le persone” con l’obiettivo di gestire l’accesso in modo appropriato e, nello stesso tempo, ridurre le disuguaglianze nell’accesso. 81/08 Penalizzano le persone non autosufficienti, fragili, con ridotte capacità di utilizzare le opportunità e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni le risorse messe a disposizione dalla rete sociale e dall’offerta istituzionale. Per questa ragione l’accesso normale si articola in tre modalità. Quella principale è di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi “accesso diretto” ai punti ACS distribuiti nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da territorio. A questa modalità viene affiancata la modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto “accesso a quelli specifici dell’attività appaltata)distanza”. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine Consente di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghiinformazioni preliminari per meglio orientarsi nei servizi utilizzando telefono, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti siti, social media ... Con questo canale potranno anche essere attivate forme di accesso con rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali fruizione autogestita”, con procedure amministrative informatizzate, che devono potranno essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateimplementate con il nuovo sistema informativo.

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Samples: www.comune.venezia.it

Introduzione. In questa sezione l’attività di lobby, ci sono sempre i prodromi del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 cambiamento e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione IIdel- l’innovazione. Nella presente Sezione mia responsabilità so per certo che dobbiamo quotidianamente operare per innovare, cambiare, modernizzare; lo faccio in azienda, lo faccio e lo chiedo in Confindustria senza mai dimenticare che nei rapporti sindacali la linea che unisce due punti non sono contemplati sempre è una linea retta come tutti ci aspetteremmo. L’importante è raggiungere l’obiettivo nel minor tempo possibile, ma non sempre tutti gli obiet- tivi si possono raggiungere con la sola volontà personale. Di qui l’azione e la pressione che tutti insieme, sistema associativo ed im- prese, dobbiamo svolgere per indurre quel mutamento culturale che deve portare il Paese a misurarsi con la realtà circostante che non am- mette troppe indulgenze, incertezze, rinvii, strenue difese di presunti diritti inderogabili. Usciamo da questo enorme equivoco costruito da chi non vuol cam- biare niente. Nel cambiare e nell’innovare nessuno sta mettendo o in- tende mettere in discussione i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimodiritti di chi lavora: il salario, il quale farànon solo deve essere giusto ma anche adeguato alla professionalità ed all’im- pegno individuale; la tutela della sicurezza non ammette deroghe; lo sviluppo professionale è tale solo se arricchito da una vera formazione continua; la stabilità del posto non è garantita da obsolete norme solo apparentemente tutelanti, altresì, osservare al proprio personale il divieto ma dal contributo di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli ciascuno alla crescita della competitività dell’azienda in cui deve essere eseguito si opera e dall’impegno indivi- duale per consolidare il lavoroproprio livello di occupabilità. Pertanto facciamo, impegnamoci, continuiamo ad aver chiaro l’obiet- tivo della crescita della competitività delle imprese e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” del Paese e gli eventuali dispositivi ef- fetti positivi li trarremo come naturale conseguenza del nostro agire quotidiano in azienda, nel sistema associativo, nei rapporti con i sin- dacati e la politica. Così ho impostato la mia azione fino ad oggi e così intendo agire nel futuro. Ed in questo agire voglio adesso coinvolgere coloro che per Confin- dustria - tutta, nel suo articolato sistema – costruiscono giorno dopo giorno quanto in questi tre volumi è riportato come testimonianza di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 una parte della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateloro attività.

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Samples: www.confindustriasr.it

Introduzione. Nel mese di novembre del 2011 il Sindaco di Milano ha istituito un Comitato di esperti esterni all’Amministrazione per averne consulenza sui temi legati alla lotta alle infiltrazioni mafiose. Ha fissato a tale Comitato tre obiettivi: a) l’elaborazione di indicazioni utili a impedire alle organizzazioni di stampo mafioso di inserirsi negli appalti pubblici indetti dal Comune o dalle sue partecipate, con particolare riferimento all’Expo del 2015; b) il monitoraggio del fenomeno mafioso in città attraverso lo svolgimento di una funzione di rilevamento e di indagine; c) lo svolgimento di una funzione di promozione della cosiddetta antimafia sociale, considerata risorsa primaria per condurre una lotta efficace contro la presenza e la penetrazione dei clan in città. Ha raccomandato inoltre al Comitato di attenersi a due criteri, ugualmente necessari al suo buon funzionamento: a) la massima riservatezza; b) la massima indipendenza politica. I membri del Comitato si sono impegnati, per quanto nelle loro possibilità, al perseguimento degli obiettivi indicati e hanno condiviso senza riserve i criteri di condotta richiesti. Hanno dunque organizzato il proprio lavoro in modo sistematico a partire dal mese di dicembre, facendo riferimento per le loro esigenze alla struttura del Gabinetto del Sindaco. Hanno cercato di mettere in comune le proprie conoscenze sull’argomento, diverse per taglio disciplinare ed esperienza “sul campo”. Hanno svolto incontri interni di analisi e valutazione di problemi e di loro aspetti specifici, sulla base di materiale giudiziario, amministrativo o giornalistico. Xxxxx incontrato testimoni privilegiati: assessori, una rappresentanza della Commissione antimafia del Consiglio comunale, esponenti della Polizia locale, funzionari comunali, funzionari Aler, consiglieri di zona, esponenti di associazioni e del mondo della ricerca universitaria o del sindacato, esponenti della Sogemi. Hanno tenuto incontri ufficiali a ranghi completi o, quando non possibile diversamente, in delegazione. Hanno compiuto due distinti viaggi nella città di Torino, ospite delle Olimpiadi invernali del 2006. Il primo per incontrare lo staff della Xxxxxxx Xxxxxx 0000 (Xxxxxxx Xxxxxxxx) che ha predisposto all’epoca le procedure di trasparenza finalizzate a contrastare le infiltrazioni mafiose, ricevendone importanti indicazioni sul ruolo cruciale del sistema dei controlli. Il secondo per incontrare i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia. In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati entrambi i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da casi il confronto è stato volto a capire le modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (infiltrazione delle imprese di ‘ndrangheta in un contesto, come quello torinese, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)pure aveva studiato ed esperito differenti misure e accorgimenti per impedirle. I rischi specifici dell’ambiente membri del Comitato hanno anche organizzato appuntamenti individuali informali utili a raccogliere nella massima libertà (e completezza) notizie e valutazioni, su cui si sono reciprocamente informati. Xxxxx cioè cercato di lavoro mettere a frutto la snellezza della struttura e le relative misure il loro patrimonio di prevenzione relazioni personali per dare flessibilità e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare profondità al proprio personale lavoro. In un paio di occasioni hanno inviato attraverso il divieto presidente brevi appunti riservati al Sindaco. A proprio ausilio si sono avvalsi del lavoro di accedere ad impiantisegreteria e collegamento della Dottoressa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavorodel Gabinetto del Sindaco, e farà rispettaredel lavoro di ricerca condotto in qualità di stagista dal Dottor Xxxxxxx Xxxxxx. La presente Relazione costituisce il frutto del lavoro fin qui svolto. Essa si propone come la prima di una serie di relazioni semestrali, ove venga prescrittoche potranno essere integrate da altri rapporti più mirati di cui il Sindaco dovesse avvertire l’urgenza. Non vi compaiono, un determinato itinerario per esigenze di entrata organicità, diverse notazioni, preoccupazioni e uscitasuggestioni accumulate i questi mesi e che senz’altro potranno trovare sbocchi più maturi in prossimi scritti. Per quanto si sia cercato di uniformare il lavoro nello stile, e per quanto i contenuti siano stati condivisi nella loro progressione, vi si colgono con chiarezza i segni delle diversità culturali e biografiche dei membri del Comitato. Si riporta è ritenuto di seguito non sacrificarli, anche per rendere conto del pluralismo dei punti di vista, che rappresenta per la cittadinanza una tabella riepilogativa garanzia di sensibilità e di equilibrio, oltre che una ricchezza dialettica di cui il Comitato ritiene di essersi giovato nello svolgimento della propria attività. Come si vedrà, la struttura della Relazione privilegia quello che appare essere oggi l’aspetto più urgente della missione del Comitato. Mette cioè al centro la necessità di fronteggiare il rischio che con l’avvicinarsi dell’Expo il fattore tempo produca gli effetti perversi già prodotti altrove in occasioni simili: l’abbassamento delle soglie di legalità, la stigmatizzazione dei rischi interferenti correlati allo svolgimento controlli come impacci controproducenti, l’arrivo - silenzioso e trionfale insieme- delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi imprese di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici ‘ndrangheta o delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateloro alleate.

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Introduzione. In questa sezione Il Contratto di servizio rappresenta oramai lo strumento ordinario di regolazione dei servizi pubblici a livello locale. Ad esso si ricorre per definire un supporto normati- vo di base per la funzione di governo, di controllo e di verifica degli standard di effi- cacia e qualità dei servizi pubblici. Il Contratto di servizio era originariamente previsto da una serie non organica di norme, concernenti le diverse forme di gestione dei servizi pubblici locali2. L’art. 113, comma 11 del documentoD.lg. 18 agosto 2000, così n. 267, TUEL, come previsto modificato dall’art. 26 comma 335 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha introdotto il principio, per quan- to attiene ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale, per cui “i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti“. Analoga disposizione è contenuta nell’art. 113-ter bis del D.Lgsmedesimo TUEL, per i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale. 81/08 Queste disposizioni, a differenza dell’art. 19 del D.lg. n. 422/97 in tema di tra- sporto pubblico locale, non specificano nel dettaglio quali debbano essere gli ele- menti dei contratti di servizio, contenendo unicamente un accenno ai livelli dei ser- vizi da garantire e s.m.i.ai relativi strumenti di verifica. In ogni caso, vengono individuati l‘attuale formulazione degli artt. 113 e 113-bis implica, da un lato, che ogni Contratto di servizio deve necessariamente disciplinare il livello dei servizi e prevedere adeguati strumenti di verifica; dall’altro, che gli enti locali godono, in assenza di diversa disposizione di carattere settoriale, di un ampio margine di libertà circa gli altri contenuti da inserire nel contratto. Di qui la necessità di prestare particolare attenzione alla redazione dei contratti stessi, i possibili rischi interferentiquali devono innanzitutto offrire sufficienti garanzie all’ente locale circa l’e- satta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’erogatore nonché strumenti idonei a intervenire, derivanti da sovrapposizioni in corso di più attività svolte da operatori esecuzione, a correggere eventuali disfunzioni nell’erogazio- ne o, al limite, ad assicurare la scelta di appaltatori diversiun nuovo erogatore. Inoltre, immessi nel luogo in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, il Contratto di lavoro ser- vizio deve costituire il punto di riferimento per la garanzia dei diritti degli utenti; sic- ché esso deve specificare almeno i principi generali in materia nonché i criteri che i singoli erogatori dovrebbero seguire nella predisposizione delle carte dei servizi. L’Agenzia, istituita con deliberazione del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoreConsiglio Comunale n. 39 del 14 marzo 2002, derivanti da ha il compito, tra l’altro, di verificare le modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente erogazione dei servizi e di promuovere iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi. Nell’ambito di questa attività, in considerazione del rilievo che i contratti di ser- vizio hanno assunto nell’organizzazione dei servizi pubblici locali, l’Agenzia inten- de riaffermare le conclusioni già raggiunte negli studi e nei pareri resi dalla disciol- ta Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Roma, aventi ad oggetto il contenuto minimo dei contratti medesimi nonché le competenze per la relativa approvazione, mettendo altresì in luce alcuni aspetti problematici emersi a seguito della conclusione del primo periodo di vigenza di alcuni fra i contratti stipulati dal committente Comune di Roma. I contratti di servizio del Comune di Roma cui si farà riferimento di seguito sono quelli elencati nelle premesse alla proposta. Si sottolinea che l’Agenzia ha dovuto procedere ad un lavoro di ampia verifica delle date di stipula e di cessazione dei singoli contratti che in molti casi non si evin- ceva dalla copia dei contratti stessi, elementi questi che, già di per sé, assumono un valore fondamentale per la validità dei contratti (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltatasi veda oltre). I rischi specifici dell’ambiente Inoltre, per alcuni con- tratti l’Agenzia ha potuto disporre della deliberazione di lavoro e le relative misure Giunta di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto approvazione dello schema di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2modifica dello stesso, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicateper altri si è analizzato uni- camente il contratto sottoscritto dalle parti.

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Introduzione. La negoziazione, redazione e stipulazione dei contratti di vendita internazionale di commodities richiedono particolare cautela e attenzione, poiché implicano la risoluzione di problemi più delicati e complessi di quelli che nascono da rapporti contrattuali puramente nazionali. In primo luogo, vi sono (almeno) due diverse leggi nazionali che possono in linea di principio applicarsi al contratto, ossia le leggi delle parti contraenti; a queste spesso si affianca la disciplina contenuta nelle convenzioni internazionali in materia di vendita di cose mobili (che possono eventualmente derogare sia la legge nazionale delle parti sia le pattuizioni da queste adottate). Esistono poi numerose regole uniformi di natura sostanzialmente privata, offerte alla generalità degli operatori, che vi fanno riferimento attraverso un richiamo contenuto nel contratto. Si tratta di regole che rappresentano una sorta di codificazione di usi esistenti e consolidati nel tempo, oppure regole via via elaborate nei decenni per venire incontro alle esigenze del commercio internazionale. Tra queste spiccano senza dubbio gli Incoterms e le Norme ed Usi Uniformi sui crediti documentari elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale (su entrambi ci si soffermerà in seguito). Le parti dunque devono individuare in via preventiva la legge che disciplina il rapporto contrattuale, valutare se questa sezione sia o meno derogabile, quale sia la normativa uniforme cui il contratto è soggetto, e quali sono infine gli spazi offerti alla libertà contrattuale. L’autonomia di cui le parti dispongono è di regola elevata, soprattutto in considerazione del documentofatto che nella compravendita internazionale di commodities gli attori sono di regola imprenditori che non possono qualificarsi come “consumatori”, così come previsto dall’arte non beneficiano della disciplina che in molti ordinamenti esiste a tutela del contraente “debole” (nel commodity trade si assiste del resto di regola alla presenza di articolate filiere contrattuali nelle quali solo l’acquirente finale è in concreto l’utilizzatore della merce, e c’è un numero spesso elevato di traders intermedi che partecipano alla filiera contrattuale solo ed esclusivamente per speculare sulla differenza di prezzo). 26 comma 3-ter del D.LgsE’ poi evidentemente opportuno che le parti individuino i sistemi di risoluzione degli eventuali contenziosi, stabilendo in particolare se affidarla alla giurisdizione ordinaria, oppure ad arbitri. 81/08 Il commodity trade è in effetti fonte inesauribile di contenziosi. Le ragioni sono molteplici. La crescita dell'economia di numerosi paesi emergenti ha incrementato il fabbisogno di materie prime, al punto che le rotte dei traffici si sono invertite, e s.m.i.paesi tradizionalmente esportatori sono divenuti importatori netti per numerose commodities. All'aumento dei volumi di merci movimentate non sempre si accompagna lo sviluppo adeguato dei sistemi infrastrutturali, vengono individuati i possibili rischi interferentidei porti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversidelle reti ferroviarie, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatoree questo determina con frequenza ritardi, derivanti da modalità congestioni o impossibilità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente del contratto, con conseguenti contenziosi e contestazioni. La notevole volatilità dei mercati, legata a fattori congiunturali (eventi atmosferici, restrizioni e divieti di esportazione, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto in un mercato totalmente intercomunicante finiscono per dispiegare i loro effetti immediatamente a quelli specifici dell’attività appaltata)livello mondiale) inevitabilmente acuisce il contenzioso, spesso a causa di manovre speculative delle parti, che preferiscono rendersi inadempienti ed esporsi a contenziosi per vendere o acquistare a prezzi maggiormente convenienti. I rischi specifici dell’ambiente Particolarmente sollecitata ad intervenire è da sempre la giurisprudenza inglese, anche in tal caso per un insieme di lavoro e fattori: la frequenza con cui le relative misure parti fanno richiamo alla legge inglese quale legge regolatrice del contratto, o deferiscono la risoluzione dei contenziosi a corti o arbitri inglesi; la presenza in Inghilterra di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimonumerose associazioni di settore che elaborano contratti-tipo largamente diffusi, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto che quasi invariabilmente contengono una clausola compromissoria in favore di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatearbitrato a Londra.

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Introduzione. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito della somministrazione è stato introdotto in Francia con l’Accordo sulla sicurezza dei percorsi professionali dei lavoratori interinali firmato dalle parti sociali il 10 luglio 2013, e dotato di effetti generalizzati con decreto del Ministro del lavoro 22 febbraio 2014, in vigore dal 6 marzo 2014. Per le parti firmatarie si trattava, quindi, non dell’introduzione di una nuova fattispecie, ma dell’adattamento del lavoro a tempo indeterminato alle peculiarità della somministrazione, che avrebbe, anzi, contribuito a rafforzare la stabilizzazione dei lavoratori e la continuità retributiva, contro il rischio della precarizzazione della manodopera interinale. Tuttavia, l’accordo non è stato firmato dalla CGT-FO, del diverso avviso che questo introducesse una nuova fattispecie contrattuale. L’osservatorio sul lavoro interinale, nel mese di febbraio 2018, ha pubblicato uno studio sulla base delle interviste di un campione sia di lavoratori assunti in somministrazione a tempo indeterminato sia di alcuno operatori del settore, con la finalità di monitorare l’impatto del nuovo dispositivo. Le agenzie, specie quelle di grandi dimensioni e più strutturate, più propense a promuovere ed utilizzare lo strumento in chiave strategica, anche attraverso la riorganizzazione della struttura interna per presidiare tale segmento di mercato, ne sottolineano i vantaggi per tutte le parti coinvolte. Da un lato, il vantaggio per le aziende utilizzatrici di poter contare sull’impiego di lavoratori “collaudati” a lungo termine, anche se non continuativamente, in alcuni casi in vista eventualmente dell’assunzione diretta e, per l’agenzia, di fidelizzare i lavoratoti migliori e guadagnare nel contempo quote di mercato stabilizzando le relazioni commerciali con i propri clienti. Dall’altro, il vantaggio, per il lavoratore, di fruire della continuità occupazionale, malgrado la durata delle singole missioni. Altri operatori, più reticenti ad assumere a tempo indeterminato se non su richiesta dell’utilizzatore, ne sottolineano, invece, i rischi economici. In questa sezione primo luogo, la dipendenza dal gradimento dell’utilizzatore, che esternalizza in capo all’agenzia il rischio dell’assunzione diretta a tempo indeterminato, ma avvalendosi in maniera stabile della manodopera; le difficoltà di ricollocare i lavoratori, a seconda del documentomercato di riferimento e delle congiunture economiche; la necessità di impiegare nuove risorse e competenze per gestire tali rapporti dal punto di vista amministrativo e della programmazione di percorsi professionali a lungo termine. La maggior parte dei contratti a tempo indeterminato nell’ambito della somministrazione risultano essere stati conclusi su iniziativa delle agenzie, mentre solo nell’industria hanno assunto un peso maggiore le aziende utilizzatrici, così come previsto dall’artcome, del resto, l’agenzia sembra rappresentare il principale canale informativo per i lavoratori in merito al nuovo contratto. 26 comma 3-ter Tale dato esprime, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.resto, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni la volontà delle agenzie di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati ridurre i rischi propri del conflitto connessi ad una inadeguata o scarsa informativa nei confronti dei lavoratori. A tale Dal lato delle attività dell'Appaltatore medesimoagenzie interinali, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa la gestione dei rischi interferenti correlati allo svolgimento avviene tramite un’attenta selezione della platea dei possibili candidati a tempo indeterminato, in base ad alcuni criteri: l’occupabilità, connessa alla polivalenza della risorsa, e, quindi, la stima delle attività previste dal contratto d’appaltoconcrete possibilità ricollocazione, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavoriper una certa durata, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione a seconda delle caratteristiche dei luoghimercati locali di riferimento, delle attività ivi svolte nonché l’affidabilità del lavoratore. Nelle aziende più strutturate, tale selezione viene processata e scandita in diverse fasi, da colloqui motivazionali al coordinamento tra sede centrale e filiali. Dalla prospettiva dei lavoratori intervistati, tale tipologia contrattuale viene associata ad una maggiore stabilità, anche dal punto di vista psicologico, oltre che del rapporto lavorativo, tale da facilitare progetti personali, come richieste di accesso al credito. Tra i motivi di rifiuto dell’assunzione a tempo indeterminato dall’agenzia rientrano l’aspetto retributivo, motivo principale anche di dimissioni, la minore possibilità di rifiutare una missione e, più in generale, la difficoltà di svincolarsi dall’agenzia. I lavoratori candidati dalle agenzie, nella fase sperimentale del dispositivo, risultano essere già stati impiegati precedentemente, e con continuità. Il campione comprende principalmente risorse di sesso maschile, di età compresa tra i 30 e 50 anni, con livelli di solarizzazione e qualifiche più elevati rispetto alla media degli interinali. Tra i settori presidiati, risulta principalmente quello dell’industria, seguito, in misura minore, da quello del commercio, del terziario, e dei rischi esistentitrasporti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono I lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato risultano essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari stati impiegati per lo svolgimento continuativo di una precisa tipologia di mansione, spesso anche presso lo stesso utilizzatore, con una certa continuità e a tempo pieno. Il dato esprime l’intento delle agenzie di allungare la durata delle missioni, nonché la tendenza dei lavoratori a rifiutare raramente le missioni proposte, se non per motivi soprattutto personali. La maggior parte degli intervistati si è dichiarata soddisfatta della nuova condizione contrattuale, ravvisandone i principali benefici nella predisposizione delle agenzie a ricercare ulteriori occasioni lavorative e nella possibilità di beneficiare in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatemisura maggiore di interventi di riqualificazione professionale.

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Introduzione. In questa sezione del documentoNell’economia globalizzata la tecnologia, le infrastrutture, il capitale e i mercati sono altamente dispersi al punto che i mercati dei beni e gli impianti della produzione possono essere ovunque (Xxxxxxxx, 2006), le imprese hanno così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da cominciato a ricorrere a diverse modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente frammentazione internazionale delle attività produttive, dall’esternalizzazione di queste (outsourcing) al loro trasferimento all’estero (offshoring) passando per accordi internazionali con imprese estere per la fornitura di beni intermedi. (Xxxxxxxxxxx, 2008) Lo scopo era di espandersi in nuovi paesi e poter così ingrandire il proprio target, accrescere la propria quota di mercato, ma soprattutto ridurre i costi di produzione: necessità dovuta all’esigenza di mantenere la propria competitività sul mercato per fronteggiare la concorrenza. Tuttavia, sembra che comportino pericoli aggiuntivi rispetto negli ultimi anni sia venuto il tempo di tornare a quelli specifici dell’attività appaltata“casa”, o almeno è ciò che si deduce dalla moltitudine di aziende come Apple, General Eletrics e Xxxxxxxx che hanno abbandonato il paese “adottivo” di produzione per riportare nel territorio di origine le attività produttive, fenomeno conosciuto con una moltitudine di nomi tra cui Backshoring (Savi, 2015). I rischi specifici dell’ambiente Ciò indica come nei paesi dell’Est i vantaggi di lavoro costo si stiano riducendo e divenendo sempre meno incisivi nel determinare il vantaggio competitivo delle imprese che cominciano a preferire una strategia di differenziazione ad una leadership di costo. Questo cambio di rotta, se incentivato, può rappresentare un’occasione per poter rispolverare gli abbandonati stabilimenti produttivi italiani e sostenere un aumento di valore del “Made in Italy”. A tale scopo, questo elaborato dopo un primo capitolo che presenta un’iniziale analisi del fenomeno della internazionalizzazione della produzione, identificandone le relative misure diverse modalità a cui sono ricorse negli anni le imprese, si focalizza, nel secondo capitolo, sul fenomeno di prevenzione Backshoring, sulle ragioni alla base di tale decisione operativa, ponendo un particolare interesse sulla sua diffusione in Italia e protezione sono stati individuati nella Sezione IIsul ruolo svolto dal “Made in Italy” , specialmente nel settore del lusso e del fashion e dall’Industry 4.0. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri Infine, nel terzo capitolo viene presentato il caso aziendale della società Xxxxxx S.p.a che dopo un’iniziale decisione di Backshoring ha preferito per una diversa forma di reshoring, l’on-shoring, internalizzando la maggior parte delle attività dell'Appaltatore medesimoprecedentemente affidate a fornitori locali. Lo scopo di questo elaborato non è di testimoniare un ritorno alla strategia produttiva di 40 anni fa o la fine dell’internazionalizzazione produttiva, il quale faràma piuttosto definire come ogni strategia produttiva non sia irreversibile, altresì, osservare al proprio personale il divieto ma solo parte di accedere ad impianti, reparti un processo determinato dal contesto storico-culturale del momento. Il trend attuale sembra dimostrare come dopo un iniziale abuso di attività come l’offshoring e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempiol’outsourcing, le mascherine antipolvereimprese stiano cominciando a considerare un numero maggiore di alternative su come strutturare la propria rete di valore, riconoscendo nonostante ciò l’importanza dell’offshoring e l’attrattività che i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicatepaesi emergenti ancora rappresentano.

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