PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, conco...
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità: - per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio comunicata dall’Amministrazione Comunale, € 500,00.= ; - per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del Comune, € 300,00.=; - per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, € 500,00.=; - per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, € 600,00.=; - per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, € 500,00.=; - per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, € 500,00.= - per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), € 250,00.=; - per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), € 1.000,00.=; - per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, € 100,00.= ; - in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: € 500,00.= per ciascuna omissione; - l'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza; - l’unica formalità richiesta per l’¦irrogazione delle penalità è la contestazione dell’¦infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’¦assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe; - si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata; - il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta...
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle forniture definiti dal precedente art. 2, imputabile alla ditta nonché per ogni inadempienza e/o difformità riscontrabile nell’esecuzione del contratto sarà applicata una penale stabilita nella misura di €. 80,00/die. Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione delle forniture definiti dal precedente art. 2, imputabile alla ditta sarà applicata una penale stabilita nella misura di €. 25,82/ora. Qualora l’inadempienza risulti determinata da astensione dal lavoro del personale dipendente dalla ditta o da altra causa accidentale e fortuita non imputabile alla responsabilità della ditta stessa, nessuna penale o pretesa risarcitoria può essere avanzata dal Comune. In caso di inadempienze gravi (concessione in subappalto, anche parziale del contratto, inadempimento e frode, ritardo ingiustificato nell’esecuzione della prestazione, difformità delle prestazioni, violazione della normativa fiscale, sociale, ecc., fornitura di derrate alimentari avariate e/o scadute) o, comunque dopo tre violazioni anche non consecutive alle disposizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto da parte della ditta, dalle quali il Comune possa desumere la sopravvenuta inidoneità della ditta ad assolvere gli incarichi ad essa affidati, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, previa contestazione del fatto alla ditta di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad essa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Comune ha il diritto di trattenere la cauzione a titolo di risarcimento danni e la risoluzione del contratto sarà effettuata ipso jure. La risoluzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione alla ditta fermo restando la facoltà del Comune di esperire l’azione di risarcimento danni. Nel caso in cui l’inadempienza o il fatto imputabile alla ditta non consenta al Comune di approvvigionarsi delle derrate alimentari e/o di assicurarsi l’esecuzione delle forniture contrattualmente stabilite ed entro i termini previsti il Comune potrà rivolgersi liberamente ad altra ditta ritenuta idonea, a totale carico della ditta inadempiente ed in suo danno. Nel caso che la ditta, per gravi e giustificati motivi, non intenda più fornire le derrate dovrà comunicarlo almeno 60 giorni prima della interruzione, a mezzo Raccomandata A.R. Il Comune ha diritto di chiedere in qualsiasi m...
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione imputabile all’impresa, il servizio non venga svolto ovvero sia effettuato in modo non conforme alle prescrizioni ovvero si verifichino ritardi dei mezzi di trasporto rispetto agli orari concordati, per cause non riferibili alla forza maggiore, la Fondazione si riserva di applicare una penalità fino al 50% del valore del servizio, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 2. Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, a rischio e danno della ditta esecutrice dell’appalto, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - in caso di frode; - in caso di cessazione dell’attività, oppure, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta; - nei casi di subappalto del servizio, non autorizzato ai sensi dell’articolo 13; - nei casi di gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi, nonché decadenza dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; - in caso di mancata presentazione di documenti richiesti dalla Fondazione nei termini prescritti; - in caso di inosservanza alle norme di sicurezza e agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/08; - in tutti i casi, in cui l’inadempimento grave e/o ripetuto da parte della ditta, sia tale da rendere impossibile o irregolare, il proseguimento del rapporto contrattuale; - in caso di mancato rispetto nell’esecuzione del servizio degli obblighi e delle condizioni contrattuali che abbiano determinato l’applicazione di 3 penalità. 3. La risoluzione del contratto, non esime l’impresa aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Si richiama quanto previsto agli articoli 18-19 e 30 del C.S.A. L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto, oltre che nei casi indicati dagli art. 18- 19 del C.S.A. allegato, anche nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/06 . In caso di gravi difformità nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione invita l’Appaltatore a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale l’Accordo Quadro si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo l’ulteriore risarcimento del danno, le seguenti inadempienze: l’applicazione di tre penalità o comunque applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale; l’accertamento della violazione di quanto disposto ai punti 1,2 e 4 del Patto di integrità, con le ulteriori conseguenze previste; la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari in particolare in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa. Costituisce altresì causa di risoluzione l’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, pubblicato in modo permanente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ditta aggiudicataria è responsabile di assicurare la qualità del materiale fornito nonché la continuità del servizio di manutenzione alle apparecchiature oggetto del presente Capitolato. Qualora nel corso del collaudo venissero riscontrati difetti funzionali ai beni forniti, questi ultimi dovranno essere sostituiti senza costi aggiunti per il Committente entro 40 giorni solari dalla constatazione. Nel caso venisse superato il termine predetto, per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata alla ditta fornitrice una penale pari allo 0,1% dell’importo di fornitura. Nel caso che l’Azienda Sanitaria si trovi senza copertura contrattuale per cause imputabili all’aggiudicatario, allo stesso sarà applicata una penale pari sempre allo 0,1% dell’importo di fornitura per ciascun giorno scoperto. Qualora, sempre per responsabilità dell’aggiudicatario, nel caso di richiesta di sostituzione della apparecchiatura o di un elemento componente (alimentatore, scheda ecc), tale sostituzione non dovesse avvenire entro i previsti 10 giorni dalla accettazione di RMA da parte del costruttore, alla ditta verrà applicata una penale pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo fino al raggiungimento dell’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa. Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo, restando intesa la facoltà del soggetto contraente di valutare ed addebitare i danni occorsi a seguito del mancato intervento di ripristino dell’apparecchiature in questione. Le suddette penali verranno comunicate all’aggiudicatario e recuperate dalle somme spettanti per le prestazioni eseguite. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, l’Azienda si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo L’AAS5 si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 12, anche in presenza di uno dei seguenti casi: 1) per esigenze organizzative, o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali o per cause straordinarie di forza maggiore, o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, nel qual caso la ditta aggiudicataria non potrà avanzare diritti, pretese e/o richieste di indennizzo dovute a qualsiasi titolo; 2) qualora la ditta non concluda le prestazioni richieste entro 5 giorni dalla diffida formale ad adempierle, fatti salvi i danni ulteriori; 3) dopo due ...
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Per quanto attiene i casi di applicazione delle penali, il relativo importo, nonché il procedimento per l’incameramento delle penali, si demanda all’art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 2. In merito ai casi di risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli appalti specifici, si demanda all’art. 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 3. Sono fatti salvi eventuali casi specifici di penale e grave errore definiti nei singoli appalti specifici.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nei confronti dell’appaltatore sarà applicata una sanzione per inadempienze nei seguenti casi: - nel caso in cui il servizio non venga reso in ragione giornaliera; - per mancata comunicazione di eventuali ritardi, nell’inizio del servizio e della conclusione dello stesso, il comune e alla famiglia dell’utente trasportato, entro 15 minuti dal ravvisarsi dell’inconveniente; - per la mancata disponibilità del mezzo sostitutivo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto qualora le inadempienze di cui ai punti sopra indicati superino nella loro complessità due omissioni sanzionate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l’aggiudicataria non vi provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze, si provvederà all’applicazione della penalità. Il provvedimento è assunto dal responsabile per l’esecuzione del servizio. Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sulla cauzione, che dovrà essere in tal caso integrata.
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le penalità verranno applicate nel seguente modo e per i seguenti importi: - Mancato rispetto dell’intervento di lavoro a seguito di chiamata: euro 100,00 per ogni ora di ritardo; - Mancata reperibilità al telefono del responsabile - 1° volta euro 100,00 per la prima volta;
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1) In caso di negligenza o inadempienza nell’esecuzione della fornitura dei servizi, così come previsti dalla presente convenzione, la pena pecuniaria è quantificata in € 500,00. 2) Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, questa Amministrazione potrà risolvere la presente, senza obblighi di preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni. 3) La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di 3 (tre) mesi formulato per iscritto e inviato a questa Amministrazione con raccomandata A.R. oppure presentato all’Ufficio Protocollo del Comune. 4) La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di tacita proroga a tale scadenza.