Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Prospetto Di Offerta, www.sardegnaambiente.it, www.cbsc.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Assicurazione, www.unisannio.it, www.unicampania.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, caso la Società, entro 15 quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.regione.sicilia.it, www.apespisa.it, www.aslnuoro.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società o il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall’assicurazione dall’Assicurazione, con preavviso di 90 giorni 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o PECall’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. In tale casoQualora il Contraente abbia acquistato la Polizza in qualità di "Consumatore" ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, la SocietàCompagnia rimborsa, entro i 15 giorni dalla successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto Premio imponibile relativa al periodo Periodo di rischio assicurazione non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiogoduto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia a Copertura Dei Rischi, Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia a Copertura Dei Rischi, www.zurich.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente delle prestazioni le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso dall’assicurazione. In caso di 90 recesso esercitato dalla Società questo avrà effetto dalla data di scadenza dell’annualità assicurativa in corso ovvero, qualora sia comunicato meno di 30 giorni mediante lettera raccomandata o PECprima di tale data, il recesso stesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo potrà avere effetto, a sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tale caso, caso la SocietàSocietà rimborsa al Contraente, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recessocessazione dell’assicurazione, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta già pagata, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Assicurazione Assistenza Classic, Assicurazione Assistenza Classic, Assicurazione Assistenza Exclusive
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino Fino al 60° trentesimo giorno dal successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzodella liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC180 (centottanta) giorni. In tale caso, tal caso la Società, entro 15 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. Qualora Xxxxx inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo la Società si avvalesse s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche 30 (trenta) giorni ed il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo relativo rateo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioContraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.
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Samples: www.asst-lodi.it, www.policlinico.mi.it, www.asst-crema.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante dal contratto. La relativa comunicazione (disdetta) deve essere data tramite lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 e diventa efficace: Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso. Qualora Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità denuncia del recesso stesso, anche Sinistro e il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società dalla garanzia ad avvalersi della facoltà di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiorecesso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Casa, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per, Contratto Di Assicurazione Per La Casa
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società o il Contraente possono Compagnia Assicuratrice può recedere dall’assicurazione dall’assicurazione, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC30 giorni. In tale caso, la SocietàLa Compagnia Assicuratrice, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recessoRecesso, rimborsa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora Il pagamento dei Premio venuti a scadere dopo la Società si avvalesse denuncia del Xxxxxxxx non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi delle facoltà di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioRecesso.
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Samples: www.credemassicurazioni.it, www.credemassicurazioni.it, www.credemassicurazioni.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PECgiorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Atto Di Terrorismo, Atto Di Terrorismo E Sabotaggio, Contratto Di Assistenza Tecnica
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società o il Contraente le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PECalmeno 30 giorni. In tale casocaso di recesso esercitato da AXA MPS Xxxxx, la Societàquest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.axa-mps.it, Polizza Incendio, www.axa-mps.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio assicurazione non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, il Contraente o la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dall’Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di efficacia del recessoinvio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, rimborsa quest’ultima rimborserà al Contraente la parte quota di premio Premio netto relativa al periodo di rischio Rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrrequalora fosse il Contraente ad esercitare il recesso, pena l’invalidità lo stesso avrà diritto ad un rimborso pari al 50% del recesso stesso, anche Premio netto corrisposto relativo al periodo per il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioquale l’Assicurazione non avrà più efficacia.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni, Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni Del Personale Sanitario Tirocinante / Specializzando
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato del Contraente e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Prospetto Di Offerta, www.provincia.or.it, Prospetto Di Offerta
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio assicurazione non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia, www.darag.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiorecesso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni E Assistenza, Polizza Di Assicurazione Multirischi Infortuni E Assistenza, Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni E Assistenza
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino Sino al 6030° giorno dal pagamento dall’avvenuta liquidazione o di rifiuto dell’indennizzo, di un sinistro la Società o il Contraente possono può recedere dall’assicurazione dal contratto con preavviso di 90 120 giorni, da comunicarsi con le modalità di cui all’art. 14 della presente polizza. Nel caso in cui la comunicazione della volontà di recedere venga effettuata dalla Società dopo la scadenza del termine di trenta giorni mediante lettera raccomandata o PECdal pagamento dell’indennizzo il contratto di assicurazione rimarrà in vita e continuerà a produrre i suoi effetti. In tale casocaso di recesso esercitato dalla Società, la Societàquest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa recesso dovrà rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse ; in caso di tale facoltàrecesso esercitato dal Contraente/Assicurato, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite quest’ultimo non sarà tenuto a pagare nulla oltre al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiopremio dovuto per l’annualità in corso oltre all’eventuale regolazione attiva.
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Samples: www.asllanusei.it, www.asllanusei.it, www.aslolbia.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle parti ha diritto di recedere dall’assicurazione dalla Polizza con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC120 giorni. Il recesso è ammesso solo in caso di rapporto negativo tra sinistri liquidati e premi imponibili. In tale casocaso di recesso dell’Assicuratore, la Societàquesto ha l’obbligo di proporre una quotazione di mantenimento della copertura. In caso di non accettazione da parte del Contraente, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recessoformalizzazione della proposta, rimborsa l’Assicuratore rimborserà al Contraente la parte quota di premio netto imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.porto.trieste.it, www.porto.trieste.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno dal successivo, al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni trenta giorni, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la Società, La Società entro 15 quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto relativa al dell’imposta di legge, relativo la periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse La suddetta facoltà di tale facoltàrecesso può essere esercitata anche dal Contraente/Assicurato, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del qualora quest’ultimo rientri nella definizione di "Consumatore" ai sensi dell’Art. 1469 bis C.C. In tal caso il recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri è operante con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiopreviste nei precedenti commi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Malattia E Infortuni Prodotto “Difesa Infortuni”, Contratto Di Assicurazione Malattia E Infortuni Prodotto “Difesa Infortuni”
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Prospetto Riepilogativo, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino Fino al 60° trentesimo giorno dal successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzodella liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC120 (centoventi) giorni. In tale caso, tal caso la Società, entro 15 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. Qualora Xxxxx inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo la Società si avvalesse s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche 30 (trenta) giorni ed il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo relativo rateo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioContraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.
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Samples: www.asst-val.it, Polizza Di Assicurazione All Risks Opere D’arte
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società o il Contraente possono l’Aderente-Assicurato può recedere dall’assicurazione dall’Assicurazione con preavviso di 90 30 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, presenza di recesso del contratto con Forma tariffaria a Premio Unico Anticipato la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse In presenza di tale facoltàrecesso con Forma tariffaria a Premio rate annuali, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche lo stesso avrà efficacia con il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al primo rinnovo di rata successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioalla richiesta dell’Aderente Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni, Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società o il Contraente possono Compagnia può recedere dall’assicurazione dall’Assicurazione, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC30 giorni. In tale caso, la SocietàLa Compagnia Assicuratrice, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recessoRecesso, rimborsa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora Il pagamento dei Premio venuti a scadere dopo la Società si avvalesse denuncia del Xxxxxxxx non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi delle facoltà di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioRecesso.
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Samples: www.credemassicurazioni.it, credemleasing.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento da parte dell’Assicurato o del rifiuto dell’indennizzodi indennizzo da parte dell’Assicuratore, le Parti hanno la Società o il Contraente possono facoltà di recedere dall’assicurazione dalla Polizza previa comunicazione scritta con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC30 (trenta) giorni. In tale casocaso di recesso esercitato dall’Assicuratore, la Società, stessa entro 15 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa rimborserà la parte di premio premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse Resta stabilito e concordato che, in caso di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo anticipato a seguito di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione sinistro da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del dell’Assicurato, non è prevista alcuna restituzione di premio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Avvocato, Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Ingegnere – Architetto – Geometra Perito
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e sinistro, fino al 60° giorno dal successivo al pagamento o al rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società o e il Contraente Con- traente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera racco- mandata a/r e ha efficacia dopo 30 giorni dall’invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, a/r deve essere indirizzata a: La Società rimborsa la parte di premio netto Premio relativa al periodo di rischio non corsocorso al netto delle imposte. Qualora la Società si avvalesse L’Impresa non può esercitare il diritto di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo in caso di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi sinistro afferente alle garanzie Invalidità permanente da ictus o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione infarto e Invalidità permanente da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiomalattia.
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Samples: www.poste.it, www.poste.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato e fino sino al 60° sessantesimo giorno dal pagamento da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente l’Impresa possono recedere dall’assicurazione con preavviso dal contratto. Il recesso ha effetto: nel caso di 90 recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni mediante lettera raccomandata o PEC. dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa; In tale casocaso di recesso esercitato dall’Impresa, la Società, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio netto relativa al periodo di rischio assicurativo non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con escluse soltanto le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioimposte.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Cattolica e - qualora rivesta la Società o qualifica di “consumatore” - il Contraente Contraente, possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone avviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso intimato da Cattolica ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata o PECmedesima. In tale caso, la Societàtutti i casi, entro 15 giorni dalla il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Cattolica mette a disposizione del Contraente il premio netto relativa relativo al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con escluse le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioimposte.
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Samples: Polizza Danni Diretti Ed Indiretti a Impianti Fotovoltaici
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro Sinistro e fino al 60° giorno sessantesimo gior- no dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società o il Contraente possono può recedere dall’assicurazione dando- ne preventiva comunicazione scritta al Contra- ente con un preavviso di 90 almeno trenta giorni mediante lettera raccomandata o PECrispetto alla data di efficacia del recesso. In tale caso, la La Società, entro 15 i trenta giorni dalla successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio netto relativa al periodo pe- riodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali. Qualora la Società si avvalesse L’eventuale incasso dei premi venuti a sca- denza dopo il Sinistro non potrà essere inter- pretato come rinuncia alla facoltà di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiorecesso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Piccola E Media Impresa
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione. Il recesso da parte del Contraente e/o PECdell’Assicurato ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tale caso, la La Società, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni , mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 120 gg dalla ricezione dell’avviso di recesso. Nei 30 gg successivi al termine di tale caso, periodo la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte Società rimborserà all’Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito al netto relativa delle imposte. In caso di recesso esercitato da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al periodo di rischio non corso. Qualora quale la Società si avvalesse ha scelto di tale avvalersi della presente facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.agcom.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio assicurazione non corso. Qualora la Società si avvalesse Il recesso potrà essere esercitato anche solo relativamente ad un mezzo assicurato nel caso di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioassicurazione cumulativa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato e fino sino al 60° sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzoda quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società o il Contraente o l’Impresa possono recedere dall’assicurazione con preavviso dal contratto. Il recesso ha effetto: nel caso di 90 recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione ; nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi 30 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa; In tale casocaso di recesso esercitato dall’Impresa, la Società, quest’ultima entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio netto relativa al periodo di rischio assicurativo non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con escluse soltanto le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioimposte.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 3.14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: static.cittametropolitanaroma.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzoall’indennizzo, la Società o il Contraente le Parti possono recedere dall’assicurazione con dandone preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. Il diritto di recesso non opera in caso di sinistro per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Compagnia ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tale caso, la Società, tutti i casi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con corso per le modalità stabilite garanzie cessate ed al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premionetto delle imposte.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o Compagnia ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tale caso, la Societàcaso di recesso esercitato dalla Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recessodello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio netto relativa relativo al periodo di rischio non corso. Qualora Il pagamento di premi venuti a scadere dopo la Società si avvalesse denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiorecesso.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società o il Contraente possono potrà recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dall’Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di efficacia del recessoinvio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, rimborsa quest’ultima rimborserà al Contraente la parte quota di premio Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Contratto Assicurativo
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodalla definizione del sinistro, la Società o il Contraente ciascun singolo Assicurato e l’Impresa possono recedere dall’assicurazione dalla copertura assicurativa limitatamente alla singola Adesione. Detto recesso deve avvenire a mezzo di comunicazione raccomandata AR da inviare dalla parte recedente all’altra Parte e al Contraente, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC30 giorni. In tale casoL’Impresa si impegna a mettere a disposizione dell’Assicurato, presso la SocietàG.M. Assicurazioni Srl e tramite il Contraente, entro 15 giorni dalla data il premio pagato e non goduto, calcolato pro rata, al netto delle sole imposte di efficacia del recessolegge. L’Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, rimborsa la parte nemmeno con una combinazione di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiogaranzie diverse.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società il Contraente può recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta alla Società. La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata ne è in possesso, diventa efficace dalla data del timbro postale, del rapporto del fax o PECdella ricezione della PEC (Posta Elettronica Certificata). In tale caso, la Società, entro 15 Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recessoRecesso, la Società rimborsa la parte di premio Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio Rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.unipolsaibuffo.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell'indennizzo, la Società o ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 (novanta) giorni mediante lettera raccomandata o PECprima di detta scadenza. In tale casoLa Società nel caso in cui si avvalga della facoltà suesposta, la Societàsi impegna comunque a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui l’Assicurato avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi, entro 15 e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dalla successivi alla data di efficacia invio dell’atto di disdetta. Comunque il contraente ha diritto al rimborso del recessopremio, rimborsa la parte di premio al netto relativa dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società corso dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioSocietà.
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Samples: www.acquirenteunico.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o sia il Contraente che sia persona giuridica, sia Assimoco possono recedere dall’assicurazione dall’Assicurazione con preavviso di 90 30 giorni. Assimoco entro 15 giorni mediante lettera raccomandata dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso. Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o PECrifiuto dell’indennizzo, solo il Contraente che sia persona fisica può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, la SocietàAssimoco, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.assimoco.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono AXA può recedere dall’assicurazione dall’Assicurazione con preavviso di 90 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata o PECraccomandata; il recesso da parte di AXA ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tale caso, la Societàcaso di recesso AXA, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recessodello stesso, rimborsa la parte di premio Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità denuncia del recesso stesso, anche sinistro e il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso rilascio della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione di AXA ad avvalersi della facoltà di recesso. Norme che regolano l’assicurazione R.C. Professionale del premio.commercialista
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Samples: www.assicurazioniassirin.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e sinistro, denunciato a termini di polizza, che sia stato preceduto da almeno due sinistri, sempre denunciati a termini di polizza, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la Il recesso esercitato dall’Assicurato ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha effetto dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio assicurazione non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e sinistro, denunciato a termini di polizza, che sia stato preceduto da almeno due sinistri, sempre denunciati a termini di polizza, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha effetto dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio assicurazione non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o e rifiuto dell’indennizzo, la Società o ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 novanta ( 90) giorni mediante lettera raccomandata o PECpec. In tale caso, tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento all’art.30 del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiopresente capitolato.
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Samples: www.laziodisco.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la SocietàIl recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte degli Assicuratori ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della documentazione. Gli Assicuratori, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa rimborseranno la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al la periodo di rischio assicurazione non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiogoduto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dei Chimici
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzoalla prestazione e/o indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECAR. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte dell’Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale casocaso di recesso esercitato dall’Impresa, la Società, quest’ultima entro 15 sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino Fino al 60° trentesimo giorno dal successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzodella liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC120 giorni. In tale caso, tal caso la Società, entro 15 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. Qualora Xxxxx inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo la Società si avvalesse s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche 30 (trenta) giorni ed il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo relativo rateo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioContraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.
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Samples: www.aousassari.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato e fino sino al 60° sessantesimo giorno dal pagamento da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente l’Impresa possono recedere dall’assicurazione con preavviso dal contratto. Il recesso ha effetto: ⚫ nel caso di 90 recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; ⚫ nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni mediante lettera raccomandata o PEC. dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa; In tale casocaso di recesso esercitato dall’Impresa, la Società, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio netto relativa al periodo di rischio assicurativo non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con escluse soltanto le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioimposte.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni ciascun sinistro e fino al 60° giorno dal che, nell’annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento o rifiuto dell’indennizzodi un indennizzo, la Società o il Contraente ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dall’assicurazione dal contratto, tramite raccomandata A.R., con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC120 giorni. In tale caso, la Società, La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Qualora Poiché la Società si avvalesse polizza forma rischio comune con la polizza infortuni con cui sono assicurate le stesse Categorie di tale facoltàdipendenti, la stessa dovrà produrrel’eventuale recesso del contratto per sinistro, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso comporterà il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiostessa data anche dell’altro.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunica- zione. La Società, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio assicurazione non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 6030° giorno dal del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, a mezzo raccomandata o il Contraente possono recedere dall’assicurazione telex, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PECgiorni. In tale caso, la Societàcaso essa, entro 15 quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dall’assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.eui.eu
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società . Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o il Contraente tra- Genertel e l’assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 dopo ogni sinistro e mite PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di efficacia del comunicazione. In caso di recesso, Xxxxxxxx rimborsa al contraente, che ha anticipato il premio per conto dell’assicurato, il premio non usufruito al netto delle imposte. Per l’esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o la parte data di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso invio della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioPEC.
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Samples: www.chebanca.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, dell’indennizzo la Società può recedere dalla convenzione e/o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dalla singola adesione all’Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o PECe ha efficacia dopo 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In tale caso, tal caso la Società, Società entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora Si conviene che qualora la Società si avvalesse decidesse di tale facoltàesercitare la facoltà di recesso prevista in polizza, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio non sarà causa dell’annullamento dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo singoli Certificati di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso Assicurazione emessi antecedentemente alla data di effetto dell’annullamento della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiopresente convenzione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Leasing Immobiliare Prima Casa
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodel risarcimento, la Società o il Contraente possono può recedere dall’assicurazione dall’Assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC30 giorni. In tale caso, la Societàcaso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” la Società facoltà di recesso si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioha per non apposta.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Al Patrimonio Derivanti
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o e rifiuto dell’indennizzo, la Società o ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione dall’Assicurazione con preavviso di 90 novanta giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di ti tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Artnell’art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio24. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.laziodisco.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° sessantesimo giorno dal del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o ed il Contraente possono hanno facoltà di recedere dall’assicurazione dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni mediante da darsi con lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale casocaso di recesso esercitato dalla Società è in facoltà del Contraente di richiedere ed ottenere il contemporaneo annullamento delle altre eventuali coperture in corso con la Società medesima o per parte di esse, la Societàfermo l’impegno della Società stessa, entro 15 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa a rimborsare la parte di premio netto imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio corso dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiocontratti anticipatamente annullati.
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Samples: www.aslnuoro.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo Esclusivamente a partire dalla seconda annualità assicurativa, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone avviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECcon avviso di ricevimento. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 6 mesi da quello di ricevimento della raccomandata, mentre quello esercitato dalla Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. In tale ogni caso, la SocietàSocietà mette a disposizione della Contraente il premio, escluse le imposte, relativo al periodo di rischio non corso entro 15 trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte . Salvo il caso di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e della Contraente con conseguente riduzione diminuzione del premio, la Società non può esercitare recesso per singoli rischi o garanzie della presente polizza.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento successivo alla sua liquidazione o rifiuto dell’indennizzoreiezione, tanto l’Assicurato che la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione da questo contratto con preavviso scritto di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC(novanta) giorni. In tale casoNel caso di recesso da parte della Società, la Societàquesta, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la parte di frazione del premio netto relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali. Qualora la La Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso rinuncia ad intimare il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione per sinistro nei confronti del premiopersonale in quiescenza nonché del personale a tale data ancora attivo presso le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere dell’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale.
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Samples: Polizza Di Assicurazione
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente o l’Impresa possono recedere dall’assicurazione con preavviso dall’Assicurazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccoman- data. Il recesso ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PECinvio della comunicazione. In tale caso, la SocietàL’Impresa, entro 15 trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.cargeas.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società o dell’indennizzo il Contraente e l’Impresa possono recedere dall’assicurazione con preavviso dall’assicurazione. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di 90 premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni mediante lettera prima, alla scadenza successiva. Tuttavia, se esercitato dal Contraente può avere effetto a sua richiesta dal giorno stesso della spedizione della raccomandata o PECAR. In tale caso, la Societàtal caso l’Impresa rimborsa al Contraente, entro 15 45 giorni dalla data di efficacia del recessocessazione dell’assicurazione, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la Società si avvalesse denuncia del sinistro non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di tale facoltàrecesso. Le Parti, qualora non abbiano esercitato la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità facoltà di recesso entro il compimento del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo secondo anno di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla assicurazione e sempreché non sia prestata la garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazioneinabilità temporanea nei confronti di qualche Assicurato, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiosi impegnano a mantenere in vigore l’assicurazione sino alla naturale scadenza pattuita, rinunciando a tale facoltà di recesso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzoalla prestazione e/o indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dall'assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECAR. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte dell’Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale casocaso di recesso esercitato dall’Impresa, la Società, quest’ultima entro 15 sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente o l’Impresa possono recedere dall’assicurazione con preavviso dall’Assicurazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PECinvio della comunicazione. In tale caso, la SocietàL’Impresa, entro 15 trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: www.cargeas.it
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodell’Indennizzo, la Società o il Contraente possono l’Aderente può recedere dall’assicurazione dall’Assicurazione con preavviso di 90 30 giorni da effettuarsi per il tramite dell’intermediario mediante sottoscrizione di apposita modulistica, ovvero con altri mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, tra cui lettera raccomandata o PECa/r agli indirizzi indicati al successivo art. In tale caso, la 13 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio Premio, al netto dell’imposta e al netto del 10% della rata di Premio annuo relativo ai costi amministrativi comunque dovuti, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso dal contratto a mezzo raccomandata. Se è esercitato dalla Società, il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso ovvero, qualora sia comunicato meno di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PECprima di tale data, dalla scadenza annua successiva. In Se esercitato dalla Contraente, il recesso ha effetto, invece, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata; in tale caso, la SocietàSocietà rimborsa alla Contraente, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recessorecesso stesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Polizza Cumulativa Infortuni Pac
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino sino al 60° sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzoda quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società o il Contraente o l’Impresa possono recedere dall’assicurazione con preavviso dal contratto. Il recesso del contraente ha effetto immediato al momento della ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata Ar da parte dell’Impresa. Il recesso dell’Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di 90 giorni mediante lettera ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata o PECAr da parte del Contraente. In tale caso, la Societàtal caso l’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PECraccomandata. In tale caso, la Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 15 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse L’eventuale pagamento di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche premi venuti a scadenza dopo il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiorecesso.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato e fino sino al 60° sessantesimo giorno dal pagamento da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente l'Impresa possono recedere dall’assicurazione con preavviso dal contratto. Il recesso ha effetto: nel caso di 90 recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni mediante lettera raccomandata o PEC. dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa; In tale casocaso di recesso esercitato dall'Impresa, la Società, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio netto relativa al periodo di rischio assicurativo non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con escluse soltanto le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premioimposte.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzodalla definizione del sinistro, la Società o il Contraente ciascun singolo Assicurato e l’Impresa possono recedere dall’assicurazione dalla copertura assicurativa limitatamente alla singola adesione. Detto recesso deve avvenire a mezzo di comunicazione raccomandata AR da inviare dalla parte recedente all’altra Parte e al Contraente, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC30 giorni. In tale casoL’Impresa si impegna a mettere a disposizione dell’Assicurato, la Societàpresso il Broker e tramite il Contraente, entro 15 giorni dalla data il premio pagato e non goduto, calcolato pro rata, al netto delle sole imposte di efficacia del recessolegge. L’Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, rimborsa la parte nemmeno con una combinazione di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiogaranzie diverse.
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Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC(novanta) giorni. In tale caso, tal caso la Società, entro 15 quindici giorni dalla data di efficacia d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Qualora Nel caso di recesso da parte della Società, lo stesso s’intenderà valido anche per l’intero Lotto di polizze aggiudicate nella Trattativa Privata, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più dei suddetti contratti, nel qual caso la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite sarà tenuta al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premiorispetto degli accordi contrattuali.
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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks