Common use of GARANZIA DEFINITIVA Clause in Contracts

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno

Appears in 2 contracts

Samples: Indizione Gara Per Fornitura Corsi It, Deliberazione

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. Il beneficiaro della garanzia è l’"Istituto Nazionale di Fisica Nucleare". L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

Appears in 2 contracts

Samples: Affidamento Fornitura, Affidamento Della Fornitura

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore A garanzia del contratto corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è obbligato tenuto a costituire costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia cauzione definitiva secondo quanto previsto all’artgli importi e modalità previsti dall’art. 103 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i.n.50/2016. Considerato che l’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo offerto in sede di gara, mediante cauzione al netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al co. 2 dell’artall’art.106 del D.Lgs. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere 385/1993, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art.1944, secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, 1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile, nonché . La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdella Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione. Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte verrà svincolata quando le obbligazioni parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa provvedimento di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannosvincolo.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizio Di Contenimento Colombi

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore L’aggiudicatario dovrà costituire per i termini di durata del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artcauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 50/2016. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione fidejussione con le modalità di cui al co. all'art. 93 commi 2 dell’arte 3 del D. Lgs. 9350/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 1944 del Codice Civile, nonché l’operatività C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; - impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdel Comune, senza alcuna riserva. La cauzione L'importo della garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di tutte le obbligazioni corrispondenza all'originale resa dal legale rappresentante corredata da fotocopia del contratto e documento identificativo del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessesottoscrittore, nonché a garanzia della certificazione del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneD. Lgs. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta50/2016. In caso di mancato reintegro R.T.I.: - Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. Si applica la riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire della riduzione l’operatore economico dovrà documentare il possesso dei relativi requisiti. Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia fidejussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di risoluzione del contratto si intende risoltoper fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannodi eventuali maggiori danni.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Prestazionale, Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artdel 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 del d.lgsD. Lgv. 50/2016 e s.m.i.comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, subordinatamente ad una miglioria del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità prezzo di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaaggiudicazione. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risoltoconcorrenti plurimi (RTI e Consorzi), salvo il risarcimento del dannola cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Fornitura Di Reagenti E Apparecchiature Diagnostiche, Contratto Ponte Protesi Ortopediche E Sistemi Di Cementazione

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva (rilasciata da banche, intermediari finanziari o compagnie di assicurazione) ai sensi dell’art. 11 delle Con- dizioni Generali di Contratto, nella misura del 10% dell’importo complessivo netto del con- tratto. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a RFI S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa committente accet- terà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’af- fidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico pa- trimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali RFI S.p.A. valuta l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: 1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2; 2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare; 3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate non raggiunga il relativo capitale sociale. La mancata costituzione della garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 determina la revoca dell’aggiudicazione e s.m.il’acquisi- zione della cauzione provvisoria, con conseguente comunicazione all’X.X.XX., per l’even- tuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione è stata revocata. Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fide- jussione utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare. La sottoscrizione della ga- ranzia fidejussoria da parte del garante dovrà essere corredata da autentica notarile atte- stante poteri e qualità dei firmatari. In alternativa all’opzione di cui sopra, l’appaltatore può autorizzare RFI S.p.A. ad effettuare apposite trattenute sui pagamenti fino alla concorrenza dell’importo previsto per la cau- zione, dandone opportuna indicazione nel riquadro della “Domanda di partecipazione”. In tal caso la trattenuta sarà effettuata in un’unica soluzione, per un importo pari a quello previsto per la cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativadefinitiva, a valere sul pagamento della prima fattura emessa dall’appaltatore, ovvero anche delle fatture successive qualora la prima fattura emessa non fosse di importo sufficiente. Qualora il contratto di appalto vincoli RFI S.p.A. all’acquisto solo per una percentuale pre- fissata dell’importo contrattuale, la trattenuta sarà effettuata sulla prima fattura e, se non sufficiente l’importo della prima fattura, anche sulle successive, per un importo pari alla quota percentuale che RFI S.p.A. si impegna concretamente a ordinare rispetto all’importo complessivo del contratto. La trattenuta della differenza sarà effettuata sulla prima fattura emessa all’eventuale successivo superamento di detta percentuale e, se non sufficiente l’importo, sulle successive. Nell’ipotesi di trattenute la cauzione provvisoria, verrrà svincolata solo una volta che, me- diante le ritenute, sia stato raggiunto il suddetto ammontare del 10%. L’importo della garanzia è cauzione provvisoria e della definitiva sarà ridotto nel suo importo del 50% per gli Operatori Economici in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, possesso di Certificazione del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità Sistema di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio Qualità conforme alle norme Euro- pee della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaSerie UNI CEI ISO 9000. In caso di mancato reintegro Riunioni di Imprese di tipo orizzontale, perché si applichi il beneficio di cui sopra, è necessario che ciascun componente il Raggruppamento sia dotato della certificazione del Sistema di Qualità; in caso di riunioni verticali, la riduzione delle suddette garanzie si ap- plica limitatamente alla quota parte riferibile a quelle, tra le imprese riunite, dotate della certificazione. Per beneficiare della riduzione del 50% della garanzia, i concorrenti devono trasmettere, in fase di aggiudicazione, copia del certificato firmato digitalmente dal legale rappresen- tante dell’impresa abilitato a operare nel sistema, firma che equivale a espressa dichia- razione resa da parte dello stesso, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che il documento tra- smesso è conforme all’originale in possesso dell’impresa. La cauzione definitiva sarà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nelle mo- dalità previste nell’art. 12 dello schema di contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoallegato n. 7 al presente disciplinare. Tutte le garanzie di cui ai precedenti punti dovranno essere comunque presentate secondo le disposizioni contenute nello schema di contratto allegato e nelle Condizioni Generali di Contratto nello stesso richiamate.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ ... È facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNscrittadell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

Appears in 1 contract

Samples: Deliberazione Per Indizione Procedura Negoziata

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una La garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artdefinitiva, ai sensi dell'art. 103 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.18/04/2016 n. 50, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativaè stabilita nella misura del 10%.-Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con Per le modalità di cui al co. 2 dell’artsvincolo della garanzia definiti va si rimanda ai dispositivi dell'art. 93103 del D.Lgs. L’atto fideiussorio deve 18/04/2016 n. 50. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdella stazione appaltante. La cauzione è prestata a prestazione della garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori. Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneD.Lgs. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Works

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore Prima della stipula del contratto contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, il concessionario è obbligato tenuto a costituire presentare a favore dell’Ente una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 costituita nelle forme e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con validità per tutta la durata del contratto di concessione, e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante. Il Concessionario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al co. 2 dell’art10% del valore contrattuale della concessione, al netto dell’I.V.A., ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 93n.50/2016 e s.m.e i., mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. L’atto fideiussorio 106 del D.Lgs. 385/1993. Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, il concessionario avrà comprovato l’assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto. L’Istituto garante deve prevedere espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’INFNdella stazione appaltante. La mancata costituzione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'aggiudicazione della concessione e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione sarà incamerata ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati al concessionario ed a seguito di eventuale procedura di contraddittorio concordata tra le parti. Il concessionario è prestata obbligato a garanzia dell’adempimento reintegrare, fino alla concorrenza dell’importo originario, la cauzione di tutte le obbligazioni cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsocontratto, entro 10 (dieci) trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Del Servizio Di Asilo Nido

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una garanzia cauzione definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.(rilasciata da ban- che, mediante cauzione intermediari finanziari o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità compagnie di cui al co. 2 assicurazione) ai sensi dell’art. 9311 delle Condizioni Ge- nerali di Contratto, nella misura del 10% dell’importo complessivo netto del contratto. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a RFI S.p.A. tutti i det- tagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la rinuncia al beneficio stessa committente accetterà solo ga- ranzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali RFI S.p.A. valuta l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: 1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2 2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della preventiva escussione del debitore principale; fidejussione da prestare 3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da pre- stare N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento somma di tutte le obbligazioni fide- jussioni prestate non raggiunga il relativo capitale sociale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria, con conseguente comunicazione all’X.X.XX., per l’eventuale inseri- mento dell’annotazione sul casellario a carico del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessesoggetto cui l’aggiudicazione è stata revocata. Indipendentemente dalle modalità di costituzione, nonché a la garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore non è soggetta ad alcuna riduzione progressiva e cessa di avere effetto solo alla data di emissione approvazione del certificato di collaudo provvisorio collaudo. Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita: a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare e prevedendo espressamente: i. la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia; ii. l’obbligo del garante di comunicare a RFI S.p.A. ogni elemento che possa inficiare la validità o l’efficacia della garanzia; iii. l’escussione a semplice richiesta; iv. l’espressa rinuncia da parte del certificato garante a godere del beneficio della preventiva escus- sione del debitore principale; v. la rinuncia del garante alla possibilità di regolare esecuzionefar valere il decorso del termine di 6 mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è te- nuto a proporre (ai sensi dell’art. L’Impresa si impegna 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; vi. il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta; vii. l’inopponibilità a tenere valida ed efficace RFI S.p.A. di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul man- cato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell’appaltatore nei confronti del garante. b) in numerario mediante deposito vincolato utilizzando lo schema allegato al presente disci- plinare. Il soggetto aggiudicatario dovrà versare l’importo della cauzione in contanti su un conto corrente acceso ad hoc presso un Istituto bancario che dovrà essere preventivamente co- municato a RFI S.p.A. a seguito della lettera di aggiudicazione definitiva. Il conto corrente dovrà essere intestato al soggetto aggiudicatario e le somme in esso de- positate dovranno essere vincolate a favore di RFI S.p.A. (beneficiario); il tutto soggiacerà alle regole riportate nello “Schema di cauzione definitiva mediante deposito vincolato” so- pra citato. Lo schema, così come predisposto, non potrà essere modificato e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’istituto bancario e dal legale rappresentante dell’aggiudica- tario. La sottoscrizione del legale rappresentante dell’istituto bancario dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario e la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso data di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannosottoscrizione dell’atto.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e a garanzia del contratto è obbligato pagamento delle penali di cui all'art. 14, l’affidatario dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio. La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da intermediari a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artnorma degli art. 93 e 103 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di Xxxxxxx SpA e senza eccezioni o ritardi e la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. In presenza di certificazioni ai diversi sistemi di gestione si applicano le riduzioni dell’ammontare della cauzione come previste dagli art. 93 e 103 del D. Lgs. n° 50/2016. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’affidataria e fatti salvi i maggiori diritti di Xxxxxxx S.p.A., nonché l’operatività questa procederà all'incameramento della garanzia medesima entro 15 giornicauzione suddetta, a con semplice richiesta scritta dell’INFNatto amministrativo. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento sarà restituita, al termine dell’appalto, in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Salva la facoltà dell’appaltatore di tutte le obbligazioni cui all’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, qualora ne emergesse la necessità, Soraris S.p.A. si riserva di introdurre nel corso dell’esecuzione, modifiche non sostanziali nei limiti del 35% del valore del contratto e nel rispetto dell’art. 106 comma 1, lett. e) del risarcimento Codice dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannocontratti pubblici.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore 1. Con la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto presente Accordo quadro l’Appaltatore ha presentato (All. n.1), in conformità all’art. 103 del d.lgs. D.Lgs 50/2016 ed agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, la garanzia definitiva a garanzia della perfetta e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell’osservanza di tutte le ipotesi previste norme generali in esso richiamate, in misura pari a € ........… . . . . . . . . rilasciata da ..........… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . - 2. La cauzione sta a garanzia altresì dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro relativo al presente lotto, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti attuativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse comprensivo del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. - 3. L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’Appaltatore dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. - 4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro relativo al presente lotto con riferimento ai singoli contratti attuativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura richieste dall’art. 93103 comma 5 del D.Lgs 50/2016. 11 - 5. L'ammontare residuo, comma pari al 20% dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto, permane, ai sensi della predetta norma, sino alla data di emissione del certificato di regolare Esecuzione/collaudo dell’ultimo contratto attuativo stipulato. - 6. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro relativo al presente lotto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dell’ultimo contratto attuativo stipulato. - 7. Qualora a seguito dell'accordo quadro del presente xxxxx non venga affidato alcun contratto attuativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro del presente lotto. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del d.lgsdeposito cauzionale medesimo. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 - 8. Ai sensi dell’art. 93103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante può richiedere all’Appaltatore l’integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. L’atto fideiussorio In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. - 9. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’ultimo contratto attuativo stipulato. - 10. La garanzia deve espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché principale e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’INFNdella stazione appaltante nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell’art. La cauzione è prestata 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni carico dell’Appaltatore. - 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito all’art. 17. [GARANZIE A TUTELA DELL’OFFERTA, DELL’ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE] del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoC.S.A.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto D’appalto

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore L’Affidatario dovrà costituire, per ciascun appalto specifico, ai sensi e con le modalità dell’art. 103, comma 1, del contratto è obbligato a costituire una D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’artall’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. L’atto fideiussorio n. 50/2016, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria a scelta dell’Affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaStazione appaltante. In caso di mancato reintegro il contratto raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla garanzia definitiva si intende risoltorinvia all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 È fatto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo il risarcimento quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del dannoD.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Organizzazione Eventi

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva (ri- lasciata da banche, intermediari finanziari o compagnie di assicurazione) ai sensi dell’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto, nella misura indicata al punto III.1.6) del bando. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a RFI S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa committente accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei re- lativi requisiti di natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali RFI S.p.A. valuta l’affidabilità economica degli stessi; l’assicura- tore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) Indice di solvibilità non inferiore a 1,2; 2) Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da pre- stare; 3) Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejus- sione da prestare. La mancata costituzione della garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 determina la revoca dell’aggiudicazione e s.m.il’acquisizione della cauzione provvisoria, con conseguente comunicazione all’X.X.XX., mediante per l’eventuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione è stata revocata e permette alla stazione appaltante di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Fermo restando quanto sopra, la cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativadefinitiva potrà essere costituita me- diante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare. L’importo La sottoscrizione della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, fidejussoria da parte del d.lgs. 50/2016 garante dovrà essere cor- redata da autentica notarile attestante poteri e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento qualità dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannofirmatari.

Appears in 1 contract

Samples: Servizi Di Manutenzione Ciclica E Su Chiamata

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto servizio è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artfideiussoria del 10 per cento dell’importo offerto. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte Si applicano le ipotesi riduzioni previste dall’art. 93, comma 77 D.Lgs. 50/2016, descritte al punto 7 della Lettera di invito. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. AFOL ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del d.lgscontratto disposta in danno all’Appaltatore. 50/2016 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2secondo xxxxx, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaStazione Appaltante. In caso di mancato reintegro escussione totale o parziale della cauzione, l’impresa concessionaria ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannopossesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto è obbligato a costituire l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artdefinitiva, pari a € , determinata ai sensi dell’art. 103 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art.103, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., detta cauzione definitiva può essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte fidejussione con le ipotesi previste dall’artmodalità di cui all’art. 93, comma 7co. 2 e 3, del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le modalità banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui al co. 2 dell’artall’art. 93, co. 3 del D.Lgs. L’atto fideiussorio 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima codice civile; - la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’INFNdell’Università. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dall’Università. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’adempimento dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del contratto e del risarcimento presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle obbligazioni stesse, nonché a penali. La garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia può essere progressivamente e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsoproporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro 10 il termine di 30 (diecitrenta) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannodal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Università.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura E Installazione Di Sistemi Compattabili

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore Ai sensi dell’art. 103 del contratto è obbligato a D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativadi fideiussione, in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. L’importo della In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’artaumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. 93Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità l’aumento è di cui due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNventi per cento. La cauzione è prestata si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all’esecutore di cui si accerti l’eccedenza rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore l’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 determina la decadenza dell’affidamento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 103 D.Lgs. 50 del 2016 a scelta dell’appaltatore dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e cessa la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui, in fase di avere effetto solo alla data di emissione esecuzione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace contratto, la garanzia per tutta la sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. A fronte dell’inosservanza di tale obbligo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia, da intestare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsodovrà, entro 10 comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (diecicostituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) giorni dalla richiestada parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate da autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di mancato reintegro il contratto si intende risoltogaranzia ovvero, salvo il risarcimento in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dannodichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. . E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento Della Fornitura E Posa in Opera Di Sorgenti Rf

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore Prima della stipula del contratto è obbligato contratto, il CONCESSIONARIO si obbliga a costituire una produrre la garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artnelle forme e nella misura indicata e prevista nell’art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.ss.mm.ii.. La garanzia, mediante cauzione o fideiussione bancaria o se prestata in forma di polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93fideiussoria, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma co. 2, del Codice Civile, codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdella stazione appaltante. Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto nelle ipotesi di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per usufruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione è definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L’Amministrazione appaltante - PROMOTORE ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato. Il CONCESSIONARIO è obbligato a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione appaltante - PROMOTORE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Il CONCESSIONARIO si obbliga, altresì, a produrre copia conforme all’originale di polizza per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsoresponsabilità civile prestatori di lavoro, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannorelativa alla propria attività aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Di Servizi

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore Ai sensi dell’art. 103 comma 1, del contratto D. Lgs. 50/2016, l’Aggiudicataria è obbligato obbligata a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artfideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. 103 del d.lgsIn caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. 50/2016 e s.m.i.La garanzia fideiussoria, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdel Comune di Xxxx Xxxxxxx. La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante. La cauzione è prestata a progressivamente svincolata in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia dell’adempimento di tutte le garantisce l’osservanza delle obbligazioni del contratto e del assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedanni, nonché a garanzia del il rimborso delle somme pagate spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall’Aggiudicataria a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace cui la garanzia per tutta risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la durata verifica della regolare esecuzione del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoservizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Di Servizi

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 nelle forme e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957103, comma 21, del Codice Civile, nonché l’operatività DLgs 50/2016. L’Università darà l’assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l’Università stessa e l’Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto. In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti imputabili all’Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento il termine di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università. A tal fine, l’Impresa depositerà presso l'Università la polizza assicurativa con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 2.000.000,00, per i danni derivanti all’Università causati dal proprio personale e con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 2.000.000,00 per la responsabilità civile verso terzi (RCT). La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art.103, comma 10, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannomandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore L’impresa, ai sensi dell’art. 103 del contratto è obbligato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, deve costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativacon le modalità di cui all’art 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale (al netto d’IVA). La fideiussione deve prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice prima richiesta scritta del Comune, con esclusione delle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come stabilito dall'art. 93 comma 4 del citato X.Xxx. 50/2016 . La garanzia fideiussoria deve avere validità ed essere operativa per tutta la durata del contratto e verrà restituita solo in seguito all’emissione dell’attestazione finale di regolare esecuzione del servizio. Qualora il Comune debba valersi della cauzione, l’impresa è tenuta a reintegrala entro cinque giorni dalla richiesta per iscritto del Comune. L’importo della garanzia è puo’ essere ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi nelle percentuali previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957n. 50/2016, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento se in possesso delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannocertificazioni descritte nel medesimo articolo.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura E Posa in Opera Per La Realizzazione Di Un Sistema Integrato Di Videosorveglianza

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artdel 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo Lo svincolo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93provvisoria, comma 7se prestata, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdefinitiva. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di tutte le obbligazioni validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto contratto. Lo svincolo sarà efficace solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia se comunicato per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni iscritto dalla richiestaStazione Appaltante. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risoltoRTI la garanzia è presentata dal mandatario capogruppo in nome e per conto di tutti i raggruppati, salvo il risarcimento da indicarsi esplicitamente nel documento medesimo, su mandato irrevocabile di questi ultimi. Ai sensi del dannosuccitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’Aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i Concorrenti partecipanti.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Lampade Scialitiche

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artAi sensi dell’art. 103 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, mediante a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’artall’art. 93, commi 2 e 3. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente Tale deposito è prestato a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi e/o risoluzione del contratto, nonché al rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienza della ditta. Il deposito cauzionale è infruttifero. La ditta sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione ed è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per il servizio in oggetto. Dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto e dovrà altresì contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del Codice Civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdella stazione appaltante. La Come previsto all’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento provvisoria di tutte le obbligazioni cui all’articolo 93 del contratto D. Lgs. 50/2016 e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesses.m.i. da parte della stazione appaltante, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoche aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art1. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla realizzazione e gestione del contratto e sistema di Bike Sharing, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia e del rimborso delle somme di cui all’articolo 17 eventualmente pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finaleeccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione danno, il Concessionario ha costituito, prima della stipula del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace presente Contratto, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi 1 e 4, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per tutta un importo pari al 10% dell’importo complessivo stimato della Concessione per la durata base di tre anni, riportato nell’art. 17 c. 4 e pari ad € 4.098.360,66 (quattromilioninovantottomila- trecentosessanta virgola sessantasei centesimi) al netto di Iva. Detta garanzia è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. PC6R5ENN, rilasciata da Zurich Insurance plc -Rappresentanza Generale per l'Italia, in Milano, in data 25 maggio 2021 e relativa appendice emessa come sopra in data 8 giugno 2021. 2. La garanzia definitiva ha validità estesa ai 18 (diciotto) mesi successivi il termine di scadenza del contratto Contratto. 3. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sulla garanzia, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016, dal Capitolato e dal presente Contratto, il Concessionario è tenuto a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 provvedere al reintegro degli importi nel termine di 30 (diecitrenta) giorni dalla richiestanaturali e consecutivi. 4. In caso di mancato reintegro il contratto Il Concessionario si intende risoltoimpegna, salvo il risarcimento del dannoinoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Del Servizio Di Bike Sharing

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore L’impresa appaltatrice del contratto è obbligato obbligata a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artfideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. 103 del d.lgsIn caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 50/2016 e s.m.i.La fideiussione bancaria, mediante cauzione o fideiussione bancaria o la polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdella stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento Ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., e stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 7 dell’11 settembre 2007, l’importo di cui sopra é ridotto del 50% qualora l’Impresa appaltatrice abbia dimostrato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9000. Come previsto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27/9/2000, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le obbligazioni imprese del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate raggruppamento in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risoltoATI orizzontale. Per i Consorzi di cui all’art. 34, salvo il risarcimento comma 1 lett. b, del dannodecreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del La cauzione, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto è obbligato costituita mediante emessa da sarà progressivamente svincolata a costituire una garanzia definitiva misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, certificato da SPL, secondo quanto previsto all’artstabilito dall’art. 103 del d.lgsCodice, previa deduzione di crediti della Stazione Appaltante verso l’Impresa. 50/2016 e s.m.i.Si precisa che l’ammontare residuo, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo pari al 20% dell’iniziale importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93garantito, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità verrà svincolato al termine delle verifiche di cui al co. 2 dell’artprecedente art. 9312 del presente Contratto, connesse all’ultimo bimestre di attività. L’atto fideiussorio deve prevedere L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. La civ.. SPL ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. SPL ha diritto di valersi direttamente della cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa danno. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di avere effetto solo alla data di emissione cui SPL si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsocontratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestasolari dal ricevimento della richiesta di SPL. In ogni caso di mancato reintegro inadempimento a tale obbligo SPL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento presente contratto. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del dannoCodice.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva (ri- lasciata da banche, intermediari finanziari o compagnie di assicurazione) ai sensi dell’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto, nella misura indicata al punto III.1.6) del bando. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a RFI S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa committente accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei re- lativi requisiti di natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali RFI S.p.A. valuta l’affidabilità economica degli stessi; l’assicura- tore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: 1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2 2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare 3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate non raggiunga il relativo capitale sociale. La mancata costituzione della garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 determina la revoca dell’aggiudicazione e s.m.il’acquisizione della cauzione provvisoria, con conseguente comunicazione all’X.X.XX., mediante per l’eventuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione è stata revocata. La cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativanon potrà essere svincolata prima del termine del periodo di garanzia di buon funzionamento. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in In ogni caso, lo svincolo dovrà essere richiesto a cura del fornitore e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata da RFI S.p.A. attestante l’avvenuta constatazione da parte di questa dell’esatto adempi- mento da parte del Fornitore di tutte le ipotesi previste dall’artobbligazioni assunte dallo stesso. 93La suddetta garanzia, comma 7non è soggetta ad alcuna riduzione progressiva. Fermo restando quanto sopra, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità definitiva potrà essere costituita: a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente discipli- nare e prevedendo espressamente (Allegato n. 7): i. la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di cui al co. 2 dell’artga- ranzia; ii. 93l’obbligo del garante di comunicare a RFI S.p.A. ogni elemento che possa inficiare la validità o l’efficacia della garanzia; iii. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la l’escussione a semplice richiesta; iv. l’espressa rinuncia al da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ; v. la rinuncia all’eccezione del garante alla possibilità di cui all’artfar valere il decorso del ter- mine di 6 mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbliga- zione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 19571957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; vi. il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta; vii. l’inopponibilità a RFI S.p.A. di qualsiasi eccezione o riserva, comma 2, anche se fondata sul mancato pagamento del Codice Civile, nonché l’operatività premio o su altre forme di ina- dempienza dell’appaltatore nei confronti del garante. La sottoscrizione della garanzia medesima entro 15 giornifidejussoria da parte del garante dovrà es- sere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firma- tari. b) in numerario mediante deposito vincolato utilizzando lo schema allegato al pre- sente disciplinare (Allegato n. 7bis). Il soggetto aggiudicatario dovrà versare l’importo della cauzione in contanti su un conto corrente acceso ad hoc presso un Istituto bancario che dovrà essere preventivamente comunicato a RFI S.p.A. a seguito della lettera di aggiudicazione definitiva. Il conto corrente dovrà essere intestato al soggetto aggiudicatario e le somme in esso depositate dovranno essere vincolate a favore di RFI S.p.A. (beneficiario); il tutto soggiacerà alle regole riportate nello “Schema di cauzione definitiva me- diante deposito vincolato” sopra citato. Lo schema, a semplice richiesta scritta dell’INFNcosì come predisposto, non potrà essere modificato e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’istituto bancario e dal legale rappre- sentante dell’aggiudicatario. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni sottoscrizione del contratto legale rappresentante dell’istituto bancario dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque firmatario e la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannosottoscrizione dell’atto.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto 1. L’aggiudicatario è obbligato a costituire tenuto alla costituzione di una garanzia definitiva secondo quanto previsto definitiva”, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 del d.lgsCodice, pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di fideiussione, che sarà svincolata nei modi di legge. 2. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della Alla garanzia è ridotto nel suo importo in tutte sopra citata si applicano le ipotesi riduzioni previste dall’art. 93, dall'art.93 comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNCodice. 3. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio Verifica di Conformità. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 4. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegra della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del certificato Contratto. 5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di regolare esecuzionetutte le obbligazioni del Broker, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto. 6. In particolare, la garanzia rilasciata si estende a tutti gli obblighi specifici assunti dal Broker, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Xxxxxx-Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsol’applicazione delle penali. 7. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro entro 10 il termine di 30 (diecitrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Xxxxxx- Romagna. 8. L’importo della garanzia definitiva è calcolato, in termini virtuali, sui premi assicurativi corrisposti dalla richiesta. In caso ’Regione Xxxxxx-Romagna regionale relativamente all’anno 2017 tenendo conto delle percentuali di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannocommissione indicate dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato La società aggiudicataria si impegna, in sede di aggiudicazione, a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari al co. 2 dell’art10 per cento dell'importo contrattuale mediante polizza assicurativa fidejussoria (eventualmente) ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 9393 D. Lgs. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente 50/2016. radioattivi presso la rinuncia al beneficio UOS Medicina Nucleare dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova - per 36 mesi. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dal comma 5 dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Istituto Oncologico Veneto ha diritto di valersi di propria autorità della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione suddetta cauzione, così come in caso di applicazione delle penali di cui all’artal successivo articolo del presente capitolato d’oneri. 1957L’appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, comma 2nel termine che gli viene assegnato, se l’amministrazione debba, durante l’esecuzione del Codice Civilecontratto, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento valersi in tutto o in parte di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoessa.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Del Servizio Di Manutenzione Full Risk Dei Reflui Radioattivi

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto L’Operatore Economico dovrà presentare dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 73 del Codice a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. (Il sottoscrittore della dichiarazione di impegno dovrà esplicitare di essere un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, in tal caso dovrà fornire una dichiarazione che identifichi l’operatore economico nelle categoria di imprese citate. La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione 7 marzo 2005 n. 82, così aggiornato dal D. Lgs 217 del 13 dicembre 2017, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall’art. 22 del d.lgs. 82/2005, così aggiornato dal D. Lgs 217 del 13 dicembre 2017 ; - copia analogica di cui al co. 2 dell’artdocumento informatico secondo le modalità previste dall’art. 9323 e 23 bis del d.lgs. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 82/2005, così aggiornato dal D. Lgs 217 del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno13 dicembre 2017 ;

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artAi sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.contratto, mediante cauzione o una fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016. L’importo La mancata costituzione della garanzia è ridotto nel suo importo contrattuale determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in tutte le ipotesi previste dall’artsede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 93La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. L’aggiudicatore ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all’Appaltatore. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell’Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, comma 7, del d.lgssalariali e previdenziali. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la La cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento della Stazione Appaltante; In caso di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseescussione totale o parziale della cauzione, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque l’impresa concessionaria ha l’obbligo di reintegrare la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestastessa sino all’importo convenuto. In caso di mancato reintegro raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il contratto si intende risoltopossesso delle certificazioni di cui al predetto art.93, salvo il risarcimento comma 7 del dannoD.Lgs.50/2016, sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla stipula del contratto è obbligato a costituire una contratto, l’Appaltatore dovrà depositare la garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artresa ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. D.Lgs 50/2016 e s.m.ismi, in favore della SO.GE.NU.S. S.p., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della A. La garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo ha validità temporale pari almeno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A. beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SO.GE.NU.S. S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa, parzialmente o totalmente, a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaseguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di mancato reintegro inadempimento a tale obbligo, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto si intende risoltocontratto. La garanzia definitiva in questione è progressivamente svincolata amisura dell’avanzamento dell’esecuzione, salvo il risarcimento nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del dannobenestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 8 ‐ 9 e 16 del presente contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del L’Appaltatore, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà, prima della stipula di ciascun contratto è obbligato a applicativo, costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’arted inviare al Comune di Napoli idonee garanzie, ai sensi dell’art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93per un valore pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del singolo contratto applicativo, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto dello stesso, xxx comprese anche quelle per le quali è prevista l’applicazione di penali, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20% (venti per cento). Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art.103, comma 2 del Codice. Nel caso di aggiudicazione ad un RTI, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici riuniti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi. In caso di consorzi, la garanzia deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo. Qualora l’Appaltatore dovesse propendere per la garanzia sotto forma di cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – la garanzia fideiussoria ex art. 93, comma 3 è redatta sulla base dello schema tipo di cui al Decreto del M.I.S.E., n. 31/2018. Operano le rinunce e le condizioni di cui all’art.103, comma 4 del D.Lgs 50/2016. La garanzia si intende per la tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5del Codice, accertata la consegna delle polizze fideiussorie (Warranty bond) a copertura del periodo di garanzia tecnica, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo l’Appaltatore. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio definitivo o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di ultimazione, previa costituzione della polizza indennitaria triennale. L’Impresa si impegna La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale essa stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’Appaltatore di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui lo stesso Appaltatore consegni una dichiarazione liberatoria a tenere valida ed efficace la svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsoeffetto dell’applicazione di trattenute e/o penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiestaStazione Appaltante. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo resta fermo quanto previsto dall’art. 103 del dannoD.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tram Bidirezionali

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artdel 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo Lo svincolo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93provvisoria, comma 7se prestata, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdefinitiva. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di tutte le obbligazioni validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto contratto. Lo svincolo sarà efficace solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia se comunicato per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni iscritto dalla richiestaStazione Appaltante. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risoltoRTI la garanzia è presentata dal mandatario capogruppo in nome e per conto di tutti i raggruppati, salvo il risarcimento da indicarsi esplicitamente nel documento medesimo, su mandato irrevocabile di questi ultimi Ai sensi del dannosuccitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Beni

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore L’appaltatore deve costituire in favore del contratto è obbligato a costituire Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva secondo quanto previsto pari al 10% del valore contrattuale dell’appalto, al netto dell’I.V.A., ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata rispettivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività (purché diverse dall’offerente e da ciascuna impresa riunita in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese o di partecipazione in forma di coassicurazione), o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 103 106 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 n. 385/1993. Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e s.m.i.verrà restituito dopo che, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativascaduto il contratto, l’appaltatore avrà comprovato l’assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto. L’importo L’Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93garanzia, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’INFNdella stazione appaltante. La cauzione è prestata mancata costituzione, da parte dell’aggiudicatario, della g a ran z i a definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'aggiudicazione dell’appalto e l’acquisizione della garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni provvisoria da parte del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseComune, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannograduatoria.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Responsabilità Civile Auto

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artdi € 150.000,00 pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 del d.lgsD. Lgv. 50/2016 e s.m.icomma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Ponte Ossigenoterapia E Ventiloterapia Domiciliare

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore Il Concessionario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artgaranzia, denominata Garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.Codice, mediante sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo offerto risultante dal ribasso offerto in sede di gara, in favore del Ministero. derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Eassicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nellfacoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità “albo” di cui al co. 2 dell’artall’art. 93106 del D.lgs. L’atto fideiussorio n. 385/1993. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civilec.c., nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdell’Amministrazione. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. Trovano applicazione le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate regole sulle riduzioni previste in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risoltopossesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti previsti dall’art. 93, salvo il risarcimento comma 7 del dannoCodice. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per La Gestione Di Servizi Di Ristorazione

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva (rilasciata da banche, intermediari finanziari o compagnie di assicurazione) ai sensi dell’art. 11 delle Con- dizioni Generali di Contratto, nella misura del 10% dell’importo complessivo netto del con- tratto. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a RFI S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa committente accet- terà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’af- fidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico pa- trimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali RFI S.p.A. valuta l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: 1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2; 2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare; 3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate non raggiunga il relativo capitale sociale. La mancata costituzione della garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 determina la revoca dell’aggiudicazione e s.m.il’acquisi- zione della cauzione provvisoria, con conseguente comunicazione all’X.X.XX., per l’even- tuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione è stata revocata. Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativafide- jussione utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare. La sottoscrizione della ga- ranzia fidejussoria da parte del garante dovrà essere corredata da autentica notarile atte- stante poteri e qualità dei firmatari. L’importo della garanzia è cauzione provvisoria e della definitiva sarà ridotto nel suo importo del 50% per gli Operatori Economici in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, possesso di Certificazione del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità Sistema di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio Qualità conforme alle norme Euro- pee della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaSerie UNI CEI ISO 9000. In caso di mancato reintegro Riunioni di Imprese di tipo orizzontale, perché si applichi il beneficio di cui sopra, è necessario che ciascun componente il Raggruppamento sia dotato della certificazione del Sistema di Qualità; in caso di riunioni verticali, la riduzione delle suddette garanzie si ap- plica limitatamente alla quota parte riferibile a quelle, tra le imprese riunite, dotate della certificazione. Per beneficiare della riduzione del 50% della garanzia, i concorrenti devono trasmettere, in fase di aggiudicazione, copia del certificato firmato digitalmente dal legale rappresen- tante dell’impresa abilitato a operare nel sistema, firma che equivale a espressa dichia- razione resa da parte dello stesso, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che il documento tra- smesso è conforme all’originale in possesso dell’impresa. La cauzione definitiva sarà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nelle mo- dalità previste nell’art. 12_dello schema di contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoallegato n. 7 al presente disciplinare. Tutte le garanzie di cui ai precedenti punti dovranno essere comunque presentate secondo le disposizioni contenute nello schema di contratto allegato e nelle Condizioni Generali di Contratto nello stesso richiamate.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 50/2016. La garanzia potrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativafidejussoria assicurativa rilasciata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. L’importo La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ipotesi ulteriori riduzioni così come previste dall’artdall'art. 93, comma 7, 7 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta50/2016. In caso di mancato reintegro R.T.I.: 1. Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 2. Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D. Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. N.B.: In caso di risoluzione del contratto si intende risoltoper fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannodi eventuali maggiori danni.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una L'Aggiudicatario ha presentato garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artdefinitiva, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, costituita mediante (polizza/fidejussione) rilasciata dalla ABC Asigurari Reasigurari S.A., n. 202576 , depositata agli atti, per un valore di € 4.805,00 (euro quattromilaottocentocinque/00) (calcolo effettuato sul 10% dell’importo contrattuale) per l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, del Codice Civile2 c.c., nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdell'Amministrazione. La cauzione è prestata garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessemisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalenel limite massimo dell’ottanta per cento dell’importo iniziale garantito, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto affetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio verifica di conformità. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione, senza bisogno di diffida o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsoprocedimento giudiziale, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In in caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo inadempimento contrattuale da parte dell’Appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento nonché per le maggiori spese di cui all’art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. Rimane salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto D’appalto

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore (art. 103 D.Lgs. 50/2016) 16.1. Come stabilito dall’art. 11 del contratto Capitolato Speciale di appalto: A. L'operatore economico aggiudicatario dell’appalto, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese le applicazioni delle penali di cui all’art. 12, e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una la garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.sotto forma, mediante cauzione a sua scelta, di polizza assicurativa o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, di importo pari al co. 2 dell’art10% del valore complessivo massimo dell’accordo quadro per ciascuno dei due lotti, pari, rispettivamente, a Euro 148.000,00 escluso IVA per il lotto n. 1 e di Euro 16.000,00 escluso IVA per il lotto n. 2. 93. L’atto fideiussorio In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta, sui singoli prezzi, superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. B. La garanzia definitiva dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art.103 del Codice. C. Essa deve espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione dell’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannodell’Amministrazione.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del contratto è obbligato a costituire D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’arta garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è prestata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. La garanzia in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalefatta, comunque, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionedanno. L’Impresa si impegna La garanzia definitiva avrà durata pari a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata quella del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsopotrà essere svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del predetto Decreto. Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione della fornitura, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In nel caso di mancato reintegro risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Comune di Genova ha inoltre il contratto diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune di Genova può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoeffettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Licenze Software

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore L’impresa appaltatrice del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artfideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. 103 del d.lgsIn caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 50/2016 e s.m.i.La fideiussione bancaria, mediante cauzione o fideiussione bancaria o la polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdella stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento Ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., e stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 7 dell’11 settembre 2007, l’importo di cui sopra é ridotto del 50% qualora l’Impresa appaltatrice abbia dimostrato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9000. Come previsto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27/9/2000, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le obbligazioni imprese del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate raggruppamento in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risoltoATI orizzontale. Per i Consorzi di cui all’art. 34, salvo il risarcimento comma 1 lett. b, del dannodecreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore L’aggiudicatario dovrà costituire per i termini di durata del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artcauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 50/2016. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione fidejussione con le modalità di cui al co. all'art. 93 commi 2 dell’arte 3 del D. Lgs. 9350/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 1944 del Codice Civile, nonché l’operatività C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; - impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdel Comune, senza alcuna riserva. La cauzione è prestata a L'importo della garanzia dell’adempimento viene ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di tutte le obbligazioni corrispondenza all'originale resa dal legale rappresentante corredata da fotocopia del contratto e documento identificativo del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessesottoscrittore, nonché a garanzia della certificazione del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneD. Lgs. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta50/2016. In caso di mancato reintegro R.T.I.: - Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. Si applica la riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire della riduzione l’operatore economico dovrà documentare il possesso dei relativi requisiti. Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia fidejussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di risoluzione del contratto si intende risoltoper fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento del dannodi eventuali maggiori danni.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Prestazionale

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione l’Aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativafi- dejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.103 comma 1 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. L’importo della La garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93fideiussoria definitiva, comma 7a scelta dell'appalta- tore, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità può essere rilasciata dai soggetti di cui al co. 2 dell’artall'art. 93. L’atto fideiussorio 93 comma 3 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escus- sione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, 1957 comma 2, 2 del Codice CivileCivi- le, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdella stazione appaltante. La Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanza- mento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall’art.103 comma 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 nel limite massimo corrispondente al 80% dell’iniziale importo garanti- to. L’importo della cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e per avvalersi di tutte tale beneficio le obbligazioni del contratto Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in origina- le o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell’ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseconferimento di servi- zi aventi valore complessivo, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In calcolato cumulativamente nel caso di mancato reintegro il contratto si intende risoltoaffidamento di più lotti nell’ambito della stessa procedura, salvo il risarcimento del dannosuperiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto per l’esecuzione delle prestazioni da svolgersi nei confronti di Regione Toscana e nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti del presente contratto è obbligato a costituire una l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artmediante polizza fideiussoria n. 2019/50/2525377 in data 29/07/2019 con la quale la Società reale Mutua di Assicurazioni si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di Euro 522.112,50. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativaL’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio. L’importo della garanzia è stato ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’artper il possesso della certificazione prevista all’art. 93, 93 comma 7, 7 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione conservata, in copia conforme all’originale, agli atti dell’Ufficio. La suddetta garanzia dovrà essere integrata dall’Appaltatore ogni qualvolta venga raggiunto uno scaglione di adesioni con le modalità valore pari ad Euro 300.000,00. Nel caso in cui Regione Toscana – Soggetto aggregatore ricorra all’opzione di cui al co. 2 dell’artprecedente art. 9311 “Modifiche al contratto”, la garanzia dovrà essere integrata. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’artLa garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 1957103, comma 25, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. n. 50/2016, a semplice richiesta scritta dell’INFNmisura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’ importo garantito. La cauzione L’ammontare residuo, pari al 20%, è prestata svincolato a garanzia dell’adempimento seguito di tutte le obbligazioni rilascio del Certificato di verifica di conformità provvisorio delle intere prestazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaquadro. In caso di mancato reintegro il rinnovo o proroga del contratto si intende risoltoquadro, salvo il risarcimento del dannola garanzia dovrà opportunamente essere integrata e prorogata.

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento Per Il Rinnovo Dei Servizi Della Piattaforma Iris

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artAi sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.contratto, mediante cauzione o una fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016. L’importo La mancata costituzione della garanzia è ridotto nel suo importo contrattuale determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in tutte le ipotesi previste dall’artsede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 93La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all’Appaltatore. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell’Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, comma 7, del d.lgssalariali e previdenziali. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la La cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento della Stazione Appaltante; In caso di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseescussione totale o parziale della cauzione, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque l’impresa concessionaria ha l’obbligo di reintegrare la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestastessa sino all’importo convenuto. In caso di mancato reintegro raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il contratto si intende risoltopossesso delle certificazioni di cui al predetto art.93, salvo il risarcimento comma 7 del dannoD.Lgs.50/2016, sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a 1. L’Operatore aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artfideiussoria di durata annuale, da rinnovare in caso di proroga del contratto per un ulteriore anno nei modi e nelle forme previsti dall’art. 103 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma co. 2, del Codice Civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdell’Università. La Detta cauzione è prestata estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’adempimento dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto obbligazioni, anche future ai sensi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseper gli effetti dell’art. 1938 c.c., nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestanascenti dal contratto. In caso particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall’appaltatore. 2. L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di mancato reintegro il contratto si intende risoltopersone o di beni, salvo il risarcimento tanto dell’appaltatore, quanto dell’Università o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 3. La Ditta appaltatrice rimarrà responsabile verso l’Amministrazione appaltante dell’osservanza delle norme del dannopresente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per l'Acquisizione Di Materiale Di Cancelleria E Servizi Di Stampa

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva (rilasciata da banche, intermediari finanziari o compagnie di assicurazione) ai sensi dell’art. 10 delle Con- dizioni Generali di Contratto, nella misura del 5% dell’importo complessivo netto del con- tratto. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a RFI S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa committente accet- terà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’af- fidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico pa- trimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali RFI S.p.A. valuta l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: 1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2; 2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare; 3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate non raggiunga il relativo capitale sociale. La mancata costituzione della garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 determina la revoca dell’aggiudicazione e s.m.il’acquisi- zione della cauzione provvisoria, con conseguente comunicazione all’X.X.XX., per l’even- tuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione è stata revocata. Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fide- jussione utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare (Allegato n. 8). La sotto- scrizione della garanzia fidejussoria da parte del garante dovrà essere corredata da auten- tica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari. In alternativa all’opzione di cui sopra, l’appaltatore può autorizzare RFI S.p.A. ad effettuare apposite trattenute sui pagamenti fino alla concorrenza dell’importo previsto per la cau- zione, dandone opportuna indicazione nel riquadro della “Domanda di partecipazione” (Al- legato n. 1). In tal caso la trattenuta sarà effettuata in un’unica soluzione, per un importo pari a quello previsto per la cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativadefinitiva, a valere sul pagamento della prima fattura emessa dall’appaltatore, ovvero anche delle fatture successive qualora la prima fattura emessa non fosse di importo sufficiente. Nell’ipotesi di trattenute la cauzione provvisoria, verrrà svincolata solo una volta che, me- diante le ritenute, sia stato raggiunto il suddetto ammontare del 5%. L’importo della garanzia cauzione definitiva è già stato ridotto nel suo importo del 50% in tutte le ipotesi previste dall’artquanto il possesso di Cer- tificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme Europee della Serie UNI CEI ISO 9000 è richiesto quale requisito di partecipazio. 93Nel caso di avvalimento per beneficiare della riduzione, comma 7il requisito della qualità deve es- sere posseduto in ogni caso dall’OE concorrente, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne indipendentemente dalla circostanza che sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaposseduto dall’impresa ausiliaria. In caso di mancato reintegro Riunioni di Imprese di tipo orizzontale, perché si applichi il beneficio di cui sopra, è necessario che ciascun componente il Raggruppamento sia dotato della certificazione del Sistema di Qualità; in caso di riunioni verticali, la riduzione delle suddette garanzie si ap- plica limitatamente alla quota parte riferibile a quelle, tra le imprese riunite, dotate della certificazione. Per beneficiare della riduzione del 50% della garanzia, i concorrenti devono trasmettere, in fase di aggiudicazione, copia del certificato firmato digitalmente dal legale rappresen- tante dell’impresa abilitato a operare nel sistema, firma che equivale a espressa dichia- razione resa da parte dello stesso, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che il documento tra- smesso è conforme all’originale in possesso dell’impresa. La cauzione definitiva sarà svincolata nelle modalità previste nell’art. 10 dello schema di contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoallegato n. 5 al presente disciplinare. Tutte le garanzie di cui ai precedenti punti dovranno essere comunque presentate secondo le disposizioni contenute nello schema di contratto allegato e nelle Condizioni Generali di Contratto nello stesso richiamate.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto L’Aggiudicatario è obbligato tenuta a costituire prestare una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.definitiva, mediante a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 all’art.93 cc.2 e 3 del D.Lgs 50/2016, valevole per l’intera durata del contratto ai sensi dell’art. 93103 del D. Lgs. L’atto fideiussorio 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Comune di Sant'Ilario d'Enza Prot.0014926 del 30-07-2021 partenza Cat.9 Cl.1 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19571957 comma 2 del codice civile, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’INFNdell’Ente committente e dovrà essere prodotta in conformità agli Schemi Tipo emanati dal Mise con D.M. n.31 del 19/01/2018. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di Per tutte le obbligazioni condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all’art. 103 del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento D.Lgs. 50/2016 ed al contratto. Qualora l’ammontare delle obbligazioni stessegaranzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finaleo per qualsiasi altra causa, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannodal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per La Gestione Del Palazzetto Dello Sport

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire 15.1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dall’Appaltatore una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artsotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell’art. 103 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.50/2016. Nel caso di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’artla stessa dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 73, del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima stessa entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdella Committente, la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Roma; la medesima garanzia dovrà, inoltre, essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. La cauzione è prestata Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. 15.2. L’Appaltatore si impegna a garanzia dell’adempimento tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo. 15.3. L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione. 15.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione di pari importo e della medesima tipologia. 15.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 15.6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 103, comma 5, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseD.Lgs. 50/2016, nonché a senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L’ammontare residuo della garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la La Committente potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia per tutta la durata fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all’art. 103, comma 6, del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaD.Lgs. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Generale d'Appalto Per Servizi

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore 1. A garanzia degli obblighi assunti con il Contratto e previsti nei documenti da questo richiamati e Allegati, l’Aggiudicatario presta, con Polizza Fidejussoria, apposita Garanzia Definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dei Documenti di Procedura, rilasciata dal Fidejussore, con i contenuti prescritti dal Disciplinare di Gara, e comunque con i contenuti di legge, da conservarsi agli atti di A.S.P. s.p.a. (EVENTUALE): In caso di R.T.I., la Garanzia Definitiva è presentata, in virtù del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo Mandato irrevocabile, dalla Mandataria/Capogruppo in nome e per conto della Mandante con responsabilità solidale. 2. A.S.P. s.p.a. ha diritto di rivalersi sulla Garanzia Definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell’Aggiudicatario, così come ha diritto di rivalersi sulla Garanzia Definitiva per l’applicazione delle penali previste dal Capitolato, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, fatto salvo quanto previsto infra in tema di penali. 3. La Garanzia Definitiva permane valida ed efficace fino a quando A.S.P. s.p.a. non dispone la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fidejussione. Per quanto concerne le modalità di svincolo della Garanzia, si fa rinvio all’art. 103 del d.lgsD.lgs. 50/2016 e s.m.in. 50/2016. 4. Fatto salvo diverso termine indicato dal Capitolato, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità Garanzia Definitiva deve essere reintegrata dal Fornitore entro il termine di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 dieci (dieci10) giorni dalla richiestadal ricevimento della richiesta da parte di A.S.P. s.p.a. qualora, in sede di esecuzione del Contratto, essa venga escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del Fornitore. In caso di mancato reintegro inadempimento a tale obbligo, A.S.P. s.p.a. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannopresente Contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Supply

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno. (Nota per la stazione appaltante: facoltà di non richiedere la garanzia per procedure art. 36, comma 2, lett. a)

Appears in 1 contract

Samples: Forniture E Servizi

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato L’Aggiudicatario, a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.degli impegni assunti con il presente contratto, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93ha costituito, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 ai sensi dell’art. 93113 del D.Lgs. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia n. 163/2006 garanzia fidejussoria definitiva di Euro: pari al beneficio della preventiva escussione % dell’importo contrattuale, ridotta del debitore principale; la rinuncia all’eccezione 50% ai sensi del comma 7 dell’art. 40 del succitato D.Lgs. n. 163/2006 a mezzo di cui all’art. 1957polizza fidejussoria n emessa dalla , comma 2in data _, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNin atti. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento progressivamente svincolata con le modalità previste all’art. 113 sopra citato. Nel caso di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseinadempienze contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate la Regione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.------------ La Regione può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa tutto o in parte; in tal caso l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestadal ricevimento della relativa richiesta della Regione. In caso di mancato reintegro il contratto inottemperanza, la reintegrazione si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoeffettua sui ratei di prezzo da corrispondere all’Aggiudicatario.----------------------------

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Fornitura Di Un Servizio Di Locazione Finanziaria

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire La Ditta affidataria dovrà costituire, per i termini di durata dell’appalto, una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art(art.103 del Dlgs. 103 50/2016) fissata nella misura prevista dal comma 2 e dell'art 93 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 50/2016. La garanzia potrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativafidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo garanzie. L’importo della La garanzia è ridotto nel suo importo dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: 🟃 rinuncia da parte dell’obbligato in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione solido con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 1944 del Codice Civile, nonché l’operatività C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 🟃 rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; 🟃 impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdel Comune, senza alcuna riserva. La cauzione L'importo della garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di tutte le obbligazioni corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del contratto e documento identificativo del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessesottoscrittore, nonché a garanzia della certificazione del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto sistema di qualità conforme alle risultanze norme europee della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestaserie UNI EN ISO 9001:2008. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoR.T.I.:

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore L’operatore economico aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artcontratto, come prevede l’art. 103 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i.n. 50/2016, mediante deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’artall’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10 % dell’importo contrattuale, a pena di decadenza dell’affidamento. L’atto fideiussorio La garanzia, da presentarsi in originale, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdell’Amministrazione. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Prima di dare corso all'esecuzione del contratto, l’appaltatore, nelle modalità e termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve consegnare all’Ufficio competente del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova polizza assicurativa a copertura per responsabilità civile verso terzi con massimale di € 500.000,00. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte polizza, ai sensi dell’articolo 103, dovrà avere le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoseguenti caratteristiche:

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Per Servizi

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore Per ciascun Lotto, gli aggiudicatari parti dell’Accordo Quadro che saranno anche aggiudicatari dell’appalto specifico relativo all’esecuzione della prima annualità del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artProgramma “Frutta nelle scuole”, a.s. 2017-2018, dovranno prestare, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.Codice, mediante una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativafideiussione, pari al 10% dell’importo offerto risultante dal ribasso offerto in sede di gara, in favore del Ministero, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con la stipula dell’Accordo Quadro limitatamente al valore del singolo Appalto specifico. L’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato è ridotto aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel suo importo caso in tutte le ipotesi previste dall’artcui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui al co. 2 dell’artall’art. 93106 del D. Lgs. L’atto fideiussorio n. 385/1993. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civilec.c., nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdell’Amministrazione. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. Trovano applicazione le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate regole sulle riduzioni previste in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7 del Codice. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannosecondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art1. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del d.lgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, prestata a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., pari al co. 2 dell’art10% dell’importo contrattuale. 2. 93In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. L’atto fideiussorio deve Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali. 3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’INFNdella Stazione Appaltante. 4. La cauzione garanzia è prestata progressivamente svincolata a garanzia dell’adempimento misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di tutte le obbligazioni benestare del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessecommittente, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze con la sola condizione della liquidazione finalepreventiva consegna all’istituto garante, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte dell’appaltatore o del certificato cessionario, degli stati d’avanzamento dei lavori o di regolare analogo documento, attestante l’avvenuta esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati d’avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la qual la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoè prestata.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva (ri- lasciata da banche, intermediari finanziari o compagnie di assicurazione) ai sensi dell’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto, nella misura indicata al punto III.1.6) del bando. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a RFI S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa committente accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei re- lativi requisiti di natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali RFI S.p.A. valuta l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: 1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2 2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare 3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate non raggiunga il relativo capitale sociale. La mancata costituzione della garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 determina la revoca dell’aggiudicazione e s.m.il’acquisizione della cauzione provvisoria, con conseguente comunicazione all’X.X.XX., mediante per l’eventuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione è stata revocata. Per l’appalto di forniture, la cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativanon potrà essere svincolata prima del ter- mine del periodo di garanzia di buon funzionamento. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in In ogni caso, lo svincolo do- vrà essere richiesto a cura del fornitore e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata da RFI S.p.A. attestante l’avvenuta constatazione da parte di questa dell’esatto adempimento da parte del Fornitore di tutte le ipotesi previste dall’artobbligazioni assunte dallo stesso. 93La suddetta garanzia, comma 7ove non diversamente stabilito dal bando di gara, del d.lgsnon è soggetta ad alcuna riduzione progressiva. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire Fermo restando quanto sopra, la cauzione con le modalità definitiva potrà essere costituita: a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente discipli- nare e prevedendo espressamente (Allegato n. 9): i. la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di cui al co. 2 dell’artgaranzia; ii. 93l’obbligo del garante di comunicare a RFI S.p.A. ogni elemento che possa inficiare la validità o l’efficacia della garanzia; iii. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente l’escussione a semplice richiesta; iv. l’espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio del- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ; v. la rinuncia all’eccezione del garante alla possibilità di cui all’artfar valere il decorso del termine di 6 mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; vi. il pagamento della garanzia medesima somma garantita entro 15 giornigiorni dal ricevimen- to della richiesta scritta; vii. l’inopponibilità a RFI S.p.A. di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell’appaltatore nei confronti del garante. b) in numerario mediante deposito vincolato utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare (Allegato n. 10). Il soggetto aggiudicatario dovrà versare l’importo della cauzione in con- tanti su un conto corrente acceso ad hoc presso un Istituto bancario che dovrà essere preventivamente comunicato a semplice richiesta scritta dell’INFNRFI S.p.A. a seguito della let- tera di aggiudicazione definitiva. Il conto corrente dovrà essere intestato al soggetto aggiudicatario e le somme in esso depositate dovranno essere vincolate a favore di RFI S.p.A. (beneficiario); il tutto soggiacerà alle regole riportate nello “Schema di cauzione definitiva mediante deposito vincolato” sopra citato. Lo schema, così come predisposto, non potrà essere modificato e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’istituto bancario e dal legale rappresentante dell’aggiudicatario. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni sottoscrizione del contratto legale rappresentante dell’istituto bancario dovrà es- sere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque firma- tario e la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannosottoscrizione dell’atto.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una 1. A garanzia definitiva secondo quanto previsto all’artdelle obbligazioni contrattuali l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103, D.lgs. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire ha prestato la cauzione definitiva, recante n. del _ _ e rilasciata da _, per un importo totale pari a €_ ; 2. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con le modalità sottoscrizione autenticata da parte di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNdella Regione Lazio. 3. La cauzione garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’adempimento dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseFornitore. 4. In particolare, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per tutta la durata del contratto l’applicazione delle penali. 5. La garanzia è progressivamente e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsoproporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. 6. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannodal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione apposita cauzione definitiva pari a € 1.780.000,00 ovvero pari al 10% dell’importo dell’atto negoziale al netto delle opzioni in esso previste, eventualmente riducibile del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art50 % in caso di possesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9000. 103 Al fine di poter beneficiare della riduzione del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.50% sull’importo della garanzia, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo dovrà essere trasmesso, in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. L’Aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente a Ferservizi S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione del garante (o dei garanti in caso di pool). Ferservizi S.p.A. trasmetterà le modalità informazioni ricevute alle preposte strutture organizzative di cui al co. Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e queste ultime provvederanno a verificare l’affidabilità creditizia del garante (o dei garanti in caso di pool) secondo le policy pro tempore vigenti. Xxxxxxx accettate solo garanzie rilasciate da garanti dei quali le strutture operative di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. verificheranno l’affidabilità creditizia. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore garante, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: 1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2 2. Capitale Sociale pari almeno a 2 dell’artvolte il valore della fidejussione da prestare 3. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento somma di tutte le obbligazioni fidejussioni prestate nei confronti del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseGruppo FS non raggiunga il relativo capitale sociale. Fermo restando quanto sopra, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta definitiva potrà essere costituita: a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare (All. 8); Si evidenzia che: - la durata sottoscrizione della garanzia da parte del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsogarante, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In o dei garanti in caso di mancato reintegro xxxx, dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari; - ove la garanzia venga allegata in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), il contratto si intende risoltoXxxxxxx dovrà apporre una dichiarazione di prevalenza della garanzia rispetto ai formulari medesimi; - qualora l’Aggiudicatario sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, salvo la garanzia definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento medesimo, specificando singolarmente la denominazione di tutti i componenti stessi. b) in numerario mediante deposito vincolato non fruttifero versando l’importo della garanzia su un conto corrente che verrà indicato da Ferservizi S.p.A. all’aggiudicatario, con il risarcimento provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione. La garanzia sarà svincolata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in proprio e/o in nome e per conto della/e Società del dannoGruppo Ferrovie dello Stato Italiane successivamente all’accettazione dell’ultima prestazione resa e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ È facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno. L’INFN ha facoltà, ai sensi dall’art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. di non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento a Fornitore Unico

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del contratto è obbligato L’Aggiudicatario, a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.degli impegni assunti con il presente contratto, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93ha costituito, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 ai sensi dell’art. 93113 del D.Lgs. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia n. 163/2006 garanzia fidejussoria definitiva di Euro: pari al beneficio della preventiva escussione % dell’importo contrattuale, ridotta del debitore principale; la rinuncia all’eccezione 50% ai sensi del comma 7 dell’art. 40 del succitato D.Lgs. n. 163/2006 a mezzo di cui all’art. 1957polizza fidejussoria n. _ emessa dalla , comma 2in data _, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFNin atti. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento progressivamente svincolata con le modalità previste all’art. 113 sopra citato. Nel caso di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseinadempienze contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate la Regione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.------------ La Regione può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa tutto o in parte; in tal caso l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiestadal ricevimento della relativa richiesta della Regione. In caso di mancato reintegro il contratto inottemperanza, la reintegrazione si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoeffettua sui ratei di prezzo da corrispondere all’Aggiudicatario.----------------------------

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Fornitura Di Un Servizio Di Locazione Finanziaria

GARANZIA DEFINITIVA. L’esecutore del L’Appaltatore, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà, prima della stipula di ciascun contratto è obbligato a applicativo, costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’arted inviare al Comune di Napoli idonee garanzie, ai sensi dell’art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93per un valore pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del singolo contratto applicativo, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto dello stesso, xxx comprese anche quelle per le quali è prevista l’applicazione di penali, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20% (venti per cento). Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno verso l’appaltatore dell'esecutore, alle condizioni e cessa secondo le modalità di avere effetto solo cui all’art.103, comma 2 del Codice. Nel caso di aggiudicazione ad un RTI, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici riuniti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi. In caso di consorzi, la garanzia deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo. Qualora l’Appaltatore dovesse propendere per la garanzia sotto forma di cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – la garanzia fideiussoria ex art. 93, comma 3 è redatta sulla base dello schema tipo di cui al Decreto del M.I.S.E., n. 31/2018. Operano le rinunce e le condizioni di cui all’art.103, comma 4 del D.Lgs 50/2016. La garanzia si intende per la tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5 del Codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio definitivo o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di ultimazione, previa costituzione della polizza indennitaria triennale. L’Impresa si impegna La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale essa stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’Appaltatore di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui lo stesso Appaltatore consegni una dichiarazione liberatoria a tenere valida ed efficace la svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalsoeffetto dell’applicazione di trattenute e/o penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiestaStazione Appaltante. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo resta fermo quanto previsto dall’art. 103 del dannoD.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro